Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale
                            Regolamento  della  legge  sullo  sviluppo  territoriale  (RLST)  1  (del  20   dicembre   2011)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sullo  sviluppo   territoriale  del  21  giugno   2011  (LST),  decreta:  TITOLO  I  Disposizioni   generali  Capitolo   primo  Competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consiglio  di Stato,   Dipartimento   del   territorio,  Divisione  dello  sviluppo  territoriale   e della  mobilità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  2   cpv.  3   LST)  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di    Stato  esercita  i  compiti  che  gli  assegna   la legge   e   che   questo  regolamento  dettaglia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento   del  territorio  (DT,  in    seguito:  Dipartimento)  esercita  i compiti  che   gli  assegna  questo  regolamento,  in    particolare:  a)  sullo  sviluppo  territoriale  del  Cantone  (art.  2   cpv.  3   LST)  e  b)  nei    confronti  della  Confederazione,  dei  Cantoni  confinanti,  delle    Regioni  e   delle   pianificazioni  comunali   fra   di loro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Divisione  dello  sviluppo   territoriale   e   della  mobilità  (DSTM)  elabora   in particolare  le decisioni   sul  contributo  cantonale  ai  piani  regolatori  intercomunali,  a  quelli  dei  Comuni    aggregati  e  alle  pianificazioni  che  dipendono  da   progetti  di    valenza   regionale  o cantonale  (art.   89   LST)   e   stabilisce   i  contributi  ai    sensi  dell’art.  98  cpv.  2   LST   da   fr. 100’000.–  sino  a   fr.  500’000.–.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezione  dello  sviluppo  territoriale  Art.  2  1  La  Sezione  dello  sviluppo  territoriale   (SST,   in seguito:  Sezione)   è   il  servizio  competente  ai  sensi  dell’art.  31  della  legge   federale  sullo  sviluppo  territoriale  del  22  giugno  1979   (LPT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  prende  le    decisioni   non  attribuite   per  competenza  ad   altre  autorità.  In    particolare,  la Sezione:  a)   le  decisioni  relative  alla   procedura  di approvazione  del  piano  direttore   cantonale,  dei  regolatori,  dei  piani   particolareggiati  e dei  piani   d’utilizzazione  cantonali  della  LST;  b)  i  preavvisi  interni,  per  i  quali  può  imporre  termini  e scadenze;  c)    la  facoltà,  nel  caso  vi  fossero  preavvisi  discordanti  su  aspetti  pianificatori  in  sede  di  del  piano   direttore,  di    esame  preliminare  o   approvazione  di    piani   regolatori,   piani  o  piani    d’utilizzazione  cantonali,  di  ponderare    gli  interessi  e  di  formulare    la  conclusiva  all’attenzione  del  Dipartimento     o  del  Consiglio     di   Stato,     tenendo  conto   dei   principi  materiali  della  legislazione  e   dell’autonomia  comunale;  d)   i progetti  di    decisione  sui   ricorsi  in materia  di    piani  regolatori   e   di    piani  particolareggiati,  nell’atto  di approvazione  dei  piani;  e)  lo  Stato    del  Cantone  Ticino    presso  tutte  le  istanze  politiche  e  giudiziarie  in  ogni  attinente  al piano   direttore  cantonale,  ai piani  regolatori,  ai piani  particolareggiati  ed  piani  d’utilizzazione  cantonali   della  LST;  g)  il  finanziamento  dell’elaborazione   ed  attuazione  dei  piani  previsti  dalla  LST  (art.   88  LST);  in    particolare  le decisioni  sul  contributo  cantonale  ai piani  regolatori  intercomunali,  quelli    dei  Comuni    aggregati    o    alle  pianificazioni  che  dipendono  da  progetti  di  valenza  o   cantonale  (art.  89  lettere  a)  e   b)  LST)  sino   a   fr. 100’000.  –;  h)  il  finanziamento  delle  misure  di    valorizzazione  e   tutela   del  paesaggio  (art.  112  LST)  sino  fr.  100’000.–;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dal   R    7.12.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dal  R    7.12.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Lett.   modificata  dal  R    7.12.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)   linee  guida   negli  ambiti  tematici  disciplinati  dalla  legge   sullo   sviluppo   territoriale,  sentite  cerchie  interessate;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  j)   il fondo   cantonale  per  lo    sviluppo  centripeto;  5  k)  i  contributi   ai    sensi  dell’art.  98  cpv.  2   LST  sino   a   fr.  100’000.--.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Sezione  si    compone  dei  seguenti  quattro  uffici:  a)  del  piano   direttore  (UPD);  b)  della  pianificazione  locale  (UPL);  c)  della  natura   e   del  paesaggio  (UNP);  d)  dei  beni  culturali  (UBC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezione  della   mobilità  Art.  3  La  Sezione  della   mobilità   è   il   servizio  cui  compete  l’applicazione  degli  articoli  da  51   a   62  di  questo  regolamento   (posteggi  privati).  Capitolo  secondo  Obbligo  di  pianificare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Intervento  del  Consiglio   di Stato  in  caso  d’inadempienza   del  Comune
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  3   cpv.  3   LST)  Art.  4  Il  Consiglio  di  Stato,  scaduto  infruttuosamente  il  termine  per  l’adozione  o  per  l’uniformazione  dei  piani  regolatori  alla   legge,   al    piano  direttore,   o   a sue   decisioni   emanate   in    sede  d’approvazione,  stabilisce  una   zona  di    pianificazione  oppure  fa  allestire  un   piano  regolatore,   o una  variante  dello   stesso,  a   spese  del  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di    Stato  diffida   il Comune,   avvertendo  che  in    caso   d’ulteriore  inadempienza  attuerà  una  misura  sostitutiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  stabilisce  una   zona  di    pianificazione,  esso  applica  gli  articoli   57  ss.   LST.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  allestisce   il   piano  sostitutivo  secondo  la    procedura  dell’art.   26  LST  e   lo    sottopone   al  Comune  con   l’invito  ad  esprimersi  entro  un  congruo  termine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  il Comune  non  provvede  direttamente,  il   Dipartimento  pubblica  il   piano  applicando   per  analogia  l’art.  27  cpv.  2   LST.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   procedure   di approvazione  e di ricorso  sono  disciplinate  dagli   articoli  da  28  a 30  LST.  Capitolo  terzo  Informazione   e partecipazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modalità  dell’informazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  4   LST)  Art.  6  1  L’informazione  deve  essere  adeguata  all’importanza  della  pianificazione   e   alla  cerchia  degli  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Costituiscono  possibili   modalità  d’informazione:  a)   sui   quotidiani,  sulle  pagine   web  e   all’albo  comunale;  b)  informativa;  c)  degli  atti;  d)  ad  invito,   se  la    cerchia   degli   interessati  è ristretta  e   ben  definita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modalità  della  partecipazione:  pubblico   deposito   degli  atti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  5   cpv.  2   LST)  Art.  7  1  Gli  atti   sono  depositati  per   un  periodo   di trenta  giorni  presso  le cancellerie  dei  Comuni,  a  disposizione  della  popolazione,  degli   enti  e delle   persone  interessate  dalla  pianificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   deposito   degli  atti   è   annunciato  almeno  cinque  giorni  prima  agli  albi   comunali,  sul  Foglio   ufficiale  e  nei   quotidiani.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durante  il   periodo  di    deposito  ogni  persona  fisica   o   giuridica   e tutti   gli enti  o   organismi  interessati  dalla  pianificazione  possono  presentare  per  scritto  le    loro  osservazioni  o   proposte.  In    particolare:  a)  attivi  e le    persone  giuridiche  con  sede  nel  Comune;
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Lett.  modificata   dal   R    7.12.2021;  in vigore  dal  1.1.2022  - BU  2021,  373;  precedente  modifica:  BU   2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                145.
                            5    Lett.   introdotta   dal  R    7.12.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022   -  BU  2021,   373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Lett.   introdotta   dal  R    7.12.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022   -  BU  2021,   373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  di    terreni;  c)  a   scopo   ideale  o   economico;  d)  limitrofi,  gli altri   Enti  pubblici   e   gli Enti  regionali  di    sviluppo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Delega  della  procedura  di  partecipazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  5   cpv.  3   LST)  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   DSTM  e   i  Municipi  possono  delegare  la procedura   ad   enti,  come  le    commissioni   regionali  dei  trasporti  o    altri  organismi,  quali  quelli  a    cui    è    affidato  il   coordinamento  della    pianificazione  intercomunale.  Capitolo  quarto  Tecnici  qualificati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  di formazione   dei  tecnici  qualificati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  6   LST)  Art.  9  1  Dispongono  delle  qualifiche   per  l’elaborazione  dei  piani  previsti  dalla  LST:  a)  di    un  titolo   di    studio  conferito  da  una  scuola  federale  o   da   una  scuola  o   estera  equivalente,  oppure  da   una  scuola  universitaria   professionale  o da   una   scuola  svizzera  o    estera  equivalente,  e  che    hanno  frequentato  con    successo  un  corso  di    pianificazione   del  territorio  in    una  scuola   sopra   citata  o equivalente;  b)   nel  Registro  A o   B   dei  pianificatori   del  territorio  (REG  A o   REG  B).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l’elaborazione  dei  piani  di  quartiere  bastano  i   requisiti  stabiliti    dalla  legge    cantonale  sull’esercizio  delle  professioni  di    ingegnere  ed  architetto  del  24   marzo   2004.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tecnici  provenienti  da  fuori  Cantone  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  tecnici  provenienti  da  altri  Cantoni  o Stati,  che  intendono  elaborare  i piani   previsti  dalla  LST,  sottostanno  per  analogia  all’art.   9 di questo  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  tecnici  che  provengono  da  Stati  esteri  la  facoltà  di  elaborare    tali    piani,  riservati  gli  accordi  internazionali  stipulati  dalla  Confederazione,    è  subordinata  alla  garanzia    della  reciprocità  e    alla  dimostrazione  del  possesso   dei  requisiti   richiesti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio   della   pianificazione  locale  decide  in merito  ai    requisiti  richiesti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elenco  dei  tecnici  qualificati  Art.  11  1  Il  Dipartimento  allestisce   e tiene  aggiornato  l’elenco  dei  tecnici  qualificati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’elenco  indica  nome,  cognome,  anno  di  nascita,  titolo  di  studio,    specializzazione,  domicilio  ed  indirizzo  professionale  del  tecnico  qualificato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso  ha  valenza   informativa.  Capitolo   quinto  Geodati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piani  informatizzati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  7   LST)  Art.  12  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  gestione  dei   geodati  digitali  relativi   ai  piani  di  utilizzazione  è   assicurata  dall’Ufficio  della  pianificazione  locale  (UPL).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’UPL  gestisce  l’infrastruttura  informatica  di gestione  e archiviazione  dei  geodati  digitali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Portale  cantonale  di  pubblicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  7   LST)  Art.  12a  9  1  Il  portale  cantonale  di  pubblicazione  è parte  dell’infrastruttura  cantonale  di  gestione   e  archiviazione  dei  geodati;  esso  permette  di  gestire  le  procedure  di  adozione,  pubblicazione    ed  approvazione  dei  piani  di utilizzazione   in    forma  di    geodati  digitali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo    stesso  può    essere  usato  per  gestire  gli  atti  relativi  alla  procedura  di  informazione  e  partecipazione  (art.  5 cpv.  2 LST,  art.  7   RLST).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Art.  modificato  dal  R    7.12.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   373;   precedente  modifica:   BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                145.
                            8  Art.  modificato   dal  R    7.12.2021;  in vigore   dal  1.1.2022   -  BU  2021,   373;  precedenti  modifiche:  BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            145;  BU  2014,   475.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  introdotto   dal  R    7.12.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022   -  BU  2021,   373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Qualità  dei  geodati  digitali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  7   LST)  Art.  13  10  I  geodati  digitali  adottati    e  pubblicati  devono  garantire  una  rappresentazione  chiara  e  univoca  dei  piani.  TITOLO  II  11  Strumenti  della  pianificazione  territoriale  Capitolo   primo  Piani  Sezione  1  Piano  direttore  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valenza  delle  componenti  formali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  9   LST)  Art.  14  Obiettivi   pianificatori  cantonali,  schede   e   piani  costituiscono  la parte  vincolante   del  piano  direttore;  il rapporto  esplicativo  riveste  carattere  indicativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuti
                            a)  obiettivi   pianificatori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  10  cpv.  1   LST)  Art.  15  1  Gli  obiettivi   pianificatori  esprimono  gli  orientamenti  del  Cantone   e le    sue   scelte   prioritarie  negli  ambiti  tematici  patrimonio,  rete  urbana,  mobilità   e vivibilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  sono  codificati  in forma  di decreto  legislativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  schede
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  10  cpv.  2   LST)  Art.  16  1  Le  schede   attuano  gli  obiettivi  pianificatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  sono    strutturate  in  provvedimenti  (indirizzi,  misure    e  compiti)  a  carattere    vincolante  e  situazioni,  problemi,   sfide,  documenti  di    riferimento,  a   carattere  informativo:  a)  esprimono   gli  orientamenti  strategici  della   scheda,   a   lungo   termine;  b)  gli indirizzi   con  indicazioni  più  dettagliate  e circoscritte;  c)  stabiliscono   competenze  ed  obblighi  dei   diversi  livelli   istituzionali  e degli   attori  coinvolti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Grado  di consolidamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  13  e   14   LST)  Art.  17  1  Ad  ogni  scheda  è   assegnato  un  determinato  grado  di consolidamento:  a)   acquisiti   riguardano  provvedimenti   consolidati,  vincolanti  per  le    autorità;  b)  intermedi  riguardano  provvedimenti  parzialmente  consolidati,   di cui  le    autorità  devono  conto;  c)    preliminari    riguardano  provvedimenti  dei  quali  sono    noti  pochi  elementi,  con  di    informazione  reciproca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai  singoli  provvedimenti  di    una  scheda  può  essere  assegnato  un  grado  di consolidamento   inferiore  a  quello  della   scheda  stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  piani
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  10  cpv.  2   LST)  Art.  18  1  I  piani  accompagnano  le  schede,  visualizzando  graficamente  l’insieme  dei  provvedimenti  previsti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   carta  di base   è   in    scala  1:50.000.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa  può   essere   accompagnata  da  carte  tematiche   di    carattere  informativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  programma  d’attuazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  10  cpv.  2   LST)  Art.  19  1  Il  programma    d’attuazione  indica  i  responsabili,  i  tempi  e  i  mezzi  per  l’attuazione  dei  provvedimenti  contenuti  in ogni  scheda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  elabora  il   programma  d’attuazione,   in forma  di    tabella.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dal  R    7.12.2021;   in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  373;   precedente  modifica:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                475.
                            11  Titolo   modificato  dal  R    4.11.2015;  in    vigore  dal  6.11.2015  -  BU   2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  d’approvazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Informazione  e partecipazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  11  e   14   LST)  Art.  20  1  I  progetti   di obiettivi,  schede  di    dato  acquisito  e   piani   sono  depositati   per  un   periodo  di  trenta  giorni  presso  le    Cancellerie  dei  Comuni   interessati   e   consultabili   sul  sito  web  del  Cantone,  a  disposizione  della  popolazione,  degli   enti  e   delle  persone  interessate  dalla   pianificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l’annuncio   del   deposito  atti,  la    modalità   della   partecipazione  e   l’eventuale   limitazione  o delega  della  procedura  si    applicano   gli  articoli  7 e   8   di    questo  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   osservazioni  o   proposte  pianificatorie   sono   trasmesse   al    Consiglio  di    Stato,   il   quale,  se non  le  recepisce,  risponde  mediante  rapporto  scritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  Dipartimento  Art.  21  1  Il  Dipartimento  cura  l’elaborazione  di    obiettivi,  schede  e   piani   (articoli   12,  13  cpv.  1   e 14  LST)  e   allestisce  il   rapporto   sulle  osservazioni  o   proposte  pianificatorie  non  recepite  (art.  20  cpv.  3  RLST).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Inoltre  esso:  a)  se  esperire  la  procedura  di  partecipazione  per    le  schede  o  singoli  provvedimenti  di  intermedio   e   informazione  preliminare  (art.  14  cpv.  1 LST);  b)  almeno  cinque  giorni  prima  agli   albi  comunali,  sul  Foglio   ufficiale  e nei  quotidiani   la  delle  schede  di dato  acquisito   e   dei   e   poi   li pubblica  (art.  13  cpv.  2   LST)   per  la facoltà  di ricorso   al    Gran  Consiglio;  c)  al Consiglio   federale  obiettivi,  schede  e   piani  per  approvazione   (art.  15  cpv.  3 LST).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  delle  schede  di dato  acquisito  e   dei  piani
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  15  LST)  Art.  22  12  Le  schede  di dato  acquisito  e i  piani   entrano  in    vigore:  a)   il decorso   inutilizzato  del  termine   di ricorso  al    Gran  Consiglio,   oppure  b)  di    ricorso  al    Gran  Consiglio,  con  il decorso   inutilizzato  del   termine  di    ricorso   al    Tribunale  oppure  c)  di    ricorso  al Tribunale  federale,  con  la    sua  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Effetti
                            (art.  16  LST)  Art.  23  1  Il  piano  direttore   vincola  segnatamente  le    seguenti  autorità:  a)   federale,  il Consiglio   federale  e   l’Amministrazione;  b)  cantonale,   il   Consiglio  di    Stato,  l’Amministrazione   e   il   Gran  Consiglio  nell’esercizio   di  d’incidenza   territoriale;  c)  regionale  e   comunale   gli  Enti  regionali  di    sviluppo,  il   Municipio,   l’Amministrazione  ed  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Con   l’approvazione  del   Consiglio  federale  (art.  15  cpv.  3   LST)   il   piano  direttore  diventa  vincolante  anche  per  i  Cantoni  vicini  e la    Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’uniformazione  degli  atti  pianificatori  al    piano  direttore  deve  avvenire  entro  il termine  stabilito  dal  Consiglio  di    Stato  (art.  16  cpv.  2   LST).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Adattamenti  e   aggiornamenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  17  cpv.  2   e   3 LST)  Art.  24  1  Sono  adattamenti  le    modifiche  importanti   del  piano  direttore  (art.   9   cpv.  2   LPT),  come  l’elaborazione  di  una  nuova  scheda  o  il   cambiamento    sostanziale  dei  suoi  contenuti  vincolanti  (indirizzi,  misure,  compiti);   essi  seguono  la    procedura  prevista  per  l’adozione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  aggiornamenti  (art.  11  cpv.  3   dell’ordinanza  sulla  pianificazione  del  territorio   del   28   giugno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2000,  OPT)   le    modifiche  effettuate  entro  il margine  operativo  stabilito  da   indirizzi,  misure  o   compiti  della  scheda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  aggiornamenti  sono    decisi  dal  Consiglio  di  Stato,  pubblicati  sul  Foglio  ufficiale  e  comunicati  dall’Ufficio  del  piano  direttore  all’Ufficio  federale  dello  sviluppo  territoriale.  Sezione  2  Piano  regolatore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dal  R    7.12.2021;   in vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Studio  di  base
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  18  cpv.  2   LST)  Art.  25  1  I  Municipi  possono  promuovere  l’elaborazione  di  uno  studio  di  base  che  stabilisce   le  grandi  opzioni  di    organizzazione  territoriale   del  comparto  interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo   studio  di    base  non   soggiace   alla   procedura   di    informazione  e   partecipazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’elaborazione  di    studi  di    base  che  si    riferiscono   ad  un  comprensorio  sovra  comunale  è   affidata  di  regola  ad  organi  di    conduzione   istituiti   dai  Comuni  mediante  contratto   di    diritto  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  Municipi  approvano  lo studio  di    base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  delle  zone
