Regolamento degli studi liceali
                            5.1.7.2  Regolamento  degli studi liceali  (del 25 giugno 2008)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  richiamati la Legge  sulle scuole medie superiori del  26 maggio 1982 e  il relativo Regolamento di  applicazione  del  22  settembre  1987  e  le  prescrizioni  dell’Ordinanza  del  Consiglio  federale/Regolamento della Conferenza svizzera dei  direttori cantonali della pubblica  educazione  (CDPE) concernenti  il riconoscimento degli attestati liceali di maturità del 16  gennaio/15 febbraio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995 (O/RRM);  ritenuto  che  le  denominazioni  concernenti  le  persone  utilizzate  nel  presente  regolamento  si  intendono al maschile e al femminile,  d e c r e t a :  TI  TOLO I  Piano degli studi  Capitolo primo  Disposizioni generali  Art. 1  Il piano degli studi liceali è conforme al Piano quadro degli studi (PQS) emanato dalla  CDPE ed è approvato dal Consiglio di Stato.  i maturità e corso  obbligatorio  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’insieme  delle  materie  di  maturità  è  costituito  delle  discipline  fondamentali,  di  un’opzione specifica, di un’opzione complementare e del lavoro di maturità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le discipline fondamentali sono:  a)  l’italiano,  b)  una seconda lingua nazionale  (francese o tedesco),  c)  una terza lingua (francese  o tedesco o inglese o latino),  d)  la matematica,  e)  la biologia,  f)  la chimica,  g)  la fisica,  h)  la storia,  i)  la geografia,  l)  la filosofia,  m)  le arti (arti visive o musica,  introduzione alla storia dell’arte).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’opzione specifica è scelta tra le discipline o i gruppi di discipline seguenti:  a)  latino,  b)  greco,  c)  francese,  d)  tedesco,  e)  inglese,  f)  spagnolo,  g)  fisica e applicazioni della matematica,  h)  biologia e chimica  ,  i)  economia e diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’opzione complementare è scelta tra le discipline seguenti:  a)  fisica,  b)  chimica,  c)  biologia,  d)  applicazioni della matematica,  e)  informatica,  f)  storia,  g)  geografia,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  religione,  i)  economia e diritto,  l)  pedagogia/psicologia,  m)  arti visive,  n)  musica,  o)  sport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  A partire dalla prima classe sono istituiti due corsi di  francese disciplina fondamentale: francese
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, per gli allievi che alla scuola media non hanno seguito il corso opzionale di francese e fran  cese
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2,   per   gli   allievi   che   hanno   concluso   il   corso   opzionale   di   francese   in   quarta   media  indipendentemente dalla nota conseguita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  È  istituito  un  corso  obbligatorio  di  introduzione  all’economia  e  al  diritto  di  un’ora  -  lezione  settimanale in prima liceo e d  i due ore  -  lezione settimanali in quarta liceo.  Art. 3  Ogni  allievo  deve  effettuare,  da  solo  o  in  gruppo,  un  lavoro  autonomo  di  una  certa  importanza, scritto o commentato per iscritto e presentato oralmente.  Art. 4  Le  materie cantonali sono: l’educazione fisica e sportiva (obbligatoria per tutti gli allievi)  e l’insegnamento religioso cattolico o evangelico.  Art. 5  In conformità con le prescrizioni dell’O/RRM sono istituiti i corsi facoltativi di fr  ancese,  di tedesco e di inglese.  Gli istituti, nell’ambito della dotazione di ore per sede, possono istituire altri  corsi.  Capitolo secondo  Lezioni settimanali  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il piano delle lezioni settimanali obbligatorie è  stabilito come segue:  Opzione specifica:  Greco  I  II  III  IV  Italiano  4*  4*  4  4  II lingua:  Francese 2 o Tedesco  3  3  3  3  III lingua:  Latino  4  4  4  4  IV lingua
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  :  Greco  3  Matematica  4*  3  3  4  Scienze sperimentali:  Fisica  2  2  1  –  Laboratorio di fisica  1*  Chimica  2  2  1  –  Laboratorio di chimica  1*  Biologia  2  2  1  –  Laboratorio di biologia  1*  Scienze umane:  Storia  2  2  3  2  Geografia  –  1  2  2  Filosofia  –  –  2  2  Arti:  Musica o Arti visive  2  2  –  –  Introduzione  alla storia dell’arte  –  2  –  –  Opzione specifica  –  3  3  4  Opzione complementare  –  –  2  2  Lavoro di maturità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  –  –  1  1  Discipline obbligatorie:  Introduzione all’economia e al diritto  1  –  –  2  Educazione fisica e sportiva  3  3  3  2
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Art. modificato dal R 24.9.2013; in vigore dal 2.9.2013  -  BU 2013, 402; precedente  modifica: BU 2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                175.
