Legge sui sussidi cantonali
                            1  Legge  sui sussidi cantonali  (del 22 giugno 1994)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 15 settembre 1992 n. 3990 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  CAPITOLO I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            1  La  presente  legge  ha  lo  scopo  di  armonizzare  i  principi  e  le  disposizioni  comuni  che  presiedono la concessione dei sussidi cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa definisce:  a)  i principi della legislazione cantonale in materia di sussidi;  b)  le disposizioni comuni della legislazione cantonale in materia di sussidi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 2
                            1  La presente legge è applicabile a tutti i sussidi cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il capitolo III è applicabile salvo contrarie disposizioni legislative cantonali speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
Art. 3
                            1  I  sussidi  sono  prestazioni  quantificabili  in  denaro  accordate  a  terzi  senza  un’usuale  controprestazione  di  mercato  allo  scopo  di  assicurare  o  promuovere  l’adempimento  di  compiti  specifici di interesse pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono segnatamente considerati sussidi le prestazioni pecuniarie non rimborsabili e, nella misura in  cui la loro concessione avviene a titolo gratuito o a condizioni di favore, i mutui, le fideiussioni o altre  forme di garanzia, i servizi e le prestazioni in natura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non  sono  considerati  sussidi  le  prestazioni  sociali  di  cui  alla  Legge  sull’armonizzazione  e  il  coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps).  1
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidi obbligatori e sussidi facoltativi
Art. 4
                            1  I  sussidi  per  i  quali  la  base  legale  che  li  istituisce  riconosce  al  destinatario  un  diritto  al  loro conseguimento, sono definiti obbligatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  sussidi  per  i  quali  la  base  legale  che  li  istituisce  non  riconosce  al  destinatario  un  diritto  al  loro  conseguimento, sono definiti facoltativi.  CAPITOLO II  Principi della legislazione cantonale in materia di sussidi
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti sussidiabili
Art. 5
                            Sono sussidiabili i compiti per i quali è accertato:  a)  un interesse del Cantone al loro adempimento;  b)  che  l’insieme  di  altre  fonti  di  finanziamento,  effettive  o  ragionevolmente  esigibili,  non  risultano  sufficienti a garantirne un adempimento adeguato all’interesse del Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi legislativi
Art. 6
                            La legislazione in materia di sussidi deve considerare i seguenti principi:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. introdotto dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 27.
2
                            a)  il  sussidio  deve  essere  commisurato  alla  capacità  finanziaria  del  destinatario;  per  i  comuni  è  determinante  l’indice  di  capacità  finanziaria  secondo  la  Legge  sulla  perequazione  finanziaria  intercomunale.  2  b)  il  destinatario  deve  esaurire  tutte  le  altre  possibilità  di  finanziamento  che  gli  possono  essere  ragionevolmente chieste;  c)  il  sussidio  deve  essere  definito  in  modo  globale  o  forfetario  qualora  questo  sistema  di  calcolo  consenta  di  raggiungere  lo  scopo  prefissato  e  di  assicurare  un’esecuzione  razionale  e  economica del compito;  d)  per  azioni  promozionali  o  dettate  da  situazioni  congiunturali  contingenti  la  durata  dell’atto  che  istituisce il sussidio viene limitata;  e)  di  regola  i  sussidi  sono  da  subordinare  alle  disponibilità  determinate  dalla  pianificazione  finanziaria e dai crediti stanziati;  f)  deve  essere  designata  l’istanza  competente  per  il  controllo  circa  la  realizzazione  dello  scopo  prefisso e l’efficacia dell’intervento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Base legale
Art. 7
                            1  I sussidi sono istituiti da leggi o da decreti legislativi specifici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La base legale definisce in particolare:  a)  il compito sussidiabile;  b)  le spese computabili per il calcolo del sussidio e la base del loro accertamento;  c)  la forma e l’importo del sussidio o l’aliquota e/o l’ammontare massimi del sussidio;  d)  il carattere obbligatorio o facoltativo del sussidio;  e)  l’istanza esecutiva competente per le decisioni relative al sussidio.  CAPITOLO III  Disposizioni comuni della legislazione cantonale in materia di sussidi
                        
                        
                    
                    
                    
