Regolamento della legge della scuola
                            Regolamento  della  legge   della   scuola  (RLSc)  1  (del  maggio  1992)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamati  –  della  scuola  del  1°  febbraio  1990;  –   4   della  legge   concernente  le  competenze  organizzative   del  Consiglio  di  Stato  e   dei  suoi  del   25  giugno  1928,  2  decreta:  TITOLO  I  Disposizioni   generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  e unità  amministrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  8   Lsc)  Art.  1  4  1  Il  Dipartimento  dell’educazione,    della    cultura  e  dello    sport  (di  seguito  Dipartimento)  è  competente  per  l’applicazione  della  legge  della  scuola  del  1°  febbraio  1990  (di  seguito  legge)  e   del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   unità  amministrative   subordinate  designate  genericamente  nel  presente   regolamento  sono:  a)   il termine  Divisioni:  la    Divisione  della   scuola  e   la    Divisione   della  formazione  professionale;  b)   il   termine  sezioni  dell’insegnamento  e della  formazione:  la    Sezione  delle  scuole  comunali,  Sezione  dell’insegnamento    medio,  la  Sezione  della    pedagogia  speciale,  la  Sezione  medio   superiore,  la    Sezione  della  formazione  industriale,   agraria,   artigianale  artistica,  la Sezione   della   formazione   commerciale  e   dei  servizi,  la    Sezione  della  formazione  e   sociale   e   l’Ufficio  della   formazione  continua  e dell’innovazione.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  decisionali  in  materia  finanziaria  6  Art.  1a  7  Le  competenze   decisionali   in    materia  di    spesa  a gestione  corrente  sono  attribuite  come  segue:  a)  o   al responsabile  CRB   fino  a   fr. 10’000.  –;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  b)  per   importi  superiori  a fr.  10’000.-  e   fino   a   fr.  30’000.–  ;  c)  del  Dipartimento  per  importi  superiori   a fr.  30’000.  – e fino  a fr.  100’000.–;  d)  di Stato  per  importi  superiori  a   fr.  100’000.  –.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  scolastico  e   formativo  Art.  1b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Le  disposizioni  particolari  concernenti  la  frequenza  delle  scuole  obbligatorie  e l’obbligo  formativo  sono  stabilite  nelle   leggi  speciali   e   nei  rispettivi  regolamenti  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  alle   scuole  cantonali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Titolo  modificato  dal  R    8.4.2020;  in    vigore  dal   1.6.2020   -  BU  2020,  124;  precedente  modifica:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                369.
                            2    Ingresso  modificato   dal  R    23.12.2014;  in    vigore   dal  30.12.2014  -  BU  2014,   594.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nota   marginale  modificata  dal  R    1.7.2014;  in    vigore  a   partire  dall’anno  scolastico  2014/2015  - BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                340.
4
                            Art.  modificato  dal  R    1.7.2014;  in vigore  a   partire  dall’anno  scolastico   2014/2015  -  BU  2014,   340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Lett.   modificata  dal  R    13.12.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  -  BU  2017,  462.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Nota  marginale  modificata  dal  R  23.12.2014;  in  vigore  dal    30.12.2014    -  BU  2014,    594;    precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2014,  340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Art.  modificato  dal  R    23.12.2014;   in  vigore   dal  30.12.2014  - BU  2014,  594;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1994,  607;  BU   2014,  340.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Lett.   modificata  dal  R    13.12.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  -  BU  2017,  462.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Art.  modificato   dal  R    26.5.2021;  in vigore   dal  1.9.2021   -  BU  2021,   174;  precedenti  modifiche:  BU  1994,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            607;  BU  2014,   340;   BU  2014,  594.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  condizioni  del  domicilio  10  Art.  1c  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nelle  scuole  cantonali  sono  ammessi  gli  allievi  domiciliati  in  Ticino;  nel  dubbio,  è  richiesta  l’attestazione   del   Comune  di    domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È    assimilata  al  domicilio  la  residenza    in  Ticino  autorizzata  secondo  le  disposizioni  in  materia  di  polizia  degli  stranieri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Allievi  domiciliati  fuori    Cantone    possono    essere    eccezionalmente    ammessi,  tenendo  conto  delle  ragioni  invocate   e commisurandole  con  l’aggravio   che  ne  deriva  all’istituto   scolastico;  per  gli  stranieri  è  inoltre  necessaria  l’autorizzazione   come   al    cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’ammissione  dei  non  domiciliati  è  autorizzata  dalle  Divisioni     per  le   rispettive  scuole,  congiuntamente  con  la  decisione  sulla    tassa,    riservata  la  facoltà    di  reclamo  e   quella  di  ricorso  al  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  tasse  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  7   cpv.  1  bis  e   4 Lsc)  Art.  1d  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   l’ammissione   dei  non  domiciliati  è   prelevata  la    tassa  annua  seguente:  a)   media   fr.  7’500.  –;  b)   medie   superiori  e   scuole  professionali   di    base  a   tempo  pieno  fr.  15’000.–;  c)   speciali   fr.  44’000.–;  d)   dell’infanzia  ed  elementari:  la    tassa   è decisa   dal   Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate  le    convenzioni  con  altri  Cantoni  o   Paesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   tassa  può   essere  ridotta  secondo  libero   apprezzamento,  segnatamente  nel  caso  di allievi   ospiti  nell’ambito  di  scambi  scolastici;    nell’ambito    di  scambi  individuali  di  allievi  tra  Cantoni,  qualora    il  medesimo  principio   venga  applicato  dal  Cantone  partner,   la    tassa  non  è   percepita  per  gli  allievi   del  Cantone  partner   che   frequentano  la    scuola  per   un  anno  al    massimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaborazioni  con  altre  scuole  Art.  1e  15  Il  Dipartimento  può  sottoscrivere  convenzioni  che  prevedono  collaborazioni  tra  scuole  ticinesi  e   scuole  di    altri   Cantoni  o   estere  quando  esse   sono  nell’interesse  degli   allievi  e del  sistema  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Programmi  e   piani  di  studio  delle  scuole   professionali  Art.  1f  16  L’approvazioni  di    programmi  e   piani  di    studio  delle  scuole  professionali,  per  quanto  non  previsto  da  norme  federali,   compete  al    Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Innovazioni  e   sperimentazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  13  Lsc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  proposte  Art.  2  17  1  Oltre  al Dipartimento,  agli   organi   scolastici   cantonali  e agli   organi  degli   istituti,  possono  proporre  sperimentazioni    e    innovazioni    le  associazioni    magistrali,  le  associazioni  di  docenti  di  determinati  ordini   di    scuola  o di    materia  e   i  gruppi  di docenti  appositamente   costituiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  lo    studio  delle  proposte  il   Dipartimento   può  allestire   gruppi  di lavoro  con   riferimento  ai    disposti  del  regolamento  concernente  le commissioni,  i  gruppi   di    lavoro  e le    rappresentanze  presso  enti  di  nomina  del  Consiglio  di    Stato  del  6   maggio  2008.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Nota    marginale    modificata  dal  R  23.12.2014;  in  vigore  dal  30.12.2014    -   BU  2014,  594;    precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2014,  340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.   modificato  dal  R    23.12.2014;  in  vigore   dal  30.12.2014  - BU  2014,  594;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1994,  607;  BU   2009,  179;  BU  2012,  282;  BU  2014,   340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Nota  marginale  modificata  dal  R   12.5.2021;   in    vigore  dal   1.6.2021  -  BU  2021,  166;   precedente  modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2014,  340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.   modificato  dal  R    23.12.2014;  in  vigore   dal  30.12.2014  - BU  2014,  594;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014,  53;  BU  2014,  340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dal   R    12.5.2021;  in    vigore  dal   1.6.2021  - BU  2021,  166.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  modificato  dal  R    23.12.2014;  in vigore  dal  30.12.2014  -  BU  2014,  594;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014,  340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  modificato  dal  R    23.12.2014;  in vigore  dal  30.12.2014  -  BU  2014,  594;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014,  340.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Art.  modificato  dal  R  1.7.2014;  in  vigore  a    partire  dall’anno  scolastico    2014/2015  -   BU  2014,    340;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            precedenti  modifiche:  BU  2002,  195;   BU  2012,  282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Cpv.  introdotto  dal  R    5.9.2018;  in    vigore  dal   1.9.2018   -  BU   2018,  341.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  presentazione  e   preavviso  Art.  3  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  proposte  di  innovazione  e  di  sperimentazione  sono  da    presentare    agli    organi  competenti  designati  dalla  legge  (Consiglio   di Stato,   Dipartimento,   organi  scolastici   cantonali),  i quali  le  esaminano,  prendono  posizione   in    merito  e, se  del  caso,   elaborano   o   fanno  elaborare  il relativo  progetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   proposte  concernenti  i  singoli  istituti  presentate  agli   organi  competenti  sono   preavvisate  dagli  organi  di    conduzione  degli  istituti  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  contenuto   ed  eccezioni  Art.  4  1  Le  proposte  devono   indicare:  a)   che  stanno  alla  base  del  progetto;  b)  del   progetto  e   i  suoi  obiettivi;  c)  d)  e   le    tecniche  di    attuazione;  e)  di    realizzazione;  f)  deroghe  a disposizioni   di    leggi  o   di    atti  esecutivi;  g)   delle  ore-lezione   necessarie  per  la sua  realizzazione;  h)   di    assistenza   richieste;  i)  di verifica  e di    valutazione;  l)  di    estensione  o di generalizzazione;  m)  spese  per  apparecchiature,  materiali,   trasferte,  ecc.;  n)  dei  responsabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obbligo  di    attenersi  a   tali  disposizioni  concerne   solo  i  proponenti   che   possono  essere  autorizzati  ad  assumere    direttamente    l’attività  sperimentale;    negli  altri  casi  le  proposte    devono    contemplare  almeno  quanto  stabilito  dalle  lettere  a),  b)  e c)    del   precedente   capoverso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  rapporto  descrittivo   e annuale  Art.  5  Annualmente  i  responsabili  di    ogni  sperimentazione  presentano  un   rapporto  descrittivo  e  valutativo  all’autorità  o all’organo  che  l’ha  autorizzata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  revoca  Art.  6  Un’eventuale   revoca   avviene,  di    regola,  al termine  dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Concessione  deroga   temporanea  Art.  6a  20  La  concessione  della   deroga  temporanea  prevista  dall’art.  13   cpv.   3   lett.   b)  della  legge  spetta  alle  Divisioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Eccezioni  al    mercoledì  pomeriggio  Art.  6b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  La  concessione  delle   eccezioni  previste  dall’art.  15  cpv.  6   della   legge  spetta  alle  rispettive  sezioni  dell’insegnamento    e    della  formazione;    è    data  facoltà  di  reclamo    alla    sezione  che  ha  concesso  l’eccezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comprensori  di  frequenza  Art.  6c  22  La  definizione  dei  comprensori    di  frequenza  prevista    dall’art.  16  della    legge  spetta  al  Dipartimento;  è   data   facoltà  di    reclamo  allo  stesso  Dipartimento.  Art.  7  ...  23  TITOLO  II  Organi  degli   istituti  scolastici  Capitolo   primo  Organi  di  conduzione  degli   istituti  cantonali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  modificato  dal  R    1.7.2014;  in    vigore   a   partire  dall’anno  scolastico  2014/2015  -  BU  2014,   340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  modificato  dal  R  1.7.2014;  in  vigore  a    partire  dall’anno  scolastico    2014/2015  -   BU  2014,    340;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            precedente  modifica:  BU  2003,  369.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  modificato  dal  R   13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  -  BU  2017,  462;   precedenti  modifiche:   BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            369;  BU  2014,   340.
                        
