Regolamento della ginnastica correttiva
                            della ginnastica correttiva
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  (dell’ 8 gennaio 1992)  IL CONSIGLIO DI STATO  richiamato l’ art. 71 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990;  su proposta del Dipartimento dell’ istruzione e della cultura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  TITOLO I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            Il Servizio cantonale della ginnastica correttiva (detto in seguito Servizio) ha lo scopo di prevenire  e di curare, nei limiti stabiliti dal presente regolamento, le affezioni dell’ apparato locomotore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Destinatari
Art. 2
                            1  Le  prestazioni  del  Servizio  sono  riservate  agli  allievi  che  frequentano  le  scuole  elementari  e  medie, pubbliche e private.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Secondo  le  necessità,  il  Dipartimento  della  pubblica  educazione  (detto  in  seguito  Dipartimento),  potrà  estendere le prestazioni del Servizio ad altre categorie di allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prevenzione
Art. 3
                            La prevenzione viene attuata mediante il controllo annuale di tutti gli allievi e mediante interventi  di educazione al corretto portamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cura
Art. 4
                            La cura degli allievi assegnati al Servizio viene attuata mediante lezioni specifiche di ginnastica  correttiva impartite a piccoli gruppi, di regola durante l’ orario scolastico.  TITOLO II  Disposizioni relative al Servizio
                        
                        
                    
                    
                    
                Comprensori
Art. 5
                            Le scuole elementari e medie pubbliche e private vengono riunite in comprensori, ognuno dei  quali è affidato a un docente di ginnastica correttiva (detto in seguito docente).
                        
                        
                    
                    
                    
                Attribuzione del Servizio
Art. 6
                            Il Servizio dipende dall’ Ufficio dell’ educazione fisica scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione di vigilanza
Art. 7
                            1  Il  Servizio  si  avvale  della  collaborazione  della  Commissione  cantonale  di  vigilanza  (detta  in  seguito Commissione).
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
                            2  Essa è composta di 9 membri, nominati dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Membri di diritto
                            3  Sono membri di diritto della Commissione:  -  il Medico cantonale;  -  il presidente del Collegio dei medici scolastici;  -  il capo dell’ Ufficio dell’ educazione fisica scolastica;  -  un rappresentante della scuola elementare;  -  un rappresentante della scuola media.
                        
                        
                    
                    
                    
                Altri membri
                            4  Gli altri membri sono da scegliersi preferibilmente fra i medici specialisti in ortopedia e pediatria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
                            5  In particolare la Commissione:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  esamina e approva i criteri di valutazione e di intervento;  -  si pronuncia sui programmi di aggiornamento e di perfezionamento dei docenti;  -  interviene, con funzione mediatrice o consultiva, nei casi di contenzioso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Il caposervizio
Art. 8
                            Il Servizio è diretto da un caposervizio. Il caposervizio in particolare:  a)  provvede  al  disbrigo  delle  mansioni  inerenti  la  gestione  del  personale  docente,  fungendo  da  collegamento tra i docenti, le direzioni scolastiche e il Dipartimento;  b)  sovrintende all’ attività dei docenti e li visita almeno tre volte all’ anno;  c)  d)  promuove, organizza e dirige corsi di formazione e di aggiornamento per i docenti;  e)  prepara materiale didattico e informativo;  f)  promuove lo scambio di informazioni specifiche tra scuola e genitori, collaborando con i docenti e le  direzioni scolastiche nell’ organizzazione di incontri;  g)  collabora con la Commissione e con i medici scolastici nella preparazione del materiale necessario al  lavoro diagnostico, preventivo e terapeutico;  h)  ginnastica correttiva e nella scelta delle sedie e dei banchi per le aule scolastiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazioni
Art. 9
                            scolastici, del presidente del Collegio dei medici scolastici e del Medico cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Controlli
Art. 10
                            I docenti controllano ogni anno gli allievi dei rispettivi comprensori, secondo la procedura decisa  dalla Commissione e le disposizioni impartite dal Servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Criteri di classificazione
Art. 11
                            1  Ai fini dell’ assegnazione o meno alle cure del Servizio, sono considerate le seguenti categorie  di allievi:
                        
