Decreto legislativo concernente la nuova regolamentazione dei rapporti tra il Cantone Ticino e il Comune di Campione d’Italia
                            Decreto legislativo  concernente la nuova regolamentazione dei rapporti tra il Cantone Ticino  e il Comune di Campione d’Italia  (del 10 marzo 1998)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  visto il messaggio 19 novembre 1997 no. 4711 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art. 1  Sono ratificati gli impegni contenuti nelle dichiarazioni 19 novembre 1997 del Consiglio  di  Stato  e  22  gennaio  1998  del  Sindaco  di  Campione  d’Italia  annesse  al  presente  decreto  legislativo.  Art. 2  Le  prestazioni  del  Canton  Ticino  sono  vincolate  a  quelle  del  Comune  di  Campione  d’Italia menzionate nella citata dichiarazione del Sindaco di questo Comune.  Art. 3  Le dichiarazioni sono suscettibili di revoca con un preavviso di 6 mesi per la fine di ogni  anno  civile  con  decadenza  automatica  all’entrata  in  vigore  della  Convenzione  internazionale  regolante i rapporti tra Cantone Ticino e Comune di Campione d’Italia.  Art. 4  I  Comuni  in  cui  risiedono  cittadini  che  esplicano  attività  lucrativa,  dipendente  o  indipendente, a Campione d’Italia ricevono dal Cantone un contributo annuo:  a)  b)  È  considerato  residente  chi  è  in  possesso  del  permesso  di  polizia  oppure,  nei  casi  in  cui  tale  permesso non è necessario, chi ha nel Comune il domicilio civile, presenti tutti i requisiti formali ad  esso  connessi.  Questa  prestazione  del  Cantone  è  pure  vincolata  a  quella  del  Comune  di  Campione d’Italia.  Art. 5  Per lo studio, per la progettazione e per la realizzazione della strada di raccordo tra lo  svincolo  autostradale  di  Bissone  ed  il  confine  con  l’enclave  il  50  %  delle  spese  è  assunto  dal  Comune di Campione d’Italia.  Questa quota parte di spesa si aggiunge all’impegno finanziario a carico del Comune di Campione  d’Italia,  quale  compensazione  per  i  servizi  e  le  prestazioni  concessi  dal  Cantone  in  base  alla  dichiarazione di cui all’art. 1 del presente Decreto Legislativo.  Art. 6  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  il  presente  decreto  entra  in  vigore  1  con  la  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  del  Cantone  Ticino.  Pubblicato nel BU  1998  , 130.  Allegato 1  Dichiarazione  del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino  Richiamati  i  secolari  e  speciali  rapporti  di  vicinato  instauratisi  tra  le  comunità  delle  due  Parti,  principalmente in ambito economico, culturale, turistico e sanitario, in virtù del particolare status di  enclave rappresentato dal Comune di Campione d’Italia;  ritenuto come tale enclave operi in un contesto socio-economico svizzero, cui ricorre per il proprio  soddisfacimento da determinate prestazioni e servizi pubblici di natura essenziale;  ricordate a tale proposito le intercorse intese stipulate tra le parti nel 1982 e nel 1989;
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Entrata in vigore: 8 maggio 1998 - BU 1998, 130.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            affermata  la  disponibilità  a  operare  per  la  definizione  ed  adozione  in  tempi  brevi  di  una  Convenzione  che  regolamenti  più  ampiamente  i  rapporti  di  cooperazione  transfrontaliera  tra  le  Parti,  tenendo  compiutamente  conto  dell’Accordo  quadro  stipulato  nel  1993  tra  la  Repubblica  Italiana e la Confederazione Svizzera per la cooperazione transfrontaliera;  il Consiglio di Stato dichiara:
