Regolamento della legge cantonale sulle foreste
                            Regolamento  della legge cantonale sulle foreste  (RLCFo)  (del 22 ottobre 2002)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  vista la Legge cantonale sulle foreste (LCFo) del 21 aprile 1998  d e c r e t a :  CAPITOLO I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Servizio forestale  (art. 2 LCFo)
                        
                        
                    
                    
                    
                a) Competenze
Art. 1
                            1  L’esecuzione  della  legislazione  federale  e  cantonale  sulle  foreste  è  delegata  alla  Sezione   forestale   (in   seguito   Sezione),   in   quanto   determinate   competenze   non   siano  espressamente riservate dal presente regolamento ad altri organi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla Sezione compete in particolare:  a)  b)  c)  1  d)  e)  f)  g)  h)  i)  j)  k)  l)  m)   l’emanazione delle necessarie direttive d’applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Collaborazione
                            3  La Sezione collabora con i servizi competenti o le associazioni di categoria:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Organizzazione
Art. 2
                            1  La   Sezione   è   composta   dall’ispettorato   forestale   cantonale   (IFC)   con   uffici  specializzati, da un servizio decentralizzato formato dagli uffici forestali di circondario (in seguito:  circondari) e da un’azienda demaniale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I circondari sono suddivisi in settori forestali, l’azienda demaniale in una squadra per la gestione  del bosco demaniale e una per la gestione del vivaio cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organizzazione  territoriale  come  pure  la  ripartizione  dei  compiti  e  delle  competenze  all’interno  della Sezione è regolata da specifiche direttive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Lett. modificata dal R 11.7.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 227.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  caposezione,  i  capi  dei  circondari  e  i  forestali  di  settore  prestano  giuramento  dinanzi  al  Capo
                        
                        
                    
                    
                    
                d) Direttive
Art. 3
                            1  La Sezione emana in particolare:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Sezione  forestale  emana  le  direttive  entro  3  anni  dall’entrata  in  vigore  del  presente  Regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato approva le direttive emanate dalla Sezione.  CAPITOLO II  Conservazione del bosco
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A. Accertamento  (art. 4 LCFo)
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Accertamento puntuale
Art. 4
                            1  La domanda d’accertamento va presentata alla Sezione e deve contenere:  -  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Sezione istruisce la pratica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Previo  annuncio  sul  Foglio  ufficiale  la  Sezione  deposita  il  risultato  dell’accertamento  presso  le  Cancellerie  dei  Comuni  interessati  per  un  periodo  di  15  giorni.  Il  Municipio  comunica  la  pubblicazione   degli   atti   ai   confinanti.   Chi   è   legittimato   a   ricorrere   contro   la   decisione   di  accertamento può fare opposizione alla Sezione durante il periodo di consultazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  Sezione  decide  sulla  domanda  .   La  decisione  di  accertamento  è  intimata  all’istante,  agli  opponenti e al Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La decisione di accertamento può essere impugnata conformemente all’articolo 42 LCFo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I costi dell’accertamento sono a carico dell’istante.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Delimitazione bosco-zona edificabile
Art. 5
                            1  Il  Municipio  fa  accertare  il  limite  del  bosco  che  confina  o  confinerà  in  futuro  con  la  zona  edificabile  provvedendo  al  coordinamento  della  procedura.  I  piani  contenenti  il  limite  del  bosco  devono  essere  firmati  da  un  ingegnere  forestale  diplomato  presso  la  Scuola  politecnica  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Sezione verifica il limite del bosco accertato e lo trasmette al Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Previo  annuncio  sul  Foglio  ufficiale  ed  agli  albi  comunali  il  Municipio  pubblica  il  risultato  dell’accertamento  ed  espone  i  piani  per  un  periodo  di  30  giorni  presso  la  Cancelleria  comunale.  Chi è legittimato a ricorrere contro la decisione di accertamento può presentare opposizione entro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 giorni dal termine della pubblicazione alla Sezione tramite il Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Sezione istruisce la pratica, evade le opposizioni e accerta il limite del bosco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il Municipio tiene conto del limite del bosco accertato nell’ambito del piano regolatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il  Municipio  pubblica  il  limite  del  bosco  accertato  in  concomitanza  con  la  pubblicazione  della  revisione  o  della  variante  del  piano  regolatore  ai  sensi  dell’art.  27  della  legge  sullo  sviluppo  territoriale del 21 giugno 2011 (Lst). Il Consiglio di Stato approva il piano regolatore con il limite del  bosco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La decisione di accertamento può essere impugnata conformemente all’articolo 42 LCFo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Il  limite  del  bosco  cresciuto  in  giudicato  viene  definitivamente  riportato  graficamente  nei  piani  regolatori.  Nei  Comuni  dotati  di  misurazione  ufficiale  (del  tipo  MU93)  tale  limite  è  inserito,  a  cura  del geometra revisore, nel livello “limite legale del bosco”.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 647.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Accertamento nell’ambito di
un raggruppamento terreni
Art. 6
                            1  Prima  dell’elaborazione  del  progetto  particolareggiato  ai  sensi  dell’art.  16  della  legge  cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT) il Municipio  fa accertare il carattere forestale dei fondi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accertamento  del  bosco  cresciuto  in  giudicato  secondo  la  procedura  prevista  dall’art.  5  del  presente regolamento è vincolante per il progetto di nuovo riparto dei fondi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B. Dissodamento  (art. 5 LCFo)
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Procedura
                            3  Art. 7  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La domanda di dissodamento deve essere presentata alla Sezione e deve contenere  almeno:  -  -  -  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  domanda  di  dissodamento  e  i  documenti  annessi  devono  essere  firmati  da  un  ingegnere  forestale diplomato presso la Scuola politecnica federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Sezione  verifica  la  documentazione  e  provvede,  previo  avviso  sul  Foglio  ufficiale,  alla  pubblicazione  degli  atti  per  la  durata  di  trenta  giorni  e  comunica  la  pubblicazione  degli  atti  ai  confinanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Chi è legittimato a ricorrere contro la decisione di dissodamento può presentare opposizione alla  Sezione entro il termine di pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  Dipartimento  decide  sulla  domanda  di  dissodamento  e  notifica  la  decisione  all’istante,  agli  opponenti  e  al  Municipio.  La  decisione  di  dissodamento  può  essere  impugnata  giusta  l’art.  42  LCFo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La decisione di dissodamento stabilisce i termini di validità dell’autorizzazione medesima.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. ...
Art. 8
                            ...  5
                        
