Legge sullo sviluppo territoriale
                            Legge  sullo  sviluppo   territoriale  (LST)  1  (del   21  giugno  2011)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  –  il   messaggio  9   dicembre  2009  n.    6309  del  Consiglio  di Stato;  –  il    rapporto  1°  marzo    2011  n.  6309R  della    Commissione    speciale  pianificazione  del  decreta:  TITOLO   I  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  1  Questa   legge   disciplina  lo    sviluppo   territoriale   del  Cantone,  definendo  principi,  strumenti  e  procedure  di    pianificazione,  conformemente  alla   legge   federale  sulla   pianificazione  del  territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  mira  in    particolare  a:  a)   un  uso  misurato   del  suolo  ed  uno  sviluppo  sostenibile;  b)   insediamenti  di    qualità  e garantire   adeguate  premesse  alle   attività  economiche;  c)   soluzioni   coordinate  che  integrino  insediamenti,  mobilità  e   ambiente;  d)  lo    spazio  non   costruito  per  l’agricoltura   e   lo    svago;  e)  il   paesaggio   in    quanto   bene   comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Livelli  di  pianificazione   e   competenze  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  pianificazione   del  territorio  si    suddivide  in  pianificazione  cantonale,  di  competenza  del  Cantone  e   locale,  di    competenza  dei  Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  possono   svolgere  compiti  di pianificazione   intercomunale,  adottando  proprie  modalità  di  collaborazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato    esercita    la  vigilanza  sullo    sviluppo  territoriale    e    può  istituire  commissioni  consultive  in    ambiti   settoriali  specifici;  esso  disciplina  per  regolamento  i dettagli  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di pianificare  e   coordinamento  Art.  3  1  Cantone  e   Comuni  elaborano    le  pianificazioni  necessarie  ai  loro    compiti    d’incidenza  territoriale  e   ne  coordinano  contenuti  e   procedure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Cantone   assicura  in    particolare  il   coordinamento  nei  confronti  della  Confederazione,  dei  Cantoni  confinanti,  delle  Regioni  limitrofe  e   delle  pianificazioni  comunali  fra   loro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  i  Comuni  non  adempiono  al loro  obbligo  di pianificare,   il  Cantone  può  adottare  misure   sostitutive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione
                            Art.  4  1  I  piani  previsti  da  questa  legge  sono  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  corso   dell’elaborazione  di    tali  piani,   Cantone  e Comuni  informano  la    popolazione  riguardo  agli  scopi  ed  allo   svolgimento   della  procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Partecipazione
                            Art.  5  1  Cantone  e   Comuni  garantiscono  una  tempestiva  informazione    e  partecipazione  della  popolazione  e   delle  persone   interessate   alla  pianificazione;  se essa  comporta  effetti   territorialmente  limitati  o   concerne  aspetti  settoriali,  può  essere  circoscritta  agli  interessati.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   partecipazione  è garantita  di    principio  mediante  pubblico  deposito   degli  atti,  previo  avviso,  per  trenta  giorni  presso  i   Comuni  interessati;  questo  periodo    ognuno  può  presentare  osservazioni  o   proposte  pianificatorie.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   procedura   può   essere  delegata  ad  altri  enti.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Titolo  modificato   dalla  L   18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU   2015,  40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dalla   L   21.6.2021;   in vigore  dal  1.1.2022  -  BU   2021,  368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   modificato  dalla   L   21.6.2021;   in vigore  dal  1.1.2022  -  BU   2021,  368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tecnici  qualificati  Art.  6  I  piani  previsti   da   questa  legge  sono  elaborati  da  tecnici  che   dispongono  delle  qualifiche  stabilite  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Geodati
                            Art.  7  4  Il  geodato   digitale  ha  valenza  giuridica  ed  è prevalente  rispetto  al    supporto  cartaceo  per  i  piani  d’utilizzazione  adottati,  pubblicati   e   approvati  in    forma  di geodati.  TITOLO  II  Strumenti  della   pianificazione   territoriale  Capitolo  primo  Piani  Sezione  1  Piano  direttore  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
                            Art.  8  1  Il  piano  direttore  cantonale    stabilisce  le  grandi  linee  dell’organizzazione    del  territorio  cantonale  in  un’ottica  di  sviluppo  sostenibile  e   assicura    il   coordinamento  delle    attività  di  rilevante  incidenza  territoriale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  E  sso è coordinato con il Rapporto sugli indirizzi, le linee direttive ed il piano finanziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                Componenti
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  piano  direttore   si compone  di    obiettivi   pianificatori  cantonali,   schede  e   piani.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è   accompagnato  da  un  rapporto  esplicativo,   di    carattere  indicativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuti
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  obiettivi  pianificatori  esprimono  gli  orientamenti  del  Cantone  e  le  sue    scelte  prioritarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   schede,  strutturate  in    indirizzi,  misure   e   compiti,  ed  i  piani  specificano  gli  obiettivi   pianificatori  e  indicano  le    modalità  e   i  tempi  per  l’attuazione.  Procedura   d’approvazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Informazione  e partecipazione  Art.  11  1  Nel  corso  dell’elaborazione   di    obiettivi   pianificatori,  schede  di    dato   acquisito  e piani  ogni  persona  fisica  o  giuridica,    i  Comuni  e   gli  altri  enti  interessati  possono    presentare    osservazioni  o  proposte  pianificatorie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  atti  e   la documentazione   sono  depositati  per  trenta  giorni,  previo  avviso,   presso  i Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obiettivi  pianificatori  cantonali  Art.  12  1  Il  Consiglio  di    Stato  elabora  gli obiettivi  pianificatori  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Gran  Consiglio  li adotta  con   decreto   legislativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Schede  e   piani
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  dati  acquisiti  Art.  13  1  Il  Consiglio  di    Stato  elabora  le schede  di    dato  acquisito  ed  i  piani.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  li   adotta  e   li   fa pubblicare  per  trenta  giorni,  previo  avviso,  presso   i Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  il  contenuto    di  schede  e  piani,  i   Comuni    e  gli  enti    regionali  di  sviluppo    che  sono  particolarmente  toccati  e  hanno     un  interesse     degno  di  protezione  all’annullamento  o  alla  modificazione  degli  stessi   possono   presentare  ricorso  al    Gran  entro  quindici  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di    pubblicazione.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di Stato  trasmette  al  Gran  Consiglio  i  ricorsi   con   le sue   osservazioni,  entro  tre  mesi;  questo  li   decide  in  via  definitiva  entro  sei  mesi,  ma  al  più    tardi  entro  un  anno  dalla    scadenza    del  termine  di ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.   reintrodotto  dalla  L 21.6.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  - BU  2021,   368;   precedente  modifica:  BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                547.
                            5    Cpv.   abrogato   dalla   L   21.6.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022   -  BU  2021,  368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dalla   L   21.6.2021;   in vigore  dal  1.1.2022  -  BU   2021,  368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  risultati  intermedi   e   informazioni  preliminari  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  elabora  le schede  di    risultato  intermedio  e informazione  preliminare  ed   i  piani.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   li adotta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  15  1  Gli  obiettivi  pianificatori  entrano   in    vigore   con  l’adozione  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   schede  di    dato   acquisito  ed  i  piani  entrano  in vigore  con  la loro  crescita  in    giudicato;  quelle  di  risultato  intermedio   ed  informazione  preliminare  con  l’adozione  del  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  obiettivi,   le    schede   ed  i  piani  sono  in    seguito  trasmessi  al Consiglio  federale  per  approvazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Effetti
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  piano  direttore   vincola  le    Autorità  e   gli  enti  regionali  per  lo    sviluppo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tutti  gli  atti  pianificatori  in contrasto  con  il piano   direttore   devono  essere   a   questo  conformati  entro  il  termine  stabilito  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di  Stato  e i  Municipi  garantiscono,  con  le  misure  di  salvaguardia  della  pianificazione,  che  non  vengano  intrapresi  atti  pianificatori  o   interventi  in    contrasto  con   le    previsioni  del  piano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Verifica  e   modifiche  Art.  17  1  Il  piano  direttore   ha  una  durata  indeterminata;  esso   è   riesaminato  globalmente,   di    regola  ogni  dieci  anni,  e se necessario  rielaborato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può  essere  adattato,  in    particolare  in    caso  di mutate  circostanze  o   di    nuovi  compiti,  o   quando  sia  possibile    una  soluzione  complessivamente    migliore;  la  procedura  è  quella  prevista    per  l’adozione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  aggiornamenti  del  piano  sono  decisi  dal  Consiglio  di Stato  e   comunicati  all’Ufficio  federale  dello  sviluppo  territoriale.  Sezione  2  Piano   regolatore
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  18  1  I  Comuni  adottano  un  piano  regolatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  possono  preliminarmente  elaborare  studi  di  base  che  prospettano  visioni  ed  indirizzi  della  pianificazione  futura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Comuni  uniformano  il   piano   regolatore   alla   pianificazione  d’ordine  superiore  e   lo    coordinano  con  i  piani  regolatori  dei  Comuni  vicini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Più  Comuni  possono  adottare  un  piano  regolatore  intercomunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  e   componenti  Art.  19  1  Il  Piano   regolatore  stabilisce   scopo,  luogo  e   misura  dell’uso  ammissibile  del  suolo;  esso  è  commisurato   alla  capacità  finanziaria   del  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Piano  regolatore  si    compone  dei  seguenti  documenti  vincolanti:  a)  delle  zone,  b)  dell’urbanizzazione,  corredato  dal  programma  d’urbanizzazione,  c)  edilizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso  è   accompagnato  da  un  rapporto  di pianificazione,   di    carattere   indicativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  delle  zone  Art.  20  1  I  l piano delle zone suddivide il territorio comunale in zone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  essere   delimitate   in    particolare  le    seguenti  zone:  –   per   l’abitazione,  –   per   il   lavoro,  –   degli  spazi  liberi,  –   per   il   tempo  libero,  –   per   scopi  pubblici,  –  –   per   estrazioni  o   discariche,  –   agricola,  –   di    protezione,  –   forestale,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –   di    riserva,  –   senza  destinazione  specifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato   stabilisce  la    definizione  delle   zone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  ammesse  le    zone   miste  e le    sovrapposizioni   di    zona,  se  conformi  agli  scopi  e   ai principi  della  pianificazione  del  territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  dell’urbanizzazione  Art.  21  7  Il  piano  dell’urbanizzazione  stabilisce    i   vincoli  dell  a    rete    delle  vie  di  comunicazione  (strade,  percorsi  pedonali,  percorsi     ciclabili,     posteggi     pubblici,  ecc.)     con  le  relative  linee  d’arretramento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Programma  d’urbanizzazione  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  programma   d’urbanizzazione  stabilisce  i  comprensori  da  urbanizzare   con   la    rete   delle  vie  di  comunicazione,  con  la  rete  di  smaltimento    delle    acque,  con  la  rete    e  le  infrastrutture    per  l’approvvigionamento  idrico   e   di    energie,  nonché  i  termini  entro  i  quali  realizzare   l’urbanizzazione,  tenendo  conto  dell’evoluzione  edilizia  del  Comune  e   dello  stato   dell’urbanizzazione  esistente.