Legge sull’organizzazione giudiziaria
                            Legge  sull’organizzazione   giudiziaria  (LOG)  1  (del  10  maggio   2006)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  5 luglio  2005  n.    5675  del  Consiglio  di    Stato;  visto  il   messaggio  23  novembre  2005  n.    5732  del  Consiglio  di    Stato;  visto  il   rapporto  29  marzo  2006  no.  5675  R    Parz.  1   /  5732  R    della  Commissione  della   legislazione;  richiamati  gli art.  73  e segg.  della  Costituzione  cantonale,  decreta:  TITOLO   I  Disposizioni  generali  Capitolo  I  Campo  d’applicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  1  1  La  presente  legge  disciplina  l’organizzazione  e   il   funzionamento  delle  autorità  giudiziarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  si    applica   alle  Giudicature  di pace,  alle  Preture,  alla  Pretura  penale,  al    Tribunale  di    appello,  al  Ministero  pubblico,  all’Ufficio  del  giudice   dei  provvedimenti  coercitivi,   alla  Magistratura  dei  minorenni,  al  Tribunale  dei  minorenni,  al    Tribunale  di    espropriazione   e al Consiglio  della  magistratura,   riservate  le  disposizioni  speciali.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   legge  si    applica  agli   assessori-giurati   di primo  grado  e agli  assessori-giurati  di appello.  3  Capitolo  II  Elezioni  Sezione  1  Magistrati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competente  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  magistrati  dell’ordine  giudiziario   sono  eletti  dal  Gran   Consiglio,  ad  eccezione  dei  giudici  di  pace  e dei   loro  supplenti  che  sono  eletti  dal  popolo  nei  circondari  elettorali  corrispondenti  alla  loro  giurisdizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  membri    del  Consiglio    della  magistratura  sono  designati  dai  magistrati  in  carica  a  tempo  pieno  e,  rispettivamente,  dal  Gran  Consiglio  secondo  le    modalità  stabilite  dalla  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Concorso
                            Art.  3  1  L’elezione    dei    magistrati  di  competenza  del  Gran    Consiglio  avviene  previo    concorso  pubblicato  a   cura    della  Commissione  giustizia  e   diritti  del  Gran    Consiglio  nel  Foglio  ufficiale  per  la  durata  minima  di    15  giorni.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    bando  di  concorso  deve  indicare  i   requisiti    previsti    dalla  legge    e    i  documenti  richiesti  dalla  Commissione  di esperti  per   comprovare  le    condizioni  di eleggibilità  e   per  partecipare  all’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  di  cariche  a   tempo   parziale,  nel  bando  può  essere  indicato  l’impegno  minimo   che   l’eletto  deve  garantire  in    caso  di necessità  del  tribunale.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  al concorso  Art.  4  1  Le  candidature   e   la    documentazione  richieste  devono  essere   presentate  dai  concorrenti  entro  il   termine  previsto  dal  bando.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dalla  L   16.9.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,   395.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cpv.   modificato  dalla  L   24.6.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  333;  precedenti  modifiche:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5;  BU  2010,  245.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cpv.   modificato  dalla  L   15.12.2011;  in vigore  dal  7.2.2012  - BU  2012,   69;  precedenti  modifiche:  BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            245  e   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Cpv.   modificato  dalla   L   9.4.2018;  in    vigore   dal  1.5.2019  -  BU  2018,   199.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   introdotto  dalla  L 14.4.2014;  in    vigore   dal  1.7.2014  - BU  2014,  310.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  esonerati  dalla  presentazione  dei  documenti  i  candidati  che   sono   già  in carica  nella  funzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  d’esperti  Art.  5  1  Per   l’esame  e   il  preavviso  delle  nuove  candidature  all’elezione  dei  magistrati  è   istituita   una  Commissione  d’esperti   indipendenti,  composta  di  5   membri  e nominata  dal  Gran  Consiglio  ogni  sei  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   possono  far   parte  della   Commissione  i  membri  del  Consiglio  di  Stato,  del  Gran   Consiglio,  del  potere  giudiziario  cantonale,   del  Consiglio   della   magistratura  e i  dipendenti   del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    indennità  dei  membri    della  Commissione  sono    fissate  dall’Ufficio    presidenziale  mediante  ordinanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esame  e   preavviso  delle  nuove  candidature  Art.  6  1  La  Commissione  d’esperti   elabora  e   aggiorna   autonomamente   il proprio   regolamento  che  viene  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale   delle  leggi   e   degli  atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  può   raccogliere  informazioni  sui  candidati  o   far  capo  a   consulenze  esterne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dopo  l’esame  dei  candidati,  la    Commissione  di esperti  trasmette  alla   Commissione  giustizia  e   diritti  il  proprio  preavviso  scritto  sulle  singole   candidature,  con   copia  ai    partecipanti  al    concorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   preavviso  deve  pronunciarsi   sull’eleggibilità   dei  candidati  e motivare  in    modo  circostanziato  la    loro  idoneità  rispetto  alla  specifica   funzione  a   concorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Preparazione  dell’elezione  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La  Commissione  giustizia    e    diritti    trasmette  al  Gran    Consiglio,  almeno  12    giorni  prima  dell’elezione,  un  rapporto   comprendente:  a)   del  Consiglio  della  magistratura   sulle   candidature   di coloro  che  sono  già  in    carica   in  funzione  sottoposta  alla   sua   vigilanza;  b)  dei  candidati;  c)  della  Commissione  d’esperti  sulle  nuove  candidature;  d)   degli  eventuali  rapporti  con  il Consiglio   della   magistratura,  allestiti  nel  corso  del  precedente  di nomina,  relativi  a sanzioni  pronunciate  contro  i  candidati  in    carica;  e)  proposte  di    elezione.  Sezione  2  Assessori-giurati  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di elezione  Art.  7a  9  1  Il  Gran  Consiglio   elegge:  a)   assessori-giurati   di    primo  grado  aggregati   presso  le Assise  correzionali   e   criminali;  b)   assessori-giurati   di    appello   aggregati   alla   Corte  di appello   e   di    revisione  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  assessori-giurati  sono   eletti  in  proporzione  al numero  di  voti   ottenuti  dalle   liste   nell’elezione  del  Gran  Consiglio   più  recente;  partecipano  alla  ripartizione  anche  le    liste  che  non  ottengono  un   mandato  per  quoziente  intero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  l’elezione  degli  assessori-giurati  non  si  applica    la  procedura  di  concorso  e    di  esame    della  Commissione  d’esperti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Ufficio   presidenziale  del   Gran  Consiglio  fissa  ai    rappresentanti  delle  liste   un   termine  per   presentare  le  candidature   e stabilisce  la    documentazione  da  presentare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Eleggibilità  ed  incompatibilità  Art.  7b  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  cittadino  attivo   del  Cantone  è   eleggibile  all’ufficio  di    assessore-giurato  di primo  grado  e  di appello.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dalla   L   9.4.2018;  in    vigore   dal  1.5.2019  -  BU  2018,   199.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Art.  modificato  dalla  L   9.4.2018;   in    vigore  dal  1.5.2019   -  BU  2018,  199;  precedente  modifica:  BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                603.
                            8  Titolo  introdotto   dalla   L   15.12.2011;  in    vigore  dal  7.2.2012  - BU  2012,   69;  precedente  modifica:   BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                528.
                            9  Art.  modificato  dalla   L   15.12.2011;  in    vigore  dal  7.2.2012  - BU  2012,   69;  precedente  modifica:  BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                528.
10
                            Art.  modificato  dalla  L   15.12.2011;  in vigore  dal   7.2.2012  - BU  2012,   69;  precedente  modifica:   BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                528.
                            2  La   carica  di assessore-giurato  di  primo  grado  e   di  appello  è   incompatibile  con  la  carica   di  membro  dipendente  delle  amministrazioni  cantonale   e federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  N  essuno può essere contemporaneamente assessore-giurato di primo grado e di appello.  Capitolo  IIa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Lingua   del  procedimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lingua  del  procedimento  Art.  8  12  La  lingua  del  procedimento  davanti  alle  autorità  giudiziarie  è l’italiano.  Art.  9-16  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Capitolo  III  Norme  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  di eleggibilità  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  eleggibili  a magistrato  dell’ordine  giudiziario  i cittadini  in    possesso  di    un   dottorato  in  giurisprudenza  o  titolo  equivalente  o    del  certificato  di  capacità  per  l’esercizio  dell’avvocatura;    è  riservato  il   cpv.   2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  O  gni cittadino attivo è eleggibile all’ufficio di giudice di pace e di supplente dello stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Incompatibilità
                            a)  per  parentela  Art.  18  1  Non  possono  far  parte  dello    stesso  tribunale  o  ufficio  giudiziario  l’ascendente  e  il  discendente,  il    marito  e  la  moglie,  i   partner  registrati,    i   conviventi,  i   fratelli,  lo  zio  ed    i  nipoti  consanguinei,  il   suocero   e   il   genero,   i  cugini  germani   ed  il   marito,   il   partner  registrato,   il   fratello  di una  stessa  donna.  Le  stesse  incompatibilità  valgono  pure  per  gli  equivalenti  gradi  di  parentela  per  le  donne.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  cugini  germani  si    intendono  i  figli  di    due  fratelli,  di due  sorelle   o   di    un  fratello  e   una  sorella.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Queste   disposizioni   si   applicano  anche   ai    segretari  in    riguardo  al    magistrato  o   ai    membri   delle   autorità  giudiziarie  da  cui  dipendono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  per  altre  attività  Art.  19  1  I  magistrati   a   tempo  pieno  sono  tenuti  a   dedicare  tutta  la  loro  attività  alla  funzione  a cui  sono  preposti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  non  possono:  a)  l’avvocatura   e il notariato;  b)  cariche  federali  o   cantonali   o   impieghi  con  onorari  annui   fissi;  c)  una    professione,  un  commercio  o  un’industria,  anche  solo  a    titolo  accessorio  od  o    sotto    forma  di  mandato,  né  commetterne    l’esercizio    a    terze  persone  o    avere  o   retribuzione   da  terzi  che  li esercitano;  d)  il  posto  di direttore,  gerente,  amministratore  e   membro   dell’ufficio   di    vigilanza  o   di    quello  revisione  di società,  istituti,  imprese   o   uffici   che  si    propongono   uno  scopo  di    lucro,  né   svolgere  loro  una  qualsiasi  attività,  anche   a titolo  gratuito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  giudici  di    pace  non   possono   esercitare  l’avvocatura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Con    il   consenso  del  Consiglio  di  Stato  e    sentito  il  preavviso  del  Consiglio    della  magistratura,  i  magistrati  a    tempo  pieno  possono  assumere  incarichi    conferiti    da  autorità    federali,  cantonali  o  comunali  o   da  enti  parastatali  cantonali   e federali,   nonché  fungere  da   arbitro  o da  perito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Periodo  di nomina
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Capitolo   introdotto  dalla  L   20.4.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  245.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  L   20.4.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  245;  precedente  modifica:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                661.
13
