Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi
                            Regolamento  della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi  (del 19 giugno 2012)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  d e c r e t a :  TITOLO I  Competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimento della sanità e della socialità
Art. 1
                            1  Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento) applica la legge  sull’integrazione  sociale  e  professionale  degli  invalidi  del  14  marzo  1979  (in  seguito:  legge)  e  il  presente  regolamento;  esso  si  avvale  della  Divisione  dell’azione  sociale  e  delle  famiglie  (in  seguito: Divisione) e dell’Ufficio degli invalidi (in seguito: Ufficio).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Dipartimento è in particolare competente per:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Rimangono riservate le competenze del Consiglio di Stato non espressamente conferite ad altre  autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Divisione dell’azione sociale e delle famiglie
Art. 2
                            La Divisione è competente per:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)
                        
                        
                    
                    
                    
                Ufficio degli invalidi
Art. 3
                            L’Ufficio degli invalidi è competente per:  a)  b)  c)  Commissione consultiva
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione e competenze
Art. 4
                            1  La  Commissione  per  l’integrazione  degli  invalidi  è  composta  da  un  minimo  di  cinque  ad un massimo di nove membri scelti fra specialisti e persone attive nel settore o con attitudini e  competenze adeguate alle tematiche dell’integrazione sociale e professionale degli invalidi e da un  rappresentante del Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni previo consenso del Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa è in particolare competente per:  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzionamento
Art. 5
                            1  La Commissione è convocata dal Presidente o su istanza di almeno tre membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durata del mandato della Commissione è stabilita secondo quanto previsto dal Regolamento  concernente  le  commissioni,  i  gruppi  di  lavoro  e  le  rappresentanze  presso  enti  di  nomina  del  Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa organizza il proprio funzionamento.  TITOLO III  Istituti per invalidi  Capitolo primo  Autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Obbligo
Art. 6
                            1  Gli  istituti  ai  sensi  dell’art.  3a  della  legge  che  accolgono  e  assistono  regolarmente  invalidi necessitano di un’autorizzazione d’esercizio, come previsto all’art. 3c della legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non soggiacciono all’obbligo di autorizzazione:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Requisiti
I. In generale
Art. 7
                            1  Gli  istituti  devono  operare  nel  rispetto  dei  bisogni  degli  invalidi  accolti  e  dei  principi  stabiliti all’art. 4 della legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi devono disporre di una solida base economica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’amministrazione  degli  istituti  deve  gestire,  aggiornare  e  archiviare  in  modo  appropriato  la  documentazione contabile, le informazioni relative agli utenti ed al proprio personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Concetto quadro
Art. 8
                            1  Gli  istituti  devono  disporre  di  un  concetto  contenente  le  informazioni  di  base  relative  all’ente    gestore,    all’attività    dell’istituto,    all’organizzazione,    alle    prestazioni    erogate,    alla  regolamentazione  dei  diritti,  dei  doveri  e  delle  modalità  di  interazione  e  partecipazione  delle  persone interessate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il concetto quadro deve essere accessibile a tutte le persone interessate alle attività degli istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Prestazioni
Art. 9
                            1  Gli  istituti  devono  essere  integrati  nel  contesto  sociale,  culturale  ed  economico  in  cui  operano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi devono in particolare garantire:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  istituti  verificano  se  gli  utenti  sono  adeguatamente  assicurati  contro  i  rischi  d’infortunio  e  responsabilità civile e segnalano alle persone interessate eventuali mancanze in tal senso.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Infrastruttura
Art. 10
                            Gli istituti devono garantire:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                V. Personale
Art. 11
