Regolamento della legge sul turismo
                            Regolamento  della   legge   sul  turismo  (RLTur)  (del  17  dicembre   2014)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamata  la    legge  sul   turismo  del   25  giugno  2014  (LTur),  decreta:  Capitolo  primo  Competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  USE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  13  lett.  d,    f  LTur)  Art.  1  1  I  seguenti  compiti   sono  delegati  all’Ufficio   per  lo    sviluppo  economico  (USE):  a)  annualmente    il  contributo  all’Agenzia  turistica  ticinese  SA  (ATT)    in  base  al  piano  e   finanziario   quadriennale,  aggiornato  annualmente;  b)  le    richieste  di sussidio;  c)  le    misure   fino  a un  importo  massimo   di    500’000  franchi   per  singola  misura  e   stabilire  la  forma,  le  condizioni,    gli  oneri,  l’ammortamento  e  le  eventuali    garanzie  e/o  richieste   al beneficiario;  2  d)   la    restituzione  degli  aiuti  finanziari  di cui  alla  lett.  c);  e)  la  direttiva  sui  contenuti  minimi  del  rapporto  dell’organo  di  controllo  esterno    delle  turistiche  regionali   (OTR).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  UAC  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  13  lett.  d,    f  e   art.   36  LTur)  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  seguenti  compiti   sono  delegati  all’Ufficio   dell’amministrazione  e   del  controlling  (UAC):  a)   il contributo  all’ATT,  di regola  in    sei  rate   annue;  b)   le    operazioni  di    gestione  relative  al    versamento  e,  in caso  di    mutui,   al    rimborso   delle  ai    sensi  della   legge;  5  c)  i  contratti  di    mutuo;  d)  e, se necessario,  istruire  le pratiche  per  la    restituzione  dei   sussidi   concessi   ai    sensi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34   LTur;  e)   ai    sensi  dell’art.  36  LTur  le    sanzioni  previste  per  infrazioni  agli  art.  20,   21,  21a  e 23  dopo   l’istruzione   delle   procedure  da  parte  delle  OTR.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  Dipartimento  delle  istituzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  13  lett.  i  LTur)  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il  Dipartimento  delle  istituzioni,  Polizia      cantonale,  Servizi      generali,  Servizio  autorizzazioni,  commercio   e   giochi,  è   l’autorità  competente  per  il  prelevamento  e   il  riversamento   alle  OTR  della  tassa  di    prom  ozione  negli  esercizi  di cui   all’art.  6   cpv.  1   lett.  b   e c   della  legge   sugli  esercizi  alberghieri  e   sulla  ristorazione  del  1°  giugno   2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  SF
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  13  lett.  j  LTur)  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Sezione  delle  finanze  (SF)  è   l’autorità  competente  per  il   riversamento  all’ATT  della  quota  parte  della  tassa  cantonale  sulle   case  da  gioco,  pari  allo  0.9%  del  prodotto  lordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art.  modificato  dal  R    11.7.2017;  in    vigore   dal  14.7.2017  - BU  2017,  212.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Lett.   modificata  dal  R    15.12.2021;  in vigore   dal  1.2.2022  -  BU  2021,  383.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Nota   marginale  modificata  dal  R    4.5.2022;  in    vigore  dal  6.5.2022  - BU  2022,  120.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  modificato  dal  R    11.7.2017;  in    vigore   dal  14.7.2017  - BU  2017,  212.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Lett.   modificata  dal  R    15.12.2021;  in vigore   dal  1.2.2022  -  BU  2021,  383.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Lett.   modificata  dal  R    15.6.2022;  in    vigore   dal  17.6.2022  -  BU  2022,  161.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  modificato  dal  R    7.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  -  BU  2017,  442.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    versamento  è  effettuato    quattro  volte  all’anno  sulla  base  dei  dati  finanziari  intimati  al  Cantone  dalla  Commissione  federale  delle  case  da  gioco.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  OTR
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  36  LTur)  Art.  5  9  Le  OTR  sono    le  autorità  competenti  per  l’istruzione  delle  procedure  contravvenzionali  previste  per  infrazioni  agli  art.  20,  21,  21a  e   23  LTur.  Capitolo   secondo  Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Azionisti  ATT
