Regolamento del Servizio mobilità e scambi
                            Regolamento  del  Servizio  mobilità  e   scambi  (del  6   luglio  2022)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamato  l’art.  71  della   legge  della  scuola   del  1°  febbraio  1990,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituzione  e   compiti  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nell’ambito    del  Dipartimento  dell’educazione,  della  cultura  e    dello  sport  (di  seguito  Dipartimento)  è   istituito  il   Servizio  mobilità   e   scambi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   mobilità  e   gli  scambi  comprendono:  a)   di  allievi  e   persone  in  formazione  del  secondario  I e II,  individuali  o di  classe,   con   altre  linguistiche   della   Svizzera;  b)    di  minorenni  e  giovani  con  altre  regioni  linguistiche  della  Svizzera  nel  contesto  della  dello  sport  e   del  tempo  libero;  c)  a distanza   tra   classi  della  scuola   ticinese  e classi  di    altre  regioni   linguistiche   della  o   di    altri   Paesi;  d)   di    docenti   finalizzati  ad  esperienze  di insegnamento  in altre  lingue;  e)   linguistici   di allievi  e persone  in    formazione  con  l’estero  nel  quadro  di    programmi   svizzeri  internazionali  dedicati  a   questo  scopo;  f)  di  stage  e  pratica  professionale  in  un’altra  linguistica    della    Svizzera    o   in  un  estero  durante  la  formazione  professionale,  quella  terziaria    o  nel  quadro  della  al mondo  del  lavoro;  g)   formativi   e   professionali  in    Svizzera  e   all’estero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   servizio  è   subordinato  all’Ufficio  della   formazione  continua   e dell’innovazione  (di  seguito  UFCI)  della  Divisione  della  formazione  professionale.  Quest’ultimo  è   il  partner  di    rifermento   per  la    Divisione  della  formazione  professionale  e   per  la    Divisione  della   scuola  e   si occupa:  a)  la    mobilità   e   gli  scambi   di    cui  al cpv.   2;  b)  ai   bandi  di   concorso  nazionali     e  internazionali  proposti  nell’ambito     del  della   mobilità  e   degli  scambi;  c)  relazioni    durature  con  gli  omonimi  servizi  degli  altri  cantoni  e    di  facilitare  la  di    accordi   intercantonali  tra  i  servizi  o di partenariati  tra  scuole;  d)  relazioni  durature   con  la Confederazione  e   le  sue  strutture   che  si occupano   di  fondi  per  la mobilità   e   gli  scambi;  e)    da  interlocutore  unico  verso    l’Agenzia    Movetia,  assicurando  a    livello    cantonale  la  promozione  e   l’implementazione  dei  progetti  promossi  dall’agenzia  stessa  le    scuole,  gli insegnanti,   gli  allievi  e   le    famiglie;  f)  relazioni    durature    con  altre  organizzazioni  pubbliche  internazionali  attive  negli  e   mobilità;  g)   al    Dipartimento  la    stipulazione   di    accordi  di    collaborazione  in    ambito  di    mobilità  e  che  implicano  oneri   per   il Cantone;  h)  sotto  la  responsabilità  dell’UFCI  accordi    di  collaborazione    in  ambito  di  mobilità  e  che  non  implicano  oneri  per   il Cantone;  i)  le    relazioni  con  le    organizzazioni   del  mondo  del  lavoro   in    Ticino   e a   livello  nazionale  possono  sostenere  le    iniziative  cantonali  inerenti  alla  mobilità  e agli  scambi;  j)  momenti  di sensibilizzazione,  informazione  e di    consulenza  in    materia  di mobilità  scambi;  plurilinguismo  degli   allievi;  l)  prima,  durante  e   dopo   il   soggiorno  i  partecipanti  ai  progetti  di  mobilità  gestiti   dal  m)  la mobilità  e   gli  scambi  che   coinvolgono  il   Ticino;  n)  i  finanziamenti   federali   ed  europei   ottenuti   dalla  partecipazione  a   bandi   di concorso;  o)  e  proporre  adeguamenti  in  relazione  al  quadro  giuridico  di  riferimento  in  tema    di  e   scambi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
                            Art.  2  1  Il  servizio   è composto  dai  seguenti  settori  operativi:  b)  stage  e   formazione   pratica,  che  si    occupa  di    quanto  previsto  all’art.  1   cpv.  2   lett.   e)  -  durante   la formazione  professionale  e   terziaria;  c)  lingua   e mobilità,   che  si   occupa  di    quanto  previsto  all’art.   1 cpv.  2 lett.  f)   -  g)  nel  quadro  transizione   al mondo  del   lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   responsabile  del  servizio:  a)    dirige  e  coordina  l’attività,  curando  il    miglioramento  della  qualità  delle  prestazioni    e  ai    partecipanti  e   assicurando  la corretta  gestione   dei  finanziamenti;  b)   assicura   le relazioni   con  gli  istituti  scolastici  e   le    varie  unità  dipartimentali;  c)  nei  rapporti  con  i  diversi  settori  scolastici  e con  tutti  gli  ambiti   interessati;  d)    cura  i   rapporti  con    i   servizi  analoghi  degli    altri    cantoni,  con    l’Agenzia    Movetia,  con    le  e   i  partner  cantonali,  nazionali  e internazionali  con  cui  collabora.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sede
                            Art.  3  La  sede  del  servizio  è   definita  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  servizio  collabora   segnatamente   con  gli istituti  scolastici  del  Cantone,  con  la Divisione  della  formazione  professionale,   la    Divisione  della   scuola,  con   la    Divisione   della   cultura   e degli  studi  universitari,  con  il  Dipartimento  formazione  e   apprendimento  della  Scuola  universitaria   professionale  della  Svizzera  italiana,   con  la  Scuola  universitaria  federale   per  la  formazione  professionale,  con  il  Centro  delle   risorse  didattiche   e digitali,   con  l’Ufficio  degli  aiuti  allo  studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   servizio  può  collaborare   con  altri   enti  per  l’organizzazione   di eventi  specifici   come  conferenze  o  seminari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  decisionali  in  materia  finanziaria  Art.  5  Le  competenze   decisionali  in    materia  di spesa  a   gestione   corrente  sono  attribuite   come  segue:  a)  del  servizio  fino  a 2'000  franchi;  b)  UFCI  per   importi  superiori  a   2'000  franchi  e   fino   a   10'000  franchi;  c)  per   importi  superiori  a 10'000  franchi  e   fino   a   30'000  franchi;  d)  del  Dipartimento  per  importi  superiori   a 30'000  franchi   e fino  a 100'000  franchi;  e)  di Stato  per  importi  superiori  a   100'000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  6  Il   presente  regolamento  entra  in vigore  immediatamente.  1  Pubblicato  nel   BU  2022  ,  185.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata   in vigore:  8 luglio  2022  -  BU  2022,  185.