Decreto esecutivo concernente le zone di protezione pesca 2019-2024
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Decreto esecutivo concernente le zone di protezione pesca 2019-2024
Decreto esecutivo concernente le zone di protezione pesca 2019-2024
Decreto esecutivo concernente le zone di protezione pesca 2019-2024
                            Decreto   esecutivo  concernente   le    zone   di protezione  pesca 2019-2024  del  24  ottobre  2018  (stato  1°  gennaio  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  –   federale  sulla  pesca   del  21   giugno  1991  (LFSP)  e   la    relativa  ordinanza  del  24  novembre  (OLFP);  –  cantonale  sulla  pesca  e   sulla   protezione  dei  pesci  e   dei  gamberi  indigeni  del  26  giugno  e il   relativo  regolamento  di    applicazione   del  15  ottobre  1996,  in    particolare   l’art.  19;  –  tra  la Confederazione   Svizzera  e   la    Repubblica  Italiana  per  la pesca  nelle  acque  del  1° aprile   1989,  in particolare   l’art.  6,  decreta:  Art.  1  Per  il   periodo  dal  1°  gennaio  2019  al 31  dicembre  2024,  sono  istituite  le seguenti  zone  di  protezione.  a)  di    protezione   permanenti  nei  corsi  d’acqua,  dove  la pesca  è   vietata:  Riale  di  Golino:  dalla    confluenza  con  il  fiume  Melezza  alla  prima  cascata  a   monte  della  strada  cantonale.  Torrente  Brima  ad  Arcegno:  dalla  confluenza    con  il   riale  «Mulin  di  Cioss»  all’entrata  del  paese  di    Arcegno,   nonché  tutta   la    tratta   a   valle  dello   sbarramento   presso  i mulini   Simona  a  Losone.  Torrente  Ribo  a  Vergeletto:  dal  ponte  in  località  Custiell  (pto.    891,  poco  a    monte  di  Vergeletto)  al ponte   in    ferro   in località  Zardin.  Fiume  Bavona  a  Bignasco-Cavergno:    dal  ponte  della  cantonale  a  Bignasco  fino    alla  passerella  di Cavergno.  Roggia  della  piscicoltura  di    Sonogno:  tutto   il corso  d’acqua  fino  alla  confluenza   con   il   fiume  Verzasca.  Ronge  di    Alnasca  a   Brione  Verzasca:   dalla   confluenza  con   il fiume  Verzasca  alle  sorgenti.  Riale  Fimina   a   Frasco:   dalla   confluenza  con  il fiume   Verzasca  alle   sorgenti.  Riale  Vadina  a Vira  Gambarogno:  il   tratto  compreso   tra   la    foce  e   la prima  cascata  naturale  sotto  il ponticello   pedonale  in    pietra.  Laghetto  del  Demanio  dello  Stato   a Gudo.  Riale  di  Gorduno:  dalla  confluenza  con    il   fiume    Ticino  alla  prima  cascata    a    monte    della  piscicoltura.  Fiume  Moesa  a Lumino:  da  secondo  pilone  della   linea  elettrica   in  sponda   destra  a monte  del  riale   Grande  a   Lumino  fino  al    confine   del  Cantone  dei  Grigioni.  Canale  di    scarico  della  Centrale  elettrica  di    Biasca:  il divieto  è esteso   a tutto  il   canale.  Roggia  di    Semione:  dalla  confluenza  con   il fiume   Brenno   a   Loderio  al    ponte  della  Ganna   a  Malvaglia/Ludiano.  Fiume  Brenno:  dal    Ponte  del  Satro  poco    a    monte  di  Dongio  al  ponte  delle  terme    di  Acquarossa;  nonché   l’affluente  in    sponda  destra  presso   la piscicoltura,  dalla   confluenza  col  Brenno  al    ponte  Scaradra  sulla   strada  per   Corzoneso.  Fiume  Brenno:   dalla   prima  ansa  del  fiume  salendo  dal  ponte  per  Loderio  fino  all’inizio  della  tratta  arginata  (sponda  sinistra),  nonché  nell’affluente   Lesgiüna  dalla  confluenza  col  Brenno  fino  alla  prima  briglia.  Canale  di    scarico  della  Centrale  Nuova  Biaschina  a Personico:  il   tratto  di    canale  cintato.  Roggia  di    Lavorgo:  la roggia  del  Consorzio   della  campagna  di    Lavorgo.  Fiume  Ticino  a Faido:  dalla  zona  bersagli  (bütt)  dello  stand   di tiro  a Chiggiogna  al    viadotto  autostradale  sul  fiume   Ticino  a Faido,  compresi  gli affluenti  in    sponda  destra  dal  fiume  fino  ai  piedi  della  roccia.  Roggia  delle  Tre  Cappelle  ad  Ambrì:  dalla  confluenza  con  il   Rio  Secco  all’inizio  della   roggia  (sbocco  della  tubazione).  Rio  Secco  ad  Ambrì   e   affluenti  laterali:   dalla  vecchia   strada  per  Quinto  fino   al  ponte  della  strada  agricola  nei   pressi   della   ferrovia  in    località   La  Bassa.  Roggia  che  alimenta   e   fiancheggia  lo stabilimento  cantonale  di  piscicoltura   di Rodi:  tratta  compresa  tra  la    stradina  del  percorso  vita  fino  alla  strada  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decreto   esecutivo  concernente   le    zone   di protezione  pesca 2019-2024  del  24  ottobre   2018   (stato   3   marzo  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  –   federale  sulla  pesca   del  21   giugno  1991  (LFSP)  e   la    relativa  ordinanza  del  24  novembre  (OLFP);  –  cantonale  sulla  pesca  e   sulla   protezione  dei  pesci  e   dei  gamberi  indigeni  del  26  giugno  e il   relativo  regolamento  di    applicazione   del  15  ottobre  1996,  in    particolare   l’art.  19;  –  tra  la Confederazione   Svizzera  e   la    Repubblica  Italiana  per  la pesca  nelle  acque  del  1° aprile   1989,  in particolare   l’art.  6,  decreta:  Art.  1  Per  il   periodo  dal  1°  gennaio  2019  al 31  dicembre  2024,  sono  istituite  le seguenti  zone  di  protezione.  a)  di    protezione   permanenti  nei  corsi  d’acqua,  dove  la pesca  è   vietata:  Riale  di  Golino:  dalla    confluenza  con  il  fiume  Melezza  alla  prima  cascata  a   monte  della  strada  cantonale.  Torrente  Brima  ad  Arcegno:  dalla  confluenza    con  il   riale  «Mulin  di  Cioss»  all’entrata  del  paese  di    Arcegno,   nonché  tutta   la    tratta   a   valle  dello   sbarramento   presso  i mulini   Simona  a  Losone.  Torrente  Ribo  a  Vergeletto:  dal  ponte  in  località  Custiell  (pto.    891,  poco  a    monte  di  Vergeletto)  al ponte   in    ferro   in località  Zardin.  Fiume  Bavona  a  Bignasco-Cavergno:    dal  ponte  della  cantonale  a  Bignasco  fino    alla  passerella  di Cavergno.  Roggia  della  piscicoltura  di    Sonogno:  tutto   il corso  d’acqua  fino  alla  confluenza   con   il   fiume  Verzasca.  Ronge  di    Alnasca  a   Brione  Verzasca:   dalla   confluenza  con   il fiume  Verzasca  alle  sorgenti.  Riale  Fimina   a   Frasco:   dalla   confluenza  con  il fiume   Verzasca  alle   sorgenti.  Riale  Vadina  a Vira  Gambarogno:  il   tratto  compreso   tra   la    foce  e   la prima  cascata  naturale  sotto  il ponticello   pedonale  in    pietra.  Laghetto  del  Demanio  dello  Stato   a Gudo.  Riale  di  Gorduno:  dalla  confluenza  con    il   fiume    Ticino  alla  prima  cascata    a    monte    della  piscicoltura.  Fiume  Moesa  a Lumino:  da  secondo  pilone  della   linea  elettrica   in  sponda   destra  a monte  del  riale   Grande  a   Lumino  fino  al    confine   del  Cantone  dei  Grigioni.  Canale  di    scarico  della  Centrale  elettrica  di    Biasca:  il divieto  è esteso   a tutto  il   canale.  Roggia  di    Semione:  dalla  confluenza  con   il fiume   Brenno   a   Loderio  al    ponte  della  Ganna   a  Malvaglia/Ludiano.  Fiume  Brenno:  dal    Ponte  del  Satro  poco    a    monte  di  Dongio  al  ponte  delle  terme    di  Acquarossa;  nonché   l’affluente  in    sponda  destra  presso   la piscicoltura,  dalla   confluenza  col  Brenno  al    ponte  Scaradra  sulla   strada  per   Corzoneso.  Fiume  Brenno:   dalla   prima  ansa  del  fiume  salendo  dal  ponte  per  Loderio  fino  all’inizio  della  tratta  arginata  (sponda  sinistra),  nonché  nell’affluente   Lesgiüna  dalla  confluenza  col  Brenno  fino  alla  prima  briglia.  Canale  di    scarico  della  Centrale  Nuova  Biaschina  a Personico:  il   tratto  di    canale  cintato.  Roggia  di    Lavorgo:  la roggia  del  Consorzio   della  campagna  di    Lavorgo.  Fiume  Ticino  a Faido:  dalla  zona  bersagli  (bütt)  dello  stand   di tiro  a Chiggiogna  al    viadotto  autostradale  sul  fiume   Ticino  a Faido,  compresi  gli affluenti  in    sponda  destra  dal  fiume  fino  ai  piedi  della  roccia.  Roggia  delle  Tre  Cappelle  ad  Ambrì:  dalla  confluenza  con  il   Rio  Secco  all’inizio  della   roggia  (sbocco  della  tubazione).  Rio  Secco  ad  Ambrì   e   affluenti  laterali:   dalla  vecchia   strada  per  Quinto  fino   al  ponte  della  strada  agricola  nei   pressi   della   ferrovia  in    località   La  Bassa.  Roggia  che  alimenta   e   fiancheggia  lo stabilimento  cantonale  di  piscicoltura   di Rodi:  tratta  compresa  tra  la    stradina  del  percorso  vita  fino  alla  strada  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decreto   esecutivo  concernente   le    zone   di protezione  pesca 2019-2024  del  24  ottobre   2018   (stato   3   marzo  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  –   federale  sulla  pesca   del  21   giugno  1991  (LFSP)  e   la    relativa  ordinanza  del  24  novembre  (OLFP);  –  cantonale  sulla  pesca  e   sulla   protezione  dei  pesci  e   dei  gamberi  indigeni  del  26  giugno  e il   relativo  regolamento  di    applicazione   del  15  ottobre  1996,  in    particolare   l’art.  19;  –  tra  la Confederazione   Svizzera  e   la    Repubblica  Italiana  per  la pesca  nelle  acque  del  1° aprile   1989,  in particolare   l’art.  6,  decreta:  Art.  1  Per  il   periodo  dal  1°  gennaio  2019  al 31  dicembre  2024,  sono  istituite  le seguenti  zone  di  protezione.  a)  di    protezione   permanenti  nei  corsi  d’acqua,  dove  la pesca  è   vietata:  Riale  di  Golino:  dalla    confluenza  con  il  fiume  Melezza  alla  prima  cascata  a   monte  della  strada  cantonale.  Torrente  Brima  ad  Arcegno:  dalla  confluenza    con  il   riale  «Mulin  di  Cioss»  all’entrata  del  paese  di    Arcegno,   nonché  tutta   la    tratta   a   valle  dello   sbarramento   presso  i mulini   Simona  a  Losone.  