Legge sulle commesse pubbliche
                            Legge  sulle   commesse  pubbliche  (LCPubb)  (del   20  febbraio  2001)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  28  ottobre   1998  n.    4806  del  Consiglio   di    Stato;  visto  il   rapporto  19  gennaio   2001  n.    4806  R    della  Commissione  della  legislazione,  decreta:  CAPITOLO  I  Scopo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  presente  disciplina   la procedura   per  l’assegnazione  di    commesse  pubbliche  e  ha  lo    scopo  di    garantire   il   rispetto  dei  seguenti  principi:  a)  di    trattamento  tra  gli  offerenti;  b)   concorrenza  efficace;  c)  d)  e)   parsimonioso  delle  risorse   finanziarie  pubbliche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  garantisce,  con   condizione  di    reciprocità,  la    non  discriminazione  di    coloro  che   hanno  il proprio  domicilio  o   la    propria  sede  in Svizzera,  il   rispetto  dei  vincoli   determinati   dagli   obblighi   internazionali  della  Confederazione  e   del  Concordato  intercantonale  sugli  appalti  pubblici.  CAPITOLO   II  Campo  d’applicazione  3
                        
                        
                    
                    
                    
                Committenti
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Alla  presente  legge  sono   assoggettati:  a)  i   Comuni  e  tutti  gli  enti  di  diritto  pubblico  per  le  attività  che  non    abbiano  carattere  commerciale   o industriale;  b)   committenti   che  sono:  –  preposti  a   compiti  cantonali,  comunali  o   di    altri   enti  di    cui  alla  lettera  a)  oppure  –  sussidiati,  per  oggetti  o   prestazioni,   in    misura  superiore  alla  metà  della   spesa  computabile  o  a   un   milione  di    franchi;  c)  pubblici  o  privati,  che  esercitano  nei  settori     dell’erogazione  dell’acqua,  nonché   dei  trasporti   e delle   telecomunicazioni   in    base  a   diritti  esclusivi  o   speciali  alle  commesse  aggiudicate  nel  territorio   cantonale,  nell’ambito  di    queste   attività  che  non  siano  esentati  tramite  decisione   (clausola   di    esenzione).  Art.  2a  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                Commesse
                            Art.  3  6  1  Alla   presente  legge  sottostanno   tutte  le    commesse   inferiori   ai    valori  soglia,  determinati  e  adeguati  secondo  l’allegato   1   a)  del  Concordato  intercantonale  sugli  appalti   pubblici:  –  per  commessa  edile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Capitolo  modificato  dalla   L   10.4.2017;  in vigore   dal  1.1.2020  - BU  2019,  211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dalla  L 10.4.2017;  in    vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,   211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Capitolo  modificato  dalla   L   10.4.2017;  in vigore   dal  1.1.2020  - BU  2019,  211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.  modificato  dalla  L 10.4.2017;   in    vigore   dal  1.1.2020   - BU  2019,   211;   precedenti  modifiche:  BU  2005,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  e   72;  BU   2008,  648.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Art.   abrogato  dalla  L 10.4.2017;  in    vigore  dal  1.1.2020   - BU  2019,  211;  precedenti  modifiche:  BU  2005,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  e   72.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  modificato  dalla  L 10.4.2017;  in    vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,   211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  per  fornitura  o   prestazione   di    servizio;  –  per  fornitura  o   prestazione   di    servizio  ai    committenti   indicati  all’art.   2   lett.  c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  definite:  a)  edile,  un   contratto  a   titolo   oneroso  per  l’esecuzione  di    opera   di    edilizia  o   del  genio  b)  di    fornitura,   un  contratto   oneroso  di    acquisto  di beni  mobili,  segnatamente  mediante  leasing,  locazione,  affitto   o   nolo-vendita;  c)  di servizio,   un   contratto  oneroso  di    prestazione  di    servizi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Alle   commesse   miste,  che  contengono  elementi  appartenenti  a più  di    una  delle   categorie  definite  nel  cpv.   2,    è   applicabile  la    disciplina  della   parte   finanziariamente  più   importante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Eccezioni
                            Art.  4  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  presente  legge  non  si    applica:  a)  commesse  con  un  insieme    di  committenti  che,  in  base  ad  una  legge  federale  o  al  intercantonale,  sono  assoggettate  ad   altre  norme;  b)  commesse  aggiudicate  a  istituzioni  per  persone  disabili,  organizzazioni    attive  nell'inte-  professionale,  istituti  di beneficenza  e penitenziari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  committente  non  è  tenuto  a  seguire  le  disposizioni  della  presente  legge  se:  a)   minacciati  i  buoni   costumi,   l’ordine  pubblico   e la sicurezza;  b)  la    protezione  della   salute   e   della   vita   dell’uomo,  degli  animali   e   dei  vegetali;  c)   lesi  diritti  di protezione  in    materia  di proprietà  intellettuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   requisito  di domicilio  o sede  in    Svizzera  non  è   applicabile  se  è  dimostrabile   che  nessun  offerente  nazionale  soddisfa  i  criteri  d’idoneità  o   è   in    grado  di fornire  il   prodotto  o   la    prestazione  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   presente  legge  si    applica  anche  alle  commesse  superiori  ai    valori  soglia  di cui  all’art.  3   cpv.  1,  nella  misura  in    cui  il   diritto  a   esse  applicabile  non   lo impedisca.  CAPITOLO  III  Procedure  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principi  procedurali  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Nelle  procedure  si devono  garantire:  a)    degli  obblighi  verso  le  istituzioni  sociali,  il    pagamento  delle    imposte,  del  delle   imposte  alla  fonte,  il rispetto  delle   disposizioni  in    materia  di protezione  dei  e dei   contratti  collettivi  di    lavoro   vigenti   per  categorie   di    arti  e   mestieri  e/o  i  contratti  mantello;  b)  di    trattamento  tra  uomo  e   donna;  c)   delle  norme   ambientali;  d)   degli  obblighi  di    ricusa   e del  divieto   di    preimplicazione;  e)  dei  dati  confidenziali  comunicati  dall’offerente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedure
