Decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell’edilizia
                            (del 5 febbraio 2002)  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  Richiamati   cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994,   edilizia cantonale del 13 marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1991, il regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992,  del 26 giugno 1998, l’Ordinanza sull’energia del 7 dicembre 1998,  la Legge  emissioni  di  CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    dell’8  ottobre  1999  e  il  “Modèle  de  prescriptions  énérgetiques  des  cantons”  (MoPEC)  adottato dalla Conferenza dei direttori cantonali dell’energia il 24 agosto 2000,  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo e campo di applicazione
Art. 1
                            Il presente decreto disciplina l’applicazione dei provvedimenti sull’utilizzazione razionale e  parsimoniosa dell’energia nell’edilizia.  Le prescrizioni si applicano:  a)  a nuovi edifici, destinati ad essere riscaldati, raffreddati o umidificati;  b)  alle  trasformazioni  e  cambiamenti  di  destinazione  di  edifici  esistenti  destinati  ad  essere  riscaldati,  raffreddati o umidificati, anche se i lavori intrapresi non soggiacciono ad autorizzazione in virtù delle  disposizioni legali in materia edilizia;  c)  freddo, d’acqua calda e di aria, anche se i lavori intrapresi non soggiacciono ad autorizzazione in virtù  delle disposizioni legali in materia edilizia;  d)  alla  sostituzione,  alla  trasformazione  o  alla  modifica  di  installazioni  dell’edificio,  anche  se  i  lavori  intrapresi non soggiacciono ad autorizzazione in virtù delle disposizioni legali in materia edilizia.  Escluse le costruzioni di minore importanza, la realizzazione di ampliamenti e le trasformazioni assimilabili  alla  costruzione  a  nuovo,  come  per  esempio  la  demolizione  e  il  rifacimento  completo  di  un  edificio  ad  eccezione dei muri, sono considerati come nuovi edifici.  Le autorità competenti possono ridurre le esigenze nei casi previsti al capoverso 2 da lett. b) a d), quando  l’interesse pubblico può essere meglio salvaguardato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
Art. 2
                            Le definizioni formulate all’articolo 1 dell’Ordinanza sull’energia (OEn) del 7 dicembre 1998,  come  pure  al  capitolo  1  -Terminologia-  della  norma  SIA  380/1  “L’energia  termica  nell’edilizia”,  edizione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001, valgono fintanto che appaiono in modo analogo nel presente decreto.  Inoltre i seguenti termini sono cosi definiti:  a)  Costruzione / edificio  : manufatto, appoggiato o affondato nel terreno, artificiale, destinato a durare, in  grado  di  offrire  degli  spazi  più  o  meno  chiusi  destinati  a  riparare  persone  e  cose  dalle  intemperie;  rispondono ugualmente a questa definizione le costruzioni mobili dal momento che stazionano nello  stesso posto per un lungo periodo di tempo;  b)  Impianto  : oggetto artificiale posato nel o sopra il suolo, destinato a durare, ma che non costituisce un  edificio, come per esempio: rampe d’accesso, parcheggi, campi sportivi, stand di tiro, teleferiche, ecc.;  c)  Apparecchiature e equipaggiamenti / installazioni tecniche  : installazioni rilevanti dal profilo energetico,  che sono in relazione con un edificio o un impianto;  d)  Oggetto di una trasformazione  : un elemento costruttivo è “toccato da una trasformazione” quando  subisce dei lavori più importanti di un semplice rinfresco delle superfici o di una riparazione;  e)  Oggetto di un cambiamento di destinazione  : un elemento costruttivo è  “  destinazione  ”   quando a causa di detto cambiamento ne consegue una variazione della temperatura  d’uso  “  ”  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Stato della tecnica
Art. 3
                            conformemente allo stato della tecnica. Qualora la legge o il decreto non dispongono altrimenti, valgono
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            dalle  associazioni  professionali.  Le  autorità  competenti  devono,  con  regolarità,  designare  e  comunicare  ufficialmente tali documenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 4
                            Riservate le competenze affidate al cpv. 2, l’esecuzione del presente decreto compete al  Dipartimento del territorio.  I Municipi provvedono alla verifica del rispetto delle prescrizioni sugli edifici e gli impianti nell’ambito delle  competenze a loro assegnate dalla Legge edilizia.  Capitolo secondo  Esigenze in materia d  ’  isolamento termico degli edifici
                        
                        
                    
                    
                    