                            1  Gli  istituti  devono  disporre  di  personale  direttivo,  amministrativo,  di  presa  a  carico  e  addetto  ai  servizi  generali  in  numero  sufficiente;  essi  devono  inoltre  designare  un  medico  di  riferimento per i bisogni dell’istituto, degli utenti e del personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  personale  deve  disporre  dei  requisiti  professionali,  attitudinali  e  di  esperienza  idonei  al  tipo  di  funzione  svolta;  almeno  la  metà  del  personale  addetto  alla  presa  a  carico  degli  invalidi  deve  disporre  di  un  titolo  riconosciuto  a  livello  federale  o  cantonale  in  ambito  sociale,  educativo,  pedagogico o sanitario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio può eccezionalmente concedere una deroga a quanto previsto al cpv. 2 nel caso in cui il  personale  disponga  di  una  formazione  inerente  al  tipo  di  integrazione  professionale  offerta  dall’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                VI. Formazione e supervisione
Art. 12
                            1  Gli   istituti   devono   offrire   al   personale   la   possibilità   di   acquisire,   completare   e  aggiornare la propria formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi devono assicurare al personale una supervisione regolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Istanza di autorizzazione
Art. 13
                            1  Gli  istituti  devono  inoltrare  l’istanza  di  autorizzazione  per  iscritto  al  Dipartimento,  tramite l’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Divisione  stabilisce  le  modalità  di  presentazione  dell’istanza,  i  termini  e  la  documentazione  necessaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio assicura la consulenza agli istanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Procedura
Art. 14
                            1  L’Ufficio  esamina  la  documentazione  ricevuta  per  verificare  se  i  requisiti  previsti  per  l’ottenimento dell’autorizzazione sono soddisfatti; a tale scopo esso può procedere a sopralluoghi,  colloqui, richiedere informazioni supplementari agli interessati e a terzi e, se necessario, richiedere  perizie da parte di esperti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  d’esercizio  può  essere  rilasciata  dal  Dipartimento  a  tempo  determinato  ed  essere gravata da oneri e/o condizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli istituti devono comunicare immediatamente all’Ufficio ogni cambiamento inerente ai requisiti di  autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Vigilanza
Art. 15
                            1  L’Ufficio  verifica  almeno  una  volta  ogni  due  anni  che  le  condizioni  per  il  rilascio  dell’autorizzazione siano ancora adempiute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  funzionari  dell’Ufficio  hanno  in  ogni  tempo,  durante  l’esercizio,  accesso  agli  spazi  dove  si  esercita   un’attività   sottoposta   a   vigilanza;   essi   possono   inoltre   richiedere   l’accesso   alla  documentazione inerente a tale attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nell’ambito  della  vigilanza  l’Ufficio  può  sottoporre  la  struttura  a  vigilanza  speciale  ed  emanare  provvedimenti.  Capitolo secondo  Riconoscimento e finanziamento
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Riconoscimento
I. Requisiti
Art. 16
                            1  Ogni  istituto  ai  sensi  dell’art.  3a  della  legge  può  essere  riconosciuto  se  adempie  cumulativamente ai requisiti posti all’art. 3d cpv. 1 della legge e ai seguenti requisiti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  case,  i  centri  diurni  e  i  laboratori  protetti  possono  essere  riconosciuti  se,  oltre  a  soddisfare  i  requisiti sanciti al cpv. 1 dispongono di un numero minimo di 12 posti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  appartamenti  protetti  possono  essere  riconosciuti  se,  oltre  a  soddisfare  i  requisiti  sanciti  al  cpv. 1, dipendono per quanto concerne la gestione e la responsabilità giuridica da un ente gestore  di una casa, di un laboratorio o di un centro diurno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Altre  strutture  ad  uso  sociale  e  collettivo  possono  essere  riconosciute  se,  oltre  a  soddisfare  i  requisiti  sanciti  al  cpv.  1  sono  organizzate  sotto  forma  di  locali  decentralizzati  e  dipendono  per  quanto concerne la gestione e la responsabilità giuridica da un ente gestore di una casa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  presenza  di  esigenze  e  situazioni  particolari  il  Dipartimento  può  eccezionalmente  concedere  deroghe al soddisfacimento di uno o più requisiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Istanza
Art. 17
                            1  Gli  istituti  devono  inoltrare  l’istanza  di  riconoscimento  per  iscritto  al  Dipartimento,  tramite l’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Divisione  stabilisce  le  modalità  di  presentazione  dell’istanza,  i  termini  e  la  documentazione  necessaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio assicura la consulenza agli istanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Finanziamento
Art. 18
