Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino
                            Regolamento  delle strutture carcerarie del Cantone Ticino  (del 15 dicembre 2010)  IL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamati   il   Codice   di   diritto   processuale   penale   svizzero   del   5   ottobre   2007,   la   Legge  sull’esecuzione  delle  pene  e  delle  misure  per  gli  adulti  del  20  aprile  2010  e  l’art.  10  cpv.  4  del  Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6 marzo 2007;  d e c r e t a :  Capitolo I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            1  Il presente regolamento fissa le norme e l’organizzazione delle strutture carcerarie del  Cantone Ticino. Ove necessario, la Direzione emana le disposizioni di dettaglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  si  applica  a  tutte  le  persone  private  di  libertà  collocate  nelle  strutture  carcerarie.  Il  regolamento  è  valido  anche  per  i  minorenni,  riservate  le  disposizioni  emanate  dall’autorità  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Stabilimenti
Art. 2
                            Le strutture carcerarie si compongono di:  –  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                Destinazione
Art. 3
                            1  La Farera è destinata all’incarcerazione di:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  celle  di  rigore  della  Farera  sono  scontate  le  sanzioni  disciplinari  inflitte  alle  persone  incarcerate   nelle   strutture   carcerarie   o,   previa   autorizzazione   dell’autorità   competente,   alle  persone  condannate  a  una  misura  o  anticipazione  di  misura  giusta  l’art.  60  del  Codice  penale  svizzero e collocate nei centri riconosciuti del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Stampa è destinata all’incarcerazione di:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Farera e La Stampa sono considerate strutture chiuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lo Stampino e il Naravazz sono considerate strutture aperte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Essi sono destinati all’incarcerazione di:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L’assegnazione all’una o all’altra struttura è decisa dalla Direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Servizi interni
Art. 4
                            La  Direzione  emana,  per  le  singole  strutture,  le  disposizioni  di  dettaglio  regolanti  il  funzionamento dei servizi interni (cucina, lavanderia, infermeria, spaccio, pulizia, eccetera).
                        
                        
                    
                    
                    
                Denominazioni
Art. 5
                            1  Valgono le seguenti denominazioni e abbreviazioni:  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tutte le denominazioni riferite alle persone si intendono al maschile e al femminile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione e principi
Art. 6
                            1  Le strutture carcerarie sono poste sotto l’autorità della Direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa è nominata dal Consiglio di Stato ed è subordinata alla Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Direzione  promuove,  coordina  e  gestisce  l’organizzazione  e  le  attività  delle  strutture  ed  è  competente ad emanare tutte le disposizioni di ordine generale per l’applicazione del regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Direzione vigila a che la privazione di libertà alla quale sono sottoposte le persone carcerate  avvenga:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La Direzione può fare intervenire altre autorità per garantire il rispetto del regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il  regolamento  deve  essere  applicato  con  imparzialità.  Nessuno  può  essere  discriminato,  in  particolare  a  causa  dell’origine,  della  razza,  del  sesso,  dell’età,  della  lingua,  della  posizione  sociale,  del  modo  di  vita,  delle  convinzioni  religiose,  filosofiche  o  politiche,  o  di  menomazioni  fisiche, mentali o psichiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La  Direzione,  per  quanto  concerne  le  persone  minorenni,  agisce  di  concerto  con  l’autorità  competente.  Capitolo II  Incarcerazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammissione e registrazione
Art. 7
                            1  Nessuno  può  essere  incarcerato  senza  un  titolo  di  detenzione  valido  dell’autorità  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  persona  incarcerata  è  accolta  dal  funzionario  incaricato,  al  quale  fornisce  ogni  informazione  utile alla costituzione del fascicolo individuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le informazioni sono raccolte su supporto informatico ed in particolare comprendono:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                Incarcerazione di persone in esecuzione di pena
Art. 8
                            1  Per  le  persone  che  si  presentano  su  convocazione  per  espiare  una  pena  privativa  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse devono:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                Rilievi, perquisizioni e controlli
Art. 9
                            1  All’incarcerazione,   la   persona   viene   sottoposta   alle   perquisizioni   e   controlli,  rispettivamente, su ordine dell’autorità competente, ai rilievi fotografici, dattiloscopici e del DNA o  ad altri rilievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La persona incarcerata deve fare una doccia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazioni e colloquio d’entrata
Art. 10
                            1  La  persona  incarcerata  è  accolta  dal  personale  di  sorveglianza,  che  le  fornisce  le  prime informazioni utili per la sua permanenza nelle strutture carcerarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  principio  entro  sette  giorni  dal  suo  arrivo,  la  persona  incarcerata  ha  un  colloquio  con  un  operatore   sociale   del   servizio   competente,   che   le   consegna   una   copia   del   regolamento,  possibilmente in una lingua a lei nota, e la informa sui suoi diritti, sulle leggi, le norme e le regole  che reggono la privazione di libertà. Il colloquio ha inoltre lo scopo di conoscerne la personalità, le  attitudini, problematiche e bisogni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazioni da e alla famiglia
Art. 11
                            1  La  persona  incarcerata  ha  il  diritto  di  far  avvertire  la  famiglia,  rispettivamente  il  rappresentante legale, dell’avvenuta incarcerazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  personale  designato  delle  strutture  carcerarie  prende  contatto  con  i  familiari,  rispettivamente  con  il  rappresentante  legale,  quando  avvenimenti  importanti  concernenti  la  persona  incarcerata  dovessero richiederlo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La persona incarcerata deve essere informata subito di eventi gravi sopravvenuti ad un parente  prossimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  le  persone  incarcerate  in  detenzione  preventiva,  il  personale  designato  delle  strutture  carcerarie trasmette le informazioni summenzionate di concerto con l’autorità competente.  Capitolo III  Oggetti e beni personali
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetti, merci, effetti personali, denaro, mezzi
di comunicazione in entrata (Farera e Stampa)
Art. 12
                            1  Gli oggetti di uso personale o di valore affettivo e il necessario per l’abbigliamento, la  cura  e  l’igiene  rimangono  a  disposizione  della  persona  incarcerata,  salvo  eccezioni  per  motivi  di  sicurezza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli altri effetti ed averi sono ritirati e custoditi presso le strutture carcerarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il funzionario incaricato allestisce un inventario completo degli effetti ritirati; l’inventario è firmato  dal funzionario e dall’interessato, che ne riceve copia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Merci deperibili non ammesse possono essere distrutte; l’inventario deve riportarne l’elenco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il denaro viene depositato sull’apposito conto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I medicamenti vengono ritirati e consegnati al Servizio medico, che deciderà in merito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Apparecchiature di comunicazione sono vietate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La persona incarcerata è responsabile di tutto quanto resta in suo possesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetti, merci, effetti personali, denaro, mezzi
di comunicazione in entrata (Stampino e Naravazz)
Art. 13
                            1  Salvo eccezioni per motivi di sicurezza, in camera sono autorizzati gli effetti personali  necessari  e  gli  apparecchi  elettronici  e  di  comunicazione,  compatibilmente  con  lo  spazio  a  disposizione e le possibilità di utilizzazione nel rispetto delle norme e della quiete.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  del  caso,  il  funzionario  incaricato  allestisce  un  inventario  completo  degli  effetti  ritirati;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Merci deperibili non ammesse possono essere distrutte; l’inventario deve riportarne l’elenco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La persona incarcerata è responsabile di tutto quanto resta in suo possesso, compreso il denaro  non depositato volontariamente sull’apposito conto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  medicamenti  devono  essere  spontaneamente  annunciati;  se  del  caso,  vengono  ritirati  e  consegnati al Servizio medico, che deciderà in merito.
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetti, merci, effetti personali, denaro, mezzi
di comunicazione in uscita
Art. 14
                            1  In  caso  di  uscita  per  trasferimento,  gli  averi  seguono  la  persona  tramite  gli  addetti  al  trasporto,  rispettivamente  vengono  accreditati  sul  conto  dell’istituto  di  destinazione.  Gli  effetti  e  oggetti personali di prima necessità seguono la persona tramite gli addetti al trasporto. Il bagaglio  ingombrante viene spedito a spese della persona trasferita. La persona trasferita firma le relative  ricevute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  uscita  per  scarcerazione,  gli  averi  vengono  di  regola  consegnati  in  contanti  alla  persona liberata. Restano riservate le indicazioni dell’autorità di tutela o di assistenza riabilitativa.  Gli  effetti  e  oggetti  personali  le  vengono  riconsegnati  immediatamente.  La  persona  scarcerata  firma le relative ricevute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  uscita  per  scarcerazione  con  rimpatrio,  gli  averi  vengono  consegnati  in  contanti  agli  addetti al trasporto. Gli effetti e oggetti personali fino a concorrenza di 20 chilogrammi seguono la  persona  tramite  gli  addetti  al  trasporto.  La  persona  in  uscita  deve  occuparsi  anticipatamente  di  organizzare la spedizione del bagaglio eccedente o ingombrante. Le spese sono a suo carico. La  persona scarcerata firma le relative ricevute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di  morte,  gli  averi  e  gli  effetti  della  persona  incarcerata  sono  a  disposizione  degli  eredi  legittimi.  Qualora  non  fossero  reclamati  entro  cinque  anni,  questi  saranno  posti  in  vendita,  rispettivamente distrutti, mentre il conto deposito sarà liquidato. Il ricavato viene devoluto al Fondo  sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  caso  di  evasione,  gli  averi  e  gli  effetti  della  persona  incarcerata  restano  bloccati  fino  alla  prescrizione della pena. Se non rivendicati entro questo termine, questi saranno posti in vendita,  rispettivamente  distrutti.  Il  conto  deposito  sarà  liquidato.  Il  ricavato  viene  devoluto  al  Fondo  sociale.  Resta  riservata  la  distruzione  degli  effetti  per  motivi  di  igiene;  in  questo  caso,  ciò  viene  menzionato nell’inventario.
                        