                Esigenze e verifica
Art. 5
                            Le  esigenze  e  i  metodi  di  verifica  in  materia  di  protezione  termica,  eccetto  i  locali  della  refrigerazione,  sono  stabiliti  dalla  norma  SIA  380/1  “L’energia  nell’edilizia”,  edizione  2007.  Le  esigenze,  globali o puntuali, che devono essere soddisfatte si riferiscono ai valori limite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Per le verifiche delle esigenze globali di edifici che si trovano ad una altitudine inferiore a  800 m  stato i valori climatici della stazione di Lugano. Per gli altri edifici valgono i dati climatici della stazione di  Airolo.  I  dati  climatici  mensili  di  calcolo  e  le  correzioni  da  apportare  ai  valori  limite  globali  sono  riportati  nell’allegato 1. Per contro la correzione dei valori limite delle esigenze puntuali è facoltativa.  Il sistema di verifica, globale o puntuale, per le trasformazioni e i cambiamenti di destinazione concerne  tutti i locali e i rispettivi elementi costruttivi che sono oggetto di questi interventi. Nel sistema di verifica  possono  essere  inclusi  anche  i  locali  che  non  sono  toccati  dalla  trasformazione  o  dal  cambiamento  di  destinazione.  Il  fabbisogno  termico  per  il  riscaldamento  (Q  h  )  non  può  superare  i  valori  limite  imposti,  direttamente  o  indirettamente  nel  caso  delle  esigenze  puntuali,  da  licenze  di  costruzione  ottenute  in  precedenza.  Nelle trasformazioni e nei cambiamenti di destinazione le esigenze puntuali valgono per tutti gli elementi  costruttivi che sono stati toccati da trasformazione, da cambiamento di destinazione o che sono sostituiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Deroghe
Art. 6
                            Sono dispensati dal rispetto delle esigenze in materia d’isolamento termico:  a)  gli edifici riscaldati a meno di 10° C in modo attivo, escluse le celle frigorifere;  b)  le celle frigorifere che non sono raffreddate al di sotto degli 8° C;  c)  d)  conseguenza, non portano ad un innalzamento della differenza di temperatura tra interno e esterno.  Le costruzioni erette ogni anno durante la stagione invernale possono, su richiesta fondata e motivata,  essere oggetto di deroga se lo sforzo per il rispetto delle esigenze risulta sproporzionato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Locali frigoriferi
                            2  a)  verso locali riscaldati  la temperatura di riscaldamento designata  b)  verso il clima esterno  c)  10° C  Per i locali frigoriferi o di congelamento con meno di  30 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   di volume utile, le esigenze sono soddisfatte se  gli elementi costruttivi presentano un valore U medio inferiore o uguale a 0,15 W/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Serre
Art. 8
                            Le serre artigianali e agricole nelle quali la riproduzione, la produzione e la commercializzazione  di piante impongono delle condizioni per la crescita ben definite, soggiacciono alle esigenze richieste nella  raccomandazione no. 5 “Serre riscaldate” della Conferenza dei servizi cantonali dell’energia.  Capitolo terzo  Esigenze accresciute a favore dell’uso di energia rinnovabile
                        
                        
                    
                    
                    
                Parte massima di energia non rinnovabile
Art. 9
                            Gli edifici nuovi e gli ampliamenti di edifici esistenti (sopraelevazioni, annessi ecc.) devono
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            fabbisogno di calore ammesso per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria.  Sono esentati dall’esigenza del cpv. 1 del presente articolo gli ampliamenti di edifici esistenti se: la parte  nuova ha una superficie di riferimento energetico inferiore a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  , oppure essa rappresenta meno del 20%  della superficie di riferimento energetico della parte esistente, senza però superare  1000 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi di calcolo
Art. 10
                            fabbisogno termico per il riscaldamento (Q  h,li  ) con quello per l’acqua calda sanitaria (Q  ww  le condizioni d’utilizzazione standard stabilite nella norma SIA 380/1, edizione 2001.  L’elettricità destinata al riscaldamento è ponderata con un fattore 2. L’elettricità destinata all’acqua calda  invece non è da ponderare (vale a dire che è messa sullo stesso piano delle energie fossili).  Negli  edifici  dotati  di  una  installazione  meccanica  di  ventilazione,  il  calcolo  dei  fabbisogni  termici  per  il  riscaldamento  possono  essere  effettuati  in  funzione  dei  bisogni  energetici  reali  per  la  ventilazione  includendo  la  domanda  d’energia  per  il  trasporto  dell’aria.  Il  tasso  di  ricambio  d’aria  medio  deve  corrispondere a quello fissato dalle condizioni d’utilizzazione standard.
                        
