Regolamento sulla protezione civile --> 1.5.4.1.1 / 520.110
                            1.5.4.3  Regolamento  sulla protezione civile (RPCi)  (del 3 giugno 2008)  IL CONSIGLIO DI STATO  vista la legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione civile (in seguito LPCi),  Capitolo primo  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimento competente
(art. 2 cpv. 1 LPCi)
                            Art.  1          Il Dipartimento delle istituzioni è l’autorità competente per l’applicazione della  legge sulla protezione civile e emana le necessarie direttive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pianificazione cantonale
(art. 2 cpv. 2 LPCi)
Art. 2
                            Il Consiglio di Stato approva ogni quattro anni:  a)    la pianificazione delle organizzazioni regionali e dell’istruzione per quanto di competenza  cantonale;  b)    la pianificazione per la realizzazione, il rinnovo e l’equipaggiamento di rifugi e impianti.  Il Dipartimento, considerate le necessità delle Regioni di protezione civile, fissa:  a  )  disposizioni in materia di protezione civile;  b)        il  programma  quadriennale  per  l’istruzione  cantonale  e  regionale  per  quanto  di  competenza del Cantone;  c  )      il numero minimo dei militi da istruire;  d  )      le esigenze minime per ogni formazione;  e  )  coordina gli acquisti;  f  )            la  procedura  di  chiamata  in  servizio  dei  militi  e  le  modalità  riguardanti  le  sanzioni  disciplinari nei loro confronti;  g  )  le necessità e i requisiti tecnici supplementari per i rifugi e gli impianti da realizzare, da  rinnovare e da equipaggiare;  h)    le modalità riguardanti le sanzioni in materia di edilizia di protezione civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regioni di protezione civile
a. Comprensorio
Art. 3
                            Il Cantone è suddiviso in sei comprensori di protezione civile regionali (Regioni di  protezione civile) nelle forme previste dalla legge.  I comprensori delle Regioni di protezione civile sono i seguenti:  a)    Regione TreValli: Distretti di Riviera, Leventina e Blenio;  b  )      Regione Bellinzonese: Distretto di Bellinzona, esclusi i Comuni di Isone e Medeglia;  c  )      Regione Locarno e Vallemaggia: Distretti di Locarno e Vallemaggia;  d)    Regione Lugano-Campagna: Circoli della Magliasina, Sessa, Breno, Capriasca, Taverne e  Agno,  escluso  il  Comune  di  Muzzano,  Comuni  di  Cadempino,  Cureglia,  Lamone,  Isone  e  Medeglia;  e)    Regione Lugano-Città: Comuni di Lugano e Muzzano, Circoli di Carona, Sonvico e Vezia,  esclusi i Comuni di Cadempino, Cureglia e Lamone;  f  )       Regione Mendrisiotto: Distretto di Mendrisio e Circolo del Ceresio.  Le Regioni suddividono il loro territorio tenendo conto delle direttive federali e cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                b. Compiti
Art. 4
                            La Regione esercita tutte le attribuzioni che la legge assegna ai Comuni, riservato  quanto previsto dall’articolo 7 del presente regolamento, ed in particolare:
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            a)    promuove la realizzazione degli impianti e dei rifugi, secondo la pianificazione cantonale,  in collaborazione con il Dipartimento;  b)    fornisce la consulenza ai Comuni per la realizzazione dei rifugi pubblici;  c)    gestisce gli impianti, le attrezzature speciali e quelle d’allarme della popolazione e, se del  caso, i rifugi pubblici, riservate eventuali convenzioni speciali con il singolo Comune;  d)    segue dal profilo tecnico la realizzazione e il rinnovo delle costruzioni di protezione civile,  secondo le direttive federali e cantonali;  e)    gestisce il controllo dei dati delle persone tenute a prestare il servizio di protezione civile;  f)     designa e promuove i quadri e gli specialisti secondo le direttive federali e cantonali di  protezione civile  g)        mette  a  disposizione  il  personale  necessario  per  l’istruzione  sulla  base  di  un’apposita  convenzione con il Cantone  ;  h)        allestisce  e  pubblica  gli  avvisi  di  chiamata  per  i  servizi  di  istruzione  (rapporti,  corsi,  esercizi);  i)     istituisce, sulla base delle direttive del Dipartimento, le formazioni di intervento;  j  )  segnala  tempestivamente  al  Dipartimento  ogni  infrazione  alle  prescrizioni  federali  e  cantonali in materia;  k)  effettua il collaudo dei rifugi obbligatori;  l)  fornisce al Dipartimento i dati della pianificazione e attribuzione per la gestione dei rifugi  (PIAT);  m)  controlla  periodicamente  la  prontezza  operativa  e  la  manutenzione  dei  rifugi  e  degli  impianti secondo le direttive federali e cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                c. Collaborazione con gli altri partner
della protezione della popolazione
                            Art.  5                  A  favore  degli  altri  enti,  in  particolare  per  i  partner  della  protezione  della  popolazione, essa esegue i preparativi e svolge anche le seguenti attività:  -      condotta: allestimento posti comando e sale di condotta, messa a disposizione di aiuti alla  condotta e addetti stampa;  -            assistenza:  collaborazione  nella  gestione  dell’evacuazione,  allestimento  e  gestione  di  centri d’accoglienza, supporto a strutture socio-sanitarie;  -      protezione beni culturali: collaborazione e supporto tecnico;  -      salvataggio: messa a disposizione di formazioni in base alle richieste dei partner e alla  tipologia dell’evento;  -            logistica:  messa  a  disposizione  e  gestione  di  materiale,  costruzioni  protette  e  infrastrutture di condotta, sussistenza e trasporti in generale;  -            altri  compiti:  messa  a  disposizione  di  militi  o  formazioni  specialistiche  per  compiti  specifici.
                        
