Regolamento sulla misurazione ufficiale
                            Regolamento  sulla  misurazione  ufficiale  (del  10   ottobre   2006)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamata  la    Legge  sulla  misurazione  ufficiale  dell’8   novembre  2005;  decreta:  TITOLO   1  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comprensori  di  misurazione  (art.  3   cpv.  2 LMU)  Art.  1  Per  sezione   è da  intendere  un  comprensorio  di    misurazione  che  «per  ragioni   tecniche  e  organizzative»  è   suddiviso  secondo  una  delimitazione  interna   al    comprensorio  comunale.  TITOLO   2  Autorità  competenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comune  (art.  6)  1  Art.  2  2  La  procedura  per  la    determinazione  e   l’armonizzazione  dei  nomi  delle  vie   è   regolata  dalle  direttive  emanate  dall’Ufficio  del  catasto  e   dei  riordini   fondiari  (in  seguito:  Ufficio).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  designate  dal  Consiglio  di Stato  (art.  7)  Art.  2a  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  autorizzato    a  sottoscrivere    l’accordo  di  programma    pluriennale  con  la  Confederazione  è   il   Dipartimento  delle  finanze  e   dell’economia  (in  seguito:  Dipartimento).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  competente  ad  approvare  i  dati  della  misurazione  ufficiale  e gli  estratti  allestiti  sulla  loro  base,  segnatamente    il   piano  per  il   registro    fondiario,  è    la  Divisione    dell’economia  (in  seguito  Divisione).  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   servizio  di    vigilanza   sulle  misurazioni   ufficiali  e   il servizio  competente  per  l’insieme  dei  dati   della  misurazione  ufficiale  originale  e determinante   sono   affidati  all’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Ufficio   è   competente  per  sottoscrivere   l’accordo  di    prestazione  annuale  con  la    Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   Sezione   degli  enti  locali   è   il servizio  competente  per  sottoporre   all’Ufficio  federale  di topografia  le  modifiche  dei   nomi  dei  Comuni   ai  sensi  degli  articoli  13  e 15  dell’ordinanza   sui  nomi  geografici  del  21   maggio  2008  (ONGeo).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ingegnere  geometra  iscritto  nel  registro  dei  geometri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  9)  5  Art.  3  1  Nel  caso  di  primo  rilevamento  e  di  rinnovamento    catastale  l’ingegnere  geometra  consegna  all’Ufficio  i   dati  della  misurazione    ufficiale,    aggiornati  alla  data  dell’approvazione,  mediante  l’interfaccia   della   misurazione  ufficiale  (IMU).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   consegna  avviene  al più  tardi  entro  30  giorni   dalla  data   dell’approvazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    periodicità  dell’aggiornamento  dei  dati    è    stabilita  dall’Ufficio,  tenendo  conto  del  volume  di  aggiornamento  o di    necessità   particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  di  misurazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  composizione  (art.  10)  Art.  4  1  La  Commissione  di    misurazione  nomina  al    suo  interno   un   presidente  ed  un  segretario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  stabilisce  le proprie  norme  di    funzionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio   provvede  a dare  le    necessarie  informazioni   ai membri  e ai    supplenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Nota   marginale  modificata  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014  -  BU  2014,   517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in vigore   dal  1.11.2014  -  BU  2014,   517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  introdotto   dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal  1.11.2014  -  BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Cpv.   modificato  dal  R    17.4.2019;  in vigore   dal  19.4.2019   -  BU  2019,   144.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Nota   marginale  modificata  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014  -  BU  2014,   517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  competenze  (art.  11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  consegna  all’Ufficio  tutta  la documentazione  per  l’archiviazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio   conserva  con   diligenza  e   in luogo  sicuro  gli  atti  con  i relativi  allegati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Commissione  comunica   all’Ufficio  e   all’ingegnere  geometra:  a)  contestate    dinanzi  al  giudice  civile    non  appena  ne  ottiene  comunicazione    da  b)  di    azioni   proposte  dinanzi  al    giudice  civile  entro  i termini  previsti  dalla  legge.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Ufficio   provvede  immediatamente  a   inoltrare   istanza  di menzione  a   registro  fondiario  delle  azioni  proposte  dinanzi   al    giudice   civile,  dandone  comunicazione  al geometra  per  le    sue  incombenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  indennità  (art.  12)  Art.  6  1  Per    le  sedute,  i  sopralluoghi  e  la  preparazione  di  rapporti  o   di  decisioni,  le  indennità  riconosciute  al Presidente,  ai Membri   e ai Supplenti  sono  le    seguenti:  a)  –,    per  mezza   giornata   (almeno  3 ore)  b)  –,    per  una  giornata  (almeno   6   ore).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il   rimanente  fanno    stato  le  norme  del    Regolamento  concernente  le  commissioni,  i  gruppi  di  lavoro  e   le    rappresentanze  presso  enti  cantonali   di nomina   del  Consiglio  di Stato.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   indennità  sono  versate  dall’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  di  nomenclatura  (art.  14)  Art.  7  8  1  I  servizi    competenti  ai  quali  la  Commissione  comunica  i  risultati    della  verifica    della  correttezza  linguistica  dei  nomi  geografici   sono:  a)  degli  enti  locali,  per  i  nomi   dei  Comuni;  b)  per   gli altri  nomi  geografici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   istruzioni  sulla  correttezza  linguistica  emanate  dalla  Commissione  sono  comunicate  ai    geometri  e  ai Comuni  tramite   l’Ufficio.  TITOLO   3  Ampliamenti  cantonali  del  modello   dei  dati  della  Confederazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ampliamenti  (art.   16)  Art.  8  Gli  ampliamenti   cantonali  ai    sensi  dell’ordinanza   concernente  la    misurazione  ufficiale  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  novembre  1992  (OMU)   sono   i  seguenti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  a)  «punti  fissi  planimetrici  ausiliari»,   nel  livello  d’informazione  «punti   fissi»;  b)   in «nazionale»,  «cantonale»,  «comunale»,  «altra   strada  e   sentiero»  dell’oggetto  appartenente    al  genere  «rivestimento    duro»,  nel  livello    d’informazione  del  suolo»;  c)  in    «piscina»  e   «altro  bacino  idrico»  dell’oggetto  «bacino  idrico»  appartenente  al  «rivestimento  duro»,  nel  livello  d’informazione  «copertura  del  suolo»;  d)  in «fiume»,  «torrente»  e «canale»  dell’oggetto  «corso   acqua»   appartenente  al  «acque»,  nel  livello  d’informazione  «copertura  del  suolo»;  e)  in  «muro»,  «muro  di  sostegno»  e   «muro  divisorio»  dell’oggetto    «muro»,  nel  d’informazione   «oggetti  singoli»;  f)    in  «edificio  sotterraneo  indipendente»  e  «parte  sotterranea  di  edificio»  «edificio  sotterraneo»,  nel  livello  d’informazione   «oggetti  singoli»;  g)  in  «scala»  e   «altra  parte  costruttiva»  dell’oggetto   «altra  parte  di  edificio»,  nel  d’informazione   «oggetti  singoli»;  h)  in «concimaia»,  «riparo   fonico»,  «serra»,  «accesso  lago»  e   «altro»  dell’oggetto  nel  livello   d’informazione  «oggetti  singoli»;  i)  10  TITOLO   4  Obblighi  di  assistenza   e di  tolleranza   e   menzione  nel  Registro   fondiario  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014  -  BU  2014,   517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv.   modificato  dal  R    6.5.2008;  in    vigore  dal  9.5.2008  -  BU   2008,  235.