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  7   cpv.  3   LTur)  Art.  6  Le  tre  associazioni  di   categoria  che  possono  detenere  azioni     dell’ATT     sono  Hotelleriesuisse  Ticino,    GastroTicino  (Federazione  Esercenti  Albergatori  Ticino)  e    Associazione  Campeggi  Ticinesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consiglio  d’amministrazione   ATT
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  10  cpv.  5   LTur)  Art.  7  Il   Consiglio    di  Stato  ha  diritto    di  delegare  quali  suoi  rappresentanti  due  persone  nel  consiglio  d'amministrazione   della  società  conformemente   all'art.  762  CO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fondo  di  funzionamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  18  cpv.  3   LTur)  Art.  8  L’ATT  si   dota   di    uno  specifico   regolamento  e   di una  speciale  commissione   consultiva  per  la  gestione  e   l’utilizzo   del  fondo  di    funzionamento.  Capitolo   terzo  Notifica  dei  pernottamenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obblighi  per  i  datori  di  lavoro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  20  segg.  LTur)  Art.  9  10  1  I  gestori  professionali  di  stabilimenti  di  alloggio  sono  tenuti  a   trasmettere  alle    OTR  il  conteggio  elettronico  di  tutti  i   pernottamenti  segnalando  in  modo    esplicito  i   pernottamenti  non  assoggettati  alla  tassa  di soggiorno,  entro  il 5   di ogni  mese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  datori    di  alloggio    che    affittano    privatamente  camere,  appartamenti  o  case    date  in  locazione    ad  uso  turistico  o   alloggi    turistici    simili  e  i  gestori  di  capanne,  alloggi  collettivi  e  simili    sono    tenuti    a  trasmettere  alle  OTR  il  conteggio  di  tutti  i   pernottamenti,  segnalando  in  modo    esplicito    i  pernottamenti  non  assoggettati  alla  tassa  di    soggiorno,   almeno  una  volta  l’anno,   al più  tardi  entro  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  gennaio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   OTR   possono   richiedere   il rendiconto   annuale  dei  pernottamenti  elaborato  dalle   piattaforme   di  riservazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  datori  di  alloggio  possono,  in  via  eccezionale,  trasmettere  il   conteggio  in  formato  cartaceo,  nel  caso  in  cui  dimostrino  di  non  avere  un  allacciamento  internet    o  altri  motivi  rilevanti  che    lo  giustifichino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obblighi  per  le OTR
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  20  LTur)  Art.  10  Le  OTR  sono   tenute  a:  a)    in  formato  elettronico  all’USE  e  all’ATT,  ogni  anno,  il    conteggio    annuo    dei  annuale  fisso;  b)  i  conteggi  dei  pernottamenti  trasmessi  dai  datori  d’alloggio   per  la durata  di    5   anni;  c)  ai  datori  d’alloggio  che  lo  necessitano  il  materiale  necessario  alla  notifica  dei  e   al versamento  delle   tasse  turistiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piattaforma  online
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  catalogo   dei  dati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv.   modificato  dal  R    17.2.2016;  in vigore   dal  19.2.2016   -  BU  2016,   90.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Art.  modificato  dal  R    4.5.2022;  in vigore  dal  6.5.2022  -  BU  2022,   120.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dal  R    15.12.2021;  in    vigore  dal   1.2.2022  - BU  2021,  383.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  piattaforma  online  dell’ATT   di  cui   all’art.  15  cpv.  2   lett.  m  LTur  contiene   i seguenti  dati  e   documenti:  a)  identificativo   della  struttura;  b)  della  struttura/insegna;  c)  di    contatto;  d)  completo  della  struttura;  e)   relativi  alla  capienza   della  struttura;  f)  di    alloggio;  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organo   responsabile  autorizza  la    condivisione  nella  banca  dati   SEPU   dei  seguenti  dati:  a)  identificativo   generato  da  ATT;  b)   necessari  al    rilascio  del  numero  identificativo  della  struttura/attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  diritto  di  accesso  Art.  10b  12  L’ATT  garantisce  il   diritto   di    accesso   conformemente   alla   legge   sulla  protezione  dei  dati  personali  del   9   marzo   1987  (LPDP)  e   può  trasmettere,  su  richiesta  scritta,   previa  presentazione   di  un  documento  d’identità,  le informazioni  contenute   nella   piattaforma   online  relative  al richiedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  durata   di  conservazione  Art.  10c  13  I  dati  di  cui  all’art.  10a  cpv.  1   sono  conservati  per  10  anni  a   decorrere  dalla  scadenza  dell’autorizzazione;  possono  essere  conservati  dall’organo  responsabile   in forma  anonima   per  scopi  statistici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  misure  di  sicurezza  Art.  10d  14  Per  la    sicurezza  della  piattaforma   online  dell’ATT  vengono  adottate  le    opportune  misure  tecniche.  