Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili
                            Regolamento  del  Fondo   per   le    energie rinnovabili  (RFER)  del  29  aprile   2014  (Stato   1°  gennaio  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti:  –  8b,  8c e   8e  della  legge  cantonale  sull’energia  dell’8  febbraio  1994  (Len);  –  legislativo  concernente  la    definizione  del  prelievo   sulla  produzione  e   sui  consumi  di  elettrica  da  destinare  al    finanziamento  del  fondo   cantonale  per  favorire  la realizzazione  nuovi  impianti  di energia   rinnovabile  del  19  dicembre  2013;  –  federale   sull’energia  del  30  settembre  2016  (LEne),  1  decreta:  Capitolo  primo  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  Conformemente   all’art.  8e  della  legge  cantonale  sull’energia  (in  seguito   LEn),  il   presente  regolamento  definisce  la    destinazione   dei   finanziamenti  del  Fondo  per  le    energie  rinnovabili   (FER)  e  fissa  le    condizioni   di    accesso  agli  incentivi  cantonali  destinati  a favorire  la    realizzazione  di    nuovi  impianti  di  produzione  di  energia    elettrica    da  fonte  rinnovabile  sul    territorio    cantonale    e  al  finanziamento  delle  attività  comunali  nell’ambito  dell’efficienza   e   del  risparmio   energetico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prelievo  sul  consumo  Art.  2  2  1  I  consumatori  finali  con  un  consumo    di  elettricità  annuo  superiore  a  0.5  GWh    sono  direttamente  esonerati  dal  prelievo  sul  consumo  eccedente  la    soglia  di consumo  qui  definita,  ritenuto  che  i  grandi   consumatori   non  possono  beneficiare  degli  incentivi  cantonali  quali   promotori  di    impianti  fotovoltaici  di    media-grande  potenza,  se  non  congiuntamente  con   enti   pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alfine   di  determinare  il consumo  globale  sul  quale  applicare  il   prelievo,  i gestori   di rete   inoltrano,  entro  il 30  giugno  di    ogni  anno,  i  dati  che  riguardano  l’anno  civile  precedente  (anno   di    riferimento)  relativi:  –  globali  di  energia    elettrica  fatturata  nel  comprensorio  loro  attribuito  ai  sensi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   e   dell’Allegato   RLA-LAEl,   comprensivi   dei  consumi  propri   (perdite  di rete   escluse);  –  di  clienti   finali   con  un  consumo   superiore  a   0.5  GWh  annui   e   quantitativi  globali  di  elettrica  loro  fatturata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   consumo  globale  determinante   corrisponde   al quantitativo  globale  di elettricità   fatturata  di    cui  al  cpv.  2   dedotte  le eccedenze  superiori   a   0.5  GWh.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ripartizione  dei  fondi  del  FER  per  gli  incentivi   cantonali  Art.  3  1  I  fondi  a   disposizione  del  FER  derivanti   dagli   introiti  dei  prelievi  sulla  produzione  e sul  consumo  di    energia   elettrica  ai    sensi  dell’art.  8b  cpv.  2   lett.   a   e   b Len,  destinati  agli   incentivi   cantonali  sono  così  suddivisi:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40%  Contributi  unici   per   la costruzione  di impianti  (CU)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50%  Contributi  unici   per   la costruzione  di impianti  fotovoltaici  (CU-FV)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6%  Incentivi  per  progetti  di    ricerca   in    campo  energetico   e   per  la    consulenza  in    ambito  di    efficienza  e  risparmio  energetico,  fino   ad   un  massimo  di    fr. 650’000.  – annui
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4%  Oneri  dell’amministrazione   cantonale,  fino   ad   un  massimo  di fr.  350’000.–  annui
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di Stato   si   riserva  di    modificare  la    ripartizione  di    cui   al    cpv.  1,    in    funzione   dell’evoluzione  della  situazione  e delle  effettive  esigenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Parte   del  contributo  straordinario  a   favore  del  FER,  approvato   col   decreto  legislativo   concernente  lo  stanziamento  di    un  contributo  straordinario  di    5   milioni  di    franchi   a   favore  del  fondo   cantonale  per
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ingresso  modificato  dal  R    22.11.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  417.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art.   modificato  dal  R    22.11.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  -  BU  2017,  417;  precedente  modifica:   BU  2016,
                        
                        
                    
                    
                    
