Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie
                            Legge  cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie  (legge sulle epizoozie)  (del 3 giugno 1969)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  d e c r e t a :  Scopo  Lo  Stato  tutela  la  salute  del  bestiame  e  promuove  i  provvedimenti  atti  a  prevenire  e  a  Autorità e organi competenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Dipartimento  Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’applicazione della legge e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Veterinario cantonale  a) Competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Veterinario  cantonale,  salvo  disposizione  contraria  della  presente  legge,  è  l’Autorità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Oltre alla direzione della lotta contro tutte le malattie animali secondo la legislazione federale e la  sulle casse d’assicurazione del bestiame;  sulle condotte veterinarie;  sugli aspetti sanitari del servizio di monta e della fecondazione artificiale;  sulla protezione degli animali;  sui servizi di sanità del bestiame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il veterinario cantonale dipende amministrativamente dal Dipartimento competente.  b) Collaborazione  Nell’esecuzione dei provvedimenti a lui conferiti, il veterinario cantonale può chiedere la  dei Municipi;  dei veterinari ufficiali;  degli ispettori del bestiame;  degli ispettori delle carni;  degli ispettori degli apiari;  degli ispettori delle derrate alimentari;  del personale dei macelli pubblici;  degli ispettori per la protezione degli animali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Ispettori del bestiame e affossatori;  ispettori delle carni e ispettori degli apiari  a) Nomine
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni:  gli ispettori del bestiame e i loro supplenti;  gli ispettori delle carni e i loro supplenti;  gli ispettori degli apiari e i loro supplenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso ne stabilisce i circondari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  ispettori  del  bestiame  svolgono  anche  le  mansioni  di  affossatori  delle  carcasse  secondo  la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Agli effetti della nomina il Consiglio di Stato interpella i Comuni interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Nella nomina è data la preferenza alle persone che conoscono i problemi relativi all’agricoltura, e  b) Retribuzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  versa  a  ogni  ispettore  del  bestiame  un’indennità  da  fr.  50.--  a  fr.  100.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  All’ispettore del bestiame e all’ispettore degli apiari spetta la quota parte del provento dei certificati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Agli  ispettori  delle  carni  che  non  siano  già  funzionari  stipendiati  di  un  macello  pubblico  spetta  la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I veterinari, gli ispettori del bestiame, delle carni o degli apiari che svolgono attività particolari per
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Municipi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I Municipi vigilano sull’osservanza della legislazione sulle epizoozie o dei provvedimenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi prendono i provvedimenti di loro competenza stabiliti dall’ordinanza federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In particolare:  assistono il veterinario cantonale, od ufficiale;  vigilano  sull’igiene  del  suolo,  dell’abitato,  delle  stalle,  delle  acque,  per  quanto  ha  riferimento  alla polizia epizootica;  mettono a disposizione persone e materiale qualora ciò fosse necessario, per ogni misura che  fosse imposta dalla legislazione o richiesta dall’Autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Veterinari ufficiali  Il  Consiglio  di  Stato  designa  i  veterinari  ufficiali  secondo  l’art.  3  della  legge  federale  e  Indennità per perdita di animali  a) Generalità  Oltre ai casi fissati dall’art. 32 della legge federale, il Cantone versa al proprietario una  per  la  perdita  di  animali  che  soccombono  o  devono  essere  abbattuti  per  una  delle  epizoozie  menzionate all’art. 1, capoverso 1, numeri da 11 a 17 della legge federale;  per  la  perdita  di  animali  che  devono  essere  macellati  o  distrutti  per  ordine  dell’Autorità  a  seguito di rickettsiosi dei bovini, degli ovini e dei caprini, salmonellosi dei bovini e leptospirosi  dei suini.  b) Percentuale e calcolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  stabilisce  per  regolamento  la  percentuale  d’indennità  nei  limiti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il valore di stima è calcolato conformemente alle direttive dell’Ufficio veterinario federale.  