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  vincola  unicamente  le    Autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamento  edilizio  Art.  23  1  Il  regolamento    edilizio  comprende    le  norme  di  diritto  comunale  in  materia  edilizia;    in  particolare  quelle  relative  al piano  delle   zone  e al piano  dell’urbanizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   stabilisce  i  dettagli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporto  di  pianificazione  Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  rapporto   di    pianificazione   informa:  a)  analisi,  sugli  obiettivi  e   sulla   giustificazione  delle  scelte,  b)  si    sia  tenuto  conto  degli  scopi  e   dei  principi   della  pianificazione  del  territorio  (art.   1   e   3  federale    sulla    pianificazione  del    territorio  del  22  giugno    1979,  LPT),  dei  suggerimenti  dalla    popolazione  (art.  4   cpv.  2   LPT),  dei  piani    settoriali  e  delle    concezioni  della  (art.  13  LPT),  del  piano   direttore  (art.   8   LPT)  e   delle  altre  esigenze  poste   dal  federale,  in   particolare  la  ponderazione  degli  interessi  (art.     3   ordinanza  sulla  del  territorio  del    28  giugno    2000,  OPT)    e  la  protezione  dell’ambiente    (art.    47  c)  costi  delle  opere    e    le  relative    modalità    di  finanziamento,    come    pure  sulle  priorità    di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  ha  valore  indicativo.  Procedura   ordinaria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elaborazione  e   esame  preliminare  Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio  elabora   il   piano  regolatore,  comunicando  l’avvio  dei  lavori  al  Dipartimento  ed  ai    Comuni  confinanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso   di    una  revisione  del  piano  regolatore  e   di una  variante  con  domanda  di dissodamento   o  di  compenso  agricolo,  il   Municipio  sottopone  al  Dipartimento  un   piano   d’indirizzo  per  una   verifica  d’ordine  generale;  negli  altri   casi  l’esame   preliminare   è   facoltativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  si    esprime  sulla  conformità  del  piano  d’indirizzo  con   la  pianificazione  direttrice,   la  legislazione  federale  e cantonale  e   sul  coordinamento   con  le    pianificazioni   dei  Comuni  vicini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Informazione  e partecipazione  Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio   informa   la popolazione  riguardo  al    progetto  di    piano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   cittadino  attivo  ed  ogni   persona  o   ente  che  dimostra  un   interesse  degno  di    protezione  possono  presentare  osservazioni  o proposte  pianificatorie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Municipio   esamina  osservazioni  e   proposte  nell’ambito  dell’elaborazione   del  piano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Adozione  e   pubblicazione  Art.  27  1  Il  Consiglio  comunale  o   l’Assemblea   adottano  il   piano   regolatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Art.  modificato  dalla  L 21.6.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv.   modificato  dalla   L   21.6.2021;   in vigore  dal  1.1.2022  -  BU   2021,  368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Cpv.   modificato  dalla   L   21.6.2021;   in vigore  dal  1.1.2022  -  BU   2021,  368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio  lo    pubblica  per   un  periodo   di trenta  giorni  previo  avviso,  trasmesso   anche  tramite  lettera
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contestualmente    alla    pubblicazione,  esso  trasmette    al  Consiglio  di  Stato  gli  atti  relativi  al  piano  regolatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricorso  al    Consiglio  di  Stato  Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  il   contenuto    del  piano  è   dato  ricorso  al  Consiglio  di  Stato  entro  quindici  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di    pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   legittimato  a ricorrere:  a)   cittadino  attivo  nel  Comune,  b)   altra  persona  o   ente  particolarmente   toccato  che  abbia  un   interesse   degno  di    protezione  o   alla   modificazione  del   piano.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  applicano    inoltre  le  disposizioni    della    legge  sulla  procedura  amministrativa    del  24  settembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013  (LPAmm)  relative  al    ricorso  al Consiglio   di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                Approvazione
                            Art.  29  1  Il  Consiglio  di    Stato  esamina  gli  atti,  decide  i  ricorsi  e approva  in    tutto  o in    parte  il   piano  regolatore;  oppure  nega  l’approvazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  si    impone  una  modifica   che  coinvolge   il   diritto  comunale,   esso   rinvia  gli atti   al Comune,  affinché  vi  provveda  ripetendo  la  procedura  ordinaria;  il  Consiglio    di  Stato  indica  quando    si  può  prescindere  dall’esame  preliminare  o   applicare  la procedura   semplificata  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   decisione  del  Consiglio   di    Stato   è   intimata  al    Comune,   ai    ricorrenti  e   ai proprietari  dei  fondi  la  cui  situazione  è   stata  modificata  dalla   risoluzione  ed  è   pubblicata  nella  sua  parte  dispositiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricorso  al    Tribunale  cantonale  amministrativo  Art.  30  1  Contro  le  decisioni  del  Consiglio  di  Stato    è  dato    ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo  entro  trenta  giorni  dalla  notificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  legittimati  a   ricorrere:  a)  b)   ricorrenti,  per   le    medesime  domande  presentate  davanti  al    Consiglio  di Stato,  13  c)    altra    persona  o   ente  che  dimostri  un  interesse    degno    di  protezione  a   dipendenza  delle  decise   dal  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  motivi  di  ricorso  e   la  procedura    si  applica    la  legge  sulla  procedura  amministrativa  del  24  settembre  2013.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  piano  regolatore  entra  in    vigore  con  l’approvazione  del  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  ricorsi   non   hanno  effetto  sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Effetti
                            Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  piano  regolatore  ha  durata  indeterminata   ed  è   vincolante   per  ognuno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Con    l’entrata  in  vigore    del  piano  regolatore  è    concesso  al  Comune    il   diritto  di  espropriazione  segnatamente  per   l’acquisizione  delle  superfici  e   degli  altri  diritti  necessari  alla  realizzazione  delle  opere  pubbliche  previste  dal  piano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Verifica  e   modifiche  Art.  33  15  1  Il  Municipio  verifica  almeno  ogni   quindici  anni   il   piano   regolatore  e decide  in merito  alla  necessità  di    revisione   o   di    adeguamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    sua  decisione  è    trasmessa  al  Consiglio  di  Stato,    che  la  verifica  dal  profilo    della    legalità    e  dell’adeguatezza.  Se  non  condivide  la  decisione    comunale,  il  Consiglio  di  Stato    ha  la  facoltà    di  rifiutare  l’approvazione  di    ulteriori  varianti,  come  pure  di    adottare  le misure  dell’art.  3   cpv.   3   LST.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Piano   regolatore  può  inoltre   essere  modificato  in caso  di    notevole  cambiamento   delle   circostanze.  Procedura  semplificata
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Cpv.  modificato  dalla  L   21.6.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  modificato  dalla  L   21.6.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Cpv.  modificato  dalla  L   21.6.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   368.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Lett.  modificata  dalla  L 21.6.2021;  in vigore   dal  1.1.2022   -  BU  2021,   368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in    vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,   476.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  modificato  dalla  L   21.6.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  368.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Possono  essere  sottoposte   alla   procedura  semplificata   le    modifiche  che:  a)  in    misura   minima  una  o   più  disposizioni  sull’uso  ammissibile  del  suolo;  b)   correzioni  dei  limiti  di    zona  determinate  da  ragioni  tecniche;  c)  una  superficie  di terreno   non  superiore  a   3000  mq  oppure  d)  di  modifiche   che  riguardano  le  reti  delle   vie  di  comunicazione,  se  non   è   modificata   la  delle  strade.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            Art.  35  17  1  Il  Municipio   elabora  la    modifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esperita   l’informazione  e   la partecipazione  agli   interessati,  il  Municipio  adotta   e   pubblica  la    modifica  per  trenta   giorni  presso  la    cancelleria   comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  la    modifica  è   dato   ricorso  al    Consiglio  di    Stato   ai    sensi  dell’art.  28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Trascorsi  i  termini  di    pubblicazione  gli  atti   vengono  trasmessi  al    Consiglio  di Stato  per  approvazione  ed  evasione  degli  eventuali  ricorsi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Contro  la    decisione  del   Consiglio  di    Stato   è   dato  ricorso  al    Tribunale  cantonale  amministrativo   ai  sensi  dell’art.  30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La    modifica  entra  in  con  l’approvazione  del  Consiglio  di  Stato.  I  ricorsi    non  hanno  effetto  sospensivo.  Urbanizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  del  programma  d’urbanizzazione  Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio  elabora    il  programma  d’urbanizzazione,  coordinandolo    con    il  piano  finanziario,  e   lo  pubblica  per  un  periodo    di  trenta  giorni  presso  la  cancelleria  comunale;  durante  questo  periodo   ogni  interessato  può  presentare  osservazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio   adotta   il programma  d’urbanizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   programma  d’urbanizzazione  è   modificato  in caso  di    mutate  circostanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Realizzazione  dell’urbanizzazione  Art.  37  1  Il  Comune  realizza  l’urbanizzazione  nei  termini  stabiliti  dal  programma  d’urbanizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  proprietari  contribuiscono  al finanziamento  secondo  le    leggi  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mancato  rispetto   del  programma   d’urbanizzazione  Art.  38  Se  l’urbanizzazione    della  zona    edificabile    non  è  realizzata  nei  termini    previsti  dal  programma  d’urbanizzazione,  i  proprietari  fondiari   possono  (art.   19  cpv.  3   LPT):  a)    da  sé  all’urbanizzazione  dei  fondi  secondo    i   piani    approvati,    stabilendo  con    il  per  contratto    di  diritto    pubblico  segnatamente  le  modalità  d’esecuzione    dei    lavori,    il  di    proprietà   sulle   opere,   le condizioni   per  l’allacciamento   dei  vicini,  il   riscatto  delle  opere  il   trasferimento  di diritti  e   obblighi  all’ente   pubblico,  b)    i  costi    dell’urbanizzazione,  stabilendo  con  il   Comune    mediante  contratto    di  diritto  segnatamente  l’importo  da  anticipare,  il rimborso  del  capitale   anticipato   e   l’interesse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Anticipo  dell’urbanizzazione  Art.  39  1  I  proprietari  fondiari  possono     chiedere  al  Comune  di  realizzare  le  opere  d’urbanizzazione  prima  dei  termini  stabiliti  dal  programma    d’urbanizzazione,  anticipando  tutte    le  spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Mediante  contratto    di  diritto  pubblico    con  il  Comune  va  stabilito  almeno    il   rimborso  del  capitale  anticipato.  Norme  d’interesse  cantonale   o   sovracomunale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vincoli  per  opere  sovracomunali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  modificato  dalla  L   21.6.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  modificato  dalla  L   21.6.