                            1  Ogni istituto può percepire finanziamenti per prestazioni destinate ad invalidi adulti che  soddisfano i seguenti requisiti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio valuta la conformità fra il bisogno individuale e il provvedimento proposto nei casi di cui  al cpv. 1 lett. b) e c).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni istituto può inoltre percepire finanziamenti per prestazioni destinate a minorenni invalidi che  necessitano di provvedimenti educativi e/o sanitari in esternato e/o in internato.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Organizzazione istituti riconosciuti
I. Assunzione personale
Art. 19
                            1  Ogni  istituto  riconosciuto  deve  garantire  il  rispetto  delle  condizioni  minime  stabilite  dalla Divisione per quanto concerne le qualifiche, l’effettivo e la retribuzione del personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  regola  l’assunzione  del  personale  deve  avvenire  tramite  la  pubblicazione  di  un  bando  di  concorso pubblicato sul Foglio ufficiale del Canton Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni  istituto  riconosciuto  deve  assumere  un  unico  Direttore  che  disponga  della  formazione,  dell’esperienza   e   delle   attitudini   necessarie;   la   nomina   del   Direttore   avviene   tramite   la  pubblicazione  di  un  bando  di  concorso  sul  Foglio  ufficiale  del  Canton  Ticino,  che  deve  essere  preventivamente sottoposto alla Divisione per una verifica dei requisiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Ammissione utenti
Art. 20
                            1  Ogni   istituto   riconosciuto   valuta   le   richieste   di   ammissione  tenendo   conto  dell’adeguatezza fra la propria offerta e i bisogni individuali dell’utente in questione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni  nuova  ammissione  deve  avvenire  nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  all’art.  11  della  legge  ed  essere segnalata all’Ufficio che può valutarne la conformità in base a quanto previsto dalla legge e  dal presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per urgenze o situazioni particolari ogni istituto può essere tenuto ad accogliere, nel limite delle  possibilità logistiche e d’adeguatezza della propria offerta, gli invalidi proposti dall’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I   minorenni   con   bisogni   di   misure   di   pedagogia   speciale   possono   essere   accolti   previa  l’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ogni  ammissione  è  possibile  unicamente  con  il  consenso  dell’utente  o  del  suo  rappresentante  legale.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Dimissione utenti
Art. 21
                            1  Un utente può essere dimesso se:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni  dimissione  deve  essere  corredata  di  un  rapporto  d’uscita  con  le  principali  informazioni  inerenti  al  periodo  trascorso  nell’istituto  e,  se  necessario,  da  una  o  più  proposte  alternative,  compatibili con le esigenze dell’utente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni  dimissione  è  segnalata  all’Ufficio  che,  in  caso  di  controversia,  decide  sul  provvedimento  proposto dall’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Costruzione, ricostruzione,
ampliamento, ammodernamento,
acquisto di immobili e attrezzature di base
I. Determinazione del sussidio
Art. 22
                            1  Nella determinazione del sussidio sono riconosciute le seguenti spese:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le spese  sono riconosciute in base alle direttive settoriali emanate dalla Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Domanda preliminare
Art. 23
                            Prima di avviare la procedura di acquisto di immobili o di attrezzature di base, prima di  procedere  all’elaborazione  di  progetti  di  costruzione,  di  ricostruzione,  di  ampliamento  e  di  ammodernamento di istituti, deve essere trasmessa una domanda preliminare di sussidio:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Progetto di massima
Art. 24
                            Ottenuta  l’approvazione  della  domanda   preliminare,  l’istituto   deve   presentare   un  progetto di massima:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Progetto definitivo
Art. 25
                            Ottenuta  l’approvazione  del  progetto  di  massima,  l’istituto  deve  presentare  il  progetto  definitivo:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                V. Inizio lavori, acquisto di immobili e
attrezzature di base
                            all’autorizzazione  da  parte  dell’istanza  competente  ad  emanare  la  decisione  di  concessione  del  sussidio, secondo quanto previsto all’art. 16 della legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                VI. Istanza
Art. 27
                            1  Le  istanze  previste  agli  artt.  23,  24  e  25  del  presente  regolamento  devono  essere  trasmesse per iscritto in duplice copia al Dipartimento, tramite l’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Divisione stabilisce la documentazione necessaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio  può  procedere  a  sopralluoghi,  colloqui,  richiedere  informazioni  supplementari  agli  interessati e a terzi e, se necessario, richiedere perizie da parte di esperti; esso assicura inoltre la  consulenza agli istanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Esercizio, acquisto di altre attrezzature
