Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato
                            Regolamento  della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato  (del 29 maggio 1996)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  visto  l’art.  60  della  Legge  14  settembre  1976  sulla  Cassa  pensioni  dei  dipendenti  dello  Stato  (denominata  in seguito Lcpd);  sentita la Commissione della Cassa e su proposta del Dipartimento delle finanze e dell’economia  d e c r e t a :  Capitolo I  Il rapporto di assicurazione  Art. 1  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Salariati sottoposti  all’assicurazione obbligatoria  secondo il piano minimo LPP  (art. 4 cpv. 4 Lcpd)  Art. 1a
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  I seguenti salariati sottostanno all’assicurazione obbligatoria secondo il piano minimo  LPP:  a)  i  salariati  assunti  con  un  mandato,  ma  assoggettati  all’AVS  con  un  rapporto  di  lavoro  da  dipendente;  b)  i dipendenti assunti con un programma occupazionale o in qualità di supplenti.  Il contratto di lavoro per queste categorie di salariati deve avere carattere ininterrotto ed avere una  durata  superiore  ai  tre  mesi.  Il  salario  mensile  riportato  su  base  ann  ua  deve  essere  maggiore  all’importo determinato dal Consiglio Federale in applicazione della LPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il piano minimo LPP può essere:  a)  allestito dagli Organi della Cassa pensioni;  b)  demandato all’Istituto collettore tramite convenzione;  c)  demandato  ad  un  assicuratore  esterno,  riconosciuto  in  materia  di  previdenza  professionale  (LPP/OPP), tramite convenzione.  Ammissione per convenzione  (art. 4 cpv. 2 Lcpd)  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Comitato  della  Cassa  pensioni  è  competente  a  stipulare  le  convenzioni  previste  dall’art.  4. cpv. 2 Lcpd. La disdetta può essere data da ambedue le parti per la fine di un anno civile  con un preavviso di almeno 6 mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’affiliazione  del  datore  di  lavoro  alla  Cassa  pensioni  implica  di  regola  l’assicurazione  di  tutti  i  salariati  sottoposti  obbl  igatoriamente  alla  Lcpd,  a  meno  che  il  datore  di  lavoro  abbia  definito  preventivamente  le  categorie  degli  assicurati  assoggettati  ad  altre  Istituzioni  di  previdenza.  Le  disposizioni dell’art. 7 OPP2 sono vincolanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Inizio e fine dell’assicurazione  (art.  6 Lcpd)  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assicurazione esplica i suoi effetti dal giorno in cui il salariato inizia o avrebbe dovuto  iniziare il lavoro in base all’assunzione, ma in ogni caso dal momento in cui si avvia per recarsi al  lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assicurazione termina 30 giorni  dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. In caso di immediata  assunzione presso un nuovo datore di lavoro è competente la nuova Istituzione di previdenza.  Riscatto  (art. 6 Lcpd)  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  somma  di  riscatto  è  calcolata  sui  valori  validi  alla  data  del  l’assunzione o alla data  della  decisione  di  riscatto  dell’assicurato.  In  caso  di  trasferimento  della  prestazione  di  libero  passaggio dopo 6 mesi dall’affiliazione da parte del precedente Istituto di previdenza, il calcolo è  eseguito alla data dell’incasso  della prestazione di libero passaggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La somma di riscatto può essere:  -  la prestazione di libero passaggio trasferita da un altro Fondo di previdenza;  -  la partecipazione pattuita al momento del contratto d’assunzione fra l’assicurato ed il datore di  la  voro;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Art. abrogato dal R 5.10.2005; in vigore dal 7.10.2005  -  BU 2005, 325; precedente modifica: BU 2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art. introdotto dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001  -  BU 2001, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cpv. modificato dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001  -  BU 2001,  136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  l’importo  versato  interamente  dall’assicurato,  compresi  il  rimborso  dei  prelievi  effettuati  per  l’abitazione primaria (art. 30d LPP) ed il ricupero de  lle prestazioni versate in caso di divorzio  (art. 22c LFLP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il pagamento della somma di riscatto avviene di regola alla data dell’inizio delle nuove garanzie  d’assicurazione; esso può essere dilazionato fino al compimento dei 60 anni di età. Sono calcola  ti  l’interesse annuo del 5% ed il premio di copertura d’invalidità e del decesso corrispondente allo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.5%, dalla data delle nuove garanzie d’assicurazione. Dopo i 60 anni il pagamento della somma di  riscatto, più il premio rischio e gli interessi, avviene  immediatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il periodo massimo d’assicurazione complessivo corrisponde a 14’400 giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Possono riscattare giorni di assicurazione unicamente gli assicurati che a 60 anni o più hanno o  avranno  un  periodo  complessivo  d’assicurazione  inferiore  a  14’400  giorni  effettivi  pieni  senza  rivalutazione. Il riscatto è calcolato sulla base dei 14’400 giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Se l’ammontare della prestazione di libero passaggio è superiore alla somma di riscatto richiesta  a 60 anni per l’ottenimento del massimo delle prestazioni,  dopo 6 mesi ed in mancanza di istruzioni  da parte dell’assicurato, l’eccedenza è trasferita all’Istituto collettore (art. 4 LFLP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il riscatto personale è ammesso nei limiti fissati dall’art. 79a LPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La somma di riscatto annua (360 giorni) è calcolata  sullo stipendio assicurato o, se l’affiliato ha 48  anni o più, sullo stipendio determinante valido alla data del calcolo. Per i nuovi affiliati con più di 48  anni lo stipendio determinante equivale allo stipendio assicurato.  I  tassi  di  conversione  e  le  mod  alità  di  calcolo  dello  stipendio  determinante,  sono  quelli  stabiliti  dall’art. 5 cpv. 3 e dall’art. 5a del presente regolamento (cfr. allegato no. 2).  Conti individuali prestazioni di libero passaggio  (art. 7 Lcpd)  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La tenuta dei conti individuali  di vecchiaia avviene in conformità agli art. 15 e 16 LPP.  Sono  applicabili  inoltre  le  disposizioni  previste  dalla  Sezione  3  dell’Ordinanza  sulla  previdenza  professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le norme previste dalla Legge  federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la  vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP) e delle relative ordinanze sono applicabili per analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’ammontare  della  prestazione  di  libero  passaggio  in  caso  di  uscita  dalla  Cassa  op  pure  di  prelievo  secondo  la  LPP  o  la  LFLP  è  calcolata  sulla  base  della  pensione  di  vecchiaia  e  della  presunta pensione vedovile acquisite alla data del calcolo (art. 22 e 37 Lcpd) (cfr. allegato 1).  I tassi di conversione sono i seguenti:  Età  Uomini  Donne  Vecchiaia  Vedovile  Vecchiaia  Vedovile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  6.621  6.793
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  6.696  6.834
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  6.772  6.876
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  6.848  6.917