                        
                    
                    
                    
                d. Rapporto annuale
Art. 6
                            La Regione   presenta al Dipartimento un rapporto annuale sull’attività svolta.  Il Dipartimento ne fissa le modalità e i contenuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comuni: compiti
Art. 7
                            Il Comune è competente per:  a)  concordare con la Regione e il Dipartimento il piano delle realizzazioni dei rifugi e curarne  l’aggiornamento  b)    realizzare e gestire i rifugi pubblici;  c)    collaborare con la Regione per la realizzazione degli impianti sulla base delle pianificazioni  cantonale e regionale;  d  )  collaborare  con  la  Regione  e  il  Cantone  nell’allestimento  della  pianificazione  della  gestione dei rifugi fornendo i necessari dati e documenti  .  Le  attribuzioni  di  cui  al  capoverso  1  lettera  b  possono  essere  affidate  alle  Regioni  con  un  accordo tra le parti.  Al Comune sono inoltre assegnati i compiti seguenti:  a)    allarmare la popolazione in tempo di pace;  b)    comunicare alla Regione le mutazioni del controllo degli abitanti concernenti i militi;  c)    effettuare tempestivamente i controlli richiesti dalla Regione per gli assenti ingiustificati  dai servizi;  d)        segnalare  al  Dipartimento  ogni  modifica  o  variante  effettuata  dal  proprietario  nella  realizzazione del progetto di costruzione per il quale è stata rilasciata la licenza edilizia;  e)    segnalare al Dipartimento tutte le notifiche concernenti gli interventi edili che i proprietari  di edifici intendono effettuare;  f)     segnalare al Dipartimento ogni abuso in materia di edilizia di protezione civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Commissione cantonale consultiva (CCC)
                            Art.  8  Il  Dipartimento  nomina  una  Commissione  cantonale  consultiva  per  l’esame  di  problemi generali in materia di protezione civile e ne definisce i compiti e le competenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                Conferenza dei Presidenti delle Regioni
Art. 9
                            Le Regioni costituiscono la Conferenza dei Presidenti.  Il Cantone e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni si riuniscono almeno una volta all’anno  per discutere sull’impostazione e su altri temi di portata generale.  Capitolo terzo  Militi e istruzione
                        
                        
                    
                    
                    
                Volontari e naturalizzati
Art. 10
                            L’incorporazione quale volontario nella protezione civile è di competenza della  Regione ed è concessa quando necessaria per completare gli effettivi o per garantire esigenze  particolari.  I naturalizzati a partire dal 26° anno di età sottostanno agli obblighi di protezione civile.  La decisione d’incorporazione è subordinata all’apprezzamento medico, obbligatorio per tutti  i candidati, che si svolge al Centro di reclutamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Proscioglimento anticipato
(art. 11 LPCi)
Art. 11
                            Il Dipartimento decide il proscioglimento anticipato dei militi conformemente ai  requisiti previsti dalla legislazione federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata dei corsi
(art. 14 LPCi)
Art. 12
                            Il Dipartimento definisce la durata dei singoli corsi, riservati gli articoli da 33 a 36  della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione  civile (LPPC).
                        
