Regolamento della Scuola cantonale di diploma
                            5.2.3.1.1  Regolamento  della Scuola cantonale di diploma  (del 30 agosto 1995)  IL CONSIGLIO DI STATO  richiamata la legge sulle scuole professionali del 2  ottobre 1996,  [2]  TITOLO I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Formazioni
Art. 1
                            Il presente regolamento si applica alle seguenti formazioni:  a)    corso triennale (dal decimo al dodicesimo  anno di scolarità);  b)    corso della durata di un anno (decimo anno  di scolarità) e anno intensivo che permette il  passaggio al terzo anno del  corso triennale;  c)    corso serale per adulti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo dei corsi
Art. 2
                            Il piano di studio e il programma mirano principalmente a:  a)    assicurare lo sviluppo di una cultura  generale orientata verso la comprensione della realtà  attuale;  b)    valorizzare le capacità di contatto umano,  la creatività e lo spirito d'iniziativa;  c)    dedicare una particolare attenzione  all'educazione della persona;  d)        permettere  la  scelta  o  la  conferma  di  un  orientamento  scolastico  e  professionale,  in  particolare nel settore sanitario e
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione di vigilanza
Art. 3
                            Il  Consiglio  di  Stato  istituisce  una  Commissione  di  vigilanza  composta  di  sette  membri e ne designa il presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esperti di materia
Art. 4
                            Per ogni disciplina di studio il Consiglio di  Stato incarica un esperto di materia.  Gli esperti sono a disposizione della Commissione di vigilanza e della  direzione per svolgere  le seguenti funzioni:  a)    consulenza scientifica e didattica per  l'insegnamento;  b)            coordinamento,   vigilanza   di   carattere  scientifico   e   didattico   e   valutazione  dell'insegnamento;  c)    partecipazione agli esami finali secondo  le modalità stabilite nel presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di frequenza
Art. 5
                            L'obbligo di frequenza delle lezioni si estende anche a tutte  le attività scolastiche  dichiarate obbligatorie dalla direzione della scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assenze
Art. 6
                            assenze avvengono secondo modalità stabilite  dalla direzione.  Il  docente  di  classe  considera  con  lo  studente  i  problemi  posti  dalle  ripetute  o  prolungate  assenze. Quando lo ritiene necessario egli informa il  Consiglio di classe e la direzione.  La   frequenza   irregolare   delle   lezioni   può   essere   motivo   di   esclusione  dalla  scuola,  indipendentemente da colpe disciplinari.  Corso triennale  Piano degli studi
                        
                        
                    
                    
                    
                Conformità
                            Art.  7  conforme  alle  Direttive  per  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            riconoscimento  delle  scuole  di  diploma  emanate  l'11  giugno  1987  dalla  Conferenza  svizzera  dei direttori dell'istruzione  pubblica.  [3]  L'insegnamento  comprende  i  seguenti  sette  campi  di  studio,  che  possono  comporsi  di  più  materie:  1.  lingua  materna;  2.  altre  lingue;  3.  matematica;  4.  scienze  naturali;  5.  scienze  sociali; 6. educazione artistica e fisica; 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano delle lezioni  settimanali  Art. 8          Il piano delle lezioni settimanali è stabilito come segue:  Materie  X anno  I  triennale  II  triennale  triennale  a)  Lingua materna  Italiano  4  4  4  4  b)  Altre lingue  Francese  3  3  3  3  Tedesco  3  3  3  3  c)  Matematica  3  3  3  2  d)  Scienze naturali  Biologia  3  3  3 (2+1)  3  Chimica  2  2  2 (1+1)  Fisica  2  2  2  1  e)  Scienze sociali  Storia e introduzione alle  2  2  2  Istituzioni sociali e politiche  -  -  -  Sociologia  -  -  -  3  Geografia e nozioni di  economia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  2  2  f)  Educazione artistica e fisica  Educazione fisica  3  3  3  3  Animazione teatrale  2  2  -  -  Educazione artistica (a  opzione)  -  -  2  2  g)  Scienze dell'educazione  Educazione alla salute e al  consumo  -  -  -  2  Strategie dell'apprendimento  1  1  -  -  Psicologia  -  -  2  -  Lavoro di diploma  -  -  -  3  Elaborazione testi  1  1  -  -  Opzioni  2  2  2  4  Introduzione alle  problematiche professionali  -  -  -  -  Totale ore  33  33  33  33  Insegnamento religioso  (1)  (1)  (1)  (1)  Per le materie contrassegnate dalle note numeriche  valgono le seguenti spiegazioni:
                        