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  6.924  6.959
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  7.000  7.000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  7.076  7.041
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  7.152  7.083
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  7.228  7.124
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  7.304  7.166
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  7.379  7.207
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  7.455  7.249
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  7.531  7.290
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  7.607  7.332
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  7.683  7.373
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  7.759  7.415
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  7.835  7.456
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  7.911  7.497
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  7.987  7.539
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  8.063  7.580
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  8.138  7.622
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  8.214  7.663
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  8.290  7.705
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  8.366  7.746
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  8.442  7.788
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  8.518  7.829
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  8.594  7.871
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  8.670  7.912
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  7.045  2.552  7.813  0.210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  7.657  2.699  8.490  0.205
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  7.986  2.774  8.852  0.201
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  8.330  2.850  9.233  0.197
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  8.693  2.926  9.631  0.192
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  9.073  3.002  10.051  0.187
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  9.476  3.078  10.491  0.181
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  9.900  3.152  10.956  0.174
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  10.350  3.224  11.445  0.167
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  10.829  3.293  11.963  0.159
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  11.340  3.358  12.510  0.151
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  11.886  3.418  13.094  0.142
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  12.470  3.474  13.713  0.132
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  13.099  3.526  14.375  0.122
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  13.623  3.667  14.950  0.127
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  14.168  3.813  15.548  0.132
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  14.735  3.966  16.170  0.137
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La prestazione di libero passaggio calcolata secondo il cpv. 3 non può essere inferiore agli importi  stabiliti dall’art. 17 della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la  v  ecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP) e dall’art. 28 della LPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  caso di mancato trasferimento ad una nuova istituzione di previdenza, la prestazione di libero  passaggio,  compresi  gli  interessi,  viene  versata  su  un  conto  risparmio  -  previdenza  vinc  olato,  su  indicazione  dell’assicurato.  È  riservato  il  pagamento  in  contanti  secondo  le  condizioni  previste  dall’art. 7 cpv. 6 Lcpd.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Se l’avente diritto non fornisce istruzioni entro 6 mesi, la prestazione di libero passaggio viene  versata all’Istituto  collettore (art. 4 LFLP).  Calcolo stipendio determinante  (art. 7 cpv. 8 Lcpd)  Art. 5a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per gli assicurati al 31 dicembre 1999 con 48 anni o più, il calcolo dello stipendio determinante  avviene  sulla  media  degli  stipendi  assicurati  acquisiti  al  verificarsi dell’evento, più quello acquisito al 31  dicembre 1999 moltiplicato per il numero di anni conseguiti fra 48 anni e l’età al 31 dicembre 1999, e di  quello acquisito al verificarsi dell’evento, moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite  di 10 anni (cfr.  allegato no. 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per gli assicurati che hanno compiuto 48 anni dopo il 31 dicembre 1999, il calcolo dello stipendio  determinante  avviene  sulla  media  degli stipendi assicurati acquisiti al verificarsi dell’evento e di  quello  acquisito  nel  l’ultimo anno di affiliazione, moltiplicato per il numero degli anni mancanti al  limite dei dieci anni (cfr. allegato no. 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per gli assicurati iscritti alla Cassa pensioni dopo il 31 dicembre 1999, con 48 anni o più per i quali  non è disponibile il peri  odo completo di 10 anni, il calcolo dello stipendio determinante avviene sulla  media  degli  stipendi  assicurati  acquisiti  al verificarsi dell’evento, e di quello acquisito nell’ultimo  anno di affiliazione moltiplicato per il numero degli anni mancanti al li  mite dei 10 anni (cfr. allegato  no. 2).  Costituzione in pegno e prelievi anticipati  (art. 7a Lcpd)  Art. 6  1  L’assicurato  può  ovviare  alla  riduzione  delle  prestazioni  per  invalidità/decesso  mediante un’assicurazione rischio privata di sua scelta. L’Amminist  razione  della  Cassa  pensioni  assicura l’informazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assicurato  può  ridurre  o  annullare  la  riduzione  delle  prestazioni  unicamente  mediante  il  rimborso,  previsto  dalla  Legge  federale  sulla  promozione  della  proprietà  d’abitazioni  mediante  i  fondi della p  revidenza professionale. La riduzione o l’aumento del periodo possibile d’assicurazione  in  seguito  a  prelievi  o  rimborsi  (per  l’accesso  alla  proprietà  d’abitazioni)  non  possono  essere  rivalutati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le modalità di calcolo per la modifica del periodo d’assicu  razione  sono  uguali  a  quelle  utilizzate  per  il  calcolo  della  prestazione  di  libero  passaggio  previste  dagli  art.  5  e  5a  del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di  limitata  disponibilità  di  liquidità,  la  Cassa  può  differire  il  versamento  del  prelievo  al  massimo  per 6 mesi, previo avviso all’Autorità di Vigilanza, in conformità all’art. 30c cpv. 7 LPP. La  decisione è di competenza del Comitato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per l’esecuzione delle pratiche relative alle procedure di prelievo e costituzione in pegno la Cassa  preleva una tassa  a parziale copertura delle spese amministrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Art. introdotto dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001  -  BU 2001, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Cpv. introdotto dal R 6.6  .2001; in vigore dal 1.7.2001  -  BU 2001, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Cpv. introdotto dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001  -  BU 2001, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            interna.