Regolamento della legge delle biblioteche
                            Regolamento  della   legge  delle  biblioteche  (del  9   ottobre  2019)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   delle  biblioteche  dell’11  marzo  1991,  decreta:  Capitolo   primo  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  competente  Art.  1  Il   Dipartimento  dell’educazione,    della  cultura  e    dello  sport  (di  seguito  Dipartimento)    è  competente  per  l’applicazione  della  legge  delle  biblioteche  dell’11  marzo    1991  e    del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  finanziarie  Art.  2  Le  competenze  decisionali  in materia  di    spesa  a   gestione   corrente  sono  attribuite  come  segue:  –  o al    responsabile  CRB  fino  a   10'000  franchi;  –  per   importi  superiori  a 10'000  franchi  e   fino   a   30'000  franchi;  –  del  Dipartimento  per  importi  superiori   a 30'000  franchi   e fino  a 100'000  franchi;  –  di Stato  per  importi  superiori  a   100'000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  al    Sistema  bibliotecario  ticinese  Art.  3  1  L’ammissione  al  Sistema  bibliotecario  ticinese  (di  seguito  SBT)    avviene    tenuto    conto  della  natura,    della  consistenza  e    dell’organizzazione  del  patrimonio  librario    e    documentario  del  richiedente,  nonché  della  sua  disponibilità   a   mettere  le proprie  risorse   al    servizio  del  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    biblioteca  ammessa  partecipa  alle  spese  di  amministrazione  e  di  licenza  dell’applicazione  di  gestione  del  catalogo   e   dei   servizi  in modo  commisurato   alle  sue  dimensioni,  al    volume  di utenza  e  alle  postazioni  pubbliche  messe  a   disposizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   domanda   di    ammissione  è   presentata  al    Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  prioritariamente    ammissibili    le  biblioteche  che  contribuiscono  alla    pubblica    lettura  o  che  forniscono  nuovi  apporti   a   settori  dell’informazione  e della   ricerca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’adesione  è   regolamentata   con  una  convenzione   che  contempla  gli  apporti  e   gli  impegni  specifici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le   biblioteche  ammesse  sono  tenute  a rispettare  le regole   comuni  fissate  dal  SBT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le   biblioteche  ammesse  sono  tenute   a far  accedere  ai loro  beni   e servizi  gli  utenti  in possesso  della  Tessera  Utente  di  legittimazioni    per    studenti    (carta  IoStudio)  rilasciate  dal  Dipartimento  o  di  una  tessera   equivalente   rilasciata  da  consorzi  di biblioteche  svizzere   che   abilitano  ai servizi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Il   Consiglio  di    Stato   pubblica  l’elenco  delle  biblioteche  coordinate  nel  SBT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accesso  all’informazione  Art.  4  L’accesso  all’informazione  bibliografica  e  documentaria  è  adeguatamente  favorito,    in  particolare  con  l’organizzazione     a  libero     accesso,  compatibilmente  con  le  esigenze  della  conservazione  e   della  natura  della  biblioteca.  Capitolo  secondo  Le  biblioteche  pubbliche  cantonali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Patrimonio  bibliografico  Art.  5  1  Ciascuna  biblioteca    pubblica  cantonale  mette  a    disposizione  opere  di  consultazione  (come  enciclopedie,  dizionari,  repertori,  cataloghi),  fondi    librari  e  documentari    per  le  diverse  discipline,  secondo   le    caratteristiche  di    un  istituto  di cultura  generale  e   di    studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  dota  pure  di    un  fondo  per  la    promozione   della   pubblica  lettura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Persegue  inoltre   specializzazioni   funzionali  definite  nei  regolamenti  di    sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ogni   biblioteca  partecipa  al prestito  interbibliotecario.
                        
                        
                    
                    
                    
                Direzione
                            Art.  6  La  direzione  delle  biblioteche  pubbliche  cantonali  è  affidata    a  un  direttore,  il  quale  sovrintende  al loro  coordinamento  assicurando   in    particolare  la    complementarità  fra  gli  istituti.  Capitolo  terzo  Le   biblioteche  specializzate   e   le biblioteche  scolastiche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Basi  legali  Art.  7  Disposizioni  legislative  o   esecutive  specifiche  definiscono  le    caratteristiche  del  patrimonio  librario  e   documentario   delle  biblioteche  specializzate   e   di    quelle  scolastiche,  la loro   organizzazione  e  il   loro  funzionamento.  Capitolo  quarto  I  servizi  delle  biblioteche  pubbliche  cantonali
                        
