Legge sulla misurazione ufficiale
                            Legge  sulla  misurazione  ufficiale  (LMU)  1  (dell’8  novembre  2005)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  -  il   messaggio  7   settembre  2004  n.    5569  del  Consiglio  di Stato;  -  il   rapporto  25   ottobre  2005  n.    5569  R    della  Commissione  speciale  bonifiche   fondiarie,  decreta:  TITOLO   1  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  e   scopo  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  considerate  misurazioni   ufficiali  ai    sensi  dell’articolo   950   del  Codice  civile  (CC)  le  misurazioni  per  l’impianto  e  la  tenuta    del  registro    fondiario  approvate  dal  Cantone  e  riconosciute  dalla  Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  dati  della  misurazione  ufficiale  sono  geodati     di   riferimento     utilizzati     da     autorità  della  Confederazione,  dei  Cantoni  e    dei  comuni  nonché  dall’economia,  dalla  scienza  e    da  terzi  per  ottenere  geoinformazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   presente  legge  persegue  segnatamente  gli  scopi  seguenti:  a)  l’acquisizione,  la gestione,  la    tenuta   a   giorno  e la    diffusione  dei  dati  della  misurazione  su  tutto   il territorio  cantonale;  b)   e completare   la    legislazione   federale  in materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Componenti  della  misurazione  ufficiale  Art.  2  3  Le  componenti  della  misurazione  ufficiale,  definite  dal  diritto  federale,   sono:  a)   fissi   e   i  segni  di terminazione;  b)   secondo  il   modello   dei  dati  della  misurazione  ufficiale;  c)  per  il   registro  fondiario  e   gli  altri   estratti   dei  dati  della  misurazione  ufficiale  allestiti   per  tenuta   del  registro  fondiario;  d)  tecnici  da  allestire;  e)  e le    basi  della  misurazione  ufficiale  secondo  il   vecchio  regime;  f)  di    base   della  misurazione  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comprensori  di  misurazione  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’allestimento  delle  misurazioni  ufficiali  avviene  per   Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la tenuta  a giorno  delle  misurazioni  ufficiali  e   dei  relativi  registri  e   documenti,   il comprensorio  comunale  può  essere  suddiviso  in    sezioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso    di  aggregazione    di  Comuni,  i   comprensori  di  misurazione  dei  Comuni  precedenti  l’aggregazione  possono  essere   mantenuti  come  sezioni  del  comprensorio  del  nuovo  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nomina  dei   curatori  Art.  4  4  L’ingegnere   geometra   iscritto  nel  registro  dei  geometri  (ingegnere   geometra)  è   tenuto  ad  inoltrare  al    giudice  civile  un’istanza  di nomina  di    un  curatore  allorché   egli  ritenga  che  ne  siano  dati  i  presupposti  secondo  le    disposizioni  di    cui  agli  articoli  392-395  CC.  TITOLO   2  Autorità  competenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dalla  L   22.9.2014;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2014,   483.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dalla  L 28.1.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Art.  modificato  dalla  L 28.1.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.   modificato   dalla   L 18.10.2021;  in vigore   dal   24.12.2021  - BU   2021,   407;  precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cantone
                            Art.  5  Il   Cantone  esegue  la  demarcazione,  il   primo  rilevamento,  il rinnovamento  catastale,   la  digitalizzazione  provvisoria,  la    tenuta   a giorno  periodica   e, limitatamente   ai    punti  fissi   planimetrici  e  altimetrici  di categoria  2, la tenuta  a   giorno  permanente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comune
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Comune   esegue  la tenuta  a   giorno  permanente  delle   componenti  della  misurazione  ufficiale,  ad   eccezione  dei  punti  fissi  planimetrici  e   altimetrici  di categoria  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  determina  e   armonizza   i  nomi   delle  vie  ai    sensi  degli  articoli   25  e 26   dell’ordinanza   sui  nomi  geografici  del   21   maggio  2008  (ONGeo).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso  determina  i  numeri  civici   degli  edifici  al  fine  della   realizzazione  degli   indirizzi  degli   edifici  ai  sensi  dell’art.  6   cpv.   2 lett.   j  dell’Ordinanza  concernente  la  misurazione  ufficiale  del  18  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1992  (OMU).  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consiglio  di Stato  Art.  7  7  Al  Consiglio  di Stato  spettano  segnatamente  le    seguenti   competenze:  a)  se  giustificato  da  un’esigenza  generale  e  permanente,  il  contenuto  della  ufficiale  prescritto  dal  diritto  federale;  b)  il   dipartimento  autorizzato  a sottoscrivere  l’accordo  di    programma  pluriennale   con  la  c)  il   servizio   di vigilanza  sulle  misurazioni  ufficiali;  d)  il   servizio  competente  per  l’insieme  dei  dati  della  misurazione    ufficiale  originale    e  e)  i  membri  della  Commissione  di misurazione;  f)  i  membri  della  Commissione  di nomenclatura;  g)   i  dati  della  misurazione  ufficiale  e gli estratti  allestiti   sulla  loro  base,   segnatamente  il  per   il registro   fondiario;  h)  il  servizio   competente  che  sottopone  all’Ufficio  federale  di    topografia  le modifiche  dei  dei  comuni   ai sensi  degli   articoli   13  e   15  ONGeo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Servizio  di  vigilanza  sulle  misurazioni  ufficiali  Art.  8  8  1  Il  servizio  di  vigilanza  sulle    misurazioni  ufficiali  (Servizio  di  vigilanza)  è  diretto  da  un  ingegnere  geometra  iscritto   nel  registro  dei  geometri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Servizio   di    vigilanza  è competente  per:  a)  la  data  d’esecuzione    delle    singole    misurazioni  previa  consultazione  dei    comuni  b)   i  nomi   geografici  della   misurazione   ufficiale  ai sensi  dell’art.  8   cpv.   2   ONGeo;  c)    la  località,    stabilirne  la  delimitazione,  il  nome    e   la  sua    ortografia,    coordinare  le  del  perimetro    con  i   comuni  interessati  e    La  Posta,  stabilire    geograficamente  le  e   comunicarle   all’Ufficio  federale  di topografia,   ai sensi  dell’art.  21   dell’ONGeo;  d)  all’Ufficio   federale   di    topografia  i  nomi  delle  località   ai sensi  dell’art.   22   ONGeo;  e)   la domanda   all’Ufficio  federale  dei  trasporti  per  stabilire  i nomi  delle   stazioni  ai sensi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28   cpv.  2   lett.  c.    ONGeo;  f)    gli  atti    relativi  alla  determinazione    dei  nomi  geografici    ai  servizi    definiti  nel  per  la loro   archiviazione;  g)  la  partecipazione  dei  comuni  interessati    ai  sensi  dell’art.  14  cpv.  2   dell’ordinanza  misurazione  nazionale  del  21  maggio  2008   (OMN);  h)  i  voli  delle   riprese  aeree  ai    sensi  dell’art.  27  OMN;  i)  le    istruzioni   di servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il resto  le    competenze  del   Servizio   di    vigilanza  sono  fissate  dall’ordinanza   federale  concernente  la  misurazione  ufficiale  del  18  novembre  1992  (OMU)  e   nella  presente   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ingegnere  geometra  iscritto  nel  registro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dei  geometri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dalla  L 28.1.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Cpv.   modificato  dalla   L   22.9.2014;   in vigore  dal  1.1.2014  -  BU   2014,  483.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  modificato  dalla  L 28.1.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  modificato  dalla  L 28.1.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9  9  La  realizzazione  dei  lavori  inerenti  alla    misurazione  ufficiale  e   alla  gestione  dei  relativi  dati  è   affidata   all’ingegnere  geometra  iscritto  nel  registro  dei   geometri  (ingegnere   geometra),  il  quale  trasmette  al    Cantone   i  dati   della  misurazione  ufficiale   come  pure  i relativi  aggiornamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  di  misurazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  composizione  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  istituita  una  Commissione    di  misurazione  composta  da  3  membri    e    3  supplenti    e  nominata  per    un  periodo  di  4  anni  con  scadenza  al  30  giugno  dell’anno  successivo  a    quello  dell’elezione  del  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Fanno  parte  della  Commissione,  tra  i  membri  e   i  supplenti,  un   giurista  e un  ingegnere  geometra.  Non  possono  far  parte  della   Commissione  i  funzionari   del  Servizio   di    vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Commissione  può  validamente   deliberare  alla  presenza  del  giurista   e dell’ingegnere  geometra.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  competenze  Art.  11  11  1  La  Commissione  si  occupa  dell’evasione  delle  opposizioni  interposte  contro  le  risultanze  degli  atti  pubblicati  relativi   al    tracciato  dei  confini   delle  proprietà   fondiarie   e alla  riunione  dei  fondi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Commissione  è  pure  incaricata  di  formulare  il   preavviso    al  Consiglio  di  Stato  in  caso    di  contestazioni  sull’accertamento  dei  confini  del  territorio  comunale.    La    stessa  potrà  avvalersi,    se  necessario,  della  competenza  di specialisti.  La  Commissione  concorda  preventivamente  le    spese  di  consulenza  con  il   Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   azioni   contro  le decisioni  della  Commissione  sono  proponibili  al    giudice  civile   ordinario  entro  il  termine  di  30  giorni;    le  decisioni  del  giudice  civile    sono  appellabili  al  Tribunale  di  appello    entro    il  termine  di 30  giorni.  È   applicabile  il Codice   di    procedura  civile  del  5 ottobre  2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    Commissione  comunica  immediatamente    al  Servizio  di  vigilanza  e    all’ingegnere    geometra  l’elenco  delle  decisioni  contestate  dinanzi  al    giudice