                175.
3
                            Cpv.  modificato   dal  R    25.8.2021;   in vigore  dal  1.9.2021   -  BU  2021,  267;   precedenti   modifiche:  BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            401;  BU  2017,   417.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            le  energie  rinnovabili  del  4  maggio  2021,  è   destinato  ad  evadere  le  richieste  in  lista    di  attesa  al  momento  della  sua   entrata  in    vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  ai    Comuni  Art.  4  1  I  fondi  a  disposizione  del  FER  derivanti  dall’introito  del  supplemento    di  prelievo  sul  consumo  di  energia  elettrica  ai  sensi  dell’art.  8b  cpv.  3   Len    sono  destinati    al  finanziamento    delle  attività  comunali  nell’ambito  dell’efficienza  e   del  risparmio  energetico  in    base  alla   seguente  chiave  di  riparto:  (K1*kWhi  +   K2*popi  +   K3*mqi  + K4*edii)   /  (K1*kWhtot  + K2*poptot  +   K3*mqtot  +   K4*editot)  dove:  –  =   1;    K2  = 5’000;  K3  =   10;   K4  = 20’000;  –  è   il   quantitativo   di    energia  elettrica  fatturata   senza  deduzioni   delle  eccedenze  superiori   ai  GWh  in    kWh  (art.  2   cpv.  2);  –   è   la    popolazione  residente  permanente;  –   è   la    superficie  edificabile  in metri  quadrati;  –   è il   numero   di    edifici;  –  corrispondente  del  comune  considerato;  –  è   il   valore   cantonale   totale.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  dati    ufficiali    di  riferimento  sono  quelli  forniti    dalla    Sezione  dello  sviluppo  territoriale,  dall’Ufficio  dell’energia,  dall’Ufficio   cantonale  di    statistica  e   dall’Ufficio  del  catasto  e   dei  riordini   fondiari.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   chiave  di riparto  di    cui  al    cpv.  1   sarà  verificata  dal  Consiglio  di Stato  periodicamente,  ma   almeno  ogni  4   anni,  e   se  necessario  adeguata  di    conseguenza.  Capitolo   secondo  Autorità  competenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incentivi  cantonali  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  competenza  per  la  gestione  delle   richieste  di remunerazione   a   copertura  dei  costi  per  l’immissione  in rete   di energia  elettrica  (RIC-TI)  è dell’Ufficio  dell’energia  (UEn).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  La  competenza  per  la    concessione  dei  contributi   unici   per  impianti  è:  –  sino  a  fr.   50’000.–  –   Divisione  delle  risorse  (DR)  sino  a  fr.  100’000.  –  –   Consiglio  di    Stato  per   gli importi  superiori  ai  fr.  100’000.  –.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   competenza  per  la    concessione  dei  finanziamenti   per   progetti  di    ricerca   e   per  la    consulenza   in  ambito  di    efficienza  e risparmio  energetico  è:  –   Sezione  protezione   aria,  acqua  e   suolo  (SPAAS)  sino  a  fr.   50’000.  –  –   Divisione  dell’ambiente  (DA)  sino  a  fr.  100’000.  –  –   Consiglio  di    Stato  per   gli importi  superiori  ai  fr.  100’000.  –.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorità  competente  emana  la   decisione     di  concessione  del  contributo     unico  entro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  mesi   dalla  data  di ricezione  della  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  ai    Comuni  Art.  6  1  Ai  Comuni  vengono  riversati  i  rispettivi  contributi  in  base  alla    chiave  di  riparto  di  cui  all’art.  4   cpv.  1, tenuto   conto   dell’attività  svolta,  in    corso  e   pianificata  in ambito   energetico  da  ogni  singolo  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  un  Comune   dovesse  essere  inadempiente,  la    sua  quota  parte  viene   ridistribuita   agli   altri  Comuni  sempre  in base   alla   chiave   di riparto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  del  territorio  riversa  un  acconto  dei   contributi  dovuti  ai    Comuni,   sulla  base  dei  dati  di  consumo  globale  di    cui   all’art.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’anno  successivo   al riversamento  dell’acconto  dei  contributi,  il Dipartimento   del  territorio  stabilisce  gli  importi  dovuti  sulla  base    dei  dati  aggiornati  relativi  al  consumo  globale    effettivo,  li   notifica  ai  Comuni  entro  il   31  ottobre  e allestisce  i  relativi  conguagli.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv.   introdotto  dal  R    25.8.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   267.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   modificato  dal  R    22.3.2016;  in vigore   dal  1.4.2016  - BU  2016,  175.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dal  R    23.12.2020;  in    vigore   dal  1.1.2021   -  BU  2020,   407.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Art.   modificato  dal   R    25.8.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021   -  BU  2021,   267;  precedenti  modifiche:  BU  2016,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            175;  BU  2017,   417.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv.   modificato  dal  R    22.11.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,   417.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valutazione  delle  richieste  degli  incentivi  cantonali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  a)    richiesta  di  incentivo  cantonale    ed  emana    un  preavviso  non  vincolante    all’attenzione  decisionale;  b)    dei  Comuni  in  ambito  energetico  e   preavvisa    il   riversamento  ai  Comuni  in  base  alla  di riparto;  c)   e   le ricerche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   CC-FER  è   un  gremio  composto  di    9   membri,   nel  quale  sono  rappresentati:  –  (un  membro)  e   la SPAAS  (un   membro),  con  ruolo  di coordinatori;  –   Elettrica  Ticinese  AET  (un  membro);  –   TicinoEnergia  (un  membro);  –  sostenibilità   applicata  all’ambiente  costruito  della  SUPSI   (un  membro);  –   delle  aziende   elettriche  della  Svizzera  italiana   ESI  (due   membri);  –  (due   membri).  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   CC-FER  si    riunirà   regolarmente   in funzione  del   numero  di    richieste  da   preavvisare,   ma  almeno  quattro  volte   l’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  le    indennità  di seduta   e di trasferta  ai membri   della   CC-FER  non  dipendenti  dello  Stato  fanno  testo  le    disposizioni  di cui   agli   art.  da  9   a   12  del  regolamento  concernente  le commissioni,  i gruppi  di  lavoro  e   le    rappresentanze  presso  enti  di    nomina   del  di Stato  del  6 maggio  2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Analisi  tecnica   delle  richieste  di incentivi   cantonali  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’analisi  tecnica  delle  richieste  per  il contributo  unico  è compito   di    AET,  che  la sottopone  all’attenzione  della  CC-FER.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’analisi  tecnica  delle    richieste  per  progetti  di  ricerca  innovativi  in  campo    energetico  e  per  la  consulenza  in    ambito  di efficienza  e   risparmio  energetico   è   compito  dell’Associazione   TicinoEnergia,  che  la sottopone  all’attenzione   della  CC-FER.  Capitolo   terzo  Incentivi   cantonali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  di  impianti  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Gli  incentivi  di  cui  ai  capitoli  quarto  e quinto  sono  concessi  per  le seguenti   tipologie  di  impianti:  a)  b)  c)  d)  di    profondità;  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Richiesta  di finanziamento  Art.  10  13  Le  richieste  di incentivo  di cui  ai    capitoli   quarto,  quinto   e sesto  devono   essere   presentate  all’UEn  o   alla  SPAAS  mediante   gli appositi  moduli  da  scaricare  dal   sito  internet  www.ti.ch/fer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esame  della   richiesta  Art.  11  14  1  Il  formulario  della  domanda    preliminare    e   gli  allegati    richiesti  devono    essere    inoltrati  prima  dell’inizio  dei  lavori    in  forma  cartacea  oppure  elettronica.  La  priorità  per  la  valutazione  e  l’evasione  delle  richieste  d’incentivo  cantonale   è determinata  dalla   data  di    inoltro  delle   stesse:  per  i  formulari  cartacei   fa stato  il   timbro  postale,  mentre  per  la  procedura  elettronica  fa  stato   la  data  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Lett.   modificata  dal  R    22.3.2016;  in    vigore   dal  1.4.2016  - BU  2016,  175.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Cpv.  modificato    dal    R    23.12.2020;  in  vigore    dal  1.1.2021  -  BU  2020,    407;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017,  417;  BU   2019,  388.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  modificato  dal   R    25.8.2021;  in    vigore  dal   1.9.2021  - BU  2021,  267.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12   Art.  modificato  dal   R    25.8.2021;   in vigore   dal  1.9.2021  -  BU  2021,   267;   precedente  modifica:  BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                417.
                            13   Art.  modificato  dal  R    22.11.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  -  BU  2017,   417.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.   modificato  dal  R    22.11.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  417;   precedente  modifica:   BU  2016,
                        