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  definite:  a)    di  pubblico  concorso,  quando  il  committente    mette    pubblicamente  a    concorso  la  prevista  e   tutti   gli offerenti  possono   presentare  un’offerta;  b)    selettiva,  quando  il   committente    mette  pubblicamente  a    concorso  la  commessa  e   gli  offerenti   devono   presentare  una   domanda  di    partecipazione.  stabilisce,  in  base    ai  criteri  di  idoneità,  quali  offerenti  potranno  presentare  Nell’avviso  di  gara  il    numero  degli    offerenti  che  saranno  invitati  a    presentare  svolgersi  in modo  efficiente;  c)   su invito,  quando  il   committente  stabilisce   quali  offerenti  sono  invitati   a presentare  Il   committente  deve  richiedere,  se  possibile,  almeno  tre   offerte;  d)  diretto,  quando  il   committente   aggiudica  una  commessa  direttamente  e   a   un  prezzo  di  senza   bando  di    concorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  modificato  dalla  L 10.4.2017;  in    vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,   211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Lett.   modificata  dalla  L 14.12.2021;  in vigore  dal  25.2.2022  - BU  2022,  47.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Capitolo  modificato  dalla   L   10.4.2017;  in vigore   dal  1.1.2020  - BU  2019,  211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dalla  L   10.4.2017;  in vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  dalla  L   10.4.2017;  in vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   committente  che   intenda   acquisire   una  commessa  in    prestazioni  parziali  (lotti)  può  stabilire,  nel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scelta  della  procedura  Art.  7  12  1  Le  procedure  di    pubblico  concorso  o   selettiva  sono  la regola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   ammessa  la procedura  su  invito  se il valore   della   commessa,  senza  computo  dell’imposta  sul  valore  aggiunto,   è   inferiore  a:  –  per   commesse  edili  di    impresario   costruttore  o   di    pavimentazione  stradale;  –  per   commesse  edili  di    altro  genere  e   artigianali;  –  per   commesse  di    fornitura;  –  per   prestazioni  di servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   procedura   d’incarico   diretto  è possibile  se  (requisiti   alternativi  e   non  cumulativi):  a)  procedura  di    pubblico  concorso   o   selettiva  non  sono  pervenute   offerte  accettabili   oppure  nessun  offerente   adempie   i  requisiti  di idoneità   richiesti;  b)  tecniche    o   artistiche  della    commessa  o   per  motivi  di  protezione  della  proprietà  determinano  che  un  solo  offerente  entri  in linea   di conto  e non  vi    siano   adeguate  c)  originario  devono  essere  aggiudicate   prestazioni  di sostituzione,  completamento  o  di  forniture,    prestazioni  edili  o  prestazioni  di  servizio  già  fornite,  perché    il  di  offerente  non  è   possibile    per  motivi  economici    o   tecnici,  comporta  notevoli  o determinerebbe  costi  supplementari  sostanziali;  d)  acquista  beni  (prototipi)  o   prestazioni    nuove  che  sono  fabbricate  o   sviluppate  di    una   commessa   sperimentale,  di    ricerca,  di    studio   o di sviluppo  originale,  richieste  committente  stesso;  e)   eventi  imprevedibili  la  commessa   sia  urgente  e   non  sia   possibile  l’esperimento  di  una  f)  acquista   beni  ad  una  borsa  merci;  g)  aggiudica  la progettazione  successiva  o   il   coordinamento   delle   prestazioni  per  la progettazione  al    vincitore,  che  ha  elaborato  un  compito   di progettazione  nell’ambito  una  procedura   precedente.   Al  riguardo   devono  essere  adempite  le    seguenti  condizioni:  –  la    procedura  precedente  è   stata  eseguita  in    conformità  con  le    disposizioni  del  concordato;  –  le    proposte   di    soluzione  sono  state   giudicate  da  un  organo  indipendente;  –  il   committente  si    è   riservato  nel  bando  la  facoltà  di  aggiudicare    in  procedura    per  incarico  diretto  la    progettazione  successiva  o   il   coordinamento;  h)   della  commessa,  senza  computo  dell’imposta  sul  valore  aggiunto,  è   inferiore  a:  –  fr.  300’000.-  per   commesse  edili  di    impresario   costruttore  o   di    pavimentazione  stradale;  –  fr.  150’000.-  per   commesse  edili  di    altro  genere  e   artigianali;  –  fr.  100’000.-  per   commesse  di    fornitura;  –  fr.  150’000.-  per   prestazioni  di servizio;  14  i)  all’art.  2   lett.  b)  -  il   sussidio   è   inferiore  al    50%  della   spesa  computabile  e   si  in una  forchetta  tra  1 milione   di    franchi  e   3   milioni  di    franchi.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nella  procedura  a incarico  diretto  possono  essere  richieste,  in forma   scritta,   fino  ad   un  massimo  di  tre  offerte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   Cantone  e   i  Comuni  pubblicano   entro  il mese  di    marzo  di ogni  anno,   in    forma   elettronica,  la    lista  delle  commesse  che  superano  fr. 5'000.--   aggiudicate   su  invito  o   incarico  diretto  l’anno  precedente.  La  lista  deve  rimanere  accessibile  sino  alla  sua  sostituzione    con    quella  dell’anno  successivo.  Su  richiesta,  la    documentazione   è   messa  a   disposizione  anche  in    forma   cartacea.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il    Consiglio  di  Stato  può  estendere  gli  obblighi    di  cui    al  cpv.  5   ad  altri    soggetti  con    un    numero