Torrente  Ribo  a  Vergeletto:  dal  ponte  in  località  Custiell  (pto.    891,  poco  a    monte  di  Vergeletto)  al ponte   in    ferro   in località  Zardin.  Fiume  Bavona  a  Bignasco-Cavergno:    dal  ponte  della  cantonale  a  Bignasco  fino    alla  passerella  di Cavergno.  Roggia  della  piscicoltura  di    Sonogno:  tutto   il corso  d’acqua  fino  alla  confluenza   con   il   fiume  Verzasca.  Ronge  di    Alnasca  a   Brione  Verzasca:   dalla   confluenza  con   il fiume  Verzasca  alle  sorgenti.  Riale  Fimina   a   Frasco:   dalla   confluenza  con  il fiume   Verzasca  alle   sorgenti.  Riale  Vadina  a Vira  Gambarogno:  il   tratto  compreso   tra   la    foce  e   la prima  cascata  naturale  sotto  il ponticello   pedonale  in    pietra.  Laghetto  del  Demanio  dello  Stato   a Gudo.  Riale  di  Gorduno:  dalla  confluenza  con    il   fiume    Ticino  alla  prima  cascata    a    monte    della  piscicoltura.  Fiume  Moesa  a Lumino:  da  secondo  pilone  della   linea  elettrica   in  sponda   destra  a monte  del  riale   Grande  a   Lumino  fino  al    confine   del  Cantone  dei  Grigioni.  Canale  di    scarico  della  Centrale  elettrica  di    Biasca:  il divieto  è esteso   a tutto  il   canale.  Roggia  di    Semione:  dalla  confluenza  con   il fiume   Brenno   a   Loderio  al    ponte  della  Ganna   a  Malvaglia/Ludiano.  Fiume  Brenno:  dal    Ponte  del  Satro  poco    a    monte  di  Dongio  al  ponte  delle  terme    di  Acquarossa;  nonché   l’affluente  in    sponda  destra  presso   la piscicoltura,  dalla   confluenza  col  Brenno  al    ponte  Scaradra  sulla   strada  per   Corzoneso.  Fiume  Brenno:   dalla   prima  ansa  del  fiume  salendo  dal  ponte  per  Loderio  fino  all’inizio  della  tratta  arginata  (sponda  sinistra),  nonché  nell’affluente   Lesgiüna  dalla  confluenza  col  Brenno  fino  alla  prima  briglia.  Canale  di    scarico  della  Centrale  Nuova  Biaschina  a Personico:  il   tratto  di    canale  cintato.  Roggia  di    Lavorgo:  la roggia  del  Consorzio   della  campagna  di    Lavorgo.  Fiume  Ticino  a Faido:  dalla  zona  bersagli  (bütt)  dello  stand   di tiro  a Chiggiogna  al    viadotto  autostradale  sul  fiume   Ticino  a Faido,  compresi  gli affluenti  in    sponda  destra  dal  fiume  fino  ai  piedi  della  roccia.  Roggia  delle  Tre  Cappelle  ad  Ambrì:  dalla  confluenza  con  il   Rio  Secco  all’inizio  della   roggia  (sbocco  della  tubazione).  Rio  Secco  ad  Ambrì   e   affluenti  laterali:   dalla  vecchia   strada  per  Quinto  fino   al  ponte  della  strada  agricola  nei   pressi   della   ferrovia  in    località   La  Bassa.  Roggia  che  alimenta   e   fiancheggia  lo stabilimento  cantonale  di  piscicoltura   di Rodi:  tratta  compresa  tra  la    stradina  del  percorso  vita  fino  alla  strada  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decreto   esecutivo  concernente   le    zone   di protezione  pesca 2019-2024  del  24  ottobre   2018   (stato   3   marzo  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  –   federale  sulla  pesca   del  21   giugno  1991  (LFSP)  e   la    relativa  ordinanza  del  24  novembre  (OLFP);  –  cantonale  sulla  pesca  e   sulla   protezione  dei  pesci  e   dei  gamberi  indigeni  del  26  giugno  e il   relativo  regolamento  di    applicazione   del  15  ottobre  1996,  in    particolare   l’art.  19;  –  tra  la Confederazione   Svizzera  e   la    Repubblica  Italiana  per  la pesca  nelle  acque  del  1° aprile   1989,  in particolare   l’art.  6,  decreta:  Art.  1  Per  il   periodo  dal  1°  gennaio  2019  al 31  dicembre  2024,  sono  istituite  le seguenti  zone  di  protezione.  a)  di    protezione   permanenti  nei  corsi  d’acqua,  dove  la pesca  è   vietata:  Riale  di  Golino:  dalla    confluenza  con  il  fiume  Melezza  alla  prima  cascata  a   monte  della  strada  cantonale.  Torrente  Brima  ad  Arcegno:  dalla  confluenza    con  il   riale  «Mulin  di  Cioss»  all’entrata  del  paese  di    Arcegno,   nonché  tutta   la    tratta   a   valle  dello   sbarramento   presso  i mulini   Simona  a  Losone.  Torrente  Ribo  a  Vergeletto:  dal  ponte  in  località  Custiell  (pto.    891,  poco  a    monte  di  Vergeletto)  al ponte   in    ferro   in località  Zardin.  Fiume  Bavona  a  Bignasco-Cavergno:    dal  ponte  della  cantonale  a  Bignasco  fino    alla  passerella  di Cavergno.  Roggia  della  piscicoltura  di    Sonogno:  tutto   il corso  d’acqua  fino  alla  confluenza   con   il   fiume  Verzasca.  Ronge  di    Alnasca  a   Brione  Verzasca:   dalla   confluenza  con   il fiume  Verzasca  alle  sorgenti.  Riale  Fimina   a   Frasco:   dalla   confluenza  con  il fiume   Verzasca  alle   sorgenti.  Riale  Vadina  a Vira  Gambarogno:  il   tratto  compreso   tra   la    foce  e   la prima  cascata  naturale  sotto  il ponticello   pedonale  in    pietra.  Laghetto  del  Demanio  dello  Stato   a Gudo.  Riale  di  Gorduno:  dalla  confluenza  con    il   fiume    Ticino  alla  prima  cascata    a    monte    della  piscicoltura.  Fiume  Moesa  a Lumino:  da  secondo  pilone  della   linea  elettrica   in  sponda   destra  a monte  del  riale   Grande  a   Lumino  fino  al    confine   del  Cantone  dei  Grigioni.  Canale  di    scarico  della  Centrale  elettrica  di    Biasca:  il divieto  è esteso   a tutto  il   canale.  Roggia  di    Semione:  dalla  confluenza  con   il fiume   Brenno   a   Loderio  al    ponte  della  Ganna   a  Malvaglia/Ludiano.  Fiume  Brenno:  dal    Ponte  del  Satro  poco    a    monte  di  Dongio  al  ponte  delle  terme    di  Acquarossa;  nonché   l’affluente  in    sponda  destra  presso   la piscicoltura,  dalla   confluenza  col  Brenno  al    ponte  Scaradra  sulla   strada  per   Corzoneso.  Fiume  Brenno:   dalla   prima  ansa  del  fiume  salendo  dal  ponte  per  Loderio  fino  all’inizio  della  tratta  arginata  (sponda  sinistra),  nonché  nell’affluente   Lesgiüna  dalla  confluenza  col  Brenno  fino  alla  prima  briglia.  Canale  di    scarico  della  Centrale  Nuova  Biaschina  a Personico:  il   tratto  di    canale  cintato.  Roggia  di    Lavorgo:  la roggia  del  Consorzio   della  campagna  di    Lavorgo.  Fiume  Ticino  a Faido:  dalla  zona  bersagli  (bütt)  dello  stand   di tiro  a Chiggiogna  al    viadotto  autostradale  sul  fiume   Ticino  a Faido,  compresi  gli affluenti  in    sponda  destra  dal  fiume  fino  ai  piedi  della  roccia.  Roggia  delle  Tre  Cappelle  ad  Ambrì:  dalla  confluenza  con  il   Rio  Secco  all’inizio  della   roggia  (sbocco  della  tubazione).  Rio  Secco  ad  Ambrì   e   affluenti  laterali:   dalla  vecchia   strada  per  Quinto  fino   al  ponte  della  strada  agricola  nei   pressi   della   ferrovia  in    località   La  Bassa.  Roggia  che  alimenta   e   fiancheggia  lo stabilimento  cantonale  di  piscicoltura   di Rodi:  tratta  compresa  tra  la    stradina  del  percorso  vita  fino  alla  strada  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decreto   esecutivo  concernente   le    zone   di protezione  pesca 2019-2024  del  24  ottobre   2018   (stato   3   marzo  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  –   federale  sulla  pesca   del  21   giugno  1991  (LFSP)  e   la    relativa  ordinanza  del  24  novembre  (OLFP);  –  cantonale  sulla  pesca  e   sulla   protezione  dei  pesci  e   dei  gamberi  indigeni  del  26  giugno  e il   relativo  regolamento  di    applicazione   del  15  ottobre  1996,  in    particolare   l’art.  19;  –  tra  la Confederazione   Svizzera  e   la    Repubblica  Italiana  per  la pesca  nelle  acque  del  1° aprile   1989,  in particolare   l’art.  6,  decreta:  Art.  1  Per  il   periodo  dal  1°  gennaio  2019  al 31  dicembre  2024,  sono  istituite  le seguenti  zone  di  protezione.  a)  di    protezione   permanenti  nei  corsi  d’acqua,  dove  la pesca  è   vietata:  Riale  di  Golino:  dalla    confluenza  con  il  fiume  Melezza  alla  prima  cascata  a   monte  della  strada  cantonale.  Torrente  Brima  ad  Arcegno:  dalla  confluenza    con  il   riale  «Mulin  di  Cioss»  all’entrata  del  paese  di    Arcegno,   nonché  tutta   la    tratta   a   valle  dello   sbarramento   presso  i mulini   Simona  a  Losone.  Torrente  Ribo  a  Vergeletto:  dal  ponte  in  località  Custiell  (pto.    891,  poco  a    monte  di  Vergeletto)  al ponte   in    ferro   in località  Zardin.  Fiume  Bavona  a  Bignasco-Cavergno:    dal  ponte  della  cantonale  a  Bignasco  fino    alla  passerella  di Cavergno.  Roggia  della  piscicoltura  di    Sonogno:  tutto   il corso  d’acqua  fino  alla  confluenza   con   il   fiume  Verzasca.  Ronge  di    Alnasca  a   Brione  Verzasca:   dalla   confluenza  con   il fiume  Verzasca  alle  sorgenti.  Riale  Fimina   a   Frasco:   dalla   confluenza  con  il fiume   Verzasca  alle   sorgenti.  Riale  Vadina  a Vira  Gambarogno:  il   tratto  compreso   tra   la    foce  e   la prima  cascata  naturale  sotto  il ponticello   pedonale  in    pietra.  Laghetto  del  Demanio  dello  Stato   a Gudo.  Riale  di  Gorduno:  dalla  confluenza  con    il   fiume    Ticino  alla  prima  cascata    a    monte    della  piscicoltura.  Fiume  Moesa  a Lumino:  da  secondo  pilone  della   linea  elettrica   in  sponda   destra  a monte  del  riale   Grande  a   Lumino  fino  al    confine   del  Cantone  dei  Grigioni.  Canale  di    scarico  della  Centrale  elettrica  di    Biasca:  il divieto  è esteso   a tutto  il   canale.  Roggia  di    Semione:  dalla  confluenza  con   il fiume   Brenno   a   Loderio  al    ponte  della  Ganna   a  Malvaglia/Ludiano.  Fiume  Brenno:  dal    Ponte  del  Satro  poco    a    monte  di  Dongio  al  ponte  delle  terme    di  Acquarossa;  nonché   l’affluente  in    sponda  destra  presso   la piscicoltura,  dalla   confluenza  col  Brenno  al    ponte  Scaradra  sulla   strada  per   Corzoneso.  