Legge delle biblioteche
                            Legge  delle biblioteche  (dell’11 marzo 1991)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 25 settembre 1990 n. 3686 del Consiglio di Stato  d e c r e t a :  TITOLO I  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                Politica bibliotecaria
Art. 1
                            Il  Cantone  favorisce  l’accesso  agli  strumenti  per  lo  studio  e  la  ricerca  e  promuove  la  pubblica lettura attraverso istituti e servizi coordinati nel Sistema bibliotecario ticinese (SBT).
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopi e compiti
Art. 2
                            1  Scopi della politica bibliotecaria del Cantone sono:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Compiti specifici della politica bibliotecaria del Cantone sono:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
                            Art. 2a  1  1  La biblioteca è una raccolta di materiali librari e documentari organizzata per fornire i  necessari servizi al pubblico al quale è destinata, secondo la tipologia prevista dall’art. 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  biblioteca  conserva,  accresce  e  aggiorna  il  proprio  patrimonio  librario  e  documentario  attraverso acquisti, trasferimenti e donazioni.  TITOLO II  Tipologia delle biblioteche del Cantone
                        
                        
                    
                    
                    
                Tipologia
Art. 3
                            Le biblioteche istituite e gestite dal Cantone rientrano nella seguente tipologia:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Biblioteca pubblica
Art. 4
                            1  La Biblioteca pubblica è un istituto aperto a tutti, che mette a disposizione fondi librari  e  documentari,  ordinati  per  rispondere  a  esigenze  di  cultura  generale,  di  informazione  e  di  intrattenimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Biblioteche  pubbliche  istituite  dal  Cantone  sono  le  Biblioteche  cantonali  di  Bellinzona,  di  Locarno, di Lugano e di Mendrisio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  specializzazioni  funzionali  dei  singoli  istituti  sono  definite  nel  Regolamento  di  applicazione  della  presente  legge.  La  Biblioteca  cantonale  di  Lugano  ha  la  specifica  funzione  di  immettere  la  cultura italiana nel sistema bibliotecario svizzero e di difendere e promuovere l’italianità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  il  coordinamento  dell’attività  delle  biblioteche  pubbliche  cantonali,  è  costituito  il  Collegio  dei  direttori. Il Regolamento definisce i compiti del Collegio e le modalità del suo funzionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I   servizi   generali   agli   utenti   delle   biblioteche   pubbliche   sono   gratuiti.   Il   Regolamento   di  applicazione  e  i  regolamenti  interni  dei  singoli  istituti  definiscono  le  particolari  prestazioni  per  le  quali è richiesto un contributo finanziario.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                Biblioteca specializzata
Art. 5
                            1  La  Biblioteca  specializzata  è  un  fondo  librario  e  documentario  o  un  corpo  di  fondi  librari e documentari finalizzati a particolari bisogni della ricerca scientifica in determinati settori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Biblioteca specializzata può essere istituita oppure annessa a un ufficio pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Biblioteca di conservazione
Art. 6
                            La  Biblioteca  di  conservazione  è  un  servizio  che  raccoglie  quella  parte  del  patrimonio  librario e documentario che le altre biblioteche del SBT vi destinano per motivi di conservazione o  di razionalizzazione dei rispettivi fondi e servizi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Biblioteca scolastica
Art. 7
                            1  La  Biblioteca  scolastica  è  il  fondo  librario  e  documentario  annesso  a  una  scuola  per  esigenze precipuamente didattiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  leggi  scolastiche  contemplano  l’istituzione  e  l’ordinamento  delle  biblioteche  nelle  scuole  dei  diversi ordini e gradi.  TITOLO III  Organizzazione delle biblioteche del Cantone  4  Art. 8  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                Servizi bibliotecari
Art. 9
                            Nell’ambito  delle  competenze  e  delle  funzioni  indicate  nella  tipologia  di  cui  al  titolo  secondo, la biblioteca assicura i seguenti servizi:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Attività culturali
Art. 10
                            6  Tenuto  conto  delle  funzioni  indicate  nella  tipologia,  la  biblioteca  può  organizzare  e  concorrere,   in   collaborazione   con   altri   enti   o   associazioni,   all’organizzazione   di   attività   di  promozione e di animazione culturale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
Art. 11
                            1  Per  la  realizzazione  dei  suoi  compiti,  ogni  biblioteca  è  dotata  di  una  struttura  organizzativa adeguata in personale, normativa e strumenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Dipartimento competente può istituire Commissioni esterne di consulenza delle direzioni.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato disciplina il funzionamento delle singole biblioteche mediante Regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Direzione
Art. 12
                            8  La conduzione di una o più biblioteche pubbliche è affidata ad un direttore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Titolo modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art. modificato dalla L 27.9.2005; in vigore dal 22.11.2005 - BU 2005, 393.
                        
                        
                    
                    
                    
                Fondi speciali
Art. 13
                            Il  Consiglio  di  Stato,  sentito  il  parere  del  Collegio  dei  direttori,  può  istituire  presso  le  biblioteche fondi speciali, ossia raccolte di libri e documenti che costituiscono corpi unici e rilevanti  per la ricerca scientifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Donazioni
Art. 14
                            Il Consiglio di Stato decide se accettare una donazione di fondi librari e documentari e  ne stabilisce la destinazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scarto
Art. 15
                            9  Il direttore della biblioteca provvede all’adozione di provvedimenti motivati di sfoltimento  del fondo librario e documentario.  TITOLO IV  Il Sistema bibliotecario ticinese
                        
                        
                    
                    
                    
                Sistema bibliotecario ticinese
Art. 16
                            1  Il SBT è costituito:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le biblioteche che fanno parte del SBT mantengono le loro prerogative istituzionali e di gestione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammissione
Art. 17
                            Il  Consiglio  di  Stato  decide  sulla  domanda  di  ammissione  presentata  da  biblioteche  o  centri di documentazione appartenenti ad enti pubblici o privati d’interesse pubblico, che mettono  a  disposizione  il  loro  patrimonio  librario  e  documentario.  La  relativa  convenzione  definisce  prestazioni e oneri reciproci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopi e funzioni
Art. 18
                            Il SBT ha lo scopo di assicurare:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Automazione e rapporti con altri sistemi bibliotecari
Art. 19
                            L’automazione   del   SBT   è   realizzata   nell’ambito   di   una   o   più   reti   bibliotecarie  informatizzate nazionali, alla cui gestione e sviluppo il SBT partecipa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Direzione
Art. 20
                            1  La direzione del SBT è affidata al Collegio dei direttori di cui all’art. 4 cpv. 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direzione adempie i seguenti compiti:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Conferenza dei rappresentanti
Art. 21
                            1  I rappresentanti delle biblioteche che compongono il SBT costituiscono la Conferenza  dei rappresentanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il regolamento definisce composizione, compiti e modalità di funzionamento.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Lett. modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITOLO V  Disposizioni abrogative e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni abrogative
Art. 22
                            Con l’entrata in vigore della presente legge vengono abrogati i seguenti decreti:  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento di applicazione
Art. 23
                            Il Consiglio di Stato emana il Regolamento di applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 24
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.  12  Pubblicata nel BU  1991  , 143.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Entrata in vigore: 3 maggio 1991 - BU 1991, 143.