                            Art.  abrogati  dalla  L   20.4.2010;   in vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,   245.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dalla  L   25.6.2007;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2007,   577.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  giudici  del   Tribunale  di appello,   i  pretori,  il presidente  della  Pretura  penale,  i  giudici   di  di  giugno.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  giudici  dei  provvedimenti  coercitivi  e   i  procuratori  pubblici  assumono  il   loro   ufficio   il   1°  di gennaio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   presidente   e   i  periti   del  Tribunale  di espropriazione   assumono  il loro   ufficio  il   1°  di    aprile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scadenza  del  mandato  e cessazione  dell’attività  17  Art.  21  18  1  Il  mandato    conferito  a    tutti  i   magistrati  cessa  al  31    dicembre  dell’anno    in  cui    hanno  raggiunto  il   70°  anno  di  età,  rispettivamente  al  30  giugno  se  il   limite  di  età  è  raggiunto  nel  primo  semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Il   capoverso  precedente   non  si    applica   agli  assessori-giurati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   giudice  comunica   all’Ufficio  presidenziale   del  Gran  Consiglio  la cessazione  dell’attività  o   la rinuncia  a  domandare  il   rinnovo   della  carica  con  un  preavviso  di almeno  sei   mesi   sulla  data  della   cessazione  dell’attività;  su  domanda   motivata  del  magistrato,  l’Ufficio  presidenziale  può  ridurre  questo   termine  se  nessun  interesse  essenziale  vi    si    oppone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dichiarazione  di  fedeltà  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  giudici  ordinari,  gli  assessori-giurati    di  primo    grado,  gli  assessori-giurati    di  appello  e   i  periti  del  Tribunale  di espropriazione   assumono  la    carica  con   il rilascio  della   dichiarazione  di    fedeltà  alla  Costituzione  e alle  leggi,  firmando   l’attestato   che   viene  loro  consegnato  dal  presidente  del  Gran  Consiglio.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  giudici   supplenti  ordinari  e straordinari  assumono  la    carica  con   il  rilascio   della  dichiarazione  di    fedeltà  alla  Costituzione    e  alle    leggi,  firmando  il  relativo  attestato  che  viene    loro  consegnato  dal  rispettivo  ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  giudici  di    pace  e   i  loro   supplenti  assumono  la    carica  con   il   rilascio   della  dichiarazione  di    fedeltà  alla  Costituzione  e  alle    leggi,    firmando  il   relativo  attestato  che  viene  loro    consegnato  dal  pretore  della  relativa  giurisdizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vacanza  di  seggi  Art.  23  1  Se  un  seggio    diventa  vacante  per  decesso,  dimissioni  o    altre  cause,  la  successione  avviene  tempestivamente   secondo  la procedura   prevista  per  l’elezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Entro  un  mese  dalla  notizia  di    una  vacanza,  il Tribunale  di    appello  comunica  all’Ufficio  presidenziale  del  Gran  Consiglio    quale  sezione  deve  essere  completata  e   in  quale    camera  il   nuovo  giudice  sarà  attivo  in    via   principale.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   nuovo  magistrato   viene   eletto   per   il restante  periodo  di nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Supplenze  durevoli  Art.  24  In    caso  di    vacanza  di    qualsiasi  seggio  giudiziario  o   di    impedimento  di carattere  durevole,  il  Consiglio  di  Stato  può    designare  un  supplente    a  ricoprire  l’ufficio  fino  alla    sostituzione  o  alla  cessazione  dell’impedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cause  pendenti  Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  nuovi  magistrati  procedono  ai    loro   incombenti  nello  stato  in cui   la causa  si    trova.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il dibattimento  finale  è già  cominciato  o   compiuto   e   la    sentenza  non  è   ancora  redatta  e approvata  dai  magistrati   usciti  di    carica,  la    causa   dev’essere   chiamata  per   un  nuovo  dibattimento,  salvo  diverso  accordo  fra   le    parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei  dibattimenti  penali,   costituita  la    Corte,  essa  continua  nei  suoi  incombenti  fino  al    giudizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Udienze  e   deliberazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  modificato  dal  DL    15.12.2010;  in  vigore  dal  1.1.2011  -   BU  2010,  528;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007,  5;    BU   2010,  245.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Cpv.  modificato  dalla  L   15.12.2011;  in    vigore  dal  7.2.2012  -  BU  2012,   69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Nota  marginale  modificata  dalla   L 21.6.2010;   in    vigore  dal   13.8.2010  -  BU  2010,   291.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.   modificato  dalla   L 15.12.2011;  in    vigore  dal  7.2.2012  - BU  2012,  69;   precedenti  modifiche:   BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            245,  291  e   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  modificato  L   20.4.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  245;  precedente  modifica:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                5.
20
                            Cpv.  modificato  dalla  L   15.12.2011;  in    vigore  dal  7.2.2012  -  BU  2012,   69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Cpv.  introdotto  dalla  L 18.2.2013;  in vigore  dal  1.5.2013  - BU  2013,  209.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  26  1  In  quanto  non    sia  diversamente    stabilito  dalla  legge,  le  discussioni    davanti  alle  autorità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   vietato  ai    giudici,  agli  assessori-giurati  di    primo  grado   e di    appello   di rendere  pubblico  il  proprio   voto  o  quello    dei  colleghi;  questo  divieto  vale  anche  per  il  personale  amministrativo  che    ne  viene    a  conoscenza.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazione  delle   sentenze  Art.  27  23  1  Le  autorità    giudiziarie  procedono  alla  pubblicazione    delle  loro    sentenze  cresciute    in  giudicato.  La  pubblicazione  avviene  per  principio  in    forma  anonimizzata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   stabilisce   le    modalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di denuncia  Art.  27a  24  1  Il  magistrato    è   tenuto    a   denunciare  alle    autorità  di  perseguimento    penale    i  crimini    e  i  delitti  perseguibili  d’ufficio  che   constata  o   gli  sono  segnalati  nell’esercizio  della  sua  funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  fatti   salvi  gli  obblighi  di    denuncia  previsti  da  altre  leggi.  TITOLO   II  Autorità  giudiziarie  Capitolo  I  Giudicature   di  pace
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
                            Art.  28  1  In  ogni   circolo   vi    sono  un  giudice  di    pace  e   un  supplente.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  Giudicature  che  hanno  maggior  lavoro,  il  Consiglio  di    Stato  può  istituire  più  supplenti  e   nominare  un  segretario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di Stato   organizza  e finanzia  corsi  di    formazione  e   di aggiornamento   destinati  ai    giudici  di  pace.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sede
                            Art.  29  1  Il  giudice  di    pace  ha  sede  nel  capoluogo   del  circolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  ragioni  particolari,  il   Consiglio  di    Stato   può  fissare  la    sede  in    un   altro  comune  del  circolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   comune  sede  mette  a   disposizione  il locale   delle  udienze  e ne  sopporta   le    spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                Supplenze
                            Art.  30  1  Il  supplente   sostituisce  il   giudice   nei  casi   di    ricusa,  malattia,  assenza  o altro  impedimento  e,  su  richiesta  del  giudice  titolare,  quando  lo    esiga   il funzionamento  della  Giudicatura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  il   giudice  non  può   essere  sostituito  dal  supplente,  il   caso  è devoluto  al    giudice  viciniore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   prossimità  fra  le Giudicature  è   stabilita   dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  31  26  1  Il  giudice  di    pace:  a)  da  autorità   di conciliazione  nelle   controversie  patrimoniali   fino   a un   valore  litigioso  di 5000  b)   sottoporre  alle  parti   una   proposta  di giudizio   nelle  controversie   ai    sensi  della   lettera  a;  c)  le  controversie    patrimoniali  fino  a   un  valore  litigioso    di  5000  franchi,  comprese  quelle  sulla   legge  dell’11  aprile   1889  sulla  esecuzione   e   fallimento   (LEF);  d)  sull’istanza   di    divieto  giudiziale  secondo  gli articoli  258-260  CPC   e   riceve   l’opposizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  escluse  le    procedure   concernenti:  a)   e   le    iscrizioni  di    ipoteche  legali;  27  b)  in    materia  di    locazione   e   affitto   di    abitazioni  e   di locali  commerciali;  c)  secondo  la    legge   federale  del  24  marzo  1995  sulla  parità  dei  sessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Cpv.  modificato  dalla  L   15.12.2011;  in  vigore  dal  7.2.2012  -   BU  2012,    69;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010,  245.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in vigore   dal  1.3.2014  -  BU  2013,  472.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.  modificato  dalla  L   13.12.2021;  in vigore  dal   1.3.2022  - BU  2022,   49;  precedente  modifica:   BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                245.
                            25  Cpv.  modificato  dalla  L   26.1.2009;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2009,   159.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  modificato  L   24.6.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  314;  precedente  modifica:   BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                245.
                            27  Lett.  modificata  dalla  L 4.6.2012;  in    vigore   dal  10.8.2012   - BU  2012,  364.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei  reati  perseguibili  a querela  di    parte,  il giudice   di pace  può   effettuare  il   tentativo  di    conciliazione  Capitolo  II  Preture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Composizione  e giurisdizione  Art.  32  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  distretto  di Mendrisio   vi    sono  due  preture,  entrambe  con   sede  a   Mendrisio:  a)  di    Mendrisio-Sud,  con  giurisdizione  nei  comuni  dei  circoli  di    Balerna   e Caneggio,  nella  vi    è   un  pretore;  b)  di    Mendrisio-Nord,  con  giurisdizione  negli  altri  comuni  del  distretto,   nella   quale  vi    è   un  Alle  due  preture  è attribuito  congiuntamente  un  pretore  aggiunto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  distretto   di    Lugano  vi    è   una  pretura,   con  sede  a   Lugano,  nella  quale  vi    sono  sei  pretori  e   quattro  pretori  aggiunti;  essa  è   presieduta  da  un  pretore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  distretto  di    Locarno  vi    sono  due  preture,   entrambe   con   sede  a Locarno:  a)  di Locarno-Città,  con  giurisdizione  nei  comuni  di    Locarno,   Muralto,  Orselina,  Minusio  e  sopra  Minusio,   nella  quale  vi    è   un  pretore  e   un   pretore   aggiunto;  b)  di    Locarno-Campagna,  con  giurisdizione  negli  altri  comuni  del  distretto,  nella  quale  vi  un  pretore  e un  pretore  aggiunto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nel  distretto   di    Bellinzona  vi    è   una  pretura,  con  sede  a   Bellinzona,  nella   quale   vi    sono  un   pretore   e  due  pretori  aggiunti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Nei  distretti    di  Vallemaggia,  Riviera,    Blenio  e    Leventina    vi  è  una  pretura,  con    sede  nei  rispettivi  capoluoghi,  in    ciascuna  delle  quali   vi    è   un   pretore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direzione  della  pretura  Art.  33  29  1  Il  pretore  dirige  la    pretura,  vigila  sul  buon  funzionamento  dell’ufficio   e ripartisce  le    cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  pretura  del  distretto  di  Lugano,  il presidente   dirige  la  pretura,  attribuisce  i pretori  aggiunti  e   i  funzionari,  ripartisce  le  cause,  decide  l’uso  delle  risorse  ed  è responsabile   dell’organizzazione  della  pretura;  il   vicepresidente  sostituisce  il   presidente  in  caso  di  urgenza  o di  sua   assenza  prolungata;  il  presidente  e   il vicepresidente  sono  nominati  dal  collegio  dei  pretori  al suo   interno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato  disciplina  mediante  regolamento  l’organizzazione  e  la  ripartizione  delle  cause  della  pretura  di    Lugano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pretore  aggiunto  Art.  34  30  Il  pretore  aggiunto  tratta  in  modo  autonomo  e    sotto  la  propria  responsabilità  le  cause  attribuitegli  dal  pretore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Segretario  assessore  Art.  35  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Vi  è   un  segretario  assessore  per  ogni  pretura;  nella   pretura  di    Lugano   vi   sono  sei   segretari  assessori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   segretario  assessore:  a)  i  tentativi  di conciliazione  nei  casi  stabiliti  dalla  legge;  b)   il pretore   e   il   pretore  aggiunto   nella  redazione  delle  sentenze  e   nelle   altre  incombenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   segretario  assessore   è   nominato  dal  Consiglio   di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Consiglio  di  Stato  può  attribuire  il  medesimo  segretario    assessore  a    più  preture  e,  in  caso    di  necessità,  può  nominare   un  secondo   segretario  assessore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Supplenza
                            Art.  36  32  1  In  caso  di impedimento  legale  o   di    assenza   per  malattia  o   per  altro  motivo,  il   pretore  e il  pretore  aggiunto  si    suppliscono  a   vicenda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  sono  impediti   entrambi,  la    causa  è   devoluta   alla   pretura  viciniore   o, in caso   di    impedimento  legale  dei  giudici  che  compongono  quest’ultima,   essa  è   devoluta   dalla  Terza   Camera   civile   a un’altra  pretura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   supplenza  tra  le    preture   viciniori  è   stabilita  come  segue:  a)  di Mendrisio-Nord  e   di Mendrisio-Sud   si    suppliscono  a   vicenda;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  314.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  314.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Art.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  314.
                        