                        
                    
                    
                    
                III. ...
Art. 9
                            ...  6
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. ...
Art. 10
                            ...  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V. Dissodamenti a scopo agricolo  8  Art. 11  9  1  I  dissodamenti  a  scopo  agricolo  possono  essere  concessi  se  indispensabili  alla  gestione aziendale e se contribuiscono alla cura e alla salvaguardia del paesaggio rurale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  dissodamenti  a  scopo  agricolo  hanno  validità  limitata  (temporanei)  e  deve  essere  iscritta  a  Registro fondiario la menzione che alla cessazione dell’attività agricola il fondo ridiventa bosco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per la procedura vale l’art. 7.  Art. 12  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Nota marginale modificata dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Art. modificato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 3.7.2012 - BU 2012, 295.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art. abrogato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7     Art.  abrogato  dal  R  27.2.2007;  in  vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2007,  73;  precedente  modifica:  BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                179.
                            8    Nota marginale modificata dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Art. modificato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Art. abrogato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Distanza dal bosco: definizione, deroghe
                            e distanze minime inferiori  (art. 6 LCFo)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I. Definizione  11  Art. 13  12  La  distanza  dalla  foresta  è  misurata  in  maniera  orizzontale  dalla  costruzione  al  limite  del bosco accertato secondo le direttive cantonali per l’accertamento del bosco e del suo margine  del 16 gennaio 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II. Deroghe  (art. 6 cpv. 1 LCFo)  Art. 13a  13  1  Per  le  costruzioni  possono  essere  concesse  deroghe  alla  distanza  minima  dal  bosco  solamente  in  presenza  di  comprovate  necessità  di  carattere  oggettivo,  tenendo  segnatamente  conto delle caratteristiche del fondo, dell’andamento del limite del bosco e, nella zona edificabile,  di un’utilizzazione razionale secondo i parametri di zona.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Sezione,  appurata  la  necessità  della  deroga,  formula  l’avviso  vincolante  considerando  le  esigenze di conservazione, di cura e di utilizzazione del bosco: in particolare va tenuto conto del  valore  ecologico  del  bosco,  del  pericolo  d’incendio,  delle  possibilità  di  taglio  e  d’esbosco  e  della  sua accessibilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non possono essere concesse deroghe, segnatamente:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III. Distanze minime inferiori  (art. 6 cpv. 2 LCFo)  Art. 13b  14  1  Sono definite costruzioni minori o accessorie quelle costruzioni, o parti di costruzione,  che di regola per ingombro e destinazione non arrecano pregiudizio alla conservazione, alla cura e  all’utilizzazione del bosco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le costruzioni minori o accessorie possono sorgere fino a 6 m, rispettivamente 2 m, dal limite del  bosco secondo quanto indicato nell’allegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Sezione stabilisce caso per caso l’appartenenza o meno delle costruzioni minori o accessorie  ai  gruppi  indicati  nell’allegato.  Essa  può  inoltre  escludere  l’applicabilità  dell’art.  6  cpv.  2  LCFo  in  casi suscettibili di pregiudicare seriamente le funzioni del bosco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV. Responsabilità  (art. 6 cpv. 1 e 2 LCFo)  Art. 13c  15  In  caso  di  autorizzazione  in  applicazione  dell’art.  6  cpv.  1  e  2  LCFo  è  esclusa  la  responsabilità dello Stato per danni derivanti dalla foresta o dalla sua gestione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D. Contributo finanziario  (art. 8 LCFo)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Importo forfettario  16  Art. 14  17  L’ammontare del contributo finanziario è fissato in fr. 20.- per ogni mq di dissodamento  definitivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Contributo di compensazione
(plus valore, art. 9 LCFo)
Art. 15
