Regolamento delle scuole comunali
                            Regolamento  delle  scuole  comunali  1  del  3 luglio   1996  (stato  10  marzo  2023)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamata  la    legge  sulla  scuola  dell’infanzia  e sulla  scuola  elementare  del  7   febbraio  1996,  decreta:  TITOLO  I  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  e denominazioni  Art.  1  2  1  Il  Dipartimento  dell’educazione,    della    cultura  e  dello    sport  (di  seguito  Dipartimento)  è  competente  per  l’applicazione  della  legge   sulla   scuola  dell’infanzia  e   sulla  scuola  elementare  del  7  febbraio  1996   (di  seguito   legge)  e   del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Salvo   diversa  specificazione,  valgono   le seguenti  denominazioni:  a)  inteso  anche  per  consorzio;  b)  inteso  anche  per  Delegazione   scolastica  consortile;  c)  inteso  ai    sensi  dell’art.   3 cpv.  2   della  legge  della  scuola   del  1°  febbraio  1990;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  d)  ispettorato  e   collegio  degli    ispettori,  intesi  sia  per  la  scuola  dell’infanzia    che    per    la  elementare.  TITOLO  II  Frequenza  scolastica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controllo  della  frequenza  Art.  2  Il    Municipio  è    tenuto  a  controllare  che  tutti  gli  allievi  domiciliati  e  nell’età    prescritta  frequentino  la scuola  obbligatoria  nel  comune,  in un  comune  diverso  o siano  iscritti  in  una  scuola  privata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allievi  obbligati   alla   frequenza  Art.  3  Sono  assimilati  ai  domiciliati  i   bambini  stabilmente    residenti  di  fatto  nel  comune,  indipendentemente  dal  loro  statuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rinvio  dell’obbligo   di frequenza  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’inizio  dell’obbligo   scolastico   può  essere  posticipato  solo  per  gravi  e certificati  motivi  di  ordine  fisico  o    psichico,  nonché  in  caso  di  richiesta  motivata  da    parte  dei  genitori  nell’interesse  superiore  del  bambino  e  con    il  sostegno    del  docente  del  primo  anno  facoltativo    di  scuola  dell’infanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento delle scuole comunali
                            Regolamento  delle  scuole  comunali  1  del  3 luglio   1996  (stato  10  marzo  2023)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamata  la    legge  sulla  scuola  dell’infanzia  e sulla  scuola  elementare  del  7   febbraio  1996,  decreta:  TITOLO  I  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  e denominazioni  Art.  1  2  1  Il  Dipartimento  dell’educazione,    della    cultura  e  dello    sport  (di  seguito  Dipartimento)  è  competente  per  l’applicazione  della  legge   sulla   scuola  dell’infanzia  e   sulla  scuola  elementare  del  7  febbraio  1996   (di  seguito   legge)  e   del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Salvo   diversa  specificazione,  valgono   le seguenti  denominazioni:  a)  inteso  anche  per  consorzio;  b)  inteso  anche  per  Delegazione   scolastica  consortile;  c)  inteso  ai    sensi  dell’art.   3 cpv.  2   della  legge  della  scuola   del  1°  febbraio  1990;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  d)  ispettorato  e   collegio  degli    ispettori,  intesi  sia  per  la  scuola  dell’infanzia    che    per    la  elementare.  TITOLO  II  Frequenza  scolastica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controllo  della  frequenza  Art.  2  Il    Municipio  è    tenuto  a  controllare  che  tutti  gli  allievi  domiciliati  e  nell’età    prescritta  frequentino  la scuola  obbligatoria  nel  comune,  in un  comune  diverso  o siano  iscritti  in  una  scuola  privata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allievi  obbligati   alla   frequenza  Art.  3  Sono  assimilati  ai  domiciliati  i   bambini  stabilmente    residenti  di  fatto  nel  comune,  indipendentemente  dal  loro  statuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rinvio  dell’obbligo   di frequenza  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’inizio  dell’obbligo   scolastico   può  essere  posticipato  solo  per  gravi  e certificati  motivi  di  ordine  fisico  o    psichico,  nonché  in  caso  di  richiesta  motivata  da    parte  dei  genitori  nell’interesse  superiore  del  bambino  e  con    il  sostegno    del  docente  del  primo  anno  facoltativo    di  scuola  dell’infanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento delle scuole comunali
                            Regolamento  delle  scuole  comunali  1  del  3 luglio   1996  (stato  10  marzo  2023)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamata  la    legge  sulla  scuola  dell’infanzia  e sulla  scuola  elementare  del  7   febbraio  1996,  decreta:  TITOLO  I  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  e denominazioni  Art.  1  2  1  Il  Dipartimento  dell’educazione,    della    cultura  e  dello    sport  (di  seguito  Dipartimento)  è  competente  per  l’applicazione  della  legge   sulla   scuola  dell’infanzia  e   sulla  scuola  elementare  del  7  febbraio  1996   (di  seguito   legge)  e   del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Salvo   diversa  specificazione,  valgono   le seguenti  denominazioni:  a)  inteso  anche  per  consorzio;  b)  inteso  anche  per  Delegazione   scolastica  consortile;  c)  inteso  ai    sensi  dell’art.   3 cpv.  2   della  legge  della  scuola   del  1°  febbraio  1990;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  d)  ispettorato  e   collegio  degli    ispettori,  intesi  sia  per  la  scuola  dell’infanzia    che    per    la  elementare.  TITOLO  II  Frequenza  scolastica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controllo  della  frequenza  Art.  2  Il    Municipio  è    tenuto  a  controllare  che  tutti  gli  allievi  domiciliati  e  nell’età    prescritta  frequentino  la scuola  obbligatoria  nel  comune,  in un  comune  diverso  o siano  iscritti  in  una  scuola  privata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allievi  obbligati   alla   frequenza  Art.  3  Sono  assimilati  ai  domiciliati  i   bambini  stabilmente    residenti  di  fatto  nel  comune,  indipendentemente  dal  loro  statuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rinvio  dell’obbligo   di frequenza  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’inizio  dell’obbligo   scolastico   può  essere  posticipato  solo  per  gravi  e certificati  motivi  di  ordine  fisico  o    psichico,  nonché  in  caso  di  richiesta  motivata  da    parte  dei  genitori  nell’interesse  superiore  del  bambino  e  con    il  sostegno    del  docente  del  primo  anno  facoltativo    di  scuola  dell’infanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento delle scuole comunali
                            Regolamento  delle  scuole  comunali  1  (del  3   luglio  1996)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamata  la    legge  sulla  scuola  dell’infanzia  e sulla  scuola  elementare  del  7   febbraio  1996,  decreta:  TITOLO  I  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  e denominazioni  Art.  1  2  1  Il  Dipartimento  dell’educazione,    della    cultura  e  dello    sport  (di  seguito  Dipartimento)  è  competente  per  l’applicazione  della  legge   sulla   scuola  dell’infanzia  e   sulla  scuola  elementare  del  7  febbraio  1996   (di  seguito   legge)  e   del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Salvo   diversa  specificazione,  valgono   le seguenti  denominazioni:  a)  inteso  anche  per  consorzio;  b)  inteso  anche  per  Delegazione   scolastica  consortile;  c)  inteso  ai    sensi  dell’art.   3 cpv.  2   della  legge  della  scuola   del  1°  febbraio  1990;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  d)  ispettorato  e   collegio  degli    ispettori,  intesi  sia  per  la  scuola  dell’infanzia    che    per    la  elementare.  TITOLO  II  Frequenza  scolastica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controllo  della  frequenza  Art.  2  Il    Municipio  è    tenuto  a  controllare  che  tutti  gli  allievi  domiciliati  e  nell’età    prescritta  frequentino  la scuola  obbligatoria  nel  comune,  in un  comune  diverso  o siano  iscritti  in  una  scuola  privata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allievi  obbligati   alla   frequenza  Art.  3  Sono  assimilati  ai  domiciliati  i   bambini  stabilmente    residenti  di  fatto  nel  comune,  indipendentemente  dal  loro  statuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rinvio  dell’obbligo   di frequenza  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’inizio  dell’obbligo   scolastico   può  essere  posticipato  solo  per  gravi  e certificati  motivi  di  ordine  fisico  o    psichico,  nonché  in  caso  di  richiesta  motivata  da    parte  dei  genitori  nell’interesse  superiore  del  bambino  e  con    il  sostegno    del  docente  del  primo  anno  facoltativo    di  scuola  dell’infanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento delle scuole comunali
                            Regolamento  delle  scuole  comunali  1  del  3 luglio   1996  (stato  10  marzo  2023)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamata  la    legge  sulla  scuola  dell’infanzia  e sulla  scuola  elementare  del  7   febbraio  1996,  decreta:  TITOLO  I  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  e denominazioni  Art.  1  2  1  Il  Dipartimento  dell’educazione,    della    cultura  e  dello    sport  (di  seguito  Dipartimento)  è  competente  per  l’applicazione  della  legge   sulla   scuola  dell’infanzia  e   sulla  scuola  elementare  del  7  febbraio  1996   (di  seguito   legge)  e   del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Salvo   diversa  specificazione,  valgono   le seguenti  denominazioni:  a)  inteso  anche  per  consorzio;  b)  inteso  anche  per  Delegazione   scolastica  consortile;  c)  inteso  ai    sensi  dell’art.   3 cpv.  2   della  legge  della  scuola   del  1°  febbraio  1990;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  d)  ispettorato  e   collegio  degli    ispettori,  intesi  sia  per  la  scuola  dell’infanzia    che    per    la  elementare.  TITOLO  II  Frequenza  scolastica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controllo  della  frequenza  Art.  2  Il    Municipio  è    tenuto  a  controllare  che  tutti  gli  allievi  domiciliati  e  nell’età    prescritta  frequentino  la scuola  obbligatoria  nel  comune,  in un  comune  diverso  o siano  iscritti  in  una  scuola  privata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allievi  obbligati   alla   frequenza  Art.  3  Sono  assimilati  ai  domiciliati  i   bambini  stabilmente    residenti  di  fatto  nel  comune,  indipendentemente  dal  loro  statuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rinvio  dell’obbligo   di frequenza  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’inizio  dell’obbligo   scolastico   può  essere  posticipato  solo  per  gravi  e certificati  motivi  di  ordine  fisico  o    psichico,  nonché  in  caso  di  richiesta  motivata  da    parte  dei  genitori  nell’interesse  superiore  del  bambino  e  con    il  sostegno    del  docente  del  primo  anno  facoltativo    di  scuola  dell’infanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’allievo  non  ha  frequentato   il primo  anno  facoltativo  di    scuola  dell’infanzia,  la    richiesta  di rinvio  dell’obbligo  di  frequenza   dei  genitori,  secondo  quanto   previsto  dal  cpv.   1,  deve  essere  sostenuta  dalla  direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   decisione   sul  rinvio  dell’obbligo  di    frequenza  spetta  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  di  allievi   disabili
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  e  di    scuola  elementare,  il   Dipartimento  può  autorizzare  speciali  misure  di sostegno  individualizzato  mediante  personale   qualificato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  di  allievi   in  scuole  di altri  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Titolo  modificato   dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015   -  BU  2015,  279;  precedenti  modifiche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            372;  BU  2003,   422.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Lett.   modificata  dal  R    12.7.2016;  in    vigore   dal  1.8.2016  - BU  2016,  350.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.  modificato   dal  R    12.7.2016;  in vigore   dal  1.8.2016   -  BU  2016,   350;  precedenti  modifiche:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367;  BU  2012,   277;   BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  richiesta  di  frequenza  della    scuola  dell’infanzia  o  della  scuola  elementare  in  altri  Comuni  presentata  dai  genitori  dell’allievo  è   indirizzata  al  Municipio    per  iscritto  e  adeguatamente  motivata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   quota  stabilita  dal  Dipartimento  per  i  comuni  di    residenza  di    allievi  autorizzati  a   frequentare  la  scuola  dell’infanzia  o la  scuola  elementare  in altri  comuni,  prevista   dall’art.   47  cpv.  4   della  legge,  comprende  le spese  dirette  causate  dall’attività  scolastica,  escluse  quelle  concernenti  gli stipendi  del  personale  docente  e non  docente,  e   gli  oneri   di gestione  degli  istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    disposizioni  particolari  in  applicazione  dell’art.    48  cpv.  3  della  legge    sono  emanate    dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partenza  di allievi  Art.  7  6  1  La  partenza  di allievi  è   segnalata  entro  tre  giorni  dalla  direzione   di    istituto  al    Municipio  e  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’allievo  non  ha  frequentato   il primo  anno  facoltativo  di    scuola  dell’infanzia,  la    richiesta  di rinvio  dell’obbligo  di  frequenza   dei  genitori,  secondo  quanto   previsto  dal  cpv.   1,  deve  essere  sostenuta  dalla  direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   decisione   sul  rinvio  dell’obbligo  di    frequenza  spetta  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  di  allievi   disabili
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  e  di    scuola  elementare,  il   Dipartimento  può  autorizzare  speciali  misure  di sostegno  individualizzato  mediante  personale   qualificato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  di  allievi   in  scuole  di altri  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Titolo  modificato   dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015   -  BU  2015,  279;  precedenti  modifiche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            372;  BU  2003,   422.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Lett.   modificata  dal  R    12.7.2016;  in    vigore   dal  1.8.2016  - BU  2016,  350.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.  modificato   dal  R    12.7.2016;  in vigore   dal  1.8.2016   -  BU  2016,   350;  precedenti  modifiche:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367;  BU  2012,   277;   BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  richiesta  di  frequenza  della    scuola  dell’infanzia  o  della  scuola  elementare  in  altri  Comuni  presentata  dai  genitori  dell’allievo  è   indirizzata  al  Municipio    per  iscritto  e  adeguatamente  motivata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   quota  stabilita  dal  Dipartimento  per  i  comuni  di    residenza  di    allievi  autorizzati  a   frequentare  la  scuola  dell’infanzia  o la  scuola  elementare  in altri  comuni,  prevista   dall’art.   47  cpv.  4   della  legge,  comprende  le spese  dirette  causate  dall’attività  scolastica,  escluse  quelle  concernenti  gli stipendi  del  personale  docente  e non  docente,  e   gli  oneri   di gestione  degli  istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    disposizioni  particolari  in  applicazione  dell’art.    48  cpv.  3  della  legge    sono  emanate    dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partenza  di allievi  Art.  7  6  1  La  partenza  di allievi  è   segnalata  entro  tre  giorni  dalla  direzione   di    istituto  al    Municipio  e  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’allievo  non  ha  frequentato   il primo  anno  facoltativo  di    scuola  dell’infanzia,  la    richiesta  di rinvio  dell’obbligo  di  frequenza   dei  genitori,  secondo  quanto   previsto  dal  cpv.   1,  deve  essere  sostenuta  dalla  direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   decisione   sul  rinvio  dell’obbligo  di    frequenza  spetta  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  di  allievi   disabili
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  e  di    scuola  elementare,  il   Dipartimento  può  autorizzare  speciali  misure  di sostegno  individualizzato  mediante  personale   qualificato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  di  allievi   in  scuole  di altri  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Titolo  modificato   dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015   -  BU  2015,  279;  precedenti  modifiche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            372;  BU  2003,   422.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Lett.   modificata  dal  R    12.7.2016;  in    vigore   dal  1.8.2016  - BU  2016,  350.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.  modificato   dal  R    12.7.2016;  in vigore   dal  1.8.2016   -  BU  2016,   350;  precedenti  modifiche:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367;  BU  2012,   277;   BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  richiesta  di  frequenza  della    scuola  dell’infanzia  o  della  scuola  elementare  in  altri  Comuni  presentata  dai  genitori  dell’allievo  è   indirizzata  al  Municipio    per  iscritto  e  adeguatamente  motivata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   quota  stabilita  dal  Dipartimento  per  i  comuni  di    residenza  di    allievi  autorizzati  a   frequentare  la  scuola  dell’infanzia  o la  scuola  elementare  in altri  comuni,  prevista   dall’art.   47  cpv.  4   della  legge,  comprende  le spese  dirette  causate  dall’attività  scolastica,  escluse  quelle  concernenti  gli stipendi  del  personale  docente  e non  docente,  e   gli  oneri   di gestione  degli  istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    disposizioni  particolari  in  applicazione  dell’art.    48  cpv.  3  della  legge    sono  emanate    dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partenza  di allievi  Art.  7  6  1  La  partenza  di allievi  è   segnalata  entro  tre  giorni  dalla  direzione   di    istituto  al    Municipio  e  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’allievo  non  ha  frequentato   il primo  anno  facoltativo  di    scuola  dell’infanzia,  la    richiesta  di rinvio  dell’obbligo  di  frequenza   dei  genitori,  secondo  quanto   previsto  dal  cpv.   1,  deve  essere  sostenuta  dalla  direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   decisione   sul  rinvio  dell’obbligo  di    frequenza  spetta  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  di  allievi   disabili
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  e  di    scuola  elementare,  il   Dipartimento  può  autorizzare  speciali  misure  di sostegno  individualizzato  mediante  personale   qualificato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  di  allievi   in  scuole  di altri  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Titolo  modificato   dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015   -  BU  2015,  279;  precedenti  modifiche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            372;  BU  2003,   422.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Lett.   modificata  dal  R    12.7.2016;  in    vigore   dal  1.8.2016  - BU  2016,  350.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.  modificato   dal  R    12.7.2016;  in vigore   dal  1.8.2016   -  BU  2016,   350;  precedenti  modifiche:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367;  BU  2012,   277;   BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  richiesta  di  frequenza  della    scuola  dell’infanzia  o  della  scuola  elementare  in  altri  Comuni  presentata  dai  genitori  dell’allievo  è   indirizzata  al  Municipio    per  iscritto  e  adeguatamente  motivata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   quota  stabilita  dal  Dipartimento  per  i  comuni  di    residenza  di    allievi  autorizzati  a   frequentare  la  scuola  dell’infanzia  o la  scuola  elementare  in altri  comuni,  prevista   dall’art.   47  cpv.  4   della  legge,  comprende  le spese  dirette  causate  dall’attività  scolastica,  escluse  quelle  concernenti  gli stipendi  del  personale  docente  e non  docente,  e   gli  oneri   di gestione  degli  istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    disposizioni  particolari  in  applicazione  dell’art.    48  cpv.  3  della  legge    sono  emanate    dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partenza  di allievi  Art.  7  6  1  La  partenza  di allievi  è   segnalata  entro  tre  giorni  dalla  direzione   di    istituto  al    Municipio  e  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’allievo  non  ha  frequentato   il primo  anno  facoltativo  di    scuola  dell’infanzia,  la    richiesta  di rinvio  dell’obbligo  di  frequenza   dei  genitori,  secondo  quanto   previsto  dal  cpv.   1,  deve  essere  sostenuta  dalla  direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   decisione   sul  rinvio  dell’obbligo  di    frequenza  spetta  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  di  allievi   disabili
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  e  di    scuola  elementare,  il   Dipartimento  può  autorizzare  speciali  misure  di sostegno  individualizzato  mediante  personale   qualificato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  di  allievi   in  scuole  di altri  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Titolo  modificato   dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015   -  BU  2015,  279;  precedenti  modifiche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            372;  BU  2003,   422.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Lett.   modificata  dal  R    12.7.2016;  in    vigore   dal  1.8.2016  - BU  2016,  350.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.  modificato   dal  R    12.7.2016;  in vigore   dal  1.8.2016   -  BU  2016,   350;  precedenti  modifiche:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367;  BU  2012,   277;   BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  richiesta  di  frequenza  della    scuola  dell’infanzia  o  della  scuola  elementare  in  altri  Comuni  presentata  dai  genitori  dell’allievo  è   indirizzata  al  Municipio    per  iscritto  e  adeguatamente  motivata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   quota  stabilita  dal  Dipartimento  per  i  comuni  di    residenza  di    allievi  autorizzati  a   frequentare  la  scuola  dell’infanzia  o la  scuola  elementare  in altri  comuni,  prevista   dall’art.   47  cpv.  4   della  legge,  comprende  le spese  dirette  causate  dall’attività  scolastica,  escluse  quelle  concernenti  gli stipendi  del  personale  docente  e non  docente,  e   gli  oneri   di gestione  degli  istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    disposizioni  particolari  in  applicazione  dell’art.    48  cpv.  3  della  legge    sono  emanate    dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partenza  di allievi  Art.  7  6  1  La  partenza  di allievi  è   segnalata  entro  tre  giorni  dalla  direzione   di    istituto  al    Municipio  e  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direzione  di    istituto  provvede  affinché  gli atti  dell’allievo  siano  trasmessi  alle  autorità  scolastiche  del  luogo  di    destinazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assenze  degli   allievi  Art.  8  7  1  Non  sono   consentite  deroghe  alla   frequenza  scolastica,  se non  per  motivi  gravi   di ordine  familiare  o per   malattia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tutte  le    assenze  dalla  scuola  devono  essere  immediatamente  giustificate  dai  genitori  alla   direzione  di  istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   assenze  a   malattia  o infortunio  vanno  attestate   con  un   certificato  medico  conformemente  alle  direttive  del  medico  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  irregolare  Art.  9  8  1  In  caso  di    irregolarità  nella  frequenza  scolastica   non  rimediabile  tramite  i contatti  con  i  genitori,  la    direzione  di    istituto  avverte  immediatamente   il Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  allievi  astretti  all’obbligo  scolastico   il Municipio  può  revocare  l’ammissione,  su  richiesta  della  direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Negli  altri    casi  il   Municipio,  nell’ambito  delle  sue  competenze,  interviene  con    un  richiamo,    un  ammonimento  o   una   multa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Accertata    l’impraticabilità    delle  misure    di  convincimento  dei  genitori  e    di  tutela  del    bambino,  il  Municipio  avverte  l’autorità  di    protezione,  informando  l’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sanzioni  nei   confronti  degli  allievi  Art.  10  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  casi  di    indisciplina  il docente  può   adottare  sanzioni  intese  a   valorizzare  il rispetto  delle  norme  e avverte  i  genitori  per  la necessaria   collaborazione;  se  queste   misure  risultano  inefficaci,  informa  la direzione  di    istituto   cui   spetta   il   compito  di    coinvolgere,  se  del  caso,  l’ispettorato.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   vietato  infliggere  agli  allievi  sanzioni  contrarie   alla  loro  dignità   o   alle  finalità  della  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direzione  di    istituto  provvede  affinché  gli atti  dell’allievo  siano  trasmessi  alle  autorità  scolastiche  del  luogo  di    destinazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assenze  degli   allievi  Art.  8  7  1  Non  sono   consentite  deroghe  alla   frequenza  scolastica,  se non  per  motivi  gravi   di ordine  familiare  o per   malattia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tutte  le    assenze  dalla  scuola  devono  essere  immediatamente  giustificate  dai  genitori  alla   direzione  di  istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   assenze  a   malattia  o infortunio  vanno  attestate   con  un   certificato  medico  conformemente  alle  direttive  del  medico  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  irregolare  Art.  9  8  1  In  caso  di    irregolarità  nella  frequenza  scolastica   non  rimediabile  tramite  i contatti  con  i  genitori,  la    direzione  di    istituto  avverte  immediatamente   il Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  allievi  astretti  all’obbligo  scolastico   il Municipio  può  revocare  l’ammissione,  su  richiesta  della  direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Negli  altri    casi  il   Municipio,  nell’ambito  delle  sue  competenze,  interviene  con    un  richiamo,    un  ammonimento  o   una   multa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Accertata    l’impraticabilità    delle  misure    di  convincimento  dei  genitori  e    di  tutela  del    bambino,  il  Municipio  avverte  l’autorità  di    protezione,  informando  l’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sanzioni  nei   confronti  degli  allievi  Art.  10  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  casi  di    indisciplina  il docente  può   adottare  sanzioni  intese  a   valorizzare  il rispetto  delle  norme  e avverte  i  genitori  per  la necessaria   collaborazione;  se  queste   misure  risultano  inefficaci,  informa  la direzione  di    istituto   cui   spetta   il   compito  di    coinvolgere,  se  del  caso,  l’ispettorato.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   vietato  infliggere  agli  allievi  sanzioni  contrarie   alla  loro  dignità   o   alle  finalità  della  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direzione  di    istituto  provvede  affinché  gli atti  dell’allievo  siano  trasmessi  alle  autorità  scolastiche  del  luogo  di    destinazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assenze  degli   allievi  Art.  8  7  1  Non  sono   consentite  deroghe  alla   frequenza  scolastica,  se non  per  motivi  gravi   di ordine  familiare  o per   malattia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tutte  le    assenze  dalla  scuola  devono  essere  immediatamente  giustificate  dai  genitori  alla   direzione  di  istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   assenze  a   malattia  o infortunio  vanno  attestate   con  un   certificato  medico  conformemente  alle  direttive  del  medico  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  irregolare  Art.  9  8  1  In  caso  di    irregolarità  nella  frequenza  scolastica   non  rimediabile  tramite  i contatti  con  i  genitori,  la    direzione  di    istituto  avverte  immediatamente   il Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  allievi  astretti  all’obbligo  scolastico   il Municipio  può  revocare  l’ammissione,  su  richiesta  della  direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Negli  altri    casi  il   Municipio,  nell’ambito  delle  sue  competenze,  interviene  con    un  richiamo,    un  ammonimento  o   una   multa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Accertata    l’impraticabilità    delle  misure    di  convincimento  dei  genitori  e    di  tutela  del    bambino,  il  Municipio  avverte  l’autorità  di    protezione,  informando  l’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sanzioni  nei   confronti  degli  allievi  Art.  10  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  casi  di    indisciplina  il docente  può   adottare  sanzioni  intese  a   valorizzare  il rispetto  delle  norme  e avverte  i  genitori  per  la necessaria   collaborazione;  se  queste   misure  risultano  inefficaci,  informa  la direzione  di    istituto   cui   spetta   il   compito  di    coinvolgere,  se  del  caso,  l’ispettorato.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   vietato  infliggere  agli  allievi  sanzioni  contrarie   alla  loro  dignità   o   alle  finalità  della  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direzione  di    istituto  provvede  affinché  gli atti  dell’allievo  siano  trasmessi  alle  autorità  scolastiche  del  luogo  di    destinazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assenze  degli   allievi  Art.  8  7  1  Non  sono   consentite  deroghe  alla   frequenza  scolastica,  se non  per  motivi  gravi   di ordine  familiare  o per   malattia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tutte  le    assenze  dalla  scuola  devono  essere  immediatamente  giustificate  dai  genitori  alla   direzione  di  istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   assenze  a   malattia  o infortunio  vanno  attestate   con  un   certificato  medico  conformemente  alle  direttive  del  medico  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  irregolare  Art.  9  8  1  In  caso  di    irregolarità  nella  frequenza  scolastica   non  rimediabile  tramite  i contatti  con  i  genitori,  la    direzione  di    istituto  avverte  immediatamente   il Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  allievi  astretti  all’obbligo  scolastico   il Municipio  può  revocare  l’ammissione,  su  richiesta  della  direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Negli  altri    casi  il   Municipio,  nell’ambito  delle  sue  competenze,  interviene  con    un  richiamo,    un  ammonimento  o   una   multa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Accertata    l’impraticabilità    delle  misure    di  convincimento  dei  genitori  e    di  tutela  del    bambino,  il  Municipio  avverte  l’autorità  di    protezione,  informando  l’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sanzioni  nei   confronti  degli  allievi  Art.  10  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  casi  di    indisciplina  il docente  può   adottare  sanzioni  intese  a   valorizzare  il rispetto  delle  norme  e avverte  i  genitori  per  la necessaria   collaborazione;  se  queste   misure  risultano  inefficaci,  informa  la direzione  di    istituto   cui   spetta   il   compito  di    coinvolgere,  se  del  caso,  l’ispettorato.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   vietato  infliggere  agli  allievi  sanzioni  contrarie   alla  loro  dignità   o   alle  finalità  della  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direzione  di    istituto  provvede  affinché  gli atti  dell’allievo  siano  trasmessi  alle  autorità  scolastiche  del  luogo  di    destinazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assenze  degli   allievi  Art.  8  7  1  Non  sono   consentite  deroghe  alla   frequenza  scolastica,  se non  per  motivi  gravi   di ordine  familiare  o per   malattia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tutte  le    assenze  dalla  scuola  devono  essere  immediatamente  giustificate  dai  genitori  alla   direzione  di  istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   assenze  a   malattia  o infortunio  vanno  attestate   con  un   certificato  medico  conformemente  alle  direttive  del  medico  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  irregolare  Art.  9  8  1  In  caso  di    irregolarità  nella  frequenza  scolastica   non  rimediabile  tramite  i contatti  con  i  genitori,  la    direzione  di    istituto  avverte  immediatamente   il Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  allievi  astretti  all’obbligo  scolastico   il Municipio  può  revocare  l’ammissione,  su  richiesta  della  direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Negli  altri    casi  il   Municipio,  nell’ambito  delle  sue  competenze,  interviene  con    un  richiamo,    un  ammonimento  o   una   multa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Accertata    l’impraticabilità    delle  misure    di  convincimento  dei  genitori  e    di  tutela  del    bambino,  il  Municipio  avverte  l’autorità  di    protezione,  informando  l’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sanzioni  nei   confronti  degli  allievi  Art.  10  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  casi  di    indisciplina  il docente  può   adottare  sanzioni  intese  a   valorizzare  il rispetto  delle  norme  e avverte  i  genitori  per  la necessaria   collaborazione;  se  queste   misure  risultano  inefficaci,  informa  la direzione  di    istituto   cui   spetta   il   compito  di    coinvolgere,  se  del  caso,  l’ispettorato.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   vietato  infliggere  agli  allievi  sanzioni  contrarie   alla  loro  dignità   o   alle  finalità  della  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  in    particolare   vietati:  a)  lesive  direttamente  o  indirettamente  dell’integrità    fisica  e  morale  dell’allievo  quali  corporali,  giudizi  di    valore   o   simili;  b)  dalla  ricreazione  o dalle   attività  didattiche;  c)   anche  temporaneo  dai  locali  o dagli   spazi  in    cui  si    svolge  l’attività  didattica;  d)  di    compiti  supplementari  attinenti  all’insegnamento  da   eseguire  a   domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sospensione  di  allievi  Art.  11  11  L’eventuale    sospensione    di  allievi  dalla    frequenza  scolastica,  come  provvedimento  disciplinare,  spetta  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dal  R    12.7.2016;  in    vigore   dal  1.8.2016  -  BU  2016,  350.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in  vigore  dal  1.8.2015  - BU   2015,  279;  precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            7  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedenti  modifiche:  BU  2000,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            206;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in  vigore  dal  1.8.2015  - BU   2015,  279;  precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            9    Art.  modificato  dal  R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            Iscrizioni  di allievi  provenienti  da  scuole   private,  altri  cantoni  o   paesi  Art.  12  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  allievi  provenienti  da  scuole  dell’infanzia  e    elementari  private  parificate  possono  iscriversi  alle   scuole  pubbliche  secondo  l’esito  dell’ultima  classe   frequentata.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  in    particolare   vietati:  a)  lesive  direttamente  o  indirettamente  dell’integrità    fisica  e  morale  dell’allievo  quali  corporali,  giudizi  di    valore   o   simili;  b)  dalla  ricreazione  o dalle   attività  didattiche;  c)   anche  temporaneo  dai  locali  o dagli   spazi  in    cui  si    svolge  l’attività  didattica;  d)  di    compiti  supplementari  attinenti  all’insegnamento  da   eseguire  a   domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sospensione  di  allievi  Art.  11  11  L’eventuale    sospensione    di  allievi  dalla    frequenza  scolastica,  come  provvedimento  disciplinare,  spetta  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dal  R    12.7.2016;  in    vigore   dal  1.8.2016  -  BU  2016,  350.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in  vigore  dal  1.8.2015  - BU   2015,  279;  precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            7  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedenti  modifiche:  BU  2000,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            206;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in  vigore  dal  1.8.2015  - BU   2015,  279;  precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            9    Art.  modificato  dal  R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            Iscrizioni  di allievi  provenienti  da  scuole   private,  altri  cantoni  o   paesi  Art.  12  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  allievi  provenienti  da  scuole  dell’infanzia  e    elementari  private  parificate  possono  iscriversi  alle   scuole  pubbliche  secondo  l’esito  dell’ultima  classe   frequentata.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  in    particolare   vietati:  a)  lesive  direttamente  o  indirettamente  dell’integrità    fisica  e  morale  dell’allievo  quali  corporali,  giudizi  di    valore   o   simili;  b)  dalla  ricreazione  o dalle   attività  didattiche;  c)   anche  temporaneo  dai  locali  o dagli   spazi  in    cui  si    svolge  l’attività  didattica;  d)  di    compiti  supplementari  attinenti  all’insegnamento  da   eseguire  a   domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sospensione  di  allievi  Art.  11  11  L’eventuale    sospensione    di  allievi  dalla    frequenza  scolastica,  come  provvedimento  disciplinare,  spetta  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dal  R    12.7.2016;  in    vigore   dal  1.8.2016  -  BU  2016,  350.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in  vigore  dal  1.8.2015  - BU   2015,  279;  precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            7  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedenti  modifiche:  BU  2000,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            206;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in  vigore  dal  1.8.2015  - BU   2015,  279;  precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            9    Art.  modificato  dal  R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            Iscrizioni  di allievi  provenienti  da  scuole   private,  altri  cantoni  o   paesi  Art.  12  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  allievi  provenienti  da  scuole  dell’infanzia  e    elementari  private  parificate  possono  iscriversi  alle   scuole  pubbliche  secondo  l’esito  dell’ultima  classe   frequentata.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  in    particolare   vietati:  a)  lesive  direttamente  o  indirettamente  dell’integrità    fisica  e  morale  dell’allievo  quali  corporali,  giudizi  di    valore   o   simili;  b)  dalla  ricreazione  o dalle   attività  didattiche;  c)   anche  temporaneo  dai  locali  o dagli   spazi  in    cui  si    svolge  l’attività  didattica;  d)  di    compiti  supplementari  attinenti  all’insegnamento  da   eseguire  a   domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sospensione  di  allievi  Art.  11  11  L’eventuale    sospensione    di  allievi  dalla    frequenza  scolastica,  come  provvedimento  disciplinare,  spetta  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dal  R    12.7.2016;  in    vigore   dal  1.8.2016  -  BU  2016,  350.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in  vigore  dal  1.8.2015  - BU   2015,  279;  precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            7  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedenti  modifiche:  BU  2000,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            206;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in  vigore  dal  1.8.2015  - BU   2015,  279;  precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            9    Art.  modificato  dal  R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            Iscrizioni  di allievi  provenienti  da  scuole   private,  altri  cantoni  o   paesi  Art.  12  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  allievi  provenienti  da  scuole  dell’infanzia  e    elementari  private  parificate  possono  iscriversi  alle   scuole  pubbliche  secondo  l’esito  dell’ultima  classe   frequentata.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  in    particolare   vietati:  a)  lesive  direttamente  o  indirettamente  dell’integrità    fisica  e  morale  dell’allievo  quali  corporali,  giudizi  di    valore   o   simili;  b)  dalla  ricreazione  o dalle   attività  didattiche;  c)   anche  temporaneo  dai  locali  o dagli   spazi  in    cui  si    svolge  l’attività  didattica;  d)  di    compiti  supplementari  attinenti  all’insegnamento  da   eseguire  a   domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sospensione  di  allievi  Art.  11  11  L’eventuale    sospensione    di  allievi  dalla    frequenza  scolastica,  come  provvedimento  disciplinare,  spetta  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dal  R    12.7.2016;  in    vigore   dal  1.8.2016  -  BU  2016,  350.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in  vigore  dal  1.8.2015  - BU   2015,  279;  precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            7  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedenti  modifiche:  BU  2000,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            206;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in  vigore  dal  1.8.2015  - BU   2015,  279;  precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            9    Art.  modificato  dal  R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            Iscrizioni  di allievi  provenienti  da  scuole   private,  altri  cantoni  o   paesi  Art.  12  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  allievi  provenienti  da  scuole  dell’infanzia  e    elementari  private  parificate  possono  iscriversi  alle   scuole  pubbliche  secondo  l’esito  dell’ultima  classe   frequentata.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  allievi  provenienti  da    scuole  dell’infanzia  e    elementari  private    non  parificate,  la  classe  d’iscrizione  è   subordinata  all’esito   di una  prova  di  accertamento   organizzata  nella   scuola   d’arrivo.  La  prova  consiste  nella  verifica  delle  competenze    necessarie  al  proseguimento    del  percorso  scolastico;  i  criteri   sono   definiti   dal  collegio   degli   ispettori.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  allievi  provenienti   da   altri  cantoni  o   da  altri  paesi  che  hanno   preso  residenza  nel  Ticino  sono  iscritti  in    una   classe  che  tiene  conto  dell’età  e   della   formazione  scolastica  precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Considerati   i  cpv.   2 e   3,  la decisione  sull’assegnazione  della  classe  per   gli  allievi  provenienti  da  scuole  private  non  parificate  ticinesi,  da  altri   cantoni   o   da  altri  paesi  compete  alla   direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chiusura  della  scuola  Art.  13  1  Oltre  ai  periodi   stabiliti  dal  calendario   scolastico,  le  scuole  possono   essere  chiuse  dal  Municipio:  a)  di    pericolo;  b)  di    ricorrenze  civili  o   religiose  locali,  per  un  massimo  di    3 giorni;  c)  motivi  sanitari,  su  proposta  del  medico  delegato;  d)  altri  gravi   motivi,  con  il consenso  dell’ispettorato.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  può  decretare  in    ogni   tempo  la    chiusura  delle  scuole.  TITOLO   III  Ordinamento  scolastico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Criteri  per  la    formazione  delle  sezioni  Art.  14  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  formazione    delle  sezioni  di  scuola    dell’infanzia  degli  istituti    scolastici  avviene  secondo  il  criterio   generale  di    una   sezione  ogni  25  allievi  e   frazione  di questo  numero,  ma  al    minimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   formazione  delle  sezioni  di    scuola  elementare   negli  istituti  scolastici  avviene   secondo  i seguenti  criteri:  a)  le    sezioni  monoclassi  minimo  13,  massimo   25  allievi;  b)  le    sezioni  pluriclassi  massimo  20  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  può  autorizzare  o   imporre   deroghe   ai    parametri  sopra  indicati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            2  Per  gli  allievi  provenienti  da    scuole  dell’infanzia  e    elementari  private    non  parificate,  la  classe  d’iscrizione  è   subordinata  all’esito   di una  prova  di  accertamento   organizzata  nella   scuola   d’arrivo.  La  prova  consiste  nella  verifica  delle  competenze    necessarie  al  proseguimento    del  percorso  scolastico;  i  criteri   sono   definiti   dal  collegio   degli   ispettori.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  allievi  provenienti   da   altri  cantoni  o   da  altri  paesi  che  hanno   preso  residenza  nel  Ticino  sono  iscritti  in    una   classe  che  tiene  conto  dell’età  e   della   formazione  scolastica  precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Considerati   i  cpv.   2 e   3,  la decisione  sull’assegnazione  della  classe  per   gli  allievi  provenienti  da  scuole  private  non  parificate  ticinesi,  da  altri   cantoni   o   da  altri  paesi  compete  alla   direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chiusura  della  scuola  Art.  13  1  Oltre  ai  periodi   stabiliti  dal  calendario   scolastico,  le  scuole  possono   essere  chiuse  dal  Municipio:  a)  di    pericolo;  b)  di    ricorrenze  civili  o   religiose  locali,  per  un  massimo  di    3 giorni;  c)  motivi  sanitari,  su  proposta  del  medico  delegato;  d)  altri  gravi   motivi,  con  il consenso  dell’ispettorato.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  può  decretare  in    ogni   tempo  la    chiusura  delle  scuole.  TITOLO   III  Ordinamento  scolastico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Criteri  per  la    formazione  delle  sezioni  Art.  14  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  formazione    delle  sezioni  di  scuola    dell’infanzia  degli  istituti    scolastici  avviene  secondo  il  criterio   generale  di    una   sezione  ogni  25  allievi  e   frazione  di questo  numero,  ma  al    minimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   formazione  delle  sezioni  di    scuola  elementare   negli  istituti  scolastici  avviene   secondo  i seguenti  criteri:  a)  le    sezioni  monoclassi  minimo  13,  massimo   25  allievi;  b)  le    sezioni  pluriclassi  massimo  20  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  può  autorizzare  o   imporre   deroghe   ai    parametri  sopra  indicati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            2  Per  gli  allievi  provenienti  da    scuole  dell’infanzia  e    elementari  private    non  parificate,  la  classe  d’iscrizione  è   subordinata  all’esito   di una  prova  di  accertamento   organizzata  nella   scuola   d’arrivo.  La  prova  consiste  nella  verifica  delle  competenze    necessarie  al  proseguimento    del  percorso  scolastico;  i  criteri   sono   definiti   dal  collegio   degli   ispettori.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  allievi  provenienti   da   altri  cantoni  o   da  altri  paesi  che  hanno   preso  residenza  nel  Ticino  sono  iscritti  in    una   classe  che  tiene  conto  dell’età  e   della   formazione  scolastica  precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Considerati   i  cpv.   2 e   3,  la decisione  sull’assegnazione  della  classe  per   gli  allievi  provenienti  da  scuole  private  non  parificate  ticinesi,  da  altri   cantoni   o   da  altri  paesi  compete  alla   direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chiusura  della  scuola  Art.  13  1  Oltre  ai  periodi   stabiliti  dal  calendario   scolastico,  le  scuole  possono   essere  chiuse  dal  Municipio:  a)  di    pericolo;  b)  di    ricorrenze  civili  o   religiose  locali,  per  un  massimo  di    3 giorni;  c)  motivi  sanitari,  su  proposta  del  medico  delegato;  d)  altri  gravi   motivi,  con  il consenso  dell’ispettorato.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  può  decretare  in    ogni   tempo  la    chiusura  delle  scuole.  TITOLO   III  Ordinamento  scolastico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Criteri  per  la    formazione  delle  sezioni  Art.  14  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  formazione    delle  sezioni  di  scuola    dell’infanzia  degli  istituti    scolastici  avviene  secondo  il  criterio   generale  di    una   sezione  ogni  25  allievi  e   frazione  di questo  numero,  ma  al    minimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   formazione  delle  sezioni  di    scuola  elementare   negli  istituti  scolastici  avviene   secondo  i seguenti  criteri:  a)  le    sezioni  monoclassi  minimo  13,  massimo   25  allievi;  b)  le    sezioni  pluriclassi  massimo  20  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  può  autorizzare  o   imporre   deroghe   ai    parametri  sopra  indicati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            2  Per  gli  allievi  provenienti  da    scuole  dell’infanzia  e    elementari  private    non  parificate,  la  classe  d’iscrizione  è   subordinata  all’esito   di una  prova  di  accertamento   organizzata  nella   scuola   d’arrivo.  La  prova  consiste  nella  verifica  delle  competenze    necessarie  al  proseguimento    del  percorso  scolastico;  i  criteri   sono   definiti   dal  collegio   degli   ispettori.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  allievi  provenienti   da   altri  cantoni  o   da  altri  paesi  che  hanno   preso  residenza  nel  Ticino  sono  iscritti  in    una   classe  che  tiene  conto  dell’età  e   della   formazione  scolastica  precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Considerati   i  cpv.   2 e   3,  la decisione  sull’assegnazione  della  classe  per   gli  allievi  provenienti  da  scuole  private  non  parificate  ticinesi,  da  altri   cantoni   o   da  altri  paesi  compete  alla   direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chiusura  della  scuola  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Oltre  ai  periodi   stabiliti  dal  calendario   scolastico,  le  scuole  possono   essere  chiuse  dal  Municipio:  a)  di    pericolo;  b)  di    ricorrenze  civili  o   religiose  locali,  per  un  massimo  di    3 giorni;  c)  motivi  sanitari,  su  proposta  del  medico  delegato;  d)  altri  gravi   motivi,  con  il consenso  dell’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  può  decretare  in    ogni   tempo  la    chiusura  delle  scuole.  TITOLO   III  Ordinamento  scolastico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Criteri  per  la    formazione  delle  sezioni  Art.  14  16  1  La  formazione    delle  sezioni  di  scuola    dell’infanzia  degli  istituti    scolastici  avviene  secondo  il  criterio   generale  di    una   sezione  ogni  25  allievi  e   frazione  di questo  numero,  ma  al    minimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   formazione  delle  sezioni  di    scuola  elementare   negli  istituti  scolastici  avviene   secondo  i seguenti  criteri:  a)  le    sezioni  monoclassi  minimo  13,  massimo   25  allievi;  b)  le    sezioni  pluriclassi  massimo  20  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  può  autorizzare  o   imporre   deroghe   ai    parametri  sopra  indicati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            2  Per  gli  allievi  provenienti  da    scuole  dell’infanzia  e    elementari  private    non  parificate,  la  classe  d’iscrizione  è   subordinata  all’esito   di una  prova  di  accertamento   organizzata  nella   scuola   d’arrivo.  La  prova  consiste  nella  verifica  delle  competenze    necessarie  al  proseguimento    del  percorso  scolastico;  i  criteri   sono   definiti   dal  collegio   degli   ispettori.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  allievi  provenienti   da   altri  cantoni  o   da  altri  paesi  che  hanno   preso  residenza  nel  Ticino  sono  iscritti  in    una   classe  che  tiene  conto  dell’età  e   della   formazione  scolastica  precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Considerati   i  cpv.   2 e   3,  la decisione  sull’assegnazione  della  classe  per   gli  allievi  provenienti  da  scuole  private  non  parificate  ticinesi,  da  altri   cantoni   o   da  altri  paesi  compete  alla   direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chiusura  della  scuola  Art.  13  1  Oltre  ai  periodi   stabiliti  dal  calendario   scolastico,  le  scuole  possono   essere  chiuse  dal  Municipio:  a)  di    pericolo;  b)  di    ricorrenze  civili  o   religiose  locali,  per  un  massimo  di    3 giorni;  c)  motivi  sanitari,  su  proposta  del  medico  delegato;  d)  altri  gravi   motivi,  con  il consenso  dell’ispettorato.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  può  decretare  in    ogni   tempo  la    chiusura  delle  scuole.  TITOLO   III  Ordinamento  scolastico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Criteri  per  la    formazione  delle  sezioni  Art.  14  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  formazione    delle  sezioni  di  scuola    dell’infanzia  degli  istituti    scolastici  avviene  secondo  il  criterio   generale  di    una   sezione  ogni  25  allievi  e   frazione  di questo  numero,  ma  al    minimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   formazione  delle  sezioni  di    scuola  elementare   negli  istituti  scolastici  avviene   secondo  i seguenti  criteri:  a)  le    sezioni  monoclassi  minimo  13,  massimo   25  allievi;  b)  le    sezioni  pluriclassi  massimo  20  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  può  autorizzare  o   imporre   deroghe   ai    parametri  sopra  indicati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            Art.  15  17  1  Entro  la  fine  di  marzo  di  ogni  anno,  la  direzione  di  istituto  sottopone  al  Dipartimento,  tramite  ispettorato  e in    accordo  con  il Municipio,  l’ordinamento  per  l’anno  scolastico  successivo   e   le  previsioni  a   più  lungo   termine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’ordinamento  non   rispetta  le    disposizioni  vigenti  in    materia  di    numero  di    allievi  ed   i  criteri  per  la  formazione  delle  sezioni,   fatte  salve  le    eccezioni   di cui  all’art.  14   cpv.  3,  il   Dipartimento  segnala  al  Municipio  la  necessità  di  procedere  alla  sua  correzione;  nei  casi  controversi  la  decisione  viene  sottoposta  dal   Dipartimento  al    Consiglio  di    Stato   per  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezioni  soggette  a   contributo  Art.  16  18  1  Il  Dipartimento  comunica  entro  metà  maggio   al    Municipio  il   progetto  di    decisione  sulle  sezioni  soggette  a   contributo  per   l’anno  scolastico  successivo,  invitandolo   a   presentare  le  proprie  osservazioni  nel  termine  di    15  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro   fine  giugno   il   Dipartimento  decide  sul  numero  di sezioni  soggette   a   contributo,  considerando  per  quanto  possibile  le osservazioni  del  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Criteri  per  l’assegnazione  delle  sezioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dal  R    14.3.2017;  in vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  53;  precedenti  modifiche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            372;  BU  2012,   277;   BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Cpv.  modificato  dal   R    5.2.2020;  in    vigore  dal  7.2.2020   -  BU  2020,   27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dal   R    5.2.2020;  in    vigore  dal  7.2.2020   -  BU  2020,   27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Lett.  modificata  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal   1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  modificato  dal  R   11.5.2016;  in    vigore   dal  13.5.2016  -  BU  2016,  231;   precedenti  modifiche:   BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            372;  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Art.  modificato  dal  R    11.5.2016;   in vigore  dal  13.5.2016  - BU  2016,  231.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato  dal   R    11.5.2016;  in    vigore  dal  13.5.2016  - BU  2016,  231;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            Art.  15  17  1  Entro  la  fine  di  marzo  di  ogni  anno,  la  direzione  di  istituto  sottopone  al  Dipartimento,  tramite  ispettorato  e in    accordo  con  il Municipio,  l’ordinamento  per  l’anno  scolastico  successivo   e   le  previsioni  a   più  lungo   termine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’ordinamento  non   rispetta  le    disposizioni  vigenti  in    materia  di    numero  di    allievi  ed   i  criteri  per  la  formazione  delle  sezioni,   fatte  salve  le    eccezioni   di cui  all’art.  14   cpv.  3,  il   Dipartimento  segnala  al  Municipio  la  necessità  di  procedere  alla  sua  correzione;  nei  casi  controversi  la  decisione  viene  sottoposta  dal   Dipartimento  al    Consiglio  di    Stato   per  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezioni  soggette  a   contributo  Art.  16  18  1  Il  Dipartimento  comunica  entro  metà  maggio   al    Municipio  il   progetto  di    decisione  sulle  sezioni  soggette  a   contributo  per   l’anno  scolastico  successivo,  invitandolo   a   presentare  le  proprie  osservazioni  nel  termine  di    15  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro   fine  giugno   il   Dipartimento  decide  sul  numero  di sezioni  soggette   a   contributo,  considerando  per  quanto  possibile  le osservazioni  del  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Criteri  per  l’assegnazione  delle  sezioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dal  R    14.3.2017;  in vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  53;  precedenti  modifiche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            372;  BU  2012,   277;   BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Cpv.  modificato  dal   R    5.2.2020;  in    vigore  dal  7.2.2020   -  BU  2020,   27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dal   R    5.2.2020;  in    vigore  dal  7.2.2020   -  BU  2020,   27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Lett.  modificata  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal   1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  modificato  dal  R   11.5.2016;  in    vigore   dal  13.5.2016  -  BU  2016,  231;   precedenti  modifiche:   BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            372;  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Art.  modificato  dal  R    11.5.2016;   in vigore  dal  13.5.2016  - BU  2016,  231.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato  dal   R    11.5.2016;  in    vigore  dal  13.5.2016  - BU  2016,  231;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            Art.  15  17  1  Entro  la  fine  di  marzo  di  ogni  anno,  la  direzione  di  istituto  sottopone  al  Dipartimento,  tramite  ispettorato  e in    accordo  con  il Municipio,  l’ordinamento  per  l’anno  scolastico  successivo   e   le  previsioni  a   più  lungo   termine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’ordinamento  non   rispetta  le    disposizioni  vigenti  in    materia  di    numero  di    allievi  ed   i  criteri  per  la  formazione  delle  sezioni,   fatte  salve  le    eccezioni   di cui  all’art.  14   cpv.  3,  il   Dipartimento  segnala  al  Municipio  la  necessità  di  procedere  alla  sua  correzione;  nei  casi  controversi  la  decisione  viene  sottoposta  dal   Dipartimento  al    Consiglio  di    Stato   per  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezioni  soggette  a   contributo  Art.  16  18  1  Il  Dipartimento  comunica  entro  metà  maggio   al    Municipio  il   progetto  di    decisione  sulle  sezioni  soggette  a   contributo  per   l’anno  scolastico  successivo,  invitandolo   a   presentare  le  proprie  osservazioni  nel  termine  di    15  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro   fine  giugno   il   Dipartimento  decide  sul  numero  di sezioni  soggette   a   contributo,  considerando  per  quanto  possibile  le osservazioni  del  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Criteri  per  l’assegnazione  delle  sezioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dal  R    14.3.2017;  in vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  53;  precedenti  modifiche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            372;  BU  2012,   277;   BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Cpv.  modificato  dal   R    5.2.2020;  in    vigore  dal  7.2.2020   -  BU  2020,   27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dal   R    5.2.2020;  in    vigore  dal  7.2.2020   -  BU  2020,   27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Lett.  modificata  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal   1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  modificato  dal  R   11.5.2016;  in    vigore   dal  13.5.2016  -  BU  2016,  231;   precedenti  modifiche:   BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            372;  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Art.  modificato  dal  R    11.5.2016;   in vigore  dal  13.5.2016  - BU  2016,  231.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato  dal   R    11.5.2016;  in    vigore  dal  13.5.2016  - BU  2016,  231;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            Art.  15  17  1  Entro  la  fine  di  marzo  di  ogni  anno,  la  direzione  di  istituto  sottopone  al  Dipartimento,  tramite  ispettorato  e in    accordo  con  il Municipio,  l’ordinamento  per  l’anno  scolastico  successivo   e   le  previsioni  a   più  lungo   termine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’ordinamento  non   rispetta  le    disposizioni  vigenti  in    materia  di    numero  di    allievi  ed   i  criteri  per  la  formazione  delle  sezioni,   fatte  salve  le    eccezioni   di cui  all’art.  14   cpv.  3,  il   Dipartimento  segnala  al  Municipio  la  necessità  di  procedere  alla  sua  correzione;  nei  casi  controversi  la  decisione  viene  sottoposta  dal   Dipartimento  al    Consiglio  di    Stato   per  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezioni  soggette  a   contributo  Art.  16  18  1  Il  Dipartimento  comunica  entro  metà  maggio   al    Municipio  il   progetto  di    decisione  sulle  sezioni  soggette  a   contributo  per   l’anno  scolastico  successivo,  invitandolo   a   presentare  le  proprie  osservazioni  nel  termine  di    15  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro   fine  giugno   il   Dipartimento  decide  sul  numero  di sezioni  soggette   a   contributo,  considerando  per  quanto  possibile  le osservazioni  del  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dal  R    14.3.2017;  in vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  53;  precedenti  modifiche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            372;  BU  2012,   277;   BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Cpv.  modificato  dal   R    5.2.2020;  in    vigore  dal  7.2.2020   -  BU  2020,   27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dal   R    5.2.2020;  in    vigore  dal  7.2.2020   -  BU  2020,   27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Lett.  modificata  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal   1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  modificato  dal  R   11.5.2016;  in    vigore   dal  13.5.2016  -  BU  2016,  231;   precedenti  modifiche:   BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            372;  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Art.  modificato  dal  R    11.5.2016;   in vigore  dal  13.5.2016  - BU  2016,  231.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato  dal   R    11.5.2016;  in    vigore  dal  13.5.2016  - BU  2016,  231;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            Art.  15  17  1  Entro  la  fine  di  marzo  di  ogni  anno,  la  direzione  di  istituto  sottopone  al  Dipartimento,  tramite  ispettorato  e in    accordo  con  il Municipio,  l’ordinamento  per  l’anno  scolastico  successivo   e   le  previsioni  a   più  lungo   termine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’ordinamento  non   rispetta  le    disposizioni  vigenti  in    materia  di    numero  di    allievi  ed   i  criteri  per  la  formazione  delle  sezioni,   fatte  salve  le    eccezioni   di cui  all’art.  14   cpv.  3,  il   Dipartimento  segnala  al  Municipio  la  necessità  di  procedere  alla  sua  correzione;  nei  casi  controversi  la  decisione  viene  sottoposta  dal   Dipartimento  al    Consiglio  di    Stato   per  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezioni  soggette  a   contributo  Art.  16  18  1  Il  Dipartimento  comunica  entro  metà  maggio   al    Municipio  il   progetto  di    decisione  sulle  sezioni  soggette  a   contributo  per   l’anno  scolastico  successivo,  invitandolo   a   presentare  le  proprie  osservazioni  nel  termine  di    15  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro   fine  giugno   il   Dipartimento  decide  sul  numero  di sezioni  soggette   a   contributo,  considerando  per  quanto  possibile  le osservazioni  del  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Criteri  per  l’assegnazione  delle  sezioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dal  R    14.3.2017;  in vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  53;  precedenti  modifiche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            372;  BU  2012,   277;   BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Cpv.  modificato  dal   R    5.2.2020;  in    vigore  dal  7.2.2020   -  BU  2020,   27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dal   R    5.2.2020;  in    vigore  dal  7.2.2020   -  BU  2020,   27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Lett.  modificata  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal   1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  modificato  dal  R   11.5.2016;  in    vigore   dal  13.5.2016  -  BU  2016,  231;   precedenti  modifiche:   BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            372;  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Art.  modificato  dal  R    11.5.2016;   in vigore  dal  13.5.2016  - BU  2016,  231.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato  dal   R    11.5.2016;  in    vigore  dal  13.5.2016  - BU  2016,  231;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            Art.  17  19  Il  collegio  degli  ispettori  può  stabilire  criteri    per    l’assegnazione  delle  sezioni    ai  docenti  dell’istituto  da  parte   del   direttore.  Art.  18  ...  20  TITOLO   IV  Organizzazione  dell’insegnamento  Capitolo  I  Materiale  scolastico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elenco  del  materiale  Art.  19  21  La  Sezione   delle   scuole  comunali  emana   le    disposizioni  concernenti:  a)  del  materiale  che  i  comuni  devono   fornire  all’istituto,  alle   sezioni  e agli   allievi;  b)   che   deve   restare  di    proprietà  degli   allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spesa  per  il   materiale  Art.  20  1  Il  materiale  scolastico   ad  uso  degli   allievi   è   gratuito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   famiglie  possono  essere  chiamate  a   sostituire  a   loro  spese  il   materiale  scolastico  perso   o   reso  inservibile.  Art.  21  ...  22  Capitolo   II  Valutazione  e   percorso  scolastico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  21  a  ...  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valutazione  alla  scuola  dell’infanzia  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Alla    scuola  dell’infanzia  si  procede  a    una  valutazione  per  l’apprendimento,  attuata  prevalentemente  attraverso  l’osservazione  continuata  dell’evoluzione  del  bambino   e   la descrizione  del  profilo  delle  competenze   che  l’allievo  sta  sviluppando.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla   fine  della   scuola  dell’infanzia  il docente  redige  il profilo  delle  competenze  dell’allievo,   strumento  utile  anche  per  il   passaggio  alla  scuola  elementare;  non  sono  previste  valutazioni  sommative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   profilo  dell’allievo  è trasmesso  alla   famiglia;  la    comunicazione  ai    genitori  è di    tipo  descrittivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valutazione  alla  scuola  elementare  Art.  22a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Alla   scuola  elementare  si   procede  a   una  valutazione  per  l’apprendimento  durante  l’anno  scolastico;  alla  fine  dello  stesso  i  docenti  assegnano  le    note.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   note   vanno  dal  3 al 6;  la    nota  6   rappresenta   il   meglio,   la nota  4 la    sufficienza.  È   concesso  l’uso  dei  mezzi  punti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17  19  Il  collegio  degli  ispettori  può  stabilire  criteri    per    l’assegnazione  delle  sezioni    ai  docenti  dell’istituto  da  parte   del   direttore.  Art.  18  ...  20  TITOLO   IV  Organizzazione  dell’insegnamento  Capitolo  I  Materiale  scolastico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elenco  del  materiale  Art.  19  21  La  Sezione   delle   scuole  comunali  emana   le    disposizioni  concernenti:  a)  del  materiale  che  i  comuni  devono   fornire  all’istituto,  alle   sezioni  e agli   allievi;  b)   che   deve   restare  di    proprietà  degli   allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spesa  per  il   materiale  Art.  20  1  Il  materiale  scolastico   ad  uso  degli   allievi   è   gratuito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   famiglie  possono  essere  chiamate  a   sostituire  a   loro  spese  il   materiale  scolastico  perso   o   reso  inservibile.  Art.  21  ...  22  Capitolo   II  Valutazione  e   percorso  scolastico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  21  a  ...  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valutazione  alla  scuola  dell’infanzia  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Alla    scuola  dell’infanzia  si  procede  a    una  valutazione  per  l’apprendimento,  attuata  prevalentemente  attraverso  l’osservazione  continuata  dell’evoluzione  del  bambino   e   la descrizione  del  profilo  delle  competenze   che  l’allievo  sta  sviluppando.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla   fine  della   scuola  dell’infanzia  il docente  redige  il profilo  delle  competenze  dell’allievo,   strumento  utile  anche  per  il   passaggio  alla  scuola  elementare;  non  sono  previste  valutazioni  sommative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   profilo  dell’allievo  è trasmesso  alla   famiglia;  la    comunicazione  ai    genitori  è di    tipo  descrittivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valutazione  alla  scuola  elementare  Art.  22a
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  Alla   scuola  elementare  si   procede  a   una  valutazione  per  l’apprendimento  durante  l’anno  scolastico;  alla  fine  dello  stesso  i  docenti  assegnano  le    note.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   note   vanno  dal  3 al 6;  la    nota  6   rappresenta   il   meglio,   la nota  4 la    sufficienza.  È   concesso  l’uso  dei  mezzi  punti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17  19  Il  collegio  degli  ispettori  può  stabilire  criteri    per    l’assegnazione  delle  sezioni    ai  docenti  dell’istituto  da  parte   del   direttore.  Art.  18  ...  20  TITOLO   IV  Organizzazione  dell’insegnamento  Capitolo  I  Materiale  scolastico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elenco  del  materiale  Art.  19  21  La  Sezione   delle   scuole  comunali  emana   le    disposizioni  concernenti:  a)  del  materiale  che  i  comuni  devono   fornire  all’istituto,  alle   sezioni  e agli   allievi;  b)   che   deve   restare  di    proprietà  degli   allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spesa  per  il   materiale  Art.  20  1  Il  materiale  scolastico   ad  uso  degli   allievi   è   gratuito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   famiglie  possono  essere  chiamate  a   sostituire  a   loro  spese  il   materiale  scolastico  perso   o   reso  inservibile.  Art.  21  ...  22  Capitolo   II  Valutazione  e   percorso  scolastico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  21  a  ...  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valutazione  alla  scuola  dell’infanzia  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  Alla    scuola  dell’infanzia  si  procede  a    una  valutazione  per  l’apprendimento,  attuata  prevalentemente  attraverso  l’osservazione  continuata  dell’evoluzione  del  bambino   e   la descrizione  del  profilo  delle  competenze   che  l’allievo  sta  sviluppando.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla   fine  della   scuola  dell’infanzia  il docente  redige  il profilo  delle  competenze  dell’allievo,   strumento  utile  anche  per  il   passaggio  alla  scuola  elementare;  non  sono  previste  valutazioni  sommative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   profilo  dell’allievo  è trasmesso  alla   famiglia;  la    comunicazione  ai    genitori  è di    tipo  descrittivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valutazione  alla  scuola  elementare  Art.  22a
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  Alla   scuola  elementare  si   procede  a   una  valutazione  per  l’apprendimento  durante  l’anno  scolastico;  alla  fine  dello  stesso  i  docenti  assegnano  le    note.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   note   vanno  dal  3 al 6;  la    nota  6   rappresenta   il   meglio,   la nota  4 la    sufficienza.  È   concesso  l’uso  dei  mezzi  punti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Criteri  per  l’assegnazione  delle  sezioni  Art.  17  19  Il  collegio  degli  ispettori  può  stabilire  criteri    per    l’assegnazione  delle  sezioni    ai  docenti  dell’istituto  da  parte   del   direttore.  Art.  18  ...  20  TITOLO   IV  Organizzazione  dell’insegnamento  Capitolo  I  Materiale  scolastico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elenco  del  materiale  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  La  Sezione   delle   scuole  comunali  emana   le    disposizioni  concernenti:  a)  del  materiale  che  i  comuni  devono   fornire  all’istituto,  alle   sezioni  e agli   allievi;  b)   che   deve   restare  di    proprietà  degli   allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spesa  per  il   materiale  Art.  20  1  Il  materiale  scolastico   ad  uso  degli   allievi   è   gratuito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   famiglie  possono  essere  chiamate  a   sostituire  a   loro  spese  il   materiale  scolastico  perso   o   reso  inservibile.  Art.  21  ...  22  Capitolo   II  Valutazione  e   percorso  scolastico  23  Art.  21  a  ...  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valutazione  alla  scuola  dell’infanzia  Art.  22  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Alla    scuola  dell’infanzia  si  procede  a    una  valutazione  per  l’apprendimento,  attuata  prevalentemente  attraverso  l’osservazione  continuata  dell’evoluzione  del  bambino   e   la descrizione  del  profilo  delle  competenze   che  l’allievo  sta  sviluppando.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla   fine  della   scuola  dell’infanzia  il docente  redige  il profilo  delle  competenze  dell’allievo,   strumento  utile  anche  per  il   passaggio  alla  scuola  elementare;  non  sono  previste  valutazioni  sommative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   profilo  dell’allievo  è trasmesso  alla   famiglia;  la    comunicazione  ai    genitori  è di    tipo  descrittivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valutazione  alla  scuola  elementare  Art.  22a  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Alla   scuola  elementare  si   procede  a   una  valutazione  per  l’apprendimento  durante  l’anno  scolastico;  alla  fine  dello  stesso  i  docenti  assegnano  le    note.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   note   vanno  dal  3 al 6;  la    nota  6   rappresenta   il   meglio,   la nota  4 la    sufficienza.  È   concesso  l’uso  dei  mezzi  punti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17  19  Il  collegio  degli  ispettori  può  stabilire  criteri    per    l’assegnazione  delle  sezioni    ai  docenti  dell’istituto  da  parte   del   direttore.  Art.  18  ...  20  TITOLO   IV  Organizzazione  dell’insegnamento  Capitolo  I  Materiale  scolastico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elenco  del  materiale  Art.  19  21  La  Sezione   delle   scuole  comunali  emana   le    disposizioni  concernenti:  a)  del  materiale  che  i  comuni  devono   fornire  all’istituto,  alle   sezioni  e agli   allievi;  b)   che   deve   restare  di    proprietà  degli   allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spesa  per  il   materiale  Art.  20  1  Il  materiale  scolastico   ad  uso  degli   allievi   è   gratuito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   famiglie  possono  essere  chiamate  a   sostituire  a   loro  spese  il   materiale  scolastico  perso   o   reso  inservibile.  Art.  21  ...  22  Capitolo   II  Valutazione  e   percorso  scolastico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  21  a  ...  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valutazione  alla  scuola  dell’infanzia  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Alla    scuola  dell’infanzia  si  procede  a    una  valutazione  per  l’apprendimento,  attuata  prevalentemente  attraverso  l’osservazione  continuata  dell’evoluzione  del  bambino   e   la descrizione  del  profilo  delle  competenze   che  l’allievo  sta  sviluppando.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla   fine  della   scuola  dell’infanzia  il docente  redige  il profilo  delle  competenze  dell’allievo,   strumento  utile  anche  per  il   passaggio  alla  scuola  elementare;  non  sono  previste  valutazioni  sommative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   profilo  dell’allievo  è trasmesso  alla   famiglia;  la    comunicazione  ai    genitori  è di    tipo  descrittivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valutazione  alla  scuola  elementare  Art.  22a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Alla   scuola  elementare  si   procede  a   una  valutazione  per  l’apprendimento  durante  l’anno  scolastico;  alla  fine  dello  stesso  i  docenti  assegnano  le    note.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   note   vanno  dal  3 al 6;  la    nota  6   rappresenta   il   meglio,   la nota  4 la    sufficienza.  È   concesso  l’uso  dei  mezzi  punti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   promozione  al termine  delle  classi   I,   III  e   IV  elementare  può  avvenire  anche  se gli  allievi  non  hanno  completamente   raggiunto  i  traguardi  stabiliti  dal  piano  di studio.  Il   passaggio  del  ciclo,  ovvero  la  promozione   al termine  delle  classi   II e   V   elementare,  presuppone   di    regola  il raggiungimento  delle  competenze  fondamentali  per  la    prosecuzione  del  percorso  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Variazione  dei  tempi  di  percorrenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  modificato  dal  R    11.11.2003;  in    vigore  dal   25.11.2003  -  BU  2003,   372.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  abrogato  dal  R    3.6.2015;  in  vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            21  Art.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  463;  precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                369.
                            22  Art.  abrogato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Titolo   modificato  dal  R    10.3.2021;  in    vigore  dal  1.8.2021  -  BU  2021,  88;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            24  Art.  abrogato  dal  R    10.3.2021;  in  vigore   dal  1.8.2021  -  BU  2021,   88;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
25
                            Art.  modificato  dal  R    10.3.2021;  in    vigore   dal  1.8.2021   -  BU  2021,   88;  precedenti  modifiche:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            277;  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  introdotto  dal  R    10.3.2021;  in    vigore   dal  1.8.2021  -  BU  2021,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  dipendenza  dello  sviluppo    intellettuale    e  dalla  maturità    affettiva    dell’allievo,    se  necessario  egli  è   sostenuto    nei  primi  anni    di  scuola  con  dei  progetti  specifici,  tra  i  quali    possono  trovar  posto  eccezionalmente  anche  il   rallentamento  o   l’accelerazione  del  percorso  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2I  l  rallentamento  del  percorso  scolastico  può    avvenire  nell’ambito  della    scuola  dell’infanzia,  se  si  ritiene  indispensabile  la permanenza  del  bambino  per  un  ulteriore  anno  in quest’ordine   di scuola,  o  alla  fine  di    ogni  anno  di    scuola  elementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   promozione  al termine  delle  classi   I,   III  e   IV  elementare  può  avvenire  anche  se gli  allievi  non  hanno  completamente   raggiunto  i  traguardi  stabiliti  dal  piano  di studio.  Il   passaggio  del  ciclo,  ovvero  la  promozione   al termine  delle  classi   II e   V   elementare,  presuppone   di    regola  il raggiungimento  delle  competenze  fondamentali  per  la    prosecuzione  del  percorso  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Variazione  dei  tempi  di  percorrenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  modificato  dal  R    11.11.2003;  in    vigore  dal   25.11.2003  -  BU  2003,   372.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  abrogato  dal  R    3.6.2015;  in  vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            21  Art.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  463;  precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                369.
                            22  Art.  abrogato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Titolo   modificato  dal  R    10.3.2021;  in    vigore  dal  1.8.2021  -  BU  2021,  88;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            24  Art.  abrogato  dal  R    10.3.2021;  in  vigore   dal  1.8.2021  -  BU  2021,   88;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
25
                            Art.  modificato  dal  R    10.3.2021;  in    vigore   dal  1.8.2021   -  BU  2021,   88;  precedenti  modifiche:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            277;  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  introdotto  dal  R    10.3.2021;  in    vigore   dal  1.8.2021  -  BU  2021,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  dipendenza  dello  sviluppo    intellettuale    e  dalla  maturità    affettiva    dell’allievo,    se  necessario  egli  è   sostenuto    nei  primi  anni    di  scuola  con  dei  progetti  specifici,  tra  i  quali    possono  trovar  posto  eccezionalmente  anche  il   rallentamento  o   l’accelerazione  del  percorso  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2I  l  rallentamento  del  percorso  scolastico  può    avvenire  nell’ambito  della    scuola  dell’infanzia,  se  si  ritiene  indispensabile  la permanenza  del  bambino  per  un  ulteriore  anno  in quest’ordine   di scuola,  o  alla  fine  di    ogni  anno  di    scuola  elementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   promozione  al termine  delle  classi   I,   III  e   IV  elementare  può  avvenire  anche  se gli  allievi  non  hanno  completamente   raggiunto  i  traguardi  stabiliti  dal  piano  di studio.  Il   passaggio  del  ciclo,  ovvero  la  promozione   al termine  delle  classi   II e   V   elementare,  presuppone   di    regola  il raggiungimento  delle  competenze  fondamentali  per  la    prosecuzione  del  percorso  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Variazione  dei  tempi  di  percorrenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  modificato  dal  R    11.11.2003;  in    vigore  dal   25.11.2003  -  BU  2003,   372.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  abrogato  dal  R    3.6.2015;  in  vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            21  Art.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  463;  precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                369.
                            22  Art.  abrogato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Titolo   modificato  dal  R    10.3.2021;  in    vigore  dal  1.8.2021  -  BU  2021,  88;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            24  Art.  abrogato  dal  R    10.3.2021;  in  vigore   dal  1.8.2021  -  BU  2021,   88;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
25
                            Art.  modificato  dal  R    10.3.2021;  in    vigore   dal  1.8.2021   -  BU  2021,   88;  precedenti  modifiche:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            277;  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  introdotto  dal  R    10.3.2021;  in    vigore   dal  1.8.2021  -  BU  2021,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  dipendenza  dello  sviluppo    intellettuale    e  dalla  maturità    affettiva    dell’allievo,    se  necessario  egli  è   sostenuto    nei  primi  anni    di  scuola  con  dei  progetti  specifici,  tra  i  quali    possono  trovar  posto  eccezionalmente  anche  il   rallentamento  o   l’accelerazione  del  percorso  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2I  l  rallentamento  del  percorso  scolastico  può    avvenire  nell’ambito  della    scuola  dell’infanzia,  se  si  ritiene  indispensabile  la permanenza  del  bambino  per  un  ulteriore  anno  in quest’ordine   di scuola,  o  alla  fine  di    ogni  anno  di    scuola  elementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   promozione  al termine  delle  classi   I,   III  e   IV  elementare  può  avvenire  anche  se gli  allievi  non  hanno  completamente   raggiunto  i  traguardi  stabiliti  dal  piano  di studio.  Il   passaggio  del  ciclo,  ovvero  la  promozione   al termine  delle  classi   II e   V   elementare,  presuppone   di    regola  il raggiungimento  delle  competenze  fondamentali  per  la    prosecuzione  del  percorso  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Variazione  dei  tempi  di  percorrenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  modificato  dal  R    11.11.2003;  in    vigore  dal   25.11.2003  -  BU  2003,   372.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  abrogato  dal  R    3.6.2015;  in  vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            21  Art.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  463;  precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                369.
                            22  Art.  abrogato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Titolo   modificato  dal  R    10.3.2021;  in    vigore  dal  1.8.2021  -  BU  2021,  88;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            24  Art.  abrogato  dal  R    10.3.2021;  in  vigore   dal  1.8.2021  -  BU  2021,   88;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
25
                            Art.  modificato  dal  R    10.3.2021;  in    vigore   dal  1.8.2021   -  BU  2021,   88;  precedenti  modifiche:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            277;  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  introdotto  dal  R    10.3.2021;  in    vigore   dal  1.8.2021  -  BU  2021,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  dipendenza  dello  sviluppo    intellettuale    e  dalla  maturità    affettiva    dell’allievo,    se  necessario  egli  è   sostenuto    nei  primi  anni    di  scuola  con  dei  progetti  specifici,  tra  i  quali    possono  trovar  posto  eccezionalmente  anche  il   rallentamento  o   l’accelerazione  del  percorso  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2I  l  rallentamento  del  percorso  scolastico  può    avvenire  nell’ambito  della    scuola  dell’infanzia,  se  si  ritiene  indispensabile  la permanenza  del  bambino  per  un  ulteriore  anno  in quest’ordine   di scuola,  o  alla  fine  di    ogni  anno  di    scuola  elementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   promozione  al termine  delle  classi   I,   III  e   IV  elementare  può  avvenire  anche  se gli  allievi  non  hanno  completamente   raggiunto  i  traguardi  stabiliti  dal  piano  di studio.  Il   passaggio  del  ciclo,  ovvero  la  promozione   al termine  delle  classi   II e   V   elementare,  presuppone   di    regola  il raggiungimento  delle  competenze  fondamentali  per  la    prosecuzione  del  percorso  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Variazione  dei  tempi  di  percorrenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  modificato  dal  R    11.11.2003;  in    vigore  dal   25.11.2003  -  BU  2003,   372.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  abrogato  dal  R    3.6.2015;  in  vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            21  Art.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  463;  precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                369.
                            22  Art.  abrogato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Titolo   modificato  dal  R    10.3.2021;  in    vigore  dal  1.8.2021  -  BU  2021,  88;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            24  Art.  abrogato  dal  R    10.3.2021;  in  vigore   dal  1.8.2021  -  BU  2021,   88;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
25
                            Art.  modificato  dal  R    10.3.2021;  in    vigore   dal  1.8.2021   -  BU  2021,   88;  precedenti  modifiche:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            277;  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  introdotto  dal  R    10.3.2021;  in    vigore   dal  1.8.2021  -  BU  2021,  88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  dipendenza  dello  sviluppo    intellettuale    e  dalla  maturità    affettiva    dell’allievo,    se  necessario  egli  è   sostenuto    nei  primi  anni    di  scuola  con  dei  progetti  specifici,  tra  i  quali    possono  trovar  posto  eccezionalmente  anche  il   rallentamento  o   l’accelerazione  del  percorso  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2I  l  rallentamento  del  percorso  scolastico  può    avvenire  nell’ambito  della    scuola  dell’infanzia,  se  si  ritiene  indispensabile  la permanenza  del  bambino  per  un  ulteriore  anno  in quest’ordine   di scuola,  o  alla  fine  di    ogni  anno  di    scuola  elementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’accelerazione  del  percorso  scolastico  (salto  di  una    classe),  se  si  ritiene  indispensabile  il  passaggio  anticipato  alla  classe  successiva,   può  essere  decisa  solo  se a   scuola  sono  riconosciuti  evidenti  bisogni  di ordine  pedagogico  e   didattico.  Le  classi  I e   V   elementare  devono   essere   in    ogni  caso  frequentate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   decisione   sul  rallentamento  spetta  al docente  titolare.  Prima  di    decidere  egli:  a)  scuola  dell’infanzia   sente  il   parere  degli   altri  operatori  scolastici  coinvolti;  b)  delle   classi  intracicliche  della  scuola  elementare  deve  ottenere  la convalida  da  parte  direzione   di istituto  e   discuterne  preventivamente  con  i  genitori;  c)  della  II   e   della  V   elementare   deve  discuterne  preventivamente  con   i genitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   decisione  sull’accelerazione  del  percorso   scolastico   spetta  all’ispettorato,  sentiti  la direzione  di  istituto,  il   docente  titolare  e gli  altri  operatori   scolastici   coinvolti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Contro  la    decisione   di    cui   al    cpv.  4   è dato  ricorso   all’ispettorato  giusta  l’art.  96   cpv.  2   della  legge  della  scuola  del  1°  febbraio  1990.  Contro  la decisione  di    cui  al    cpv.  5   è dato  ricorso  al    Consiglio  di  Stato  giusta  l’art.  96  cpv.  3 della  legge  della  del  1°  febbraio  1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il   collegio  degli  ispettori  definisce  le    procedure  per  la    messa  a   punto   dei  progetti  di    cui  al    cpv.   1   e  per  giungere  alle  decisioni  di cui  ai cpv.  4   e   5.
                        
