Regolamento del controllo cantonale delle finanze
                            Regolamento  del   controllo  cantonale   delle finanze  (RCCF)  (del  21  dicembre   2004)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  Visto  l’art.  36  cpv.  6   della   Legge  sulla  gestione  e   sul   controllo  finanziario  dello  Stato  del  20   gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1986  (LGF)  e   l’art.  21  cpv.  6 del  Regolamento  sulla   gestione   finanziaria  dello  Stato  del  21   dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Statuto  (art.  36,  cpv  1   e 2   LGF)  Art.  1  1  Il  Controllo   cantonale  delle  finanze   è   l’organo   specialistico  di    sorveglianza  finanziaria   e  amministrativa  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Controllo    cantonale  delle  finanze  è  un  organo  autonomo  e  indipendente    ed    è  attribuito  amministrativamente  al    direttore  del  Dipartimento   delle   Istituzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autonomia  e  l’indipendenza  del  Controllo  cantonale  delle  finanze  si  riferiscono  alle  facoltà  di  definire  le  modalità  di  programmazione    e   di  conduzione  dei  controlli,  senza  specifiche    direttive  e  influenze  da  parte  dell’esecutivo  o   del  legislativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principi  di  controllo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  2,    9,    36,  36a  e 39  LGF)  2  Art.  2  1  Il  Controllo  cantonale  delle  finanze  esercita  la    sorveglianza  finanziaria  e amministrativa  dello  Stato  assicurando  il   rispetto    dei  principi  espressi  nella  legge  sulla  gestione  e    sul  controllo  finanziario  dello  Stato  del  20  gennaio   1986  (LGF).  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Controllo  cantonale  delle    finanze  verifica  che  le  entità  sottoposte  al  suo    controllo  rispettino  i  principi  generalmente  ammessi  nell’ambito  della    contabilità  pubblica  e  commerciale  e  che  il  sostegno  dello  Stato   sia  utilizzato   conformemente  allo  scopo  per  il   quale   è   stato   assegnato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Controllo  cantonale  delle  finanze   verifica  che  un  adeguato  controllo  interno  sia  attuato  dall’entità;  all’occorrenza,  il  Controllo  cantonale  delle    finanze  deve    segnalare  nel  rapporto    di  revisione  le  eventuali  carenze   gestionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Controllo  cantonale  delle  finanze  verifica  in ambito  informatico  la    conformità   alle  disposizioni  di  controllo  interno  e   di gestione   finanziaria   nonché  alle  norme  e direttive   specifiche  delle  applicazioni  e  relativo  ambiente,   della   gestione  e conservazione  dati  e   della  sicurezza   dei  sistemi  .  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  la  verifica  di  conformità  delle    basi  legali    e    procedurali,  come    pure  alle    normative    sulla  protezione  dei  dati,  il   Controllo  cantonale  delle   finanze  si    avvale  del  Consulente  giuridico   del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modalità  d’intervento:
                        
                        
                    
                    
                    