                        
                    
                    
                    
                22
                            Art.  modificato  dal  R  1.7.2014;  in  vigore  a    partire  dall’anno  scolastico    2014/2015  -   BU  2014,    340;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            precedente  modifica:  BU  2003,  369.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  abrogato  dal  R    1.7.2014;  in    vigore  a   partire  dall’anno  scolastico  2014/2015  -  BU  2014,   340.
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
                            (art.  27  cpv.  1   Lsc)  Art.  8  24  La  composizione   della  direzione   di istituto   è   quella  stabilita  dall’art.   27  cpv.   1 della   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Il direttore
                            (art.  28  e   29   Lsc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  compiti  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  compiti   specifici  del  direttore  sono  stabiliti  dall’art.  29  della  legge.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’opera   di    vigilanza  e di    consulenza  pedagogico-didattica  riguarda:  a)  specialmente   nei  suoi  aspetti  pedagogici  generali;  b)  fra  le    componenti  dell’istituto;  c)  alla  vita  dell’istituto;  d)   delle  norme   che  disciplinano  il rapporto  d’impiego  del  personale  scolastico.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  quanto  riguarda    l’insegnamento,  riservate  le  competenze  degli  organi  scolastici    cantonali,  il  direttore:  a)  contributi   e verifiche  all’attività  dei  docenti  mediante  assistenza  a   lezioni,   colloqui  ed  della  documentazione   didattica  e dei  piani   di    lavoro  annuali;  b)  particolare  assistenza  ai    docenti  neoassunti;  c)  all’occorrenza  l’intervento   o   la    collaborazione  degli   organi  scolastici   cantonali  previsti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11   della   legge.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  requisiti  Art.  10  1  Il  direttore    dev’essere  in  possesso  dei  titoli  richiesti  per  l’assunzione  nel  grado  nell’ordine  della  scuola  che    dirige,    dell’abilitazione    all’insegnamento,  di  regola  di  un’esperienza  d’insegnamento  di    almeno  4   anni  e   di    eventuali  altri   requisiti,  indicati  nel  bando  di    concorso,  richiesti  dallo  specifico   carattere   di    determinati  istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  difetto  dell’abilitazione  il   direttore  assunto  è   tenuto   a   conseguirla.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  onere  d’insegnamento  Art.  11  1  L’onere  d’insegnamento  del  direttore  è di regola  di    almeno  4   ore-lezione   settimanali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  può    concedere  l’esonero    per  ragioni    attinenti  alla  situazione  dell’istituto  o  per  l’esecuzione  di    compiti   speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  rientro  nell’insegnamento  Art.  12  Il   direttore  che  cessa  o lascia   la sua  funzione  ha  il   diritto   di  riprendere  l’insegnamento  nella  sede  se  ciò  è possibile  tenuto   conto  della   sua  anzianità  di    servizio  e   con  precedenza  rispetto  ai  docenti  entrati  successivamente  nell’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Il vicedirettore
                            (art.  28  e   29   Lsc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  compiti  Art.  13  Il   vicedirettore  collabora   con  il direttore  nello  svolgimento  delle  sue  funzioni  e,  in    caso  di  assenza  o   di    impedimento   del  direttore,  ne  assume  i  compiti   e   le responsabilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  requisiti  Art.  14  1  Il  vicedirettore  dev’essere  in  possesso  dei  titoli  richiesti  per  l’assunzione  nel  grado  e  nell’ordine  di  scuola  in  cui  opera,  dell’abilitazione    all’insegnamento  e,  di  regola,    di  un’esperienza  d’insegnamento  di    almeno   4 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  difetto  dell’abilitazione  all’insegnamento,  il   vicedirettore   assunto   è   tenuto  a   conseguirla.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  riduzione  d’orario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.  modificato  dal  R    1.7.2014;  in    vigore   a   partire  dall’anno  scolastico  2014/2015  -  BU  2014,   340.
                        
                        
                    
                    
                    
                25
                            Cpv.  modificato  dal   R    1.7.2014;  in    vigore  a partire   dall’anno  scolastico  2014/2015  -  BU  2014,   340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Lett.  modificata  dal  R    12.7.2016;   in vigore  dal  1.8.2016  -  BU   2016,  345.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Lett.  modificata  dal  R    1.7.2014;  in    vigore   a   partire  dall’anno   scolastico  2014/2015  -  BU  2014,   340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15  28  1  La  funzione  di  vicedirettore  negli  istituti  di  scuola  media    comporta  una  riduzione  dell’orario  settimanale  d’insegnamento  di  5    ore-lezione    oltre  a  un’ora-lezione    ogni  65  allievi  o  frazione  residua  di    almeno  metà  di questo  numero,  ritenuto   un   massimo  di 12   ore-lezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    funzione  di  vicedirettore  negli  istituti  di  scuola    speciale  comporta  una  riduzione  dell’orario  settimanale  d’insegnamento  di    16  ore-lezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    riduzione    dell’orario    settimanale  d’insegnamento    per  i   vicedirettori  degli  istituti    del  settore  postobbligatorio  è   inserita  nella  dotazione   oraria   di    direzione  di questi  ultimi  di    cui  all’art.   20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   modalità   di    rientro  nell’insegnamento  del  vicedirettore  sono  quelle   previste  per  il   direttore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  numero   dei  vicedirettori  29  Art.  16  30  1  Ogni  istituto  di    scuola  media  e   di    scuola  speciale  ha  un   vicedirettore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   numero  dei  vicedirettori   degli   istituti   del  settore  postobbligatorio  dipende  dalla  dotazione   oraria   di  direzione  di questi   ultimi  di    cui  all’art.  20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Membri  del   consiglio  di  direzione  eletti  dai   docenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  34  Lsc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  designazione  31  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  collegio  dei  docenti  elegge    i  membri  del  consiglio  di  direzione  di  sua    spettanza;  la  designazione  è   ratificata  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  candidati  alla  carica  di  membro  del  consiglio    di  direzione  devono    essere  docenti  nominati  o  incaricati  almeno  a   metà  tempo,  avere  un’esperienza  d’insegnamento   di    almeno  3 anni  e   avere  la  sede  di    servizio  nella  sede   interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’attività   complessiva  esercitata  dai  membri   del  consiglio  di    direzione  eletti  dai  docenti  dev’essere  equivalente  ad  almeno  3/4  dell’onere  d’insegnamento   a orario  completo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  numero   dei  membri  33  Art.  18  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  istituto  di  scuola  media  e    di  scuola  speciale  ha    due  membri  del  consiglio  di  direzione  eletti  dai  docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    numero    dei  membri  del  consiglio  di  direzione  eletti  dai  docenti  degli    istituti  del  settore  postobbligatorio  dipende  dalla  dotazione   oraria   di    direzione   di    questi  ultimi   di cui  all’art.  20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  riduzione  d’orario  35  Art.  19  36  1  La  funzione  di    membro  del  consiglio  di direzione  eletto  dai   docenti  negli  istituti  di    scuola  media  comporta   una  riduzione  dell’orario   settimanale  d’insegnamento  di 2 ore-lezione  oltre  a   un’ora-  lezione  ogni   68  allievi  o   frazione  residua  di    almeno  metà  di    questo  numero,  ritenuto  un  massimo  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  ore-lezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   funzione  di    membro   del  consiglio  di direzione   eletto   dai   docenti  negli   istituti  di    scuola   speciale  comporta  una   riduzione  dell’orario  settimanale   d’insegnamento  di    8 ore-lezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   riduzione  dell’orario  settimanale  per  i  membri  del  consiglio  di direzione  eletti   dai  docenti  degli  istituti  del  settore   postobbligatorio  è   inserita   nella   dotazione  oraria   di    direzione  di questi  ultimi   di cui  all’art.  20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Al  termine   del  loro   mandato  i  membri   del  consiglio  di  direzione  eletti  dai  docenti  sono  reintegrati  nella  funzione  da  loro    occupata    all’inizio  dello  stesso,  con  precedenza    rispetto  ai  docenti  entrati  successivamente  nell’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dotazione  di  direzione   negli  istituti   del  settore  postobbligatorio  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato  dal  R    23.5.2018;  in vigore  dal  1.8.2018  -  BU  2018,  190;  precedenti   modifiche:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            695;  BU  2016,   346.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Nota  marginale  modificata  dal  R    23.5.2018;  in    vigore  dal  1.8.2018  - BU  2018,  190.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Art.  modificato  dal  R    23.5.2018;   in    vigore   dal  1.8.2018  - BU  2018,  190;  precedenti  modifiche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            369;  BU  2016,   346.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Nota  marginale  modificata  dal  R    23.5.2018;  in    vigore  dal  1.8.2018  - BU  2018,  190.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  modificato  dal  R    23.5.2018;   in vigore  dal  1.8.2018  -  BU  2018,  190.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Nota  marginale  modificata  dal  R    23.5.2018;  in    vigore  dal  1.8.2018  - BU  2018,  190.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Art.  modificato  dal  R    23.5.2018;   in vigore  dal  1.8.2018  -  BU  2018,  190.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Nota  marginale  modificata  dal  R    23.5.2018;  in    vigore  dal  1.8.2018  - BU  2018,  190.
                        
