Regolamento concernente la formazione complementare dei docenti di scuola dell’infanzia o di scuola elementare che intendono insegnare nella scuola media
                            5.3.1.6.2:  R  concernente  la  formazione  complementare  dei  docenti  di  scuola  dell'infanzia  o  di  scuola  elementare che intendono insegnare nella scuola media - 18 maggio 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.3.1.6.2  Regolamento  concernente la formazione complementare dei docenti  di scuola dell’infanzia o di scuola elementare che intendono  insegnare nella scuola media  [1]  (del 18 maggio 2004)  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamato l’art. 15 della Legge sull’Alta Scuola Pedagogica (ASP) del 19 febbraio 2002;  ritenuto che le denominazioni concernenti le persone utilizzate nel presente regolamento s’ intendono al  maschile e al femminile;
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’applicazione
Art. 1
                            Il  presente  regolamento  definisce  le  modalità  e  la  durata  della  formazione  complementare  destinata ai titolari di un diploma d’insegnamento che intendono conseguire l’abilitazione all’insegnamento  nella scuola media (in seguito SM).
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione del corso
Art. 2
                            L’istituzione di un corso di formazione complementare avviene sulla base di una decisione del  Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), mentre l’organizzazione è  assunta dall’ASP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni generali per l’accesso
al corso di formazione
Art. 3
                            Al corso di formazione complementare possono iscriversi, di regola, i titolari di un diploma  d’insegnamento di SI o di SE che hanno svolto con esito positivo un’esperienza professionale di almeno 3  anni.  [2]  Sono riservate le disposizioni previste dal Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle  alte scuole per i docenti del secondario I, del 26 agosto 1999, con particolare riferimento all’art. 5 cpv. 4.  Il  numero  delle  persone  ammesse  al  corso  e  altri  requisiti  specifici  alla  formazione  sono  precisati  nell’avviso d’iscrizione di cui all’art. 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Iscrizione e ammissione
Art. 4
                            L’avviso d’iscrizione è pubblicato sul Foglio ufficiale.  La domanda d’ammissione, redatta su apposito formulario, deve essere corredata dai seguenti documenti:  a)    curriculum vitae;  b)    titolo di studio;  c)    attestazione della pratica professionale svolta.  L’ammissione al corso è subordinata:  a)    alla valutazione positiva della pratica professionale da parte dell’ispettore di circondario o del direttore  dell’istituto;  b)        alla  verifica  della  preparazione  scientifica  e  culturale  svolta  da  docenti  universitari  o  da  istituti  universitari riconosciuti.  Il livello delle conoscenze disciplinari richiesto in entrata è determinato in conformità con il regolamento  intercantonale di cui all’art. 3 cpv. 2 ed è precisato sull’avviso d’iscrizione pubblicato sul Foglio ufficiale.  L’ASP organizza la verifica delle conoscenze richieste.  I  l   candidato è ammesso solo dopo aver superato le prove d’ammissione che attestano le conoscenze sia  disciplinari  specifiche  sia  di  contenuti  e  di  didattica  disciplinare,  come  pure  di  natura  psicopedagogica,  necessarie nell’esplicitazione dell’attività d’insegnante. L’ammissione è definitiva solo dopo il pagamento  della tassa semestrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione della formazione
Art. 5
                            La formazione prevede:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)    la didattica disciplinare specifica;  c)    i periodi di pratica professionale e di stage.  Le formazioni di cui al punto a) e b) comportano   la frequenza dei moduli svolti dall’ASP oppure organizzati  in collaborazione con l’Università della Svizzera italiana, la Scuola universitaria professionale della Svizzera  italiana  o  con  altre  università  svizzere  o  estere,  eventualmente  anche  con  modalità  di  formazione  a  distanza.  La pratica professionale di cui al punto c) si svolge nelle scuole medie.  Durante  il  periodo  della  formazione  i  docenti  abilitandi,  devono  svolgere  uno  stage  di  almeno  due  settimane secondo le modalità che saranno precisate.  La Direzione dell’ASP, sulla base della formazione precedente, può concedere delle equivalenze parziali e  l’eventuale esonero dai relativi moduli.
                        