                        
                    
                    
                    
                Deposito e gestione di averi
Art. 15
                            1  Per ogni persona incarcerata, viene aperto un conto di deposito, alimentato dal denaro  in  possesso  all’entrata,  dal  denaro  che  riceve  dall’esterno  durante  la  carcerazione  e  dalla  retribuzione   pagata   dall’amministrazione   delle   strutture   carcerarie   per   il   lavoro   prestato,  rispettivamente da terzi in caso di lavoro proprio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La retribuzione viene gestita conformemente alle disposizioni del Concordato latino, attualmente  come segue:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  somme  in  possesso  all’entrata  e  ricevute  dall’esterno  alimentano  la  porzione  disponibile.  Il  deposito  di  denaro  da  familiari,  parenti  e  conoscenti  identificati  è  accettato  solo  limitatamente  ai  bisogni  della  carcerazione  (igiene  personale,  abbigliamento,  telefono,  spese  postali,  spesa  interna). Somme eccedenti non sono accettate.  Le  decisioni  sulla  gestione  del  conto  deposito  sono  di  competenza  della  Direzione.  Il  limite  massimo di spesa mensile è fissato dalla Direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Alla  Farera  e  alla  Stampa,  la  persona  incarcerata  non  può  essere  in  possesso  di  denaro.  Le  eventuali  somme  di  denaro  rinvenute  vengono  sequestrate,  accreditate  sulla  parte  bloccata  del  conto di deposito e restituite al momento della scarcerazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  caso  di  lavoro  esterno,  il  salario  deve  essere  versato  direttamente  dal  datore  di  lavoro  all’amministrazione  delle  strutture  carcerarie.  La  gestione  del  conto  di  deposito  è  di  competenza  della Direzione, secondo un piano finanziario elaborato con l’operatore sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  In caso di semiprigionia, il salario è incassato dalla persona incarcerata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le strutture carcerarie non concedono crediti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abbigliamento e tenuta personale
Art. 16
                            1  Le  persone  incarcerate  indossano  i  propri  abiti  civili,  che  devono  essere  puliti  e  in  emblemi, simboli o altro non devono essere esibiti in modo ostentato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  All’entrata, gli abiti della persona incarcerata vengono controllati e, se del caso, lavati; la persona  riceve, per il tempo necessario, una tenuta fornita dalle strutture carcerarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Alla persona incarcerata sprovvista di abbigliamento e mezzi, le strutture carcerarie forniscono il  necessario.
                        