                Domanda e obblighi di informazione
Art. 8
                            1  Il sussidio viene concesso a domanda scritta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  richiedente  deve  fornire  gratuitamente  all’istanza  esecutiva  competente,  o  ai  servizi  da  essa  delegati,  tutte  le  informazioni  necessarie  per  accertare  i  suoi  diritti  e  per  stabilire  l’importo  del  sussidio, autorizzandola inoltre ad esaminare gli atti pertinenti e ad accedere ai luoghi.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se   il   richiedente   non   fornisce   sufficiente   collaborazione   nell’adempimento   dei   suoi   obblighi  d’informazione all’istanza esecutiva competente o ai servizi da essa delegati, il sussidio può essere  negato.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  autorità  amministrative  e  giudiziarie  del  Cantone  e  dei  Comuni,  anche  se  vincolate  dal  segreto  d’ufficio,  comunicano  gratuitamente,  su  richiesta,  tutte  le  informazioni  necessarie  per  l’applicazione  della presente legge alle autorità incaricate della sua esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il  pubblico  dipendente  che,  nell’esercizio  delle  sue  funzioni,  ha  notizia  di  una  contravvenzione  alla  presente legge, deve informare senza indugio l’autorità competente e trasmetterle i relativi atti.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                Ordine di priorità
Art. 9
                            1  Se le domande di sussidio, presentate o prevedibili, superano il credito di finanziamento  stanziato,  l’istanza  esecutiva  competente  istituisce  un  ordine  di  priorità  per  la  loro  valutazione  e  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ordine di priorità viene comunicato ai richiedenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ordine di priorità si applica alle domande pendenti e a quelle successive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese computabili per il calcolo del sussidio
a) in generale
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                Lett. modificata dalla L 25.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 443.
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dalla L 8.4.2008; in vigore dall’11.4.2008 - BU 2008, 204.
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. introdotto dalla L 8.4.2008; in vigore dall’11.4.2008 - BU 2008, 204.
5
Cpv. introdotto dalla L 8.4.2008; in vigore dall’11.4.2008 - BU 2008, 204.
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. introdotto dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 11.
                            3  Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per il calcolo del sussidio sono computate solo le spese indispensabili all’adempimento  economico e razionale del compito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  assenza  di  preventiva  autorizzazione  scritta  dell’istanza  esecutiva  competente,  non  sono  computate le spese eseguite o deliberate prima della decisione di concessione del sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione preventiva non conferisce diritto alla concessione del sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) spese di investimento e di gestione
Art. 11
                            1  Le spese di investimento computabili sono determinate sulla base del preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle spese di investimento non sono computati gli interessi sui capitali mutuati e i pubblici tributi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle spese di gestione corrente non sono computati gli ammortamenti eccedenti i tassi usuali del  ramo,  la  rimunerazione  dell’attività  del  destinatario,  dei  suoi  organi  e  dei  suoi  membri  e  gli  oneri  finanziari derivanti da investimenti sussidiati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Progetti realizzati a tappe
                            Art. 11a  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per  i  progetti  realizzati  a  tappe,  il  sussidio  viene  calcolato  tenendo  conto  dell’importo  globale della spesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Rimangono riservati i casi particolari dove l’importo globale della spesa non può essere determinato  immediatamente per tutte le tappe del progetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commisurazione del sussidio
Art. 12
                            1  L’ammontare del sussidio dev’essere commisurato in funzione:  a)  della  possibilità  di  finanziamento  del  compito  sussidiato  tramite  l’impegno  dei  mezzi  propri  ragionevolmente esigibili dal destinatario, tramite controprestazioni causali di terzi avvantaggiati  dal suo adempimento e tramite sussidi di terzi enti pubblici o privati;  b)  della  ponderazione  degli  interessi,  federale,  cantonale  e  locale,  dei  terzi  avvantaggiati  e  del  destinatario, all’adempimento del compito sussidiato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se l’adempimento di un compito soddisfa i presupposti per la concessione di più sussidi cantonali,  la spesa globale è ripartita tra i singoli interessi in causa e i sussidi sono concessi in proporzione alle  corrispondenti  quote;  se  tale  ripartizione  non  è  possibile  oppure  è  irrazionale,  è  concessa  la  prestazione che corrisponde meglio al compito.
                        
