Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici
                            Legge  sulla municipalizzazione dei servizi pubblici  (del 12 dicembre 1907)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  su proposta del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  CAPITOLO I  Principi generali  Art. 1  È  data  facoltà  ai  Comuni  di  assumere,  in  base  alla  presente  legge,  l’esercizio  diretto  anche con diritto di privativa dei servizi di interesse pubblico.  Art. 2  I pubblici servizi municipalizzati devono essere amministrati separatamente, e in modo  distinto dagli altri rami della gestione comunale.  Potranno anche essere organizzati separatamente.  Trasformazioni in vista della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica  Art. 2a  1  1  I   Comuni   proprietari   di   aziende   municipalizzate   distributrici   d’energia   possono  trasformarle in persone giuridiche di diritto privato, per predisporle alla liberalizzazione del mercato  dell’energia elettrica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La trasformazione può estendersi, singolarmente o congiuntamente, alle attività di produzione e di  commercio  d’energia  elettrica,  alla  proprietà  e  alla  gestione  di  reti  di  distribuzione  e  ad  attività  analoghe per altre fonti d’energia e servizi connessi.  Art. 3  2  1  Le  aziende  municipalizzate  adottano  il  modello  contabile  armonizzato  applicando  per  analogia le norme degli art. 151 e seguenti della LOC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Dipartimento  delle  istituzioni  tramite  la  Sezione  degli  enti  locali  è  incaricato  di  procedere  all’introduzione del modello contabile armonizzato per le aziende.  Art. 4  L’utile  netto  è  destinato  in  primo  luogo  al  pagamento  degli  interessi  del  capitale  d’impianto o di riscatto.  Il residuo sarà versato ai fondi speciali di riserva, di ammortamento e di rinnovamento, e impiegato  in  miglioramenti  del  pubblico  servizio,  nella  riduzione  delle  tariffe  e  da  ultimo  a  favore  dell’erario  comunale, il tutto giusta le prescrizioni da stabilirsi dal regolamento speciale.  Art. 5  Possono  essere  assunti  a  economia  indipendentemente  quindi  dalle  forme  e  garanzie  stabilite  dalla  presente  legge  i  servizi  di  tenue  importanza  o  di  carattere  non  prevalentemente  industriale.  CAPO II  Organi delle aziende municipalizzate  Art. 6  Gli organi dei servizi municipalizzati sono:  -  -  -  -  CAPO II  Dell’Assemblea e del Consiglio comunale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art. introdotto dalla L 5.10.1999; in vigore dal 3.12.1999 - BU 1999, 284.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 638.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            3  L’assemblea, rispettivamente il Consiglio comunale:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  4  .  Art. 8  L’assunzione  dei  pubblici  servizi  dovrà  venire  risolta  dai  due  terzi  dell’Assemblea  -  rispettivamente   col   voto   affermativo   della   maggioranza   assoluta   dei   membri   componenti   il  Consiglio comunale.  Detta  assemblea  dovrà  essere  convocata  colle  norme  stabilite  per  le  Assemblee  straordinarie  almeno 15 giorni prima della sua tenuta.  Sarà dovere della Municipalità di far distribuire ai cittadini, almeno otto giorni prima, le sue proposte  relative  al  servizio  municipalizzato,  coi  dati  tecnici,  amministrativi  e  finanziari  che  vi  hanno  relazione.  Art. 9  L’epoca  dell’Assemblea  per  la  presentazione  del  preventivo  e  consuntivo  sarà  stabilita  dal regolamento organico, nel periodo di tempo in cui avvengono le Assemblee ordinarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Tale presentazione potrà anche aver luogo in occasione di dette Assemblee.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Almeno quindici giorni prima dell’Assemblea del consuntivo dovranno essere deposti presso la  Cancelleria  municipale,  per  l’esame  da  parte  dei  cittadini,  il  bilancio,  il  conto  utili  e  perdite  e  il  rapporto della Commissione di revisione.  In  quei  Comuni  ove  esiste  il  Consiglio  comunale,  i  detti  atti  dovranno  venire  trasmessi  dalla  Municipalità allo stesso Consiglio a norma della legge e regolamenti relativi.  CAPO IV  Della Municipalità e Commissione amministratrice  Art. 10  Le  aziende  municipalizzate  possono  venire  affidate  alla  Municipalità  ovvero  a  una  Commissione amministratrice nominata dalla Municipalità stessa col sistema del voto limitato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Ogni municipale non potrà votare per un numero superiore ai due terzi dei membri da eleggersi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. La responsabilità civile dell’amministrazione rimane tuttavia sempre a carico del Municipio.  