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   azioni  proposte   al    giudice  civile  sono   menzionate  nel  registro  fondiario   su istanza  del  Servizio  di  vigilanza  e   comunicate  all’ingegnere  geometra.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  indennità  Art.  12  Le  indennità  sono  fissate    dal  Consiglio  di  Stato    nel  regolamento  e    la  partecipazione  finanziaria  del  Comune    interessato  corrisponde    alla  percentuale    della  propria    partecipazione  alle  spese  complessive  della  misurazione  ufficiale  risultanti  dal  consuntivo  finale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  di  nomenclatura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  composizione  Art.  13  12  È  istituita,  ai  sensi  dell’art.  9    ONGeo,  una  Commissione  cantonale    di  nomenclatura  composta  da  1   presidente    e  2   membri  e  nominata  per  un    periodo  di  4   anni    con    scadenza    al  30  giugno  dell’anno  successivo  a   quello  dell’elezione  del  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  competenze  Art.  14  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Oltre  ai  compiti    di  cui  all’art.  9    cpv.  3    ONGeo    sui  nomi  geografici  della  misurazione  ufficiale,  la    commissione  verifica  la    correttezza  linguistica  degli  altri  nomi  geografici   ai    sensi  dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  lett.  a   ONGeo   e ne  comunica  i  risultati   ai    servizi   competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  emana  le    relative  istruzioni  e   le comunica   al Servizio  di vigilanza   e, ove  necessario,  ai comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  indennità  Art.  15  Per  le  indennità  della  Commissione  cantonale  di   nomenclatura  è  applicabile  il  regolamento  concernente  le    indennità  ai dipendenti   dello  Stato  e agli  altri  rappresentanti  in    organi  cantonali.  TITOLO   3  Ampliamenti  cantonali  del  modello   dei  dati  della  Confederazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Ampliamenti
                            9    Art.  modificato  dalla  L 28.1.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Art.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  16  1  Il  Consiglio   di Stato  può  definire,  quali   ampliamenti  cantonali  ai sensi  dell’OMU,  ulteriori  tecnica  del   DDPS  sulla   misurazione  ufficiale  del  10  giugno  1994  (OTEMU).  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  ampliamenti  cantonali  sono  ammessi  nella  misura  in  cui   non  violano  le  esigenze  del  modello  dei  dati  della  Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato   può  inoltre:  a)    che,  oltre  ai  dati  della  misurazione  ufficiale,  anche  i  confini  delle  servitù  siano  nel  piano  per  il Registro   fondiario,  sempre  che  sia  possibile   una  chiara  definizione  b)  estratti  supplementari  dei  dati  della  misurazione  ufficiale  oltre  a    quelli  definiti  dalla  federale.  TITOLO   4  Obblighi  di  assistenza  e   di tolleranza  e   menzione  nel  registro   fondiario  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obblighi  di  assistenza   e di  tolleranza  16  Art.  17  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   l’assistenza   nel  rilevamento   dei  dati   della  misurazione   ufficiale  e  per  la  protezione  della    materializzazione  dei  punti  di  confine  e  di  misurazione    fanno    stato  le  disposizioni  di    cui  agli  articoli   20  e   21  della  Legge  federale  sulla  geoinformazione  del  5   ottobre  2007  (LGI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  danni  derivanti  dai  lavori  di    tenuta  a   giorno   permanente  sono  applicabili   le norme  della   Legge  sulla  responsabilità  civile   degli  enti  pubblici  e degli   agenti  pubblici  del  24   ottobre  1988.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rispetto  dei   segni  della  misurazione   ufficiale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Principio  18  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  vietato  spostare,  rimuovere  o   danneggiare  i  segni  che  materializzano  punti   di    confine  o  punti  di misurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   spese  per  la sostituzione  degli   stessi  e   per  i  danni  consecutivi  sono  solidalmente  a carico   dei  proprietari  dei  fondi  interessati,  che  hanno  facoltà  di regresso  verso   l’autore  del  danno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  riservate  le    normative  del  Codice   Penale  Svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Domanda  di  autorizzazione  Art.  18a  1  Per   spostamenti,  rimozioni   o   sostituzioni  dei  punti  di misurazione  deve  essere   inoltrata,  con  sufficiente  anticipo,  una  domanda  di  autorizzazione  all’ingegnere    geometra  revisore  della  misurazione  ufficiale  interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eventuali  spese  sono  a   carico  dell’Autorità   competente  per  i rispettivi   segni  di    misurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Menzione  nel   registro   fondiario  Art.  19  I   punti  fissi  planimetrici  e    altimetrici  di  categoria  1    e  2    sono  menzionati  nel    registro  fondiario  a   richiesta  del  servizio  di    vigilanza  sulle   misurazioni  ufficiali.  TITOLO   5  Demarcazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accertamento  dei  confini
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  in  generale  Art.  20  21  1  Di  norma  l’accertamento    dei  confini  avviene  sul  posto  ed  è    eseguito  dall’ingegnere  geometra  assuntore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accertamento  dei  confini  può  avvenire  sulla  base  di  piani,  di  riprese  fotogrammetriche  o   di  altri  documenti  idonei   definiti  dal  regolamento  nei  seguenti  casi:
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Cpv.  modificato  dalla  L   22.9.2014;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2014,   483.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Titolo   modificato  dalla  L   22.9.2014;  in    vigore   dal  1.1.2014  - BU  2014,  483.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Nota  marginale  modificata  dalla   L 22.9.2014;   in    vigore  dal   1.1.2014  -  BU  2014,   483.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  modificato  dalla  L   22.9.2014;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2014,  483.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Nota  marginale  modificata  dalla   L 22.9.2014;   in    vigore  dal   1.1.2014  -  BU  2014,   483.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  modificato  L   22.9.2014;  in    vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2014,  483;  precedente  modifica:   BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                540.
                            20  Art.  introdotto  dalla  L   22.9.2014;   in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2014,   483.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)    zone    forestali  delle  regioni  di  montagna  secondo  il  catasto  della    produzione  dell’ufficio  dell’agricoltura;  b)     superfici  di  estivazione  secondo  il  catasto     della  produzione  dell’ufficio  federale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A   semplice  richiesta   dell’ingegnere  geometra  i  proprietari  fondiari  sono  tenuti,  prima  dell’inizio   dei  lavori  di    demarcazione,  a liberare  i  segni  di    confine  esistenti  e   la    visuale   tra   un   termine  e l’altro  da  rami  e   cespugli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  nel  caso  di  confini   di  beni   immobili   e di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            diritti  per  sé  stanti  e permanenti  Art.  21  Nel  caso  di confini  di    beni   immobili   o   di    diritti   per   sé stanti  e   permanenti  l’accertamento  avviene  alla  presenza  dei  proprietari  o    di  loro  rappresentanti,  ad    eccezione  dei  casi  fissati  nel  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  obbligo   di informazione  Art.  22  22  È  fatto    obbligo  ai  comuni,  ai  patriziati,  ai  consorzi  e   ad    ogni  altro  ente,  come  pure    ai  privati,  di  fornire    all’ingegnere  geometra  ogni    informazione  e  documento  utile  per  l’accertamento  della  proprietà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  nel  caso  di  confini   territoriali  comunali  Art.  23  1  Nel  caso  di    confini  territoriali   comunali  l’accertamento  avviene   alla  presenza  di almeno  un  delegato  dell’organo  esecutivo  degli  enti   pubblici   interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accertamento  dei  confini  territoriali  comunali  necessita  dell’approvazione  degli  organi  legislativi  dei  Comuni  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di contestazione  di uno  dei  comuni   interessati,  l’ingegnere  geometra  assuntore   sottopone  il  suo  progetto  di  accertamento  alla  Commissione  di  misurazione    che    formula,    entro  6   mesi,  un  preavviso  all’intenzione  del  Consiglio  di  Stato.  Il    Consiglio  di  Stato  decreta  l’accertamento  dei  confini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Contro  la    decisione  del  Consiglio  di    Stato  è   data  facoltà   di    ricorso  al    Gran  Consiglio  entro  30   giorni  dall’intimazione.  È   applicabile  la    legge  sulla  procedura  amministrativa  del  24  settembre  2013.