                        
                    
                    
                    
                Piano della formazione complementare
Art. 6
                            La Direzione   dell’ASP pubblica all’inizio della formazione complementare il piano degli studi e il  calendario della formazione.  In caso di forza maggiore la direzione può modificare l’organizzazione del piano degli studi o l’offerta dei  moduli; i cambiamenti devono intervenire prima dell’inizio dei moduli.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata
Art. 7
                            La durata della formazione, ripartita su almeno due anni, è equivalente a 2 semestri, escluso lo  stage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni per l’ottenimento del titolo
Art. 8
                            L’abilitazione all’insegnamento si ottiene seguendo una preparazione complessiva equivalente  ad almeno 60 ECTS, nei seguenti ambiti:  a)    teoria e didattica della disciplina;  b)    scienze dell’educazione sui temi specifici relativi all’adolescenza;  c)    pratica professionale nelle SM;  d)    lavoro di diploma.  [3]  Il numero e la ripartizione degli ECTS sono  precisati sull’avviso d’iscrizione pubblicato sul Foglio ufficiale.  È pure richiesto lo svolgimento dello stage di cui all’art. 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prove di certificazione
Art. 9
                            le competenze acquisite dagli abilitandi.  Le  modalità  di  valutazione  possono  variare  secondo  le  esigenze  dettate  dall’attività  e  dai  contenuti  dei  moduli.  L’organizzazione, gli obiettivi, le modalità di valutazione e i crediti ECTS d’ogni modulo sono definiti nel  piano degli studi.  La valutazione è espressa in modo scalare: la nota va da 1 a 6 (sono ammessi i mezzi punti) e sono  considerate  insufficienti  le  note  inferiori  al  4.  Le  valutazioni  dei  moduli  frequentati  altrove  riconosciuti  dall’ASP, sono riportati a questa scala di valori.  La valutazione degli esami scritti e orali è espressa con le note.  I crediti ECTS assegnati ai moduli sono attribuiti in blocco quando lo studente ha ottenuto almeno la nota
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  La  prova  di  valutazione  dei  moduli  con  esito  insufficiente  può  essere  ripetuta  soltanto  una  volta;  un  secondo insuccesso comporta la ripetizione dei moduli.  Ogni valutazione è comunicata per iscritto all’abilitando interessato; il giudizio d’insufficienza è corredato  da indicazioni di carattere formativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Valutazione della pratica professionale
Art. 10
                            Alla fine d’ogni periodo di pratica professionale è espressa una valutazione sul lavoro svolto dal  candidato.  La  valutazione  è  effettuata  da  una  commissione  composta  del  docente  di  pratica  professionale,  di  un  rappresentante  dell’istituto  universitario  che  ha  assunto  il  partenariato  nella  formazione  e  di  un  rappresentante dell’ASP.  La valutazione assegnata in modo scalare è comunicata per iscritto al docente abilitando.  La pratica professionale valutata inferiore a 4, non può essere ripetuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Lavoro di diploma
Art. 11
                            L’abilitando discute di fronte ad un’apposita Commissione il lavoro di diploma.  La Commissione   è designata dalla Direzione e si compone di due membri:  un rappresentante dell’istituto  universitario che ha assunto il partenariato nella formazione e di un rappresentante dell’ASP  .  Il lavoro di diploma e l’esito della discussione sono valutati con una nota.  La  Commissione    può  chiedere  al  candidato  un  complemento  del  lavoro  di  diploma  o/e  di  ripetere  la  discussione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Titolo conseguito
Art. 12
                            Nel diploma, rilasciato dal Dipartimento sono iscritti:  a)    i dati personali del candidato;  b)    la denominazione del diploma;  c)    l’elenco dei moduli seguiti con le qualifiche o le note e gli ECTS;  d)    il titolo del lavoro di diploma con la nota e gli ECTS;  e)    il nome dell’istituto, la funzione svolta sia durante lo stage che per gli ECTS.  Nella misura in cui sono soddisfatti i requisiti previsti dagli accordi intercantonali, è iscritta la menzione  relativa al riconoscimento intercantonale del diploma.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese a carico dei candidati
Art. 13
                            L’entità della tassa semestrale è precisata nell’avviso d’iscrizione.  Le spese per il materiale e i libri, come pure per le trasferte, il vitto e l’alloggio durante i periodi di pratica  professionale, lo stage o durante le attività previste dai moduli sono a carico dei candidati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione ed entrata in vigore
Art. 14
                            Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed  entra in vigore il 1° settembre 2004.  Pubblicato   nel BU  2004  , 226.
                        
                        
                    
                    
                    
                [1]
Abrogato dal BU 2009, 201; resta transitoriamente in vigore fino a sostituzione con l’analogo regolamento, che
sarà emanato dalla SUPSI - BU 2009, 319.
[2]
Cpv. modificato dal R 27.2.2008; in vigore dal 29.2.2008 - BU 2008, 127.
[3]
Cpv. modificato dal R 27.2.2008; in vigore dal 29.2.2008 - BU 2008, 127.
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