Regolamento della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione
                            Regolamento  della  legge  sull’esercizio   della  professione di  impresario   costruttore  e   di  operatore   specialista   nel  settore  principale della  costruzione  (RLEPICOSC)  (del   3 dicembre  2014)  IL    CONSIGLIO  DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge  sull’esercizio  della  professione   di  impresario  costruttore  e di  operatore  specialista  nel  settore  principale  della  costruzione  del  1.    dicembre  1997  (LEPICOSC)  decreta:  Capitolo  primo  Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  di  vigilanza  Art.  1  1  La  Commissione  di  vigilanza    (in  seguito  commissione)  è   composta  di  cinque  membri    e  due  supplenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    decisioni  della  commissione  sono  prese  a  maggioranza  dei  presenti.  In  caso    di  parità  è  determinante  il   voto  del  presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   decisioni  sono  firmate   dal  presidente  (o,  in    sua  sostituzione,  da  un  membro)  e   dal  segretario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  provvedimenti    cautelari  e  le  questioni  che  non  riguardano  temi  di  rilevante    importanza  possono  essere  decisi  dal  solo  presidente  oppure  da  un  membro  della  commissione   su  delega.
                        
                        
                    
                    
                    
                Segretariato
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commissione  si    avvale  di    un  segretariato  permanente  che   ha  sede  presso   la    Società  Svizzera  Impresari   Costruttori  Sezione  Ticino   (SSIC-TI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  il   segretariato:  a)   i  lavori  della  commissione;  b)  le    pratiche;  c)  le    verifiche;  d)    a    giorno  l’albo,    provvedendo,  di  regola  ogni  sei  mesi,  alla  pubblicazione  delle    nuove  e delle   modifiche  sul  Foglio   ufficiale;  e)  i  contatti  con  gli  altri   organi  di    controllo;  f)   i  compiti  ad  esso  attribuiti  dalla   commissione.  Capitolo  secondo  Procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                Richiesta
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  richiesta  di iscrizione  all’albo  dev’essere  presentata  al segretariato  tramite  formulario  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  dev’essere  corredata  della   seguente  documentazione:  a)  autenticato  dell’iscrizione  della  ditta  al registro   di    commercio;  b)  del  casellario  giudiziale  di  tutte  le  persone  fisiche  iscritte  nel  registro  di  commercio  in  di  titolari,  membri  dell’organo  di  direzione    o   di  amministrazione  o   membri  autorizzati  a  la persona  giuridica;  c)  di    solvibilità  della  ditta;  d)  comprovanti   il   rispetto  dei  requisiti  professionali    e  personali  da  parte  del  titolare  o   membro  effettivo,   e meglio  –  diplomi  e   titoli   di studio  richiesti  dalla   legge;  –  attestati  e   referenze  concernenti  l’attività  pratica,  di    almeno  tre  anni   dopo  il conseguimento   del  diploma  o   del  titolo   di    studio  riconosciuto,  in qualità  di    dirigente  di cantiere  a   tempo  pieno   in  un’impresa  di    costruzione  rispettivamente  presso  un  operatore   specialista;  –  certificato  di    solvibilità  personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Qualora  il   titolare    o   il   membro  dirigente  effettivo    sia  in  possesso  di  diplomi    esteri,  alla    richiesta  va  inoltre  allegato  il   riconoscimento  dei  diplomi  o   dei  certificati  esteri  da  parte  della  Segreteria  dello   Stato  per  la    formazione,   la    ricerca   e   l’innovazione  (SEFRI)  o   di    altre  autorità  competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    imprese  e   gli  operatori    esteri  che    intendono  fornire  una  prestazione  di  servizio    per  un  periodo  massimo  di 90  giorni  per  anno  civile,   devono  dapprima  effettuare  la    dichiarazione  prevista   dall’art.  2  della  legge  federale  sull’obbligo  di  dichiarazione  e    sulla  verifica  delle    qualifiche  professionali  dei  prestatori  di  servizi  in  professioni  regolamentate  del  14  dicembre  2012  (LDPS)    tramite    l’apposito  sistema  online  della  SEFRI.   