Capitolo  quarto  Tasse  per  il   turismo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Categorie  di alloggio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  21  e   23   LTur)  Art.  11  Le  categorie   di alloggio  per  la definizione   delle   aliquote  delle   tasse  turistiche   sono:  a)  alberghieri  o   alloggi   turistici  simili,  classificati  con   quattro  o cinque  stelle  o   con  una  dell’offerta  equivalente;  b)  alberghieri  o alloggi  turistici   simili,   classificati  da   una   a   tre  stelle  o non  classificati;  c)  gli  appartamenti,  le    case  date  in    locazione  ad   uso   turistico  o alloggi   turistici  simili;  15  d)  i  «motorhomes»  o   alloggi  turistici  simili;  e)   della  gioventù  o   alloggi   turistici   simili;  f)  gli alloggi   collettivi  o   alloggi   turistici   simili;  g)   d’alloggio  che  vengono  offerti  mediante  portali   online  a incasso  diretto.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  di  soggiorno  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  21  cpv.  5   LTur)  Art.  12  I  datori  d’alloggio  sono  tenuti  a:  a)  la tassa   di soggiorno  all’ospite  separatamente  da  ogni   prestazione  fornita;  b)  la  tassa  di  soggiorno  presso  l’ospite  e    riversarne  l’importo  alle  OTR  secondo  le  definite   OTR.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Importo  annuale  fisso  obbligatorio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  21  cpv.  6   LTur)  18
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Art.  introdotto  dal  R    15.12.2021;  in vigore   dal  1.2.2022  -  BU  2021,  383.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  introdotto  dal  R    15.12.2021;  in vigore   dal  1.2.2022  -  BU  2021,  383.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  introdotto  dal  R    15.12.2021;  in vigore   dal  1.2.2022  -  BU  2021,  383.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  introdotto  dal  R    15.12.2021;  in vigore   dal  1.2.2022  -  BU  2021,  383.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Lett.  modificata  dal  R    15.12.2021;  in    vigore   dal  1.2.2022  - BU  2021,  383.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Lett.  introdotta   dal   R    15.12.2021;   in vigore   dal  1.2.2022   -  BU  2021,  383.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    15.12.2021;  in    vigore   dal  1.2.2022  - BU  2021,  383.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Nota  marginale  modificata  dal  R    4.5.2022;  in    vigore  dal   6.5.2022  -  BU  2022,   120.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13  1  Nella  fissazione   dell’importo  annuale  fisso  della  tassa  di soggiorno,  le  OTR  applicano  criteri  uniformi   d’imposizione  nel   loro  comprensorio  o   in    zone  particolari  dello  stesso,  tenuto  conto  delle  condizioni  di cui  all’art.   21  cpv.   5   LTur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   proprietario  e   l’ospite  di  appartamenti  e di  case   di  vacanze   sottoposti  all’importo   annuale  fisso  sono  tenuti  a   versare  la    tassa  all’OTR  entro  il   30  aprile   dell’anno  di tassazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  di  promozione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  14  cpv.  2   lett.   l  LTur)  Art.  14  Le  OTR  sono  tenute  a   riversare    almeno  trimestralmente  all’ATT    il   20%  della  tassa  di  promozione  incassata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributo  comunale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  24  LTur)  Art.  15  1  I  Comuni   sono   tenuti  a   versare  il loro  contributo  entro  il  30  aprile   dell’anno   di    tassazione,  sulla  base  dei  conteggi  elaborati  dall’OTR.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   OTR  applicano  le    aliquote  sugli   importi   annuali  fissi  con  criteri  uniformi  nel  loro  comprensorio   o  in  zone  particolari   dello  stesso.  