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Determinazione dello stipendio assicurato  (art. 10 Lcpd)  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lo stipendio annuale ai sensi  dell’art. 10, cpv. 2 Lcpd è quello di base previsto dall’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 Lstip, più gli eventuali aumenti straordinari concessi sulla base dell’art. 7a cpv. 1 lett. a) e b)  Lstip. Negli altri casi valgono per analogia gli stessi criteri per la determinazione dei s  upplementi da  aggiungere allo stipendio base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se un salariato è occupato per un periodo inferiore a un anno, è considerato stipendio assicurato  quello che avrebbe percepito per un anno intero d’occupazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei casi di invalidità parziale lo stipendio m  inimo assicurato è ridotto in misura proporzionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Assicurati esterni  (art. 11 Lcpd)  Art. 8  1  Alla cessazione del rapporto di lavoro l’assicurato può chiedere il mantenimento del  contratto di assicurazione con la Cassa se sono soddisfatti i limiti previs  ti dall’art. 11 cpv. 1 Lcpd, a  meno   che   ciò   non   comporti   una   doppia   assicurazione   previdenziale.   Il   datore   di   lavoro  dell’assicurato deve comunicare per iscritto il suo accordo al pagamento del premio assicurativo a  suo carico. La Fondazione di previdenza  del datore di lavoro deve dichiarare l’esonero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  assicurati  esterni  al  31  dicembre  1994  versano  i  contributi  globali  per  il  finanziamento  delle  seguenti prestazioni:  a)  vecchiaia a 65 anni (uomini) e a 62 anni (donne);  b)  invalidità;  c)  decesso.  Lo  stipendio  assicurato  viene  adeguato  alla  sola  evoluzione  del  rincaro  in  modo  identico  a  quello  degli  altri  assicurati.  Per  la  disdetta  valgono  le  disposizioni  dell’art.  2,  cpv.  1  del  presente  regolamento.  Capitolo II  I contributi  Premio assicurativo globale  (art. 12a Lcpd)  Art. 9  In caso di necessità la Commissione della Cassa esamina e propone al Gran Consiglio,  tramite il Consiglio di Stato, l’ammontare del premio assicurativo globale, sulla base del bilancio  attuariale e di stud  i specialistici particolari di evoluzione della Cassa.  Contributi  (art. 12a Lcpd)  Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La copertura per i rischi invalidità e decesso prevista dall’art. 12a cpv. 4 Lcpd cessa  alla fine del mese di compimento del 20° anno di età.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono esonerati dal p  agamento del contributo assicurativo gli assicurati che raggiungono 60 anni  di  età  e  40  anni  di  assicurazione  pieni  al  100%,  a  decorrere  dal  1°  del  mese  successivo  l’adempimento di queste due condizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  contributi  degli  assicurati  sono  trattenuti  mens  ilmente  sullo  stipendio  e  vengono  riversati  alla  Cassa  pensioni,  unitamente  a  quelli  del  datore  di  lavoro.  I  Comuni,  i  Consorzi  e  tutti  gli  altri  Enti  convenzionati  con  la  Cassa  versano  i  contributi  globali  (assicurato  e  datore  di  lavoro)  entro  30  giorni d  alla data di emissione del conteggio dei contributi.  In caso di ritardo nei pagamenti la Cassa addebita un interesse annuo del 5%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  linea  di  principio  la  Cassa  garantisce  le  prestazioni  solo  se  i  contributi  globali  sono  pagati  integralmente alle scaden  ze stabilite o coperte da premio rischio.  Congedi  (art. 13 Lcpd)  Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di  evento  assicurativo  (vecchiaia,  invalidità,  decesso)  durante  il  congedo,  la  Cassa  garantisce  all’assicurato  o  ai  suoi  superstiti  le  prestazioni  integrali  (premio  rischio  obbligatorio), sino all’estinzione del diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di evento assicurativo (vecchiaia, invalidità, decesso) dopo la ripresa dell’attività, con il  solo   pagamento   del   premio   rischio   durante   il   congedo,   il   periodo   di   assicurazione   sarà  proporzionalmente  ridotto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Anni  di  assicurazione  mancanti  parziali  o  totali  dovuti  a  congedo  possono  essere  ricuperati  mediante  il  pagamento  del  contributo  totale  (assicurato/datore  di  lavoro)  su  richiesta  scritta
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Cpv. introdotto dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2  008  -  BU 2008, 671.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv. modificato dal R 5.10.2005; in vigore dal 7.10.2005  -  BU 2005, 325.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Cpv. introdotto dal R 5.10.2005; in vigore dal 7.10.2005  -  BU 2005, 325.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Cpv. modificato dal R 5.10.2005; in vigore dal 7.10.2005  -  BU 2005, 325.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv. modificato dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001  -  BU 2001, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            del congedo l’assicurato deve pagare gli interessi di mora.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dopo la fine del congedo la completazione della copertura assicurativa può avvenire solo tramite il  versamento della somma di riscatto, calcolata secondo l’  art. 4 del presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In caso di evento assicurato, il calcolo delle prestazioni (libero passaggio / invalidità / vecchiaia /  anticipato / decesso) avviene alla data in cui si verifica l’evento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Finanziamento del supplemento sostitutivo  dell  a rendita AVS/AI  a) Modalità di finanziamento per i datori di lavoro  (art. 14d Lcpd)  Art. 11a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Il  finanziamento  del  supplemento  sostitutivo  AVS/AI  a  carico  dei  datori  di  lavoro  è  calcolato secondo la seguente tabella.  Età di  pensionamento  Fattore di moltip  licazione per ogni franco  di supplemento sostitutivo AVS/AI  Uomini  Donne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  5.960  5.256
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  5.216  4.471
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  4.441  3.655
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  3.632  2.802
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  2.788  1.911
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  1.904  0.978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  0.976  0.000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  0.000  b) Modalità di finanziamento per gli assicurati  (art.  14e Lcpd)  Art. 11b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Il  finanziamento  del  supplemento  sostitutivo  AVS/AI  a  carico  del  beneficiario  avviene  secondo la seguente tabella.  Età di  pensionamento  Fattore   di   moltiplicazione   per   il  calcolo  della  riduzione  permanente   della   pensione   per  ogni  franco  di  supplemento  sostitutivo AVS/AI  Uomini  Donne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  0.35734  0.33402
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  0.31841  0.28999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  0.27624  0.24199
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  0.23041  0.18957
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  0.18047  0.13219
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  0.12587  0.06923
