Decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID
                            Decreto   legislativo  concernente   il   rinnovo  della   prestazione ponte  COVID  (del   22  febbraio  2022)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  del  Consiglio  di    Stato  n.    8103  del  27  gennaio  2022;  visto  il   rapporto  della  Commissione  gestione  e finanze   n. 8103  R    dell’8  febbraio  2022,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scopo  e   natura  della  prestazione  Art.  1  1  Il  presente  decreto  legislativo   disciplina  il   diritto   alla  prestazione  ponte  COVID.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    prestazione    intende    sostenere  i   lavoratori    dipendenti  e  indipendenti  che  a  seguito  delle  conseguenze  della   pandemia  di COVID-19  si    trovano  in difficoltà  finanziaria  ed  evitare  il   ricorso  alle  prestazioni  assistenziali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   prestazione  ha   carattere   straordinario   e   temporaneo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Unità  di  riferimento  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’unità  di  riferimento    è    costituita  da  tutte  le  persone  che  compongono  l’economia  domestica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dall’unità  di riferimento  del  richiedente   sono  escluse  tutte  le persone  che   beneficiano  di    prestazioni  sociali  a   copertura  del  fabbisogno  nella  misura  in    cui  il   richiedente  è escluso  da  tale   calcolo  e se  chi  ne  beneficia  non  ha  un  obbligo  di    mantenimento  nei   confronti   del  richiedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  materiali  Art.  3  Il   diritto  è dato  se:  a)  e i  membri  dell’unità  di riferimento  sono  domiciliati  nel  Cantone   al    momento  della  b)  è   domiciliato  ed  effettivamente  dimorante  nel  Cantone   nei  tre  anni  precedenti  alla  c)  è   dipendente  oppure  indipendente   ai    sensi  della   legge   federale  su  l’assicurazione  la    vecchiaia  e   per  i  superstiti  del  20  dicembre   1946  (LAVS);  d)  f  abbisogno,  e  meglio  indennità  straordinarie  di  disoccupazione,  assegno  di  prima  infanzia,  p  restazione assistenziale e prestazioni complementari all’AVS/AI;  e)  non    beneficia    di  indennità  ai  sensi  della  legge  sull’assicurazione    contro  la  del  25  giugno   1982  (LADI);  f)   ha  subìto   una  riduzione  del  reddito  o   del  fatturato   a causa   della  pandemia;  per  le  con  attività  lucrativa  indipendente,  è determinante  l’importo  del  fatturato;  g)  devono  essere  attivi   come  tali   da  almeno  3   mesi  rispetto  alla  data   della   richiesta;  h)    e    i   membri  dell’unità  di  riferimento  hanno  un  reddito  disponibile  inferiore    ai  di    cui  all’art.  4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  economiche  Art.  4  1  Il  diritto  è  dato  se  il  reddito  disponibile  del  richiedente    e  dei  membri  dell’unità  di  riferimento  è inferiore  alle   soglie  stabilite   dalla   legge  sull’armonizzazione  e   il   coordinamento   delle  prestazioni  sociali  del   5 giugno  2000   (Laps):  a)  franchi  se  l’unità  di riferimento   è   composta  da  1   persona;  b)  franchi  se  l’unità  di riferimento   è   composta  da  2   persone;  c)  franchi  se  l’unità  di riferimento   è   composta  da  3   persone;  d)  franchi  se  l’unità  di riferimento   è   composta  da  4   persone;  e)  franchi  se  l’unità  di riferimento   è   composta  da  5   persone;  f)  franchi  per  ogni  persona  supplementare   dell’unità  di    riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    reddito  disponibile  risulta  dalla    somma  dei  redditi    del  richiedente  e    dei  membri    dell’unità    di  riferimento  (redditi  computabili)  dedotta  la    somma  delle  spese   del  richiedente  e dei  membri  dell’unità  di  riferimento  (spese  riconosciute)   al momento  della  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quali   redditi  computabili  si    considerano:  a)  lordo  da  lavoro;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)   altra  entrata   compresi  gli  alimenti   percepiti,  o   prestazione  sostitutiva  di    reddito  compresi  i  o   gli aiuti  erogati  da   enti,  associazioni  o   fondazioni;  c)   è aggiunta  la sostanza  netta  nella   misura  di    1/15.  Da  questo  importo  viene   dedotto,  titolo  di franchigia,  un   importo  di    10’000  per  le    unità   di    riferimento  composte  da  una  persona  e    di  15’000    franchi  per  le  unità    di  riferimento  composte  da    più  persone.    