                            Totale ore  34  34  33  32  Insegnamento religioso  (1)  (1)  (1)  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Vedi Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Due ore nel secondo semestre del terzo anno, due ore nel primo semestre del quarto anno  *  Vedi art. 36  Opzioni specifiche:  Latino  Francese  Tedesco  Inglese  Spagnolo  I  II  III  IV  Italiano  4*  4*  4  4  II lingua:  Francese 2 o Tedesco  3  3  3  3  III lingua:  Francese  1  o  Francese  2  o  Tedesco  o Inglese  3  3  3  3  o Latino  4  3  3  3  IV lingua
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  :  Francese  1  o  Francese  2  o  Tedesco  o Inglese o Spagnolo  3  –  –  –  o Latino  4  –  –  –  Matematica  4*  3  3  4  Scienze sperimentali:  Fisica  2  2  1  –  Laboratorio di fisica  1*  Chimica  2  2  1  –  Laboratorio di chimica  1*  Biologia  2  2  1  –  Laboratorio di biologia  1*  Scienze umane:  Storia  2  2  3  2  Geografia  –  1  2  2  Filosofia  –  –  2  2  Arti:  Musica o Arti visive  2  2  –  –  Introduzione alla storia dell’arte  –  2  –  –  Opzione specifica  –  4  4  4  Opzione complementare  –  –  2  2  Lavoro di maturità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  –  –  1  1  Discipline obbligatorie:  Introduzione all’economia e al diritto  1  –  –  2  Educazione fisica e sportiva  3  3  3  2  Totale ore  33/34  34  33  31  Insegnamento religioso  (1)  (1)  (1)  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Vedi Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Due ore nel secondo semestre del terzo anno, due ore nel primo semestre del quarto anno  *  Vedi art. 36  Opzioni specifiche:  Fisica e  Applicazioni della matematica  Biologia e Chimica  I  II  III  IV  Italiano  4*  4*  4  4  II lingua:  Francese 2 o Tedesco  3  3  3  3  III lingua:  Francese 1 o Francese 2 o Tedesco o  Inglese  3  3  3  3  o Latino  4  3  3  3  IV lingua
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  :  Francese  1  o  Francese  2  o  Tedesco  o Inglese o Spagnolo  (3)  –  –  –  o Latino  (4)  –  –  –  Matematica  4*  5  5  5  Scienze sperimentali:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fisica  2  3  –  –  Laboratorio di fisica  1*  Chimica  2  3  –  –  Laboratorio di chimica  1*  Biologia  2  3  –  –  Laboratorio di biologia  1*  Scienze umane:  Storia  2  2  3  2  Geografia  –  1  2  2  Filosofia  –  –  2  2  Arti:  Musica o Arti visive  2  2  –  –  Introduzione alla storia dell’arte  –  2  –  –  Opzione specifica  –  –  6*  6*  Opzione complementare  –  –  2  2  Lavoro  di maturità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  –  –  1  1  Discipline obbligatorie:  Introduzione all’economia e al diritto  1  –  –  2  Educazione fisica e sportiva  3  3  3  2  Totale ore  30  35  34  34  Insegnamento religioso  (1)  (1)  (1)  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Vedi Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Due ore nel secondo semestre del  terzo anno, due ore nel primo semestre del quarto anno  *  Vedi art. 36  Opzione specifica:  Economia e diritto  I  II  III  IV  Italiano  4*  4*  4  4  II lingua:  Francese 2 o Tedesco  3  3  3  3  III lingua:  Francese 1 o Francese 2 o Tedesco o  Inglese
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  3  3  3  o Latino  4  3  3  3  IV lingua
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  :  Francese 1 o  Francese 2 o Tedesco o  Inglese o Spagnolo  (3)  –  –  –  o Latino  (4)  –  –  –  Matematica  4*  3  3  4  Scienze sperimentali:  Fisica  2  2  1  –  Laboratorio di fisica  1*  Chimica  2  2  1  –  Laboratorio di  chimica  1*  Biologia  2  2  1  –  Laboratorio di biologia  1*  Scienze umane:  Storia  2  2  3  2  Geografia  –  1  2  2  Filosofia  –  –  2  2  Arti:  Musica o Arti visive  2  2  –  –  Introduzione alla storia dell’arte  –  2  –  –  Opzione specifica  –  4  5  5  Opzione complementare  –  –  2  2  Lavoro di maturità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  –  –  1  1  Discipline obbligatorie:  Introduzione all’economia e al diritto  1  –  –  2  Educazione fisica e sportiva  3  3  3  2  Totale ore  30  34  34  32  Insegnamento religioso  (1)  (1)  (1)  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Vedi Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Due ore nel secondo semestre del terzo anno, due ore nel primo semestre del quarto anno  *  Vedi art. 36  Capitolo terzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scelte dell’allievo  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In prima liceo, nell’ambito delle discipline fondamentali,  l’allievo sceglie: una seconda  lingua  nazionale  tra  francese  2  e  tedesco;  una  terza  lingua  tra  francese  1,  francese  2,  tedesco,  inglese, latino; le arti visive o la musica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  francese  2  è  offerto  come  seconda  o  terza  lingua;  il  francese  1  è  offerto  solta  nto  come  terza  lin  gua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  latino  può  essere  scelto  solo  dagli  allievi  che  hanno  concluso  il  corso  di  latino  nella  scuola  media indipendentemente dalla nota conseguita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  specifica  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’allievo, al momento dell’iscrizione alla seconda liceo  , sceglie l’opzione specifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono scegliere l’opzione specifica greco gli allievi che hanno seguito il corso di latino nella  scuola media e il corso di greco e latino in prima liceo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Possono scegliere l’opzione specifica latino gli allievi che hanno  seguito  il  corso  di  latino  nella  scuola media e in prima liceo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Possono scegliere l’opzione specifica francese gli allievi che hanno seguito francese 2 in prima  liceo  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Possono scegliere l’opzione specifica spagnolo con francese 2 come seconda o terza li  ngua  oppure  latino  come  terza  lingua  gli  allievi  che  hanno  seguito  i  corsi  di  spagnolo  e  francese  2  o  latino in prima liceo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La  