                        
                    
                    
                    
                175.
                            15  Cpv.  modificato  dal   R    23.12.2020;  in    vigore   dal  1.1.2021  - BU  2020,  407.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  quanto  riguarda  le  richieste  di  contributo  unico,  a   parità  di  data   d’inoltro,  la  priorità  della  loro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   richieste  possono  essere   rifiutate  qualora  gli impianti   non  fossero  progettati  secondo  le    regole  dell’arte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    richieste  possono  essere  rifiutate  qualora    la  produzione  di  energia  elettrica  dell’impianto  risultasse  inferiore  ai  requisiti  minimi.    In  caso  di  dubbio    sarà  richiesta    una  simulazione    con  un  programma  professionale  specifico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   CC-FER  stabilisce   i  requisiti   minimi  e   i  criteri   di    accettazione  in base  alle  differenti  tecnologie,  aggiornando  regolarmente  i  valori  in    base  all’evoluzione  della  tecnica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La    SPAAS,  l’UEn,  l’AET  o  la  CC-FER  possono  in  ogni  tempo  chiedere,  direttamente  all’istante  oppure  a   terzi,   delle  informazioni  supplementari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La   SPAAS  o   l’UEn  possono  pubblicare  a   scopo  divulgativo  i dati  tecnici,  degli  impianti  al  beneficio  di un  finanziamento   del  FER  e   i  risultati   degli   studi   di ricerca  e dei  progetti  di    consulenza  finanziati.  Capitolo  quarto  RIC-TI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  di  accettazione  Art.  12  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  RIC-TI  è   concessa  unicamente   per  i  nuovi   impianti  realizzati  in Ticino   e   allacciati  alla  rete  a partire  dal  1°  aprile  2014,   per  i  quali  l’UEn  ha   rilasciato  una  promessa  preliminare  positiva  prima  del   31  dicembre  2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  beneficiare  della  RIC-TI  realizzati   in    Ticino  di    proprietà  di    enti  di    diritto  pubblico  ticinesi  o   di    enti  con  sede  sociale  in    Ticino,   il   cui   capitale   sociale  sia  detenuto   per  almeno  il   50%  da  uno  o più  enti   di    diritto   pubblico  ticinesi,  oppure  impianti  privati  realizzati   in    Ticino  con  una  potenza  installata  non  superiore   a   50  kW.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  impianti   di    proprietà   di AET  possono  accedere  alla  RIC-TI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  impianti   fotovoltaici  di    potenza   inferiore  a 30  kW   non   possono  beneficiare   della  RIC-TI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Gli  impianti   per  i  quali  è stata  richiesta   la rimunerazione  unica  federale,   il  contributo   unico  cantonale  o  altri  contributi,  l’importo    concesso    per    la  RIC-TI    sarà  ridotto  ad  effettiva  copertura  dei  costi  d’investimento  riconosciuti   secondo  i  criteri  stabiliti  a livello   federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6bis  ...  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  È    possibile  annunciarsi  contemporaneamente    sia    al  programma  federale  (RIC)  che    a    quello  cantonale  (RIC-TI),  ma  all’ottenimento  della  decisione    cantonale  il   proprietario  deve  provvedere,  entro  1   mese,  allo  stralcio   della   propria   richiesta   RIC  (fanno   eccezione  gli  impianti  di cui  al  punto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11).  La  mancata    comunicazione  a  Swissgrid  può  comportare  la  sospensione  della  RIC-TI    per  un  determinato  periodo,  nei  casi  più  gravi   è possibile  la    revoca  della   promessa  di rimunerazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Gli  impianti  che  beneficiano  della  RIC  non  possono  richiedere  la  RIC-TI,    né  possono    farvi  capo  rinunciando  a   quella  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Una  lista  d’attesa  può  essere  introdotta  qualora  sulla  base    delle  promesse  preliminari    i  fondi  necessari  non  fossero  sufficienti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Eccezionalmente,  per  gli  impianti  fotovoltaici  la cui  potenza  installata   è   uguale   o   superiore  a 50  k  che  valuterà  ogni    singolo  caso  in  funzione  della  disponibilità  finanziaria  del  fondo  cantonale,  l’accesso  alla    RIC-TI  può    essere  limitato  ad  un    periodo    ponte    di  massimo  3   anni,  in attesa  di    essere  ammessi   alla   RIC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Gli    incentivi    possono  essere  concessi  soltanto    se  gli  interventi  e  le  opere    da  incentivare  sono  eseguite  da   ditte  e/o  imprese  con  sede  in    Svizzera;  il   controllo   avviene  mediante  autocertificazione  da  parte  del  richiedente  ed  è   applicato   a   tutte   le    nuove  richieste  inoltrate  dopo  il   1°  giugno  2018.  In  caso  di mancata  autocertificazione  la    promessa   di    remunerazione  è   considerata  nulla.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cpv.  modificato  dal   R    25.8.2021;  in    vigore  dal   1.9.2021  - BU  2021,  267.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Cpv.  modificato  dal   R    25.8.2021;  in    vigore  dal   1.9.2021  - BU  2021,  267.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato  dal  R    25.8.2021;   in vigore   dal  1.9.2021  -  BU  2021,  267;   precedenti  modifiche:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            401;  BU  2016,   175;   BU  2017,  417.
                        