                            1  Il contributo di compensazione equivale alla metà della differenza tra il valore di stima  ufficiale della superficie boschiva e il valore di stima ufficiale della superficie a seguito della nuova  utilizzazione, dedotti i costi di compenso di cui all’art. 14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non  si  prelevano  contributi  per  vantaggi  a  seguito  di  dissodamenti  a  scopo  agricolo  ai  sensi  dell’art. 11 RLCFo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  può  prescindere  dal  prelevamento  del  contributo  per  vantaggi  derivanti  da  dissodamenti  per  opere pubbliche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  contributo  di  compensazione  è  definito  nella  decisione  di  dissodamento  ed  è  esigibile  con  la  crescita in giudicato della decisione di dissodamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Nota marginale modificata dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Art. modificato dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Art. introdotto dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Art. introdotto dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15    Art. introdotto dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Nota marginale modificata dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17    Art. modificato dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’importo è destinato al finanziamento di misure volte al mantenimento e alla valorizzazione delle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F. Limitazioni d’accesso  (art. 10 LCFo)  Art. 16  1  La Sezione può limitare l’accesso al bosco nei seguenti casi:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono ammesse limitazioni di accesso al bosco per la protezione di sorgenti ed impianti militari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            G. Manifestazioni in bosco  (art. 11 LCFo)
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Definizione
Art. 17
                            1  Sono  manifestazioni  soggette  ad  autorizzazione,  gli  avvenimenti  sociali  o  sportivi  in  bosco che, per numero di partecipanti, spettatori o impiego di mezzi tecnici, possono provocare un  impatto pregiudizievole sull’ecosistema forestale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono soggette ad autorizzazione, segnatamente:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Procedura di approvazione
Art. 18
                            1  La  Sezione  formula  un  preavviso  vincolante  all’indirizzo  dell’autorità  che  autorizza  le  manifestazioni di cui all’articolo 17 RLCFo, e meglio:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  manifestazioni  cantonali  la  Sezione  può  esprimere  il  suo  preavviso  vincolante  sulla  base  di  un calendario annuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  ogni  caso  il  Municipio  è  tenuto  ad  informare  i  proprietari  e  la  popolazione  tramite  la  pubblicazione agli albi comunali.  Art. 19  1  La  Sezione  rilascia  l’autorizzazione  per  le  manifestazioni  di  cui  all’art.  18  let.  c)  previste sul territorio di più Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  domanda  dev’essere  presentata  almeno  tre  mesi  prima  della  manifestazione  alla  Sezione  che  provvede alla sua pubblicazione agli albi comunali per un periodo di 15 giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli interessati possono presentare osservazioni al Municipio durante il periodo di pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Sezione decide dopo avere sentito i Municipi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La decisione può essere impugnata conformemente all’articolo 42 LCFo.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Condizioni
Art. 20
                            Le autorizzazioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 RLCFo possono essere assoggettate a  condizioni particolari quali:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            H. Utilizzazioni dannose  (art. 14 LCFo)
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Definizione
Art. 21
                            Sono considerate utilizzazioni dannose in particolare:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Deroghe
Art. 22
                            1  Le  utilizzazioni  dannose  sono  vietate.  Può  essere  concessa  una  deroga  qualora  fossero adempiute le seguenti condizioni:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Sezione  rilascia  un’autorizzazione  eccezionale  o  un  preavviso  vincolante  nell’ambito  della  procedura direttrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Possono essere concesse deroghe segnatamente per:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i)  j)  k)  l)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La pascolazione di cui alla let. a) deve essere definita e delimitata nel piano di gestione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            L. Alienazione e frazionamento  (art. 15 LCFo)  Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Sezione  preavvisa  all’indirizzo  dell’autorità  competente  l’alienazione  di  bosco  appartenente ad un ente pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Sezione preavvisa all’indirizzo dell’autorità competente il frazionamento di fondi boschivi o di  fondi  che  confinano  con  il  bosco  tenendo  conto  degli  articoli  75  e  101  della  legge  cantonale  sul  raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT).  CAPITOLO III  Protezione dai pericoli naturali e dagli incendi
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Protezione dai pericoli naturali
                            e dagli incendi  (art. 16 LCFo)
                        