La  netta  viene    calcolata  sulla  base  di  quella  indicata    nell’ultima    notifica  di  tassazione  in    giudicato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  riconosciute  le    seguenti  spese:  a)  sociali  dovuti;  b)  per  l’alloggio  (per  gli  inquilini  la    pigione   e   le    spese   accessorie  mensili;  per   i  proprietari  interessi  ipotecari  sull’abitazione  primaria);  c)  per  l’assicurazione  contro  le  malattie  al  netto  della  riduzione  individuale    dei  premi  malattie  (RIPAM);  d)  dovuti  ed  effettivamente  pagati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organo  di  esecuzione   e   procedura  Art.  5  1  La  persona  che  richiede    la  prestazione    presenta  mensilmente  una    richiesta  scritta    al  suo  Comune  di  domicilio,  al  più  tardi  entro  il termine  perentorio  della  fine  del  mese  successivo.  Il  Comune  si    pronuncia  sulla  richiesta   mediante  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    richiedente  e  i  membri  dell’unità  di  riferimento    sono  tenuti  a   collaborare    all’accertamento    della  situazione  e   a   fornire  la    documentazione  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   prestazione  è   versata  al richiedente  su  conto  postale  o   bancario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Importo  massimo  e durata   massima  Art.  6  1  L’importo  della  prestazione  corrisponde    alla  lacuna  di  reddito  annua,  convertita  in  mensilità,  ma   al    massimo  a   2’000  franchi  al    mese   per  il primo  componente  dell’unità  di    riferimento  e  800  franchi  al    mese  per  ogni   ulteriore  componente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   prestazione  può  essere  concessa  mensilmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Imposizione  fiscale  Art.  7  La  prestazione  di    fabbisogno  non  è soggetta  all’imposta  sul   reddito.
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
                            Art.  8  1  La  prestazione  è   finanziata  in  ragione  del  75%  dal  Cantone    e   del  25%  dal  Comune.  Eventuali  prestazioni  supplementari  concesse  dal   Comune   sono  interamente   a suo  carico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Comune  anticipa  le  spese  per  la  prestazione.    Il   Cantone    rimborsa    al  più  tardi  trimestralmente  l’anticipo  effettuato  dal  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  9  I  competenti  organi  comunali    vigilano  sulla  corretta  applicazione  del  presente    decreto  legislativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Restituzione
                            Art.  10  1  La  prestazione  indebitamente  percepita  deve  essere  restituita  se  il   beneficiario:  a)   ottenuto  la    prestazione  fornendo  al    Comune  indicazioni  inesatte   o   incomplete;  b)   indotto  in    errore   il   Comune  commettendo  negligenza  grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    diritto  di  esigere  la  restituzione  è   perento  un  anno  dopo  che  il   Comune  ha    avuto  conoscenza  dell’indebito,  ma  in ogni  caso  dopo  cinque  anni   dal  pagamento  della  prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   restituzione  può  essere  condonata,  in tutto  o   in    parte,  se  il  beneficiario   ha  ottenuto  la prestazione  in  buona  fede   e   se,  tenuto  conto  delle  condizioni  economiche  dell’unità  di  riferimento  al  momento  della  restituzione,  il   provvedimento  costituirebbe  un   onere  troppo  gravoso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimedi  giuridici  Art.  11  1  Il  richiedente  e ogni  membro  dell’unità  di  riferimento  possono   contestare  la  decisione  resa  dal  Comune.  Il   reclamo  è    da  inoltrare    entro  30  giorni  dall’intimazione  al  Comune  che    ha  pronunciato  la decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  la  decisione    su  reclamo  pronunciata  dal  Comune  è    data    facoltà  di  ricorso    al  Tribunale  cantonale  delle  assicurazioni  entro  il   termine  di    30  giorni  dall’intimazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   applicabile  la legge  di procedura   per  le    cause  davanti  al    Tribunale  cantonale  delle  assicurazioni  del  23   giugno  2008  (Lptca).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  suppletorio  Art.  12  Per  quanto  non  disposto   nel  presente  decreto  legislativo,  sono  applicabili   le disposizioni  della  Laps  e   del  relativo  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizione  transitoria  Art.  13  Il    presente  decreto  legislativo,  dopo    la  sua  scadenza,  continua  ad  applicarsi  alle  prestazioni  riferite  al periodo   di    validità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  e durata  di validità  Art.  14  1  Il  presente  decreto  legislativo   sottostà   a   referendum  facoltativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  entra  in    vigore  con  effetto  retroattivo   il   1°  gennaio  2022  e   decade   il 30   giugno  2022.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato   può  prorogarne  la    validità   fino  al    31  dicembre  2022.  Pubblicato  nel   BU  2022  ,  107.