Art. 11  I membri di detta Commissione stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.  La  loro  nomina  è  fatta  all’entrata  in  funzione  della  Municipalità.  Eventuali  sostituzioni  o  nomine  durante  il  quadriennio  si  intendono  durature  nel  periodo  in  corso.  Ai  membri  della  Commissione  potrà venire assegnata una congrua retribuzione da fissarsi nel regolamento organico.  Art. 12  5  Nella  Commissione  amministratrice  dovrà  entrare  a  far  parte  almeno  un  membro  del  Municipio.  Possono  inoltre  farne  parte  tutti  coloro  che  abbiano  i  requisiti  per  essere  municipali  e  non  siano  impiegati  o  parenti  di  impiegati  dell’azienda  nei  gradi  previsti  dall’articolo  83  legge  organica comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.Le incompatibilità stabilite per i municipali stanno anche per i membri di una stessa Commissione  amministratrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.Il presidente della Commissione viene scelto dal Municipio.  Art. 13  La Municipalità:  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Per  stare  in  causa  dovrà  avere  ottenuto  l’autorizzazione  dell’Assemblea  rispettivamente  del  Consiglio comunale, i quali deliberano a semplice maggioranza;  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. modificato dalla L 19.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 200.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Lett. introdotta dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982,13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art. modificato dal DL 16.12.1991; in vigore dal 1.3.1992 - BU 1992, 63.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Nelle  vertenze  dipendenti  da  istanza  per  rigetto  di  opposizione  e  così  pure  nelle  azioni  possessorie   o   provvisionali   può   la   Municipalità   proporre   istanze   giudiziarie   o   accettare   la  contestazione delle cause promosse contro il Comune senza essere astretta all’obbligo di chiedere  l’assenso dell’Assemblea o del Consiglio comunale.  Art. 14  ...  7  CAPO V  Dei regolamenti  Art. 15  Ogni azienda municipale è retta da un regolamento organico adottato come alla lettera  f) dell’articolo 7.  Art. 16  Oltre  alle  norme  per  il  funzionamento  amministrativo,  contabile  e  tecnico  dell’azienda,  detto regolamento determina:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  Art. 17  La Municipalità adotterà inoltre gli altri regolamenti speciali richiesti dall’azienda.  Art. 18  8  Tutti i regolamenti devono essere esposti al pubblico e approvati dal Consiglio di Stato  secondo le norme della LOC.  CAPO VI  Della Commissione di revisione  Art. 19  La commissione di revisione o di controllo è composta di tre membri e di due supplenti,  che  vengono  nominati  ogni  anno  dall’Assemblea,  rispettivamente  dal  Consiglio  comunale,  col  sistema del voto limitato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Detta nomina avrà luogo in sede di preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. La Municipalità, allestito il bilancio dell’azienda, lo rimetterà alla Commissione di revisione il cui  rapporto dovrà essere insinuato almeno tre settimane prima della discussione del consuntivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  In  caso  che  la  nomina  sia  fatta  dal  Consiglio  comunale,  almeno  un  membro  e  un  supplente  dovranno essere membri del Consiglio comunale stesso.  Art. 20  Gli  obblighi  e  attributi  della  Commissione  di  revisione  sono  quelli  previsti  dal  Codice  federale  delle  Obbligazioni,  le  cui  disposizioni  sono  pure  applicabili  per  stabilire  le  responsabilità  dei commissari.  Art. 21  9  La  carica  di  revisore  potrà  essere  retribuita  con  indennità  da  fissare  nel  regolamento  organico. Alla stessa possono venire assunti i cittadini aventi i requisiti per essere municipali, salvo  le incompatibilità previste dall’articolo 83 legge organica comunale.  CAPO VII  Del Direttore  Art. 22  Per ogni azienda municipale sarà dalla Municipalità nominato un Direttore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. È in facoltà della Municipalità di riunire sotto unica direzione più aziende municipalizzate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Lett. introdotta dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8     Art.  modificato  dalla  L  30.11.2009;  in  vigore  dal  1.1.2010  -  BU  2010,  16;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                1982, 13; BU 2009, 54.