                        
                    
                    
                    
                Giustificativo tramite delle soluzioni standard
Art. 11
                            L’esigenza richiesta all’art. 9 è considerata soddisfatta quando il progetto risponde ad una delle  soluzioni standard qui sotto elencate, realizzate secondo le regole dell’arte e senza l’impiego di resistenze  elettriche fisse per il riscaldamento dei locali:  a)  Isolamento termico rinforzato dell’involucro:  -  b)  Isolamento  termico  rinforzato  dell’involucro  e  utilizzazione  di  energia  rinnovabile  per  la  produzione  d’acqua calda negli edifici abitativi:  -  -  a scelta, per la produzione di acqua calda, collettori solari vetrati la cui superficie di assorbimento  rappresenti almeno il 3% della superficie di riferimento energetico, o una pompa termica;  c)  -  -  ventilazione meccanica con recupero di calore e tasso di ricambio d’aria medio almeno uguale a  quello delle condizioni d’utilizzazione standard, ma inferiore a 0,6/h;  d)  Pompe termiche:  -  pompa termica elettrica che assicura almeno il 50% del fabbisogno termico per il riscaldamento e  l’acqua calda sanitaria;  e)  Riscaldamento a legna:  -  caldaie a legna con le necessarie infrastrutture atte a coprire almeno il 20% del fabbisogno termico  per il riscaldamento e l’acqua calda;  f)  Collettori solari per edifici abitativi:  -  collettori solari vetrati la cui superficie d’assorbimento rappresenti al minimo il 10% della superficie  di riferimento energetico, destinati alla produzione di acqua calda sanitaria e quale complemento al  riscaldamento;  g)  Utilizzazione del calore residuo:  -  utilizzazione diretta del calore residuo proveniente dagli impianti di refrigerazione e dai processi  industriali  o  artigianali,  che  coprono  almeno  il  30%  del  bisogno  termico  ammissibile  per  il  riscaldamento e l’acqua calda sanitaria;  h)  Riscaldamento a distanza che utilizza il calore residuo di impianti d’incenerimento dei rifiuti o di una  stazione di depurazione:  -  raccordo ad una rete di teleriscaldamento che utilizza il calore residuo di impianti d’incenerimento  dei rifiuti o di una stazione di depurazione.  Capitolo quarto  Esigenze per le installazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Scaldacqua e accumulatore di calore
Art. 12
                            L’isolante  termico  degli  scaldacqua  come  pure  quella  degli  accumulatori  per  l’acqua  calda  sanitaria e di riscaldamento, per i quali non esiste alcuna esigenza legale a livello federale, deve rispettare  gli spessori prescritti nell’allegato 2.  Gli scaldacqua devono essere regolati su una temperatura non superiore ai 60° C. Fanno eccezione gli  scaldacqua che, per ragioni d’esercizio o igieniche, devono essere regolati su una temperatura superiore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            Per i sistemi d’emissione del calore nuovi o sostituiti, le temperature di mandata non devono  superare  i  50°  C  quando  la  temperatura  esterna  raggiunge  il  valore  di  dimensionamento  (temperatura  esterna determinante t  e  ). Fanno eccezione il riscaldamento di “halles” tramite pannelli radianti, i sistemi di  riscaldamento di serre e costruzioni simili, in misura del bisogno effettivo di una temperatura di mandata più  elevata.  Le seguenti installazioni nuove o quelle sostituite nell’ambito di trasformazioni, comprese la rubinetteria e  le pompe, devono essere completamente isolate contro le perdite termiche conformemente alle esigenze  fissate nell’allegato 3:  a)  distribuzione di calore nei locali non riscaldati;  b)  non dispongono di un nastro riscaldante;  c)  locali riscaldati;  d)  condotte dell’acqua calda tra l’accumulatore e la batteria di distribuzione (compresa quest’ultima).  Si  può  ammettere  uno  spessore  inferiore  dell’isolante  termico  nei  casi  giustificati,  come  per  esempio  all’incrocio  di  tubazioni,  nell’attraversamento  di  muri,  ma  anche  con  temperature  di  mandata  che  non  superano i 30° C. Gli spessori isolanti indicati nell’allegato sono validi per delle temperature d’esercizio fino  a  90°  C.  Nel  caso  di  temperature  d’esercizio  più  elevate,  si  aumenterà  l’isolamento  termico  proporzionalmente secondo necessità.  Per le condotte interrate, non si supereranno i valori U indicati nell’Allegato 4.  Nel caso di sostituzione di una caldaia o di uno scaldacqua, le condotte accessibili devono essere adattate  alle esigenze indicate nell’allegato 2, nella misura concessa dallo spazio disponibile.  I locali riscaldati devono essere dotati di dispositivi che consentano di fissare la temperatura ambiente in  modo  indipendente  e  di  regolarla  automaticamente.  Fanno  eccezione  i  locali  che  beneficiano  di  un  riscaldamento a superficie radiante con una temperatura di mandata inferiore a 30° C.
                        
