Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni
                            Regolamento  della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni  (del 20 giugno 2012)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  vista la legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competente
Art. 1
                            1  Competente per l’applicazione della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni  del  23  novembre  1970  è  l’Ufficio  del  catasto  e  dei  riordini  fondiari  (in  seguito:  Ufficio)  del  Dipartimento  delle  finanze  e  dell’economia  (in  seguito:  Dipartimento),  in  quanto  determinate  competenze non siano espressamente riservate ad altri organi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Domanda di promovimento di un raggruppamento
terreni o di una ricomposizione particellare
(art. 2a legge)
Art. 2
                            La domanda di promovimento di un raggruppamento terreni a carattere generale (RT) o  di una ricomposizione particellare (RP) è accompagnata:  –  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decisione  (art. 2b legge)  Art. 3  2  L’esecuzione del RT è decisa:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comprensorio  (art. 2e legge)  Art. 4  1  Il comprensorio del RT o della RP si estende di regola a una zona delimitata da confini  naturali,  inclusi  i  nuclei  abitati,  rappresentante  un’unità  economica  e  comprendente  in  parte  o  interamente il territorio di uno o più Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  fabbricati  non  agricoli  con  le  costruzioni  ed  i  terreni  accessori  sono  soggetti  unicamente  alle  operazioni  di  sistemazione  dei  confini;  essi  possono  essere  soggetti  a  permute  parziali  o  a  espropriazioni per l’esecuzione di opere consortili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  fabbricati  agricoli  e  le  stalle  sono  inclusi  nel  comprensorio  e  soggetti  alle  operazioni  previste  dalla legge per il RT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mutazioni di Proprietà  (art. 5 legge)  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  decisione  del  Dipartimento  sul  termine  di  cui  all’art.  5  della  legge  è  comunicata  dall’Ufficio a tutti i proprietari almeno un mese prima dell’inizio della decorrenza di tale termine e  iscritta come menzione a registro fondiario.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il geometra esecutore del progetto di RT o RP dà comunicazione agli interessati delle mutazioni  che non possono essere prese in considerazione agli effetti del nuovo riparto dei fondi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modificazione dello stato fisico dei fondi  (art. 6 legge)  Art. 6  1  La  richiesta  d’autorizzazione  per  il  taglio  di  alberi  e  di  boschi  è  accompagnata  dalla  concessione rilasciata dall’ingegnere forestale di circondario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  comminazione  di  multe  per  infrazioni  alle  disposizioni  dell’art.  6  della  legge  è  di  competenza  dell’Ufficio fino a fr. 5’000.– e della Divisione dell’economia oltre fr. 5’000.–.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazione del progetto di massima  (art. 12 legge)  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’avviso di pubblicazione del progetto di massima è inviato agli interessati. A tale scopo  i promotori del RT sono tenuti a fornire all’Ufficio gli elenchi degli interessati con i relativi recapiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Progetto particolareggiato:
                            a) allestimento  (art. 16 legge)  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il progetto particolareggiato è allestito in base alle norme emanate dall’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) opere costruttive  (art. 16 legge)  Art. 9  Il progetto delle opere costruttive contiene:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) nuovo riparto  (art. 19 legge)  Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il progetto di nuovo riparto contiene:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  geometra  assuntore  del  RT,  con  gli  atti  del  nuovo  riparto  dei  fondi,  consegna  l’elenco  delle  servitù  degli  oneri  fondiari  e  di  ogni  altro  diritto  reale  limitato,  soppressi  o  mantenuti,  come  pure  delle servitù di nuova costituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tale elenco è verificato dall’Ufficio del registro fondiario federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Risarcimento per espropriazioni  (art. 19 legge)  Art. 11  I  proprietari  espropriati  completamente  ai  sensi  dell’art.  19  cpv.  2  e  quelli  che  hanno  ceduto volontariamente e completamente le loro interessenze, possono richiedere il versamento di  quanto loro dovuto nella misura del 90% con l’immissione in possesso provvisoria dei nuovi fondi.  Il saldo avviene in sede di conguaglio definitivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Notifica di diritti reali  (art. 20 legge)  Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Onde rendere possibile l’avanzamento di richieste relative al nuovo riparto, il geometra  invia a tutti gli interessati un estratto delle proprietà possedute prima del RT come pure i formulari  per la notifica dei diritti reali preesistenti al 1912.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  geometra  richiede  all’Ufficio  del  registro  fondiario  federale  un  estratto  dei  diritti  e  delle  servitù  iscritte nel registro fondiario provvisorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Espropriazione per opere di pubblica utilità