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  20  LST)  Art.  26  1  Il  piano  delle  zone  suddivide  in zone   di utilizzazione  tutto  il   territorio   comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può    prevedere  anche  elementi  puntuali    o   lineari,    di  cui  il  regolamento  edilizio  definisce  il  vincolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elenco  delle   zone
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  20  cpv.  2   e   3 LST)  Art.  27  Il   piano  delle   zone   ed  il regolamento  edilizio  riprendono  e   precisano   le    seguenti  zone:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Zona  per  l’abitazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   zona  per  l’abitazione  è   destinata  in    primo  luogo   all’abitazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  possono  delimitare  zone   destinate  esclusivamente  all’abitazione   o   zone  in  cui  sono  ammesse  anche  attività  di    produzione  di    beni  e   servizi,  a   condizione   che  le loro  ripercussioni  siano  compatibili  con  l’abitazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Zona  per  il   lavoro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   zona  per  il   lavoro  è destinata  ad  attività  di produzione   di    beni  e   servizi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Comune  può  delimitare  zone  destinate  esclusivamente  o prevalentemente  ad   attività:  a)  intensiva  o   non   intensiva   di    beni;  b)  intensiva  o   non   intensiva   di    servizi;  c)  intensiva  o   non   intensiva   di    beni  o   di    servizi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  ammesse  costruzioni  per  attività  di   produzione  di  e   servizi  e  per  abitazioni  funzionalmente  vincolate   all’attività  di    produzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Zona  degli  spazi  liberi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   zona  degli  spazi  liberi   è destinata:  a)  gli  insediamenti,   ed  in    particolare  a separare  i  comparti  residenziali  da  quelli  per  il  o   a   separare  le località;  b)   o   conservare   superfici  libere   dall’edificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   costruzioni  ammesse  non   devono   compromettere   lo    scopo  della  zona.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Zona  per  il   tempo  libero  La  zona  per  il   tempo    libero  è    destinata  allo  sport  alle  attività  di  gioco  e  tempo  libero  (golf,  campeggi,  eccetera).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  Zona  per  scopi  pubblici  La  zona  per   scopi  pubblici  comprende  i  terreni  necessari   all’adempimento   di    compiti   pubblici,  attuali  o  previsti,  da  parte  di    enti  pubblici  o   persone  del  diritto  privato  che   adempiono   compiti   pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VI.  Zona  di  pericolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   zona  di    pericolo   comprende  i  territori   soggetti  a   pericoli  naturali  ai sensi  della  legge   sui   territori  soggetti  a   pericoli  naturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  ammesse  costruzioni  solo  se  sono  adempiute  le condizioni  di sicurezza  che   richiede   il   grado  di  pericolo  accertato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VII.  Zona  per   estrazioni  o discariche  La  zona  per  estrazioni    o   discariche  è   destinata  all’estrazione  di  materiali  (pietra,    ghiaia,  sabbia,  argilla,  eccetera),  oppure    al  deposito  e    al  riciclaggio  di  materiali  (scarti    edili,  materiali  di  scavo,  eccetera).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VIII.  Zona   agricola
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La    zona  agricola  è  destinata  a  garantire  a  lungo  termine  la  base  dell’approvvigionamento  alimentare,  a   salvaguardare   il paesaggio  e   lo    spazio   per  lo    svago  o   ad   assicurare   la    compensazione  ecologica;  deve  essere  tenuta  per  quanto  possibile  libera  da  costruzioni,    in  sintonia    con    le  sue  differenti  funzioni,  e comprende:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Cpv.  abrogato   dal   R    7.12.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)     idonei     alla  coltivazione  agricola     necessari  all’adempimento     dei  vari     compiti  e   fra  questi,  segnatamente,  le    superfici   per  l’avvicendamento  colturale  (SAC)   e  ulteriori  terreni  idonei   alla  campicoltura  e   foraggicoltura   di    prima  e seconda  priorità;  b)  che,  nell’interesse  generale,  devono  essere  coltivati  dall’agricoltura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  può  delimitare  una  zona  agricola  intensiva   (art.  16a  cpv.  3   LPT)   in    base  ai    criteri  vincolanti  fissati  dal  piano  direttore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IX.  Zona  di  protezione  La  zona  di    protezione  è   destinata  a   proteggere:  a)  naturali   d’importanza  nazionale  e   cantonale  ai  sensi  dell’art.  13   cpv.  1 della   legge  sulla   protezione   della   natura  del  12  dicembre  2001  (LCN)  ed  i  comparti  naturali,  gli  emergenti,  ed   i  geotopi  ai    sensi  dell’art.  16  cpv.  1   LCN;  b)  delle    specie  animali    e  vegetali  mediante  riserve  forestali  e   genetiche    ai  sensi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23   della   legge  cantonale  sulle  foreste  del  21  aprile   1998  (LCFo);  c)  che  presentano  contenuti  o   valori  importanti   ai    sensi  dell’art.   105  LST;  14  d)   culturali  immobili  ai    sensi  degli  articoli  20  e   22  cpv.  2 della  legge   sulla   protezione   dei  beni  del   13  maggio   1997.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            X.  Zona  forestale  La  zona  forestale  è   delimitata  e   protetta  conformemente   alla  legislazione  sulle   foreste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            XI.  Zona  di  riserva  La  zona  di    riserva  comprende  i  terreni  per  i  quali   è incerta  la futura   destinazione  pianificatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            XII.  Zona  senza  destinazione   specifica  La  zona  senza   destinazione   specifica  comprende:  a)  che  non  si    prestano  ad  alcuna  utilizzazione,   segnatamente  il terreno  improduttivo;  b)  prevalentemente  edificati  che  non   possono  essere  assegnati  ad   alcun’altra   zona.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  dell’urbanizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  21  LST)  Art.  28  1  Il  piano  dell’urbanizzazione  stabilisce  la rete  delle   vie   di    comunicazione,  cioè  le    strade,  i  percorsi   pedonali  e   i  percorsi  ciclabili,  i  posteggi  pubblici  per  veicoli,  motocicli  e   biciclette,  le    linee  d’arretramento  e di    costruzione   e le alberature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    piano  dell’urbanizzazione  può  stabilire    la  rete  dei  mezzi  pubblici  di  trasporto,  indicando  in  particolare:  a)  su  rotaia:  l’area  ferroviaria  e la stazione;  b)  su  gomma:  la    fermata;  c)  aerei:  l’area  e la    stazione   aeroportuale;  d)  su  acqua:   l’attracco  e l’imbarcadero;  e)  su  filo:   la stazione  di    partenza  e   d’arrivo,   i  piloni,   l’asse  della   teleferica  o   funivia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Programma  d’urbanizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  22  LST)  Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  programma  d’urbanizzazione    stabilisce  per  ogni  zona  e  per  ogni    comparto  da  urbanizzare,  almeno  il   termine  (art.  37   LST)  e   l’ordine  entro  il quale   l’ente  pubblico  intende   mettere  a  disposizione  le  opere   necessarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    procedura    del  programma    d’urbanizzazione    è    retta  dagli  articoli    36  LST  e  45    di  questo  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   programma  d’urbanizzazione  vincola   unicamente  il   Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   Sezione  elabora  una  linea  guida  sul   piano  e   sul  programma  dell’urbanizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamento  edilizio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  23  LST)  Art.  30  1  Riguardo  al    piano  delle  zone,  il  regolamento  edilizio  stabilisce:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    disciplina  di  dettaglio    di  ogni    zona  (precisazione  della  destinazione  e  dello  scopo),  in  le    attività  e   le costruzioni   ammesse;  il   regime  applicabile   alle   costruzioni  esistenti;  la    destinazione  prevalente;  d)   soggetti  ad  espropriazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Lett.  modificata  dal  R    4.11.2015;   in vigore  dal  6.11.2015  - BU  2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dal  R    23.3.2022;  in vigore  al 25.3.2022  -  BU  2022,   71;  precedenti  modifiche:  BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            145;  BU  2021,   373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  edificatori  di  ogni    zona,  in  particolare  altezze,    distanze,  indici  di  o   di edificabilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.   condizioni   dell’uso  o   dell’edificazione  della  zona:  per  tutelare  la qualità  della  vita,  a   dipendenza  di    immissioni  ambientali  rilevate  o   presumibili;  per  tutelare  la    sicurezza,  a   dipendenza   del  grado  di    pericolo  naturale  accertato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    delle  costruzioni  nel  contesto  territoriale  (tipologia  edilizia,  materiali,    linee  di  o   di allineamento)  e   le condizioni  e le    modalità  d’esercizio  e   di    sistemazione   delle  per  estrazioni  o   discariche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.    regole  riguardo  ad  impianti    accessori,  installazioni  comuni,    costruzioni  sotterranee  e  degli   spazi  esterni,   in    particolare:  la    sistemazione  e   pavimentazione  del  suolo  (segnatamente  superfici  verdi  e di    svago);  i posteggi  privati  non   soggetti  agli   articoli  51  ss.  di questo  regolamento;  i contributi  sostitutivi  della  formazione  di    posteggi  e   di    superfici  verdi  e di    svago;  gli  accessi;  le    opere  di    cinta  e   di    sostegno  e le    regole  riguardo  alla  manutenzione  di    costruzioni   e terreni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  di protezione  del  patrimonio  naturale,  culturale  e   del  paesaggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  di    sensibilità   al rumore  per  ogni  zona.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.   condizioni   per  l’ubicazione  e   la    costruzione  delle   antenne  di    telefonia   mobile:  per  tutelare  il    carattere,    la  qualità    e  l’attrattività  in  particolare  delle  zone  destinate  all’abitazione  mediante    la  protezione    dalle  immissioni  ideali  delle  antenne  di  telefonia  mobile;  per  garantire  il  loro  adeguato  inserimento  nel  contesto  territoriale,  in  particolare  a  salvaguardia  del  patrimonio  naturale,  culturale   e del   paesaggio.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può   inoltre  stabilire:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  particolari,  come:  l’assoggettamento  dei  terreni  a   piano  di    quartiere  o   raggruppamento  particellare;  le    limitazioni  per   abitazioni  primarie  o secondarie;  i parametri  edilizi  minimi  per  lo    sfruttamento   dei  fondi;  i vincoli  per  garantire  il   pubblico  accesso  alle   rive   dei  laghi  e   dei  corsi   d’acqua;  17  prescrizioni   edilizie  inerenti  il   criterio   di    sufficiente  adattamento  degli   impianti  solari  al    tetto  (art.  32  a  cpv.   2   OPT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    zone  edificabili,    distanze  inferiori  a    quelle  previste  dagli  articoli    155  ss.  della    legge  di  e   complemento  del  CCS  (Lac)   del  18  aprile   1911  per  le piantagioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Riguardo   al    piano  dell’urbanizzazione,   il   regolamento  edilizio  stabilisce:  a)   del  piano  (i   vincoli  della   rete  delle  vie   di    comunicazione);  1  9  b)  delle   strade;  c)  d’arretramento;  d)   pedonali  ed  i  percorsi   ciclabili;  e)  20  f)  pubblici;  esso  può  inoltre  stabilire  le alberature   e la rete  dei  trasporti  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   Sezione  elabora  una  linea  guida  sul   regolamento  edilizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le    norme  del  regolamento    edilizio  oggetto    di  modifica  sono  caricate    sul  portale    cantonale    di  pubblicazione.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporto  di  pianificazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  24  LST)  Art.  31  1  Il  rapporto   di    pianificazione  è   un  documento   di    analisi  della  situazione,  di    formulazione  degli  obiettivi   di  sviluppo  e di  motivazione  delle   scelte  del   Comune;  nella  motivazione  delle  scelte  considera  segnatamente  le  esigenze  poste  dal  diritto  federale  riguardo  alle  superfici  per
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  informa  sui  costi   delle  opere,  le modalità  del  loro  finanziamento   e   le    priorità  di    realizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Sezione  elabora  una  linea  guida  sul   rapporto  di    pianificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cifra  introdotta  dal  R    21.1.2015;  in    vigore   dal  23.1.2015  -  BU  2015,  12.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Lett.  modificata  dal  R    7.12.2021;   in vigore  dal  1.1.2022  -  BU   2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                18
                            Lett.  introdotta   dal   R    21.5.2014;  in    vigore   dal  23.5.2014  -  BU  2014,  283.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Lett.  modificata  dal  R    7.12.2021;   in vigore  dal  1.1.2022  -  BU   2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Lett.  abrogata  dal  R    7.12.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022   - BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Cpv.  introdotto  dal  R    7.12.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  ordinaria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  d’indirizzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  natura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  25  cpv.  2   LST)  Art.  32  1  Il  piano  d’indirizzo,  concretizzando  le    opzioni   indicate  dallo   studio  di base,  esprime  gli  orientamenti  ed  i  contenuti  del   piano   regolatore  in    allestimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   piano  va  trasmesso  su  supporto  informatico  all’UPL;  gli  atti  relativi  alle   varianti  sono  caricati  sul  portale  cantonale  di    pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  componenti  Art.  33  1  Il  piano  d’indirizzo   si compone   di    un  rapporto  e   di    rappresentazioni  grafiche:  a)  sintetizza  studi,  indagini    di  base  ed  il  compendio  dello    stato  dell’urbanizzazione;  obiettivi,  indirizzi  e   opzioni  di  sviluppo;  indica    le  aree    oggetto    d’analisi  o   di  interventi  informa  su  eventuali   conflitti  con  la pianificazione  superiore  o   con   quella   dei  Comuni  e sulla  avvenuta   ponderazione  degli   interessi;  b)    grafiche  visualizzano  gli  indirizzi  delle  utilizzazioni  e   delle    protezioni  ed    i  prospettati   dal  rapporto;   esse  sono  di    regola  in    scala  1:5000.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Sezione  elabora  una  linea  guida  sul   piano  d’indirizzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esame  preliminare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  25  cpv.  3   LST)  Art.  34  1  Il  Dipartimento  esperisce  una  verifica  d’ordine  generale  sulla  congruenza  del  piano  d’indirizzo  o   del  progetto  di    piano  regolatore  con  la    pianificazione  direttrice  (compresi  i  piani  settoriali  cantonali),  la    legislazione  federale  e   cantonale  e   le    pianificazioni  dei  Comuni  vicini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può   formulare  suggerimenti  e   proposte  all’attenzione  del  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Dipartimento  svolge  l’esame  preliminare  di  regola  entro  tre  mesi  dalla  trasmissione  della  documentazione  da  parte  del  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Informazione  partecipazione  Art.  35  1  Per   le modalità  dell’informazione  si    applica  l’art.  6   di questo   regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Municipio  deposita  il   progetto  di  piano  per  un  periodo  di   trenta    giorni  presso  la  cancelleria  comunale,  a  disposizione     della  popolazione,  degli  enti     e  delle  persone  interessate  dalla  pianificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  l’annuncio   del   deposito  atti,  la    modalità   della   partecipazione  e   l’eventuale   limitazione  o delega  della  procedura  si    applicano   gli  articoli  7 e   8   di    questo  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Adozione  e   pubblicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  27  cpv.  1   e   2 LST)  Art.  36  1  Il  Municipio    allega  copia    dell’esame  preliminare  all’incarto    di  piano  regolatore  da  sottoporre  al    legislativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Il  piano  regolatore  è   adottato  e   pubblicato  sotto  forma  di    geodato  digitale  sul  portale  cantonale  di  pubblicazione.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   pubblicazione  dell’art.  27  cpv.  2   LST  va  effettuata  dopo  la    crescita  in    giudicato  della  decisione  di  adozione  ai    sensi  della  legge   organica  comunale  (Loc)  del   10  marzo  1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   pubblicazione   è annunciata  almeno   cinque  giorni   prima  agli  albi  comunali,  sul  Foglio  ufficiale  e  sui  quotidiani.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  provvedimenti    ai  sensi    dell’art.    27  cpv.  2   LST  i  dezonamenti,    i  vincoli    d’espropriazione,    la  forte  limitazione  dell’uso  del  suolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasmissione  atti  al    Consiglio  di  Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  27  cpv.  3   LST)  Art.  37  1  Con  l’avvio  della  pubblicazione,  il  Municipio  trasmette  al  Consiglio  di  Stato  i  seguenti  documenti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Cpv.  abrogato   dal   R    7.12.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                23
                            Cpv.  modificato  dal   R    7.12.2021;  in    vigore  dal   1.1.2022  - BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Cpv.  introdotto  dal  R    7.12.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Cpv.  modificato  dal   R    7.12.2021;  in    vigore  dal   1.1.2022  - BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Cpv.  introdotto  dal  R    7.12.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)   (piano  delle  zone   e dell’urbanizzazione);  b)  edilizio;  c)   d’urbanizzazione;  d)  di    pianificazione;  e)   di    base  e studi  specialistici;  f)  municipale  e   il   rapporto  delle  commissioni;  g)  della  seduta  del  legislativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  piani  ed  il   regolamento  edilizio,  che  devono  riportare  gli  eventuali  emendamenti  adottati  dal  legislativo,  sono  sottoscritti  conformemente  all’art.  119  lett.  d)  della   legge   organica  comunale  del  10  marzo  1987.  27  Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Approvazione  e   rinvii
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  29  cpv.  2   LST)  Art.  39  1  Il  Consiglio  di Stato   rinvia  gli atti  al    Municipio   indicandogli   di    allestire  una  variante  e   di  applicare:  a)  ordinaria   con  esame  preliminare   in  caso  di  revisione  del  piano   regolatore   o   nei  previsti  dall’art.   25  cpv.  2   LST;  b)  ordinaria   senza  obbligo   di    esame  preliminare  negli  altri  casi;  c)  semplificata  nei  casi  dell’art.  34  LST.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Municipio    trasmette    la  variante  al  Consiglio    di  Stato  entro  il   termine  indicato;    l’Ufficio    della  pianificazione  locale  può  concedere  una  proroga.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio   di Stato  fa pubblicare  il  dispositivo   della   decisione  all’albo  comunale  e nel  Foglio  ufficiale  (art.  29  cpv.  3   LST).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso   di  modifiche   d’ufficio,  i  geodati  digitali  modificati  e   la  decisione  del  Consiglio  di Stato   (ad  esclusione  dell’esito  dei  ricorsi)  sono  pubblicati  sul  portale  cantonale   di    pubblicazione.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                Effetti
                            (art.  32  cpv.  2   LST)  Art.  40  Il   Municipio  può  esercitare  il   diritto  d’espropriazione  segnatamente  per:  a)  di  cui  è   prevista    l’espropriazione  nel    piano  delle    zone  (in  particolare    zona  per  il  libero,  zona  per   scopi  pubblici  e   zona  di    protezione)   e   nel  piano   dell’urbanizzazione   (in  strade,   percorsi  pedonali,  percorsi   ciclabili,  posteggi  pubblici);  b)  reali  necessari   alla  realizzazione  di opere   pubbliche,  di cui   il   piano   riporta  l’opera  e non  superficie  da  espropriare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modifiche
                            (art.  33  cpv.  2   LST)  Art.  41  È  dato  un  notevole  cambiamento    delle  circostanze  quando  sono  cumulativamente  adempiute  le seguenti   condizioni:  a)  concerne  criteri  determinanti  della   pianificazione;  b)   molto  rilevante;  c)  necessario  un  adattamento  del  piano  regolatore.  Procedura  semplificata
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
                            31  Art.  42  1  La  condizione  del  mutamento  minimo  del  disciplinamento  del  suolo  (lett.  a)  si    riferisce  in  particolare  ai  parametri  edilizi  (altezza  massima,  distanza  dai  confini,  indice   di  sfruttamento,   di  occupazione  o   di edificabilità)  ed  alle  linee  d’arretramento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  modifiche  che   comportano  correzioni  dei  limiti  di zona  determinate   da  ragioni   tecniche  (34  lett.  b   LST):  a)  del  limite  del  bosco  accertato  a contatto  con  la    zona  edificabile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Cpv.  modificato  dal   R    27.3.2013;  in    vigore  dal   2.4.2013  - BU  2013,  145.
                        