                        
                    
                    
                    
                36
                            Art.  modificato  dal  R    23.5.2018;   in vigore  dal  1.8.2018  -  BU  2018,  190.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Cpv.  introdotto  dal  R    22.8.2018;  in vigore   dal  24.8.2018  -  BU  2018,   329.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Nota  marginale  modificata  dal  R    23.5.2018;  in    vigore  dal  1.8.2018  - BU  2018,  190.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  istituti  del  settore  postobbligatorio   dispongono  di una  dotazione  oraria  di  direzione  che  comprende  le  riduzioni  dell’orario  settimanale  d’insegnamento  dei  direttori,    vicedirettori,  dei  membri  del  consiglio   di direzione  eletti  dai  docenti;  essa  considera  il saldo  positivo  o   negativo   del  direttore  rispetto  alle  4 ore-lezione   di    cui  all’art.  11.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   dotazione  oraria   di direzione  è   di    25   ore-lezione   di    base  per  ogni  istituto;  oltre  alla   dotazione   di  base  il   Dipartimento  attribuisce  ad  ogni  singolo  istituto  secondo  le    necessità  un   numero  di ore  pari  ad  un  massimo  complessivo   di    36  ore-lezione  per  ogni  istituto  dell’intero  settore   postobbligatorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   dotazione  oraria   di    direzione  viene   definita  dal  Dipartimento  ogni  due  anni,  prima  di iniziare  la  procedura  per   la    designazione  dei  membri  del  consiglio  di direzione  eletti   dai  docenti  che  entreranno  in  carica  per  il   nuovo   quadriennio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nel  caso  di  istituti  o centri  professionali  con  esigenze  particolari,  il Dipartimento  può  derogare   ai  parametri  indicati  ai capoversi  2   e   3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ripartizione  delle  riduzioni  d’orario  40  Art.  20a  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  contesto   definito  dalle  disposizioni  precedenti,  prima   di    iniziare  la    procedura  per  la  designazione  dei  membri  del  consiglio  di    direzione   eletti  dai  docenti  che  entreranno  in    carica  per  il  nuovo  biennio,  i  consigli  di    direzione  degli  istituti  del  settore   postobbligatorio  decidono,  con   l’avvallo  della  Divisione  competente,   la    ripartizione   delle  riduzioni  dell’orario  settimanale  d’insegnamento   tra  i  vicedirettori  e   i  membri  del   consiglio  di direzione  eletti  dai  docenti;  essa   considera  il   saldo  positivo  o  negativo  del  direttore   rispetto  alle   4   ore-lezione   di cui  all’art.  11.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Analogamente   a quanto  previsto  al cpv.  1,  i  consigli   di    direzione  delle   scuole  medie  e delle  scuole  speciali  possono  decidere,  con  l’avvallo  della  Divisione  della  scuola,  una  diversa  ripartizione   delle  riduzioni  dell’orario  settimanale  d’insegnamento  dei  vicedirettori  e    dei  membri    del  consiglio    di  direzione  eletti  dai  docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conversione  delle  risorse  Art.  20b  42  1  Il  consiglio  di  direzione  può  chiedere  alla  Divisione  di  convertire  delle  ore-lezione  attribuite  ai    vicedirettori  e   ai membri  del  consiglio  di    direzione  eletti   dai  docenti  in ore  lavorative  del  personale  amministrativo  con  lo    scopo  di    potenziare   il lavoro  di    segretariato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   conversione  non  genera  costi  supplementari  ed  è   stabilita  a   tempo  determinato;  per  determinare  il  grado  di    assunzione  del  personale  amministrativo  di    cui  al cpv.   1   fa stato   l’onere   finanziario  delle  ore-lezione  convertite   secondo   modalità  definite  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    personale  amministrativo    è    assunto  con  lo  statuto  d’incarico  previsto  dall’art.  15    della  legge  sull’ordinamento  degli  impiegati  dello  Stato   e dei  docenti  del  15   marzo   1995.  Art.  21  ...  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Base  di  calcolo  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Richiamato  l’art.  9   del  regolamento  sull’onere   d’insegnamento  dei  docenti  del  23   maggio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018,  la  durata    effettiva  dell’attività  di  vicedirettore,  rispettivamente  di  membro  del  consiglio    di  direzione  eletto  dai    docenti,  si  ottiene  moltiplicando  il  numero  delle  ore–  lezione    di  riduzione  concesse  per  i  coefficienti  propri  ad  ogni  grado  o   ordine  di    scuola  in base  a   una  normativa  stabilita  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Il   consiglio   di direzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  35  Lsc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  compiti  Art.  23  1  I  compiti   del   consiglio   di direzione  sono  definiti  dall’art.  35  della  legge.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   ripartizione  dei  compiti   all’interno  del  consiglio   di direzione  è decisa  dal  consiglio  di  direzione  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  riunioni  e   verbali
                        
                        
                    
                    
                    
                39
                            Art.  modificato  dal  R    23.5.2018;   in vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  190;   precedente  modifica:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                695.
                            40  Nota  marginale  modificata  dal  R    23.5.2018;  in    vigore  dal  1.8.2018  - BU  2018,  190.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.  modificato  dal  R    23.5.2018;   in vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  190;   precedente  modifica:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                695.
                            42  Art.  introdotto  dal  R    23.5.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  190.
                        
                        
                    
                    
                    
                43
                            Art.  abrogato  dal  R    22.8.2018;  in    vigore   dal  24.8.2018  - BU  2018,  329.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  modificato  dal  R    22.8.2018;   in vigore  dal  24.8.2018  - BU  2018,  329.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45   Cpv.  modificato   dal   R    1.7.2014;   in vigore   a   partire  dall’anno  scolastico  2014/2015   -  BU  2014,  340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   consiglio  di    direzione  si    riunisce,   di regola,  almeno  una  volta   la settimana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Di  ogni  seduta  viene  tenuto  un  verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Il   collegio  dei  docenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  36  e   37   Lsc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  membri  del  collegio  Art.  24  46  1  I  docenti   e le    altre   figure  scolastiche  possono  essere,   a   pieno   titolo,  membri  di    un  solo  collegio;  per  la    definizione  fa stato  la sede   di servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  considerate  figure  scolastiche  ai  sensi  del  cpv.  1  gli  orientatori  scolastici  e   professionali,  i  bibliotecari,  i   logopedisti,    gli  psicomotricisti,    gli  operatori    della  differenziazione  curricolare,  gli  educatori  e   i  collaboratori  non   docenti  incaricati  della  gestione   dei  casi   difficili;  quando   essi   operano  in  più  sedi,  il   Dipartimento   definisce  l’istituto  del  quale  essi  sono  membri  del  collegio  dei  docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  docenti    e   le  altre    figure  scolastiche  che  non  hanno  la  sede  di  servizio  nell’istituto,  come  pure    i  docenti  di    scuola  speciale  operanti  nella  sede,  possono   partecipare  alle   sedute   del  collegio  a titolo  consultivo,  compatibilmente  con  i  propri  impegni  d’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   direttore   e   il   vicedirettore   sono  membri   del  collegio  dei  docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  compiti  Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  I  compiti  del  collegio  dei  docenti  sono   definiti   dall’art.  37  della  legge.  Compiti   particolari  possono  essere  previsti  dal  regolamento  interno   dell’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  presidenza  Art.  26  1  Il  collegio  dei  docenti  designa    all’inizio  di  ogni    anno  scolastico  un    presidente  cui  compete  la  direzione    delle  sedute;  egli  può    essere  affiancato  da  un  vicepresidente  e  da    un  segretario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    cariche  di  cui    al  cpv.  precedente  sono    incompatibili  con  quella  di  membro  del  consiglio    di  direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  riunioni  Art.  27  1  Il  collegio  dei   docenti   si    riunisce   almeno  due  volte  all’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   partecipazione  alle  riunioni  è   obbligatoria  per  i  membri  del  collegio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Di  regola    le  riunioni  hanno  luogo  fuori  dal    tempo    di  lezione.  Riunioni  in  tempo  di  lezione  sono  ammesse  solo  a  partire  dalle  16.30;  in  casi  eccezionali  le  sezioni  dell’insegnamento  e    della  formazione  possono  concedere  delle   deroghe.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  partecipazione   delle   altre  componenti  alle   sedute  Art.  28  Una  rappresentanza   delle  altre  componenti   della  scuola  può  essere  invitata  dal  collegio  a  partecipare  alle  sedute  senza  diritto  di  voto;    il  numero  dei  rappresentanti  e    le  modalità  di  partecipazione  sono   fissate   dal   regolamento   interno  dell’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                f) convocazione
                            Art.  29  1  Il  collegio  dei  docenti  è   convocato  dal  direttore   o   per  propria  iniziativa  o per  richiesta   del  consiglio  di    direzione  o   di almeno  1/5  dei  membri   del   collegio,  sentito   il   presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   convocazione  deve  avvenire  almeno  10  giorni   prima   della  seduta,  salvo  che   in    caso   di    urgenza;  la  convocazione  è accompagnata  dall’elenco  delle   trattande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  quorum  Art.  30  1  Il  collegio  può  deliberare   solo  se è   presente  la    maggioranza   dei  suoi  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  mancanza  del  numero  legale  per  deliberare  il collegio  è   riconvocato  entro  due  settimane.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  deliberazioni   e verbale  Art.  31  1  Le  deliberazioni   possono  avvenire  soltanto  su oggetti  indicati  nell’elenco  delle   trattande;  in  casi  urgenti,   all’inizio  della  seduta,   il   collegio  può  inserire  nuove  trattande   previo  consenso   della  maggioranza  assoluta  dei  membri   presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   decisioni  sono   prese  a maggioranza  semplice  dei  membri  presenti;  le elezioni   sono  effettuate  secondo  le    norme  stabilite   dal  regolamento  interno  dell’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Art.  modificato  dal  R    12.7.2016;   in vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,  345.
                        
                        
                    
                    
                    
