Decreto legislativo concernente l’introduzione di una misura di sostegno transitoria per i disoccupati over 50
                            Decreto   legislativo  concernente   l’introduzione  di  una  misura di sostegno  transitoria   per   i  disoccupati   over  50  (del   22  giugno  2021)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  l’iniziativa   parlamentare  elaborata  del  28   maggio  2018;  visto  il   messaggio  del  Consiglio  di    Stato  n.    8002  del  26  maggio  2021;  visto  il  rapporto    di  maggioranza  della    Commissione  economia  e   lavoro  n.  8002  R1  del  8  giugno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021,  decreta:  Art.  1  In  risposta  alla  crisi  dettata  dalla  pandemia    di  COVID-19    è  introdotta  una  misura  transitoria  di  sostegno  per  i  disoccupati  iscritti  agli  Uffici  regionali  di  collocamento   di  età  uguale  o  superiore  ai    50  anni.  Art.  2  L’assegno  di  inserimento  professionale    previsto  dall’art.  5  della    legge  sul    rilancio  dell’occupazione  e   sul  sostegno  ai    disoccupati  del  13  ottobre   1997  (L-rilocc)  ammonta  a   un  massimo  del  60%  del  salario  d’uso   per  una  durata  fino  a   18  mesi  per  tutti  i  beneficiari   di    età  uguale  o   superiore  ai  50  anni.  Art.  3  Restano  valide  tutte   le altre  disposizioni  di    applicazione  già  previste   dall’art.  5 L-rilocc  e  relativo  regolamento.  Art.  4  Viene  iscritto    un  credito  supplementare  complessivo  di  2’375’000  franchi    per    gli  anni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2023,  2024  e   2025  ai  conti    di  gestione  corrente  del  Dipartimento  delle  finanze  e   dell’economia,  Sezione  del  lavoro.  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di    referendum  e   ottenuta  l’approvazione  della  Confederazione  (art.  61b  LOGA  e art.  113  cpv.  1   LADI),  il presente  decreto   legislativo   è pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi,  entra  immediatamente  in vigore  1  e   si    applica  a   richieste  inoltrate   a  partire  dal  1°  luglio  2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato,  tre    anni  dopo  l’entrata    in  vigore  del  presente    decreto,  sottopone  al  Gran  Consiglio  un    rapporto    in  merito  agli  effetti  delle  misure  previste    dal  presente    decreto  sulla  disoccupazione  delle   persone  di    età  uguale  o superiore  a   50  anni.  Pubblicato  nel   BU  2022  ,  173.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata   in vigore:  1° luglio  2022  -  BU  2022,  175.