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  40  1  Il  Consiglio  di  Stato  può    far  iscrivere  nel  piano  regolatore  vincoli  per  l’esecuzione  di  smaltimento  delle  acque  o   dei  rifiuti  o impianti   per  la    produzione  di    energia  e   zone  per  il  tempo  libero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   piano  regolatore  indica  i  vincoli  costituiti  a   favore  del  Cantone  o di    altri   enti  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spazio  riservato  alle  acque  Art.  41  18  Lo  spazio    riservato  alle  acque    giusta  la  legislazione  federale  in  materia  di  protezione  delle  acque  è   delimitata  dal  piano  delle  zone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Superfici  idonee  all’avvicendamento  delle  colture  Art.  41a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  censimento  raccoglie  le  informazioni    relative  alle  superfici  in  zona  agricola  che  presentano  le    caratteristiche   pedologiche  e   morfologiche   tali  da   adempiere  ai    requisiti  delle   superfici  per  l’avvicendamento  delle  colture  secondo  l’art.  26  OPT   e   il Piano   settoriale   delle   superfici  idonee  all’avvicendamento  delle  colture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è   allestito   dal  Consiglio  di Stato  e   costantemente   aggiornato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamento  cantonale  posteggi  privati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  scopo  e   contenuti  Art.  42  1  Allo    scopo    di  migliorare    le  condizioni  di  mobilità  e  di  qualità  dell’ambiente,    il  Cantone  e  mana un regolamento che determina il numero dei posteggi sui fondi privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  lo    elabora,  sentita  una  commissione  consultiva;  esso   è   applicato  dai  Comuni  interessati  alle   nuove   costruzioni,  alle  riattazioni   ed  ai    cambiamenti  di    destinazione;  fanno   eccezione  le  costruzioni  destinate  all’abitazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso  stabilisce  il   fabbisogno   massimo  di  riferimen  to,  il   numero  dei  posteggi   privati  necessari  e   il  numero  dei   posteggi   privati   da  realizzare,   in    base  alle   norme  dell’Unione  dei   professionisti   svizzeri  della  strada  (VSS),  tenuto  conto  delle   circostanze  locali  e   in  particolare  della  qualità   del  trasporto  pubblico  e   del  livello  dell’inquinamento  ambientale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  verifica   periodica  Art.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di Stato  ne  verifica  periodicamente  i parametri  del  regolamento  e   l’elenco  dei  Comuni  interessati;  li   adatta,  se  del  caso,  sentita  la    commissione  consultiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    regolamento  abroga  tutte    le  norme  comunali  che  definiscono  il  fabbisogno  di  posteggi  privati;  restano  riservate  disposizioni   più  restrittive  a   tutela  dei  nuclei  o per  motivi  di mobilità  e   protezione  dell’ambiente.  Sezione  3  Piano   d’utilizzazione  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  e   componenti  Art.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  piano  d’utilizzazione  cantonale  stabilisce   scopo,  luogo  e misura  dell’uso  ammissibile  del  suolo  per  aree   d’interesse  cantonale  o   sovracomunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    piano  d’utilizzazione  promuove  l’attuazione  degli    obiettivi  pianificatori  del  piano    direttore  e  di  compiti  cantonali,  come  pure  la    realizzazione  di    costruzioni  d’interesse  cantonale   o   sovracomunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso  si   compone   di    norme  e   piani  ed  è   accompagnato   da  un   rapporto  di    pianificazione,  di    carattere  indicativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            a)  adozione  Art.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento    elabora  il   piano    d’utilizzazione,    dandone  preventiva  comunicazione    al  Gran  Consiglio,  ai Comuni  e   agli  enti  regionali  per  lo    sviluppo  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   progetto  di piano  è depositato  per  trenta  giorni,  previo  avviso,  presso  i Comuni   interessati;  durante  questo  periodo   ogni  cittadino  attivo  in quei   Comuni  ed  ogni   persona  o   ente   che  dimostra  un   interesse  degno  di    protezione  possono  presentare  osservazioni   o   proposte  pianificatorie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di  Stato  esamina  le  osservazioni,  adotta  il piano  e   lo trasmette   al  Gran  Consiglio  per  approvazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  approvazione   e   pubblicazione  Art.  46  1  Il  piano  di    utilizzazione  è   approvato  dal  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato  dalla  L   21.6.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  introdotto  dalla  L   21.6.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  lo    pubblica,  previo  avviso,  per   trenta   giorni  presso   i Comuni  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricorso  al    Tribunale  cantonale  amministrativo  Art.  47  1  Contro  la   decisione  del  Gran  Consiglio  è   dato  ricorso  al  Tribunale     cantonale  amministrativo  entro  quindici  giorni   dalla  scadenza  del  termine   di    pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   ricorso  è   proponibile  contro:  a)  del  diritto,   compreso   l’eccesso  e l’abuso  del  potere  d’apprezzamento,  b)   inesatto   o   incompleto  dei  fatti,  c)   del  provvedimento  pianificatorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  legittimati  a   ricorrere:  a)  interessati,  b)   cittadino  attivo  nei  Comuni  interessati,  c)   altra   persona  o ente  che  dimostra  un  interesse  degno  di protezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  piano  d’utilizzazione  entra  in vigore   con  l’approvazione  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  ricorsi   non   hanno  effetto  sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  fa  menzionare  a   registro  fondiario  per  ogni  singola  particella  l’esistenza   del  piano  d’utilizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Effetti
                            Art.  49  1  Il  piano  d’utilizzazione  cantonale   ha  gli  stessi  effetti  del  piano  regolatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   piano  d’utilizzazione  è   prevalente  rispetto  al    piano  regolatore;   questo  decade  nella  misura  in cui  si  trova   in    contrasto  con  il piano  d’utilizzazione,  oppure  se il piano  d’utilizzazione  disciplina  l’uso   del  suolo  in    modo  esclusivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Verifica  e   modifiche  Art.  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  piano  d’utilizzazione  è   sottoposto   a verifica,   di    regola   ogni  dieci  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può  essere  modificato  in    caso  di    notevole   cambiamento  delle  circostanze   con  la    procedura  d’adozione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  semplificata  Art.  50a  20  1  Possono  essere  sottoposte  a   procedura   semplificata  le  modifiche  ai sensi  dell’art.  34  LST.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  elabora  la  modifica;  esperita  l’informazione  e   la  partecipazione  agli    interessati  la  trasmette  al    Consiglio  di    Stato,  che  la approva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   modifica   è   annunciata  dal  Dipartimento  almeno  cinque  giorni   prima  agli  albi  comunali,  sul  Foglio  ufficiale  e   nei  quotidiani  e pubblicata  per  trenta  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Contro  il contenuto   della  modifica  è dato   ricorso   al    Tribunale  cantonale  amministrativo,   si    applica  per  analogia  l’art.  47.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La    modifica  entra  in  con  l’approvazione  del  Consiglio  di  Stato.  I  ricorsi    non  hanno  effetto  sospensivo.  Sezione  4  Piano  particolareggiato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  e   scopo  Art.  51  Il  piano  particolareggiato  stabilisce    nel  dettaglio  scopo,  luogo  e  misura  dell’uso  ammissibile  del  suolo    di  una  parte  esattamente  delimitata  del  territorio    comunale,  quando  lo  richiedono  obiettivi  di    promozione  urbanistica,  di    protezione   dei  nuclei,  dei  beni  culturali,   della  natura  e  del   paesaggio,  oppure  la realizzazione  di    costruzioni   d’interesse  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  d’approvazione  Art.  52  1  Per    le  componenti,  la  procedura    e  gli  effetti  fanno    stato  le  norme  relative  al  piano  regolatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  casi  in  cui  il    piano  regolatore  prevede  gli  obiettivi,  la  destinazione  e  i   parametri  della  pianificazione  particolareggiata,  il  piano  particolareggiato  può  essere  adottato    con    la  procedura  semplificata  (art.   35).  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  introdotto  dalla  L   21.6.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Cpv.  modificato  dalla  L   21.6.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  particolareggiato   quale  autorizzazione  a   costruire  Art.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  piano  particolareggiato   vale  quale  autorizzazione  a   costruire  se definisce   il   progetto  di  costruzione  nel  dettaglio  di    una   domanda   di    costruzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Devono  essere  adempiute  le    seguenti  condizioni:  a)  da   approvare  devono   esser  presentati  in    modo  separato  dal  piano   particolareggiato,  principio  secondo  le prescrizioni  delle   relative  procedure  d’autorizzazione  a   costruire,  b)  relativa    alla  domanda  di  costruzione  non  soggiace  alla  procedura  di  né  all’esame  preliminare,  ma    deve  essere    allegata    per  conoscenza    al  piano  c)  l’adozione  del  piano  particolareggiato    da  parte  del  Legislativo  comunale,  il   Municipio  alla  pubblicazione  del  medesimo    unitamente  alla    documentazione    relativa  alla  di    costruzione,  d)   di Stato   approva  il  piano  particolareggiato,   decide  i ricorsi,  e   rilascia  l’autorizzazione  costruire  con   decisione  globale.   Esso  decide  i  ricorsi  contro   l’uno  e   l’altra,  22  e)  le  varianti  di  progetto    che  configurano  una  modifica  di  secondaria    importanza    del  piano  si    applica  la    procedura   semplificata  (art.  35),  23  f)  varianti  di  progetto    sono  decise    in  base  alle  relative  procedure  d’autorizzazione    a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato   stabilisce  i  dettagli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  di  rilascio  Art.  53a  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   l’esame  dei  piani  particolareggiati  quale  autorizzazione  a   costruire,  al Cantone   e   al  Comune  spetta  in  parti    uguali  una  tassa  del  2   ‰  della  spese  prevista,  ritenuti    un  minimo  di  300  franchi  e   un  massimo  di    15’000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio  e   il  Dipartimento  prelevano  inoltre  tasse,  ciascuno   a copertura  delle  proprie  prestazioni  e  spese   per  pubblicazioni,  perizie,  misurazioni,   ecc,   in  aggiunta  alle   tasse  stabilite  nel  capoverso  precedente.  Sezione  5  Piano  di  quartiere
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  e   scopo  Art.  54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  piano  di    quartiere  è   un  progetto  planovolumetrico  inteso  a   concretizzare   gli obiettivi  di  qualità  paesaggistica,  architettonica  ed  urbanistica   fissati   dal  piano  regolatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   piano  di    quartiere  si    compone  di    una  relazione  tecnica,   di    piani  e   di    un   modello   del  progetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   piano   regolatore   stabilisce  il   perimetro  del  piano  di    quartiere  nonché   i requisiti   qualitativi  minimi  ed  i  parametri  edilizi  minimi   e   massimi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  d’approvazione  Art.  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  piano  di quartiere  segue  la    procedura  della   domanda  di    costruzione  che   può  essere  presentata  dai  proprietari  che  detengono  i  due   terzi  della   superficie  soggetta   a piano di quartiere; le  m  odifiche minori possono essere presentate da un solo proprietario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    piano  di  quartiere    approvato  mantiene  la  sua  validità    fino    a   quando    il  piano    regolatore  da  cui  dipende  resta  in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  l’attuazione  del   piano   di quartiere  i  detentori  dei  due  terzi   della  superficie  possono   chiedere  al  Consiglio  di  Stato    il   conferimento    del  diritto  d’espropriazione  giusta  l’art.  3   cpv.  1  della  legge  di  espropriazione  dell’8  marzo  1971.  Sezione  6  Piano  particolareggiato   cantonale  con  autorizzazione  a   costruire  25
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  55a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  piano  cantonale  con  autorizzazione   a costruire   costituisce  lo strumento   per  pianificare  e  autorizzare  la costruzione  di edifici   e   impianti   d’interesse  cantonale  o   regionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Lett.  modificata  dalla  L 21.6.2021;  in vigore   dal  1.1.2022   -  BU  2021,   368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Lett.  modificata  dalla  L 21.6.2021;  in vigore   dal  1.1.2022   -  BU  2021,   368.
                        
