Legge sul consorziamento dei Comuni
                            Legge  sul consorziamento dei Comuni  (del 22 febbraio 2010)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  –  –  d e c r e t a :  Capitolo I  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo del Consorzio e natura giuridica
Art. 1
                            1  Due o più Comuni possono formare un Consorzio per l’esercizio di una o più attività di  pubblico interesse di loro competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  previsto  dallo  statuto,  può  essere  delegato  al  Consorzio  lo  svolgimento  di  compiti  accessori  attraverso mandati di prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consorzio è corporazione di diritto pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto applicabile
Art. 2
                            La  presente  Legge  è  applicabile  a  tutti  i  Consorzi  salvo  che  non  sia  diversamente  stabilito da Leggi speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Istituzione del Consorzio
1. Volontaria
Art. 3
                            Il  Consorzio  può  essere  istituito  volontariamente,  per  decisione  delle  Assemblee,  rispettivamente dei Consigli comunali dei Comuni interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Coattiva
Art. 4
                            1  Il Consorzio può essere istituito coattivamente per decreto del Consiglio di Stato, uditi i  Comuni interessati quando ciò è giustificato per il razionale esercizio di una o più attività e non è  possibile  l’istituzione  volontaria,  segnatamente  per  il  rifiuto  di  uno  o  più  Comuni  o  il  mancato  accordo tra gli stessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  il  decreto  di  consorziamento  ogni  Comune  interessato  può  interporre  ricorso  al  Gran  Consiglio entro 60 giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il ricorso ha effetto sospensivo; il Gran Consiglio decide entro 6 mesi dalla ricezione del ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  decisione  del  Gran  Consiglio  è  impugnabile  davanti  al  Tribunale  cantonale  amministrativo  entro 30 giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Statuto
1. Principio
Art. 5
                            Il Consorzio è disciplinato dallo statuto consortile.  Art. 6  Lo statuto deve indicare:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  m)   le  disposizioni  relative  ad  aspetti  quali  la  partecipazione  finanziaria,  le  proprietà  e  gli  aspetti  n)  o)
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Adozione
a) volontaria
Art. 7
                            1  Nel  caso  di  istituzione  volontaria,  il  progetto  di  statuto  è  allestito  da  una  delegazione  dei Municipi dei Comuni interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   progetto   di   statuto   è   adottato   dalle   Assemblee,   rispettivamente   dai   Consigli   comunali  nell’ambito della deliberazione sulla adesione al Consorzio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’adozione  dello  statuto  consortile  equivale  all’adozione  di  un  regolamento  comunale  giusta  le  norme della Legge organica comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Delegazione dei Municipi trasmette lo statuto consortile al Consiglio di Stato che decide entro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60 giorni sulle eventuali divergenze od opposizioni dei Comuni interessati e lo ratifica; la decisione  deve essere motivata.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) coattiva
Art. 8
                            1  Nel caso di istituzione coattiva, lo statuto è adottato secondo le norme dell’art. 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se i Comuni interessati non vi provvedono entro 6 mesi, lo statuto sarà emanato dal Consiglio di  Stato sentiti preliminarmente i Comuni stessi; è applicabile per analogia l’art. 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                4. Acquisto della personalità giuridica
Art. 9
                            Il  Consorzio  acquista  la  personalità  giuridica  con  la  ratifica  o  con  l’emanazione  dello  statuto da parte del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                5. Modifica dello statuto
a) volontaria
Art. 10
                            1  Lo statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Delegazione  consortile  esamina  le  proposte  di  cui  alle  lettere  a)  e  c)  e  le  trasmette  con  il  proprio preavviso scritto ai Comuni consorziati; per il resto è applicabile per analogia la procedura  di cui all’art. 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) coattiva
Art. 11
                            Una  modifica  dello  statuto  può  essere  imposta  in  ogni  tempo  dal  Consiglio  di  Stato,  sentiti preliminarmente il Consorzio e i Comuni; è applicabile per analogia l’art. 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) numero dei membri degli organi
Art. 12
                            Il numero dei membri degli organi consortili può essere modificato solo per l’inizio di un  periodo di elezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Adesione di nuovi Comuni
Art. 13
                            All’adesione  di  nuovi  Comuni  sono  applicabili  per  analogia  gli  articoli  da  10  a  11  e  le  disposizioni statutarie.  Capitolo II  Organizzazione del Consorzio
                        