                        
                    
                    
                    
                Animali
Art. 17
                            Il possesso di animali non è autorizzato.  Capitolo IV  Cella o camera
                        
                        
                    
                    
                    
                Assegnazione della cella o della camera
Art. 18
                            1  Alla  persona  incarcerata  viene  assegnata  una  cella  o  una  camera  dal  funzionario  incaricato,  con  il  quale  verifica  lo  stato,  l’inventario  delle  attrezzature,  delle  suppellettili  e  della  biancheria in dotazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’inventario è sottoscritto dalle parti e riporta le osservazioni del caso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Presso  lo  Stampino  e  il  Naravazz,  la  persona  incarcerata  riceve  una  chiave  della  camera,  da  consegnare  alla  ricezione  ogni  volta  in  cui    lascia  la  struttura.  La  camera  va  sempre  lasciata  chiusa, pulita e in ordine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Celle, camere, locali e oggetti delle
strutture carcerarie
Art. 19
                            1  Le  celle  e  le  camere  delle  strutture  carcerarie  possono  essere  singole  o  a  più  posti.  Esse  sono  ammobiliate.  Qualsiasi  modifica  nell’arredamento  è  vietata,  salvo  autorizzazione  espressa della Direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  persona  incarcerata  provvede  giornalmente  all’ordine  e  alla  pulizia  degli  spazi  abitativi  a  lei  assegnati (cella o camera).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa deve avere cura dei locali, delle attrezzature, delle suppellettili e degli oggetti delle strutture  carcerarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Presso il Naravazz, ogni persona incarcerata deve contribuire alle pulizie degli spazi comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La persona incarcerata è responsabile di ogni danno causato intenzionalmente o per negligenza.  Il risarcimento del danno provocato è dovuto indipendentemente da eventuali provvedimenti penali  o disciplinari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Riconsegna della cella o della camera o
degli oggetti ricevuti
Art. 20
                            La cella o la camera e gli oggetti ricevuti devono essere riconsegnati puliti e in ordine;  lo stato della cella viene riportato sul foglio dell’inventario e firmato dalla persona incarcerata e dal  personale incaricato.  Capitolo V  Igiene, alimentazione, sostanze
                        
                        
                    
                    
                    
                Igiene e cura personale
Art. 21
                            La  persona  incarcerata  ha  cura  di  sé  stessa,  della  sua  igiene  e  pulizia  personale  quotidiana, così come dei propri effetti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pasti, regime alimentare
Art. 22
                            1  Alla persona incarcerata è garantita un’alimentazione sana, sufficiente e adeguata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È assolutamente vietato lo sperpero di alimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  persona  incarcerata  riceve  e  consuma  in  cella  o  in  un  locale  comune  i  pasti  forniti  dalle  strutture  carcerarie,  a  seconda  dell’organizzazione  vigente  e  degli  orari  stabiliti  dall’ordine  del  giorno. E’ vietato cucinare in cella o in camera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Alla  persona  incarcerata  collocata  allo  Stampino,  rispettivamente  al  Naravazz,  non  è  permesso  consumare i pasti in camera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Regimi alimentari speciali sono forniti su prescrizione medica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  strutture  carcerarie  tengono  conto  nella  misura  del  possibile  di  comprovate  convinzioni  religiose, culturali e filosofiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il  Naravazz  fornisce  la  colazione  giornalmente,  di  regola  il  pranzo  e  la  cena  solo  durante  i  fine  distribuzione  dei  pasti  e  nel  riassetto  di  cucina  e  refettorio.  La  persona  incarcerata  presso  il  Naravazz provvede autonomamente a eventuali regimi alimentari speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sciopero della fame
Art. 23
                            In  caso  di  sciopero  della  fame  dichiarato,  la  Direzione  informa  il  Servizio  medico  e  vengono presi i provvedimenti del caso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Alcol, sostanze stupefacenti, medicamenti
Art. 24
                            L’introduzione,  la  fabbricazione,  la  detenzione,  il  commercio  o  il  consumo,  così  come  qualsiasi  atto  preparatorio,  di  bevande  alcoliche,  di  sostanze  stupefacenti  ai  sensi  della  Legge  federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, così come di medicinali  non prescritti, sono vietati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tabacco
Art. 25
                            1  La Direzione determina i locali nei quali è vietato fumare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alle persone minori di anni quattordici è vietato il consumo di tabacchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Acquisti, spaccio
Art. 26
                            1  A  condizione  che  la  persona  incarcerata  disponga  dei  mezzi  finanziari,  beni  di  prima  necessità,  generi  alimentari  o  tabacchi  possono  essere  acquistati  allo  spaccio  di  rivendita,  secondo  le  disposizioni  della  Direzione.  L’utile  conseguito  viene  accreditato  al  Fondo  sociale  gestito dalla relativa commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alle persone minori di sedici anni è vietato l’acquisto di tabacchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In accordo con il responsabile dello spaccio, possono essere acquistati altri generi di merce, per  uso   proprio   all’interno   della   struttura.   Non   sono   autorizzati   acquisti   di   alcun   genere   per  corrispondenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  persona  incarcerata  collocata  allo  Stampino,  che  non  beneficia  del  regime  di  congedi,  può  effettuare acquisti allo spaccio per il tramite del personale di custodia, con pagamento in contanti  alla consegna della merce.  Capitolo VI  Salute
                        
                        
                    
                    
                    
                Visita d’entrata e d’uscita
Art. 27
                            1  Alla  Farera  e  alla  Stampa,  la  persona  incarcerata  è  sottoposta  a  visita  medica  generale nella settimana che segue la sua entrata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tutte  le  persone  incarcerate,  che  soffrono  di  problemi  di  salute  o  che  sono  sottoposte  ad  un  trattamento  medico,  sono  tenute  a  segnalarlo  al  momento  dell’incarcerazione,  eventualmente  presentando  il  relativo  certificato  medico.  Sono  visitate  dal  personale  competente  del  Servizio  medico nel più breve termine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ferite   visibili   o   segni   derivanti   da   possibili   maltrattamenti   sono   segnalati   dalla   Direzione  all’autorità competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Su  richiesta  della  persona  incarcerata  o  per  decisione  del  medico,  viene  effettuata  una  visita  medica d’uscita.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assistenza medica, visite specialistiche, dentista
Art. 28
                            1  L’assistenza   medica,   medico-dentaria   e   psichiatrica   sono   garantite   dai   medici  designati dalle strutture carcerarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Visite mediche specialistiche sono possibili solo su decisione dei rispettivi medici designati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   detenuto   in   cura   deve   seguire   scrupolosamente   il   trattamento   prescrittogli;   in   caso   di  contestazioni, decide il Medico cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In casi eccezionali, su richiesta della persona incarcerata, con l’autorizzazione del medico e della  Direzione, sono ammessi visite ed interventi del medico di fiducia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  persona  incarcerata  presso  il  Naravazz  è  di  regola  seguita  dal  proprio  medico,  a  condizione  che sia assoggettata all’obbligo assicurativo. Tutte le spese, comprese quelle ospedaliere, sono a  suo carico. Negli altri casi, intervengono i medici designati dalle strutture carcerarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I   medici   designati   dalle   strutture   carcerarie   allestiscono   i   preavvisi   richiesti   dall’autorità  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il medico responsabile del servizio preavvisa l’istanza di interruzione dell’esecuzione della pena.
                        