                        
                    
                    
                    
                24
                            Art.  introdotto  dalla  L   21.6.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Sezione  introdotta  dalla  L   21.6.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  introdotto  dalla  L   21.6.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   riservata  la    legge  sulle   strade   del  23  marzo   1983.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            Art.  55b  27  1  Approvati   i  crediti  necessari  ed  i  relativi  piani  di    finanziamento,  il   Dipartimento  dà  avvio  alla  procedura  d’approvazione  del  piano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la procedura  d’approvazione  del  piano  si    applicano   per   analogia  gli  articoli  da  17  a   23   e   25,  26  della  legge  sulle  strade  del  23  marzo  1983;  in subordine   quelle  della   legge  di    espropriazione  dell’8  marzo  1971.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    piano  deve  rendere  chiaramente  comprensibili  la  natura  e   l’estensione  delle  opere  oggetto    di  approvazione;  il   regolamento  della    legge  sullo  sviluppo  territoriale    (RLst)    stabilisce  la  forma,  il  contenuto  e   gli altri  dettagli.  Capitolo   secondo  Salvaguardia   della  pianificazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Misure
                            Art.  56  Sono  misure  di salvaguardia  della  pianificazione:  a)  di    pianificazione,  b)  sospensiva,  c)  edilizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Zona  di pianificazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  definizione  e scopo  Art.  57  1  La   di  pianificazione  è   stabilita  per  comprensori  esattamente  delimitati,  se  i  piani  mancano  o   devono  essere  modificati,  oppure  in  caso  di  problemi  riguardo    all’uso  del  territorio  o  conflitti  con   principi   pianificatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato,  in  particolare,  stabilisce    zone  di  pianificazione  a   salvaguardia  di  obiettivi  di  sviluppo  territoriale  e   per  garantire  l’adeguamento  delle  pianificazioni  locali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  componenti  Art.  58  La  zona  di pianificazione   si   compone  di un  piano  che  ne  delimita   il  comprensorio  e di    una  scheda  descrittiva  che  ne  stabilisce   i  contenuti,   gli scopi,  gli  effetti  e   la durata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  adozione  Art.  59  1  La  zona    di  pianificazione  è   adottata  dal  Municipio,  sentito    il   Dipartimento,  oppure  dal  Consiglio  di    Stato,  sentiti  i  Municipi  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  è   pubblicata,  previo  avviso,  per  un  periodo   di    trenta  giorni  presso   i Comuni  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  entrata  in  vigore  e   proroga  Art.  60  1  La  zona  di pianificazione  entra  in vigore   con  la    pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  resta  in    vigore  fino  alla  pubblicazione  del   piano   sostitutivo;   comunque   non  oltre  cinque  anni,  riservata  una  possibilità   di    proroga.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato  può  concedere  una  proroga  della  zona   di    pianificazione  di    due  anni  al massimo,  per  fondati  motivi;  la    proroga   soggiace  alla  procedura  d’adozione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  effetti  Art.  61  1  La  zona  di pianificazione  è   vincolante   per   ognuno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  suo    interno  nulla  può    essere  intrapreso  che  possa  rendere  più  ardua    la  pianificazione  dell’utilizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    domande    di  costruzione  in  contrasto  con  gli  obiettivi  del  piano    in  formazione    sono  decise  negativamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decisione  sospensiva  Art.  62  1  Il  Municipio  o   il   Dipartimento  sospendono   per   due  anni  al massimo  le    proprie  decisioni  se,  in assenza  di una  zona  di pianificazione,   la    domanda  di    costruzione  appare  in contrasto  con  uno  studio  pianificatorio  in    atto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio  o   il   Dipartimento  decidono  immediatamente   sull’oggetto  sospeso  oppure  danno   avvio  alla  procedura  d’espropriazione,  se  alla    scadenza  dei  due    anni  il   piano    regolatore  o    il   piano  particolareggiato  non   sono  stati  pubblicati,   o   il piano   d’utilizzazione  cantonale  non  è   stato   adottato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Art.  introdotto  dalla  L   21.6.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Blocco  edilizio  Art.  63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dalla  data    di  pubblicazione  del  piano  regolatore  o  del  piano    particolareggiato  di  cui  all’articolo  27  e   sino  all’approvazione  del  Consiglio  di Stato,  come  pure   dalla   data   di    adozione  del  piano  di    utilizzazione   cantonale  di    cui   all’articolo  45  e sino  all’approvazione  del  Gran  Consiglio,   non  si  possono  attuare   modifiche  edilizie  o   altri  interventi  contrari  alle  previsioni  del  piano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   blocco  edilizio  decade  se  il   Consiglio  di Stato,   rispettivamente   il Gran   Consiglio,   non  approvano  il  piano   entro  due  anni  dalla   scadenza  del  termine  di pubblicazione,   rispettivamente   di    adozione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
                            Art.  64  1  Contro  la    zona   di    pianificazione   e   la    sua  proroga  è   dato  ricorso  al Tribunale  cantonale  amministrativo  entro  quindici  giorni   dalla  scadenza  del  termine  di  pubblicazione;  il   ricorso   non  ha  effetto  sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  legittimati  a   ricorrere:  a)   persona  che  dimostri  un  interesse  degno  di    protezione,  b)  contro  la    zona  di    pianificazione   stabilita  dal   Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  le decisioni  di sospensione  o   di  blocco  edilizio  è   dato  ricorso  ai  sensi  della   legge   edilizia  cantonale  del  13  marzo   1991  (LE).  Capitolo   terzo  Edificabilità  dei  fondi  Sezione  1  Principio  e   eccezioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorizzazione  edilizia  Art.  65  1  L’edificazione  o  trasformazione  di  costruzioni  è  permessa    solo  con    l’autorizzazione  dell’Autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  è rilasciata  solo  se:  a)  sono   conformi  alla  funzione  prevista  per  la    zona  di    utilizzazione  e  b)  è   urbanizzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  riservate  le    altre  condizioni  previste  dal  diritto  federale,  cantonale  e   comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Competenza   e   procedura  sono  disciplinate  dalle   leggi  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Eccezioni  nelle  zone  edificabili
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  costruzioni  esistenti  in contrasto  col   nuovo  diritto  Art.  66  1  È  permessa  la conservazione  e   la    manutenzione  di    costruzioni  esistenti  in contrasto  col  nuovo  diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  essere   autorizzate  trasformazioni   a condizione  che:  a)  col  nuovo  diritto  non  pregiudichi   in    modo  apprezzabile  l’interesse  pubblico  e   quello  vicini   e  b)  costruzioni    non    conformi    alla  zona  (art.  22  cpv.  2    lett.    a    LPT),  le  trasformazioni  siano  da  esigenze   tecniche  o   funzionali  e siano  rispettate   le  altre  disposizioni  del  piano
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   piano  regolatore  può  stabilire   una  regolamentazione  più   restrittiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di    grave  contrasto  con  la    destinazione   di    zona  può  essere  ordinata  la    cessazione   dell’uso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  deroghe  Art.  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  situazioni   eccezionali  e   se  l’osservanza   delle  disposizioni  legali  costituisce  un  rigore  sproporzionato,  possono  essere  concesse  deroghe    alla  conformità  di  zona  o    a  singole  norme  edilizie,  purché   ciò  non  pregiudichi  in    modo  apprezzabile  l’interesse  pubblico   o quello  dei  vicini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   piano  regolatore  può  stabilire   una  regolamentazione  più   restrittiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Eccezioni  di  diritto   federale  fuori  delle   zone  edificabili  Art.  68  Nei  seguenti  casi  il rilascio  di un’autorizzazione  per  l’edificazione,  la    trasformazione  o   il  cambiamento  di    destinazione   di costruzioni  è   disciplinato   dal  diritto  federale:  a)  ad  ubicazione  vincolata  (art.  24  LPT),  b)  di    destinazione  senza  lavori  di    trasformazione   (art.  24a  LPT),  c)  accessorie  non  agricole   (art.   LPT),  d)  esistenti  non   conformi  alla   destinazione   della  zona  (art.   24c   LPT),  e)  utilizzate  a scopi  commerciali  non  conformi  alla  destinazione  della  zona  (art.   37a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Eccezioni  di  diritto   cantonale  fuori  delle  zone  edificabili