Con  il   formulario   ufficiale  previsto   dal  cpv.  1   essi  devono   inoltre  produrre:  a)  autenticata    dell’iscrizione  nel  registro  professionale  dello  Stato    di  residenza  (visura  o   titoli  equivalenti);  b)  documentale  autenticata    dell’adempimento  di  tutti    gli  obblighi    contributivi  relativi  agli  cinque  anni   nei  confronti  delle   istituzioni  sociali  e di    quelle  previste   dai  contratti   collettivi  di  dello   Stato   di residenza;  c)  comprovanti  il   rispetto  dei  requisiti  professionali  e personali  da   parte  del  titolare  o   membro  effettivo   di cui   al cpv.  2 lett.  d).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titolare  o membro  dirigente  effettivo  Art.  4  Ai  fini  dell’iscrizione  può  essere  considerato  titolare  o membro   dirigente   effettivo   soltanto  colui  che  partecipa    effettivamente  alla    gestione  della  società,  vi  dedica  il   proprio  lavoro  in  modo  commisurato  alla  sua  importanza,  la    rappresenta   e   ne  garantisce  l’adempimento  degli  obblighi  di    cui  all’art.  6   della   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Iscrizione
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Di  regola    la  commissione    decide  sull’iscrizione  all’albo  in  base  alla  documentazione  presentata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso   di    dubbi,  essa  può  tuttavia  convocare   il richiedente  per  una  verifica  tecnica  delle   conoscenze  e  delle  competenze     professionali  quale  dirigente     di  cantiere  in   un’impresa     di   costruzioni  rispettivamente  presso  un  operatore  specialista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  operatori  specialisti    sono  abilitati    ad  eseguire    lavori  assoggettati  alla  legge  esclusivamente  nel  ramo  di    attività  per   il   quale  risultano  iscritti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modifiche
                            Art.  6  Tutte  le modifiche   riguardanti  i  requisiti  professionali  o   personali  nonché   lo    statuto  giuridico  dell’impresa  o   dell’operatore  devono   essere  notificati  al segretariato  entro  un  mese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Verifica  dei  requisiti  Art.  7  1  La  commissione  verifica  annualmente   l’ossequio  dei  requisiti  fissati  dalla  legge   da  parte  delle  imprese  e   degli   operatori  iscritti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A    tal  fine,  nel  corso    del  1°  trimestre  di  ogni  anno,  ogni  iscritto  all’albo  è  tenuto  a    presentare    al  segretariato  il   formulario  della  conferma  annuale  compilato,   firmato  e con  allegata  la documentazione  comprovante  l’avvenuto  pagamento  dei   seguenti   contributi  e tributi,  relativi  all’anno   precedente:  a)  b)  (Suva  o   altra   assicurazione  infortuni)  c)   malati  d)   pensioni   (LPP)  e)  professionali   (CPC)  f)  alla  fonte  g)  fondazione  pensionamento  anticipato  (PEAN)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  ammesse  unicamente  le    dichiarazioni  rilasciate  dagli  istituti  o dagli  enti  preposti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    dichiarazioni    inerenti  Cassa  malati  e    Cassa    pensioni  devono  indicare  anche  il    numero  dei  dipendenti  assicurati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La    mancata  presentazione    della    conferma  annuale  costituisce  un  motivo  di  radiazione  dall’albo  ai  sensi  dell’art.  16  cpv.   1 lett.  c)    della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assoggettamento
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commissione    accerta  il  valore    delle  commesse  e  l’obbligo  di  assoggettamento  di  imprese  o   operatori  alla  legge  considerando  come  base  di    valutazione  i prezzi   del  materiale  e   le tariffe  approvate  dalle  associazioni  di    categoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esecuzione  dei  lavori  non  può  in  ogni    caso  essere  suddivisa  in  lotti  allo  scopo  di  sottrarli  all’assoggettamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di    esecuzione  di    lavori  assoggettati  alla   legge  da  parte  di    imprese   o   operatori   non  iscritti  nello  specifico  ramo  di  attività,  la  commissione    interviene  con  le  necessarie  misure  provvisionali  e    i  provvedimenti  sanzionatori  di    cui  all’art.   16  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Imprese  con  sede  o