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  8  -  14  ...  18
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Art.  modificato  L   10.4.2017;  in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  211;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                89.
                            13  Cpv.  modificato  dalla  L   22.11.2021;  in    vigore  dal  1.3.2022  -  BU  2022,   29.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Lett.  modificata  dalla  L 22.11.2021;  in    vigore  dal  1.3.2022  -  BU  2022,   29.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Lett.  introdotta   dalla  L   22.11.2021;  in    vigore  dal  1.3.2022  - BU  2022,  29.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cpv.  introdotto  dalla  L 18.9.2019;  in vigore  dal  1.1.2020  - BU  2019,  397.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Cpv.  introdotto  dalla  L 18.9.2019;  in vigore  dal  1.1.2020  - BU  2019,  397.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.   abrogati  dalla   L 10.4.2017;  in    vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,  211;   precedenti  modifiche:   BU  2005,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  e   72.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CAPITOLO  IV  Norme  comuni   di procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elementi  del  bando  Art.  15  Gli  elementi   del  bando  sono:  a)  di gara;  b)  generali  d’appalto;  c)  dell’oggetto  della   gara,  il luogo  d’esecuzione  e   le eventuali  prescrizioni  speciali;  d)  d’offerta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Premi  e   penalità  Art.  16  Nei  documenti  di    gara  e   nel  contratto   il   committente  può  prevedere   premi  o   penalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazioni
                            Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  pubblicazioni  avvengono  nel  Foglio   ufficiale  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  casi  particolari    può    essere  prevista  la  pubblicazione  anche  nel  Foglio  ufficiale    svizzero    di  commercio  e/o  negli   organi   di    pubblicazione  previsti  dagli  accordi  internazionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Termini
                            Art.  18  Il   committente  fissa  i  termini  per    le  domande  di  partecipazione  o   per  la  presentazione  delle  offerte,  in  modo  che  tutti  gli  offerenti  dispongano  di  sufficiente    tempo  per  esaminare    la  documentazione  ed  elaborare  la    domanda  o   l’offerta.  CAPITOLO   V  Offerente  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sede  o domicilio  Art.  19  21  L’offerente  deve  avere  il proprio   domicilio  o   la    propria  sede  in Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  degli  offerenti  Art.  20  22  1  Il  committente    esige    dall’offerente    la  prova    dell’idoneità    finanziaria,  economica  e  tecnica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    committente    ha  diritto,  in  ogni  tempo,  di  verificare,  far  verificare  e  ottenere  dall’offerente  l’adempimento  di tutti  i  requisiti   richiesti  dalla  legge,   dal  bando  e   dal  contratto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato   può  fissare  requisiti  minimi  di    idoneità.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Portale  offerenti  Art.  20a  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  piattaforma  internet  «Portale  offerenti»  mette    a  disposizione  degli    interessati  la  valutazione  dell’idoneità   degli   offerenti  ai    sensi  della   presente  legge,  in particolare  degli   art.  5   lett.  a-b  e 20  cpv.  3.    L’uso  del  portale  è   facoltativo.  Il   Consiglio  di    Stato  designa  il  servizio  che  lo    gestisce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’offerente  resta   responsabile  delle  informazioni  sul  suo  conto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  autorizzati  a inserire  nel  portale:  a)  delle  assicurazioni   sociali,   i  dati   inerenti  il pagamento   AVS/AI/IPG/AD;  b)   delle  imposte  alla  fonte  e   del  bollo,  i  dati  inerenti  il pagamento  dell’imposta  alla   fonte;  c)   esazione  e   condoni,  i  dati  inerenti   il pagamento  delle  imposte   federali  e   cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   procedura   è soggetta  a   tassa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capacità  economica  finanziaria  Art.  21  Il    committente  può  chiedere  all’offerente,  a  comprova  della  capacità  economica  e  finanziaria,  le seguenti  referenze:  a)  garanzie  bancarie  o   di altri  istituti   che  garantiscono   l’erogazione  dei  crediti  in  caso   di  della   commessa;  b)   o   loro  estratti   e, per  le    persone  giuridiche,   gli  ultimi  rapporti  dell’organo  di revisione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Capitolo   modificato  dalla  L   10.4.2017;  in    vigore  dal   1.1.2020  - BU  2019,  211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Capitolo   modificato  dalla  L   10.4.2017;  in    vigore  dal   1.1.2020  - BU  2019,  211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  modificato  dalla  L   10.4.2017;  in vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  211.
                        