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  edifici  abitativi  agricoli   ed  edifici   e   impianti  degni   di  protezione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  24d   LPT)  Art.  69  1  In  edifici  abitativi  agricoli  conservati    nella    loro  sostanza  può  essere  autorizzata  un’utilizzazione  a   scopi  abitativi   extra-agricoli  ai    sensi  dell’art.  24d  cpv.  1 LPT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Può   essere   autorizzato  il   cambiamento  totale  di    destinazione  di    costruzioni   degne  di protezione,   la  cui  conservazione   a lungo  termine   non  può   essere  assicurata  in    altro  modo,  se  per  le stesse  è   stata  istituita  una   apposita  protezione  in    via   pianificatoria  secondo  l’art.  20   della  legge  sulla  protezione   dei  beni  culturali  del  13  maggio   1997   (art.  cpv.  2   LPT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  tutti   i  casi   devono  essere  adempiute  le condizioni  dell’art.  24d  cpv.  3   LPT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  edifici  in  comprensori  con  insediamenti   sparsi  ed  edifici  tipici  del  paesaggio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  39  OPT)  Art.  70  1  Il  piano  direttore  designa  i  comprensori  con  abitati  tradizionalmente    sparsi    nei  quali  l’insediamento  duraturo  dev’essere   rafforzato  in    vista  dello   sviluppo  auspicabile  del  territorio  ai sensi  dell’art.  39  cpv.   1 OPT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Può    essere  autorizzata,  siccome  d’ubicazione  vincolata,  la  modifica  dell’utilizzazione  di  edifici  esistenti,  protetti  perché    elementi  tipici  del  paesaggio  ai  sensi  dell’art.    39  cpv.  2    OPT;  il   piano  direttore  indica  i  criteri  secondo  i  quali   va  valutato  il carattere  degno   di protezione   dei  paesaggi  e  degli  edifici  tipici  ai    sensi   di    tale  norma.   Devono  essere  adempiute  le    condizioni  dell’art.  39  cpv.  3  OPT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  All’interno  dei  paesaggi  ai sensi  dell’art.   39  cpv.   2 OPT  il   piano  regolatore  designa  in    particolare   i  rustici  meritevoli  di    conservazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  eccezioni   di diritto   cantonale  Art.  70a  28  Il  piano  di utilizzazione  cantonale  può  limitare   o   escludere  l’applicazione  degli   art.  24c  cpv.  2   e   3   LPT  e 37a  LPT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Menzione  a   registro  fondiario  Art.  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  L’autorità  competente  per   la restrizione  fa  menzionare  sul  fondo  interessato  a   registro  fondiario:  a)  di    un’azienda   accessoria   non   agricola   (art.  24b  LPT);  b)  risolutive  alle  quali  soggiacciono   le    autorizzazioni;  c)  di    ripristino   dello  stato   legale.  Sezione  2  I  generatori  di traffico
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
                            Art.  72  1  Sono  grandi    generatori  di  traffico  le  costruzioni  che  generano    un    traffico  giornaliero  medio  di    visitatori,  nei  giorni  di    apertura  di    almeno   1000  movimenti,   segnatamente:  –  commerciali  (centri  commerciali,  mercati  specializzati,  factory  outlets),  –  turistici  attrezzati,  –   di svago  intensive,  –  multisala.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le    costruzioni  commerciali  con  una  superficie  utile  lorda  di almeno  1500  m2  vige  la    presunzione  che  configurino   un  grande  generatore  di    traffico;   è   conferita  facoltà   all’istante   di    dimostrare  mediante  stima  del  traffico  indotto  che    la  costruzione  genera  un  traffico  giornaliero  medio  inferiore  a  1000  movimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Costruzioni  commerciali    che  singolarmente  non  adempiono  i  requisiti  del  grande  generatore    di  traffico,  possono  essere  considerati  tali  se  tra  loro  sussiste    una  connessione  funzionale  e  congiuntamente  generano   un   traffico  giornaliero  medio  superiore   a   2000  movimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indirizzi  pianificatori  Art.  73  1  Il  piano  direttore  stabilisce    la  politica  cantonale  dei  grandi    generatori  di  traffico  e  definisce  in    particolare:  a)  potenzialmente  idonee   per   i  grandi  generatori  di traffico,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  introdotto  dalla  L   21.6.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  modificato  dalla  L   21.6.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  della  pianificazione  delle   utilizzazioni  nei  comparti  per  grandi   generatori  di traffico  nei  centri  dei  poli   urbani,  c)  per  il   resto   del  territorio  cantonale,  d)  per   l’insediamento   a   titolo  d’eccezione  di    tali   impianti  fuori  dai  comparti  stabiliti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  comparti   per  grandi  generatori   di    traffico  la    pianificazione  delle   utilizzazioni  definisce  almeno:  a)  del  comparto  con  le    attività  consentite  e   i  parametri  edificatori,  b)   urbanistico,  c)   di    traffico   medio   che  il   comparto  può  generare  nei   giorni  di apertura,  d)   adeguato  allacciamento  alla  rete  viaria,  e)  nella  rete  dei  trasporti  pubblici  con  un  servizio  commisurato  all’affluenza    di  f)  dei   posteggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei  centri   dei   poli  urbani  la pianificazione  delle  utilizzazioni:  a)  dove  sono  ammessi  i  grandi  generatori   di    traffico,  b)   favorisce  la    collocazione  nel  contesto  di    concentrazioni   d’attività  commerciali,  amministrative  produttive  ben   servite   dal  trasporto  pubblico,  c)  agli  indirizzi   del  cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regime  d’autorizzazione  Art.  74  1  La  costruzione  o   trasformazione  di    grandi  generatori  di    traffico  è   ammessa  unicamente  nei  comparti    per  grandi  generatori  di  traffico  e  nei  centri  dei  poli    urbani  che  la  pianificazione  dell’utilizzazione  ha  delimitato  conformemente  alle  indicazioni  del  piano  direttore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  alla  costruzione  o   trasformazione  di    grandi  generatori  di    traffico   è   rilasciata:  a)  è   conforme  ad  una  zona   ai sensi  dell’art.  73  cpv.  2   o cpv.  3   e  b)  il    proprietario  assume    proporzionalmente  le  spese  di  costruzione  ed    esercizio  delle  di   mobilità  e  quelle  di  sistemazione  urbanistica;  gli  oneri     sono  stabiliti  edilizia  o   da   un   contratto   di diritto  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione    alla  costruzione    o   trasformazione  di  grandi  generatori    di  traffico  stabilisce  che  l’allacciamento  alla  rete   viaria  e l’integrazione  nella   rete  dei   trasporti   pubblici  siano  realizzati  al    più  tardi  con  l’entrata  in    esercizio  dell’impianto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Eccezioni  per  grandi  generatori  di traffico  Art.  75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Al  di    fuori   dei  comparti  per  grandi   generatori  di    traffico   e   dei  centri  dei   poli  urbani  che  la  pianificazione  dell’utilizzazione  ha  delimitato  conformemente  alle  indicazioni  del  piano  direttore  può  eccezionalmente  essere  autorizzata  la costruzione  di    singoli  grandi  generatori   di    traffico  di    tipo   non  commerciale  se:  a)  dell’utilizzazione  adempie   le condizioni  dell’articolo   73   cpv.  2,  b)  risponde  a   importanti   bisogni  d’interesse  cantonale  o di    sviluppo  regionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  questo  caso    il  proprietario  del  terreno  assume  proporzionalmente  le  spese    di  costruzione  ed  esercizio  delle  infrastrutture   di    mobilità   e   quelle  di    sistemazione  urbanistica.  TITOLO  III  Strumenti   di  politica  fondiaria   e   promozionale  Capitolo  primo  Contratti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contratti  di  diritto  pubblico  Art.  76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Cantone  e Comuni  possono  stipulare  contratti   di    diritto  pubblico  se:  a)  di    un  margine  di    apprezzamento  riguardo  all’oggetto  del  contratto,  b)   contrattuale  risulta  la    più  adatta,  c)  del  contratto  non  viola   norme  legislative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  Comuni  la    competenza  di    contrarre  è   disciplinata  dalla  legge   organica  comunale.  Capitolo   secondo  Politica  fondiaria  Sezione  1  Ricomposizione  particellare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  e   scopo  Art.  77  1  La  ricomposizione    particellare    consiste  in  un  riordino  dei  fondi,  in  modo  da    dar  loro  configurazione  e superficie   adatte  all’edificazione  prevista  dal  piano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  ha  lo  scopo  di  migliorare  e   razionalizzare  l’uso    del  suolo  edificabile  e   di  concretizzare  gli