domicilio   in  un   altro  Cantone  Art.  8a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Conformemente  alle    disposizioni  della  legislazione  federale  sul    mercato  interno,  le  imprese  che  hanno  la    sede   o il domicilio  in    un  altro  Cantone   e   che  vi    esercitano  legittimamente  la loro  attività,  non   necessitano  di    essere  iscritte  all’albo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai  fini  della   vigilanza  nel  settore   principale   della  costruzione,  le    imprese  di cui  al    capoverso  1   sono  comunque  tenute  ad  annunciarsi  alla   commissione  almeno  sette  giorni  prima  dell’inizio  di    ogni  lavoro  assoggettato  alla  LEPICOSC  sul  territorio  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’annuncio  deve  contenere   i seguenti  dati:  a)   sociale   e sede  dell’impresa;  b)   e recapiti  del  titolare  o membro   dirigente  effettivo  ai sensi  dell’art.  4;  c)    copia  dell’autorizzazione  del    Cantone  di  origine  o  un’autocertificazione  attestante    che  esercita   legittimamente  la    sua  attività  nel   Cantone   di    origine;  d)  del  genere  dei  lavori,  data  di    inizio  degli  stessi  e   durata  prevista;  e)  esatto  del  luogo  di esecuzione  dei  lavori.  Capitolo  terzo  Disposizioni   varie   e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  e   emolumenti  Art.  9  1  Per   le operazioni  riguardanti  l’albo   e per   le    decisioni  della   commissione   sono  percepite  le  seguenti  tasse:  a)   fr.  1’000.–;  b)  tecniche  delle  conoscenze  e   competenze  professionali,   fr.  300.  –;  c)  a   giorno,  fr.  250.–  all’anno.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  emolumenti   per  le    procedure   disciplinari  e   le altre  decisioni  della   commissione  sono  determinati  conto  dell’effettivo  onere  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   tasse  e   gli  emolumenti   come  pure  i  proventi  delle  sanzioni  ai sensi  dell’art.  16   della  legge  sono  incassati  dalla   commissione   tramite  il segretariato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
                            Art.  10  1  Le  indennità    ai  membri  della  commissione  sono  corrisposte  secondo  il   regolamento  concernente  le    commissioni,  i  gruppi  di    lavoro   e   le    rappresentanze  presso   enti  di    nomina  del  Consiglio  di  Stato  del  6   maggio  2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   rimanenti   spese  sono  assunte  dalla  commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    segretariato    tiene  la  contabilità    delle  entrate    e  delle  uscite  e  dello    stato    patrimoniale    della  commissione  secondo    i   principi    della    gestione    finanziaria  e  in  particolare  quelli  dell’equilibrio  finanziario,  della  parsimonia   e   dell’economicità.   L’ufficio   del   controlling  e   dei  servizi   centrali  (UCOSC)  del  Dipartimento  del  territorio  ne  verifica   annualmente   la correttezza  e segnala  al  Consiglio  di  Stato  eventuali  situazioni  di    non  conformità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  avanzi   di esercizio   sono  accantonati  dalla   commissione  e destinati  alla  copertura  di    eventuali   futuri  risultati  di esercizio   negativi.   Gli  eventuali   disavanzi  devono  essere  preventivamente  discussi   con  il  Dipartimento  del   territorio  e la    SSIC-TI  e,  dopo  liberazione  degli  accantonamenti,  sono  a carico   della  SSIC-TI  sino  a   concorrenza   di    fr.  40’000.  –   e   del  Cantone  per  la    parte  rimanente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Abrogazione  ed  entrata  in  vigore  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  regolamento  di  applicazione  della    legge  sull’esercizio  della  professione    di  impresario  costruttore  del   26  maggio  1998  è   abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   presente  regolamento   è   pubblicato  sul   Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e degli  atti  esecutivi  ed   entra  in  vigore  il   1° gennaio  2015.  Pubblicato  nel   BU  2014  ,  501.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Art.  introdotto   dal  R    2.10.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020   -  BU  2019,   343.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Lett.   modificata  dal  R    2.10.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020  - BU  2019,  343.