                        
                    
                    
                    
                Concessione del sussidio
Art. 13
                            1  Il sussidio viene concesso mediante decisione dell’istanza esecutiva competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La decisione indica la base legale, la natura e l’importo del sussidio, l’oggetto e l’ammontare delle  spese computate e delle altre fonti di finanziamento considerate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se il sussidio è ricorrente la decisione indica inoltre la durata del periodo sussidiato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’istanza  esecutiva  competente  può  stabilire  gli  oneri  e  le  condizioni  necessari  a  garantire  un’utilizzazione del sussidio conforme allo scopo della sua concessione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Versamento del sussidio
Art. 14
                            1  Il  versamento  del  sussidio  è  esigibile  nel  momento  in  cui  i  consuntivi  di  spesa  sono  approvati dall’istanza esecutiva competente e dall’istanza preposta al collaudo tecnico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istanza esecutiva competente può autorizzare il versamento di acconti nei limiti di credito stanziati  dal  preventivo  del  Cantone  e  in  funzione  dello  stadio  di  adempimento  del  compito,  sino  ad  un  ammontare   massimo   pari   all’80%   dell’importo   del   sussidio   concesso;   in   casi   particolari,  segnatamente  in  mancanza  di  mezzi  propri  da  parte  del  destinatario,  l’acconto  può  raggiungere  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90% del sussidio concesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  versamento  del  sussidio  può  essere  sospeso  a  titolo  cautelare  nelle  procedure  successive  alla  decisione di concessione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Controllo dell’esecuzione dal compito
                            Art. 14a  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità   competente   controlla   se   il   beneficiario   adempie   il   compito   secondo   le  disposizioni in materia e se sono soddisfatte le condizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa può limitarsi a controlli sommari o puntuali:
                        
                        
                    
                    
                    