                        
                    
                    
                    
                Luogo del trattamento
Art. 29
                            1  Di  regola,  il  detenuto  viene  curato  presso  le  strutture  carcerarie.  Il  medico  può  ordinare  il  collocamento  in  una  struttura  ospedaliera  qualora  il  trattamento  lo  esiga.  Il  ricovero  avviene secondo le disposizioni della Direzione, rispettivamente dell’autorità competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità decide se il periodo di degenza è computato sull’esecuzione della pena.
                        
                        
                    
                    
                    
                Salute pubblica
Art. 30
                            1  I medici di riferimento assicurano la supervisione di tutto quanto è attinente alla salute  e all’igiene delle persone presenti nelle strutture carcerarie, segnatamente per quanto riguarda le  condizioni  di  vita  e  di  lavoro,  la  sussistenza,  la  distribuzione  di  medicamenti,  l’ambiente  e  la  prevenzione di malattie trasmissibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  provvedimenti  ritenuti  necessari  dai  medici  vengono  adottati  con  l’accordo  della  Direzione.  In  caso di estrema urgenza, il medico ordina le misure necessarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Costi sanitari e delle cure dentarie
Art. 31
                            1  I costi derivanti dalle cure mediche e stazionarie sono coperti secondo le disposizioni  della  Legge  federale  del  18  marzo  1994  sull’assicurazione  malattie.  L’amministrazione  delle  strutture carcerarie interviene unicamente in modo sussidiario, per quanto non coperto dalla legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  il  detenuto  abbia  intenzionalmente  o  per  negligenza  grave  causato  tali  costi,  essi  possono essere messi a suo carico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  costi  relativi  ad  eventuali  visite  e  interventi  del  medico  di  fiducia  sono  a  carico  della  persona  incarcerata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le spese derivanti da cure dentarie dei prevenuti sono interamente a loro carico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  spese  derivanti  da  cure  dentarie  dei  condannati  sono  regolate  dalle  norme  del  Concordato  latino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le cure dentarie urgenti sono garantite.  Capitolo VII  Servizi
                        
                        
                    
                    
                    
                Assistenza sociale
Art. 32
                            1  L’assistenza  sociale  individuale  è  garantita  dall’Ufficio  di  Patronato,  rispettivamente  dal Servizio educativo minorile, entrambi sottoposti a una direzione propria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ad ogni persona incarcerata viene assegnato un operatore sociale di riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli operatori sociali contribuiscono alla ricerca delle soluzioni dei problemi di carattere sociale e  materiale della persona incarcerata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In modo particolare mantengono i necessari rapporti con:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli operatori sociali allestiscono i preavvisi richiesti dalle autorità competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Gli operatori sociali sono tenuti al segreto su quanto apprendono nell’esercizio delle loro funzioni.  Possono  comunicare  a  terzi  informazioni  sulle  condizioni  personali  degli  assistiti  soltanto  col  consenso scritto di questi ultimi o dell’autorità competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Ad  eccezione  del  primo  colloquio,  la  persona  incarcerata  formula  per  iscritto  le  richieste  di  appuntamento all’operatore sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Piano di esecuzione della sanzione o della misura
Art. 33
                            1  Per  ogni  persona  condannata  che  deve  scontare  una  pena  o  un  residuo  di  pena,  viene elaborato un piano individualizzato di esecuzione; se la pena o il residuo di pena sono uguali  o inferiori a sei mesi, viene elaborato un piano semplificato di preparazione alla liberazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  piano  viene  elaborato  dall’operatore  sociale  con  la  partecipazione  attiva  della  persona  condannata. Esso viene presentato e discusso in una riunione apposita tra i servizi interessati. Il  PES, rispettivamente il PEM, viene firmato dalla persona condannata, dall’operatore sociale, dalla  Direzione, e sottoposto all’approvazione della Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il PES e il PEM, una volta approvati dalla Divisione, sono trasmessi al Giudice dell’applicazione  della pena per il suo incarto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assistenza religiosa e spirituale
Art. 34
                            1  Ogni  persona  incarcerata  ha  il  diritto  di  praticare  liberamente  la  propria  convinzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  persona  incarcerata  può  usufruire  dell’assistenza  spirituale  da  parte  dei  rappresentanti  religiosi designati dalle strutture carcerarie. Per le persone prevenute, ciò ha luogo previo avviso  all’autorità competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Attività di proselitismo non sono ammesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazioni con partner esterni
Art. 35
                            Le  strutture  carcerarie  possono  avvalersi  della  collaborazione  di  partner  esterni,  nell’ottica  di  accompagnare  e  sostenere  le  persone  incarcerate,  segnatamente  per  mantenere  e  favorire i legami familiari, in particolare con i figli.  Capitolo VIII  Regime
                        
                        
                    
                    
                    