                        
                    
                    
                    
                Generalità
Art. 14
                            1  Gli organi obbligatori del Consorzio sono:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli organi del Consorzio stanno in carica un quadriennio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’esame della gestione finanziaria è affidato ad un organo di controllo esterno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lo   statuto   può   legittimare   il   Consiglio   consortile   a   delegare   competenze   decisionali   alla  consortile; sono applicabili i disposti della Legge organica comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Consiglio consortile
Art. 15
                            1  Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune.  Il supplente presenzia solo in caso di assenza del titolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione, elezione e eleggibilità
                            2  Il rappresentante e il supplente sono eletti dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi, entro  tre mesi dalle elezioni comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  carica  è  incompatibile  con  quella  di  Consigliere  di  Stato,  di  membro  della  Delegazione  consortile o di impiegato del Consorzio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto di voto, istruzione e revoca
Art. 16
                            1  Salvo  diversa  disposizione  statutaria,  ogni  Comune  ha  diritto  ad  un  numero  di  voti  in  Consiglio consortile in proporzione alla sua popolazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le modalità sono stabilite dallo statuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Eccezionalmente un Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ogni Comune ha diritto ad almeno un voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I rappresentanti agiscono su istruzione dei Municipi dei Comuni e redigono un resoconto annuo al  loro indirizzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I rappresentanti possono essere revocati dall’organo di nomina, riservato il diritto del Municipio di  decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 17
                            1  Il  Consiglio  consortile,  riservate  le  competenze  dei  Comuni,  è  l’organo  superiore  del  Consorzio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In particolare:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lo  statuto  consortile  può  prevedere  per  le  competenze  di  cui  alle  lettere  c),  e),  f),  h)  e  i)  del  capoverso precedente, la delega decisionale a favore della Delegazione,  stabilendone i limiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se  non è utilizzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sedute e deliberazioni
Art. 18
                            1  Il  Consiglio  consortile  si  riunisce  almeno  in  due  sessioni  ordinarie  annuali,  alla  data  prevista dallo statuto, per esame e delibera sui conti del Consorzio.  Inoltre quando ciò sia chiesto:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  consortile  si  riunisce  in  seduta  pubblica  e  può  discutere  e  decidere  solo  se  sono  presenti rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio consortile è diretto da un Presidente nominato secondo i disposti statutari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Salvo  diversa  disposizione  statutaria,  il  Consiglio  consortile   decide    a  maggioranza  assoluta  dei  voti presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzionamento e mozioni
Art. 19
                            1  Il Consiglio consortile funziona e delibera inoltre per analogia, secondo i disposti degli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo statuto regola per il resto il funzionamento del Consiglio consortile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni Comune tramite il proprio rappresentante può presentare proposte su oggetti di competenza  del Consiglio consortile nella forma della mozione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La mozione è esaminata dalla Delegazione, che la preavvisa ai Municipi entro 6 mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il Consiglio consortile decide sulla mozione entro un anno dalla sua presentazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Delegazione consortile
Art. 20
                            1  La  Delegazione  consortile  si  compone  da  un  minimo  di  tre  ad  un  massimo  di  cinque  membri, compreso il presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
                            2  La Delegazione consortile di tre membri avrà due supplenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Eccezionalmente un Comune può avere la maggioranza assoluta dei membri della Delegazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Elezione, eleggibilità e incompatibilità
Art. 21
                            1  La   Delegazione   consortile   è   nominata   dal   Consiglio   consortile   nella   seduta  costitutiva.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono eleggibili tutti i cittadini domiciliati e aventi diritto di voto nel comprensorio consortile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’elezione  avviene  in  forma  tacita  quando  il  numero  dei  candidati  non  supera  il  numero  degli  eleggendi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nella  scelta  dei  membri  della  Delegazione  consortile  il  Consiglio  consortile  deve  possibilmente  tener conto di criteri di esperienza, formazione, di equa rappresentatività dei Comuni consorziati e  dei gruppi politici nel comprensorio consortile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  carica  di  membro  della  Delegazione  consortile  è  incompatibile  con  quella  di  Consigliere  di  Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Presidente e Vicepresidente
Art. 22
                            1  Il   Presidente   e   il   Vicepresidente   della   Delegazione   consortile   sono   eletti   dalla  Delegazione nel suo interno, a scrutinio segreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’elezione avviene in forma tacita quando si ha un’unica proposta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 23
                            1  La Delegazione consortile dirige l’amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi;  essa  è,  segnatamente,  organo  esecutore  delle  decisioni  del  Consiglio  consortile  e  rappresenta  il  Consorzio di fronte ai terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Delegazione esercita le competenze decisionali delegate ai sensi dell’art. 17 cpv. 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzionamento
Art. 24
                            La  Delegazione  consortile  funziona,  per  analogia,  secondo  le  norme  del  Titolo  II  capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli art. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.
                        