                        
                    
                    
                    
                I. In generale
Art. 24
                            1  ...  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Sezione promuove adeguate misure di prevenzione contro gli incendi di bosco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  boschi  con  particolare  funzione  protettiva  e  quelli  situati  nei  bacini  imbriferi  dei  torrenti  sono  definiti secondo le direttive federali e cantonali in materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  gestione  continua  del  bosco  persegue  il  mantenimento  o  il  ripristino  della  copertura,  della  stabilità  e  della  rinnovazione  boschiva.  Essa  è  attuata  attraverso  il  monitoraggio  continuo,  la  pianificazione e l’esecuzione di misure selvicolturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Misure di protezione e prevenzione dai
pericoli naturali
Art. 25
                            1  La protezione della vita umana e dei beni materiali considerevoli dai pericoli naturali è  attuata attraverso i provvedimenti previsti dall’art. 17 OFo, in particolare tramite:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18    Cpv. abrogato dal R 11.7.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 227.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Sistemi di preallarme
Art. 26
                            1  Se  la  situazione  lo  esige  i  Comuni,  in  collaborazione  con  la  Sezione,  istituiscono  servizi di preallarme e provvedono alla posa e alla gestione di stazioni di misurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sulla  scorta  dei  piani  delle  zone  soggette  a  pericoli  naturali  i  Comuni  elaborano  i  piani  di  evacuazione. In casi di pericolo incombente provvedono all’evacuazione ed allo sbarramento delle  zone a rischio.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Misure di prevenzione dagli incendi di bosco
Art. 27
                            1  La  prevenzione  dagli  incendi  è  attuata  tramite  l’esecuzione  di  opere  tecniche,  in  particolare:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se sussiste il pericolo d’incendio il personale giurato della Sezione può imporre lo spegnimento di  fuochi all’aperto su tutto il territorio cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                V. Incendi di bosco
Art. 28
                            1  La  Sezione  comunica  l’inizio  e  la  fine  del  pericolo  d’incendio  e  di  divieto  assoluto  di  accendere  fuochi  all’aperto  ai  sensi  dell’art.  4  del  Regolamento  sull’organizzazione  della  lotta  contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 7 aprile 1998 (RaLLI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Sezione  organizza  il  picchetto  forestale  in  base  alle  direttive  e  il  picchetto  dei  mezzi  di  spegnimento aereo in base alla Convenzione del 25 maggio 2000 tra il Dipartimento del territorio e  le ditte ticinesi di elicotteri per la lotta contro gli incendi di boschi in Ticino mediante elicotteri. Essa  collabora  con  i  Centri  di  Soccorso  ai  sensi  degli  art.  12  e  14  RaLLI  durante  le  operazioni  di  spegnimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Sezione allega un rapporto incendi alle fatture dei Corpi pompieri e dei mezzi di spegnimento  prima del pagamento da parte del Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B. Interventi urgenti  (art. 17 LCFo)  Art. 29  La Sezione garantisce la consulenza ai Comuni, ai Patriziati e ai Consorzi e autorizza  gli interventi immediati e urgenti di ripristino che la situazione richiede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C. Accertamento dei pericoli naturali  (art. 18 LCFo)  Art. 30  L’accertamento  dei  territori  esposti  a  pericoli  naturali  avviene  mediante  i  piani  delle  zone soggette a pericoli naturali previsti dalla Legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29  gennaio 1990.  CAPITOLO IV  Gestione del bosco
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A. Strade forestali  (art. 13 LCFo)
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Definizione di strada forestale
Art. 31
                            1  È  definita  strada  forestale  una  via  di  trasporto  consolidata,  asfaltata  o  in  fondo  naturale, che non supera di regola le norme di larghezza e di pendenza longitudinale definite dalla  Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa può essere utilizzata in qualsiasi momento per scopi forestali con automezzi ammessi dalla  Legge  sulla  circolazione  stradale  del  19  dicembre  1958  e  relative  ordinanze  e  può  soddisfare  anche le necessità di trasporto di altri settori, in particolare per l’accesso a opere di premunizione  e a impianti d’approvvigionamento d’interesse pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Definizione di pista forestale
Art. 32
                            È definita pista forestale una via di trasporto non consolidata che può essere percorsa  unicamente da mezzi forestali ed agricoli.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Reti stradali forestali
Art. 33
                            I  piani  di  rete  stradale  forestale,  approvati  tecnicamente  dalla  Sezione,  sono  integrati  nel piano forestale cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Categorie di utenti
Art. 34
                            1  Autorizzazioni  eccezionali  ai  sensi  dell’art.  13  cpv.  2  LCFo  per  la  circolazione  con  veicoli  a  motore  su  strade  forestali  possono  essere  rilasciate  sulla  base  di  un  regolamento  d’uso  allestito dal proprietario ed approvato dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il proprietario della strada può rilasciare un’autorizzazione eccezionale alle seguenti categorie di  utenti:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il proprietario della strada esegue i controlli e segnala gli abusi alla Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                V. Manutenzione
Art. 35
                            Il  proprietario  della  strada  forestale  stabilisce  sulla  base  delle  spese  di  manutenzione  effettive, la tassa giornaliera o annuale per l’utilizzo dell’infrastruttura forestale. Gli importi devono  essere definiti nel regolamento d’uso di cui al precedente art. 34 RLCFo.
                        