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cessione  di territorio  di  piccola   entità  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            rettifica  di confini   territoriali  comunali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  in  via  bonale  Art.  24  25  1  La  cessione  di territorio  di piccola  entità   e la    rettifica  di confini  territoriali  comunali  dovute  ad  un  adattamento   razionale  alla  configurazione  del  terreno  sono  eseguite  dall’ingegnere  geometra  assuntore  su  istanza  dei    comuni    interessati  previa  approvazione  da    parte  dei    rispettivi    organi  legislativi  e   ratificata   dal  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  casi   di    rettifica  di    confini  possono  essere  iniziate  procedure  d’ufficio  da  parte  dell’ingegnere  geometra  assuntore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   variazioni  di    confine   coincidono  possibilmente  con  le    strade  e   i corsi  d’acqua   e   si    compensano  in  modo  che   la    consistenza  territoriale  di    un  Comune   non  ne  risulti  notevolmente   diminuita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  in  caso  di  contestazione  Art.  25  1  In  caso    di  contestazione  di  uno  dei    Comuni  interessati,  il    rapporto  di  cessione  rispettivamente  di rettifica  è trasmesso   alla  Commissione  di    misurazione   che  formula,  entro  6   mesi,  un  preavviso  all’intenzione   del   Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  decreta   la cessione  rispettivamente  la    rettifica  definendo  nel  contempo   anche  i  rapporti  patrimoniali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  la    decisione  del  Consiglio  di    Stato  è   data  facoltà   di    ricorso  al    Gran  Consiglio  entro  30   giorni  dall’intimazione.  È   applicabile  la    legge  sulla  procedura  amministrativa  del  24  settembre  2013.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accertamento  e   rettifica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dei  confini  territoriali  cantonali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Art.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Cpv.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                24
                            Cpv.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in    vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,   481.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Art.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Cpv.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in    vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,   481.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  26  La  procedura  di  accertamento  e   rettifica  dei  confini  territoriali  cantonali  è   stabilita  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rinuncia  alla  posa   dei  segni  di  terminazione  Art.  27  1  Il  Cantone  rinuncia  alla   posa  dei  segni  di    terminazione  laddove  essi   sono  costantemente  minacciati  dall’attività  agricola  o   da  altre  cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  regioni   di    montagna  secondo  il   catasto  della  produzione  dell’ufficio  federale  dell’agricoltura   il  Cantone  può   rinunciare   alla  posa  dei  segni  di    terminazione  nei  terreni  delle  zone  forestali   e in quelli  incolti  della  zona  agricola  alle  condizioni  stabilite  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Caratteristiche  dei  segni  di  terminazione  Art.  28  Le  caratteristiche  dei  segni   di terminazione  e   le    modalità  d’esecuzione  della  terminazione  sono  fissate  nel  regolamento  di    applicazione   della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riordini  parziali,  permute   e   rettifiche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  volontari  Art.  29  1  Nel  caso  di  misurazioni  non  precedute  da  un    raggruppamento  terreni  l’ingegnere  geometra  prende  l’iniziativa  per  proporre  e   raccomandare  alle  parti  tutti  i  riordini  fondiari   parziali,  le  permute  e   le  rettifiche   per  conseguire  dei  confini   razionali  e   ridurre   il   numero   dei  punti  di confine.  Nel  contempo,   egli  è tenuto  a   proporre  la    soppressione,   la    modifica  o il   trasferimento  delle  servitù  irrazionali  e   la    sistemazione  dei  diritti  di    pegno  immobiliare.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  queste  operazioni  viene  tenuto  un  protocollo,  firmato  dalle  parti  e   allestito  nel  modo  prescritto  dal  regolamento,  che  costituisce  il titolo   giustificativo  per   le    operazioni  di adeguamento  del  registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tale    protocollo  viene  trasmesso  tempestivamente  al  competente  ufficio    dei  registri  per  la  sua  conservazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  d’ufficio  Art.  30  1  Nelle  zone  forestali  o   di  poco  valore,  dove  le  particelle   presentano  dei  confini  o delle  situazioni  fondiarie  irrazionali,  l’ingegnere  geometra  procede  d’ufficio  a delle  razionalizzazioni  della  struttura  fondiaria  allo  scopo  di    ridurre  il numero  dei   punti   di    confine  da  materializzare  e   misurare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   proposte  dell’ingegnere   geometra  di    cui  al cpv.  1 sono  protocollate  e   inviate   alle  parti  interessate  e  possono    essere  contestate  in  occasione  della    pubblicazione  degli    schizzi    di  terminazione;  cresciuto  in giudicato,  il   protocollo   di queste  operazioni,   che  costituisce  il   titolo  giustificativo   per  le  operazioni  di adeguamento   del  registro  fondiario,  viene   trasmesso  al    competente  ufficio  dei  registri  per  la    sua  conservazione  come  documento  giustificativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  responsabilità   dell’ingegnere  geometra  28  Art.  31  Per  i   rapporti    giuridici  verbalizzati  nel  protocollo  l’ingegnere  geometra  assuntore    è  soggetto  alla  responsabilità  notarile  applicabile  per  analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  acquisto  delle  proprietà   o diritto  limitato  Art.  32  Ai  casi  di  permuta,  di  rettifica  di confine  o di  servitù,  previsti  dagli  articoli  precedenti  è  applicabile  il   secondo  capoverso  dell’art.   656  del  CCS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Schizzi  di  terminazione  e verifica  Art.  33  Terminata  la  demarcazione  dei  confini  l’ingegnere  geometra  allestisce    gli  schizzi  di  terminazione  e  il   relativo  rapporto  tecnico  e   li  consegna  al  servizio  di  vigilanza  per  la  verifica.  Il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Raggruppamento  dei  terreni  Art.  34  Nel  caso  in    cui   il   Consiglio  di Stato   decide  l’esecuzione  del  raggruppamento  dei  terreni  ai  sensi  della    legge  sul    raggruppamento    e   la  permuta  dei    terreni  (LRPT),  la  misurazione  ufficiale  viene  eseguita  posteriormente.  TITOLO   6  Deposito  pubblico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Cpv.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Nota  marginale  modificata  dalla   L 28.1.2013;   in    vigore  dal   1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazione  dell’avviso  di  deposito  pubblico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ufficiale  e   dopo  la correzione   di contraddizioni   giusta  l’art.  14a  OMU,  se  sono  toccati  i  diritti  reali  dei  proprietari  fondiari,  il   comune  interessato,  previa  autorizzazione  del  Servizio  di vigilanza,   procede  alla  pubblicazione  ufficiale  dell’avviso  di    deposito  pubblico  ai sensi  dell’OMU.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Oltre  ai    documenti  previsti   dalla  legislazione  federale  vengono  depositati  ulteriori  documenti  fissati  nel  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Opposizioni
                            Art.  36  30  1  Ogni  proprietario   fondiario   può  inoltrare   opposizione  alla   Commissione  di    misurazione  contro  le    risultanze  degli  atti  pubblicati  che  toccano  i  diritti   reali  dei  proprietari  fondiari   entro   15  giorni  dalla  scadenza  del  periodo  di  esposizione.    È  applicabile  la  Legge  di  procedura  per  le  cause  amministrative  del  24  settembre  2013   (LPAmm).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contraddizioni  manifeste  nella  rappresentazione  di elementi   descrittivi   del  fondo  (art.   65  OTEMU)  e  che  non  toccano  i  diritti  reali  dei  proprietari  fondiari  possono  essere  segnalate  al    geometra,   che  apporta  le    necessarie  modifiche  ai    documenti  ufficiali  allestendo  un   protocollo  da  conservare.  TITOLO   7  Esecuzione  della  misurazione  ufficiale  Capitolo   1  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  d’attuazione  31  Art.  37  32  1  Il  Servizio  di    vigilanza  allestisce   il   piano  d’attuazione  previsto  dalle  disposizioni  di    diritto  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Servizio   di    vigilanza  tiene  conto  delle  disposizioni  di    cui  all’art.   2b   LRPT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  di  eseguire  i  lavori  Art.  38  33  I  lavori  non   contemplati  dall’art.   44  cpv.  2   OMU,  e   non  eseguiti   direttamente  dal  Cantone  possono  essere   affidati  a   ingegneri  geometri   non  iscritti  nel   registro  dei  geometri  o ad   altri  specialisti  della  misurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aggiudicazione  dei  lavori   e   contratto  di  appalto  Art.  39  1  Per   le    aggiudicazioni  dei  lavori  di misurazione,  ad   eccezione  di    quelli  di tenuta   a   giorno,  sono  applicabili  le  disposizioni  del  Concordato  intercantonale  degli  appalti    pubblici    (CIAP)  rispettivamente  della  Legge  sulle  commesse  pubbliche,  riservate   le    disposizioni  particolari   del  diritto  federale  e   cantonale  in    materia   di misurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Cantone  stipula  un  contratto  d’appalto   con  l’aggiudicatario   dei  lavori  di misurazione.  Capitolo   2  Primo  rilevamento,  rinnovamento   e   piano  di  base