                        
                    
                    
                    
                Materie opzionali
Art. 9
                            Le materie opzionali sono le seguenti:  a)    I anno:                inglese,  cucina,  laboratorio  di  fotografia,  educazione  visiva,  attività  creativa  e  lavoro  manuale, musica  vocale, musica strumentale, ritmica e danza, laboratorio di igiene;  b)    II anno:                cucina,  storia  dell'arte,  informatica  1,  inglese,  laboratorio  di  igiene,  laboratorio  di  fotografia;  c)    III anno:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            laboratorio  di  scienze,  informatica  1,  informatica 2, storia dell'arte, letteratura italiana,  inglese, filosofia,  psicologia, pedagogia, sociologia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Educazione artistica
                            Art.  10              Le  materie  a  opzione  del  secondo  e  del  terzo  anno  di  corso  nel  campo  dell'educazione artistica sono le seguenti:  a)    II anno:         spettacolo teatrale, educazione visiva,  attività creativa e lavoro manuale, musica vocale,  musica strumentale, ritmica  e danza;  b)    III anno:         spettacolo teatrale, educazione visiva,  attività creativa e lavoro manuale, musica vocale;  musica strumentale, ritmica  e danza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Iscrizione e  Art.  11  Lo  studente  deve  annunciare  al  momento  dell'iscrizione  al  primo  anno,  rispettivamente  al  momento  dell'iscrizione  all'anno  successivo,  i  corsi  opzionali  che  intende  seguire.  L'iscrizione  a  un  corso  opzionale  è  vincolante  e  comporta  la  frequenza  regolare  e  una  valutazione; la nota viene iscritta nella pagella e, per le  opzioni del terzo anno, nel diploma.  Ad  eccezione  dell'inglese,  l'opzione  scelta  non  può  di  regola  essere  ripetuta  negli  anni  successivi.  Un corso opzionale può essere organizzato quando vi sono almeno 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Strategie  dell'apprendimento  Art. 12  l'acquisizione  di  metodi di studio e d'apprendimento da parte dello studente,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esercitazioni pratiche di  laboratorio  Art. 13        Sono istituite esercitazioni pratiche di laboratorio nelle  materie biologia e chimica  durante  il  secondo  anno  di  corso,  che  si  svolgono  nella  rispettiva  materia  con  metà  classe  durante due lezioni quindicinali  alternate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Stage
Art. 14
                            ad effettuare uno stage a carattere  informativo e orientativo conformemente  alle finalità della scuola.  La durata dello stage è di due settimane.
                        
                        
                    
                    
                    