                        
                    
                    
                    
                28
                            Art.  abrogato  dal  R    7.12.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022   - BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Cpv.  modificato  dal   R    7.12.2021;  in    vigore  dal   1.1.2022  - BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Cpv.  introdotto  dal  R    7.12.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Nota  marginale  modificata  dal  R    7.12.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  - BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  di    incongruenze  o   errori   manifestamente  dovuti  a   sviste;  c)  derivanti   dalla  trasposizione  dei  piani  regolatori   in    forma   di    geodati  digitali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il calcolo  dei  3000  mq  dell’art.  34  lett.   c   LST  si    considera  la    sola  area  oggetto   di    modifica.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            (art.  35  cpv.  1   e   2 LST)  Art.  43  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio  annuncia  la  pubblicazione  della    procedura  semplificata  almeno  cinque  giorni  prima  agli  albi   comunali  e   sul  Foglio   ufficiale  e avvisa  personalmente,  ai sensi  dell’art.  27  cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  LST,  i  proprietari  di terreni  interessati  dalla   modifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato  verifica  in  particolare  l’adempimento  delle  condizioni  dell’art.    34  LST  e    la  congruenza  con  il   piano  regolatore  e   con  il   diritto  superiore;  esso  stabilisce,  se del  caso,  forma  ed  entità  del  compenso  agricolo  di  cui    all’art.    13  cpv.  1  della  legge  sulla  conservazione  del  territorio  agricolo  del  19  dicembre  1989.  Art.  44  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Urbanizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  del  programma  d’urbanizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  36  LST)  Art.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio  elabora  il  programma    d’urbanizzazione  (articoli  22    LST  e  29    RLST)  fondandosi  sul  compendio    dello    stato    dell’urbanizzazione  (inventario  delle    zone  edificabili  non  costruite  o   ancora  poco  edificate,  art.  31  OPT)  e   coordinandolo  con   il piano   dell’urbanizzazione  ed  il  piano   finanziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  annuncia  la  pubblicazione  del    programma  d’urbanizzazione  almeno  cinque    giorni  prima  all’albo  comunale   e sul  Foglio  ufficiale   e   poi  lo    pubblica   informazione  e   partecipazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  in  particolare  da  considerare  interessati  i   proprietari    dei  fondi  inclusi  nel  perimetro  del  programma  d’urbanizzazione,  che  possono  avvalersi  delle  facoltà   dell’art.  19   cpv.  3   LPT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    decisione  municipale  d’adozione    o  di  modifica  del  programma  d’urbanizzazione    non  è  impugnabile;  essa   va trasmessa   per  conoscenza  al    Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  dei  privati  al    finanziamento   dell’urbanizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  37  cpv.  2   LST)  Art.  46  I  privati  contribuiscono  al    finanziamento  dell’urbanizzazione  tramite   contributi  di    miglioria  per  le opere  di    urbanizzazione  (strade,  elettrodotti,   acquedotti,  gasdotti,  eccetera,   art.  3   cpv.  1 lett.  a  legge  sui  contributi  di    miglioria  del  24  aprile   1990,   LCMI)  e   contributi   di    costruzione  per  gli  impianti  di  evacuazione  e   depurazione  delle  acque  (art.  55  lett.  c   legge  d’applicazione  della  legge  federale  contro  l’inquinamento  delle  acque   8   ottobre  1971  del  2   aprile  1975,   LALIA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mancato  rispetto   del  programma   d’urbanizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  38  LST)  Art.  47  1  Il  proprietario  fondiario  interessato  può  chiedere  al  Municipio  di  accertare  il   mancato  rispetto  del  programma   d’urbanizzazione,  comunicando  di    voler   provvedere  da   sè  all’urbanizzazione  dei  fondi  oppure  di anticipare  i  costi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio  ed  il  proprietario  fondiario   stipulano  un  contratto  di diritto  pubblico  che   stabilisce  almeno  le  modalità  d’esecuzione  dei   lavori  (scelta  del  progettista  da  parte  del  proprietario,  direzione   lavori,  contratti  d’appalto,  durata  e   termine   dei  lavori),  le condizioni  per  l’allacciamento  dei  vicini,  il   riscatto  delle  opere  e   il   trasferimento   di    diritti  e   obblighi  al Comune,  in    particolare  il   rimborso  delle  spese  al  privato  dedotto  il   contributo  di    miglioria  a   suo  carico  (art.  38  lett.   a LST)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso   di    solo  anticipo  dei   costi  d’urbanizzazione  (art.  38  lett.  b   LST),  il Comune  è proprietario  delle  opere   sin  dall’inizio  e   il   contratto  di    diritto  pubblico  si    limita   a   stabilire  il   capitale  da  anticipare,  il  momento    del  rimborso    e    l’interesse  dovuto  dal  Comune  su  tale  capitale  anticipato,  dedotto    il  contributo  di    miglioria  a   carico   del   privato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Anticipo  dell’urbanizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Cpv.  modificato  dal   R    7.12.2021;  in    vigore  dal   1.1.2022  - BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                33
                            Cpv.  introdotto  dal  R    7.12.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Art.  modificato  dal  R    7.12.2021;   in vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Art.  abrogato  dal  R    7.12.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   373;   precedente  modifica:   BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                145.
                            (art.  39  LST)  Art.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  proprietario  fondiario  interessato  può  chiedere  al   Municipio  di  anticipare  la  realizzazione  delle  opere    d’urbanizzazione  rispetto  al  programma,  assumendo    preventivamente  i  relativi  costi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio  ed  il   proprietario  stipulano   un  contratto  di diritto  pubblico   che  stabilisce  l’importo  ed  il  momento  del   rimborso   del  capitale  anticipato.  Norme  d’interesse  cantonale  o   sovracomunale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vincoli  per  opere  sovracomunali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  40  LST)  Art.  49  La  Sezione  chiede  l’iscrizione  nel  piano  regolatore  di vincoli  per  opere   sovracomunali,  indicandone  in    particolare   il   beneficiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spazi  riservati  alle  acque  Art.  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  piano    delle  zone  fissa  gli  spazi  riservati  alle  acque,    giusta  gli  art.  36a  della  legge  federale  sulla  protezione  delle  acque  del  24  gennaio  1991  (LPAc)  e   art.  41a  e 41b  dell’ordinanza  sulla  protezione  delle  acque  del  28  ottobre   1998  (OPAC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   Sezione  elabora  una  linea  guida  sugli  spazi  riservati  alle  acque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Posteggi  privati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  42  e   43   LST)  Art.  51  1  Gli  articoli   da  51  a   62  costituiscono  il   regolamento   cantonale  posteggi  privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tali  norme  hanno  lo  scopo  di  definire  il   numero  di  posteggi    privati  necessari  nei  casi    di  nuove  costruzioni,  riattazioni  importanti  e    cambiamenti    di  destinazione  che  implicano  un  cambiamento  sostanziale  dei  parametri  di    riferimento  per  il   calcolo  dei  posteggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esse  si applicano  a   tutte  le    costruzioni,  ad  eccezione   di    quelle  destinate  all’abitazione,  nei  Comuni  elencati  nell’allegato  1.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  38
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
                            Art.  52  1  Sono  posteggi  privati  quelli  al    servizio   di    una  specifica  costruzione  (edificio   o   impianto),  che  possono  essere  di uso   esclusivo  o di uso  comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   fabbisogno  massimo   di riferimento  corrisponde   al    fabbisogno  teorico   di posteggi   di    un  edificio   o  di  una  zona  nell’ipotesi  che  siano  unicamente  serviti   da  trasporti   individuali   motorizzati  (articoli  53  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56).  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    numero    di  posteggi  necessari  corrisponde    all’offerta  di  posteggi  da    mettere  a    disposizione  dell’utente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  E  sso è inferiore o uguale al fabbisogno massimo di riferimento e si calcola riducendo tale fabbisogno in  f  unzione della qualità del servizio di trasporto pubblico (articoli 59-60) o di situazioni particolari (art. 61),  o  ppure mediante valutazione del singolo caso (art. 61a).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fabbisogno  massimo  di  riferimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  per  contenuti  industriali   e artigianali  Art.  53  41  di    attività  Destinazione  dei  posteggi  Fabbisogno  massimo  di    riferimento  a bassa  densità   di  Ospiti  - Clienti  - Personale  0.6  posteggi   /  100  mq  SUL
                        