(art. 22 legge)
Art. 13
                            Il  Dipartimento  è  l’autorità  competente  nell’ambito  dell’assegnazione  di  terreno  per  l’esecuzione di opere di pubblica utilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sussidi RT a carattere generale  (art. 24 legge)  Art. 14  La percentuale di sussidio cantonale per i raggruppamenti terreni a carattere generale  è la seguente:  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione del progetto delle opere costruttive
(art. 25 legge)
Art. 15
                            1  L’Ufficio,  mediante  avviso  nel  Foglio  ufficiale,  ordina  la  pubblicazione  del  progetto  delle opere costruttive presso la cancelleria dei Comuni interessati, per un periodo di trenta giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli interessati sono personalmente informati della pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione del progetto di nuovo riparto dei fondi
(art. 31 legge)
Art. 16
                            1  L’Ufficio,  mediante  avviso  nel  Foglio  ufficiale,  ordina  la  pubblicazione  del  progetto  di  nuovo  riparto  dei  fondi  presso  la  cancelleria  dei  Comuni  interessati,  per  un  periodo  di  trenta  giorni.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Agli interessati sono inviati gli atti relativi alle loro proprietà prima e dopo il RT o la RP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricorsi contro il nuovo riparto dei fondi  (art. 32 legge)  Art. 17  I  ricorsi  contro  il  contenuto  del  nuovo  riparto  dei  fondi  di  cui  all’art.  9  del  presente  regolamento sono presentati in doppio esemplare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decisione dei ricorsi in prima istanza  (art. 34 legge)  Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Commissione, prima di decidere, sente i ricorrenti e le controparti interessate, le cui  assegnazioni  potrebbero  subire  delle  variazioni  rispetto  alle  risultanze  dei  piani  e  ai  registri  esposti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro il termine fissato nella risoluzione di nomina, la Commissione trasmette le proprie decisioni  all’Ufficio, il quale provvede alla loro notificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le decisioni sono intimate a tutti gli interessati se una situazione ha subìto modificazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consegna dei nuovi fondi  (art. 35 legge)  Art. 19  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il geometra sottopone all’Ufficio il programma per la consegna dei nuovi fondi e invia  ai  proprietari  l’avviso  di  convocazione,  unitamente  a  un  estratto  planimetrico  delle  relative  particelle con l’indicazione dei segni di confine posati sul terreno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni proprietario è tenuto a presenziare, o a farsi rappresentare, alla consegna dei fondi. In tale  sede  è  stilato  un  verbale  attestante  l’esistenza  sul  terreno  dei  segni  di  confine.  La  consegna  è  ritenuta validamente avvenuta anche nel caso di assenza ingiustificata del proprietario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La verifica della terminazione avviene da parte dell’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Piano definitivo di finanziamento:
                            allestimento e pubblicazione  (art. 39 legge)  Art. 20  11  L’Ufficio,  approvato  il  piano,  ne  ordina  la  pubblicazione  presso  la  cancelleria  dei  Comuni  interessati  per  un  periodo  di  trenta  giorni,  dandone  avviso  nel  Foglio  ufficiale  e  ad  ogni  interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Acconti di contributo  (art. 43 legge)  Art. 21  Nel  caso  di  alienazione  parziale  o  totale  di  fondi,  il  Consorzio  RT  provvede  al  riporto  degli acconti di contributo versati dal venditore sul conto del compratore al quale comunica la sua  situazione contabile nei confronti del Consorzio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incasso dei conguagli  (art. 46 legge)  Art. 22  L’incasso dei conguagli definitivi avviene entro tre mesi dall’approvazione definitiva del  nuovo riparto dei fondi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidi per le opere di ricomposizione particellare
(art. 52 legge)
Art. 23