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  0.06596  0.00000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  0.00000  c) Modalità di finanziamento per gli assicurati  esterni  (art. 14d e 14e Lcpd)  Art. 11c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Gli  affiliati  alla  Cassa  ai  sensi  dell’art.  11  Lcpd  comunicano  per  iscritto, al momento  dell’inoltro  della  domanda  di  pensionamento,  le  modalità  di  finanziamento  del  supplemento  sostitutivo AVS/AI nel rispetto degli  art. 14d e 14e Lcpd.  Capitolo III  Le prestazioni  Inizio e fine delle prestazioni  (art. 16 Lcpd)  Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  l’assicurato  ha  esaurito  il  suo  diritto  allo  stipendio,  la  Cassa  esamina  d’ufficio,  secondo l’art. 29 e 29a della Lcpd, se ricorrono i limiti per il pensionamento d’invalidità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se l’invalidità non è totale o parziale il dipendente è considerato dimissionario, secondo l’art. 7  Lcpd.  Pagamento della pensione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cpv. modificato dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001  -  BU 2001, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Cpv. modificato dal R 6.6.2001;  in vigore dal 1.7.2001  -  BU 2001, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Cpv. introdotto dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001  -  BU 2001, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art. introdotto dal R 5.10.2005; in vigore dal 7.10.2005  -  BU 2005, 325.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art. introdotto dal R 5.10.2005; in vigore dal 7.10.2005  -  BU 2005, 325.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art. introdotto dal R 5.10.2005; in vigore dal 7.10.2005  -  BU 2005, 325.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se la prestazione della Cassa è stata calcolata in modo errato deve essere rettificata.  Gli importi versati in più o in meno sono rimborsati o versati senza interessi. È riservato l’art. 35a  LPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chi  intenzionalmente  induce  la  Cassa  a  paga  re  prestazioni  cui  non  ha  diritto,  oppure  incassa  siffatte  prestazioni  in  mala  fede,  deve  rimborsare  le  somme  indebitamente  riscosse  con  un  interesse composto del 5%. Rimane riservata l’azione penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Cassa paga le pensioni una volta al mese e anticipa  tamente, tramite conto corrente postale o  bancario. L’ordine del pagamento deve essere consegnato alla posta in tempo utile, in modo che il  pagamento  possa  avvenire  al  primo  di  ogni  mese  o  al  massimo  entro  il  quinto  giorno  del  mese.  Sulle prestazioni della  Cassa pensioni possono essere praticate le trattenute derivanti da contributi  arretrati o da salari versati in eccedenza. Le rendite mensili sono arrotondate nel modo seguente:  per importi uguali o superiori ai 50 centesimi, al franco superiore; per quell  i inferiori ai 50 centesimi  al franco inferiore.  Capitalizzazione della pensione  (art. 17 cpv. 4 e 5 Lcpd)  Art. 13a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  domanda  di  capitalizzazione  della  rendita  deve  essere  inoltrata  al  più  tardi  3  mesi  prima  dell’inizio  del  versamento  della  pensione.  La  capitalizzazione  parziale  della  pensione  di  vecchiaia è calcolata sullo stipendio determinante secondo l’art. 22 cpv. 1 e secondo la norma  transitoria B, cpv. 1 Lcpd.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di capitalizzazione secondo l’art. 17 cpv. 4 e 5 Lcpd, l’importo corrisponde  alla  riserva  matematica acquisita alla data del pensionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I tassi di conversione sono i seguenti:  Età  Uomini  Donne  Vecchiaia  Vedovile  Vecchiaia  Vedovile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  13.796  3.418  15.008  0.142
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  13.448  3.474  14.692  0.132
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  13.099  3.526  14.375  0.122
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  12.748  3.572  14.053  0.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  12.394  3.613  13.731  0.101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  12.037  3.648  13.403  0.091
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  11.677  3.679  13.072  0.080
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  11.313  3.704  12.734  0.071
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  10.948  3.720  12.388  0.062
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  10.581  3.732  12.037  0.054
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  10.211  3.736  11.677  0.047
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  All’assicurato che  ne fa richiesta deve essere garantito il versamento di un capitale pari almeno al
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25% dell’avere di vecchiaia LPP acquisito al momento del pensionamento, in applicazione dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37 cpv. 2 LPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Sovrassicurazione e coordinamento con altre  assicura  zioni sociali  (art. 19 Lcpd)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art. 14  1  Di  regola  le  prestazioni  secondo  la  Legge  federale  sull’assicurazione  vecchiaia,  superstiti  e  invalidità,  sull’assicurazione  contro  gli  infortuni  o  secondo  la  Legge  federale  sull’assicurazione militare sono preminenti  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Cassa  può  riesaminare  in  ogni  momento  le  condizioni  e  l’estensione  di  una  riduzione  e  adattare  le  sue  prestazioni  se  la  situazione  si  modifica  in  modo  importante  (situazione  familiare,  nascita, modifica o soppressione del diritto). L’avente diritto d  eve fornire alla Cassa le informazioni  su tutti i redditi conteggiabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Cassa differisce il diritto alla pensione d’invalidità fino all’esaurimento del diritto allo stipendio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100% o all’indennità giornaliera per malattia o infortunio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  Cassa  pensi  oni,  qualora  anticipa  integralmente  le  prestazioni  statutarie,  subentra  nelle  prestazioni garantite dall’assicurazione contro gli infortuni o dall’assicurazione militare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le disposizioni particolari previste dall’Ordinanza sulla previdenza professionale p  er la vecchiaia, i  superstiti e l’invalidità (OPP 2) sono applicabili per analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Lo  stipendio  lordo  perso  corrisponde  all’ipotetico  salario  lordo  al  100%  che  l’assicurato  percepirebbe  alla  data  dell’inizio  del  versamento  delle  prestazioni  della  Cassa  o  della  loro  ricalcolazione, in caso di cambiamento della situazione iniziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  modificato  dal  R  5.10.2  005;  in  vigore  dal  7.10.2005  -  BU  2005,  325;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art. introdotto dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001  -  BU 2001, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Cpv. introdotto dal R 5.10.2005; in vigore dal 7.10.2005  -  BU 2005, 325.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Nota marginale modifica  ta dal R 5.10.2005; in vigore dal 7.10.2005  -  BU 2005, 325.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Cpv. modificato dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001  -  BU 2001, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Salvaguardia delle prestazioni  (art. 21 Lcpd)  Art. 15  1  Se  l’avente  diritto  non  impiega  la  rendita  per  il  suo  sostentamento  o  quello  delle  persone a suo carico, o è provato che  non è in grado di impiegare la pensione a questo scopo, e a  causa di ciò egli e le persone a suo carico cadono interamente o in parte a carico dell’assistenza  pubblica  o  privata,  la  Cassa  può  fare  tutto  il  pagamento  o  parte  di  esso  nelle  mani  di  una  terza  persona qualificata o di un’Autorità che ha in confronto dell’avente diritto un obbligo legale o morale  di mantenimento o di assistenza o che lo assiste continuamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’avente  diritto  è  sottoposto  a  tutela,  la  rendita  è  versata  al  tutore  o  a  persone  d  a  esso  designate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  rendite  pagate  a  una  terza  persona  o  a  un’Autorità  non  possono  essere  compensate  con  crediti  verso  l’avente  diritto.  