                        
                    
                    
                    
                Istruzione
(art. 15 LPCi)
Art. 13
                            L’iter di formazione dei militi incorporati nella protezione civile si compone dei  seguenti moduli:  -      i  -  istruzione tecnica di base;  -  istruzione specialistica;  -      i  Non esiste il diritto ad accedere automaticamente alla formazione tecnica di base.  Il Dipartimento stabilisce i contenuti dell’istruzione e ne sorveglia l’esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cambiamenti di funzione e di incorporazione
                            Art.  14  dell’istruzione generale di base, dandone immediata comunicazione al Dipartimento.  Il  cambiamento  di  Regione  avviene  per  decisione  delle  Regioni  interessate,  con  comunicazione al Dipartimento.  Capitolo quarto  Formazioni specialistiche e di intervento
                        
                        
                    
                    
                    
                In generale
Art. 15
                            In ogni Regione vengono istituite delle formazioni di primo e di secondo scaglione.  Le formazioni di primo scaglione sono costituite dai primi elementi necessari all’impiego.  Il Dipartimento può ordinare alla Regione la creazione di ulteriori formazioni specialistiche.  Il  Dipartimento  emana  le  necessarie  disposizioni  per  l’istruzione,  l’equipaggiamento  e  le  attrezzature speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Costi
Art. 16
                            I costi per l’equipaggiamento, per le attrezzature e per i veicoli sono per principio  a carico delle Regioni;  Il Cantone partecipa ai costi del materiale per le formazioni di primo intervento.  Il  Dipartimento  decide  in  merito  all’alienazione  di  materiale,  mezzi  ed  equipaggiamento  forniti  dal  Cantone  o  da  questo  finanziato;  in  quest’ultimo  caso,  alla  Regione  è  versata  una
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nel caso di vendita, i partner della protezione della popolazione hanno la priorità.  I costi per l’impiego ordinato dalla Regione di protezione civile sono a carico di quest’ultima,  quelli ordinati dal Cantone o da altre Regioni, al di fuori del comprensorio regionale sono, per  principio, a carico di chi ha ordinato l’intervento; in casi eccezionali, il Cantone può assumersi  tali oneri.
                        
                        
                    
                    
                    
                Partecipazioni agli Stati maggiori (SM)
                            Art.  17  I  militi  della  protezione  civile  possono  essere  chiamati,  previo  accordo  con  le  Regioni, a far parte di stati maggiori di condotta cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Stato maggiore della protezione civile
                            Art.  18  Se  le  circostanze  operative  lo  giustificano,  il  Cantone  può  far  capo  allo  Stato  maggiore  di  condotta  della  protezione  civile  per  la  gestione  dell’evento;  questo  Stato  maggiore può essere completato con elementi dei partner.  Capitolo quinto  Costruzioni protette
                        
                        
                    
                    
                    