                Seminari
Art. 15
                            A partire dal secondo anno sono istituiti seminari a carattere  pluridisciplinare per  approfondire tematiche con docenti di diverse materie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Biologia e chimica
Art. 16
                            Nel corso del terzo anno è istituita un'unica area di materia per  biologia e chimica,  in cui le lezioni si svolgono in modo integrato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scienze sociali
Art. 17
                            Durante il terzo anno l'insegnamento nel campo delle scienze  sociali costituisce  un'unica  area  di  materia  ed  ha  luogo  tramite  seminari  tematici  a  carattere  pluridisciplinare  nelle  materie  di  storia  e  d'introduzione  alle  istituzioni  politiche  e  sociali,  di  sociologia,  di  geografia e di nozioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Civica e educazione alla  cittadinanza  Art. 17a  [4]  nella  materia  Storia  e  introduzione  alle  istituzioni  sociali  e  materia Scienze sociali del III° anno.  La valutazione attestante il  cpv. 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diplomi internazionali di  lingue  Art. 18              Il  livello  di  formazione  nelle  materie  di  francese,  tedesco  e  di  inglese  mira  al  conseguimento di diplomi riconosciuti a livello internazionale  nelle rispettive lingue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Lavoro di diploma
Art. 19
                            Nel corso del terzo anno lo studente è  chiamato a svolgere un lavoro di diploma
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            tecniche di lavoro  adeguate, deve consentirgli di dimostrare l'acquisita capacità di riflessione  e  di analisi.  Per la realizzazione del lavoro lo studente beneficia della consulenza  sua disposizione durante le lezioni settimanali previste  dal piano di studio.  Il tema del lavoro di diploma deve essere comunicato alla segreteria  almeno una settimana  prima dell'inizio del terzo anno e approvato dal gruppo  dei docenti responsabili.  Il  lavoro  di  diploma  può  essere  effettuato  in  gruppi  di  al  massimo  tre  persone  o  individualmente  e  deve  essere  consegnato  al  docente  responsabile  entro la fine del mese di  aprile del terzo anno.  CAPITOLO II
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammissione senza esame
Art. 20
                            Al  primo  anno  della  Scuola  di  diploma  possono  iscriversi  come  allievi  regolari  senza esame d'ammissione gli studenti:  a)        in  possesso  della  licenza  di  scuola  media  che  hanno  ottenuto  il  diritto  d'iscrizione  alle  scuole medie superiori;  b)    in possesso della licenza di scuola media  se rispondono ai seugenti requisiti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    aver  ottenuto  una  media  di  almeno  4.50  nelle  materie  obbligatorie  della  licenza  di  scuola  media,  con  riduzione  di  un  decimo  di  punto  per  ogni  corso  attitudinale  frequentato;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  avere al massimo una nota insufficiente  non inferiore al 3 nelle materie obbligatorie;  c)    provenienti da scuole pubbliche di altri  compiuto  o  compiono  entro  italiana  e  hanno  concluso con successo un curricolo scolastico di 9 anni, riconosciuto dal  Cantone  Ticino  per  l'iscrizione  senza  esami  alle  scuole  medie  superiori;  sono  riservati gli  accordi particolari per l'ammissione degli allievi provenienti  dal Grigioni italiano.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammissione con esame
Art. 21
                            [6]  Al primo anno della Scuola di diploma possono iscriversi come allievi  regolari,  previo  esame  d'ammissione,  gli  studenti  in  possesso  della  licenza  di  scuola  media  senza  i  requisiti previsti all'art. 20 del presente regolamento e  gli studenti in possesso di un titolo di  studio equipollente alla licenza di  scuola media.  L'esame d'ammissione comporta una prova scritta in ognuna delle  matematica e tedesco.  L'esame  è  superato  con  almeno  la  media  del  4  e  con  al  massimo  un'insufficienza  non  inferiore al 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione degli  Art. 22  fine di agosto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione al secondo  Art. 23  Gli  studenti  promossi  alla  fine  del  primo  anno  di  una  scuola  media  superiore  possono iscriversi al secondo anno della  scuola di diploma previo colloquio d'ammissione.  Gli  studenti  provenienti  da  altre  scuole  pubbliche  o  private  possono  iscriversi previo esame  d'ammissione,  purché  abbiano  compiuto  il  sedicesimo  anno  d'età  e  abbiano  frequentato  con  promozione un curricolo scolastico di  dieci anni.  L'esame d'ammissione è regolamentato dalla direzione.  Promozione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assegnazione delle note  semestrali e finali  Art. 24  Le note semestrali, finali e di diploma vanno  dall'1 al 6; la nota migliore è il 6, la  nota peggiore l'1; il 4 significa la  sufficienza. È ammesso l'uso dei mezzi punti.  La  nota  finale  è  assegnata  alla  fine  dell'anno  scolastico  dal  docente  della  materia,  tenendo  equamente conto delle note semestrali conseguite dallo  studente.  Le note semestrali e finali non possono essere mutate durante la  conferenza finale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mancata assegnazione di  una nota  Art. 25  Se  un  docente  non  assegna  una  nota  semestrale  o  finale  deve  motivarlo  per  iscritto.  Mancando la nota del primo semestre, il docente per assegnare la nota  finale deve accertare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mancando la nota del secondo semestre, la nota finale non può essere  assegnata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni per la  promozione  Art. 26  con la sufficienza in tutte le materie  o con due insufficienze al massimo, a  che la media delle note  La  mancata  assegnazione  della  nota  finale  in  una  materia  comporta  la  non  promozione;  fa  eccezione  il  caso  in  cui  sia  stata  concessa  dalla  direzione  certificato medico.  Le  materie  di  strategie  dell'apprendimento  e  d'introduzione  alle  problematiche professionali  non sono soggette a valutazione.  L'allievo non promosso può ripetere l'anno una sola volta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Provvedimento eccezionale
                        