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            Art.  78  1  La  ricomposizione    particellare    è  attuata  mediante  gli  strumenti  e    le  procedure  della  legge  sul  raggruppamento  e   la    permuta  dei  terreni  del  23  novembre   1970  (LRPT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  può  concernere  tutta  la  zona  edificabile  o    sue  parti;  il  piano  regolatore  ne    stabilisce  il  perimetro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  principi  su  cui    si  fonda  la  permuta  generale    (art.  83a    LRPT)  sono  definiti  nella  procedura  di  approvazione  del  piano  regolatore.  Sezione  2  Acquisizione  di  terreni  e   zona  edificabile  d’interesse  comunale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Acquisizione  di terreni  Art.  79  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Cantone  e Comuni   possono  acquistare  terreni  da   destinare  ad  uso   pubblico  o   a   scopi  d’interesse  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Cantone   può  concedere  ai    Comuni   un  contributo  per  l’acquisto  e la    sistemazione  di terreni  lungo  le  rive  dei  laghi  e   dei  fiumi,  da  destinare  a   uso  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   contributo  può  ammontare:  a)  al  70%  delle  spese  per  l’acquisto  di  terreni  destinati  alla  realizzazione  o    al  di passeggiate  o   sentieri  a   lago  definiti  dal  piano   direttore;  b)  al 50%  negli  altri  casi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   condizioni   del  contributo  cantonale  sono  stabilite   all’art.  116.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Zona  edificabile  d’interesse   comunale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  definizione  e scopo  Art.  80  Il   Comune  può   delimitare  zone   edificabili  d’interesse  comunale   (ZEIC),  nelle   quali   mette  a  disposizione  delle  persone  fisiche  o giuridiche  che  adempiono  i  requisiti  legali  terreni  destinati  alla  residenza  primaria  o   all’attività   di    produzione  non  intensiva  di beni, al fine di realizzare gli obiettivi di  s  viluppo socio-economico del piano regolatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  acquisizione  Art.  81  Il   Comune   acquisisce  i  terreni  necessari   in  via   contrattuale   o   mediante  espropriazione,  al  valore  precedente  l’attribuzione  alla  zona  edificabile   d’interesse  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  assegnazione  di  terreni  destinati  alla   residenza  primaria  Art.  82  1  Il  Comune   assegna  il   terreno  destinato  alla   residenza  primaria   alle  persone  fisiche  che  ne  fanno  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  devono  adempiere  le seguenti  condizioni:  a)  o   essere  state  domiciliate  nel  Comune  per  almeno  cinque  anni   o   esserne  originarie,  b)  mantenere  durevolmente  il   domicilio  nel  Comune,  c)  a   costruire  la    propria  abitazione  entro   il termine   stabilito  dal  regolamento  della  zona  d’interesse   comunale,  d)   essere   proprietari  di    un  edificio   o terreno  edificabile  nel  Comune   o   in    quelli  confinanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  assegnazione  di  terreni  destinati  ad  aziende  Art.  83  1  Il  Comune  assegna   il terreno  destinato  ad  aziende  alle  persone  fisiche  o   giuridiche  che  ne  fanno  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  devono  adempiere  le seguenti  condizioni:  a)  il   domicilio  o   la    sede  nel  Comune  o   volerli   costituire  durevolmente,  b)  a costruire  la    propria  azienda   entro  il termine   stabilito  dal  regolamento  della  zona  d’interesse   comunale,  c)   essere   proprietari  di    un  edificio   o terreno  edificabile  nel  Comune   o   in    quelli  confinanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  estensione   della   cerchia   degli  assegnatari  Art.  84  1  Se  interessi  di  sviluppo    comunale    lo  giustificano,  il  Comune  può  estendere  per  regolamento  la    cerchia  dei  destinatari  dei  terreni  per  la residenza  primaria:  a)  la    cerchia  di    persone  fisiche  di cui  all’art.  82  cpv.  2 lett.   a,    oppure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Art.  modificato  dalla  L   21.6.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  in    particolare  persone  giuridiche   (segnatamente  cooperative),   che  si impegnino  costruire,  entro  il  termine  stabilito  dal    regolamento    della  zona  edificabile    d’interesse  edifici   d’appartamenti  destinati  alla  residenza  primaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  interessi    di  sviluppo    comunale  lo  giustificano,  il   Comune  può  estendere  per  regolamento  la  cerchia  dei  destinatari  dei  terreni  per  le    aziende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)   forma  e   prezzo  di  assegnazione  Art.  85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assegnazione  dei  terreni   avviene  mediante  contratto  di    compravendita   o costituzione  di  diritto  di    superficie;  in    ambo  i  casi  il Comune  è esentato  dall’obbligo  del  pubblico  concorso  ai    sensi  dell’articolo  180  della  legge  organica  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Comune  stabilisce   per  regolamento   il  prezzo  di alienazione,  rispettivamente   il  canone   per  il diritto  di  superficie,  tenuto  conto  dei  costi  di  acquisizione    dei  terreni,    delle    spese  di  riordino  fondiario,  progettazione  ed  urbanizzazione,  dedotti  eventuali   sussidi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  diritto  di  recupera   e   di  prelazione  Art.  86  1  Il  Comune   ha  un  diritto   di recupera  sul  terreno  assegnato  in    caso  di    inosservanza  delle  condizioni  d’assegnazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Comune  ha   anche   un  diritto  di    prelazione   sui  terreni  assegnati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'esercizio    del  diritto  di  recupera  e    prelazione    avviene  al  prezzo    di  assegnazione  del  terreno,  aumentato,  se  del  caso,  del  plusvalore  del  capitale   investito  nell’immobile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  diritti    di  recupera    e   di  prelazione,  di  regola  della    durata  di  almeno  10  anni,  sono  menzionati  a  registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  regolamento  della  zona  edificabile  d’interesse  comunale  Art.  87  Il   regolamento  disciplina  e   dettaglia:  a)  dei  terreni,  b)  riordino  fondiario,  c)  di    assegnazione  dei  fondi,  d)   il   prezzo  d’assegnazione  e   le    condizioni   di pagamento,  e)  dell’esercizio  del  diritto  di    recupera  e   prelazione  e il   calcolo  del  plusvalore.  Sezione  3  Garanzia  della  disponibilità  di terreni   edificabili  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Termine  per  l’edificazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  principio  Art.  87a  32  Il  Comune   può  prevedere   a   piano  regolatore   luoghi  strategici  per  lo    sviluppo  insediativo  ai  sensi  del  piano  direttore   con   l’obbligo   per   i  proprietari  di    costruire  entro  un  determinato   termine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  attuazione  Art.  87b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  condizioni  e   i  tempi  di costruzione  sono   stabiliti  in    un   contratto   di diritto  pubblico   ai  sensi  dell’art.  76  LST   concluso  tra   il   Comune  e   il   proprietario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    mancato  accordo,  al    Comune  è   conferito  il diritto  di espropriazione  ai    sensi  della   legge  di  espropriazione  dell’8  marzo  1971,  da  far  valere  entro  due   anni  dalla  chiusura  della  negoziazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  inadempimento  Art.  87c  34  In  caso  di    inadempimento  del  contratto  entro   il   termine  fissato,  al    Comune  spetta  il   diritto  di  espropriazione  ai  sensi  della  legge  di espropriazione  dell’8  marzo  1971  da  far  valere  entro  due  anni  dal  termine  fissato  dal  contratto  di diritto  pubblico.  TITOLO   IV  Finanziamento  della  pianificazione  Capitolo   primo  35  Norme  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Sezione  introdotta  dalla  L   21.6.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  introdotto  dalla  L   21.6.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   368.
                        