Fiume  Brenno:   dalla   prima  ansa  del  fiume  salendo  dal  ponte  per  Loderio  fino  all’inizio  della  tratta  arginata  (sponda  sinistra),  nonché  nell’affluente   Lesgiüna  dalla  confluenza  col  Brenno  fino  alla  prima  briglia.  Canale  di    scarico  della  Centrale  Nuova  Biaschina  a Personico:  il   tratto  di    canale  cintato.  Roggia  di    Lavorgo:  la roggia  del  Consorzio   della  campagna  di    Lavorgo.  Fiume  Ticino  a Faido:  dalla  zona  bersagli  (bütt)  dello  stand   di tiro  a Chiggiogna  al    viadotto  autostradale  sul  fiume   Ticino  a Faido,  compresi  gli affluenti  in    sponda  destra  dal  fiume  fino  ai  piedi  della  roccia.  Roggia  delle  Tre  Cappelle  ad  Ambrì:  dalla  confluenza  con  il   Rio  Secco  all’inizio  della   roggia  (sbocco  della  tubazione).  Rio  Secco  ad  Ambrì   e   affluenti  laterali:   dalla  vecchia   strada  per  Quinto  fino   al  ponte  della  strada  agricola  nei   pressi   della   ferrovia  in    località   La  Bassa.  Roggia  che  alimenta   e   fiancheggia  lo stabilimento  cantonale  di  piscicoltura   di Rodi:  tratta  compresa  tra  la    stradina  del  percorso  vita  fino  alla  strada  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decreto   esecutivo  concernente   le    zone   di protezione  pesca 2019-2024  del  24  ottobre   2018   (stato   3   marzo  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  –   federale  sulla  pesca   del  21   giugno  1991  (LFSP)  e   la    relativa  ordinanza  del  24  novembre  (OLFP);  –  cantonale  sulla  pesca  e   sulla   protezione  dei  pesci  e   dei  gamberi  indigeni  del  26  giugno  e il   relativo  regolamento  di    applicazione   del  15  ottobre  1996,  in    particolare   l’art.  19;  –  tra  la Confederazione   Svizzera  e   la    Repubblica  Italiana  per  la pesca  nelle  acque  del  1° aprile   1989,  in particolare   l’art.  6,  decreta:  Art.  1  Per  il   periodo  dal  1°  gennaio  2019  al 31  dicembre  2024,  sono  istituite  le seguenti  zone  di  protezione.  a)  di    protezione   permanenti  nei  corsi  d’acqua,  dove  la pesca  è   vietata:  Riale  di  Golino:  dalla    confluenza  con  il  fiume  Melezza  alla  prima  cascata  a   monte  della  strada  cantonale.  Torrente  Brima  ad  Arcegno:  dalla  confluenza    con  il   riale  «Mulin  di  Cioss»  all’entrata  del  paese  di    Arcegno,   nonché  tutta   la    tratta   a   valle  dello   sbarramento   presso  i mulini   Simona  a  Losone.  Torrente  Ribo  a  Vergeletto:  dal  ponte  in  località  Custiell  (pto.    891,  poco  a    monte  di  Vergeletto)  al ponte   in    ferro   in località  Zardin.  Fiume  Bavona  a  Bignasco-Cavergno:    dal  ponte  della  cantonale  a  Bignasco  fino    alla  passerella  di Cavergno.  Roggia  della  piscicoltura  di    Sonogno:  tutto   il corso  d’acqua  fino  alla  confluenza   con   il   fiume  Verzasca.  Ronge  di    Alnasca  a   Brione  Verzasca:   dalla   confluenza  con   il fiume  Verzasca  alle  sorgenti.  Riale  Fimina   a   Frasco:   dalla   confluenza  con  il fiume   Verzasca  alle   sorgenti.  Riale  Vadina  a Vira  Gambarogno:  il   tratto  compreso   tra   la    foce  e   la prima  cascata  naturale  sotto  il ponticello   pedonale  in    pietra.  Laghetto  del  Demanio  dello  Stato   a Gudo.  Riale  di  Gorduno:  dalla  confluenza  con    il   fiume    Ticino  alla  prima  cascata    a    monte    della  piscicoltura.  Fiume  Moesa  a Lumino:  da  secondo  pilone  della   linea  elettrica   in  sponda   destra  a monte  del  riale   Grande  a   Lumino  fino  al    confine   del  Cantone  dei  Grigioni.  Canale  di    scarico  della  Centrale  elettrica  di    Biasca:  il divieto  è esteso   a tutto  il   canale.  Roggia  di    Semione:  dalla  confluenza  con   il fiume   Brenno   a   Loderio  al    ponte  della  Ganna   a  Malvaglia/Ludiano.  Fiume  Brenno:  dal    Ponte  del  Satro  poco    a    monte  di  Dongio  al  ponte  delle  terme    di  Acquarossa;  nonché   l’affluente  in    sponda  destra  presso   la piscicoltura,  dalla   confluenza  col  Brenno  al    ponte  Scaradra  sulla   strada  per   Corzoneso.  Fiume  Brenno:   dalla   prima  ansa  del  fiume  salendo  dal  ponte  per  Loderio  fino  all’inizio  della  tratta  arginata  (sponda  sinistra),  nonché  nell’affluente   Lesgiüna  dalla  confluenza  col  Brenno  fino  alla  prima  briglia.  Canale  di    scarico  della  Centrale  Nuova  Biaschina  a Personico:  il   tratto  di    canale  cintato.  Roggia  di    Lavorgo:  la roggia  del  Consorzio   della  campagna  di    Lavorgo.  Fiume  Ticino  a Faido:  dalla  zona  bersagli  (bütt)  dello  stand   di tiro  a Chiggiogna  al    viadotto  autostradale  sul  fiume   Ticino  a Faido,  compresi  gli affluenti  in    sponda  destra  dal  fiume  fino  ai  piedi  della  roccia.  Roggia  delle  Tre  Cappelle  ad  Ambrì:  dalla  confluenza  con  il   Rio  Secco  all’inizio  della   roggia  (sbocco  della  tubazione).  Rio  Secco  ad  Ambrì   e   affluenti  laterali:   dalla  vecchia   strada  per  Quinto  fino   al  ponte  della  strada  agricola  nei   pressi   della   ferrovia  in    località   La  Bassa.  Roggia  che  alimenta   e   fiancheggia  lo stabilimento  cantonale  di  piscicoltura   di Rodi:  tratta  compresa  tra  la    stradina  del  percorso  vita  fino  alla  strada  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decreto   esecutivo  concernente   le    zone   di protezione  pesca 2019-2024  del  24  ottobre   2018   (stato   3   marzo  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  –   federale  sulla  pesca   del  21   giugno  1991  (LFSP)  e   la    relativa  ordinanza  del  24  novembre  (OLFP);  –  cantonale  sulla  pesca  e   sulla   protezione  dei  pesci  e   dei  gamberi  indigeni  del  26  giugno  e il   relativo  regolamento  di    applicazione   del  15  ottobre  1996,  in    particolare   l’art.  19;  –  tra  la Confederazione   Svizzera  e   la    Repubblica  Italiana  per  la pesca  nelle  acque  del  1° aprile   1989,  in particolare   l’art.  6,  decreta:  Art.  1  Per  il   periodo  dal  1°  gennaio  2019  al 31  dicembre  2024,  sono  istituite  le seguenti  zone  di  protezione.  a)  di    protezione   permanenti  nei  corsi  d’acqua,  dove  la pesca  è   vietata:  Riale  di  Golino:  dalla    confluenza  con  il  fiume  Melezza  alla  prima  cascata  a   monte  della  strada  cantonale.  Torrente  Brima  ad  Arcegno:  dalla  confluenza    con  il   riale  «Mulin  di  Cioss»  all’entrata  del  paese  di    Arcegno,   nonché  tutta   la    tratta   a   valle  dello   sbarramento   presso  i mulini   Simona  a  Losone.  Torrente  Ribo  a  Vergeletto:  dal  ponte  in  località  Custiell  (pto.    891,  poco  a    monte  di  Vergeletto)  al ponte   in    ferro   in località  Zardin.  Fiume  Bavona  a  Bignasco-Cavergno:    dal  ponte  della  cantonale  a  Bignasco  fino    alla  passerella  di Cavergno.  Roggia  della  piscicoltura  di    Sonogno:  tutto   il corso  d’acqua  fino  alla  confluenza   con   il   fiume  Verzasca.  Ronge  di    Alnasca  a   Brione  Verzasca:   dalla   confluenza  con   il fiume  Verzasca  alle  sorgenti.  Riale  Fimina   a   Frasco:   dalla   confluenza  con  il fiume   Verzasca  alle   sorgenti.  Riale  Vadina  a Vira  Gambarogno:  il   tratto  compreso   tra   la    foce  e   la prima  cascata  naturale  sotto  il ponticello   pedonale  in    pietra.  Laghetto  del  Demanio  dello  Stato   a Gudo.  Riale  di  Gorduno:  dalla  confluenza  con    il   fiume    Ticino  alla  prima  cascata    a    monte    della  piscicoltura.  Fiume  Moesa  a Lumino:  da  secondo  pilone  della   linea  elettrica   in  sponda   destra  a monte  del  riale   Grande  a   Lumino  fino  al    confine   del  Cantone  dei  Grigioni.  Canale  di    scarico  della  Centrale  elettrica  di    Biasca:  il divieto  è esteso   a tutto  il   canale.  Roggia  di    Semione:  dalla  confluenza  con   il fiume   Brenno   a   Loderio  al    ponte  della  Ganna   a  Malvaglia/Ludiano.  Fiume  Brenno:  dal    Ponte  del  Satro  poco    a    monte  di  Dongio  al  ponte  delle  terme    di  Acquarossa;  nonché   l’affluente  in    sponda  destra  presso   la piscicoltura,  dalla   confluenza  col  Brenno  al    ponte  Scaradra  sulla   strada  per   Corzoneso.  Fiume  Brenno:   dalla   prima  ansa  del  fiume  salendo  dal  ponte  per  Loderio  fino  all’inizio  della  tratta  arginata  (sponda  sinistra),  nonché  nell’affluente   Lesgiüna  dalla  confluenza  col  Brenno  fino  alla  prima  briglia.  Canale  di    scarico  della  Centrale  Nuova  Biaschina  a Personico:  il   tratto  di    canale  cintato.  Roggia  di    Lavorgo:  la roggia  del  Consorzio   della  campagna  di    Lavorgo.  Fiume  Ticino  a Faido:  dalla  zona  bersagli  (bütt)  dello  stand   di tiro  a Chiggiogna  al    viadotto  autostradale  sul  fiume   Ticino  a Faido,  compresi  gli affluenti  in    sponda  destra  dal  fiume  fino  ai  piedi  della  roccia.  Roggia  delle  Tre  Cappelle  ad  Ambrì:  dalla  confluenza  con  il   Rio  Secco  all’inizio  della   roggia  (sbocco  della  tubazione).  Rio  Secco  ad  Ambrì   e   affluenti  laterali:   dalla  vecchia   strada  per  Quinto  fino   al  ponte  della  strada  agricola  nei   pressi   della   ferrovia  in    località   La  Bassa.  Roggia  che  alimenta   e   fiancheggia  lo stabilimento  cantonale  di  piscicoltura   di Rodi:  tratta  compresa  tra  la    stradina  del  percorso  vita  fino  alla  strada  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fiume  Ticino  ad  Airolo:  dal  ponte  di    accesso  allo  stand   di    tiro  in    zona  Isera  alla  confluenza  del  riale   Foss.  Riale  Murinascia  di  Cadagno:  il   tratto  compreso  fra  il   lago  Cadagno  e la strada  mulattiera  per  Campo,  sulla   riva   del   lago   Ritom.  