Regolamento per la destinazione del Fondo Sport-toto --> 11.1.3.1.3 / 944.130
                            5.4.2.2  Regolamento  per la destinazione del Fondo Sport-toto  (del 18 gennaio 2011)  IL CONSIGLIO DI STATO  Richiamati:  –   federale concernente  le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate;  –   cantonale sulle  lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931;  –    concernente  le  competenze  organizzative  del  Consiglio  di  Stato  e  dei  suoi  dipartimenti del 25  giugno 1928;  –  Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994;  –  la  risoluzione n. 5398 del 9 dicembre 2003, con la quale il Consiglio di Stato ha  definito la  ripartizione tra il Fondo Lotteria intercantonale e il Fondo  Sport-toto di tutti i proventi delle  lotterie e delle scommesse sportive  nazionali e intercantonali versati al Cantone Ticino;  –  statuti della Società Sport-toto e le sue direttive per l'utilizzazione dei proventi;  –  la  Convenzione  intercantonale  sulla  sorveglianza,  l'autorizzazione  e  la  ripartizione  dei  proventi  delle  lotterie  e  delle  scommesse  gestite  sul  piano  intercantonale  o  su  tutto  il  territorio della Confederazione del 7 gennaio 2005,  Capitolo primo  Disposizioni generali  Art. 1  Il presente Regolamento disciplina  la destinazione della quota parte destinata al  Fondo  Sport-toto  (di  seguito  cooperativa  Il  Fondo  è  destinato  al  promovimento  dello  sport  in  ambito  federativo  a  favore  della  popolazione  in  genere,  e  dei  giovani  in  particolare,  e  dell'attività  degli  enti  che  operano  a  questo  scopo.  Sono  Svizzera (AOS) elencate all'art. 3 cpv. 2.  Art. 2  dell'educazione, della cultura e dello sport (di  seguito Dipartimento) per il  tramite dell'Amministrazione fondi Lotteria intercantonale e Sport-  Toto.   La  quota  parte  dei  proventi  da  destinare  ai  singoli  settori  viene  determinata  annualmente in sede di preventivo.  Le competenze decisionali sugli importi dei  sussidi sono attribuite come segue:  a)  all'Amministratore  fino a fr. 10'000.–;  b)  a l  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30'000.–;  c)  Direttore del Dipartimento e all'Amministratore per importi superiori a fr.  30'000.– e fino  a fr. 100'000.–;  d)  al  Contro le decisioni di cui al cpv. 2 lett.  a), b) e c) è data facoltà di reclamo.  Art. 3  I sussidi sono assegnati nei  seguenti settori:  a)  attività  b)  istruzione  dei quadri, arbitri e giudici;  c)  costruzione  di  nuovi  impianti  sportivi  e  ristrutturazione  e  miglioramento  di  impianti  sportivi esistenti;  d)  acquisto  e)  organizzazione  di manifestazioni sportive a carattere nazionale e internazionale;  f)  di formazione regionali per giovani talenti sportivi;  g)  acquisto  Le  discipline  sportive  sussidiabili  in  base  al  presente  Regolamento  sono  suddivise  in  tre  gruppi.  I gruppo  III gruppo  atletica leggera  sport equestri  calcio  gioco delle bocce
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            disco  su  ghiaccio  hockey su prato  ginnastica  hockey su rotelle  nuoto  scherma  pallacanestro  sport handicappati  sci  tennis da tavolo  vela  attività  scacchistiche  curling  inline hockey  canoa  triathlon  Il  Consiglio di Stato può, su richiesta delle rispettive federazioni cantonali,  inserire nei gruppi  sopra citati altre discipline riconosciute dall'AOS e che  cui all'art. 5.  Art.  4  speciali  possono  essere  concessi  se  interessi  sportivi  particolari  lo  giustificano.  Art. 5  Non  sono sussidiabili le discipline sportive che, pur essendo riconosciute  dall'AOS,  presentano eccessivi rischi per i praticanti e/o pericoli per la  salute, caratteristiche di sport  «estremo», rilevanti aspetti di inquinamento  ambientale e/o fonico nonché le attività sportive  motorizzate.  Art. 6  Le domande per  l'ottenimento dei sussidi devono essere presentate secondo le  disposizioni   o   le  intercantonale  e Sport-toto.  A  giudizio  del  Dipartimento  possono  essere  versati  acconti  sull'ammontare  dei  sussidi  stabiliti.  Art. 7  Alle  federazioni del I gruppo sono assegnati:  a)  un  b)  un  sussidio annuale calcolato in ragione di una quota per ogni membro attivo o  affiliato  alla  rispettiva  federazione;  il  sussidio  per  ogni  alunno  corrisponde  al  60%  del  sussidio per un membro attivo.  