                a. pianificata
                            (art.  36a,   cpv.  10  LGF)  6  Art.  3  1  Il  Controllo   cantonale  delle   finanze  esegue  le verifiche  secondo   un   programma  annuale  di  lavoro.  Di  principio,  su un  periodo   di    quattro  anni,  viene  svolto  almeno  un   controllo  di    tutte  le entità  secondo  le    priorità  d’intervento  stabilite  da  una   precedente  analisi  dei  rischi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Controllo  cantonale  delle  finanze  trasmette    il   suo  programma  di  lavoro  al  Consiglio  di  Stato  nonché  al    Presidente  della  Commissione  della  gestione  e   delle  finanze  al    più  tardi  entro  il  31   gennaio  dell’anno  di    attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Ingresso  modificato   dal  R    16.11.2011;  in    vigore   dal  1.12.2011   -  BU  2011,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Nota   marginale  modificata  dal  R    22.5.2012;  in vigore   dal  27.7.2012  -  BU  2012,   361.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   modificato  dal  R    11.9.2019;  in vigore   dal  13.9.2019   -  BU  2019,   319.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Cpv.  modificato  dal   R   11.9.2019;   in vigore  dal  13.9.2019  -  BU  2019,   319;  precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                361.
                            5  Cpv.  modificato  dal   R   11.9.2019;   in vigore  dal  13.9.2019  -  BU  2019,   319;  precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                361.
                            6    Nota   marginale  modificata  dal  R    22.5.2012;  in vigore   dal  27.7.2012  -  BU  2012,   361.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  non   pianificata
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  36a,   cpv  3   e cpv.  4 LGF)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Art.  4  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Delle  verifiche  particolari  possono  essere  attribuite  al    Controllo   cantonale  delle  finanze  dal  Consiglio   di  Stato,  dalla  Commissione  della  gestione  e   delle   finanze  del  Gran   Consiglio previa  i  nformazione al Consiglio di Stato, che ne può completare il mandato. Tali compiti devono tenere conto  d  elle risorse a disposizione e dell’attività annuale pianificata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  il  mandato    speciale  riguardasse    i  Comuni    esso  viene    svolto  in  collaborazione  con  la  Sezione  degli  enti  locali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Mandati  a    supporto  della  magistratura  sono  attribuiti  ai  sensi  dell’art.  194  del  Codice  di  diritto  processuale  svizzero  dal  Ministero   pubblico,  che  può  autorizzare  il  Controllo  cantonale   delle  finanze  ad  informare  il   Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.    su  denuncia  Art.  5  1  Il  Controllo  cantonale  delle  finanze  non    interviene,    di  principio,  sulla  base  di  una  denuncia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso   di  denuncia,  il   Controllo  cantonale  delle  finanze  informa   il   Dipartimento  interessato  e il  Direttore  amministrativo    del  Controllo  cantonale  delle  finanze  (direttore  del  Dipartimento    delle  Istituzioni).  Se  la  denuncia  concerne  il  Dipartimento  delle  Istituzioni,  la  Direzione  del  Controllo  cantonale  delle  finanze  informa  anche  il  Presidente  del  Consiglio  di  Stato  o    il   Vice  Presidente  qualora  la carica  di    Presidente   sia   attribuita  al    direttore  del  Dipartimento  delle  Istituzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  dei  controlli  e   preavviso  di revisione  Art.  6  1  Gli  interventi    del    Controllo  cantonale  delle  finanze  possono  aver  luogo  in  qualsiasi  momento  secondo   la    frequenza  determinata  dalla  pianificazione  pluriennale  delle  attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  regola,    il   Controllo  cantonale  delle  finanze  comunica  all’entità  interessata    con  ragionevole  anticipo  il   periodo   di esecuzione  della  revisione.  Sono  riservati  i  casi  in cui  gli  scopi  dei  controlli   escludono   il   preavviso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accesso  alle  informazioni  (art.  40,  cpv.  2   LGF)  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  servizio     è  tenuto  a  fornire  al  Controllo  cantonale  delle     finanze  tutta     la  documentazione  e   l’informazione  necessarie   alla   sua  attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Controllo  cantonale  delle  finanze    è    legittimato  ad  assumere  direttamente  informazioni    dalle  singole  entità  e  dai  singoli    collaboratori;    di  regola,  il  funzionario  dirigente  diretto  deve  essere  informato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’accesso  ai  dati  informatizzati  dell’entità    comprende    la  facoltà  da  parte  del  Controllo  cantonale  delle  finanze  di  procedere  all’estrazione    e    alla  trasmissione  dei  dati    sui  propri  mezzi  informatici  nonché  la    relativa   memorizzazione  per  le elaborazioni   del   caso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  d’informazione  (art.  40,  cpv.  2  LGF)  Art.  8  1  Se  l’entità  sollecitata  rifiuta  di  dare  seguito  alle  richieste  del  Controllo  cantonale   delle  finanze,  quest’ultimo  informa  il   Consiglio   di Stato   e, se  necessario  il   Presidente  della  Commissione  della  gestione   e delle  finanze.  Il   Consiglio  di  Stato  prende  allora  tutte  le misure  per   permettere  al  Controllo  cantonale  delle  finanze  di    portare  a   termine  il   suo  mandato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il rifiuto   da  parte  dell’entità  concerne  dati  personali  sensibili,  il   Controllo  cantonale  delle   finanze  informa  dapprima  l’Autorità  cantonale  di    vigilanza  (l’Incaricato  cantonale  della   protezione  dei  dati),  la  quale  fornirà  in tempi  brevi   il  suo  preavviso;  se  le    verifiche  necessitano  di    un   intervento   immediato  o  in    presenza   di    divergenze  tra  l’autorità  citata  e   il   Controllo  cantonale  delle   finanze,   quest’ultimo  si  rivolgerà  direttamente  al Consiglio  di Stato   e,    se necessario,  al Presidente   della  Commissione   della  gestione  e   delle  finanze.