Fiume  Cassarate   a Maglio   di    Colla:  dalla   passerella   pedonale  sotto  il   nucleo   del  paese  fino  al  ponte  della  strada   cantonale  a   monte  della  piscicoltura.  Riale  Franscinone:    dal    ponte  che  conduce  alla  centrale  elettrica    di  Massagno  al  punto  estremo  nord  della  cinta  del   Penitenziario.  Vecchio  Vedeggio  (Barboi):  tutte  le    tratte  a cielo  aperto  comprese  tra   la foce  presso  il   lido  di  Agno  e  lo  sbocco  della  tubazione  presso  lo  stabile  Guess    nell’area  industriale  di  Bioggio  (mapp.  750).  Riale  Scairolo  a Barbengo:  dalla  foce  a   Figino   al ponte  di    Cadepiano.  Fiume  Laveggio   a Riva  S.  Vitale:  il   tratto   compreso  fra  la    foce  e il   ponte  della  cantonale   per  Capolago.  Fiume  Rovagina  a  Origlio:  l’asta  principale  dal  posteggio  comunale  di  Origlio  fino    al  bivio  della  strada  principale   per  Ponte  Capriasca  (località   Nogo).  1  Fiume  Capriasca  a   Odogno:  l’asta  principale   tra  il   ponte  pedonale   in    località  Cavalada  e la  cascatella  sotto  Lelgio.  2  Fiume  Breggia  in  località  Ghitello:    l’asta  principale  dalla  soglia  in  zona  Birreria    fino    alla  cascata  in zona  ex Saceba.  3  b)  di    protezione   permanenti  nei  laghi  Verbano  e   Ceresio,  dove  la    pesca  è   vietata:  Lago  Verbano:  alle    foci  dei  fiumi  Maggia,  Ticino  (all’interno  della    zona  delimitata  a    lago  dalle  boe  di  segnalazione,  nonché  tutto  l’alveo   fluviale,  fino  al  limite  interno   della  zona  A delle  Bolle   di  Magadino)  e  Verzasca    (all’interno  della    zona  delimitata    a   lago  dalle    boe  di  segnalazione,  nonché  tutto  l’alveo  fluviale,   compresa   l’insenatura  del  Pozzaccio,  fino  all’altezza   del  limite  nord  della  zona  A   delle  Bolle  di    Magadino);  nella  zona  di  protezione  A  delle  Bolle  di  Magadino    che  è    delimitata    verso  il   lago,    da  Magadino  alla   foce  della  Verzasca,  da  boe  di    segnalazione.  In  questa  zona  è consentita,  ad  eccezione  delle   foci  in    ottemperanza   alla   lettera  A),  solo  la  pesca  con    reti  limitatamente  dal  15  luglio  al  20  settembre,  nel  rispetto  dell’art.    3  dell’ordinanza  per  la    protezione  delle  Bolle  di    Magadino  del  30   marzo   1979.  Lago  Ceresio:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fiume  Ticino  ad  Airolo:  dal  ponte  di    accesso  allo  stand   di    tiro  in    zona  Isera  alla  confluenza  del  riale   Foss.  Riale  Murinascia  di  Cadagno:  il   tratto  compreso  fra  il   lago  Cadagno  e la strada  mulattiera  per  Campo,  sulla   riva   del   lago   Ritom.  Fiume  Cassarate   a Maglio   di    Colla:  dalla   passerella   pedonale  sotto  il   nucleo   del  paese  fino  al  ponte  della  strada   cantonale  a   monte  della  piscicoltura.  Riale  Franscinone:    dal    ponte  che  conduce  alla  centrale  elettrica    di  Massagno  al  punto  estremo  nord  della  cinta  del   Penitenziario.  Vecchio  Vedeggio  (Barboi):  tutte  le    tratte  a cielo  aperto  comprese  tra   la foce  presso  il   lido  di  Agno  e  lo  sbocco  della  tubazione  presso  lo  stabile  Guess    nell’area  industriale  di  Bioggio  (mapp.  750).  Riale  Scairolo  a Barbengo:  dalla  foce  a   Figino   al ponte  di    Cadepiano.  Fiume  Laveggio   a Riva  S.  Vitale:  il   tratto   compreso  fra  la    foce  e il   ponte  della  cantonale   per  Capolago.  Fiume  Rovagina  a  Origlio:  l’asta  principale  dal  posteggio  comunale  di  Origlio  fino    al  bivio  della  strada  principale   per  Ponte  Capriasca  (località   Nogo).  1  Fiume  Capriasca  a   Odogno:  l’asta  principale   tra  il   ponte  pedonale   in    località  Cavalada  e la  cascatella  sotto  Lelgio.  2  Fiume  Breggia  in  località  Ghitello:    l’asta  principale  dalla  soglia  in  zona  Birreria    fino    alla  cascata  in zona  ex Saceba.  3  b)  di    protezione   permanenti  nei  laghi  Verbano  e   Ceresio,  dove  la    pesca  è   vietata:  Lago  Verbano:  alle    foci  dei  fiumi  Maggia,  Ticino  (all’interno  della    zona  delimitata  a    lago  dalle  boe  di  segnalazione,  nonché  tutto  l’alveo   fluviale,  fino  al  limite  interno   della  zona  A delle  Bolle   di  Magadino)  e  Verzasca    (all’interno  della    zona  delimitata    a   lago  dalle    boe  di  segnalazione,  nonché  tutto  l’alveo  fluviale,   compresa   l’insenatura  del  Pozzaccio,  fino  all’altezza   del  limite  nord  della  zona  A   delle  Bolle  di    Magadino);  nella  zona  di  protezione  A  delle  Bolle  di  Magadino    che  è    delimitata    verso  il   lago,    da  Magadino  alla   foce  della  Verzasca,  da  boe  di    segnalazione.  In  questa  zona  è consentita,  ad  eccezione  delle   foci  in    ottemperanza   alla   lettera  A),  solo  la  pesca  con    reti  limitatamente  dal  15  luglio  al  20  settembre,  nel  rispetto  dell’art.    3  dell’ordinanza  per  la    protezione  delle  Bolle  di    Magadino  del  30   marzo   1979.  Lago  Ceresio:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fiume  Ticino  ad  Airolo:  dal  ponte  di    accesso  allo  stand   di    tiro  in    zona  Isera  alla  confluenza  del  riale   Foss.  Riale  Murinascia  di  Cadagno:  il   tratto  compreso  fra  il   lago  Cadagno  e la strada  mulattiera  per  Campo,  sulla   riva   del   lago   Ritom.  Fiume  Cassarate   a Maglio   di    Colla:  dalla   passerella   pedonale  sotto  il   nucleo   del  paese  fino  al  ponte  della  strada   cantonale  a   monte  della  piscicoltura.  Riale  Franscinone:    dal    ponte  che  conduce  alla  centrale  elettrica    di  Massagno  al  punto  estremo  nord  della  cinta  del   Penitenziario.  Vecchio  Vedeggio  (Barboi):  tutte  le    tratte  a cielo  aperto  comprese  tra   la foce  presso  il   lido  di  Agno  e  lo  sbocco  della  tubazione  presso  lo  stabile  Guess    nell’area  industriale  di  Bioggio  (mapp.  750).  Riale  Scairolo  a Barbengo:  dalla  foce  a   Figino   al ponte  di    Cadepiano.  Fiume  Laveggio   a Riva  S.  Vitale:  il   tratto   compreso  fra  la    foce  e il   ponte  della  cantonale   per  Capolago.  Fiume  Rovagina  a  Origlio:  l’asta  principale  dal  posteggio  comunale  di  Origlio  fino    al  bivio  della  strada  principale   per  Ponte  Capriasca  (località   Nogo).  1  Fiume  Capriasca  a   Odogno:  l’asta  principale   tra  il   ponte  pedonale   in    località  Cavalada  e la  cascatella  sotto  Lelgio.  2  Fiume  Breggia  in  località  Ghitello:    l’asta  principale  dalla  soglia  in  zona  Birreria    fino    alla  cascata  in zona  ex Saceba.  3  b)  di    protezione   permanenti  nei  laghi  Verbano  e   Ceresio,  dove  la    pesca  è   vietata:  Lago  Verbano:  alle    foci  dei  fiumi  Maggia,  Ticino  (all’interno  della    zona  delimitata  a    lago  dalle  boe  di  segnalazione,  nonché  tutto  l’alveo   fluviale,  fino  al  limite  interno   della  zona  A delle  Bolle   di  Magadino)  e  Verzasca    (all’interno  della    zona  delimitata    a   lago  dalle    boe  di  segnalazione,  nonché  tutto  l’alveo  fluviale,   compresa   l’insenatura  del  Pozzaccio,  fino  all’altezza   del  limite  nord  della  zona  A   delle  Bolle  di    Magadino);  nella  zona  di  protezione  A  delle  Bolle  di  Magadino    che  è    delimitata    verso  il   lago,    da  Magadino  alla   foce  della  Verzasca,  da  boe  di    segnalazione.  In  questa  zona  è consentita,  ad  eccezione  delle   foci  in    ottemperanza   alla   lettera  A),  solo  la  pesca  con    reti  limitatamente  dal  15  luglio  al  20  settembre,  nel  rispetto  dell’art.    3  dell’ordinanza  per  la    protezione  delle  Bolle  di    Magadino  del  30   marzo   1979.  Lago  Ceresio:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fiume  Ticino  ad  Airolo:  dal  ponte  di    accesso  allo  stand   di    tiro  in    zona  Isera  alla  confluenza  del  riale   Foss.  Riale  Murinascia  di  Cadagno:  il   tratto  compreso  fra  il   lago  Cadagno  e la strada  mulattiera  per  Campo,  sulla   riva   del   lago   Ritom.  Fiume  Cassarate   a Maglio   di    Colla:  dalla   passerella   pedonale  sotto  il   nucleo   del  paese  fino  al  ponte  della  strada   cantonale  a   monte  della  piscicoltura.  Riale  Franscinone:    dal    ponte  che  conduce  alla  centrale  elettrica    di  Massagno  al  punto  estremo  nord  della  cinta  del   Penitenziario.  Vecchio  Vedeggio  (Barboi):  tutte  le    tratte  a cielo  aperto  comprese  tra   la foce  presso  il   lido  di  Agno  e  lo  sbocco  della  tubazione  presso  lo  stabile  Guess    nell’area  industriale  di  Bioggio  (mapp.  750).  Riale  Scairolo  a Barbengo:  dalla  foce  a   Figino   al ponte  di    Cadepiano.  Fiume  Laveggio   a Riva  S.  Vitale:  il   tratto   compreso  fra  la    foce  e il   ponte  della  cantonale   per  Capolago.  Fiume  Rovagina  a  Origlio:  l’asta  principale  dal  posteggio  comunale  di  Origlio  fino    al  bivio  della  strada  principale   per  Ponte  Capriasca  (località   Nogo).  1  Fiume  Capriasca  a   Odogno:  l’asta  principale   tra  il   ponte  pedonale   in    località  Cavalada  e la  cascatella  sotto  Lelgio.  2  Fiume  Breggia  in  località  Ghitello:    l’asta  principale  dalla  soglia  in  zona  Birreria    fino    alla  cascata  in zona  ex Saceba.  3  b)  di    protezione   permanenti  nei  laghi  Verbano  e   Ceresio,  dove  la    pesca  è   vietata:  Lago  Verbano:  alle    foci  dei  fiumi  Maggia,  Ticino  (all’interno  della    zona  delimitata  a    lago  dalle  boe  di  segnalazione,  nonché  tutto  l’alveo   fluviale,  fino  al  limite  interno   della  zona  A delle  Bolle   di  Magadino)  e  Verzasca    (all’interno  della    zona  delimitata    a   lago  dalle    boe  di  segnalazione,  nonché  tutto  l’alveo  fluviale,   compresa   l’insenatura  del  Pozzaccio,  fino  all’altezza   del  limite  nord  della  zona  A   delle  Bolle  di    Magadino);  nella  zona  di  protezione  A  delle  Bolle  di  Magadino    che  è    delimitata    verso  il   lago,    da  Magadino  alla   foce  della  Verzasca,  da  boe  di    segnalazione.  