                        
                    
                    
                    
                31
                            Art.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  314.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  314.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  di Lugano   si    suppliscono  tra  di    loro   secondo  le    modalità   fissate  dal  regolamento;  c)  di Locarno-Città  e di Locarno-Campagna   si suppliscono   a   vicenda;  d)  di Bellinzona   di    Riviera  si    suppliscono   a   vicenda;  e)  di Blenio   e   di Leventina  si    suppliscono  a vicenda;  f)  di Vallemaggia  è   supplita  da  quella  di    Locarno-Campagna.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  pretore  e  il   pretore  aggiunto  istruiscono  e    giudicano  le  cause  con  valore    litigioso  superiore  a   5’000  franchi  e,  indipendentemente  dal  valore  litigioso,   quelle  concernenti  le servitù  e   le  ipoteche  legali  e quelle   in    materia  di locazione   e   affitto   di    abitazioni  e di    locali  commerciali  e   di parità  dei  sessi.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   pretore  e   il pretore  aggiunto  istruiscono   e   giudicano   inoltre  in tutte  le  altre  cause   civili,   comprese  quelle  in  procedura  sommaria,  ed  esercitano  tutti  gli  atti  di  volontaria  giurisdizione  che    non  sono  espressamente  devoluti   ad  altre  autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essi  fungono  inoltre  da  giudice   dell’esecuzione  delle  decisioni  ai  sensi  degli  articoli   335  e   seguenti  del  codice  del  19  dicembre  2008  di diritto  processuale   civile  svizzero  (CPC),  comprese   le  decisioni  straniere  ai    sensi  della   legge  federale  del  18  dicembre  1987  sul  diritto  internazionale  privato  (LDIP)  e  della  Convenzione  del  16   settembre  1988  concernente  la    competenza  giurisdizionale  e   l’esecuzione  delle  decisioni  in    materia  civile  e   commerciale   (Convenzione  di    Lugano).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Essi  decidono  sulle  domande  di    ricusa   nei   confronti   dei  giudici  di    pace,  dei  segretari  assessori  e   degli  uffici  di conciliazione  con  sede  nella  loro  giurisdizione  territoriale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le    domande  di  ricusa  nei  confronti  del  pretore  e    del  pretore  aggiunto    sono    decise  dalla  pretura  viciniore.  Art.  38  ...  35  Capitolo  III  Pretura  penale
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
                            Art.  39  1  La  Pretura  penale   ha  sede  nel  distretto  di    Bellinzona  ed  è   composta  del  presidente  e dei  pretori  dei  distretti  di Vallemaggia,  Riviera,  Blenio  e Leventina,   con  giurisdizione  sull’intero  territorio  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  casi  sottoposti  alla  competenza  della  Pretura  penale  sono   decisi  da   un  giudice  unico;   il   presidente,  sentiti  i  membri,  stabilisce  i  criteri   di ripartizione   dei  procedimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   udienze   si    svolgono  presso  la sede   della   Pretura  penale;  il   giudice   può  tenere   il dibattimento  in  altro  luogo  per  necessità   pratiche  preminenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Supplenze
                            Art.  40  36  I  componenti  della  Pretura  penale   si   sostituiscono  a   vicenda  in    caso  di esclusione  o   ricusa,  riservate  le competenze  della   Corte  dei  reclami  penali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  41  1  La  Pretura  penale  giudica:  a)  b)  e   i  crimini  per   i  quali  il   procuratore  pubblico  propone  la pena  detentiva  fino  a   tre  mesi,  la  pecuniaria  fino  a   novanta  aliquote   giornaliere  o   il   lavoro  di    pubblica  utilità  fino   a   360  ore;  il  con   la    multa  è   sempre  possibile.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro   questi  limiti,  la competenza  della  Pretura  penale  si    estende  ai reati  previsti:  a)   Codice   penale   svizzero;  b)   leggi  fiscali  della  Confederazione   o   altre  leggi  federali,  quando  l’autore  non  si    assoggetta   alla  dell’autorità  amministrativa   e   chiede  di    essere  giudicato   da   un’autorità  giudiziaria   (art.  e   seguenti  della  legge  federale  sul   diritto  penale   amministrativo);  c)    leggi    federali    speciali  o  leggi  cantonali,  quando  il  giudizio    non  è  attribuito  ad    autorità  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  314.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Cpv.  modificato  dalla  L   4.6.2012;  in    vigore   dal  10.8.2012   - BU  2012,  364.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Art.  abrogato  dalla  L 24.6.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011   -  BU  2010,   314.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Art.  modificato  dalla  L   20.4.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  245.
                        
                        
                    
                    
                    
                37
                            Lett.  modificata  dalla  L   20.4.2010;    in  vigore  dal  1.1.2011  -   BU  2010,  245;    precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007,  5;    BU   2009,  249.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    Pretura    penale  giudica    inoltre  le  contravvenzioni    a    leggi  federali    e    cantonali  attribuite  per  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Capitolo  IV  Tribunale  di  appello  Sezione  1  Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
                            Art.  42  39  1  Il  Tribunale   di    appello  è   composto  di    28  giudici   e   16  supplenti  ed   è   suddiviso  in    tre   Sezioni:  a)  di    diritto   civile;  b)  di    diritto   pubblico;  c)  penale  cantonale.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  membri  di  una  Sezione  non   possono  essere  membri   di  un’altra  Sezione,   riservate  le norme  sulle  supplenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Tribunale  di    appello  comprende   inoltre  la    Corte  dei  reclami  penali,   la    Corte  di    appello  e   di revisione  penale  41  ,  la    Commissione  per  l’avvocatura  e   la    Commissione  per  il   notariato.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Tribunale  di    appello  designa  nel   proprio  seno  un   presidente  e un   vicepresidente,  che  assumono  le  funzioni  a contare  dal  1°  di    giugno,  stanno  in    carica  due   anni  e   non  sono  immediatamente   rieleggibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ogni   due  anni  a   partire  dal  1°  di    giugno  il Tribunale  di    appello:  a)  il   presidente,   il   vicepresidente   e   i  membri   delle  Sezioni  e   delle   Camere;  b)  8   giudici    supplenti  al  Tribunale  penale  cantonale  e  altri  8  alla  Corte    di  appello  e  di  penale.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Quando  le  circostanze  lo  richiedono  o   nel  caso  in  cui  ciò  sia  necessario  per  far  fronte    al  carico  di  lavoro,  all’interno   delle   Sezioni  di    diritto  civile  e   di    diritto  pubblico,  ogni  giudice  collabora  con   le    Camere  di  cui  non  è   membro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  I  n caso di impedimento del presidente o del vicepresidente del Tribunale di appello o delle singole Sezioni  o   Camere, la presidenza è assunta dal giudice più anziano per carica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  A   dipendenza  delle   necessità  del  tribunale,  il   Gran   Consiglio  può  rinunciare  ad   avviare  la    procedura  di  elezione  di    giudici  supplenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  amministrativa  Art.  43  1  La  gestione   amministrativa  e   il   disbrigo  degli   affari  correnti  del  Tribunale  di appello  sono  affidati  ad   una   Commissione,  composta  del  presidente   del  Tribunale  di appello,  che  la    presiede,  del  vicepresidente  e   dei  presidenti  delle  tre  Sezioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Commissione  amministrativa  vigila  sul  buon    funzionamento  delle  Sezioni  e    delle  Camere  ed  esercita  le    mansioni  attribuitele   dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Giudici  supplenti  ordinari  supplementari  Art.  44  1  I  giudici  che  cessano  l’attività  per  pensionamento  possono    fungere  da    giudici    supplenti  ordinari  supplementari  fino  al termine  del  periodo  di elezione;   è   riservato  l’art.  21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  sono  tenuti  al  rispetto  delle    condizioni  di  cui  all’art.    52  cpv.  3;  pertanto  è  fatto  loro  divieto  di  esercitare  l’attività   forense   nel   medesimo  campo   di attività   di quella  giusdicente;  il   divieto   si    estende  agli  avvocati  del  medesimo  studio  legale,  laddove  essi   avessero   ripreso  la libera  professione.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                Supplenza
                            a)  ordinaria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Cpv.  modificato  dalla  L   4.6.2012;  in  vigore    dal  10.8.2012    -  BU  2012,  364;    precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010,  245.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Art.  modificato  dal  DL   10.4.2018;   in    vigore  dal  1.6.2018  -  BU  2018,  128;  precedenti  modifiche:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            753;  BU  2008,   139;   BU  2010,  245  e   262;  BU  2013,  131  e   198;  BU  2014,  310;   BU  2015,   164.
                        
                        
                    
                    
                    
                40
                            Cpv.  modificato  dalla  L   16.9.2019;    in  vigore    dal  1.1.2020    -   BU  2019,    395;  precedente    modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019,  133.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  La    sede  della  Corte  di  appello  e   di  revisione    penale  è,  in  via  temporanea,  a   Locarno.    Disposizione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            transitoria  introdotta  dalla  L 24.2.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  262.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Cpv.  modificato  dalla  L   18.2.2019;  in    vigore  dal  16.4.2019  -  BU  2019,   133.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Lett.  modificata  dalla  L 18.2.2019;  in vigore   dal  16.4.2019  -  BU  2019,   133.
                        
