Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale
                            Legge  sulla perequazione finanziaria intercomunale  (del 25 giugno 2002)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :  TITOLO I  Principi generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            1  Scopo  della  legge  è  di  garantire  a  tutti  i  comuni  ticinesi  che  hanno  una  sufficiente  dimensione   demografica   e   territoriale   le   risorse   finanziarie   necessarie   per   assicurare   alla  popolazione la giusta dotazione di servizi, come pure di contenere le differenze tra i moltiplicatori  d’imposta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La perequazione finanziaria è attuata per il tramite:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Correlazioni con le aggregazioni tra comuni
Art. 2
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’applicazione  della  legge  è  armonizzata  con  gli  obiettivi  cantonali  in  tema  di  nuove  aggregazioni tra comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  può  ridurre,  rispettivamente  sospendere  l’erogazione  di  contributi  e  aiuti  secondo  l’art.  1  cpv.  2  lett.  a  e  c,  subordinandoli  alla  partecipazione  da  parte  del  comune  beneficiario  ad  una  procedura  aggregativa,  compatibile  con  obiettivi  e  Piano  cantonale  delle  aggregazioni  stabiliti  dalla  Legge  sulle  aggregazioni  e  separazioni  dei  Comuni;  è  riservata  la  relativa procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contributi  e  aiuti  ridotti  o  sospesi  in  base  al  capoverso  precedente  sono  accantonati  per  un  periodo massimo di quattro anni a favore del nuovo comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La decisione di riduzione, rispettivamente di sospensione dei contributi e degli aiuti di cui ai cpv. 2  e 3 non può superare l’equivalente di 10 punti di moltiplicatore d’imposta del comune beneficiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In caso di aggregazione tra comuni il Consiglio di Stato può inoltre, per un periodo definito, porre  il  comune  aggregato  al  beneficio  degli  aiuti  di  cui  alla  lett.  c)  dell’art.  1,  o  maggiorare  la  percentuale  di  finanziamento  usuale,  anche  qualora  le  condizioni  previste  dagli  art.  14  e  15  non  fossero adempiute.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esame delle ripercussioni finanziarie sui comuni
di nuovi atti legislativi
Art. 3
                            I  messaggi  del  Consiglio  di  Stato  relativi  a  nuovi  atti  legislativi  o  alla  modifica  di  leggi  TITOLO II  Contributo di livellamento della potenzialità fiscale
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
Art. 4
                            1  Ai  comuni  con  un  gettito  pro-capite  delle  risorse  fiscali  inferiore  al  90%  della  media  cantonale  è  versato  un  contributo  di  livellamento  pari  al  20%  della  differenza  tra  le  risorse  pro-  capite del comune e il 90% della media cantonale, ritenuto come ad ogni beneficiario sia garantito  il raggiungimento di almeno il 70% della media cantonale.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 506; BU 2012, 147; BU 2013, 402.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il contributo di livellamento è finanziato dai comuni aventi un gettito pro-capite delle risorse fiscali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il gettito pro-capite delle risorse fiscali è calcolato sulla media degli ultimi cinque anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Versamento ai comuni
Art. 5
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contributo  di  livellamento  (CL)  è  versato  ai  comuni  che  applicano  un  moltiplicatore  d’imposta  (MP)  pari  o  superiore  al  moltiplicatore  comunale  medio  (MCM)  secondo  la  seguente  tabella:  MP  CL  MCM    25%  MCM +   1%    32%  MCM +   2%    39%  MCM +   3%    46%  MCM +   4%    53%  MCM +   5%    60%  MCM +   6%    65%  MCM +   7%    70%  MCM +   8%    75%  MCM +   9%    80%  MCM + 10%    85%  MCM + 11%    88%  MCM + 12%    91%  MCM + 13%    94%  MCM + 14%    97%  MCM + 15% e oltre  100%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato effettua una ripresa del contributo di livellamento nella misura in cui l’avanzo  d’esercizio eccede il 10% del gettito dell’imposta cantonale, ritenuto che l’avanzo sia di almeno fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50’000.– e che il capitale proprio sia superiore al 50% del gettito dell’imposta cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  regolamento  stabilisce  i  dettagli  per  la  determinazione  del  capitale  proprio,  per  l’esame  del  risultato  d’esercizio  in  particolare  per  quanto  riguarda  la  percentuale  di  ammortamento  massima  ammessa e l’imposizione di adeguate tasse causali, come pure precisa come computare le riprese  effettuate ai comuni beneficiari nel fabbisogno del contributo di livellamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il Consiglio di Stato riduce il moltiplicatore politico quale parametro per il calcolo del contributo di  livellamento nel caso in cui il moltiplicatore d’imposta è tenuto artificialmente elevato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prelevamento dai comuni
Art. 6
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  finanziamento  avviene  attraverso  il  prelievo  di  una  quota  sulla  differenza  accertata  (gettito  pro-capite  comunale  meno  gettito  pro-capite  medio  cantonale)  moltiplicata  per  il  numero  degli  abitanti  e  divisa  per  il  coefficiente  seguente:  MP  -  0,4  x  [(MCM  +15%)  -  MP],  in  cui  MP  è  il  moltiplicatore politico e MCM il moltiplicatore comunale medio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  moltiplicatore  politico,  quale  parametro  del  coefficiente  di  ponderazione,  è  diminuito  dal  Consiglio di Stato nei casi in cui il moltiplicatore d’imposta è tenuto artificialmente alto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La percentuale massima di prelievo di cui al cpv. 1 non può superare il 15%; se dall’applicazione  degli art. 4 e 5 tale limite fosse superato si procede inizialmente ad una diminuzione proporzionale  del contributo dei comuni che dopo il contributo di livellamento superano la soglia minima del 70%  del  pro-capite  e  limitatamente  all’importo  che  supera  tale  soglia;  nel  caso  rimanesse  una  differenza scoperta, la riduzione lineare viene effettuata su tutti i comuni beneficiari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Elementi di computo
Art. 7
                            5  Il  regolamento  stabilisce  le  modalità  per  la  determinazione  degli  elementi  di  computo  necessari all’applicazione della presente legge.  TITOLO III  Compensazione finanziaria verticale
                        