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in vigore   dal  1.11.2014  -  BU  2014,   517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Frase  modificata  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014  -  BU  2014,   517.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Lett.  abrogata  dal  R    28.6.2016;  in    vigore   dal  1.7.2016   - BU  2016,  328.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Titolo   modificato  dal  R    10.12.2014;  in vigore  dal  1.11.2014  - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obblighi  di  assistenza   e di  tolleranza  (art.  17)  12  Art.  9  L’ingegnere    geometra  assuntore,  in  accordo  con  il   Municipio  del  Comune  interessato,  informa  i  proprietari  interessati  il  cui  indirizzo  è   noto   circa  l’inizio,  l’entità  e   la durata  dei  lavori  generali  di  misurazione  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Domanda  di  autorizzazione  (art.  18a)  13  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  termini  per  l’inoltro  della  domanda  di autorizzazione  sono  i  seguenti:  a)   giorni  per  i  punti  di    misurazione  di competenza  federale  e   cantonale  menzionati  a   registro  b)   giorni   per  gli  altri  punti  di    misurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  punti    di  misurazione    di  competenza  federale  e  cantonale  l’ingegnere  geometra  revisore  è  tenuto  a trasmettere   tempestivamente   la domanda  all’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   domanda   è   presentata,   di    regola,  in    forma  scritta.  TITOLO   5  Demarcazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accertamento  dei  confini  (art.  20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  in  generale  Art.  11  Gli  altri  documenti  idonei  per  l’accertamento   dei  confini  sono  le foto,  le    ortofoto,  i  modelli  digitali  del  terreno,   i  piani  delle  mappe  censuarie,  i  vecchi   registri  descrittivi  delle  proprietà,  i piani  corografici  e   i  piani  di    mutazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  nel  caso  di  confini   di  beni   immobili   e di  diritti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            per  sè   stanti   e   permanenti  (art.  21)  Art.  12  1  Nei  casi   di    accertamento  in    presenza  dei  proprietari  o di loro   rappresentanti  che   sfociano  in  una  controversia,  l’ingegnere  geometra  assuntore  si    adopera  per  ottenere  un  accomodamento  bonale  fra    i   proprietari  e,  ove  non  giunga    a  ottenere  l’accordo,  risolve  provvisoriamente  la  controversia  agli  effetti  dell’accertamento  secondo  lo    stato  di    fatto.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  casi  di    contestazione  del  diritto  di proprietà   di beni   immobili  e di    diritti  per  sè  stanti  e permanenti,  essi  sono   provvisoriamente   attribuiti   ai contendenti  come  se  ne   avessero   la    proprietà  in    comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’accertamento  può  avvenire  in    assenza  dei  proprietari  o   di loro  rappresentanti  quando   l’assenza  è  arbitraria  o   l’accertamento  avviene    sulla    base  di  una  misurazione  provvisoria  o  di  una  mappa  censuaria  aggiornata  approvate.  Al  proprietario   resta  sempre  riservata  la    facoltà   di far  valere  i propri  diritti  in    sede  di    pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  nel  caso  di  proprietà  per  piani   originarie   (PPPO)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e   diritti  di  sporgenza   preesistenti  Art.  13  1  Sono  applicabili   le    relative   normative  del  regolamento  concernente  la    legge   sul   registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le  proprietà  per  piani    originarie  e    i  diritti  di  sporgenza  preesistenti  sono  da    allestire  i  piani  speciali  secondo  le direttive  dell’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  nel  caso  di  corsi  d’acqua  e   di  altri   beni  demaniali  Art.  14  1  I  corsi  d’acqua  ai    sensi  della   legislazione   in    materia  di    demanio  pubblico  fanno  parte  del  livello  copertura  suolo   oppure  del  livello  oggetti  singoli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Costituiscono  un  fondo  e fanno  parte  anche  del  livello  beni  immobili:  a)  d’acqua  naturali,  quando  superano  la    larghezza  minima  di    un  metro  nelle   zone  in    grado  tolleranza  2,    di due  metri  nelle  zone  in    grado  di tolleranza  3,    di    5 metri   nelle  zone  in grado   di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 e   di 10  metri  nelle    zone  in    grado  di tolleranza  5. La  larghezza  minima   è   riferita  al  spostamento    delle    acque    alle  piene    ordinarie  ai  sensi  dell’art.    4  della  Legge  sul  pubblico;  b)   d’acqua   sistemati  o   corretti,   incluse   le    opere  di arginatura;  c)  d’acqua   definiti  come   fondi  nei  raggruppamenti  di  terreno  eseguiti  prima  dell’entrata  in  del   presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il resto  valgono   le disposizioni  sulla   legislazione  in    materia  di demanio  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Nota  marginale  modificata  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014  - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Nota  marginale  modificata  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014  - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dal   R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  nel  caso  di  confini  territoriali  comunali  (art.  23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  delegato  dei  Municipi  interessati  e   dall’ingegnere  geometra   assuntore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’incarto  di  accertamento  comprende  il  verbale  di  accertamento,    il    piano    con    la  descrizione  dell’andamento  del  confine  accertato,  la    documentazione  fotografica  e   l’estratto  della  decisione  degli  organi  legislativi  comunali  unitamente  ai  relativi  messaggi;  esso    va  trasmesso  dall’ingegnere  geometra  assuntore  all’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  contestazione  l’ingegnere    geometra  trasmette  il  progetto    di  accertamento  alla  Commissione  di misurazione  per  il   tramite   dell’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’incarto  completo  è archiviato  presso  l’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cessione  di territorio  di  piccola   entità  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            rettifica  di confini   territoriali  comunali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  in  via  bonale  (art.  24)  Art.  16  Per  territorio  di    piccola  entità  è da  intendere   una  superficie  che  non  supera  mq  50  000.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  in  caso  di  contestazione  (art.  25)  Art.  17  In  caso  di  contestazione,  i   Municipi  interessati    trasmettono    l’incarto    completo  alla  Commissione  di    misurazione   entro  il  termine  di tre  mesi   dalla   decisione   dei  rispettivi  organi  legislativi  dandone  comunicazione  all’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accertamento  e   rettifica  dei  confini