                        
                    
                    
                    
                Installazioni di ventilazione
Art. 14
                            Le installazioni di ventilazione a doppio flusso (espulsione e immissione d’aria) devono essere  dotate di un recupero di calore.  Le  installazioni  meccaniche  d’estrazione  dell’aria  di  locali  riscaldati  devono  in  ogni  caso  essere  equipaggiate di un dispositivo di controllo dell’immissione dell’aria fresca e di un sistema di recupero  del calore, quando il volume d’aria estratta supera i 2’500 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  /h e il tempo d’esercizio supera le 500  h/anno.  La velocità dell’aria, rapportata alla sezione netta, deve essere inferiore a 2 m/s negli apparecchi mentre  che nei canali non deve superare le seguenti velocità:  Fino a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 000 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 m/s  Fino a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 000 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 m/s  Fino a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 000 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 m/s  Fino a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 000 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  /h
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 m/s  Più di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 000 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  /h
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7 m/s  Sono ammesse velocità dell’aria superiori, se tramite un calcolo specialistico si riesce a dimostrare che ciò  non causa un consumo energetico supplementare, o ancora se queste velocità sono inevitabili per via di  condizioni d’esercizio specifiche dei locali interessati, o quando l’installazione funziona meno di 1000 ore  all’anno.  Le installazioni di ventilazione che servono locali o gruppi di locali con destinazioni sensibilmente diverse,  devono essere concepite in modo da permettere un esercizio separato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Installazioni di raffreddamento e/o
umidificazione dell’aria
Art. 15
                            prova del bisogno, riservati i casi dispensati in base all’art. 16 cpv. 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prova del bisogno di raffreddamento
e/o umidificazione
Art. 16
                            Il bisogno di raffreddare e/o umidificare è ammesso se, malgrado si siano prese tutte le misure  costruttive, non è possibile garantire delle condizioni di comfort ragionevoli o necessarie per destinazioni  particolari. Le misure costruttive richieste sono menzionate nella norma SIA 180 al punto 5.1. Negli edifici  esistenti,  le  soluzioni  costruttive  devono  essere  adottate  nella  misura  in  cui  sia  tecnicamente  possibile,  economicamente sopportabile e ciò non si opponga ad interessi preponderanti di protezione del patrimonio  costruito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  il raffreddamento, se la potenza totale necessaria a questo scopo è inferiore a 20 kW per l’insieme  dell’edificio;  b)  il raffreddamento, se la prestazione è fornita con energia rinnovabile;  c)  il raffreddamento, se la potenza elettrica specifica per la produzione di freddo e il trasporto tramite fluidi  non supera i 5 W/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   di superficie utile raffreddata;  d)  l’umidificazione, se la potenza di riscaldamento totale utilizzata a questo scopo è inferiore a 20 kW;  e)  se gli edifici e le installazioni soddisfano le condizioni dello standard MINERGIE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Riscaldamento fisso a resistenza elettrica
Art. 17
                            Il montaggio di riscaldamenti fissi a resistenza elettrica con una potenza elettrica allacciata  superiore a 5 kW è ammesso soltanto se:  a)  la  potenza  termica  specifica  istallata  dell’edificio  è  inferiore  a  30  W/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    di  superficie  di  riferimento  energetico, oppure  b)  la posa di un altro sistema di riscaldamento non è possibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Valori limite per il fabbisogno di elettricità
                            Art.  18  Si  devono  rispettare  dei  valori  limite  per  il  fabbisogno  d’elettricità  per  l’illuminazione,  la  ventilazione  e  il  raffreddamento  negli  edifici  nuovi,  che  sono  oggetto  di  una  trasformazione  o  di  un  cambiamento  di  destinazione  e  che  dispongono  di  una  superficie  totale  dei  piani  con  zone  destinate  al  terziario, all’artigianato o accessibili al pubblico, superiore a  2000 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Le esigenze richieste nel campo dei fabbisogni specifici d’elettricità per l’illuminazione, la ventilazione e il  raffreddamento  di  edifici  comprendenti  uffici,  aule,  camere  d’albergo,  ristoranti,  spazi  di  circolazione,  depositi,  locali  sanitari,  guardaroba,  esposizioni  d’automobili,  si  riferiscono  ai  valori  limite  della  raccomandazione SIA 380/4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Riscaldamento all’aperto
Art. 19
                            La posa, il rinnovo o la modifica di riscaldamenti all’aperto (per esempio di terrazze, rampe,  canali, panchine, ecc.) sono ammessi esclusivamente qualora sia impiegata dell’energia rinnovabile o del  calore residuo non utilizzabili altrimenti, oppure se:  a)  la  sicurezza  delle  persone  e  delle  cose  o  la  protezione  di  equipaggiamenti  tecnici  esigono  un  riscaldamento all’aperto;  b)  sono impossibili o richiedono dei mezzi sproporzionati e  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Piscine all’aria aperta
Art. 20
                            La costruzione e il risanamento di piscine all’aria aperta riscaldate, come pure le modifiche  importanti  delle  installazioni  per  riscaldarle,  sono  ammesse  esclusivamente  se  si  impiega  dell’energia  rinnovabile o del calore residuo non utilizzabile altrimenti.  Il ricorso ad una pompa termica per riscaldare una piscina all’aperto è ammesso quando una copertura  protegge il bacino contro le perdite termiche.  Sono considerate come piscine, ai sensi del cpv. 1, i bacini che superano la capacità di  8 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Uso di calore residuo
Art. 21
                            Il calore residuo, in particolare quello proveniente dalla produzione di freddo come pure da  processi  artigianali  o  industriali,  deve  essere  utilizzato  nella  misura  in  cui  le  possibilità  tecniche,  le  condizioni di esercizio e i costi siano sostenibili.  Capitolo quinto  Conteggio individuale delle spese per il riscaldamento e  l’acqua calda nelle nuove costruzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Equipaggiamento obbligatorio
Art. 22
                            Le nuove costruzioni e gruppi d’edifici dotati di una centrale termica per cinque o più unità d’uso  devono  essere  equipaggiate  con  i  necessari  apparecchi  per  la  determinazione  individuale  del  consumo  termico per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria.  Nel  caso  di  superfici  riscaldanti,  l’elemento  costruttivo  che  separa  il  sistema  di  emissione  del  calore  dall’unità d’uso adiacente, deve presentare un valore U inferiore a 0.8 W/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  K.
                        