                        
                    
                    
                    
                Monitoraggio
                            Art.  24  28  Il  collegio  degli  ispettori  può  organizzare  prove  sul  raggiungimento  delle  competenze  previste  dai  Piani  di    Studio.  Art.  24a  ...  29  Capitolo  III  Disposizioni  varie
                        
                        
                    
                    
                    
                Accoglienza
                            Art.  24b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  docenti  titolari  della  scuola  dell’infanzia  e   quelli  della  prima  classe  di scuola  elementare  organizzano  un  incontro  con  i  nuovi   allievi  della  sezione  loro  affidata  e   i loro   genitori  prima  dell’inizio  dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’accelerazione  del  percorso  scolastico  (salto  di  una    classe),  se  si  ritiene  indispensabile  il  passaggio  anticipato  alla  classe  successiva,   può  essere  decisa  solo  se a   scuola  sono  riconosciuti  evidenti  bisogni  di ordine  pedagogico  e   didattico.  Le  classi  I e   V   elementare  devono   essere   in    ogni  caso  frequentate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   decisione   sul  rallentamento  spetta  al docente  titolare.  Prima  di    decidere  egli:  a)  scuola  dell’infanzia   sente  il   parere  degli   altri  operatori  scolastici  coinvolti;  b)  delle   classi  intracicliche  della  scuola  elementare  deve  ottenere  la convalida  da  parte  direzione   di istituto  e   discuterne  preventivamente  con  i  genitori;  c)  della  II   e   della  V   elementare   deve  discuterne  preventivamente  con   i genitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   decisione  sull’accelerazione  del  percorso   scolastico   spetta  all’ispettorato,  sentiti  la direzione  di  istituto,  il   docente  titolare  e gli  altri  operatori   scolastici   coinvolti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Contro  la    decisione   di    cui   al    cpv.  4   è dato  ricorso   all’ispettorato  giusta  l’art.  96   cpv.  2   della  legge  della  scuola  del  1°  febbraio  1990.  Contro  la decisione  di    cui  al    cpv.  5   è dato  ricorso  al    Consiglio  di  Stato  giusta  l’art.  96  cpv.  3 della  legge  della  del  1°  febbraio  1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il   collegio  degli  ispettori  definisce  le    procedure  per  la    messa  a   punto   dei  progetti  di    cui  al    cpv.   1   e  per  giungere  alle  decisioni  di cui  ai cpv.  4   e   5.
                        
