Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare
                            Legge  sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare  (del 13 novembre 1996)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :  CAPITOLO I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo dell'accertamento del valore immobiliare
Art. 1
                            I valori della sostanza immobiliare, stabiliti con l'accertamento ufficiale di stima, servono  quale base di calcolo per il prelievo di pubblici tributi (imposte, contributi, tasse).
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetti della stima
a) In generale
Art. 2
                            1  L'operazione  di  stima  ufficiale  della  sostanza  immobiliare  (in  seguito:  “fondi”)  e  delle  forze idriche, è regolata dalla presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono considerati fondi ai sensi di questa legge i beni immobili, i diritti per sé stanti e permanenti  intavolati nel registro fondiario, le miniere e le quote di comproprietà di un fondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono inoltre di pertinenza di un fondo i seguenti diritti o cose ad esso durevolmente connessi:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Eccezioni
Art. 3
                            1  Non soggiacciono alla stima ufficiale:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ove  dovesse  rendersi  necessaria  l'adozione  di  una  stima  ufficiale,  i  beni  pubblici  sono  valutati  secondo la present e legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Accessori, diritti ed oneri
Art. 4
                            1  Nella  valutazione  di  stima  si  deve  tenere  conto  di  tutti  gli  accessori,  dei  diritti  e  degli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  di  poca  importanza,  gli  elementi  di  cui  al  cpv.  1  sono  compresi  nella  valutazione  globale  del  fondo; i limiti sono fissati dal regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Momento determinante per la stima
Art. 5
                            I fondi e le forze idriche sono valutati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nel  momento della stima.
                        
                        
                    
                    
                    
                Revisione generale delle stime
Art. 6
                            1  I  valori  ufficiali  di  stima  dei  fondi  e  delle  forze  idriche  di  tutti  i  Comuni  del  Cantone,  sono  oggetto,  una  prima  volta,  di  una  revisione  generale  in  base  ad  un  programma  definito  dal  Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I nuovi valori di stima sono messi in vigore contemporaneamente per tutti i Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  revisioni  generali  successive  sono  ordinate  dal  Consiglio  di  Stato,  trascorsi  20  anni  dalla  messa in vigore della stima precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Aggiornamenti intermedi
Art. 7
                            1  Nel  periodo  che  intercorre  fra  due  revisioni  generali,  i  valori  ufficiali  di  stima  sono  oggetto di aggiornamenti intermedi con l'adozione di percentuali d'incremento o di diminuzione se,  secondo  il  Consiglio  di  Stato,  i  fattori  influenti,  sulla  valutazione  dei  fondi,  di  cui  all'art.  19,  registrano mutamenti rilevanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  aggiornamenti  intermedi  avvengono  secondo  cicli  quadriennali  e  possono  concernere  anche  solo singoli comprensori, come pure determinate zone di un Comune con caratteristiche analoghe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Consiglio  di  Stato  decide  gli  aggiornamenti  intermedi  sulla  base  del  preavviso  del  Servizio  competente allestito dopo una verifica estesa a tutto il Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Aggiornamenti particolari
Art. 8
                            1  I   Municipi   sono   tenuti   a   dare   tempestiva   comunicazione   al   Servizio   cantonale  competente, di cui all'art. 27, di ogni costruzione nuova o riattata in seguito a notifica o a domanda  di costruzione nonché di ogni modifica del piano regolatore e di altri cambiamenti atti a determinare  un aggiornamento particolare del valore ufficiale di stima. La procedura è definita dal regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  nuova  stima  è  eseguita  fondandosi  sui  fattori  generali  d'incidenza  di  cui  all'art.  19  vigenti  al  momento  dell'ultima  revisione  generale  o  dell'ultimo  aggiornamento  intermedio  ed  entra  in  vigore  con decreto del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Revisioni eccezionali
Art. 9
                            1  Se  le  condizioni  di  base  per  la  valutazione  dei  beni  immobili  dovessero  subire  dei  mutamenti  essenziali  e  permanenti,  tali  da  rendere  i  valori  ufficiali  di  stima  manifestamente  infondati, si procede d'ufficio, su istanza di parte o del Municipio, ad una loro revisione eccezionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  modifica  di  valore  provocata  dai  fattori  che  concorrono  alla  variazione  generale  dei  valori  di  stima non dà luogo a revisioni eccezionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  istanze  di  revisione,  accompagnate  dal  preavviso  del  Municipio,  sono  da  presentare  per  decisione al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In caso di accoglimento il Consiglio di Stato fa ordinare una nuova stima.  CAPITOLO II  Disposizioni particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                Fondi edificabili ed edificati
Art. 10
                            Sono fondi edificabili secondo la presente legge quelli menzionati agli art. 15 e 23 della  Legge federale sulla pianificazione del territorio, (LPT), ossia:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Fondi agricoli
Art. 11
                            1  Sono fondi agricoli giusta l'art. 16 LPT e la LDFR:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  fondi  agricoli  sono  stimati  al  valore  di  reddito  agricolo  secondo  le  disposizioni  stabilite  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Fondi boschivi
Art. 12
                            1  Tutti  i  fondi  che  soggiacciono  alla  legislazione  forestale  sono  considerati  boschi  e  stimati come tali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'utilizzazione forestale di immobili è assimilata ai fini della stima a quella agricola.
                        