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            territoriali  cantonali  (art.  26)  Art.  18  1  Nel  caso  in  cui    il   confine  territoriale    comunale  sia  nel  contempo  confine  territoriale  cantonale,  si    applicano  per   analogia  le    disposizioni  valide  per  l’accertamento  e   la    rettifica  di    confini  territoriali  comunali,  con  l’aggiunta  della  ratifica  del  Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  casi   di    rettifica,  la ratifica  del  Consiglio  di    Stato  avviene  attraverso   la conclusione   di    un  trattato  intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  in  cui  il   confine  territoriale    comunale    sia  nel  contempo    confine  territoriale  nazionale,  il  Consiglio  di  Stato,  su  istanza  di  uno  o  più  Comuni  oppure  d’ufficio  e   sentiti  i  Comuni  interessati,  inoltra  alla  Confederazione   la  richiesta   di concludere  una  Convenzione  internazionale  con  l’Italia.  Sono  applicabili   le relative  disposizioni  del  diritto  internazionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rinuncia  alla  posa   dei  segni  di  terminazione  (art.  27)  Art.  19  1  Il  Cantone   rinuncia  alla  posa  dei  segni  di    terminazione  laddove  vengono   costantemente  minacciati  dall’attività  agricola,  nei  terreni  regolarmente   sommersi  dall’acqua,  nei  terreni  paludosi,  nei  fondi  soggetti  a  crollo    (franamento  improvviso)  o  a   colamento  di  terreno  e   nei  fondi  in  cui    il  materiale  sciolto  impedisce   la    terminazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  regola,  nelle  regioni    di  montagna  secondo  il  catasto  della  produzione  dell’ufficio  federale  dell’agricoltura,  si    rinuncia  alla  posa  dei  segni  di  terminazione  nei    terreni  delle  zone  forestali  e   in  quelli  incolti  della  zona   agricola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Eccezioni  alla  rinuncia   alla  posa  dei  segni  di terminazione  sono  ammesse   nei  seguenti  casi:  a)  che  sono  stati   oggetto  di una  procedura  di    raggruppamento   dei  terreni;  b)    di  proprietà  patriziale,  limitatamente  ai  punti    principali,  secondo    i  criteri  indicati  nel  d’appalto;  c)  intorno  ai    fabbricati  compresi   nell’inventario   degli  edifici   situati  fuori  dalle  zone  edificabili,  a una  distanza  di 50  ml.  dagli   stessi;  17  d)  nelle   zone   di    movimento  permanente  ai    sensi  dell’articolo  660a  del  CCS;  e)  del  proprietario,   a condizione  che  egli  si    assuma  le    relative   spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Caratteristiche  dei  segni  di  terminazione   e   modalità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            di  esecuzione  della  terminazione  (art.  28)  Art.  20  L’Ufficio  emana   le direttive   sulle   caratteristiche  dei  segni   di terminazione  e   sulle  modalità  di  esecuzione  della  terminazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Lett.  modificata  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Protocollo  per   riordini  parziali,  permute   e rettifiche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  29)  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  protocollo  contiene:  a)  cognome,  qualifica   e   domicilio  dell’estensore;  b)   e luogo  della  stesura;  c)  cognome,  data   di    nascita,  stato   civile,   attinenza  e domicilio  dei  proprietari;  d)  dei  fondi  coinvolti;  e)  del  negozio;  f)  dei   proprietari  e   dell’ingegnere  geometra  su  ogni  pagina  del  protocollo;  18  g)  del  coniuge  qualora  parti  o quote   di proprietà  costituiscano  l’abitazione  familiare  (art.  169
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Correzioni  del  protocollo  tramite  postille   o   sbarramento  delle  parti  errate  sono   ritenute  valide   solo  se  controfirmate  dalle  parti,  conformemente   ai principi  della  legge   notarile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   pagine   del  protocollo  sono  numerate  e   i  protocolli  elencati  in una  rubrica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Prima  di proporre  riordini  parziali,  permute  e   rettifiche,  l’ingegnere  geometra  è   tenuto  a chiedere  all’Autorità  di  vigilanza   sul  registro  fondiario  l’elenco   dei  diritti  di pegno  immobiliari  gravanti  i  fondi  interessati.  In    presenza   dei  diritti  di    pegno  immobiliari   occorre  anche  il   consenso   scritto   dei  creditori  ove  siano  toccati  i  loro   interessi.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   trasferimento  dei  diritti  di    pegno  avviene  secondo  i  disposti  di cui  all’art.  802  CC  e all’art.  42  del  regolamento  cantonale  concernente  la    legge  sul  registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  d’ufficio  (art.  30)  Art.  22  1  La  procedura  d’ufficio  avviene  in  presenza  di  confini  irrazionali  o  in  presenza  di  più  particelle  appartenenti  ad  un  medesimo   proprietario  e qualora  l’operazione,  in    entrambi  i  casi,   porti  ad  una   riduzione  complessiva  dei  costi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   protocollo   contiene:  a)  cognome,  qualifica   e   domicilio  dell’estensore;  b)  cognome,  data   di nascita  e   il domicilio   del  proprietario;  se  la data  di nascita  e il   domicilio  sono  conosciuti,  va  eseguita  una  ricerca  nei  registri  comunali  da  parte  della  cancelleria  c)   e luogo  della  stesura;  d)  dei  fondi  coinvolti;  e)  dell’operazione;  f)  dell’ingegnere  geometra.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  protocollo   è allegata  una   planimetria   indicativa   della  mutazione,  datata  e   firmata  dall’ingegnere  geometra.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   pagine   del  protocollo  sono  numerate  e   i  protocolli  elencati  in una  rubrica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’invio  del  protocollo  alle  parti  avviene  unitamente    all’avviso  di  pubblicazione    degli  schizzi  di  terminazione  o della  misurazione  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Schizzi  di  terminazione  e verifica  (art.  33)  Art.  23  1  Gli  schizzi  di terminazione  devono  contenere:  a)  dei   fondi  con  il loro  numero   sulla   base  della  misurazione   esistente;  b)   che  definisce  il   genere  del  segno  di    terminazione;  c)  di confine  eseguite  sulla   base  degli   art.   29  e   30   della   LMU;  d)  che  riassume  i  simboli  riguardanti  i  segni   di    terminazione;  e)  «schizzo  di  terminazione»  con  il  suo  numero    e    l’indicazione  del  Comune,  la  data  aggiornamento,  il nome   dell’ingegnere   geometra,  la    scala  e   l’indicazione  del  nord.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio   emana  le    direttive  sul  contenuto   del   rapporto   tecnico.  TITOLO   6  Deposito  pubblico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Lett.  modificata  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Cpv.  modificato  dal   R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Lett.  modificata  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                21