                        
                    
                    
                    
                VI. Segnaletica
Art. 36
                            La  procedura  e  la  competenza  per  la  segnaletica  sulle  strade  forestali  è  retta  dalla  Legge  cantonale  di  applicazione  alla  Legge  federale  sulla  circolazione  stradale  del  24  settembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1985  (LACS)  e  dal  Regolamento  della  legge  cantonale  di  applicazione  alla  legislazione  federale  sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999 (RLACS).
                        
                        
                    
                    
                    
                VII. Barriere
Art. 37
                            Se non prevista dal progetto di costruzione della strada forestale, la posa di barriere è  retta dalla Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B. Gestione  (art. 19 LCFo)  Art. 38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  gestione  del  bosco  consiste  negli  interventi  selvicolturali,  nella  costruzione  di  infrastrutture di allacciamento e di trasporto, nel miglioramento delle condizioni di proprietà, nella  conservazione della capacità produttività della stazione e nella salvaguardia della biodiversità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa viene definita nell’ambito della pianificazione forestale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C. Taglio di piante in bosco  19  Art. 39  20  1  Chi  vuole  tagliare  alberi  in  bosco  deve  fare  domanda  preventiva  al  circondario  competente.  Dove  non  esiste  un  contratto  di  gestione,  il  richiedente  che  non  è  proprietario  del  bosco deve presentare l’accordo scritto del proprietario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il circondario rilascia un’autorizzazione scritta corredata da eventuali clausole accessorie e marca  le  piante  da  tagliare  (martellata).  Con  l’autorizzazione  di  taglio,  il  circondario  offre  assistenza  e  consulenza selvicolturale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  circondario  controlla  l’esecuzione  a  regola  d’arte  del  taglio  e  l’adempimento  di  eventuali  condizioni  poste  con  l’autorizzazione.  Nel  caso  d’inadempienza  il  circondario  può  sospendere  il  taglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Taglio raso
Art. 40
                            Il  taglio  raso  ai  sensi  dell’articolo  20  OFo  è  permesso  nei  boschi  che  s’intendono  gestire a ceduo e per la rinnovazione di specie eliofile a condizione che le funzioni del bosco non  vengano compromesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E. Piano forestale cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Contenuto
Art. 41
                            1  Il piano  forestale cantonale  definisce gli  aspetti  d’interesse  pubblico legati al bosco e  definisce gli obiettivi, le strategie e le priorità della gestione forestale cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il piano forestale cantonale contiene:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                19
                            Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 3.7.2012 - BU 2012, 295.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20    Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 3.7.2012 - BU 2012, 295.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Procedura di approvazione
                            3  Il  piano  forestale  cantonale  e  i  relativi  approfondimenti  vengono  elaborati  dalla  Sezione  con  il  coinvolgimento  dei  proprietari,  dei  Comuni  e  dei  beneficiari  delle  funzioni  del  bosco.  La  Sezione  coinvolge i servizi cantonali interessati e informa il pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  progetto  di  piano  forestale  cantonale  o  parti  di  esso  sono  pubblicati  previo  avviso  sul  Foglio  ufficiale presso gli Uffici forestali di circondario per un periodo di 30 giorni. Durante questo periodo  ognuno  può  presentare  osservazioni  alla  Sezione.  Su  proposta  del  Dipartimento  il  Consiglio  di  Stato evade le osservazioni e approva definitivamente il piano o parti di esso.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Modifiche
                            5  Il  piano  forestale  cantonale  è  aggiornato  periodicamente.  Importanti  modifiche  sono  sottoposte  alla  procedura  di  approvazione  di  cui  al  cpv.  4.  La  Sezione  decide  sulla  necessità  di  un  aggiornamento del piano forestale cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F. Piano di gestione  (art. 21 LCFo)
                        