Art. 8  È considerato  riconosciuta,  partecipa  all'attività  della  società,  e  per  il  quale  la  società  versa  la  tassa  alla  federazione nazionale.  I  dirigenti amministrativi e i tecnici sono parificati ai membri attivi. Tutti  gli altri soci (onorari,  benemeriti, contribuenti, ecc.) non sono considerati  membri attivi.  È  considerato alunno chi non ha ancora compiuto 15 anni.  È  considerata federazione l'associazione che raggruppa più società della medesima  disciplina sportiva. Può eccezionalmente essere parificata a una  federazione cantonale anche  una singola società purché affiliata a una  federazione nazionale aderente all'AOS e per la cui  disciplina sportiva non  esiste una federazione cantonale.  Art. 9  Alle  federazioni del II gruppo e del III gruppo è assegnato un sussidio annuale di  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25'000.–, rispettivamente di fr. 12'500.– ciascuna.  Art. 10  Le federazioni  presentano ogni anno il resoconto dell'impiego dei sussidi ricevuti,  il  società affiliate.  Il  Consiglio di Stato può negare il sussidio di cui agli art. 7 e 9, quando il medesimo  non è più  in  rapporto  con  l'effettiva  attività  sportiva  svolta  dalla  federazione  e  dalle  società  a  essa  affiliate.  Capitolo terzo  Corsi  d'istruzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            federazioni o per incarico delle stesse a persone qualificate allo scopo di  formare o aggiornare  quadri, arbitri e giudici.  Art. 12  Il  sussidio  per  i  corsi  d'istruzione  può  essere,  al  massimo,  del  75%  dei  costi  riconosciuti.  Non   sono  sussidiabili  i  corsi  d'istruzione  che  possono  essere  organizzati  e  finanziati  nell'ambito  delle  attività  cantonali  o  federali  di  Gioventù  e  Sport,  i  corsi  carattere  sportivo  e  i  corsi  di  formazione  o  aggiornamento  polizia, ecc.).  Di  regola,  il  sussidio  è  assegnato  per  i  corsi  che  si  svolgono  sul  territorio  nazionale.  Il  sussidiamento  per  l'organizzazione  di  corsi  all'estero  deve  essere  giustificato  da  ragioni  eccezionali.  Art. 13  Il richiedente  presenta al Dipartimento la domanda con l'elenco circostanziato dei  corsi e il  preventivo dei costi e dei ricavi. Il sussidio massimo è fissato in base al preventivo.  I l  la  somma  determinata in base al preventivo.  Capitolo quarto  Impianti sportivi  Art. 14  Il sussidio per la costruzione di nuovi impianti sportivi o per la  miglioramento di quelli esistenti può essere accordato  solo per gli impianti destinati in modo  preponderante alle società affiliate  alle federazioni delle discipline elencate all'art. 3 cpv. 2.  Sono  pure  sussidiabili  i  macchinari,  di  costo  superiore  ai  fr.  3000.–,  indispensabili  per  la  preparazione delle superfici di gioco.  Il  sussidio ammonta, al massimo, al 35% dei costi complessivi riconosciuti.  Art. 15  Il  sussidio  può  essere  negato  se  l'impianto  risulta  superfluo  o  eccessivo  nel  concetto di una  razionale ripartizione di impianti analoghi sul territorio cantonale e quando  finanziamento dell'opera non è assicurato e/o non sono dati i presupposti  gestione economica dell'infrastruttura.  S o n o  esclusi  dal  sussidiamento  gli  impianti  sportivi  la  cui  realizzazione  costituisce  l'adempimento  di  un  obbligo  legale  di  diritto  pubblico  (installazioni  sportive  scolastiche,  poligoni di tiro a  costruiti a scopo di lucro, riservati casi eccezionali  di pubblico interesse.  Sono pure  e dei  macchinari.  Art. 16  La  domanda deve essere presentata al Dipartimento con il preventivo di spesa, il  piano  di  finanziamento,  i  progetti  esecutivi  e  la  licenza  edilizia.  L'autorità  può  richiedere  ulteriore documentazione ed esigere la modificazione del  Art. 17  Il sussidio  Il  richiedente presenta il consuntivo con i documenti comprovanti la spesa.  I l  sussidio  definitivo  è  fissato  in  base  ai  costi  effettivi  computabili  e  non  può  superare  l'importo stabilito sulla scorta del preventivo; il versamento del  sussidio è inoltre subordinato  alla verifica dei lavori da parte dell'Ufficio  dei lavori sussidiati e degli appalti.  