                            Cpv.  modificato  dal   R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Lett.  modificata  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazione  dell’avviso  di  deposito  pubblico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  35)  Art.  24  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  pubblicazione  da  parte  del  Comune    interessato  avviene  nei  casi  in  cui    sono  stati  eseguiti  la  demarcazione,  il   primo  rilevamento,  il   rinnovamento  della  misurazione  ufficiale  e    la  correzione  di    contraddizioni   giusta  l’art.  14a  OMU,  se  sono  toccati  i diritti  dei  proprietari  fondiari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  per  il  deposito  pubblico  rilasciata  dall’Ufficio  è   subordinata  alle  seguenti  condizioni:  a)  degli  atti    della  demarcazione,    del  primo  rilevamento,  del  rinnovamento  della  ufficiale  e   della  correzione  di    contraddizioni  da   parte  dell’ingegnere  geometra;  b)  e   allestimento   del   relativo   rapporto;  c)  di    eventuali  correzioni   o   completamenti   richiesti  nel  rapporto  di verifica;  d)   delle   avvenute   correzioni  o   completamenti  da  parte  dell’ingegnere  geometra;  e)  finale  da  parte  dell’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Oltre  ai    documenti  richiesti  dalla  legislazione  federale,  può   essere   previsto   il  deposito   pubblico  degli  schizzi  di    terminazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   pubblicazione  dell’avviso  di    deposito  pubblico  avviene  nel  Foglio  ufficiale  e   all’albo  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Opposizioni  (art.   36)  Art.  25  24  1  Le  opposizioni   sono  trasmesse  alla  cancelleria  del  Comune   interessato   entro  i  termini  stabiliti  nell’avviso   di deposito  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   cancelleria  comunale  registra  ed  elenca  i  ricorsi   presentati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Entro    30    giorni    dalla  scadenza  del  periodo  di  esposizione,  la  cancelleria  comunale  consegna  all’Ufficio  gli  atti  esposti    con  l’attestazione  dell’avvenuta  pubblicazione,  gli  eventuali  ricorsi    con  la  relativa  documentazione  ed  un  elenco  dei  proprietari  fondiari  informati  per  posta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Ufficio   prende   atto  della  fine   della  procedura  di deposito  pubblico  e   consegna  tempestivamente  alla  Commissione  di    misurazione  l’incarto  completo  relativo  alle  opposizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Contraddizioni  di  cui    all’art.  36  cpv.  2  LMU  sono  da  segnalare,  per  iscritto,  direttamente  all’ingegnere  geometra  assuntore  dei    lavori    entro  15  giorni    dalla  scadenza  del  periodo  di  esposizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Se  del  caso,   l’ingegnere   geometra  apporta  le  necessarie  correzioni  ai  documenti  e allestisce  un  protocollo  di    mutazione   che  viene  conservato  con  gli atti  della  misurazione.  Una  copia  dello  stesso  viene  spedita  al    proprietario  interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Una   risposta   scritta  da   parte   dell’ingegnere  geometra  viene  data  in ogni  caso.  TITOLO   7  Esecuzione  della  misurazione  ufficiale  Capitolo   1  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  di  attuazione  ed  esecuzione  (art.  37  e   8)  25  Art.  26  26  1  L’Ufficio  allestisce   e aggiorna   annualmente   il   piano  di    attuazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio   fissa  la data   di esecuzione  delle  singole   misurazioni  dopo  aver  sottoposto  ai Municipi  dei  Comuni  interessati  la  valutazione  della  prevedibile  spesa  a    loro    carico  e    il   periodo    previsto  per  l’esecuzione.  Entro  30  giorni  i  Municipi  inviano  le    loro  osservazioni  all’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  di  eseguire  i  lavori  (art.  38)  Art.  27  Per  altri  specialisti  della  misurazione  si    intendono:  a)   geomatici  della  scuola   politecnica   federale  o   della   scuola  universitaria   professionale;  b)   o specialisti   nel  telerilevamento  in    possesso  di    un  diploma   riconosciuto  a livello
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                25
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014  - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedure  di aggiudicazione  dei   lavori   e   contratto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            di  appalto  (art.  39)  Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio  è   competente  per  le  procedure  di  appalto  dei    lavori  ai  sensi  del  Concordato  intercantonale  degli  appalti  pubblici  rispettivamente  della  Legge  sulle   commesse  pubbliche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’aggiudicazione  dei  lavori  e   la    stipulazione   del  contratto   di appalto,  rispettivamente  l’interruzione,  la  ripetizione  e   il   rinnovo  delle  procedure    di  appalto  avvengono  ad  opera    dell’Ufficio    per  importi  inferiori  a    fr.  150’000.-    (IVA    esclusa),  mentre  avvengono    ad    opera  della  Divisione  per  importi  superiori.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   condizioni   generali  contrattuali  sono  stabilite   dall’Ufficio.  Capitolo   2  Primo  rilevamento  e   rinnovamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Punti  fissi  planimetrici   e   altimetrici  di  categoria  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  41)  Art.  29  L’esecuzione   dei  lavori  di  determinazione   dei  punti  fissi   planimetrici  di categoria  2 può  essere  affidata    a  ingegneri  geometri    patentati  esterni  nel  caso  di  lavori  combinati  con  la  determinazione  dei  punti  fissi   planimetrici  di categoria  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Verifica  (art.  43)  Art.  30  28  L’Ufficio  emana    le  direttive  sulla    consegna  per  la  verifica    tecnica  della  misurazione  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dati  per   il registro   fondiario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  trasmissione  Art.  31  29  In  caso  di  primo    rilevamento,  dopo  l’approvazione    della  misurazione,  l’ingegnere  geometra  trasmette   all’Ufficio  del  registro  fondiario   competente  la descrizione  dei  beni  immobili   e  una  copia  dei  piani  per   il   registro   fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  aggiornamento  (art.  44)  Art.  32  1  In  caso   di    rinnovamento,  l’aggiornamento  della  descrizione  dei   beni  immobili  in vigore  nel  registro  fondiario  avviene  contemporaneamente  all’approvazione  del  nuovo  operato  di  misurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima  dell’approvazione  del  rinnovamento,   l’Ufficio  coordina  i  lavori  di    trasmissione,  tra  l’ingegnere  geometra  e   l’Ufficio  del  registro  fondiario  competente,  della  nuova    descrizione  dei  beni    immobili  necessaria  all’aggiornamento.  30  Capitolo   3  Digitalizzazione  provvisoria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Digitalizzazione  provvisoria  (art.  45)  Art.  33  Il    Dipartimento  è  competente    per  decidere  la  trasformazione  di  una  misurazione,  approvata  secondo    l’ordinamento  previgente,  in  una  forma  numerica    mediante  digitalizzazione  provvisoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sostituzione  delle  digitalizzazioni  provvisorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  in  modo  completo  (art.  46)  Art.  34  31  La  sostituzione  in    modo  completo  (in  blocco)  delle  digitalizzazioni  provvisorie  è   inserita  nell’accordo  di    programma  pluriennale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  in  modo  progressivo  (art.  47)  Art.  35  L’Ufficio  emana  le  direttive  per  la  sostituzione  delle  digitalizzazioni  provvisorie  in  modo  progressivo.  Capitolo   4  Tenuta  a giorno  delle  componenti   della  misurazione   ufficiale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Cpv.  modificato  dal   R    17.4.2019;  in    vigore  dal   19.4.2019  - BU  2019,  144.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                30