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Primo  rilevamento  e rinnovamento  Art.  40  1  Il  primo  rilevamento  e il   rinnovamento  possono  essere   eseguiti  a   tappe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  rispetto    delle  normative  federali    e   tenuto    conto  dei  programmi    di  misurazione    concordati,  il  servizio  di    vigilanza   stabilisce  il   contenuto   delle   singole   tappe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Punti  fissi  planimetrici   e   altimetrici  di  categoria  2  Art.  41  La  determinazione  dei  punti  fissi  planimetrici  e   altimetrici  di categoria  2   è   competenza  del  servizio  di    vigilanza.   L’esecuzione  dei  lavori   può  essere  affidata   a   ingegneri  geometri   patentati  esterni  nei  casi   stabiliti  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Cpv.  modificato  dalla  L   22.9.2014;    in  vigore    dal  1.1.2014    -   BU  2014,    483;  precedente    modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Art.  modificato  L   22.9.2014;  in    vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2014,  483;  precedente  modifica:   BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                481.
                            31  Nota  marginale  modificata  dalla   L 28.1.2013;   in    vigore  dal   1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                32
                            Art.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Capitolo   modificato  dalla  L   28.1.2013;  in    vigore  dal   1.1.2014  - BU  2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spostamenti  di terreno   permanenti  Art.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Le  zone  di    spostamento  di    terreno   permanente  ai sensi  dell’art.  660a  CC  sono  definite  dalla  legge  sui  territori  interessati  da  pericoli  naturali  del  29  maggio  2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                Verifica
                            Art.  43  Terminato  il   primo  rilevamento  o   il   rinnovamento  gli  atti    della  misurazione  ufficiale  e  il  relativo  rapporto   tecnico  vanno  consegnati  al    servizio  di    vigilanza  per   la    verifica  tecnica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aggiornamento  dei  dati  del  registro  fondiario  Art.  44  Dopo  l’approvazione  del  rinnovamento  l’ingegnere  geometra  assuntore  trasmette  tempestivamente  la    nuova  descrizione  dei  beni   immobili  e   i piani   per  la tenuta  del  registro  fondiario  all’Ufficio  del  registro  fondiario  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  di  base  Art.  44a  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’allestimento  del  piano  di    base  è   di    competenza   del  Servizio  di    vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esecuzione  dei  lavori   può  essere  affidata  a   ingegneri  geometri  esterni.  Capitolo   3  Digitalizzazione  provvisoria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Digitalizzazione  provvisoria  Art.  45  Il    Cantone,  sentito  il    Comune,  può    decidere  la  trasformazione  di  una  misurazione  approvata  secondo  l’ordinamento  previgente  in  una  forma  numerica    mediante  digitalizzazione  provvisoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sostituzione  delle  digitalizzazioni  provvisorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  in  modo  completo  Art.  46  Le  digitalizzazioni  provvisorie  sono    rinnovate  o  sostituite  da  un  primo  rilevamento  in  modo  completo  secondo  un  programma  di    realizzazione  continuo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  in  modo  progressivo  Art.  47  Le  digitalizzazioni    provvisorie    possono  essere  rinnovate  o  sostituite  da    un    primo  rilevamento  in    modo  progressivo  con  i  lavori   di tenuta   a   giorno.  Capitolo   4  Tenuta  a giorno  delle  componenti   della  misurazione   ufficiale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nomina  dell’ingegnere  geometra  revisore  37  Art.  48  1  Il  comune  nomina  l’ingegnere  geometra  revisore.  I   rapporti  giuridici  tra  il   comune  e  l’ingegnere  geometra  revisore  sono  fissati  in    un  contratto  di    diritto  amministrativo.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    nomina  avviene  tramite  pubblico  concorso  per  un    periodo  di  quattro  anni  ed    è  sempre  rinnovabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   nomina   può  essere  revocata  in    ogni  tempo  per   gravi  motivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sino   a sei   mesi  prima   della  scadenza  del  contratto   il comune   può  chiedere  al Servizio  di vigilanza  di  procedere  alla  pubblicazione  del  bando  di concorso;  in  caso  contrario  la nomina   dell’ingegnere  geometra  revisore  si    reputa  tacitamente  per  altri  quattro  anni.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Doveri  e   diritti  dell’ingegnere  geometra  revisore  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  giorno  dell’ingegnere  geometra  revisore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   tariffario  tiene  conto  dei   costi  salariali,   dei  costi  generali   e   di    un  supplemento  per   rischio  e   benefici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato  definisce  per  regolamento  la  procedura  di  nomina,  i  doveri    ed    i   diritti  dell’ingegnere  geometra  revisore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Art.  modificato  dalla  L   18.10.2021;  in    vigore  dal  24.12.2021  - BU  2021,  407.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Art.  introdotto  dalla  L   28.1.2013;   in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Nota  marginale  modificata  dalla   L 28.1.2013;   in    vigore  dal   1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Cpv.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                39
                            Cpv.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Nota  marginale  modificata  dalla   L 28.1.2013;   in    vigore  dal   1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Consiglio  di  Stato  su  preavviso  dell’autorità  di  vigilanza  può  autorizzare  uno  o  più  comuni  ad
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ratifica  e   verifica  del  Servizio   di  vigilanza  42  Art.  50  43  1  La  nomina   dell’ingegnere  geometra  revisore  e   il  contratto   di    tenuta  a   giorno  necessitano  della  ratifica  del  Servizio   di vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  casi  di    gravi  e   ripetute   violazioni  dei  doveri  di servizio  dell’ingegnere  geometra  revisore   o   per  altri  gravi  motivi,  il   Servizio  di    vigilanza  può   revocare  la    ratifica  senza  pretese  di    risarcimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   servizio  di vigilanza  verifica  dal  profilo   tecnico  e finanziario  i  lavori  di    tenuta  a   giorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sistema  di  comunicazione  Art.  51  44  1  Le  norme  sul  registro  fondiario  stabiliscono  la procedura  di comunicazione  tra  l’ufficio  dei  registri  e   l’ingegnere  geometra  revisore    in  caso    di  modifica  di  confini    di  fondi,  di  divisione    o  unione  di    fondi  o   di costituzione   di    diritti  per  sé  stanti  e   permanenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tutte  le  autorità  che  autorizzano  o    constatano    in  modo  vincolante  attività  in  relazione  con  il  territorio,  che  modificano  le  componenti  della    misurazione  ufficiale,  mettono  tempestivamente  a  disposizione  dell’ingegnere  geometra  revisore    la    necessaria  per  procedere  ai  lavori  di    tenuta  a   giorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il  resto,    il    sistema  di  comunicazione  e    i   termini  della  tenuta  a  giorno  sono  stabiliti    dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TAG  durante  i  lavori  di  misurazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e   di raggruppamento   di terreni  Art.  52  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  tenuta  a   giorno  delle   componenti   della   misurazione   ufficiale  durante   i  lavori  del  primo  rilevamento,  del  rinnovamento,  del  raggruppamento  terreni  e della   digitalizzazione   provvisoria  viene  eseguita  dall’ingegnere   geometra  revisore  già  incaricato   dal  comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ingegnere  geometra  revisore  è  tenuto  a  fornire  tempestivamente    all’ingegnere    geometra  assuntore  dei  lavori  di cui  al cpv.  1   tutti  i  dati  e   le    informazioni  necessarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riunione  di  fondi  e   quote  di  PPPO  Art.  53  46  1  Nei  casi  di  fondi  confinanti    e  appartenenti  allo  stesso  proprietario,  a  cavallo  dei    quali  viene  a   trovarsi  una  nuova  costruzione,  l’ingegnere  geometra  revisore  li riunisce   o ne  sposta  i confini  secondo  le    modalità  stabilite  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È    pure  istituito  l’obbligo  di  riunione  delle  quote  di  proprietà  per  piani  originarie  (PPPO)  da    parte  dell’ingegnere  geometra  revisore,  secondo  le    modalità  stabilite  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  la  decisione  dell’ingegnere  geometra  è  data  facoltà  di  ricorso    alla  Commissione  di  misurazione  entro   15  giorni  dall’intimazione.  TITOLO   8  Gestione  della   misurazione  ufficiale  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Verifica  periodica  Art.  54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Servizio  di  vigilanza  è    l’autorità  cantonale  incaricata  della  verifica  periodica  della  gestione  della   misurazione  ufficiale  ai sensi  del  titolo  settimo  dell’OTEMU.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   disposizioni  d’esecuzione  sono  definite  per  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gestione  49  Art.  55  50  1  L’ingegnere  geometra  revisore  esegue  la    gestione  della   misurazione  ufficiale  ai    sensi  del  titolo  settimo  dell’OTEMU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’ambito    della  tenuta  a  giorno  degli  edifici  e    di  altre  opere    costruttive,    l’ingegnere    geometra  revisore  ripristina  d’ufficio  i  segni  di    terminazione   tolti,  nascosti,  danneggiati  o modificati  a seguito
                        