                Zone di valutazione
Art. 19
                            La raccolta dei dati e la determinazione delle zone di valutazione sono aggiornate  di regola ogni quattro anni.  Le zone di valutazione possono essere in casi eccezionali estese oltre i confini comunali se  attraverso questa operazione si ottiene una compensazione ottimale dei posti protetti.  Il  fabbisogno  di  posti  protetti  nelle  zone  di  valutazione  è  coperto  quando  esiste  un  posto  protetto  completo  a  disposizione  di  ogni  abitante  con  dimora  fissa  secondo  le  normative  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Proprietari e possessori di immobili.
Sistemazione, equipaggiamento e
infrastrutture dei rifugi
Art. 20
                            I proprietari di immobili devono sistemare i rifugi ed equipaggiarli con il materiale  indicato nelle prescrizioni tecniche ed organizzative dell’Ufficio federale della protezione della  popolazione.  I  proprietari  e  i  possessori  di  immobili  devono  tollerare  infrastrutture  ed  attrezzature,  in  particolare gli impianti tecnici d’allarme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sopralluoghi
                            Art.  21  I  prop  r  ietari  e  i  possessori  di  immobili  sono  tenuti  a  consentire  sopralluoghi  effettuati da funzionari cantonali e regionali così come da militi della protezione civile per il  controllo dei rifugi e delle sirene d’allarme.  Le  persone  che  effettuano  il  controllo  devono  essere  in  possesso  di  un  documento  di  legittimazione.  Il proprietario e il possessore dell’edificio devono essere preventivamente avvisati e possono  presenziare al sopralluogo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Raggruppamento di rifugi
                            Art.  22  proprietario  è  tenuto  a  fornire  una  garanzia  finanziaria  per  l’importo  pari  al  costo  di  realizzazione  del  rifugio,  ritenuto  comunque  che  la  garanzia  deve  ammontare  almeno  alla  somma dei contributi sostitutivi corrispondenti ai posti protetti da realizzare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaudo
Art. 23
                            Per l’esecuzione del collaudo il Dipartimento fissa una tassa dell’importo massimo  di fr. 500.-- da versare alla Regione che effettua il collaudo.  Se il collaudo deve essere ripetuto poiché la costruzione non ottempera le condizioni tecniche  stabilite dalla legislazione e dalle prescrizioni in materia, la tassa è nuovamente dovuta.  Se  il  collaudo  non  può  essere  eseguito  per  impedimenti  causati  dal  proprietario,  l’ente  incaricato fattura le spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                Controlli periodici
Art. 24
                            Le Regioni controllano periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione  dei rifugi e degli impianti e la loro conformità con le esigenze tecniche minime stabilite dalla  legislazione federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                in edifici privati
                            Art.  25  costruzioni protette, in particolare rifugi pubblici, in edifici privati.  In  tale  caso  l’ente  pubblico  sottoscrive  con  il  privato  una  convenzione  che  ne  regola  la  proprietà, l’uso in tempo di pace e la manutenzione; la convenzione deve essere approvata  dal Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rifugi pubblici per più Comuni
                            Art.  26  In  zone  particolarmente  carenti  in  posti  protetti  il  Dipartimento  promuove  la  collaborazione tra Comuni per la realizzazione congiunta di uno o più rifugi pubblici.  In tal caso viene sottoscritta una convenzione che ne regola la proprietà, l’uso in tempo di  pace e la manutenzione; la convenzione deve essere approvata dal Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Soppressione di rifugi
                            Art.  27  Gli  eventuali  sussidi  devono  essere  restituiti  se  il  rifugio  adempie  ai  requisiti  minimi richiesti dalle normative federali.  I  proprietari  sono  tenuti  al  versamento  di  un  contributo  sostitutivo  pari  ai  posti  soppressi  qualora il rifugio adempie ai requisiti minimi richiesti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
                            Art.  28  La  tassa  della  decisione  di  esonero  e  di  riesame  è  dovuta  dal  titolare  del  permesso di costruzione e è incassata dal Cantone.  Il  Cantone,  per  le  decisioni  riguardanti  proprie  iniziative  edili,  è  esonerato  dal  pagamento  della tassa di decisione.  La tassa per ogni collaudo è dovuta dal proprietario dell’immobile alla Regione che ne esegue  il collaudo.  Capitolo sesto  Contributi sostitutivi
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammontare e Incasso
(art. 35 cpv. 1 LPCi)
Art. 29
                            Il Dipartimento fissa l’ammontare dei contributi sostitutivi.  Il Dipartimento fissa all’inizio di ogni anno i contributi sostitutivi a dipendenza del numero dei  posti protetti obbligatori dei rifugi e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.  I  contributi  sono  incassati  dal  Comune,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  e  figurano  in  un  conto  separato.  L’incasso e la gestione dei contributi sostitutivi possono essere affidati alla Regione che tiene  un conto particolare dove gli stessi vengono contabilizzati separatamente per Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Impiego
(art. 36 cpv. 1 LPCi)
                            Art.  30              L’impiego  dei  contributi  sostitutivi  deve  essere  approvato  e  autorizzato  dal  Dipartimento, il quale tiene il controllo dei contributi sostitutivi incassati, conservati e spesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Utilizzo per altri scopi di protezione civile
(art. 36 cpv. 3 e 4 LPCi)
                            Art.  31              Il  Dipartimento,  sentiti  il  Comune  interessato,  la  Regione  coinvolta  e  la  Commissione  consultiva  cantonale,  potrà  definire  le  priorità  sull’impiego  dei  contributi  sostitutivi per altri scopi di protezione civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modalità di impiego dei contributi sostitutivi
                            Art.  32  I  contributi  sostitutivi  sono  versati  al  beneficiario  in  base  all’avanzamento  dei  lavori o dietro fattura controllata e accettata.  L’ultima  rata  è  versata  di  regola  al  termine  della  prestazione  riconosciuta  e  dopo  l’approvazione della liquidazione finale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi di diritto
Art. 33
                            Contro le decisioni in materia di contributi sostitutivi è data facoltà di reclamo al  Dipartimento entro il termine di 15 giorni dalla notificazione.  Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 giorni dalla notificazione.  Capitolo settimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Inadempienza del Comune e della Regione
Art. 34
                            In caso di inadempienza del Comune o della Regione nell’esecuzione delle misure  ordinate  o  nella  preparazione  dei  mezzi,  il  Dipartimento  ne  ordina  la  realizzazione  entro  un  congruo termine.  Se tale termine scade infruttuosamente, il Dipartimento adotta le misure necessarie.  Gli oneri sono a carico dell’ente inadempiente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Inadempienza dei privati
Art. 35
                            materia  di  costruzioni  di  rifugi,  del  loro  equipaggiamento  ed  arredamento  e  della  loro  manutenzione,  il  Dipartimento  fissa  un  congruo  termine  per  la  realizzazione  delle  misure  correttive.  Se il termine assegnato scade infruttuosamente, il Dipartimento adotta le misure necessarie  .  Le spese sono a carico del proprietario.  Se la realizzazione del rifugio non è più possibile, il proprietario è tenuto a versare al Comune  il contributo sostitutivo e al Cantone l’eventuale multa.  Rimane riservato il procedimento penale.  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
Art. 36
                            -      il regolamento del 1° febbraio 1994 sulla protezione civile;  -      il decreto esecutivo del 23 marzo 2004 sulla protezione civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 37
                            Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti  esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2008.  Pubblicato   nel BU  2008  , 320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
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