e arredamento
I. Determinazione del contributo globale
1. In generale
Art. 28
                            1  Il  finanziamento  degli  istituti  riconosciuti  avviene  attraverso  la  concessione  di  un  contributo globale, stabilito annualmente in un contratto di prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per stabilire il contributo globale si prendono in considerazione unicamente le entrate e le uscite  funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il contributo globale è strutturato in una parte standard e in una individualizzata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  parte  standard  è  calcolata  sulla  base  dei  ricavi  e  dei  costi-obiettivo  delle  prestazioni  definiti  dalla  Divisione  per  il  settore.  Essa  può  essere  differenziata  per  gruppi  di  istituti  paragonabili  per  dimensioni e per livelli qualitativi delle prestazioni erogate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  parte  individualizzata  è  calcolata  sulla  base  dei  costi  non  standardizzabili  e  tiene  conto  di  eventuali situazioni particolari di singoli istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Costi
Art. 29
                            1  Per  il  riconoscimento  dei  costi  del  personale  il  limite  massimo  è  rappresentato  da  quanto previsto per i dipendenti dello Stato con funzione analoga.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  interessi  ipotecari  non  possono  essere  superiori  a  quanto  applicato  dalla  Banca  dello  Stato  per le ipoteche di 1° grado.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  rimborso  di  prestiti  cantonali,  federali  o  di  un  debito  ipotecario  può  essere  riconosciuto  nella  percentuale massima stabilita dalla Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Adeguamento del contributo globale
Art. 30
                            1  Al  fine  di  mantenere  un’adeguata  correlazione  tra  sussidio,  quantità  e  qualità  delle  prestazioni,  evitare  effetti  indesiderati  connessi  con  la  gestione  di  ricavi  e  consentire  la  presa  in  considerazione  di  eventi  esogeni  rispetto  alla  gestione  dell’istituto,  il  contratto  di  prestazione  può  prevedere adeguamenti del contributo globale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tali adeguamenti sono regolati finanziariamente nell’esercizio successivo rispetto a quello in cui  sono accertati.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Garanzie di equilibrio finanziario
Art. 31
                            1  Gli   istituti   riconosciuti   adottano   le   misure   necessarie   per   sostenere   l’equilibrio  finanziario di medio e lungo periodo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  tale  scopo  si  dotano  di  strumenti  adeguati,  in  particolare  con  la  costituzione  di  un  fondo  di  riserva per la copertura dei rischi aziendali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il contratto di prestazione definisce le modalità di costituzione di tali garanzie e il loro utilizzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Contratto di prestazione
Art. 32
                            1  Il contratto di prestazione deve essere in forma scritta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  definisce  annualmente  il  contributo  globale,  precisando  condizioni  e  obiettivi  quantitativi  e  qualitativi che sono alla base del calcolo di tale contributo, così come le modalità di versamento di  tale  contributo;  di  regola  il  contributo  globale  è  versato  nell’anno  di  esercizio  in  rate  definite  dal  contratto.  TITOLO IV  Servizi di integrazione
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Riconoscimento
I. Requisiti
Art. 33
                            1  Ogni servizio d’integrazione ai sensi dell’art. 3b della legge può essere riconosciuto se  adempie cumulativamente ai requisiti posti all’art. 3d cpv. 2 della legge e ai requisiti seguenti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  presenza  di  esigenze  e  situazioni  particolari  il  Dipartimento  può  eccezionalmente  concedere  deroghe al soddisfacimento di uno o più requisiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Istanza
Art. 34
                            1  Gli  enti  d’integrazione  devono  inoltrare  l’istanza  di  riconoscimento  per  iscritto  al  Dipartimento, tramite l’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Divisione  stabilisce  le  modalità  di  presentazione  dell’istanza,  i  termini  e  la  documentazione  necessaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio assicura la consulenza agli istanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Contributo fisso
I. Determinazione
Art. 35