                            Cpv.  modificato  dal   R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nomina  dell’ingegnere  geometra  revisore  (art.  48)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contratto  è   allestito  dall’Ufficio  sulla  base  di    un  contratto  tipo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  gravi  motivi  di revoca  della  nomina  sono  definiti  all’art.  337  cpv.   2   CO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  di    revoca   della  nomina  il Comune   designa  un  ingegnere  geometra  revisore  ad   interim  in  attesa  della  nomina  del  nuovo  ingegnere  geometra  revisore.    L’ingegnere  geometra  revisore  sostituito  non   avrà  diritto  ad  alcun  indennizzo.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di  cessazione  anticipata  del  contratto,  l’Ufficio  procede  alla    pubblicazione  del  bando  di  concorso  per   del  nuovo  ingegnere  geometra  revisore.  Il   relativo  contratto  è   stipulato  fino  al  termine   del  periodo  quadriennale  in    corso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di nomina,  doveri   e   diritti  dell’ingegnere
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            geometra  revisore  (art.  49)  35  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  bando  di  concorso  è   pubblicato  contemporaneamente    dall’Ufficio  per  tutti  i  Comuni  del  Cantone   ad  eccezione  di    quelli  in cui  il rinnovo  della   nomina  avviene   tacitamente  e   prevede  quali  requisiti  la  conoscenza    della  lingua  italiana  parlata  e    scritta  e  la  sede  operativa  dell’ufficio  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio   esamina  l’idoneità  dei  candidati  e   comunica  un  preavviso  di nomina  al Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Municipio   nomina  l’ingegnere  geometra  revisore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  diritti    e    i   doveri  dell’ingegnere  geometra    revisore    sono  fissati  nel  contratto;  egli  può  anche  esercitare  privatamente  come  libero  professionista  nei  limiti    che    l’attività  prioritaria  di  ingegnere  geometra  revisore  gli consente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ratifica  e   verifica  dell’Ufficio  (art.  50)  Art.  38  1  I  gravi   motivi  di    revoca  della   ratifica  sono  definiti  all’art.   337  cpv.  2 CO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   verifica   tecnica  mira   a   controllare  regolarmente  la    qualità  dei  lavori  di    tenuta   a   giorno,   mentre   la  verifica  finanziaria  mira  a controllare  annualmente   la    qualità  dei  lavori  contabili  e   amministrativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    verifica  tecnica  si  estende  al  controllo  di  tutte    le  componenti  della  MU,  mentre    la  verifica  finanziaria  si    estende  al  controllo  della   corretta  applicazione  delle  tariffe  vigenti  e delle  basi  legali  sul  finanziamento,  del  calcolo  del  costo  totale  e    della    sua  ripartizione  tra    proprietari,  Comune,  Cantone  e   Confederazione   e della   qualità  formale  dei  documenti  amministrativi   richiesti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   verifica  viene  eseguita  a campione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  la  verifica  l’ingegnere  geometra  mette  a  disposizione  dell’Ufficio    ogni  elemento  della  misurazione  richiesto  e   fornisce  le    spiegazioni  domandate.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sistema  di  comunicazione  (art.   51)  Art.  39  1  Le  autorità  di cui  all’art.   51,  cpv.   2   della   LMU  sono:  a)  per  ogni  oggetto  sottoposto  a   procedura  di autorizzazione  e per  le strade  comunali;  b)  dei  registri  per  le    mutazioni  di proprietà;  c)  degli  enti  locali  per  quanto  riguarda  le    aggregazioni  comunali;  d)  forestale    per  modifiche  del  limite    del  bosco,  nuove  strade  forestali,  premunizioni  rimboschimenti,    dissodamenti  e  per  decisioni  relative  a  zone  di  movimento  di terreno;  e)  delle    costruzioni  per  le  modifiche  dei  corsi  d’acqua  di  dominio    pubblico    e   per  la  di strade  cantonali;  f)  federale  per  quanto  attiene  a:  –  ferrovie,  funivie  e   funicolari;  –  strade  nazionali;  –  impianti  militari  e di    protezione  civile;  –  linee  d’alta  tensione  e condotte  soggette  al    diritto  federale;  –  aeroporti  e   aerodromi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   sistema  di    comunicazione   e   i  termini   della  tenuta  a giorno  sono  i seguenti:  a)  i  Municipi,  tramite   una  tabella  di notifica   con  scadenza  almeno  semestrale;  b)  gli  Uffici   dei  registri,   secondo  la    legislazione  cantonale  in    materia  di    registro  fondiario;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Nota  marginale  modificata  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014  - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Cpv.  modificato  dal   R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Cpv.  modificato  dal   R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Nota  marginale  modificata  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014  - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                36
                            Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Cpv.  modificato  dal   R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la  Sezione  degli  enti  locali,  mediante  l’invio  immediato  del  decreto  legislativo  relativo  alle  dei  Comuni   interessati  per  il   tramite  dell’Ufficio;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  d)  la  Sezione  forestale,  mediante  l’invio  immediato   delle  decisioni  relative  alle  modifiche  del  del    bosco  e    delle  zone  di  movimento  o    mediante    comunicazione,  entro  15  giorni,  collaudo   per  quanto  riguarda  le    opere;  e)  la    Divisione   delle  costruzioni,  mediante  comunicazione  scritta,  entro  15  giorni,  dall’avvenuto  delle  opere;  f)  le  costruzioni  di  competenza  federale  (cpv.    1   lett.  f)    il  geometra  chiede    al  Comune,  una  all’anno,   l’elenco  degli  oggetti   realizzati   sul   proprio  territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    sistema  di  comunicazione  tra  l’ingegnere    geometra  e   l’Ufficio    dei  registri  competente    avviene  secondo  le    direttive  emanate  dall’Ufficio.