Esse  devono  servire  esclusivamente  al  sostentamento  dell’avente  diritto o delle persone a suo carico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A richiesta la  terza persona, o l’Autorità che riceve la rendita deve allestire un rapporto alla Cassa  pensioni sull’impiego delle rendite.  Pensione di vecchiaia. Calcolo  (art. 22 Lcpd)  Art. 16  1  La sca  la delle rendite è la seguente:  Anni di assicurazione  % dello  stipendio  assicurato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  1.5%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  3%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  4.5%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  6%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  7.5%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  9%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  10.5%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  12%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  13.5%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  15%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  16.5%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  18%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  19.5%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  21%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  22.5%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  24%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  25.5%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  27%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  28.5%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  30%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  31.5%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  33%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  34.5%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  36%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  37.5%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  39%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  40.5%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  42%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  43.5%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  45%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  46.5%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  48%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  49.5%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  51%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  52.5%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  54%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  55.5%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  57%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  58.5%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  60%  La  pensione  è  stabilita  sulla  base  del  periodo  di  assicurazione  calcolato  in  giorni.  Il  periodo  di  assicurazione completo è di  14’400 giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il pensionamento per limite di età avviene d’ufficio, sulla scorta della risoluzione governativa di  esonero dal servizio. L’interessato deve produrre l’atto di famiglia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pensione  è  calcolata  tenuto  conto  del  periodo  contributivo  completo  e  della  durata  del  periodo  d’assicurazione proporzionale espresso in percentuale. Per gli assicurati al 31 dicembre 1994 il  computo viene eseguito sull’arco d  i 30 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Al raggiungimento dei 60 anni l’assicurato non può rinunciare alla pensione, a meno che lo stesso  inizi  immediatamente  una  nuova  attività  dipendente.  In  questo  caso  la  prestazione  di  libero  passaggio è trasferita alla nuova Istituzione di previ  denza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il dipendente che intende usufruire del pensionamento per vecchiaia fra i 60 anni di età e i 65 non  compiuti, è tenuto ad inoltrare richiesta all’Autorità di nomina, con copia all’Amministrazione della  Cassa pensioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per  gli  assicurati  iscritti  a  lla  Cassa  pensioni  dopo  il  31  dicembre  1999,  per  i  quali  non  sono  disponibili  gli  stipendi  assicurati  degli  ultimi  10  anni,  lo  stipendio  determinante  è  calcolato  sulla  media  degli  stipendi  assicurati  acquisiti  alla  data  del  pensionamento,  e  di  quello  acqui  sito  al  31  dicembre nel primo anno di affiliazione, moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite dei 10  anni (cfr. allegato no. 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Collocamento a riposo anticipato  (art. 23 Lcpd)  Art. 17  1  Per  il  calcolo  dello  stipendio  determinante  valgono  le  d  isposizioni  dell’art.  16  del  presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  dipendente  che  intende  usufruire  della  possibilità  di  collocamento  a  riposo  anticipato  deve  inoltrare,  nei  termini  previsti  dal  rapporto  di  lavoro,  la  richiesta  all’Autorità  di  nomina  con  copia  all’Am  ministrazione della Cassa pensioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Pensione di invalidità  (art. 25 Lcpd)  Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per  stabilire  il  diritto  al  supplemento  figli  valgono  le  disposizioni  in  materia  previste  dalle norme AVS/AI e quelle dell’art. 40 Lcpd.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  assicurati  iscritti  alla  Cassa  pensioni  dopo  il  31  dicembre  2004,  per  i  quali  non  sono  disponibili  gli  stipendi  assicurati  degli  ultimi  10  anni,  lo  stipendio  determinante  è  calcolato  sulla  media  degli  stipendi  assicurati  acquisiti  alla  data  del  pensionamento,  e  di  quello  acquisit  o  al  31  dicembre nel primo anno di affiliazione moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite dei 10  anni.  Capitalizzazione supplemento sostitutivo AVS/AI  (art. 27 cpv. 5 Lcpd)  Art. 18a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  In   caso   di   capitalizzazione   delle   rendite   di   poco   conto   è   ca  pitalizzato   anche   il  supplemento sostitutivo AVS/AI e l’importo di diritto corrisponde alla riserva matematica acquisita  alla data del pensionamento.  I tassi di conversione sono i seguenti:  Età  Uomini  Donne  (AVS 64 anni)  (AVS 63 anni)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  4.441  3.655  2.805
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  3.632  2.802  1.912