scelta  dell’opzione  specifica  fisica  e  applicazioni  della  matematica  o  biologia  e  chimica  comporta  un  corso  di  matematica  di  li  vello approfondito e la differenziazione dell’insegnamento  nelle scienze sperimentali a partire dalla seconda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La  scelta  definitiva  tra  le  due  opzioni  specifiche  del  cpv.  6  deve  essere  fatta  al  momento  dell’iscrizione al terzo anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Ogni  anno  scolastico  la  direzione dell’istituto stabilisce quali corsi organizzare sulla base del  piano di studio di sede, delle iscrizioni e della dotazione di ore per sede.  complementare  Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’allievo sceglie l’opzione complementare al momento dell’iscrizione  al terzo anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni anno scolastico la  direzione dell’istituto stabilisce quali corsi organizzare sulla base del  piano di studio di sede, delle iscrizioni e della dotazione di ore per sede.  Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’allievo che si iscrive alla prima  liceo  può  seguire  una  quarta  lingua.  Tale  scelta  è  obbligatoria per chi intende seguire dalla seconda un’opzione specifica nel settore delle lingue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La quarta lingua può essere scelta tra: francese, tedesco, inglese, spagnolo, latino e greco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  limitazioni  Art. 11  Una lingua studiata come disciplina fondamentale non può essere scelta come opzione  specifica.  La  stessa  disciplina  non  può  essere  scelta  come  opzione  specifica  e  come  opzione  complementare.  Art. 1  2  1  Il   lavoro   di   maturità   consiste   in   una   ricerca   su   un   tema   anche   a   carattere  interdisciplinare, condotta da un gruppo di allievi sotto la guida di uno o due docenti e articolata in  modo  che  ciascun  allievo  abbia  una  precisa  responsabilità  nello  svolgiment  o  della  ricerca  e  acquisisca una metodologia di base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I risultati della ricerca devono essere oggetto di una relazione scritta e di una presentazione orale  da parte di ogni allievo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il titolo del lavoro di maturità figura sull’attestato di maturità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’a  llievo sceglie il tema del suo lavoro di maturità entro la fine del primo semestre del terzo anno  tra i progetti offerti dall’istituto; la direzione assicura un’equilibrata ripartizione dei temi tra i settori  di studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Cpv. modificato dal R 24.9.2013; in vigore dal 2.9.2013  -  BU 2013, 402.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Cpv. introdotto dal R 24.9.2013; in vigore dal 2.9.2013  -  BU 2013, 402.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            zione e valutazione  Art  . 13  1  Il lavoro di maturità è organizzato in forma seminariale sotto la guida di un docente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  essere  previsti  lavori  a  carattere  interdisciplinare  coordinati  da  due  docenti  di  diversa  materia, aventi ciascuno due ore in orario; in tal caso l’attivi  tà  è  condotta  in  compresenza  dai  docenti, i quali concordano la  nota di maturità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Di regola il numero degli iscritti non può essere superiore a dodici per i gruppi guidati da un solo  docente e a sedici per quelli guidati da due docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sulla  base  delle  iscrizioni,  la  direzione  stabilisce  quali  attività  organizzare,  tenuto  conto  della  dotazione di ore per sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il lavoro di maturità deve essere accettato dai docenti interessati; in caso contrario l’allievo non  può presentarsi agli esami di maturità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La  nota   del   lavoro   di   maturità   che   è   stato   accettato   tiene   conto   del   percorso   seguito,  dell’elaborato scritto e della presentazione orale.  Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’allievo  promosso  al  termine  del  primo  anno,  passando  al  secondo  anno,  può  chiedere di cambiare la seconda e/o la terza lingua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  materie  non  seguite  in  prima  o  seguite  con  una  dotazione  oraria  inferiore,  i  cambiamenti  sono possibili a condizione che l’allievo superi un esame integrativo scritto e orale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La scelta tra arti visive e musica come disciplina fondamentale non può essere modificata.  Art. 15  Passando  dal  secondo  al  terzo  anno,  i  cambiamenti  dell’opzione  specifica,  della  seconda o della terza lingua sono possibili a c  ondizione che l’allievo superi un esame integrativo  scritto e orale nelle materie non seguite o seguite con una dotazione oraria inferiore.  Art. 16  È escluso ogni cambiamento nel passaggio dal terzo al quarto anno.  Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  domanda  di  cambiamento  deve  essere  presentata  alla  direzione  entro  la  fine  di  giugno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  direzione  può  subordinare  l’accettazione  del  cambiamento  alle  possibilità  organizzative  relative alle opzioni specifiche e all’insegnamento delle lingue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli esami hanno luogo entro l’inizio dell’anno scolastico successivo.  