                        
                    
                    
                    
                22
                            Art.  modificato  dalla  L   10.4.2017;  in vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Cpv.  modificato  dalla  L   22.11.2021;  in    vigore  dal  1.3.2022  -  BU  2022,   29.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.  introdotto  dalla  L   22.11.2021;   in vigore  dal  1.3.2022  - BU  2022,  29.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  concernente  la cifra  d’affari  globale  e la    mole  dei  lavori  eseguiti  dall’offerente   negli  esercizi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capacità  tecniche  Art.  22  Il   committente  può  chiedere  all’offerente   i  seguenti  documenti   a   comprova  delle  capacità  tecniche:  a)  di  studio  e  attestati  di  capacità  professionale  dei  dirigenti  o  dei  collaboratori  dell’offerente  ed  in  particolare  delle  persone    responsabili  dell’esecuzione    della  b)  riguardante  le  capacità  in  personale    e    i  mezzi    tecnici  che  concorrono  nello  della   commessa;  c)  di  lavori  eseguiti  negli  anni    precedenti    l’appalto,  corredato  dai  certificati  di  buona  dei    lavori  più  importanti,  indicanti  l’importo,  il  periodo    e   il  luogo    d’esecuzione;  il  può  prevedere  adeguate  condizioni  di    quantità   e/o  entità  di    lavori  precedenti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  d)  sull’esistenza  di    un  sistema  riconosciuto  di    gestione  della  qualità;  e)  del  casellario  giudiziario  dei  quadri   dirigenziali   e   delle  persone  che   sono  responsabili  della   commessa;  f)  dei  lavori   che  l’offerente  intende  subappaltare,  come  pure  la    comunicazione   della  sociale   e della   sede  dei  subappaltatori  che   partecipano   all’esecuzione   delle  commesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consorzio  d’offerenti  Art.  23  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  consorzio  tra   offerenti  è   di    principio  ammesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   committente  può  tuttavia  limitare  o   escludere   questa   possibilità  nel  bando.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni   consorziato  deve   rispettare  tutti  i  requisiti   richiesti  dalla  presente  legge  e   può  partecipare,   di  regola,  ad  un  unico  consorzio,  ad  eccezione  del   caso  in cui  riveste   ruolo  manifestamente  subalterno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   consorzio  deve  essere  provato  in    forma  scritta  e prevedere  la    responsabilità   solidale   e   illimitata  di  ogni  suo  membro  verso  il committente  per   l’esecuzione  della  prestazione  oggetto   della  commessa  e  per  il   rispetto  dei  requisiti  di    legge  e   di contratto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Subappalto
                            Art.  24  27  1  È  considerata  subappalto  ogni   forma  di    esecuzione   di parte  della  prestazione  oggetto  di  una  commessa  edile,  di    servizio  o   di    fornitura,  ivi  compreso  l’impiego   di    lavoratori  indipendenti  o  autonomi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   subappalto  è   di    principio  vietato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  atti   di    gara  possono  ammettere  il subappalto  a   un  solo  livello  e alle   condizioni   minime:  a)  deve  rispettare  tutti  i  requisiti   di legge,   in    particolare  di    sede   o   domicilio;  b)  preponderante  o    determinante    delle  prestazioni  deve  essere    eseguita  direttamente  c)  deve  assumere    la  responsabilità    solidale  e  illimitata  con  il   subappaltatore    verso  il  per    l’esecuzione  della  prestazione  oggetto  del  subappalto  e    per  il   rispetto  dei  di    legge   e di contratto;  d)  del  subappaltatore    è    subordinata    al  preventivo  consenso    del  committente  e  solo  per  necessità  oggettiva  e alle  medesime  condizioni  esatte  per   il   subappaltatore  e)  deve   allegare  l’offerta  del  subappaltatore  alla   propria;  f)  ha  l’obbligo  di rivolgersi   agli  URC  nel  caso  di    una  necessità  ulteriore  di    manodopera.  dopo  che  gli URC   hanno  attestato   l’impossibilità  di reperire  manodopera   presso   i  propri  potrà  rivolgersi  alle  agenzie   interinali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esclusione  e   revoca  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Lett.  modificata  dalla  L 10.4.2017;  in vigore   dal  1.1.2020   -  BU  2019,   211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  modificato  dalla  L   10.4.2017;  in vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Art.  modificato  dalla  L   10.4.2017;  in vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  211   e   377,  BU  2021,  142.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Cpv.  modificato  dalla  sentenza  del   17  marzo   2021  del  Tribunale  federale;   in    vigore  dal  30.4.2021  -  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019,  377  e   BU  2021,  142.
                        