                            La percentuale di sussidio cantonale per le opere di RP è la seguente:  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elenco degli interessati  (art. 13 e 57 legge)  Art. 24  12  1  L’ente promotore allestisce l’elenco degli interessati, il quale, previo accertamento da  parte  dell’Ufficio,  è  pubblicato  nel  Foglio  ufficiale  unitamente  all’ordine  di  costituzione  del  Consorzio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consorzio  aggiorna  costantemente  tale  elenco  sulla  base  delle  comunicazioni  dell’Ufficio  dei  registri  e  lo  mette  a  disposizione,  completo  dei  relativi  recapiti,  dell’Ufficio  per  le  pubblicazioni  previste dalle varie procedure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assemblea costitutiva  (art. 56 legge)  Art. 25  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  All’Assemblea costitutiva sono convocati gli interessati di cui all’art. 57 della legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  convocazione  è  fatta  dall’Ufficio  mediante  avviso  personale  e  pubblicazione  nel  Foglio  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’assemblea  è  presieduta  dal  delegato  dell’Ufficio.  Udita  la  relazione  dei  promotori,  essa  provvede:  a)  b)  L’assemblea costitutiva funziona e delibera secondo le norme degli art. 59 e ss. della legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Convocazione  (art. 63 legge)  Art. 26  L’assemblea  è  convocata  dalla  delegazione  consortile  mediante  avviso  personale  e  pubblicazione nel Foglio ufficiale almeno otto giorni prima dell’assemblea; l’avviso di convocazione  indica le trattande e le proposte all’ordine del giorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                Nomina dei rappresentanti del Cantone
                            nella delegazione consortile  Art. 27  Il  Dipartimento  è  l’autorità  competente  per  la  nomina  dei  rappresentanti  del  Cantone  nella delegazione consortile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divieto di frazionamento  (art. 75 legge)  Art. 28  La Sezione dell’agricoltura è l’autorità competente per autorizzare il frazionamento fuori  dalle zone edificabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assunzione delle opere consortili  (art. 81 legge)  Art. 29  1  Entro  tre  mesi  dall’approvazione  definitiva  del  nuovo  riparto  dei  fondi  il  Consorzio  inizia  le  trattative  con  altri  enti  pubblici  per  la  cessione  delle  opere  consortili  già  realizzate  e  pagate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consorzio, con la richiesta per il trapasso a un altro ente pubblico, presenta all’Ufficio l’estratto  censuario  dei  fondi  in  oggetto  come  pure  gli  estratti  dei  verbali  dell’assemblea  consortile  e  dell’organo legislativo dell’ente subentrante riguardanti la cessione di dette opere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Dipartimento è l’autorità competente per la cessione delle opere consortili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Permuta generale  (art. 83a legge)  Art. 30  15  Il Consiglio di Stato decide l’esecuzione della permuta generale, mentre l’Ufficio fissa il  relativo  comprensorio  e  ratifica  il  valore  dei  terreni  oggetto  della  permuta  generale  fissato  dagli  estimatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                Permuta
                            a) domanda  (art. 89 legge)  Art. 31  1  La domanda di permuta contiene:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La domanda è presentata in tre copie, più una per ciascuno dei proprietari interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15    Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) citazione delle parti  (art. 92 legge)  Art. 32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La citazione contiene l’avviso agli interessati:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il perito tiene verbale delle operazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Nomina del perito distrettuale e del supplente
(art. 105 legge)
Art. 33
                            Il Consiglio di Stato nomina un perito distrettuale e un supplente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nomina della Commissione di ricorso  (art. 107 legge)  Art. 34  Il Dipartimento nomina la Commissione di ricorso e ne designa il presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onorari  (art. 110 legge)  Art. 35  Gli onorari di cui all’art. 110 della legge sono fissati dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità di vigilanza  (art. 112 legge)  Art. 36  16  L’Ufficio è l’autorità di vigilanza sui raggruppamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
Art. 37
                            È abrogato il regolamento d’applicazione della legge sul raggruppamento e la permuta  dei terreni del 9 aprile 1991.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 38
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra immediatamente in vigore.  17  Pubblicato nel BU  2012  , 234.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17    Entrata in vigore: 22 giugno 2012 - BU 2012, 234.