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TAG  durante  i  lavori  di  misurazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e   di raggruppamento   di terreni  (art.  52)  Art.  40  40  L’ingegnere   geometra  revisore   fornisce  tutte   le informazioni  necessarie  per  la  tenuta   a  giorno  non  appena   ultimata  la    singola   mutazione  della   misurazione  in    vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riunione  di  fondi  e   quote  di  PPPO  (art.  53)  Art.  41  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  caso   di    fondi   confinanti  appartenenti  allo  stesso   proprietario  a   cavallo   dei  quali  viene  eretto  un  nuovo  edificio,  l’ingegnere  geometra  revisore  raggruppa  questi  fondi   o ne   sposta  i  confini  prima  del   relativo  inserimento  nella  misurazione  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obbligo  di  riunione  delle  quote  di PPPO  nasce  allorché,  a   seguito  di  trapasso,  il   proprietario  di  singole  quote   diventa  proprietario  di    altre  quote  della   medesima  PPPO  o   di diritti  di sporgenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ingegnere  geometra  revisore    notifica  al  proprietario  l’obbligo  della  mutazione  e  gli  assegna  un  termine  di 15  giorni  per  le    eventuali  osservazioni;   la notifica  avviene   per  lettera  raccomandata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  il proprietario  non  solleva  obiezioni   fondate  entro  detto  termine,   l’ingegnere   geometra  revisore  allestisce  il   piano  di  mutazione  e  presenta  la  relativa    istanza  d’iscrizione  all’Ufficio    dei  registri  competente.  TITOLO   8  Gestione  della   misurazione  ufficiale  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Verifica  periodica  (art.  54)  Art.  42  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ingegnere  geometra   revisore  consegna  alla  fine   di    ogni  anno  all’Ufficio  il   documento  di  gestione  dei  dati  e    il   documento  sulla    sicurezza    dei  dati    secondo    il   modello  allestito    dalla  Conferenza  dei  servizi  cantonali  sul   catasto,  per  la    verifica  della   gestione  dei  dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   verifica  della  gestione   delle  altre  componenti  della  misurazione  ufficiale  avviene   a discrezione  dell’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gestione  (art.  55)  44  Art.  43  45  L’Ufficio  emana  le    direttive  per   la    gestione  della  misurazione  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rettifica  di  contraddizioni  (art.  56  e   57)  46  Art.  44  47  L’istanza  d’iscrizione  nel   registro  fondiario  delle  modifiche  di    confine  dovute  alla   rettifica  di  contraddizioni  tra  i  piani  della  misurazione  ufficiale  e   la  realtà  o   tra    i  piani  stessi  è   presentata  dall’ingegnere  geometra  revisore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritti  di  autore  al  Cantone  e   al    Comune   interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Lett.  modificata  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Cpv.  modificato  dal   R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                40
                            Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Titolo   modificato  dal  R    10.12.2014;  in vigore  dal  1.11.2014  - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Nota  marginale  modificata  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014  - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                46
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014  - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Archiviazione  e storicizzazione  (art.  8   e   55)  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  del  DDPS  sulla  misurazione  ufficiale    del  10  giugno    1994  (OTEMU)  avviene,  di  regola,  presso  l’ingegnere  geometra    revisore;  nel  caso  di  reti  di  punti  fissi    che  si  estendono    su  più  Comuni,  l’archiviazione  di    tali  documenti  avviene  presso  l’ingegnere  geometra  revisore  designato  dall’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’archiviazione  dei  documenti  secondo   gli  articoli  68,  70  e   71   OTEMU  avviene  presso  l’ingegnere  geometra  assuntore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’archiviazione  e  la  storicizzazione  dei  documenti  secondo    gli  articoli  65,  66,  67,  69,  72    e    73  OTEMU  avviene   presso  l’ingegnere  geometra  revisore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  atti    utilizzati  per  la  determinazione  dei  nomi    geografici  sono  archiviati    presso    il   Repertorio  toponomastico  ticinese  dell’Archivio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’elenco  definitivo  dei  nomi  geografici  e    il  piano  dei  rispettivi  perimetri    sono  archiviati    presso  l’Ufficio.  TITOLO   9  Accesso  e   utilizzazione  dei  dati  della   misurazione  ufficiale  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Servizi  competenti  (art.  60)  Art.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ingegnere  geometra  revisore  è   competente  per  la  diffusione  di estratti  e   valutazioni  della  misurazione  ufficiale  per  i  Comuni   o   le    sezioni   a lui affidati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio   è   competente  per   il rilascio  di    estratti  e   valutazioni  della   misurazione  ufficiale   richiesti  da  servizi  dell’Amministrazione  cantonale  e   nel  caso  di    richieste  riguardanti  comprensori  di misurazione  affidati  a   più   geometri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  geometri  revisori  e l’Ufficio  possono  organizzare   una  piattaforma  informatica  centralizzata  per  la  diffusione  dei  dati,  stipulando  una  convenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  considerati  estratti   giuridicamente  vincolanti:  a)  del  piano  del  registro  fondiario;  b)  per  la tenuta   del  registro  fondiario  provvisorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Estratto  per  la    tenuta  del   registro  fondiario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            provvisorio  (estratto  censuario)  Art.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  rilascio   dell’estratto  ai    sensi  dell’art.  20  della   legge   sul  registro  fondiario  del  2   febbraio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1998  compete:  a)  geometra  revisore,  per  estratti    da  misurazioni  provvisorie  approvate  (mappe  aggiornate  e   misurazioni  aerofotogrammetriche  del  vecchio   particellare);  b)  geometra  assuntore  del  raggruppamento  terreni,    per  estratti  dai  documenti  di  riparto  fondi  durante  il   periodo  tra  l’approvazione    in  prima  istanza  e    l’approvazione  del  nuovo  riparto  fondi;  c)  geometra  assuntore   del   raggruppamento  terreni  in    collaborazione  con   l’eventuale  assuntore  della   misurazione  ufficiale,   per  estratti   dai  documenti  di    nuovo  riparto  fondi  il periodo  tra  l’approvazione  definitiva  del  nuovo  riparto  fondi  e   l’entrata   in    vigore   della  misurazione  ufficiale;  d)  geometra  revisore,  per  estratti  di    misurazioni  ufficiali  approvate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di  Comuni  con  comprensori    sprovvisti  di  mappe  censuarie  aggiornate  o  senza  misurazione  valgono  le disposizioni   del  regolamento  per  la    tenuta  dei  catastrini  censuari  ufficiali  dei  Comuni  con  il   regime  del   registro  fondiario  provvisorio  del  13   maggio  1958.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ingegnere  geometra  revisore   è tenuto  a   rilasciare   o   rinnovare  l’estratto  entro  due  giorni  lavorativi  dalla  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   forma   e   il   contenuto  dell’estratto  sono  regolati  dalle   direttive  tecniche  emanate  dall’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Nota  marginale  modificata  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014  - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Titolo   modificato  dal  R    10.12.2014;  in vigore  dal  1.11.2014  - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                51