In  questa  zona  è consentita,  ad  eccezione  delle   foci  in    ottemperanza   alla   lettera  A),  solo  la  pesca  con    reti  limitatamente  dal  15  luglio  al  20  settembre,  nel  rispetto  dell’art.    3  dell’ordinanza  per  la    protezione  delle  Bolle  di    Magadino  del  30   marzo   1979.  Lago  Ceresio:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fiume  Ticino  ad  Airolo:  dal  ponte  di    accesso  allo  stand   di    tiro  in    zona  Isera  alla  confluenza  del  riale   Foss.  Riale  Murinascia  di  Cadagno:  il   tratto  compreso  fra  il   lago  Cadagno  e la strada  mulattiera  per  Campo,  sulla   riva   del   lago   Ritom.  Fiume  Cassarate   a Maglio   di    Colla:  dalla   passerella   pedonale  sotto  il   nucleo   del  paese  fino  al  ponte  della  strada   cantonale  a   monte  della  piscicoltura.  Riale  Franscinone:    dal    ponte  che  conduce  alla  centrale  elettrica    di  Massagno  al  punto  estremo  nord  della  cinta  del   Penitenziario.  Vecchio  Vedeggio  (Barboi):  tutte  le    tratte  a cielo  aperto  comprese  tra   la foce  presso  il   lido  di  Agno  e  lo  sbocco  della  tubazione  presso  lo  stabile  Guess    nell’area  industriale  di  Bioggio  (mapp.  750).  Riale  Scairolo  a Barbengo:  dalla  foce  a   Figino   al ponte  di    Cadepiano.  Fiume  Laveggio   a Riva  S.  Vitale:  il   tratto   compreso  fra  la    foce  e il   ponte  della  cantonale   per  Capolago.  Fiume  Rovagina  a  Origlio:  l’asta  principale  dal  posteggio  comunale  di  Origlio  fino    al  bivio  della  strada  principale   per  Ponte  Capriasca  (località   Nogo).  1  Fiume  Capriasca  a   Odogno:  l’asta  principale   tra  il   ponte  pedonale   in    località  Cavalada  e la  cascatella  sotto  Lelgio.  2  Fiume  Breggia  in  località  Ghitello:    l’asta  principale  dalla  soglia  in  zona  Birreria    fino    alla  cascata  in zona  ex Saceba.  3  b)  di    protezione   permanenti  nei  laghi  Verbano  e   Ceresio,  dove  la    pesca  è   vietata:  Lago  Verbano:  alle    foci  dei  fiumi  Maggia,  Ticino  (all’interno  della    zona  delimitata  a    lago  dalle  boe  di  segnalazione,  nonché  tutto  l’alveo   fluviale,  fino  al  limite  interno   della  zona  A delle  Bolle   di  Magadino)  e  Verzasca    (all’interno  della    zona  delimitata    a   lago  dalle    boe  di  segnalazione,  nonché  tutto  l’alveo  fluviale,   compresa   l’insenatura  del  Pozzaccio,  fino  all’altezza   del  limite  nord  della  zona  A   delle  Bolle  di    Magadino);  nella  zona  di  protezione  A  delle  Bolle  di  Magadino    che  è    delimitata    verso  il   lago,    da  Magadino  alla   foce  della  Verzasca,  da  boe  di    segnalazione.  In  questa  zona  è consentita,  ad  eccezione  delle   foci  in    ottemperanza   alla   lettera  A),  solo  la  pesca  con    reti  limitatamente  dal  15  luglio  al  20  settembre,  nel  rispetto  dell’art.    3  dell’ordinanza  per  la    protezione  delle  Bolle  di    Magadino  del  30   marzo   1979.  Lago  Ceresio:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fiume  Ticino  ad  Airolo:  dal  ponte  di    accesso  allo  stand   di    tiro  in    zona  Isera  alla  confluenza  del  riale   Foss.  Riale  Murinascia  di  Cadagno:  il   tratto  compreso  fra  il   lago  Cadagno  e la strada  mulattiera  per  Campo,  sulla   riva   del   lago   Ritom.  Fiume  Cassarate   a Maglio   di    Colla:  dalla   passerella   pedonale  sotto  il   nucleo   del  paese  fino  al  ponte  della  strada   cantonale  a   monte  della  piscicoltura.  Riale  Franscinone:    dal    ponte  che  conduce  alla  centrale  elettrica    di  Massagno  al  punto  estremo  nord  della  cinta  del   Penitenziario.  Vecchio  Vedeggio  (Barboi):  tutte  le    tratte  a cielo  aperto  comprese  tra   la foce  presso  il   lido  di  Agno  e  lo  sbocco  della  tubazione  presso  lo  stabile  Guess    nell’area  industriale  di  Bioggio  (mapp.  750).  Riale  Scairolo  a Barbengo:  dalla  foce  a   Figino   al ponte  di    Cadepiano.  Fiume  Laveggio   a Riva  S.  Vitale:  il   tratto   compreso  fra  la    foce  e il   ponte  della  cantonale   per  Capolago.  Fiume  Rovagina  a  Origlio:  l’asta  principale  dal  posteggio  comunale  di  Origlio  fino    al  bivio  della  strada  principale   per  Ponte  Capriasca  (località   Nogo).  1  Fiume  Capriasca  a   Odogno:  l’asta  principale   tra  il   ponte  pedonale   in    località  Cavalada  e la  cascatella  sotto  Lelgio.  2  Fiume  Breggia  in  località  Ghitello:    l’asta  principale  dalla  soglia  in  zona  Birreria    fino    alla  cascata  in zona  ex Saceba.  3  b)  di    protezione   permanenti  nei  laghi  Verbano  e   Ceresio,  dove  la    pesca  è   vietata:  Lago  Verbano:  alle    foci  dei  fiumi  Maggia,  Ticino  (all’interno  della    zona  delimitata  a    lago  dalle  boe  di  segnalazione,  nonché  tutto  l’alveo   fluviale,  fino  al  limite  interno   della  zona  A delle  Bolle   di  Magadino)  e  Verzasca    (all’interno  della    zona  delimitata    a   lago  dalle    boe  di  segnalazione,  nonché  tutto  l’alveo  fluviale,   compresa   l’insenatura  del  Pozzaccio,  fino  all’altezza   del  limite  nord  della  zona  A   delle  Bolle  di    Magadino);  nella  zona  di  protezione  A  delle  Bolle  di  Magadino    che  è    delimitata    verso  il   lago,    da  Magadino  alla   foce  della  Verzasca,  da  boe  di    segnalazione.  In  questa  zona  è consentita,  ad  eccezione  delle   foci  in    ottemperanza   alla   lettera  A),  solo  la  pesca  con    reti  limitatamente  dal  15  luglio  al  20  settembre,  nel  rispetto  dell’art.    3  dell’ordinanza  per  la    protezione  delle  Bolle  di    Magadino  del  30   marzo   1979.  Lago  Ceresio:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fiume  Ticino  ad  Airolo:  dal  ponte  di    accesso  allo  stand   di    tiro  in    zona  Isera  alla  confluenza  del  riale   Foss.  Riale  Murinascia  di  Cadagno:  il   tratto  compreso  fra  il   lago  Cadagno  e la strada  mulattiera  per  Campo,  sulla   riva   del   lago   Ritom.  Fiume  Cassarate   a Maglio   di    Colla:  dalla   passerella   pedonale  sotto  il   nucleo   del  paese  fino  al  ponte  della  strada   cantonale  a   monte  della  piscicoltura.  Riale  Franscinone:    dal    ponte  che  conduce  alla  centrale  elettrica    di  Massagno  al  punto  estremo  nord  della  cinta  del   Penitenziario.  Vecchio  Vedeggio  (Barboi):  tutte  le    tratte  a cielo  aperto  comprese  tra   la foce  presso  il   lido  di  Agno  e  lo  sbocco  della  tubazione  presso  lo  stabile  Guess    nell’area  industriale  di  Bioggio  (mapp.  750).  Riale  Scairolo  a Barbengo:  dalla  foce  a   Figino   al ponte  di    Cadepiano.  Fiume  Laveggio   a Riva  S.  Vitale:  il   tratto   compreso  fra  la    foce  e il   ponte  della  cantonale   per  Capolago.  Fiume  Rovagina  a  Origlio:  l’asta  principale  dal  posteggio  comunale  di  Origlio  fino    al  bivio  della  strada  principale   per  Ponte  Capriasca  (località   Nogo).  1  Fiume  Capriasca  a   Odogno:  l’asta  principale   tra  il   ponte  pedonale   in    località  Cavalada  e la  cascatella  sotto  Lelgio.  2  Fiume  Breggia  in  località  Ghitello:    l’asta  principale  dalla  soglia  in  zona  Birreria    fino    alla  cascata  in zona  ex Saceba.  3  b)  di    protezione   permanenti  nei  laghi  Verbano  e   Ceresio,  dove  la    pesca  è   vietata:  Lago  Verbano:  alle    foci  dei  fiumi  Maggia,  Ticino  (all’interno  della    zona  delimitata  a    lago  dalle  boe  di  segnalazione,  nonché  tutto  l’alveo   fluviale,  fino  al  limite  interno   della  zona  A delle  Bolle   di  Magadino)  e  Verzasca    (all’interno  della    zona  delimitata    a   lago  dalle    boe  di  segnalazione,  nonché  tutto  l’alveo  fluviale,   compresa   l’insenatura  del  Pozzaccio,  fino  all’altezza   del  limite  nord  della  zona  A   delle  Bolle  di    Magadino);  nella  zona  di  protezione  A  delle  Bolle  di  Magadino    che  è    delimitata    verso  il   lago,    da  Magadino  alla   foce  della  Verzasca,  da  boe  di    segnalazione.  In  questa  zona  è consentita,  ad  eccezione  delle   foci  in    ottemperanza   alla   lettera  A),  solo  la  pesca  con    reti  limitatamente  dal  15  luglio  al  20  settembre,  nel  rispetto  dell’art.    3  dell’ordinanza  per  la    protezione  delle  Bolle  di    Magadino  del  30   marzo   1979.  Lago  Ceresio:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  alle   foci  dei  fiumi  Cassarate,  Laveggio,  Magliasina   e Vedeggio;  e   inoltre:  –  nelle  arcate  del  ponte-diga  di  Melide,  all’interno    dell’area  delimitata  dagli  appositi  cartelli  indicatori;  –  presso  le    gabbie   flottanti  al    porto  di    Lugano  Loreto,  all’interno  dell’area  delimitata  dai  cartelli  di  divieto  e   all’esterno  della  stessa  per   una   fascia   di    10  m;  –  dalla  passeggiata  pedonale   ciclabile  Agno-Magliaso,   lungo  la    tratta  adiacente   alla   ferrovia  Lugano-Ponte  Tresa;  –  dalle  aree  doganali  di  Ponte  Tresa,  dove  la  pesca  è   vietata  dal  ponte   dogana  sia  verso  il  lago  che   verso  valle,   come  pure  dai  pontili  di sdoganamento  e   da   tutte   le    altre  aree  ad   uso  del  valico  doganale.  c)  di protezione  temporanee  nei  laghi  Verbano  e   Ceresio,  dove  la    pesca   è vietata   nel  periodo  protezione   del   lucioperca   (1°   aprile-31   maggio).  