                        
                    
                    
                    
                19
                            Cpv.  abrogato   dal   R    21.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  -  BU  2022,   326.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Cpv.  introdotto  dal  R    8.5.2018;  in    vigore  dal   1.6.2018   -  BU   2018,  178.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  14  ...  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allacciamento  alla  rete  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  notifica  di    messa  in    esercizio   deve   essere  inoltrata   al più  tardi  3   mesi  dopo  l’effettivo  allacciamento  alla  rete.  Notifiche  di    messa   in    esercizio   presentate  tardivamente  possono   comportare  la  mancata  rimunerazione  di    un  determinato  periodo  di    produzione.   Nei  casi   più  gravi  è possibile   la  revoca  della   promessa   di    rimunerazione  ed  il   rigetto   del   finanziamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla   notifica  di    messa  in esercizio   viene  allegata   l’autorizzazione   a   costruire  cresciuta  in    giudicato.  Sono  esclusi   gli  impianti  fotovoltaici.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimunerazione
                            Art.  16  24  1  L’importo  e   la durata  della  RIC-TI  corrispondono  a   quelli  stabiliti   a livello  federale.  Fa  eccezione  la RIC-TI   per  il fotovoltaico,  dove  la    durata  è   fissata  in    12   anni  e la    tariffa  può  subire  una  decurtazione  se  per  l’impianto  è   stato  richiesto    un  altro  incentivo  ai  sensi  dell’art.  12  cpv.    6  del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    durata  della  rimunerazione  inizia  al  momento  dell’allacciamento    alla  rete  e  termina  il    31  dicembre  dell’ultimo  anno   di rimunerazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   RIC-TI   viene  riconosciuta   unicamente  per  l’elettricità   fisicamente   immessa  in rete.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Immissione  in  rete  dell’energia  elettrica  Art.  17  25  1  In  base  ai dati  registrati  dalle  aziende  di    distribuzione  locale  nel  portale   svizzero   delle  garanzie  di  origine,   AET  allestisce  il conteggio  dei  kWh  immessi  in  rete  dagli  impianti  al  beneficio  della  RIC-TI  e    lo  trasmette  all’UEn,    che  procede  al  versamento    dell’indennizzo  al  proprietario  dell’impianto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’energia    elettrica  immessa  in  rete  dagli    impianti    al  beneficio  della  RIC-TI  e  le  relative    garanzie  d’origine  (GO)   sono   acquisite  dal   Cantone,  che  le    cede  a titolo  gratuito  ad  AET,  affinché  essa  possa  raggiungere  l’obiettivo  fissato  nel  PEC  di  offrire  al  consumatore    finale  in  Ticino  una  quota    parte  minima  del   90%  di energia  elettrica  certificata  di    origine   rinnovabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modifica  degli  impianti  al    beneficio  della   RIC-TI  Art.  18  1  Qualsiasi  modifica  di  un  impianto  al  beneficio  RIC-TI,  compresi  i   trapassi    di  proprietà,  deve  essere  notificata  all’UEn  al    più  tardi  due  mesi  prima  della  sua   esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    mancata  notifica  comporta  la  sospensione  della  rimunerazione  a  partire  dall’intervenuta  modifica,   la    facoltà  dell’autorità  decisionale  di    ordinare  la restituzione  di contributi  indebitamente  percepiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  impianti  a  beneficio  della    RIC-TI  non  possono  essere    ampliati.  Il   mancato  rispetto  di  questa  condizione  comporta  l’immediata  revoca  della   promessa   di    rimunerazione,  con   la facoltà   dell’autorità  decisionale  di    ordinare  la restituzione  dei  contributi  indebitamente  percepiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cessazione  della  rimunerazione  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  corresponsione  della   RIC-TI  cessa  con  la    fine  del  periodo  di    rimunerazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni    proprietario  d’impianto    può  rinunciare  alla  RIC-TI  per  la  fine  di  un    trimestre,  dandone  comunicazione  scritta   all’UEn  entro  la    fine  del  trimestre  in    questione,  ovvero  entro  il   31   marzo,   il   30  giugno,  il   30  settembre   e il   31  dicembre.   Un  nuovo   accesso  alla  RIC-TI  non  è   consentito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Qualora  l’impianto   venga  smantellato   automaticamente  decade  il diritto  alla  rimunerazione.  Capitolo  quinto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  abrogato  dal   R    25.8.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021   -  BU  2021,   267;   precedenti   modifiche:  BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            401;  BU  2017,   417.
                        