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Controllo    cantonale  delle  finanze    tiene  un  registro  degli  accessi  alle  diverse  raccolte  di  dati  personali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Nota   marginale  modificata  dal  R    22.5.2012;  in vigore   dal  27.7.2012  -  BU  2012,   361.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  modificato  dal  R    22.5.2012;  in    vigore   dal  27.7.2012  - BU  2012,  361.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Cpv.   modificato  dal  R    11.9.2019;  in vigore   dal  13.9.2019   -  BU  2019,   319.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Cpv.  modificato  dal   R    17.9.2008;  in    vigore  dal   1.10.2008  - BU  2008,  556.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaborazione  con  altri  organi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            di  controllo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  P  revia  informazione  del  Direttore  amministrativo  del  Controllo  cantonale  delle  finanze,  se  l  ’interesse pubblico lo giustifica e nell’ambito della collaborazione con altri organi di controllo e autorità  f  ederali, i rapporti o degli estratti possono essere divulgati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mandati  esterni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  36a,   cpv.  6   LGF)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Nel  quadro  dei  controlli  che  esigono  delle   conoscenze  particolari,  il   Controllo  cantonale  delle  finanze  può  ricorrere  a   specialisti  esterni  scelti   secondo  le modalità  previste   dalla   legge   sulle  commesse  pubbliche  del  20  febbraio  2001  (LCPubb)  e   dal  relativo  regolamento  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Processo  di  revisione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Riunione  iniziale  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’attività     di  verifica  inizia  con  un  primo  colloquio  alla  presenza  della  persona  responsabile  dell’entità  interessata  o   di  un  suo  sostituto  designato  dalla  stessa;  possono    essere  coinvolti  altri   servizi  e   funzionari   secondo   le esigenze   della  verifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’incontro    ha  lo  scopo  di  raccogliere  gli  elementi  necessari  per  impostare  la  revisione  quali  la  conoscenza  della  direzione,  dei  compiti    e    dell’organizzazione  dell’entità  e  l’informazione  sulle  procedure  e   il   sistema  di controllo   esistenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Elaborazione   del  programma   di verifica  Art.  12  Successivamente   alla  raccolta  di    informazioni  sull’entità  interessata,  il   revisore   procede  a  una   analisi  dei  dati   raccolti,  valutando  i  rischi  sui  processi  ed  elabora  un   programma   delle  attività  di  verifica  da  espletare.  La  pianificazione  è   verificata  e   approvata  dalla  Direzione  del  Controllo  cantonale  delle  finanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Esecuzione  delle   verifiche  Art.  13  1  Le  verifiche  sono  attuate,   di regola,  presso  l’entità  interessata.  Esse  sono  orientate  sulla  base  della  valutazione  dei  rischi   e   della  presenza  di    controlli  interni  secondo   quanto  stabilito  in    fase  di  pianificazione,  nonché   sulla  materialità  finanziaria  dei  processi  e delle  voci   contabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tutte  le    attività  di    revisione,  sia  a   livello  di    pianificazione,  sia  a   livello  di    esecuzione  delle   verifiche  sono  da  descrivere  in dettaglio  nelle   carte  di    lavoro  interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Messa  in  consultazione  del  progetto  di rapporto  Art.  14  1  Il  Controllo   cantonale  delle   finanze,  al    termine  della  verifica,  mette   in    consultazione  una  bozza  del  rapporto  alle  entità  interessate.  Tale  documento,  contenente  i   risultati  rilevanti    della  revisione,  servirà  quale  base  di    discussione  per   la riunione  finale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservati  i  mandati  a   supporto  di    inchieste  amministrative  o penali  o   verifiche  che   esigono   una  procedura  particolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  Riunione  finale  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Successivamente    al  controllo    e  alla  ratifica  di  tutta  l’attività  di  revisione    da  parte  della  Direzione  del  Controllo   cantonale  delle  finanze,  il   mandato  si conclude   di  regola  con  una  riunione  finale,  con  le    stesse  persone  che  hanno  partecipato   alla  prima  riunione.   Lo  scopo  dell’incontro   è   di  presentare  le    constatazioni  e   le raccomandazioni  nonché  di    discutere  le misure  correttive   proposte  e  le modalità   di    attuazione  previste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Nota  marginale  modificata  dal  R    22.5.2012;  in    vigore  dal  27.7.2012  - BU  2012,  361.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dal  R    22.5.2012;   in vigore  dal  27.7.2012  - BU  2012,  361.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Nota  marginale  modificata  dal  R    22.5.2012;  in    vigore  dal  27.7.2012  - BU  2012,  361.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.   modificato  dal  R    11.9.2019;  in    vigore  dal   13.9.2019  - BU  2019,  319;   precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                361.
                            15  Art.  modificato  dal  R    11.9.2019;   in vigore  dal  13.9.2019  - BU  2019,  319.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Processo  di  revisione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)   Redazione   del  rapporto   finale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  16  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Controllo    cantonale  delle  finanze  elabora  in  forma  scritta  il    rapporto    definitivo,  strutturato  in funzione   degli  obiettivi  della  revisione.  Il   rapporto  è   firmato,  di    regola,   da   chi   ha  eseguito  la  verifica  congiuntamente  al  Direttore  del  Controllo  cantonale  delle    finanze  o,  in  sua  assenza,  all’Aggiunto  di    Direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  regola  e    compatibilmente  con  le  esigenze    del  singolo  mandato,  il   rapporto  di  revisione  non  presenta  riferimenti  riconducibili  direttamente  alle   singole  persone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tipo  di  rapporto:
                        
