Decreto esecutivo concernente l’istituzione dell’Ufficio delle scienze forensi
                            Decreto   esecutivo  concernente  l’istituzione  dell’Ufficio  delle scienze forensi  (del  13   2022)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  gli articoli  182,  183,   251  e 253  del  Codice   di    procedura  penale,  decreta:  Art.  1  1  È  istituito  l’Ufficio  delle  scienze   forensi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Presso  l’Ufficio  delle  scienze  forensi  operano  in particolare  i periti   ufficiali  ai    sensi  dell’ar-ticolo  183  capoverso  2   in    combinato  disposto  con  gli articoli   251,  252   e   253  del  Codice  di    procedura  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   nomina  dei  periti  e   l’assegnazione  dei  mandati  avvengono  secondo  quanto  disposto  dal  Codice  di  procedura  penale.  Art.  2  1  L’Ufficio  delle  scienze  forensi  è   un  organo  autonomo  e  indipendente  che  assicura  le  prestazioni  richieste  in    favore  delle   preposte  autorità  giudiziarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autonomia  e  l’indipendenza  dell’Ufficio  delle  scienze  forensi  si  riferiscono    segnatamente  all’esecuzione  delle  prestazioni    giusta  i  mandati  conferiti  ai  periti    ufficiali  ai  sensi  del  Codice  di  procedura  penale,  senza   alcuna  direttiva  o   influenza  da   parte  dell’esecutivo  o   del  legislativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio    delle  scienze  forensi  è    attribuito    amministrativamente  al  Dipartimento    delle  istituzioni,  Divisione  della  giustizia.  Art.  3  1  L’Ufficio  delle  scienze  forensi  si    organizza   al  fine  di garantire  il   corretto  espletamento  delle  prestazioni  in    favore   delle   preposte  autorità  giudiziarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio    delle  scienze    forensi  assicura    in  particolare  la  reperibilità    continua  24  ore  su  24,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  giorni  su  7,    per  consulti  telefonici   e   interventi   diretti   in    ambito   di    medicina  forense.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  consulti    telefonici    sono  forniti  ai  procuratori    pubblici,  al  Magistrato  dei  minorenni,  alla  Polizia  cantonale  e   ai    medici  specializzati  in    ispezioni  legali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  interventi    diretti    possono    essere  di  natura    urgente  o    programmata.  In  urgenza  sono  svolti  sopralluoghi  sul  luogo   di    ritrovamento  di cadaveri  (o    di    parti  di    essi)  o di    reati  contro  la vita  o   l’integrità  della  persona   così  come   visite   improcrastinabili  a   viventi  per  ragioni  di    natura  istruttoria.  Gli   interventi  programmati  possono  essere  ordinariamente  esami  necroscopici  (con  o senza  prelievi  di campioni  biologici),  visite  su viventi  laddove   non  vi    sia   il   pericolo  di una  imminente   alterazione  della  prova,  verifica  sulla    natura  umana    di  resti  rinvenuti,  pareri  e   perizie  in  tema  di  responsabilità  medica,    di  infortunistica  stradale,   di lesioni  personali  e di ogni  altra  fattispecie  medicolegale.  Art.  4  Ai  periti  ufficiali  presso  l’Ufficio  delle   scienze  forensi  si    applicano  i  motivi  di    ricusazione  previsti  dall’articolo  56  del  Codice  di    procedura  penale.  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  periti  ufficiali  sottostanno  alla   legge  sull’ordinamento  degli  impiegati  dello  Stato   e dei  docenti  del  15  marzo   1995  (LORD).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la loro  attività  svolta  in    relazione  ai    mandati  conferiti  dalle  preposte   autorità  del  Cantone   Ticino  ai  sensi  del  Codice  di procedura   penale   non  è   dovuta  alcuna  ulteriore  indennità.  Art.  6  Il   personale  operante  presso  l’Ufficio  delle  scienze  forensi   sottostà  all’obbligo  del   segreto  d’ufficio  conformemente   al Codice  penale  svizzero  e   al Codice  di    procedura   penale,   garantito  anche  dopo  la    cessazione  dell’attività  in    seno  all’Amministrazione  cantonale.  Art.  7  Per  quanto  non  regolato  dal  presente  decreto  esecutivo  in relazione  all’attività  dei  periti  ufficiali  operanti  presso  l’Ufficio  delle  scienze   forensi,  si    applicano  le    disposizioni  del  Codice  penale  svizzero  e   del  Codice  di procedura  penale.  Art.  8  Il   presente  decreto  esecutivo  entra  in  vigore    il   1°  settembre  2022  e  mantiene  la  sua  validità  fino  all’entrata  in    vigore  della  riorganizzazione  del  settore  della  medicina  legale.  Pubblicato  nel   BU  2022  ,  217.