                        
                    
                    
                    
                Segretario consortile e dipendenti consortili
Art. 25
                            1  Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ai  dipendenti  consortili  sono  applicabili  analogamente  i  disposti  del  Titolo  III  Capitolo  I  Legge  organica comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Organo di controllo esterno
Art. 26
                            1  I Consorzi devono istituire un organo di controllo esterno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv. modificato dalla L 12.3.2012; in vigore dall’8.5.2012 - BU 2012, 171.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso opera secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale e dal Regolamento sulla
                        
                        
                    
                    
                    
                Organo di controllo esterno
                            3  L’organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il  preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lo  statuto  consortile  può  assegnare  all’organo  di  controllo  esterno  altri  compiti,  oltre  a  quelli  previsti dalla legge.  Capitolo III  Finanziamento e gestione del consorzio
                        
                        
                    
                    
                    
                Generalità
Art. 27
                            1  Ogni Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consorzio non può prelevare imposte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Quote di partecipazione dei Comuni
Art. 28
                            Lo statuto stabilisce le modalità di ripartizione delle spese consortili tra i Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento investimenti
                            consortili  2  Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I Comuni consorziati sono responsabili delle loro quote secondo quanto definito dagli  statuti consortili approvati dai Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo  statuto  stabilisce  se  il  finanziamento  e  ammortamento  dei  nuovi  investimenti,  come  pure  quello degli investimenti consortili già realizzati, è a carico del Consorzio oppure direttamente dei  Comuni consorziati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il  finanziamento  e  ammortamento  degli  investimenti  sono  posti  direttamente  a  carico  dei  Comuni  consorziati,  parallelamente  all’avanzamento  degli  stessi  e  dietro  richiesta,  i  Comuni  versano al Consorzio le loro quote parte dell’investimento al netto di eventuali sussidi attivando le  medesime  nei  conti  comunali.  Per  gli  investimenti  già  realizzati  la  Delegazione  concorda  con  i  Municipi le modalità di ripresa del valore residuo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Al Consorzio cui fosse negata l’apertura di crediti sul mercato monetario, il Consiglio di Stato può  accordare  una  garanzia  presso  uno  o  più  istituti  bancari;  in  questo  caso  il  Consorzio  può  essere  sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  Consiglio  di  Stato  può  emanare  direttive  per  l’applicazione  del  presente  articolo  e  disciplinare  aspetti particolari nel Regolamento di applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse e contributi
Art. 30
                            1  Lo statuto elenca le tasse e i contributi imponibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il regolamento, adottato dal Consiglio consortile, ne fissa i soggetti imponibili, i criteri di computo  e l’ammontare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Gestione
a) tenuta dei conti
Art. 31
                            1  Per  la  tenuta  dei  conti  sono  applicabili  per  analogia  le  norme  della  legge  organica  comunale e del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  provvede  all’introduzione  a  tappe  del  nuovo  piano  contabile  armonizzato  in  tutti i Consorzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso  emana  le  disposizioni  per  l’approvazione  dei  singoli  piani  contabili,  le  direttive  e  i  criteri  di  valutazione per l’allestimento dei bilanci patrimoniali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono riservate disposizioni settoriali particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) piano finanziario