                            Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accesso  e   utilizzazione  (art.   60)  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accesso  per  l’utilizzazione    dei  dati  della  misurazione  ufficiale  è   subordinato  ad    una  domanda  scritta  da  inoltrare  all’Ufficio.  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   domanda   contiene:  a)  del  comprensorio  a cui   si    riferisce  la    domanda;  b)  dell’utilizzazione  dei  dati;  c)  dei  dati  a   cui   il   richiedente  vuole  accedere;  d)   d’informazione   richiesti;  e)  di    formato  desiderato  scelto  tra  quelli  disponibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Ufficio   decide  applicando,  di    regola,  le    disposizioni  dell’art.  47  del  presente   regolamento.  TITOLO   10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  56  Art.  50-57  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  TITOLO   11  Ripartizione  delle  spese  Capitolo   1  Esecuzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Demarcazione  (art.  67)  Art.  58  1  La  partecipazione  alle    spese  di  demarcazione  dei  confini  territoriali  e    di  proprietà,  dedotte  eventuali  indennità   federali,  è   la    seguente:  a)  –   zone  forestali:  30%  –   tutte  le altre  zone:  20%  b)  –   tutte  le zone:  20%.  58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   ripartizione  dei   costi  residui  a carico   dei  proprietari  avviene  in    base  al numero  delle   particelle  e  dei  punti  di    confine  materializzati.   La  tabella   di ripartizione  viene  elaborata  dall’ingegnere  geometra  assuntore  e   approvata  dall’Ufficio.  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  comune  interessato    viene  addebitato,  sul  suo  conto  corrente  con  lo  Stato,  l’importo  di  partecipazione  comunale  alle  spese  di  demarcazione   e   l’anticipo   dei  costi  residui  da   ripartire  fra   i  proprietari  fondiari  pubblici  e   privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’incasso  delle  quote  a   carico   di ogni  singolo  proprietario   è di    competenza  del  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Primo  rilevamento  (art.  68)  Art.  58a  60  Le  spese  d’esecuzione  del  primo   rilevamento  dei  dati  della  misurazione  di cui   all’art.   68  cpv.  2   LMU,  dedotte  le indennità  federali,  sono  così  ripartite:  a)  finanziariamente  forti:  –   Cantone:  30%  –   Comune:  70%  b)  finanziariamente  medi:  –   Cantone:  40%  –   Comune:  60%  c)  finanziariamente  deboli:  –   Cantone:  50%  –   Comune:  50%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Nota  marginale  modificata  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014  - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                54
                            Cpv.  modificato  dal   R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Cpv.  modificato  dal   R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Titolo   abrogato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014  - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Art.  abrogati  dal  R    10.12.2014;  in vigore   dal  1.11.2014  -  BU  2014,   517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Cpv.  modificato  dal   R    11.12.2013;  in    vigore   dal  13.12.2013  -  BU  2013,   514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Cpv.  modificato  dal  R  10.12.2014;  in  vigore  dal  1.11.2014  -  BU  2014,  517  e  BU  2015,  1;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2013,  514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Art.  introdotto  dal  R    11.12.2013;  in vigore   dal  13.12.2013  - BU  2013,  514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rinnovamento  (art.  69)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  così  ripartite:  a)  finanziariamente  forti:  –   Cantone:  40%  –   Comune:  60%  b)  finanziariamente  medi:  –   Cantone:  50%  –   Comune:  50%  c)  finanziariamente  deboli:  –   Cantone:  60%  –   Comune:  40%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    forza  finanziaria  dei    Comuni  è   stabilita  secondo  la  legislazione  cantonale  sulla  perequazione  finanziaria  intercomunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   data  della  firma  del  contratto  è   determinante  per   stabilire  la    forza  finanziaria  dei  Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Versamento  di acconti  Art.  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    le  spese  di  esecuzione  dei  lavori    di  misurazione    l’Ufficio  può  concedere  acconti  all’ingegnere  geometra   assuntore  nei   limiti  dell’importo  stabilito  nel  contratto  e in    funzione   dello  stato  di  adempimento  del  compito,  sino  ad  un   ammontare  massimo  pari  all’80%  dell’importo   contrattuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   concessione  di    acconti  per  le    spese  di    esecuzione   dei  lavori  di tenuta   a   giorno  è di competenza  comunale.  Capitolo   2  Tenuta  a giorno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tenuta  a   giorno  permanente  (art.  73)  Art.  61  1  La  scala     di   sussidiamento  delle  spese  di  tenuta     a  giorno  riguardanti  i   livelli  d’informazione  «copertura   del  suolo»  e   «oggetti  singoli»   è   la    seguente:  a)  se  il   valore  ufficiale  di    stima  del  terreno  non  supera  i  2.–  fr./mq;  b)  se  il   valore  ufficiale  di    stima  del  terreno  è   superiore  a   2.– fr./mq   e   non  supera  10   fr./mq;  c)  se  il   valore  ufficiale  di    stima  del  terreno  è   superiore  a   10.–  fr./mq.  Per  la    determinazione  del  valore  ufficiale  di    stima  dei   terreni  edificabili  o   edificati  si   considera   il valore  del  terreno  complementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    versamento  del  sussidio  cantonale  al  Comune  avviene  su  ordine  dell’Ufficio  dopo  la  verifica  tecnica  e   finanziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di pagamento  dell’ingegnere  geometra:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  procedura  ordinaria   per   la    TAG  permanente  62  Art.  62  La  procedura  ordinaria  di    pagamento  del  geometra  revisore  per  lavori  da   lui  eseguiti  nel  campo  della   tenuta  a giorno  permanente  è   la    seguente:  a)   dei  lavori,   il   geometra  allestisce   i  conteggi  delle  singole  mutazioni  determinando  costo  totale  dei  lavori  e   della   relativa  ripartizione   e li   raggruppa  in un   incarto   per  Comune  o  unità  amministrativa   (sezione   o   lotto);  b)  fine   di    ogni   anno  di tenuta  a   giorno  il  geometra  chiude  i conti   annuali   e   li  trasmette  all’Ufficio  la    verifica,  al più  tardi  entro  il   30  giugno   dell’anno  successivo;  c)  la    procedura  di    verifica,  l’Ufficio  preavvisa   al    Comune  il   pagamento  del  geometra;  d)  trenta  giorni  dalla  ricezione  del   preavviso,  il Comune  paga  il geometra  e   provvede  poi  ad
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  eccezioni  alla  procedura  ordinaria  Art.  63  63  1  La  procedura  ordinaria  di    cui  sopra  ammette  le    seguenti  eccezioni:  a)  a carico   dei  proprietari  riguardanti   mutazioni  ordinate  direttamente  dai  proprietari  o da  legittimi  rappresentanti  possono  essere  incassate    direttamente  dall’ingegnere  geometra  b)  a   carico   dei  proprietari  riguardanti   mutazioni  non   da   loro   ordinate  possono  pure  essere  direttamente  dall’ingegnere  geometra  revisore,  a   condizione   che  il Municipio  prenda  risoluzione  volta  a   delegare  la    competenza  dell’incasso   all’ingegnere   geometra  revisore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Art.  modificato  dal  R    11.12.2013;  in    vigore  dal   13.12.2013  -  BU  2013,   514.