Art.  18  essere  restituiti  se,  entro  15  anni  dal  momento  del  loro  pagamento (10 anni per  i macchinari), gli impianti sono sottratti alla loro destinazione, alienati  a  persone  o  enti  non  aventi  diritto  al  sussidiamento  o  usati  a  scopo  di  lucro;  può  essere  chiesta la restituzione anche nel caso di trascuratezza nella manutenzione.  La restituzione  del sussidio è ordinata dal Consiglio di Stato.  I l  beneficiario  del  sussidio  è  tenuto  a  notificare  all'Amministrazione  fondi  Lotteria  intercantonale e Sport-toto ogni cambiamento di proprietà e di ragione  Capitolo quinto  Attrezzi e materiale  Art. 19  Le società o le  federazioni sportive possono beneficiare di sussidi per l'acquisto di  attrezzi  e  di  materiale  sportivo  importanti  utilizzati  in  stretta  relazione  con  la  disciplina  esercitata.  Non  sono  pubblicitario  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            Sono pure esclusi l'acquisto di attrezzi e materiale di uso e consumo,  di costo ridotto e le  revisioni e le riparazioni. Valgono inoltre le esclusioni  previste per gli impianti di cui all'art. 15  cpv. 2.  Art. 20  Il  sussidio ammonta, al massimo, al 50% dei costi e non può superare, per lo  stesso richiedente, fr. 10'000.– in due anni consecutivi.  Art. 21  sussidio deve essere presentata al Dipartimento corredata di una  relazione  e  preventivo.  Il  richiedente presenta il consuntivo con i documenti comprovanti la spesa.  I l  sussidio  definitivo  è  fissato  in  base  ai  costi  effettivi  computabili  e  non  può  superare  l'importo stabilito sulla scorta del preventivo.  Capitolo sesto  Art.  22  Possono  essere  sussidiate  le  manifestazioni  sportive  di  carattere  nazionale  o  internazionale autorizzate dalle rispettive federazioni.  Art. 23  Il sussidio  Per  manifestazioni di particolare risonanza e importanza il Consiglio di Stato può  accordare  un sussidio superiore fino a un massimo del 50%.  Art. 24  sussidio deve essere presentata al Dipartimento corredata di una  relazione  circostanziata della manifestazione e del preventivo dei costi e dei ricavi. Il  massimo è fissato in base al preventivo.  Il  sussidio definitivo è fissato in base ai costi effettivi riconosciuti e non può  essere maggiore  dell'importo  stabilito  sulla  scorta  del  preventivo.  Esso  non  può,  in  ogni  caso,  superare  l'eventuale disavanzo della manifestazione.  Capitolo settimo  Centri di formazione  regionali  Art.  25  Possono  essere  sportivi  (di  cantonali o su mandato delle stesse.  Entrano  in considerazione solo i centri con concetti o programmi di formazione riconosciuti  dalle federazioni nazionali di riferimento, rispettivamente dall'AOS e  sport.  Art. 26  Il  sussidio  sportiva;  per il riconoscimento delle specialità sportive fanno stato le Direttive  dell'AOS.  In caso  di centri con più specialità, la federazione può beneficiare al massimo di fr.  60'000.–  l'anno.  Veicoli di trasporto  Art. 27  Le società o le  federazioni sportive possono beneficiare di sussidi per l'acquisto o  il leasing  di veicoli di trasporto (minibus) per atleti e/o giocatori in età giovanile che  praticano  una disciplina sportiva in ambito federativo.  Entrano  in considerazione solo i veicoli nuovi e i veicoli d'occasione che hanno al massimo  3  anni di vita (fa stato la prima data d'immatricolazione) e percorso al massimo  60'000 km  .  Art. 28  Il  sussidio ammonta, al massimo al 30% dei costi per l'acquisto e al 25% per il  leasing, ritenuto un importo massimo di fr. 16'500.- per l'acquisto e fr.  leasing.  Art.  29  I  sussidi  per  l'acquisto  devono  essere  restituiti  se,  entro  5  anni  dal  loro  versamento, i  veicoli sono sottratti alla loro destinazione o alienati a enti non aventi  diritto al  sussidiamento.  La  restituzione del sussidio è ordinata dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
Art. 30
                            Il  1998 è  abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazione e entrata in  vigore  Art. 31  Il  presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli  atti  esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2011.  Pubblicato  nel BU  2011  , 46.