                        
                    
                    
                    
                42
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 28.1.2013;   in    vigore  dal   1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Art.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Art.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Titolo   modificato  dalla  L   28.1.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  - BU  2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                48
                            Cpv.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Nota  marginale  modificata  dalla   L 28.1.2013;   in    vigore  dal   1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dei  lavori  effettuati;   le    relative  spese  sono  solidalmente   a   carico  dei  proprietari  interessati,   che  hanno  facoltà  di regresso   verso   l’autore  del  danno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   modalità   per  la gestione  della  misurazione  ufficiale  sono  definite  nel  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rettifica  di  contraddizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Principio  51  Art.  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Contraddizioni  tra  i  piani  della   misurazione  ufficiale  e la  realtà   o tra  i  piani  stessi  sono  rettificate  d’ufficio  dall’ingegnere  geometra  revisore    che  ne    dà    comunicazione    al  Servizio  di  vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Procedura  53  Art.  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ingegnere  geometra  revisore    comunica  immediatamente  alle  parti  interessate    e  all’ufficiale  del   registro  fondiario  le    decisioni  di    rettifica  di    contraddizioni  tra  i  piani   e la    realtà   o tra  i  piani  stessi,   allegando   la    documentazione  relativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’iscrizione    della    rettifica  a  registro  fondiario    e  negli  atti  di  misurazione  avviene  solo  dopo  l’esecuzione  del    deposito  pubblico  di  cui  agli  art.  35  e   36,    qualora    siano  toccati  i  diritti  reali  dei  proprietari  fondiari  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  prescinde  dall’esecuzione  del  deposito  pubblico  nei  casi  in    cui  vi    sia  il   consenso  scritto   di    tutti  i  proprietari  fondiari  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   spese   dell’ingegnere  geometra  revisore  sono  a   carico  del  Cantone,  che  ha   il   diritto  di    regresso  nei  confronti   di    chi  ha  causato  la    contraddizione.  Art.  58  ...  55  TITOLO   9  Accesso  e   utilizzazione  dei  dati  della   misurazione  ufficiale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Art.  59  ...  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Servizi  competenti  Art.  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Servizio  di  vigilanza  decide    in  merito  all’accesso  e    all’utilizzazione  dei  dati  della  misurazione  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  ingegneri  geometri  revisori  e    il  Servizio  di  vigilanza  sono  competenti  per  la  diffusione    degli  estratti  e   delle   valutazioni   della   misurazione   ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   rilascio  di estratti  giuridicamente  vincolanti  è di esclusiva  competenza  degli  ingegneri  geometri  revisori.
                        
