Legge sui Consorzi
                            Legge  sui Consorzi  (del 21 luglio 1913)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  d e c r e t a :  Capitolo I  Consorzi per opere di sistemazione di acque, di premunizione, ecc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Qualora  esigenze  di  sicurezza  le  rendano  necessarie,  sono  da  realizzare  adeguate
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Interventi  di  sistemazione  e  correzione  di  corsi  d’acqua  e  rive  lacustri  devono  essere  realizzati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  interventi  di  premunizione,  consolidamento,  piantagione  e  imboschimento  necessari  per
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  consorzi  promuovono  e  realizzano  progetti  di  rivitalizzazione  e  rinaturazione  dei  corsi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dette  opere  si  eseguiranno  e  manterranno  a  mezzo  e  a  spese  dei  consorzi  quando
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sussidiamento  delle  stesse  da  parte  del  Cantone  è  regolato  dalla  Legge  sui  territori  soggetti  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  1  Nel  caso  di  opere  di  interesse  generale,  dovranno  far  parte  del  consorzio  tutti  i
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel caso di opere di prevalente interesse particolare, dovranno far parte del consorzio tutti i privati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  1  Le spese saranno  ripartite tra i membri del  consorzio in proporzione al vantaggio  che
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel caso di consorzi costituiti secondo l’articolo 4 capoverso 1, il Comune può prelevare contributi  Sulla  domanda  di  uno  o  più  interessati  o  sulla  proposta  del  dicastero  competente  e  la compilazione del progetto delle opere da eseguirsi;  la perizia della spesa occorrente;  ove ne sia il caso, i rilievi tecnici delle località che hanno relazione colle opere, la formazione  delle  relative  mappe  di  comprensorio,  la  classificazione  delle  zone  che  potranno  risentire  vantaggio e la stima delle proprietà o degli enti soggetti al consorzio;  il riparto della spesa fra gli interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art. modificato dalla L 19.6.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. modificato dalla L 19.6.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. modificato dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.4.1987 - BU 1987, 79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv. introdotto dalla L 29.1.1990; in vigore dal 4.9.1995 - BU 1990, 96 e BU 1995, 401.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art. modificato dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.4.1987 - BU 1987, 79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art. modificato dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.4.1987 - BU 1987, 79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Le  spese  occorrenti  per  le  suddette  operazioni  saranno  anticipate  dallo  Stato  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Approvati gli atti, il Consiglio di Stato dichiara la pubblica utilità delle opere e ordina il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il decreto è pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone, coll’elenco degli interessati, a ciascun dei
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel caso di consorzi per opere di interesse generale secondo l’art. 4 cpv. 1, agli interessati sarà  Ogni  opposizione  deve,  sotto  perenzione,  essere  insinuata  al  Consiglio  di  Stato  per
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  1  I ricorsi che contestano la pubblica utilità sono decisi dal Gran Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cresciuta in giudicato la dichiarazione di pubblica utilità, il Consiglio di Stato pronuncia sulle altre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  le  decisioni  del  Gran  Consiglio  e  del  Consiglio  di  Stato  è  dato  ricorso  al  Tribunale  Il  consorzio  acquista  la  personalità  giuridica  per  il  fatto  del  decreto  governativo  che
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Entro  breve  termine  dalla  pubblicazione  del  decreto  istituente  il  Consorzio,  i  membri  Nell’assemblea   consortile   ogni   interessato   avrà   il   diritto   ad   un   numero   di   voti  L’assemblea  nella  sua  prima  riunione  nomina,  a  voto  aperto  o  segreto,  la  delegazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  La convocazione delle assemblee ha luogo mediante avviso pubblico nel Foglio ufficiale  Il Consiglio di Stato procede alla nomina della delegazione e prende quelle deliberazioni  I membri della delegazione stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 38.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art. modificato dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.4.1987 - BU 1987, 79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Paragrafo introdotto dal DL 2.12.1920; in vigore dal 1.10.1920 - BU 1920, 481.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Il Consorzio è rappresentato dalla delegazione. Questa provvede alla esecuzione delle  Per far fronte alle spese occorrenti saranno prese a mutuo dalla delegazione le somme  È riconosciuta un’ipoteca legale sopra tutti i beni soggetti al consorzio per il pagamento  Le parcelle emesse dalla delegazione consortile sono parificate alle sentenze esecutive  Mediante il decreto che riconosce la pubblica utilità, si riterrà implicitamente accordata  Nessuno può erigere né rettificare ripari senza il consenso del Consiglio di Stato.  delle pubbliche costruzioni. Contro la decisione dipartimentale sono ammessi i rimedi di diritto  previsti dalla procedura sulle contravvenzioni attribuite ad autorità amministrative cantonali.  medesime siano dannose a terzi o possano nuocere al buon regime delle acque.  Tutti i terreni conquistati che prima erano letto di fiume, torrente, o corso d’acqua o lago,  ordinaria, esclusi i terreni che vengono invasi in tempo di piena.  in un sol corpo o per lotti al mezzo di licitazione, da tenersi fra i componenti del consorzio.  Ogni   consorzio   dovrà   adottare   un   regolamento   organico   speciale   e   sottoporlo  Se  la  delegazione  consortile  non  provvede  ai  propri  incombenti,  il  Consiglio  di  Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Quando circostanze speciali lo giustifichino, il Consiglio di Stato può:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10     Art.  modificato  dalla  L  27.6.2012;  in  vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,  474;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1921, 117.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Art. modificato dalla L 19.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 253.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Cpv. modificato dal DL 27.12.1920; in vigore dal 25.2.1921 - BU 1921, 117.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Cpv. introdotto dalla L 19.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 253.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Nessun  consorzio  potrà  essere  sciolto  se  non  in  forza  di  uno  speciale  decreto  del  Capitolo II  Consorzio per altri scopi di utilità pubblica  Quando l’interesse pubblico lo richieda il Consiglio di Stato può, dietro istanza di uno o  Detti consorzi sono regolati dalle norme previste dagli articoli 4 a 22 inclusivo e 25 a 28  Disposizioni diverse e finali  In  caso  d’urgenza  il  Consiglio  di  Stato  prima  della  istituzione  del  consorzio,  potrà
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le decisioni della delegazione consortile e dell’assemblea possono essere impugnate
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.  Le  comunicazioni  a  mezzo  posta  previste  da  questa  legge  sono  fatte  per  invio  non  Per   i   laghi   e   corsi   d’acqua   promiscui   rimangono   riservate   le   disposizioni   delle  È  concesso  ai  consorzi  esistenti  o  soggetti  a  questa  legge,  il  termine  di  un  anno  per  La  legge  9  giugno  1853  e  le  successive  sue  modificazioni,  la  lettera  g)  dell’art.  2  della
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  La  presente  legge  entrerà  in  vigore  19    trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  Norma transitoria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Cpv. privato della validità dalla L 6.3.1945; in vigore dal 24.4.1945 - BU 1945, 85.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15    Art. introdotto dal DL 27.12.1920; in vigore dal 25.2.1921 - BU 1921, 117.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16    Art. introdotto dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.4.1987 - BU 1987, 79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17     Art.  modificato  dalla  L  2.12.2008;  in  vigore  dal  27.1.2009  -  BU  2009,  38;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1966, 253.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18    Cpv. modificato dal DL 27.12.1920; in vigore dal 25.2.1921 - BU 1921, 117.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19    Entrata in vigore: 16 settembre 1913 - BU 1913, 207.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I  consorzi  per  opere  di  sistemazione  di  acque,  premunizione,  ecc.  adeguano  il  loro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1913  , 207.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20    Art. introdotto dalla L 19.6.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 297.