                        
                    
                    
                    
                Generalità
                            Art.  8  Possono  far  capo  a   tutti  i  servizi  delle    biblioteche  pubbliche  cantonali  tutte  le  persone  residenti  in Svizzera  in  possesso  dei  documenti  di cui   all’art.  3   cpv.  7;  la  direzione   può  estendere  l’accesso  ai    servizi  anche   a persone  residenti  all’estero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gratuità  e   costi   del   servizio  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  consultazione  e   il prestito  di libri  e   riviste,  di    materiale   audio  e   video  (cd,   dvd   ecc.),  di  materiale  digitale  e   di lettori   eReader  di    proprietà  delle   biblioteche  pubbliche   cantonali  sono  gratuiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  essere   soggette  amministrative  le    altre  prestazioni,  in particolare:  a)  di    banche  dati  di    terzi  che  comportano   un  onere  a carico  della  biblioteca;  b)  interbibliotecario  con  istituti   al    di fuori  del  Cantone,   secondo   gli  accordi  stabiliti   in sede  e internazionale;  c)  di documenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Dipartimento  fissa  l’importo  dei  contributi,  le  tariffe  delle  altre  prestazione  specifiche  minori,  le  tasse  amministrative  e   la modalità  della  riscossione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Prestito
                            Art.  10  1  Il  regolamento  di    sede   stabilisce  l’organizzazione  del  prestito,   tenendo  presenti  i  criteri  generali  fissati  dal  SBT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direzione  decide  sulle   opere  escluse  dal  prestito  e può  delegare   questa  decisione  ai    responsabili  di  sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    prestito  dura  di  regola  un  mese  ed  è  rinnovabile  secondo  i  criteri  generali  fissati  dal  SBT;    la  direzione  può,   in  casi  particolari,  limitarne  la  durata.  I  regolamenti  di  sede  definiscono  le  questioni  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   prestito  è   personale;   l’utente  è   responsabile  dei  materiali  che   gli  sono  affidati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ritardo  e   mancata  restituzione  2  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di  intempestiva    o  mancata    restituzione  del  materiale  prestato,    la  direzione  applica  i  seguenti   provvedimenti:  a)  di    tasse  amministrative;  b)  della  Tessera  Utente  SBT;  c)  a tempo  indeterminato  dal  prestito  SBT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    danneggiamento,   di    perdita   e   in    genere  di    mancata  restituzione  del  materiale,  l’utente  è  tenuto  al    risarcimento  secondo  modalità   definite  dal  Dipartimento.  Capitolo   quinto  L’organizzazione  delle   biblioteche  pubbliche  cantonali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamento  di  sede  Art.  12  1  Ogni  biblioteca  pubblica  cantonale  è dotata  di    un  proprio  regolamento   che  contempla:  a)  organizzativa  dell’istituto;  b)  d’uso  della  biblioteca;  c)  di apertura;
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Cpv.   modificato  dal  R    11.12.2019;  in    vigore   dal  13.12.2019  - BU  2019,  420.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Nota   marginale  modificata  dal  R    11.12.2019;  in    vigore   dal  13.12.2019  - BU  2019,  420.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   modificato  dal  R    11.12.2019;  in    vigore   dal  13.12.2019  - BU  2019,  420.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  delle  prestazioni  e   delle   tasse  amministrative.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  regolamenti  di sede  sono  approvati  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