                Ordine e sicurezza
Art. 36
                            1  L’ordine  e  la  disciplina  devono  essere  mantenuti  nell’interesse  della  sicurezza,  della  vita comunitaria ben organizzata e degli obiettivi perseguiti dalle strutture carcerarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La vita interna è regolata da disposizioni emanate dalla Direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Perquisizioni
Art. 37
                            1  La persona incarcerata, come pure i suoi oggetti e averi, la cella o camera, ed i locali  comuni, possono essere perquisiti in qualsiasi momento. La cella o camera può essere perquisita  anche in sua assenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La perquisizione corporale è eseguita da un membro del personale dello stesso sesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Qualora,  a  giudizio  del  personale  incaricato,  si  rendesse  necessaria  la  perquisizione  corporale  approfondita,  la  stessa  è  eseguita  da  un  medico  o  da  un  membro  del  personale  addetto  all’infermeria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Oggetti  o  averi  non  consoni  possono  essere  requisiti  e,  se  del  caso,  trasmessi  all’autorità  competente.  La  Direzione  decide  in  merito  alla  destinazione  degli  oggetti  o  averi.  La  persona  incarcerata viene informata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Controlli
Art. 38
                            1  La  persona  incarcerata  può  essere  sottoposta  in  qualsiasi  momento  ai  controlli  per  appurare  l’uso  di  stupefacenti,  medicamenti  o  alcol.  Un  rifiuto  di  sottoporsi  a  tali  controlli  viene  considerato come una positività alla sostanza più pesante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora le analisi risultassero positive, le relative spese sono a carico della persona incarcerata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Fase di osservazione
Art. 39
                            1  Per i primi dieci giorni di detenzione, la persona incarcerata è posta in osservazione;  dal giorno successivo al suo arrivo, è ammessa al passeggio secondo le disposizioni interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Direzione si riserva le decisioni sui casi particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regime ordinario
Art. 40
                            1  Qualora  motivi  di  sicurezza  non  vi  si  oppongano,  la  persona  incarcerata  viene  ammessa  al  regime  ordinario,  secondo  le  disposizioni  interne.  Per  le  persone  in  detenzione  preventiva, ciò ha luogo previo accordo dell’autorità competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  regime  ordinario,  il  lavoro  e  le  attività  sono  trascorsi  in  comune  ed  in  locali  designati.  Nel  restante tempo, la persona incarcerata rimane in cella.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regime speciale
Art. 41
                            Su  ordine  dell’autorità  competente,  per  motivi  di  inchiesta  la  persona  incarcerata  rimane  in  cella.  Le  è  concesso  il  passeggio  comune  per  almeno  un’ora  al  giorno,  secondo  le  disposizioni emanate dalla Direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regime separato
Art. 42
                            1  Su  ordine  dell’autorità  competente  per  motivi  di  inchiesta  o  su  ordine  della  Direzione  per motivi di sicurezza, d’ordine interno o di trattamento  individuale, la persona incarcerata rimane  isolata  in  cella.  Le  è  concesso  il  passeggio  separato  per  almeno  un’ora  al  giorno,  secondo  le  disposizioni emanate dalla Direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Progressione dell’esecuzione della pena
Art. 43
                            1  L’esecuzione  della  pena  avviene  di  principio  secondo  una  progressione,  il  cui  obiettivo, condizioni e fasi sono contemplati nel PES. I passaggi tra le fasi sono decisi dall’autorità  competente,  che  tiene  conto  segnatamente  della  durata  della  pena,  del  comportamento  in  esecuzione di pena, dell’impegno nel lavoro o nella formazione, dei rischi di fuga, della capacità di  rispettare le norme di condotta imposte, dei rischi di commissione di reati e di sicurezza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abusi  durante  le  fasi  possono  comportarne  la  sospensione,  rispettivamente  la  regressione  nelle  fasi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Altri regimi e forme di esecuzione
Art. 44
                            La  semiprigionia,  la  pena  per  giorni,  il  lavoro  esterno,  l’alloggio  esterno  e  gli  arresti  domiciliari  sono  disciplinati  dalle  disposizioni  rilevanti  del  CPS,  di  leggi  e  di  regolamenti  di  applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modifica del regime di semiprigionia
e dell’esecuzione per giorni separati
Art. 45
                            1  La    persona    incarcerata    può    rinunciare    alla    semiprigionia,    rispettivamente  all’esecuzione  per  giorni  separati,  in  ogni  momento,  con  comunicazione  scritta  alla  Direzione.  L’autorità competente può revocare in qualsiasi momento tali regimi in caso di inosservanza delle  condizioni  stabilite.  In  entrambi  i  casi,  l’autorità  competente  decide  le  modalità  di  espiazione  del  residuo della pena.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non esistono le «vacanze carcerarie».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  vacanze  collettive  fissate  dal  datore  di  lavoro,  la  persona  incarcerata  è  sottoposta  al  regime  ordinario.  La  persona  collocata  presso  il  Naravazz  continua  l’esecuzione  della  pena  di  principio presso lo Stampino.
                        
                        
                    
                    
                    