                            9    Art. modificato dal DL 16.12.1991; in vigore dal 1.3.1992 - BU 1992, 63.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Le attribuzioni del Direttore saranno determinate dal regolamento o dal contratto di nomina.  CAPO VIII  Degli impiegati  Art. 23  Gli  impiegati  delle  aziende  municipalizzate  sono  nominati  dalla  Municipalità,  dietro  concorso.  Art. 24  Il  personale  delle  aziende  municipali  dovrà  essere  assicurato,  pei  casi  di  infortunio,  in  conformità  delle  leggi  federali  e  cantonali  sulla  responsabilità  dei  padroni  e  capi  di  imprese.  È  in  facoltà  dei  Comuni  di  provvedere  all’assicurazione  dei  propri  impiegati  in  caso  di  vecchiaia  o  invalidità.  CAPO IX  Delle aziende consorziali  Art. 25  10  Per  ragioni  di  interesse  pubblico  e  segnatamente  per  un  più  razionale  coordinamento  due o più Comuni possono formare un consorzio. Sono per il resto applicabili le norme della legge  sul consorziamento dei Comuni.  Art 26-34    ...  11  Art. 34bis   ...  12  CAPO X  13  Delle concessioni  e del riscatto delle aziende di interesse pubblico  Art. 35  14  Qualunque   concessione   di   aziende   d’interesse   pubblico   per   essere   valida   deve  rispondere ai seguenti requisiti:  a)  b)  c)  d)  e)  l’azienda.  delle stesse può essere richiesta mediante preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno di  durata   della   concessione   a   partire   dal   secondo   anno   di   concessione;   essa   dovrà  segnatamente tener conto dell’evoluzione di tutti i costi determinanti.  regolata;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10     Art.  modificato  dalla  L  15.12.1981;  in  vigore  dal  22.1.1982  -  BU  1982,  13;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                1975, 97.
                            11    Art. abrogati dalla L 21.2.1974; in vigore dal 1.6.1975 - BU 1975, 97.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12     Art. abrogato dalla L 21.2.1974; in vigore dal 1.6.1975 - BU 1975, 97; introdotto dal DL 27.12.1920 -
                        
                        
                    
                    
                    
                BU 1921, 107.
                            13    Capo modificato dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14     Art.  modificato  dalla  L  15.12.1981;  in  vigore  dal  22.1.1982  -  BU  1982,  13;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                1975, 97.
                            f)  La concessione è sottoposta ai diritti di referendum e di iniziativa.  Gli atti di concessione sono sottoposti per l’approvazione al Consiglio di Stato.  La concessione diventa esecutiva con tale approvazione.  Art. 35a  ...  15  Art. 36  16  Le medesime formalità devono esser osservate nei casi di rinnovo, di modificazione o di  prolungazione  di  una  concessione  già  accordata:  sono  esclusi  in  ogni  caso  il  rinnovo  e  la  prolungazione in forma tacita.  Art. 37  I servizi di interesse pubblico di spettanza dell’industria privata potranno venire riscattati  dai Comuni o Consorzi di Comuni.  Il voto definitivo sul riscatto spetterà sempre all’Assemblea, rispettivamente al Consiglio comunale  nelle  forme  stabilite  dall’articolo  8  della  presente  legge  e  riservato  il  diritto  di  ricorso  di  cui  all’articolo 7, lettera a).  Art. 38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Alla scadenza della concessione e se la medesima non è stata rinnovata, il Comune è  tenuto ad assumere in proprio o a concedere ad una propria azienda municipalizzata o un’azienda  consortile di cui fa parte il servizio d’interesse pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A tale scopo il Comune ha il diritto di chiedere l’anticipata immissione in possesso degli impianti  necessari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nell’ambito dei servizi definiti dall’art. 2a, la nuova concessione può essere rilasciata ad aziende  pubbliche o private, con o senza trasferimento di proprietà degli impianti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’indennità  di  riscatto  corrisponderà  al  valore  reale  e  reperibile  dei  beni  al  momento  del  riscatto.  L’indennità così determinata potrà essere corretta qualora si verificassero rilevanti divergenze con  le  risultanze  contabili.  Dal  valore  così  determinato  sono  infine  deducibili  i  contributi  di  terzi  per  allacciamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4bis  Il  riscatto  può  essere  chiesto  quando  sia  trascorso  un  terzo  della  durata  complessiva  della  concessione, e sarà preceduto dal preavviso di due anni.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  riscatto  della  rete  di  distribuzione  di  energia  elettrica  potrà  avvenire  solo  previo  esame  e  consenso del Consiglio di Stato, che dovrà determinarsi sulla modifica del comprensorio di rete.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  20  Art. 39  21  I Comuni o Consorzi che fanno luogo al riscatto si intendono sostituiti nei contratti, oneri  e diritti dell’azienda riscattata, relativi all’esercizio del servizio pubblico, nonché negli obblighi verso  il  personale  addetto  al  servizio  stesso,  purché  i  contratti  siano  stati  stipulati  e  il  personale  regolarmente assunto prima della denuncia del riscatto.  Degli oneri e diritti derivanti da detti contratti sarà tenuto calcolo nella determinazione  dell’indennità di riscatto.  CAPITOLO XI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Contestazioni e procedura  Art. 40  23  Le  contestazioni  tra  utenti  e  azienda  municipalizzata  o  concessionaria  sono  decise  in  via  di  reclamo  dal  Consiglio  di  Stato.  Contro  la  decisione  del  Consiglio  di  Stato  è  dato  ricorso  al  Tribunale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15    Art. abrogato dalla L 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 16; precedenti modifiche: BU 1982,
                        
                        
                    
                    
                    
                13; BU 2009, 54.