Capitolo quarto  Insegnamenti coordinati  Art. 18  1  I  settori  di  studio  costituiscono  degli  ambiti  di  collaborazione  interdisciplinare  e  definiscono un primo livello d  i obiettivi interdisciplinari dell’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il settore di studio delle lingue comprende: l’italiano, le lingue antiche latino e greco, le lingue  moderne francese, tedesco, inglese e spagnolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  settore  di  studio  della  matematica  e  delle  scienze  spe  rimentali  comprende:  la  matematica,  le  applicazioni della matematica, la fisica, la chimica, la biologia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  settore  di  studio  delle  scienze  umane  ed  economiche  comprende:  la  storia,  la  geografia,  l’economia e il diritto, la filosofia, la pedagogia e la p  sicologia, la religione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il settore di studio delle arti comprende: le arti visive, la musica, la storia dell’arte.  ione fisica e sportiva, opzione  Art. 19  1  L’educazione  fisica  e  sportiva  e  l’opzione  complementare  sport  co  stituiscono  un  settore specifico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’opzione complementare informatica è disciplina trasversale ai settori di studio.  Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le scienze sperimentali comprendono le materie fisica, chimica e biologia insegnate in  forma coordinata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel primo biennio, alla fine di ogni semestre e alla fine dell’anno scolastico, viene assegnata una  nota nelle singole materie. Alla fine dell’anno viene inoltre  concordata dai docenti delle tre materie  una nota unica di scienze sperime  ntali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  terza,  per  gli  allievi  che  hanno  scelto  una  opzione  specifica  non  scientifica,  alla  fine  di  ogni  semestre e alla fine dell’anno scolastico viene concordata dai docenti la nota unica di scienze  sperimentali.  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  scienze  umane  comprendono  le  materie  storia,  filosofia,  geografia  e  introduzione  all’economia e al diritto, insegnate in forma coordinata, secondo queste modalità:  a)  nel primo anno storia e introduzione all’economia e al diritto;  b)  nel secondo an  no storia e geografia;  c)  nel terzo anno storia,  filosofia e geografia;  d)  nel quarto anno storia, filosofia,  geografia e introduzione all’economia e al diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla fine di ogni semestre e alla fine dell’anno scolastico viene assegnata una nota nelle si  ngole  materie insegnate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel secondo biennio, alla fine dell’anno, viene concordata dai docenti delle materie insegnate una  nota unica di scienze umane.  Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le    materie    comprese   nelle    scie  nze    umane    assumono    parzialmente    anche  l’insegnamento della civica e dell’educazione alla cittadinanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Questo insegnamento spetta in particolare:  a)  nel primo anno: all’introduzione all’economia e al diritto;  b)  nel secondo anno: alla storia e alla geogra  fia;  c)  nel terzo anno: alla storia, alla geografia e alla filosofia;  d)  nel quarto anno: alla storia, alla geografia, alla filosofia e all’introduzione all’economia e al  diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La valutazione attestante il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per  l’insegnamento della civica e  dell’educazione alla cittadinanza è inserita nelle note semestrali e finali delle materie indicate al  cpv. 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’insegnamento  della  civica  e  dell’educazione  alla  cittadinanza  si  completa,  in  particolare  in  seconda  liceo,  con  l  ’organizzazione  di  alcune  giornate  o  mezze  giornate  riservate  a  queste  tematiche in base alle disposizioni dell’art. 34 e per un onere complessivo di 36 ore annue.  Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  arti  comprendono  in  prima  e  seconda  liceo  un  insegnamen  to  di  arti  visive  o  di  musica e in seconda, per tutti gli allievi, un’introduzione alla storia dell’arte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla  fine  del  secondo  anno  viene  concordata  dai  docenti  delle  materie  insegnate  una  nota  di  maturità in arti.  Art. 24  1  Le  opzioni  specifiche  fisica  e  applicazioni  della  matematica,  biologia  e  chimica,  economia e diritto vengono insegnate da uno o due docenti in forma coordinata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla fine di ogni semestre e alla fine dell’anno viene assegnata una nota unica; se l’insegnamento  è impa  rtito da due docenti la nota è concordata.  psicologia  Art. 25  L’opzione complementare pedagogia/psicologia viene insegnata da un unico docente.  Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  direzioni,  per  familiar  izzare  gli  allievi  a  un  metodo  di  lavoro  interdisciplinare,  promuovono progetti d’insegnamento condivisi tra due o più discipline anche di settori di studio  diversi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I docenti interessati definiscono l’obiettivo comune, le modalità di realizzazione e di v  alutazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I progetti di insegnamento interdisciplinare devono essere approvati dalla direzione.  TITOLO II  Organizzazione degli istituti e degli insegnamenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo primo  Organizzazione degli istituti  Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nell’ambito degli  orientamenti e delle disposizioni previsti dalle leggi e dai regolamenti,  gli istituti elaborano il proprio piano degli studi in conformità con il piano degli studi liceali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istituto si caratterizza anche attraverso l’elaborazione di un proprio progett  o impostato su uno o  più anni e fondato, nei limiti dei margini d’autonomia riconosciuti, su scelte considerate qualificanti  per la sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  fine  di  coordinare  e  sviluppare  le  attività  definite  nei  capoversi  precedenti,  la  direzione  organizza le riunioni  degli organi dell’istituto e dei gruppi di materia.  Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  dell’educazione,  della  cultura  e  dello  sport,  sentito  il  Collegio  dei  direttori delle scuole medie superiori, definisce annualmente la dotazione di ore  per sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La dotazione di ore per sede è destinata all’organizzazione degli insegnamenti e delle attività  previsti dal presente regolamento.  