Lago  Verbano:  All’interno  della  fascia  di    lago   di    250  m    attorno  alle   isole  di    Brissago.  Golfo   di    Locarno:  dal  limite  della  zona  di    protezione  permanente  della   foce   del  fiume  Maggia  fino  al    trampolino  del  lido   di    Locarno,  per  un’estensione  di    100  m    dalla  riva.  Lago  Ceresio:  Golfo    di  Lugano:  dalla  foce  del  Cassarate    fino  alla  fontana  a  lago  di  Paradiso,  per  un’estensione  di 80  m dalla  riva.  Golfo   di  Agno:   dal  limite  della  zona  di  divieto   di  pesca  con   reti  in  località  Cosliva  fino   alla  foce  del   Vecchio   Vedeggio  (compresa)  per  un’estensione  di 100  m    dalla  riva.  Capolago:  l’area  definita   dalla  riva  e   dalla   linea  ideale  tra  la punta  del  lido  di    Riva  S.  Vitale  e  l’imbarcadero  della  società  di    Navigazione  a   Capolago.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    N.  introdotto  dal  DE  6.10.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    N.  introdotto  dal  DE  6.10.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   282.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            4  alle   foci  dei  fiumi  Cassarate,  Laveggio,  Magliasina   e Vedeggio;  e   inoltre:  –  nelle  arcate  del  ponte-diga  di  Melide,  all’interno    dell’area  delimitata  dagli  appositi  cartelli  indicatori;  –  presso  le    gabbie   flottanti  al    porto  di    Lugano  Loreto,  all’interno  dell’area  delimitata  dai  cartelli  di  divieto  e   all’esterno  della  stessa  per   una   fascia   di    10  m;  –  dalla  passeggiata  pedonale   ciclabile  Agno-Magliaso,   lungo  la    tratta  adiacente   alla   ferrovia  Lugano-Ponte  Tresa;  –  dalle  aree  doganali  di  Ponte  Tresa,  dove  la  pesca  è   vietata  dal  ponte   dogana  sia  verso  il  lago  che   verso  valle,   come  pure  dai  pontili  di sdoganamento  e   da   tutte   le    altre  aree  ad   uso  del  valico  doganale.  c)  di protezione  temporanee  nei  laghi  Verbano  e   Ceresio,  dove  la    pesca   è vietata   nel  periodo  protezione   del   lucioperca   (1°   aprile-31   maggio).  Lago  Verbano:  All’interno  della  fascia  di    lago   di    250  m    attorno  alle   isole  di    Brissago.  Golfo   di    Locarno:  dal  limite  della  zona  di    protezione  permanente  della   foce   del  fiume  Maggia  fino  al    trampolino  del  lido   di    Locarno,  per  un’estensione  di    100  m    dalla  riva.  Lago  Ceresio:  Golfo    di  Lugano:  dalla  foce  del  Cassarate    fino  alla  fontana  a  lago  di  Paradiso,  per  un’estensione  di 80  m dalla  riva.  Golfo   di  Agno:   dal  limite  della  zona  di  divieto   di  pesca  con   reti  in  località  Cosliva  fino   alla  foce  del   Vecchio   Vedeggio  (compresa)  per  un’estensione  di 100  m    dalla  riva.  Capolago:  l’area  definita   dalla  riva  e   dalla   linea  ideale  tra  la punta  del  lido  di    Riva  S.  Vitale  e  l’imbarcadero  della  società  di    Navigazione  a   Capolago.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    N.  introdotto  dal  DE  6.10.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    N.  introdotto  dal  DE  6.10.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   282.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            4  alle   foci  dei  fiumi  Cassarate,  Laveggio,  Magliasina   e Vedeggio;  e   inoltre:  –  nelle  arcate  del  ponte-diga  di  Melide,  all’interno    dell’area  delimitata  dagli  appositi  cartelli  indicatori;  –  presso  le    gabbie   flottanti  al    porto  di    Lugano  Loreto,  all’interno  dell’area  delimitata  dai  cartelli  di  divieto  e   all’esterno  della  stessa  per   una   fascia   di    10  m;  –  dalla  passeggiata  pedonale   ciclabile  Agno-Magliaso,   lungo  la    tratta  adiacente   alla   ferrovia  Lugano-Ponte  Tresa;  –  dalle  aree  doganali  di  Ponte  Tresa,  dove  la  pesca  è   vietata  dal  ponte   dogana  sia  verso  il  lago  che   verso  valle,   come  pure  dai  pontili  di sdoganamento  e   da   tutte   le    altre  aree  ad   uso  del  valico  doganale.  c)  di protezione  temporanee  nei  laghi  Verbano  e   Ceresio,  dove  la    pesca   è vietata   nel  periodo  protezione   del   lucioperca   (1°   aprile-31   maggio).  Lago  Verbano:  All’interno  della  fascia  di    lago   di    250  m    attorno  alle   isole  di    Brissago.  Golfo   di    Locarno:  dal  limite  della  zona  di    protezione  permanente  della   foce   del  fiume  Maggia  fino  al    trampolino  del  lido   di    Locarno,  per  un’estensione  di    100  m    dalla  riva.  Lago  Ceresio:  Golfo    di  Lugano:  dalla  foce  del  Cassarate    fino  alla  fontana  a  lago  di  Paradiso,  per  un’estensione  di 80  m dalla  riva.  Golfo   di  Agno:   dal  limite  della  zona  di  divieto   di  pesca  con   reti  in  località  Cosliva  fino   alla  foce  del   Vecchio   Vedeggio  (compresa)  per  un’estensione  di 100  m    dalla  riva.  Capolago:  l’area  definita   dalla  riva  e   dalla   linea  ideale  tra  la punta  del  lido  di    Riva  S.  Vitale  e  l’imbarcadero  della  società  di    Navigazione  a   Capolago.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    N.  introdotto  dal  DE  6.10.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    N.  introdotto  dal  DE  6.10.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   282.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            4  alle   foci  dei  fiumi  Cassarate,  Laveggio,  Magliasina   e Vedeggio;  e   inoltre:  –  nelle  arcate  del  ponte-diga  di  Melide,  all’interno    dell’area  delimitata  dagli  appositi  cartelli  indicatori;  –  presso  le    gabbie   flottanti  al    porto  di    Lugano  Loreto,  all’interno  dell’area  delimitata  dai  cartelli  di  divieto  e   all’esterno  della  stessa  per   una   fascia   di    10  m;  –  dalla  passeggiata  pedonale   ciclabile  Agno-Magliaso,   lungo  la    tratta  adiacente   alla   ferrovia  Lugano-Ponte  Tresa;  –  dalle  aree  doganali  di  Ponte  Tresa,  dove  la  pesca  è   vietata  dal  ponte   dogana  sia  verso  il  lago  che   verso  valle,   come  pure  dai  pontili  di sdoganamento  e   da   tutte   le    altre  aree  ad   uso  del  valico  doganale.  c)  di protezione  temporanee  nei  laghi  Verbano  e   Ceresio,  dove  la    pesca   è vietata   nel  periodo  protezione   del   lucioperca   (1°   aprile-31   maggio).  Lago  Verbano:  All’interno  della  fascia  di    lago   di    250  m    attorno  alle   isole  di    Brissago.  Golfo   di    Locarno:  dal  limite  della  zona  di    protezione  permanente  della   foce   del  fiume  Maggia  fino  al    trampolino  del  lido   di    Locarno,  per  un’estensione  di    100  m    dalla  riva.  Lago  Ceresio:  Golfo    di  Lugano:  dalla  foce  del  Cassarate    fino  alla  fontana  a  lago  di  Paradiso,  per  un’estensione  di 80  m dalla  riva.  Golfo   di  Agno:   dal  limite  della  zona  di  divieto   di  pesca  con   reti  in  località  Cosliva  fino   alla  foce  del   Vecchio   Vedeggio  (compresa)  per  un’estensione  di 100  m    dalla  riva.  Capolago:  l’area  definita   dalla  riva  e   dalla   linea  ideale  tra  la punta  del  lido  di    Riva  S.  Vitale  e  l’imbarcadero  della  società  di    Navigazione  a   Capolago.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    N.  introdotto  dal  DE  6.10.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    N.  introdotto  dal  DE  6.10.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   282.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            4  alle   foci  dei  fiumi  Cassarate,  Laveggio,  Magliasina   e Vedeggio;  e   inoltre:  –  nelle  arcate  del  ponte-diga  di  Melide,  all’interno    dell’area  delimitata  dagli  appositi  cartelli  indicatori;  –  presso  le    gabbie   flottanti  al    porto  di    Lugano  Loreto,  all’interno  dell’area  delimitata  dai  cartelli  di  divieto  e   all’esterno  della  stessa  per   una   fascia   di    10  m;  –  dalla  passeggiata  pedonale   ciclabile  Agno-Magliaso,   lungo  la    tratta  adiacente   alla   ferrovia  Lugano-Ponte  Tresa;  –  dalle  aree  doganali  di  Ponte  Tresa,  dove  la  pesca  è   vietata  dal  ponte   dogana  sia  verso  il  lago  che   verso  valle,   come  pure  dai  pontili  di sdoganamento  e   da   tutte   le    altre  aree  ad   uso  del  valico  doganale.  c)  di protezione  temporanee  nei  laghi  Verbano  e   Ceresio,  dove  la    pesca   è vietata   nel  periodo  protezione   del   lucioperca   (1°   aprile-31   maggio).  Lago  Verbano:  All’interno  della  fascia  di    lago   di    250  m    attorno  alle   isole  di    Brissago.  Golfo   di    Locarno:  dal  limite  della  zona  di    protezione  permanente  della   foce   del  fiume  Maggia  fino  al    trampolino  del  lido   di    Locarno,  per  un’estensione  di    100  m    dalla  riva.  Lago  Ceresio:  Golfo    di  Lugano:  dalla  foce  del  Cassarate    fino  alla  fontana  a  lago  di  Paradiso,  per  un’estensione  di 80  m dalla  riva.  Golfo   di  Agno:   dal  limite  della  zona  di  divieto   di  pesca  con   reti  in  località  Cosliva  fino   alla  foce  del   Vecchio   Vedeggio  (compresa)  per  un’estensione  di 100  m    dalla  riva.  Capolago:  l’area  definita   dalla  riva  e   dalla   linea  ideale  tra  la punta  del  lido  di    Riva  S.  Vitale  e  l’imbarcadero  della  società  di    Navigazione  a   Capolago.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    N.  introdotto  dal  DE  6.10.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    N.  introdotto  dal  DE  6.10.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   282.