                47
                            Art.  modificato  dal  R    1.7.2014;  in    vigore   a   partire  dall’anno  scolastico  2014/2015  -  BU  2014,   340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Cpv.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in  vigore  dal  1.1.2018  -   BU  2017,    462;  precedenti  modifiche:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2003,  369;  BU   2014,  340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A   richiesta  anche  di un  solo   membro  le elezioni   devono  essere  effettuate  a scrutinio  segreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Di  ogni  seduta  viene  steso  un  verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituti  di  scuola  speciale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  24  Lsc)  Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Per  gli  istituti   di    scuola  speciale  fanno   stato  le indicazioni  previste   dal  regolamento  della  pedagogia  speciale  del  26  giugno  2012.  Capitolo  secondo  Organi   di  conduzione  degli  istituti  comunali  o   consortili  della   scuola  dell’infanzia  e   della  scuola   elementare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Composizione  e finanziamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  27  Lsc  e   art.  34  cpv.   3   Lstip)  Art.  33  1  La  composizione  della  direzione  degli  istituti   comunali  e consortili  spetta  al municipio,  rispettivamente  alla  delegazione  scolastica  consortile,  sulla  base   possibilità  indicate  all’art.  27  cpv.  3   e   4   della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  relativi  oneri  sono  interamente   a   carico  dell’autorità   di    nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                Il direttore
                            (art.  30  e   31   Lsc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  compiti  Art.  34  1  I  compiti  specifici   del  direttore   sono  stabiliti  dall’art.  31  della  legge;  negli   istituti   dove  non  esiste  il consiglio   di direzione  il   direttore  assume  anche  i  compiti   previsti  dall’art.  35  della  legge.  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   direttore   inoltre:  a)   l’organizzazione  dei  servizi   e   delle  attività  extrascolastiche;  52  b)   l’utilizzazione   delle  infrastrutture   scolastiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  vigilanza  e   consulenza  Art.  35  L’opera  di vigilanza  e   di    consulenza  pedagogico-didattica  riguarda:  a)  educative  e   l’insegnamento;  b)  con   gli  allievi  e   i  genitori;  c)   dell’istituto;  d)   delle  norme   che  disciplinano  il rapporto  d’impiego  del  personale  scolastico.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  attività  educative  e insegnamento  Art.  36  Per  quanto  riguarda  le    attività  educative  e   l’insegnamento,  il   direttore:  a)    con  l’ispettorato,  assumendo  i  compiti  pedagogico-didattici    che    esso    gli  attribuisce  base   delle   indicazioni  cantonali;  54  b)  particolare  assistenza  ai    docenti  neoassunti;  c)  all’occorrenza,  l’intervento   o   la    collaborazione  degli   organi  scolastici   cantonali   previsti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11   della   legge.  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  requisiti  Art.  37  1  Il  direttore  deve  essere  in  possesso  di  un    titolo  accademico  o  di  un’abilitazione  all’insegnamento  nelle  scuole  elementari  o   nelle  scuole   dell’infanzia.  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli   deve  inoltre   possedere,  di regola,  un’esperienza   d’insegnamento  di    almeno  4 anni  ed  eventuali  altri  requisiti,  indicati  nel  bando  di concorso,  richiesti  dallo  specifico  carattere  di determinati   istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  onere  di  lavoro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Art.  modificato  dal  R  1.7.2014;  in  vigore  a    partire  dall’anno  scolastico    2014/2015  -   BU  2014,    340;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            precedente  modifica:  BU  2003,  369.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Cpv.  modificato  dal   R    1.7.2014;  in    vigore  a partire   dall’anno  scolastico  2014/2015  -  BU  2014,   340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Cpv.  modificato  dal   R    1.7.2014;  in    vigore  a partire   dall’anno  scolastico  2014/2015  -  BU  2014,   340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Lett.  modificata  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal   1.8.2015   -  BU  2015,   286.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Lett.  modificata  dal  R    12.7.2016;   in vigore  dal  1.8.2016  -  BU   2016,  345.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Lett.  modificata  dal  R    1.7.2014;  in    vigore   a   partire  dall’anno   scolastico  2014/2015  -  BU  2014,   340.
                        
                        
                    
                    
                    
                55
                            Lett.  modificata  dal  R    1.7.2014;  in    vigore   a   partire  dall’anno   scolastico  2014/2015  -  BU  2014,   340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Cpv.  modificato  dal    R  1.7.2014;  in  vigore  a   partire  dall’anno  2014/2015  -   BU  2014,    340;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            precedente  modifica:  BU  2001,  370.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  direttore   può  essere  assunto  a   tempo  pieno  o a   tempo  parziale  non  inferiore  a   metà  tempo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  assunzione  parziale,  non  può  assumere  la  funzione    di  docente  titolare    o    di  materie  speciali  nell’istituto  di    cui   è   direttore.  58
                        
                        
                    
                    
                    
                Il vicedirettore
                            (art.  30  e   31   Lsc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  compiti  Art.  39  Il   vicedirettore  collabora   con  il direttore  nello  svolgimento  delle  sue  funzioni  e,  in    caso  di  assenza  o   di    impedimento   del  direttore,  ne  assume  i  compiti   e   le responsabilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  requisiti  Art.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  vicedirettore  deve  essere  in  possesso  dei  requisiti  indicati  nell’art.    37  cpv.  1  del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  onere  di  lavoro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    vicedirettore  può    essere  assunto  a    tempo  pieno,  a    tempo  parziale  oppure  senza  riduzione  dell’onere  d’insegnamento;  in    quest’ultimo  caso  egli   beneficia  di    un  compenso  stabilito  dall’autorità  di  nomina.  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Valgono   le    disposizioni  previste  dall’art.  22.  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  numero   dei  vicedirettori  Art.  41  Il   numero    dei  vicedirettori  di  un  istituto  comunale  o  consortile  è   deciso  dal  municipio,  rispettivamente  dalla  delegazione  scolastica  consortile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Membri  del   consiglio  di  direzione  eletti  dai   docenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  34  Lsc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  istituzione  del  consiglio   di  direzione  Art.  42  L’istituzione     del  consiglio     di  direzione     spetta  al  municipio,  rispettivamente  alla  delegazione  scolastica   consortile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  designazione  Art.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  collegio  dei  docenti  elegge    i  membri  del  consiglio  di  direzione  di  sua    spettanza;  la  designazione  è   ratificata  dall’autorità  di nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  requisiti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  candidati  alla  carica  di  membro  del  consiglio    di  direzione  devono    essere  docenti  nominati  o  incaricati  almeno  a  metà    tempo  nella  sede  interessata,  avere    un’esperienza  d’insegnamento    di  almeno  3   anni  e avere  la    sede  di servizio   nella   sede  interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  numero   dei  membri  Art.  44  61  Il  numero  dei  membri  eletti  dai  docenti  è    stabilito  dall’autorità  di  nomina,  riservate  le  disposizioni  dell’art.  34  cpv.   1   della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  riduzione  dell’onere  d’insegnamento  Art.  45  1  La  funzione  di    membro  del  consiglio  di    direzione  comporta:  a)   riduzione  settimanale  dell’onere  d’insegnamento,  oppure  62  b)   caso  di un   docente   assunto  a   tempo  parziale,  un  incarico  aggiuntivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  quanto  previsto  al  cpv.  1    non  è    possibile,  l’autorità  di  nomina  corrisponde    un  adeguato  compenso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Valgono   le    disposizioni  previste  dall’art.  22.  64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Disposizione  transitoria:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            L’Ufficio  delle  scuole  comunali  può  autorizzare  deroghe  al    principio  di cui  all’art.  38  cpv.  2   per   il   solo  anno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            scolastico  2015/2016;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  286.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Cpv.  introdotto  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal   1.8.2015   -  BU   2015,  286.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Cpv.  modificato  dal   R    26.6.2012;  in    vigore  dal   1.8.2012  - BU  2012,  282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Cpv.  modificato  dal   R    22.8.2018;  in    vigore  dal   24.8.2018  - BU  2018,  329.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Art.  modificato  dal  R  1.7.2014;  in  vigore  a    partire  dall’anno  scolastico    2014/2015  -   BU  2014,    340;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            precedente  modifica:  BU  1996,  417.
                        
                        
                    
                    
                    
                62
                            Lett.  modificata  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU   2012,  282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Lett.  modificata  dal  R    26.6.2012;   in vigore  dal  1.8.2012  -  BU   2012,  282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Cpv.  modificato  dal   R    22.8.2018;  in    vigore  dal   24.8.2018  - BU  2018,  329.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)   sostituzione,   orario   e termine  del  mandato  Art.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    la  sostituzione    dei  docenti  titolari    e   contitolari  eletti    nel  consiglio  di  direzione  che  beneficiano  di  una    riduzione    dell’onere  d’insegnamento,  l’autorità    di  nomina  procede  mediante  incarico  annuale,   previo  concorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  termine   del  loro   mandato  i  membri   del  consiglio  di  direzione  eletti  dai  docenti  sono  reintegrati  nella  funzione  da    loro  occupata    al  momento  dell’inizio  del  loro  mandato    quali    collaboratori    di  direzione,  con   precedenza  rispetto  ai    docenti  entrati  successivamente  nell’istituto.  Art.  47  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Il   consiglio   di direzione  Art.  48  Valgono  le    disposizioni  previste  dall’art.   23  del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Il   collegio  dei  docenti  Art.  49  Valgono  le    disposizioni  previste  dagli  art.  da  24  a   31  del   presente   regolamento.  Capitolo  terzo  Organi  di  conduzione  degli  istituti  comunali  postobbligatori  Art.  50  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Capitolo  quarto  Organi   pedagogico-didattici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Il   consiglio   di classe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  38  Lsc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  composizione  Art.  51  68  Nelle  scuole  cantonali   i  docenti  che  insegnano   le    materie  obbligatorie  nella  stessa  classe  formano  il consiglio  di    classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  compiti  Art.  52  Il   consiglio  di classe  ha  i  seguenti  compiti:  a)  l’informazione  reciproca  fra  i  docenti  e    promuove  iniziative    di  coordinamento    degli  e di programmazione  di attività  della  classe;  b)  i  risultati   conseguiti  dagli  allievi   alla  fine  di    ogni  periodo  scolastico  e   discute   il   bilancio  lavoro   della   classe  e   di ogni   allievo;  comunica  alle  famiglie,   agli  allievi  e ai    datori   di    lavoro,  il caso,  i  risultati  conseguiti  al    termine   di    ogni   periodo;  c)  le    difficoltà   gli allievi   incontrano   nella  vita  scolastica  e   propone   i  possibili   rimedi;  d)  i  casi   personali  e   collettivi   che  gli vengono  sottoposti;  e)  presieduto  dal  direttore,  le    opportune  decisioni  a fine   anno  sul  degli   allievi  una    classe  a  quella  successiva    e  sul  rilascio  degli    attestati  finali;  sono  riservate  le  particolari   per  le scuole  postobbligatorie.  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  riunioni  Art.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  consiglio  di    classe  si    riunisce:  a)  dell’anno  scolastico;  b)  fine  di    ogni   periodo  scolastico;  c)  fine  dell’anno   scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  di  direzione   o   dal   docente  di    classe  o   su  richiesta   di    almeno  1/5  dei  docenti  della  classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Cpv.  abrogato   dal   R    6.11.2001;  in vigore   dal  1.7.2002  - BU  2001,  370.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Art.  abrogato    dal  R  1.7.2014;  in  vigore  a    partire  dall’anno  scolastico  2014/2015  -   BU  2014,    340;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            precedente  modifica:  BU  2012,  282.
                        
