Decreto legislativo concernente l’istituzione di un Fondo cantonale per favorire il lavoro
                            Decreto legislativo  concernente l’istituzione di un Fondo cantonale  per favorire il lavoro  (del 25 novembre 2013)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  –  –  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Istituzione e scopo
Art. 1
                            1  È istituito il Fondo cantonale per favorire il lavoro (in seguito Fondo).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Fondo è istituito per finanziare misure volte a:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
Art. 2
                            1  Al Fondo è attribuita una dotazione iniziale di 2 milioni di franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Fondo  è  alimentato  integralmente  con  i  proventi  dei  recuperi  d’imposta  derivanti  dalle  autodenunce  esenti  da  pena  presentate  tra  il  1°  gennaio  2014  e  il  31  dicembre  2015,  fino  a  un  massimo di 20 milioni di franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Gestione del fondo
Art. 3
                            1  Gli averi del Fondo sono gestiti in un conto di bilancio del Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La gestione del fondo è affidata a una Commissione tripartita di 9 membri, nominata dal Consiglio  di Stato, in cui sono rappresentati il Consiglio di Stato e le parti sociali imprenditoriali e sindacali,  che decide con voto unanime dei membri presenti su preavviso dei relativi servizi cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modalità di funzionamento
Art. 4
                            1  Il Fondo può operare in modo integrativo o sostitutivo delle vigenti leggi in materia di  formazione  o  riqualifica  professionale,  mercato  del  lavoro  o  promozione  economica  o  del  tutto  autonomo dalle stesse, in particolare integrando o sostituendo indennità o sussidi esistenti per enti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fondo è subordinato all’entrata in vigore dell’amnistia fiscale prevista dall’iniziativa parlamentare  elaborata del 28 maggio 2013  Per un rilancio dell’amnistia fiscale cantonale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Consiglio  di  Stato  emana  un  regolamento  d’applicazione  del  presente  decreto,  in  particolare  con i criteri per l’erogazione di indennità e sussidi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni finali
Art. 5
                            1  Trascorsi   i   termini   per   la   domanda   di   referendum   il   presente   decreto   entra  immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2  Esso  resta  valido  fino  all’esaurimento  del  massimo  delle  risorse  ricavate,  ma  al  più  tardi  il  31  dicembre 2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 17 gennaio 2014 - BU 2014, 17.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Eventuali residui fino a concorrenza del capitale di dotazione iniziale sono incamerati dallo Stato;  Pubblicato nel BU  2014  , 17.