                Misure particolari
Art. 46
                            La  Direzione  può  adottare  misure  volte  a  limitare  il  contatto  tra  categorie  particolari  di  persone incarcerate.  Capitolo IX  Rapporti e contatti
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporti interni al carcere
Art. 47
                            1  La  persona  incarcerata  è  rispettosa  dei  membri  del  personale,  delle  altre  persone  incarcerate e di tutti coloro che a diverso titolo intervengono nelle strutture carcerarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La persona incarcerata rispetta le regole del vivere comune e la quiete collettiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contatti con l’esterno
Principio
Art. 48
                            1  I  contatti  con  l’esterno  sono  regolati  dalla  Direzione.  Per  le  persone  in  detenzione  preventiva, ciò avviene in accordo con l’autorità competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di regola, essi sono sorvegliati e/o controllati e/o sottoposti a censura e/o registrati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modalità e presupposti
Art. 49
                            1  La persona incarcerata può mantenere i contatti con l’esterno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi consistono in contatti:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  possibilità  di  fruire  dei  contatti  tiene  conto  del  comportamento  della  persona  incarcerata  ed  avviene  a  dipendenza  del  regime  di  esecuzione,  della  struttura  di  collocamento,  delle  possibilità  logistiche e delle disposizioni emanate dalla Direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv. abrogato il 10 dicembre 2012; in vigore dal 1.1.2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  contatti  possono  essere  limitati  o  vietati  dall’autorità  competente  per  ragioni  d’inchiesta  o  dalla  persona incarcerata o di terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Accesso alle strutture carcerarie
Art. 50
                            1  Tutte  le  persone  che  accedono  alle  strutture  carcerarie  si  attengono  alle  disposizioni  emanate dalla Direzione, segnatamente:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  perquisizione  o  lo  spoglio  della  persona  possono  essere  effettuati  quando  tali  misure  si  rivelassero necessarie e proporzionate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tale controllo è effettuato da una persona dello stesso sesso in un locale adeguato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità e commissioni di sorveglianza
Art. 51
                            1  I contatti sono garantiti e liberi con:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lettere  indirizzate  a  queste  autorità  sono  consegnate  in  busta  chiusa  e  non  sono  sottoposte  a  censura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  particolare,  la  persona  incarcerata  può  rivolgere  reclami  sulle  condizioni  di  detenzione  alla  Commissione  di  sorveglianza  delle  condizioni  di  detenzione  del  Gran  Consiglio  del  Cantone  Ticino.  Il  reclamo,  motivato,  deve  essere  presentato  in  forma  scritta.  La  Commissione  non  ha  competenze in materia giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Difesa
Art. 52
                            1  Ad  ogni  persona  incarcerata  nell’ambito  di  una  procedura  penale  o  amministrativa,  è  garantito il diritto alla difesa o alla rappresentanza legale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I contatti con il difensore designato sono regolati dal CPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I contatti col difensore o col rappresentante legale nell’ambito di una procedura sono di principio  liberi  e  non  limitati,  compatibilmente  con  le  esigenze  di  funzionamento  delle  strutture  carcerarie.  Essi possono essere sorvegliati, ma non ascoltati né sottoposti a censura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Corrispondenza
Art. 53
                            1  La corrispondenza in entrata e in uscita non è di principio limitata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  lettere  in  uscita  dalle  strutture  chiuse  devono  essere  consegnate  al  personale  di  servizio  in  busta aperta. La Direzione può imporre questa regola anche per le strutture aperte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  corrispondenza  può  essere  trattenuta  dall’autorità  competente  per  ragioni  d’inchiesta  o  dalla  Direzione  per  ragioni  di  sicurezza  o  di  ordine  interno  o  a  protezione  degli  interessi  propri  della  persona incarcerata o di terzi. In questo caso, l’interessato viene avvertito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le spese per gli invii postali sono a carico della persona incarcerata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Telefonate
Art. 54
                            1  Le telefonate in entrata non sono ammesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le telefonate in uscita delle persone incarcerate a regime speciale o separato sono possibili, se  autorizzate dall’autorità competente, alle condizioni da questa fissate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le telefonate in uscita delle persone incarcerate a regime ordinario sono possibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per entrambe le categorie, fanno stato le disposizioni della Direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le telefonate possono essere registrate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I costi delle telefonate sono a carico della persona incarcerata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pacchi
Art. 55
                            1  La persona incarcerata può ricevere o inviare pacchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I pacchi in entrata sono controllati e consegnati aperti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Una  disposizione  della  Direzione  regola  la  frequenza  di  ricezione  dei  pacchi  e  la  merce,  rispettivamente le quantità autorizzate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Qualora  la  merce  non  fosse  conforme  alle  disposizioni,  sarà  ritornata  al  mittente,  salvo  che  le  spese  risultino  sproporzionate  o  motivi  di  igiene  lo  richiedano;  in  tal  caso,  sarà  distrutta.  La  persona incarcerata è informata; le spese sono a suo carico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Visite
Art. 56
                            1  Alla  persona  incarcerata  è  permesso  ricevere  in  visita,  contemporaneamente,  un  massimo di tre persone maggiorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chi  intende  rendere  visita  ad  una  persona  incarcerata  a  regime  speciale    o  separato  deve  presentare l’autorizzazione dell’autorità competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chi   intende   rendere   visita   ad   una   persona   incarcerata   a   regime   ordinario   deve   essere  preventivamente autorizzato dalla Direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Direzione può vietare le visite ritenute inopportune.  I minorenni sono ammessi unicamente se accompagnati:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  minorenni  sopra  i  quattordici  anni  possono  essere  ammessi  da  soli  in  visita  ad  un  genitore  incarcerato,  a  condizione  che  questi  eserciti  l’autorità  parentale,  rispettivamente  se  muniti  di  un’autorizzazione scritta e dichiarata autentica del genitore che esercita l’autorità parentale o di chi  ne fa le veci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Salvo eccezioni consentite dalla Direzione:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  I  giorni,  gli  orari,  la  sorveglianza  e  le  modalità  di  visita  sono  regolati  da    disposizioni  della  Direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Il tempo di visita è conteggiato in ore piene (al massimo due ore consecutive alla Stampa e allo  Stampino, un’ora alla Farera) e non può essere frazionato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Una  disposizione  della  Direzione  fissa  il  monte  ore  periodico  massimo  per  ogni  regime;  esso  si  estingue con la fine di ogni periodo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  La visita avviene negli appositi spazi, sotto il controllo del personale di custodia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  È assolutamente vietato consegnare o ricevere dalla persona incarcerata qualsiasi cosa. Oggetti  o  merci  destinati  alla  persona  incarcerata  devono  essere  depositati  all’entrata;  essi  verranno  consegnati alla persona incarcerata dopo i controlli. Una disposizione della Direzione regola il tipo  di merce, la quantità e la frequenza di ricezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Altri contatti personali
Art. 57
                            Colloqui   gastronomici,   La   Silva,   Pollicino,   eventi   particolari   sono   disciplinati   da  disposizioni  emanate  dalla  Direzione;  si  applicano  inoltre  per  analogia  le  regole  previste  per  le  visite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sospensione o revoca
Art. 58
                            1  In caso di abuso nell’esercizio di un contatto, la Direzione può sospendere o revocare  un permesso già accordato, rispettivamente interrompere un contatto in corso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Direzione si riserva di informare l’autorità competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Accesso alla rete informatica
Art. 59
                            1  L’accesso  o  lo  scambio  di  dati  e  informazioni  sulla  rete  informatica,  così  come  il  possesso di apparecchi atti ad accedere alla rete, sono vietati, salvo nei casi seguenti:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Altre eccezioni possono essere previste dalla Direzione.  Capitolo X  Attività
                        
                        
                    
                    
                    
                Attività
Art. 60
                            1  Le  strutture  carcerarie,  nel  limite  del  possibile,  offrono  alle  persone  incarcerate  possibilità  di  attività  lavorative,  formative,  culturali,  sportive  o  ricreative,  tenendo  conto  delle  caratteristiche e competenze individuali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per le persone condannate, tali attività rientrano nel PES o nel PEM.
                        
                        
                    
                    
                    
                Lavoro
Art. 61
                            1  Alla  persona  prevenuta  maggiorenne  incarcerata  a  regime  speciale  o  ordinario  può  essere assegnata un’attività lavorativa, col suo accordo, fatte salve le esigenze d’inchiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  persona  condannata  è  obbligata  al  lavoro.  Essa  è  tenuta  a  svolgere  il  lavoro  che  le  viene  assegnato;  se  si  sottrae  a  tale  obbligo,  è  passibile  di  sanzioni.  Il  rispetto  dell’obbligo  di  lavorare  costituisce inoltre una delle condizioni per l’avanzamento del regime progressivo, rispettivamente  per il suo mantenimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Entrambe  le  categorie  di  persone  possono  procurarsi  un’attività  lavorativa  propria  da  svolgere  all’interno delle strutture, se ritenuta adeguata e compatibile con l’ordine e la sicurezza. I proventi  sono versati sul conto deposito dell’interessato, dedotti eventuali costi vivi e la partecipazione alle  spese  di  carcerazione.  Si  applicano  per  analogia  le  disposizioni  sulla  retribuzione  del  CPS  e  del  Concordato latino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il lavoro esterno (art. 77a CPS) e il lavoro in semiprigionia (art. 77b e 79 CPS) sono disciplinati  con  disposizioni  separate.  Si  applicano  inoltre  le  disposizioni  rilevanti  del  REP,  del  presente  regolamento e, per analogia, le disposizioni del CPS e del Concordato latino.
                        