                        
                    
                    
                    
                Monitoraggio
                            Art.  24  28  Il  collegio  degli  ispettori  può  organizzare  prove  sul  raggiungimento  delle  competenze  previste  dai  Piani  di    Studio.  Art.  24a  ...  29  Capitolo  III  Disposizioni  varie
                        
                        
                    
                    
                    
                Accoglienza
                            Art.  24b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  docenti  titolari  della  scuola  dell’infanzia  e   quelli  della  prima  classe  di scuola  elementare  organizzano  un  incontro  con  i  nuovi   allievi  della  sezione  loro  affidata  e   i loro   genitori  prima  dell’inizio  dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’accelerazione  del  percorso  scolastico  (salto  di  una    classe),  se  si  ritiene  indispensabile  il  passaggio  anticipato  alla  classe  successiva,   può  essere  decisa  solo  se a   scuola  sono  riconosciuti  evidenti  bisogni  di ordine  pedagogico  e   didattico.  Le  classi  I e   V   elementare  devono   essere   in    ogni  caso  frequentate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   decisione   sul  rallentamento  spetta  al docente  titolare.  Prima  di    decidere  egli:  a)  scuola  dell’infanzia   sente  il   parere  degli   altri  operatori  scolastici  coinvolti;  b)  delle   classi  intracicliche  della  scuola  elementare  deve  ottenere  la convalida  da  parte  direzione   di istituto  e   discuterne  preventivamente  con  i  genitori;  c)  della  II   e   della  V   elementare   deve  discuterne  preventivamente  con   i genitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   decisione  sull’accelerazione  del  percorso   scolastico   spetta  all’ispettorato,  sentiti  la direzione  di  istituto,  il   docente  titolare  e gli  altri  operatori   scolastici   coinvolti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Contro  la    decisione   di    cui   al    cpv.  4   è dato  ricorso   all’ispettorato  giusta  l’art.  96   cpv.  2   della  legge  della  scuola  del  1°  febbraio  1990.  Contro  la decisione  di    cui  al    cpv.  5   è dato  ricorso  al    Consiglio  di  Stato  giusta  l’art.  96  cpv.  3 della  legge  della  del  1°  febbraio  1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il   collegio  degli  ispettori  definisce  le    procedure  per  la    messa  a   punto   dei  progetti  di    cui  al    cpv.   1   e  per  giungere  alle  decisioni  di cui  ai cpv.  4   e   5.
                        
                        
                    
                    
                    
                Monitoraggio
                            Art.  24  28  Il  collegio  degli  ispettori  può  organizzare  prove  sul  raggiungimento  delle  competenze  previste  dai  Piani  di    Studio.  Art.  24a  ...  29  Capitolo  III  Disposizioni  varie
                        
                        
                    
                    
                    
                Accoglienza
                            Art.  24b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  docenti  titolari  della  scuola  dell’infanzia  e   quelli  della  prima  classe  di scuola  elementare  organizzano  un  incontro  con  i  nuovi   allievi  della  sezione  loro  affidata  e   i loro   genitori  prima  dell’inizio  dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’accelerazione  del  percorso  scolastico  (salto  di  una    classe),  se  si  ritiene  indispensabile  il  passaggio  anticipato  alla  classe  successiva,   può  essere  decisa  solo  se a   scuola  sono  riconosciuti  evidenti  bisogni  di ordine  pedagogico  e   didattico.  Le  classi  I e   V   elementare  devono   essere   in    ogni  caso  frequentate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   decisione   sul  rallentamento  spetta  al docente  titolare.  Prima  di    decidere  egli:  a)  scuola  dell’infanzia   sente  il   parere  degli   altri  operatori  scolastici  coinvolti;  b)  delle   classi  intracicliche  della  scuola  elementare  deve  ottenere  la convalida  da  parte  direzione   di istituto  e   discuterne  preventivamente  con  i  genitori;  c)  della  II   e   della  V   elementare   deve  discuterne  preventivamente  con   i genitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   decisione  sull’accelerazione  del  percorso   scolastico   spetta  all’ispettorato,  sentiti  la direzione  di  istituto,  il   docente  titolare  e gli  altri  operatori   scolastici   coinvolti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Contro  la    decisione   di    cui   al    cpv.  4   è dato  ricorso   all’ispettorato  giusta  l’art.  96   cpv.  2   della  legge  della  scuola  del  1°  febbraio  1990.  Contro  la decisione  di    cui  al    cpv.  5   è dato  ricorso  al    Consiglio  di  Stato  giusta  l’art.  96  cpv.  3 della  legge  della  del  1°  febbraio  1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il   collegio  degli  ispettori  definisce  le    procedure  per  la    messa  a   punto   dei  progetti  di    cui  al    cpv.   1   e  per  giungere  alle  decisioni  di cui  ai cpv.  4   e   5.
                        
                        
                    
                    
                    
                Monitoraggio
                            Art.  24  28  Il  collegio  degli  ispettori  può  organizzare  prove  sul  raggiungimento  delle  competenze  previste  dai  Piani  di    Studio.  Art.  24a  ...  29  Capitolo  III  Disposizioni  varie
                        
                        
                    
                    
                    
                Accoglienza
                            Art.  24b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  docenti  titolari  della  scuola  dell’infanzia  e   quelli  della  prima  classe  di scuola  elementare  organizzano  un  incontro  con  i  nuovi   allievi  della  sezione  loro  affidata  e   i loro   genitori  prima  dell’inizio  dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’accelerazione  del  percorso  scolastico  (salto  di  una    classe),  se  si  ritiene  indispensabile  il  passaggio  anticipato  alla  classe  successiva,   può  essere  decisa  solo  se a   scuola  sono  riconosciuti  evidenti  bisogni  di ordine  pedagogico  e   didattico.  Le  classi  I e   V   elementare  devono   essere   in    ogni  caso  frequentate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   decisione   sul  rallentamento  spetta  al docente  titolare.  Prima  di    decidere  egli:  a)  scuola  dell’infanzia   sente  il   parere  degli   altri  operatori  scolastici  coinvolti;  b)  delle   classi  intracicliche  della  scuola  elementare  deve  ottenere  la convalida  da  parte  direzione   di istituto  e   discuterne  preventivamente  con  i  genitori;  c)  della  II   e   della  V   elementare   deve  discuterne  preventivamente  con   i genitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   decisione  sull’accelerazione  del  percorso   scolastico   spetta  all’ispettorato,  sentiti  la direzione  di  istituto,  il   docente  titolare  e gli  altri  operatori   scolastici   coinvolti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Contro  la    decisione   di    cui   al    cpv.  4   è dato  ricorso   all’ispettorato  giusta  l’art.  96   cpv.  2   della  legge  della  scuola  del  1°  febbraio  1990.  Contro  la decisione  di    cui  al    cpv.  5   è dato  ricorso  al    Consiglio  di  Stato  giusta  l’art.  96  cpv.  3 della  legge  della  del  1°  febbraio  1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il   collegio  degli  ispettori  definisce  le    procedure  per  la    messa  a   punto   dei  progetti  di    cui  al    cpv.   1   e  per  giungere  alle  decisioni  di cui  ai cpv.  4   e   5.
                        
                        
                    
                    
                    
                Monitoraggio
                            Art.  24  28  Il  collegio  degli  ispettori  può  organizzare  prove  sul  raggiungimento  delle  competenze  previste  dai  Piani  di    Studio.  Art.  24a  ...  29  Capitolo  III  Disposizioni  varie
                        
                        
                    
                    
                    
                Accoglienza
                            Art.  24b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  docenti  titolari  della  scuola  dell’infanzia  e   quelli  della  prima  classe  di scuola  elementare  organizzano  un  incontro  con  i  nuovi   allievi  della  sezione  loro  affidata  e   i loro   genitori  prima  dell’inizio  dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tutti  i  docenti  titolari   organizzano  entro  la    fine  di    ottobre  un  incontro   con   i  genitori  degli  allievi   della  loro  classe,   in    forma   plenaria  o   per  gruppi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Escursioni  e   uscite   didattiche  Art.  25  1  Il  collegio  degli  ispettori  ha  la    facoltà  di    elaborare  disposizioni  concernenti  le    escursioni  e  le uscite  didattiche  da  sottoporre  al Dipartimento   per  l’emanazione.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   escursioni   e   le uscite   didattiche  sono  finanziate   dai   comuni.  Art.  26  ...  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sottoscrizioni,  vendite,   collette  Art.  27  33  È  vietato  ricorrere  agli    allievi  per  sottoscrizioni,  vendite  e    collette,  se  non  nei  casi  autorizzati  dalla  direzione  di    istituto  o, in situazioni   particolari,  dal  Dipartimento.  TITOLO   V  Docenti
                        
                        
                    
                    
                    
                27
                            Art.  modificato  dal  R    10.3.2021;  in    vigore  dal  1.8.2021   -  BU  2021,  88;  precedente  modifica:  BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            28  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  abrogato  dal  R    3.6.2015;  in  vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            30  Art.  introdotto  dal  R    23.5.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                31
                            Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  abrogato  dal  R    6.11.2001;  in    vigore   dal  1.7.2002   - BU  2001,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo  I  Assunzione  dei  docenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di concorso  Art.  28  34  1  La  pubblicazione   dei  concorsi  per   l’assunzione  dei  docenti  comunali  è coordinata  dalla  Sezione  delle  scuole  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   procedura  e   i  tempi   per   la    trasmissione   degli   atti  di    concorso  sono  stabiliti  dalla   Sezione  delle  scuole  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Atto  di nomina  o   di  incarico  Art.  29  1  L’atto  di    nomina   o   di incarico   è trasmesso  entro  10   giorni  dalla  decisione  all’interessato  con  copia  all’ispettorato.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tutti  i  docenti  titolari   organizzano  entro  la    fine  di    ottobre  un  incontro   con   i  genitori  degli  allievi   della  loro  classe,   in    forma   plenaria  o   per  gruppi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Escursioni  e   uscite   didattiche  Art.  25  1  Il  collegio  degli  ispettori  ha  la    facoltà  di    elaborare  disposizioni  concernenti  le    escursioni  e  le uscite  didattiche  da  sottoporre  al Dipartimento   per  l’emanazione.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   escursioni   e   le uscite   didattiche  sono  finanziate   dai   comuni.  Art.  26  ...  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sottoscrizioni,  vendite,   collette  Art.  27  33  È  vietato  ricorrere  agli    allievi  per  sottoscrizioni,  vendite  e    collette,  se  non  nei  casi  autorizzati  dalla  direzione  di    istituto  o, in situazioni   particolari,  dal  Dipartimento.  TITOLO   V  Docenti
                        
                        
                    
                    
                    
                27
                            Art.  modificato  dal  R    10.3.2021;  in    vigore  dal  1.8.2021   -  BU  2021,  88;  precedente  modifica:  BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            28  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  abrogato  dal  R    3.6.2015;  in  vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            30  Art.  introdotto  dal  R    23.5.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                31
                            Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  abrogato  dal  R    6.11.2001;  in    vigore   dal  1.7.2002   - BU  2001,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo  I  Assunzione  dei  docenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di concorso  Art.  28  34  1  La  pubblicazione   dei  concorsi  per   l’assunzione  dei  docenti  comunali  è coordinata  dalla  Sezione  delle  scuole  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   procedura  e   i  tempi   per   la    trasmissione   degli   atti  di    concorso  sono  stabiliti  dalla   Sezione  delle  scuole  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Atto  di nomina  o   di  incarico  Art.  29  1  L’atto  di    nomina   o   di incarico   è trasmesso  entro  10   giorni  dalla  decisione  all’interessato  con  copia  all’ispettorato.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tutti  i  docenti  titolari   organizzano  entro  la    fine  di    ottobre  un  incontro   con   i  genitori  degli  allievi   della  loro  classe,   in    forma   plenaria  o   per  gruppi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Escursioni  e   uscite   didattiche  Art.  25  1  Il  collegio  degli  ispettori  ha  la    facoltà  di    elaborare  disposizioni  concernenti  le    escursioni  e  le uscite  didattiche  da  sottoporre  al Dipartimento   per  l’emanazione.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   escursioni   e   le uscite   didattiche  sono  finanziate   dai   comuni.  Art.  26  ...  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sottoscrizioni,  vendite,   collette  Art.  27  33  È  vietato  ricorrere  agli    allievi  per  sottoscrizioni,  vendite  e    collette,  se  non  nei  casi  autorizzati  dalla  direzione  di    istituto  o, in situazioni   particolari,  dal  Dipartimento.  TITOLO   V  Docenti
                        
                        
                    
                    
                    
                27
                            Art.  modificato  dal  R    10.3.2021;  in    vigore  dal  1.8.2021   -  BU  2021,  88;  precedente  modifica:  BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            28  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  abrogato  dal  R    3.6.2015;  in  vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            30  Art.  introdotto  dal  R    23.5.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                31
                            Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  abrogato  dal  R    6.11.2001;  in    vigore   dal  1.7.2002   - BU  2001,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo  I  Assunzione  dei  docenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di concorso  Art.  28  34  1  La  pubblicazione   dei  concorsi  per   l’assunzione  dei  docenti  comunali  è coordinata  dalla  Sezione  delle  scuole  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   procedura  e   i  tempi   per   la    trasmissione   degli   atti  di    concorso  sono  stabiliti  dalla   Sezione  delle  scuole  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Atto  di nomina  o   di  incarico  Art.  29  1  L’atto  di    nomina   o   di incarico   è trasmesso  entro  10   giorni  dalla  decisione  all’interessato  con  copia  all’ispettorato.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tutti  i  docenti  titolari   organizzano  entro  la    fine  di    ottobre  un  incontro   con   i  genitori  degli  allievi   della  loro  classe,   in    forma   plenaria  o   per  gruppi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Escursioni  e   uscite   didattiche  Art.  25  1  Il  collegio  degli  ispettori  ha  la    facoltà  di    elaborare  disposizioni  concernenti  le    escursioni  e  le uscite  didattiche  da  sottoporre  al Dipartimento   per  l’emanazione.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   escursioni   e   le uscite   didattiche  sono  finanziate   dai   comuni.  Art.  26  ...  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sottoscrizioni,  vendite,   collette  Art.  27  33  È  vietato  ricorrere  agli    allievi  per  sottoscrizioni,  vendite  e    collette,  se  non  nei  casi  autorizzati  dalla  direzione  di    istituto  o, in situazioni   particolari,  dal  Dipartimento.  TITOLO   V  Docenti
                        
                        
                    
                    
                    
                27
                            Art.  modificato  dal  R    10.3.2021;  in    vigore  dal  1.8.2021   -  BU  2021,  88;  precedente  modifica:  BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            28  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  abrogato  dal  R    3.6.2015;  in  vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            30  Art.  introdotto  dal  R    23.5.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                31
                            Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  abrogato  dal  R    6.11.2001;  in    vigore   dal  1.7.2002   - BU  2001,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo  I  Assunzione  dei  docenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di concorso  Art.  28  34  1  La  pubblicazione   dei  concorsi  per   l’assunzione  dei  docenti  comunali  è coordinata  dalla  Sezione  delle  scuole  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   procedura  e   i  tempi   per   la    trasmissione   degli   atti  di    concorso  sono  stabiliti  dalla   Sezione  delle  scuole  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Atto  di nomina  o   di  incarico  Art.  29  1  L’atto  di    nomina   o   di incarico   è trasmesso  entro  10   giorni  dalla  decisione  all’interessato  con  copia  all’ispettorato.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tutti  i  docenti  titolari   organizzano  entro  la    fine  di    ottobre  un  incontro   con   i  genitori  degli  allievi   della  loro  classe,   in    forma   plenaria  o   per  gruppi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Escursioni  e   uscite   didattiche  Art.  25  1  Il  collegio  degli  ispettori  ha  la    facoltà  di    elaborare  disposizioni  concernenti  le    escursioni  e  le uscite  didattiche  da  sottoporre  al Dipartimento   per  l’emanazione.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   escursioni   e   le uscite   didattiche  sono  finanziate   dai   comuni.  Art.  26  ...  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sottoscrizioni,  vendite,   collette  Art.  27  33  È  vietato  ricorrere  agli    allievi  per  sottoscrizioni,  vendite  e    collette,  se  non  nei  casi  autorizzati  dalla  direzione  di    istituto  o, in situazioni   particolari,  dal  Dipartimento.  TITOLO   V  Docenti
                        
                        
                    
                    
                    
                27
                            Art.  modificato  dal  R    10.3.2021;  in    vigore  dal  1.8.2021   -  BU  2021,  88;  precedente  modifica:  BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            28  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  abrogato  dal  R    3.6.2015;  in  vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            30  Art.  introdotto  dal  R    23.5.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                31
                            Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  abrogato  dal  R    6.11.2001;  in    vigore   dal  1.7.2002   - BU  2001,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo  I  Assunzione  dei  docenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di concorso  Art.  28  34  1  La  pubblicazione   dei  concorsi  per   l’assunzione  dei  docenti  comunali  è coordinata  dalla  Sezione  delle  scuole  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   procedura  e   i  tempi   per   la    trasmissione   degli   atti  di    concorso  sono  stabiliti  dalla   Sezione  delle  scuole  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Atto  di nomina  o   di  incarico  Art.  29  1  L’atto  di    nomina   o   di incarico   è trasmesso  entro  10   giorni  dalla  decisione  all’interessato  con  copia  all’ispettorato.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eventuali  compiti    particolari    devono  figurare  nel  corrispondente  bando  di  concorso    e  riferirsi  al  campo  delle   attività  scolastiche.  Capitolo   II  Docente  di  appoggio  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Docente  di  appoggio  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Su  proposta  della  direzione   di    istituto,  il  Municipio  può  assumere  un   docente  di    appoggio  che  coadiuvi   il docente  titolare   per  ogni  sezione   di    scuola  dell’infanzia.  Tuttavia,  qualora  il   numero  di  allievi  della   sezione  fosse  superiore  a 20,  vi    è   l’obbligo  di    assunzione  per  almeno  metà   tempo  e  per  tutta   la    durata  dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  proposta  della  direzione  di  istituto,  il   Municipio  può  assumere  un  docente  di  appoggio  che  coadiuvi  il    docente  titolare  per  ogni  sezione  di  scuola  elementare.    Tuttavia,  vi  è    l’obbligo  di  assunzione  qualora  il   numero  di    allievi   fosse  superiore   a   22  per  le    monoclassi   o a   20  per  le    biclassi,  come  pure   nelle  sezioni  triclassi,  quadriclassi  e   pentaclassi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’assunzione  del  docente  di  appoggio  nei  casi  non  obbligatori  deve  essere  autorizzata    dal  Dipartimento  e   l’onere    del    docente  di  appoggio    deve  essere  compreso    tra    10    e  16/32    dell’orario  settimanale  d’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nei  casi  obbligatori,   un’eventuale  rinuncia  totale   o   parziale  all’assunzione   del  docente  di    appoggio  deve  essere    autorizzata  dal    Dipartimento.  L’istanza    di  rinuncia,  presentata  in  forma    scritta  dal  Municipio  su  proposta  della  direzione  di  istituto,    deve  comprovare  che    alla  rinuncia  non  si  oppongono  ragioni   di ordine  pedagogico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eventuali  compiti    particolari    devono  figurare  nel  corrispondente  bando  di  concorso    e  riferirsi  al  campo  delle   attività  scolastiche.  Capitolo   II  Docente  di  appoggio  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Docente  di  appoggio  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Su  proposta  della  direzione   di    istituto,  il  Municipio  può  assumere  un   docente  di    appoggio  che  coadiuvi   il docente  titolare   per  ogni  sezione   di    scuola  dell’infanzia.  Tuttavia,  qualora  il   numero  di  allievi  della   sezione  fosse  superiore  a 20,  vi    è   l’obbligo  di    assunzione  per  almeno  metà   tempo  e  per  tutta   la    durata  dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  proposta  della  direzione  di  istituto,  il   Municipio  può  assumere  un  docente  di  appoggio  che  coadiuvi  il    docente  titolare  per  ogni  sezione  di  scuola  elementare.    Tuttavia,  vi  è    l’obbligo  di  assunzione  qualora  il   numero  di    allievi   fosse  superiore   a   22  per  le    monoclassi   o a   20  per  le    biclassi,  come  pure   nelle  sezioni  triclassi,  quadriclassi  e   pentaclassi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’assunzione  del  docente  di  appoggio  nei  casi  non  obbligatori  deve  essere  autorizzata    dal  Dipartimento  e   l’onere    del    docente  di  appoggio    deve  essere  compreso    tra    10    e  16/32    dell’orario  settimanale  d’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nei  casi  obbligatori,   un’eventuale  rinuncia  totale   o   parziale  all’assunzione   del  docente  di    appoggio  deve  essere    autorizzata  dal    Dipartimento.  L’istanza    di  rinuncia,  presentata  in  forma    scritta  dal  Municipio  su  proposta  della  direzione  di  istituto,    deve  comprovare  che    alla  rinuncia  non  si  oppongono  ragioni   di ordine  pedagogico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eventuali  compiti    particolari    devono  figurare  nel  corrispondente  bando  di  concorso    e  riferirsi  al  campo  delle   attività  scolastiche.  Capitolo   II  Docente  di  appoggio  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Docente  di  appoggio  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Su  proposta  della  direzione   di    istituto,  il  Municipio  può  assumere  un   docente  di    appoggio  che  coadiuvi   il docente  titolare   per  ogni  sezione   di    scuola  dell’infanzia.  Tuttavia,  qualora  il   numero  di  allievi  della   sezione  fosse  superiore  a 20,  vi    è   l’obbligo  di    assunzione  per  almeno  metà   tempo  e  per  tutta   la    durata  dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  proposta  della  direzione  di  istituto,  il   Municipio  può  assumere  un  docente  di  appoggio  che  coadiuvi  il    docente  titolare  per  ogni  sezione  di  scuola  elementare.    Tuttavia,  vi  è    l’obbligo  di  assunzione  qualora  il   numero  di    allievi   fosse  superiore   a   22  per  le    monoclassi   o a   20  per  le    biclassi,  come  pure   nelle  sezioni  triclassi,  quadriclassi  e   pentaclassi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’assunzione  del  docente  di  appoggio  nei  casi  non  obbligatori  deve  essere  autorizzata    dal  Dipartimento  e   l’onere    del    docente  di  appoggio    deve  essere  compreso    tra    10    e  16/32    dell’orario  settimanale  d’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nei  casi  obbligatori,   un’eventuale  rinuncia  totale   o   parziale  all’assunzione   del  docente  di    appoggio  deve  essere    autorizzata  dal    Dipartimento.  L’istanza    di  rinuncia,  presentata  in  forma    scritta  dal  Municipio  su  proposta  della  direzione  di  istituto,    deve  comprovare  che    alla  rinuncia  non  si  oppongono  ragioni   di ordine  pedagogico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eventuali  compiti    particolari    devono  figurare  nel  corrispondente  bando  di  concorso    e  riferirsi  al  campo  delle   attività  scolastiche.  Capitolo   II  Docente  di  appoggio  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Docente  di  appoggio  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Su  proposta  della  direzione   di    istituto,  il  Municipio  può  assumere  un   docente  di    appoggio  che  coadiuvi   il docente  titolare   per  ogni  sezione   di    scuola  dell’infanzia.  Tuttavia,  qualora  il   numero  di  allievi  della   sezione  fosse  superiore  a 20,  vi    è   l’obbligo  di    assunzione  per  almeno  metà   tempo  e  per  tutta   la    durata  dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  proposta  della  direzione  di  istituto,  il   Municipio  può  assumere  un  docente  di  appoggio  che  coadiuvi  il    docente  titolare  per  ogni  sezione  di  scuola  elementare.    Tuttavia,  vi  è    l’obbligo  di  assunzione  qualora  il   numero  di    allievi   fosse  superiore   a   22  per  le    monoclassi   o a   20  per  le    biclassi,  come  pure   nelle  sezioni  triclassi,  quadriclassi  e   pentaclassi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’assunzione  del  docente  di  appoggio  nei  casi  non  obbligatori  deve  essere  autorizzata    dal  Dipartimento  e   l’onere    del    docente  di  appoggio    deve  essere  compreso    tra    10    e  16/32    dell’orario  settimanale  d’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nei  casi  obbligatori,   un’eventuale  rinuncia  totale   o   parziale  all’assunzione   del  docente  di    appoggio  deve  essere    autorizzata  dal    Dipartimento.  L’istanza    di  rinuncia,  presentata  in  forma    scritta  dal  Municipio  su  proposta  della  direzione  di  istituto,    deve  comprovare  che    alla  rinuncia  non  si  oppongono  ragioni   di ordine  pedagogico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eventuali  compiti    particolari    devono  figurare  nel  corrispondente  bando  di  concorso    e  riferirsi  al  campo  delle   attività  scolastiche.  Capitolo   II  Docente  di  appoggio  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Docente  di  appoggio  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  Su  proposta  della  direzione   di    istituto,  il  Municipio  può  assumere  un   docente  di    appoggio  che  coadiuvi   il docente  titolare   per  ogni  sezione   di    scuola  dell’infanzia.  Tuttavia,  qualora  il   numero  di  allievi  della   sezione  fosse  superiore  a 20,  vi    è   l’obbligo  di    assunzione  per  almeno  metà   tempo  e  per  tutta   la    durata  dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  proposta  della  direzione  di  istituto,  il   Municipio  può  assumere  un  docente  di  appoggio  che  coadiuvi  il    docente  titolare  per  ogni  sezione  di  scuola  elementare.    Tuttavia,  vi  è    l’obbligo  di  assunzione  qualora  il   numero  di    allievi   fosse  superiore   a   22  per  le    monoclassi   o a   20  per  le    biclassi,  come  pure   nelle  sezioni  triclassi,  quadriclassi  e   pentaclassi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’assunzione  del  docente  di  appoggio  nei  casi  non  obbligatori  deve  essere  autorizzata    dal  Dipartimento  e   l’onere    del    docente  di  appoggio    deve  essere  compreso    tra    10    e  16/32    dell’orario  settimanale  d’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nei  casi  obbligatori,   un’eventuale  rinuncia  totale   o   parziale  all’assunzione   del  docente  di    appoggio  deve  essere    autorizzata  dal    Dipartimento.  L’istanza    di  rinuncia,  presentata  in  forma    scritta  dal  Municipio  su  proposta  della  direzione  di  istituto,    deve  comprovare  che    alla  rinuncia  non  si  oppongono  ragioni   di ordine  pedagogico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’attività     del  docente  di  appoggio  può  svolgersi     al  massimo  in   due  sedi  e  può  essere  complementare  a    quella    di  docente  titolare  a    metà  tempo;  è  pure    ammesso  iI   cumulo  con  altri  incarichi  d’insegnamento,   quali  il   docente  di  lingua  e   integrazione  o   il docente  di  materie  speciali,  fino  al raggiungimento   del  tempo   pieno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  Municipi  possono  delegare  al  Cantone  la  designazione  dei  docenti  di  appoggio  obbligatori  mediante  una   convenzione  pluriennale;  la richiesta  deve  essere   inoltrata   alla   Sezione  delle  scuole  comunali  entro    il   mese  di  settembre  dell’anno  scolastico  precedente.    In  questi  casi    il   Cantone  fatturerà  ai  Comuni  la  quota  parte  secondo  quanto  stabilito  dal  decreto    esecutivo  sul    contributo  cantonale  per  sezione   di    scuola  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti
                            Art.  31  I  requisiti  per  l’assunzione  del  docente  di    appoggio  sono   quelli  richiesti  al docente  titolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orario  e   compiti  Art.  32  38  L’orario   e   i  compiti  del  docente  di    appoggio   sono  comunicati  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità
34
                            Art.  modificato  dal  R   13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  -  BU  2017,  463;   precedenti  modifiche:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367;  BU  2003,   372;   BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;   in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            36  Titolo   modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Art.  modificato  dal  R    10.3.2021;  in vigore  dal  1.8.2021  -  BU  2021,  90;  precendenti   modifiche:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            279,  355,  453;  BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            Art.  33  I  compiti  e la    distribuzione  delle  lezioni  sono  concordati  con   il   docente  titolare,  cui   spetta  la  responsabilità  generale   dell’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’attività     del  docente  di  appoggio  può  svolgersi     al  massimo  in   due  sedi  e  può  essere  complementare  a    quella    di  docente  titolare  a    metà  tempo;  è  pure    ammesso  iI   cumulo  con  altri  incarichi  d’insegnamento,   quali  il   docente  di  lingua  e   integrazione  o   il docente  di  materie  speciali,  fino  al raggiungimento   del  tempo   pieno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  Municipi  possono  delegare  al  Cantone  la  designazione  dei  docenti  di  appoggio  obbligatori  mediante  una   convenzione  pluriennale;  la richiesta  deve  essere   inoltrata   alla   Sezione  delle  scuole  comunali  entro    il   mese  di  settembre  dell’anno  scolastico  precedente.    In  questi  casi    il   Cantone  fatturerà  ai  Comuni  la  quota  parte  secondo  quanto  stabilito  dal  decreto    esecutivo  sul    contributo  cantonale  per  sezione   di    scuola  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti
                            Art.  31  I  requisiti  per  l’assunzione  del  docente  di    appoggio  sono   quelli  richiesti  al docente  titolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orario  e   compiti  Art.  32  38  L’orario   e   i  compiti  del  docente  di    appoggio   sono  comunicati  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità
34
                            Art.  modificato  dal  R   13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  -  BU  2017,  463;   precedenti  modifiche:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367;  BU  2003,   372;   BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;   in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            36  Titolo   modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Art.  modificato  dal  R    10.3.2021;  in vigore  dal  1.8.2021  -  BU  2021,  90;  precendenti   modifiche:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            279,  355,  453;  BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            Art.  33  I  compiti  e la    distribuzione  delle  lezioni  sono  concordati  con   il   docente  titolare,  cui   spetta  la  responsabilità  generale   dell’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’attività     del  docente  di  appoggio  può  svolgersi     al  massimo  in   due  sedi  e  può  essere  complementare  a    quella    di  docente  titolare  a    metà  tempo;  è  pure    ammesso  iI   cumulo  con  altri  incarichi  d’insegnamento,   quali  il   docente  di  lingua  e   integrazione  o   il docente  di  materie  speciali,  fino  al raggiungimento   del  tempo   pieno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  Municipi  possono  delegare  al  Cantone  la  designazione  dei  docenti  di  appoggio  obbligatori  mediante  una   convenzione  pluriennale;  la richiesta  deve  essere   inoltrata   alla   Sezione  delle  scuole  comunali  entro    il   mese  di  settembre  dell’anno  scolastico  precedente.    In  questi  casi    il   Cantone  fatturerà  ai  Comuni  la  quota  parte  secondo  quanto  stabilito  dal  decreto    esecutivo  sul    contributo  cantonale  per  sezione   di    scuola  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti
                            Art.  31  I  requisiti  per  l’assunzione  del  docente  di    appoggio  sono   quelli  richiesti  al docente  titolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orario  e   compiti  Art.  32  38  L’orario   e   i  compiti  del  docente  di    appoggio   sono  comunicati  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità
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                            Art.  modificato  dal  R   13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  -  BU  2017,  463;   precedenti  modifiche:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367;  BU  2003,   372;   BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;   in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            36  Titolo   modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Art.  modificato  dal  R    10.3.2021;  in vigore  dal  1.8.2021  -  BU  2021,  90;  precendenti   modifiche:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            279,  355,  453;  BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            Art.  33  I  compiti  e la    distribuzione  delle  lezioni  sono  concordati  con   il   docente  titolare,  cui   spetta  la  responsabilità  generale   dell’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’attività     del  docente  di  appoggio  può  svolgersi     al  massimo  in   due  sedi  e  può  essere  complementare  a    quella    di  docente  titolare  a    metà  tempo;  è  pure    ammesso  iI   cumulo  con  altri  incarichi  d’insegnamento,   quali  il   docente  di  lingua  e   integrazione  o   il docente  di  materie  speciali,  fino  al raggiungimento   del  tempo   pieno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  Municipi  possono  delegare  al  Cantone  la  designazione  dei  docenti  di  appoggio  obbligatori  mediante  una   convenzione  pluriennale;  la richiesta  deve  essere   inoltrata   alla   Sezione  delle  scuole  comunali  entro    il   mese  di  settembre  dell’anno  scolastico  precedente.    In  questi  casi    il   Cantone  fatturerà  ai  Comuni  la  quota  parte  secondo  quanto  stabilito  dal  decreto    esecutivo  sul    contributo  cantonale  per  sezione   di    scuola  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti
                            Art.  31  I  requisiti  per  l’assunzione  del  docente  di    appoggio  sono   quelli  richiesti  al docente  titolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orario  e   compiti  Art.  32  38  L’orario   e   i  compiti  del  docente  di    appoggio   sono  comunicati  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità
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                            Art.  modificato  dal  R   13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  -  BU  2017,  463;   precedenti  modifiche:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367;  BU  2003,   372;   BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;   in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            36  Titolo   modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Art.  modificato  dal  R    10.3.2021;  in vigore  dal  1.8.2021  -  BU  2021,  90;  precendenti   modifiche:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            279,  355,  453;  BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            Art.  33  I  compiti  e la    distribuzione  delle  lezioni  sono  concordati  con   il   docente  titolare,  cui   spetta  la  responsabilità  generale   dell’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’attività     del  docente  di  appoggio  può  svolgersi     al  massimo  in   due  sedi  e  può  essere  complementare  a    quella    di  docente  titolare  a    metà  tempo;  è  pure    ammesso  iI   cumulo  con  altri  incarichi  d’insegnamento,   quali  il   docente  di  lingua  e   integrazione  o   il docente  di  materie  speciali,  fino  al raggiungimento   del  tempo   pieno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  Municipi  possono  delegare  al  Cantone  la  designazione  dei  docenti  di  appoggio  obbligatori  mediante  una   convenzione  pluriennale;  la richiesta  deve  essere   inoltrata   alla   Sezione  delle  scuole  comunali  entro    il   mese  di  settembre  dell’anno  scolastico  precedente.    In  questi  casi    il   Cantone  fatturerà  ai  Comuni  la  quota  parte  secondo  quanto  stabilito  dal  decreto    esecutivo  sul    contributo  cantonale  per  sezione   di    scuola  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti
                            Art.  31  I  requisiti  per  l’assunzione  del  docente  di    appoggio  sono   quelli  richiesti  al docente  titolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orario  e   compiti  Art.  32  38  L’orario   e   i  compiti  del  docente  di    appoggio   sono  comunicati  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità
34
                            Art.  modificato  dal  R   13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  -  BU  2017,  463;   precedenti  modifiche:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367;  BU  2003,   372;   BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;   in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            36  Titolo   modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Art.  modificato  dal  R    10.3.2021;  in vigore  dal  1.8.2021  -  BU  2021,  90;  precendenti   modifiche:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            279,  355,  453;  BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            Art.  33  I  compiti  e la    distribuzione  delle  lezioni  sono  concordati  con   il   docente  titolare,  cui   spetta  la  responsabilità  generale   dell’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assenza  del   titolare  Art.  34  In  caso  di  assenza  del  titolare,  il    docente  di  appoggio    assume,  se  possibile,    la  conduzione  della  classe  quale  supplente,  riservato  quanto   stabilito  dall’art.  13  della  legge.  TITOLO   VI  Orari  scolastici
                        
                        
                    
                    
                    
                Frequenza
                            Art.  35  39  Il  collegio  degli  ispettori  elabora   disposizioni  concernenti  la  frequenza   da   sottoporre  al  Dipartimento  per  l’emanazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orario  del  mercoledì   nelle  scuole   dell’infanzia  Art.  36  Nelle  scuole   dell’infanzia  l’attività  del  mercoledì  mattina  termina,   a   giudizio  dell’autorità  di  nomina,  tra  le 11.30   e le    12.00.  Art.  37  ...  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sorveglianza  prima   e dopo  le    lezioni  Art.  38  41  La  di  istituto    organizza    la  sorveglianza  degli    allievi    che,  per    motivi    di  forza  maggiore,  giungono  a   scuola   prima  dell’orario   d’ingresso  o non  possono   rientrare   a   domicilio  subito  dopo  la    fine  dell’attività  scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  di  sorveglianza  Art.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direzione  di istituto   ha   la facoltà  di    elaborare   un  piano  di    sorveglianza  delle   ricreazioni   che  dovrà  permettere  la  vigilanza  su  tutto  il    sedime    adibito  alla  ricreazione  per  garantire  la  necessaria  sicurezza  di    tutti  gli  allievi.  In assenza  di    un   piano  di    sorveglianza  ogni  docente  è   responsabile  della  sorveglianza  della  propria  sezione  durante  la ricreazione.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durante  l’orario  scolastico  il docente  non  è   autorizzato  ad   affidare  la    sorveglianza  degli  allievi   ad  altre  persone,   se  non  in casi   di    urgenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assenza  del   titolare  Art.  34  In  caso  di  assenza  del  titolare,  il    docente  di  appoggio    assume,  se  possibile,    la  conduzione  della  classe  quale  supplente,  riservato  quanto   stabilito  dall’art.  13  della  legge.  TITOLO   VI  Orari  scolastici
                        
                        
                    
                    
                    