Capitolo secondo  Organizzazione degli insegnamenti  Art. 29  L’anno scolastico  è  diviso  in  due  semestri:  il  primo  va  da  settembre  a  dicembre,  il  secondo da gennaio a giugno.  Art. 30  Il piano delle lezioni settimanali dell’istituto è stabilito dal consiglio di direzione sulla  base di quello cantonale.  o  nomia degli istituti  Art. 31  1  Il  consiglio  di  direzione  stabilisce  i  criteri  per  la  distribuzione  delle  lezioni  e  delle  materie  sull’arco  settimanale,  tenendo  conto  prioritariamente  delle  esigenze  didattiche  delle  diverse ma  terie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’orario settimanale può essere uniforme per tutto l’anno scolastico o differenziato. In questo  caso  deve  essere  rispettato  l’impegno  complessivo  annuale  previsto  dal  piano  delle  lezioni  settimanali delle diverse materie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le  scienze  sperimenta  li, la distribuzione delle lezioni sull’arco settimanale deve rispettare la  dotazione complessiva prevista dal piano delle lezioni settimanali delle diverse materie.  Art. 32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’insegnamento  delle  discipline  greco,  sp  agnolo  in  prima  liceo  e  come  opzione  specifica, è offerto nei licei cantonali di Bellinzona, Locarno, Lugano 1, Mendrisio con un numero  minimo di iscritti in prima liceo di 5 allievi per il greco, rispettivamente di 15 allievi per lo spagnolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il  numero  degli  iscritti  è  inferiore  a  quanto  prescritto  al  cpv.  1,  le  direzioni  dei  licei  hanno  la  facoltà di organizzare gli insegnamenti di greco e di spagnolo facendo capo alla dotazione di ore  per  sede.  Le  ore  assegnate  al  docente  possono  essere  inferior  i  al  numero  di  ore  di  lezione  indicate nel piano delle lezioni settimanali all’art. 6, dalla prima alla quarta classe.  mento  Art. 33  Le direzioni possono organizzare, di regola per le classi di terza e quarta, settimane e  giornate  tematiche  per  attività  di  approfondimento  dei  programmi,  al  fine  di  favorire  il  lavoro  di  gruppo e l’approccio interdisciplinare dell’insegnamento.  Art. 34  1  Le direzioni possono organizzare attività culturali e attività  speciali di approfondimento  di  tematiche  inerenti  alla  salute,  all’ambiente,  all’economia  e  alla  formazione  civica  fino  a  un  massimo di 5 giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  studenti  che  incontrano  gravi  difficoltà,  le  direzioni  organizzano,  di  regola  nel  primo  biennio, atti  vità di sostegno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le direzioni possono istituire attività di aiuto allo studio destinate agli allievi del primo anno, anche  con frequenza obbligatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  scimento dell’onere  Art. 35  L’onere di preparazione e di svolgimento delle a  ttività  previste  negli  art.  33  e  34  è  a  carico della dotazione di ore per sede.  Art. 36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La direzione organizza corsi intensivi di informatica per gli allievi che non hanno avuto  una formazione adeguata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I   corsi   di   esercitazioni  pratiche   di   laboratorio   nelle   discipline   fondamentali   delle   scienze  sperimentali si svolgono, di regola, con metà classe. Il totale delle ore di laboratorio per disciplina  deve essere equivalente a un’ora settimanale per un anno scolastico.  La collocazion  e sull’arco del biennio delle ore di esercitazioni pratiche di laboratorio per disciplina  è stabilita dalle direzioni degli istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  corsi  di  laboratorio  di  italiano,  di  un’ora  settimanale  in  prima  e  in  seconda,  sono  integrati  nell’insegnamento della m  ateria e si svolgono, di regola, con metà classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il corso di laboratorio di matematica, di un’ora settimanale in prima, è integrato nell’insegnamento  della materia e si svolge, di regola, con metà classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   esercitazioni  pratiche  di  laboratorio  nelle   o  pzioni  specifiche  fisica  e  applicazioni  della  matematica, biologia e chimica sono organizzate nell’ambito delle ore previste nel piano delle  lezioni settimanali.  Art. 37  1  Gli allievi che, al termine della prima liceo, abbandonano l’inseg  namento del francese,  del tedesco o dell’inglese possono iscriversi al corrispondente corso facolta  tivo in seconda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  corsi  del  secondo  anno  sono  di  due  ore  settimanali  se  programmati  separatamente  dai  corsi  obbligatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La frequenza dei corsi facoltativ  i scelti dall’allievo è obbligatoria per tutto l’anno scolastico.  mentari di musica  Art. 38  1  Sono  istituiti  corsi  complementari  facoltativi  di  musica  strumentale  di  un’ora  settimanale  per  i  seguenti  strumenti:  pianoforte,  violino,  flauto,  chit  arra.  Essi  sono  riservati  agli  studenti che seguono o hanno seguito il corso di musica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’insegnamento viene impartito, di regola, a gruppi di due studenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono istituiti i corsi complementari facoltativi di attività corali e di musica d’insieme di due  ore  settimanali per tutti gli studenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le direzioni definiscono il numero dei corsi tenendo conto della dotazione di ore per sede.  Art. 39  Sono  istituiti  corsi  complementari  facoltativi  di  educazione  fisica  e  sportiva  di  due  ore  settimanali.  Le direzioni definiscono il numero dei corsi tenendo conto della dotazione di ore per sede.  Art. 40  Le direzioni, per promuovere la conoscenza delle lingue e di altre culture, incoraggian  o  la partecipazione degli allievi a corsi linguistici, a scambi individuali o di classi, a soggiorni in altre  scuole in Svizzera e all’estero e sostengono altre iniziative che perseguono lo stesso scopo.  Capitolo terzo  Insegnamento religioso  religioso  Art. 41  L’insegnamento  della  religione  cattolica  e  della  religione  evangelica  è  impartito  secondo le disposizioni della Legge della scuola, in ragione di un’ora settimanale.  TITOLO III