                        
                    
                    
                    
                44
                            Cpv.  modificato  dalla  L 18.2.2019;  in  vigore  dal  16.4.2019  - BU  2019,  133;  precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018,  128.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  Camera  del  Tribunale  di  appello    si    completa,  a  cura  del  suo  presidente,  con    altri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Tribunale  penale  cantonale  e   la    Corte   di    appello  e di    revisione  penale   si    completano   con  i giudici  supplenti  loro    attribuiti    l’art.  42  cpv.  5   lett.  b;  ove    ciò  non  sia  fattibile,  si  completano    con  membri  di    un’altra  Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  mancanza  di  tutti    i  giudici  di  una  Camera,    la  stessa  è   costituita    ad    opera    del  presidente  della  rispettiva  Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  mancanza   di    tutti   i  giudici  di    una  Sezione,  la    Camera  giudicante  è costituita  ad  opera   del  presidente  dell’altra  Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  straordinaria  Art.  46  1  Se  è   ricusato  l’intero  Tribunale,  il  presidente    ne  dà    avviso  al  Consiglio  di  Stato  perché  costituisca  un  Tribunale  di    appello  straordinario   oppure  una  Camera  straordinaria,  chiamati  a   statuire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio   di    Stato   procede  alla  costituzione  mediante  sorteggio,   in    seduta  pubblica,  fra   un  numero  triplo  di    persone  aventi  i  requisiti  per  essere  giudici  d’appello  e   ne  designa  il presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Deliberazioni
                            Art.  47  1  Il  Tribunale  di    appello  e   le    sue  Sezioni  deliberano   a   maggioranza  dei  voti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Camere  deliberano   a   numero  completo  e   a   maggioranza  dei  voti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  ammesse  le    deliberazioni  in    via   di    circolazione,   riservate  contrarie   disposizioni  di legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   legge  può  assegnare   determinate  competenze   ai presidenti.  Sezione  2  Sezione  di diritto  civile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Composizione  e competenze  Art.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  La  Sezione   di diritto  civile  del  Tribunale  di    appello  è composta  di 12  giudici  e comprende:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  a)  Prima  Camera   civile  ,  di    tre  membri,   che  giudica:  in    seconda  istanza:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  contro  le decisioni  dei  pretori  e   dei  pretori  aggiunti,  concernenti   il   diritto  delle   persone,  diritto  di    famiglia,   il diritto  successorio,   i  diritti  reali;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   contro  le    decisioni  sulle  domande  di    ricusa   nelle   materie  del   punto  n.    1;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  contro  le decisioni  di    autorità  amministrative  in    materia  di stato  delle  persone,   di    fondazioni  di diritto  di famiglia,   ad  esclusione  di    quelli  attribuiti  alla  Camera  di    protezione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  contro   le decisioni  dell’autorità   di    vigilanza  in    materia   di    registro  fondiario;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  contro  i  lodi  arbitrali  ai  sensi    dell’articolo  390  CPC  e   le  domande  di  revisione  dei  lodi  ai sensi  dell’articolo  396  e   seguenti  CPC  nelle  materie  del  punto  n.    1;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  per    ritardata  giustizia  (art.  319  lett.    c  CPC)  e  contro  le  decisioni  del  giudice  (art.  309   lett.  a   CPC)  nelle  materie  del  punto  n.    1;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8a)   contro  le    decisioni  in    materia  di spese  (art.  110  CPC)   nelle  materie  del  punto  n.    1.  48  e,    nella   composizione  di    un  giudice  unico,   decide:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  dell’anticipo  (art.    101  cpv.  1   CPC),  la  prestazione  dell’anticipo  per  l’assunzione  prove   (art.   102   cpv.   1 CPC),  il   conferimento  dell’effetto  sospensivo  ai reclami  (art.   325  cpv.  CPC),  l’autorizzazione    dell’esecuzione  anticipata  di  una    decisione    (art.  315  cpv.  2  CPC)  e   il  dell’effetto  sospensivo   in materia  di    provvedimenti  cautelari  (art.  315  cpv.  5   CPC);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  processuali,  con  riferimento   a   litigi  nelle  materie  del  punto  n.  1,  previste   dall’articolo  capoverso  2 CPC,  in particolare  dagli  articoli   362,  369  capoverso  3, 370  capoverso  2,  374
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 e 375  capoverso  2   CPC;  e   inoltre  quale  istanza   unica  cantonale:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  la    notificazione  del  deposito   del  lodo  ai sensi  dell’articolo   386  CPC  nelle  materie  del  punto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.  modificato  dalla  L   18.2.2019;  in  vigore  dal  16.4.2019  -  BU    2019,    133;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007,  753;  BU   2011,  265;  BU  2015,  16;  BU  2018,  128.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Art.   modificato  dalla   L 24.6.2010;  in vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,  314;   precedenti  modifiche:  BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            230;  BU  2009,   546;   BU  2010,  245.
                        
                        
                    
                    
                    
                47
                            Frase  modificata  dalla  L   26.9.2012;  in    vigore  dal  1.1.2013  -  BU  2013,   131.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Lett.  introdotta   dalla  L   23.9.2014;   in vigore  dal  14.11.2014  - BU  2014,  486.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.  nei  casi   previsti   dalla  LDIP  in    materia  di arbitrato  internazionale;  49  b)  Seconda  Camera   civile  ,  di    tre  membri,  che  giudica:  in    seconda  istanza:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  contro   le    decisioni  dei  pretori  e dei   pretori  aggiunti  in    materia  di diritto  delle  obbligazioni,  circolazione  stradale,  di  contratto  d’assicurazione,  di  responsabilità    civile  delle    imprese  di  ferrate  e delle   imprese   elettriche,  di    responsabilità  civile   derivante  da  impianti  di    trasporto  condotta,   di    concorrenza  sleale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   contro  le    decisioni  sulle  domande  di    ricusa   nelle   materie  del   punto  n.    1;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  contro   le decisioni  dell’ufficio  del  registro  di    commercio;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  contro  i  lodi  arbitrali  ai  sensi    dell’articolo  390  CPC  e   le  domande  di  revisione  dei  lodi  ai sensi  degli   articoli  396  e   seguenti  CPC  nelle   materie  del  punto   n.    1;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  per    ritardata  giustizia  (art.  319  lett.    c  CPC)  e  contro  le  decisioni  del  giudice  (art.  309   lett.  a   CPC)  nelle  materie  del  punto  n.    1;  e,    nella   composizione  di    un  giudice  unico,   decide:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  dell’anticipo  (art.    101  cpv.  1   CPC),  la  prestazione  dell’anticipo  per  l’assunzione  prove   (art.   102   cpv.   1 CPC),  il   conferimento  dell’effetto  sospensivo  ai reclami  (art.   325  cpv.  CPC),  l’autorizzazione    dell’esecuzione  anticipata  di  una    decisione    (art.  315  cpv.  2  CPC)  e   il  dell’effetto  sospensivo   in materia  di    provvedimenti  cautelari  (art.  315  cpv.  5   CPC);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  processuali,  con  riferimento   a   litigi  nelle  materie  del  punto  n.  1,  previste   dall’articolo  capoverso  2 CPC,  in particolare  dagli  articoli   362,  369  capoverso  3, 370  capoverso  2,  374
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 e 375  capoverso  2   CPC;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7a)   contro  le    decisioni  in    materia  di spese  (art.  110  CPC)   nelle  materie  del  punto  n.    1.  50  e   inoltre  quale  istanza   unica  cantonale:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  la    notificazione  del  deposito   del  lodo  ai sensi  dell’articolo   386  CPC  nelle  materie  del  punto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  nei  casi   previsti   dalla  LDIP  in    materia  di arbitrato  internazionale;  c)  Terza  Camera  civile  ,  di    tre  membri,  che  giudica:  in    seconda  istanza:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  contro  le    decisioni   e   le    disposizioni  ordinatorie  processuali  di prima   istanza  (art.   319  lett.  CPC),  indipendentemente  dal  valore  e   dal  genere  della  controversia;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  ed  i  reclami   di    competenza  di    altre   camere  della  Sezione  di    diritto  civile,  demandatele  presidente  della   Sezione;  e,    nella   composizione  di    un  giudice  unico,   decide:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  dell’anticipo  (art.  101  cpv.  1   CPC),  la    prestazione  dell’anticipo   per  l’assunzione  prove   (art.   102   cpv.   1 CPC),  il   conferimento  dell’effetto  sospensivo  ai reclami  (art.   325  cpv.  CPC),  l’autorizzazione    dell’esecuzione  anticipata  di  una    decisione    (art.  315  cpv.  2  CPC)  e   il  dell’effetto  sospensivo   in materia  di    provvedimenti  cautelari  (art.  315  cpv.  5   CPC);  in    prima   istanza:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  civili  previste  dall’articolo  5 capoverso  1   CPC;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  proposte  direttamente  in    appello,   purché  ne  siano  dati   i presupposti  (art.  8 CPC);  e,    nella   composizione  di    un  giudice  unico,   decide:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  dell’anticipo  (art.    101  cpv.  1   CPC),  la  prestazione  dell’anticipo  per  l’assunzione  prove  (art.  102  cpv.   1   CPC)   e   l’emanazione  dei  provvedimenti   supercautelari  (art.   265  CPC);  d)  Camera  civile  dei  reclami  ,  composta  di tre   membri,  che  giudica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  contro  le    sentenze  dei  giudici   di    pace  e   quelle  dei  pretori  con  un   valore  litigioso  inferiore  fr.  10’000.--  riservate  le competenze  della  Camera   di esecuzione  e   fallimenti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  per  ritardata  giustizia   (art.  319  lett.  c   CPC)  nelle  cause  con   un  valore  litigioso   inferiore  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10’000.--;  e,    nella   composizione  di    un  giudice  unico,   decide:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    dell’anticipo  (art.  101  cpv.  1    CPC)    e  il   conferimento    dell’effetto  sospensivo  ai  (art.  325  cpv.  2 CPC);  e)  Camera  di esecuzione  e   fallimenti  ,  composta   di    tre  membri,  che   esercita  le    funzioni  di autorità  vigilanza  in sede  unica  cantonale   e giudica:  in    seconda  istanza:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  e i  reclami  nelle  cause  proposte  a   norma  della  legge  federale  sulla  esecuzione  e sul  escluse  quelle   di  disconoscimento  del  debito   (art.   83  cpv.  2   LEF)  e di  accertamento  del  debito  (art.  85a  LEF);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  in    materia  di    riconoscimento  di decreti  stranieri  di fallimento  e   di    concordato  (art.   166  e  LDIP);
                        
                        
                    
                    
                    