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            4  alle   foci  dei  fiumi  Cassarate,  Laveggio,  Magliasina   e Vedeggio;  e   inoltre:  –  nelle  arcate  del  ponte-diga  di  Melide,  all’interno    dell’area  delimitata  dagli  appositi  cartelli  indicatori;  –  presso  le    gabbie   flottanti  al    porto  di    Lugano  Loreto,  all’interno  dell’area  delimitata  dai  cartelli  di  divieto  e   all’esterno  della  stessa  per   una   fascia   di    10  m;  –  dalla  passeggiata  pedonale   ciclabile  Agno-Magliaso,   lungo  la    tratta  adiacente   alla   ferrovia  Lugano-Ponte  Tresa;  –  dalle  aree  doganali  di  Ponte  Tresa,  dove  la  pesca  è   vietata  dal  ponte   dogana  sia  verso  il  lago  che   verso  valle,   come  pure  dai  pontili  di sdoganamento  e   da   tutte   le    altre  aree  ad   uso  del  valico  doganale.  c)  di protezione  temporanee  nei  laghi  Verbano  e   Ceresio,  dove  la    pesca   è vietata   nel  periodo  protezione   del   lucioperca   (1°   aprile-31   maggio).  Lago  Verbano:  All’interno  della  fascia  di    lago   di    250  m    attorno  alle   isole  di    Brissago.  Golfo   di    Locarno:  dal  limite  della  zona  di    protezione  permanente  della   foce   del  fiume  Maggia  fino  al    trampolino  del  lido   di    Locarno,  per  un’estensione  di    100  m    dalla  riva.  Lago  Ceresio:  Golfo    di  Lugano:  dalla  foce  del  Cassarate    fino  alla  fontana  a  lago  di  Paradiso,  per  un’estensione  di 80  m dalla  riva.  Golfo   di  Agno:   dal  limite  della  zona  di  divieto   di  pesca  con   reti  in  località  Cosliva  fino   alla  foce  del   Vecchio   Vedeggio  (compresa)  per  un’estensione  di 100  m    dalla  riva.  Capolago:  l’area  definita   dalla  riva  e   dalla   linea  ideale  tra  la punta  del  lido  di    Riva  S.  Vitale  e  l’imbarcadero  della  società  di    Navigazione  a   Capolago.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    N.  introdotto  dal  DE  6.10.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    N.  introdotto  dal  DE  6.10.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   282.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            4  alle   foci  dei  fiumi  Cassarate,  Laveggio,  Magliasina   e Vedeggio;  e   inoltre:  –  nelle  arcate  del  ponte-diga  di  Melide,  all’interno    dell’area  delimitata  dagli  appositi  cartelli  indicatori;  –  presso  le    gabbie   flottanti  al    porto  di    Lugano  Loreto,  all’interno  dell’area  delimitata  dai  cartelli  di  divieto  e   all’esterno  della  stessa  per   una   fascia   di    10  m;  –  dalla  passeggiata  pedonale   ciclabile  Agno-Magliaso,   lungo  la    tratta  adiacente   alla   ferrovia  Lugano-Ponte  Tresa;  –  dalle  aree  doganali  di  Ponte  Tresa,  dove  la  pesca  è   vietata  dal  ponte   dogana  sia  verso  il  lago  che   verso  valle,   come  pure  dai  pontili  di sdoganamento  e   da   tutte   le    altre  aree  ad   uso  del  valico  doganale.  c)  di protezione  temporanee  nei  laghi  Verbano  e   Ceresio,  dove  la    pesca   è vietata   nel  periodo  protezione   del   lucioperca   (1°   aprile-31   maggio).  Lago  Verbano:  All’interno  della  fascia  di    lago   di    250  m    attorno  alle   isole  di    Brissago.  Golfo   di    Locarno:  dal  limite  della  zona  di    protezione  permanente  della   foce   del  fiume  Maggia  fino  al    trampolino  del  lido   di    Locarno,  per  un’estensione  di    100  m    dalla  riva.  Lago  Ceresio:  Golfo    di  Lugano:  dalla  foce  del  Cassarate    fino  alla  fontana  a  lago  di  Paradiso,  per  un’estensione  di 80  m dalla  riva.  Golfo   di  Agno:   dal  limite  della  zona  di  divieto   di  pesca  con   reti  in  località  Cosliva  fino   alla  foce  del   Vecchio   Vedeggio  (compresa)  per  un’estensione  di 100  m    dalla  riva.  Capolago:  l’area  definita   dalla  riva  e   dalla   linea  ideale  tra  la punta  del  lido  di    Riva  S.  Vitale  e  l’imbarcadero  della  società  di    Navigazione  a   Capolago.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    N.  introdotto  dal  DE  6.10.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    N.  introdotto  dal  DE  6.10.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   282.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            N.  introdotto  dal  DE  26.10.2022;   in vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cifra  modificata  dal  DE  6.11.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,   371.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  di  divieto  permanente  di  pesca  con  reti,    dove  l’impiego  di  ogni  strumento  di  pesca  è vietato:  Golfo    di  Agno:  dalla  darsena  Vigotti  a   Magliaso  in  linea  retta    alla  proprietà  dello  Stato  in  territorio  di    Montagnola,  località  Cosliva  (mapp.  1218).  Golfo   di Capolago:  dal  debarcadero  di    Melano   in    linea  retta  al    Sasso  di Riva.  Nello  stretto  di    Lavena.  Golfo   di Ascona:   dalla  punta  del  Cantonaccio  all'inizio   della  spiaggia  del  bagno   pubblico  di  Ascona  (Via   Fenaro),  per  un'estensione   di    200m  dalla  riva.  Isole   di Brissago:  all’interno   della  fascia  di    lago   di    250  m    attorno  alle  Isole   di Brissago.  Golfo    di  Locarno:  dal  trampolino  del  lido    di  Locarno  alla  foce  del  riale  Ramnosa,  per  un'estensione  di    200m  dalla   riva.  Brissago:   dal  porto  vecchio  di    Brissago   (lato  ovest)  fino  alla   foce  del  riale  subito  a   nord   della  zona  Miralago,  per   un'estensione   di 200m  dalla  riva.  Gambarogno:  dalla  foce  del  riale  della   Valle  di  Gerra  (a Gerra  Gambarogno)  alla   foce  del  riale  della  Valle   di    Cedullo   (a  San  Nazzaro),   per  un'estensione   di    200m   dalla   riva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Art.  2  Le  zone  di  protezione  permanenti  sono  di  regola   segnalate  mediante  cartelli  indicatori  e/o  boe.  Le  zone  di protezione  temporanee   non   sono  segnalate  sul   terreno.  Art.  3  Il   presente  decreto  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed   entra  in    vigore  il   1°  gennaio  2019.  Pubblicato  nel   BU  2018  ,  391.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   modificato  dal  DE  26.10.2022;  in vigore  dal  1.1.2023  - BU  2022,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            N.  introdotto  dal  DE  26.10.2022;   in vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cifra  modificata  dal  DE  6.11.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,   371.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  di  divieto  permanente  di  pesca  con  reti,    dove  l’impiego  di  ogni  strumento  di  pesca  è vietato:  Golfo    di  Agno:  dalla  darsena  Vigotti  a   Magliaso  in  linea  retta    alla  proprietà  dello  Stato  in  territorio  di    Montagnola,  località  Cosliva  (mapp.  1218).  Golfo   di Capolago:  dal  debarcadero  di    Melano   in    linea  retta  al    Sasso  di Riva.  Nello  stretto  di    Lavena.  Golfo   di Ascona:   dalla  punta  del  Cantonaccio  all'inizio   della  spiaggia  del  bagno   pubblico  di  Ascona  (Via   Fenaro),  per  un'estensione   di    200m  dalla  riva.  Isole   di Brissago:  all’interno   della  fascia  di    lago   di    250  m    attorno  alle  Isole   di Brissago.  Golfo    di  Locarno:  dal  trampolino  del  lido    di  Locarno  alla  foce  del  riale  Ramnosa,  per  un'estensione  di    200m  dalla   riva.  Brissago:   dal  porto  vecchio  di    Brissago  (lato  ovest)  fino  all’angolo   est   dello  stabile  principale  della  Clinica  Hildebrand,   per   un’estensione   di    200  m    dalla  riva.  5  Gambarogno:  dalla  foce  del  riale  della   Valle  di  Gerra  (a Gerra  Gambarogno)  alla   foce  del  riale  della  Valle   di    Cedullo   (a  San  Nazzaro),   per  un'estensione   di    200m   dalla   riva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Art.  2  Le  zone  di  protezione  permanenti  sono  di  regola   segnalate  mediante  cartelli  indicatori  e/o  boe.  Le  zone  di protezione  temporanee   non   sono  segnalate  sul   terreno.  Art.  3  Il   presente  decreto  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed   entra  in    vigore  il   1°  gennaio  2019.  Pubblicato  nel   BU  2018  ,  391.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            N.  modificato  dal  DE  1.3.2023;  in    vigore  dal   3.3.2023   -  BU   2023,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dal  DE  26.10.2022;  in vigore  dal  1.1.2023  - BU  2022,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            N.  introdotto  dal  DE  26.10.2022;   in vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cifra  modificata  dal  DE  6.11.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,   371.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  di  divieto  permanente  di  pesca  con  reti,    dove  l’impiego  di  ogni  strumento  di  pesca  è vietato:  Golfo    di  Agno:  dalla  darsena  Vigotti  a   Magliaso  in  linea  retta    alla  proprietà  dello  Stato  in  territorio  di    Montagnola,  località  Cosliva  (mapp.  1218).  Golfo   di Capolago:  dal  debarcadero  di    Melano   in    linea  retta  al    Sasso  di Riva.  Nello  stretto  di    Lavena.  Golfo   di Ascona:   dalla  punta  del  Cantonaccio  all'inizio   della  spiaggia  del  bagno   pubblico  di  Ascona  (Via   Fenaro),  per  un'estensione   di    200m  dalla  riva.  Isole   di Brissago:  all’interno   della  fascia  di    lago   di    250  m    attorno  alle  Isole   di Brissago.  Golfo    di  Locarno:  dal  trampolino  del  lido    di  Locarno  alla  foce  del  riale  Ramnosa,  per  un'estensione  di    200m  dalla   riva.  