                        
                    
                    
                    
                I. In generale
Art. 42
                            1  Il piano di gestione considera i contenuti della pianificazione di ordine superiore e:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un piano di gestione deve essere allestito nei seguenti casi:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il piano di gestione è allestito da uno o più proprietari di bosco (promotore). In caso di mancato  adempimento dell’obbligo di allestire un piano di gestione, la Sezione può sostituirsi al promotore  o negargli la concessione di autorizzazioni di eseguire lavori in bosco.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Procedura di approvazione
                            4  Previo  avviso  sul  Foglio  ufficiale,  il  piano  di  gestione  è  depositato  per  un  periodo  di  30  giorni  presso gli Uffici forestali di circondario interessati. Durante questo periodo ognuno può presentare  osservazioni alla Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il Consiglio di Stato evade le osservazioni e approva il piano di gestione, sentiti gli Uffici cantonali  interessati. La decisione di approvazione del piano di gestione è pubblicata sul Foglio ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La decisione può essere impugnata conformemente all’articolo 42 LCFo.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Effetti
                            7  Il  piano  di  gestione  è  vincolante  per  il  proprietario  e  per  colui  che  ha  ricevuto  per  delega  il  suo  bosco in gestione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Il periodo di validità di un piano di gestione non può superare i 20 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            G. Delega della gestione  (art. 22 LCFo)  Art. 43  1  I  proprietari  possono  delegare  la  gestione  del  bosco  per  motivi  finanziari  o  operativi  nel seguente ordine di priorità:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La delega della gestione del proprietario a terzi deve avvenire sulla base di un contratto ratificato  dalla  Sezione  che  definisce  pure  i  vincoli.  Resta  riservato  l’obbligo  di  allestimento  di  un  piano  di  gestione da parte del gestore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’obbligo di tollerare la gestione è impartito dal Consiglio di Stato dopo un’adeguata informazione  del proprietario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            H. Riserve forestali  (art. 23 LCFo)  Art. 44  Le  riserve  forestali  sono  definite  e  istituite  in  base  a  un  concetto  elaborato  dalla  Sezione e approvato dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Riserve genetiche
Art. 45
                            1  La Sezione predispone un catasto cantonale delle riserve genetiche e dei popolamenti  da seme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Vivaio  forestale  cantonale  assicura  la  conservazione  e  la  propagazione  del  materiale  di  riproduzione caratteristico del Sud delle Alpi proveniente dalle riserve genetiche e dai popolamenti  da seme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            L. Bosco di particolare pregio  (art. 24 LCFo)  Art. 46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  considerati  boschi  di  particolare  pregio  i  boschi  menzionati  nell’ordinanza  federale  sulla  protezione  della  natura  e  del  paesaggio  del  16  gennaio  1991  (OPN),  come  pure  i  boschi golenali, le selve gestite e i lariceti subalpini pascolati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle selve gestite, i frutti appartengono al proprietario o al gestore delle piante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  proprietario  o  il  gestore  di  una  pianta  di  castagno  situata  in  una  selva  gestita  può  limitare  la  raccolta pubblica delle castagne dal 1° luglio al giorno di San Martino (11 novembre).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La segnalazione del divieto compete al proprietario o al gestore.
                        