                        
                    
                    
                    
                33
                            Art.  introdotto  dalla  L   21.6.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Art.  introdotto  dalla  L   21.6.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Capitolo   introdotto  dalla  L   18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  88  Il  Cantone  ed  i  Comuni  finanziano,     nell’ambito  delle  rispettive     competenze,  l’elaborazione  e l’attuazione  dei  piani  previsti   da  questa  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributo  cantonale  Art.  89  Il   Cantone  può  partecipare  alle  spese  della  pianificazione  locale:  a)  ad  un  massimo   del  30%   per   i  piani  regolatori  intercomunali  e   per  i  piani  regolatori  di Comuni  b)  ad  un    massimo  del  50%  per  una  pianificazione  che  dipende  da  progetti  di  valenza  o   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  del  contributo  Art.  90  1  Il  contributo  cantonale  è   stabilito   in    base  alla  capacità   finanziaria  dei  Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il  calcolo  del  contributo  sono    computati  tutti  i   costi  effettivi  necessari  alla  revisione  della  pianificazione  locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   contributo  è   subordinato  alla  disponibilità  dei  relativi   crediti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributo  comunale  Art.  91  1  I  Comuni  possono  essere  chiamati  a   partecipare  alle  spese:  a)   di    schede  comprensoriali   della  pianificazione  direttrice,  sino  ad  un   massimo  del  b)  ed  attuazione  di    piani  di utilizzazione   cantonali,   sino  ad   un   massimo  del  50%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sentiti  i  Comuni  interessati,   il   contributo  comunale  è   stabilito  dal  Gran  Consiglio  per  le schede  e  dal  Consiglio  di    Stato  per   i  piani   di    utilizzazione  cantonali,  in    base  al    loro  interesse   e   alla  loro  capacità  finanziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  le    decisioni   sul   contributo  è dato  ricorso   al    Tribunale  cantonale  amministrativo.  Capitolo  secondo  37  Compensazione   di  vantaggi  e   svantaggi  derivanti  dalla  pianificazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  92
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  I  vantaggi  e  gli  svantaggi  rilevanti  derivanti  dalla  pianificazione  sono  oggetto  di  compensazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compensazione  di  vantaggi  rilevanti  39  Art.  93
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  considerato  vantaggio  rilevante  soggetto  a   contributo  l’aumento   di    valore  di    un   terreno  superiore  a   fr.  30’000.–   che   deriva:  a)   sua   assegnazione  alla  zona  edificabile;  b)    una  modifica    di  un  piano  d’utilizzazione  che  comporta  un    aumento  di  almeno    0,2  punti  di sfruttamento   o di almeno  1,5  punti  dell’indice  di    edificabilità;  c)   un   cambiamento  di destinazione  che  ingenera   un  plusvalore  importante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’aumento   di    valore  di    un  terreno  sino  a   fr.  30’000.–  è esente  da   contributo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributo  di plusvalore  Art.  94  41  1  Il  contributo  è   dovuto   dal   proprietario   del  terreno  e   ammonta:  a)  del  plusvalore  nei  casi  di    assegnazione   del  terreno  alla   zona  edificabile,  b)  del  plusvalore:  –    casi  modifica    di  un  piano  d’utilizzazione  che  comporta    un  aumento  di  almeno  0,2  punti  di sfruttamento   o di almeno  1,5  punti  dell’indice  di    edificabilità,  oppure  –   casi   di    cambiamento  di    destinazione  che  ingenera  un   plusvalore   importante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   plusvalore   corrisponde  alla  differenza  di    valore   del  terreno  prima  e   dopo  la    misura  pianificatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            36  Cpv.  modificato  dal   DL   4.11.2013;  in    vigore   dal  1.2.2014  - BU  2014,  14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Capitolo   introdotto  dalla  L   18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art.  modificato  dalla  L   18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Nota  marginale  modificata  dalla   L 18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,  40.
                        
                        
                    
                    
                    
                40
                            Art.   modificato  dalla   L 21.1.2019;  in vigore  dal  1.4.2019  -  BU  2019,  107;   precedenti  modifiche:  BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40;  BU   2017,  308.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.  modificato  dalla  L   18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contributo  di  plusvalore  è  stabilito    mediante    estimo  peritale  a   cura  del  Comune    di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio   incarica  un  perito  di stabilire,  per  ogni  terreno,  il  plusvalore  ed  il  contributo;  esso  notifica  ai  proprietari  dei  terreni  interessati  la    decisione  sul  contributo,   con  l’indicazione  dei  rimedi  di    diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  la    decisione  sul  contributo  è   dato  ricorso  al    Tribunale  di espropriazione  entro  trenta  giorni  dalla  notificazione;  contro  la  decisione    del  Tribunale    di  espropriazione  è   dato    ricorso  entro  trenta  giorni  al    Tribunale  cantonale   amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  la  procedura  si  applicano  gli  articoli  37  ss.  della  legge    sulla  stima  ufficiale  della  sostanza  immobiliare  del  13  novembre  1996.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esenzione
                            Art.  96  43  La  Confederazione,    il  Cantone,  i  Comuni,    le  loro  istituzioni  autonome    e    gli  altri  enti  pubblici  non  soggiacciono  al    contributo,   relativamente  ai    loro  beni  amministrativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esigibilità  e   prelievo  Art.  97  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contributo  di  plusvalore  è   esigibile  al momento  della  costruzione  o della  vendita  del  terreno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è   prelevato  dal  Comune  di  situazione  del  terreno  ed  indicizzato  secondo   l’indice   nazionale  dei  prezzi   al    consumo;  il   regolamento  disciplina   i  dettagli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   diritto  di    riscossione  del  contributo  si    prescrive   in    dieci  anni  dalla   sua   esigibilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titolarità  e   impiego  45  Art.  98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  proventi   del  contributo   di plusvalore   sono  ripartiti  fra   Comune  di    situazione   del  terreno  e  il   fondo  cantonale   ai    sensi  dell’art.  98a   nella   misura  del  50%  ciascuno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  sono    destinati  a  misure  di  sviluppo  territoriale    qualificate,    in  particolare  interventi    di  valorizzazione  territoriale  e del  paesaggio   o   ad  indennità  d’espropriazione  materiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Comune  di situazione  del  terreno  ed  il   Cantone  allestiscono  periodicamente   un   rapporto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fondo  cantonale  per  lo  sviluppo  centripeto  Art.  98a  47  1  È  istituito  un  fondo  cantonale    per    lo  sviluppo  centripeto  allo  scopo  di  sostenere  finanziariamente  i  Comuni  nei  casi  previsti   dall’art.   98  cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   fondo  ha  una  dotazione  iniziale  versata  dal   Cantone  ed  è   alimentato  con  i proventi   del  contributo  di  plusvalore   ai sensi   dell’art.  94.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Eventuali  aumenti    della  dotazione  iniziale  del  fondo  sono  decisi  dal  Parlamento  in  funzione  dell’andamento  delle  entrate  e   delle  uscite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  Comuni     beneficiano  di   un  contributo  del  50%     proveniente  dal  fondo  cantonale     quale  partecipazione  ai  costi    derivanti  da  indennità  di  espropriazione  materiale  per  dezonamenti  o  riduzioni  di    parametri  edilizi.  Le  ulteriori  condizioni  d’accesso  al    fondo  sono  specificate  tramite   RLst.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporti  con  altri  tributi  Art.  99  48  1  Nel  calcolo  dell’imposta  sugli    utili  immobiliari    il    contributo    di  plusvalore    è    detratto  dall’utile  immobiliare  come  costo  d’investimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Restano  riservati  i  contributi  di    miglioria   e di costruzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    contributo  pagato  dal  proprietario    in  base  all’articolo  11  della    legge  sulla  conservazione  del  territorio  agricolo  del  19  dicembre  1989  è   detratto  dal  plusvalore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Garanzia
                            Art.  100  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  garanzia  del  contributo  sussiste,  a   carico  del  terreno  che  beneficia  dell’aumento  di  valore,  un’ipoteca  legale  ai sensi  dell’art.   836  del  Codice  civile  svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  applicano  gli  articoli    183  -   183e    della    legge  di  applicazione  e  complemento  del  Codice    civile  svizzero  del  18  aprile  1911.
                        
                        
                    
                    
                    
                42
                            Art.  modificato  dalla  L   18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Art.  modificato  dalla  L   18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  modificato  dalla  L   18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Nota  marginale  modificata  dalla   L 18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,  40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Art.  modificato  L   21.6.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  368;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                40.
47
                            Art.  introdotto  dalla  L   21.6.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Art.  modificato  dalla  L   18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Art.  modificato  dalla  L   18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indennizzo  di  svantaggi  rilevanti  Art.  101  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  considerato    svantaggio  rilevante  soggetto  a  piena    indennità  ogni  restrizione  della  proprietà  equivalente   a   espropriazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  applica  la    legge  di espropriazione  dell’8   marzo  1971.  TITOLO  V  Paesaggio  Capitolo  primo  Obiettivi  e   principi
                        
                        
                    
                    
                    
                Obiettivi
                            Art.  102  51  Il  paesaggio  cantonale  va rispettato,  tutelato   e valorizzato,   garantendone  in    particolare  la  varietà,  la    qualità  e   il   carattere.
                        