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  2.788  1.911  0.979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  1.904  0.978  0.000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  0.976  0.000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  0.000  Decisioni autonome della Cassa  (art. 29 Lcpd)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  domanda  di  pensionamento  per  invalidità  va  inoltrata  al  Comitato.  Di  regola  si  attende  l’esito degli accertamenti medici esperiti ai fini dell’assicurazione federale per l’invalidità. La  domanda AI è obbligatoria per l’ottenimento delle prestazioni della Cassa pensioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Medici,  personale  sanitario  ausiliario  e  altri  specialisti  possono  esse  re  incaricati,  a  spese  della  Cassa,  delle  necessarie  perizie  sullo  stato  di  salute  e  la  capacità  lavorativa  dell’assicurato  e  sull’opportunità di determinate reintegrazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Una  citazione  a  comparire  personalmente  deve  essere  comunicata  per  iscritto  all’a  ssicurato,  almeno 5 giorni prima della seduta del Comitato. Se l’assicurato ingiustificatamente non ottempera  alla citazione, il Comitato può pronunciarsi fondandosi sugli atti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Cpv. introdotto dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001  -  BU 2001, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Cpv. modificato dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001  -  BU 2001, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Cpv. introdotto dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001  -  BU 2001, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  modificato dal R 5.10.2005; in vigore dal 7.10.2005  -  BU 2005, 325.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Art. introdotto dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001  -  BU 2001, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Nota  marginale  modificata  dal  R  5.10.2005;  in  vigore  dal  7.10.2005  -  BU  2005,  325;  precedente  modifica: BU 2001  , 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            necessarie all’apprezzamento del caso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La decisione deve essere notificata:  a)  all’assicurato, personalmente o al suo rappresentante legale;  b)  all’Autorità competente;  c)  al   medico   fiduciario   che   ha   steso   il   rapporto   medico   qualora   chieda  espressamente  comunicazione della decisione;  d)  all’assicuratore LAINF o all’assicurazione militare, se pagano delle prestazioni all’assicurato;  e)  all’Ufficio cantonale dell’assicurazione federale per l’invalidità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’assicurato ha diritto alla pensione c  alcolata secondo l’art. 25 Lcpd ed al supplemento sostitutivo  calcolato  secondo  l’art.  27  Lcpd. La relazione con le disposizioni della Legge sull’assicurazione  invalidità (LAI) é determinante per stabilire l’ammontare del supplemento sostitutivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  In  caso  di  concessione  della  rendita  federale  d’invalidità  parziale  o  totale,  il  supplemento  sostitutivo è compensato in misura proporzionale.  Anticipo prestazioni d’invalidità  (art. 29a Lcpd)  Art. 19a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Per  la  procedura  di  accertamento  dell’invalidità,  il  calcol  o  delle  prestazioni  e  la  compensazione del supplemento sostitutivo AVS/AI versato, valgono le disposizioni dell’art. 19 del  presente regolamento.  Pensione al coniuge super  stite,  al partner registrato su  perstite e agli orfani  (art. 35 Lcpd)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Art. 20  1  Il  diritto  e  l’ammontare  delle  rendite  al  coniuge  superstite,  al  partner  registrato  superstite e agli orfani è stabilito al momento del decesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tuttavia e quale unica eccezione, il figlio nato dopo la morte del padre ha diritto alla pensione, a  contare dal  giorno della nascita, alla condizione che la vedova era incinta alla morte del marito. Se  il figlio nasce entro i 300 giorni seguenti la morte del marito, si presume che la vedova era incinta  alla morte del marito.  Pensione vedovile  (art. 37 Lcpd)  Art. 2  1  1  Per i pensionati al 31 dicembre 1994 la pensione vedovile è calcolata nella misura dei
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2/3 della pensione di vecchiaia a 65 anni rispettivamente a 62 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per i pensionati prima del 1° novembre 1976 viene considerato il 40% dello stipendio assicurato.  Rendita vedovile al coniuge su  perstite  e al partner registrato super  stite  (art. 38 Lcpd)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ex  coniuge  superstite  e  l’ex  partner  registrato  superstite  dell’assicurato(a)  o  del  pensionato(a) devono comprovare direttamente alla Cassa il diritto a  lle prestazioni, producendo la  seguente documentazione:  a)  l’atto di famiglia o il certificato dell’unione domestica registrata;  b)  la sentenza di divorzio o la sentenza di scioglimento dell’unione domestica registrata;  c)  il  documento  attestante  l’obbligo  del  versamento  della  pensione  alimentare  alla  data  del  decesso dell’ex coniuge o dell’ex partner registrato;  d)  le decisioni inerenti il diritto alla rendita AVS/AI;  e)  eventuale altra documentazione necessaria su richiesta della Cassa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di ricono  scimento in favore dell’ex coniuge superstite o dell’ex partner registrato superstite  di una rendita AVS/AI, prima del verificarsi dell’evento, quest’ultime vanno aggiunte alla pensione  alimentare versata dal defunto per determinare le prestazioni della Ca  ssa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  ogni  caso  le  prestazioni  in  favore  dell’ex  coniuge  superstite  o  dell’ex  partner  registrato  superstite non possono superare i 2/3 della pensione di vecchiaia del beneficiario primario.  Pensione degli orfani  (art. 40 Lcpd)  Art. 23  1  Il  diritto  alla  pensione  orfani  nasce  in  caso  di  decesso  del  padre  o  della  madre.  Per  quanto non disciplinato dalla Lcpd e dal presente regolamento, per stabilire il diritto alla pensione  d’orfano valgono le disposizioni in materia di rendita AVS/AI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per lo stesso orfan  o non può essere assegnata una doppia pensione in particolare:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Cpv. modificato dal R 5.10.2005; in vigore dal 7.10.2005  -  BU 2005, 325.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art. introdotto dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001  -  BU 2001, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Nota marginale modific  ata dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007  -  BU 2007, 699.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Cpv. modificato dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007  -  BU 2007, 699.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Nota marginale modificata dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007  -  BU 2007, 699.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  modificato  dal  DE  4.12  .2007;  in  vigore  dal  7.12.2007  -  BU  2007,  699;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lcpd sullo stipendio assicurato o determinante più alto;  b)  se  uno  dei  coniugi  o  uno  dei  partne  r registrati è deceduto e l’altro esplica attività lucrativa =  prestazione art. 40 cpv. 1 Lcpd sullo stipendio assicurato o determinante più alto del defunto;  c)  se uno dei coniugi o uno dei partner registrati è deceduto e l’altro è al beneficio di una ren  dita  della Cassa = prestazione secondo l’art. 40 cpv. 1 Lcpd se superiore a quella dell’art. 22 cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 Lcpd o dell’art. 25 cpv. 5 Lcpd.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Capitolo IV  Amministrazione della Cassa  Commissione della Cassa  (art. 42 Lcpd)  Art. 24  Può  essere  nominato  membro  o  supplente  della  Commissione  della  Cassa  qualsiasi  cittadino svizzero o persona assicurata di condotta incensurata.  Commissione della Cassa  (art. 42 Lcpd)  Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I membri e i supplenti della Commissione della Cassa che rappresentano il personale  e i pens  ionati sono eletti secondo il sistema proporzionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Hanno diritto di voto i pensionati beneficiari di rendita e gli assicurati secondo l’art. 4 della Lcpd.