                        
                    
                    
                    
                M. Rilievi dei danni causati dalla selvaggina
(art. 25 LCFo)
Art. 47
                            1  La  Sezione  rileva  periodicamente  lo  stato  della  rinnovazione  nel  bosco  sul  territorio  cantonale e i danni forestali causati dalla pressione degli ungulati selvatici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Regolamento  di  applicazione  alla  legge  sulla  caccia  e  la  protezione  dei  mammiferi  e  degli  uccelli selvatici e i piani di abbattimento degli ungulati selvatici devono tenere conto dello stato di  rinnovazione del bosco, specialmente di quello con particolare funzione protettiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Laddove  la  necessità  e  lo  stato  di  rinnovazione  del  bosco  lo  esigono,  la  Sezione  elabora  dei  concetti regionali di prevenzione dei danni causati dagli ungulati selvatici.  CAPITOLO V  Provvedimenti promozionali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A. Formazione obbligatoria  (art. 26 cpv. 2 LCFo)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art. 48  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Sezione,  nell’ambito  delle  proposte  annuali  di  formazione  continua,  coordina  le  domande  e  le  offerte  e  organizza  i  corsi  obbligatori  e  gli  esami  di  competenza  allo  scopo  di  prevenire  gli  infortuni  e  aumentare  la  sicurezza  degli  addetti  all’abbattimento  di  alberi,  in  collaborazione con le organizzazioni forestali e gli enti formatori certificati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I corsi vertono su aspetti tecnici e di sicurezza sul lavoro, secondo le raccomandazioni del gruppo  di   lavoro   della   divisione   foreste   dell’Ufficio   federale   dell’ambiente   (UFAM),   della   Sezione  concernente la sicurezza sul lavoro della SUVA, dell’Economia forestale Svizzera (EFS) di Soletta  e  del  Centro  di  competenza  SPIA  e  agriss  per  il  mantenimento  e  la  protezione  della  salute,  la  sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura e nei settori affini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  enti  formatori  devono  essere  certificati  “Eduqua”  e  accreditati,  con  i  capicorso  e  gli  istruttori  dei corsi, dagli organi della Commissione per il controllo della qualità nel settore forestale (CQF).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Confederazione e il Cantone accordano aiuti finanziari unicamente se i responsabili dei corsi  sono riconosciuti dalla Commissione per il controllo della qualità nel settore forestale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sono offerti i seguenti corsi modulari:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  A dipendenza delle necessità la Sezione o enti formatori certificati possono organizzare altri corsi  riguardanti la sicurezza sul lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La  partecipazione  ai  corsi  di  abilitazione  E28  e  E29  (e/o  il  superamento  dei  relativi  esami  di  competenza) è obbligatoria per le seguenti categorie di persone:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                21
                            Nota marginale modificata dal R 14.9.2015; in vigore dal 9.10.2015 - BU 2015, 473.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22    Art. modificato dal R 14.9.2015; in vigore dal 9.10.2015 - BU 2015, 473.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  ³
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Sono esonerati dalla procedura di abilitazione:  a)  b)  c)  d)  ³    di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  La  Sezione  preavvisa  le  domande  di  esonero  all’attenzione  della  Commissione  per  il  controllo  della qualità nel settore forestale che rilascia i certificati di competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  La  Sezione  verifica  il  rispetto  delle  disposizioni  riguardanti  i  certificati  di  competenza  per  l’abilitazione a lavori di abbattimento alberi. In caso di provata inadempienza può essere disposta  la sospensione dal lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  La  necessità  di  un  certificato  di  competenza  per  l’abilitazione  a  lavori  di  abbattimento  deve  essere menzionata negli atti di appalto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B. Indagine, ricerca e informazione  (art. 27 LCFo)  Art. 49  1  La  Sezione  coordina  e  pianifica  i  rilievi  cantonali  e  regionali  riguardanti  lo  stato  del  bosco ticinese e ne decide la periodicità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Sezione promuove e sostiene ricerche a orientamento pratico svolte da terzi, a condizione che  sia comprovato un interesse specifico per il bosco ticinese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Sezione,  nell’ambito  delle  sue  competenze,  realizza  e  promuove  progetti  di  informazione  destinati alla popolazione, ai proprietari di bosco, alle scuole e alle autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C. Uso del legno  (art. 28 LCFo)  Art. 50  Nell’ambito   della   promozione   e   dell’utilizzazione   