                49
                            Lett.  modificata  dalla  L 26.9.2012;  in vigore   dal  1.1.2013   -  BU  2013,   131.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Lett.  introdotta   dalla  L   23.9.2014;   in vigore  dal  14.11.2014  - BU  2014,  486.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.   contro  le    decisioni  sulle  domande  di    ricusa   nelle   materie  del   punto  n.    1;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  per    ritardata  giustizia  (art.  319  lett.    c  CPC)  e  contro  le  decisioni  del  giudice  (art.  309   lett.  a   CPC)  nelle  materie  del  punto  n.    1;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4a)   contro  le    decisioni  in    materia  di spese  (art.  110  CPC)   nelle  materie  del  punto  n.    1.  51  e,    nella   composizione  di    un  giudice  unico,   decide:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  dell’anticipo  (art.    101  cpv.  1   CPC),  la  prestazione  dell’anticipo  per  l’assunzione  prove  (art.  102  cpv.  1   CPC)  il   conferimento  dell’effetto   sospensivo  ai    reclami  (art.  325   cpv.  CPC),  l’autorizzazione    dell’esecuzione  anticipata  di  una    decisione    (art.  315  cpv.  2  CPC)  e   il  dell’effetto  sospensivo   in materia  di    provvedimenti  cautelari  (art.  315  cpv.  5   CPC).  f)  Camera  di  protezione  ,  composta  di    tre  membri,   che   esercita  le funzioni   di autorità  di    vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            441  cpv.  1   CC)   e   giudica:  in    seconda  istanza:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  contro  le decisioni  sulle  domande   di  ricusa  contro  le  Autorità  regionali  di protezione  o  membri;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   per   denegata  o ritardata  giustizia  (art.  450a  cpv.  2   CC);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  contro   le decisioni  disciplinari  adottate  dalle   Autorità  regionali  di protezione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  contro   le decisioni  del  Consiglio  di Stato  in materia  di collocamento  in    vista  d’adozione  e  autorizzazione   al collocamento   di    minorenni  in    vista  d’adozione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  contro   le decisioni  del  Consiglio  di    Stato   in    materia  di riconoscimento   di istituti   privati   e di  di    riconoscimento,  come   pure  in    materia  di affidamento   di minorenni  e   famiglie;  quale  istanza  unica  cantonale:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  le  decisioni  ai  sensi  della  legge    federale  sul    rapimento  internazionale  dei  minori  del  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007  e   sulle   Convenzioni  dell’Aia   sulla  protezione   dei  minori  e degli  adulti;  e,    in seconda  istanza,  nella   composizione   di    un  giudice  unico,  decide:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.   contro  le    decisioni  delle  Autorità  regionali   di    protezione  (art.  450  CC);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  contro  le  decisioni  della    Commissione  giuridica  istituita  dalla    legge  sull’assistenza  (LASP)  del  2   febbraio  1999  secondo  l’art.   439  cpv.  1   CC;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.   contro  le    decisioni  in    materia  di provvedimenti  cautelari  (art.  445  cpv.  3   CC);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  dell’anticipo  (art.    101  cpv.  1   CPC),  la  prestazione  dell’anticipo  per  l’assunzione  prove  (art.  102  cpv.  1   CPC),  il   conferimento  o la  revoca   dell’effetto  sospensivo  ai  reclami
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            450c  e   art.  450e   cpv.  2   CC)  e   l’autorizzazione  dell’esecuzione  anticipata  di  una  decisione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            315  cpv.  2   CPC)  .  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  contro  le  decisioni  dell’Ufficio  del  sostegno  a   enti  e   attività  per  le  famiglie  e   i  giovani  ai    sensi   della   legge  sulle  misure   restrittive  della  libertà  dei  minorenni   nei  centri  educativi  aprile  2017.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricusazione
                            Art.  48a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  domande  di    ricusazione  di giudici   di    una  camera  sono  decise  dalla  camera,  completata  secondo  l’art.   45.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  sia    domandata    la  ricusa  di  un  giudice  unico,  la  decisione    è   adottata    da    un  altro  giudice,  designato  applicando   per   analogia  l’art.  45.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Giudice  unico  Art.  48b  55  1  Oltre  ai casi  previsti  dall’articolo  48,  le    Camere  della  Sezione  di    diritto  civile   del  Tribunale  di  appello:  a)  nella  composizione  di    un  giudice  unico:  le    procedure  che  terminano  con  lo    stralcio  della   causa;  non  motivate   in    modo  sufficiente,  o querulomani  o   abusive;  b)  decidere   nella   composizione  di    un  giudice  unico:  i provvedimenti   cautelari;  gli  appelli   e   i  reclami  contro  le    decisioni  adottate  in    procedura  sommaria;  le    cause  che  non  pongono  questioni   di principio   o   che  non   sono  di    rilevante  importanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direzione  del  procedimento  ai    sensi   dell’articolo  124  capoverso  2   CPC  spetta  al presidente,  che  può  delegare   questo  compito  a   un  altro  giudice.  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Lett.  introdotta   dalla  L   23.9.2014;   in vigore  dal  14.11.2014  - BU  2014,  486.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Lett.  introdotta   dalla  L   26.9.2012;   in vigore  dal  1.1.2013  -  BU  2013,   131.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Lett.  introdotta   dalla  L   11.4.2017;   in vigore  dal  20.6.2017  - BU  2017,  165.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Art.  introdotto  dalla  L   15.3.2011;   in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2011,   265.
                        
                        
                    
                    
                    
                55
                            Art.  introdotto  dalla  L   18.2.2013;   in    vigore  dal  16.4.2013  - BU  2013,  197.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Cpv.  introdotto  dalla  L 23.9.2014;  in vigore  dal  14.11.2014   -  BU  2014,   486.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezione  3  Sezione   di  diritto  pubblico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Composizione  e competenze  Art.  49  1  La  Sezione  di    diritto  pubblico   è composta   di    11  giudici   e comprende:  a)  cantonale   delle  assicurazioni,  composto  di    3 membri,   che  giudica  come   istanza  unica  contestazioni   in materia  di    assicurazioni   sociali,  come  pure   le    altre  contestazioni   che  gli  sono  dalla  legge;  b)  cantonale  amministrativo,  composto  di 6   membri,  che   giudica  quale  istanza  unica   o  ricorso   le contestazioni  che  gli sono   attribuite   dalla  legge;  c)  di  diritto    tributario,  composta    di  3   membri,  che    giudica  le  contestazioni    che  le  sono  dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Tribunale  cantonale  delle  assicurazioni,   il Tribunale  cantonale  amministrativo  e   la    Camera  di diritto  tributario  possono  decidere  nella  composizione    di  un  giudice  unico  le  cause  che  non  pongono  questioni  di    principio  o   che  non  sono  di    rilevante   importanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Riservato  il   capoverso   precedente,   il   Tribunale  cantonale  amministrativo   decide  nella   composizione  di  3   membri.  Sezione  4  Tribunale   penale   cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Composizione  e competenze  Art.  50  58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Tribunale  penale  cantonale,  che  comprende  la    Corte   delle  assise  criminali  e   la    Corte  delle  assise  correzionali,  è   composto  di    cinque  giudici   che   non  fanno   parte  di    nessun’altra   Sezione  o  Camera   del  Tribunale  di    appello.  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Corte    delle  assise  criminali  giudica  i  reati  per  i  quali  il  procuratore  pubblico  propone  una  pena  detentiva  superiore   a   due  anni,  l’internamento  secondo  l’articolo  64   del  codice   penale   svizzero  del  21  dicembre  1937  (CP),  un  trattamento  secondo  l’articolo  59  capoverso  3   CP  o, nei  casi  in    cui   si    debba  contemporaneamente  revocare  la  sospensione  condizionale  di  una    sanzione,    una  privazione  della  libertà  superiore  a   due  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Corte  delle  assise   criminali  giudica  nella  composizione   di    tre   giudici  del  Tribunale  penale   cantonale  e  di quattro   assessori-giurati,  riservato  l’articolo  61.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   Corte   delle  assise  correzionali  è   composta  di un  giudice  del  Tribunale   penale  cantonale  e   giudica  i  reati  per   i quali   il   procuratore   pubblico   propone  una  pena  detentiva   superiore  a tre   mesi  e   che   non  eccede  due   anni,  una  pena  pecuniaria   superiore  a   novanta  aliquote  giornaliere  o   il   lavoro  di    pubblica  utilità  superiore  a 360  ore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   Corte  delle  assise  correzionali  giudica   inoltre:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  previsti  da  leggi     fiscali  della  Confederazione  o  da     altre  leggi     federali,     quando  federale  in  causa  propone    la  pena  detentiva  superiore  a    tre  mesi,  la  pena  superiore  a   novanta  aliquote   giornaliere  o   il lavoro   di pubblica  utilità   superiore  a 360  (art.  73  e   seguenti  della  legge  federale  del   22  marzo  1974  sul   diritto  penale  amministrativo);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  opposizioni  al  decreto  di  confisca  emanato  dal    procuratore  pubblico  (art.  377  cpv.  2   del  di procedura  penale  del   5 ottobre  2007).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il    Presidente  del    Tribunale    penale    cantonale  rilascia  la  dichiarazione  di  esecutività  (procedura  di  exequatur)  delle  decisioni  penali  definitive  e esecutive  di    uno  Stato  estero.   La  decisione  può  essere  impugnata  mediante   appello  alla   Corte   di    appello   e   di    revisione  penale.  60  Art.  51  ...  61
                        
                        
                    
                    
                    
                Supplenza
57
                            Cpv.  modificato  dalla  L 18.2.2013;  in  vigore  dal  16.4.2013  - BU  2013,  198;  precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008,  139.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Art.   modificato  dalla   L 15.12.2011;  in    vigore  dal  7.2.2012  - BU  2012,  69;   precedenti  modifiche:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5;  BU  2010,  245  e   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Cpv.  modificato  dalla  L   16.9.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,   395.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Cpv.  introdotto  dalla  L 14.12.2015;  in    vigore   dal  5.2.2016  - BU  2016,  41.
                        
                        
                    
                    
                    
                61
                            Art.  abrogato  dalla  L 15.12.2011;  in vigore  dal  7.2.2012  -  BU   2012,  69;  precedente  modifica:  BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                245.
                            Art.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso   di    ricusazione  o   di impedimento  dei  membri  del  Tribunale  penale  cantonale,  chi  penale  cantonale.  63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  occorrono  giudici   supplenti  straordinari,  la  scelta  ha  luogo  mediante  sorteggio  tra   i  giudici  delle  Sezioni  di  diritto  civile  e   di  diritto  pubblico,  ad  esclusione   di quelli  che  sono  membri   della   Corte  dei  reclami  penali  e   della   Corte   di    appello   e   di    revisione  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  supplenti  ordinari  attribuiti  al    Tribunale   penale   cantonale  e   alla  Corte  di appello  e   di    revisione   penale  non  possono  esercitare    l’attività    forense    nel    campo  della  giustizia  penale;    il   divieto  si  estende  agli  avvocati  del   medesimo  studio  legale.  64  Art.  53  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65
                        
                        
                    
                    
                    
                Luogo
                            Art.  54  66  1  La  Corte  giudicante  siede  e   delibera   nel  Distretto  dove  è   avvenuto  il   fatto   perseguito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chi  dirige   il   procedimento  può,  per  giustificati  motivi,  convocare  la Corte  in    un  altro  luogo.  Art.  55  ...  67
                        
                        
                    
                    
                    