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  proposta  dei  candidati  deve  portare  una  denominazione  che  la  distingua  dalle  altre  e  dev’esser  e firmata da almeno dieci elettori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per   il   resto   sono   applicabili   per   analogia   le   disposizioni   del   Decreto  esecutivo  in  vigore  concernente la Commissione paritetica del personale.  Commissione della Cassa  (art. 42 Lcpd)  Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Commissione  della  Cassa  si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione  del/della Presidente. Una convocazione straordinaria può essere chiesta dal/dalla Presidente o da  almeno sette membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   decisioni   della   Commissione   della   Cassa   sono   valide   se   sono   presenti   almeno  sei  rappresentanti dei datori di lavoro e sei rappresentanti del personale e dei pensionati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In caso di impedimento, il membro è sostituito dal supplente. Il membro deve informare per tempo  il supplente della sua assenza e ragguagliarlo sulle trattande pr  eviste all’ordine del giorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Comitato  (art. 42a Lcpd)  Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Comitato  si  riunisce  tutte  le  volte  che  le  esigenze  lo  richiedono,  su  convocazione  del/della Presidente o su richiesta di almeno tre membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Amministratore  ha  diritto  di  voto  cons  ultivo.  Il  Capo  ufficio  amministrazione  è  il  segretario  amministrativo del Comitato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Indennità  Art. 27a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  indennità  dei  membri  e  dei  supplenti  della  Commissione  della  Cassa  e  del  Comitato,  come  pure  quelle  degli  esperti,  sono  stabilite  dalla  Comm  issione  della  Cassa  con  apposito regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’appartenenza dei dipendenti dello Stato alla Commissione della Cassa e al Comitato o la loro  designazione quali esperti, non soggiace dell’autorizzazione dell’Autorità di nomina.  Competenze della Commission  e della Cassa  (art. 43 Lcpd)  Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Commissione  della  Cassa  fissa  le  modalità  e  le  competenze  di  gestione  del  patrimonio della Cassa, mediante diretti  ve interne separate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In applicazione dell’art. 65b LPP e dell’art. 48e OPP2, le modalità ed il  computo delle riserve per i  rischi attuariali sono determinati mediante direttiva interna separata della Cassa pensioni.  Competenze del Comitato  (art. 43a Lcpd)  Art. 29  1  Il  Comitato  investe  il  patrimonio  della  Cassa  pensioni  applicando  le  disposizioni  e  i  principi previsti dalla LPP e delle relative Ordinanze. L’amministrazione di beni mobili ed immobili  può essere affidata a terzi che offrano le necessarie garanzie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Cpv. modificato dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007  -  BU 2007, 699.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Cpv. abrogato dal R 9.7.1997; in vigore dal 1.3.1997  -  BU 1997, 363.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Cpv. abrogato dal R 9.7.1997; in vigore dal 1.3.1997  -  BU 1997, 363.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Art. introdotto dal R.9.7.1997; in vigore dal 1.3.1997  -  BU 1997, 363.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Art.  modificato  dal  R  25.11.2008;  in  vigore  dal 28.11.2008  -  BU 2008  ,  671; precedente modifica: BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            con i seguenti preavvisi:  senza preavviso:  per il pagamento delle rendite e per prelevamenti fino a 1 mio di franchi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 giorni:  per prelevamenti da 1 a 5 mio di franchi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30 giorni:  per prelevamenti oltre i 5 mio di franchi.  In casi particolari e a  dipendenza della situazione di liquidità dello Stato, possono essere concordati  preavvisi più brevi. Sull’avere in conto corrente lo Stato bonifica un interesse annuo del 4% fino a 3  milioni  di  franchi.  Oltre  i  3  milioni  di  franchi  lo  Stato  non  corrisponde  interessi.  Il  conto  corrente  deve sempre presentare un saldo attivo per la Cassa pensioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’abbandono di crediti inesigibili viene deciso dal Comitato.  Capitolo V  Disposizioni transitorie e finali  Obbligo dell’informazione  (art. 54 Lcpd)  Art. 30  1  L’assicurato e i suoi congiunti devono fornire gratuitamente informazioni veritiere circa i  fatti e le circostanze esclusivi per il diritto e la determinazione delle prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi   devono   in   particolare   informare   la   Cassa   circa   ogni   cambiamento   rilevan  te   per   la  determinazione  del  diritto  alle  prestazioni,  ossia  ogni  cambiamento  dello  stato  di  salute,  delle  capacità al guadagno o al lavoro, delle necessità di aiuto e delle condizioni personali.  Segreto d’ufficio  (art. 59 Lcpd)  Art. 31  1  Al  momento  della  domanda  di  pensionamento  l’assicurato,  per  quanto  lo  concerne,  libera  esplicitamente,  i  medici  curanti  dal  loro  segreto  professionale  verso  i  medici  della  Cassa  e  verso il Comitato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per gli atti messi a disposizione da terzi la consultazione è concessa so  lo previo il loro consenso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei  casi  di  richieste  di  informazioni  da  parte  del  dipendente  interessato  o  di  contestazioni,  il  Comitato autorizza il medico fiduciario a comunicare, a suo giudizio, all’interessato o al medico  curante, i contenuti del certifi  cato o della perizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  Cassa non è tenuta a produrre estratti di certificati o perizie mediche, riservate le richieste di  tribunali  o  autorità  competenti a stabilire il diritto e l’ammontare delle prestazioni; in questi casi  l’interessato libera esplici  tamente la Cassa dal segreto d’ufficio.  Art. 32  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Abrogazione, entrata in vigore  (art. 64 e 65 Lcpd)  Art. 33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È abrogato il regolamento 30 novembre 1977 della Cassa pensioni dei dipendenti dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollett  ino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi,  ed  entra in vigore il 1° gennaio 1996.  Pubblicato nel BU  1996  , 155.  Allegato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 al Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato  Esempi di calcolo della prestazione di libero passaggio  (a  rt. 5 cpv. 3 Rcpd)  Assicurato(a) A  -  con età inferiore a 48 anni al verificarsi dell’evento  Evento assicurato  = 30.06.2005  Data di nascita  = 15.06.1965  Entrata CPDS  = 01.07.1990  Periodo di assicurazione  = 01.07.1990  -  30.06.2005  5400 giorni  Stipendio assicurato 30.06.2005  = fr. 65'000.  --  Età al 30.06.2005  = 40 anni  Tasso di conversione al 30.06.2005  = Uomo = 8.138 Donna  = 7.622  % pensione di vecchiaia acquisita  per 1 anno di assicurazione  = 1.5%  Modalità di calcolo prestazione di  libero passaggio  -  % pensione di vecchiaia acquisita  =  1.5%  x 5400 giorni  = 22.5%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            360  Pensione di vecchiaia acquisita