                        
                    
                    
                    
                a. interno
                            Art.  17  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  rapporto   di    tipo  interno  è   allestito  d’ufficio   nell’ambito  dei  compiti   generali  assegnati   al  Controllo  cantonale  delle  finanze  dalla  LGF.   Sono  trattati   come  rapporti  di  revisione   interni  anche  quelli  di    controllo  o   tematici  inerenti  alle  verifiche   mirate  a   singole  tematiche   della  gestione  contabile.  I  rapporti   interni  sono   trasmessi:  a)  dell’entità   e   al    rispettivo  funzionario   dirigente;  b)  Direzione  del   Dipartimento  e   della  Divisione  cui  è   attribuita  l’entità  oggetto   di revisione;  c)  Sezione  delle  finanze  del  Dipartimento  delle  finanze  e dell’economia  nell’ambito  di    rapporti  valenza  finanziaria;  d)  per  conoscenza  al    Direttore  amministrativo  del   Controllo  cantonale  delle  finanze;  e)  alla  segreteria  della   Commissione  della  gestione  e delle  finanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   rapporto  di    tipo  interno   può  essere  trasmesso,  integralmente  o in    estratto,  alle  entità   suscettibili  di  essere  attivamente   interessate  dai  riscontri   in    esso  contenuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  esterno  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  rapporto  di    tipo  esterno  è allestito  su  mandato  legislativo  oppure  su  mandato   specifico  del  Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è   trasmesso   ai destinatari   designati  dal  mandante  e   ai    servizi  interessati   dalla  revisione,  fatto  salve  eventuali  disposizioni  delle  autorità  giudiziarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  rapporti  di  revisione   (riassuntivi  e   dettagliati)  dell’Azienda  cantonale  dei  rifiuti,  dell’Associazione  Festival  Internazionale  del  Film  di  Locarno,  dell’Università  della  Svizzera  italiana  e   della  Scuola  universitaria  professionale  della  Svizzera  italiana,  sono  trasmessi  in  copia    alle  segreterie    delle  commissioni  che   trattano   i  rispettivi  messaggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                c. speciale
                            Art.  19  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  rapporto  di  tipo  speciale  è  allestito  su  incarico  del  Consiglio  di  Stato  o  della  Commissione  gestione  e finanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è   trasmesso   ai destinatari   designati  dal  mandante  e   ai    servizi  interessati   dalla  revisione,  fatte  salve  eventuali  disposizioni  delle  autorità  giudiziarie  o   del  mandante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Archiviazione  della  documentazione  Art.  20  1  Una  copia  di  ogni    rapporto,  numerata  progressivamente,  unitamente  alla  presa  di  posizione  dei  singoli  servizi,  è    depositata    presso  il    Controllo  cantonale    delle  finanze  ed  è  a  disposizione  del  Consiglio  di Stato  e dei  membri  della  Commissione   della  gestione   e   delle   finanze,  previa  informazione  al    Presidente   della   citata  Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    operazioni  di  revisione    devono    essere  riscontrabili  in  carte    di  lavoro  che    sono  conservate,  unitamente  a   una  copia    del  rapporto,  per  almeno  10  anni.  Il   revisore  responsabile  del  mandato  assicura  la completezza  degli  atti   della  revisione,  sia  in    forma  cartacea,   sia  in forma  elettronica  e,  alla  conclusione  della  revisione,  procede  alla  trasmissione  completa  della  documentazione  alla  segreteria  del  Controllo  cantonale  delle  finanze  per  l’archiviazione   centralizzata  definitiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Nota  marginale  modificata  dal  R    22.5.2012;  in    vigore  dal  27.7.2012  - BU  2012,  361.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  modificato  dal  R    22.5.2012;   in vigore  dal  27.7.2012  - BU  2012,  361.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato  dal  R    11.9.2019;   in vigore  dal  13.9.2019  - BU  2019,  319.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  modificato  dal  R   11.9.2019;  in    vigore  dal  13.9.2019  -  BU  2019,  319;  precedenti  modifiche:   BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            554;  BU  2012,   361.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  modificato  dal  R    11.9.2019;   in vigore  dal  13.9.2019  - BU  2019,  319.