Art. 32
                            1  Il  Consorzio  deve  dotarsi  di  un  piano  finanziario,  secondo  le  norme  della  Legge  organica comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Nota marginale modificata dalla L 12.3.2012; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 199.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. modificato dalla L 12.3.2012; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 199.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il piano finanziario va sottoposto per discussione al Consiglio consortile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Delegazione  consortile  invia  preventivamente  una  copia  del  piano  finanziario  ai  Municipi,  almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Consorzi  di  poca  entità  possono  prevedere  nello  statuto  la  rinuncia  all’allestimento  del  piano  finanziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) conti preventivi
Art. 33
                            La Delegazione consortile invia una copia dei conti preventivi ai Municipi e al Consiglio  di Stato, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) conti consuntivi
Art. 34
                            1  La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, al Consiglio  di  Stato  e  all’organo  di  controllo  esterno,  almeno  due  mesi  prima  della  seduta  del  Consiglio  consortile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organo  di  controllo  esterno  redige  il  suo  rapporto  all’indirizzo  della  Delegazione  e  dei  Municipi  entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all’organo di  controllo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Coinvolgimento dei Comuni; informazione ai Comuni
Art. 35
                            1  Progetti,   preventivi   e   piano   di   finanziamento   relativi   agli   investimenti   sono  preventivamente  inviati  ai  Municipi  dei  Comuni  consorziati,  almeno  quattro  mesi  prima  della  seduta del Consiglio consortile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli altri oggetti di cui all’art. 17 vanno sottoposti ai Municipi almeno due mesi prima della seduta  del Consiglio consortile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il  Municipio  di  un  Comune  consorziato  ne  fa  richiesta,  la  Delegazione  consortile  è  tenuta  in  ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I Municipi informano annualmente i loro Legislativi sull’attività del Consorzio.  Capitolo IV  Norme varie
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi ed opposizioni
Art. 36
                            Il  Comune,  tramite  il  Municipio,  è  legittimato  a  interporre  i  ricorsi  contro  le  decisioni  degli organi consortili e le opposizioni di cui agli art. 7 cpv. 4, 10 cpv. 2, 43 cpv. 2 e 46.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamenti
Art. 37
                            1  I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I regolamenti sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di trenta giorni  durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio  di Stato contro le disposizioni in essi contenute.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per quanto non stabilito nella presente legge sono applicabili per analogia gli art. 186 segg. della  Legge organica comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Convenzioni e mandati di prestazione
Art. 38
                            Per l’esecuzione di compiti consortili tramite convenzioni e mandati di prestazione sono  applicabili analogamente i disposti della legge organica comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione decreto di istituzione e di scioglimento
Art. 39
                            Il  decreto  di  istituzione  o  di  scioglimento  di  un  Consorzio  deve  essere  pubblicato  sul  Foglio ufficiale e all’albo dei Comuni consorziati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione delle risoluzioni
Art. 40
                            1  Il presidente della Delegazione consortile provvede entro cinque giorni all’esposizione  agli  albi  di  tutti  i  Comuni  consorziati  e  alla  pubblicazione  nel  Foglio  ufficiale  delle  risoluzioni  del  Consiglio consortile e, quando l’interesse generale lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione  consortile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471.
                        