                            Art.  13  1  L’organigramma  di  ogni  biblioteca  pubblica  cantonale,    tenuto  conto  delle  diverse  tipologie  e    situazioni    locali,  oltre  al  responsabile  di  sede  che  opera  su  incarico    o    delega  della  direzione  può  comprendere:  a)   e documentalisti  diplomati;  b)   di    biblioteca  e gestori  dell’informazione  e   della  documentazione;  c)   scientifici;  d)  tecnico;  e)  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  speciali  fondi  e servizi,   all’istituto  può  essere  assegnato  personale   specificamente  qualificato   e  formato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  direttore  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Al  direttore  delle  biblioteche    pubbliche  cantonali  spetta  la  conduzione  generale  degli  istituti  nei  loro  aspetti  culturali,  tecnici  e   amministrativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  sono   di    sua  competenza  la    sovrintendenza:  a)  conservazione  e   all’accrescimento  del  patrimonio  librario  e   documentario;  b)   al    pubblico;  c)  cura   delle  attività  delle  biblioteche  in    rapporto   al    SBT;  d)  promozione  delle  attività   culturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  responsabile  di  sede  Art.  15  Il   responsabile  di sede  ha  i  seguenti  compiti:  a)  il   funzionamento  del  servizio  all’utenza,   conformemente  alle   direttive  del  SBT;  b)   alla   gestione  corrente  personale;  c)   con  il  consenso  del  direttore,   alla   gestione  dei  crediti  assegnati  e alla  conservazione  all’accrescimento   del  patrimonio  librario   e   documentario   dell’istituto;  d)   l’attività  culturale  della  biblioteca;  e)  l’applicazione  del  regolamento  di sede;  f)  per  approvazione  al    direttore  la    programmazione  annuale  delle  attività,  il   preventivo  un    rapporto    di  gestione  con  l’indicazione  delle    attività  svolte  e  della  contabilizzazione  dei  assegnati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissioni  esterne  di  consulenza  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Commissioni    esterne  di  consulenza    composte  da  3  a  7  membri    possono    essere  nominate  dal    Dipartimento  per  una  o    più  biblioteche  pubbliche  cantonali;    a    esse  è    applicabile  il  regolamento  concernente  le  commissioni,  i  gruppi  di  lavoro  e    le  rappresentanze  presso    enti  di  nomina  del  Consiglio  di    Stato  del  6   maggio  2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  sono   convocate  dal   direttore,  il   quale  ne  presiede  le    sedute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    commissioni    prestano  consulenza  al  direttore,  in  particolare  sulla  politica  delle  acquisizioni  e  sugli  orientamenti  delle  attività  culturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valorizzazione  dei   fondi  speciali  Art.  17  Per  la  valorizzazione  dei  fondi  speciali    il    Dipartimento  può  affidare  il    compito    alle  commissioni  esterne  di consulenza  o   istituire  commissioni  specifiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  delle  attività  culturali  Art.  18  1  Le  biblioteche    pubbliche  cantonali    organizzano  in  proprio,  promuovono  e    ospitano  attività  ed   eventi  culturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  possono  prelevare  un  contributo  non  superiore  a   300  franchi   a   parziale   copertura  delle  spese  di  promozione  riguardanti   le    attività  culturali   che  si    svolgono  nelle  rispettive  sedi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   contributo  è   dovuto   dagli  enti  o   dalle   persone  ospitate  ed   è commisurato   all’importanza  dell’ente  coinvolto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    biblioteche    pubbliche  cantonali  possono  mettere  a    disposizione  i  propri    spazi  per  attività  o  riunioni  di  associazioni,    società  o    altre  organizzazioni,    eccezionalmente  per  scopi  commerciali,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Lett.   modificata  dal  R    11.12.2019;  in vigore   dal  13.12.2019  -  BU   2019,  420.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prelevando  una  tassa  non  superiore  a    500  franchi    per    mezza  giornata  commisurata  alle    finalità  dell’attività  o   riunione  e   alle  modalità  di    occupazione  degli   spazi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Capitolo  sesto  Donazioni   e   scarti
                        