                        
                    
                    
                    
                Emolumenti
                            Art.  61  1  Per   il   rilascio   di    estratti   e   valutazioni   della  misurazione  ufficiale  può  essere   stabilito   un  emolumento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato  definisce  per    regolamento    l’ammontare,  gli  oneri  e  le  condizioni  relativi  agli  emolumenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Emolumenti  per  l’autenticazione  Art.  61a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Gli  emolumenti  per  l’autenticazione   di estratti   sono  stabiliti  dall’OTEMU.  Art.  62-63  ...  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Nota  marginale  modificata  dalla   L 22.9.2014;   in    vigore  dal   1.1.2014  -  BU  2014,   483.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Art.  modificato  L   22.9.2014;  in    vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2014,  483;  precedente  modifica:   BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                540.
                            53  Nota  marginale  modificata  dalla   L 22.9.2014;   in    vigore  dal   1.1.2014  -  BU  2014,   483.
                        
                        
                    
                    
                    
                54
                            Art.  modificato  L   22.9.2014;  in    vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2014,  483;  precedente  modifica:   BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                540.
                            55  Art.  abrogato  dalla  L 28.1.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014   -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Titolo   modificato  dalla  L   28.1.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  - BU  2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Art.  abrogato  dalla  L 28.1.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014   -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Art.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                59
                            Cpv.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Art.  introdotto  dalla  L   28.1.2013;   in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Art.  abrogati  dalla  L   28.1.2013;   in vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITOLO   10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Art.  64-65  ...  63  Art.  66  ...  64  TITOLO   11  Ripartizione  delle  spese  Capitolo   1  Esecuzione
                        
                        
                    
                    
                    
                Demarcazione
                            Art.  67  1  La  partecipazione  alle    spese  di  demarcazione  dei  confini  territoriali  e    di  proprietà,  dedotte  eventuali  indennità   federali,  è   la    seguente:  Cantone:  –   al    massimo   del  30%,  per  le    zone  forestali  –   al    massimo   del  20%,  per  tutte  le altre  zone  Comune:     al  massimo   del  20%.  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   sono  ammessi   al    beneficio  del  sussidio   comunale  la    Confederazione,  il   Cantone   e   i  Comuni  limitrofi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Comuni  limitrofi   si    assumono   la metà  del  costo  residuo  dei  rispettivi   segni  di    confine  politici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  costi  residui  riguardanti  la    demarcazione  dei  confini   di    proprietà  vengono   ripartiti  fra  i  proprietari  fondiari  pubblici  e privati  come  alle  modalità  fissate  nel  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Primo  rilevamento  66  Art.  68  1  Le  spese   d’esecuzione   del  primo  rilevamento  dei  punti  fissi  planimetrici   e   altimetrici  di  categoria  2,    dedotte   le    indennità  federali,  sono  a   carico  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    spese  d’esecuzione  del  primo  rilevamento  di  tutti  gli  altri  dati  della    misurazione,  dedotte    le  indennità  federali,  sono  suddivise  tra  Cantone  e  Comuni;  la  partecipazione  del  Cantone  può  raggiungere  al massimo  il   50%  della  spesa  sussidiata  e   tiene  conto  della   capacità  finanziaria  dei  Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67
                        
                        
                    
                    
                    