                        
                    
                    
                    
                36
                            Art.  modificato  dal  R    27.3.2013;   in vigore  dal  2.4.2013  -  BU  2013,  145.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Cpv.  modificato  dal  R    13.5.2015;  in  vigore  dal  19.5.2015  -   BU  2015,    236;  precedenti  modifiche:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014,  195;  BU   2015,  16.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Cpv.  abrogato   dal  R 13.5.2015;   in    vigore   dal  19.5.2015  -  BU  2015,   236;  precedenti  modifiche:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            195;  BU  2015,   16.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Cpv.   modificato  dal  R   20.1.2015;   in vigore  dal  18.12.2014  -  BU  2015,  16;   precedente  modifica:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                195.
                            40  Cpv.  modificato  dal   R    13.5.2015;  in    vigore  dal   19.5.2015  - BU  2015,  236.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.  modificato  dal  R   13.5.2015;  in    vigore   dal  19.5.2015  -  BU  2015,  236;   precedenti  modifiche:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            195;  BU  2015,   16.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            di lavoro  e   logistica  e artigianato  Ospiti  - Clienti  - Personale  1   posteggio/100  mq  SUL
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  per  contenuti   amministrativi  Art.  54  42  dei  posteggi  Fabbisogno  massimo  di    riferimento  - Clienti  - Personale  2.5  posteggi/100  mq  SUL
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  per  contenuti  commerciali  (vendita)  Art.  55  43  di    superficie  Destinazione  posteggi  Fabbisogno  massimo  di  riferimento  singoli  (SUL  ≤   500  mq)  Ospiti  - Clienti  - Personale  4   posteggi/100  mq  SUL  Generi  alimentari  Ospiti  - Clienti  - Personale  8   posteggi/100  mq  SUL  singoli  e  centri  mq  <   SUL  ≤  5000  mq)  Altri  generi  Ospiti  - Clienti  - Personale  4   posteggi/100  mq  SUL  negozi  o   centri  (SUL  >   5000   mq)  Ospiti  - Clienti  - Personale  Necessario  studio   specifico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  valori  della   tabella  devono  essere  ridotti  se  la  clientela  ha  la possibilità  di  utilizzare  posteggi  al  servizio  di    altri  tipi  di contenuti  o   posteggi  pubblici   situati  nelle  immediate  vicinanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  posteggi    riservati    al  personale    devono  essere  demarcati  in  modo    distinto  da  quelli  per  ospiti  e  clienti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  altri  contenuti  Art.  56  44  Il  calcolo  del    fabbisogno  massimo  di  riferimento  per  altri  contenuti,  non  residenziali,    si  effettua  applicando   i  parametri  della   norma  SN  640  281  dell’Unione  dei  professionisti   svizzeri  della  strada  (VSS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  posteggi  per  fornitori  e   veicoli  di  servizio  Art.  56a  45  In  tutti  i  casi   di    cui   agli  articoli  53,  54,  55  e   56,  eventuali  posteggi   riservati  ai    fornitori  e   ai  veicoli  di  servizio  sono  stabiliti  in  base  alle    reali  necessità  e    vanno  costruiti  separatamente  e  demarcati  adeguatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Numero  di  posteggi   necessari  Art.  57  Per  la    determinazione  del  numero   di posteggi   necessari  occorre  tener  conto:  a)   categoria  della  fermata   del  trasporto  pubblico;  b)   livello  di    qualità  del  servizio  di    trasporto  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  categoria   della  fermata  Art.  58  1  La  Sezione  della  mobilità   classifica  le    fermate  del  trasporto  pubblico   in    categorie  da  I a  III,  in base  al    tipo   di trasporto   pubblico  e   all’intervallo  tra  una  corsa  e l’altra  (elenco  fermate  in    FU).  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  trasmette  ai  Comuni  l’elenco  delle  fermate  di  trasporto  pubblico    classificate  secondo    le  rispettive  categorie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  qualità  del  servizio  di trasporto  pubblico;  piano   tecnico  Art.  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  qualità   del  servizio  di    trasporto  pubblico   a   disposizione  di    un   edificio  o di una  zona  è  tabella  seguente:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  modificato  dal  R   13.5.2015;  in    vigore   dal  19.5.2015  -  BU  2015,  236;   precedenti  modifiche:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            195;  BU  2015,   16.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Art.  modificato  dal  R   13.5.2015;  in    vigore   dal  19.5.2015  -  BU  2015,  236;   precedenti  modifiche:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            195;  BU  2014,   228;   BU  2015,  16.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  modificato  dal   R    20.1.2015;  in    vigore  dal  18.12.2014  -  BU  2015,   16;  precedente  modifica:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                195.
                            45  Art.  introdotto  dal  R    13.5.2015;  in    vigore   dal  19.5.2015  -  BU  2015,  236.
                        
                        
                    
                    
                    
                46
                            Cpv.  modificato  dal  R    13.5.2015;  in  vigore  dal  19.5.2015  -   BU  2015,    236;  precedenti  modifiche:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014,  195;  BU   2015,  16.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Art.  modificato  dal  R   13.5.2015;  in    vigore   dal  19.5.2015  -  BU  2015,  236;   precedenti  modifiche:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            195;  BU  2015,   16.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Livello  di  qualità  del  servizio  di trasporto  pubblico  (TP)  Raggiungibilità  della  fermata  (distanza  in    metri)  Categoria  di  fermata  fino   a   500  m  500  - 1000  m  I  A  B  II  B  C  III  C  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Sezione  della  mobilità,  sulla  base  di    una   proposta  del  Municipio,  può   elaborare  un  piano  tecnico  che  suddivide  il  territorio  comunale  in settori  corrispondenti  al    livello   di qualità  del  trasporto   pubblico;  essa  fruisce  di    un  margine  di    apprezzamento  per  tener  conto  degli  ostacoli   (naturali   o artificiali)   che  comportano  un  prolungamento  dei  percorsi   a   piedi,  garantendo  una  razionale  suddivisione  in settori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  determinazione  del   numero  di  posteggi  necessari  Art.  60  48  1  La  tabella  che   segue  esprime   il numero   di posteggi  necessari  in    percentuale   rispetto  al  fabbisogno  massimo   di riferimento.  Livello  di    qualità  del  servizio  trasporto  pubblico  Posteggi  necessari   /  fabbisogno  massimo   di riferimento  A  35  -  50%  B  50  -  70%  C  70  -  100%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  posteggi  destinati  a   contenuti   industriali  o   artigianali   (art.  53),  amministrativi  (art.   54)  e   a scuole  (art.  56)  sono  da  applicare  i  valori  più  restrittivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  posteggi   destinati  a   stabilimenti  con  lavoro  a turni  è   possibile  applicare  i valori  meno  restrittivi  a  dipendenza  dell’effettiva  offerta  di trasporto   pubblico  all’inizio  e della  fine   dei  turni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Valori  più   restrittivi   rispetto  a   quelli   indicati  possono  essere  applicati  in combinazione   con   un  piano  di  mobilità  per  gli  spostamenti   generati  dai  contenuti  della   costruzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Restano  riservate  norme  comunali  più  restrittive  a   tutela  del  paesaggio   o   per  motivi  di  mobilità   e  protezione  dell’ambiente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ulteriori  riduzioni  per  situazioni  particolari  Art.  61  Si  possono   praticare   ulteriori  riduzioni  del  numero  dei  posteggi  necessari  nei  seguenti  casi  particolari:  a)   comparto  in    cui   si    trovano  i  posteggi  la rete  stradale  è già  prossima  alla  saturazione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  b)   o traffico  generato   dai   posteggi   provoca  situazioni  di pericolo;  c)  presenti   paesaggi  o   beni  culturali   che  un  inventario  cantonale   o   federale  definisce;  d)  alle    disposizioni  in  materia  di  protezione  dell’ambiente  (legge  federale  sulla  dell’ambiente  del  7   ottobre  1983  (LPamb)  e   ordinanze   d’applicazione);  e)  a   disposizioni   amministrative   di    polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Grandi  stabilimenti  e scuole  di  livello  terziario  Art.  61a  50  1  Nel  caso  di grandi  stabilimenti   con   oltre   100   posti  di lavoro  e   di    scuole  di    livello  terziario,  il  numero  di    posteggi   necessari  è   stabilito  in    base  ad  un’attenta  valutazione  del  singolo  caso,  tenuto  conto  dell’applicazione  di    un  adeguato  piano  di mobilità   per  gli  spostamenti   generati  dai  contenuti  della  costruzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  ogni   caso  non  possono  essere  superati   i  parametri  relativi  al fabbisogno  massimo  stabiliti  dalla  norma  SN   640  281  dell’Unione  dei  professionisti  svizzeri   della  strada  (VSS)   e le percentuali  rispetto  al  fabbisogno  massimo  di    riferimento  di cui  all’art.  60.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divieto  di  posteggi  privati  indipendenti  da  costruzioni;  uso  comune  Art.  62  1  Il  Municipio  può  autorizzare  posteggi  unicamente  se  questi  sono  al  servizio  di  costruzioni;  l’autorizzazione  è   soggetta  a condizione  risolutiva  nella   licenza  edilizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio   e la    Sezione  della  mobilità  devono  verificare  la    possibilità  di uso   comune  di    posteggi  destinati  ad  altri  contenuti  (sovrapposizione  d’utenza  o   uso   in    fasce  orarie  differenti)  o la possibilità  di  utilizzare  posteggi   pubblici   esistenti  nelle   immediate  vicinanze.  Sezione  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Art.  modificato  dal  R   13.5.2015;  in    vigore   dal  19.5.2015  -  BU  2015,  236;   precedenti  modifiche:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            195;  BU  2015,   16.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Lett.  modificata  dal    R    13.5.2015;  in  vigore    dal  19.5.2015  -   BU  2015,    236;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014,  195;  BU   2015,  16.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  introdotto  dal  R    13.5.2015;  in    vigore   dal  19.5.2015  -  BU  2015,  236.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  d’utilizzazione  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Componenti
                            (art.  44  cpv.  3   LST)  Art.  63  Per  le  componenti  fanno  stato  gli  articoli    da  19  a  24  LST  e  da  26  a   31    RLST,  che    si  applicano  per  analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            a)  informazione  e   partecipazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  45  LST)  Art.  64  1  Il  Dipartimento  comunica  al  Gran  Consiglio,  ai  Comuni    ed  agli    enti  regionali  per  lo  sviluppo  interessati  l’avvio  dei  lavori  di  elaborazione    del  piano    d’utilizzazione    cantonale;    la  comunicazione  al    Gran  Consiglio  può  avvenire  anche  solo  verbalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  deposita  il   progetto  di    piano  presso  le    cancellerie  dei  Comuni   interessati;  per  l’annuncio  del  deposito  atti  e   il   diritto  alla   partecipazione  si    applica  l’art.  7   capoversi  2   e   3   di questo   regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   osservazioni   o   proposte  pianificatorie   sono  da  indirizzare  al    Consiglio  di Stato;   il   Dipartimento  le  esamina  nell’ambito  dell’elaborazione  del  piano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  approvazione   e   pubblicazione  Art.  65  51  1  Il  piano  di    utilizzazione   cantonale  è   adottato  e   pubblicato  sotto  forma  di geodato  digitale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   pubblicazione   è annunciata  almeno   cinque  giorni   prima  agli  albi  comunali,  sul  Foglio  ufficiale  e  sui  quotidiani.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   piano  di    utilizzazione   cantonale   è   in seguito  pubblicato  per  trenta  giorni  sul   portale  cantonale  di  pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Menzione  a   registro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  48  cpv.  3   LST)  Art.  66  La  Sezione   menziona  a   registro  fondiario   l’esistenza  del  piano  d’utilizzazione  per   ogni  singolo  fondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Effetti
                            (art.  49  LST)  Art.  67  1  Per   gli  effetti  e   le    modifiche  fanno  stato  gli articoli  32  e   33   LST  e   40   e   41  RLST,  che   si  applicano  per  analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    decisione  di  approvazione    del  piano    istruisce  i  Comuni  riguardo  alle    eventuali  procedure    da  applicare  al piano  regolatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modifiche  di  poco  conto  52  Art.  68  1  Per   le modifiche  di    poco  conto  si    applicano  per  analogia   gli  articoli  34  LST  e   42   RLST.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  elabora  la    modifica   di poco  conto   e   la    trasmette  al    Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato   la    approva.  Art.  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Sezione  4  Piano  particolareggiato
                        