                            1  Il    finanziamento    degli    enti    d’integrazione    riconosciuti    avviene    attraverso    la  concessione di un contributo fisso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  stabilire  il  contributo  fisso  si  prendono  in  considerazione  unicamente  le  uscite  funzionali  al  perseguimento  degli  scopi  previsti  dalla  legge  e  dal  presente  regolamento;  nella  determinazione  del contributo fisso si considerano inoltre tutte le entrate d’esercizio e di eventuali altri contributi e  sussidi relativi all’attività svolta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  contributo  fisso  è  basato  su  unità  di  prestazioni  moltiplicate  per  un  importo  fisso  unitario,  preventivamente definiti dalla Divisione in funzione del tipo di attività svolta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per il riconoscimento dei costi del personale il limite massimo è rappresentato da quanto previsto  per i dipendenti dello Stato con funzione analoga.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Decisione
Art. 36
                            1  Il  contributo  fisso  è  stabilito  annualmente  a  preventivo  mediante  decisione  della  Divisione; esso può essere versato a rate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  decisione  stabilisce  le  condizioni,  gli  obiettivi  quantitativi  e  qualitativi  inerenti  al  contributo  fisso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  contributo  fisso  può  essere  ridotto  a  consuntivo  se  le  condizioni  e  gli  obiettivi  specificati  nella  decisione non sono stati rispettati o raggiunti.  TITOLO V  Provvedimenti particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Assunzione dei costi supplementari
per provvedimenti particolari
(art. 8 lett. a) e b) legge)
I. Determinazione del contributo fisso
Art. 37
                            1  Per  stabilire  il  contributo  fisso  si  prendono  in  considerazione  unicamente  le  uscite  funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il contributo è stabilito a preventivo in base ad una valutazione del rapporto fra i costi effettivi del  provvedimento particolare e i benefici in termini d’integrazione sociale o professionale; l’Ufficio può  ricorrere a pareri o valutazioni esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  contributo  tiene  inoltre  conto  di  eventuali  altri  contributi  e  sussidi  relativi  al  provvedimento  d’integrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Istanza
Art. 38
                            1  L’istanza  deve  essere  trasmessa  per  iscritto  all’Ufficio  prima  dell’attivazione  delle  misure per le quali si intende richiedere il contributo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio  assicura  la  consulenza  agli  istanti,  stabilisce  le  modalità  di  presentazione  dell’istanza,  i  termini e la documentazione necessaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Decisione
Art. 39
                            1  Il contributo fisso è stabilito annualmente a preventivo mediante decisione dell’Ufficio,  esso può essere versato a rate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  decisione  stabilisce  le  condizioni,  gli  obiettivi  quantitativi  e  qualitativi  inerenti  al  contributo  fisso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  contributo  può  essere  ridotto  a  consuntivo  se  le  condizioni  e  gli  obiettivi  specificati  nella  decisione non sono stati rispettati o raggiunti.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Partecipazione finanziaria per i collocamenti
in istituti riconosciuti in altri cantoni
(art. 8 lett. c) legge)
Art. 40
                            1  Prima di effettuare un collocamento di un invalido in un istituto riconosciuto da un altro  territorio, e decide se autorizzare o meno il collocamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le spese di tale collocamento sono assunte soltanto se l’Ufficio l’ha preventivamente autorizzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La partecipazione finanziaria tiene conto unicamente dei costi derivanti da collocamenti in istituti  riconosciuti ai sensi della LIPIn.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  modalità  e  la  procedura  sono  stabilite  dalla  Convenzione  intercantonale  per  gli  istituti  sociali  del 13 dicembre 2002.  TITOLO VI  Rimedi di diritto e disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Rimedi di diritto
Art. 41
                            1  Contro  le  decisioni  dell’Ufficio  o  della  Divisione  è  data  facoltà  di  reclamo  all’autorità  che ha emesso la decisione nel termine di 30 giorni; il reclamo deve essere presentato per iscritto  e motivato; la procedura di reclamo è gratuita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le  decisioni  su  reclamo  è  dato  ricorso  al  Consiglio  di  Stato,  le  cui  decisioni  sono  impugnabili  davanti  al  Tribunale  cantonale  amministrativo;  è  applicabile  la  legge  sulla  procedura  amministrativa del 24 settembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Norma finale
Art. 42
                            Il Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 5  marzo 2008 è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 43
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra immediatamente in vigore.  2  Pubblicato nel BU  2012  , 239.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Entrata in vigore: 22 giugno 2012 - BU 2012, 239.