                Assessori-giurati
                            a)  sorteggio   e   stralci  Art.  56  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  la  Corte    delle  assise  criminali  deve  decidere  con    la  partecipazione    degli  assessori-  giurati,  chi  dirige  il   procedimento  estrae   a   sorte  in seduta  pubblica  quattordici  assessori-giurati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   lista   degli  assessori-giurati  non  deve   trovarsi   ridotta  di oltre  i due   terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    procuratore    pubblico,    la  vittima  e   l’imputato    hanno  il  diritto  di  stralciare    quattro  assessori-giurati  ciascuno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  a   qualcuno  degli   assessori-giurati  estratti  è   applicabile   un  titolo  di    ricusazione,   la    lista  è completata  per  sorteggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le    dichiarazioni  di  stralcio  vengono  fatte  prima  dal  procuratore  pubblico,  dalla  vittima  e   poi  dagli  imputati  e   non  devono  essere   motivati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Se  vi    sono  più    imputati  in  un    medesimo  processo,  essi  possono    accordarsi  per  le  dichiarazioni  di  stralcio.  In    caso  di    disaccordo,  le dichiarazioni  di    stralcio  sono  egualmente  ripartite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Sull’esercizio  delle  dichiarazioni  di    stralcio  che  non   possono  essere   ugualmente   ripartite,   come  pure  sull’ordine  degli  stralci  da  parte  dei  singoli  imputati  o   delle   vittime,  decide   chi   dirige  il procedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Chi  dirige  il  procedimento  può  anche   consentire  il sorteggio  di    un   maggior   numero  di assessori-giurati  in  modo  che   ogni  imputato  e/o  ogni  vittima  possa  stralciarne  almeno  uno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Se  una  delle   parti  non  fa  uso  delle   facoltà   di  stralcio,  la  designazione  degli   assessori-giurati  viene  fatta  da  chi   dirige   il   procedimento  in    seduta   pubblica,   mediante  sorteggio  sulla  lista   estratta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Effettuate   le dichiarazioni  di    stralcio  da  parte  del  procuratore  pubblico  e degli   imputati,  chi  dirige  il  procedimento  estrae  a   sorte  il   primo  e   il secondo  assessore-giurato  supplente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  In   caso  di    reati  contro  l’integrità  sessuale,  il presidente  fissa  alla  vittima  un  termine  di cinque   giorni  per  comunicare  se esige  che  del  tribunale   giudicante  faccia   parte  almeno  una  persona  del  suo  sesso;  se  la vittima   lo    esige,  e adempiute  le    formalità  di    ricusa   non  risulta  far  parte  del  tribunale  giudicante  nessuna  persona  del  sesso  della  vittima,  esclude   per  sorteggio  uno   degli   assessori-giurati  e  completa  la    corte  con  l’estrazione  a   sorte  di    un  assessore-giurato   dello  stesso  sesso   della   vittima.  Art.  57-58  ...  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Supplenti   e   sorteggio  supplementare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Art.  modificato  dalla  L   20.4.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  245.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Cpv.  modificato  dalla  L   15.12.2011;  in    vigore  dal  7.2.2012  -  BU  2012,   69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Cpv.  modificato  dalla  L 18.2.2019;  in  vigore  dal  16.4.2019  - BU  2019,  133;  precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018,  128.
                        
                        
                    
                    
                    
                65
                            Art.  abrogato  dalla  L 15.12.2011;  in vigore  dal  7.2.2012  -  BU   2012,  69;  precedente  modifica:  BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                245.
                            66  Art.  modificato  dalla  L   15.12.2011;  in vigore  dal   7.2.2012  - BU  2012,   69;  precedente  modifica:   BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                245.
                            67  Art.  abrogato  dalla  L 20.4.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011   -  BU  2010,   245.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  Art.   modificato  dalla   L 15.12.2011;  in    vigore  dal  7.2.2012  - BU  2012,  69;   precedenti  modifiche:   BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            245  e   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Art.  abrogati  dalla  L   20.4.2010;   in vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,   245.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  supplenti  partecipano  all’intera    procedura  giudiziaria,  ma  non  prendono    parte  alle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  omette  l’estrazione  di  ulteriori  assessori-giurati    quando  la  Corte  può  essere  completata  con  i  supplenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chi  dirige   il  procedimento  può  disporre   che  ulteriori  supplenti  assistano  sin  dall’inizio  alle  udienze  per  sostituire  se  del  caso  un  assessore-giurato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  occorre  designare   ulteriori  assessori-giurati,   chi  dirige  il procedimento   estrae  a   sorte  un   numero  di  assessori-giurati  triplo  di    quello  dei  mancanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il     procuratore  pubblico  e  l’imputato  stralciano  un  terzo     degli     estratti.  I    non  stralciati     sono  immediatamente  chiamati  a comporre  la    Corte.  Art.  60  ...  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Esclusione  degli  assessori-giurati  Art.  61  72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Assise  criminali  decidono  senza  il concorso  di assessori-giurati:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  con  rito  abbreviato;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.   casi   riservati  dal  diritto  federale,  al    giudice  che  ha  statuito  anteriormente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.   processi   in cui  sia  proposta  una  pena  detentiva  fino  a   cinque  anni;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  secondo  l’art.    64  del  codice  penale  del    21    dicembre  1937  (CP),    un    trattamento  l’art.  59  cpv.  3  CP  o,  nei  casi  in  cui    si  debba  contemporaneamente  revocare  la  condizionale   di  una   sanzione,  una  privazione  della  libertà   non  superiore  a cinque
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  casi  del  capoverso  1   lettere   c   e   d   la  Corte  delle  assise  criminali  si    compone  di tre   giudici  e   di  quattro  assessori-giurati  se  l’intervento  di    questi  è   richiesto  dal  procuratore  pubblico  nell’atto   d’accusa  o  dall’imputato,  dal  difensore  o   dalla  vittima  entro  dieci  giorni  dalla   notificazione  dell’atto  d’accusa.  Sezione  5  Corte  dei  reclami  penali  73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Composizione  e competenze  Art.  62  74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Corte  dei  reclami  penali  è   composta   di    tre  giudici  della  Sezione  di    diritto  pubblico   del  Tribunale  di    appello.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  giudica  i  reclami   contro  gli atti  procedurali   e   contro  le    decisioni   non  appellabili  previste  dal  codice  di  procedura  penale  del   5 ottobre  2007  (CPP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa  statuisce  inoltre  sui  ricorsi  contro  le decisioni   in materia   di    esecuzione  delle  pene  e   delle   misure  nei  casi  previsti   dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  76  Sezione  6  Corte   di appello   e di  revisione  penale  77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Composizione  e competenze  Art.  63  78  1  La  Corte  di appello  e di    revisione   penale  è composta  di tre  giudici  della   Sezione  di diritto  civile  del  Tribunale  di    appello  e   giudica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  interposti  contro  le    sentenze  dei  tribunali   di    primo  grado;
                        
                        
                    
                    
                    
                70
                            Art.   modificato  dalla   L 15.12.2011;  in    vigore  dal  7.2.2012  - BU  2012,  69;   precedenti  modifiche:   BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            245  e   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Art.  abrogato  dalla  L 20.4.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011   -  BU  2010,   245.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  Art.   modificato  dalla   L 15.12.2011;  in    vigore  dal  7.2.2012  - BU  2012,  69;   precedenti  modifiche:   BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            245  e   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Titolo   modificato  dalla  L   20.4.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  245.
                        
                        
                    
                    
                    
                74
                            Art.   modificato  dalla   L 20.4.2010;  in vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,  245;   precedenti  modifiche:  BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            297;  BU  2007,   5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Cpv.  abrogato   dalla  L   14.12.2015;  in    vigore  dal  5.2.2016  - BU  2016,  41.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Cpv.  abrogato  dalla  L   14.12.2015;  in vigore  dal  5.2.2016  - BU  2016,   41;  precedenti  modifiche:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  e   364.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  Titolo   modificato  dalla  L   20.4.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  245.
                        
                        
                    
                    
                    
                78
                            Art.  modificato  dalla  L   15.12.2011;  in vigore  dal   7.2.2012  - BU  2012,   69;  precedente  modifica:   BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                245.
                            b.  di revisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Corte  di    appello  e   di    revisione  penale  giudica   nella   composizione  di    tre  giudici   e   quattro  assessori-  giurati  nei  casi  in cui  la    sentenza  impugnata   sia  stata  pronunciata  da  una  corte  con  la partecipazione  di  assessori-giurati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   cpv.   3   è   inapplicabile  nei   casi  contemplati  dall’art.   406   cpv.  1   lettere  b,    c   e   d   CPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  il   resto  sono  applicabili  per  analogia  le disposizioni  sulla   partecipazione  degli  assessori-giurati  riguardanti  la    procedura  giudiziaria  di primo  grado.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Chi  dirige  il   procedimento  può  convocare  la  Corte  in  un  luogo  diverso  dalla  sede  del  Tribunale  di  appello.  Sezione  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  79  Art.  64  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  Sezione  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  81  Art.  64a  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  Capitolo  V  Ministero  pubblico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Composizione  e sede  Art.  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Ministero  pubblico    ha  sede    a    Lugano  ed  è  composto  di  un  procuratore  generale,  ventidue  procuratori  pubblici  con  giurisdizione  sull’intero  territorio  del  Cantone.  84
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   procuratore  generale   designa,   tra  i  procuratori   pubblici,   due  procuratori  generali  sostituti  e   eventuali  procuratori  pubblici  capo,  che  dirigono  le sezioni  e   le    sottosezioni   del  Ministero  pubblico.  85
                        
                        
                    
                    
                    
                Supplenza
                            Art.  66  86  1  I  componenti  del   Ministero   pubblico   si    sostituiscono  a   vicenda  in    caso   di    esclusione  o   di  ricusa,  riservate   le competenze  della   Corte  dei  reclami  penali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    impedimento,  il   procuratore  generale   è   supplito   da   un   procuratore  generale  sostituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  e   organizzazione  Art.  67  87  1  Il  Ministero  pubblico  è   l’autorità  di perseguimento  penale  conformemente  alle   disposizioni  del  CPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   procuratore  pubblico  emette  l’ordine  di    arresto  in    conformità  all’articolo  53  della  legge   federale  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  marzo  1974  sul  diritto  penale  amministrativo;  è  riservata  la  competenza  del    giudice  dei  provvedimenti  coercitivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Ministero   pubblico  è suddiviso  in    due  sezioni  specializzate  per  materia,   competenti  per:  a)   comuni,   i  reati   previsti  dalla  legislazione  speciale  federale  e cantonale  e   le    contravvenzioni;  b)  economici   e finanziari  e   l’assistenza  giudiziaria  internazionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    procuratore  generale    stabilisce  la  composizione    delle  sezioni,  nonché  i  criteri  di  ripartizione    dei  procedimenti  e   può  attribuire  singoli  casi  ai    procuratori   pubblici,  sentito   il  procuratore  generale  sostituto  o  il   procuratore  pubblico  capo  interessato;  egli    può,  per    i  bisogni  dell’ufficio  e    per  esigenze  di  perseguimento  penale,  dislocare  temporaneamente  uno  o   più  procuratori  pubblici   sul   territorio,  istituire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Titolo   abrogato  dalla  L   26.11.2013;  in    vigore  dal  1.7.2015  -  BU  2015,   164.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  Art.  abrogato  dalla  L 26.11.2013;  in vigore  dal  1.7.2015  -  BU  2015,   164.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  Titolo  abrogato  dalla  L 15.3.2011;  in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2011,   265;  precedente  modifica:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                753.
82
                            Art.  abrogato  dalla  L 15.3.2011;  in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2011,   265;  precedente  modifica:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                753.
                            83  Art.  modificato  L   20.4.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  245;  precedente  modifica:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                5.
                            84  Cpv.  modificato  dalla  L   15.3.2021;  in    vigore  dal  21.5.2021  -  BU  2021,   159.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  Cpv.  modificato  dalla  L   23.9.2014;  in    vigore  dal  14.11.2014  - BU  2014,  486.
                        