Capitolo  quinto  Assegnazione  degli  aiuti  finanziari  pubblici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Eccezioni  ai    criteri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            art.  30   LTur)  Art.  16  La  valutazione  di  progetti  a    carattere  pubblico  senza  scopo  può  prescindere  dall’esame  della  sostenibilità  economica  se  una  parte  terza  garantisce  la  copertura  di  eventuali  disavanzi  d’esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Richiesta  di sussidio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  30  LTur)  Art.  17  1  Chi  intende   beneficiare  dei  sussidi  è   tenuto  a   presentare  all’USE   una  richiesta  motivata  e  corredata  dalla  seguente   documentazione   di    base:  a)   per  la    domanda  di    sussidio   debitamente  compilato;  b)   dettagliata   del  progetto;  c)  dettagliato  dei  costi;  d)  di    finanziamento;  e)  dell’OTR;  f)  della  proprietà,    modalità  di  gestione  del  progetto,  piano  economico    e    finanziario    con  sulla  gestione,  solo  per   investimenti  strutturali   di cui   all’art.   27   lett.  a   LTur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  progetti  alberghieri,  l’USE  può  inoltre  richiedere  una  valutazione  del  piano  economico  e  finanziario  da   parte   della  Società  svizzera  di credito  alberghiero.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisione
                            (art.  32  LTur)  Art.  18  1  La  percentuale  e   la    forma   del  sussidio   varia   a   dipendenza  dell’importanza   per  il   turismo  e  per  l’economia  regionale  del  progetto,   del  valore  aggiunto  prodotto  e della  sostenibilità   economica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’USE  può  autorizzare  l’inizio  anticipato  della    realizzazione  del  progetto,  impregiudicata  la  decisione  di  concessione  dei  sussidi  pubblici.  Restano  impregiudicate  le  decisioni  di  altre  istanze  chiamate  a   decidere  in    questioni   di loro  competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Versamento
                            (art.  32  LTur)  Art.  19  1  Il  sussidio  viene  versato  dopo  l’approvazione  dei  consuntivi   di spesa  da  parte  dell’UAC  e  dell’istanza  preposta  al    collaudo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’UAC  può  autorizzare  il   versamento  di acconti  in    funzione  dello   stato  di    avanzamento  dei  lavori,  sino  a un   ammontare  massimo  pari  all’80%  dell’importo  del  sussidio   concesso;  in  casi  particolari,  segnatamente  in mancanza  di  mezzi   propri   da  parte  del  destinatario,   l’acconto  può  raggiungere  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90%  del  sussidio  concesso.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                19
                            Cpv.  abrogato   dal   R    4.5.2022;   in vigore  dal  6.5.2022  -  BU  2022,  120.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Cpv.  modificato  dal   R    4.5.2022;  in    vigore  dal  6.5.2022   -  BU  2022,   120.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   diritto  al    versamento  del  sussidio  si    prescrive  in    5   anni  dalla  data   della  decisione  dell’USE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  d’informazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  32  LTur)  Art.  20  I  beneficiari  dei  sussidi  sono   tenuti   ad  informare  immediatamente  l’USE  di    ogni  eventuale  cambiamento  del  progetto  e   a   trasmettergli  tutte   le    informazioni  richieste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Garanzia  di restituzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  32  LTur)  Art.  21  1  I  beneficiari   di    mutui  agevolati  sono  tenuti  a   trasmettere   all’UAC  un   titolo   al    portatore,   a  garanzia  esclusiva  del  rimborso  del  mutuo  concesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  regola,  questo  titolo,   che  potrà  essere  iscritto  a registro  fondiario,  deve  essere  coperto  dal  valore  di  reddito  del   progetto   sussidiato.  Capitolo  sesto  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  22  Il   regolamento  d’applicazione  della   legge  sul  turismo  del  4 luglio  2000  è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  23  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel   Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e degli  atti  esecutivi  ed  entra  in    vigore  il   1° gennaio  2015.  Pubblicato  nel   BU  2014  ,  558.