                        
                    
                    
                    
                29
                            Cpv.  la    cui  entrata   in    vigore  è   stata   sospesa  dal  Tribunale   federale  fino  al    giudizio  di merito;  in    vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dal  30.4.2021  -  BU  2019,  377  e   BU  2021,  142.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Nota  marginale  modificata  dalla   L 10.4.2017;   in    vigore  dal   1.1.2020  -  BU  2019,   211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  25  Il   committente  esclude  dalla  procedura    o    revoca    l’aggiudicazione    e  può  sciogliere  il  contratto  con  gli  offerenti   o   aggiudicatari  che,  segnatamente,  nella   gara   o dopo  l’aggiudicazione   e  sino  al termine  dell’esecuzione  della   prestazione  contrattuale:  a)   adempiono  ai criteri  di    idoneità;  b)   dato  o   danno   al    committente  indicazioni  false;  31  c)   rispettano   i  principi  sanciti  all’art.  5   lett.  a)  e   b);  32  d)   comportamenti  tali  da  impedire  un’effettiva  e   libera  concorrenza   o da   ostacolarla  in    modo  e)   oggetto   di    una   procedura  di    concordato  o   di    fallimento;  f)   i  medesimi   titolari  di offerenti   che  non  adempiono  ai    principi  dell’art.  5   o   sono  controllati  stesse  persone;  33  g)   i  medesimi  titolari  o sono  controllati  dalle  stesse  persone  riferibili  a   offerenti  già  esclusi  sanzione.  34  CAPITOLO  VI  Offerte  35
                        
                        
                    
                    
                    
                Offerta
                            Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  offerenti   devono   inoltrare  la    loro  offerta   per   iscritto,  in    modo   completo  e tempestivo  e  utilizzando  i  documenti  di    gara  ufficiali  messi   a disposizione   dal  committente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    committente    esclude    dalla  procedura  le  offerte    tardive  o   quelle  che    presentano  lacune    formali  rilevanti.  Art.  27  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennità
                            Art.  28  1  Gli  offerenti  non  hanno  diritto  di  principio  ad  alcuna  indennità  per  l’elaborazione  delle  offerte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  possibili  eccezioni,    in  particolare  per  prestazioni  preliminari  di  studio,  solo  se  indicate  dai  documenti  di    gara.
                        
                        
                    
                    
                    
                Varianti
                            Art.  29  Offerte  deroganti    dai  moduli    e   dai  progetti,  oppure    varianti  nei  metodi  e   programmi    di  esecuzione  sono  ammesse  unicamente  nei   casi  contemplati  nell’avviso  di gara.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Validità  delle   offerte  Art.  30  38  Le  offerte  sono   vincolanti  e non  possono  essere  ritirate   nei  sei   mesi  a   contare  dalla  data  fissata  per  la    presentazione.  Il   bando  può  stabilire   una   durata  di    validità  delle  offerte   inferiore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Apertura  delle  offerte  Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  offerte  sono  aperte  in    seduta   pubblica  o   in    altre  forme   equivalenti  annunciate  nella  documentazione  di    gara.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    committente  tiene    un  verbale  d’apertura  nel  quale  vengono  indicati  i  nomi  degli    offerenti,  gli  importi  delle  offerte  e  le  eventuali  osservazioni    concernenti  i  documenti  e  le  irregolarità  già  manifestatesi  al    momento  dell’apertura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Su  richiesta  è   garantito  a tutti  gli  offerenti  e alle  associazioni  di    categoria  il  diritto  di    prendere  visione  del  verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Lett.  modificata  dalla  L 10.4.2017;  in vigore   dal  1.1.2020   -  BU  2019,   211.
                        