                7
Art. introdotto dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 11.
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. introdotto dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 11.
4
                            a)  se altre istanze, ed in particolare autorità comunali o altri enti, verificano elementi determinanti,  oppure  b)  se si tratta di prestazioni periodiche, globali o di importo di modesta entità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modifica di progetti
                            Art. 14b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Il   beneficiario   può   procedere   a   modifiche   importanti   o   che   comportano   spese  supplementari soltanto con l’accordo dell’istanza competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Riduzione del sussidio
Art. 15
                            1  Il sussidio viene ridotto nei seguenti casi:  a)  quando le spese effettive risultano inferiori a quelle considerate nella decisione di concessione  del sussidio;  b)  quando  l’ammontare  delle  altre  fonti  di  finanziamento  è  superiore  a  quello  considerato  nella  commisurazione del sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  i  motivi  di  riduzione  di  cui  al  capoverso  precedente  non  influenzano  fattori  determinanti  della  decisione iniziale, la riduzione non viene effettuata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  i  versamenti  già  effettuati  superano  l’importo  del  sussidio  ridotto,  l’eccedenza  deve  essere  restituita.
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca della decisione di concessione del sussidio
Art. 16
                            1  La decisione di concessione del sussidio viene revocata se il sussidio è stato concesso  a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La revoca può non essere pronunciata se:  a)  il  destinatario  ha  preso,  in  base  alla  decisione,  provvedimenti  che  non  potrebbero  essere  rimossi senza provocare perdite finanziarie difficilmente sopportabili;  b)  la violazione del diritto non gli era facilmente riconoscibile;  c)  un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del destinatario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Con la revoca l’istanza esecutiva competente esige la restituzione delle prestazioni già versate; se il  destinatario ha agito colpevolmente può essere inoltre esatto un interesse annuo del 6% a contare  dal giorno del versamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rifiuto e restituzione del sussidio:
a) per inadempienza
Art. 17
                            1  Se il compito sussidiato, gli oneri e le condizioni non sono adempiuti, in misura totale o  parziale, l’istanza esecutiva competente rifiuta il versamento del sussidio e esige la restituzione degli  importi versati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il  destinatario  ha  agito  colpevolmente  può  essere  inoltre  esatto  un  interesse  annuo  del  6%  a  contare dal giorno del versamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) per sottrazione allo scopo o per alienazione
Art. 18
                            1  Se  un  oggetto  sussidiato  è  sottratto  al  suo  scopo  o  viene  alienato,  l’istanza  esecutiva  competente rifiuta il versamento del sussidio e esige la restituzione degli importi versati riducendo la  pretesa proporzionalmente al periodo di utilizzazione conforme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il  destinatario  ha  agito  colpevolmente  può  essere  inoltre  esatto  un  interesse  annuo  del  6%  a  contare dal giorno del versamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  l’acquirente  dell’oggetto  alienato  soddisfa  i  presupposti  per  la  concessione  del  sussidio  e  assume tutti gli obblighi del destinatario, l’istanza esecutiva competente può effettuare, parzialmente  o totalmente, il versamento e rinunciare alla restituzione del sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) messa in mora e casi di rigore
Art. 19
                            1  La  decisione  di  rifiuto  del  versamento  e  di  restituzione  del  sussidio  deve,  di  regola,  essere  preceduta  dall’assegnazione  di  un  termine  perentorio,  sino  ad  un  massimo  di  trenta  giorni,  per adempiere o ripristinare la destinazione conforme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  casi  di  rigore,  l’istanza  esecutiva  competente  può  ridurre,  in  misura  parziale,  l’obbligo  di  restituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. introdotto dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 11.
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                Prescrizione
Art. 20
                            1  Il  diritto  al  versamento  di  sussidi  si  prescrive  in  cinque  anni;  il  diritto  alla  restituzione  in  dieci anni.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se il diritto risulta da un reato per il quale la legislazione penale prevede un termine di prescrizione  più lungo, è applicabile quest’ultimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La prescrizione del diritto al versamento inizia a decorrere dalla crescita in giudicato delle decisioni  di concessione del sussidio. La prescrizione del diritto alla restituzione inizia a decorrere dal giorno in  cui l’istanza esecutiva competente ha avuto conoscenza del motivo della restituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  prescrizione  del  diritto  alla  restituzione  è  interrotta  da  qualsiasi  diffida  scritta.  Essa  è  sospesa  fintanto che il debitore non può essere escusso in Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravvenzioni
Art. 21
                            1  È punito con la multa sino a 20’000 franchi:  a)  chiunque,  allo  scopo  di  ottenere  la  concessione  o  il  versamento  di  un  sussidio,  fornisce  indicazioni inesatte o incomplete o omette di fornire informazioni su fatti determinanti ai fini delle  decisioni relative al sussidio;  b)  chiunque,  allo  scopo  di  eludere  o  impedire  la  riduzione,  la  revoca  o  la  restituzione  di  un  sussidio,  fornisce  indicazioni  inesatte  o  incomplete  o  omette  di  fornire  informazioni  su  fatti  determinanti ai fini delle decisioni relative al sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se il colpevole ha agito per interesse personale è punito con la multa sino a 50’000 franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La negligenza non è punibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il tentativo, l’istigazione e la complicità sono punibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’azione penale per le contravvenzioni e la relativa pena si prescrivono in due anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto applicabile
Art. 22
                            1  Le  decisioni  relative  al  sussidio  sono  fondate  sul  diritto  in  vigore  al  momento  della  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per la procedura sono applicabili la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 e  la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                Istanza esecutiva competente
Art. 23
                            1  Le decisioni relative al sussidio e in materia di contravvenzioni sono di competenza del  Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  può  delegare  tali  decisioni  alla  Cancelleria  dello  Stato,  ai  Dipartimenti  e  ai  servizi ad essi subordinati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi di diritto
                            Art. 23a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  le  decisioni  del  Consiglio  di  Stato  è  dato  ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo, riservate le leggi speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le  decisioni  del  Gran  Consiglio  concernenti  sussidi  obbligatori  è  dato  ricorso  al  Tribunale  cantonale amministrativo, riservate le leggi speciali.  CAPITOLO IV  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizione transitoria
Art. 24
                            La  presente  legge  si  applica  alle  domande  di  sussidio  pendenti  al  momento  della  sua  entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
                            10    Cpv. modificato dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 11.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11     Cpv.  modificato  dalla  L  24.9.2013;  in  vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,  482;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2004, 388; BU 2010, 261.
                            12    Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 41.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
Art. 25
                            1  Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata  nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.  13  Pubblicata nel BU  1994  , 517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Entrata in vigore: 1° gennaio 1995 - BU 1994, 517.