                        
                    
                    
                    
                Indirizzi
                            Art.  103  52  Le  schede  di  piano  direttore    esprimono  gli  indirizzi  generali  e    particolari  di  tutela  e  valorizzazione  del  paesaggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principi  operativi  Art.  104  53  1  Le  attività  d’incidenza  territoriale    vanno  armonizzate    con  gli  obiettivi  di  tutela  e  valorizzazione  del  paesaggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   costruzioni  devono  inserirsi  nel   paesaggio  in    maniera   ordinata  e armoniosa.  Capitolo   secondo  Misure  Sezione  1  Misure  di  tutela
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Paesaggi  con   contenuti   e valori  importanti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  classificazione  e   inventari  Art.  105
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  paesaggi  con  contenuti  e valori  importanti   sono  oggetto  di    tutela;  essi  sono  classificati  in  oggetti  d’importanza  nazionale,  cantonale  o   locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Cantone    elabora  l’inventario  dei  paesaggi  d’importanza  cantonale,    i  quali    vanno  per  quanto  possibile  conservati  nelle  loro  caratteristiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Comuni  rilevano  i  paesaggi  d’importanza   locale  nella  procedura  di    pianificazione  dell’utilizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  istituzione  della  tutela  Art.  106  55  Gli  strumenti  della  pianificazione  territoriale   stabiliscono  contenuti  e   modalità  della   tutela.  Sezione  2  Misure  di  valorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Progetto  di paesaggio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  contenuti  Art.  107  56  1  Il  progetto  di    paesaggio  programma   interventi  mirati  di    valorizzazione  del  paesaggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è   di    tipo  comprensoriale  o locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato   definisce  le    modalità  di elaborazione   ed  attuazione  del  progetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  ripartizione  dei  compiti  Art.  108  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  Comuni,  che  possono  costituirsi   in    associazione  aperta  ad  altri  enti  pubblici,  persone  giuridiche  o   privati,  o   i  Patriziati  per   il progetto  di    paesaggio  locale,  fungono  di    regola   da  promotori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  modificato  dalla  L   18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Numero  dell’articolo  modificato  dalla   L 18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Numero  dell’articolo  modificato  dalla   L 18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Numero  dell’articolo  modificato  dalla   L 18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Numero  dell’articolo  modificato  dalla   L 18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                55
                            Numero  dell’articolo  modificato  dalla   L 18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Numero  dell’articolo  modificato  dalla   L 18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Numero  dell’articolo  modificato  dalla   L 18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  coinvolgono  la    popolazione  locale   nell’elaborazione  del  progetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Cantone  fornisce    consulenza  ai  promotori,  coordina    i  progetti  di  paesaggio  comprensoriali  e  verifica  la    conformità   dei  progetti  di    paesaggio  locali;  eccezionalmente  può  fungere  da   promotore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Applicazione  del  principio  dell’inserimento  ordinato  ed  armonioso  Art.  109  58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone   applica  il principio  dell’inserimento  ordinato  ed  armonioso  nell’esame  delle  autorizzazioni  a   costruire  che  riguardano:  a)  edilizi  fuori  dalle  zone  edificabili  (art.  24  e   25  LPT),  b)  le  rive  dei  laghi,  nonché  i   paesaggi  e    gli  insediamenti  d’importanza  federale  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  c)  edificabili,   se il   progetto  comporta  un  impatto  paesaggistico   significativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  applicano,  per   il resto,  il principio   dell’inserimento   ordinato  e   armonioso  nell’esame   delle  autorizzazioni  a   costruire  che   riguardano  la  zona   edificabile;  essi   possono  richiedere   il   parere  del  Cantone.  Sezione  3  Commissione  del  paesaggio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  del  paesaggio  Art.  110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio   di    Stato  istituisce   una  Commissione  del  paesaggio   quale  organo  consultivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  è   composta  da  sette  a   nove  membri  nominati  dal  Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nella  Commissione  sono  rappresentati  i  settori    interessati  alla  tutela    ed    alla    valorizzazione    del  paesaggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
                            Art.  111  61  La  Commissione  del  paesaggio  si   esprime   nei  casi  previsti  dal   regolamento  o su richiesta  del  Consiglio   di    Stato.  Capitolo   terzo  Finanziamento
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  112  62  Il  Cantone  e i  Comuni  finanziano,  nell’ambito   delle  rispettive  competenze,   misure  di    tutela  e  di  valorizzazione    del  paesaggio,  beneficiando  dei  sussidi  in  base  alla    legge    federale  sulla  protezione  della  natura  e del   paesaggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  di  tutela
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  oggetti   d’importanza  nazionale  e cantonale  Art.  113  63  1  Il  Cantone  finanzia  misure  di    tutela  di    oggetti  d’importanza  nazionale  e   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  oggetti  d’importanza  cantonale  i  Comuni,   dopo  essere  stati  sentiti,  possono   essere  chiamati  a  partecipare  alla  spesa  in  base  alla  loro  capacità  finanziaria,  sino  ad  un    massimo  del  25%;  il  contributo  è   stabilito  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  oggetti  d’importanza   locale  Art.  114  64  I  Comuni  finanziano  misure  di  tutela  di  oggetti  d’importanza  locale,  cui   il   Cantone  può  partecipare  accordando  contributi  sino  ad  un  massimo  del  50%   della  spesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  di  valorizzazione  Art.  115  65  1  I  Comuni    finanziano  l’elaborazione  del  progetto  di  paesaggio  comprensoriale,  cui    il  Cantone  può   contribuire  nella  misura  del  50%  della   spesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                58
                            Numero  dell’articolo  modificato  dalla   L 18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Lett.  modificata  dalla  L 21.6.2021;  in vigore   dal  1.1.2022   -  BU  2021,   368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Numero  dell’articolo  modificato  dalla   L 18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Art.  modificato  L   21.6.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  368;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                40.
                            62  Numero  dell’articolo  modificato  dalla   L 18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                63
                            Numero  dell’articolo  modificato  dalla   L 18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Numero  dell’articolo  modificato  dalla   L 18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Numero  dell’articolo  modificato  dalla   L 18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’attuazione  delle  misure  decise  nel  quadro  del   progetto  di    paesaggio  è   finanziata   in    base  alle  leggi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Cantone  può  eccezionalmente  finanziare   misure  di  valorizzazione  di  oggetti  meritevoli,  con   un  contributo  massimo   del  50%  della   spesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  del  contributo   cantonale  Art.  116
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sino  ad  un  importo  di  fr.  500.000.–,  il contributo  cantonale  è stabilito  dal  Consiglio  di  Stato.  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è    stabilito  in  base  al  tipo  di  intervento,  alla    capacità  finanziaria    del  beneficiario  ed    alla  copertura  proveniente  da  altre  fonti,  alla   partecipazione  della  Confederazione   ed   alla  disponibilità  dei  relativi   crediti.  TITOLO   VI  Norme  transitorie  e   finali  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedure  in corso  Art.  117  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  procedure    in  corso  prima    dell’entrata  in  vigore  di  questa  legge  sono  concluse  secondo  il   diritto   anteriore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   procedure  semplificate   ai    sensi  dell’art.  35  approvate  dal  Dipartimento  al    momento  dell’entrata  in  vigore  della  modifica  legislativa  del  21  giugno  2021,  sono  concluse  in  applicazione  del  diritto  anteriore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tecnici  qualificati  Art.  118  69  Per  il   riconoscimento  della  qualifica  di    tecnici  restano  riservati  i diritti  acquisiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Geodati
                            Art.  119  70  I  Comuni   si   devono  dotare  di    piani  regolatori  in forma  di geodati   digitali  il  1°  gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2025.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Adeguamento  alla  legge  Art.  120
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  I  Comuni  devono  adattare  i  loro  piani  regolatori  alla  presente   legge   entro  il   1°  gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2025.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  di  quartiere  facoltativo  Art.  121  72  1  Le  norme  d’attuazione    di  piano  regolatore    in  vigore  o  già  adottate  e  pubblicate  dal  legislativo,  che  contemplano  un   piano  di    quartiere  facoltativo  ed  enunciano   chiari  requisiti  di    qualità  paesaggistica,  architettonica  ed  urbanistica   vanno  uniformate  al    nuovo  diritto  entro  il termine  stabilito  dal  Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   domande  di    piano  di    quartiere  facoltativo   pubblicate  prima  dell’entrata  in    vigore  della  modifica  legislativa  del  19  ottobre   2009  sono  decise  in    base  al    diritto  previgente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributo  di plusvalore  Art.  122  73  La  compensazione  di  vantaggi  rilevanti  si    applica  alle    misure  pianificatorie  dell’art.  93  adottate  dal   Legislativo  comunale  dopo   l’entrata  in    vigore   degli  articoli  92  -  101  LST.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Cpv.  modificato  dalla  L 18.12.2014;  in vigore   dal  10.2.2015  - BU  2015,  40;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014,  14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Titolo   modificato  dalla  L   18.12.2014;   in vigore   dal  10.2.2015   -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                68
                            Art.  modificato  L   21.6.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  368;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                40.
                            69  Numero  dell’articolo  modificato  dalla   L 18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Art.   modificato  dalla   L 21.6.2021;  in vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,  368;   precedenti  modifiche:  BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            547;  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Art.  modificato  L   21.6.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  368;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                40.
                            72  Numero  dell’articolo  modificato  dalla   L 18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Art.  introdotto  dalla  L   18.12.2014;   in vigore  dal  10.2.2015  - BU  2015,  40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  123
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di    referendum,   questa   legge  ed  il suo   allegato  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   fissa   la    data  di    entrata  in    vigore.  75  Pubblicata  nel   BU  2011  ,  525.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Numero  dell’articolo  modificato  dalla   L 18.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Entrata  in    vigore:  1°  gennaio  2012  -  BU  2011,  525.