                Rinnovamento
                            Art.  69  68  Le  spese  di rinnovamento  della   misurazione  ufficiale,  dedotte  le indennità  federali,  sono  suddivise  tra   Cantone  e Comuni;  la    partecipazione  del  Cantone  può  raggiungere  al    massimo   il   60%  della  spesa  sussidiata  e tiene  conto  della  capacità  finanziaria  dei  Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Adeguamenti  particolari   di  interesse  nazionale  Art.  69a  69  Le  spese  per   lavori  di adeguamento  particolare  di    interesse  nazionale  straordinariamente  importante,  dedotte  le    indennità  federali,  sono  a carico   del   Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Eventi  naturali  Art.  70  Se  in    seguito   a eventi  naturali,  per  una  misurazione  ufficiale,  si rendono  necessari  lavori  di  portata  tale  da  essere  paragonabili  a    un  primo    rilevamento,  la  spesa  è  ripartita  secondo    le  disposizioni  del  presente  capitolo  relative  alla   demarcazione,  rispettivamente  al primo  rilevamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sostituzione  o   rinnovamento  delle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            digitalizzazioni  provvisorie  in  modo   progressivo  Art.  71  Le  spese  per  la  sostituzione  o  per  il  rinnovamento  delle    digitalizzazioni  provvisorie  in  modo  progressivo   sono  a carico  del   Cantone  e   del  Comune  nella  misura   del  50%  ciascuno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Titolo   abrogato  dalla  L   28.1.2013;  in    vigore  dal   1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                63
                            Art.  abrogati  dalla  L   28.1.2013;   in vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Art.  abrogato  dalla  L 28.1.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014   -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Cpv.  modificato  dalla  L   17.12.2008;  in    vigore  dal  1.4.2009  -  BU  2009,   171.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Nota  marginale  introdotta  dal  DL  23.10.2007;  in    vigore  dal   1.1.2008  -  BU  2007,   708.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Cpv.  modificato  dalla  L 17.12.2008;  in  vigore  dal  1.4.2009  - BU  2009,  171;  precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007,  708.
                        
                        
                    
                    
                    