                Frequenza
                            Art.  35  39  Il  collegio  degli  ispettori  elabora   disposizioni  concernenti  la  frequenza   da   sottoporre  al  Dipartimento  per  l’emanazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orario  del  mercoledì   nelle  scuole   dell’infanzia  Art.  36  Nelle  scuole   dell’infanzia  l’attività  del  mercoledì  mattina  termina,   a   giudizio  dell’autorità  di  nomina,  tra  le 11.30   e le    12.00.  Art.  37  ...  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sorveglianza  prima   e dopo  le    lezioni  Art.  38  41  La  di  istituto    organizza    la  sorveglianza  degli    allievi    che,  per    motivi    di  forza  maggiore,  giungono  a   scuola   prima  dell’orario   d’ingresso  o non  possono   rientrare   a   domicilio  subito  dopo  la    fine  dell’attività  scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  di  sorveglianza  Art.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direzione  di istituto   ha   la facoltà  di    elaborare   un  piano  di    sorveglianza  delle   ricreazioni   che  dovrà  permettere  la  vigilanza  su  tutto  il    sedime    adibito  alla  ricreazione  per  garantire  la  necessaria  sicurezza  di    tutti  gli  allievi.  In assenza  di    un   piano  di    sorveglianza  ogni  docente  è   responsabile  della  sorveglianza  della  propria  sezione  durante  la ricreazione.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durante  l’orario  scolastico  il docente  non  è   autorizzato  ad   affidare  la    sorveglianza  degli  allievi   ad  altre  persone,   se  non  in casi   di    urgenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assenza  del   titolare  Art.  34  In  caso  di  assenza  del  titolare,  il    docente  di  appoggio    assume,  se  possibile,    la  conduzione  della  classe  quale  supplente,  riservato  quanto   stabilito  dall’art.  13  della  legge.  TITOLO   VI  Orari  scolastici
                        
                        
                    
                    
                    
                Frequenza
                            Art.  35  39  Il  collegio  degli  ispettori  elabora   disposizioni  concernenti  la  frequenza   da   sottoporre  al  Dipartimento  per  l’emanazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orario  del  mercoledì   nelle  scuole   dell’infanzia  Art.  36  Nelle  scuole   dell’infanzia  l’attività  del  mercoledì  mattina  termina,   a   giudizio  dell’autorità  di  nomina,  tra  le 11.30   e le    12.00.  Art.  37  ...  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sorveglianza  prima   e dopo  le    lezioni  Art.  38  41  La  di  istituto    organizza    la  sorveglianza  degli    allievi    che,  per    motivi    di  forza  maggiore,  giungono  a   scuola   prima  dell’orario   d’ingresso  o non  possono   rientrare   a   domicilio  subito  dopo  la    fine  dell’attività  scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  di  sorveglianza  Art.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2  La   direzione  di istituto   ha   la facoltà  di    elaborare   un  piano  di    sorveglianza  delle   ricreazioni   che  dovrà  permettere  la  vigilanza  su  tutto  il    sedime    adibito  alla  ricreazione  per  garantire  la  necessaria  sicurezza  di    tutti  gli  allievi.  In assenza  di    un   piano  di    sorveglianza  ogni  docente  è   responsabile  della  sorveglianza  della  propria  sezione  durante  la ricreazione.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durante  l’orario  scolastico  il docente  non  è   autorizzato  ad   affidare  la    sorveglianza  degli  allievi   ad  altre  persone,   se  non  in casi   di    urgenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assenza  del   titolare  Art.  34  In  caso  di  assenza  del  titolare,  il    docente  di  appoggio    assume,  se  possibile,    la  conduzione  della  classe  quale  supplente,  riservato  quanto   stabilito  dall’art.  13  della  legge.  TITOLO   VI  Orari  scolastici
                        
                        
                    
                    
                    
                Frequenza
                            Art.  35  39  Il  collegio  degli  ispettori  elabora   disposizioni  concernenti  la  frequenza   da   sottoporre  al  Dipartimento  per  l’emanazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orario  del  mercoledì   nelle  scuole   dell’infanzia  Art.  36  Nelle  scuole   dell’infanzia  l’attività  del  mercoledì  mattina  termina,   a   giudizio  dell’autorità  di  nomina,  tra  le 11.30   e le    12.00.  Art.  37  ...  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sorveglianza  prima   e dopo  le    lezioni  Art.  38  41  La  di  istituto    organizza    la  sorveglianza  degli    allievi    che,  per    motivi    di  forza  maggiore,  giungono  a   scuola   prima  dell’orario   d’ingresso  o non  possono   rientrare   a   domicilio  subito  dopo  la    fine  dell’attività  scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  di  sorveglianza  Art.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2  La   direzione  di istituto   ha   la facoltà  di    elaborare   un  piano  di    sorveglianza  delle   ricreazioni   che  dovrà  permettere  la  vigilanza  su  tutto  il    sedime    adibito  alla  ricreazione  per  garantire  la  necessaria  sicurezza  di    tutti  gli  allievi.  In assenza  di    un   piano  di    sorveglianza  ogni  docente  è   responsabile  della  sorveglianza  della  propria  sezione  durante  la ricreazione.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durante  l’orario  scolastico  il docente  non  è   autorizzato  ad   affidare  la    sorveglianza  degli  allievi   ad  altre  persone,   se  non  in casi   di    urgenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assenza  del   titolare  Art.  34  In  caso  di  assenza  del  titolare,  il    docente  di  appoggio    assume,  se  possibile,    la  conduzione  della  classe  quale  supplente,  riservato  quanto   stabilito  dall’art.  13  della  legge.  TITOLO   VI  Orari  scolastici
                        
                        
                    
                    
                    
                Frequenza
                            Art.  35  39  Il  collegio  degli  ispettori  elabora   disposizioni  concernenti  la  frequenza   da   sottoporre  al  Dipartimento  per  l’emanazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orario  del  mercoledì   nelle  scuole   dell’infanzia  Art.  36  Nelle  scuole   dell’infanzia  l’attività  del  mercoledì  mattina  termina,   a   giudizio  dell’autorità  di  nomina,  tra  le 11.30   e le    12.00.  Art.  37  ...  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sorveglianza  prima   e dopo  le    lezioni  Art.  38  41  La  di  istituto    organizza    la  sorveglianza  degli    allievi    che,  per    motivi    di  forza  maggiore,  giungono  a   scuola   prima  dell’orario   d’ingresso  o non  possono   rientrare   a   domicilio  subito  dopo  la    fine  dell’attività  scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  di  sorveglianza  Art.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2  La   direzione  di istituto   ha   la facoltà  di    elaborare   un  piano  di    sorveglianza  delle   ricreazioni   che  dovrà  permettere  la  vigilanza  su  tutto  il    sedime    adibito  alla  ricreazione  per  garantire  la  necessaria  sicurezza  di    tutti  gli  allievi.  In assenza  di    un   piano  di    sorveglianza  ogni  docente  è   responsabile  della  sorveglianza  della  propria  sezione  durante  la ricreazione.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durante  l’orario  scolastico  il docente  non  è   autorizzato  ad   affidare  la    sorveglianza  degli  allievi   ad  altre  persone,   se  non  in casi   di    urgenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  docenti  di    scuola  dell’infanzia  con  refezione,  che  lavorano  per   un  giorno  intero  e   che   sono  anche  responsabili  del  momento  educativo  del  pasto,  devono   poter  usufruire  di    una  pausa  meridiana  di    30  minuti.  Per  la    loro   momentanea  sostituzione,  le direzioni  d’istituto  possono  scegliere   fra   le    seguenti  possibilità:  a)  a un  docente  di appoggio;  b)  a un  docente  di scuola   dell’infanzia   a   metà  tempo  attivo  in    un’altra  sezione;  c)  a un  docente  supplente;  d)   è   possibile   far  capo  alle  soluzioni   di cui   alle   lettere  a)-c),   ricorso  ad  altre  persone  con  requisiti   d’idoneità  (educatori,   operatori  socio  assistenziali).  44  TITOLO  VII  Doppio   docente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituzione  di  sezioni  affidate  al doppio   docente  Art.  40  45  1  Il  Municipio,  sentito  il direttore,   ha   la    facoltà  di    affidare  la conduzione  di una   sezione  di  scuola  dell’infanzia  o   di scuola   elementare  a   due  docenti  contitolari  assunti  a metà  tempo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   decisione   avviene,  di    regola,  entro  il   15  maggio  ed  è   comunicata  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            40  Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012   - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.  modificato  dal  R    23.5.2018;   in vigore  dal  1.8.2018  -  BU  2018,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Cpv.  abrogato   dal   R    23.5.2018;  in vigore   dal  1.8.2018  - BU  2018,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Cpv.  modificato  dal  R   23.5.2018;   in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,   189;  precedenti  modifiche:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            277;  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                44
                            Cpv.  introdotto  dal  R    10.3.2021;  in vigore   dal  1.8.2021  -  BU  2021,  90.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.  modificato  dal  R    7.5.2013;  in vigore   dal  1.6.2013  - BU  2013,   223;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            Domanda  di passare  a   un  insegnamento  a   metà  tempo  Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  docenti  di    scuola  dell’infanzia  con  refezione,  che  lavorano  per   un  giorno  intero  e   che   sono  anche  responsabili  del  momento  educativo  del  pasto,  devono   poter  usufruire  di    una  pausa  meridiana  di    30  minuti.  Per  la    loro   momentanea  sostituzione,  le direzioni  d’istituto  possono  scegliere   fra   le    seguenti  possibilità:  a)  a un  docente  di appoggio;  b)  a un  docente  di scuola   dell’infanzia   a   metà  tempo  attivo  in    un’altra  sezione;  c)  a un  docente  supplente;  d)   è   possibile   far  capo  alle  soluzioni   di cui   alle   lettere  a)-c),   ricorso  ad  altre  persone  con  requisiti   d’idoneità  (educatori,   operatori  socio  assistenziali).  44  TITOLO  VII  Doppio   docente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituzione  di  sezioni  affidate  al doppio   docente  Art.  40  45  1  Il  Municipio,  sentito  il direttore,   ha   la    facoltà  di    affidare  la conduzione  di una   sezione  di  scuola  dell’infanzia  o   di scuola   elementare  a   due  docenti  contitolari  assunti  a metà  tempo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   decisione   avviene,  di    regola,  entro  il   15  maggio  ed  è   comunicata  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            40  Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012   - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.  modificato  dal  R    23.5.2018;   in vigore  dal  1.8.2018  -  BU  2018,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Cpv.  abrogato   dal   R    23.5.2018;  in vigore   dal  1.8.2018  - BU  2018,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Cpv.  modificato  dal  R   23.5.2018;   in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,   189;  precedenti  modifiche:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            277;  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                44
                            Cpv.  introdotto  dal  R    10.3.2021;  in vigore   dal  1.8.2021  -  BU  2021,  90.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.  modificato  dal  R    7.5.2013;  in vigore   dal  1.6.2013  - BU  2013,   223;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            Domanda  di passare  a   un  insegnamento  a   metà  tempo  Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  docenti  di    scuola  dell’infanzia  con  refezione,  che  lavorano  per   un  giorno  intero  e   che   sono  anche  responsabili  del  momento  educativo  del  pasto,  devono   poter  usufruire  di    una  pausa  meridiana  di    30  minuti.  Per  la    loro   momentanea  sostituzione,  le direzioni  d’istituto  possono  scegliere   fra   le    seguenti  possibilità:  a)  a un  docente  di appoggio;  b)  a un  docente  di scuola   dell’infanzia   a   metà  tempo  attivo  in    un’altra  sezione;  c)  a un  docente  supplente;  d)   è   possibile   far  capo  alle  soluzioni   di cui   alle   lettere  a)-c),   ricorso  ad  altre  persone  con  requisiti   d’idoneità  (educatori,   operatori  socio  assistenziali).  44  TITOLO  VII  Doppio   docente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituzione  di  sezioni  affidate  al doppio   docente  Art.  40  45  1  Il  Municipio,  sentito  il direttore,   ha   la    facoltà  di    affidare  la conduzione  di una   sezione  di  scuola  dell’infanzia  o   di scuola   elementare  a   due  docenti  contitolari  assunti  a metà  tempo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   decisione   avviene,  di    regola,  entro  il   15  maggio  ed  è   comunicata  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            40  Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012   - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.  modificato  dal  R    23.5.2018;   in vigore  dal  1.8.2018  -  BU  2018,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Cpv.  abrogato   dal   R    23.5.2018;  in vigore   dal  1.8.2018  - BU  2018,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Cpv.  modificato  dal  R   23.5.2018;   in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,   189;  precedenti  modifiche:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            277;  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                44
                            Cpv.  introdotto  dal  R    10.3.2021;  in vigore   dal  1.8.2021  -  BU  2021,  90.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.  modificato  dal  R    7.5.2013;  in vigore   dal  1.6.2013  - BU  2013,   223;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            Domanda  di passare  a   un  insegnamento  a   metà  tempo  Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  docenti  di    scuola  dell’infanzia  con  refezione,  che  lavorano  per   un  giorno  intero  e   che   sono  anche  responsabili  del  momento  educativo  del  pasto,  devono   poter  usufruire  di    una  pausa  meridiana  di    30  minuti.  Per  la    loro   momentanea  sostituzione,  le direzioni  d’istituto  possono  scegliere   fra   le    seguenti  possibilità:  a)  a un  docente  di appoggio;  b)  a un  docente  di scuola   dell’infanzia   a   metà  tempo  attivo  in    un’altra  sezione;  c)  a un  docente  supplente;  d)   è   possibile   far  capo  alle  soluzioni   di cui   alle   lettere  a)-c),   ricorso  ad  altre  persone  con  requisiti   d’idoneità  (educatori,   operatori  socio  assistenziali).  44  TITOLO  VII  Doppio   docente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituzione  di  sezioni  affidate  al doppio   docente  Art.  40  45  1  Il  Municipio,  sentito  il direttore,   ha   la    facoltà  di    affidare  la conduzione  di una   sezione  di  scuola  dell’infanzia  o   di scuola   elementare  a   due  docenti  contitolari  assunti  a metà  tempo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   decisione   avviene,  di    regola,  entro  il   15  maggio  ed  è   comunicata  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            40  Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012   - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.  modificato  dal  R    23.5.2018;   in vigore  dal  1.8.2018  -  BU  2018,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Cpv.  abrogato   dal   R    23.5.2018;  in vigore   dal  1.8.2018  - BU  2018,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Cpv.  modificato  dal  R   23.5.2018;   in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,   189;  precedenti  modifiche:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            277;  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                44
                            Cpv.  introdotto  dal  R    10.3.2021;  in vigore   dal  1.8.2021  -  BU  2021,  90.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.  modificato  dal  R    7.5.2013;  in vigore   dal  1.6.2013  - BU  2013,   223;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            Domanda  di passare  a   un  insegnamento  a   metà  tempo  Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  docenti  di    scuola  dell’infanzia  con  refezione,  che  lavorano  per   un  giorno  intero  e   che   sono  anche  responsabili  del  momento  educativo  del  pasto,  devono   poter  usufruire  di    una  pausa  meridiana  di    30  minuti.  Per  la    loro   momentanea  sostituzione,  le direzioni  d’istituto  possono  scegliere   fra   le    seguenti  possibilità:  a)  a un  docente  di appoggio;  b)  a un  docente  di scuola   dell’infanzia   a   metà  tempo  attivo  in    un’altra  sezione;  c)  a un  docente  supplente;  d)   è   possibile   far  capo  alle  soluzioni   di cui   alle   lettere  a)-c),   ricorso  ad  altre  persone  con  requisiti   d’idoneità  (educatori,   operatori  socio  assistenziali).  44  TITOLO  VII  Doppio   docente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituzione  di  sezioni  affidate  al doppio   docente  Art.  40  45  1  Il  Municipio,  sentito  il direttore,   ha   la    facoltà  di    affidare  la conduzione  di una   sezione  di  scuola  dell’infanzia  o   di scuola   elementare  a   due  docenti  contitolari  assunti  a metà  tempo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   decisione   avviene,  di    regola,  entro  il   15  maggio  ed  è   comunicata  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            40  Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012   - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.  modificato  dal  R    23.5.2018;   in vigore  dal  1.8.2018  -  BU  2018,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Cpv.  abrogato   dal   R    23.5.2018;  in vigore   dal  1.8.2018  - BU  2018,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Cpv.  modificato  dal  R   23.5.2018;   in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,   189;  precedenti  modifiche:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            277;  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                44
                            Cpv.  introdotto  dal  R    10.3.2021;  in vigore   dal  1.8.2021  -  BU  2021,  90.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.  modificato  dal  R    7.5.2013;  in vigore   dal  1.6.2013  - BU  2013,   223;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            Domanda  di passare  a   un  insegnamento  a   metà  tempo  Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  docenti  già  nominati  a   tempo  pieno   che  intendono   passare  a   un   insegnamento  a   metà  tempo  inoltrano  la    domanda  al    Municipio  entro  il   15  marzo.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  particolari   situazioni  occupazionali   lo giustifichino,  il   Municipio  può  concedere  una  deroga  al  termine   sopra  indicato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Prima  di    prendere  una  decisione,  il Municipio  consulta  l’ispettorato.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mantenimento  della  nomina  a   tempo  pieno  Art.  42  1  L’autorità  di    nomina  può  concedere   al    docente  già   nominato  a   tempo  pieno  un   congedo  a  metà   tempo  per  un  periodo   massimo  di    3   anni,  conservando  immutato  il   rapporto  d’impiego.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro   tale  periodo,  al    termine  di    ogni   anno,  è   possibile  il ritorno  all’onere  di lavoro  a   tempo  pieno  sia  per  decisione  del  Municipio  sia  per  decisione   del  docente.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   direzione  di    istituto  ha  facoltà  di    proporre  al Municipio  l’interruzione  del  congedo  a   metà  tempo  qualora  la soluzione   del  doppio  docente  risulti   negativa.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Atto  di nomina  Art.  43  La  modifica  della  nomina  da  tempo  pieno  a   metà  tempo  e   viceversa  è stabilita  mediante  un  nuovo  atto  di    nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abbinamenti
                            Art.  44  50  Gli  abbinamenti   di    docenti   a   metà  tempo  sono  di    competenza  della  direzione   di    istituto;  essi  possono  essere  modificati  di    anno  in    anno   a seconda  degli   interessi  della  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Programmazione  dell’attività  scolastica  Art.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  due   contitolari  di una  sezione  sono  tenuti  a programmare  e   a   svolgere  la    loro  attività  secondo  intendimenti   pedagogici   e   metodologici  affini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   piano  di    lavoro  annuale,  allestito  e   sottoscritto   da  entrambi  i  docenti  contitolari,  è   consegnato   alla  direzione  di istituto.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  docenti  già  nominati  a   tempo  pieno   che  intendono   passare  a   un   insegnamento  a   metà  tempo  inoltrano  la    domanda  al    Municipio  entro  il   15  marzo.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  particolari   situazioni  occupazionali   lo giustifichino,  il   Municipio  può  concedere  una  deroga  al  termine   sopra  indicato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Prima  di    prendere  una  decisione,  il Municipio  consulta  l’ispettorato.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mantenimento  della  nomina  a   tempo  pieno  Art.  42  1  L’autorità  di    nomina  può  concedere   al    docente  già   nominato  a   tempo  pieno  un   congedo  a  metà   tempo  per  un  periodo   massimo  di    3   anni,  conservando  immutato  il   rapporto  d’impiego.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro   tale  periodo,  al    termine  di    ogni   anno,  è   possibile  il ritorno  all’onere  di lavoro  a   tempo  pieno  sia  per  decisione  del  Municipio  sia  per  decisione   del  docente.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   direzione  di    istituto  ha  facoltà  di    proporre  al Municipio  l’interruzione  del  congedo  a   metà  tempo  qualora  la soluzione   del  doppio  docente  risulti   negativa.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Atto  di nomina  Art.  43  La  modifica  della  nomina  da  tempo  pieno  a   metà  tempo  e   viceversa  è stabilita  mediante  un  nuovo  atto  di    nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abbinamenti
                            Art.  44  50  Gli  abbinamenti   di    docenti   a   metà  tempo  sono  di    competenza  della  direzione   di    istituto;  essi  possono  essere  modificati  di    anno  in    anno   a seconda  degli   interessi  della  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Programmazione  dell’attività  scolastica  Art.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  due   contitolari  di una  sezione  sono  tenuti  a programmare  e   a   svolgere  la    loro  attività  secondo  intendimenti   pedagogici   e   metodologici  affini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   piano  di    lavoro  annuale,  allestito  e   sottoscritto   da  entrambi  i  docenti  contitolari,  è   consegnato   alla  direzione  di istituto.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  docenti  già  nominati  a   tempo  pieno   che  intendono   passare  a   un   insegnamento  a   metà  tempo  inoltrano  la    domanda  al    Municipio  entro  il   15  marzo.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  particolari   situazioni  occupazionali   lo giustifichino,  il   Municipio  può  concedere  una  deroga  al  termine   sopra  indicato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Prima  di    prendere  una  decisione,  il Municipio  consulta  l’ispettorato.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mantenimento  della  nomina  a   tempo  pieno  Art.  42  1  L’autorità  di    nomina  può  concedere   al    docente  già   nominato  a   tempo  pieno  un   congedo  a  metà   tempo  per  un  periodo   massimo  di    3   anni,  conservando  immutato  il   rapporto  d’impiego.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro   tale  periodo,  al    termine  di    ogni   anno,  è   possibile  il ritorno  all’onere  di lavoro  a   tempo  pieno  sia  per  decisione  del  Municipio  sia  per  decisione   del  docente.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   direzione  di    istituto  ha  facoltà  di    proporre  al Municipio  l’interruzione  del  congedo  a   metà  tempo  qualora  la soluzione   del  doppio  docente  risulti   negativa.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Atto  di nomina  Art.  43  La  modifica  della  nomina  da  tempo  pieno  a   metà  tempo  e   viceversa  è stabilita  mediante  un  nuovo  atto  di    nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abbinamenti
                            Art.  44  50  Gli  abbinamenti   di    docenti   a   metà  tempo  sono  di    competenza  della  direzione   di    istituto;  essi  possono  essere  modificati  di    anno  in    anno   a seconda  degli   interessi  della  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Programmazione  dell’attività  scolastica  Art.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  due   contitolari  di una  sezione  sono  tenuti  a programmare  e   a   svolgere  la    loro  attività  secondo  intendimenti   pedagogici   e   metodologici  affini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   piano  di    lavoro  annuale,  allestito  e   sottoscritto   da  entrambi  i  docenti  contitolari,  è   consegnato   alla  direzione  di istituto.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  docenti  già  nominati  a   tempo  pieno   che  intendono   passare  a   un   insegnamento  a   metà  tempo  inoltrano  la    domanda  al    Municipio  entro  il   15  marzo.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  particolari   situazioni  occupazionali   lo giustifichino,  il   Municipio  può  concedere  una  deroga  al  termine   sopra  indicato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Prima  di    prendere  una  decisione,  il Municipio  consulta  l’ispettorato.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mantenimento  della  nomina  a   tempo  pieno  Art.  42  1  L’autorità  di    nomina  può  concedere   al    docente  già   nominato  a   tempo  pieno  un   congedo  a  metà   tempo  per  un  periodo   massimo  di    3   anni,  conservando  immutato  il   rapporto  d’impiego.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro   tale  periodo,  al    termine  di    ogni   anno,  è   possibile  il ritorno  all’onere  di lavoro  a   tempo  pieno  sia  per  decisione  del  Municipio  sia  per  decisione   del  docente.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   direzione  di    istituto  ha  facoltà  di    proporre  al Municipio  l’interruzione  del  congedo  a   metà  tempo  qualora  la soluzione   del  doppio  docente  risulti   negativa.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Atto  di nomina  Art.  43  La  modifica  della  nomina  da  tempo  pieno  a   metà  tempo  e   viceversa  è stabilita  mediante  un  nuovo  atto  di    nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abbinamenti
                            Art.  44  50  Gli  abbinamenti   di    docenti   a   metà  tempo  sono  di    competenza  della  direzione   di    istituto;  essi  possono  essere  modificati  di    anno  in    anno   a seconda  degli   interessi  della  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Programmazione  dell’attività  scolastica  Art.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  due   contitolari  di una  sezione  sono  tenuti  a programmare  e   a   svolgere  la    loro  attività  secondo  intendimenti   pedagogici   e   metodologici  affini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   piano  di    lavoro  annuale,  allestito  e   sottoscritto   da  entrambi  i  docenti  contitolari,  è   consegnato   alla  direzione  di istituto.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  docenti  già  nominati  a   tempo  pieno   che  intendono   passare  a   un   insegnamento  a   metà  tempo  inoltrano  la    domanda  al    Municipio  entro  il   15  marzo.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  particolari   situazioni  occupazionali   lo giustifichino,  il   Municipio  può  concedere  una  deroga  al  termine   sopra  indicato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Prima  di    prendere  una  decisione,  il Municipio  consulta  l’ispettorato.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mantenimento  della  nomina  a   tempo  pieno  Art.  42  1  L’autorità  di    nomina  può  concedere   al    docente  già   nominato  a   tempo  pieno  un   congedo  a  metà   tempo  per  un  periodo   massimo  di    3   anni,  conservando  immutato  il   rapporto  d’impiego.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro   tale  periodo,  al    termine  di    ogni   anno,  è   possibile  il ritorno  all’onere  di lavoro  a   tempo  pieno  sia  per  decisione  del  Municipio  sia  per  decisione   del  docente.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   direzione  di    istituto  ha  facoltà  di    proporre  al Municipio  l’interruzione  del  congedo  a   metà  tempo  qualora  la soluzione   del  doppio  docente  risulti   negativa.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Atto  di nomina  Art.  43  La  modifica  della  nomina  da  tempo  pieno  a   metà  tempo  e   viceversa  è stabilita  mediante  un  nuovo  atto  di    nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abbinamenti
                            Art.  44  50  Gli  abbinamenti   di    docenti   a   metà  tempo  sono  di    competenza  della  direzione   di    istituto;  essi  possono  essere  modificati  di    anno  in    anno   a seconda  degli   interessi  della  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Programmazione  dell’attività  scolastica  Art.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  due   contitolari  di una  sezione  sono  tenuti  a programmare  e   a   svolgere  la    loro  attività  secondo  intendimenti   pedagogici   e   metodologici  affini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   piano  di    lavoro  annuale,  allestito  e   sottoscritto   da  entrambi  i  docenti  contitolari,  è   consegnato   alla  direzione  di istituto.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orario  settimanale  d’insegnamento  Art.  46  1  Le  disposizioni  sulla  ripartizione      delle      presenze  e    dell’orario  settimanale  d’insegnamento  nelle  sezioni  affidate   al  doppio  docente  sono  emanate  dal  collegio  degli   ispettori;  esse  devono  garantire  un’equa  distribuzione   degli  oneri   d’insegnamento.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi   particolari  e motivati   l’ispettorato  può  autorizzare  modalità  diverse.  54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’orario  settimanale   d’insegnamento  è   inviato  all’ispettorato  prima  dell’inizio  dell’anno   e dopo  ogni  eventuale  modifica.  55  Art.  47  ...  56  Art.  48  ...  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attività  accessorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Cpv.  modificato  dal   R    26.6.2012;  in    vigore  dal   1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                48
                            Cpv.  modificato  dal   R    26.6.2012;  in    vigore  dal   1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            51  Cpv.  abrogato   dal   R    26.6.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;   in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            53  Cpv.  modificato  dal  R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,   277;  precedente  modifica:   BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                372.
                            54  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;   in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
56
                            Art.  abrogato  dal  R    23.5.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018   - BU  2018,   189;  precedenti  modifiche:   BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            372;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012   - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orario  settimanale  d’insegnamento  Art.  46  1  Le  disposizioni  sulla  ripartizione      delle      presenze  e    dell’orario  settimanale  d’insegnamento  nelle  sezioni  affidate   al  doppio  docente  sono  emanate  dal  collegio  degli   ispettori;  esse  devono  garantire  un’equa  distribuzione   degli  oneri   d’insegnamento.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi   particolari  e motivati   l’ispettorato  può  autorizzare  modalità  diverse.  54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’orario  settimanale   d’insegnamento  è   inviato  all’ispettorato  prima  dell’inizio  dell’anno   e dopo  ogni  eventuale  modifica.  55  Art.  47  ...  56  Art.  48  ...  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attività  accessorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Cpv.  modificato  dal   R    26.6.2012;  in    vigore  dal   1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                48
                            Cpv.  modificato  dal   R    26.6.2012;  in    vigore  dal   1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            51  Cpv.  abrogato   dal   R    26.6.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;   in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            53  Cpv.  modificato  dal  R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,   277;  precedente  modifica:   BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                372.
                            54  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;   in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
56
                            Art.  abrogato  dal  R    23.5.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018   - BU  2018,   189;  precedenti  modifiche:   BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            372;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012   - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orario  settimanale  d’insegnamento  Art.  46  1  Le  disposizioni  sulla  ripartizione      delle      presenze  e    dell’orario  settimanale  d’insegnamento  nelle  sezioni  affidate   al  doppio  docente  sono  emanate  dal  collegio  degli   ispettori;  esse  devono  garantire  un’equa  distribuzione   degli  oneri   d’insegnamento.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi   particolari  e motivati   l’ispettorato  può  autorizzare  modalità  diverse.  54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’orario  settimanale   d’insegnamento  è   inviato  all’ispettorato  prima  dell’inizio  dell’anno   e dopo  ogni  eventuale  modifica.  55  Art.  47  ...  56  Art.  48  ...  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attività  accessorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Cpv.  modificato  dal   R    26.6.2012;  in    vigore  dal   1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                48
                            Cpv.  modificato  dal   R    26.6.2012;  in    vigore  dal   1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            51  Cpv.  abrogato   dal   R    26.6.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;   in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            53  Cpv.  modificato  dal  R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,   277;  precedente  modifica:   BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                372.
                            54  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;   in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
56
                            Art.  abrogato  dal  R    23.5.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018   - BU  2018,   189;  precedenti  modifiche:   BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            372;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012   - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orario  settimanale  d’insegnamento  Art.  46  1  Le  disposizioni  sulla  ripartizione      delle      presenze  e    dell’orario  settimanale  d’insegnamento  nelle  sezioni  affidate   al  doppio  docente  sono  emanate  dal  collegio  degli   ispettori;  esse  devono  garantire  un’equa  distribuzione   degli  oneri   d’insegnamento.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi   particolari  e motivati   l’ispettorato  può  autorizzare  modalità  diverse.  54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’orario  settimanale   d’insegnamento  è   inviato  all’ispettorato  prima  dell’inizio  dell’anno   e dopo  ogni  eventuale  modifica.  55  Art.  47  ...  56  Art.  48  ...  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attività  accessorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Cpv.  modificato  dal   R    26.6.2012;  in    vigore  dal   1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                48
                            Cpv.  modificato  dal   R    26.6.2012;  in    vigore  dal   1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            51  Cpv.  abrogato   dal   R    26.6.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;   in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            53  Cpv.  modificato  dal  R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,   277;  precedente  modifica:   BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                372.
                            54  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;   in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
56
                            Art.  abrogato  dal  R    23.5.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018   - BU  2018,   189;  precedenti  modifiche:   BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            372;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012   - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orario  settimanale  d’insegnamento  Art.  46  1  Le  disposizioni  sulla  ripartizione      delle      presenze  e    dell’orario  settimanale  d’insegnamento  nelle  sezioni  affidate   al  doppio  docente  sono  emanate  dal  collegio  degli   ispettori;  esse  devono  garantire  un’equa  distribuzione   degli  oneri   d’insegnamento.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi   particolari  e motivati   l’ispettorato  può  autorizzare  modalità  diverse.  54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’orario  settimanale   d’insegnamento  è   inviato  all’ispettorato  prima  dell’inizio  dell’anno   e dopo  ogni  eventuale  modifica.  55  Art.  47  ...  56  Art.  48  ...  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attività  accessorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Cpv.  modificato  dal   R    26.6.2012;  in    vigore  dal   1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                48
                            Cpv.  modificato  dal   R    26.6.2012;  in    vigore  dal   1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            51  Cpv.  abrogato   dal   R    26.6.2012;  in vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;   in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            53  Cpv.  modificato  dal  R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,   277;  precedente  modifica:   BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                372.
                            54  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;   in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
56
                            Art.  abrogato  dal  R    23.5.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018   - BU  2018,   189;  precedenti  modifiche:   BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            372;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012   - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  49  Eventuali  attività  accessorie  svolte    dal  docente  a  metà    tempo  non  devono  creare  impedimento  nella      ripartizione  dell’orario      settimanale,      né  pregiudicare  in  alcun  modo  l’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Applicazione  delle   norme   sul  doppio  docente  Art.  50  Le  norme  sul  doppio  docente  sono   applicate   anche  nei  casi  di supplenze  a metà  tempo.  TITOLO  VIII  Promovimento,   coordinamento,  vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ispettorati  58  Art.  51  59  Il  Dipartimento   stabilisce  i  circondari   degli   ispettorati,  che   sottostanno  alla  Sezione  delle  scuole  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  degli  ispettorati  Art.  51a  60  1  Ogni  ispettorato,  oltre  al    personale  amministrativo,  comprende  un   ispettore,  almeno  un  capogruppo  e   può  far  capo   a   ispettori  aggiunti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ispettore  esercita  la  direzione  pedagogica    e  organizzativa  dell’ispettorato,    garantendone  il  coordinamento  e   assicurando  le    relazioni  con  la    Sezione  delle  scuole  comunali,   gli  altri  ispettorati,  altri  operatori  scolastici,  i  servizi  specialistici  e   gli  organi  esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  ispettorati  possono  avvalersi     della  collaborazione  di   assistenti  sul     piano  disciplinare,  collaboratori  o   consulenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onere  di  lavoro  Art.  51b  61  Al  personale   degli  ispettorati  si    applica  lo    statuto  lavorativo  degli  impiegati  dello   Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  degli   ispettorati  Art.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  49  Eventuali  attività  accessorie  svolte    dal  docente  a  metà    tempo  non  devono  creare  impedimento  nella      ripartizione  dell’orario      settimanale,      né  pregiudicare  in  alcun  modo  l’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Applicazione  delle   norme   sul  doppio  docente  Art.  50  Le  norme  sul  doppio  docente  sono   applicate   anche  nei  casi  di supplenze  a metà  tempo.  TITOLO  VIII  Promovimento,   coordinamento,  vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ispettorati  58  Art.  51  59  Il  Dipartimento   stabilisce  i  circondari   degli   ispettorati,  che   sottostanno  alla  Sezione  delle  scuole  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  degli  ispettorati  Art.  51a  60  1  Ogni  ispettorato,  oltre  al    personale  amministrativo,  comprende  un   ispettore,  almeno  un  capogruppo  e   può  far  capo   a   ispettori  aggiunti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ispettore  esercita  la  direzione  pedagogica    e  organizzativa  dell’ispettorato,    garantendone  il  coordinamento  e   assicurando  le    relazioni  con  la    Sezione  delle  scuole  comunali,   gli  altri  ispettorati,  altri  operatori  scolastici,  i  servizi  specialistici  e   gli  organi  esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  ispettorati  possono  avvalersi     della  collaborazione  di   assistenti  sul     piano  disciplinare,  collaboratori  o   consulenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onere  di  lavoro  Art.  51b  61  Al  personale   degli  ispettorati  si    applica  lo    statuto  lavorativo  degli  impiegati  dello   Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  degli   ispettorati  Art.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  49  Eventuali  attività  accessorie  svolte    dal  docente  a  metà    tempo  non  devono  creare  impedimento  nella      ripartizione  dell’orario      settimanale,      né  pregiudicare  in  alcun  modo  l’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Applicazione  delle   norme   sul  doppio  docente  Art.  50  Le  norme  sul  doppio  docente  sono   applicate   anche  nei  casi  di supplenze  a metà  tempo.  TITOLO  VIII  Promovimento,   coordinamento,  vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ispettorati  58  Art.  51  59  Il  Dipartimento   stabilisce  i  circondari   degli   ispettorati,  che   sottostanno  alla  Sezione  delle  scuole  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  degli  ispettorati  Art.  51a  60  1  Ogni  ispettorato,  oltre  al    personale  amministrativo,  comprende  un   ispettore,  almeno  un  capogruppo  e   può  far  capo   a   ispettori  aggiunti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ispettore  esercita  la  direzione  pedagogica    e  organizzativa  dell’ispettorato,    garantendone  il  coordinamento  e   assicurando  le    relazioni  con  la    Sezione  delle  scuole  comunali,   gli  altri  ispettorati,  altri  operatori  scolastici,  i  servizi  specialistici  e   gli  organi  esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  ispettorati  possono  avvalersi     della  collaborazione  di   assistenti  sul     piano  disciplinare,  collaboratori  o   consulenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onere  di  lavoro  Art.  51b  61  Al  personale   degli  ispettorati  si    applica  lo    statuto  lavorativo  degli  impiegati  dello   Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  degli   ispettorati  Art.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            Art.  49  Eventuali  attività  accessorie  svolte    dal  docente  a  metà    tempo  non  devono  creare  impedimento  nella      ripartizione  dell’orario      settimanale,      né  pregiudicare  in  alcun  modo  l’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Applicazione  delle   norme   sul  doppio  docente  Art.  50  Le  norme  sul  doppio  docente  sono   applicate   anche  nei  casi  di supplenze  a metà  tempo.  TITOLO  VIII  Promovimento,   coordinamento,  vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ispettorati  58  Art.  51  59  Il  Dipartimento   stabilisce  i  circondari   degli   ispettorati,  che   sottostanno  alla  Sezione  delle  scuole  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  degli  ispettorati  Art.  51a  60  1  Ogni  ispettorato,  oltre  al    personale  amministrativo,  comprende  un   ispettore,  almeno  un  capogruppo  e   può  far  capo   a   ispettori  aggiunti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ispettore  esercita  la  direzione  pedagogica    e  organizzativa  dell’ispettorato,    garantendone  il  coordinamento  e   assicurando  le    relazioni  con  la    Sezione  delle  scuole  comunali,   gli  altri  ispettorati,  altri  operatori  scolastici,  i  servizi  specialistici  e   gli  organi  esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  ispettorati  possono  avvalersi     della  collaborazione  di   assistenti  sul     piano  disciplinare,  collaboratori  o   consulenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onere  di  lavoro  Art.  51b  61  Al  personale   degli  ispettorati  si    applica  lo    statuto  lavorativo  degli  impiegati  dello   Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  degli   ispettorati  Art.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  49  Eventuali  attività  accessorie  svolte    dal  docente  a  metà    tempo  non  devono  creare  impedimento  nella      ripartizione  dell’orario      settimanale,      né  pregiudicare  in  alcun  modo  l’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Applicazione  delle   norme   sul  doppio  docente  Art.  50  Le  norme  sul  doppio  docente  sono   applicate   anche  nei  casi  di supplenze  a metà  tempo.  TITOLO  VIII  Promovimento,   coordinamento,  vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ispettorati  58  Art.  51  59  Il  Dipartimento   stabilisce  i  circondari   degli   ispettorati,  che   sottostanno  alla  Sezione  delle  scuole  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  degli  ispettorati  Art.  51a  60  1  Ogni  ispettorato,  oltre  al    personale  amministrativo,  comprende  un   ispettore,  almeno  un  capogruppo  e   può  far  capo   a   ispettori  aggiunti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ispettore  esercita  la  direzione  pedagogica    e  organizzativa  dell’ispettorato,    garantendone  il  coordinamento  e   assicurando  le    relazioni  con  la    Sezione  delle  scuole  comunali,   gli  altri  ispettorati,  altri  operatori  scolastici,  i  servizi  specialistici  e   gli  organi  esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  ispettorati  possono  avvalersi     della  collaborazione  di   assistenti  sul     piano  disciplinare,  collaboratori  o   consulenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onere  di  lavoro  Art.  51b  61  Al  personale   degli  ispettorati  si    applica  lo    statuto  lavorativo  degli  impiegati  dello   Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  degli   ispettorati  Art.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  ispettorati:  a)  a   una   corretta  applicazione   delle  leggi  e   delle  altre  disposizioni  cantonali;  b)  gli  istituti  nel  processo  di professionalizzazione;  c)  le direzioni  di    istituto   nella   gestione  di    situazioni  critiche;  d)    a   una    formazione  continua  del  personale  scolastico,  che  risponda  ai  bisogni  nel  territorio  e   che  sappia   mantenere  in    costante   interazione   le    scelte  pedagogiche  e la spinta   all’innovazione   e alla  ricerca;  e)  un    importante  ruolo  nel  creare  le  condizioni  quadro  affinché  ogni    docente  possa  nell’ottica   della   ricerca-azione,  gli  aspetti  innovativi  che   la    formazione  focalizzare;  f)  valorizzano  e   diffondono  esperienze  pedagogico  didattiche   di qualità;  g)  all’implementazione  e   alla  diffusione  dei  piani  di    studio;  h)  con  gli operatori  del  Servizio   di sostegno  pedagogico   alla  creazione  di    contesti   di  e di sostegno   degli   allievi;  i)  i  compiti   amministrativi  attribuitigli  dalle   leggi  e   dai  regolamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    lamentele  o   controversie  sull’insegnamento  e sul  funzionamento   dei  servizi  scolastici,  gli  ispettorati  sentono  le  parti  interessate,  impartiscono  le  necessarie    disposizioni  e,  se  del    caso,  informano  il   Dipartimento  e il   Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  ispettorati  hanno  la    facoltà  di    riunire  i  docenti  secondo   necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collegio  degli  ispettori  Art.  53  63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  ispettori  si  riuniscono  regolarmente    in  collegio    sotto  la  presidenza  del  capoufficio  della  Sezione  delle  scuole   comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  rispetto  delle  leggi,  dei  regolamenti   e   delle  disposizioni  dipartimentali,  il   collegio   degli  ispettori:  a)  un  costante  monitoraggio  e   promuove   l’adattamento  del  funzionamento   della   scuola;
                        