                        
                    
                    
                    
                32
                            Lett.  modificata  dalla  L 10.4.2017;  in vigore   dal  1.1.2020   -  BU  2019,   211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Lett.  modificata  dalla  L 19.10.2011;  in    vigore  dal  13.12.2011  - BU  2011,  582.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Lett.   modificata  dalla   L   10.4.2017;   in vigore  dal  1.1.2020  - BU  2019,  211;  precedente  modifica:   BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                582.
                            35  Capitolo   modificato  dalla  L   10.4.2017;  in    vigore  dal   1.1.2020  - BU  2019,  211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Art.  modificato  dalla  L   10.4.2017;  in vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  211.
                        
                        
                    
                    
                    
                37
                            Art.  abrogato  dalla  L 10.4.2017;  in    vigore  dal  1.1.2020   -  BU  2019,   211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art.  modificato  dalla  L   10.4.2017;  in vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Cpv.  modificato  dalla  L   22.11.2021;  in    vigore  dal  1.3.2022  -  BU  2022,   29.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aggiudicazione  40
                        
                        
                    
                    
                    
                Aggiudicazione
                            Art.  32  41  1  Il  committente    aggiudica  la  commessa  a  favore    dell’offerta  complessivamente    più  vantaggiosa  determinata  sulla  scorta  di  diversi    criteri,  quali  il   termine,  la  qualità,  il  prezzo,  la  sua  attendibilità,  l’economicità,  i  costi  di  servizio,  il   servizio    clientela,  l’adeguatezza    della    prestazione,  l’estetica,  la    compatibilità  ambientale,  la responsabilità   sociale,  la    formazione   e il perfezionamento  degli  apprendisti   e il   valore  tecnico.  La  ponderazione   di    un  singolo  criterio   non  può  superare   il   50%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  criteri   di    aggiudicazione  devono  essere  indicati  nei  documenti  del  bando,  in ordine  di    importanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Trattandosi  di  beni  ampiamente  standardizzati,  l’aggiudicazione  della  commessa  può  avvenire  anche  tenendo  conto   unicamente  del   criterio  del  minor  prezzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisione
                            Art.  33  1  La  decisione  di  aggiudicazione,    come    pure  quella  di  esclusione,  è    comunicata  ai  concorrenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  deve  indicare  succintamente  i  motivi   che  hanno  condotto  all’esclusione  di    determinati  offerenti  o  offerte,  i  criteri  di aggiudicazione  adottati  e   i  rimedi   di    diritto,  con  l’avvertenza  che  il ricorso  non  ha,  per  principio,  effetto   sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annullamento  e   rinuncia  Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  presenza  di  importanti    motivi,  il  committente  non  è  tenuto    ad  aggiudicare  la  commessa  sulla  base  delle  offerte  ricevute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può   indire  una   nuova  gara,  rinunciare   totalmente  o   parzialmente  alle  prestazioni,  escluso  ogni  obbligo  di    risarcimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conclusione  del  contratto  Art.  35  1  Il  contratto  con  l’offerente   può  essere  concluso  dopo  l’aggiudicazione,  scaduto   il  termine  di  ricorso,  a meno   che  l’istanza  di    ricorso  abbia   concesso  l’effetto  sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  al    ricorso  non  è   stato  accordato   effetto  sospensivo,  il   committente   comunica   tempestivamente  all’istanza  di    ricorso  la conclusione  del  contratto.  CAPITOLO   VIII  Rimedi  giuridici
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorso
                            Art.  36  43  1  Contro  le  decisioni  dei  committenti  è  dato  ricorso    diretto  al  Tribunale    cantonale  amministrativo  nel  termine  di    10  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   vi    sono   ferie  giudiziarie.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decisioni  impugnabili  Art.  37  Sono  considerate  decisioni  impugnabili  singolarmente  mediante  ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo:  a)   del  bando;  b)  dell’offerente;  c)  sulla  scelta  dei  partecipanti   nell’ambito   della  procedura  selettiva;  d)  la  revoca,  l’interruzione  o  l’annullamento  della  procedura.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Motivi  di ricorso  Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  ricorso  è proponibile  contro:  a)  di diritto,   compreso  l’abuso   e   l’eccesso  del  potere  di    apprezzamento;  b)   errato   o incompleto  di    fatti  giuridicamente   rilevanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   può  essere  addotto  il   motivo  dell’inadeguatezza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  le    decisioni  di aggiudicazione  non  sono  proponibili  eccezioni  che   non  sono  state  sollevate  mediante  impugnazione  del  bando.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Capitolo   modificato  dalla  L   10.4.2017;  in    vigore  dal   1.1.2020  - BU  2019,  211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.  modificato  dalla  L   10.4.2017;  in vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Capitolo   modificato  dalla  L   10.4.2017;  in    vigore  dal   1.1.2020  - BU  2019,  211.
                        