                        
                    
                    
                    
                L’indice di capacità finanziaria
                            3    Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art. modificato dalla L 14.2.2012; in vigore dal 20.4.2012 - BU 2012, 158.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  La forza finanziaria dei comuni è stabilita secondo un indice medio generale risultante
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indice medio generale è uguale a 100.
                        
                        
                    
                    
                    
                Determinazione
Art. 9
                            Ogni  due  anni  il  Consiglio  di  Stato  determina  l’indice  di  capacità  finanziaria  che  comprende i seguenti sottoindici:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                Compensazione verticale: definizione
Art. 10
                            Per compensazione finanziaria verticale si intende la determinazione, secondo la forza  finanziaria dei comuni, dei sussidi dello Stato ai comuni e delle partecipazioni di questi alle spese  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidi
Art. 11
                            I sussidi correnti del Cantone di cui all’art. 10 della presente legge vengono calcolati in  base alla seguente tabella:  forza finanziaria  sussidio  fino a 30 punti  90%  ogni punto e mezzo in più    1% in meno  da 120 punti in avanti  30%
                        
                        
                    
                    
                    
                Partecipazione dei comuni
Art. 12
                            Le partecipazioni dei comuni a spese cantonali correnti di cui all’art. 10 della presente  legge sono calcolate in base alla seguente tabella:  forza finanziaria  partecipazione  fino a 30 punti  10%  ogni punto e mezzo in più    1% in più  da 120 punti in avanti  70%  TITOLO IV  Fondo di perequazione per l’aiuto agli investimenti dei Comuni e il contributo ricorrente  per gli oneri legati alla localizzazione geografica
                        
                        
                    
                    
                    