Spese di lotta  a) Assunzione da parte dello Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lo  Stato  assume  interamente  le  spese  dei  provvedimenti  ordinati  dall’Autorità  per  la  la peste bovina;  la pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini;  l’afta epizootica;  la tubercolosi;  la brucellosi;  la morva;  la rabbia, escluse le spese di vaccinazione;  la peste suina africana da virus;  l’acariosi delle api;  la peste americana delle api;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo Stato assume, inoltre, le spese per l’analisi batteriologica delle carni.  b) Sussidi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lo Stato sussidia nella misura del 40% le spese per la prevenzione:  del carbonchio ematico;  del carbonchio sintomatico;  della peste suina classica da virus;  della rabbia, esclusa la vaccinazione dei cani e dei gatti;  dell’agalassia contagiosa delle pecore e delle capre;  del colera aviare;  della peste e della pseudopeste aviarie;  della mixomatosi dei conigli;  delle rickettsiosi bovina, ovina e caprina (art. 54 dell’ordinanza federale);  delle leptospirosi bovina e suina (art. 55 dell’ordinanza federale);  della salmonellosi dei bovini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In uguale percentuale è sussidiata la costruzione di vasche per bagni contro la rogna delle pecore.  Esclusione o limitazione dell’obbligo di indennità  e dei sussidi  Le  indennità  e  i  sussidi  possono  essere  esclusi  o  limitati,  in  ogni  caso,  in  applicazione  Medicinali  Lo Stato può fornire gratuitamente medicinali, vaccini o sieri destinati alla prevenzione o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  1  Fiere e mercati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per  la  tenuta  di  fiere  e  di  mercati  di  bestiame  è  necessario  il  permesso  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  permesso  è  dato  al  Comune.  Il  Municipio  prende  i  provvedimenti  d’organizzazione;  esso  può  Commercio del bestiame  Il  Consiglio  di  Stato  fissa  le  prescrizioni  per  la  vigilanza  di  polizia  epizootica  nel  Alpeggio; svernamento e transumanza degli ovini  Il Consiglio di Stato emana ogni anno le prescrizioni di polizia epizootica per l’alpeggio,  Tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il Consiglio di Stato stabilisce le tasse:  per il commercio del bestiame;  dei certificati di trasloco, d’ispezione delle carni e dei relativi certificati come pure delle bollette  di scorta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  fissa  la  quota  parte  spettante  allo  Stato  sulle  tasse  e  i  certificati  di  cui  alla  Reclami  Contro  l’operato  dei  funzionari  di  cui  all’art.  5  o  dei  veterinari  ufficiali  può  essere  Ricorsi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art. abrogati dalla L 8.3.1995; in vigore dal 1.6.1995 - BU 1995, 231.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 478 e 482; precedente modifica: BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1997, 216.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Delitti e contravvenzioni; procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  delitti  e  le  contravvenzioni  previsti  dall’art.  47  della  legge  federale  sono  perseguiti  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  contravvenzioni  previste  dall’art.  48  della  legge  federale  sono  perseguite  e  giudicate  dal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chi contravviene alle norme della presente legge o alle relative norme d’applicazione, quando non
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nei casi del secondo e del terzo capoverso è applicabile la procedura prevista dalla legge del 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Norma transitoria  Il  saldo  del  Fondo  epizoozie  attualmente  risultante  nei  conti  dello  Stato  va  iscritto  nel  Norma abrogativa  Sono abrogati:  la Legge del 19 aprile 1960 sulla lotta contro le epizoozie;  la Legge dell’8 luglio 1957 concernente la lotta contro la brucellosi dei bovini;  il  Decreto  legislativo  del  6  marzo  1944  concernente  la  tassa  di  licenza  professionale  di  macellaio e salumiere;  il Decreto legislativo del 16 settembre 1938 sull’assicurazione obbligatoria degli alveari contro i  danni  causati  dalla  marciaia,  e  ogni  norma  legislativa  ed  esecutiva  contraria  o  incompatibile  con la presente legge.  Approvazione ed entrata in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Decorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum  e  ottenuta  l’approvazione  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ,  la  presente  legge  è  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1970  , 14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     Cpv.  modificato  dalla  L  20.4.2010;  in  vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,  261;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004, 389.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Approvazione federale: 12 gennaio 1970.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Entrata in vigore: 1.1.1970 - BU 1970, 9.