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            10.  La  presente  dichiarazione  entra  in  vigore  dal  1°  di  gennaio  1998  ed  è  suscettibile  di  revoca  PER IL CONSIGLIO DI STATO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Il Presidente: G. Buffi  p.o. Il Cancelliere: G. Gianella  Allegato 2  Dichiarazione  del Sindaco di Campione d’Italia  Richiamati i secolari e speciali rapporti di buon vicinato instauratisi tra le comunità delle due Parti,  principalmente in ambito economico, culturale, turistico e sanitario, in virtù del particolare status di  enclave rappresentato dal Comune di Campione d’Italia;  atteso che la situazione geopolitica rende Campione d’Italia dipendente dalla Svizzera per i propri  bisogni essenziali come gli approvvigionamenti, i trasporti, le telecomunicazioni, i servizi sanitari, i  servizi finanziari, inclusa la moneta corrente, nonché naturalmente dipendente per molti altri servizi  non primari, ma comunque influenti sulla dignità e qualità della vita;  considerato che il rapporto con il territorio e con i servizi pubblici e privati nazionali è reso arduo e  complesso  dal  fatto  che  la  Svizzera  non  è  paese  membro  della  Comunità  Economica  Europea  e  che,  pertanto,  il  movimento  di  uomini  e  merci  da  Campione  d’Italia  verso  l’Italia  e  viceversa  è  soggetto a rigidi controlli doganali;  convenuto  che  l’accesso  dei  soggetti  residenti  a  Campione  d’Italia  ai  servizi  pubblici  elvetici  può  avvenire  soltanto  attraverso  preventivi  e  formali  accordi  fra  istituzioni  e,  segnatamente,  fra  il  Comune di Campione d’Italia ed il Canton Ticino;  ricordate, a tale proposito, le intercorse intese stipulate tra le Parti nel 1982 e nel 1989;  affermata  la  disponibilità  ad  operare  per  la  definizione  ed  adozione  in  tempi  brevi  di  una  Convenzione  che  regolamenti  più  ampiamente  i  rapporti  di  cooperazione  transfrontaliera  tra  le  Parti,  tenendo  compiutamente  conto  dell’Accordo  quadro  stipulato  nel  1993  tra  la  Repubblica  Italiana e la Confederazione Svizzera per la cooperazione transfrontaliera;  IL SINDACO DICHIARA  Il Consiglio comunale di Campione d’Italia, con deliberazione n. 44 del 20 dicembre 1997 ha preso  atto  della  Dichiarazione  del  Consiglio  di  Stato  della  Repubblica  e  Cantone  del  Ticino  in  data  19  novembre  1997.  In  premessa  alla  stessa  deliberazione  riportata,  concernente  i  rapporti  tra  il  Canton  Ticino  e  il  Comune  di  Campione  d’Italia,  in  materia  di  fruizione  da  parte  dei  soggetti  residenti a Campione d’Italia di alcuni pubblici servizi essenziali e di servizi diversi.  Contestualmente  il  Consiglio  comunale  ha  approvato  i  contenuti  della  stessa  dichiarazione  che,  conseguentemente,  il  Comune  di  Campione  d’Italia  accetta  ad  ogni  effetto  per  quanto  di  propria  competenza.  In  particolare,  per  la  prestazione  dei  servizi  alla  quale  il  Consiglio  di  Stato  della  Repubblica  e  Cantone  del  Ticino  s’impegna,  nei  termini  espressi  nella  stessa  dichiarazione,  il  Comune  di  Campione  d’Italia  corrisponderà  al  Canton  Ticino,  per  la  durata  dell’accordo  oggetto  della  dichiarazione,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  1998,  la  somma  annua  di  frs.  4'500'000.--,  salva  la  eventuale revisione contemplata.  Inoltre,  per  l’indilazionabile  adeguamento  della  strada  cantonale  che  collega  Campione  d’Italia  a  Bissone  ed  al  sistema  viario  internazionale,  il  Comune  di  Campione  d’Italia  parteciperà  nella  misura del 50% alle spese di progettazione e realizzazione dell’opera.  Il Sindaco