                Fondo di perequazione
Art. 13
                            1  È istituito il fondo di perequazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fondo di perequazione finanzia l’aiuto agli investimenti dei comuni di cui all’art. 14 e i contributi  supplementari previsti dall’art. 22.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                Aiuto agli investimenti dei comuni
Art. 14
                            8  1  L’aiuto  è versato prioritariamente per il finanziamento di investimenti in infrastrutture di  base  quali  acquedotti,  canalizzazioni,  stabili  scolastici,  strade  o  opere  o  spese  di  investimento  obbligatorie  in  forza  del  diritto  superiore,  che  causerebbero  al  comune  un  carico  finanziario  eccessivo;  gli  investimenti  per  i  quali  si  chiede  l’aiuto  devono  essere  progettati  rispettando  i  principi della parsimonia e dell’economicità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I lavori non possono essere iniziati prima della concessione del richiesto aiuto; il regolamento può  stabilire le eccezioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Può richiedere l’aiuto agli investimenti il comune che applica un moltiplicatore politico pari o superiore  al 90% e che abbia risorse fiscali inferiori al 90% della media cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Lett. modificata dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Cpv. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Eccezioni  possono  essere  ammesse  per  i  comuni  minori  con  risorse  fiscali  superiori  al  limite  di  cui  sopra, solo se coinvolti in un progetto di aggregazione formalmente avviato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’aiuto massimo è pari al 90% dell’onere netto a carico del comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per investimenti di poca entità non viene versato alcun aiuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commisurazione dell’aiuto
                            Art. 14a  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione della perequazione, decide  e commisura l’aiuto tenendo conto dell’ammontare dell’investimento, al netto dei sussidi federali e  cantonali,  degli  eventuali  contributi  di  miglioria  e  di  ogni  altra  entrata  di  cui  l’opera  beneficia,  e  dell’ammontare dell’autofinanziamento potenziale globale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autofinanziamento  potenziale  annuo  è  espresso  tramite  una  percentuale  delle  risorse  fiscali  e  del contributo di localizzazione geografica fissata nel regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autofinanziamento  globale  è  dato  dall’autofinanziamento  potenziale  annuo  moltiplicato  per  un  fattore che dipende dall’entità dell’investimento secondo quanto stabilito dal regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  le  opere  relative  a  servizi  finanziati  attraverso  il  prelievo  di  tasse  causali  l’aiuto  sarà  determinato in modo da contenere entro limiti sopportabili le tasse a carico dell’utenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’impegno  finanziario  per  gli  aiuti  di  cui  al  cpv.  1  è  determinato  ogni  4  anni  dal  Gran  Consiglio,  all’inizio della legislatura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contributo ricorrente per gli oneri
legati alla localizzazione geografica
Art. 15
                            10  1  In  considerazione  dei  maggiori  costi  generati  da  una  sfavorevole  localizzazione  geografica,  il  Consiglio  di  Stato  accorda  ai  comuni  periferici  un  contributo  ricorrente,  pari  al  30%  dell’ammontare  dei  canoni  d’acqua  incassati  dal  Cantone  nell’anno  precedente;  il  contributo  di  ogni  singolo  comune  è  calcolato  tenendo  conto  della  superficie  delle  diverse  componenti  del  territorio comunale e dell’altitudine sul livello del mare; il regolamento precisa i parametri utilizzati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il regolamento di applicazione della legge stabilisce i comprensori regionali beneficiari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Determinazione e finanziamento del fondo
di perequazione
Art. 16
                            11  1  Il  Consiglio  di  Stato  determina  annualmente,  tenuto  conto  in  particolare  dell’art.  14a  cpv. 5, il fabbisogno del fondo di perequazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fondo di perequazione è finanziato con i seguenti mezzi:  a)  b)  TITOLO V  Collaborazione con i Comuni e amministrazione del fondo di perequazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione
Art. 17
                            I  comuni  collaborano  con  la  competente  autorità  cantonale  per  l’applicazione  della  presente legge e per l’accertamento del gettito d’imposta cantonale per comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Amministrazione
Art. 18
                            1  Il  fondo  di  perequazione  è  amministrato  dal  Consiglio  di  Stato  assistito  da  una  commissione composta in maggioranza da rappresentanti dei comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato,  sentita  la  commissione,  determina  secondo  le  necessità  del  fondo  la  percentuale  sulle  risorse  fiscali  a  carico  dei  comuni  e  il  contributo  a  carico  del  Cantone  di  cui  all’art. 16 lett. a) e b) della presente legge e la quota di prelievo per il finanziamento del contributo  di livellamento di cui al cpv. 1 dell’art. 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art. introdotto dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10     Art.  modificato  dalla  L  18.10.2010;  in  vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,  514;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2004, 63.
                            11    Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  pagamenti  dal  fondo  di  perequazione  avvengono  per  il  tramite  della  Cassa  cantonale  e  i  costi
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
Art. 19
                            Contro  le  decisioni  del  Consiglio  di  Stato  è  dato  ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo.  TITOLO VI  Norme transitorie  Art. 20  ...  12
                        