                        
                    
                    
                    
                58
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal   1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  ispettorati:  a)  a   una   corretta  applicazione   delle  leggi  e   delle  altre  disposizioni  cantonali;  b)  gli  istituti  nel  processo  di professionalizzazione;  c)  le direzioni  di    istituto   nella   gestione  di    situazioni  critiche;  d)    a   una    formazione  continua  del  personale  scolastico,  che  risponda  ai  bisogni  nel  territorio  e   che  sappia   mantenere  in    costante   interazione   le    scelte  pedagogiche  e la spinta   all’innovazione   e alla  ricerca;  e)  un    importante  ruolo  nel  creare  le  condizioni  quadro  affinché  ogni    docente  possa  nell’ottica   della   ricerca-azione,  gli  aspetti  innovativi  che   la    formazione  focalizzare;  f)  valorizzano  e   diffondono  esperienze  pedagogico  didattiche   di qualità;  g)  all’implementazione  e   alla  diffusione  dei  piani  di    studio;  h)  con  gli operatori  del  Servizio   di sostegno  pedagogico   alla  creazione  di    contesti   di  e di sostegno   degli   allievi;  i)  i  compiti   amministrativi  attribuitigli  dalle   leggi  e   dai  regolamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    lamentele  o   controversie  sull’insegnamento  e sul  funzionamento   dei  servizi  scolastici,  gli  ispettorati  sentono  le  parti  interessate,  impartiscono  le  necessarie    disposizioni  e,  se  del    caso,  informano  il   Dipartimento  e il   Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  ispettorati  hanno  la    facoltà  di    riunire  i  docenti  secondo   necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collegio  degli  ispettori  Art.  53  63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  ispettori  si  riuniscono  regolarmente    in  collegio    sotto  la  presidenza  del  capoufficio  della  Sezione  delle  scuole   comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  rispetto  delle  leggi,  dei  regolamenti   e   delle  disposizioni  dipartimentali,  il   collegio   degli  ispettori:  a)  un  costante  monitoraggio  e   promuove   l’adattamento  del  funzionamento   della   scuola;
                        
                        
                    
                    
                    
                58
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal   1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  ispettorati:  a)  a   una   corretta  applicazione   delle  leggi  e   delle  altre  disposizioni  cantonali;  b)  gli  istituti  nel  processo  di professionalizzazione;  c)  le direzioni  di    istituto   nella   gestione  di    situazioni  critiche;  d)    a   una    formazione  continua  del  personale  scolastico,  che  risponda  ai  bisogni  nel  territorio  e   che  sappia   mantenere  in    costante   interazione   le    scelte  pedagogiche  e la spinta   all’innovazione   e alla  ricerca;  e)  un    importante  ruolo  nel  creare  le  condizioni  quadro  affinché  ogni    docente  possa  nell’ottica   della   ricerca-azione,  gli  aspetti  innovativi  che   la    formazione  focalizzare;  f)  valorizzano  e   diffondono  esperienze  pedagogico  didattiche   di qualità;  g)  all’implementazione  e   alla  diffusione  dei  piani  di    studio;  h)  con  gli operatori  del  Servizio   di sostegno  pedagogico   alla  creazione  di    contesti   di  e di sostegno   degli   allievi;  i)  i  compiti   amministrativi  attribuitigli  dalle   leggi  e   dai  regolamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    lamentele  o   controversie  sull’insegnamento  e sul  funzionamento   dei  servizi  scolastici,  gli  ispettorati  sentono  le  parti  interessate,  impartiscono  le  necessarie    disposizioni  e,  se  del    caso,  informano  il   Dipartimento  e il   Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  ispettorati  hanno  la    facoltà  di    riunire  i  docenti  secondo   necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collegio  degli  ispettori  Art.  53  63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  ispettori  si  riuniscono  regolarmente    in  collegio    sotto  la  presidenza  del  capoufficio  della  Sezione  delle  scuole   comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  rispetto  delle  leggi,  dei  regolamenti   e   delle  disposizioni  dipartimentali,  il   collegio   degli  ispettori:  a)  un  costante  monitoraggio  e   promuove   l’adattamento  del  funzionamento   della   scuola;
                        
                        
                    
                    
                    
                58
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal   1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  ispettorati:  a)  a   una   corretta  applicazione   delle  leggi  e   delle  altre  disposizioni  cantonali;  b)  gli  istituti  nel  processo  di professionalizzazione;  c)  le direzioni  di    istituto   nella   gestione  di    situazioni  critiche;  d)    a   una    formazione  continua  del  personale  scolastico,  che  risponda  ai  bisogni  nel  territorio  e   che  sappia   mantenere  in    costante   interazione   le    scelte  pedagogiche  e la spinta   all’innovazione   e alla  ricerca;  e)  un    importante  ruolo  nel  creare  le  condizioni  quadro  affinché  ogni    docente  possa  nell’ottica   della   ricerca-azione,  gli  aspetti  innovativi  che   la    formazione  focalizzare;  f)  valorizzano  e   diffondono  esperienze  pedagogico  didattiche   di qualità;  g)  all’implementazione  e   alla  diffusione  dei  piani  di    studio;  h)  con  gli operatori  del  Servizio   di sostegno  pedagogico   alla  creazione  di    contesti   di  e di sostegno   degli   allievi;  i)  i  compiti   amministrativi  attribuitigli  dalle   leggi  e   dai  regolamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    lamentele  o   controversie  sull’insegnamento  e sul  funzionamento   dei  servizi  scolastici,  gli  ispettorati  sentono  le  parti  interessate,  impartiscono  le  necessarie    disposizioni  e,  se  del    caso,  informano  il   Dipartimento  e il   Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  ispettorati  hanno  la    facoltà  di    riunire  i  docenti  secondo   necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collegio  degli  ispettori  Art.  53  63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  ispettori  si  riuniscono  regolarmente    in  collegio    sotto  la  presidenza  del  capoufficio  della  Sezione  delle  scuole   comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  rispetto  delle  leggi,  dei  regolamenti   e   delle  disposizioni  dipartimentali,  il   collegio   degli  ispettori:  a)  un  costante  monitoraggio  e   promuove   l’adattamento  del  funzionamento   della   scuola;
                        
                        
                    
                    
                    
                58
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal   1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  ispettorati:  a)  a   una   corretta  applicazione   delle  leggi  e   delle  altre  disposizioni  cantonali;  b)  gli  istituti  nel  processo  di professionalizzazione;  c)  le direzioni  di    istituto   nella   gestione  di    situazioni  critiche;  d)    a   una    formazione  continua  del  personale  scolastico,  che  risponda  ai  bisogni  nel  territorio  e   che  sappia   mantenere  in    costante   interazione   le    scelte  pedagogiche  e la spinta   all’innovazione   e alla  ricerca;  e)  un    importante  ruolo  nel  creare  le  condizioni  quadro  affinché  ogni    docente  possa  nell’ottica   della   ricerca-azione,  gli  aspetti  innovativi  che   la    formazione  focalizzare;  f)  valorizzano  e   diffondono  esperienze  pedagogico  didattiche   di qualità;  g)  all’implementazione  e   alla  diffusione  dei  piani  di    studio;  h)  con  gli operatori  del  Servizio   di sostegno  pedagogico   alla  creazione  di    contesti   di  e di sostegno   degli   allievi;  i)  i  compiti   amministrativi  attribuitigli  dalle   leggi  e   dai  regolamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    lamentele  o   controversie  sull’insegnamento  e sul  funzionamento   dei  servizi  scolastici,  gli  ispettorati  sentono  le  parti  interessate,  impartiscono  le  necessarie    disposizioni  e,  se  del    caso,  informano  il   Dipartimento  e il   Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  ispettorati  hanno  la    facoltà  di    riunire  i  docenti  secondo   necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collegio  degli  ispettori  Art.  53  63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  ispettori  si  riuniscono  regolarmente    in  collegio    sotto  la  presidenza  del  capoufficio  della  Sezione  delle  scuole   comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  rispetto  delle  leggi,  dei  regolamenti   e   delle  disposizioni  dipartimentali,  il   collegio   degli  ispettori:  a)  un  costante  monitoraggio  e   promuove   l’adattamento  del  funzionamento   della   scuola;
                        
                        
                    
                    
                    
                58
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal   1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Art.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  463;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            60  Art.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  463;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            61  Art.  introdotto  dal  R    3.6.2015;  in vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                62
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Art.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  463;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            b)    gruppi  d’innovazione  e    sviluppo,  che  possono  contare    sulla  presenza  di  persone  con  il   compito  di    affrontare   dossier  o temi  specifici;  c)  le    modalità   di    assistenza,  di    promozione  pedagogica  e   di    vigilanza  comuni  a   tutti  gli  scolastici;  d)   direttive   e indicazioni  destinate  agli  istituti   scolastici  e agli   insegnanti;  e)  contatti  con  l’istituto   preposto  alla   formazione  dei   docenti  e   assicura  la    partecipazione  suoi  rappresentanti  a   gruppi  di studio  o commissioni;  f)   le    disposizioni  concernenti  la valutazione  degli  allievi  e   le comunicazioni  ai genitori  da  al Dipartimento  per  l’emanazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conferenza  cantonale   dei  direttori  Art.  54  64  1  I  municipi  sono  tenuti  ad  accordare  ai    direttori  l’autorizzazione  a   partecipare  alle  sedute  della  conferenza  cantonale  dei  direttori,  alle  commissioni  e   ai gruppi  di    studio  istituiti  cantonalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    conferenza  cantonale  dei    direttori  collabora  con  il   collegio  degli  ispettori  nell’attuazione  di  iniziative  pedagogiche.  Art.  55  ...  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  di  circondario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  composizione  Art.  55a  66  1  È  istituita  la  commissione  di  circondario.    Essa  comprende    ispettori,  capigruppo  e  direttori  degli  istituti  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  compiti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Art.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  463;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            60  Art.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  463;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            61  Art.  introdotto  dal  R    3.6.2015;  in vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                62
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Art.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  463;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            b)    gruppi  d’innovazione  e    sviluppo,  che  possono  contare    sulla  presenza  di  persone  con  il   compito  di    affrontare   dossier  o temi  specifici;  c)  le    modalità   di    assistenza,  di    promozione  pedagogica  e   di    vigilanza  comuni  a   tutti  gli  scolastici;  d)   direttive   e indicazioni  destinate  agli  istituti   scolastici  e agli   insegnanti;  e)  contatti  con  l’istituto   preposto  alla   formazione  dei   docenti  e   assicura  la    partecipazione  suoi  rappresentanti  a   gruppi  di studio  o commissioni;  f)   le    disposizioni  concernenti  la valutazione  degli  allievi  e   le comunicazioni  ai genitori  da  al Dipartimento  per  l’emanazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conferenza  cantonale   dei  direttori  Art.  54  64  1  I  municipi  sono  tenuti  ad  accordare  ai    direttori  l’autorizzazione  a   partecipare  alle  sedute  della  conferenza  cantonale  dei  direttori,  alle  commissioni  e   ai gruppi  di    studio  istituiti  cantonalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    conferenza  cantonale  dei    direttori  collabora  con  il   collegio  degli  ispettori  nell’attuazione  di  iniziative  pedagogiche.  Art.  55  ...  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  di  circondario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  composizione  Art.  55a  66  1  È  istituita  la  commissione  di  circondario.    Essa  comprende    ispettori,  capigruppo  e  direttori  degli  istituti  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  compiti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Art.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  463;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            60  Art.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  463;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            61  Art.  introdotto  dal  R    3.6.2015;  in vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                62
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Art.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  463;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            b)    gruppi  d’innovazione  e    sviluppo,  che  possono  contare    sulla  presenza  di  persone  con  il   compito  di    affrontare   dossier  o temi  specifici;  c)  le    modalità   di    assistenza,  di    promozione  pedagogica  e   di    vigilanza  comuni  a   tutti  gli  scolastici;  d)   direttive   e indicazioni  destinate  agli  istituti   scolastici  e agli   insegnanti;  e)  contatti  con  l’istituto   preposto  alla   formazione  dei   docenti  e   assicura  la    partecipazione  suoi  rappresentanti  a   gruppi  di studio  o commissioni;  f)   le    disposizioni  concernenti  la valutazione  degli  allievi  e   le comunicazioni  ai genitori  da  al Dipartimento  per  l’emanazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conferenza  cantonale   dei  direttori  Art.  54  64  1  I  municipi  sono  tenuti  ad  accordare  ai    direttori  l’autorizzazione  a   partecipare  alle  sedute  della  conferenza  cantonale  dei  direttori,  alle  commissioni  e   ai gruppi  di    studio  istituiti  cantonalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    conferenza  cantonale  dei    direttori  collabora  con  il   collegio  degli  ispettori  nell’attuazione  di  iniziative  pedagogiche.  Art.  55  ...  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  di  circondario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  composizione  Art.  55a  66  1  È  istituita  la  commissione  di  circondario.    Essa  comprende    ispettori,  capigruppo  e  direttori  degli  istituti  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  compiti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Art.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  463;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            60  Art.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  463;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            61  Art.  introdotto  dal  R    3.6.2015;  in vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                62
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Art.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  463;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            b)    gruppi  d’innovazione  e    sviluppo,  che  possono  contare    sulla  presenza  di  persone  con  il   compito  di    affrontare   dossier  o temi  specifici;  c)  le    modalità   di    assistenza,  di    promozione  pedagogica  e   di    vigilanza  comuni  a   tutti  gli  scolastici;  d)   direttive   e indicazioni  destinate  agli  istituti   scolastici  e agli   insegnanti;  e)  contatti  con  l’istituto   preposto  alla   formazione  dei   docenti  e   assicura  la    partecipazione  suoi  rappresentanti  a   gruppi  di studio  o commissioni;  f)   le    disposizioni  concernenti  la valutazione  degli  allievi  e   le comunicazioni  ai genitori  da  al Dipartimento  per  l’emanazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conferenza  cantonale   dei  direttori  Art.  54  64  1  I  municipi  sono  tenuti  ad  accordare  ai    direttori  l’autorizzazione  a   partecipare  alle  sedute  della  conferenza  cantonale  dei  direttori,  alle  commissioni  e   ai gruppi  di    studio  istituiti  cantonalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    conferenza  cantonale  dei    direttori  collabora  con  il   collegio  degli  ispettori  nell’attuazione  di  iniziative  pedagogiche.  Art.  55  ...  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  di  circondario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  composizione  Art.  55a  66  1  È  istituita  la  commissione  di  circondario.    Essa  comprende    ispettori,  capigruppo  e  direttori  degli  istituti  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  compiti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Art.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  463;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            60  Art.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  463;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            61  Art.  introdotto  dal  R    3.6.2015;  in vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                62
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Art.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  463;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            b)    gruppi  d’innovazione  e    sviluppo,  che  possono  contare    sulla  presenza  di  persone  con  il   compito  di    affrontare   dossier  o temi  specifici;  c)  le    modalità   di    assistenza,  di    promozione  pedagogica  e   di    vigilanza  comuni  a   tutti  gli  scolastici;  d)   direttive   e indicazioni  destinate  agli  istituti   scolastici  e agli   insegnanti;  e)  contatti  con  l’istituto   preposto  alla   formazione  dei   docenti  e   assicura  la    partecipazione  suoi  rappresentanti  a   gruppi  di studio  o commissioni;  f)   le    disposizioni  concernenti  la valutazione  degli  allievi  e   le comunicazioni  ai genitori  da  al Dipartimento  per  l’emanazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conferenza  cantonale   dei  direttori  Art.  54  64  1  I  municipi  sono  tenuti  ad  accordare  ai    direttori  l’autorizzazione  a   partecipare  alle  sedute  della  conferenza  cantonale  dei  direttori,  alle  commissioni  e   ai gruppi  di    studio  istituiti  cantonalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    conferenza  cantonale  dei    direttori  collabora  con  il   collegio  degli  ispettori  nell’attuazione  di  iniziative  pedagogiche.  Art.  55  ...  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  di  circondario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  composizione  Art.  55a  66  1  È  istituita  la  commissione  di  circondario.    Essa  comprende    ispettori,  capigruppo  e  direttori  degli  istituti  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  compiti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  compiti  della  commissione  sono  in    particolare  i  seguenti:  a)  coordinare  e verificare   i  progetti  di    istituto,  di    circondario   o   di interesse   cantonale;  b)   iniziative  di    sensibilizzazione   e   di    informazione  rivolte   alle  componenti  scolastiche  o ad  istanze;  c)  le  modalità  di  collaborazione    per  migliorare  l’assistenza  dei  docenti  e   degli  operatori  Servizio  di    sostegno;  d)  preavvisare   all’intenzione  della   Sezione  delle  scuole   comunali  o   programmare  attività  di formazione  e   di    aggiornamento.  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  presidenza   e   frequenza   delle  riunioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   commissione,  presieduta  dall’ispettore,  si    riunisce   di    regola  una  volta  ogni  due  mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vigilanza  durante  le lezioni  impartite  da  docenti  di materie  speciali  Art.  56  1  Il  docente  titolare  è responsabile   del  buon  andamento   delle   lezioni  impartite  dai  docenti  di  materie  speciali    (gestione  della    classe);  a   tale  scopo  egli  valuta  la  necessità  di  assistere    o   di  partecipare  attivamente  a tali   lezioni.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assistenza  e/o  la  partecipazione    attiva  del    titolare  alle  lezioni  impartite  dai  docenti  di  materie  speciali  può  essere  richiesta    dall’ispettorato,  dalla    direzione  di  istituto  o    dal  docente  di  materie  speciali  interessato;  in tal caso  il titolare  è   tenuto   a   darvi  seguito.  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   docente   titolare  che  non  assiste  alle   lezioni  dei  docenti  di  materie   speciali   rimane   nell’istituto  a  disposizione  della  direzione,    prioritariamente  per  compiti  collegiali,  subordinatamente  per  attività  inerenti  alla  conduzione   della  propria   sezione;  egli  deve  essere  reperibile  dal  docente  al    quale   sono  temporaneamente  affidati  gli  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   disposizioni  di cui  ai    precedenti  capoversi  non  si    applicano  alle  lezioni  di    nuoto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  TITOLO   IX  Servizi  scolastici  Capitolo  I  Doposcuola  e scuola   dell’infanzia  a   orario  prolungato
                        
                        
                    
                    
                    
                64
                            2  I  compiti  della  commissione  sono  in    particolare  i  seguenti:  a)  coordinare  e verificare   i  progetti  di    istituto,  di    circondario   o   di interesse   cantonale;  b)   iniziative  di    sensibilizzazione   e   di    informazione  rivolte   alle  componenti  scolastiche  o ad  istanze;  c)  le  modalità  di  collaborazione    per  migliorare  l’assistenza  dei  docenti  e   degli  operatori  Servizio  di    sostegno;  d)  preavvisare   all’intenzione  della   Sezione  delle  scuole   comunali  o   programmare  attività  di formazione  e   di    aggiornamento.  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  presidenza   e   frequenza   delle  riunioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   commissione,  presieduta  dall’ispettore,  si    riunisce   di    regola  una  volta  ogni  due  mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vigilanza  durante  le lezioni  impartite  da  docenti  di materie  speciali  Art.  56  1  Il  docente  titolare  è responsabile   del  buon  andamento   delle   lezioni  impartite  dai  docenti  di  materie  speciali    (gestione  della    classe);  a   tale  scopo  egli  valuta  la  necessità  di  assistere    o   di  partecipare  attivamente  a tali   lezioni.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assistenza  e/o  la  partecipazione    attiva  del    titolare  alle  lezioni  impartite  dai  docenti  di  materie  speciali  può  essere  richiesta    dall’ispettorato,  dalla    direzione  di  istituto  o    dal  docente  di  materie  speciali  interessato;  in tal caso  il titolare  è   tenuto   a   darvi  seguito.  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   docente   titolare  che  non  assiste  alle   lezioni  dei  docenti  di  materie   speciali   rimane   nell’istituto  a  disposizione  della  direzione,    prioritariamente  per  compiti  collegiali,  subordinatamente  per  attività  inerenti  alla  conduzione   della  propria   sezione;  egli  deve  essere  reperibile  dal  docente  al    quale   sono  temporaneamente  affidati  gli  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   disposizioni  di cui  ai    precedenti  capoversi  non  si    applicano  alle  lezioni  di    nuoto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  TITOLO   IX  Servizi  scolastici  Capitolo  I  Doposcuola  e scuola   dell’infanzia  a   orario  prolungato
                        
                        
                    
                    
                    
                64
                            2  I  compiti  della  commissione  sono  in    particolare  i  seguenti:  a)  coordinare  e verificare   i  progetti  di    istituto,  di    circondario   o   di interesse   cantonale;  b)   iniziative  di    sensibilizzazione   e   di    informazione  rivolte   alle  componenti  scolastiche  o ad  istanze;  c)  le  modalità  di  collaborazione    per  migliorare  l’assistenza  dei  docenti  e   degli  operatori  Servizio  di    sostegno;  d)  preavvisare   all’intenzione  della   Sezione  delle  scuole   comunali  o   programmare  attività  di formazione  e   di    aggiornamento.  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  presidenza   e   frequenza   delle  riunioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   commissione,  presieduta  dall’ispettore,  si    riunisce   di    regola  una  volta  ogni  due  mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vigilanza  durante  le lezioni  impartite  da  docenti  di materie  speciali  Art.  56  1  Il  docente  titolare  è responsabile   del  buon  andamento   delle   lezioni  impartite  dai  docenti  di  materie  speciali    (gestione  della    classe);  a   tale  scopo  egli  valuta  la  necessità  di  assistere    o   di  partecipare  attivamente  a tali   lezioni.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assistenza  e/o  la  partecipazione    attiva  del    titolare  alle  lezioni  impartite  dai  docenti  di  materie  speciali  può  essere  richiesta    dall’ispettorato,  dalla    direzione  di  istituto  o    dal  docente  di  materie  speciali  interessato;  in tal caso  il titolare  è   tenuto   a   darvi  seguito.  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   docente   titolare  che  non  assiste  alle   lezioni  dei  docenti  di  materie   speciali   rimane   nell’istituto  a  disposizione  della  direzione,    prioritariamente  per  compiti  collegiali,  subordinatamente  per  attività  inerenti  alla  conduzione   della  propria   sezione;  egli  deve  essere  reperibile  dal  docente  al    quale   sono  temporaneamente  affidati  gli  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   disposizioni  di cui  ai    precedenti  capoversi  non  si    applicano  alle  lezioni  di    nuoto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  TITOLO   IX  Servizi  scolastici  Capitolo  I  Doposcuola  e scuola   dell’infanzia  a   orario  prolungato
                        
                        
                    
                    
                    
                64
                            2  I  compiti  della  commissione  sono  in    particolare  i  seguenti:  a)  coordinare  e verificare   i  progetti  di    istituto,  di    circondario   o   di interesse   cantonale;  b)   iniziative  di    sensibilizzazione   e   di    informazione  rivolte   alle  componenti  scolastiche  o ad  istanze;  c)  le  modalità  di  collaborazione    per  migliorare  l’assistenza  dei  docenti  e   degli  operatori  Servizio  di    sostegno;  d)  preavvisare   all’intenzione  della   Sezione  delle  scuole   comunali  o   programmare  attività  di formazione  e   di    aggiornamento.  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  presidenza   e   frequenza   delle  riunioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   commissione,  presieduta  dall’ispettore,  si    riunisce   di    regola  una  volta  ogni  due  mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vigilanza  durante  le lezioni  impartite  da  docenti  di materie  speciali  Art.  56  1  Il  docente  titolare  è responsabile   del  buon  andamento   delle   lezioni  impartite  dai  docenti  di  materie  speciali    (gestione  della    classe);  a   tale  scopo  egli  valuta  la  necessità  di  assistere    o   di  partecipare  attivamente  a tali   lezioni.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assistenza  e/o  la  partecipazione    attiva  del    titolare  alle  lezioni  impartite  dai  docenti  di  materie  speciali  può  essere  richiesta    dall’ispettorato,  dalla    direzione  di  istituto  o    dal  docente  di  materie  speciali  interessato;  in tal caso  il titolare  è   tenuto   a   darvi  seguito.  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   docente   titolare  che  non  assiste  alle   lezioni  dei  docenti  di  materie   speciali   rimane   nell’istituto  a  disposizione  della  direzione,    prioritariamente  per  compiti  collegiali,  subordinatamente  per  attività  inerenti  alla  conduzione   della  propria   sezione;  egli  deve  essere  reperibile  dal  docente  al    quale   sono  temporaneamente  affidati  gli  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   disposizioni  di cui  ai    precedenti  capoversi  non  si    applicano  alle  lezioni  di    nuoto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  TITOLO   IX  Servizi  scolastici  Capitolo  I  Doposcuola  e scuola   dell’infanzia  a   orario  prolungato
                        
                        
                    
                    
                    
                64
                            2  I  compiti  della  commissione  sono  in    particolare  i  seguenti:  a)  coordinare  e verificare   i  progetti  di    istituto,  di    circondario   o   di interesse   cantonale;  b)   iniziative  di    sensibilizzazione   e   di    informazione  rivolte   alle  componenti  scolastiche  o ad  istanze;  c)  le  modalità  di  collaborazione    per  migliorare  l’assistenza  dei  docenti  e   degli  operatori  Servizio  di    sostegno;  d)  preavvisare   all’intenzione  della   Sezione  delle  scuole   comunali  o   programmare  attività  di formazione  e   di    aggiornamento.  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  presidenza   e   frequenza   delle  riunioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   commissione,  presieduta  dall’ispettore,  si    riunisce   di    regola  una  volta  ogni  due  mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vigilanza  durante  le lezioni  impartite  da  docenti  di materie  speciali  Art.  56  1  Il  docente  titolare  è responsabile   del  buon  andamento   delle   lezioni  impartite  dai  docenti  di  materie  speciali    (gestione  della    classe);  a   tale  scopo  egli  valuta  la  necessità  di  assistere    o   di  partecipare  attivamente  a tali   lezioni.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assistenza  e/o  la  partecipazione    attiva  del    titolare  alle  lezioni  impartite  dai  docenti  di  materie  speciali  può  essere  richiesta    dall’ispettorato,  dalla    direzione  di  istituto  o    dal  docente  di  materie  speciali  interessato;  in tal caso  il titolare  è   tenuto   a   darvi  seguito.  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   docente   titolare  che  non  assiste  alle   lezioni  dei  docenti  di  materie   speciali   rimane   nell’istituto  a  disposizione  della  direzione,    prioritariamente  per  compiti  collegiali,  subordinatamente  per  attività  inerenti  alla  conduzione   della  propria   sezione;  egli  deve  essere  reperibile  dal  docente  al    quale   sono  temporaneamente  affidati  gli  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   disposizioni  di cui  ai    precedenti  capoversi  non  si    applicano  alle  lezioni  di    nuoto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  TITOLO   IX  Servizi  scolastici  Capitolo  I  Doposcuola  e scuola   dell’infanzia  a   orario  prolungato
                        
                        
                    
                    
                    