                        
                    
                    
                    
                a) applicazione
Art. 27
                            Il Consiglio di classe può promuovere lo  studente che non ha raggiunto i risultati  prescritti  dall'art.  26,  purché  il  suo  grado  di  preparazione  sia  considerato  nel  complesso  soddisfacente e abbia  al massimo tre note finali insufficienti.  Il  provvedimento  eccezionale  di  promozione  non  può  essere  applicato  allo  studente  che  ha  ricevuto più di tre note insufficienti alla fine del  secondo semestre.  Il  provvedimento  eccezionale  di  promozione  non  può  essere  applicato  per  due  anni  consecutivi e più di due volte durante tutta la formazione.  L'applicazione del provvedimento non modifica né il totale dei punti né  le singole note e viene  segnata nella tabella della scuola e nella pagella  dello studente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) partecipazione al  Consiglio di classe  Art. 28  Al  Consiglio  di  classe  partecipano  obbligatoriamente e con diritto di voto tutti i  docenti di materia.  Se  per  motivi  di  forza  maggiore  si  verificano  delle  assenze,  la  discussione sulla promozione  ha luogo solo se, a giudizio della direzione,  sussistono le condizioni per una decisione corretta.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) discussione
Art. 29
                            La discussione nel Consiglio di classe è introdotta dal docente  di classe, il quale  redige   il   verbale   della   seduta;   ogni   docente   avente   diritto  presentando tutti gli elementi di giudizio a sua  conoscenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) votazione
Art. 30
                            Ogni  docente  che  ne  ha  diritto  esprime  un  solo  voto,  indipendentemente  dal  numero delle materie che insegna.  Il voto dev'essere espresso in forma aperta; non è ammessa  La  decisione  è  presa  a  maggioranza  dei  votanti.  In  caso  di  parità  la  concessa.  CAPITOLO IV
                        
                        
                    
                    
                    
                Diploma
Art. 31
                            Il Dipartimento dell'istruzione e della cultura  [7]   (Dipartimento) rilascia il  diploma  della  scuola  in  conformità  con  le  Direttive  per  il  riconoscimento  delle  scuole  di  diploma  emanate l'11 luglio 1987 dalla Conferenza svizzera dei  direttori dell'istruzione pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Materie
Art. 32
                            1.  italiano,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  francese,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  tedesco,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  matematica,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  biologia e chimica,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  fisica,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  scienze sociali,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  educazione alla salute e al consumo,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  educazione fisica,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  lavoro di diploma,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  opzioni III anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Accesso agli esami finali
Art. 33
                            a)    all'ottenimento delle note del secondo  b)        alla  frequenza  regolare  della  scuola  durante  i  due  ultimi  anni  di  studio,  riservati  casi  particolari a giudizio
                        
                        
                    
                    
                    
                Esami finali
Art. 34
                            Gli esami finali comprendono:  a)    prove scritte e orali in italiano e, a  scelta, francese o tedesco;  b)    prova scritta di matematica, biologia e  chimica, scienze sociali.  La  scelta  tra  il  francese  e  il  tedesco  quale  materia  d'esame  deve  essere  notificata  dallo  studente alla direzione entro la fine di aprile.  La direzione fissa le date degli esami.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esame scritto e orale
Art. 35
                            Il docente e l'esperto di materia preparano i  testi dell'esame scritto.  Gli esami scritti sono corretti e valutati dal docente e devono poi  essere sottoposti all'esperto  di materia prima dell'esame orale.  Nell'esame orale il candidato è interrogato dal docente e dall'esperto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valutazione degli esami  finali  Art. 36        Le valutazioni delle prove scritte e orali devono essere  concordate tra il docente e  l'esperto di materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I motivi di forza  maggiore  Art. 37  Se per motivi di forza maggiore uno studente  non può partecipare all'esame o può  parteciparvi solo parzialmente, è tenuto ad  informare immediatamente la direzione.  In caso di malattia l'allievo deve dimostrare con un certificato medico  che non è in grado di  svolgere l'esame.  L'intero esame o una parte dello stesso deve essere ricuperato al più
                        