                        
                    
                    
                    
                Revisione e aggiornamenti
Art. 13
                            1  La  revisione  generale  delle  stime  dei  fondi  edificabili,  edificati,  agricoli  e  boschivi  avviene contemporaneamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli aggiornamenti intermedi possono avvenire separatamente, per singola categoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Fondi senza destinazione specifica
Art. 14
                            1  Il  valore  dei  fondi  senza  destinazione  specifica  (art.  28  lett.  “n”  LALPT)  è  indicato  uniformemente per tutto il Cantone, in occasione della revisione generale delle stime.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tali  fondi  non  sono  oggetto  di  aggiornamenti  intermedi,  eccetto  in  caso  di  modifiche  permanenti  della loro destinazione od uso.  CAPITOLO III  Criteri d'estimo per i fondi edificabili ed edificati
                        
                        
                    
                    
                    
                Fondi edificabili ed edificati
Art. 15
                            1  I  fondi  edificabili  sono  valutati  secondo  il  loro  valore  venale,  a  dipendenza  del  loro  grado di urbanizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  fondi  edificati  devono  essere  valutati  come  un'unità  economica  comprendente  fabbricati  e  relativo terreno annesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  seconda  dell'estensione  dell'area  annessa  ai  fabbricati  si  procede  ad  un  adeguamento  del  valore,  ritenuto  che  riserve  di  terreno  manifestamente  eccedenti  il  carattere  di  complementarità  sono valutate separatamente, secondo la loro funzione ed il loro pieno valore venale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Valore venale
Art. 16
                            1  È  considerato  valore  venale  di  un  fondo  il  prezzo  normalmente  conseguibile  per  un  oggetto  analogo  in  una  libera  contrattazione.  Circostanze  eccezionali  o  personali  che  possono  influire sulla singola contrattazione non vengono considerate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il valore venale di un fondo edificato (fabbricato più terreno annesso) è determinato tenendo conto  del valore metrico e di quello di reddito secondo la media ponderata definita dal regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il regolamento contiene le necessarie tabelle con l'indicazione dei fattori applicabili ai singoli tipi di  fondi edificati e i dati che devono essere forniti dai proprietari per la verifica del risultato della stima.
                        
                        
                    
                    
                    