del   legno   indigeno,   la   Sezione  sostiene prioritariamente progetti di interesse generale per opere di edilizia pubblica e di sviluppo  del settore energetico come pure progetti di ingegneria naturalistica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D. Sussidi cantonali e federali  (art. 30 LCFo)  Art. 51  La Sezione verifica gli effetti dei progetti forestali come pure l’efficacia degli interventi e  ne assicura la gestione finanziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E. Provvedimenti sussidiabili  (art. 30 LCFo)  23  Art. 52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  sussidia  i  costi  di  cui  all’art.  30  cpv.  1  LCFo  nella  misura  in  cui  sono  riconosciuti negli accordi programmatici stipulati con la Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  limiti  determinati  dalla  pianificazione  finanziaria  e  dai  crediti  stanziati,  il  Cantone  può  continuare  a  sussidiare  i  costi  di  un  prodotto  elencato  all’art.  30  cpv.  1  LCFo  anche  qualora,  a  seguito   di   una   modifica   del   relativo   accordo   programmatico,   gli   stessi   non   venissero   più  riconosciuti dalla Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  provvedimenti  sussidiati  dal  Cantone  ai  sensi  dell’art.  30  cpv.  2  LCFo  sono  riconosciuti  i  seguenti costi:  a)  potenziamento dell’infrastruttura forestale esistente;  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                23
                            Nota marginale modificata dal R 19.12.2007; in vigore dal 21.12.2007 - BU 2007, 730.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24    Art. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 21.12.2007 - BU 2007, 730.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F. Mutuo di investimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al mutuo hanno accesso solo gli enti pubblici, le imprese e le aziende forestali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La concessione a una persona giuridica di diritto privato è subordinata alla presentazione di una  garanzia commisurata o pari al mutuo richiesto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nella   concessione   dei   crediti   si   terrà   conto   dell’importanza   delle   opere,   dell’ammontare  dell’investimento e della situazione finanziaria degli Enti esecutori.  CAPITOLO VI  Disposizioni varie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A. Collaborazione e deleghe  (art. 34 LCFo)  Art. 54  L’ente a cui vengono delegati compiti riguardanti la formazione continua forestale deve  essere  riconosciuto  dalle  competenti  istanze  federali  o  cantonali  di  certificazione  eduQua  o  di  certificazione equivalente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B. Risarcimento  (art. 41 LCFo)  Art. 55  1  L’autorità che decide sul reato decide anche sull’importo del risarcimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le domande di risarcimento devono essere presentate dal proprietario o dal danneggiato.  CAPITOLO VII  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 56
                            1  Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino  ufficiale  delle  leggi e  degli  atti  esecutivi ed entra in vigore in data 1° gennaio 2003.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’entrata in vigore degli articoli 21 e 22 (utilizzazioni dannose) come pure degli articoli 41 (piano  forestale cantonale) e 42 (piano di gestione) del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste  è  sospesa  fino  all’ottenimento  dell’approvazione  del  Dipartimento  federale  dell’ambiente,  dei  trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.  25  Pubblicato nel BU  2002  , 351.  ALLEGATO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26   (art. 13b)
                        
                        
                    
                    
                    
                1. In generale, costruzioni minori o accessorie di altezza massima 3 m (laddove la parte
eventualmente interrata è computata nell’altezza), possono sorgere fino a 6 m dal limite del bosco,
secondo quanto riportato a titolo esemplificativo nell’elenco seguente:
                            a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                25
                            Approvazione federale: 23 dicembre 2002; entrata in vigore: 1° gennaio 2003 - BU 2003, 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26    Allegato art. 13b introdotto dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  h)  i)  j)
                        
                        
                    
                    
                    
                2. In generale, costruzioni minori o accessorie di altezza massima 1,50 m (laddove la parte
eventualmente interrata è computata nell’altezza) possono sorgere fino a 2 m dal limite del bosco,
secondo quanto riportato a titolo esemplificativo nell’elenco seguente:
                            a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  skate park  ,  pumptrack  , piste per  go-kart   e simili;  h)  i)  j)  k)  l)  m)   pozzi perdenti e fosse digestive; il limite d’altezza di 1,50 m non si applica;  n)