                        
                    
                    
                    
                Presenza di terze persone
Art. 38
                            all'esperto  di  materia,  il  direttore ed il vicedirettore, un delegato del  svizzera dei direttori  cantonali della pubblica istruzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Mezzi ausiliari
                            Art.  39              Prima  dell'esame  finale  agli  studenti  vengono  comunicati  in  forma  scritta  gli  eventuali mezzi ausiliari di cui si possono servire durante gli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assegnazione delle note  di diploma  Art. 40  Le note di diploma sono calcolate nel modo  seguente:  a)    per le materie in cui è previsto un esame  finale scritto ed orale, la nota di diploma è la  media aritmetica arrotondata  al mezzo punto delle note del primo semestre, del secondo  semestre, dell'esame  scritto e dell'esame orale;  b)    per le materie in cui è previsto solo un  esame finale scritto, la nota dell'esame, la nota del  primo semestre e quella  del secondo semestre contano ciascuna 1/3.  La nota delle materie senza esame è la nota media ottenuta durante  l'ultimo anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni per  Art. 41        L'allievo ottiene il diploma se sono ossequiate le condizioni  contenute negli art. 26  e 27 del presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Maturità professionale  sociosanitaria  Art. 42  Allo studente che ha conseguito il diploma  della scuola e che ha successivamente  svolto  un  periodo  di  esperienza  lavorativa  valutata  positivamente,  il  Dipartimento  rilascia  l'attestato di  maturità professionale sociosanitaria istituita secondo il diritto cantonale.  La  Divisione    della  formazione  professionale  determina  la  durata,  il  genere  e  le  modalità  di  esecuzione dell'attività  professionale richiesta a tale scopo.  TITOLO III  anno intensivo  Art. 43-45      ...  [8]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITOLO IV  Corso serale per adulti  In generale
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo e impostazione
Art. 46
                            esami di ammissione alle scuole sociali e sanitarie.  CAPITOLO II  Piano degli studi
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata
Art. 47
                            Il corso è strutturato in unità di materia da  capitalizzare; la sua durata equivale a  un programma di due anni a tempo pieno  con 20 ore di lezione alla settimana.  Le unità di materia sono stabilite nel modo seguente:  Unità di  N. ore  Italiano 1  3  Italiano 2  3  Francese 1  o Tedesco 1  3  Francese 2  o Tedesco 2  3  Matematica  1  3  Matematica  2  2  Fisica 1  2  Fisica 2  1  Chimica 1  2  Biologia 1  2  Biologia e  chimica 2  4  Geografia-economia  2  Storia e  sociali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Scienze  umane  4  Educazione  artistica  2  Metodi di  lavoro 1  1  Metodi di  lavoro 2  1  Totale  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Unità capitalizzabili ed  Art. 48  Ogni unità di livello 1 deve essere acquisita  per poter accedere all'unità di livello 2  della stessa materia.  L'allievo  può  pianificare  i  suoi  studi  in  base  alla  sua  capacità,  disponibilità  e  situazione  personale; la durata degli studi non deve tuttavia  superare i quattro anni dall'ammissione.  Le  equipollenze  sono  accordate  dalla  direzione  sulla  base  di  diplomi  o  attestazioni  ottenuti  con  la  frequenza  di  corsi  equivalenti  nei  contenuti  a  quelli  contemplati  nell'art.  47  cpv.  2  e  possono essere controllate con esami.
                        