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Cpv. introdotto dal R 22.3.2011; in vigore dal 1.7.2011  -  BU 2011, 175.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Art.  modificato dal R 22.3.2011; in vigore dal 1.7.2011  -  BU 2011, 175.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  Art. 42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Al  primo  anno  del  liceo  possono  iscriversi  come  allievi  regolari  senza  esami  di  ammissione:  a)  gli allievi in possesso della licenza dalla scuola media con i requisiti previsti dal Rego  lamento  della scuola media;  b)  gli  allievi  provenienti  da  scuole  di  a  ltri  cantoni  o  da  scuole  svizzere  all’estero,  purché  conoscano sufficientemente la lingua italiana e  siano in possesso dei requisiti di ammissione  al liceo (riconosciuto ai sensi dell’O/RRM) richiesti nel cantone di provenienza  . Sono riservate  le disposizi  oni degli articoli 5 e 13 della Legg  e sulle scuole medie superiori.  Art. 43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Al  primo  anno  del  liceo  possono  iscriversi  come  allievi  regolari  previo  esame  di  ammis  sione:  a)  gli allievi che sono in possesso della licenza dalla scuola media, ma che non hanno i requisiti  previsti dal  Regolamento della scuola media;  b)  gli  allievi  che,   avendo  frequentato  regolarmente  un  curricolo  scolastico  di   nove  anni,  provengono  da  scuole  este  re  o  da  scuole  private  non  parificate  del  cantone,  da  scuole  pubbliche o private di altri cantoni o svizzere all’estero non ri  conosciute ai sensi dell’O/RRM.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono riservate le disposizioni degli art. 5 e 13 della Legge sul  le scuole medie superiori.  e condizioni  Art. 44  1  Gli allievi di cui all’art. 43 cpv. 1 lett. a) devono sostenere un esame di ammissione  scritto e orale in italiano, tedesco e matematica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esame è superato con la sufficie  nza in tutte le materie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  allievi  che  intendono  seguire  il  latino  devono  inoltre  superare  un  esame  scritto  e  orale  di  latino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli allievi che intendono seguire l’opzione specifica fr  ancese o spagnolo con francese  seconda o  terza lingua, devono inoltr  e superare un esa  me scritto e orale di francese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sono  esonerati  dall’esame  di  latino  e  di  francese  2  gli  allievi  che  hanno  seguito  il  latino  rispettivamente il corso opzionale di francese nella scuola media ottenendo la sufficienza.  provenienti da altre scuole  Art. 45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli allievi di cui all’art. 43 cpv. 1 lett. b) devono sostenere un esame di ammissione  scritto e orale in italiano, in almeno altre due lingue di cui una lingua nazionale, in matematica e un  esame orale in storia; la d  irezione dell’istituto, d’intesa con la Divisione della scuola, definisce per  ogni caso gli esami di lingue che il candidato deve sostenere a dipendenza delle scelte curricolari  e tenuto conto del precedente percorso scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esame è superato con la  sufficienza  in  tutte  le  materie  o  con  al  massimo  un'insufficienza  non  inferiore al 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In casi eccezionali il Dipartimento può esonerare dall’esame di una lingua nazionale (francese o  tedesco)  un  allievo  proveniente  da  una  scuola  estera  che,  per  il  p  recedente  curricolo  scolastico,  non è in grado di affrontarlo.  Art. 46  1  Possono iscriversi al secondo e al t  erzo anno del liceo gli allievi promossi dalla prima  rispettivamente dalla seconda classe della Scuola cantonale di commercio e gli allievi provenienti  da  scuole  di  altri  cantoni  o  da  scuole  svizzere  all’estero  riconosciute  come  conformi  alle
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Art. modificato dal R 24.9.2013; in vigore dal 2.9.2013  -  BU 2013, 402.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Art. modificato dal R 24.9.2013; in vigore dal 2.9.2013  -  BU 2013, 402.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Cpv. modificato dal R 24.9.2013; in vigore dal 2.9.2013  -  BU 2013, 402.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Cpv. modificato dal R 24.9.2013; in vigore dal 2.9.2013  -  BU 2013, 402.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Art. modificato dal R 24.9.2013; in vigore dal 2.9.2013  -  BU 2013, 402.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prescrizioni  O/RRM,  purché  abbiano  ottenuto  nel  cantone  di  provenienza  la  promozione  nelle  classi precedenti e conoscano sufficientemente la lingua italiana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono riservate le disposizioni degli art. 5 e 13 della Legge sulle scuole medie superiori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direzione  dell’istituto, d’intesa con la Divisione della scuola, definisce per ogni caso gli esami  scritti  e  orali  che  il  candidato  deve  sostenere,  a  dipendenza  dell’orientamento  scelto  e  del  precedente curricolo scolastico.  Art. 47  Per  quanto  non  pre  visto dall’art. 46 la direzione dell’istituto, d’intesa con la Divisione  della  scuola,  definisce  caso  per  caso  il  numero  degli  esami  e  le  condizioni  di  ammissione  sulla  base della documentazione prodotta dall’allievo.  Art. 48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per  gli  allievi ammessi alla terza classe e provenienti da scuole riconosciute  ai sensi  dell’O/RRM la direzione dell’istituto, d’intesa con la Divisione della scuola, definisce le discipline  nelle quali è necessario sostenere un esame per il recupero della nota d  i maturità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  altri  casi  l’allievo  ammesso  alla  terza  classe  deve  sostenere,  di  regola  entro  la  fine  dell’anno scolastico e al più tardi entro la fine di agosto, un esame scritto e orale nelle discipline  arti, fisica, chimica e biologia per il  recupero delle note di maturità.  