                        
                    
                    
                    
                67
                            Art.  abrogato  dal  R    11.11.2003;  in    vigore   dal  25.11.2003  -  BU  2003,   369.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  Art.  modificato  dal  R    11.11.2003;  in    vigore  dal   25.11.2003  -  BU  2003,   369.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Lett.  modificata  dal  R    1.7.2014;  in    vigore   a   partire  dall’anno   scolastico  2014/2015  -  BU  2014,   340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Di  regola    le  riunioni  hanno  luogo  fuori  dal    tempo    di  lezione.  Riunioni  in  tempo  di  lezione  sono  ammesse  solo  a  partire  dalle  16.30;  in  casi  eccezionali  le  sezioni  dell’insegnamento  e    della  formazione  possono  concedere  delle   deroghe.  70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  partecipazione  Art.  54  1  La  partecipazione  alle   riunioni  del  consiglio  di  classe  è   obbligatoria  per  i  docenti  delle  materie  obbligatorie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    partecipazione  dei  docenti  delle    materie  opzionali    e    facoltative  e    degli    operatori    scolastici  specializzati  è   definita   nei  regolamenti  delle   leggi  speciali.  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  modalità   di  funzionamento  Art.  55  La  convocazione  del    consiglio  di  classe    deve  avvenire  almeno  10    giorni  prima  della  seduta,  salvo   in    casi   di urgenza;   la    convocazione  è   accompagnata  dall’elenco  delle  trattande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)   decisioni  sulla  promozione   degli  allievi  Art.  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  caso   di    decisioni  sulla  promozione   degli   allievi   il   consiglio   di    classe  può  deliberare  solo  se  sono   presenti  tutti   i  suoi  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  per  motivi  di forza  maggiore  si    verifichino  assenze,   le    deliberazioni   avranno  luogo  solo  nel  caso  in cui,  a   giudizio  della   direzione  di istituto,  sussistano  le    condizioni   per  una  decisione   corretta.  72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  docenti  riuniti   per  decidere  della  promozione  di    un  allievo  non  possono  astenersi  dal  voto;   non  è  consentito  il   voto  segreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Delle  decisioni   prese  si    stende  un  verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Il   docente  di  classe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  38  Lsc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  attribuzione  Art.  57  73  1  A  ogni  classe  delle  scuole  medie  e delle  scuole  postobbligatorie   è   assegnato  un   docente  di  classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   un  docente   delle   scuole  medie  e delle   scuole   postobbligatorie   è   assegnata,   di regola,   una  sola  docenza  di classe;   nelle  scuole  professionali  con  tirocinio  in    azienda  allo  stesso   docente  possono  essere  assegnate,   con  criteri  di proporzionalità,   più  docenze  di classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  docente  di    classe  è   riconosciuta  la    riduzione  dell’orario  di    insegnamento   prevista  dai  regolamenti  di  applicazione  delle   leggi  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  compiti  Art.  58  I  compiti  del  docente  di classe  sono:  a)  e   presiedere   il   consiglio  di  classe   tranne  nel  caso  di  cui  all’art.   52  lett.  e)  del  presente  b)  il buon  andamento  della  classe  e   assicurare  i  contatti   con   le famiglie  e,    nelle  scuole  per  con  i  maestri  di tirocinio;  c)    il   carico    complessivo  di  lavoro    degli  allievi,  segnatamente  per    quanto  attiene  alle  in    classe   e ai compiti  a   domicilio;  d)  i  problemi    scolastici  dei  singoli  allievi    e    mettersi  a  loro    disposizione  per    aiutarli  a  e)  la redazione  dei  rapporti  periodici  di    valutazione  scolastica  degli  allievi;  f)   con   l’orientatore   scolastico   e   professionale,  con  il   Servizio  di sostegno  pedagogico  con  altri  servizi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gruppi  di  docenti   per   materie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  10  cpv.  2   c   Lsc)  Art.  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  partire  dalla  scuola  media  i    docenti  formano     dei  gruppi  per  ogni  materia  d’insegnamento  o   per  materie   affini.  Di regola   la    costituzione  avviene  per   istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  compiti  e   le    modalità  di funzionamento  sono  definiti  nei  regolamenti  delle  leggi   speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Cpv.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in  vigore  dal  1.1.2018  -   BU  2017,    462;  precedenti  modifiche:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2003,  369;  BU   2014,  340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Cpv.  modificato  dal   R    12.7.2016;  in    vigore  dal   1.8.2016  - BU  2016,  345.
                        
                        
                    
                    
                    
                72
                            Cpv.  modificato  dal   R    1.7.2014;  in    vigore  a partire   dall’anno  scolastico  2014/2015  -  BU  2014,   340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Art.  modificato  dal  R  1.7.2014;  in  vigore  a    partire  dall’anno  scolastico    2014/2015  -   BU  2014,    340;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            precedente  modifica:  BU  2003,  369.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo   quinto  Organi   di rappresentanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            L’assemblea  degli  allievi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  39  e   40   Lsc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  costituzione  e riunioni  Art.  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  partire  dal  secondo   biennio   della   scuola  media   si   costituiscono  in    assemblea.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   costituzione  avviene   previa  informazione   degli   allievi   da  parte  della   direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  organi  dell’assemblea    informano  tempestivamente  la  direzione  di  istituto  sulle  decisioni  adottate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   riunioni  possono  aver   luogo  anche  in  tempo  di lezione;  in  tal  caso   possono  essere   utilizzate,  ogni  anno,  al    massimo  10  ore-lezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  le    scuole  professionali  con   tirocinio   in    azienda  i  regolamenti  di    applicazione  delle  leggi  speciali  possono  prevedere  modalità   particolari  di    funzionamento  dell’assemblea.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  regolamento  Art.  61  L’assemblea  degli  allievi  è  disciplinata  da  un  regolamento  adottato    dall’assemblea  stessa;  esso  è   approvato  dal  consiglio  di    direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riunioni  degli  allievi  di  una  o   più   classi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  43  cpv.  2   Lsc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  scopo  Art.  62  1  Gli  allievi  di una  classe  o   di più  classi   possono  essere  riuniti  per  esaminare   e   discutere  i  problemi  scolastici  e   parascolastici  della   classe  o   delle  classi  stesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  riunioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   riunioni   hanno  luogo,  di regola,  fuori  dell’orario  di lezione;  esse   possono   essere  indette  a   partire  dalla  scuola  media;   i  docenti  interessati  vi    partecipano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   riunioni  sono   convocate   dal   consiglio  di direzione  per  propria  iniziativa   o su richiesta  degli  allievi  o  dei   docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            L’assemblea  dei  genitori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  41  e   42   Lsc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  costituzione  e riunioni  Art.  63  75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  genitori  degli   allievi  si    costituiscono  in    assemblea.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   costituzione  avviene   previa  informazione   dei  genitori   da  parte  della  direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  organi  dell’assemblea    informano  tempestivamente  la  direzione  di  istituto  sulle  decisioni  adottate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  regolamento  Art.  64  1  L’assemblea  dei    genitori  è    disciplinata  da  un  regolamento  adottato  dall’assemblea  stessa;  esso  è   approvato:  a)   consiglio  di    direzione   per   gli  istituti  cantonali;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  b)   ispettorati  per  gli  altri  istituti  comunali  e   per  le scuole  speciali.  77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tutti  i  detentori  dell’autorità   parentale  hanno  diritto  di    voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Il   consiglio   d’istituto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  26  Lsc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Istituzione  Art.  65  1  Il  consiglio  d’istituto  è   istituito  quando  vi    sia  il   consenso   degli  organi  seguenti:  a)    scuole  cantonali;  del  consiglio  di  direzione,  del  collegio  dei  docenti,  dell’assemblea  dei  e   dell’assemblea  degli   allievi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  b)   scuole  dell’infanzia  e   nelle  scuole  elementari:  del   collegio  dei  docenti,  dell’assemblea  dei  del  municipio  o    della    delegazione  scolastica    consortile  e,  a    seconda    dei  casi,  del  di    direzione   o   della  direzione   di istituto.  79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Art.  modificato  dal  R    1.7.2014;  in    vigore   a   partire  dall’anno  scolastico  2014/2015  -  BU  2014,   340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Art.  modificato  dal  R    1.7.2014;  in    vigore   a   partire  dall’anno  scolastico  2014/2015  -  BU  2014,   340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Lett.  modificata  dal  R    11.11.2003;  in    vigore   dal  25.11.2003  -  BU  2003,   369.
                        
                        
                    
                    
                    