                        
                        
                    
                    
                    
                62
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014  - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            un  apposito  contratto    di  riscossione    o   inserisca  una  norma  speciale    in  tal  senso  del   consueto  contratto  di tenuta   a   giorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  questi  casi,  l’ingegnere   geometra  revisore  ne  terrà  debito   conto   nell’ambito  del  calcolo   del  saldo  a  lui dovuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  procedura  per   altre   prestazioni  Art.  64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Il  pagamento  dell’ingegnere  geometra  revisore  per  altre  spese  di  tenuta    a   giorno  che  esulano  dal  campo  della  tenuta  a   giorno  permanente,  quali  la tenuta  a   giorno  periodica   dei  punti  fissi  planimetrici,  la    gestione  della  misurazione  ufficiale   o   altre  operazioni  non   direttamente  fatturabili  al  committente,  avviene  unitamente  al  pagamento  dei  costi  di  tenuta  a  giorno  permanente  nell’ambito  della  procedura  ordinaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riversamento  di  sussidi  federali  Art.  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Alla   fine  di  ogni  anno  di  verifica,   e   al  più  tardi  entro  il   30   marzo   dell’anno  successivo,  l’Ufficio  presenta   all’ufficio   competente   l’istanza   per  l’ottenimento  di    eventuali  sussidi  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro   un  mese   dalla  ricezione  dei  sussidi  federali  l’Ufficio  li   riversa  ai Comuni  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nel  caso  di  eventi  naturali  (art.  75)  Art.  66  Per  la scala  e le modalità  di    sussidiamento   sono  valide   le    disposizioni  relative  alla   tenuta  a  giorno  permanente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Versamento  di acconti  Art.  67  La  concessione  di  acconti   per   le spese  di esecuzione  dei  lavori  di tenuta   a   giorno  è   di  competenza  comunale.  TITOLO   12  Misurazioni  secondo  il   diritto   previgente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spese  per  l’archiviazione  (art.   81)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Art.  68  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  spese  per  l’archiviazione  sono  definite  dall’apposito  tariffario  per  i lavori  di    tenuta  a  giorno  del  geometra   revisore  e   sono  riconosciute   nell’ambito   procedura  ordinaria   di    pagamento  dell’ingegnere  geometra  revisore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’archiviazione  delle  componenti  della  misurazione  ufficiale     allestite  secondo  le   vecchie  disposizioni  avviene    presso  l’ingegnere  geometra  revisore,  il   quale  è    responsabile  della  buona  conservazione  in    locali  asciutti  e sicuri   dal  fuoco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assicurazione  contro  gli  incendi   e i  danni  della   natura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  83)  Art.  69  Il    Comune  assicura  contro  gli  incendi  e  i   danni  della  natura    le  componenti  della  misurazione  ufficiale  ancora  in  vigore,  elaborate    secondo  il   diritto  previgente.  L’Ufficio    fissa  la  somma  e   la durata  della  di assicurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misurazioni  provvisorie  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            mappe  censuarie  aggiornate
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  componenti  (art.  85)  Art.  70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  componenti  delle  misurazioni  provvisorie   e   delle   mappe  censuarie  aggiornate   sono  i  piani  e   i  registri,  questi  ultimi  costituiti  da:  a)  che  permette  l’accesso  alle  informazioni  riguardanti  i fondi  mediante  il   numero  di  b)  che  permette  l’accesso    alle    informazioni    riguardanti    i  fondi  mediante  il   nome    del  c)   fiscale,  che   permette  l’accesso   alle  informazioni  riguardanti  i  fondi  mediante  il numero  partita  fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio   emana  le    direttive  sull’allestimento  dei  piani   e   dei   registri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                65
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014  - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  procedura  (art.   85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  competente  ad  approvare  e  a    mettere  in  vigore  le  mappe  censuarie    aggiornate    e    le  misurazioni  provvisorie  rilevate  aerofotogrammetricamente   è   il   Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  tenuta  a giorno  (art.  86)  Art.  72  Per  la tenuta  a giorno  delle  misurazioni  provvisorie  e delle  mappe   censuarie  aggiornate  sono  applicabili  per  analogia  le    disposizioni  vigenti  per   le    misurazioni   ufficiali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  spese  di  tenuta  a   giorno  (art.  88)  Art.  73  Per  la  scala  e le  modalità  di  sussidiamento   delle  spese  di  tenuta  a   giorno  permanente  riguardanti  le  mutazioni    di  edificio  e    coltura  e  per  le  modalità  di  sussidiamento  delle  spese  di  mutazione  dei  confini  territoriali  sono  applicabili,  per  analogia,  le  disposizioni  vigenti  per    le  misurazioni  ufficiali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consultazione  e diffusione  (art.  91)  Art.  74  1  Per   la    consultazione  e   la    diffusione  dei  dati  sono  applicabili  per  analogia  le disposizioni  vigenti  per  le    misurazioni  ufficiali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  escluse  le    mappe   censuarie  non  aggiornate,  che  restano  di    competenza  del  Comune.  TITOLO   13  Disposizioni  transitorie  e   abrogative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  transitorie  (art.  92)  Art.  75  L’Ufficio  decide   se,  ed  eventualmente  fino  a   che  punto,   le    misurazioni  attuate  secondo  il  diritto  previgente  debbano  essere  aggiornate   conformemente  al    diritto  vigente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazioni
                            Art.  76  Con  l’entrata   in    vigore  del  presente  regolamento  sono  abrogati:  -  della  legge  sulla   misurazione  catastale   del  9   luglio   1935;  -  esecutivo    concernente  l’organizzazione  dei  circondari  di  tenuta  a  giorno  delle  ufficiali   e   provvisorie   dell’11   novembre   2003;  -  esecutivo  concernente  la  determinazione  e  l’ortografia  dei  nomi  locali  nelle  catastali  del  22  dicembre  1954;  -  esecutivo    concernente  la  riunione    dei  fondi  nelle  zone  in  cui  è  già  introdotta  la  catastale  ufficiale   del  9   luglio  1952;  -  e   tariffa   delle  misurazioni  aerofotogrammetriche  del  26   aprile  1963;  -  2   del  titolo  «VI.  Disposizioni  finali»  della  Tariffa  per  la  tenuta  a  giorno  delle    misurazioni  nel   Cantone  Ticino  del  17  dicembre  2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  77  Il   presente  regolamento,  unitamente  all’allegato,  è pubblicato   nel   Bollettino  ufficiale   delle  leggi  e   degli  atti   esecutivi   ed  entra   immediatamente   in    vigore.  67  Pubblicato  nel   BU  2006  ,  414.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Entrata  in    vigore:  13   ottobre  2006  -  BU  2006,  414.