                        
                    
                    
                    
                Contributo transitorio di gestione corrente per
i comuni precedentemente al beneficio dell’aiuto
del fondo di compensazione
Art. 21
                            1  Il  comune  che  nell’anno  precedente  all’entrata  in  vigore  della  presente  Legge  ha  beneficiato  degli  aiuti  previsti  dal  fondo  di  compensazione  ai  sensi  dell’art.  7  e  8  cpv.  2  Lcint  18  dicembre 1979, può richiedere l’aiuto transitorio di gestione corrente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  contributo  transitorio  viene  versato  a  condizione  che  venga  applicato  un  moltiplicatore  d’imposta di almeno 15 punti superiore al moltiplicatore medio generale dei comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il contributo transitorio ha una durata di 5 anni ed è pari alla media della quota di compensazione  degli ultimi tre anni, opportunamente corretta, diminuita di 1/6 ogni anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  Consiglio  di  Stato  stabilisce  l’ammontare  del  contributo  transitorio  dopo  aver  sentito  le  osservazioni del Municipio del comune interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il regolamento d’applicazione stabilisce le modalità che devono essere osservate nell’inoltrare la  richiesta e definisce il calcolo del contributo transitorio. In particolare:  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Nel  caso  in  cui  il  comune  beneficiario  del  contributo  transitorio  aderisce  ad  una  nuova  aggregazione di comuni il contributo residuo è versato al nuovo comune in una o due rate.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L’aiuto transitorio è finanziato secondo le modalità stabilite dall’art. 16.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Al  comune  beneficiario  del  contributo  transitorio  che  non  sia  già  parte  di  un  progetto  di  aggregazione, il Consiglio di Stato può imporre d’ufficio l’avvio di uno studio o l’integrazione in un  progetto esistente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contributi supplementari
Art. 22
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se nonostante l’aiuto transitorio previsto dall’art. 21 cpv. 1 il pareggio a medio termine  non può essere mantenuto, il Consiglio di Stato può, sentito il Municipio del comune interessato,  concedere un aiuto supplementare per permettere il mantenimento del moltiplicatore politico entro  il limite del 100%.  In questi casi é data facoltà al Consiglio di Stato di dare avvio ad una procedura di aggregazione  con un altro comune ai sensi della legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contributi supplementari possono essere versati da parte del Consiglio di Stato anche a comuni  di nuova aggregazione se, entro un termine di 4 anni dall’entrata in funzione, il nuovo comune si  dovesse   trovare   in   una   situazione   di   marcato   squilibrio   di   gestione   corrente   malgrado  l’applicazione di corrette misure di gestione contabile e finanziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tali aiuti sono limitati ad un massimo di 4 anni e possono essere sottoposti a precise condizioni  fissate dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Verifica periodica della legge
Art. 23
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  verifica  ogni  quattro  anni,  a  decorrere  dall’entrata  in  vigore  della  Legge,  l’efficacia  dei  meccanismi  di  perequazione,  indirizzando  al  Gran  Consiglio  un  rapporto  in  merito e proponendo, se del caso, i necessari adeguamenti legislativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Art. abrogato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Cpv. modificato dalla L 18.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 63.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15    Cpv. abrogato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
Art. 24
                            È abrogata la Legge sulla compensazione intercomunale del 18 dicembre 1979.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 25
                            1  Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata  nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.  16  Pubblicata nel BU  2002  , 437.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16    Entrata in vigore: 1° gennaio 2003 - BU 2002, 444.