                            16    Art. modificato dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17     Art.  modificato  dalla  L  5.10.1999;  in  vigore  dal  3.12.1999  -  BU  1999,  284;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                1982, 13.
                            18    Cpv. introdotto dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 587.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19    Cpv. modificato dalla L 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 16.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20    Cpv. abrogato dalla L 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 16.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21    Art. modificato dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22    Capo modificato dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23    Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 513.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41
                            24  Le  contestazioni  tra  Comune  e  azienda  concessionaria  sono  decise  in  via  di  reclamo  dal  Consiglio  di  Stato.  Contro  la  decisione  del  Consiglio  di  Stato  è  dato  ricorso  al  Tribunale  amministrativo.  Art. 42  25  Per il resto sono applicabili le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24  settembre 2013.  Art. 43  26  L’indennità  di  riscatto  è  stabilita,  giusta  le  norme  di  cui  all’art.  38  di  questa  legge,  dal  Tribunale delle espropriazioni, riservato il ricorso al Tribunale amministrativo ai sensi della legge di  espropriazione.  CAPITOLO XII  Art. 44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  concessionari  di  reti  elettriche  possono  far  uso  del  suolo  pubblico  per  ogni  loro  necessità. I relativi interventi soggiacciono ad autorizzazione da parte del municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Restano riservati eventuali permessi previsti da altre leggi.  Art. 45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli interventi dei concessionari di rete sono eseguiti a loro spese e secondo le regole  dell’arte. A lavori conclusi lo stato dei luoghi dev’essere ripristinato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  consultano  i  gestori  di  rete  nell’ambito  della  modifica  o  revisione  della  pianificazione  locale  e  cooperano  con  essi  nell’ambito  dei  lavori  di  costruzione  di  strade,  piazze,  marciapiedi  o  altro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  modifica  delle  linee  o  degli  impianti  del  gestore,  che  dovesse  essere  richiesta  dall’uso  del  suolo  pubblico,  dev’essere  eseguita  dal  gestore  a  proprie  spese.  Resta  riservata  una  diversa  ripartizione per ragioni di equità.  Art. 45a  29  1  I  proprietari  e  i  gestori  di  rete  sono  responsabili  di  ogni  danno  cagionato  dalla  costruzione o dall’esercizio degli impianti elettrici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  adottano  le  necessarie  disposizioni  per  liberare  il  Comune  da  ogni  responsabilità  e  si  assumono i costi di eventuali liti giudiziarie.  Art. 45b  ...  30  Art. 46  31  La presente legge entra in vigore  32  dopo trascorso il termine per l’esercizio del diritto di  referendum.  Da  detta  epoca  si  intendono  abrogate  tutte  le  disposizioni  contrarie  o  incompatibili  colla legge stessa.  Pubblicata nel BU  1908  , 95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24    Art. modificato dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25     Art.  modificato  dalla  L  24.9.2013;  in  vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,  480;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                1982, 13.
                            26    Art. modificato dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27     Art.  modificato  dalla  L  30.11.2009;  in  vigore  dal  1.1.2010  -  BU  2010,  16;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                1982, 13; BU 2009, 54.
                            28     Art.  modificato  dalla  L  30.11.2009;  in  vigore  dal  1.1.2010  -  BU  2010,  16;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                1982, 13; BU 1998, 129; BU 2009, 54.
                            29     Art.  modificato  dalla  L  30.11.2009;  in  vigore  dal  1.1.2010  -  BU  2010,  16;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                1982, 13; BU 2009, 54.
                            30    Art. abrogato dalla L 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 16; precedenti modifiche: BU 1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                284; BU 2009, 54.
                            31    Art. introdotto dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32    Entrata in vigore: 21 febbraio 1908 - BU 1908, 95.