                Valore metrico
Art. 17
                            1  Il valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti analoghi in  zone paragonabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  valore  metrico  di  un  fabbricato  corrisponde  al  valore  a  nuovo  della  costruzione  e  dei  costi  accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà secondo i criteri definiti dal regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  valore  metrico  del  fondo  edificato  comprende  il  valore  del  fabbricato  più  il  valore  del  terreno.  Quest'ultimo può essere ridotto a dipendenza della razionalità del suo sfruttamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Valore di reddito
Art. 18
                            1  Il  valore  di  reddito  si  ottiene  mediante  la  capitalizzazione  del  reddito  lordo.  Il  reddito  lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell'accertamento è da calcolare sulla base del  reddito presumibile che tiene conto dei valori di mercato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  non  è  possibile  valutare  con  attendibilità  le  utilizzazioni  dirette  del  fondo  da  parte  del  proprietario  o  dell'eventuale  usufruttuario,  il  valore  di  reddito  può  essere  considerato  mediante  fattori correttivi determinati secondo il regolamento. Tali fattori sono determinati sulla base di casi  analoghi con redditi di mercato accertati e significativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ove vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto, l'autorità di stima  può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente conseguibili sul mercato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dal  reddito  lordo  non  vengono  dedotti  né  le  spese  di  manutenzione,  di  assicurazione  e  di  amministrazione, né gli interessi passivi, gli ammortamenti e le imposte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il tasso di capitalizzazione corrisponde al tasso medio praticato dagli istituti di credito indicati nel  regolamento  per  le  ipoteche  di  primo  rango,  calcolato  su  un  periodo  significativo,  più  un  tasso  aggiuntivo. I criteri di calcolo del tasso aggiuntivo sono definiti dal regolamento tenendo conto della  destinazione, della vetustà, della qualità della costruzione e degli oneri generali di gestione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Fattori generali d'incidenza
Art. 19
                            Sul valore di stima ufficiale incidono i seguenti fattori di carattere generale:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                Limiti della stima immobiliare ufficiale
Art. 20
                            Le  stime  immobiliari,  secondo  la  presente  legge,  seguono  criteri  di  schematicità  e  di  prudenzialità; esse non servono in particolare per la determinazione dei valori espropriativi, per la  quale è prevista la relativa procedura secondo la Legge di espropriazione.  CAPITOLO IV  Oggetti particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                Fondi gravati con diritti di superficie
per sé stanti e permanenti
Art. 21
                            1  Il  valore  venale  dei  fondi  gravati  con  diritti  di  superficie  per  sé  stanti  e  permanenti,  corrisponde,  di  regola,  al  valore  di  reddito  determinato  mediante  capitalizzazione  del  canone  al  tasso  medio  praticato  dagli  istituti  di  credito,  indicati  nel  regolamento,  per  le  ipoteche  di  primo  rango su un periodo significativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella valutazione sono inoltre considerate le condizioni contenute nel contratto di costituzione del  diritto di superficie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se il diritto è concesso gratuitamente o a prezzo di favore, il valore del fondo corrisponde al valore  di reddito normalmente conseguibile. Per i fondi situati fuori della zona edificabile quest'ultimo deve  corrispondere almeno al valore di reddito agricolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  il  fondo  è  gravato  parzialmente,  si  effettua  una  valutazione  separata  a  dipendenza  della  superficie colpita dal diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritti di superficie per sé stanti e permanenti
Art. 22
                            Il  valore  venale  dei  diritti  di  superficie  per  sé  stanti  e  permanenti  è  determinato  seguendo per analogia i criteri sanciti dalla presente legge per la valutazione dei fondi, avuto inoltre  riguardo alle condizioni stabilite nel contratto di costituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Fondi industriali, artigianali o
con destinazione particolare
Art. 23
                            Per  i  fondi  edificati  destinati  allo  sport,  al  tempo  libero  e  ad  altre  attività  definite  dal  regolamento, se non è possibile accertare un reddito lordo attendibile, il valore di stima può essere  determinato in base al valore metrico deprezzato secondo il grado di vetustà.
                        
                        
                    
                    
                    