Art. 49  Gli  esami  di  ammissione  sono  organizzati  entro  la  fine  di  agosto,  di  regola  in  ogni  istituto liceale.  TITOLO IV  Promozione  Art. 50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  prest  azioni dell’allievo sono valutate al termine di ogni semestre sulla base degli  obiettivi del piano degli studi con note espresse in punti interi e mezzi punti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le note semestrali e finali vanno dall’1 al 6; la nota migliore è 6, la peggiore 1; il 4 indica  la  sufficienza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le note finali sono assegnate alla fine dell’anno scolastico dai docenti delle materie di maturità,  delle  discipline  obbligatorie  e  dei  corsi  facoltativi  tenendo  conto  delle  note  semestrali  e  dei  progressi dell’allievo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  nota  finale  di  scienze  sperimentali  in  prima,  seconda  e  terza,  di  scienze  umane  in  terza  e  quarta e di arti in seconda è concordata dai docenti delle materie insegnate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  note  semestrali  e  finali  devono  essere  consegnate  alla  direzione  prima  della  riunione  dei  consigl  i di classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La nota del lavoro di maturità è assegnata al termine del primo semestre della quarta classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per iscritto. Mancando  la  nota  del  primo  semestre,  il  docente  per  assegnare  l  a nota finale deve accertare che l’allievo  abbia  recuperato  la  materia  di  quel  semestre.  Mancando  la  nota  del  secondo  semestre,  la  nota  finale non può essere assegnata.  Art. 51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel primo biennio il passaggio da un anno al  successivo è dato:  a)  con  la  sufficienza  in  tutte  le  materie  di  maturità  seguite  dall’allievo  e  nelle  discipline  obbligatorie educazione fisica e introduzione all’economia e al diritto;  b)  alla  condizione  che  nelle  discipline  di  cui  alla  lettera  a)  sussist  ano  al  massimo  due  insufficienze  non  inferiori  al  3  e  che  la  media  delle  note  finali  sia  uguale  o  superiore  al  4,  riservato quanto espresso nei cpv. 3, 4, 5 del presente articolo.  Nel computo del numero delle insufficienze non conta la nota unica di scienz  e sperimentali.  Nel calcolo della media conta la nota unica di scienze sperimentali ma non contano le singole note  di fisica, chimica e biologia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel secondo biennio il passaggio dalla terza alla quarta è dato:  a)  con la sufficienza in tutte le materie di  maturità seguite dall’allievo, nelle scienze sperimentali  e in educazione fisica;
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Cpv. modificato dal R 24.9.201  3; in vigore dal 2.9.2013  -  BU  2013, 402.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Art. modificato dal R 24.9.2013; in vigore dal 2.9.2013  -  BU 2013, 402.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  con  al  massimo  due  insufficienze  non  inferiori  al  3  nelle  discipline  di  cui  alla  lettera  a)  e  a  condizione che la media delle note sia uguale o superiore al 4, riservato  quanto espresso nei  cpv. 4, 5 del presente articolo.  Nel computo del numero delle insufficienze non conta la nota unica di scienze umane.  Nel calcolo del  l  a media contano la nota di scienze sperimentali e la nota unica di scienze umane,  ma non contano le si  ngole note di storia, filosofia, geografia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  nota  della  materia  seguita  in  prima  liceo  come  quarta  lingua  conta,  ai  fini  della  promozione,  unicamente per il computo della media.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le note dell’insegnamento religioso e dei corsi facoltativi non contano ai  fini della promozione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La mancata assegnazione della nota finale in una materia di maturità o obbligatoria comporta la  non promozione. Fa eccezione il caso in cui sia stata concessa la dispensa dall’educazione fisica  e sportiva.  e di promozione  Art. 52  Il  Consiglio  di  classe  può  decidere  di  promuovere  un  allievo  che  non  ha  ottenuto  i  risultati prescritti dall’art. 51, tenuto conto dell’evoluzione nel raggiungimento degli obiettivi del  piano degli studi, nei seguenti  casi:  a)  quando, sussistendo non più di due insufficienze non inferiori al 3 nelle materie di cui all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51, manca al massimo un punto al totale corrispondente alla media del 4;  b)  quando,  sussistendo  al  massimo  tre  insufficienze  nelle  materie  di  cui  all  ’art. 51, si verifica  almeno la media del 4.  Art. 53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il docente di classe introduce la discussione nel Consiglio di classe e redige il verbale  della seduta, che resta agli atti della scuola. Ogni docente interviene presentando tutti gli elem  enti  di  giudizio  a  sua  conoscenza,  in  particolare  quelli  relativi  all’evoluzione  dell’allievo  nel  conseguimento degli obiettivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La decisione è presa a maggioranza dei docenti delle materie di cui all’art. 51, compresa la  religione.  Ogni  docente  esprime,  in forma aperta, un solo voto; non è ammessa l’astensione. In  caso di parità, la promozione è concessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Qualora  per  motivi  di  forza  maggiore  si  verifichino  assenze,  la  discussione  sulla  promozione  ha  luogo  solo  nel  caso  in  cui,  a  giudizio  della  direzione,  sussistano  le  condizioni  per  una  decisione  corretta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  decisione  del  Consiglio  di  classe  viene  iscritta  nel  registro  delle  note  e  nella  pagella  dell’allievo. Le singole note non vengono modificate.  