                64
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Art.  abrogato  dal  R    3.6.2015;  in  vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            66  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore  dal  1.8.2015  -  BU   2015,   279;   precendenti   modifiche:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Lett.  modificata  dal  R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                68
                            Cpv.  modificato  dal   R    23.5.2018;  in    vigore  dal   1.8.2018  - BU  2018,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Cpv.  modificato  dal   R    23.5.2018;  in    vigore  dal   1.8.2018  - BU  2018,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  dei  servizi  71  Art.  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  Il  piano  dei  servizi  offerti   è   inviato   annualmente  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assunzione  e   retribuzione  degli   animatori  Art.  58  1  Le  modalità   di assunzione   e   di  retribuzione   degli  animatori  competono  al  Municipio;  è  necessario  in ogni   caso   il   certificato  di    sanità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  assumere  la    conduzione  di una  sezione  di scuola  dell’infanzia   a orario   prolungato  i  docenti  di  scuola  dell’infanzia,  di    scuola  elementare  e gli educatori  della  prima  infanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  scuole   elementari,  gli  animatori  del  doposcuola   devono  essere  persone  idonee  a   intrattenere  rapporti  educativi   con  gli  allievi  e competenti  nei  campi   di    attività  loro  attribuiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  59  73  La  vigilanza  sul  doposcuola  e   sulle    sezioni    di  scuola  dell’infanzia  a  orario  prolungato  compete  alla   direzione   di    istituto.  Capitolo   II  Scuola  fuori   sede
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
                            Art.  60  74  La  scuola  fuori  sede  consiste  in    un  soggiorno   educativo  delle  classi  di scuola   elementare  in  luogo  idoneo,  di    regola  nel  Cantone,  tale  da  assicurare   una  corretta  vita  comunitaria  e   lo    sviluppo  di  competenze  scolastiche,  personali  e   sociali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obiettivi
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Art.  abrogato  dal  R    3.6.2015;  in  vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            66  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore  dal  1.8.2015  -  BU   2015,   279;   precendenti   modifiche:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Lett.  modificata  dal  R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                68
                            Cpv.  modificato  dal   R    23.5.2018;  in    vigore  dal   1.8.2018  - BU  2018,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Cpv.  modificato  dal   R    23.5.2018;  in    vigore  dal   1.8.2018  - BU  2018,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  dei  servizi  71  Art.  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  Il  piano  dei  servizi  offerti   è   inviato   annualmente  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assunzione  e   retribuzione  degli   animatori  Art.  58  1  Le  modalità   di assunzione   e   di  retribuzione   degli  animatori  competono  al  Municipio;  è  necessario  in ogni   caso   il   certificato  di    sanità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  assumere  la    conduzione  di una  sezione  di scuola  dell’infanzia   a orario   prolungato  i  docenti  di  scuola  dell’infanzia,  di    scuola  elementare  e gli educatori  della  prima  infanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  scuole   elementari,  gli  animatori  del  doposcuola   devono  essere  persone  idonee  a   intrattenere  rapporti  educativi   con  gli  allievi  e competenti  nei  campi   di    attività  loro  attribuiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  59  73  La  vigilanza  sul  doposcuola  e   sulle    sezioni    di  scuola  dell’infanzia  a  orario  prolungato  compete  alla   direzione   di    istituto.  Capitolo   II  Scuola  fuori   sede
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
                            Art.  60  74  La  scuola  fuori  sede  consiste  in    un  soggiorno   educativo  delle  classi  di scuola   elementare  in  luogo  idoneo,  di    regola  nel  Cantone,  tale  da  assicurare   una  corretta  vita  comunitaria  e   lo    sviluppo  di  competenze  scolastiche,  personali  e   sociali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obiettivi
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Art.  abrogato  dal  R    3.6.2015;  in  vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            66  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore  dal  1.8.2015  -  BU   2015,   279;   precendenti   modifiche:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Lett.  modificata  dal  R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                68
                            Cpv.  modificato  dal   R    23.5.2018;  in    vigore  dal   1.8.2018  - BU  2018,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Cpv.  modificato  dal   R    23.5.2018;  in    vigore  dal   1.8.2018  - BU  2018,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  dei  servizi  71  Art.  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  Il  piano  dei  servizi  offerti   è   inviato   annualmente  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assunzione  e   retribuzione  degli   animatori  Art.  58  1  Le  modalità   di assunzione   e   di  retribuzione   degli  animatori  competono  al  Municipio;  è  necessario  in ogni   caso   il   certificato  di    sanità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  assumere  la    conduzione  di una  sezione  di scuola  dell’infanzia   a orario   prolungato  i  docenti  di  scuola  dell’infanzia,  di    scuola  elementare  e gli educatori  della  prima  infanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  scuole   elementari,  gli  animatori  del  doposcuola   devono  essere  persone  idonee  a   intrattenere  rapporti  educativi   con  gli  allievi  e competenti  nei  campi   di    attività  loro  attribuiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  59  73  La  vigilanza  sul  doposcuola  e   sulle    sezioni    di  scuola  dell’infanzia  a  orario  prolungato  compete  alla   direzione   di    istituto.  Capitolo   II  Scuola  fuori   sede
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
                            Art.  60  74  La  scuola  fuori  sede  consiste  in    un  soggiorno   educativo  delle  classi  di scuola   elementare  in  luogo  idoneo,  di    regola  nel  Cantone,  tale  da  assicurare   una  corretta  vita  comunitaria  e   lo    sviluppo  di  competenze  scolastiche,  personali  e   sociali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obiettivi
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Art.  abrogato  dal  R    3.6.2015;  in  vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            66  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore  dal  1.8.2015  -  BU   2015,   279;   precendenti   modifiche:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Lett.  modificata  dal  R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                68
                            Cpv.  modificato  dal   R    23.5.2018;  in    vigore  dal   1.8.2018  - BU  2018,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Cpv.  modificato  dal   R    23.5.2018;  in    vigore  dal   1.8.2018  - BU  2018,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  dei  servizi  71  Art.  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  Il  piano  dei  servizi  offerti   è   inviato   annualmente  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assunzione  e   retribuzione  degli   animatori  Art.  58  1  Le  modalità   di assunzione   e   di  retribuzione   degli  animatori  competono  al  Municipio;  è  necessario  in ogni   caso   il   certificato  di    sanità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  assumere  la    conduzione  di una  sezione  di scuola  dell’infanzia   a orario   prolungato  i  docenti  di  scuola  dell’infanzia,  di    scuola  elementare  e gli educatori  della  prima  infanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  scuole   elementari,  gli  animatori  del  doposcuola   devono  essere  persone  idonee  a   intrattenere  rapporti  educativi   con  gli  allievi  e competenti  nei  campi   di    attività  loro  attribuiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  59  73  La  vigilanza  sul  doposcuola  e   sulle    sezioni    di  scuola  dell’infanzia  a  orario  prolungato  compete  alla   direzione   di    istituto.  Capitolo   II  Scuola  fuori   sede
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
                            Art.  60  74  La  scuola  fuori  sede  consiste  in    un  soggiorno   educativo  delle  classi  di scuola   elementare  in  luogo  idoneo,  di    regola  nel  Cantone,  tale  da  assicurare   una  corretta  vita  comunitaria  e   lo    sviluppo  di  competenze  scolastiche,  personali  e   sociali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obiettivi
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Art.  abrogato  dal  R    3.6.2015;  in  vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;  precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            66  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore  dal  1.8.2015  -  BU   2015,   279;   precendenti   modifiche:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Lett.  modificata  dal  R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                68
                            Cpv.  modificato  dal   R    23.5.2018;  in    vigore  dal   1.8.2018  - BU  2018,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Cpv.  modificato  dal   R    23.5.2018;  in    vigore  dal   1.8.2018  - BU  2018,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  dei  servizi  71  Art.  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  Il  piano  dei  servizi  offerti   è   inviato   annualmente  all’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assunzione  e   retribuzione  degli   animatori  Art.  58  1  Le  modalità   di assunzione   e   di  retribuzione   degli  animatori  competono  al  Municipio;  è  necessario  in ogni   caso   il   certificato  di    sanità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  assumere  la    conduzione  di una  sezione  di scuola  dell’infanzia   a orario   prolungato  i  docenti  di  scuola  dell’infanzia,  di    scuola  elementare  e gli educatori  della  prima  infanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  scuole   elementari,  gli  animatori  del  doposcuola   devono  essere  persone  idonee  a   intrattenere  rapporti  educativi   con  gli  allievi  e competenti  nei  campi   di    attività  loro  attribuiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  59  73  La  vigilanza  sul  doposcuola  e   sulle    sezioni    di  scuola  dell’infanzia  a  orario  prolungato  compete  alla   direzione   di    istituto.  Capitolo   II  Scuola  fuori   sede
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
                            Art.  60  74  La  scuola  fuori  sede  consiste  in    un  soggiorno   educativo  delle  classi  di scuola   elementare  in  luogo  idoneo,  di    regola  nel  Cantone,  tale  da  assicurare   una  corretta  vita  comunitaria  e   lo    sviluppo  di  competenze  scolastiche,  personali  e   sociali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obiettivi
                            Art.  61  I  periodi  di    scuola   fuori  sede  hanno  i  seguenti  obiettivi:  a)   il processo   di    socializzazione  degli  allievi;  b)   la    conoscenza   tra  allievi  e   tra  allievi   e   docenti;  c)   concretamente  le    norme  educative  che  regolano  la    vita   quotidiana  e   comunitaria;  d)  un  ambiente  particolare,  studiandone  le  caratteristiche  geografiche,    storiche,  nonché  le    realizzazioni   dell’uomo;  e)   nel  contempo  la pratica  sportiva,  attingendo  alle   particolari  risorse  ambientali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata
                            Art.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  periodi  di scuola  fuori   sede   durano   di    regola  una  settimana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio,  su proposta  della  direzione   di istituto,  può  adottare  soluzioni   diverse.  Art.  63  ...  76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  dei  docenti  Art.  64  77  1  Su  richiesta  scritta  dell’interessato,    il  Municipio  può  dispensare    per  motivi  di  forza  maggiore  il   docente  titolare  dalla  scuola   fuori  sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  docenti  contitolari  il   compito  di    partecipare   ai    periodi  di    scuola  fuori  sede  deve  essere  assolto  da  entrambi,   preferibilmente   in compresenza  per  tutta   la    durata  del  soggiorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  degli  allievi  Art.  65  La  partecipazione   degli  allievi  ai    periodi  di scuola  fuori   sede  è obbligatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispensa  degli   allievi  Art.  66  78  Dispense  dalla  frequenza  dalla  scuola  fuori  sede  possono  essere    accordate    dalla  direzione  di  istituto:  in  tal  caso,  e   se  possibile,  l’allievo  dispensato  frequenta  la  scuola  nella  sede,  con  gli allievi  di    un’altra   sezione,  svolgendo  le    attività  stabilite  dal  docente  titolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Nota  marginale  modificata  dal  R    26.6.2012;  in    vigore  dal  1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                72
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Art.  modificato  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  61  I  periodi  di    scuola   fuori  sede  hanno  i  seguenti  obiettivi:  a)   il processo   di    socializzazione  degli  allievi;  b)   la    conoscenza   tra  allievi  e   tra  allievi   e   docenti;  c)   concretamente  le    norme  educative  che  regolano  la    vita   quotidiana  e   comunitaria;  d)  un  ambiente  particolare,  studiandone  le  caratteristiche  geografiche,    storiche,  nonché  le    realizzazioni   dell’uomo;  e)   nel  contempo  la pratica  sportiva,  attingendo  alle   particolari  risorse  ambientali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata
                            Art.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  periodi  di scuola  fuori   sede   durano   di    regola  una  settimana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio,  su proposta  della  direzione   di istituto,  può  adottare  soluzioni   diverse.  Art.  63  ...  76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  dei  docenti  Art.  64  77  1  Su  richiesta  scritta  dell’interessato,    il  Municipio  può  dispensare    per  motivi  di  forza  maggiore  il   docente  titolare  dalla  scuola   fuori  sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  docenti  contitolari  il   compito  di    partecipare   ai    periodi  di    scuola  fuori  sede  deve  essere  assolto  da  entrambi,   preferibilmente   in compresenza  per  tutta   la    durata  del  soggiorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  degli  allievi  Art.  65  La  partecipazione   degli  allievi  ai    periodi  di scuola  fuori   sede  è obbligatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispensa  degli   allievi  Art.  66  78  Dispense  dalla  frequenza  dalla  scuola  fuori  sede  possono  essere    accordate    dalla  direzione  di  istituto:  in  tal  caso,  e   se  possibile,  l’allievo  dispensato  frequenta  la  scuola  nella  sede,  con  gli allievi  di    un’altra   sezione,  svolgendo  le    attività  stabilite  dal  docente  titolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Nota  marginale  modificata  dal  R    26.6.2012;  in    vigore  dal  1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                72
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Art.  modificato  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  61  I  periodi  di    scuola   fuori  sede  hanno  i  seguenti  obiettivi:  a)   il processo   di    socializzazione  degli  allievi;  b)   la    conoscenza   tra  allievi  e   tra  allievi   e   docenti;  c)   concretamente  le    norme  educative  che  regolano  la    vita   quotidiana  e   comunitaria;  d)  un  ambiente  particolare,  studiandone  le  caratteristiche  geografiche,    storiche,  nonché  le    realizzazioni   dell’uomo;  e)   nel  contempo  la pratica  sportiva,  attingendo  alle   particolari  risorse  ambientali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata
                            Art.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  periodi  di scuola  fuori   sede   durano   di    regola  una  settimana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio,  su proposta  della  direzione   di istituto,  può  adottare  soluzioni   diverse.  Art.  63  ...  76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  dei  docenti  Art.  64  77  1  Su  richiesta  scritta  dell’interessato,    il  Municipio  può  dispensare    per  motivi  di  forza  maggiore  il   docente  titolare  dalla  scuola   fuori  sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  docenti  contitolari  il   compito  di    partecipare   ai    periodi  di    scuola  fuori  sede  deve  essere  assolto  da  entrambi,   preferibilmente   in compresenza  per  tutta   la    durata  del  soggiorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  degli  allievi  Art.  65  La  partecipazione   degli  allievi  ai    periodi  di scuola  fuori   sede  è obbligatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispensa  degli   allievi  Art.  66  78  Dispense  dalla  frequenza  dalla  scuola  fuori  sede  possono  essere    accordate    dalla  direzione  di  istituto:  in  tal  caso,  e   se  possibile,  l’allievo  dispensato  frequenta  la  scuola  nella  sede,  con  gli allievi  di    un’altra   sezione,  svolgendo  le    attività  stabilite  dal  docente  titolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Nota  marginale  modificata  dal  R    26.6.2012;  in    vigore  dal  1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                72
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Art.  modificato  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  61  I  periodi  di    scuola   fuori  sede  hanno  i  seguenti  obiettivi:  a)   il processo   di    socializzazione  degli  allievi;  b)   la    conoscenza   tra  allievi  e   tra  allievi   e   docenti;  c)   concretamente  le    norme  educative  che  regolano  la    vita   quotidiana  e   comunitaria;  d)  un  ambiente  particolare,  studiandone  le  caratteristiche  geografiche,    storiche,  nonché  le    realizzazioni   dell’uomo;  e)   nel  contempo  la pratica  sportiva,  attingendo  alle   particolari  risorse  ambientali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata
                            Art.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  periodi  di scuola  fuori   sede   durano   di    regola  una  settimana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio,  su proposta  della  direzione   di istituto,  può  adottare  soluzioni   diverse.  Art.  63  ...  76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  dei  docenti  Art.  64  77  1  Su  richiesta  scritta  dell’interessato,    il  Municipio  può  dispensare    per  motivi  di  forza  maggiore  il   docente  titolare  dalla  scuola   fuori  sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  docenti  contitolari  il   compito  di    partecipare   ai    periodi  di    scuola  fuori  sede  deve  essere  assolto  da  entrambi,   preferibilmente   in compresenza  per  tutta   la    durata  del  soggiorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  degli  allievi  Art.  65  La  partecipazione   degli  allievi  ai    periodi  di scuola  fuori   sede  è obbligatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispensa  degli   allievi  Art.  66  78  Dispense  dalla  frequenza  dalla  scuola  fuori  sede  possono  essere    accordate    dalla  direzione  di  istituto:  in  tal  caso,  e   se  possibile,  l’allievo  dispensato  frequenta  la  scuola  nella  sede,  con  gli allievi  di    un’altra   sezione,  svolgendo  le    attività  stabilite  dal  docente  titolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Nota  marginale  modificata  dal  R    26.6.2012;  in    vigore  dal  1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                72
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Art.  modificato  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  61  I  periodi  di    scuola   fuori  sede  hanno  i  seguenti  obiettivi:  a)   il processo   di    socializzazione  degli  allievi;  b)   la    conoscenza   tra  allievi  e   tra  allievi   e   docenti;  c)   concretamente  le    norme  educative  che  regolano  la    vita   quotidiana  e   comunitaria;  d)  un  ambiente  particolare,  studiandone  le  caratteristiche  geografiche,    storiche,  nonché  le    realizzazioni   dell’uomo;  e)   nel  contempo  la pratica  sportiva,  attingendo  alle   particolari  risorse  ambientali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata
                            Art.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  periodi  di scuola  fuori   sede   durano   di    regola  una  settimana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio,  su proposta  della  direzione   di istituto,  può  adottare  soluzioni   diverse.  Art.  63  ...  76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  dei  docenti  Art.  64  77  1  Su  richiesta  scritta  dell’interessato,    il  Municipio  può  dispensare    per  motivi  di  forza  maggiore  il   docente  titolare  dalla  scuola   fuori  sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  docenti  contitolari  il   compito  di    partecipare   ai    periodi  di    scuola  fuori  sede  deve  essere  assolto  da  entrambi,   preferibilmente   in compresenza  per  tutta   la    durata  del  soggiorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  degli  allievi  Art.  65  La  partecipazione   degli  allievi  ai    periodi  di scuola  fuori   sede  è obbligatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispensa  degli   allievi  Art.  66  78  Dispense  dalla  frequenza  dalla  scuola  fuori  sede  possono  essere    accordate    dalla  direzione  di  istituto:  in  tal  caso,  e   se  possibile,  l’allievo  dispensato  frequenta  la  scuola  nella  sede,  con  gli allievi  di    un’altra   sezione,  svolgendo  le    attività  stabilite  dal  docente  titolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Nota  marginale  modificata  dal  R    26.6.2012;  in    vigore  dal  1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                72
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Art.  modificato  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;  in    vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   277;   precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
77
                            Art.  modificato  dal  R    23.5.2018;   in vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  189;   precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            78  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  finanziaria  delle  famiglie  Art.  66a  79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio  può   chiedere  una  partecipazione   finanziaria   alle  famiglie  degli   allievi  per  i  costi  di vitto  e   alloggio  che  non  supera  13  franchi  al giorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le  prestazioni  opzionali  inserite    nel  quadro  della  scuola  fuori  sede  può  essere    chiesta  una  partecipazione  supplementare  non  superiore   a   10  franchi  al    giorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                Programma
                            Art.  67  80  1  Il  programma  di  attività  della  scuola   fuori  sede  è inviato  dalla  direzione  all’ispettorato,  corredato  delle  seguenti  informazioni:  a)   dello  stabile   e   dei  luoghi;  b)  giornaliera;  c)  del  soggiorno   e date;  d)  interessate;  e)  di    soccorso  e di    pronto   intervento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  casi  in cui  i  periodi  di scuola   fuori  sede   si    svolgono   sempre  nello  stesso  luogo,  le informazioni  a)  ed  e) sono   comunicate   una   sola  volta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Preparazione  didattica  Art.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  docente    titolare  di  una  sezione  (rispettivamente  i   docenti  contitolari  nel  caso    di  insegnanti  a   metà  tempo)   è   responsabile  della  preparazione  didattica  e dell’organizzazione  di    tutte  le  attività   previste   nella   scuola  fuori  sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli   sottopone  alla  direzione  di    istituto  un  programma  dettagliato   delle  attività,  comprensivo  degli  obiettivi  perseguiti,  corredato   di    eventuali   documenti  esplicativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le attività  sportive  valgono  le    norme  emanate  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;  in    vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   277;   precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
77
                            Art.  modificato  dal  R    23.5.2018;   in vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  189;   precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            78  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  finanziaria  delle  famiglie  Art.  66a  79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio  può   chiedere  una  partecipazione   finanziaria   alle  famiglie  degli   allievi  per  i  costi  di vitto  e   alloggio  che  non  supera  13  franchi  al giorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le  prestazioni  opzionali  inserite    nel  quadro  della  scuola  fuori  sede  può  essere    chiesta  una  partecipazione  supplementare  non  superiore   a   10  franchi  al    giorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                Programma
                            Art.  67  80  1  Il  programma  di  attività  della  scuola   fuori  sede  è inviato  dalla  direzione  all’ispettorato,  corredato  delle  seguenti  informazioni:  a)   dello  stabile   e   dei  luoghi;  b)  giornaliera;  c)  del  soggiorno   e date;  d)  interessate;  e)  di    soccorso  e di    pronto   intervento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  casi  in cui  i  periodi  di scuola   fuori  sede   si    svolgono   sempre  nello  stesso  luogo,  le informazioni  a)  ed  e) sono   comunicate   una   sola  volta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Preparazione  didattica  Art.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  docente    titolare  di  una  sezione  (rispettivamente  i   docenti  contitolari  nel  caso    di  insegnanti  a   metà  tempo)   è   responsabile  della  preparazione  didattica  e dell’organizzazione  di    tutte  le  attività   previste   nella   scuola  fuori  sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli   sottopone  alla  direzione  di    istituto  un  programma  dettagliato   delle  attività,  comprensivo  degli  obiettivi  perseguiti,  corredato   di    eventuali   documenti  esplicativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le attività  sportive  valgono  le    norme  emanate  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;  in    vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   277;   precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
77
                            Art.  modificato  dal  R    23.5.2018;   in vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  189;   precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            78  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  finanziaria  delle  famiglie  Art.  66a  79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio  può   chiedere  una  partecipazione   finanziaria   alle  famiglie  degli   allievi  per  i  costi  di vitto  e   alloggio  che  non  supera  13  franchi  al giorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le  prestazioni  opzionali  inserite    nel  quadro  della  scuola  fuori  sede  può  essere    chiesta  una  partecipazione  supplementare  non  superiore   a   10  franchi  al    giorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                Programma
                            Art.  67  80  1  Il  programma  di  attività  della  scuola   fuori  sede  è inviato  dalla  direzione  all’ispettorato,  corredato  delle  seguenti  informazioni:  a)   dello  stabile   e   dei  luoghi;  b)  giornaliera;  c)  del  soggiorno   e date;  d)  interessate;  e)  di    soccorso  e di    pronto   intervento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  casi  in cui  i  periodi  di scuola   fuori  sede   si    svolgono   sempre  nello  stesso  luogo,  le informazioni  a)  ed  e) sono   comunicate   una   sola  volta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Preparazione  didattica  Art.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  docente    titolare  di  una  sezione  (rispettivamente  i   docenti  contitolari  nel  caso    di  insegnanti  a   metà  tempo)   è   responsabile  della  preparazione  didattica  e dell’organizzazione  di    tutte  le  attività   previste   nella   scuola  fuori  sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli   sottopone  alla  direzione  di    istituto  un  programma  dettagliato   delle  attività,  comprensivo  degli  obiettivi  perseguiti,  corredato   di    eventuali   documenti  esplicativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le attività  sportive  valgono  le    norme  emanate  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;  in    vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   277;   precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
77
                            Art.  modificato  dal  R    23.5.2018;   in vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  189;   precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            78  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  finanziaria  delle  famiglie  Art.  66a  79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio  può   chiedere  una  partecipazione   finanziaria   alle  famiglie  degli   allievi  per  i  costi  di vitto  e   alloggio  che  non  supera  13  franchi  al giorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le  prestazioni  opzionali  inserite    nel  quadro  della  scuola  fuori  sede  può  essere    chiesta  una  partecipazione  supplementare  non  superiore   a   10  franchi  al    giorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                Programma
                            Art.  67  80  1  Il  programma  di  attività  della  scuola   fuori  sede  è inviato  dalla  direzione  all’ispettorato,  corredato  delle  seguenti  informazioni:  a)   dello  stabile   e   dei  luoghi;  b)  giornaliera;  c)  del  soggiorno   e date;  d)  interessate;  e)  di    soccorso  e di    pronto   intervento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  casi  in cui  i  periodi  di scuola   fuori  sede   si    svolgono   sempre  nello  stesso  luogo,  le informazioni  a)  ed  e) sono   comunicate   una   sola  volta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Preparazione  didattica  Art.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  docente    titolare  di  una  sezione  (rispettivamente  i   docenti  contitolari  nel  caso    di  insegnanti  a   metà  tempo)   è   responsabile  della  preparazione  didattica  e dell’organizzazione  di    tutte  le  attività   previste   nella   scuola  fuori  sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli   sottopone  alla  direzione  di    istituto  un  programma  dettagliato   delle  attività,  comprensivo  degli  obiettivi  perseguiti,  corredato   di    eventuali   documenti  esplicativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le attività  sportive  valgono  le    norme  emanate  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;  in    vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   277;   precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
77
                            Art.  modificato  dal  R    23.5.2018;   in vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  189;   precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            78  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  finanziaria  delle  famiglie  Art.  66a  79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio  può   chiedere  una  partecipazione   finanziaria   alle  famiglie  degli   allievi  per  i  costi  di vitto  e   alloggio  che  non  supera  13  franchi  al giorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le  prestazioni  opzionali  inserite    nel  quadro  della  scuola  fuori  sede  può  essere    chiesta  una  partecipazione  supplementare  non  superiore   a   10  franchi  al    giorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                Programma
                            Art.  67  80  1  Il  programma  di  attività  della  scuola   fuori  sede  è inviato  dalla  direzione  all’ispettorato,  corredato  delle  seguenti  informazioni:  a)   dello  stabile   e   dei  luoghi;  b)  giornaliera;  c)  del  soggiorno   e date;  d)  interessate;  e)  di    soccorso  e di    pronto   intervento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  casi  in cui  i  periodi  di scuola   fuori  sede   si    svolgono   sempre  nello  stesso  luogo,  le informazioni  a)  ed  e) sono   comunicate   una   sola  volta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Preparazione  didattica  Art.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  docente    titolare  di  una  sezione  (rispettivamente  i   docenti  contitolari  nel  caso    di  insegnanti  a   metà  tempo)   è   responsabile  della  preparazione  didattica  e dell’organizzazione  di    tutte  le  attività   previste   nella   scuola  fuori  sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli   sottopone  alla  direzione  di    istituto  un  programma  dettagliato   delle  attività,  comprensivo  degli  obiettivi  perseguiti,  corredato   di    eventuali   documenti  esplicativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le attività  sportive  valgono  le    norme  emanate  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Personale  ausiliario  e di servizio  Art.  69  Durante  la  scuola  fuori  sede    è   assicurata    al  docente  titolare    la  collaborazione  di  una  persona  idonea.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  assicurative  Art.  70  Il    personale  ausiliario  e  di  servizio  deve    essere  assicurato    contro  gli  infortuni  e    la  responsabilità  civile;  il   responsabile    della  scuola  fuori  sede  è  tenuto    ad  accertarsi  che  questa  disposizione  sia  ossequiata.  Capitolo  III  Refezioni  scolastiche
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzionamento
                            Art.  71  82  Le  refezioni  devono  soddisfare  le norme  igienico-sanitarie  in  vigore  e le disposizioni  in  materia  alimentare  impartite  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  72  83  1  La  vigilanza    sulle  refezioni  compete    alla    direzione    di  istituto,  riservate  le  sugli  esercizi   pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  può  predisporre  ulteriori  controlli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  degli  allievi  Art.  73  84  Gli  allievi    iscritti  alla    refezione  sono  tenuti  a  parteciparvi  regolarmente;  eventuali  dispense  sono  accordate  dalla  direzione   di istituto,  su  richiesta  dei  genitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  finanziaria  delle  famiglie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Art.  introdotto  dal  R    25.4.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  171.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            81  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279;  precedenti  modifiche:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                82
                            Art.  modificato  dal  R    6.11.2001;   in vigore  dal  1.7.2002  -  BU  2001,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  73a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Personale  ausiliario  e di servizio  Art.  69  Durante  la  scuola  fuori  sede    è   assicurata    al  docente  titolare    la  collaborazione  di  una  persona  idonea.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  assicurative  Art.  70  Il    personale  ausiliario  e  di  servizio  deve    essere  assicurato    contro  gli  infortuni  e    la  responsabilità  civile;  il   responsabile    della  scuola  fuori  sede  è  tenuto    ad  accertarsi  che  questa  disposizione  sia  ossequiata.  Capitolo  III  Refezioni  scolastiche
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzionamento
                            Art.  71  82  Le  refezioni  devono  soddisfare  le norme  igienico-sanitarie  in  vigore  e le disposizioni  in  materia  alimentare  impartite  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  72  83  1  La  vigilanza    sulle  refezioni  compete    alla    direzione    di  istituto,  riservate  le  sugli  esercizi   pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  può  predisporre  ulteriori  controlli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  degli  allievi  Art.  73  84  Gli  allievi    iscritti  alla    refezione  sono  tenuti  a  parteciparvi  regolarmente;  eventuali  dispense  sono  accordate  dalla  direzione   di istituto,  su  richiesta  dei  genitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  finanziaria  delle  famiglie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Art.  introdotto  dal  R    25.4.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  171.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            81  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279;  precedenti  modifiche:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                82
                            Art.  modificato  dal  R    6.11.2001;   in vigore  dal  1.7.2002  -  BU  2001,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  73a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Personale  ausiliario  e di servizio  Art.  69  Durante  la  scuola  fuori  sede    è   assicurata    al  docente  titolare    la  collaborazione  di  una  persona  idonea.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  assicurative  Art.  70  Il    personale  ausiliario  e  di  servizio  deve    essere  assicurato    contro  gli  infortuni  e    la  responsabilità  civile;  il   responsabile    della  scuola  fuori  sede  è  tenuto    ad  accertarsi  che  questa  disposizione  sia  ossequiata.  Capitolo  III  Refezioni  scolastiche
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzionamento
                            Art.  71  82  Le  refezioni  devono  soddisfare  le norme  igienico-sanitarie  in  vigore  e le disposizioni  in  materia  alimentare  impartite  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  72  83  1  La  vigilanza    sulle  refezioni  compete    alla    direzione    di  istituto,  riservate  le  sugli  esercizi   pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  può  predisporre  ulteriori  controlli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  degli  allievi  Art.  73  84  Gli  allievi    iscritti  alla    refezione  sono  tenuti  a  parteciparvi  regolarmente;  eventuali  dispense  sono  accordate  dalla  direzione   di istituto,  su  richiesta  dei  genitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  finanziaria  delle  famiglie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Art.  introdotto  dal  R    25.4.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  171.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            81  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279;  precedenti  modifiche:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                82
                            Art.  modificato  dal  R    6.11.2001;   in vigore  dal  1.7.2002  -  BU  2001,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  73a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Personale  ausiliario  e di servizio  Art.  69  Durante  la  scuola  fuori  sede    è   assicurata    al  docente  titolare    la  collaborazione  di  una  persona  idonea.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  assicurative  Art.  70  Il    personale  ausiliario  e  di  servizio  deve    essere  assicurato    contro  gli  infortuni  e    la  responsabilità  civile;  il   responsabile    della  scuola  fuori  sede  è  tenuto    ad  accertarsi  che  questa  disposizione  sia  ossequiata.  Capitolo  III  Refezioni  scolastiche
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzionamento
                            Art.  71  82  Le  refezioni  devono  soddisfare  le norme  igienico-sanitarie  in  vigore  e le disposizioni  in  materia  alimentare  impartite  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  72  83  1  La  vigilanza    sulle  refezioni  compete    alla    direzione    di  istituto,  riservate  le  sugli  esercizi   pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  può  predisporre  ulteriori  controlli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  degli  allievi  Art.  73  84  Gli  allievi    iscritti  alla    refezione  sono  tenuti  a  parteciparvi  regolarmente;  eventuali  dispense  sono  accordate  dalla  direzione   di istituto,  su  richiesta  dei  genitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  finanziaria  delle  famiglie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Art.  introdotto  dal  R    25.4.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  171.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            81  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279;  precedenti  modifiche:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                82
                            Art.  modificato  dal  R    6.11.2001;   in vigore  dal  1.7.2002  -  BU  2001,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  73a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Personale  ausiliario  e di servizio  Art.  69  Durante  la  scuola  fuori  sede    è   assicurata    al  docente  titolare    la  collaborazione  di  una  persona  idonea.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  assicurative  Art.  70  Il    personale  ausiliario  e  di  servizio  deve    essere  assicurato    contro  gli  infortuni  e    la  responsabilità  civile;  il   responsabile    della  scuola  fuori  sede  è  tenuto    ad  accertarsi  che  questa  disposizione  sia  ossequiata.  Capitolo  III  Refezioni  scolastiche
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzionamento
                            Art.  71  82  Le  refezioni  devono  soddisfare  le norme  igienico-sanitarie  in  vigore  e le disposizioni  in  materia  alimentare  impartite  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  72  83  1  La  vigilanza    sulle  refezioni  compete    alla    direzione    di  istituto,  riservate  le  sugli  esercizi   pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  può  predisporre  ulteriori  controlli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  degli  allievi  Art.  73  84  Gli  allievi    iscritti  alla    refezione  sono  tenuti  a  parteciparvi  regolarmente;  eventuali  dispense  sono  accordate  dalla  direzione   di istituto,  su  richiesta  dei  genitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  finanziaria  delle  famiglie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Art.  introdotto  dal  R    25.4.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  171.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            81  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279;  precedenti  modifiche:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                82
                            Art.  modificato  dal  R    6.11.2001;   in vigore  dal  1.7.2002  -  BU  2001,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  73a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio  può  chiedere    una  partecipazione  finanziaria  alle  famiglie    degli  allievi  di  scuola  dell’infanzia  con  refezione  e   degli  allievi  di    scuola   dell’infanzia  senza  refezione  e   elementare  che  risiedono    lontano  dall’istituto  per    i   quali  non  è  organizzato  un  servizio  di  trasporto  sul  mezzogiorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  allievi  di  scuola    dell’infanzia  con    refezione  tale  partecipazione  finanziaria  non    supera  5  franchi  per  pasto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  gli  allievi  di    scuola  dell’infanzia  senza  refezione  ed  elementare  che  risiedono  lontano  dall’istituto  per  i  quali  non   è   organizzato  un  servizio  di    trasporto  sul  mezzogiorno  tale   partecipazione  finanziaria  non  supera  5   franchi,  rispettivamente  6.50  franchi   per   pasto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  del   personale  Art.  74  86  1  Il  personale  addetto  alle   refezioni   deve   soddisfare  i seguenti   requisiti  minimi:  a)   attitudini  educative  e   relazionali;  b)   condizioni  di    salute,  accertate  periodicamente;  c)  a   partecipare  a   corsi  di    aggiornamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direzione  di    istituto  vigila  sul  personale   addetto  alla   refezione  e   segnala   al    Municipio  eventuali  carenze;  analoga  facoltà  compete  anche  all’ispettorato.  Capitolo   IV  Servizio   di  sostegno   pedagogico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  e   funzione  Art.  75  1  Il  Servizio  di  sostegno  pedagogico  (in  seguito  Servizio)  è    un’istituzione    interna    alla  scuola  dell’infanzia  e   alla  scuola  elementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’attività   del  Servizio  si    svolge  negli   ambiti  definiti  dalla   legge   della  scuola  del  1°  febbraio  1990.  87
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopi
                            Art.  76  1  Il  Servizio  si   propone  di    favorire  negli  allievi  con  difficoltà  di sviluppo  e   di apprendimento  il  massimo  sviluppo  delle  loro  potenzialità,  al fine  di    garantire  una  regolare  frequenza  scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio  può  chiedere    una  partecipazione  finanziaria  alle  famiglie    degli  allievi  di  scuola  dell’infanzia  con  refezione  e   degli  allievi  di    scuola   dell’infanzia  senza  refezione  e   elementare  che  risiedono    lontano  dall’istituto  per    i   quali  non  è  organizzato  un  servizio  di  trasporto  sul  mezzogiorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  allievi  di  scuola    dell’infanzia  con    refezione  tale  partecipazione  finanziaria  non    supera  5  franchi  per  pasto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  gli  allievi  di    scuola  dell’infanzia  senza  refezione  ed  elementare  che  risiedono  lontano  dall’istituto  per  i  quali  non   è   organizzato  un  servizio  di    trasporto  sul  mezzogiorno  tale   partecipazione  finanziaria  non  supera  5   franchi,  rispettivamente  6.50  franchi   per   pasto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  del   personale  Art.  74  86  1  Il  personale  addetto  alle   refezioni   deve   soddisfare  i seguenti   requisiti  minimi:  a)   attitudini  educative  e   relazionali;  b)   condizioni  di    salute,  accertate  periodicamente;  c)  a   partecipare  a   corsi  di    aggiornamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direzione  di    istituto  vigila  sul  personale   addetto  alla   refezione  e   segnala   al    Municipio  eventuali  carenze;  analoga  facoltà  compete  anche  all’ispettorato.  Capitolo   IV  Servizio   di  sostegno   pedagogico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  e   funzione  Art.  75  1  Il  Servizio  di  sostegno  pedagogico  (in  seguito  Servizio)  è    un’istituzione    interna    alla  scuola  dell’infanzia  e   alla  scuola  elementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’attività   del  Servizio  si    svolge  negli   ambiti  definiti  dalla   legge   della  scuola  del  1°  febbraio  1990.  87
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopi
                            Art.  76  1  Il  Servizio  si   propone  di    favorire  negli  allievi  con  difficoltà  di sviluppo  e   di apprendimento  il  massimo  sviluppo  delle  loro  potenzialità,  al fine  di    garantire  una  regolare  frequenza  scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio  può  chiedere    una  partecipazione  finanziaria  alle  famiglie    degli  allievi  di  scuola  dell’infanzia  con  refezione  e   degli  allievi  di    scuola   dell’infanzia  senza  refezione  e   elementare  che  risiedono    lontano  dall’istituto  per    i   quali  non  è  organizzato  un  servizio  di  trasporto  sul  mezzogiorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  allievi  di  scuola    dell’infanzia  con    refezione  tale  partecipazione  finanziaria  non    supera  5  franchi  per  pasto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  gli  allievi  di    scuola  dell’infanzia  senza  refezione  ed  elementare  che  risiedono  lontano  dall’istituto  per  i  quali  non   è   organizzato  un  servizio  di    trasporto  sul  mezzogiorno  tale   partecipazione  finanziaria  non  supera  5   franchi,  rispettivamente  6.50  franchi   per   pasto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  del   personale  Art.  74  86  1  Il  personale  addetto  alle   refezioni   deve   soddisfare  i seguenti   requisiti  minimi:  a)   attitudini  educative  e   relazionali;  b)   condizioni  di    salute,  accertate  periodicamente;  c)  a   partecipare  a   corsi  di    aggiornamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direzione  di    istituto  vigila  sul  personale   addetto  alla   refezione  e   segnala   al    Municipio  eventuali  carenze;  analoga  facoltà  compete  anche  all’ispettorato.  Capitolo   IV  Servizio   di  sostegno   pedagogico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  e   funzione  Art.  75  1  Il  Servizio  di  sostegno  pedagogico  (in  seguito  Servizio)  è    un’istituzione    interna    alla  scuola  dell’infanzia  e   alla  scuola  elementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’attività   del  Servizio  si    svolge  negli   ambiti  definiti  dalla   legge   della  scuola  del  1°  febbraio  1990.  87
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopi
                            Art.  76  1  Il  Servizio  si   propone  di    favorire  negli  allievi  con  difficoltà  di sviluppo  e   di apprendimento  il  massimo  sviluppo  delle  loro  potenzialità,  al fine  di    garantire  una  regolare  frequenza  scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio  può  chiedere    una  partecipazione  finanziaria  alle  famiglie    degli  allievi  di  scuola  dell’infanzia  con  refezione  e   degli  allievi  di    scuola   dell’infanzia  senza  refezione  e   elementare  che  risiedono    lontano  dall’istituto  per    i   quali  non  è  organizzato  un  servizio  di  trasporto  sul  mezzogiorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  allievi  di  scuola    dell’infanzia  con    refezione  tale  partecipazione  finanziaria  non    supera  5  franchi  per  pasto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  gli  allievi  di    scuola  dell’infanzia  senza  refezione  ed  elementare  che  risiedono  lontano  dall’istituto  per  i  quali  non   è   organizzato  un  servizio  di    trasporto  sul  mezzogiorno  tale   partecipazione  finanziaria  non  supera  5   franchi,  rispettivamente  6.50  franchi   per   pasto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  del   personale  Art.  74  86  1  Il  personale  addetto  alle   refezioni   deve   soddisfare  i seguenti   requisiti  minimi:  a)   attitudini  educative  e   relazionali;  b)   condizioni  di    salute,  accertate  periodicamente;  c)  a   partecipare  a   corsi  di    aggiornamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direzione  di    istituto  vigila  sul  personale   addetto  alla   refezione  e   segnala   al    Municipio  eventuali  carenze;  analoga  facoltà  compete  anche  all’ispettorato.  Capitolo   IV  Servizio   di  sostegno   pedagogico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  e   funzione  Art.  75  1  Il  Servizio  di  sostegno  pedagogico  (in  seguito  Servizio)  è    un’istituzione    interna    alla  scuola  dell’infanzia  e   alla  scuola  elementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’attività   del  Servizio  si    svolge  negli   ambiti  definiti  dalla   legge   della  scuola  del  1°  febbraio  1990.  87
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopi
                            Art.  76  1  Il  Servizio  si   propone  di    favorire  negli  allievi  con  difficoltà  di sviluppo  e   di apprendimento  il  massimo  sviluppo  delle  loro  potenzialità,  al fine  di    garantire  una  regolare  frequenza  scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio  può  chiedere    una  partecipazione  finanziaria  alle  famiglie    degli  allievi  di  scuola  dell’infanzia  con  refezione  e   degli  allievi  di    scuola   dell’infanzia  senza  refezione  e   elementare  che  risiedono    lontano  dall’istituto  per    i   quali  non  è  organizzato  un  servizio  di  trasporto  sul  mezzogiorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  allievi  di  scuola    dell’infanzia  con    refezione  tale  partecipazione  finanziaria  non    supera  5  franchi  per  pasto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  gli  allievi  di    scuola  dell’infanzia  senza  refezione  ed  elementare  che  risiedono  lontano  dall’istituto  per  i  quali  non   è   organizzato  un  servizio  di    trasporto  sul  mezzogiorno  tale   partecipazione  finanziaria  non  supera  5   franchi,  rispettivamente  6.50  franchi   per   pasto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  del   personale  Art.  74  86  1  Il  personale  addetto  alle   refezioni   deve   soddisfare  i seguenti   requisiti  minimi:  a)   attitudini  educative  e   relazionali;  b)   condizioni  di    salute,  accertate  periodicamente;  c)  a   partecipare  a   corsi  di    aggiornamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direzione  di    istituto  vigila  sul  personale   addetto  alla   refezione  e   segnala   al    Municipio  eventuali  carenze;  analoga  facoltà  compete  anche  all’ispettorato.  Capitolo   IV  Servizio   di  sostegno   pedagogico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  e   funzione  Art.  75  1  Il  Servizio  di  sostegno  pedagogico  (in  seguito  Servizio)  è    un’istituzione    interna    alla  scuola  dell’infanzia  e   alla  scuola  elementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’attività   del  Servizio  si    svolge  negli   ambiti  definiti  dalla   legge   della  scuola  del  1°  febbraio  1990.  87
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopi
                            Art.  76  1  Il  Servizio  si   propone  di    favorire  negli  allievi  con  difficoltà  di sviluppo  e   di apprendimento  il  massimo  sviluppo  delle  loro  potenzialità,  al fine  di    garantire  una  regolare  frequenza  scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  interventi    del  Servizio  integrano    quelli    del  docente  titolare    che    è   il   primo  responsabile  delle  misure  pedagogiche  volte  al    superamento   delle   difficoltà  degli  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Situazioni  particolari  Art.  76a  88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   la    gestione  di situazioni   particolarmente  difficili  o   complesse   è   possibile   far  capo,   in  aggiunta  alle   normali  dotazioni  del  Servizio,  ad  altre  figure   professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Negli  istituti  per  ogni  situazione  è  istituito  un  gruppo  operativo  composto  dal  capogruppo  responsabile  del  Servizio  di  sostegno  pedagogico,  dal    direttore  di  istituto  e,  se  del  caso,  da  un  ispettore  e   da  altre   figure   professionali;   al    suo  interno  viene  designato  un  capoprogetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  alcune  tipologie   di    allievi,  tenuto   conto  del  contesto  e   dei  bisogni   individuati,  è inoltre  possibile  far  temporaneamente  capo  alle    strutture  scolastiche  interne  ai  centri  educativi  minorili  o  a  gruppi  specifici  gestiti  dal   Cantone   e   inseriti  negli   istituti   scolastici  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    progetto  d’intervento  e   la  richiesta  di  risorse    supplementari  sono  inoltrate    alla  Divisione    della  scuola  per  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaborazione  dei  genitori  Art.  77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Scuola  e  famiglia  collaborano    nell’adozione  di  misure  intese  a   contenere  o   ridurre  le  difficoltà  del   bambino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ammissione  di  un  allievo  alle    attività  previste  dal  sostegno  pedagogico  è  accompagnata  da  un’adeguata  informazione  dei  genitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  opposizione  dei  genitori  al  progetto  pedagogico  allestito  dai  docenti  e   dagli  operatori  interessati,  l’ispettorato   decide   sulle  misure  da  adottare.  89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ripartizione  regionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  Art.  introdotto  dal  R    25.4.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  171.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            2  Gli  interventi    del  Servizio  integrano    quelli    del  docente  titolare    che    è   il   primo  responsabile  delle  misure  pedagogiche  volte  al    superamento   delle   difficoltà  degli  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Situazioni  particolari  Art.  76a  88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   la    gestione  di situazioni   particolarmente  difficili  o   complesse   è   possibile   far  capo,   in  aggiunta  alle   normali  dotazioni  del  Servizio,  ad  altre  figure   professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Negli  istituti  per  ogni  situazione  è  istituito  un  gruppo  operativo  composto  dal  capogruppo  responsabile  del  Servizio  di  sostegno  pedagogico,  dal    direttore  di  istituto  e,  se  del  caso,  da  un  ispettore  e   da  altre   figure   professionali;   al    suo  interno  viene  designato  un  capoprogetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  alcune  tipologie   di    allievi,  tenuto   conto  del  contesto  e   dei  bisogni   individuati,  è inoltre  possibile  far  temporaneamente  capo  alle    strutture  scolastiche  interne  ai  centri  educativi  minorili  o  a  gruppi  specifici  gestiti  dal   Cantone   e   inseriti  negli   istituti   scolastici  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    progetto  d’intervento  e   la  richiesta  di  risorse    supplementari  sono  inoltrate    alla  Divisione    della  scuola  per  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaborazione  dei  genitori  Art.  77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Scuola  e  famiglia  collaborano    nell’adozione  di  misure  intese  a   contenere  o   ridurre  le  difficoltà  del   bambino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ammissione  di  un  allievo  alle    attività  previste  dal  sostegno  pedagogico  è  accompagnata  da  un’adeguata  informazione  dei  genitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  opposizione  dei  genitori  al  progetto  pedagogico  allestito  dai  docenti  e   dagli  operatori  interessati,  l’ispettorato   decide   sulle  misure  da  adottare.  89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ripartizione  regionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  Art.  introdotto  dal  R    25.4.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  171.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            2  Gli  interventi    del  Servizio  integrano    quelli    del  docente  titolare    che    è   il   primo  responsabile  delle  misure  pedagogiche  volte  al    superamento   delle   difficoltà  degli  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Situazioni  particolari  Art.  76a  88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   la    gestione  di situazioni   particolarmente  difficili  o   complesse   è   possibile   far  capo,   in  aggiunta  alle   normali  dotazioni  del  Servizio,  ad  altre  figure   professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Negli  istituti  per  ogni  situazione  è  istituito  un  gruppo  operativo  composto  dal  capogruppo  responsabile  del  Servizio  di  sostegno  pedagogico,  dal    direttore  di  istituto  e,  se  del  caso,  da  un  ispettore  e   da  altre   figure   professionali;   al    suo  interno  viene  designato  un  capoprogetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  alcune  tipologie   di    allievi,  tenuto   conto  del  contesto  e   dei  bisogni   individuati,  è inoltre  possibile  far  temporaneamente  capo  alle    strutture  scolastiche  interne  ai  centri  educativi  minorili  o  a  gruppi  specifici  gestiti  dal   Cantone   e   inseriti  negli   istituti   scolastici  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    progetto  d’intervento  e   la  richiesta  di  risorse    supplementari  sono  inoltrate    alla  Divisione    della  scuola  per  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaborazione  dei  genitori  Art.  77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Scuola  e  famiglia  collaborano    nell’adozione  di  misure  intese  a   contenere  o   ridurre  le  difficoltà  del   bambino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ammissione  di  un  allievo  alle    attività  previste  dal  sostegno  pedagogico  è  accompagnata  da  un’adeguata  informazione  dei  genitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  opposizione  dei  genitori  al  progetto  pedagogico  allestito  dai  docenti  e   dagli  operatori  interessati,  l’ispettorato   decide   sulle  misure  da  adottare.  89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ripartizione  regionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  Art.  introdotto  dal  R    25.4.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  171.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            2  Gli  interventi    del  Servizio  integrano    quelli    del  docente  titolare    che    è   il   primo  responsabile  delle  misure  pedagogiche  volte  al    superamento   delle   difficoltà  degli  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Situazioni  particolari  Art.  76a  88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   la    gestione  di situazioni   particolarmente  difficili  o   complesse   è   possibile   far  capo,   in  aggiunta  alle   normali  dotazioni  del  Servizio,  ad  altre  figure   professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Negli  istituti  per  ogni  situazione  è  istituito  un  gruppo  operativo  composto  dal  capogruppo  responsabile  del  Servizio  di  sostegno  pedagogico,  dal    direttore  di  istituto  e,  se  del  caso,  da  un  ispettore  e   da  altre   figure   professionali;   al    suo  interno  viene  designato  un  capoprogetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  alcune  tipologie   di    allievi,  tenuto   conto  del  contesto  e   dei  bisogni   individuati,  è inoltre  possibile  far  temporaneamente  capo  alle    strutture  scolastiche  interne  ai  centri  educativi  minorili  o  a  gruppi  specifici  gestiti  dal   Cantone   e   inseriti  negli   istituti   scolastici  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    progetto  d’intervento  e   la  richiesta  di  risorse    supplementari  sono  inoltrate    alla  Divisione    della  scuola  per  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaborazione  dei  genitori  Art.  77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Scuola  e  famiglia  collaborano    nell’adozione  di  misure  intese  a   contenere  o   ridurre  le  difficoltà  del   bambino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ammissione  di  un  allievo  alle    attività  previste  dal  sostegno  pedagogico  è  accompagnata  da  un’adeguata  informazione  dei  genitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  opposizione  dei  genitori  al  progetto  pedagogico  allestito  dai  docenti  e   dagli  operatori  interessati,  l’ispettorato   decide   sulle  misure  da  adottare.  89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ripartizione  regionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  Art.  introdotto  dal  R    25.4.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  171.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            2  Gli  interventi    del  Servizio  integrano    quelli    del  docente  titolare    che    è   il   primo  responsabile  delle  misure  pedagogiche  volte  al    superamento   delle   difficoltà  degli  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Situazioni  particolari  Art.  76a  88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   la    gestione  di situazioni   particolarmente  difficili  o   complesse   è   possibile   far  capo,   in  aggiunta  alle   normali  dotazioni  del  Servizio,  ad  altre  figure   professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Negli  istituti  per  ogni  situazione  è  istituito  un  gruppo  operativo  composto  dal  capogruppo  responsabile  del  Servizio  di  sostegno  pedagogico,  dal    direttore  di  istituto  e,  se  del  caso,  da  un  ispettore  e   da  altre   figure   professionali;   al    suo  interno  viene  designato  un  capoprogetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  alcune  tipologie   di    allievi,  tenuto   conto  del  contesto  e   dei  bisogni   individuati,  è inoltre  possibile  far  temporaneamente  capo  alle    strutture  scolastiche  interne  ai  centri  educativi  minorili  o  a  gruppi  specifici  gestiti  dal   Cantone   e   inseriti  negli   istituti   scolastici  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    progetto  d’intervento  e   la  richiesta  di  risorse    supplementari  sono  inoltrate    alla  Divisione    della  scuola  per  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaborazione  dei  genitori  Art.  77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Scuola  e  famiglia  collaborano    nell’adozione  di  misure  intese  a   contenere  o   ridurre  le  difficoltà  del   bambino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ammissione  di  un  allievo  alle    attività  previste  dal  sostegno  pedagogico  è  accompagnata  da  un’adeguata  informazione  dei  genitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  opposizione  dei  genitori  al  progetto  pedagogico  allestito  dai  docenti  e   dagli  operatori  interessati,  l’ispettorato   decide   sulle  misure  da  adottare.  89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ripartizione  regionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  Art.  introdotto  dal  R    25.4.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  171.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            87  Cpv.  modificato  dal   R    26.6.2012;  in    vigore  dal   1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                88
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            89  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  78  90  Il  Servizio  è organizzato  in    gruppi  regionali   definiti  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  dei  gruppi  Art.  79  91  Ogni  gruppo  di  sostegno     pedagogico  comprende  un  capogruppo,     logopedisti,  psicomotricisti  e   docenti   di    sostegno  pedagogico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collegio  dei  capigruppo  Art.  80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  capigruppo  si    riuniscono  in  collegio  sotto  la  presidenza   del  capo   della  Sezione  delle  scuole  comunali.  92
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  rispetto  delle  leggi,  dei   regolamenti  e   delle   disposizioni  dipartimentali,  il  collegio  dei  capigruppo:  a)    le  direttive  concernenti  l’impostazione  del  Servizio  e  le  sottopone  agli    organi  b)  le    modalità  comuni  di intervento  degli  operatori;  c)  approfondimenti  e   verifiche  sul   funzionamento   del  Servizio;  d)  l’aggiornamento  degli  operatori;  93  e)    riunioni    di  coordinamento    con  il   Collegio  dei  capigruppo    del  sostegno  pedagogico  scuola  media.  94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  capogruppo  Art.  81  95  1  Il  capogruppo  collabora   con  l’ispettore  di    riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli    esercita  la  direzione  psicopedagogica  e   organizzativa  del  gruppo  di  sostegno  pedagogico,  garantendone  il   coordinamento  e    assicurando  le  relazioni  con  altri  operatori  scolastici,  servizi  specialistici  e   organi  esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87  Cpv.  modificato  dal   R    26.6.2012;  in    vigore  dal   1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                88
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            89  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  78  90  Il  Servizio  è organizzato  in    gruppi  regionali   definiti  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  dei  gruppi  Art.  79  91  Ogni  gruppo  di  sostegno     pedagogico  comprende  un  capogruppo,     logopedisti,  psicomotricisti  e   docenti   di    sostegno  pedagogico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collegio  dei  capigruppo  Art.  80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  capigruppo  si    riuniscono  in  collegio  sotto  la  presidenza   del  capo   della  Sezione  delle  scuole  comunali.  92
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  rispetto  delle  leggi,  dei   regolamenti  e   delle   disposizioni  dipartimentali,  il  collegio  dei  capigruppo:  a)    le  direttive  concernenti  l’impostazione  del  Servizio  e  le  sottopone  agli    organi  b)  le    modalità  comuni  di intervento  degli  operatori;  c)  approfondimenti  e   verifiche  sul   funzionamento   del  Servizio;  d)  l’aggiornamento  degli  operatori;  93  e)    riunioni    di  coordinamento    con  il   Collegio  dei  capigruppo    del  sostegno  pedagogico  scuola  media.  94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  capogruppo  Art.  81  95  1  Il  capogruppo  collabora   con  l’ispettore  di    riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli    esercita  la  direzione  psicopedagogica  e   organizzativa  del  gruppo  di  sostegno  pedagogico,  garantendone  il   coordinamento  e    assicurando  le  relazioni  con  altri  operatori  scolastici,  servizi  specialistici  e   organi  esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87  Cpv.  modificato  dal   R    26.6.2012;  in    vigore  dal   1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                88
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            89  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  78  90  Il  Servizio  è organizzato  in    gruppi  regionali   definiti  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  dei  gruppi  Art.  79  91  Ogni  gruppo  di  sostegno     pedagogico  comprende  un  capogruppo,     logopedisti,  psicomotricisti  e   docenti   di    sostegno  pedagogico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collegio  dei  capigruppo  Art.  80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  capigruppo  si    riuniscono  in  collegio  sotto  la  presidenza   del  capo   della  Sezione  delle  scuole  comunali.  92
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  rispetto  delle  leggi,  dei   regolamenti  e   delle   disposizioni  dipartimentali,  il  collegio  dei  capigruppo:  a)    le  direttive  concernenti  l’impostazione  del  Servizio  e  le  sottopone  agli    organi  b)  le    modalità  comuni  di intervento  degli  operatori;  c)  approfondimenti  e   verifiche  sul   funzionamento   del  Servizio;  d)  l’aggiornamento  degli  operatori;  93  e)    riunioni    di  coordinamento    con  il   Collegio  dei  capigruppo    del  sostegno  pedagogico  scuola  media.  94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  capogruppo  Art.  81  95  1  Il  capogruppo  collabora   con  l’ispettore  di    riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli    esercita  la  direzione  psicopedagogica  e   organizzativa  del  gruppo  di  sostegno  pedagogico,  garantendone  il   coordinamento  e    assicurando  le  relazioni  con  altri  operatori  scolastici,  servizi  specialistici  e   organi  esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87  Cpv.  modificato  dal   R    26.6.2012;  in    vigore  dal   1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                88
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            89  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  78  90  Il  Servizio  è organizzato  in    gruppi  regionali   definiti  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  dei  gruppi  Art.  79  91  Ogni  gruppo  di  sostegno     pedagogico  comprende  un  capogruppo,     logopedisti,  psicomotricisti  e   docenti   di    sostegno  pedagogico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collegio  dei  capigruppo  Art.  80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  capigruppo  si    riuniscono  in  collegio  sotto  la  presidenza   del  capo   della  Sezione  delle  scuole  comunali.  92
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  rispetto  delle  leggi,  dei   regolamenti  e   delle   disposizioni  dipartimentali,  il  collegio  dei  capigruppo:  a)    le  direttive  concernenti  l’impostazione  del  Servizio  e  le  sottopone  agli    organi  b)  le    modalità  comuni  di intervento  degli  operatori;  c)  approfondimenti  e   verifiche  sul   funzionamento   del  Servizio;  d)  l’aggiornamento  degli  operatori;  93  e)    riunioni    di  coordinamento    con  il   Collegio  dei  capigruppo    del  sostegno  pedagogico  scuola  media.  94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  capogruppo  Art.  81  95  1  Il  capogruppo  collabora   con  l’ispettore  di    riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli    esercita  la  direzione  psicopedagogica  e   organizzativa  del  gruppo  di  sostegno  pedagogico,  garantendone  il   coordinamento  e    assicurando  le  relazioni  con  altri  operatori  scolastici,  servizi  specialistici  e   organi  esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87  Cpv.  modificato  dal   R    26.6.2012;  in    vigore  dal   1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                88
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   279;   precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            89  Cpv.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  78  90  Il  Servizio  è organizzato  in    gruppi  regionali   definiti  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  dei  gruppi  Art.  79  91  Ogni  gruppo  di  sostegno     pedagogico  comprende  un  capogruppo,     logopedisti,  psicomotricisti  e   docenti   di    sostegno  pedagogico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collegio  dei  capigruppo  Art.  80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  capigruppo  si    riuniscono  in  collegio  sotto  la  presidenza   del  capo   della  Sezione  delle  scuole  comunali.  92
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  rispetto  delle  leggi,  dei   regolamenti  e   delle   disposizioni  dipartimentali,  il  collegio  dei  capigruppo:  a)    le  direttive  concernenti  l’impostazione  del  Servizio  e  le  sottopone  agli    organi  b)  le    modalità  comuni  di intervento  degli  operatori;  c)  approfondimenti  e   verifiche  sul   funzionamento   del  Servizio;  d)  l’aggiornamento  degli  operatori;  93  e)    riunioni    di  coordinamento    con  il   Collegio  dei  capigruppo    del  sostegno  pedagogico  scuola  media.  94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  capogruppo  Art.  81  95  1  Il  capogruppo  collabora   con  l’ispettore  di    riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli    esercita  la  direzione  psicopedagogica  e   organizzativa  del  gruppo  di  sostegno  pedagogico,  garantendone  il   coordinamento  e    assicurando  le  relazioni  con  altri  operatori  scolastici,  servizi  specialistici  e   organi  esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  particolare:  a)   la    responsabilità  generale  sull’attività   diagnostica,  sull’ammissione  e sulla  dimissione  degli  b)   i  docenti   e   vigila  sul  loro  operato  esercitando  la    supervisione  sull’attività  dei  membri  del  mediante  visite  e   colloqui  personali;  c)   seminari  di    aggiornamento  collegiale  per  i  membri  del  gruppo;  d)  dà  il   suo   preavviso  sulle   decisioni  di    competenza  degli  ispettorati  e   delle  direzioni  istituto  che  concernono  gli allievi   seguiti   dal  Servizio;  e)  prove   di    maturità;  f)  a   carico  personalmente  i  casi   che  richiedono  interventi  psicopedagogici   particolari;  g)  le  relazioni  con   le  famiglie,   con  gli  organi  e   i  servizi  esterni,  segnalando  in  particolare  le  che  esulano  dalle  competenze  del  Servizio;  h)  tutte  le  pratiche  amministrative    inerenti    all’attività    dei  docenti    di  sostegno,  dei  degli   psicomotricisti  e   delle  altre   figure  professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  capigruppo   riuniscono  regolarmente  gli operatori   del  gruppo   in    base  a   disposizioni  organizzative  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  logopedista  e dello  psicomotricista  Art.  82  1  Il  logopedista   e   lo    psicomotricista  svolgono  interventi  diretti  e   indiretti  con  singoli  allievi  o  con  piccoli  gruppi  di allievi  aventi  difficoltà  nella  comunicazione  e   nel  linguaggio  orale   e   scritto,  rispettivamente  nel  comportamento  psicomotorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare:  a)  gli  allievi  segnalati;  b)   i  progetti   pedagogici  nei   quali   sono  definite   le    modalità  d’intervento  e   ne   assumono  c)  regolari  contatti  con  i  genitori,  i  docenti  e le    altre  istanze  interessate;  d)  al  capogruppo    proposte  sull’assunzione  e  la  dimissione  di  allievi  dal  sostegno  per  la parte   relativa  ai loro  interventi;  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96
                        