                        
                    
                    
                    
                Approvazione
                            (art.  52  cpv.  2   LST)  Art.  70  54  1  Il  piano  particolareggiato  è   adottato  e   pubblicato  sotto  forma   di    geodato  digitale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il  piano   particolareggiato  è   previsto  nel  piano  regolatore,  questo   deve  definire   almeno  gli  obiettivi  della  pianificazione  particolareggiata,  la    destinazione   del  comparto  ed  i  parametri  edificatori  (indici,  altezza,  distanze).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  d’approvazione  del  piano  particolareggiato  quale  autorizzazione  a   costruire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  esame  preliminare;   informazione  e   partecipazione
                        
                        
                    
                    
                    
                51
                            Art.  modificato  dal  R    7.12.2021;   in vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Nota  marginale  modificata  dal  R    7.12.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  - BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Art.  abrogato  dal  R    7.12.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022   - BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Art.  modificato  dal  R    7.12.2021;   in vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  53  cpv.  2   lett.   b LST)  Art.  71  Il    progetto  di  piano  particolareggiato,    presentato  dal  Municipio  al  Dipartimento    per  l’esame  preliminare  (art.  25  LST)  ed  alla  popolazione  per  l’informazione  e partecipazione   (art.  26  LST),  deve     essere  corredato,  per    conoscenza,  dalla  documentazione    relativa  alla  domanda    di  costruzione  almeno   a livello  di  progetto  di massima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  adozione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  53  cpv.  2   lett.   c   e 27  cpv.  1   LST)  Art.  72  Il   progetto  di  piano  particolareggiato,  presentato  per    adozione  al  legislativo  comunale  (art.  27  LST),  deve  essere    corredato  dalla    documentazione    relativa  alla  domanda  di  costruzione,  che  deve   adempiere  alle  prescrizioni   dell’art.  4   cpv.   2   della  legge  edilizia   cantonale  del  13   marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1991  (LE)  e    degli  articoli    8  cpv.  1,  9    lett.  a,b,c,d,e,f,  11,  12  lett.    a,b,d,e  e    15    del  regolamento  d’applicazione  della   legge   edilizia  del  9   dicembre  1992  (RLE).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pubblicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  53  cpv.  2   lett.   c   LST)  Art.  73  1  Il  Municipio   pubblica   il  piano  particolareggiato   adottato  e   la documentazione  relativa   alla  domanda  di costruzione   secondo  le    prescrizioni  degli  articoli  27   cpv.  2 LST  e   6   cpv.  2   e   cpv.   3   LE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    documentazione    relativa  alla  domanda  di  costruzione  deve  adempiere    alle  prescrizioni    degli  articoli  9   lett.  g,    h,    i,   l,   10,   12  lett.  c   ed  f,   13  e   14  RLE.  Art.  73a  ...  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  rimedi  di  diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  53  cpv.  2   lett.   d LST)  Art.  74  56  1  Contro  il   piano   particolareggiato  è   dato  ricorso  al    Consiglio  di    Stato  entro  quindici  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di    pubblicazione;  contro  il   rilascio   dell’autorizzazione  è   data  facoltà  di opposizione   al    Consiglio  di    Stato  nel  medesimo  termine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   legittimazione  a   interporre  ricorso  contro  il   piano  particolareggiato  è retta   dall’art.  28   LST.  La  legittimazione  ad  opporsi   al    rilascio  dell’autorizzazione  a   costruire  è retta  dall’art.  8   LE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)   altre   varianti  di progetto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  53  cpv.  2   lett.   f  LST)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Art.  75  Per  le varianti  di    progetto  che  non  coinvolgono  il   piano  particolareggiato  si applica  l’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  LE.  Sezione  5  Piano  di quartiere
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  del   piano   regolatore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  54  cpv.  3   LST)  Art.  76  1  Il  piano  regolatore  deve  contenere  i  requisiti  qualitativi  minimi,    che  dipendono  dagli  obiettivi  e   dai  contenuti  che  il   Comune  vuole  incentivare  mediante   il   piano  di quartiere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  parametri  edilizi  minimi  e   massimi  sono  le    prescrizioni  riguardanti  le    altezze,  le distanze  e   gli indici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Sezione  elabora  una  linea  guida  sul   piano  di    quartiere.
                        
                        
                    
                    
                    
                Componenti
                            (art.  54  cpv.  2   LST)  Art.  77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  relazione    tecnica  esprime    gli  obiettivi  progettuali,  i  dati    quantitativi    ed    i   concetti  paesaggistici,  architettonici   ed  urbanistici  del  progetto  per  quanto  attiene   alle   volumetrie   degli   edifici,  alla  sistemazione  degli  spazi  esterni  ed  alle  relazioni  viarie  e   funzionali  con  il  paesaggio  circostante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  piani    di  progetto    mostrano  in  forma  grafica  i  contenuti  del  piano  di  quartiere,  in  particolare  le  volumetrie  e    le  quote  altimetriche    degli    edifici  previsti,  le  superfici  ad    uso    collettivo    e    le  loro  destinazioni,  quelle  a  verde,  le  piazze  ed  i   parchi  gioco  con  il    loro  arredo,    l’organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Art.  abrogato  dal  R    7.12.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   373;   precedente  modifica:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                475.
                            56  Art.  modificato  dal  R    7.12.2021;   in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  373;   precedente  modifica:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                475.
                            57  Nota  marginale  modificata  dal  R    21.10.2014;  in    vigore   dal  24.10.2014   -  BU  2014,   475.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            infrastrutturale,  le    strade  interne  con  i  parcheggi  e   le    rampe  d’accesso  alle  autorimesse  sotterranee,  i  percorsi  pedonali   interni  ed  i  raccordi  con  il   sistema  viario  esterno  al    quartiere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    modello    plastico  garantisce  la  lettura    delle    dimensioni  spaziali  e    funzionali    del  progetto  e    ne  evidenzia  le    interrelazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  d’approvazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  elaborazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  55  cpv.  1   LST)  Art.  78  1  Il  piano  di quartiere  è elaborato  dai  proprietari  che  detengono  i due  terzi  della  superficie  soggetta  a   vincolo,  o con  il   loro  consenso;  esso  è   presentato  al  più  tardi  al  momento  dell’inoltro  della  domanda  per   la prima  costruzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  modifiche  minori   quelle  che  non  incidono   in    misura  apprezzabile  sull’impostazione  generale  del  piano  e   non  travalicano  l’ambito  della  singola  componente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Municipio   ed   il Dipartimento   possono  richiedere  ogni  completazione  degli   atti  utile  al giudizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  attuazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  55  cpv.  3   LST)  Art.  79  1  In  caso  di opposizione   alla  realizzazione  del  piano,  i proprietari  che   detengono  i due  terzi  della  superficie  vincolata  possono  chiedere    al  Consiglio  di  Stato  il   conferimento    del  diritto  d’espropriazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato  concede  il    diritto  d’espropriare  solo  se  sussiste  un  interesse  pubblico  importante  alla  realizzazione   del  piano  di    quartiere.  58  Sezione  6  59  Piano  cantonale   con  autorizzazione  a   costruire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Edifici  e   impianti  d’interesse  cantonale   e regionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  55a   LST)  Art.  79a  60  Sono  edifici  e impianti  d’interesse   cantonale  o   regionale  in particolare  gli istituti   pubblici,  gli  impianti  del  settore  dell’energia,  gli impianti   di smaltimento  dei  rifiuti,  gli impianti  per  la gestione  delle  acque  (approvvigionamento  e   smaltimento),  le    sistemazioni  dei  corsi  d’acqua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Forma  e   contenuto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  55b   LST)  Art.  79b  1  In  funzione    e  a  seconda  delle    opere  previste,  il    piano    cantonale    si  compone  in  particolare:  a)   piano   delle  zone   sotto   forma  di geodato  digitale,  delle  norme  e del  rapporto  di pianificazione;  b)  relazione  architettonica  e   tecnica  atta   a   chiarire  il   genere  delle  opere  previste;  c)  piante,  prospetti  e  sezioni  in  scala  per  una  completa    descrizione  delle    opere  d)    valutazione  degli  effetti    sull’ambiente,  completa  di  perizie  specialistiche  che  ne  la    conformità  con  il   diritto  applicabile;  e)  in  caso  di  demolizioni,  sulla    presenza  di  sostanze    nocive  e    delle  modalità  di  previste;  f)  verifica  degli  aspetti  energetici   e   climatici;  g)  piano  di smaltimento  delle  acque;  h)    piano  di  urbanizzazione  con  l’indicazione  degli  accessi  e  degli  allacciamenti    alle  i)  sull’inserimento  urbanistico   e paesaggistico;  j)  piano  della   sistemazione  finale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  quanto  non  espressamente  indicato  nel  presente  regolamento  si richiamano,  al    fine   di    chiarire  in  modo  esaustivo  il   genere  delle  opere   previste,  i  contenuti  della   LE  e   del  rispettivo   regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  la sistemazione  dei  corsi  d’acqua,  il   piano  specifica:  a)  attuale,  le caratteristiche  del  bacino  imbrifero,  l’idrologia,  le verifiche  idrauliche,  i  naturali   e i  deficit  di sicurezza,  lo    stato   ecomorfologico  del  corso  d’acqua  e   i potenziali  valorizzazione;
                        
                        
                    
                    
                    