                77
                            Lett.  modificata  dal  R    1.7.2014;  in    vigore   a   partire  dall’anno   scolastico  2014/2015  -  BU  2014,   340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  Lett.  modificata  dal  R    11.11.2003;  in    vigore   dal  25.11.2003  -  BU  2003,   369.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Lett.  modificata  dal  R    1.7.2014;  in    vigore   a   partire  dall’anno   scolastico  2014/2015  -  BU  2014,   340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il     consenso  è   espresso  su  richiesta  della     direzione,  previa  adeguata  informazione     delle  componenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  compiti  Art.  66  80  I  compiti  assegnati  al consiglio   d’istituto  sono  definiti  dall’art.  26  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  modalità   di  elezione  Art.  67  I  rappresentanti  dei  docenti,  dei  genitori  e   degli   allievi  sono  eletti  per  un  anno  scolastico  dalle  rispettive   assemblee  entro  le    prime  sei   settimane  di    scuola  e   sono  sempre  rieleggibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  rappresentanti  dei  comuni  Art.  68  1  Quando  un  istituto  accoglie   allievi  provenienti  da  uno  fino  a   tre   comuni  la    designazione  dei  3   rappresentanti  comunali  nel  consiglio  d’istituto    è   fatta  dai  rispettivi  municipi,    Ogni    comune,  indipendentemente  dal  numero  degli  allievi  che   frequentano  l’istituto,   deve   essere  rappresentato   da  almeno  un  membro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  un  istituto    accoglie  allievi    provenienti  da  più  di  tre  comuni  la  designazione  dei  3  rappresentanti  comunali   nel  consiglio  d’istituto  avviene  per  sorteggio  fra   i comuni  che  hanno  posto  la  loro  candidatura.  In ogni   caso  il rappresentante  del  comune  sede  dell’istituto   vi fa    parte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  la  scuola  media  i   rappresentanti  comunali  sono  scelti    dalla  Commissione    scolastica  intercomunale  fra   i  suoi  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  rappresentanti  dei  comuni  sono  designati    entro  le  prime  sei  settimane    di  scuola,  rimangono  in  carica  per  due   anni  e   sono   sempre  rieleggibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  modalità   di  funzionamento  Art.  69  1  Nella  prima  seduta  dell’anno  scolastico  il   consiglio  d’istituto  elegge   fra   i suoi  membri  il  presidente  e   il segretario;  essi  rimangono  in    carica  per  un  anno  e   sono  rieleggibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  ogni  seduta  viene  redatto   un   verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                f) convocazione
                            Art.  70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  consiglio  d’istituto  è   convocato  dal  presidente  per  iniziativa:  a)   presidente  stesso;  b)   consiglio  di    direzione;  c)  terzo  dei  suoi  membri;  d)   Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   prima  seduta  dell’anno   scolastico  è   convocata  direttamente  dal  consiglio   di    direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  44  Lsc)  Art.  71  81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  disposizioni  comuni  indicate  all’art.  44   della   legge  valgono  per  i seguenti  organi:  a)   degli  allievi;  b)   dei  genitori;  c)  d’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    possibilità    di  riconvocarsi  secondo  l’art.  44  lett.  c)  della  legge  vale  solo  per  l’assemblea  dei  genitori.  Art.  71a  ...  82  Capitolo  sesto  Regolamento  degli   istituti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamento  interno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  24  cpv.  7   Lsc)  Art.  72  83  Entro  un  anno    dalla  sua    costituzione,  ogni    istituto  deve  darsi  un  regolamento  interno,  preventivamente  sottoposto    in  consultazione  alle    sue  componenti,  la  cui  approvazione    spetta  al
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  Art.  modificato  dal  R    1.7.2014;  in    vigore   a   partire  dall’anno  scolastico  2014/2015  -  BU  2014,   340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  Art.  modificato  dal  R    1.7.2014;  in    vigore   a   partire  dall’anno  scolastico  2014/2015  -  BU  2014,   340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  Art.  abrogato  dal  R    22.1.2014;  in    vigore  dal  24.1.2014  -  BU  2014,  53;  precedente  modifica:   BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                369.
                            83  Art.  modificato  dal  R  1.7.2014;  in  vigore  a    partire  dall’anno  scolastico    2014/2015  -   BU  2014,    340;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            precedente  modifica:  BU  2003,  369.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  per  le  scuole    cantonali  e    ai  municipi,    rispettivamente  alle    delegazioni  scolastiche  consortili,  per  le    scuole  comunali  e consortili,   su  preavviso  degli  ispettorati.  TITOLO   III  Insegnamento   privato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lingua  d’insegnamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  80  cpv.  2   e   3 Lsc)  Art.  73  84
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  lingua   di insegnamento  nelle  scuole   dell’obbligo   private  è   l’italiano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  può    autorizzare  curricoli  formativi  che  prevedono  l’insegnamento    di  una  o    più  discipline  in    un’altra   lingua  secondo  i  seguenti  parametri  massimi:  a)  scuola  dell’infanzia  alcune  attività  ludiche   in francese,  tedesco   o   inglese,  ma  al massimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1/6  dell’orario  settimanale;  b)  scuola  elementare  insegnamento  in francese  o   tedesco,  ma  al    massimo  per  1/3  dell’orario  oppure  insegnamento   in inglese,  ma  al    massimo  per  1/4  dell’orario  settimanale;  c)  scuola  media  insegnamento  in  francese    o  tedesco,  ma  al  massimo  per    2/3  dell’orario  oppure  insegnamento   in inglese,  ma  al    massimo  per  1/2  dell’orario  settimanale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  di  cui  ai  cpv.    1  e  2  può    essere  concessa    su  istanza  motivata  corredata  dall’indicazione:  a)   scelta  della  seconda   lingua   di insegnamento;  b)  descrizione  qualitativa  e   quantitativa   della  parte  di insegnamento  che   verrebbe   impartito  seconda  lingua;  c)  dei  docenti  incaricati   dell’insegnamento  nella   seconda  lingua,  comprese  le loro  linguistiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorizzazione  ha  una  durata  massima  di  quattro  anni  e    può  essere    sempre  rinnovata;  il  Dipartimento  decide  anche  sulla  sua  eventuale  limitazione  o sulla   sua  revoca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  È   data  facoltà  di reclamo   allo   stesso  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Deroga  temporanea  all’insegnamento  in italiano
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  80  cpv.  3   LSc)  Art.  73a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  deroga  prevista  dall’art.  80  cpv.  3  della  legge  è  concessa  annualmente    dal  Dipartimento  solo  nel  caso  di    famiglie  che  risiedono   temporaneamente  in    Ticino  il  primo  anno  può  essere   rinnovata  al massimo  per   cinque  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durante  tale  periodo  agli  allievi  in    età  d’obbligo  scolastico   l’insegnamento  deve  essere   impartito  in  lingua  italiana  almeno   nella  misura  di 1/5  dell’orario  settimanale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dopo  il  quinto  rinnovo  la    famiglia  deve  iscrivere  i  propri  figli  in    età  d’obbligo  scolastico  in    una  scuola  pubblica  o   privata  nella  quale  l’insegnamento   sia  impartito  giusta  l’art.  73.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’istanza  di  richiesta    della  prima  deroga  deve  essere  inoltrata    al  Dipartimento  dai  genitori  dell’allievo  mediante  l’apposito  modulo  non  più  tardi   di    un  mese  prima   dell’inizio  dell’anno  scolastico  o  di    due  mesi  dopo  il   trasferimento  in Ticino,  mentre  l’istanza  di    rinnovo  della   richiesta   di    deroga  va  inoltrata  entro  il   31   luglio   precedente  il   nuovo  anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Nell’istanza  i  genitori  devono  motivare  la    loro  richiesta  dimostrando  la loro   intenzione  di    risiedere  solo  temporaneamente   nel  Cantone  e   quali  siano   i  bisogni  dell’allievo  che   renderebbero  necessaria  la  deroga.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  È   riservata  l’applicazione   degli  art.  53  cpv.   2   e   54  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Apertura  ed  esercizio  di  scuole  private  Art.  73b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorizzazione  all’apertura  e   all’esercizio  di  scuole  private    deve  essere    richiesta  al  Dipartimento  presentando  un’istanza  motivata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le scuole   dell’obbligo  l’istanza  di cui  al    cpv.  1   deve  contenere:  a)  del  progetto   pedagogico,  che  deve  essere  congruente  con  quanto  disposto  dalla  per  le scuole   parificate  il  piano   di    studi,  gli orari,  l’organizzazione   della   scuola  e   il  sistema  valutazione  devono  essere  conformi  a   quanto  previsto  per  le    scuole  pubbliche;  b)   piano  economico  che  attesti  la    sostenibilità  finanziaria  della   scuola  a   medio   termine;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  Art.  modificato  dal  R    12.5.2021;  in vigore  dal  1.6.2021  -  BU  2021,  166;  precedenti   modifiche:   BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            369;  BU  2005,   13;  BU  2014,  340.
                        
                        
                    
                    
                    
                85
                            Art.  modificato  dal  R    12.5.2021;  in vigore  dal  1.6.2021  -  BU  2021,  166;  precedenti   modifiche:   BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            369;  BU  2014,   340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86  Art.  introdotto  dal  R    12.5.2021;  in    vigore   dal  1.6.2021  -  BU  2021,  166.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)    documento  di  identità,  l’estratto  per  privati  e    l’estratto  specifico  per  privati  del  casellario  del  direttore,  dei  membri   della   direzione  e   dei   docenti;  d)  di idoneità  alla  professione  del  direttore,  dei  membri  della   direzione  e   dei  docenti;  per  le  parificate  i  titoli   d’idoneità  dei   docenti  devono  essere  quelli  richiesti  per   l’insegnamento  scuole  pubbliche;  e)    di  idoneità    dei  locali  destinati  alle  attività    scolastiche    rilasciata  dall’Ufficio  di  del   Dipartimento   della   sanità  e   della  socialità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le  scuole  medie  superiori  preparatorie  alla    maturità    private  l’istanza  di  cui  al  cpv.  1  deve  contenere:  a)  del  progetto  pedagogico,  che  deve  essere  adeguato  a   preparare  gli  studenti  del  titolo;  b)   piano  economico  che  attesti  la    sostenibilità  finanziaria  della   scuola  a   medio   termine;  c)    documento  di  identità,  l’estratto  per  privati  e    l’estratto  specifico  per  privati  del  casellario  del  direttore,  dei  membri   della   direzione  e   dei   docenti;  d)  di idoneità  alla  professione  del  direttore,  dei  membri  della   direzione  e   dei  docenti;  e)    di  idoneità    dei  locali  destinati  alle  attività    scolastiche    rilasciata  dall’Ufficio  di  del   Dipartimento   della   sanità  e   della  socialità.  87
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3bis  Le  scuole  medie  superiori   preparatorie  alla  maturità  private  che   intendono   preparare  gli  studenti  ad  una   maturità  estera  possono  essere  autorizzate  all’apertura  e all’esercizio  solo  a condizione  che  il  loro   progetto  pedagogico   sia  congruente  con   l’iter   formativo  estero  che  porta  al  conseguimento  della  maturità  estera.    Il   Dipartimento  può    richiedere  tutta  la  documentazione  necessaria    per  una  verifica  in  tal  senso  e,  se  del  caso,  porre  condizioni    adeguate    a  garantire    la  qualità  della  formazione.  88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    decisione  sul  rilascio  dell’autorizzazione    all’apertura  e  sulla  sua    revoca  è  decisa  dal  Dipartimento.  89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4bis  La  decisione  sul  rilascio  all’autorizzazione  all’esercizio,  che  ha   una  durata   massima  di  quattro  anni  e  può  essere    sempre  rinnovata,  sulla    sua  limitazione  e  sulla  sua  revoca    compete  al  Dipartimento;  la procedura  di    rinnovo  è semplificata  per  le    scuole  per   le quali  il   progetto  pedagogico  non  cambia.  90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  È   data  facoltà  di reclamo   allo   stesso  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vigilanza  generale  e didattica  sulle  scuole   dell’infanzia,   elementari  e   medie  private  parificate
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  82,  83  e   96  Lsc)  Art.  74  92  1  Nell’ambito   della  vigilanza  generale  e   didattica  delle   scuole  dell’infanzia,  elementari  e  medie  private  parificate,    il   Dipartimento  accerta  che  i  requisiti  necessari  al  riconoscimento  siano  costantemente  soddisfatti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    vigilanza    è    esercitata  di  regola  dagli  organi    a  questo  preposti  per    le  corrispondenti    scuole  pubbliche,  che  possono   chiedere  in    ogni  tempo  alla  scuola  la    lista  degli  allievi.  93
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Dipartimento  vigila  anche  affinché  nell’esercizio  dell’attività  scolastica  le  scuole  dell’infanzia,  elementari  e   medie  private   parificate  rispettino  le  disposizioni  relative  all’insegnamento   contenute  nelle  leggi  speciali  e   nei  rispettivi  regolamenti  di    applicazione,  con  particolare  riferimento   ai    piani  di  studio,  alle   valutazioni   e   ai    criteri   di    promozione,   alla  durata  e   all’organizzazione  dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   presente  disposizione  si    applica  anche  alle  scuole  speciali  private.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vigilanza  generale  sulle  scuole  dell’infanzia,  elementari  e medie  private  non   parificate
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  82  e   85   Lsc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87  Cpv.  modificato  dal   R    8.4.2020;  in    vigore  dal  1.6.2020   -  BU  2020,   124.
                        