                        
                    
                    
                    
                Donazioni
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio   di    Stato  decide  l’accettazione  delle  donazioni  e ne  determina   la    destinazione  previo  accertamento  della  qualità,  della  consistenza,  degli   oneri  e   dei  vantaggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  donazioni   non  vincolanti  e   non   destinate  a   incidere  sui  costi  complessivi  o   a condizionare  la  politica  delle    biblioteche    pubbliche  cantonali  la  decisione  di  accettazione  è  di  competenza    del  direttore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scarti
                            Art.  20  Il   direttore  decide  per  i  progetti  volti  al    normale   sfoltimento  dei  fondi  di    libri   e   di documenti  non  librari  mediante   vendita,  donazione   o   distruzione.  Capitolo  settimo  Il Sistema  bibliotecario  ticinese
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
                            Art.  21  Il   SBT,  attraverso   i  suoi  servizi   e   i  suoi  gruppi  di    lavoro,  provvede  in particolare:  a)  coordinare   e aggiornare  i  programmi  informatici  per  le    biblioteche   aderenti;  b)  e   razionalizzare,    definendone  le  norme,  i  servizi    bibliotecari  offerti  dal  sistema,  il   loro  potenziamento  nelle   differenti  regioni;  c)  ai    consorzi  e   ai    gruppi  di    lavoro   nazionali  e internazionali;  d)    le  necessità    di  formazione  e  di  aggiornamento  professionale  del  personale  delle  e a   predisporre  le    modalità  di intervento;  e)  raccolta  dei  dati  statistici;  f)   assicurare   l’informazione  verso  l’esterno   e verso   l’interno;  g)  nuovi  programmi  nel  campo  della   digitalizzazione  e della  didattica;  h)   all’autorità   superiore  le    donazioni  importanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Automazione
                            Art.  22  1  Nell’ambito    dell’automazione  l’adesione    al  SBT    comporta  il   ricorso  all’applicativo  di  gestione  scelto  dal  sistema,  nonché  la    partecipazione  al    catalogo  automatizzato  diretto  dal  SBT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eventuali  eccezioni,  se giustificate,   sono  regolate  nell’ambito  delle  convenzioni  di    adesione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Tessera  Utente  SBT   è   emessa  dal  Sistema,  il   Dipartimento  ne  fissa   il   prezzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Formazione
                            Art.  23  Il   Consiglio  di Stato   può  istituire,  sostenere  o   delegare  corsi  di    formazione  per  il  personale  delle  biblioteche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direzione  SBT  Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  direzione  del   SBT  è   attribuita  al    direttore  delle  biblioteche   pubbliche   cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   direttore   del   SBT  provvede:  a)  seguito   ai    mandati  indicati   all’art.  21;  b)  l’attività  biblioteconomica  delle  biblioteche   pubbliche  cantonali;  c)  l’attività  dei  Gruppi  di    lavoro  di    cui   all’art.   25;  d)  la    formazione   continua  del  personale;  e)  i  crediti   assegnati  al    SBT;  f)  eventuali  modifiche  normative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Servizi  e   gruppi  di  lavoro  Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sotto  la presidenza   del  direttore   SBT  sono  istituiti:  a)  dell’équipe  centrale  (Equipe  SBT),  composto  da  un   bibliotecario   del  sistema  e   da  un  avente  il compito   di  gestire  il sistema  automatizzato  delle   biblioteche  del  SBT,  di  la  manutenzione  e   lo  sviluppo  e   di  implementare    nuovi  programmi    informatici  e  Per  la    gestione  delle  attrezzature  informatiche  presenti   nei  vari  istituti  essa   si    avvale  servizi   del  Centro  sistemi   informativi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   modificato  dal  R    11.12.2019;  in    vigore   dal  13.12.2019  - BU  2019,  420.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)    della  formazione  e    dell’aggiornamento  (GFA),  composto    da    almeno  3  bibliotecari,  il   compito    di  sottoporre  alla  direzione    SBT  le  proposte    di  formazione    continua  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  ne    designa  i  membri    e  può    istituire    ulteriori  gruppi  di  lavoro,    segnatamente  per  il  coordinamento  delle   regole   di    soggettazione  e   l’aggiornamento  del  soggettario,   per  il coordinamento  delle  regole   di    catalogazione  o   per  altre  esigenze  di    portata  generale  riguardanti  il   SBT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conferenza  dei  rappresentanti  Art.  26  1  La  Conferenza    dei  rappresentanti  delle  biblioteche  aderenti  al  SBT  è  nominata  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  viene   convocata   dal  direttore  del  SBT  o   su  richiesta  di    almeno  un   quinto  dei  suoi  membri   per  discutere  di    tutte  le    tematiche  inerenti  alla  politica  bibliotecaria,  al    SBT   e   all’attività  delle   biblioteche  in  genere;   la    Conferenza  può  formulare  auspici   e   proposte  all’indirizzo  della  direzione,   della  Divisione  della  cultura   e   degli  studi  universitari,  del  Dipartimento  o del  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    Conferenza  si  organizza    secondo  regole    proprie  sulla  base  di  uno  statuto    ratificato  dal  Dipartimento.  A   essa   è applicabile  il regolamento  concernente  le commissioni,  i gruppi  di    lavoro  e   le  rappresentanze  presso   enti   di    nomina  del  Consiglio  di    Stato  del  6   maggio  2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  costi  della  partecipazione  ai  lavori    della  Conferenza  sono    assunti  dalle    singole  istituzioni  rappresentate;  il   Cantone  si    assume  i  costi  di    segreteria.  Capitolo  ottavo  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  27  Il   regolamento  della  legge  delle  biblioteche  del  19   maggio  1993  è   abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  28  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle   leggi  ed  entra  in vigore  immediatamente.  6  Pubblicato  nel   BU  2019  ,  355.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Entrata   in vigore:  15  ottobre  2019  -  BU  2019,  355.