                58
                            Cpv.  modificato  dal   R    27.3.2013;  in    vigore  dal   2.4.2013  - BU  2013,  145.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Sezione  introdotta  dal   R    7.12.2021;  in    vigore  dal   1.1.2022  - BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Art.  introdotto  dal  R    7.12.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Art.  introdotto  dal  R    7.12.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)    dei  provvedimenti  (interventi  tecnici  e  strutturali,  manutenzione,  spazio  alle  acque);  c)  dei  pericoli  dopo  l’intervento;  d)  e il   piano   di finanziamento.  Capitolo  secondo  Salvaguardia   della  pianificazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Zona  di pianificazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  scopo  e   definizione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  58  LST)  Art.  80  1  La  zona    di  pianificazione    è    uno  strumento  conservativo    che  mira  ad    evitare    che  la  pianificazione  in    atto  o   in allestimento  sia   ostacolata  da   un  uso  del  territorio   in    contrasto  con   il   suo  indirizzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  stabilisce,  su  istanza  del  Dipartimento,  in    particolare  zone  di pianificazione   a  salvaguardia  degli  obiettivi  pianificatori  del  piano  direttore  o degli   obiettivi   sanciti  dalle   disposizioni  generali  della  LPT   (principi   pianificatori)  e   della  LST  (art.  1   cpv.  2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  scheda  descrittiva
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  58  LST)  Art.  81  1  La  scheda    descrittiva  illustra    motivi,  contenuti,    scopi,    effetti  e  durata  della  zona  di  pianificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  non   disciplina  nel  dettaglio  l’assetto  del  terreno  vincolato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  avviso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  59  LST)  Art.  82  Prima  di    adottare  una  zona  di pianificazione,   i  Municipi  devono  chiedere  l’avviso  scritto  del  Dipartimento  e il   Consiglio  di    Stato  quello  dei  Municipi  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  proroga
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  60  LST)  Art.  83  1  Il  Municipio   o   il  Dipartimento  devono  presentare  istanza  di    proroga  al    Consiglio   di    Stato,  almeno  sessanta  giorni  prima  della   scadenza  della   zona  di    pianificazione  (art.  60   cpv.  2 LST).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  che  richiede   la    proroga  deve  dimostrare:  a)   seria   intenzione  pianificatoria;  b)   costante  attività   durante   il   periodo   di validità  della  zona  di    pianificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decisione  sospensiva   e blocco  edilizio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  62  e   63   LST)  Art.  84  1  Uno  studio  pianificatorio   è   considerato  in  atto  quando   esiste  un  progetto  sommario  di  piano,  che  consente  di    valutare  l’incidenza  della  domanda  di costruzione  sul  piano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Una    domanda  di  costruzione  è  in  contrasto  con  uno  studio  pianificatorio  in  atto,  quando  l’esecuzione  dell’opera  intralcerebbe  o    comprometterebbe    la  realizzazione    degli    obiettivi  dello  stesso,  segnatamente   nel  caso  di:  a)  su  terreni  riservati  a  costruzioni    d’interesse  pubblico    (scuole,  ospedali,  cimiteri,  eccetera);  b)   caso  di  uno   sfruttamento   del  suolo  incompatibile  con  la  destinazione  prevista,  oppure  di  sostanziale  dell’indice   di    sfruttamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Differenze  nelle  altezze,   nelle  distanze  e   nell’indice  di  occupazione  non  giustificano,  di  regola,  la  sospensiva,  tranne  nel  caso  di    grave  contrasto  con  il contenuto   del  progetto  di    piano  o d’imminenza  della  pubblicazione  dello  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   decisione  dipartimentale   di  sospensione  sulla   domanda  di  costruzione  è   elaborata  dai  servizi  generali  del   Dipartimento.  Capitolo  terzo  Edificabilità  dei  fondi  Sezione  1  Principio   ed   eccezioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorizzazione  edilizia:   terminologia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  65  e   70   LST)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  85  1  Sono  costruzioni  ai    sensi  della   LST  gli  edifici   e   impianti  del  diritto  federale  (art.   22   LPT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  edificazione  si    intende:  a)  di    costruzioni  ex novo;  b)  o costruzione  sostitutiva   di edifici   demoliti  o   distrutti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  trasformazione  si    intende:  a)  -  sia  sostanziale   che  semplice  -  di    una  costruzione,   dal  punto  di vista  architettonico  dell’aspetto  esterno;  b)  c)  di destinazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  rustici  gli  edifici  che  per  origine,  forma,   struttura  e   materiali  appartengono  all’edilizia  rurale  tradizionale  (art.   70  cpv.  3   LST).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Eccezioni  nelle  zone  edificabili
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  costruzioni  esistenti  in contrasto  col   nuovo  diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  66  LST)  Art.  86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  lavori  di    manutenzione  quelli   che  prevengono  il   deperimento  di una  costruzione,  senza  comportare  interventi   sulla  sua  struttura   o sulla  sua  sostanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di  costruzioni  non  conformi  alla  zona  (art.  66  cpv.  2  lett.    b  LST),  il   Municipio  può  autorizzare  una  trasformazione  se:  a)  indispensabile  ai fini  di    un  ulteriore   uso   della  costruzione;  b)   rispettate  tutte  le norme  di piano  regolatore,  segnatamente  indici,   distanze  e   altezze;  c)  con  il   nuovo  diritto  non  pregiudica    sensibilmente  la  funzionalità  della  zona  e  dei  vicini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  di  non  conformi  ad  altre  norme  edilizie,  il   Municipio  può  autorizzare  la  trasformazione  se:  a)   incide  sull’aspetto  esterno  o   sui  contenuti  della   costruzione,  alterandone   l’identità  in    misura  o comunque   tale  da  consolidare  i  momenti  di    contrasto   con   il nuovo  diritto;  b)  con  il   nuovo  diritto  non  pregiudica    sensibilmente  la  funzionalità  della  zona  e  dei  vicini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Eccezioni  di  diritto   cantonale  fuori  delle  zone  edificabili
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  edifici  non   abitati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  69  LST)  Art.  87  Sono  riservate  disposizioni  di    diritto   federale  direttamente  applicabili   (art.  24d  cpv.  1   bis  LPT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  edifici  tipici  del  paesaggio  (art.  39  cpv.   2   OPT)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  70  cpv.  2   e   3 LST)  Art.  88  1  La  scheda   P3   “Paesaggi   con  edifici  e   impianti  degni  di  protezione”  del  piano  direttore  definisce  i  criteri  in base  ai    quali  valutare   il   carattere  degno  di    protezione  dei  paesaggi  e degli   edifici  tipici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    piano  di  utilizzazione    cantonale  dei  paesaggi    con  edifici  e   impianti  protetti  (PUC-PEIP)  dell’11  maggio  2010  delimita  in modo  uniforme   i  paesaggi  sull’intero  territorio   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’inventario    degli  edifici  situati  fuori  dalle  zone  edificabili  designa,  tra    l’altro,  gli  edifici  rurali  tradizionali  (rustici)   definiti  meritevoli  di    conservazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Menzione  a   registro  fondiario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  71  LST)  Art.  88a  63  Per  l’iscrizione  della  menzione    a   registro  fondiario  è   competente  il   Servizio  che  ne    ha  fatto  la richiesta   nell’ambito  della  procedura  di    autorizzazione  a   costruire.  Sezione  2  Generatori  di  traffico
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
                            (art.  72  cpv.  1   LST)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Cpv.  modificato  dal   R    27.3.2013;  in    vigore  dal   2.4.2013  - BU  2013,  145.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Art.  introdotto  dal  R    7.12.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  89  1  Oltre  alle  costruzioni  elencate  all’art.  72  cpv.   1   LST,     si considerano  grandi  generatori  di  traffico  anche  altre  costruzioni  a   forte  affluenza  di    visitatori   come  i  centri  espositivi  e   fieristici   e   gli  stadi  integrati   in    una  struttura  multifunzionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   si    considerano  grandi  generatori  di traffico:  a)  sportive  al    servizio  di    realtà  locali;  b)  che  si    svolgono  saltuariamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Stima  del  traffico  indotto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  72  cpv.  2   LST)  Art.  90  1  L’istante    in  licenza  può  dimostrare  che  la  costruzione  progettata  genera  un    traffico  giornaliero  medio  inferiore  a 1000  movimenti,  mediante  una  perizia  che   indichi:  a)   dei   dipendenti  e   l’organizzazione  dei  turni;  b)  del  numero  di clienti/visitatori,  in    base  al    piano  di finanziamento  della  costruzione;  c)  delle   forniture;  d)  dei  tempi  di    permanenza  media   dei  diversi  utenti;  e)    dei  movimenti  veicolari  in  entrata    ed  uscita,  la  loro    distribuzione  oraria  e   giornaliera  della   settimana;  f)  l’ubicazione,  la    destinazione  ed  il tipo  di gestione   dei  posteggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   stima  del  traffico   indotto  deve  basarsi  sul   confronto  con  situazioni  analoghe  verificatesi  a livello  cantonale  e,    subordinatamente,  a   livello   nazionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Sezione  della  mobilità  ed  il   Municipio  possono  misurare  il   traffico  generato  da   grandi  generatori  di  traffico  con   apparecchi   elettronici  e   rilievi  manuali;  i  dati  raccolti   sono  trattati  unicamente  in    forma  statistica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Concentrazione  di  piccole  e   medie   costruzioni  commerciali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  72  cpv.  3   LST)  Art.  91  Fra  più   costruzioni  commerciali,  che  singolarmente  non   adempiono  i requisiti  del  grande  generatore  di  traffico,  sussiste  in  particolare  una  stretta  connessione  funzionale  se  i progetti  delle  costruzioni  si completano   o   possono  completarsi  a   vicenda,  in    modo  da   dover  essere   considerati,  dal  profilo  gestionale,  come  un’unità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  del  proprietario  alle   spese
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  74  cpv.  2   lett.   b e   75  cpv.  2 LST)  Art.  92  1  La  partecipazione  del  proprietario  alle   spese  è   stabilita   in    base  al beneficio   tratto  dalla  sua  costruzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Municipio  stabilisce  la  partecipazione  del  proprietario    per    le  spese  a    carico    del  Comune  e  il  Dipartimento  per  quelle   a   carico  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  in  particolare    spese  di  costruzione  delle  infrastrutture  quelle  relative  alla    rete  stradale,  pedonale,  ciclabile    e  dei    trasporti  pubblici  con  le  rispettive  fermate;  sono  spese  d’esercizio  segnatamente  quelle   del  servizio  bus  o   di    semaforizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  in  particolare  spese    di  sistemazione  urbanistica  quelle  di  riqualifica  dello    spazio  pubblico  (arredo  o   alberature).  TITOLO   III  Strumenti  di  politica  fondiaria  e   promozionale  Capitolo   primo  Politica   fondiaria  Sezione  1  Ricomposizione   particellare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principi  essenziali   della   permuta   generale  (art.  83a  LRPT)  e   procedura  di  piano  regolatore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  78  cpv.  3   LST)  Art.  93  1  La  procedura  di  permuta  generale  è  disciplinata  dall’art.    94    a  della  legge    sul  raggruppamento  e la    permuta  dei  terreni  del  23  novembre  1970  (LRPT);  il   Municipio  funge   da   ente  esecutore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   progetto  di piano  regolatore   da  sottoporre  al Consiglio  comunale  o all’Assemblea  (art.  27   cpv.  1  LST)  deve  indicare  i  seguenti  elementi  della   permuta   generale:  a)  interessato  dalla  permuta;  b)  da  acquisire  tramite  deduzione    collettiva  (gratuita  o   onerosa)  e   da    destinare  ad  di    interesse   pubblico  (strade,  posteggi,  aree  di    svago,   eccetera);  c)  di riattribuzione  dei  fondi  da  permutare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Sezione  2  Acquisizione  di terreni   e   zona  edificabile  d’interesse  comunale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Acquisizione  e   sistemazione   di terreni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  79  LST)  Art.  94  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contributo  è   concesso   alle  seguenti  condizioni:  a)  in    giudicato  della   decisione  di stanziamento  del   credito   d’acquisizione   e di    sistemazione  parte  del  legislativo  comunale;  b)  in    giudicato   di    un  adeguato  vincolo  pianificatorio  di    pubblica  utilità  e  c)  a Registro  fondiario  di    una  servitù  personale  a   favore  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nello  stabilire  l’ammontare   del  contributo  si    tiene  conto:  a)  di    sussidi  da  parte  di    altri   enti;  b)   capacità  finanziaria  del  Comune  (IFF)  e  c)   generale  e   della  qualità  dell’intervento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Cantone  può  richiedere   la restituzione  del  contributo  in caso   di utilizzo   non  conforme  allo  scopo  previsto  dalla   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Fanno  stato  le    competenze  decisionali  in materia   finanziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Zona  edificabile  d’interesse   comunale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  definizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  80  LST)  Art.  95  Sono  attività  di    produzione  non   intensiva  di    beni  quelle  che  non  presentano  una  marcata  incidenza  sul  territorio  e sull’ambiente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamento  della  zona  edificabile  d’interesse   comunale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  87  LST)  Art.  96  La  Sezione  elabora  una    linea  guida  sul  regolamento  della    zona  edificabile  d’interesse  comunale.  Sezione  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Garanzia  della  disponibilità  di  terreni   edificabili
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Garanzia  della  disponibilità  di  terreni  edificabili
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  termine  per   l’edificazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  87a   LST)  Art.  96a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Il  termine  impartito  al    proprietario   per  edificare  il   fondo  non  può  essere   superiore   a   dieci  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  attuazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  87b   LST)  Art.  96b  68  In  caso  di    mancato  accordo,  la    chiusura  della   negoziazione  è   comunicata  al    proprietario  con  lettera  raccomandata.  TITOLO   IV  Finanziamento   della   pianificazione  69  Capitolo  primo  70  Norme  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  89  lett.  b   LST)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Cpv.  abrogato   dal   R    27.3.2013;  in vigore   dal  2.4.2013  - BU  2013,  145.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Art.  modificato  dal  R    7.12.2021;   in vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Sezione  introdotta  dal   R    7.12.2021;  in    vigore  dal   1.1.2022  - BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                67
                            Art.  introdotto  dal  R    7.12.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  Art.  introdotto  dal  R    7.12.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Titolo   modificato  dal  R    4.11.2015;  in    vigore  dal  6.11.2015  -  BU   2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Capitolo   modificato  dal  R    4.11.2015;   in    vigore   dal  6.11.2015   -  BU  2015,   490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  97  1  Il  contributo  cantonale  è stabilito   in    base  all’indice  di forza  finanziaria   (IFF)  degli  articoli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  e   9   della   legge  sulla  perequazione  finanziaria   intercomunale  del  25  giugno  2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   contributo  è   calcolato   di    principio  in base  ai    seguenti  parametri:  a)   regolatori  intercomunali  forza  finanziaria  contributo  fino   a 30   punti  30%  da  120  punti  10%  b)  di    valenza   regionale  o   cantonale  forza  finanziaria  contributo  fino   a 30   punti  50%  da  120  punti  10%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  valori  intermedi  sono  stabiliti  proporzionalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  di    valenza  regionale  o   cantonale  in    particolare:  a)  relativi  agli  indirizzi  delle  schede  R7  (poli  di    sviluppo  economico),   R8  (grandi  generatori  traffico)  e P7   (laghi   e   rive  lacustri);  b)    relativi  alle    schede  da  M2  a  M5  (piani  regionali    dei  trasporti  e  programmi  e  da  R2  a  R5  (concetti  d’organizzazione  territoriale)  del  piano    direttore,  i  nodi   intermodali  e   le    riqualifiche  di    comparti   strategici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributo  comunale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  91  LST)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Art.  98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contributo   comunale   è   stabilito   in    base  all’indice  di    forza  finanziaria   (IFF)  degli  articoli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  e   9   della   legge  sulla  perequazione  finanziaria   intercomunale  del  25  giugno  2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   contributo  comunale  è calcolato  in    particolare  in    base  ai    seguenti  parametri:  a)  comprensoriali  della  pianificazione   direttrice  forza  finanziaria  contributo  fino   a 30   punti  10%  da  120  punti  30%  b)   di    utilizzazione  cantonale  forza  finanziaria  contributo  fino   a 30   punti  10%  da  120  punti  50%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  valori  intermedi  sono  stabiliti  proporzionalmente.  Capitolo  secondo  Compensazione  di  vantaggi   e   svantaggi  derivanti  dalla   pianificazione  Sezione  1  73  Norme  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Plusvalore  di massima  Art.  98a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dopo  l’esame  preliminare  dipartimentale  secondo  l’art.  25  cpv.  3   LST,  il   Municipio  può  elaborare  una  stima  di  massima  del  plusvalore  per  l’intero  comparto  interessato  dalla  misura  pianificatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può   allegare  la stima  di    massima   agli   atti  della  misura  pianificatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scambio  e   doveri  di  informazione  Art.  98b  75  1  L’Ufficio  della  pianificazione  locale    trasmette  all’Ufficio  dei  registri  e    all’Ufficio    delle  domande  di  costruzione  copia  della  risoluzione    d’approvazione  della  misura  pianificatoria  che  ingenera  il plusvalore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  richiesta  del   Municipio,   l’Ufficio  di    statistica  mette   a   disposizione  le    informazioni  della   banca  dati  delle  transazioni  immobiliari,   necessarie   al    perito  incaricato  per  eseguire   il   calcolo  del  plusvalore;  la  procedura  di    accesso  ai dati  è   retta  dall’art.   129c  del  regolamento  concernente  la legge   sul  registro  fondiario  (RLRF)  del   1 aprile  1998.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  Uffici  dei  registri    comunicano  ai  Municipi    interessati    le  compravendite  avvenute  riguardo  a  terreni  soggetti   al    contributo  di    plusvalore,  conformemente   all’art.  41  RLRF.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Nota  marginale  modificata  dal  R    4.11.2015;  in    vigore  dal  6.11.2015  - BU  2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                72