TITOLO V  Attestato di maturità  Art. 54  Gli attestati di maturità sono conformi alle prescrizioni dell’O/RRM.  Art. 55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’attestato di maturità reca le note delle seguenti materie:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  italiano,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  francese o tedesco,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  francese o tedesco o inglese o latino,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  matematic  a,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  biologia,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  chimica,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  fisica,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  storia,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  geografia,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  filosofia,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  arti,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  opzione specifica,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.  opzione complementare,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.  lavoro di maturità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono iscritte separatamente le note di:  a)  scienze sperimentali,  b)  scienze umane  (comprensiva della nota di introduzione all’economia e al diritto),
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  educazione fisica e sportiva,  d)  insegnamento religioso,  e)  corsi facoltativi  Art. 56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono oggetto di un esame scritto e orale:  a)  l’italiano,  b)  la seconda lingua  nazionale scelta dall’allievo (francese o tedesco),  c)  la matematica,  d)  l’opzione specifica scelta dall’allievo,  e)  le scienze umane, indirizzo storia o geografia o filosofia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Divisione della scuola emana disposizioni riguardanti l’organizzazione degl  i esami.  Art. 57  Le note iscritte nell’attestato di maturità sono espresse con punti interi e mezzi punti. La  nota migliore è 6, la peggiore 1. Il 4 indica la sufficienza.  materie con esame  Art. 58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel calcolo della nota di maturità delle materie con esame, i risultati dell’ultimo anno  d’insegnamento e quelli ottenuti all’esame hanno il medesimo peso. La nota di maturità è la media  aritmetica tra la nota di fine anno, asse  gnata secondo i disposti dell’art. 50, e la nota dell’esame,  arrotondata verso l’alto se la sua parte decimale è uguale o superiore rispettivamente a 0.25 o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.75.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La nota dell’esame di scienze umane indirizzo storia fa media con la nota di fine anno di st  oria; la  nota  dell’esame  di  scienze  umane  indirizzo  geografia  fa  media  con  la  nota  di  fine  anno  di  geografia; la nota dell’esame di scienze umane indirizzo filosofia fa media con la  nota di fine anno  di filosofia.  A  rt. 59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per gli allievi che hanno scelto un’opzione specifica in lingue antiche o moderne o in  economia  e  diritto,  nel  calcolo  delle  note  di  maturità  di  biologia,  chimica  e  fisica  la  nota  finale  conseguita  al  termine  della  seconda  nelle  singole  materie  e  l  a  nota  di  scienze  sperimentali,  conseguita  al  termine della terza, hanno il medesimo peso. Le note  di maturità sono  arrotondate  verso l’alto se la loro parte decimale è uguale o superiore rispettivamente a 0.25 e 0.75.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  nota  di  maturità  delle  altre  mate  rie  è  assegnata  sulla  base  dei  risultati  dell’ultimo  anno  d’insegnamento tenendo conto delle note semestrali e dei progressi dell’allievo.  Art. 60  Se l’insegnamento viene impartito da più docenti, le note sem  estrali, finali e di maturità  vengono  da  loro  concordate  tenendo  conto  dei  risultati  conseguiti  dall’allievo  nelle  rispettive  discipline.  Art. 61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le note semestrali, finali e di maturità devono essere consegnate alla direzione prima  d  ella riunione dei consigli di classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per iscritto. Mancando  la nota del primo semestre, il docente, per assegnare la nota finale, deve accertare che l’allievo  abbia  recuperato  la  mater  ia  di  quel  semestre.  Mancando  la  nota  del  secondo  semestre,  la  nota  finale e quella di maturità non possono essere assegnate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il consiglio di classe, presieduto dal direttore, decide sul rilascio degli attestati di maturità.  Art. 62  Per  ottenere  l’attestato  di maturità  è  necessario  che  nelle  materie  di  maturità  1  -  14  menzionate nell’art. 55:  a)  il  doppio  della  somma  dei  punti  che  mancano  per  arrivare  al  4  nelle  note  insufficienti  sia  al  massimo uguale alla somma semplice dei punti che  vanno oltre il 4 nelle altre note;  b)  non figurino più di  quattro note inferiori al 4.  Art. 63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il candidato che non ha ottenuto l’attestato di maturità ha il diritto di ripresentarsi agli  esami solo dopo aver ripetuto l’ultimo ann  o come allievo regolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non è permesso un terzo esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il candidato non deve rifare il lavoro di maturità se questo era stato accettato e valutato con una  nota nell’anno scolastico precedente.  TITOLO VI  Disposizioni transitorie, finali e abrogative  Ar  t. 64  Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2008/09, per le prime classi, in seguito  per le seconde nell’anno 2009/10, per le terze nel 2010/11 e p  er le quarte nel 2011/12.  Art. 65  Il  Regolamento  degli  studi  liceali,  del  24  giugno  1997  resta  in  vigore  per  le  seconde,  terze e quarte nell’anno scolastico 2008/09, per le terze e quarte nell’anno scolastico 2009/10, per  le quarte nell’anno scolastico 20  10/11. A partire dall’anno scolastico 2011/12 è abrogato.  Pubblicato  nel BU  2008  , 340.