                        
                    
                    
                    
                86
                            Art.  modificato  dalla  L   20.4.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  245.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87  Art.  modificato  dalla  L   20.4.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  245.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sottosezioni  e    modificare  l’attribuzione  di  singole  materie  specifiche,  dei  procuratori    pubblici  e    dei  funzionari  tra  le    sezioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  procuratori  generali  sostituti,    conformemente    alle  istruzioni  del  procuratore  generale,  dirigono  le  sezioni  cui  sono  attribuiti,  si    occupano  della  loro   organizzazione,  garantiscono  la    collaborazione  tra  i  magistrati  e   assegnano  i  procedimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Ogni   procuratore  pubblico  agisce  autonomamente  nell’ambito  dei  procedimenti   di sua  competenza;  in  caso  di  gravi  inadempienze  o   ritardi  il   procuratore  generale,  d’intesa    con  il  procuratore  generale  sostituto  interessato,  può   assegnare  la    competenza  ad  altri  procuratori  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  del  procuratore  generale  Art.  68  89  Il  procuratore  generale   ha  le    seguenti  attribuzioni:  a)  il   Ministero    pubblico  e   vigila    sull’attività  dei  procuratori  generali  sostituti,  dei  procuratori  capo   e   dei  procuratori   pubblici;  90  b)  le    disposizioni  interne   sulle   istruzioni   e   sulla  vigilanza  della  polizia  giudiziaria;  c)  il    rispetto  dei  criteri  di  ripartizione  e    delle  decisioni  di  attribuzione  degli  incarti  ai  pubblici;  d)   i conflitti  di    competenza;  e)  le    sostituzioni  ai sensi  dell’art.  66  cpv.  1;  f)  il   Ministero  pubblico;  g)  l’attribuzione  e  le  competenze    del  personale    e    l’uso    delle  risorse  ed  è  responsabile  dell’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  delegate  alla  polizia  cantonale  Art.  69  91
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Ministero  pubblico    e  le  autorità  giudiziarie  possono,  nell’ambito    delle  rispettive  competenze  e   sotto  la  loro    vigilanza,  impartire  istruzioni  e   conferire  mandati  alla  polizia  giudiziaria,  conformemente  alle  norme  della  procedura   penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Ministero  pubblico  può  delegare  ai    propri  funzionari  o   alla  polizia  l’interrogatorio  degli  imputati,  delle  persone  informate  sui   fatti  e dei  testimoni  e la raccolta  di    altri  mezzi  di    prova.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  riservate  le    altre  attività  di perseguimento  attribuite  alla  polizia  dalla   procedura  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  d’urgenza,   la polizia  cantonale  può  procedere  ad  operazioni   preliminari  di    polizia   giudiziaria,  quali  l’arresto  e   il  sequestro  di    documenti  e oggetti,  dandone  immediato   avviso  al    procuratore  pubblico.  Capitolo  VI  Ufficio  del  giudice  dei  provvedimenti  coercitivi  92
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
                            Art.  70  93
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Vi  sono  quattro  giudici    dei  provvedimenti    coercitivi,    compreso  il    presidente,  con  giurisdizione  sull’intero  territorio  del  Cantone,   i  quali   costituiscono   un   Ufficio  che  ha   sede  a   Lugano.  94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  componenti   dell’Ufficio  del  giudice   dei   provvedimenti  coercitivi   si sostituiscono   a vicenda  in caso   di  esclusione  o   di    ricusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso   di esclusione   o di    ricusa  di tutti  i  membri   dell’Ufficio,  la    Corte  dei  reclami  penali  designa  un  giudice  straordinario,   che  deve  avere  i  requisiti  per  essere   giudice  dei  provvedimenti  coercitivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            a)  in  generale  Art.  71  95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  giudici  dei  provvedimenti  coercitivi    esercitano  le  competenze    previste  dal  codice  di  procedura  penale   e   dalle  altre  leggi;   essi  sono  competenti  a   selezionare   le informazioni  secondo   l’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            271  cpv.  1   CPP.  96
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  giudici  dei  provvedimenti  coercitivi  decidono  collegialmente  i   criteri  di  ripartizione  interna  dei  procedimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88  Cpv.  modificato  dalla  L   23.9.2014;  in    vigore  dal  14.11.2014  - BU  2014,  486.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89  Art.  modificato  dalla  L   20.4.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  245.
                        
                        
                    
                    
                    
                90
                            Lett.  modificata  dalla  L 23.9.2014;  in vigore   dal  14.11.2014  - BU  2014,  486.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91  Art.  modificato  dalla  L   20.4.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  245.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92  Titolo   modificato  dalla  L   20.4.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  245.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93  Art.  modificato  dalla  L   20.9.2016;  in    vigore  dal  7.3.2017  - BU  2017,  31;  precedente  modifica:  BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                245.
                            94  Cpv.  modificato  dalla  L   1.6.2021;  in    vigore   dal  6.8.2021  - BU  2021,  242.
                        
                        
                    
                    
                    
                95
                            Art.  modificato  dalla  L   20.4.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  245.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96  Cpv.  modificato  dalla  L   15.3.2011;  in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2011,   265.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni   giudice  dei  provvedimenti  coercitivi   agisce  autonomamente  nell’ambito  dei  procedimenti  di sua
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  del  presidente  Art.  72  97  Il  presidente  ha  le    seguenti  attribuzioni:  a)   l’attività   dell’Ufficio  e   vigila  sul  suo  funzionamento;  b)  e   presiede  il   collegio  dei  giudici  dei  provvedimenti  coercitivi;  c)  sull’applicazione  dei  criteri  di ripartizione   dei   procedimenti;  d)   i conflitti  di    competenza;  e)  le    sostituzioni  ai sensi  dell’art.  70  cpv.  2;  f)  l’Ufficio   del  giudice  dei  provvedimenti   coercitivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  in  materia  di  applicazione   della  pena  Art.  73  98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  giudici  dei   provvedimenti  coercitivi  fungono   da  giudici  dell’applicazione  della  pena,  con  giurisdizione  sull’intero   territorio  del  Cantone,  nei  casi  stabiliti  dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la ricusazione,   si    applicano  per  analogia  le disposizioni  del  CPP;  la    relativa  decisione  spetta,   se  del  caso,  alla   Corte  di appello  e di revisione  penale.  Capitolo  VII
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  99  Capitolo  VIII  Consiglio  della  magistratura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  e   sede  Art.  74  1  Al  Consiglio  della  magistratura  è    riservato  il   potere  disciplinare    e    di  sorveglianza  sui  magistrati  e   sulle  persone  che  svolgono   funzioni  giudiziarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  della  magistratura  ha  sede  a Lugano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Composizione  e durata  della  carica  Art.  75  1  Il  Consiglio  della  magistratura  è   composto  di    7   membri  e   di 5   supplenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   durata  della  carica   è   di sei  anni   e   i  membri   e   i  supplenti  sono  rieleggibili  al massimo  per  complessivi  dodici  anni;  è   inoltre  applicabile  l’art.  21.
                        
                        
                    
                    
                    
                Incompatibilità
                            Art.  76  La  carica  di membro  e   di supplente  è   incompatibile   con   quella  di  Consigliere  di  Stato,  di  deputato  alle   Camere  federali,  di  membro  del  Gran  Consiglio  e   di  funzionario  delle   amministrazioni  comunali,  cantonali   e   federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Elezione
                            Art.  77  1  Tre  membri  e   due  supplenti   devono  essere  scelti  tra   i magistrati  in    carica  che   svolgono  la  loro  attività   a   tempo  pieno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  sono  eletti  dall’assemblea  dei  magistrati  a   tempo  pieno   con  il  sistema  della   maggioranza   relativa,  alla  presenza   dei   due  terzi  dei  suoi   membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’assemblea   dei  magistrati  a   tempo  pieno,  convocata  e   diretta  dal  presidente   del  Tribunale  di    appello,  designa,  tra   i  membri  da  essa  scelti,  il presidente   e il   vicepresidente  del  Consiglio  della  magistratura,  che  stanno  in    carica   per   sei   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’assemblea    stabilisce  le  ulteriori  modalità  inerenti    alla  procedura  di  elezione    con    un  regolamento  interno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Quattro  membri   e tre  supplenti  del  Consiglio   della  magistratura  sono  eletti   dal  Gran   Consiglio  fra  gli  altri  magistrati,  ex  magistrati  o   altri   cittadini   attivi;  non  più  di  due  membri  e di un   supplente  possono  essere  scelti  fra  avvocati  iscritti  all’Ordine  degli  avvocati  del  Cantone  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dichiarazione  di  fedeltà
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  Art.  modificato  dalla  L   20.4.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  245.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            98  Art.  modificato  L   20.4.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  245;  precedente  modifica:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                5.
99
                            Capitolo  abrogato  dalla  L   20.4.2010;   in vigore   dal  1.1.2011   - BU  2010,   245;  precedenti  modifiche:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007,  5   e   21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  78  I  membri  e   i  supplenti  del  Consiglio  della  magistratura   assumono  la  carica  con  il   rilascio  della  dichiarazione  di fedeltà  alla  Costituzione   e alle   leggi,   firmando  il relativo  attestato   che  viene   loro  consegnato  dal  presidente   del   Gran   Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  79  1  Il  Consiglio  della  magistratura  è   convocato  dal  suo  presidente,  ogni  qualvolta  ve ne  sia  il  bisogno  e quando  lo richiedono  tre  dei  suoi  membri   o   l’assemblea  dei  magistrati,   ma  almeno  due  volte  all’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  suoi  compiti:  a)  del  funzionamento   della  giustizia  con  la    presentazione  di    un  rapporto  annuale  al Consiglio  Stato;  b)  al Dipartimento  delle   istituzioni   di    eventuali  problemi   di    natura  organizzativa;  c)  di    sanzioni   disciplinari  nei  confronti   dei  magistrati;  d)    dei  magistrati  quando  per    malattia  fisica  o  psichica  o  per    altre  cause  non  possono  convenientemente  ai doveri   della   carica;  e)  del  magistrato  dal  segreto   d’ufficio;  100  f)  sulle  candidature  di coloro  che  sono  già  in    carica   in una  funzione   sottoposta  alla  sua
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di    esonero   per  malattia  fisica   o   psichica   o   per   altre  cause,  si   applicano  al    magistrato  le    norme  relative  alla   disdetta   del  rapporto  d’impiego   previste  dagli   art.  60   cpv.   1, 2, 3 lett.  b,    c,    d,    e   cpv.  5,    60a  cpv.  2   e   3   e   61  della   legge   sull’ordinamento   degli   impiegati  dello   Stato  e dei  docenti.  102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sanzioni  disciplinari  Art.  80  104  1  Nei  confronti  del  magistrato  inadempiente  nell’esercizio  delle  sue  funzioni  o  che,  con    il  suo  comportamento,    offende    la  dignità  della  magistratura,  il  Consiglio  può  infliggere  le  seguenti  sanzioni  disciplinari:  a)  b)   sino  a fr.  10'000.--;  c)  sino  a   tre  mesi   con  decadenza  del  diritto  di    percepire  l’onorario;  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  commisurazione  della   sanzione  disciplinare  devono  essere   la    rilevanza  del  fatto,   il  grado  di    colpa  e il   comportamento  anteriore  del  magistrato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   magistrato   destituito  diventa   ineleggibile   a qualsiasi  carica  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Al  magistrato  destituito  viene  versata  unicamente  la    prestazione  di    libero  passaggio  conformemente  al  regolamento  di    previdenza  dell’Istituto   di    previdenza   del  Cantone  Ticino:  in caso   di    evento  a   partire  dai  60   anni,  il   magistrato   ha  diritto  alle   prestazioni   per  pensionamento  per  limiti   di    età.  105
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Avvio  del  procedimento  Art.  81  1  Il  procedimento  disciplinare  è    avviato  dal  Consiglio  della  magistratura  d’ufficio  o  su  segnalazione  motivata  di    un’autorità  o   di    un  terzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   denunciante  non  ha  qualità  di    parte  nel  procedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  magistrato  inquisito   deve  essere  assicurata  la  facoltà  di essere  sentito,  di consultare  gli  atti   e di  addurre  prove.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sospensione  cautelare  Art.  82  1  Il  Consiglio  della  magistratura  può  pronunciare  la    sospensione  cautelare  nei  confronti   di  un  magistrato   oggetto  di procedimento  penale  quando  le    circostanze  del  caso  lo    giustificano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durante  la    sospensione  cautelare  l’onorario  del  magistrato   può  essere   sospeso  in tutto  o in    parte;   in  tal  caso,   gli vengono  corrisposti  gli  arretrati  ove   il procedimento  non  si concluda   con   la destituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Facoltà  del  presidente  Art.  83
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presidente  del  Consiglio    della  magistratura  può  evadere  denunce    manifestamente  infondate,  dandone   avviso  al    magistrato  interessato,  al    denunciante  e agli  altri  membri   del  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100    Lett.  introdotta  dalla  L 27.2.2007;   in    vigore   dal  1.9.2007   -  BU  2007,   603.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            101    Lett.  introdotta  dalla  L 27.2.2007;   in    vigore   dal  1.9.2007   -  BU  2007,   603.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102    Cpv.  modificato  dalla  L 17.4.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  308.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103    Cpv.  abrogato  dalla  L 27.2.2007;   in    vigore   dal   1.9.2007  -  BU  2007,   603.
                        