                        
                    
                    
                    
                Formazione
Art. 62
                            1  La  persona  prevenuta  minorenne  è  tenuta  a  frequentare  i  corsi  di  formazione  organizzati, con l’accordo dell’autorità competente. La formazione non è retribuita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La persona prevenuta maggiorenne può frequentare i corsi di formazione organizzati, fatte salve  le  esigenze  dell’inchiesta.  Per  le  donne  incarcerate  alla  Farera,  la  partecipazione  alle  attività  formative e culturali corrisponde all’obbligo del lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La persona condannata può frequentare corsi di formazione generale o professionale organizzati  all’interno delle strutture carcerarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Direzione può autorizzare formazioni con programmi individuali a distanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Parte dei costi relativi alla formazione possono essere messi a carico della persona incarcerata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La  Direzione  può  revocare  l’autorizzazione  alla  formazione  per  motivi  disciplinari,  di  sicurezza  o  di ordine interno o per mancanza di applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La Direzione emana le disposizioni generali inerenti alla formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esonero dalle attività lavorative e di formazione
Art. 63
                            La Direzione può esonerare temporaneamente dal lavoro o dalla formazione la persona  incarcerata:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Retribuzione
Art. 64
                            1  Per  il  lavoro  prestato,  viene  corrisposta  una  retribuzione  secondo  le  disposizioni  del  CPS e del Concordato latino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per la partecipazione a corsi di formazione o perfezionamento professionale in luogo del lavoro,  viene corrisposta una congrua retribuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Alla  persona  condannata,  cui  non  è  possibile  fornire  un’attività  lavorativa  o  formativa,  viene  corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione minima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Alla  persona  inabile  al  lavoro  o  alla  formazione  per  motivi  di  salute  certificati  dal  medico  delle  strutture carcerarie, viene corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione stabilita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La Direzione emana le disposizioni inerenti al calcolo delle indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Partecipazione alle spese di esecuzione
Art. 65
                            1  Le persone incarcerate partecipano alle spese di esecuzione:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli importi sono fissati secondo le norme del Concordato latino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le  spese  di  cui  alle  lettere  b)  e  c),  la  Direzione  decide,  a  istanza  della  persona  interessata,  sulla riduzione o sull’esonero.
                        
                        
                    
                    
                    
                Passeggio
Art. 66
                            1  Le  persone  incarcerate  sono  ammesse  al  passeggio  per  almeno  un’ora  al  giorno  a  partire da quello successivo alla loro incarcerazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durata,  condizioni  e  modalità  generali  del  passeggio  sono  regolate  da  disposizioni  della  Direzione per le singole strutture ed applicate individualmente dal personale di custodia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Lavoro facoltativo durante il tempo libero
Art. 67
                            Con  l’autorizzazione  della  Direzione,  la  persona  incarcerata  può  dedicarsi  durante  il  tempo  libero  ad  un’attività  produttiva  finalizzata  al  conseguimento  di  un  guadagno;  esso  viene  accreditato sul conto deposito.
                        
                        
                    
                    
                    
                Mezzi di informazione
Art. 68
                            1  Durante la prima settimana di detenzione, alla persona prevenuta è escluso l’accesso  ai  mezzi  di  informazione.  L’accesso  può  essere  negato  o  ristretto  in  qualsiasi  altro  momento  su  decisione dell’autorità competente, rispettivamente della Direzione, per motivi di ordine interno.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le persone minorenni hanno accesso ai programmi televisivi e radiofonici in modo regolamentato  e limitato, secondo le disposizioni della Direzione, in accordo con l’autorità competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Attività culturali e ricreative, biblioteca
Art. 69
                            1  La  persona  incarcerata  è  invitata  a  mantenere  ed  estendere  le  proprie  competenze  culturali, attraverso la partecipazione alle attività e manifestazioni ed usufruendo di opere prestate  dalla biblioteca interna.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Direzione disciplina le modalità di fruizione delle attività culturali e ricreative e della biblioteca.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abbonamenti a giornali e riviste e TV
Art. 70
                            1  Alla  persona  incarcerata  è  concesso  di  abbonarsi  a  proprie  spese  a  pubblicazioni  in  libero commercio in Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Direzione  emana  le  disposizioni  inerenti  alla  ricezione  di  programmi  televisivi  e  radiofonici;  il  canone degli apparecchi nelle celle e nelle camere è a carico delle persone incarcerate. È vietata  l’installazione di antenne esterne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Apparecchiature proprie di intrattenimento
e supporti dati
Art. 71
                            La  Direzione  emana  le  disposizioni  inerenti  alle  apparecchiature,  in  particolare  le  apparecchiature  informatiche,  i  supporti  e  i  lettori  di  dati  (videocassette,  CD,  DVD,  eccetera),  rispettivamente ai contenuti autorizzati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esercizi fisici e sport
Art. 72
                            1  La  persona  incarcerata  è  invitata  a  prendersi  cura  del  proprio  stato  di  salute  anche  attraverso la pratica di esercizi fisici,   in cella o in camera,   al passeggio o negli spazi previsti per  questo scopo. La persona incarcerata è tenuta a portare un abbigliamento adeguato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La pratica di attività sportive presso le strutture aperte è disciplinata da disposizioni particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tempo di lavoro e tempo libero presso lo Stampino
e il Naravazz
                            2    Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 388.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73
                            1  Gli orari di uscita ed entrata per lo svolgimento dell’attività lavorativa o di formazione  posto di lavoro o di formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  tempo  libero  presso  lo  Stampino  e  il  Naravazz  è  trascorso  in  camera  o  negli  spazi  comuni  secondo disposizioni interne. Salvo per attività organizzate con l’accordo della Direzione, è vietato  uscire dal perimetro della struttura.  Capitolo XI  Autorizzazioni d’uscita
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione di uscita (lavoro o formazione)
Art. 74
                            La  persona  incarcerata  in  regime  di  lavoro  o  formazione  esterni  o  semiprigionia  deve  sempre essere munita della relativa decisione, la quale indica la durata, gli orari, il luogo, il datore  di lavoro o la scuola, il mezzo di trasporto e le norme di condotta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione di uscita (congedo, permesso,
accompagnamento)
Art. 75
                            1  La persona incarcerata può chiedere per tempo un’autorizzazione d’uscita secondo il  CPS, il REP e le disposizioni del Concordato latino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’uscita  non  è  un  diritto;  per  la  sua  concessione  si  tiene  conto  segnatamente  della  durata  della  pena,  del  comportamento  in  esecuzione  di  pena,  dell’impegno  nel  lavoro,  dei  rischi  di  fuga  e  di  recidiva, della capacità di rispettare le norme di condotta e di sicurezza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   spese   per   l’uscita   sono   interamente   a   carico   della   persona   incarcerata,   che   deve  preventivamente dimostrare di poterle assumere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ogni autorizzazione d’uscita viene formalizzata per iscritto dalla Direzione, con copia all’autorità  di polizia; essa indica le condizioni obbligatorie per l’effettuazione dell’uscita, va conservata dalla  persona durante tutta la durata dell’uscita e va riconsegnata al rientro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il tempo per uscite non effettuate o revocate dalla Direzione o non completamente sfruttate non  può essere recuperato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Durante le uscite è vietato:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Un’uscita già autorizzata può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento, qualora una delle  condizioni per la sua concessione non fosse più data.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  L’uscita può avvenire solo se la cella o la camera è in ordine e pulita.
                        