                        
                    
                    
                    
                43
                            Art.  modificato  dal  DL   30.11.2004;  in    vigore   dal  4.2.2005  - BU  2005,  24,  72   e   101.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Cpv.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in    vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,   476.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Lett.  modificata  dalla  L 10.4.2017;  in vigore   dal  1.1.2020   -  BU  2019,   211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Garanzie  processuali  Art.  39  Chiunque  adisce   l’autorità  di    ricorso   deve  fornire  su  ordine  del  Presidente,  garanzie  per  le  spese  processuali   presunte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Effetto  sospensivo  Art.  40  1  Il  ricorso  non  ha  effetto  sospensivo.  Il   Presidente   può  accordarlo  d’ufficio   o su istanza  di  una   parte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    concessione  dell’effetto  sospensivo  può  essere  subordinata  alla  prestazione  di  un’adeguata  garanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  materia    di  misure  provvisionali  sono  applicabili  le  disposizioni  della  legge    sulla  procedura  amministrativa  del  24  settembre  2013.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisione
                            Art.  41  1  In  caso  di  accoglimento  del  ricorso,    il   Tribunale  amministrativo,    di  regola,    rinvia  la  decisione  al  committente,  con  o   senza  condizioni   vincolanti,  affinché  renda  una  nuova  decisione.  Quando  dispone  degli   elementi  necessari,  può  decidere   esso   stesso  nel  merito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  accoglimento  del  ricorso,  se  la  decisione  di  aggiudicazione    ha    già  dato    luogo    alla  stipulazione  del  contratto,   l’autorità  di    ricorso  ad  accertarne  l’illiceità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Risarcimento  dei  danni  Art.  42  47  1  Il  risarcimento  danni  è   limitato  alle  spese  indispensabili    assunte    dall’offerente  per  la  partecipazione  alla  procedura  di aggiudicazione   e   di    ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   decisione  è   di  competenza  del  Tribunale  cantonale   amministrativo;  l’azione   si    prescrive  in  un  anno  dalla  costatazione   giudiziaria  dell’illecita  decisione.  CAPITOLO  IX  Contratto   e sue   condizioni  48
                        
                        
                    
                    
                    
                Contratto
                            Art.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Operata  l’aggiudicazione,  viene   stipulato  un  contratto  scritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Fanno  parte  del  contratto   gli  atti,   i  piani   e   i progetti   che  sono  stati  alla  base   del  bando   di    gara.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divieto  di  cessione  Art.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assuntore  deve  assicurare   in    proprio   la    commessa   aggiudicata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    committente  ha  il   diritto  di  rescindere  il  contratto  in  caso  di  cessione  totale  o  parziale    non  autorizzata  a   terzi  e   di chiedere  il   risarcimento   dei  danni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Solo    in  casi  eccezionali  e   per  motivi  gravi,  con  il   preventivo    consenso  scritto  del  committente,  il  contratto  può   essere  ceduto,  in    tutto   o   in    parte,  a   terzi,  oppure   è   consentito  associarsi  con  altre  ditte,  sempre  che   queste  adempiano  tutti  i  requisiti  prescritti  dalla  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Archiviazione
                            Art.  44a  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  da  conservare  per  3   anni  dopo  la conclusione  legale  della   procedura:  a)  di gara;  b)   di gara;  c)  d’apertura  delle  offerte;  d)  sulla   procedura   d’aggiudicazione;  e)  comparativa  rettificata  delle  offerte  e  le  decisioni    nell’ambito  della  procedura  f)  considerata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  documenti  inseriti  nel  Portale  offerenti  sono  conservati  per  5 anni.  CAPITOLO   X  Sussidi,  sanzioni   e   vigilanza  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Cpv.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in    vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,   476.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Art.  modificato  dalla  L   10.4.2017;  in vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Capitolo   modificato  dalla  L   10.4.2017;  in    vigore  dal   1.1.2020  - BU  2019,  211.
                        
                        
                    
                    
                    