                        
                    
                    
                    
                104
                            Art.  modificato  dalla  L   17.4.2012;  in    vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  308.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105    Cpv.  introdotto   dalla   L   6.11.2012;  in    vigore  dal  1.1.2013  -  BU  2012,   635.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il denunciante,  nel  termine  fissatogli,  insiste  nella   denuncia,  il   presidente  la    sottopone   al    giudizio  giustizia  sino  a fr. 2000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prove  d’ufficio  e   informazioni  Art.  84  1  Il  Consiglio  della  magistratura  ha  la  facoltà  di  assumere  prove  d’ufficio    e  può  delegare  questo  compito  ad  un  suo   membro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  Consiglio  della  magistratura  non   può  essere  opposto  il   segreto  d’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   procuratore  pubblico  notifica  al Consiglio  della  magistratura,  al    più  presto  ma  al massimo  entro  tre  mesi  dall’apertura  dell’istruzione,  l’esistenza    di  un  procedimento  penale  contro  un  magistrato.    Le  autorità  giudiziarie  e  amministrative  informano  il    Consiglio  della    magistratura  sulle  decisioni  di  condanna  per  infrazioni   di    carattere  penale  o   amministrativo  pronunciate   a   carico   di un   magistrato  in  Svizzera  o   all’estero  nella  misura  in    cui  ne  vengano   a conoscenza.  106
                        
                        
                    
                    
                    
                Sentenza
                            Art.  85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  della  magistratura,  riservato  l’art.  83  cpv.  1, delibera  a   numero  completo  e a  maggioranza  dei  voti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   sentenza   del  Consiglio  deve  essere  motivata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  107
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   sentenza   è   intimata  al    magistrato,  al Consiglio   di Stato   e   al    Gran  Consiglio,  per  il tramite  del  suo  presidente.  Essa  è intimata  al    solo  Consiglio  di    Stato   se  concerne  magistrati  di    elezione  popolare.  È  inoltre  intimata  al    denunciante,   se  del  caso,  per   estratto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   Consiglio  della  magistratura  ha  la    facoltà  di    ordinare  la    pubblicazione  della  sentenza  se  circostanze  particolari  lo    giustificano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  di  ricorso  Art.  85a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  la sentenza   del  Consiglio  della   magistratura  è   dato  ricorso  a una  commissione  di  ricorso   sulla  magistratura   entro   il   termine  di    trenta  giorni;  la    decisione  della  commissione   di    ricorso  è  inappellabile  e   immediatamente  esecutiva.  109
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   commissione  di    ricorso   si    compone  di    un   presidente,  due  membri  e   due  supplenti   eletti   dal  Gran  Consiglio  che   devono  adempiere  ai    requisiti   di eleggibilità  ai    sensi  dell’art.   17  cpv.  1.    Per   il   resto,  sono  applicabili  per  analogia  le    norme   sul   Consiglio   della   magistratura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   applicabile  l’art.  85  cpv.   4   e   5.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prescrizione
                            Art.  86  110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  diritto  di  punire  disciplinarmente    si  prescrive  in  un    anno  dal  giorno    in  cui    l’autorità  di  sorveglianza  è   venuta  a   conoscenza  dei  fatti  contestati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   prescrizione  è   interrotta   da  qualsiasi   atto   istruttorio  dell’autorità  di sorveglianza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’azione  disciplinare  decade  definitivamente  dieci  anni  dopo  la    commissione  dei  fatti   contestati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È   riservata  la    maggior  prescrizione  per  atti  penalmente  perseguibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricusa
                            Art.  87  111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    la  ricusa    dei  membri  e  dei  supplenti  del  Consiglio  della  magistratura    e  della  commissione  di ricorso  si    applicano  per  analogia  le    disposizioni  del  CPC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  della  magistratura  e  la  commissione  di  ricorso  decidono    sulla  ricusa,  senza  il   membro  ricusato  e   completandosi   con   i  supplenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la    ricusa   riguarda  tutti  i  componenti  del  Consiglio  della  magistratura  o della   commissione  di    ricorso,  decide  il Tribunale   di    appello;  in caso  di    accoglimento   della  domanda,  il   Tribunale  di    appello  designa   i  nuovi  membri,  nel  rispetto  delle  norme  sulla   costituzione  e sui   requisiti  dei  membri   del  Consiglio  della  magistratura  e   della  commissione  di    ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  suppletorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106    Cpv.  modificato  dalla  L 4.6.2012;  in vigore  dal  10.8.2012  - BU  2012,  364.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            107    Cpv.  abrogato  dalla  L 27.2.2007;   in    vigore   dal   1.9.2007  -  BU  2007,   603.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108    Art.  introdotto  dalla  L 27.2.2007;   in    vigore   dal  1.9.2007   -  BU  2007,   603  e   608.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            109    Cpv.  modificato  dalla  L 24.9.2013;  in    vigore   dal  1.3.2014  - BU  2013,  472.
                        
                        
                    
                    
                    
                110
                            Art.  modificato  dalla  L   27.2.2007;  in    vigore   dal  1.9.2007  - BU  2007,  603.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111    Art.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  314.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  88  112  Le  norme    della    legge  sulla    procedura  amministrativa  del  24    settembre  2013  sono  applicabili  per  analogia  nei  casi  non  espressamente  previsti  dalla   presente   legge.  TITOLO  III  Disposizioni  transitorie  e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizione  transitoria   sugli   assessori-giurati   di  primo  grado   e di  appello  Art.  89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            113
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  periodo  di  nomina  degli  assessori-giurati    di  primo  grado    e    di  appello  eletti  con    la  revisione  legislativa  concernente  l’istituzione  della  figura  di  assessore-giurato    del  Tribunale  penale  cantonale  e   della  Corte   di    appello  e   di    revisione   penale   termina  al    momento  del  rinnovo  integrale  del  Tribunale  di    appello.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  procedimenti  pendenti  al  momento  dell’entrata    in  vigore  della  presente  legge    sono  continuati  secondo  il   nuovo  diritto,   in quanto  le    disposizioni  seguenti  non  prevedano   altrimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  già  aperto  prima  dell’entrata  in    vigore   della  presente  modifica  legislativa,   il   dibattimento  di primo  grado  o   di    appello  è continuato  secondo  il diritto  anteriore   dal  medesimo   collegio  giudicante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamenti  d’applicazione  Art.  90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di Stato  emana   i  regolamenti  necessari  per  l’applicazione  della   presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   riservata  la    facoltà  del  Tribunale  di    appello  di    emanare  il proprio  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Abrogazione  del  diritto  vigente  Art.  91  È    abrogata  la  legge  organica    giudiziaria  civile  e  penale  del  24    novembre    1910  con  le  successive  modificazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  92  Decorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto   di  referendum,  la  presente   legge   con  il   relativo  allegato  è   pubblicata   nel   Bollettino  ufficiale   delle  leggi  e degli  atti  esecutivi  ed   entra  immediatamente  in  vigore.  114  Pubblicata  nel   BU  2006  ,  216   e   279.  Diritto  transitorio  legge  di applicazione  del  codice  di diritto  processuale  civile  svizzero   del  24  giugno  2010  (LACPC)  -  BU  2010,  311.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il   periodo   di    nomina  dei  pretori  aggiunti  è   allineato   a   quello  dei  pretori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  ricorsi  per   cassazione  che,  in virtù  del   diritto  transitorio,  sono  demandati  alla  Camera  di cassazione  civile,  sono   trattati  dalla   Camera  civile  dei  reclami.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    decisioni    di  inibizione  dell’uso  illecito    di  un  fondo  a    scopo    di  posteggio    emanata  sulla  base  dell’articolo  375  bis  e la possibilità  di infliggere  la multa  secondo  l’articolo   375  ter  del  codice  di procedura  civile  del  17    febbraio  1971  decadono  dopo  dieci  anni    dall’entrata  in  vigore  del  codice  di  diritto  processuale  civile  svizzero  del  19  dicembre   2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112    Art.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in    vigore   dal  1.3.2014  - BU  2013,  481.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            113  Art.  reintrodotto  dalla  L   15.12.2011;  in  vigore    dal  7.2.2012  -   BU  2012,  69;  precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009,  159.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114    Entrata  in vigore:   14  luglio  2006  -  BU  2006,  232.