Brissago:   dal  porto  vecchio  di    Brissago  (lato  ovest)  fino  all’angolo   est   dello  stabile  principale  della  Clinica  Hildebrand,   per   un’estensione   di    200  m    dalla  riva.  5  Gambarogno:  dalla  foce  del  riale  della   Valle  di  Gerra  (a Gerra  Gambarogno)  alla   foce  del  riale  della  Valle   di    Cedullo   (a  San  Nazzaro),   per  un'estensione   di    200m   dalla   riva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Art.  2  Le  zone  di  protezione  permanenti  sono  di  regola   segnalate  mediante  cartelli  indicatori  e/o  boe.  Le  zone  di protezione  temporanee   non   sono  segnalate  sul   terreno.  Art.  3  Il   presente  decreto  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed   entra  in    vigore  il   1°  gennaio  2019.  Pubblicato  nel   BU  2018  ,  391.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            N.  modificato  dal  DE  1.3.2023;  in    vigore  dal   3.3.2023   -  BU   2023,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dal  DE  26.10.2022;  in vigore  dal  1.1.2023  - BU  2022,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            N.  introdotto  dal  DE  26.10.2022;   in vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cifra  modificata  dal  DE  6.11.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,   371.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  di  divieto  permanente  di  pesca  con  reti,    dove  l’impiego  di  ogni  strumento  di  pesca  è vietato:  Golfo    di  Agno:  dalla  darsena  Vigotti  a   Magliaso  in  linea  retta    alla  proprietà  dello  Stato  in  territorio  di    Montagnola,  località  Cosliva  (mapp.  1218).  Golfo   di Capolago:  dal  debarcadero  di    Melano   in    linea  retta  al    Sasso  di Riva.  Nello  stretto  di    Lavena.  Golfo   di Ascona:   dalla  punta  del  Cantonaccio  all'inizio   della  spiaggia  del  bagno   pubblico  di  Ascona  (Via   Fenaro),  per  un'estensione   di    200m  dalla  riva.  Isole   di Brissago:  all’interno   della  fascia  di    lago   di    250  m    attorno  alle  Isole   di Brissago.  Golfo    di  Locarno:  dal  trampolino  del  lido    di  Locarno  alla  foce  del  riale  Ramnosa,  per  un'estensione  di    200m  dalla   riva.  Brissago:   dal  porto  vecchio  di    Brissago  (lato  ovest)  fino  all’angolo   est   dello  stabile  principale  della  Clinica  Hildebrand,   per   un’estensione   di    200  m    dalla  riva.  5  Gambarogno:  dalla  foce  del  riale  della   Valle  di  Gerra  (a Gerra  Gambarogno)  alla   foce  del  riale  della  Valle   di    Cedullo   (a  San  Nazzaro),   per  un'estensione   di    200m   dalla   riva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Art.  2  Le  zone  di  protezione  permanenti  sono  di  regola   segnalate  mediante  cartelli  indicatori  e/o  boe.  Le  zone  di protezione  temporanee   non   sono  segnalate  sul   terreno.  Art.  3  Il   presente  decreto  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed   entra  in    vigore  il   1°  gennaio  2019.  Pubblicato  nel   BU  2018  ,  391.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            N.  modificato  dal  DE  1.3.2023;  in    vigore  dal   3.3.2023   -  BU   2023,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dal  DE  26.10.2022;  in vigore  dal  1.1.2023  - BU  2022,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            N.  introdotto  dal  DE  26.10.2022;   in vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cifra  modificata  dal  DE  6.11.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,   371.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  di  divieto  permanente  di  pesca  con  reti,    dove  l’impiego  di  ogni  strumento  di  pesca  è vietato:  Golfo    di  Agno:  dalla  darsena  Vigotti  a   Magliaso  in  linea  retta    alla  proprietà  dello  Stato  in  territorio  di    Montagnola,  località  Cosliva  (mapp.  1218).  Golfo   di Capolago:  dal  debarcadero  di    Melano   in    linea  retta  al    Sasso  di Riva.  Nello  stretto  di    Lavena.  Golfo   di Ascona:   dalla  punta  del  Cantonaccio  all'inizio   della  spiaggia  del  bagno   pubblico  di  Ascona  (Via   Fenaro),  per  un'estensione   di    200m  dalla  riva.  Isole   di Brissago:  all’interno   della  fascia  di    lago   di    250  m    attorno  alle  Isole   di Brissago.  Golfo    di  Locarno:  dal  trampolino  del  lido    di  Locarno  alla  foce  del  riale  Ramnosa,  per  un'estensione  di    200m  dalla   riva.  Brissago:   dal  porto  vecchio  di    Brissago  (lato  ovest)  fino  all’angolo   est   dello  stabile  principale  della  Clinica  Hildebrand,   per   un’estensione   di    200  m    dalla  riva.  5  Gambarogno:  dalla  foce  del  riale  della   Valle  di  Gerra  (a Gerra  Gambarogno)  alla   foce  del  riale  della  Valle   di    Cedullo   (a  San  Nazzaro),   per  un'estensione   di    200m   dalla   riva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Art.  2  Le  zone  di  protezione  permanenti  sono  di  regola   segnalate  mediante  cartelli  indicatori  e/o  boe.  Le  zone  di protezione  temporanee   non   sono  segnalate  sul   terreno.  Art.  3  Il   presente  decreto  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed   entra  in    vigore  il   1°  gennaio  2019.  Pubblicato  nel   BU  2018  ,  391.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            N.  modificato  dal  DE  1.3.2023;  in    vigore  dal   3.3.2023   -  BU   2023,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dal  DE  26.10.2022;  in vigore  dal  1.1.2023  - BU  2022,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            N.  introdotto  dal  DE  26.10.2022;   in vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cifra  modificata  dal  DE  6.11.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,   371.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  di  divieto  permanente  di  pesca  con  reti,    dove  l’impiego  di  ogni  strumento  di  pesca  è vietato:  Golfo    di  Agno:  dalla  darsena  Vigotti  a   Magliaso  in  linea  retta    alla  proprietà  dello  Stato  in  territorio  di    Montagnola,  località  Cosliva  (mapp.  1218).  Golfo   di Capolago:  dal  debarcadero  di    Melano   in    linea  retta  al    Sasso  di Riva.  Nello  stretto  di    Lavena.  Golfo   di Ascona:   dalla  punta  del  Cantonaccio  all'inizio   della  spiaggia  del  bagno   pubblico  di  Ascona  (Via   Fenaro),  per  un'estensione   di    200m  dalla  riva.  Isole   di Brissago:  all’interno   della  fascia  di    lago   di    250  m    attorno  alle  Isole   di Brissago.  Golfo    di  Locarno:  dal  trampolino  del  lido    di  Locarno  alla  foce  del  riale  Ramnosa,  per  un'estensione  di    200m  dalla   riva.  Brissago:   dal  porto  vecchio  di    Brissago  (lato  ovest)  fino  all’angolo   est   dello  stabile  principale  della  Clinica  Hildebrand,   per   un’estensione   di    200  m    dalla  riva.  5  Gambarogno:  dalla  foce  del  riale  della   Valle  di  Gerra  (a Gerra  Gambarogno)  alla   foce  del  riale  della  Valle   di    Cedullo   (a  San  Nazzaro),   per  un'estensione   di    200m   dalla   riva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Art.  2  Le  zone  di  protezione  permanenti  sono  di  regola   segnalate  mediante  cartelli  indicatori  e/o  boe.  Le  zone  di protezione  temporanee   non   sono  segnalate  sul   terreno.  Art.  3  Il   presente  decreto  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed   entra  in    vigore  il   1°  gennaio  2019.  Pubblicato  nel   BU  2018  ,  391.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            N.  modificato  dal  DE  1.3.2023;  in    vigore  dal   3.3.2023   -  BU   2023,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dal  DE  26.10.2022;  in vigore  dal  1.1.2023  - BU  2022,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            N.  introdotto  dal  DE  26.10.2022;   in vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cifra  modificata  dal  DE  6.11.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,   371.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  di  divieto  permanente  di  pesca  con  reti,    dove  l’impiego  di  ogni  strumento  di  pesca  è vietato:  Golfo    di  Agno:  dalla  darsena  Vigotti  a   Magliaso  in  linea  retta    alla  proprietà  dello  Stato  in  territorio  di    Montagnola,  località  Cosliva  (mapp.  1218).  Golfo   di Capolago:  dal  debarcadero  di    Melano   in    linea  retta  al    Sasso  di Riva.  Nello  stretto  di    Lavena.  Golfo   di Ascona:   dalla  punta  del  Cantonaccio  all'inizio   della  spiaggia  del  bagno   pubblico  di  Ascona  (Via   Fenaro),  per  un'estensione   di    200m  dalla  riva.  Isole   di Brissago:  all’interno   della  fascia  di    lago   di    250  m    attorno  alle  Isole   di Brissago.  Golfo    di  Locarno:  dal  trampolino  del  lido    di  Locarno  alla  foce  del  riale  Ramnosa,  per  un'estensione  di    200m  dalla   riva.  Brissago:   dal  porto  vecchio  di    Brissago  (lato  ovest)  fino  all’angolo   est   dello  stabile  principale  della  Clinica  Hildebrand,   per   un’estensione   di    200  m    dalla  riva.  5  Gambarogno:  dalla  foce  del  riale  della   Valle  di  Gerra  (a Gerra  Gambarogno)  alla   foce  del  riale  della  Valle   di    Cedullo   (a  San  Nazzaro),   per  un'estensione   di    200m   dalla   riva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Art.  2  Le  zone  di  protezione  permanenti  sono  di  regola   segnalate  mediante  cartelli  indicatori  e/o  boe.  Le  zone  di protezione  temporanee   non   sono  segnalate  sul   terreno.  Art.  3  Il   presente  decreto  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed   entra  in    vigore  il   1°  gennaio  2019.  Pubblicato  nel   BU  2018  ,  391.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            N.  modificato  dal  DE  1.3.2023;  in    vigore  dal   3.3.2023   -  BU   2023,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dal  DE  26.10.2022;  in vigore  dal  1.1.2023  - BU  2022,  259.