                            Capitolo   modificato  dal  R    4.11.2015;   in    vigore   dal  6.11.2015   -  BU  2015,   490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Sezione  modificata  dal  R    4.11.2015;  in    vigore  dal  6.11.2015  -  BU  2015,   490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Art.  introdotto  dal  R    4.11.2015;  in    vigore   dal  6.11.2015  -  BU  2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Art.  introdotto  dal  R    4.11.2015;  in    vigore   dal  6.11.2015  -  BU  2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   notaio  informa  le parti  dell’esistenza  di un’ipoteca  legale  iscritta  a   garanzia   del  pagamento  del  contributo  di    plusvalore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Debitore  del   contributo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  94  cpv.  1   LST)  Art.  98c  76  Il  debitore   del   contributo  di plusvalore  è   il  proprietario  del  terreno  al    momento  dell’entrata  in  vigore  della   misura  pianificatoria.  Sezione  2  77  Calcolo  del   plusvalore   e del  contributo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Estimo  peritale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  95  cpv.  1   e   2 LST)  Art.  98d  78
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dopo  l’entrata  in  vigore   della  misura  pianificatoria  dell’art.  93  cpv.  1   LST,  il   Municipio  incarica  un  perito  di  procedere  al  calcolo    del  plusvalore    e   del  contributo  per    ogni    singolo  terreno  avvantaggiato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   perito  calcola  il   plusvalore   applicando  di    principio  il   metodo  statistico-comparativo;  per  ogni  caso  di  estimo  redige  una   relazione  che  indica   i  criteri  di    calcolo  applicati  e le    motivazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Resta   riservato  l’art.  5 cpv.  1   quater  LPT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decisione  sul  contributo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  95  cpv.  2   e   3,    97  cpv.  2, 100   LST)  Art.  98e  79  1  Nella  decisione  sul  contributo  il  Municipio  stabilisce  il   plusvalore  e    l’ammontare  del  contributo  dovuto,    con    l’indicazione  dell’indice  nazionale  dei  prezzi  al  consumo  al  momento  della  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  la    decisione  sul  contributo  è   dato  reclamo  al Municipio;  contro  la decisione  su  reclamo  sono  dati  i  rimedi  di    diritto  dell’art.  95   cpv.  3   LST.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Municipio   notifica  la    decisione  al proprietario   del  terreno  e chiede  all’Ufficio  dei  registri  l’iscrizione  dell’ipoteca  legale  a  garanzia  del  contributo    (art.  183a  cpv.  2  della  legge  di  applicazione    e  complemento  del  Codice  civile  svizzero  del  18   aprile  1911).  Sezione  3  80  Esenzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Enti  esenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  96  LST)  Art.  98f  81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  altri  enti  pubblici  esenti  dal  contributo  giusta  l’art.  96   LST  i Patriziati,   i Consorzi  e  le  Parrocchie,  nonché   l’Azienda  cantonale  dei  rifiuti,  l’Ente  ospedaliero  cantonale,  l’Azienda  elettrica  ticinese,  la    Banca  dello  Stato  del  Cantone  Ticino,  le    organizzazioni  turistiche  regionali,  e l’Università  della  Svizzera  italiana  e    la  Scuola    universitaria    professionale  della  Svizzera  italiana  (SUPSI)    in  quanto  istituzioni  autonome  del  diritto  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   soggiacciono  inoltre  al    contributo  gli  enti  autonomi  del  diritto  comunale  ai    sensi  dell’art.  193c  Loc.  Sezione  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  Prelievo  del   contributo   di plusvalore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decisione  di prelievo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  97  cpv.  1   e   99  cpv.  3   LST)  Art.  98g
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dopo  la    crescita  in    giudicato   della  licenza  edilizia  o   l’iscrizione   a   registro  fondiario   della  vendita  del  terreno,  il   Municipio  decide   il prelievo  del  contributo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Art.  introdotto  dal  R    4.11.2015;  in    vigore   dal  6.11.2015  -  BU  2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  Sezione  introdotta  dal   R    4.11.2015;  in    vigore  dal   6.11.2015   - BU  2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  Art.  introdotto  dal  R    4.11.2015;  in    vigore   dal  6.11.2015  -  BU  2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Art.  introdotto  dal  R    4.11.2015;  in    vigore   dal  6.11.2015  -  BU  2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                80
                            Sezione  introdotta  dal   R    4.11.2015;  in    vigore  dal   6.11.2015   - BU  2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  Art.  introdotto  dal  R    4.11.2015;  in    vigore   dal  6.11.2015  -  BU  2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  Sezione  introdotta  dal   R    4.11.2015;  in    vigore  dal   6.11.2015   - BU  2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  Art.  introdotto  dal  R    4.11.2015;  in    vigore   dal  6.11.2015  -  BU  2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la decisione  di    prelievo   fa  stato   il   contributo  stabilito  ai    sensi  dell’art.  98e,   aggiornato  all’indice  nazionale  dei  prezzi  al    consumo  e   dedotto  il  contributo  eventualmente  pagato  in base  all’art.  11   della  legge  sulla  conservazione   del   territorio   agricolo  del  19  dicembre  1989.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  la  decisione  di  prelievo  è   dato   reclamo  al  Municipio;  contro  la  decisione  su  reclamo  sono  dati  i  rimedi  di    diritto  dell’art.  95   cpv.  3   LST.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scadenza  del  credito,   termine  e   facilitazioni  di  pagamento  Art.  98h  84  1  Il  credito  relativo    al  contributo  di  plusvalore    scade  con  la  notifica  della    decisione  di  prelievo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   contributo  viene  pagato  entro  trenta  giorni   dalla  sua  scadenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Qualora  il   pagamento  del  contributo  entro  il   termine  stabilito  costituisse    un  grave  rigore    per    il  debitore,  il   Municipio   può  prorogare   la    scadenza  o   concedere  pagamenti  rateali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riscossione  forzata  Art.  98i  85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se,  nonostante  diffida,  il contributo  di    plusvalore  non  è   stato  pagato,   il  Municipio  procede  in  via  esecutiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  procedura  di esecuzione,  le    decisioni  cresciute  in giudicato  esplicano   gli  stessi  effetti  di una  decisione  giudiziaria   esecutiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Radiazione  dell’ipoteca
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  100   LST)  Art.  98k  86  Ad  avvenuto  pagamento,    il  Municipio  chiede    all’Ufficio  dei  registri    la  radiazione  dell’iscrizione  dell’ipoteca  legale  (art.  183e  della   legge  di  applicazione  e complemento  del  Codice  civile  svizzero  del  18  aprile  1911).  Sezione  5  87  Riversamento  al    Cantone  e   impiego  del  contributo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riversamento  al    Cantone
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  98  cpv.  1   LST)  Art.  98l  88  Il  Municipio  procede,  entro  30  giorni    dall’incasso,  al  conteggio  e  al  versamento  al  Cantone  della   sua  quota  parte  di contributo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fondo  cantonale  per  lo  sviluppo  centripeto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  per  i casi  di  espropriazione  materiale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  98a   LST)  Art.  98m  89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’accesso   al Fondo  cantonale  per  i  casi   di    espropriazione  materiale  ai    sensi  dell’art.  98a  cpv.  4   LST  è   ammesso   unicamente  in    presenza  di una   sentenza   cresciuta  in giudicato  emessa   da  un  tribunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   richiesta   di contributo  deve  essere  inoltrata   al    Consiglio  di    Stato  dal  Municipio   entro  cinque   anni  dalla  decisione  cresciuta  in giudicato,  pena  la    perenzione  del  diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   contributo  versato  al    Municipio  corrisponde  al 50%  dell’importo  stabilito  dalla  sentenza,  escluse  tasse,  spese   di    giustizia  e   ripetibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  per  interventi   di  valorizzazione  territoriale  e   del  paesaggio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  98a   LST)  Art.  98n  90  1  L’accesso    al  Fondo  cantonale  per  contributi    destinati  a    interventi  di  valorizzazione  territoriale  e   del  paesaggio  avviene  sulla   base  di    progetti  concreti   di riqualifica  degli  spazi  pubblici  (arredo  urbano,   alberature,  creazione   e sistemazione  di spazi  verdi,  ecc.)   e   sulla   base  di progetti   di  paesaggio  ai    sensi  dell’art.  107  LST  e   103  e 106  RLST.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  promotori  dei  progetti    inoltrano  richiesta    al  Consiglio  di  Stato  per  il   tramite  del  Comune  o   dei  Comuni  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  Art.  introdotto  dal  R    4.11.2015;  in    vigore   dal  6.11.2015  -  BU  2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  Art.  introdotto  dal  R    4.11.2015;  in    vigore   dal  6.11.2015  -  BU  2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86  Art.  introdotto  dal  R    4.11.2015;  in    vigore   dal  6.11.2015  -  BU  2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87  Sezione  introdotta  dal   R    4.11.2015;  in    vigore  dal   6.11.2015   - BU  2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                88
                            Art.  introdotto  dal  R    4.11.2015;  in    vigore   dal  6.11.2015  -  BU  2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89  Art.  modificato  dal  R    7.12.2021;   in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  373;   precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                490.
                            90  Art.  introdotto  dal  R    7.12.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   contributo  è   stabilito   in    base  al    tipo  di    intervento,  alla   capacità  finanziaria   del  beneficiario  ed  alla  disponibilità  dei  relativi   crediti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  rapporto  sull’utilizzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  98a   LST)  Art.  98o  91  Il  rapporto  che  illustra  come  sono  utilizzati   i  proventi   del  contributo  è allestito  a scadenza  quadriennale.  TITOLO   V  Paesaggio  Capitolo   primo  Obiettivi   e   principi
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
                            (art.  102   LST)  92  Art.  99  1  Per   la definizione  di    paesaggio  fa  stato   la Convenzione  europea  sul  Paesaggio  del  20  ottobre  2000.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Valgono   inoltre  i  seguenti  concetti:  a)  è   determinata   dalla  molteplicità  dei  paesaggi  che   interessano  il territorio;  b)    è    data  dall’autenticità  e    dalla  coerenza  d’insieme  delle    singole  componenti  che  il paesaggio;  c)  corrisponde  alla  tipicità  di    un  paesaggio,  cioè  all’insieme  delle   caratteristiche  che  lo  da  altri   paesaggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principi  operativi:  inserimento   ordinato  e   armonioso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  104   cpv.  2   LST)  93  Art.  100  Una  costruzione  è   inserita  nel  paesaggio    in  maniera  ordinata  e   armoniosa    quando  si  integra  nello  spazio  circostante,    ponendosi    in  una  relazione  di  qualità  con    le  preesistenze  e    le  caratteristiche  dei  luoghi.  Capitolo  secondo  Misure  Sezione  1  Misure   di tutela
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Paesaggi  con   contenuti   e valori  importanti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  classificazione  e   inventari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  105   LST)  94  Art.  101  1  Sono  paesaggi  con  contenuti  e   valori   importanti:  a)  di    particolare  qualità  per  l’armonia  della   loro  composizione;  b)  di    rilevanza   storica  o   simbolica;  c)  di    particolare  rilevanza  naturalistica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Sezione  elabora  l’inventario  dei  paesaggi  d’importanza  cantonale,  definendo  gli  obiettivi    e   le  modalità  della   conservazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’importanza  cantonale  di  un  paesaggio  è   data  dalla  combinazione  di  valore,  rappresentatività,  dimensione  ed  unicità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Chi  opera  un   intervento  sui   paesaggi  inventariati  deve  tener  conto   nella  misura  massima  possibile  dei  valori   segnalati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  tutela
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  106   LST)  95  Art.  102  1  Il  Cantone  tutela     i    paesaggi  d’importanza  cantonale  con  il  piano     cantonale  d’utilizzazione  o    con  i   piani    regolatori;  i   Comuni  tutelano  quelli  d’interesse  locale  con    il   piano  regolatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91  Art.  introdotto  dal  R    7.12.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                92
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    4.11.2015;  in    vigore  dal  6.11.2015  - BU  2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93  Nota  marginale  modificata  dal  R    4.11.2015;  in    vigore  dal  6.11.2015  - BU  2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94  Nota  marginale  modificata  dal  R    4.11.2015;  in    vigore  dal  6.11.2015  - BU  2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95  Nota  marginale  modificata  dal  R    4.11.2015;  in    vigore  dal  6.11.2015  - BU  2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cantone  e   Comuni  stabiliscono   zone  di protezione   che  definiscono  gli  obiettivi,  le regole  d’uso  del  suolo  ed  i  provvedimenti  di gestione  attiva  (articoli  20   cpv.   2   LST   e   27   RLST).  Sezione  2  Misure  di valorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Progetto  di paesaggio  comprensoriale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  contenuti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  107   cpv.  1   e 2   LST)  96  Art.  103  1  Il  progetto  di    paesaggio  comprensoriale  si    articola  in    due  fasi:  a)  e   valutazione   del   paesaggio;  b)   di obiettivi  e   misure  di    valorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   lettura   e   valutazione   del  paesaggio  comprende  almeno:  a)  storica  della  sua   evoluzione;  b)  degli  elementi  che  lo compongono   ed  il   loro  modo   di    porsi   in relazione;  c)  delle  tendenze  evolutive  e   dei  fattori  che   le    condizionano;  d)  dei   punti  di    fragilità   e   quelli  di    forza;  e)  delle  potenzialità  e   delle  minacce;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  obiettivi   e   le    misure   di    valorizzazione  riguardano  in    particolare:  a)   di recupero  e   promozione   della  qualità   degli  spazi   urbani;  b)  integrata  di    percorsi  ed   aree  per  lo    svago;  c)  di    corsi  d’acqua  e   rive  dei  laghi;  d)  del  paesaggio;  e)  della  biodiversità;  f)   a favore  del  patrimonio  storico  e   culturale;  g)  agricola   e forestale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  ripartizione  dei  compiti  fra  Comuni   e   Cantone
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  108   LST)  97  Art.  104  1  I  Comuni  fungono  di regola  da  promotori   del  progetto   di    paesaggio   comprensoriale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  promotori    coinvolgono  tutti  gli  attori  interessati  e  segnatamente  la  popolazione,    sin  dalle  prime  fasi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Cantone  elabora  la  lettura    e    valutazione  del  paesaggio  (art.    103  cpv.  2    RLST)  informando    i  Comuni  coinvolti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Inoltre  esso:  a)   con  i  Comuni  all’elaborazione   degli   obiettivi   e   delle  misure  di valorizzazione;  b)    i   progetti  di  paesaggio    dei  diversi  comprensori  e    assume,  in  via    eccezionale,  la  di    promotore,  quando   esistano  evidenti  interessi   cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  attuazione  Art.  105
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  parti   coinvolte  nel  progetto  di paesaggio  possono  sottoscrivere  mediante  contratto  di  diritto  pubblico  l’impegno  ad  attuare   gli obiettivi   e   le    misure  di valorizzazione   decisi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   misure  sono  attuate  in    base  alle  rispettive  leggi  settoriali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Progetto  di paesaggio  locale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  107   cpv.  2   LST)  98  Art.  106  1  Il  progetto  di paesaggio  locale  si    distingue   da   quello  comprensoriale,  in particolare  per  la  scala  considerata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Comune  o    il   Patriziato    fungono  di  regola  da  promotori;    eventualmente    anche  associazioni  o  gruppi  d’interesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Applicazione  del  principio  dell’inserimento  ordinato  ed  armonioso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  109   LST)  Art.  107
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    autorizzazione    a  costruire  si  intende    la  decisione  con  cui  l’autorità  autorizza  l’edificazione  o   la  trasformazione  di  una  costruzione,  ad    esempio    la  licenza    edilizia    (art.    1  LE),  il
                        