                        
                    
                    
                    
                22
                            Art.  abrogato  dal  R    22.3.2016;  in    vigore   dal  1.4.2016   - BU  2016,  175.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  modificato   dal  R    22.3.2016;  in    vigore  dal  1.4.2016   -  BU  2016,  175;  precedente  modifica:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                401.
                            24  Art.   modificato  dal  R    22.11.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  417;   precedente  modifica:   BU  2016,
                        
                        
                    
                    
                    
                175.
                            25  Art.  modificato  dal  R    22.3.2016;   in vigore  dal  1.4.2016  -  BU  2016,  175.
                        
                        
                    
                    
                    
                26
                            Art.   modificato  dal  R    22.11.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  417;   precedente  modifica:   BU  2016,
                        
                        
                    
                    
                    
                175.
                            Contributo  unico   per  la    costruzione  di  impianti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  di  accettazione  Art.  20  27  1  I  contributi   unici   sono  concessi  ai nuovi  impianti  di  potenza  nominale  di almeno  2 kW  per  impianti  fotovoltaici,  rispettivamente  2   kVA   per   impianti  di    altre  tecnologie,   realizzati  in Ticino   ed  allacciati  alla  rete  a   partire  dal  1°  aprile   2014.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  impianti    realizzati    in  Ticino  da  AET,  da  sola  o    in  collaborazione  con  enti    di  diritto  pubblico  ticinese  o   enti  con  sede   sociale   in Ticino  il   cui  capitale  sociale  sia  detenuto  per  almeno  il   50%  da  uno  o   più  enti   di    diritto   pubblico   ticinese,  possono   percepire  un  contributo  ai    sensi  dell’art.  25  cpv.  2  per  impianti   fotovoltaici  e dell’art.  25a  cpv.  4 per   gli  altri  impianti.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  impianti  che    beneficiano  o    che  beneficeranno  della    RIC    federale  non  possono  ottenere  il  contributo  unico  cantonale,   né  possono  farvi   capo  rinunciando  alla  rimunerazione   federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Una    lista  d’attesa  può    essere  introdotta  qualora  sulla    base  delle  promesse  preliminari  i  fondi  necessari  non  fossero  sufficienti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli  incentivi  possono  essere  concessi  soltanto  se  gli  interventi  e  le  opere  da  incentivare  sono  eseguite  da   ditte  e/o  imprese  con  sede  in    Svizzera;  il   controllo   avviene  mediante  autocertificazione  da  parte  del  richiedente  ed  è   applicato   a   tutte   le    nuove  richieste  inoltrate  dopo  il   1°  giugno  2018.  In  caso  di mancata  autocertificazione  la    promessa   del  contributo  unico   è   considerata  nulla.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’energia   elettrica  prodotta  al    netto  dell’autoconsumo   e   i  relativi  certificati  di    origine   devono   essere  venduti  secondo  le  condizioni  applicate   da  AET  all’acquisto  di  energia  elettrica  pubblicate  nel  sito  internet  del  Fondo  per   le    energie  rinnovabili.   In  caso  di disdetta  delle   condizioni  AET  sarà  richiesta  la    restituzione  completa   dei  contributi  percepiti.  Un  nuovo   accesso  agli  incentivi   FER  per  lo stesso  impianto  non  è   consentito.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  I  beneficiari  del  contributo  unico  sono  liberi  di    gestire  autonomamente  l’energia  elettrica  prodotta  e  i  relativi  certificati  solo  alla  scadenza  delle  condizioni  di cui   al    cpv.  6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Qualora  l’impianto   da  realizzare  benefici  di    ulteriori  sussidi,  il  CU  FER  verrà   ridotto  di    conseguenza.  L’ammontare  complessivo  dei  sussidi  cantonali    percepiti    non  può  superare  il  50%    dei  costi  d’investimento  riconosciuti.  Il   presente  capoverso  viene  applicato  in  relazione  con    l’art.  12    della  legge  sui  sussidi  cantonali  del  22  giugno   1994.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  relativi  all’esercizio  e   al    funzionamento   degli  impianti  Art.  21  32  1  Un  impianto    che  ha  beneficiato  del  contributo    unico  FER  deve  garantire    un    esercizio  regolare,  a   partire  dalla  sua   messa  in    esercizio,  per  almeno  la    durata  prevista  dalle  condizioni   AET  applicate  all’acquisto  di  energia  elettrica  pubblicate  nel  sito  internet  del  Fondo  per  le  energie  rinnovabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eventuali  interruzioni  prolungate  d’esercizio    di  un  impianto  devono  essere    tempestivamente  notificate  e   motivate  all’UEn.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità  decisionale  ha  la  facoltà  di  richiedere  interamente  o    parzialmente  la  restituzione  dei  contributi  erogati,   se  i  requisiti  relativi  all’esercizio  degli  impianti  ai    sensi  del  cpv.  1 non  dovessero  essere  rispettati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Promessa  di  concessione  del  contributo   unico  Art.  22  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sulla  base  di  un  progetto  di  massima    presentato    dal  promotore  prima  dell’inizio    dei  lavori  di    costruzione  dell’impianto,  è   rilasciata   una  promessa  di    concessione  del  contributo  unico  al  prezzo  non   vincolante  vigente  al momento  della  valutazione  della   richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   promessa  di concessione  del  contributo  unico  ha  una  validità   di  1   anno.  Situazioni  particolari  che  necessitano  di  più  tempo  per  la  realizzazione  dell’impianto  di  produzione  di  energia  elettrica  verranno  valutati   di    caso  in caso  dall’autorità   competente,  dopo  una   richiesta  formale   da  parte  del  proprietario,  da  inviare  al    più  tardi  1 mese   prima  della  scadenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Art.  modificato  dal  R    25.8.2021;   in vigore   dal  1.9.2021  -  BU  2021,  267;   precedenti  modifiche:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            401;  BU  2016,   175;   BU  2017,  417;   BU  2018,   178.
                        