                        
                    
                    
                    
                Biologia e chimica
Art. 49
                            L'unità di livello 2 di biologia e chimica è istituita come area  di materia e le lezioni  vi si svolgono in modo integrato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scienze umane
Art. 50
                            L'insegnamento delle scienze umane ha carattere pluridisciplinare  nei campi della  pedagogia e della psicologia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Educazione artistica
Art. 51
                            L'allievo ha la possibilità di scelta fra le seguenti materie:  teatro, musica, attività  creative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni per
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  52  Possono  iscriversi  al  corso  le  persone  che  hanno  un'età  minima  di  20  anni  compiuti o da compiere durante l'anno civile in cui ha  inizio il corso e che sono in possesso di  una licenza di scuola media o che  dispongono di una formazione ritenuta equivalente.  Ai  candidati  è  richiesta  la  presentazione  di  un  dossier  di  candidatura,  in  base  al  quale  la  direzione   può   chiedere   un   colloquio   con   il   candidato   oppure  prevedere   un   esame  d'ammissione in una o più materie.  I  candidati  ammessi  al  corso  sono  chiamati  a  pagare  una  tassa  scolastica  stabilita  dalla  direzione della scuola.  CAPITOLO IV  Valutazione e
                        
                        
                    
                    
                    
                Valutazione
Art. 53
                            conoscere  in  ogni  momento la sua situazione in rapporto alle esigenze  richieste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitalizzazione delle  Art.  54  L'acquisizione  di  ogni  unità  di  materia  è  attestata  alla  fine  del  periodo  d'insegnamento con un esame in cui si verifica  il raggiungimento degli obiettivi di formazione  prestabiliti;   fanno   eccezione  equipollenza.  La direzione fissa la data e le modalità d'esame.  L'accesso all'esame è subordinato alla frequenza regolare delle  lezioni.  In  caso  di  risultato  negativo  lo  studente  può  ripresentarsi  ad  una  successiva  sessione  d'esame.  L'esame può essere ripetuto al massimo due volte.  CAPITOLO V  Diploma
                        
                        
                    
                    
                    
                Diploma
Art. 55
                            Allo studente che ha capitalizzato tutte le  unità nelle materie prescritte all'art. 47,  il Dipartimento rilascia il diploma  della scuola.  Nel diploma figurano le unità di materia acquisite e le equipollenze  accordate dalla direzione  secondo l'art. 48.  I docenti delle diverse unità di materia possono adottare un  provvedimento eccezionale per  lo studente a cui manca l'acquisizione di una  sola unità, purché il suo grado di preparazione  sia considerato nel complesso  TITOLO V
                        
                        
                    
                    
                    