                        
                    
                    
                    
                96
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    4.11.2015;  in    vigore  dal  6.11.2015  - BU  2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  Nota  marginale  modificata  dal  R    4.11.2015;  in    vigore  dal  6.11.2015  - BU  2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            98  Nota  marginale  modificata  dal  R    4.11.2015;  in    vigore  dal  6.11.2015  - BU  2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99  Nota  marginale  modificata  dal  R    4.11.2015;  in    vigore  dal  6.11.2015  - BU  2015,  490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            progetto  stradale  (art.  16  legge  sulle  strade   del  25  marzo   1983),  il piano  di    quartiere   (art.   55   LST)  o  il  piano   cantonale  con  autorizzazione   a costruire  (art.  55a  LST).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Per   paesaggi  di    importanza  federale  si    intendono  quelli  dell’inventario  federale  dei  paesaggi,  siti  e  monumenti  naturali   (IFP),  escluse   le    zone  edificabili;  per   insediamenti  di importanza  nazionale  si  intendono  quelli  dell’inventario  federale  degli  insediamenti  svizzeri  da  proteggere  d’importanza  nazionale  (ISOS)  limitatamente  ai  perimetri  edificati  e ai  gruppi  edilizi  con  categoria  di rilievo  A    e  AB.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  progetti   che  comportano  un  impatto  paesaggistico  significativo   (art.  99  cpv.  1 lett.   c   LST):  a)   di    quartiere   e   le domande  di    costruzione  per   la    loro  attuazione;  102  b)   che   comportano   un  intervento  su  una  superficie  superiore  ai    2000  m2;  103  c)   riguardanti   edifici   in    pendio   articolati  sulla   verticale  o case  torri;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104  d)    che  risultano  estranei  alle  caratteristiche    dei  luoghi  segnatamente  per  aspetto,  forma,  colore   o tipologia  costruttiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Comuni  possono  richiedere   il   parere   del   Cantone  (art.  109  LST)  con  richiesta   scritta   al momento  della  trasmissione  degli   atti  della  domanda   di    costruzione  al    Dipartimento.  105  Sezione  3  Organizzazione  e   commissione  del  paesaggio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezione  dello  sviluppo  territoriale  Art.  108  La  Sezione   elabora  linee  guida  su  temi  di    paesaggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  natura  e paesaggio  Art.  109  1  L’Ufficio  natura   e   paesaggio   esprime  un  giudizio  di qualità   paesaggistica:  a)  strumenti  della  pianificazione  territoriale  (piano   regolatore,  piano  d’utilizzazione  cantonale,  particolareggiato,  piano  di  quartiere,  progetto  stradale    cantonale,  piano  cantonale    con  a   costruire  e   progetto  di sistemazione  dei  corsi  d’acqua);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106  b)  progetti   (domanda  di costruzione,  progetto   stradale  comunale,  progetto  di  bonifica,  notifiche,  ecc.);  c)  progetti   di paesaggio  comprensoriali  e   locali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio   redige  un  preavviso,  tenendo   conto   della   normativa  cantonale  in    materia  di paesaggio  e  del  parere  della  Commissione  del  paesaggio,  nei  casi  in cui  questa  è interpellata  (art.   112   RLST).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso  collabora  inoltre,  con  la  consulenza  della  Commissione,  all’allestimento  dell’inventario  dei  paesaggi  d’interesse  cantonale  (art.  101  cpv.  2   RLST)  e   delle  linee  guida  sui   temi  di paesaggio  (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108  RLST).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Ufficio   natura  e   paesaggio  è   il servizio  ufficiale   incaricato  della  protezione  del  paesaggio  ai sensi  dell’art.  25  cpv.   2 LPN   e art.  26  cpv.  1 OPN.  107
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  del  paesaggio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  funzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  110   cpv.  1   LST)  108  Art.  110  La  Commissione  del  paesaggio  esplica  funzioni  di  consulenza    verso  l’Ufficio  natura    e  paesaggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  composizione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  110   cpv.  2   e 3   LST)  109  Art.  111  1  La  Commissione    è    composta  da  sette  a    nove  membri  in  modo    da    garantire  una  rappresentanza  interdisciplinare  di  esperti  in  materia  di  paesaggio,  provenienti    dagli  ambiti    della  geografia,  dell’architettura,     della  pianificazione     territoriale,  dell’urbanistica  e   delle  scienze  ambientali.
                        
                        
                    
                    
                    
                100
                            Cpv.  modificato  dal  R    7.12.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            101    Cpv.  introdotto   dal  R    7.12.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102    Lett.  modificata   dal  R    7.12.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103    Lett.  modificata   dal  R    7.12.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104    Lett.  modificata   dal  R    7.12.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105    Cpv.  modificato  dal  R    7.12.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   373.
                        
                        
                    
                    
                    
                106
                            Lett.  modificata   dal  R    7.12.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            107    Cpv.  introdotto   dal  R    7.12.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108    Nota  marginale   modificata  dal  R    4.11.2015;   in    vigore  dal   6.11.2015  -  BU  2015,   490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            109    Nota  marginale   modificata  dal  R    4.11.2015;   in    vigore  dal   6.11.2015  -  BU  2015,   490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Occorre  anche  garantire,  nel   limite  del   possibile,  una  adeguata  rappresentanza  dei  contesti   urbani  e  di quelli  montani.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  compiti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  111   LST)  110  Art.  112  1  La  Commissione  esprime  un  giudizio  di    qualità  paesaggistica   su  strumenti  pianificatori  e  progetti  di    grande   rilevanza  territoriale.  111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   presidente,  d’intesa  con   l’Ufficio  natura  e   paesaggio,  coordina  le attività  della  Commissione,  ne  dirige  le    sedute  e la    rappresenta  nei  contatti  interni  ed  esterni  all’Amministrazione  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piattaforma  paesaggio  Art.  113  1  La  piattaforma  paesaggio   è   un  organo  interdipartimentale  istituito  dal  Consiglio  di    Stato:  a)  agevolare  l’informazione  reciproca   e coordinare   l’azione   dei  servizi  coinvolti  in  materia  di  b)  per    coordinare  le  prese  di  posizione    e    le  decisioni    di  carattere    finanziario  a  di progetti  di paesaggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  All’interno  della  piattaforma   sono  attivi  i  seguenti  servizi:  –  dello  sviluppo  territoriale;  –  forestale;  –  dell’agricoltura;  –   dello  sviluppo  economico;  –  degli  enti  locali;  –   della  natura  e del  paesaggio;  –   dei  beni  culturali;  –   dei  corsi  d’acqua;  –   delle  bonifiche  e del  catasto;  –  Turismo.  Capitolo  terzo  Finanziamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributo  comunale  per  la    tutela  di oggetti  d’importanza  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  113   cpv.  2   LST)  112  Art.  114  1  Il  contributo   comunale   è   stabilito   in    base  all’indice  di    forza  finanziaria   (IFF)  degli  articoli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  e   9   della   legge  sulla  perequazione  finanziaria   intercomunale  del  25  giugno  2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   contributo  comunale  è calcolato  in    particolare  in    base  ai    seguenti  parametri:  forza  finanziaria  contributo   massimo  debole  10%  media  15%  forte  25%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributo  cantonale  per  la    tutela  di oggetti  d’importanza  locale  e   per  la valorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  114   e   115  cpv.  1   LST)  113  Art.  115  114  1  Il  contributo   cantonale  per  gli oggetti  d’importanza  locale  è   stabilito   in base  all’indice  di  forza  finanziaria  (IFF)  degli  articoli  8   e 9 della  legge  sulla  perequazione   finanziaria  intercomunale  del  25   giugno  2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   contributo  ai    Comuni  è   calcolato  in    particolare  in    base  ai    seguenti   parametri:  forza  finanziaria  contributo   massimo  debole  50%  media  35%  forte  20%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    contributo  cantonale  per    la  valorizzazione  è    stabilito  in  base  obiettivi  fissati,  al  tipo  e  all’efficacia  degli  interventi,    alla    garanzia  di  mantenimento    nel  tempo  degli  effetti  prodotti,  all’organizzazione  e al    finanziamento  garantito  dal   promotore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110    Nota  marginale   modificata  dal  R    4.11.2015;   in    vigore  dal   6.11.2015  -  BU  2015,   490.
                        
                        
                    
                    
                    
                111
                            Cpv.  modificato  dal  R    7.12.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112    Nota  marginale   modificata  dal  R    4.11.2015;   in    vigore  dal   6.11.2015  -  BU  2015,   490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            113    Nota  marginale   modificata  dal  R    4.11.2015;   in    vigore  dal   6.11.2015  -  BU  2015,   490.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114    Art.  modificato  dal   R    27.3.2013;  in    vigore  dal  2.4.2013   -  BU  2013,   145.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITOLO   VI  Norme  transitorie  e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tecnici  qualificati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  118   LST)  115  Art.  116  I  tecnici  qualificati   già   riconosciuti  ai sensi  dell’art.  8   della  legge  cantonale   d’applicazione  della  legge    federale  sulla  pianificazione  del  territorio    del    23  maggio  1990  (LALPT)  possono  elaborare  i  piani  previsti  dalla  LST.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Antenne  per  la    telefonia   mobile  Art.  117  116  1  I  Comuni    provvedono  ad  adottare  le  disposizioni    di  cui    all’art.    30    cpv.    1   cifra  8   entro  dieci  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  117
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  118
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            119
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  di  quartiere  facoltativo  Art.  118  Le  norme  d’attuazione    di  piano  regolatore  in  vigore  o  già  adottate    e  pubblicate    dal  legislativo,  che  contemplano  un  piano  di    quartiere  facoltativo  ed  enunciano  chiari   requisiti  di    qualità  paesaggistica,  architettonica  ed  urbanistica  vanno   uniformate   al nuovo  diritto  entro  il   31   dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                Geodati
                            Art.  118a  120  1  L’adozione  di    atti  pianificatori  cartacei  è   possibile  fino  al    31   dicembre   2022.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio   della  pianificazione  locale  certifica  che  il geodato  digitale  relativo   al piano   regolatore,   al  piano  particolareggiato   e   al    piano  di    utilizzazione   cantonale  adottati   in    forma  cartacea  sono  conformi  al  piano  approvato  dal   Consiglio  di    Stato,   rispettivamente  dal  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le    procedure  in corso   di    approvazione  di    piano  regolatore,  di    piano  particolareggiato   e   di piano  di  utilizzazione  cantonale  tale  certificazione  è conferita   dal  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  piani  regolatori   e   i  piani  particolareggiati   approvati  in    forma   cartacea  possono   essere  inoltrati   per  certificazione  fino  al    31  dicembre   2022.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  119  Questo  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale   delle  leggi  e   degli   atti  esecutivi  ed  entra  in    vigore  il   1° gennaio  2012.  Pubblicato  nel   BU  2011  ,  621.  Allegato  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            121  :   Comuni   soggetti  al    regolamento   cantonale  posteggi   privati   (art.  51)  Comune  Sezione  Distretto  di  Mendrisio  Balerna  Castel  San   Pietro  Castel  San   Pietro  Chiasso  Chiasso  Chiasso  Pedrinate  Coldrerio  Maroggia  Mendrisio  Mendrisio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            115    Nota  marginale   modificata  dal  R    4.11.2015;   in    vigore  dal   6.11.2015  -  BU  2015,   490.
                        
                        
                    
                    
                    
                116
                            Art.  modificato  dal   R    21.1.2015;  in    vigore  dal  23.1.2015  -  BU  2015,   12.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            117  Cpv.  annullato  dalla  sentenza  8.12.2015  del  Tribunale  federale;    in  vigore    dal  8.12.2015  -   BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                157.
                            118  Cpv.  annullato  dalla  sentenza  8.12.2015  del  Tribunale  federale;    in  vigore    dal  8.12.2015  -   BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                157.
                            119  Cpv.  annullato  dalla  sentenza  8.12.2015  del  Tribunale  federale;    in  vigore    dal  8.12.2015  -   BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                157.
                            120    Art.  introdotto  dal  R    7.12.2021;   in vigore  dal  1.1.2022  -  BU   2021,  373.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            121  Allegato  modificato   dal  R    13.5.2015;   in    vigore   dal  19.5.2015  - BU  2015,   236;   precedenti   modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014,  228;  BU   2015,  16.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mendrisio  Capolago  Mendrisio  Genestrerio  Mendrisio  Ligornetto  Mendrisio  Rancate  Morbio  Inferiore  Novazzano  Riva  San   Vitale  Stabio  Vacallo  Distretto  di  Lugano  Agno  Bedano  Bioggio  Bioggio  Cadempino  Canobbio  Caslano  Comano  Collina  d’Oro  Gentilino  Collina  d’Oro  Montagnola  Cureglia  Grancia  Gravesano  Lamone  Lugano  Lugano  Lugano  Barbengo  Lugano  Breganzona  Lugano  Cadro  Lugano  Castagnola  Lugano  Davesco  Soragno  Lugano  Gandria  Lugano  Pambio  Noranco  Lugano  Pazzallo  Lugano  Pregassona  Lugano  Viganello  Magliaso  Manno  Massagno  Melide  Melano  Mezzovico-Vira  Monteceneri  Rivera  Monteceneri  Sigirino  Muzzano  Paradiso  Ponte  Tresa  Porza  Pura  Savosa  Sorengo  Torricella-Taverne  Vezia  Distretto  di  Locarno  Ascona  Brione  s/Minusio  Brissago  Cugnasco  Gerra  Cugnasco  Cugnasco  Gerra  Gerra  Gambarogno  Contone  Gambarogno  Magadino  Gordola  Lavertezzo  Locarno  Losone  Minusio  Muralto  Orselina
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ronco  s/Ascona  Tenero-Contra  Distretto  di  Bellinzona  Bellinzona  Cadenazzo  Cadenazzo  Arbedo-Castione  Camorino  Giubiasco  Gudo  Monte  Carasso  Sant’Antonino  Sementina  Distretto  della  Riviera  Biasca  Claro  Cresciano  Osogna