                        
                    
                    
                    
                Conteggio
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            conteggiati per la maggiore parte sulla base del consumo misurato per ogni unità d’uso.  Possono  essere  utilizzati  per  allestire  il  conteggio  unicamente  gli  apparecchi  la  cui  idoneità  sia  stata  certificata dall’Ufficio federale di metrologia o da altri enti accreditati.  Per  la  ripartizione  delle  spese  di  riscaldamento  sono  da  rispettare  i  principi  formulati  nel  Modello  di  conteggio dell’Ufficio federale dell’energia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Deroghe per i nuovi edifici
Art. 24
                            Negli edifici o gruppi d’edifici sono ammesse deroghe all’articolo 22 nei seguenti casi:  a)  superficie di riferimento energetico;  b)  quando il bisogno di calore per il riscaldamento e l’acqua calda è coperto per almeno il 50% da energie  rinnovabili;  c)  d)  quando la maggior parte dell’edificio non è abitata in modo permanente.  Recupero del calore residuo degli impianti per la produzione di elettricità  alimentati con combustibili fossili
                        
                        
                    
                    
                    
                Recupero del calore residuo degli impianti per
la produzione di elettricità alimentati con
combustibili fossili
Art. 25
                            L’esercizio d’impianti produttori di elettricità alimentati con combustibili fossili è ammessa solo se  la  maggior  parte  del  calore  così  generato  è  utilizzata,  conformemente  allo  stato  della  tecnica.  Fanno  eccezione gli impianti non allacciati alla rete di distribuzione pubblica o gli impianti di soccorso il cui tempo  di funzionamento, o di prova, è inferiore alle 50 ore annue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Dichiarazione
Art. 26
                            all’autorità  competente  una  dichiarazione  che  attesta,  a  livello  di  progetto,  il  rispetto  delle  presenti  prescrizioni energetiche. L’indicazione dei numeri di certificazione di conformità o del marchio MINERGIE è  sufficiente quale giustificativo.  La dichiarazione deve essere firmata congiuntamente dall’istante e dal progettista.
                        