                        
                    
                    
                    
                88
                            Cpv.  introdotto  dal  R    8.4.2020;  in    vigore  dal   1.6.2020   -  BU   2020,  124.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89  Cpv.  modificato  dal   R    8.4.2020;   in    vigore  dal  1.6.2020  -  BU  2020,  124;  precedente  modifica:  BU  2019,
                        
                        
                    
                    
                    
                244.
                            90  Cpv.  introdotto  dal  R    8.4.2020;  in    vigore  dal   1.6.2020   -  BU   2020,  124.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91  Nota  marginale  modificata  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal   1.8.2015  -  BU  2015,   286.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015   - BU   2015,  286;   precedenti  modifiche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            369;  BU  2012,   282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93  Cpv.  modificato  dal   R    8.4.2020;  in    vigore  dal  1.6.2020   -  BU  2020,   124.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94  Nota  marginale  modificata  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal   1.8.2015  -  BU  2015,   286.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nell’ambito    della    vigilanza  generale  sulle  scuole  dell’infanzia,  elementari  e  medie  private  non  parificate,    il   Dipartimento  accerta  che  i  requisiti  necessari  all’apertura    e    all’esercizio  siano  costantemente  soddisfatti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    vigilanza    è    esercitata  di  regola  dagli  organi    a  questo  preposti  per    le  corrispondenti    scuole  pubbliche,  che  possono   chiedere  in    ogni  tempo  alla  scuola  la    lista  degli  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elenco  delle   scuole  private  dell’infanzia,   elementari  e   medie  97  Art.  76  98  Il  Dipartimento  pubblica     annualmente     l’elenco  delle     scuole  private     dell’infanzia,  elementari  e   medie  parificate  e   non  parificate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vigilanza  generale  sulle  scuole  medie  superiori  preparatorie   alla  maturità  private
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  86  Lsc)  Art.  77  99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nell’ambito    della  vigilanza    generale  sulle    scuole  medie  superiori  preparatorie  alla  maturità  private,  il   Dipartimento  accerta  che  i  requisiti  necessari  all’apertura  e   all’esercizio  siano  costantemente  soddisfatti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    vigilanza    è    di  regola    esercitata  dagli  organi    a  questo  preposti  per    le  corrispondenti    scuole  pubbliche,  che  possono  chiedere   in ogni   tempo   alla  scuola   la lista   degli   allievi,  degli  iscritti  agli   esami  di  maturità   e dei   promossi.  Art.  78  ...  100  Art.  79  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Passaggio  di  allievi    dalle    scuole    dell’infanzia,    elementari  e  medie  non  parificate    alle  scuole
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            obbligatorie  pubbliche  o   private  parificate  102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  85  cpv.  2   Lsc)  Art.  80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  passaggio   di allievi  dalle  scuole  dell’infanzia,  elementari  e   medie  non  parificate  alle  scuole  obbligatorie  pubbliche  o    private  parificate  è    subordinato  al  superamento    di  una  prova    di  accertamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  104
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    prove  di  accertamento  sono  organizzate  dagli  ispettorati  tramite    le  direzioni  di  istituto  per  le  scuole  dell’infanzia  e  elementari,  rispettivamente  dalle    direzioni  di  istituto  per  le  scuole  medie,  in  base  alle  modalità   stabilite  dai  rispettivi  regolamenti   di    applicazione  delle  leggi  speciali.  105
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Passaggio  di  allievi  dalle   scuole  medie  non   parificate  e dalle  scuole   medie  superiori  preparatorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            alla  maturità  private   alle  scuole   medie  superiori   pubbliche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  85  cpv.  3   e   86  cpv.  4   Lsc)  Art.  81  106  Il  passaggio  di  allievi  dalle  scuole    medie    non  parificate    e   dalle  scuole  medie  superiori  preparatorie  alla  maturità  private  alle  scuole     medie  superiori  pubbliche  è  subordinato     al  superamento  di    esami   d’ammissione  in    base  a quanto  previsto   dal  regolamento  delle  scuole  medie  superiori  del  15  giugno  2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Insegnamento  presso  le famiglie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   286;   precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                282.
                            96  Cpv.  modificato  dal   R    8.4.2020;  in    vigore  dal  1.6.2020   -  BU  2020,   124.
                        
                        
                    
                    
                    
                97
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal   1.8.2015  -  BU  2015,   286.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            98  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,   286:   precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                282.
                            99  Art.  reintrodotto  dal  R    8.4.2020;  in    vigore   dal  1.6.2020   -  BU  2020,   124;   precedenti  modifiche:   BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            417;  BU  2012,   282   e   BU  2015,   199.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  Art.  abrogato  dal  R    2.12.2003;   in    vigore   dal  1.1.2004  - BU  2003,  417;   precedente  modifica:  BU  1994,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77;  BU   2002,  76;  BU  2003,  369.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            101    Art.  abrogato  dal  R    2.12.2003;   in vigore  dal  1.1.2004  -  BU  2003,   417.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102    Nota  marginale   modificata  dal  R    3.6.2015;   in vigore   dal  1.8.2015   - BU  2015,  286.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103  Art.  modificato  dal  R    3.6.2015;   in vigore  dal  1.8.2015  - BU  2015,  286;  precedenti  modifiche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            369;  BU  2012,   282;   BU  2014,  340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104    Cpv.  abrogato  dal  R    14.3.2017;  in    vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  54.
                        
                        
                    
                    
                    
                105
                            Cpv.  modificato  dal  R    21.10.2020;  in vigore  dal  1.1.2021  -  BU  2020,   309.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106  Art.  modificato  dal  R    8.4.2020;  in    vigore  dal  1.6.2020  -  BU  2020,  124;   precedente  modifica:   BU   2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                369.
                            Art.  81a  107  La  concessione  dell’autorizzazione  di    cui   all’art.   90   della  legge  spetta  alla  Divisione  della  scuola;  è   data  facoltà   di    reclamo  alla   stessa  Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
                            Art.  81a  bis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per  l’istruzione    delle    pratiche  di  concessione  di  un’autorizzazione  e    per    le  altre  incombenze  sono  dovute   le seguenti   tasse:  a)   200  a   1’250  franchi  per  un’autorizzazione   all’apertura  e/o  all’esercizio  di    una  scuola  privata  un  solo   ordine  scolastico,  come   pure  per  il rinnovo   dell’autorizzazione  all’esercizio;  b)   200   a 500  franchi  per   un’autorizzazione   all’insegnamento  in    una  seconda   lingua,  come  pure  il   suo  rinnovo;  c)   500  a   1’000  franchi   per  la revoca  o   la limitazione  di    un’autorizzazione   di    cui   alle  lett.  a)  e   b);  d)   200  a   800  franchi   per  un’autorizzazione  all’insegnamento  presso  le    famiglie   e   per  una  sua  o   limitazione;  e)   100   a   200  franchi   per  la concessione  di    una  deroga  giusta   l’art.  73a  e   per  il   suo   rinnovo;  f)   200  a   1’000  franchi  per  un’ispezione   straordinaria  giustificata  da  concreti   indizi  di    anomalie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le    tasse  di    cui  al cpv.   1   lett.  a),  b),  d) ed  e) è   possibile   chiedere   l’anticipo   da  parte  dell’istante  dell’importo  minimo;  in    questo  caso  l’esame   della   pratica  da  parte  delle  autorità  prende  avvio  con   la  ricezione  del  giustificativo  del  pagamento  dell’anticipo.  109  TITOLO   IV  Banca  dati  scolastica  110
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  81b  111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Centro  di  competenze  GAGI  (di  seguito    centro  GAGI)  è  l’organo  responsabile  della  banca  dati  GAGI   di    cui  agli  art.  91a  e   segg.  della   legge.  Esso  decide  le modalità  di elaborazione  dei  dati,   decide  e gestisce   i  diritti   di    accesso  tenendo   conto  in    particolare   delle  necessità  degli  utenti  per  l’esecuzione  di  specifici  compiti  legali,  assicura  il  controllo    dell’uso    da    parte  degli  utenti  autorizzati  e   garantisce  la    sicurezza  dei  dati  adottando  le    opportune  misure  tecniche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  è   l’autorità  di    vigilanza  sull’attività  del   centro  GAGI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Immissione  e   catalogo  dei   dati  Art.  81c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tutti  gli  istituti  scolastici  della   scuola  pubblica  aggiornano   costantemente  i dati  dei  loro  allievi   nella  banca   dati  GAGI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  istituti  privati  possono  chiedere  di usare  la banca  dati  GAGI  presentando  un’istanza  al    centro  GAGI,  che  decide  positivamente  se  sono  garantiti  gli  standard    validi  per  gli  istituti  della    scuola  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  dati   sono  di    proprietà   del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   registrazione  inerente  ad  ogni  allievo   contiene  i  seguenti   dati:  a)  e nome;  b)   di nascita;  c)  d)  AVS;  e)  f)  g)  e   indirizzo  di    domicilio;  h)  madre  e   altre   lingue  conosciute;  i)  (cognome,  nome,  data  di    nascita,  professione);  j)  (cognome,  nome,  data  di    nascita,  professione);  k)  parentale;  l)  di    lavoro  e contratto  se  apprendista;  m)  fratelli/sorelle;  n)  e   luogo  di nascita  se  nato/a   all’estero;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            107  Art.  modificato  dal  R  1.7.2014;  in  vigore    a   partire  dall’anno  scolastico  2014/2015  -   BU  2014,    340;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            precedente  modifica:  BU  2003,  369.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108  Art.   modificato  dal  R    12.5.2021;  in    vigore   dal  1.6.2021  -  BU  2021,  166;  precedente  modifica:   BU  2020,
                        
                        
                    
                    
                    
                124.
                            109    Cpv.  modificato  dal  R    23.2.2022;  in    vigore  dal  25.2.2022  -  BU  2022,   53.
                        