                        
                    
                    
                    
                Congedo
Art. 76
                            1  Il  primo  congedo  è  concesso  dall’autorità  competente.  I  congedi  successivi  sono  concessi dalla Direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  congedo  avviene  di  principio  durante  i  fine  settimana  e  i  giorni  festivi,  ed  è  regolato  dalle  disposizioni emanate dalla Direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Permesso e accompagnamento
Art. 77
                            La  Direzione  può  concedere  alla  persona  condannata  un  permesso  straordinario  di  uscita, rispettivamente un accompagnamento ad opera di una persona di fiducia, limitatamente al  tempo  strettamente  necessario,  per  occuparsi  delle  sue  pratiche  personali,  professionali  o  giudiziarie, che non possono essere rimandate e per le quali la presenza fuori dallo stabilimento è  indispensabile, o per altri motivi eccezionali a giudizio della Direzione.  Capitolo XII  Diritti, doveri e misure disciplinari
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritti
Art. 78
                            La persona incarcerata gode di tutti i diritti riservati all’individuo ed al cittadino e protetti  dalla legge, ad eccezione di:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Doveri
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È sottoposta alla disciplina della struttura e si conforma alle disposizioni e agli ordini impartiti dal  personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La persona incarcerata ha il dovere di prendere atto delle procedure amministrative, giudiziarie o  disciplinari  che  la  riguardano.  Qualora  in  tali  ambiti  essa  dovesse  rifiutarsi  di  apporre  la  propria  firma su un documento, questo porta l’osservazione con indicato il motivo del rifiuto e la firma del  funzionario incaricato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Colloquio di Direzione
Art. 80
                            La  persona  incarcerata  può  chiedere  un  colloquio  di  Direzione.  La  domanda  scritta  e  motivata deve essere indirizzata alla Direzione, di regola per il tramite del personale di custodia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Reclamo
Art. 81
                            1  La persona incarcerata gode del diritto di reclamo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  reclamo,  formalmente  indicato  come  tale  e  debitamente  motivato,  è  da  indirizzare  in  busta  chiusa entro cinque giorni dalla decisione o dall’atto contestati:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La decisione è intimata all’interessato nella forma scritta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In casi di reiterazione e manifesta infondatezza del reclamo, la Direzione e la Divisione possono  applicare una tassa di decisione da fr. 20.– a fr. 100.–  3  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Petizione
Art. 82
                            1  Le   persone   incarcerate   hanno   il   diritto   di   presentare,   in   nome   proprio   o  collettivamente,  richieste,  proposte  o  lamentele  su  situazioni  o  fatti  riguardanti  il  trattamento  o  la  vita interna nelle strutture carcerarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le richieste, proposte o lamentele devono essere indirizzate nella forma scritta alla Direzione, per  i minorenni alla Magistratura dei minorenni, per il tramite della Direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Infrazioni disciplinari
Art. 83
                            1  Costituiscono un’infrazione disciplinare:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i)  j)  k)  l)  m)   la provocazione, l’istigazione e la complicità alla commissione di un’infrazione disciplinare;  n)  o)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’azione penale rimane riservata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv. modificato il 10 dicembre 2012; in vigore dal 1 gennaio 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura disciplinare
Art. 84
                            1  Se  una  persona  incarcerata,  intenzionalmente  o  per  grave  negligenza,  commette  un’infrazione  disciplinare,  è  soggetta  ad  una  sanzione  proporzionata  alla  natura  e  alla  gravità  dell’infrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima  di  procedere  alla  sanzione,  la  persona  incarcerata  è  informata  e  sentita  sui  fatti  a  lei  imputati. Ha la facoltà di esprimersi verbalmente o per iscritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La sanzione è commisurata tenendo conto del comportamento e delle condizioni particolari della  persona incarcerata, in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo.  È riservata la sanzione penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La sanzione è notificata nella forma scritta. Deve essere motivata e contenere i rimedi di diritto. Il  ricorso, che deve essere presentato entro il termine di tre giorni, non ha effetto sospensivo  4  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Tutte  le  infrazioni  disciplinari,  nelle  quali  si  configura  un  atto  perseguibile  penalmente,  sono  segnalate all’autorità competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Tutte le infrazioni disciplinari commesse da una persona in detenzione preventiva sono segnalate  all’autorità competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sanzioni
Art. 85
                            1  Le sanzioni applicabili sono  5  :  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il carcerato punito con l’isolamento in cella di rigore deve essere visitato dal medico incaricato, il  quale può, per ragioni mediche, interrompere l’esecuzione del provvedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Direzione  è  competente  per  pronunciare  le  sanzioni  disciplinari;  in  caso  di  ricusa,  la  competenza passa alla Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...  6  Capitolo XIII  Trasferimento e scarcerazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Trasferimento
Art. 86
                            La persona incarcerata può essere trasferita:  a)  b)  competente;  c)  condannati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scarcerazione
Art. 87
                            1  Nessuno  può  essere  scarcerato  senza  un  regolare  ordine  scritto,  datato  e  firmato  dall’autorità competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’apposito supporto informatico viene aggiornato indicando:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Cpv. modificato il 10 dicembre 2012; in vigore dal 1 gennaio 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv. modificato il 10 dicembre 2012; in vigore dal 1 gennaio 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv. abrogato il 10 dicembre 2012; in vigore dal 1 gennaio 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  conferma  della  scarcerazione  viene  trasmessa  alle  autorità  interessate.  Per  le  persone
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’allontanamento  dalla  Svizzera,  rispettivamente  il  rimpatrio,  sono  di  esclusiva  competenza  dell’autorità amministrativa preposta.  Capitolo XIV  Entrata in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 88
                            Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011.  Esso abroga tutti i precedenti regolamenti delle strutture carcerarie.  Pubblicato nel BU  2013  , 22.