                        
                    
                    
                    
                Attestato di conformità della realizzazione
Art. 27
                            Al termine dei lavori e prima dell’occupazione o della messa in esercizio dell’oggetto, l’istante  deve  fornire  all’autorità  competente  un  attestato  dove  si  conferma  che,  dal  profilo  delle  esigenze  energetiche, la costruzione corrisponde al progetto approvato.  L’attestato  di  conformità  deve  essere  allestito  in  forma  scritta  e  deve  essere  firmato  congiuntamente  dall’istante e dal progettista.  Capitolo ottavo  Norme transitorie e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme transitorie
Art. 28
                            Per le esigenze in materia di isolamento termico e di installazioni degli edifici, segnatamente per  tutti  gli  articoli  del  capitolo  secondo  e  gli  articoli  da  14 a   20 del capitolo quarto, è possibile utilizzare le  prescrizioni  tecniche  e  le  procedure  finora  adottate  nell’ambito  delle  domande  di  costruzione  fino  al  31  dicembre 2002.  Le esigenze accresciute per i nuovi edifici, capitolo terzo, sono applicabili dal 1° gennaio 2004.  Per le esigenze e i metodi di verifica in materia di protezione termica, segnatamente quelli all’art. 5 cpv 1 è  possibile utilizzare   380/1 “L’energia nell’edilizia” edizione 2001 sino al 31 dicembre 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 29
                            Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra  immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            Allegato 1:  Temperature medie esterne [° C] di calcolo e fattori di correzione dei valori limite globali (Q  )  m.s.l.m.  Febbraio  Marzo  Aprile  Maggio  Giugno  Luglio  Agosto  Settembre  Ottobre  Novembre  Dicembre  ANNO  <  3.9  7.3  11.5  15.4  19.1  21.4  20.4  17.6  13.0  7.3  2.8  11.8  >  -1.4  1.2  5.1  9.2  13.3  15.4  14.4  11.8  7.5  1.7  -2.2  6.1  Allegato 2:  Spessore dell'isolante termico di scaldacqua, di accumulatori d'acqua calda sanitaria e calore  Capacità in  litri  Spessore  dell'isolante  termico se  l   > 0,03 fino a  l  <
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,05 W/mK  Spessore  termico se  l  <   0,03 W/mK  Fino a 400  110 mm  90 mm  > 400 fino  a 2000  130 mm  100 mm  > 2000  160 mm  120 mm  Allegato 3:  Spessore dell'isolante termico di condotte di riscaldamento e acqua calda sanitaria  Diametro  della condotta  Pollici  Se  l   > 0,03 fino a  l  <
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,05 W/mK  se  l  <
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 - 15  3/8'' - 1/2 "  40 mm  30 mm
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20 - 32  3/4" - 1 1/4"  50 mm  40 mm
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40 - 50  1 1/2" - 2"  60 mm  50 mm
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65 - 80  2 1/2" - 3"  80 mm  60 mm
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100 - 150  4" - 6"  100 mm  80 mm
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            175 - 200  7" - 8"  120 mm  80 mm  Allegato 4:  Valore U per le condotte interrate in W/mK  Dimensioni delle condotte  DN  20  25  32  40  50  65  80  100  125  150  175  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3/4"  1"  5/4"  1 1/2"  2"  2 1/2"  3"  4"  5"  6"  7"  8"  Valore U per condotte rigide [W/mK]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,14  0,17  0,18  0,21  0.22  0,25  0,27  0,28  0,31  0,34  0,36  0,37  Valore U per condotte flessibili e accoppiate [W/mK]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,16  0,18  0,18  0,24  0,27  0,27  0,28  0,31  0,34  0,36  0,38  0,40  Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Cpv. modificato dal DE 13.11.2007; in vigore dal 16.11.2007 - BU 2007, 671.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Cpv. introdotto dal DE 13.11.2007; in vigore dal 16.11.2007 - BU 2007, 671.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Entrata in vigore: 8 febbraio 2002 - BU 2002, 37.