                        
                    
                    
                    
                110
                            Titolo  modificato  dal  R    5.9.2018;  in    vigore  dal   1.9.2018  - BU  2018,  341.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111    Art.  introdotto  dal  R    5.9.2018;  in    vigore  dal   1.9.2018   -  BU  2018,   341.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112    Art.  introdotto  dal  R    5.9.2018;  in    vigore  dal   1.9.2018   -  BU  2018,   341.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            o)   di entrata   in    Svizzera  se  straniero/a;  p)  se  straniero/a  (tipo,  data  di    rilascio,  data  scadenza);  q)   per   le statistiche   federali  della  formazione;  r)  s)   SBT;  t)  i  dati  scolastici,  segnatamente    inerenti   ad  iscrizioni,  ammissioni,  orientamento   scolastico  professionale,  stage,   servizi  attivati,  dispense,  esoneri,  percorso  scolastico,   assenze,   giudizi,  promozioni,  titoli,  sanzioni  scolastiche,  eventuali  dati  medici  per  accesso  alle  sanitarie;  u)  i  dati    concernenti    le  attività  inerenti    al  rispetto    dell’obbligo  formativo  tra  quelle  previste
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2a  cpv.  2 del  regolamento  della  formazione  professionale  e   continua  del  1°  luglio  2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Oltre  ai  dati    elencati  al  cpv.  4,  per  l’adempimento  dei  loro  compiti  legali,  gli  istituti,  il   Servizio  dell’educazione  precoce  speciale  e   il   Servizio   di    sostegno  pedagogico  possono  raccogliere   anche   i  seguenti  dati  dell’allievo:  a)   legale  (tutore,  curatore);  b)   di accoglienza;  c)  allergie  e/o  disabilità;  d)  da  allertare  se necessario,  altri  operatori  o   professionisti  significativi;  e)   e/o  cassa  malattia;  f)  o   prestazioni  dell’assicurazione  invalidità;  g)  dello  sviluppo;  h)  diagnosi,  piano   terapeutico;  i)  ed  eventuali  ospedalizzazioni;  j)  comportamentali,  di    autoregolazione,      di  adattamento,  dello      sviluppo      o  di  disfunzioni  cognitive   e   altre  tipologie   di    difficoltà  o disturbo;  k)  socio-economico-culturali;  l)  inerenti  ai    genitori;  m)   pregressa  irregolare  o insufficiente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Nel  singolo     caso  possono  essere  elaborati  altri  dati  personali,  se  ciò  è  necessario  per  l’adempimento  di specifici  compiti  legali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mancato  rispetto   dell’obbligo  scolastico  e formativo  Art.  81c  bis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  banca  dati  GAGI   segnala  al servizio  designato  dal  Dipartimento  se  un   allievo  fino  ai quindici  anni  di    età   non  risulta  iscritto  ad  una  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Parimenti  essa  segnala  se un  minorenne   tra  i  quindici   anni  e la    maggiore  età  non  sta  frequentando  una  scuola  postobbligatoria,  a    tempo    pieno  o    per    apprendisti,  un  pretirocinio,  oppure  un’attività  formativa  tra   quelle  previste  all’art.  2 lett.   a   e   segg.  del  regolamento   della  formazione  professionale  e  continua  del  1°  luglio  2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritti  di  immissione  e di richiamo  Art.  81d  115  1  Il  centro  GAGI  gestisce  l’elenco  delle    persone  che    per  funzione  hanno  un  diritto  personale  all’immissione  dei    dati  nella  banca  dati  GAGI,  dei  dati  che    queste    persone  possono  inserire  o   modificare,   rispettivamente   delle   persone  che  hanno  un  diritto  a   richiamare  dei  dati   e a  vederli.  L’autorità  di    vigilanza  è regolarmente   informata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  istanza  il centro   GAGI   può  eccezionalmente   estrarre  per  conto  terzi   dei  dati   dalla  banca  dati  GAGI  nella   misura  in    cui:  a)  avviene  a   seguito  di    un  compito  stabilito   dalla  legge  o per  scopi  scientifici;  b)  è   limitata   ai    dati  necessari  a   svolgere  o   adempiere  allo  scopo;  c)   garantita  l’anonimità   dei  dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’istanza  di    cui  al    cpv.  2   deve  contenere:  a)  sul  richiedente;  b)   richiesti;  c)  dell’esistenza  di    una  base  legale   o   di un  compito  legale  o   di un   interesse   legittimo;  d)  per  il   quale   i  dati  vengono  utilizzati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  alle  informazioni   e agli  estratti
                        
                        
                    
                    
                    
                113
                            Lett.  introdotta  dal  R    26.5.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021  - BU  2021,  174.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114    Art.  introdotto  dal  R    26.5.2021;   in vigore  dal  1.9.2021  -  BU   2021,  174.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            115    Art.  introdotto  dal  R    5.9.2018;  in    vigore  dal   1.9.2018   -  BU  2018,   341.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  81e  116  I  genitori  dell’allievo  minorenne  e   l’allievo  maggiorenne  hanno   il   diritto  di  ottenere  dall’autorità  di    vigilanza   su  semplice  richiesta   scritta  qualsiasi  informazione,  dichiarazione   o estratto  che  concerne  i  dati  personali  dell’allievo.  TITOLO   V  Procedura  di ricorso  in  materia  di  valutazioni  scolastiche  117  Capitolo   primo  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricorso  contro  le    valutazioni  scolastiche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  96  Lsc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  campo  di  applicazione  Art.  82  1  Le  norme  concernenti  la  procedura  di  ricorso  in  materia  di  valutazioni  scolastiche  si  applicano  sia  alle  scuole  pubbliche  sia  alle  scuole  parificate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   ricorso  è   proponibile  solamente  contro  quelle  finali   o   d’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  autorità   di ricorso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  11  e   27   Lsc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   ricorso  è   proponibile:  a)  per   le valutazioni  nelle  scuole   dell’infanzia  ed   elementare;  118  b)  direzione  di    istituto,  in    tutti  gli  altri   casi;  119  c)  di Stato  contro   le decisioni   delle   due  precedenti  istanze.  120  Capitolo  secondo  Ricorsi  in  prima  istanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricorsi  all’ispettorato  e   alla  direzione  di istituto  121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  96  cpv.  2   Lsc)  Art.  83  1  Hanno  facoltà  di  ricorso  gli  allievi  e    le  allieve  personalmente  interessate    se  hanno  compiuto  il   diciottesimo  anno  d’età,  altrimenti  i  loro  genitori  o   tutori,  o   i loro   rappresentanti  legali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  122
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            123
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricevibilità  e   irricevibilità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  92  Lsc)  Art.  84  1  I  ricorsi    che    non  adempiono  ai  requisiti    di  cui  all’art.    83  sono  rinviati  al  ricorrente    per  completazione  sotto  comminatoria  di irricevibilità  una  volta   trascorso   il   nuovo  termine  assegnato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai  ricorsi  dichiarati  irricevibili   è   applicabile  quanto  previsto  dall’art.  92   Lsc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Evasione  dei  ricorsi  Art.  85  124
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  ricorsi  sono   trasmessi   d’ufficio   per  decisione  all’autorità  competente  secondo  la legge  (ispettorato  o   direzione  di    istituto).  125
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ispettorato   o   la direzione  di    istituto  decidono  dopo  avere  accertato  i  fatti  rilevanti   e   avere   dato  la  possibilità  al    ricorrente  e   ai docenti  di    essere  sentiti,  per  iscritto  od   oralmente.  126
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quando  il   ricorso  concerne  decisioni     del  consiglio     di  classe,     ed     esso     non  può  riunirsi  compatibilmente  con  l’urgenza  di  una  decisione    sul    futuro  scolastico  dell’allievo,    in  sua  vece    può  essere  sentito   il   solo  docente   di classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116    Art.  introdotto  dal  R    5.9.2018;  in    vigore  dal   1.9.2018   -  BU  2018,   341.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            117    Titolo  modificato  dal  R    5.9.2018;  in    vigore  dal   1.9.2018  - BU  2018,  341.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            118  Lett.  modificata   dal  R    3.6.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015   -  BU  2015,   286;   precedenti   modifiche:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            309;  BU  2012,   282;   BU  2014,  340.
                        
                        
                    
                    
                    
                119
                            Lett.  modificata   dal  R    1.7.2014;  in    vigore   a   partire  dall’anno  scolastico  2014/2015  - BU  2014,  340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120    Lett.  modificata   dal  R    7.7.2009;  in    vigore   dal  7.7.2009  - BU  2009,  309.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            121  Nota   marginale  modificata  dal  R   1.7.2014;   in    vigore   a   partire  dall’anno  scolastico  2014/2015  - BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                340.
                            122    Cpv.  abrogato  dal  R    18.2.2014;  in    vigore  dal  1.3.2014  - BU  2014,  118.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            123    Cpv.  abrogato  dal  R    18.2.2014;  in    vigore  dal  1.3.2014  - BU  2014,  118.
                        
                        
                    
                    
                    
                124
                            Art.  modificato  dal   R    7.6.1995;  in    vigore   dal  13.6.1995  - BU  1995,  303.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            125    Cpv.  modificato  dal  R    1.7.2014;  in vigore   a   partire  dall’anno  scolastico  2014/2015   - BU  2014,  340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            126    Cpv.  modificato  dal  R    1.7.2014;  in vigore   a   partire  dall’anno  scolastico  2014/2015   - BU  2014,  340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    decisione  deve  essere  motivata,  indicare  il  termine  di  ricorso  al  Consiglio  di  Stato  ed  essere  comunicata  al    ricorrente  per  lettera  raccomandata.  127  Art.  86  ...  128  Art.  87  ...  129  Capitolo  terzo  Ricorsi  in  seconda  istanza  Art.  88  ...  130  Art.  89  ...  131  TITOLO   VI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            132  Disposizioni  transitorie  e   finali  Art.  90  ...  133
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazione  ed  entrata  in  vigore  Art.  91
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presente  regolamento  è    pubblicato    nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi    e    degli  atti  esecutivi  ed  entra   in vigore  a partire  dall’anno   scolastico  1992/1993  e   si applica  pertanto,  laddove  è  il  caso,   alle  attività  organizzative  che  ne  costituiscono   la    preparazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Con   l’entrata  in    vigore  del  regolamento  sono  abrogate  le    decisione  governative  anteriori  al    presente  regolamento  e   attinenti  alla  materia   ivi contenuta.  Pubblicato  nel   BU  1992  ,  177.  Norma  transitoria   della   modifica  del   26   giugno   2019  Con  l’entrata  in  vigore  della  modifica    dell’art.    73a    cpv.  4  tutte  le  autorizzazioni  all’apertura  e  all’esercizio  di    scuole  private  scadono  il   31  luglio  2020.  Rimane  riservata  la facoltà   del  Dipartimento  di  prorogarle   per  un  massimo  di due  anni  e   del  beneficiario  di    richiederne  il   rinnovo.  BU  2019  ,  244.  Norma  transitoria   della   modifica  dell’8   marzo  2020  Con  l’entrata    in  vigore  della  modifica  dell’art.    73a  cpv.  2,  3,  3  bis  ,    4  e    4  bis  tutti    i   rinnovi  delle  autorizzazioni  precedenti  sono  trattati   la    prima   volta  come  autorizzazioni  all’apertura  e all’esercizio.  BU  2020  ,  124.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            127    Cpv.  modificato  dal  R    7.7.2009;  in vigore   dal  7.7.2009  - BU  2009,  309.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            128    Art.  abrogato  dal  R    7.6.1995;   in vigore   dal  13.6.1995  -  BU  1995,   303.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            129    Art.  abrogato  dal  R    7.6.1995;   in vigore   dal  13.6.1995  -  BU  1995,   303.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130  Art.  abrogato  dal  R    18.2.2014;   in    vigore   dal  1.3.2014  - BU  2014,  118;   precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                309.
131
                            Art.  abrogato  dal  R    18.2.2014;   in vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2014,   118.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            132    Titolo  introdotto   dal   R    5.9.2018;   in vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  341.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            133    Art.  abrogato  dal  R    11.11.2003;  in    vigore  dal  25.11.2003   -  BU  2003,   369.