                49
                            Art.   modificato  dalla   L 22.11.2021;  in    vigore  dal  1.3.2022  - BU  2022,  29;   precedenti  modifiche:   BU  2005,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  e   72.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Capitolo   modificato  dalla  L   10.4.2017;  in    vigore  dal   1.1.2020  - BU  2019,  211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Committenti  assoggettati  per  sussidio  Art.  45  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’art.  14  della  legge   sui  sussidi  cantonali  del  22   giugno  1994  si    applica  per  i versamenti  ai  committenti  che  sono   assoggettati  alla  presente  legge  quali  beneficiari  di sussidi.  L’esigibilità   del  saldo  del  sussidio  è   subordinata  alla  prova  del  rispetto  delle  condizioni  di legge,   di gara   e   di    contratto  da  parte  degli  aggiudicatari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’art.  16  della  legge    sui  sussidi  cantonali    si  applica    quale    conseguenza  della  violazione  della  presente  legge  da  parte  di    committenti   ad  essa  assoggettati  quali  beneficiari  di sussidi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sanzioni  amministrative  Art.  45a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di  gravi  violazioni  della  presente  legge,  il  Consiglio  di  Stato  punisce    il  contravventore  con   una   sanzione  pecuniaria  che  può  raggiungere  al    massimo  il 20%  del  valore   della  commessa  e/o  lo    esclude  da  ogni   commessa   soggetta  alla  presente   legge  per  un  periodo   massimo  di  5   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Anche  il   committente  e/o  i  membri  dei  suoi  organi  sono  punibili  con   una  sanzione   pecuniaria  di    al  massimo  fr. 20’000.–   se hanno  commesso  intenzionalmente  una  grave   violazione  di    questa  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  considerate  gravi  violazioni,  segnatamente:  a)   di    fornire  indicazioni   o   documentazione  oppure   fornire  false  indicazioni  o   informazioni  dalla   legge,  dal  bando  o   dal  committente;  b)  le procedure  richieste  dalla  legge  per  l’assegnazione  di    commesse  o   i relativi  ordini  Autorità  o   dei  servizi   preposti   alla   sua  applicazione;  c)  il   requisito   di    sede  o   domicilio;  d)   la    commessa   in    modo  illecito,  segnatamente  con  personale  o mezzi   abusivi;  e)  la    disciplina  in    materia  di    preimplicazione  e   ricusa,  di    appalto   generale  e   totale,  di  f)  la  disciplina  in  materia  di  subappalto,  nel  senso  definito  dall’art.    24  cpv.  1   della  legge;  g)  commesso  reati  in    relazione   alla  commessa  o alla  sua  esecuzione;  h)   di    segnalare  fatti  che   potrebbero  determinare  l’apertura  di    una  procedura  di    sanzione  o   penale   ai sensi  della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   decisioni   di    esclusione  devono  essere  rese  pubbliche  per   il   tramite   del  ufficiale  o   tramite  altri  mezzi  destinati  al    medesimo  scopo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ogni    offerente,    subappaltatore,  committente,  membro  dei  suoi  organi,  dipendente,  ausiliario,  ha  l’obbligo  di segnalare   i  fatti   che  potrebbero   determinare   l’apertura  di    una  procedura  di sanzione  ai  sensi  della  presente    legge  e    di  collaborare  agli  accertamenti  necessari,  segnatamente  da  parte  dell’autorità  di vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sanzioni  penali  Art.  45b  54  1  È  punito  con  la    multa  sino  a   fr. 50’000.–  chiunque  intenzionalmente:  a)  fraudolentemente  di    fornire  indicazioni  o   documentazione;  b)  false  indicazioni  o   informazioni  richieste   dalla  legge,  dal  bando  o   dal  committente  su  determinanti  allo   scopo  di legittimare  la    sua   partecipazione   o l’aggiudicazione  di    commesse  c)  a un  subappalto  non  autorizzato  o   esegue  una  commessa  con  personale  o   mezzi  non  e   violando  il requisito  di    domicilio  e   sede  in Svizzera  allo  scopo  di conseguire  un  indebito  d)  le  norme  della  presente  legge  in  materia  di  preimplicazione    o  ricusa    allo  scopo  di  un  indebito   profitto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  applica  la  legge  di  procedura  per  le  contravvenzioni  del  20    aprile  2010  e  la  sanzione    è    di  competenza  del  Consiglio   di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  46  Il   Consiglio  di Stato   vigila   sulla  corretta  applicazione  della   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Art.  modificato  L   10.4.2017;  in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  211;  precedente  modifica:   BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                582.
                            52  Art.  modificato  L   10.4.2017;  in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  211;  precedente  modifica:   BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                582.
53
                            Cpv.  modificato  dalla  L   22.11.2021;  in    vigore  dal  1.3.2022  -  BU  2022,   29.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Art.  modificato  L   10.4.2017;  in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  211;  precedente  modifica:   BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                582.
                            CAPITOLO  XI  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  transitorie  Art.  47  La  presente  legge  non  si  applica    a  procedure  di  aggiudicazione  già  pendenti,  ad  eccezione  delle  vie   di    ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  48  1  Decorsi   i  termini  per  l’esercizio  del  diritto   di referendum,  la presente   legge  è   pubblicata  nel  Bollettino  delle  leggi  e degli  atti  esecutivi  del  Cantone  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   fissa   la    data  dell’entrata  in    vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Disposizione  transitoria   della  modifica  del   10   aprile  2017  57  La  presente   modifica  di legge  non  si   applica  alle  procedure  di aggiudicazione  già  aperte  al momento  della  sua  entrata  in    vigore.  Pubblicata  nel   BU  2001  ,  91.
                        
                        
                    
                    
                    
                55
                            Capitolo   modificato  dalla  L   10.4.2017;  in    vigore  dal   1.1.2020  - BU  2019,  211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Entrata  in    vigore:  1°  maggio  2001  -  BU  2001,  99.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Disposizione  transitoria  introdotta  dalla  L   10.4.2017;  in    vigore   dal  1.1.2020  - BU  2019,  211.