                        
                    
                    
                    
                28
                            Cpv.  modificato  dal   R    21.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  - BU  2022,  326.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Cpv.  modificato  dal   R    21.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  - BU  2022,  326.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Cpv.  modificato  dal   R    21.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  - BU  2022,  326.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Cpv.  introdotto  dal  R    21.12.2022;  in    vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,   326.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  reintrodotto  dal  R    21.12.2022;  in  vigore    dal  1.1.2023  -  BU  2022,    326;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014,  401;  BU   2017,  417;  BU  2021,  267.
                        
                        
                    
                    
                    
                33
                            Art.  modificato  dal  R    22.11.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  -  BU  2017,   417.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Cpv.  abrogato   dal   R    25.8.2021;  in vigore   dal  1.9.2021  - BU  2021,  267.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allacciamento  alla  rete  Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  notifica  di    messa  in    esercizio   deve   essere  inoltrata   al più  tardi  3   mesi  dopo  l’effettivo  allacciamento  alla  rete.  Notifiche  di  messa  in   esercizio  presentate     tardivamente     possono  comportare,  per  il  relativo  periodo,  il  mancato  acquisto  da  parte   di    AET  dell’energia  elettrica   prodotta  e  immessa  in rete.  Nei  casi   più  gravi  è   possibile   la revoca  del  contributo   unico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla   notifica  di    messa  in esercizio   viene  allegata   l’autorizzazione   a   costruire  cresciuta  in    giudicato.  Sono  esclusi   gli  impianti  fotovoltaici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammontare  del  contributo  unico   per  impianti  fotovoltaici  Art.  25  37  1  Per   gli impianti  fotovoltaici  realizzati  ai    sensi  dell’art.  20  cpv.  1,  il   contributo   unico   CU-  FV  ammonta   ai    seguenti   importi  definiti   in    base  alla  data  di    messa   in    esercizio  e   calcolati   sulla  base  delle  tariffe  definite   a livello  federale  per  impianti   con  autoconsumo   (RU-CH)  fino  ad  un  massimo  di  fr.  250’000.  –:  a)  per  impianti  messi  in    esercizio   fino  al    31  marzo  2022:  della  RU-CH;  b)  per  impianti  messi  in    esercizio   a   partire  dal  1°  aprile  2022:  –  impianti  di    potenza  nominale  fino  a   30  kW:  50%  della  RU-CH;  –  impianti  di    potenza  nominale  superiore  a   30  kW:   50%  della  RU-CH  fino   a   30  kW  di    potenza  nominale  a   cui  si    somma  1/3  della  RU-CH  per  la restante  potenza  nominale   dell’impianto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli impianti  fotovoltaici   realizzati  ai    sensi  dell’art.  20  cpv.  2,    il   contributo  unico  ammonta  al    30%  dell’importo  calcolato  sulla   base  delle  tariffe  definite  dal  sistema   di rimunerazione  per  l’immissione  di    elettricità  (SRI)  a livello   federale,  fino  ad  un  massimo  di fr.  250’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammontare  del  contributo  unico   per  altre  tecnologie  Art.  25a  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    gli  impianti  realizzati    ai  sensi  dell’art.  20    cpv.  1,  esclusi  gli  impianti  fotovoltaici,    il  contributo  unico  CU  ammonta    al  20%  dell’importo    calcolato    sulla  base  delle  tariffe  definite  dal  sistema  di    rimunerazione  per  l’immissione  di    elettricità  (SRI)  a livello  federale,  fino   ad   un   massimo  di    fr.  500’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ammontare   definitivo   del  contributo  unico  ai    sensi  del  cpv.  1   viene  determinato   sulla  base  della  produzione  netta  annuale   nei  primi  5   anni  d’esercizio  dell’impianto.  Dopo  il   quinto  anno  d’esercizio  occorre  notificare   all’UEn  la produzione  netta  annuale  a   partire   dalla  messa  in esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la  produzione  netta  annuale  di  un  impianto    realizzato  ai  sensi  dell’art.  20  cpv.  1   è  inferiore  rispetto  alla   produzione   indicata  nella   notifica  di    messa  in    esercizio,  il   contributo  unico  può  essere  ridotto  di    conseguenza.  In  questi  casi   l’autorità  decisionale  ha  la facoltà  di richiedere  interamente  o  parzialmente  la    restituzione  dei  contributi  già  erogati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  gli impianti   realizzati  ai sensi   dell’art.  20  cpv.  2, il  contributo  unico   ammonta  al    30%   dell’importo  calcolato  sulla   base   delle  tariffe  definite  dal  sistema  di rimunerazione   per  l’immissione   di elettricità  (SRI)  a   livello  federale,  fino  ad  un  massimo  di    fr.  500’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modalità  di  versamento  del  contributo   unico  Art.  25b  39  1  Il  versamento  del  contributo  unico   per   impianti  ai    sensi  dell'art.  20  cpv.  1 e   2   è versato  al  richiedente,  se  tutte  le  condizioni  contemplate  nel  formulario  di  messa  in  esercizio  sono  state  adempiute,  dopo  la crescita   in    giudicato   della   decisione   finale  rilasciata  dall’UEn.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    versamento  del  contributo  unico    per    impianti    ai  sensi  dell'art.  20    cpv.  1,  esclusi  gli  impianti  fotovoltaici,  avviene  secondo   le    modalità   seguenti:  –  un    acconto  pari  all'80%  per  impianti    idroelettrici,  rispettivamente  al  60%    per  altre  tecnologie,  calcolato  sulla  base   dei  dati   contenuti  nella  notifica  di    messa  in esercizio;  –  il   saldo  calcolato  sulla  base   dei  dati  definitivi   trasmessi  in    ottemperanza  all'art.  25a  cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Art.  abrogato  dal  R    22.3.2016;  in    vigore   dal  1.4.2016   - BU  2016,  175.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Art.  modificato  dal  R    25.8.2021;   in vigore   dal  1.9.2021  -  BU  2021,  267;   precedenti  modifiche:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            401;  BU  2016,   175;   BU  2017,  417.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Art.  modificato  dal  R    21.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  - BU  2022,  91  e   326;   precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016,  175;  BU   2017,  417;  BU  2021,  267.
                        