                Forze idriche
Art. 24
                            1  Le   forze   idriche   sono   stimate   al   loro   valore   venale,   ossia   secondo   il   profitto  conseguibile sulla base della loro potenza e della loro continuità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  impianti  direttamente  destinati  alla  produzione  dell'energia,  compresi  i  relativi  terreni,  sono  inclusi nel valore venale della forza idrica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  impianti  destinati  solo  indirettamente  alla  produzione  dell'energia,  compresi  i  relativi  terreni,  sono stimati separatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il regolamento precisa i criteri di valutazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Costruzioni non finite
Art. 25
                            Il  valore  di  stima  di  costruzioni  non  ancora  finite  viene  determinato  solo  sulla  parte  di  costruzione già utilizzabile.  CAPITOLO V
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità cantonali competenti
Art. 26
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  decide  la  revisione  generale  ed  i  successivi  aggiornamenti  delle  stime dei fondi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  fa  emanare  le  necessarie  norme  di  attuazione  e  tecniche  e  definisce  l'autorità  di  vigilanza  sulle stime ufficiali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità preposta
Art. 27
                            1  Le operazioni di stima ufficiale dei fondi situati sul territorio del Cantone sono eseguite  dall'autorità preposta definita dal regolamento (in seguito: “Autorità”).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  occasione  della  revisione  generale  delle  stime  l'Autorità  definisce,  sentiti  i  Municipi,  i  valori  di  riferimento-quadro per i terreni, suddivisi in comprensori con caratteristiche analoghe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Detti valori vengono definiti tenendo conto dei dati che sono comunicati regolarmente dagli Uffici  dei registri inerenti ad ogni nuova contrattazione nel Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il regolamento stabilisce la relativa procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità comunali
Art. 28
                            I  Municipi,  in  via  consultiva,  prestano  la  loro  collaborazione  nell'ambito  dell'esecuzione  delle operazioni di stima.
                        
                        
                    
                    
                    
                Dichiarazione per la revisione generale delle stime
Art. 29
                            1  È   introdotto   il   sistema   di   raccolta   dati   tramite   formulario,   quale   supporto   per  l'elaborazione delle stime (dichiarazione di stima).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I proprietari, ed in genere tutti i titolari di diritti reali che possono influire sulla stima, sono tenuti a  fornire  alle  Autorità  preposte  le  informazioni  ed  i  documenti  utili  ai  fini  della  determinazione  dei  valori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essi devono inoltre consentire, previo avviso, sopralluoghi da parte delle autorità di stima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per i fondi di cui agli art. 11, 12 e 14 il sistema di raccolta dei dati è stabilito dal regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedimento per la revisione generale delle stime
Art. 30
                            1  La  procedura  di  revisione  inizia  con  la  trasmissione  dei  formulari  tramite  i  Municipi  ai  proprietari di fondi censiti nel Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  formulari,  debitamente  compilati,  devono  essere  ritrasmessi  all'Autorità  tramite  i  Municipi  da  parte degli interessati entro il termine stabilito dal regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  All'Autorità  è  data  facoltà  di  effettuare  verifiche  dei  dati  trasmessi,  con  eventuale  convocazione  degli interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Stima d'ufficio
Art. 31
                            1  Se  il  proprietario  o  il  titolare  di  diritti  reali,  non  ottempera,  nonostante  diffida,  ai  suoi  obblighi procedurali, l'Autorità esegue la stima d'ufficio in base ad una valutazione coscienziosa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  spese  che  ne  risultano  possono  essere  addossate,  in  tutto  o  in  parte,  a  chi  le  ha  rese  necessarie violando colpevolmente i suoi obblighi procedurali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Notifica della decisione di stima - pubblicazione
Art. 32
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Autorità, tramite il Municipio, comunica le decisioni di stima relative ai fondi edificabili  o  edificati  (contenenti  i  dati  d’accertamento  e  di  valutazione)  a  tutti  i  contribuenti  interessati,  unitamente all’avviso di pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le decisioni di stima dei fondi non edificabili e non edificati sono unicamente depositate presso la  Cancelleria comunale durante il periodo di pubblicazione previsto per gli altri fondi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I valori ufficiali di stima sono depositati in pubblicazione tramite i rispettivi Municipi per un periodo  di 30 giorni consecutivi. Il regolamento ne definisce le modalità d’esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedimento per gli aggiornamenti successivi
Art. 33
                            Il procedimento per gli aggiornamenti intermedi, particolari o eccezionali è determinato  dal regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Reclamo
Art. 34
                            1  I  proprietari  o  altri  titolari  di  diritti  reali  possono  presentare  reclamo  all'Autorità  contro  ogni  nuova  determinazione  o  aggiornamento  di  stima,  entro  30  giorni  dalla  scadenza  della  pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il reclamo, debitamente motivato, dev'essere presentato tramite il Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il reclamo non ha effetto sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Reclami  tardivi  non  sono  ammessi.  La  restituzione  dei  termini  è  data  se  è  provato  che  l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare, a malattia, ad assenza dal Cantone o  ad altri motivi gravi riguardanti il proprietario o il suo rappresentante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Trasmissione dei reclami
Art. 35
                            Entro  30  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  pubblicazione  i  Municipi  trasmettono  all'Autorità i reclami ricevuti, con facoltà di formulare osservazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art. modificato dalla L 18.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 64.
                        