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Applicazione  delle   raccomandazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  41,  cpv.  2   e 3   LGF)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  21  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Controllo  cantonale   delle   finanze  propone   alle  entità  verificate   l’adozione  di opportuni  provvedimenti  di    miglioramento  del  controllo   interno  e   della  gestione  finanziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   prese   di    posizione  dell’entità  verificata  relative   a   ogni  singola  osservazione  sono  presentate   al  Controllo  cantonale  delle  finanze,  in    forma  scritta,  entro  due   mesi  dalla   data   del  rapporto,  e   inviate  in  copia  per  conoscenza  a tutti  i  destinatari   del  rapporto.  Per   i  servizi   dell’Amministrazione  cantonale  le  risposte  devono  essere  firmate  anche  dal  Direttore  di divisione  cui  il servizio  è   subordinato  o dal  Segretario  generale.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sulla  base   delle  osservazioni  da  parte  dell’entità   revisionata,  il Controllo  cantonale  delle  finanze  registra  le    varie  pendenze  di revisione,  le    cui   attuazioni  sono  periodicamente  verificate  e/o  accertate  durante  la    successiva   revisione  e   presentate  nel  relativo  rapporto  di    revisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporto di attività del Controllo  delle   finanze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  36a,   cpv.  10  LGF)  24  Art.  22  1  Il  Controllo   cantonale  delle  finanze  trasmette   al    Consiglio  di Stato   e   alla  Commissione  gestione  e   finanze  il   suo  rapporto  d’attività,   redatto  annualmente,  contenente:  25  a)    statistici    di  riferimento  (numero    di  persone  impiegate,  numero    di  rapporti  elaborati,  dati  b)  generali  sulla  conduzione  del  Controllo   cantonale  delle  finanze;  c)  riassuntivi  delle  verifiche  espletate;  d)  dato    alle    raccomandazioni  e  alle  proposte  del  Controllo  cantonale  delle  finanze  da  delle  entità  verificate;  e)  inevase;  f)  di    revisione   informatica;  g)  dei   mandati   assegnati  a   esterni;  h)  attività  particolari    (formazione,  partecipazione    a   progetti  e  gruppi  di  lavoro,  consulenze,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Controllo  cantonale  delle   finanze  informa  trimestralmente  il   Consiglio  di    Stato   e annualmente  la  Commissione  gestione  e finanze  in    relazione   ai    rilievi  di    una  certa   importanza.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controllo  esterno  Art.  23  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  quattro    anni    il  Consiglio  di  Stato  assegna  l’incarico  di  verificare  l’operatività  del  Controllo  cantonale  delle  finanze  a   un’impresa   di revisione  esterna  abilitata  ad   esercitare  la    funzione  di  perito  revisore  dall’Autorità  federale  di sorveglianza  dei  revisori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   rapporto  di    revisione   è   indirizzato  al    Direttore  amministrativo  del  Controllo  cantonale  delle  finanze  che  lo    trasmette  al    Consiglio   di Stato,  nonché  al    Direttore  del   Controllo  cantonale  delle  finanze  che  a  sua  volta  ne  trasmette  una  copia   alla   Commissione  della  gestione  e delle  finanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizione  finale  Art.  24  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel   Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e degli  atti  esecutivi  ed  entra  immediatamente  in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Pubblicato  nel   BU  2005,  8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Nota  marginale  modificata  dal  R    22.5.2012;  in    vigore  dal  27.7.2012  - BU  2012,  361.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Art.  modificato  dal  R    22.5.2012;   in vigore  dal  27.7.2012  - BU  2012,  361.
                        
                        
                    
                    
                    
                23
                            Cpv.  modificato  dal   R    19.6.2013;  in    vigore  dal   1.7.2013  - BU  2013,  302.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Nota  marginale    modificata  dal  R    11.9.2019;    in  vigore    dal  13.9.2019;  precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                361.
                            25  Frase  modificata  dal   R    11.9.2019;  in    vigore  dal   13.9.2019  - BU  2019,  319.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Cpv.  introdotto  dal  R    11.9.2019;  in vigore   dal  13.9.2019  -  BU  2019,   319.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Art.   modificato  dal  R    11.9.2019;  in    vigore  dal   13.9.2019  - BU  2019,  319;   precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                361.
                            28  Entrata  in    vigore:  4   gennaio  2005  -  BU  2005,  1.