                68
                            Art.  modificato  dalla  L   17.12.2008;  in  vigore    dal  1.4.2009  -  BU  2009,  171;    precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007,  708.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Art.  introdotto  dalla  L   18.10.2021;   in vigore  dal  24.12.2021   -  BU  2021,   407.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Registri  fiscali  Art.  72  Le  spese  di    compilazione  dei  registri  fiscali   sono  ripartite  tra   il  Cantone   e   il  Comune  nella  misura  del   50%  ciascuno.  Capitolo   2  Tenuta  a giorno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tenuta  a   giorno  permanente  Art.  73  70  1  Le  spese  di  tenuta  a   giorno  permanente  dei  dati    della    misurazione    ufficiale,  dedotte  eventuali  indennità   cantonali  e   comunali,  sono  a   carico  di    chi  le    ha  causate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   spese  di    tenuta  a   giorno  permanente  dei  punti  fissi  planimetrici  e altimetrici  di    categoria  2   sono  a  carico  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    spese    di  tenuta  a  giorno  riguardanti    i  livelli  d’informazione  «copertura  del  suolo»  e   «oggetti  singoli»  beneficiano  di  un  sussidio    cantonale  variante  dal  10%  al  40%    a    dipendenza  del  valore  ufficiale  di  stima.  La  scala  e le modalità   di  sussidiamento  sono  fissate  nel  regolamento.  I  Comuni  concedono  ai    proprietari  un  sussidio  pari  a   quello  accordato  dal  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    spese  di  tenuta    a  giorno  permanente    riguardanti    i   livelli  d’informazione  «nomenclatura»,  «spostamenti  di    terreno  permanenti»,  «indirizzi  degli  edifici»,  e   «suddivisioni   amministrative»   sono  a  carico  del  comune  e   beneficiano   di un  sussidio   cantonale  del  40%.  Le  modalità  di sussidiamento  sono  fissate  nel  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tenuta  a   giorno  periodica  Art.  74  1  Le  spese   per  la    tenuta  a   giorno   periodica  dei  dati   della   misurazione  ufficiale,  dei  punti  fissi  planimetrici  e   altimetrici  di    categoria  3,    dedotte  le    indennità  federali,  sono  a carico   del  Cantone  e  del   Comune  nella  misura  del  50%  ciascuno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    spese  per  la  tenuta  a   giorno  periodica  dei  punti  fissi  planimetrici  e   altimetrici    di  categoria  2,  dedotte  le    indennità  federali,   sono  a   carico  del   Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   spese   per  la    tenuta   a giorno  periodica   dei  registri  fiscali  sono  a   carico  del  Cantone  e   del  Comune  nella  misura  del  50%   ciascuno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nel  caso  di  eventi  naturali  Art.  75  1  Le  spese   di ripristino  dei  punti  fissi  planimetrici  3   danneggiati  da  eventi  naturali   sono  a  carico  del  Comune  e beneficiano   di    un  sussidio  cantonale  variante  dal  10%  al 40%   a dipendenza  del  valore  ufficiale  di    stima.  La  scala  e   le    modalità   di    sussidiamento  sono  fissate  nel  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   spese   di    ripristino  dei   punti  di    confine  danneggiati  da   eventi  naturali  sono  a   carico   dei  proprietari  e  beneficiano  di    un  sussidio   cantonale  variante  dal  10%  al    40%   a dipendenza  del  valore  ufficiale  di  stima.  La  scala  e le modalità  di sussidiamento  sono  fissate  nel  regolamento.   I  Comuni  concedono  ai  proprietari  un  sussidio  pari  a   quello  accordato  dal  Cantone.  Capitolo   3  Sicurezza,  digitalizzazione   provvisoria  e consultazione  dei  dati  della   misurazione   ufficiale  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sicurezza  dei  dati  Art.  76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  spese  per   la  sicurezza  dei  dati  sono  a   carico  del  Comune  nella  misura  dell’80%  e  del  Cantone  nella  misura   del   20%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   applicabile  la    tariffa  stabilita  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Digitalizzazione  provvisoria  quale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            conservazione  straordinaria  Art.  77  1  Il  Cantone  si    assume  le    spese  di    digitalizzazione  provvisoria  nella  misura  del  50%   della  spesa  complessiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    spesa  residua  della  digitalizzazione  provvisoria,  dedotti  le  indennità  cantonali  e  federali,  è   a  carico  del  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consultazione
                            70  Art.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Capitolo   modificato  dalla  L   28.1.2013;  in    vigore  dal   1.1.2014  - BU  2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  78  1  La  spesa  per  la consultazione   dei  dati  della   misurazione  ufficiale   da   parte  di terzi  presso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   applicabile  la    tariffa  stabilita  dal  Consiglio  di    Stato.  TITOLO   12  Esecutività  delle  decisioni  riguardanti   le    spese  e rimedi  giuridici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esecutività  delle  decisioni   riguardanti  le spese  Art.  79  Le  decisioni    emanate    in  virtù  degli  art.  11,  67,  73,  75    e   88  della  presente  legge  sono  parificate  alle   sentenze   esecutive,  in    ottemperanza   ai    disposti  di    cui   all’art.   80  della  Legge  federale  sull’esecuzione  e   sul   fallimento  (LEF).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimedi  giuridici  Art.  80  1  Salvo  disposizione  contraria    della  presente  legge,    contro  le  decisioni  dell’ingegnere  geometra  e   del  Servizio  di    vigilanza  è data  facoltà  di    ricorso  al    Consiglio  di Stato.  73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  la  decisione  del  Consiglio  di  Stato  è  data    facoltà    di  ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ad  entrambi  i  ricorsi  è   applicabile  la    legge  sulla   procedura  amministrativa   del  24  settembre   2013.  74  TITOLO   13  Misurazioni  secondo  il   diritto   previgente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spese  per  la    gestione  75  Art.  81  76  1  Le  spese   per  la    gestione  dei  piani,  documenti  e componenti  della   vecchia  misurazione  ufficiale  allestita  secondo  le  vecchie   disposizioni,   dedotte  le indennità   federali  e   cantonali,   sono   a  carico  del  comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   spese  di    cui  al cpv.   1   beneficiano  di    un  sussidio  cantonale  del  20%   del  costo  complessivo,  ad  eccezione  delle  spese   d’archiviazione  che  sono  interamente  a   carico   del  comune.  Art.  82  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assicurazione  contro  gli  incendi   e i  danni  della   natura  Art.  83  Il   Comune  assicura  contro  gli  incendi  e   i  danni  della  natura  i  documenti  della  misurazione  ufficiale  allestiti  secondo  il   diritto  previgente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  corografico  Art.  84
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  servizio   di vigilanza   è competente  per  la tenuta  a   giorno  del  piano  corografico  fino   a  quando  non    sono  disponibili  i   dati  della  misurazione    ufficiale  necessari  alla    sua    produzione  automatica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può   delegare  il   compito  a   terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  costi  per  la    tenuta   a   giorno   e   la    gestione  del  piano  corografico,  dedotte  le    indennità  federali,  sono  a  carico  del  Cantone.  78
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misurazioni  provvisorie  e   mappe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            censuarie  aggiornate
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  procedura  Art.  85  1  L’approvazione    e  la  messa    in  vigore  delle  mappe  censuarie    aggiornate    e  delle  misurazioni  provvisorie  rilevate  aerofotogrammetricamente  sono  subordinate  alla  procedura  di  deposito  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esperita    la  procedura    di  deposito  pubblico,    il  Consiglio  di  Stato  approva  la  misurazione  conferendole  carattere  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ad  approvazione  avvenuta,  la  misurazione  servirà  di  base  per  le  operazioni  a  registro  fondiario  provvisorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  Cpv.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Cpv.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Cpv.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in    vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,   481.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Nota  marginale  modificata  dalla   L 28.1.2013;   in    vigore  dal   1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                76
                            Art.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  Art.  abrogato  dalla  L 28.1.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014   -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  Cpv.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  tenuta  a   giorno  Art.  86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  misurazioni  provvisorie  e   le  mappe  censuarie  aggiornate    sono    tenute  a  giorno  in  modo  continuo.  A    tale  scopo  esse  vengono  affidate,  dopo  l’approvazione  cantonale,  all’ingegnere  geometra  del  rispettivo  comprensorio  di    tenuta  a giorno.  79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   emana  il   regolamento  disciplinante  le    operazioni   di    aggiornamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  spese   di  esecuzione  Art.  87  1  Le  spese  di    esecuzione  del  primo  rilevamento  sono  a   carico  del  Comune  nella  misura  del  70%  e   del  Cantone  nella   misura  del   30%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    spese  di  esecuzione  della  compilazione  dei  registri  fiscali  sono  a    carico  del  Cantone  e    del  Comune  nella   misura  del  50%  ciascuno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  spese  di  tenuta  a   giorno  Art.  88  1  Le  spese   di    tenuta  a   giorno   permanente,  dedotti  eventuali  sussidi  cantonali   e   comunali  sono  a   carico  di    chi  le ha   causate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   spese  di    tenuta  a   giorno  permanente  riguardanti  le    mutazioni  di edificio  e   coltura  beneficiano   di  un  sussidio   cantonale  variante  dal  10%  al    40%  a   dipendenza  del  valore  ufficiale  di stima.  La   scala  e  le    modalità  di    sussidiamento  sono  fissate  nel  regolamento.  I  Comuni  concedono  ai proprietari   un  sussidio  pari   a   quello  accordato  dal  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   spese  di    mutazione  dei  confini  territoriali  sono  a   carico  del   Comune  e   beneficiano  di un sussidio  c  antonale del 40%. Le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TAG  periodica  dei  registri  fiscali  Art.  89  Le  spese  per  la    tenuta  a giorno   periodica   dei  registri  fiscali  sono  a   carico   del  Cantone  e  del  Comune   nella  misura  del  50%  ciascuno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spese  per  la    gestione  80  Art.  90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  spese  per  la  gestione  delle   componenti   e   delle   basi  della  misurazione   provvisoria,  dedotta  l’indennità   cantonale,  sono  a carico   del  comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   spese  di    cui  al cpv.   1   beneficiano  di    un  sussidio  cantonale  del  20%   del  costo  complessivo,  ad  eccezione  delle  spese   d’archiviazione  che  sono  interamente  a   carico   del  comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consultazione  e diffusione  Art.  91  Per  la  consultazione    e    la  diffusione  degli  estratti  della    misurazione    provvisoria    sono  applicabili  per  analogia  gli  articoli  del  Titolo  9   e   l’art.  78  della  presente  legge.  TITOLO   14  Disposizioni  transitorie  e   abrogative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  transitorie  Art.  92  82  1  Per    lavori  di  misurazione  in  corso  prima  dell’entrata  in  vigore  della    presente  Legge  rimangono  applicabili  le    disposizioni  della  Legge  sulle  misurazioni  catastali  del  2 febbraio  1933.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il  periodo  transitorio  fino  al  31  dicembre  2016  resta  applicabile  il  sistema    di  riferimento  planimetrico  CH1903  con  quadro  di riferimento   MN03.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   spese  per   l’adeguamento  al    nuovo  sistema  di    riferimento  previsto  dal  diritto  federale,  dedotte  le  indennità  federali,  sono  a carico  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  93  Con  l’entrata   in    vigore  della   presente  legge  sono  abrogati:  –  sulle  misurazioni  catastali   del  2   febbraio  1933;  –   1,  2,  3 e 6   del  Decreto   legislativo  concernente   l’esecuzione  della  misurazione   ufficiale  Cantone  Ticino,  secondo   il nuovo   ordinamento  federale  (MU   93)  e lo  stanziamento  di un  di    fr.  1'000'000.–  per  la realizzazione   di una  prima   tappa   di lavori  del  27   giugno   1995;  –  legislativo  concernente  l’approvazione  delle  mappe  provvisorie  rilevate  del  27  febbraio  1950;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Cpv.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                80
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 28.1.2013;   in    vigore  dal   1.1.2014  -  BU  2013,   540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  Art.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  Art.  modificato  dalla  L   28.1.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  540.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  legislativo    concernente    il   sussidiamento    di  spese  d’aggiornamento  delle  mappe  di alcuni  Comuni  del  12  settembre  1978.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  94  La  presente  legge,  unitamente  all’allegato,  trascorsi  i termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  è  pubblicata    nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli    atti  esecutivi  ed    entra  immediatamente  in vigore.  83  Pubblicata  nel  BU  2006  ,  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  Entrata  in    vigore:  10   gennaio  2006  -  BU  2006,  13.