                        
                    
                    
                    
                Errata corrige: BU 2007, 693.
Decisione su reclamo
Art. 36
                            1  L'Autorità  evade  i  reclami,  procedendo  in  base  al  principio  della  massima  ufficiale  nell'assunzione delle prove.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Autorità  può  anche  riformare  a  danno  del  proprietario  o  di  altro  titolare  di  diritti  reali  una  decisione che si rilevasse, a seguito della procedura di reclamo, manifestamente errata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorso al Tribunale
                            di espropriazione  2  Art. 37  3  1  Contro  la  decisione  dell’autorità  è  dato  ricorso  al  Tribunale  di  espropriazione  entro  il  termine di trenta giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non  si  fa  luogo  a  scambio  di  allegati;  se  lo  reputa  necessario,  il  Tribunale  può  chiedere  chiarimenti od osservazioni all’Autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorso al Tribunale
                            cantonale amministrativo  4  Art. 38  5  Contro la decisione del Tribunale di espropriazione è dato ricorso al Tribunale cantonale  amministrativo entro il termine di trenta giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
Art. 39
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ove  non  sia  diversamente  stabilito  dalla  presente  legge,  sono  applicabili  gli  art.  36  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  cpv.  1  lett.  a)  della  Legge  cantonale  di  espropriazione,  nonché  la  legge  sulla  procedura  amministrativa del 24 settembre 2013.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procedura è retta dalla massima ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Con il ricorso si possono addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il ricorso non ha effetto sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il Tribunale non è vincolato dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione anche a suo  danno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La tassa di giustizia è messa a carico della parte soccombente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Adozione generale delle stime
Art. 40
                            Tutti  i  valori  di  stima  ufficiale  dei  fondi  situati  sul  territorio  del  Cantone  sono  definiti  in  base  alla  situazione  di  fatto  e  di  diritto  vigente  al  momento  determinante  stabilito  dal  Consiglio  di  Stato,  il  quale  fissa  pure  l'entrata  in  vigore  simultanea  dei  nuovi  valori  di  stima  e  di  ogni  ulteriore  aggiornamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rettifica d'errori
Art. 41
                            1  Gli errori di calcolo, scrittura e trascrizione contenuti in decisioni o sentenze cresciute  in giudicato possono essere rettificati in ogni momento, su istanza di parte o d'ufficio, dall'autorità  che li ha commessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  rettifica  d'errori  o  il  relativo  rifiuto  possono  essere  impugnati  con  gli  stessi  rimedi  giuridici  ammessi contro la decisione o sentenza interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  nuova  stima  esplica  i  suoi  effetti  a  partire  dalla  richiesta  di  rettifica,  rispettivamente  dalla  notifica della decisione nel caso di rettifica d'ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modifica straordinaria della stima
Art. 42
                            1  Il Consiglio di Stato può fare procedere in ogni momento, su istanza di parte o d'ufficio,  a rettificare stime definitive che si rivelassero manifestamente inattendibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La modifica della stima o il relativo rifiuto possono essere impugnati con gli stessi rimedi giuridici  ammessi contro la decisione o sentenza interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  nuova  stima  esplica  i  suoi  effetti  a  partire  dalla  richiesta  di  rettifica,  rispettivamente  dalla  notifica della decisione nel caso di rettifica d'ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Nota marginale modificata dalla L 24.3.2010; in vigore dal 18.05.2010 - BU 2010, 185.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     Art.  modificato  dalla  L  24.3.2010;  in  vigore  dal  18.05.2010  -  BU  2010,  185;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2000, 282; BU 2005, 143.
                            4    Nota marginale modificata dalla L 24.3.2010; in vigore dal 18.05.2010 - BU 2010, 185.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5     Art.  modificato  dalla  L  24.3.2010;  in  vigore  dal  18.5.2010  -  BU  2010,  185;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2005, 143.
                            6    Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 18.5.2010 - BU 2010, 185.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravvenzioni
Art. 43
                            1  Chiunque,  nonostante  diffida,  viola  intenzionalmente  o  per  negligenza  un  obbligo  che  gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima,  in particolare:  a)  b)  c)  è punito con una multa fino a fr. 5000.-- al massimo per bene immobile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chiunque,  intenzionalmente  o  per  negligenza,  fa  in  modo  che  una  decisione  di  stima  sia  indebitamente  omessa  o  sia  manifestamente  inattendibile,  è  punito  con  una  multa  fino  ad  un  massimo di fr. 30 000.-- per bene immobile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La multa è inflitta dall’autorità definita dal regolamento. È applicabile la legge del 20 aprile 2010 di  procedura per le contravvenzioni.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                Prescrizione
Art. 44
                            1  La procedura di contravvenzione si prescrive:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  prescrizione  è  interrotta  da  ogni  atto  procedurale  relativo  alla  contravvenzione,  ma  non  può  protrarsi complessivamente per più della metà della durata iniziale.  CAPITOLO VI
                        