                Sanzioni
Art. 56
                            Un  comportamento  riprovevole  da  parte  di  uno  studente  è oggetto di colloquio  chiarificatore con gli insegnanti, i quali, considerata  la natura e la gravità del caso, richiedono  l'intervento del docente di classe,  della direzione o dei detentori dell'autorità parentale.  La direzione, sentito se del caso il parere del Consiglio di classe,  adotta secondo la gravità:  l'ammonizione con comunicazione scritta ai detentori  dell'autorità parentale;  la sospensione dalla scuola fino a 3 giorni, con  parentale e al Dipartimento.  Le sanzioni disciplinari sono annotate sul registro della scuola.  In casi di grave indisciplina la direzione, sentito il parere del  l'esclusione dalla scuola, che è di  competenza del Dipartimento; lo studente escluso non può  essere iscritto in  nessun altro istituto scolastico cantonale senza il consenso del Dipartimento.  Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esclusione dall'esame
                            Art.  57  L'esclusione  dall'esame  avviene  normalmente  se  lo  studente,  durante  lo  svolgimento dello stesso:  a)        si  serve  di  mezzi  ausiliari  non  autorizzati  o  trasgredisce  in  altro  modo  all'ordinamento  dell'esame;  b)    si assenta senza un motivo comprovato di  forza maggiore.  L'esclusione  da  un  esame  comporta  la  ripetizione  dello  stesso,  predisposta  dalla  direzione  entro  l'inizio  dell'anno  successivo.  In  tal  caso  possono  essere  messe  a  carico  dell'allievo,  in
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In caso di azioni illecite gravi, la direzione può decidere la  ripetizione dell'ultimo anno quale  sanzione disciplinare.  TITOLO VI  Disposizioni finali  Art. 57a  [9]     Per  Regolamento di applicazione della Legge della scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni transitorie
Art. 58
                            Il Regolamento del 26 giugno 1985 della  sanitarie e sociali è abrogato.  Restano in vigore per gli allievi che hanno iniziato gli studi prima dell'anno  scolastico 1995/96  il  programma  e  gli  articoli  riportati  nell'allegato,  che  hanno  validità  per  gli  anni  scolastici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995/96 e 1996/97.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazione ed entrata  in vigore  Art. 59              Il  presente  regolamento,  unitamente  al  suo  allegato  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra  in  vigore  a  partire  dall'anno  scolastico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995/96.  sanitarie e sociali del 30 agosto 1995  [10]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Passaggio da una classe a  quella successiva  Art. 1  Il passaggio da  una classe a quella successiva è dato con la sufficienza in tutte le  materie o  con due insufficienze al massimo, a condizione che nessuna nota finale sia  inferiore  a 3 e che la media delle note finali sia almeno uguale a 4. Nel  computo della media non sono  comprese le note di condotta e di educazione  fisica.  Le  note  di  fine  anno  sono  assegnate  dal  docente  della  materia,  tenendo  equamente  conto  delle note tanto  Il  Consiglio  dei  docenti  di  classe  può  modificare  di  un  punto  al  massimo  la  nota  d'una  sola  materia,  se  da  ciò  dipende  la  promozione  dell'allievo  e  se  i  docenti  giudicano  l'allievo  meritevole  di  passare  nella  classe  seguente.  Il  cambiamento  della  nota  va  segnato  nella  tabella della scuola e nel libretto scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accesso agli esami di  licenza  Art. 2          L'accesso agli esami di licenza è subordinato:  a)    alla frequenza regolare della scuola  almeno durante i due ultimi anni di studio;  b)        all'ottenimento  delle  note  del  secondo  semestre,  compresa  quella  relativa  al  lavoro  di  diploma.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esami di licenza
Art. 3
                            Gli esami di  licenza comprendono:  a)    prove scritte e orali in italiano e  sociologia e, a scelta, francese o tedesco;  b)    prova scritta di matematica;  c)    prove scritte in biologia e chimica per  l'indirizzo sanitario, rispettivamente prove scritte in  psicologia e biologia  per l'indirizzo sociale.  La scelta tra il francese e  il tedesco quale materia d'esame deve essere notificata dall'allievo  alla  direzione della scuola entro la fine di aprile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Classificazioni
Art. 4
                            Nelle  classificazioni  finali  le  note,  tanto  per  le  materie  d'esame,  quanto  per  le  altre, vanno dall'1 a 6 e vengono assegnate tenendo equamente conto del  anno scolastico; è ammesso l'uso dei mezzi punti.  La licenza è conseguita se  l'allievo ottiene il risultato minimo richiesto per il passaggio da una  classe  a quella successiva.  Il candidato che non ha  solo  dopo aver ripetuto l'ultimo anno come studente regolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diploma
Art. 5
                            A chi supera gli  Il diploma menziona  l'indirizzo scelto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicato nel BU  1995  , 449.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [1]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titolo  modificato dal R 2.12.1997; in vigore dal 5.12.1997 - BU 1997, 533.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [2]
                        
                        
                    
                    
                    
                Ingresso modificato dal R 2.12.1997; in vigore dal 5.12.1997 - BU 1997, 533.
                            [3]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [4]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  introdotto dal R 25.6.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 168.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [5]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  modificato dal R 2.12.1997; in vigore dal 5.12.1997 - BU 1997, 533.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [6]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  modificato dal R 2.12.1997; in vigore dal 5.12.1997 - BU 1997, 533.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [7]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Denominazione modificata in "Dipartimento dell'educazione, della cultura e  dello sport" DE del
                        
                        
                    
                    
                    
                9.7.2002 in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.
                            [8]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  abrogati  dal  R  8.5.2001;  in  vigore  dall'11.5.2001  ed  è  applicabile  a  partire  dall'anno
                        
                        
                    
                    
                    
                scolastico 2001/2002 - BU 2001, 116.
                            [9]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. introdotto  dal R 7.7.2009; in vigore dal 7.7.2009 - BU 2009, 311.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [10]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ora R  della Scuola cantonale di diploma - BU 1997, 533.