                        
                    
                    
                    
                38
                            Art.  introdotto  dal  R    21.12.2022;  in vigore   dal  1.1.2023  -  BU  2022,  326.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Art.  introdotto  dal  R    21.12.2022;  in vigore   dal  1.1.2023  -  BU  2022,  326.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità  decisionale  ha   la    facoltà  di    modificare  l’importo  dell’acconto  di    cui  al    cpv.  2,  nel  caso  in
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modifica  degli  impianti  al    beneficio  del  contributo  unico  Art.  26  1  Qualsiasi  modifica    di  un  impianto    che  ha  beneficiato  del  contributo  unico,  compresi    i  trapassi  di    proprietà,  le    locazioni  e qualsiasi  altro  genere  di cessione   d’uso  o   di dominio,  deve  essere  notificata  all’UEn   al    più  tardi  due  mesi  prima   della  sua  esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    mancata  notifica  l’autorità  decisionale  ha  la    facoltà   di ordinare   la restituzione  dei  contributi  erogati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ampliamento   degli  impianti  è   consentito   solo  per   gli  impianti  che  hanno   ottenuto  il  contributo   unico  cantonale.  Per  ampliamenti    di  almeno  2    kW,    rispettivamente  2    kVA,  è  possibile    richiedere  un  contributo  ai  sensi  degli  art.  25  e    25a.  Il   calcolo  del  contributo  viene    effettuato  sulla  base  della  potenza  complessiva  dell'impianto.  Il   contributo  complessivo  dopo  l’ampliamento  non  può  però  superare  i  limiti  massimi  previsti  ai    sensi  degli  art.  25  e   25a.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’ampliamento   di    un  impianto  deve   essere  notificato  all’UEn  con  gli  appositi  formulari  seguendo  lo  stesso  iter  procedurale   di    un  nuovo  impianto.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La    richiesta  di  contributo  unico  per  un  ampliamento  d’impianto  può  essere    rifiutata  qualora  l’ampliamento  previsto,  oggetto  di    notifica  all’UEn  con  gli  appositi  formulari,  non  dovesse  rispettare  i  requisiti  tecnici  e   progettuali  minimi   previsti  ai sensi  dell’art.  11  cpv.  3-4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Capitolo  sesto  Incentivi  per  progetti  di ricerca  e   consulenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  particolari  Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  incentivi    per  progetti  di  ricerca  e    consulenza  sono  concessi  solo  per  i  progetti  presentati  a   partire  dall’entrata  in    vigore   del  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  incentivi  per  progetti   di ricerca  e   studi   sono  concessi  nell’ambito   dell’efficienza  e   del  risparmio  energetico  se  essi   concernono  prevalentemente  aspetti  legati   all’energia  elettrica.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  incentivi  per  la consulenza  sono   concessi   lo sviluppo  di    modelli  di    consulenza  nell’ambito  dell’efficienza  e  del  risparmio  energetico    se  essi  concernono  prevalentemente    aspetti    legati  all’energia  elettrica.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Progetti    di  ricerca,  studi    o  consulenze  possono  essere  riconosciuti  se  svolti    da    enti  con  sede  in  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli  studi  del  PEC  negli  ambiti  del  cpv.  2 sono  di principio   accolti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incentivi  per   progetti  di  ricerca   e studi  Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’incentivo  ottenibile  può  raggiungere  al massimo  il   50%   dei  costi   del  progetto  o dello  studio,  ritenuto  un   massimo  di  fr. 150’000.–.  L’autorità  decisionale  si    riserva  la facoltà   di ridurre  o  rifiutare  la richiesta  di incentivi  a dipendenza   della  pertinenza  e della  qualità  dello  studio.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   versamento  dell’incentivo  potrà  avvenire  al momento  della   presentazione  del  rapporto  finale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incentivi  per   la    consulenza  Art.  29  L’incentivo   ottenibile  può  raggiungere  al  massimo  il   50%  dei  costi   riconosciuti,  ritenuto  un  massimo   di fr.  50’000.–.  Capitolo   settimo  Finanziamento   ai Comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sostegno  alle  attività  comunali  nell’ambito  dell’efficienza  e   del  risparmio  energetico  Art.  30  46  1  Ai  Comuni,  per  l’ottenimento   dei  contributi  calcolati  in base   alla  chiave   di    riparto  ai    sensi  dell’art.  4   cpv.  1,    vengono  riconosciuti  attività  ed  investimenti  nei  seguenti  ambiti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Cpv.  modificato    dal    R    21.12.2022;  in  vigore    dal  1.1.2023  -  BU  2022,    326;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016,  175;  BU   2017,  417;  BU  2021,  267.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Cpv.  introdotto  dal  R    25.8.2021;  in vigore   dal  1.9.2021  -  BU  2021,  267.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Cpv.  introdotto  dal  R    21.12.2022;  in    vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,   326.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Cpv.  modificato  dal   R    8.7.2014;  in    vigore  dal  11.7.2014  -  BU  2014,   401.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Cpv.  modificato  dal   R    8.7.2014;  in    vigore  dal  11.7.2014  -  BU  2014,   401.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Cpv.  modificato  dal   R    22.3.2016;  in    vigore  dal   1.4.2016  - BU  2016,  175.
                        