                        
                    
                    
                    
                90
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  particolare:  a)   la    responsabilità  generale  sull’attività   diagnostica,  sull’ammissione  e sulla  dimissione  degli  b)   i  docenti   e   vigila  sul  loro  operato  esercitando  la    supervisione  sull’attività  dei  membri  del  mediante  visite  e   colloqui  personali;  c)   seminari  di    aggiornamento  collegiale  per  i  membri  del  gruppo;  d)  dà  il   suo   preavviso  sulle   decisioni  di    competenza  degli  ispettorati  e   delle  direzioni  istituto  che  concernono  gli allievi   seguiti   dal  Servizio;  e)  prove   di    maturità;  f)  a   carico  personalmente  i  casi   che  richiedono  interventi  psicopedagogici   particolari;  g)  le  relazioni  con   le  famiglie,   con  gli  organi  e   i  servizi  esterni,  segnalando  in  particolare  le  che  esulano  dalle  competenze  del  Servizio;  h)  tutte  le  pratiche  amministrative    inerenti    all’attività    dei  docenti    di  sostegno,  dei  degli   psicomotricisti  e   delle  altre   figure  professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  capigruppo   riuniscono  regolarmente  gli operatori   del  gruppo   in    base  a   disposizioni  organizzative  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  logopedista  e dello  psicomotricista  Art.  82  1  Il  logopedista   e   lo    psicomotricista  svolgono  interventi  diretti  e   indiretti  con  singoli  allievi  o  con  piccoli  gruppi  di allievi  aventi  difficoltà  nella  comunicazione  e   nel  linguaggio  orale   e   scritto,  rispettivamente  nel  comportamento  psicomotorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare:  a)  gli  allievi  segnalati;  b)   i  progetti   pedagogici  nei   quali   sono  definite   le    modalità  d’intervento  e   ne   assumono  c)  regolari  contatti  con  i  genitori,  i  docenti  e le    altre  istanze  interessate;  d)  al  capogruppo    proposte  sull’assunzione  e  la  dimissione  di  allievi  dal  sostegno  per  la parte   relativa  ai loro  interventi;  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96
                        
                        
                    
                    
                    
                90
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  particolare:  a)   la    responsabilità  generale  sull’attività   diagnostica,  sull’ammissione  e sulla  dimissione  degli  b)   i  docenti   e   vigila  sul  loro  operato  esercitando  la    supervisione  sull’attività  dei  membri  del  mediante  visite  e   colloqui  personali;  c)   seminari  di    aggiornamento  collegiale  per  i  membri  del  gruppo;  d)  dà  il   suo   preavviso  sulle   decisioni  di    competenza  degli  ispettorati  e   delle  direzioni  istituto  che  concernono  gli allievi   seguiti   dal  Servizio;  e)  prove   di    maturità;  f)  a   carico  personalmente  i  casi   che  richiedono  interventi  psicopedagogici   particolari;  g)  le  relazioni  con   le  famiglie,   con  gli  organi  e   i  servizi  esterni,  segnalando  in  particolare  le  che  esulano  dalle  competenze  del  Servizio;  h)  tutte  le  pratiche  amministrative    inerenti    all’attività    dei  docenti    di  sostegno,  dei  degli   psicomotricisti  e   delle  altre   figure  professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  capigruppo   riuniscono  regolarmente  gli operatori   del  gruppo   in    base  a   disposizioni  organizzative  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  logopedista  e dello  psicomotricista  Art.  82  1  Il  logopedista   e   lo    psicomotricista  svolgono  interventi  diretti  e   indiretti  con  singoli  allievi  o  con  piccoli  gruppi  di allievi  aventi  difficoltà  nella  comunicazione  e   nel  linguaggio  orale   e   scritto,  rispettivamente  nel  comportamento  psicomotorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare:  a)  gli  allievi  segnalati;  b)   i  progetti   pedagogici  nei   quali   sono  definite   le    modalità  d’intervento  e   ne   assumono  c)  regolari  contatti  con  i  genitori,  i  docenti  e le    altre  istanze  interessate;  d)  al  capogruppo    proposte  sull’assunzione  e  la  dimissione  di  allievi  dal  sostegno  per  la parte   relativa  ai loro  interventi;  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96
                        
                        
                    
                    
                    
                90
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  particolare:  a)   la    responsabilità  generale  sull’attività   diagnostica,  sull’ammissione  e sulla  dimissione  degli  b)   i  docenti   e   vigila  sul  loro  operato  esercitando  la    supervisione  sull’attività  dei  membri  del  mediante  visite  e   colloqui  personali;  c)   seminari  di    aggiornamento  collegiale  per  i  membri  del  gruppo;  d)  dà  il   suo   preavviso  sulle   decisioni  di    competenza  degli  ispettorati  e   delle  direzioni  istituto  che  concernono  gli allievi   seguiti   dal  Servizio;  e)  prove   di    maturità;  f)  a   carico  personalmente  i  casi   che  richiedono  interventi  psicopedagogici   particolari;  g)  le  relazioni  con   le  famiglie,   con  gli  organi  e   i  servizi  esterni,  segnalando  in  particolare  le  che  esulano  dalle  competenze  del  Servizio;  h)  tutte  le  pratiche  amministrative    inerenti    all’attività    dei  docenti    di  sostegno,  dei  degli   psicomotricisti  e   delle  altre   figure  professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  capigruppo   riuniscono  regolarmente  gli operatori   del  gruppo   in    base  a   disposizioni  organizzative  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  logopedista  e dello  psicomotricista  Art.  82  1  Il  logopedista   e   lo    psicomotricista  svolgono  interventi  diretti  e   indiretti  con  singoli  allievi  o  con  piccoli  gruppi  di allievi  aventi  difficoltà  nella  comunicazione  e   nel  linguaggio  orale   e   scritto,  rispettivamente  nel  comportamento  psicomotorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare:  a)  gli  allievi  segnalati;  b)   i  progetti   pedagogici  nei   quali   sono  definite   le    modalità  d’intervento  e   ne   assumono  c)  regolari  contatti  con  i  genitori,  i  docenti  e le    altre  istanze  interessate;  d)  al  capogruppo    proposte  sull’assunzione  e  la  dimissione  di  allievi  dal  sostegno  per  la parte   relativa  ai loro  interventi;  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96
                        
                        
                    
                    
                    
                90
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  particolare:  a)   la    responsabilità  generale  sull’attività   diagnostica,  sull’ammissione  e sulla  dimissione  degli  b)   i  docenti   e   vigila  sul  loro  operato  esercitando  la    supervisione  sull’attività  dei  membri  del  mediante  visite  e   colloqui  personali;  c)   seminari  di    aggiornamento  collegiale  per  i  membri  del  gruppo;  d)  dà  il   suo   preavviso  sulle   decisioni  di    competenza  degli  ispettorati  e   delle  direzioni  istituto  che  concernono  gli allievi   seguiti   dal  Servizio;  e)  prove   di    maturità;  f)  a   carico  personalmente  i  casi   che  richiedono  interventi  psicopedagogici   particolari;  g)  le  relazioni  con   le  famiglie,   con  gli  organi  e   i  servizi  esterni,  segnalando  in  particolare  le  che  esulano  dalle  competenze  del  Servizio;  h)  tutte  le  pratiche  amministrative    inerenti    all’attività    dei  docenti    di  sostegno,  dei  degli   psicomotricisti  e   delle  altre   figure  professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  capigruppo   riuniscono  regolarmente  gli operatori   del  gruppo   in    base  a   disposizioni  organizzative  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  logopedista  e dello  psicomotricista  Art.  82  1  Il  logopedista   e   lo    psicomotricista  svolgono  interventi  diretti  e   indiretti  con  singoli  allievi  o  con  piccoli  gruppi  di allievi  aventi  difficoltà  nella  comunicazione  e   nel  linguaggio  orale   e   scritto,  rispettivamente  nel  comportamento  psicomotorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare:  a)  gli  allievi  segnalati;  b)   i  progetti   pedagogici  nei   quali   sono  definite   le    modalità  d’intervento  e   ne   assumono  c)  regolari  contatti  con  i  genitori,  i  docenti  e le    altre  istanze  interessate;  d)  al  capogruppo    proposte  sull’assunzione  e  la  dimissione  di  allievi  dal  sostegno  per  la parte   relativa  ai loro  interventi;  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96
                        
                        
                    
                    
                    
                90
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92  Cpv.   modificato  dal  R   13.12.2017;  in    vigore   dal   1.1.2018  - BU  2017,  463;   precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            93  Lett.  modificata  dal  R    6.11.2001;   in vigore  dal  1.7.2002  -  BU   2001,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94  Lett.  introdotta   dal   R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                95
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279;  precedenti  modifiche:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96  Lett.  abrogata  dal  R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012   - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)   responsabili  della   documentazione   riguardante  gli allievi   seguiti  e   la  conservano  fino   al  dell’obbligo  scolastico;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  g)  alle  riunioni   di  sintesi  e alle  attività  di  coordinamento  e di aggiornamento  indette  istanze  competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  docente   di  sostegno  pedagogico  Art.  83  1  Il  docente  di sostegno   pedagogico  un’attività  di  sostegno   indiretto  agli  allievi  a  livello  di    istituto  e   per  il   tramite  del  docente  titolare.  98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli    esercita    inoltre  la  sua  attività  diretta  con  gli  allievi  della  scuola    dell’infanzia    e  della  scuola  elementare.  99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  particolare:  a)   con  i  docenti   titolari  nell’interpretazione  delle  cause   di    disadattamento,  nella  ricerca  soluzioni  pedagogiche   appropriate,  nell’allestimento  e   nell’attuazione  dei  progetti   pedagogici  nei  contatti   con   i  genitori   e le altre  istanze  del  Servizio;  b)  la    documentazione  degli  allievi  seguiti  dal  Servizio,  fino  a   quando  essi   hanno   ultimato  primo  anno   di scuola   media;  c)  alle  riunioni  di    sintesi  e   alle   attività  di    aggiornamento  e   di coordinamento  promosse  istanze  competenti.  Art.  84  ...  100  Art.  85  ...  101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onere  di  lavoro   dei  capigruppo,  dei  logopedisti  e   degli  psicomotricisti  Art.  85a  102  1  Ai  capigruppo  si    applica   lo statuto  lavorativo  degli   impiegati   dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92  Cpv.   modificato  dal  R   13.12.2017;  in    vigore   dal   1.1.2018  - BU  2017,  463;   precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            93  Lett.  modificata  dal  R    6.11.2001;   in vigore  dal  1.7.2002  -  BU   2001,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94  Lett.  introdotta   dal   R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                95
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279;  precedenti  modifiche:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96  Lett.  abrogata  dal  R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012   - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)   responsabili  della   documentazione   riguardante  gli allievi   seguiti  e   la  conservano  fino   al  dell’obbligo  scolastico;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  g)  alle  riunioni   di  sintesi  e alle  attività  di  coordinamento  e di aggiornamento  indette  istanze  competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  docente   di  sostegno  pedagogico  Art.  83  1  Il  docente  di sostegno   pedagogico  un’attività  di  sostegno   indiretto  agli  allievi  a  livello  di    istituto  e   per  il   tramite  del  docente  titolare.  98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli    esercita    inoltre  la  sua  attività  diretta  con  gli  allievi  della  scuola    dell’infanzia    e  della  scuola  elementare.  99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  particolare:  a)   con  i  docenti   titolari  nell’interpretazione  delle  cause   di    disadattamento,  nella  ricerca  soluzioni  pedagogiche   appropriate,  nell’allestimento  e   nell’attuazione  dei  progetti   pedagogici  nei  contatti   con   i  genitori   e le altre  istanze  del  Servizio;  b)  la    documentazione  degli  allievi  seguiti  dal  Servizio,  fino  a   quando  essi   hanno   ultimato  primo  anno   di scuola   media;  c)  alle  riunioni  di    sintesi  e   alle   attività  di    aggiornamento  e   di coordinamento  promosse  istanze  competenti.  Art.  84  ...  100  Art.  85  ...  101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onere  di  lavoro   dei  capigruppo,  dei  logopedisti  e   degli  psicomotricisti  Art.  85a  102  1  Ai  capigruppo  si    applica   lo statuto  lavorativo  degli   impiegati   dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92  Cpv.   modificato  dal  R   13.12.2017;  in    vigore   dal   1.1.2018  - BU  2017,  463;   precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            93  Lett.  modificata  dal  R    6.11.2001;   in vigore  dal  1.7.2002  -  BU   2001,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94  Lett.  introdotta   dal   R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                95
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279;  precedenti  modifiche:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96  Lett.  abrogata  dal  R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012   - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)   responsabili  della   documentazione   riguardante  gli allievi   seguiti  e   la  conservano  fino   al  dell’obbligo  scolastico;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  g)  alle  riunioni   di  sintesi  e alle  attività  di  coordinamento  e di aggiornamento  indette  istanze  competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  docente   di  sostegno  pedagogico  Art.  83  1  Il  docente  di sostegno   pedagogico  un’attività  di  sostegno   indiretto  agli  allievi  a  livello  di    istituto  e   per  il   tramite  del  docente  titolare.  98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli    esercita    inoltre  la  sua  attività  diretta  con  gli  allievi  della  scuola    dell’infanzia    e  della  scuola  elementare.  99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  particolare:  a)   con  i  docenti   titolari  nell’interpretazione  delle  cause   di    disadattamento,  nella  ricerca  soluzioni  pedagogiche   appropriate,  nell’allestimento  e   nell’attuazione  dei  progetti   pedagogici  nei  contatti   con   i  genitori   e le altre  istanze  del  Servizio;  b)  la    documentazione  degli  allievi  seguiti  dal  Servizio,  fino  a   quando  essi   hanno   ultimato  primo  anno   di scuola   media;  c)  alle  riunioni  di    sintesi  e   alle   attività  di    aggiornamento  e   di coordinamento  promosse  istanze  competenti.  Art.  84  ...  100  Art.  85  ...  101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onere  di  lavoro   dei  capigruppo,  dei  logopedisti  e   degli  psicomotricisti  Art.  85a  102  1  Ai  capigruppo  si    applica   lo statuto  lavorativo  degli   impiegati   dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92  Cpv.   modificato  dal  R   13.12.2017;  in    vigore   dal   1.1.2018  - BU  2017,  463;   precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            93  Lett.  modificata  dal  R    6.11.2001;   in vigore  dal  1.7.2002  -  BU   2001,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94  Lett.  introdotta   dal   R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                95
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279;  precedenti  modifiche:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96  Lett.  abrogata  dal  R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012   - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)   responsabili  della   documentazione   riguardante  gli allievi   seguiti  e   la  conservano  fino   al  dell’obbligo  scolastico;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  g)  alle  riunioni   di  sintesi  e alle  attività  di  coordinamento  e di aggiornamento  indette  istanze  competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  docente   di  sostegno  pedagogico  Art.  83  1  Il  docente  di sostegno   pedagogico  un’attività  di  sostegno   indiretto  agli  allievi  a  livello  di    istituto  e   per  il   tramite  del  docente  titolare.  98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli    esercita    inoltre  la  sua  attività  diretta  con  gli  allievi  della  scuola    dell’infanzia    e  della  scuola  elementare.  99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  particolare:  a)   con  i  docenti   titolari  nell’interpretazione  delle  cause   di    disadattamento,  nella  ricerca  soluzioni  pedagogiche   appropriate,  nell’allestimento  e   nell’attuazione  dei  progetti   pedagogici  nei  contatti   con   i  genitori   e le altre  istanze  del  Servizio;  b)  la    documentazione  degli  allievi  seguiti  dal  Servizio,  fino  a   quando  essi   hanno   ultimato  primo  anno   di scuola   media;  c)  alle  riunioni  di    sintesi  e   alle   attività  di    aggiornamento  e   di coordinamento  promosse  istanze  competenti.  Art.  84  ...  100  Art.  85  ...  101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onere  di  lavoro   dei  capigruppo,  dei  logopedisti  e   degli  psicomotricisti  Art.  85a  102  1  Ai  capigruppo  si    applica   lo statuto  lavorativo  degli   impiegati   dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92  Cpv.   modificato  dal  R   13.12.2017;  in    vigore   dal   1.1.2018  - BU  2017,  463;   precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            93  Lett.  modificata  dal  R    6.11.2001;   in vigore  dal  1.7.2002  -  BU   2001,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94  Lett.  introdotta   dal   R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                95
                            Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,   279;  precedenti  modifiche:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96  Lett.  abrogata  dal  R    26.6.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012   - BU  2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)   responsabili  della   documentazione   riguardante  gli allievi   seguiti  e   la  conservano  fino   al  dell’obbligo  scolastico;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  g)  alle  riunioni   di  sintesi  e alle  attività  di  coordinamento  e di aggiornamento  indette  istanze  competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  docente   di  sostegno  pedagogico  Art.  83  1  Il  docente  di sostegno   pedagogico  un’attività  di  sostegno   indiretto  agli  allievi  a  livello  di    istituto  e   per  il   tramite  del  docente  titolare.  98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli    esercita    inoltre  la  sua  attività  diretta  con  gli  allievi  della  scuola    dell’infanzia    e  della  scuola  elementare.  99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  particolare:  a)   con  i  docenti   titolari  nell’interpretazione  delle  cause   di    disadattamento,  nella  ricerca  soluzioni  pedagogiche   appropriate,  nell’allestimento  e   nell’attuazione  dei  progetti   pedagogici  nei  contatti   con   i  genitori   e le altre  istanze  del  Servizio;  b)  la    documentazione  degli  allievi  seguiti  dal  Servizio,  fino  a   quando  essi   hanno   ultimato  primo  anno   di scuola   media;  c)  alle  riunioni  di    sintesi  e   alle   attività  di    aggiornamento  e   di coordinamento  promosse  istanze  competenti.  Art.  84  ...  100  Art.  85  ...  101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onere  di  lavoro   dei  capigruppo,  dei  logopedisti  e   degli  psicomotricisti  Art.  85a  102  1  Ai  capigruppo  si    applica   lo statuto  lavorativo  degli   impiegati   dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai  logopedisti  e    psicomotricisti  si  applica  lo  statuto  lavorativo  previsto    dall’art.  79b  della  legge  sull’ordinamento  degli  impiegati  dello  Stato   e dei  docenti  del  15   marzo   1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onere  di  lavoro   delle   altre  figure  professionali  Art.  85b  103  Agli  operatori   che  si   occupano  della   gestione   dei  casi  difficili  a   scuola  si applica  lo    statuto  lavorativo  previsto  dal  regolamento  dei  corsi  di  lingua    italiana  e   delle    attività  d’integrazione  del  2  dicembre  2020.  Art.  86  ...  104
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fabbisogno  e   organizzazione  105  Art.  87  106  1  Il  Dipartimento  stabilisce   il fabbisogno  del  personale  del  Servizio  secondo  i seguenti  criteri:  a)  di    sostegno  pedagogico:  1   tempo  pieno  ogni   12  sezioni;  b)  di    regola   almeno  2   tempi  pieni  per  gruppo  regionale;  c)   di regola  almeno  1   tempo  pieno  per  gruppo   regionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Sezione   delle  scuole  comunali  attribuisce  il   personale  ad  ogni  gruppo  regionale  e   ne  definisce  la  sede  di    servizio.  Art.  88-90  ...  107  Art.  91  ...  108
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  Lett.  modificata  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU   2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                98
                            Cpv.  modificato  dal   R    6.11.2001;  in    vigore  dal   1.7.2002  - BU  2001,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99  Cpv.  modificato  dal   R    6.11.2001;  in    vigore  dal   1.7.2002  - BU  2001,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;   in    vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  277;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            101    Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;   precedente  modifica:   BU   2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            103  Art.  modificato  dal  R    8.3.2023;   in vigore  dal  10.3.2023  - BU  2023,  67;  precedenti  modifiche:  BU   2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            277;  BU  2014,   472;   BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104    Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai  logopedisti  e    psicomotricisti  si  applica  lo  statuto  lavorativo  previsto    dall’art.  79b  della  legge  sull’ordinamento  degli  impiegati  dello  Stato   e dei  docenti  del  15   marzo   1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onere  di  lavoro   delle   altre  figure  professionali  Art.  85b  103  Agli  operatori   che  si   occupano  della   gestione   dei  casi  difficili  a   scuola  si applica  lo    statuto  lavorativo  previsto  dal  regolamento  dei  corsi  di  lingua    italiana  e   delle    attività  d’integrazione  del  2  dicembre  2020.  Art.  86  ...  104
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fabbisogno  e   organizzazione  105  Art.  87  106  1  Il  Dipartimento  stabilisce   il fabbisogno  del  personale  del  Servizio  secondo  i seguenti  criteri:  a)  di    sostegno  pedagogico:  1   tempo  pieno  ogni   12  sezioni;  b)  di    regola   almeno  2   tempi  pieni  per  gruppo  regionale;  c)   di regola  almeno  1   tempo  pieno  per  gruppo   regionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Sezione   delle  scuole  comunali  attribuisce  il   personale  ad  ogni  gruppo  regionale  e   ne  definisce  la  sede  di    servizio.  Art.  88-90  ...  107  Art.  91  ...  108
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  Lett.  modificata  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU   2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                98
                            Cpv.  modificato  dal   R    6.11.2001;  in    vigore  dal   1.7.2002  - BU  2001,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99  Cpv.  modificato  dal   R    6.11.2001;  in    vigore  dal   1.7.2002  - BU  2001,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;   in    vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  277;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            101    Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;   precedente  modifica:   BU   2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            103  Art.  modificato  dal  R    8.3.2023;   in vigore  dal  10.3.2023  - BU  2023,  67;  precedenti  modifiche:  BU   2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            277;  BU  2014,   472;   BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104    Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai  logopedisti  e    psicomotricisti  si  applica  lo  statuto  lavorativo  previsto    dall’art.  79b  della  legge  sull’ordinamento  degli  impiegati  dello  Stato   e dei  docenti  del  15   marzo   1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onere  di  lavoro   delle   altre  figure  professionali  Art.  85b  103  Agli  operatori   che  si   occupano  della   gestione   dei  casi  difficili  a   scuola  si applica  lo    statuto  lavorativo  previsto  dal  regolamento  dei  corsi  di  lingua    italiana  e   delle    attività  d’integrazione  del  2  dicembre  2020.  Art.  86  ...  104
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fabbisogno  e   organizzazione  105  Art.  87  106  1  Il  Dipartimento  stabilisce   il fabbisogno  del  personale  del  Servizio  secondo  i seguenti  criteri:  a)  di    sostegno  pedagogico:  1   tempo  pieno  ogni   12  sezioni;  b)  di    regola   almeno  2   tempi  pieni  per  gruppo  regionale;  c)   di regola  almeno  1   tempo  pieno  per  gruppo   regionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Sezione   delle  scuole  comunali  attribuisce  il   personale  ad  ogni  gruppo  regionale  e   ne  definisce  la  sede  di    servizio.  Art.  88-90  ...  107  Art.  91  ...  108
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  Lett.  modificata  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU   2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                98
                            Cpv.  modificato  dal   R    6.11.2001;  in    vigore  dal   1.7.2002  - BU  2001,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99  Cpv.  modificato  dal   R    6.11.2001;  in    vigore  dal   1.7.2002  - BU  2001,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;   in    vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  277;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            101    Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;   precedente  modifica:   BU   2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            103  Art.  modificato  dal  R    8.3.2023;   in vigore  dal  10.3.2023  - BU  2023,  67;  precedenti  modifiche:  BU   2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            277;  BU  2014,   472;   BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104    Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai  logopedisti  e    psicomotricisti  si  applica  lo  statuto  lavorativo  previsto    dall’art.  79b  della  legge  sull’ordinamento  degli  impiegati  dello  Stato   e dei  docenti  del  15   marzo   1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onere  di  lavoro   delle   altre  figure  professionali  Art.  85b  103  Agli  operatori  che  si    occupano  della  gestione  dei  casi   difficili  a scuola  si applica  lo  statuto  lavorativo  previsto  dal  regolamento   sui  corsi   di    lingua  italiana  e   le attività  d’integrazione   del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  maggio  1994.  Art.  86  ...  104
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fabbisogno  e   organizzazione  105  Art.  87  106  1  Il  Dipartimento  stabilisce   il fabbisogno  del  personale  del  Servizio  secondo  i seguenti  criteri:  a)  di    sostegno  pedagogico:  1   tempo  pieno  ogni   12  sezioni;  b)  di    regola   almeno  2   tempi  pieni  per  gruppo  regionale;  c)   di regola  almeno  1   tempo  pieno  per  gruppo   regionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Sezione   delle  scuole  comunali  attribuisce  il   personale  ad  ogni  gruppo  regionale  e   ne  definisce  la  sede  di    servizio.  Art.  88-90  ...  107  Art.  91  ...  108
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  Lett.  modificata  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU   2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                98
                            Cpv.  modificato  dal   R    6.11.2001;  in    vigore  dal   1.7.2002  - BU  2001,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99  Cpv.  modificato  dal   R    6.11.2001;  in    vigore  dal   1.7.2002  - BU  2001,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;   in    vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  277;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            101    Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;   precedente  modifica:   BU   2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            103  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;   precedente  modifica:   BU   2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            277;  BU  2014,   472.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104    Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105    Nota  marginale   modificata  dal  R    26.6.2012;   in    vigore  dal   1.8.2012  -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai  logopedisti  e    psicomotricisti  si  applica  lo  statuto  lavorativo  previsto    dall’art.  79b  della  legge  sull’ordinamento  degli  impiegati  dello  Stato   e dei  docenti  del  15   marzo   1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onere  di  lavoro   delle   altre  figure  professionali  Art.  85b  103  Agli  operatori   che  si   occupano  della   gestione   dei  casi  difficili  a   scuola  si applica  lo    statuto  lavorativo  previsto  dal  regolamento  dei  corsi  di  lingua    italiana  e   delle    attività  d’integrazione  del  2  dicembre  2020.  Art.  86  ...  104
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fabbisogno  e   organizzazione  105  Art.  87  106  1  Il  Dipartimento  stabilisce   il fabbisogno  del  personale  del  Servizio  secondo  i seguenti  criteri:  a)  di    sostegno  pedagogico:  1   tempo  pieno  ogni   12  sezioni;  b)  di    regola   almeno  2   tempi  pieni  per  gruppo  regionale;  c)   di regola  almeno  1   tempo  pieno  per  gruppo   regionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Sezione   delle  scuole  comunali  attribuisce  il   personale  ad  ogni  gruppo  regionale  e   ne  definisce  la  sede  di    servizio.  Art.  88-90  ...  107  Art.  91  ...  108
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  Lett.  modificata  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU   2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                98
                            Cpv.  modificato  dal   R    6.11.2001;  in    vigore  dal   1.7.2002  - BU  2001,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99  Cpv.  modificato  dal   R    6.11.2001;  in    vigore  dal   1.7.2002  - BU  2001,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;   in    vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  277;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                367.
                            101    Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;   precedente  modifica:   BU   2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            103  Art.  modificato  dal  R    8.3.2023;   in vigore  dal  10.3.2023  - BU  2023,  67;  precedenti  modifiche:  BU   2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            277;  BU  2014,   472;   BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104    Art.  abrogato  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105    Nota  marginale   modificata  dal  R    26.6.2012;   in    vigore  dal   1.8.2012  -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106  Art.  modificato  dal  R   13.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  463;   precedente   modifica:  BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            107    Art.  abrogati  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU   2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108    Art.  abrogato  dal  R    6.11.2001;   in vigore  dal  1.7.2002  -  BU  2001,   367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo  V  Trasporti  scolastici
                        
                        
                    
                    
                    