                        
                    
                    
                    
                Perequazione
Art. 45
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  CAPITOLO VII  Norme transitorie e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Operazioni di stima in corso
Art. 46
                            1  Le operazioni di stima in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge  vengono concluse in base al diritto previgente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  stima  dei  fabbricati  nuovi  e  dei  terreni  interessati  da  modifiche  di  piano  regolatore  o  di  altro  genere,  sino  a  che  non  sia  iniziata  la  revisione  generale  di  cui  all'art.  6  avviene  in  base  al  diritto  previgente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  la  decisione  su  reclamo  dell’Ufficio  cantonale  di  stima  è  dato  ricorso  al  Tribunale  di  espropriazione.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                Stime previgenti
a) Revisioni generali
Art. 47
                            1  Le  stime  delle  revisioni  generali  esistenti  al  momento  dell’entrata  in  vigore  della  presente legge sono, ai fini di tutte le loro utilizzazioni, considerate nella misura seguente:  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Fabbricati nuovi o riattati
Art. 48
                            1  Le stime dei fabbricati nuovi o riattati dopo le revisioni generali ed esistenti al momento  dell’entrata in vigore della presente legge sono, ai fini di tutte le loro utilizzazioni, considerate nella  misura seguente:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art. annullato con sentenza 20 marzo 1998 dal Tribunale federale. DTF 124 I 159.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Cpv. introdotto dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Frase modificata dalla L 7.2.1999; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Cpv. abrogato dalla L 7.2.1999; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  Comuni  la  cui  revisione  generale  è  entrata  in  vigore  prima  dell’1.1.1991,  i  proprietari  interessati  possono  chiedere  all’Ufficio  delle  stime,  entro  30  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente  modifica  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  del  Cantone  Ticino,  una  diminuzione del 30% della variazione della stima dei fabbricati nuovi o riattati la cui stima è entrata  in vigore dal 1.1.1991 in poi.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Pubblicazione e entrata in vigore
Art. 49
                            1  Il Consiglio di Stato stabilisce nell'ambito dell'applicazione dell'art. 50 cpv. 2, l'entrata in  vigore dei valori di perequazione previsti dagli articoli 47 e 48.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  pubblica  l'elenco  dei  comuni  interessati  con  i  relativi  valori  di  perequazione  nel  Foglio  ufficiale cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I valori di perequazione rimangono in vigore fintanto che sono sostituiti dalle stime allestite in base  alle revisioni generali previste dall'art. 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Messa in vigore, abrogazioni
Art. 50
                            1  Trascorso  il  termine  per  l'esercizio  del  diritto  di  referendum  la  presente  legge,  unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e  degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Pubblicata nel BU  1996  , 470 e BU  1997  , 44.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Frase modificata dalla L 7.2.1999; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Cpv. modificato dalla L 7.2.1999; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 88.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15    Entrata in vigore: 1 gennaio 1997 - BU 1996, 479.