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22.5% di fr. 65'000.  --  = fr. 14'625.  --  Valore prestazione di libero passaggio al 30.06.2005  Uomo fr. 14'625.  --  x tasso di  conversione 8.138  = fr. 119'018.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Art. abrogato dal R 6.6.2001; in vigore dal 1.7.2001  -  BU 2001, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allegato 1 al Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato  Assicurato(a) B  -  con età superiore a 48 anni al verificarsi dell’evento  Evento assicurato  = 30.06.2005  Data di nascita  = 15.06.1955  Entrata CPDS  = 01.07.1990  Periodo di assicurazione  = 01.07.1990  -  30.06.2005  5400 giorni  Stipendio assicurato  = fr. 65'000.  --  Stipendio determinante  = fr. 62'300.  --  Età al 30.06.2005  =  50 anni  Tassi di conversione  =  -  pensione vecchiaia:  Uomini = 7.657  Donne = 8.490  -  presunta pensione  vedovile:  Uomini = 2.699  Donne = 0.205  % pensione di vecchiaia acquisita  per 1 anno di assicurazione  = 1.5%  Modalità di calcolo  prestazione di libero passaggio  -  % pensione di vecchiaia acquisita  =  1.5%  x 5400 giorni  = 22.5%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            360  -  % presunta pensione vedovile  = 2/3 della prestazione  di vecchiaia acquisita  = 15%  Pensione di vecchiaia acquisita
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22.5% di fr. 62'300.  --  =  fr. 14'018.  --  Presunta pensione vedovile acquisita
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15% di fr. 65'000.  --  = fr.  9'750.  --  Valore prestazione di libero passaggio al 30.06.2005  Uomo: fr. 14'018.  --  x tasso di conversione 7.657  = fr. 107'335.  --  fr.  9'750.  --  x tasso di  conversione 2.699  =  fr.  26'315.  --  Totale  = fr. 133'650.  --  Donne fr. 14'018.  --  x tasso di conversione 8.490  = fr. 119'013.  --  fr.  9'750.  --  x tasso di conversione 0.205  =  fr.   1'999.  --  Totale  = fr. 121'012.  --  Allegato 2 al Regolamento della  Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato  Esempi di calcolo dello stipendio determinante  I. Stipendio determinante per il calcolo della prestazione di libero passaggio  Art. 5a cpv. 1 Rcpd  Assicurato  A  -  Iscritto  alla  Cassa  pensioni  prima  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2000  con  il  compimento  dei  48  anni  prima  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2000  Evento assicurato  = 30.06.2005  Data di nascita  = 10.06.1950  Iscrizione CPDS  = 01.07.1990  Anni acquisiti al 30.06.2005  = 2000+2001+2002+2003+2004+2005  =  6 anni  Anni acquisiti al 31.12.1999  = 48 +  49 anni  =  2 anni  Anni non acquisiti al 30.06.2005  = 10 anni  -  8 anni  =  2 anni  Totale  = 10 anni  Modalità di calcolo dello stipendio determinante al 100%  -  -  Stipendi assicurati acquisiti  al 30.06.2005 (6 anni) = fr. 60'000+61'000+62'000+63'000+64'000+65'000  = fr. 375'000.  --  -  -  Stipendi assicurati acquisiti al 31.12.1999 (2 anni)  = fr. 59'000 x 2 anni  -  -  Stipendi assicurati non acquisiti  = fr. 118'000.  --  al 30.06.2005 (2 anni)  = fr. 65'000 x 2 anni  =  fr. 130'000.  --  = fr. 623'000.  --  Stipendio determinante al 30.06.2005  = fr. 623'000 : 10  = fr.  62'300.  --  Art. 5a cpv. 2 Rcpd  Assicurato  B  -  Iscritto  alla  Cassa  pensioni  prima  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31.12.1999  con  il  compimento  dei  48  anni  dopo  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2000  Evento assicurato  = 30.06.2005  Data di nascita  = 10.06.1954  Iscrizione CPDS  = 01.07.1990  Compimento 48 anni  = 10.06.2002  Anni acquisiti al 30.06.2005  = 2002+2003+2004+2005  =  4 anni  Anni non acquisiti al 30.06.2005  = 10 anni  -  4  anni  =  6 anni  Totale  = 10 anni  Modalità di calcolo dello stipendio determinante al 100%  -  Stipendi assicurati acquisiti  al 30.06.2005 (4 anni)  = fr. 62'000+63'000+64'000+65'000  = fr. 254'000.  --  -  Stipendi assicurati non acquisiti  al 30.06.2005 (6 anni)  = fr. 65'000 x 6 anni  =  fr. 390'000.  --  = fr. 644'000.  --  Stipendio determinante al 30.06.2005  = fr. 644'000 : 10  = fr.  64'400.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5a cpv. 3 Rcpd  Assicurato  C  -  Iscritto  alla  Cassa  pensioni  dopo  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31.12.1999   con   48   anni   già   compiuti   alla   data   di  iscrizione alla Cassa  Evento assicurato  = 30.06.2005  Data di nascita  = 10.06.1948  Iscrizione CPDS  = 01.06.2001  Anni acquisiti al 30.06.2005  =  2001+2002+2003+2004+2005  =  5 anni  Anni non acquisiti al 30.06.2005  = 10 anni  -  5 anni  =  5 anni  Totale  = 10 anni  Modalità di calcolo dello stipendio determinante al 100%  -  Stipendi assicurati acquisiti  al 30.06.2005 (5 anni)  =  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61'000+62'000+63'000+64'000+65'000  = fr. 315'000.  --  -  Stipendi assicurati non acquisiti  al 30.06.2005 (5 anni)  = fr. 65'000 x 5 anni  =  fr. 325'000.  --  = fr. 640'000.  --  Stipendio determinante al 30.06.2005  = fr. 644'000 : 10  = fr. 64'000.  --  II.  Stipendio determinante per il calcolo della pensione di vecchiaia e anticipata  Norma transitoria B  cpv. 1 Lcpd  Assicurato  D  -  Iscritto  alla  Cassa  pensioni  prima  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2000  con  il  compimento  dei  48  anni  prima  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2000  Evento assicurato  =  30.06.2005  Data di nascita  = 10.06.1945  Iscrizione CPDS  = 01.07.1970  Compimento 48 anni  = 10.06.1993  Anni acquisiti al 30.06.2005  = 2000+2001+2002+2003+2004+2005  =  6 anni  Anni non acquisiti al 31.12.1999  = 10 anni  -  6 anni  =  4 anni  Totale  = 10  anni  Modalità di calcolo dello stipendio determinante al 100%  -  Stipendi assicurati acquisiti  al 30.06.2005 (6 anni)  =  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60'000+61'000+62'000+63'000+64'000+
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65'000  = fr. 375'000.  --  -  Stipendi assicurati non acquisiti  al 31.12.1999 (4 anni)  = fr. 59'000 x 4 anni  =  fr. 236'000.  --  = fr. 611'000.  --  Stipendio determinante al 30.06.2005  = fr. 611'000 : 10  = fr. 61'100.  --  Allegato 2 al Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato  Art. 22 cpv. 1 Lcpd  Assicurato  E  -  Iscritto  alla  Cassa  pensioni  dopo  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31.12.1999  con  48  anni  non  ancora  compiuti  alla  data  di iscrizione alla Cassa  Evento assicurato  = 01.07.2010  Data di nascita  = 15.06.1952  Iscrizione CPDS  = 01.01.2000  Compimento 48 anni  = 15.06.2000  Anni acquisiti al  01.07.2010  =
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001+2002+2003+2004+2005+2006+20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            07+2008+2009+2010  (10 anni periodo completo)  Modalità di calcolo dello stipendio determinante al 100%  -  Stipendi assicurati acquisiti  al 30.06.2010 (10 anni)  =  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61'000+62'000+63'000+64'000+65'000+
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66'000+67'000+68'000+69'000+70'000  = fr. 655'000.  --  Stipendio determinante al 30.06.2010  = fr. 655'000 : 10  = fr. 65'500.  --  Art. 16 Rcpd  Assicurato  F  -  Iscritto  alla  Cassa  pensioni  dopo  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31.12.1999 con 48 anni o più  alla data di iscrizione alla  Cassa  Evento assicurato  = 30.06.2005  Data di nascita  = 10.06.1945  Iscrizione CPDS  = 01.03.2001  Compimento 48 anni  = 10.06.1993  Anni acquisiti al 30.06.2005  = 2001+2002+2003+2004+2005  =  5 anni  Anni non acquisiti al  31.12.2001  = 10 anni  -  5 anni  =  5 anni  Totale  = 10 anni  Modalità di calcolo dello stipendio determinante al 100%  -  Stipendi assicurati acquisiti  al 30.06.2005  =  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61'000+62'000+63'000+64'000+65'000  = fr. 315'000.  --  -  Stipendi assicurati acquisiti  al 31.12.2001  = fr. 61'000 x 5 anni  =  fr. 305'000.  --  = fr. 620'000.  --  Stipendio determinante al 30.06.2005  = fr. 620  000 : 10  = fr. 62'000.  --