                Generalità
                            Art.  92  I  municipi  che  organizzano  trasporti  scolastici  provvedono  affinché   siano  salvaguardate  le  necessarie  norme  di sicurezza,  in particolare  sull’idoneità  del  conducente,  lo    stato  del  veicolo  e  le  condizioni  assicurative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Responsabilità  e vigilanza  109  Art.  93  110  1  La  responsabilità  sui   trasporti  compete  al  Municipio,  mentre  la  vigilanza   compete  alla  direzione  di istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  quanto  riguarda    le  escursioni  e  le  uscite  didattiche  è  obbligatoria  la  presenza  di  un  accompagnatore  adulto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  finanziaria  delle  famiglie  Art.  93a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio  può  chiedere    una  partecipazione  finanziaria    alle  famiglie  alle  quali  viene  consegnato  un  titolo  di    trasporto  generale  che  l’allievo  userà  per   recarsi  a   scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale   partecipazione   finanziaria  non   può  superare  il   40%  del  valore  dell’abbonamento  a carico  del  Comune.  TITOLO   X  Attestati  scolastici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Documenti  scolastici  Art.  94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  informazioni    sul  profitto,  la  condotta,  la  frequenza  e   la  promozione  degli  allievi  di  scuola  elementare  sono   trasmesse  ai    genitori  in forma   scritta,  mediante:  a)  ai    genitori,  trasmesse  durante  l’anno;  b)   delle  note,  trasmessa  alla  fine  dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  documenti  smarriti  o resi  inservibili   sono  sostituiti  dall’ispettorato  dietro   versamento  di    una  tassa  di  50  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105    Nota  marginale   modificata  dal  R    26.6.2012;   in    vigore  dal   1.8.2012  -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106  Art.  modificato  dal  R   13.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  463;   precedente   modifica:  BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            107    Art.  abrogati  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU   2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108    Art.  abrogato  dal  R    6.11.2001;   in vigore  dal  1.7.2002  -  BU  2001,   367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo  V  Trasporti  scolastici
                        
                        
                    
                    
                    
                Generalità
                            Art.  92  I  municipi  che  organizzano  trasporti  scolastici  provvedono  affinché   siano  salvaguardate  le  necessarie  norme  di sicurezza,  in particolare  sull’idoneità  del  conducente,  lo    stato  del  veicolo  e  le  condizioni  assicurative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Responsabilità  e vigilanza  109  Art.  93  110  1  La  responsabilità  sui   trasporti  compete  al  Municipio,  mentre  la  vigilanza   compete  alla  direzione  di istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  quanto  riguarda    le  escursioni  e  le  uscite  didattiche  è  obbligatoria  la  presenza  di  un  accompagnatore  adulto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  finanziaria  delle  famiglie  Art.  93a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio  può  chiedere    una  partecipazione  finanziaria    alle  famiglie  alle  quali  viene  consegnato  un  titolo  di    trasporto  generale  che  l’allievo  userà  per   recarsi  a   scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale   partecipazione   finanziaria  non   può  superare  il   40%  del  valore  dell’abbonamento  a carico  del  Comune.  TITOLO   X  Attestati  scolastici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Documenti  scolastici  Art.  94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  informazioni    sul  profitto,  la  condotta,  la  frequenza  e   la  promozione  degli  allievi  di  scuola  elementare  sono   trasmesse  ai    genitori  in forma   scritta,  mediante:  a)  ai    genitori,  trasmesse  durante  l’anno;  b)   delle  note,  trasmessa  alla  fine  dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  documenti  smarriti  o resi  inservibili   sono  sostituiti  dall’ispettorato  dietro   versamento  di    una  tassa  di  50  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105    Nota  marginale   modificata  dal  R    26.6.2012;   in    vigore  dal   1.8.2012  -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106  Art.  modificato  dal  R   13.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  463;   precedente   modifica:  BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            107    Art.  abrogati  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU   2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108    Art.  abrogato  dal  R    6.11.2001;   in vigore  dal  1.7.2002  -  BU  2001,   367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo  V  Trasporti  scolastici
                        
                        
                    
                    
                    
                Generalità
                            Art.  92  I  municipi  che  organizzano  trasporti  scolastici  provvedono  affinché   siano  salvaguardate  le  necessarie  norme  di sicurezza,  in particolare  sull’idoneità  del  conducente,  lo    stato  del  veicolo  e  le  condizioni  assicurative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Responsabilità  e vigilanza  109  Art.  93  110  1  La  responsabilità  sui   trasporti  compete  al  Municipio,  mentre  la  vigilanza   compete  alla  direzione  di istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  quanto  riguarda    le  escursioni  e  le  uscite  didattiche  è  obbligatoria  la  presenza  di  un  accompagnatore  adulto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  finanziaria  delle  famiglie  Art.  93a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio  può  chiedere    una  partecipazione  finanziaria    alle  famiglie  alle  quali  viene  consegnato  un  titolo  di    trasporto  generale  che  l’allievo  userà  per   recarsi  a   scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale   partecipazione   finanziaria  non   può  superare  il   40%  del  valore  dell’abbonamento  a carico  del  Comune.  TITOLO   X  Attestati  scolastici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Documenti  scolastici  Art.  94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  informazioni    sul  profitto,  la  condotta,  la  frequenza  e   la  promozione  degli  allievi  di  scuola  elementare  sono   trasmesse  ai    genitori  in forma   scritta,  mediante:  a)  ai    genitori,  trasmesse  durante  l’anno;  b)   delle  note,  trasmessa  alla  fine  dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  documenti  smarriti  o resi  inservibili   sono  sostituiti  dall’ispettorato  dietro   versamento  di    una  tassa  di  50  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106  Art.  modificato  dal  R   13.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  463;   precedente   modifica:  BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            107    Art.  abrogati  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU   2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108    Art.  abrogato  dal  R    6.11.2001;   in vigore  dal  1.7.2002  -  BU  2001,   367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo  V  Trasporti  scolastici
                        
                        
                    
                    
                    
                Generalità
                            Art.  92  I  municipi  che  organizzano  trasporti  scolastici  provvedono  affinché   siano  salvaguardate  le  necessarie  norme  di sicurezza,  in particolare  sull’idoneità  del  conducente,  lo    stato  del  veicolo  e  le  condizioni  assicurative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Responsabilità  e vigilanza  109  Art.  93  110  1  La  responsabilità  sui   trasporti  compete  al  Municipio,  mentre  la  vigilanza   compete  alla  direzione  di istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  quanto  riguarda    le  escursioni  e  le  uscite  didattiche  è  obbligatoria  la  presenza  di  un  accompagnatore  adulto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  finanziaria  delle  famiglie  Art.  93a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio  può  chiedere    una  partecipazione  finanziaria    alle  famiglie  alle  quali  viene  consegnato  un  titolo  di    trasporto  generale  che  l’allievo  userà  per   recarsi  a   scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale   partecipazione   finanziaria  non   può  superare  il   40%  del  valore  dell’abbonamento  a carico  del  Comune.  TITOLO   X  Attestati  scolastici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Documenti  scolastici  Art.  94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  informazioni    sul  profitto,  la  condotta,  la  frequenza  e   la  promozione  degli  allievi  di  scuola  elementare  sono   trasmesse  ai    genitori  in forma   scritta,  mediante:  a)  ai    genitori,  trasmesse  durante  l’anno;  b)   delle  note,  trasmessa  alla  fine  dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  documenti  smarriti  o resi  inservibili   sono  sostituiti  dall’ispettorato  dietro   versamento  di    una  tassa  di  50  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105    Nota  marginale   modificata  dal  R    26.6.2012;   in    vigore  dal   1.8.2012  -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106  Art.  modificato  dal  R   13.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2017,  463;   precedente   modifica:  BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                279.
                            107    Art.  abrogati  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU   2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108    Art.  abrogato  dal  R    6.11.2001;   in vigore  dal  1.7.2002  -  BU  2001,   367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo  V  Trasporti  scolastici
                        
                        
                    
                    
                    
                Generalità
                            Art.  92  I  municipi  che  organizzano  trasporti  scolastici  provvedono  affinché   siano  salvaguardate  le  necessarie  norme  di sicurezza,  in particolare  sull’idoneità  del  conducente,  lo    stato  del  veicolo  e  le  condizioni  assicurative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Responsabilità  e vigilanza  109  Art.  93  110  1  La  responsabilità  sui   trasporti  compete  al  Municipio,  mentre  la  vigilanza   compete  alla  direzione  di istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  quanto  riguarda    le  escursioni  e  le  uscite  didattiche  è  obbligatoria  la  presenza  di  un  accompagnatore  adulto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  finanziaria  delle  famiglie  Art.  93a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio  può  chiedere    una  partecipazione  finanziaria    alle  famiglie  alle  quali  viene  consegnato  un  titolo  di    trasporto  generale  che  l’allievo  userà  per   recarsi  a   scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale   partecipazione   finanziaria  non   può  superare  il   40%  del  valore  dell’abbonamento  a carico  del  Comune.  TITOLO   X  Attestati  scolastici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Documenti  scolastici  Art.  94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  informazioni    sul  profitto,  la  condotta,  la  frequenza  e   la  promozione  degli  allievi  di  scuola  elementare  sono   trasmesse  ai    genitori  in forma   scritta,  mediante:  a)  ai    genitori,  trasmesse  durante  l’anno;  b)   delle  note,  trasmessa  alla  fine  dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  documenti  smarriti  o resi  inservibili   sono  sostituiti  dall’ispettorato  dietro   versamento  di    una  tassa  di  50  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Documentazione  113  Art.  95  114  1  Ogni  docente  titolare  tiene  una  documentazione  con    le  informazioni    necessarie  alla  gestione  degli  allievi  (generalità    e  dati  famigliari),  osservazioni  e  materiali  relativi  all’attività  pedagogico-didattica,  le    decisioni  relative   alla   frequenza  e   alla  promozione,  il  numero  delle   assenze  e  le valutazioni  di    fine  anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  termine  dell’anno  scolastico    la  documentazione  è    inviata  per    archiviazione    alla    direzione    di  istituto.  TITOLO   XI  Spazi  scolastici   e arredamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spazi  all’aperto  Art.  96  Le  scuole  devono    disporre  di  spazi  esterni  arredati  con  apposite    attrezzature  per  lo  svago,  l’educazione   fisica   e   le    attività  di    movimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Utilizzazione  degli  spazi   scolastici  da  parte  di  terzi  Art.  97  1  Gli  spazi  scolastici  possono  essere  utilizzati  da  terze   persone  con  l’autorizzazione   del  Municipio,  alla  condizione    che  non    derivino  conseguenze  negative    per  l’attività  scolastica    o  le  condizioni  igieniche.
                        
                        
                    
                    
                    
                109
                            Nota  marginale   modificata  dal  R    26.6.2012;   in    vigore  dal   1.8.2012  -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;   in vigore  dal  1.8.2015  - BU  2015,  279;  precedenti  modifiche:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            310;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111    Art.  introdotto  dal  R    25.4.2018;   in vigore  dal  1.8.2018  -  BU   2018,  171.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112  Art.  modificato   dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279;  precedenti  modificche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            372;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                113
                            Nota  marginale   modificata  dal  R    26.6.2012;   in    vigore  dal   1.8.2012  -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;   precedente  modifica:   BU   2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            2  Prima  dell’utilizzazione   da  parte  degli   allievi,  i  locali  e   i  servizi  devono   essere   puliti  e gli spazi  esterni  ripristinati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   direzione  di    istituto  segnala  immediatamente  eventuali  trasgressioni  al    Municipio.  115
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Documentazione  113  Art.  95  114  1  Ogni  docente  titolare  tiene  una  documentazione  con    le  informazioni    necessarie  alla  gestione  degli  allievi  (generalità    e  dati  famigliari),  osservazioni  e  materiali  relativi  all’attività  pedagogico-didattica,  le    decisioni  relative   alla   frequenza  e   alla  promozione,  il  numero  delle   assenze  e  le valutazioni  di    fine  anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  termine  dell’anno  scolastico    la  documentazione  è    inviata  per    archiviazione    alla    direzione    di  istituto.  TITOLO   XI  Spazi  scolastici   e arredamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spazi  all’aperto  Art.  96  Le  scuole  devono    disporre  di  spazi  esterni  arredati  con  apposite    attrezzature  per  lo  svago,  l’educazione   fisica   e   le    attività  di    movimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Utilizzazione  degli  spazi   scolastici  da  parte  di  terzi  Art.  97  1  Gli  spazi  scolastici  possono  essere  utilizzati  da  terze   persone  con  l’autorizzazione   del  Municipio,  alla  condizione    che  non    derivino  conseguenze  negative    per  l’attività  scolastica    o  le  condizioni  igieniche.
                        
                        
                    
                    
                    
                109
                            Nota  marginale   modificata  dal  R    26.6.2012;   in    vigore  dal   1.8.2012  -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;   in vigore  dal  1.8.2015  - BU  2015,  279;  precedenti  modifiche:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            310;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111    Art.  introdotto  dal  R    25.4.2018;   in vigore  dal  1.8.2018  -  BU   2018,  171.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112  Art.  modificato   dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279;  precedenti  modificche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            372;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                113
                            Nota  marginale   modificata  dal  R    26.6.2012;   in    vigore  dal   1.8.2012  -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;   precedente  modifica:   BU   2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            2  Prima  dell’utilizzazione   da  parte  degli   allievi,  i  locali  e   i  servizi  devono   essere   puliti  e gli spazi  esterni  ripristinati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   direzione  di    istituto  segnala  immediatamente  eventuali  trasgressioni  al    Municipio.  115
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Documentazione  113  Art.  95  114  1  Ogni  docente  titolare  tiene  una  documentazione  con    le  informazioni    necessarie  alla  gestione  degli  allievi  (generalità    e  dati  famigliari),  osservazioni  e  materiali  relativi  all’attività  pedagogico-didattica,  le    decisioni  relative   alla   frequenza  e   alla  promozione,  il  numero  delle   assenze  e  le valutazioni  di    fine  anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  termine  dell’anno  scolastico    la  documentazione  è    inviata  per    archiviazione    alla    direzione    di  istituto.  TITOLO   XI  Spazi  scolastici   e arredamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spazi  all’aperto  Art.  96  Le  scuole  devono    disporre  di  spazi  esterni  arredati  con  apposite    attrezzature  per  lo  svago,  l’educazione   fisica   e   le    attività  di    movimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Utilizzazione  degli  spazi   scolastici  da  parte  di  terzi  Art.  97  1  Gli  spazi  scolastici  possono  essere  utilizzati  da  terze   persone  con  l’autorizzazione   del  Municipio,  alla  condizione    che  non    derivino  conseguenze  negative    per  l’attività  scolastica    o  le  condizioni  igieniche.
                        
                        
                    
                    
                    
                109
                            Nota  marginale   modificata  dal  R    26.6.2012;   in    vigore  dal   1.8.2012  -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;   in vigore  dal  1.8.2015  - BU  2015,  279;  precedenti  modifiche:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            310;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111    Art.  introdotto  dal  R    25.4.2018;   in vigore  dal  1.8.2018  -  BU   2018,  171.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112  Art.  modificato   dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279;  precedenti  modificche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            372;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                113
                            Nota  marginale   modificata  dal  R    26.6.2012;   in    vigore  dal   1.8.2012  -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;   precedente  modifica:   BU   2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            2  Prima  dell’utilizzazione   da  parte  degli   allievi,  i  locali  e   i  servizi  devono   essere   puliti  e gli spazi  esterni  ripristinati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   direzione  di    istituto  segnala  immediatamente  eventuali  trasgressioni  al    Municipio.  115
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Documentazione  113  Art.  95  114  1  Ogni  docente  titolare  tiene  una  documentazione  con    le  informazioni    necessarie  alla  gestione  degli  allievi  (generalità    e  dati  famigliari),  osservazioni  e  materiali  relativi  all’attività  pedagogico-didattica,  le    decisioni  relative   alla   frequenza  e   alla  promozione,  il  numero  delle   assenze  e  le valutazioni  di    fine  anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  termine  dell’anno  scolastico    la  documentazione  è    inviata  per    archiviazione    alla    direzione    di  istituto.  TITOLO   XI  Spazi  scolastici   e arredamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spazi  all’aperto  Art.  96  Le  scuole  devono    disporre  di  spazi  esterni  arredati  con  apposite    attrezzature  per  lo  svago,  l’educazione   fisica   e   le    attività  di    movimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Utilizzazione  degli  spazi   scolastici  da  parte  di  terzi  Art.  97  1  Gli  spazi  scolastici  possono  essere  utilizzati  da  terze   persone  con  l’autorizzazione   del  Municipio,  alla  condizione    che  non    derivino  conseguenze  negative    per  l’attività  scolastica    o  le  condizioni  igieniche.
                        
                        
                    
                    
                    
                109
                            Nota  marginale   modificata  dal  R    26.6.2012;   in    vigore  dal   1.8.2012  -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;   in vigore  dal  1.8.2015  - BU  2015,  279;  precedenti  modifiche:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            310;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111    Art.  introdotto  dal  R    25.4.2018;   in vigore  dal  1.8.2018  -  BU   2018,  171.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112  Art.  modificato   dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279;  precedenti  modificche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            372;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                113
                            Nota  marginale   modificata  dal  R    26.6.2012;   in    vigore  dal   1.8.2012  -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;   precedente  modifica:   BU   2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            2  Prima  dell’utilizzazione   da  parte  degli   allievi,  i  locali  e   i  servizi  devono   essere   puliti  e gli spazi  esterni  ripristinati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   direzione  di    istituto  segnala  immediatamente  eventuali  trasgressioni  al    Municipio.  115
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Documentazione  113  Art.  95  114  1  Ogni  docente  titolare  tiene  una  documentazione  con    le  informazioni    necessarie  alla  gestione  degli  allievi  (generalità    e  dati  famigliari),  osservazioni  e  materiali  relativi  all’attività  pedagogico-didattica,  le    decisioni  relative   alla   frequenza  e   alla  promozione,  il  numero  delle   assenze  e  le valutazioni  di    fine  anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  termine  dell’anno  scolastico    la  documentazione  è    inviata  per    archiviazione    alla    direzione    di  istituto.  TITOLO   XI  Spazi  scolastici   e arredamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spazi  all’aperto  Art.  96  Le  scuole  devono    disporre  di  spazi  esterni  arredati  con  apposite    attrezzature  per  lo  svago,  l’educazione   fisica   e   le    attività  di    movimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Utilizzazione  degli  spazi   scolastici  da  parte  di  terzi  Art.  97  1  Gli  spazi  scolastici  possono  essere  utilizzati  da  terze   persone  con  l’autorizzazione   del  Municipio,  alla  condizione    che  non    derivino  conseguenze  negative    per  l’attività  scolastica    o  le  condizioni  igieniche.
                        
                        
                    
                    
                    
                109
                            Nota  marginale   modificata  dal  R    26.6.2012;   in    vigore  dal   1.8.2012  -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;   in vigore  dal  1.8.2015  - BU  2015,  279;  precedenti  modifiche:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            310;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111    Art.  introdotto  dal  R    25.4.2018;   in vigore  dal  1.8.2018  -  BU   2018,  171.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112  Art.  modificato   dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   279;  precedenti  modificche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            372;  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                113
                            Nota  marginale   modificata  dal  R    26.6.2012;   in    vigore  dal   1.8.2012  -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;   precedente  modifica:   BU   2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            2  Prima  dell’utilizzazione   da  parte  degli   allievi,  i  locali  e   i  servizi  devono   essere   puliti  e gli spazi  esterni  ripristinati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   direzione  di    istituto  segnala  immediatamente  eventuali  trasgressioni  al    Municipio.  115
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   esigenze   scolastiche  hanno  la    priorità  sull’utilizzazione  degli  spazi  da   parte  di    terze  persone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Albo  della  scuola  Art.  98  116  All’ingresso  della  scuola  è  collocato  un  albo  con  i  nomi  dei  docenti,  l’ubicazione  delle  sezioni  e   gli  orari  di direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Arredamento  e   materiale  didattico  Art.  99  117
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  comuni  mettono  a  disposizione  l’arredamento    e  il    materiale  didattico  necessari,  secondo  le    indicazioni  stabilite  dal  collegio   degli   ispettori,  su  proposta   della  direzione  di istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conservazione  dei  materiali  Art.  100  118  1  I  docenti    e  le  direzioni    sono    responsabili    di  fronte  al  Municipio  della  buona  conservazione  dei  locali,   dei  materiali  didattici   e   dell’arredamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   relativo   inventario   è tenuto  dalla  direzione   di    istituto,  che   provvede  a fine   anno  al    controllo  dello  stato  di    conservazione   e ne   dà   comunicazione  al    Municipio.  TITOLO  XII  Norme  transitorie,  abrogative  e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria  Art.  101  119  Per   l’anno   scolastico  2019/2020,  caratterizzato  dalla  sospensione  della   frequenza  delle  lezioni  a   causa    della  pandemia  COVID-19,  in  deroga    all’art.  23,  il  passaggio  del  ciclo  non  necessita  del    raggiungimento  delle  competenze    fondamentali  per    la  prosecuzione  del  percorso  scolastico;  la decisione   spetta  comunque   al    docente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   esigenze   scolastiche  hanno  la    priorità  sull’utilizzazione  degli  spazi  da   parte  di    terze  persone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Albo  della  scuola  Art.  98  116  All’ingresso  della  scuola  è  collocato  un  albo  con  i  nomi  dei  docenti,  l’ubicazione  delle  sezioni  e   gli  orari  di direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Arredamento  e   materiale  didattico  Art.  99  117
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  comuni  mettono  a  disposizione  l’arredamento    e  il    materiale  didattico  necessari,  secondo  le    indicazioni  stabilite  dal  collegio   degli   ispettori,  su  proposta   della  direzione  di istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conservazione  dei  materiali  Art.  100  118  1  I  docenti    e  le  direzioni    sono    responsabili    di  fronte  al  Municipio  della  buona  conservazione  dei  locali,   dei  materiali  didattici   e   dell’arredamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   relativo   inventario   è tenuto  dalla  direzione   di    istituto,  che   provvede  a fine   anno  al    controllo  dello  stato  di    conservazione   e ne   dà   comunicazione  al    Municipio.  TITOLO  XII  Norme  transitorie,  abrogative  e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria  Art.  101  119  Per   l’anno   scolastico  2019/2020,  caratterizzato  dalla  sospensione  della   frequenza  delle  lezioni  a   causa    della  pandemia  COVID-19,  in  deroga    all’art.  23,  il  passaggio  del  ciclo  non  necessita  del    raggiungimento  delle  competenze    fondamentali  per    la  prosecuzione  del  percorso  scolastico;  la decisione   spetta  comunque   al    docente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   esigenze   scolastiche  hanno  la    priorità  sull’utilizzazione  degli  spazi  da   parte  di    terze  persone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Albo  della  scuola  Art.  98  116  All’ingresso  della  scuola  è  collocato  un  albo  con  i  nomi  dei  docenti,  l’ubicazione  delle  sezioni  e   gli  orari  di direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Arredamento  e   materiale  didattico  Art.  99  117
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  comuni  mettono  a  disposizione  l’arredamento    e  il    materiale  didattico  necessari,  secondo  le    indicazioni  stabilite  dal  collegio   degli   ispettori,  su  proposta   della  direzione  di istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conservazione  dei  materiali  Art.  100  118  1  I  docenti    e  le  direzioni    sono    responsabili    di  fronte  al  Municipio  della  buona  conservazione  dei  locali,   dei  materiali  didattici   e   dell’arredamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   relativo   inventario   è tenuto  dalla  direzione   di    istituto,  che   provvede  a fine   anno  al    controllo  dello  stato  di    conservazione   e ne   dà   comunicazione  al    Municipio.  TITOLO  XII  Norme  transitorie,  abrogative  e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria  Art.  101  119  Per   l’anno   scolastico  2019/2020,  caratterizzato  dalla  sospensione  della   frequenza  delle  lezioni  a   causa    della  pandemia  COVID-19,  in  deroga    all’art.  23,  il  passaggio  del  ciclo  non  necessita  del    raggiungimento  delle  competenze    fondamentali  per    la  prosecuzione  del  percorso  scolastico;  la decisione   spetta  comunque   al    docente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   esigenze   scolastiche  hanno  la    priorità  sull’utilizzazione  degli  spazi  da   parte  di    terze  persone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Albo  della  scuola  Art.  98  116  All’ingresso  della  scuola  è  collocato  un  albo  con  i  nomi  dei  docenti,  l’ubicazione  delle  sezioni  e   gli  orari  di direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Arredamento  e   materiale  didattico  Art.  99  117
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  comuni  mettono  a  disposizione  l’arredamento    e  il    materiale  didattico  necessari,  secondo  le    indicazioni  stabilite  dal  collegio   degli   ispettori,  su  proposta   della  direzione  di istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            Conservazione  dei  materiali  Art.  100  118  1  I  docenti    e  le  direzioni    sono    responsabili    di  fronte  al  Municipio  della  buona  conservazione  dei  locali,   dei  materiali  didattici   e   dell’arredamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   relativo   inventario   è tenuto  dalla  direzione   di    istituto,  che   provvede  a fine   anno  al    controllo  dello  stato  di    conservazione   e ne   dà   comunicazione  al    Municipio.  TITOLO  XII  Norme  transitorie,  abrogative  e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria  Art.  101  119  Per   l’anno   scolastico  2019/2020,  caratterizzato  dalla  sospensione  della   frequenza  delle  lezioni  a   causa    della  pandemia  COVID-19,  in  deroga    all’art.  23,  il  passaggio  del  ciclo  non  necessita  del    raggiungimento  delle  competenze    fondamentali  per    la  prosecuzione  del  percorso  scolastico;  la decisione   spetta  comunque   al    docente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   esigenze   scolastiche  hanno  la    priorità  sull’utilizzazione  degli  spazi  da   parte  di    terze  persone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Albo  della  scuola  Art.  98  116  All’ingresso  della  scuola  è  collocato  un  albo  con  i  nomi  dei  docenti,  l’ubicazione  delle  sezioni  e   gli  orari  di direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Arredamento  e   materiale  didattico  Art.  99  117
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  comuni  mettono  a  disposizione  l’arredamento    e  il    materiale  didattico  necessari,  secondo  le    indicazioni  stabilite  dal  collegio   degli   ispettori,  su  proposta   della  direzione  di istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conservazione  dei  materiali  Art.  100  118  1  I  docenti    e  le  direzioni    sono    responsabili    di  fronte  al  Municipio  della  buona  conservazione  dei  locali,   dei  materiali  didattici   e   dell’arredamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   relativo   inventario   è tenuto  dalla  direzione   di    istituto,  che   provvede  a fine   anno  al    controllo  dello  stato  di    conservazione   e ne   dà   comunicazione  al    Municipio.  TITOLO  XII  Norme  transitorie,  abrogative  e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria  Art.  101  119  Per   l’anno   scolastico  2019/2020,  caratterizzato  dalla  sospensione  della   frequenza  delle  lezioni  a   causa    della  pandemia  COVID-19,  in  deroga    all’art.  23,  il  passaggio  del  ciclo  non  necessita  del    raggiungimento  delle  competenze    fondamentali  per    la  prosecuzione  del  percorso  scolastico;  la decisione   spetta  comunque   al    docente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  102  Il   presente   regolamento,  unitamente  al suo  allegato,  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti   esecutivi   del   Cantone  Ticino  ed  entra   in    vigore  con   l’anno  scolastico  1996/97.  Disposizione  transitoria   della  modifica  del   10   marzo  2021  Nella  fase  di  assunzione  dei  nuovi  docenti  di  appoggio    obbligatori,    per  ogni    anno  scolastico  di  transizione,  il   Consiglio  di    Stato  decide  mediante  decreto  esecutivo  il   numero  di    allievi  per  sezione  di  scuola  dell’infanzia  e  di  scuola  elementare    al  di  là  del  quale  è  obbligatoria  l’assunzione  di  un  docente  di  appoggio  e  la  corrispondente  diminuzione  della  riduzione  lineare  dei  contributi  di  cui  all’art.  79c   della  legge   della   scuola   del  1°  febbraio  1990.  Per  l’anno  scolastico  2021/2022  i  docenti  di  scuola  dell’infanzia  di  cui  all’art.    39    cpv.  4  possono  usufruire  di una  pausa  meridiana  di    30   minuti   se le direzioni  di    istituto  sono  in    grado  di organizzare  la  loro  sostituzione  momentanea,  ritenuto  che  le  stesse  direzioni  si    adoperano   per  raggiungere  lo  scopo  prefissato  da  questa   norma.  Allegato  Norme  abrogative  Sono  abrogati  i  seguenti   regolamenti:  -  per  obbligatorie,  del  24  luglio  1959  -  per  materne,  del  16  settembre  1975  -  sul  doppio  docente  nelle  scuole  materne,  del  29  agosto  1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            115    Cpv.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116    Art.  modificato  dal   R    26.6.2012;  in    vigore  dal  1.8.2012   -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            117  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;   precedente  modifica:   BU   2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            118    Art.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015   - BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                119
                            Art.  reintrodotto  dal  R    13.5.2020;  in  vigore    dal  15.5.2020    -  BU  2020,  178;    precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  102  Il   presente   regolamento,  unitamente  al suo  allegato,  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti   esecutivi   del   Cantone  Ticino  ed  entra   in    vigore  con   l’anno  scolastico  1996/97.  Disposizione  transitoria   della  modifica  del   10   marzo  2021  Nella  fase  di  assunzione  dei  nuovi  docenti  di  appoggio    obbligatori,    per  ogni    anno  scolastico  di  transizione,  il   Consiglio  di    Stato  decide  mediante  decreto  esecutivo  il   numero  di    allievi  per  sezione  di  scuola  dell’infanzia  e  di  scuola  elementare    al  di  là  del  quale  è  obbligatoria  l’assunzione  di  un  docente  di  appoggio  e  la  corrispondente  diminuzione  della  riduzione  lineare  dei  contributi  di  cui  all’art.  79c   della  legge   della   scuola   del  1°  febbraio  1990.  Per  l’anno  scolastico  2021/2022  i  docenti  di  scuola  dell’infanzia  di  cui  all’art.    39    cpv.  4  possono  usufruire  di una  pausa  meridiana  di    30   minuti   se le direzioni  di    istituto  sono  in    grado  di organizzare  la  loro  sostituzione  momentanea,  ritenuto  che  le  stesse  direzioni  si    adoperano   per  raggiungere  lo  scopo  prefissato  da  questa   norma.  Allegato  Norme  abrogative  Sono  abrogati  i  seguenti   regolamenti:  -  per  obbligatorie,  del  24  luglio  1959  -  per  materne,  del  16  settembre  1975  -  sul  doppio  docente  nelle  scuole  materne,  del  29  agosto  1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            115    Cpv.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116    Art.  modificato  dal   R    26.6.2012;  in    vigore  dal  1.8.2012   -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            117  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;   precedente  modifica:   BU   2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            118    Art.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015   - BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                119
                            Art.  reintrodotto  dal  R    13.5.2020;  in  vigore    dal  15.5.2020    -  BU  2020,  178;    precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  102  Il   presente   regolamento,  unitamente  al suo  allegato,  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti   esecutivi   del   Cantone  Ticino  ed  entra   in    vigore  con   l’anno  scolastico  1996/97.  Disposizione  transitoria   della  modifica  del   10   marzo  2021  Nella  fase  di  assunzione  dei  nuovi  docenti  di  appoggio    obbligatori,    per  ogni    anno  scolastico  di  transizione,  il   Consiglio  di    Stato  decide  mediante  decreto  esecutivo  il   numero  di    allievi  per  sezione  di  scuola  dell’infanzia  e  di  scuola  elementare    al  di  là  del  quale  è  obbligatoria  l’assunzione  di  un  docente  di  appoggio  e  la  corrispondente  diminuzione  della  riduzione  lineare  dei  contributi  di  cui  all’art.  79c   della  legge   della   scuola   del  1°  febbraio  1990.  Per  l’anno  scolastico  2021/2022  i  docenti  di  scuola  dell’infanzia  di  cui  all’art.    39    cpv.  4  possono  usufruire  di una  pausa  meridiana  di    30   minuti   se le direzioni  di    istituto  sono  in    grado  di organizzare  la  loro  sostituzione  momentanea,  ritenuto  che  le  stesse  direzioni  si    adoperano   per  raggiungere  lo  scopo  prefissato  da  questa   norma.  Allegato  Norme  abrogative  Sono  abrogati  i  seguenti   regolamenti:  -  per  obbligatorie,  del  24  luglio  1959  -  per  materne,  del  16  settembre  1975  -  sul  doppio  docente  nelle  scuole  materne,  del  29  agosto  1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            115    Cpv.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116    Art.  modificato  dal   R    26.6.2012;  in    vigore  dal  1.8.2012   -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            117  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;   precedente  modifica:   BU   2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            118    Art.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015   - BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                119
                            Art.  reintrodotto  dal  R    13.5.2020;  in  vigore    dal  15.5.2020    -  BU  2020,  178;    precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  102  Il   presente   regolamento,  unitamente  al suo  allegato,  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti   esecutivi   del   Cantone  Ticino  ed  entra   in    vigore  con   l’anno  scolastico  1996/97.  Disposizione  transitoria   della  modifica  del   10   marzo  2021  Nella  fase  di  assunzione  dei  nuovi  docenti  di  appoggio    obbligatori,    per  ogni    anno  scolastico  di  transizione,  il   Consiglio  di    Stato  decide  mediante  decreto  esecutivo  il   numero  di    allievi  per  sezione  di  scuola  dell’infanzia  e  di  scuola  elementare    al  di  là  del  quale  è  obbligatoria  l’assunzione  di  un  docente  di  appoggio  e  la  corrispondente  diminuzione  della  riduzione  lineare  dei  contributi  di  cui  all’art.  79c   della  legge   della   scuola   del  1°  febbraio  1990.  Per  l’anno  scolastico  2021/2022  i  docenti  di  scuola  dell’infanzia  di  cui  all’art.    39    cpv.  4  possono  usufruire  di una  pausa  meridiana  di    30   minuti   se le direzioni  di    istituto  sono  in    grado  di organizzare  la  loro  sostituzione  momentanea,  ritenuto  che  le  stesse  direzioni  si    adoperano   per  raggiungere  lo  scopo  prefissato  da  questa   norma.  Allegato  Norme  abrogative  Sono  abrogati  i  seguenti   regolamenti:  -  per  obbligatorie,  del  24  luglio  1959  -  per  materne,  del  16  settembre  1975  -  sul  doppio  docente  nelle  scuole  materne,  del  29  agosto  1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            115    Cpv.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116    Art.  modificato  dal   R    26.6.2012;  in    vigore  dal  1.8.2012   -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            117  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;   precedente  modifica:   BU   2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            118    Art.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015   - BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                119
                            Art.  reintrodotto  dal  R    13.5.2020;  in  vigore    dal  15.5.2020    -  BU  2020,  178;    precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  102  Il   presente   regolamento,  unitamente  al suo  allegato,  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti   esecutivi   del   Cantone  Ticino  ed  entra   in    vigore  con   l’anno  scolastico  1996/97.  Disposizione  transitoria   della  modifica  del   10   marzo  2021  Nella  fase  di  assunzione  dei  nuovi  docenti  di  appoggio    obbligatori,    per  ogni    anno  scolastico  di  transizione,  il   Consiglio  di    Stato  decide  mediante  decreto  esecutivo  il   numero  di    allievi  per  sezione  di  scuola  dell’infanzia  e  di  scuola  elementare    al  di  là  del  quale  è  obbligatoria  l’assunzione  di  un  docente  di  appoggio  e  la  corrispondente  diminuzione  della  riduzione  lineare  dei  contributi  di  cui  all’art.  79c   della  legge   della   scuola   del  1°  febbraio  1990.  Per  l’anno  scolastico  2021/2022  i  docenti  di  scuola  dell’infanzia  di  cui  all’art.    39    cpv.  4  possono  usufruire  di una  pausa  meridiana  di    30   minuti   se le direzioni  di    istituto  sono  in    grado  di organizzare  la  loro  sostituzione  momentanea,  ritenuto  che  le  stesse  direzioni  si    adoperano   per  raggiungere  lo  scopo  prefissato  da  questa   norma.  Allegato  Norme  abrogative  Sono  abrogati  i  seguenti   regolamenti:  -  per  obbligatorie,  del  24  luglio  1959  -  per  materne,  del  16  settembre  1975  -  sul  doppio  docente  nelle  scuole  materne,  del  29  agosto  1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            115    Cpv.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116    Art.  modificato  dal   R    26.6.2012;  in    vigore  dal  1.8.2012   -  BU  2012,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            117  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  279;   precedente  modifica:   BU   2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                277.
                            118    Art.  modificato  dal   R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015   - BU  2015,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                119
                            Art.  reintrodotto  dal  R    13.5.2020;  in  vigore    dal  15.5.2020    -  BU  2020,  178;    precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120    Disposizione  transitoria  introdotta  dal  R    10.3.2021;  in vigore  dal  1.8.2021   -  BU  2021,  90.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  sulla  doppia  docenza  nelle  scuole   elementari,   del  14  marzo   1984  -  sulla  scuola  montana  e altri   periodi  di  scuola  fuori  sede  per  le  sezioni  di  scuola  del  19  aprile  1989  -  dei  servizi  di  sostegno  pedagogico   del   15  maggio  1985,   modifica  del  23  giugno  -  n.    2478  del   2 maggio  1995  concernente  delle  attività  creative  -  n.    4153  del  6   giugno  1989  concernente  i  compiti  dei  direttori  didattici   delle  scuole   elementari  Pubblicato  nel   BU  1996  ,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120    Disposizione  transitoria  introdotta  dal  R    10.3.2021;  in vigore  dal  1.8.2021   -  BU  2021,  90.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  sulla  doppia  docenza  nelle  scuole   elementari,   del  14  marzo   1984  -  sulla  scuola  montana  e altri   periodi  di  scuola  fuori  sede  per  le  sezioni  di  scuola  del  19  aprile  1989  -  dei  servizi  di  sostegno  pedagogico   del   15  maggio  1985,   modifica  del  23  giugno  -  n.    2478  del   2 maggio  1995  concernente  delle  attività  creative  -  n.    4153  del  6   giugno  1989  concernente  i  compiti  dei  direttori  didattici   delle  scuole   elementari  Pubblicato  nel   BU  1996  ,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120    Disposizione  transitoria  introdotta  dal  R    10.3.2021;  in vigore  dal  1.8.2021   -  BU  2021,  90.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  sulla  doppia  docenza  nelle  scuole   elementari,   del  14  marzo   1984  -  sulla  scuola  montana  e altri   periodi  di  scuola  fuori  sede  per  le  sezioni  di  scuola  del  19  aprile  1989  -  dei  servizi  di  sostegno  pedagogico   del   15  maggio  1985,   modifica  del  23  giugno  -  n.    2478  del   2 maggio  1995  concernente  delle  attività  creative  -  n.    4153  del  6   giugno  1989  concernente  i  compiti  dei  direttori  didattici   delle  scuole   elementari  Pubblicato  nel   BU  1996  ,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120    Disposizione  transitoria  introdotta  dal  R    10.3.2021;  in vigore  dal  1.8.2021   -  BU  2021,  90.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  sulla  doppia  docenza  nelle  scuole   elementari,   del  14  marzo   1984  -  sulla  scuola  montana  e altri   periodi  di  scuola  fuori  sede  per  le  sezioni  di  scuola  del  19  aprile  1989  -  dei  servizi  di  sostegno  pedagogico   del   15  maggio  1985,   modifica  del  23  giugno  -  n.    2478  del   2 maggio  1995  concernente  delle  attività  creative  -  n.    4153  del  6   giugno  1989  concernente  i  compiti  dei  direttori  didattici   delle  scuole   elementari  Pubblicato  nel   BU  1996  ,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120    Disposizione  transitoria  introdotta  dal  R    10.3.2021;  in vigore  dal  1.8.2021   -  BU  2021,  90.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  sulla  doppia  docenza  nelle  scuole   elementari,   del  14  marzo   1984  -  sulla  scuola  montana  e altri   periodi  di  scuola  fuori  sede  per  le  sezioni  di  scuola  del  19  aprile  1989  -  dei  servizi  di  sostegno  pedagogico   del   15  maggio  1985,   modifica  del  23  giugno  -  n.    2478  del   2 maggio  1995  concernente  delle  attività  creative  -  n.    4153  del  6   giugno  1989  concernente  i  compiti  dei  direttori  didattici   delle  scuole   elementari  Pubblicato  nel   BU  1996  ,  195.