                        
                    
                    
                    
                46
                            Art.   modificato  dal  R    22.11.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  417;   precedente  modifica:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                401.
                            a)   del   proprio   parco  immobiliare  e di quello   in comproprietà;  b)  di nuovi  edifici  ad  alto  standard  energetico;  c)  sulle  proprie  infrastrutture;  d)   di    reti  di teleriscaldamento  alimentate  prevalentemente  con   energie  rinnovabili;  e)   di reti  intelligenti  (smartgrid);  f)  in  ambito   di efficienza   e di  risparmio  energetico  a   favore  dei  privati,  delle  aziende   e  enti   pubblici;  g)    provvedimenti  adottati    per  promuovere  un’utilizzazione    più  parsimoniosa    e  razionale  elettrica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  essere  riconosciuti  anche  investimenti  già  realizzati  o   in    corso   d’opera,  attivati  a bilancio  dopo  il   1°  gennaio  2009,   nella  misura  massima  del  valore  residuo   allibrato  a bilancio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Comuni  accantonano  e    utilizzano  i   contributi  a    loro    assegnati  secondo    le  modalità  contabili  stabilite  dalla   Sezione  degli   enti  locali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Annualmente,  entro  il    30  giugno,  ogni  Comune  dovrà    presentare    alla  SPAAS  un    rapporto  consuntivo  delle  attività  indicate  al    cpv.   1   svolte  nel  corso  dell’anno  precedente   e   la pianificazione  di  quelle  future.  Sulla  base  di    questi  documenti  verranno   confermati  i  contributi  calcolati  alla  chiave  di    riparto  ai sensi  dell’art.  4 cpv.  1.  Capitolo  ottavo  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  suppletive  Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   tutto  quanto  non  espressamente  indicato  nel  presente  regolamento  fa    stato  quanto  stabilito  a   livello  federale.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  decisionale   ha  la    facoltà  di non  entrare  in    materia  o   di    negare  il   finanziamento   postulato  in  caso   di informazioni  incomplete  o   non  veritiere   fornite  dall’istante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di    mancato   rispetto  di    quanto  stabilito  nel  presente  regolamento  da   parte  del  beneficiario  dei  finanziamenti,  l’autorità   decisionale  può  sospendere  ogni  versamento  e   ordinare   la restituzione  di  quanto  percepito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Rimane  riservata  l’applicazione  delle  disposizioni  penali  contemplate  dalla  legislazione  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il    richiedente  autorizza    la  digitalizzazione  dei  formulari    e    di  tutta  la  documentazione  inviata  e  riconosce  nella  sua  versione  digitale    la  medesima  forza    probante  esplicata  dalla  copia  cartacea  sottoscritta  di    proprio  pugno.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   richiedente   che  sceglie  di    utilizzare   la procedura  elettronica   di    invio  della   documentazione  deve  allegare  alla   richiesta   la    scansione   del  proprio  documento   di    legittimazione  valido  (carta   d’identità  o  passaporto)  e   riconosce  nella    versione  digitale  la  medesima  forza  probante  esplicata    dalla    copia  cartacea  sottoscritta   di    proprio  pugno.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Con   l’inoltro   del  formulario  il  richiedente  esprime   il  consenso   al trattamento  e   archiviazione  dei  suoi  dati  personali   conformemente   alle  disposizioni  in    materia  di    protezione  dei  dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria  Art.  32  51  1  I  progetti  in  lista  di  attesa  secondo  l’art.  12  cpv.  10  passeranno  automaticamente    al  contributo  unico  secondo  le disposizioni  presenti  nel  capitolo  quinto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  progetti  in    lista   di attesa  secondo  l’art.   12   cpv.   11  passeranno  automaticamente  al contributo   unico  secondo  le    disposizioni  presenti  nell’art.   25  cpv.  2   al    netto  di eventuali  contributi  già  versati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  impianti  che  hanno  ricevuto  una  decisione  preliminare   positiva  prima   del  31  dicembre  2020  ma  che  non   sono   ancora   stati   accettati  definitivamente  nel  programma  cantonale,  potranno  ricevere  la  RIC-TI  unicamente  se la potenza  del  generatore  elettrico  è   inferiore   o   uguale  a   100  kVA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  33  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel   Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e degli  atti  esecutivi  ed  entra  in    vigore  il   1° aprile  2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47   Cpv.  modificato   dal   R    22.11.2017;  in    vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  417.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Cpv.  introdotto  dal  R    23.12.2020;  in    vigore  dal  1.1.2021  -  BU  2020,   407.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Cpv.  introdotto  dal  R    23.12.2020;  in    vigore  dal  1.1.2021  -  BU  2020,   407.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Cpv.  introdotto  dal  R    23.12.2020;  in    vigore  dal  1.1.2021  -  BU  2020,   407.
                        
                        
                    
                    
                    
                51
                            Art.  modificato   dal  R    25.8.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021   -  BU  2021,  267;  precedente  modifica:   BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                417.
                            Pubblicato  nel   BU  2014  ,  211.