                        
                    
                    
                    
                Beni consortili
Art. 41
                            Ai   beni   consortili   sono   applicabili   analogamente   i   disposti   della   legge   organica  comunale.  Capitolo V  Vigilanza dello stato
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
Art. 42
                            Per quanto riguarda la vigilanza dello Stato sul Consorzio e i ricorsi contro le decisioni  degli organi consortili, sono applicabili per analogia le norme della legge organica comunale.  Capitolo VI  Scioglimento e liquidazione del consorzio
                        
                        
                    
                    
                    
                Consorzio a tempo determinato
Art. 43
                            1  Trascorso il termine stabilito dallo statuto, si procede alla liquidazione del Consorzio, a  meno che non sia stata decisa una proroga.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per la decisione sulla proroga è applicabile la procedura stabilita dall’art. 10 in relazione all’art. 7  della presente Legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consorzio a tempo indeterminato
Art. 44
                            1  Per lo scioglimento di un Consorzio occorre, salvo diversa disposizione dello statuto,  una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile,  riservata la ratifica del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  membri  hanno  la  facoltà  di  impugnare  la  decisione  del  Consiglio  di  Stato  davanti  al  Gran Consiglio entro 60 giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il ricorso ha effetto sospensivo. Il Gran Consiglio decide entro 6 mesi dalla ricezione del ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  decisione  del  Gran  Consiglio  è  impugnabile  davanti  al  Tribunale  cantonale  amministrativo  entro 30 giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scioglimento d’ufficio
Art. 45
                            1  Sentiti i Municipi dei Comuni consorziati, il Consiglio di Stato può sciogliere d’ufficio il  Consorzio che:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  definisce  le  modalità  di  liquidazione  e  decide  la  destinazione  dei  beni  consortili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  il  decreto  di  scioglimento  i  Comuni  e  gli  organi  consortili  hanno  facoltà  di  ricorso  al  Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla pubblicazione  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Liquidazione
Art. 46
                            1  Decretato   lo   scioglimento,   la   liquidazione   del   Consorzio   avviene   secondo   le  disposizioni statutarie e le modalità fissate caso per caso dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il rapporto di liquidazione deve essere ratificato dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In caso di costituzione di nuovo Consorzio che subentra nell’attività di precedenti, il Consiglio di  Stato emana le disposizioni concrete necessarie.  Capitolo VII  Norme transitorie e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Adeguamento alla legge e Consorzi esistenti
Art. 47
                            1  Gli statuti e i regolamenti dei Consorzi esistenti devono essere uniformati alla presente  legge entro il termine fissato dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli statuti così modificati dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La trasmissione degli atti è eseguita a cura della Delegazione consortile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  proposta  del  nuovo  statuto,  allestito  dalla  Delegazione  consortile  e  preavvisata  dal  Consiglio  consortile,  deve  essere  sottoposta  all’approvazione  delle  Assemblee  o  dei  Consigli  comunali  dei  Comuni consorziati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  È  applicabile  per  il  resto  la  procedura  prevista  dall’art.  10  in  relazione  all’art.  7  della  presente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sentiti i Municipi dei Comuni consorziati, il Consiglio di Stato può adeguare d’ufficio gli statuti dei  Consorzi  che  non  vi  hanno  provveduto  entro  il  termine  stabilito.  Negli  altri  casi  i  Consorzi  soggiacciono alla procedura di scioglimento d’ufficio di cui all’art. 45.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il Consiglio di Stato può autorizzare, per un periodo di 5 anni dall’entrata in vigore della Legge, il  mantenimento degli statuti in vigore quando si tratta di Consorzi costituiti per una durata limitata o  per attività di poca entità, oppure per i Consorzi istituiti in virtù della delega del precedente art. 2  cpv. 2 della precedente Legge sul consorziamento dei Comuni del 1974.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura in corso
Art. 48
                            La presente Legge è applicabile a tutti i Consorzi in via di costituzione al momento della  sua entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
Art. 49
                            La Legge sul consorziamento dei Comuni del 21 febbraio 1974 è abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 50
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pubblicata nel BU  2011  , 421.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Entrata in vigore: 1° settembre 2011 - BU 2011, 421.