                        
                    
                    
                    
                Nella norma
                            a)  allievi che non presentano alcuna anomalia o i cui difetti rientrano in un quadro morfologico considerato  nella norma;
                        
                        
                    
                    
                    
                Vizi di portamento
                            b)  allievi che presentano vizi di portamento evidenti;
                        
                        
                    
                    
                    
                Paramorfismi
                            c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Dismorfismi
                            d)  allievi portatori di dismorfismi;
                        
                        
                    
                    
                    
                Altre anomalie
                            e)  allievi  portatori  di  altre  anomalie  che  devono  essere  considerate  nell’  esame  statico-dinamico  della  postura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scheda antropometrica
                            2  Le risultanze della visita sono annotate sulle schede antropometriche raccolte nel libretto dei controlli dell’  allievo, unitamente a tutte le indicazioni utili all’ anamnesi dei singoli casi e alle valutazioni e proposte del  docente e del medico scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Custodia del libretto dei controlli
                            3  I libretti dei controlli sono custoditi in sede dal docente per un periodo di cinque anni dopo l’ esonero dell’  allievo dall’ obbligo scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rilascio del libretto
                            4  Le  famiglie  che  ne  fanno  richiesta  possono  ottenere  il  libretto  dei  controlli  al  momento  dell’  abbandono  della scuola media o della partenza per altro Cantone o nazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Allievi da segnalare alle famiglie
                            3)  Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Il docente segnala alle famglie:  a)  i nuovi allievi appartenenti alle categorie b), c), d), e) di cui all’ art. 11;  b)  gli allievi già in cura per i quali il docente propone l’ esonero dalle lezioni o la continuazione o la ripresa  delle stesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Motivazione
                            5)  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  La  motivazione  della  segnalazione  viene  scritta  dal  docente  direttamente  sulla  scheda  di
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione alle famiglie
Art. 14
                            8)  1  Il  docente,  d’  intesa  con  le  direzioni  scolastiche,  avvisa  in  forma  scritta  le  famiglie  di  quegli  allievi per i quali si consiglia:  a)  la ripresa, la continuazione, l’ inizio o la sospensione delle lezioni di ginnastica correttiva;  b)  ulteriori controlli presso un medico specialista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  famiglia  ha  la  facoltà  di  rinunciare  alle  prestazioni  del  Servizio:  in  tal  caso  è  tenuta  a  darne  comunicazione scritta al docente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il riscontro del medico specialista dev’ essere trasmesso al docente entro due mesi dall’ avviso di controllo.  In  caso  contrario  la  situazione  dell’  allievo  viene  sottoposta  al  medico  scolastico  per  apprezzamento  e  richiamo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Altre ammissioni
Art. 15
                            9)  La partecipazione alle lezioni di ginnastica correttiva può essere richiesta anche dal medico di  famiglia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Orario delle lezioni
                            Art.  16  Il  docente,  in  accordo  con  le  direzioni  scolastiche  e  in  collaborazione  con  i  docenti  titolari,  provvede  ad  allestire  l’  orario  settimanale  delle  lezioni  con  i  gruppi,  conformemente  alle  disposizioni  del  Servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sorveglianza dell’ orario
Art. 17
                            Le direzioni scolastiche sorvegliano l’ osservanza degli orari e in caso di inadempienza avvertono  il caposervizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Piani di lavoro
Art. 18
                            Il docente prepara i piani generali, i piani di lezione per il lavoro con i gruppi e per le lezioni di  profilassi con le classi, seguendo le indicazioni del Servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cambiamento di sede degli allievi
Art. 19
                            In caso di cambiamento di sede da parte di un allievo, il docente ne trasmette i documenti al  collega del comprensorio in cui l’ allievo si trasferisce.
                        
                        
                    
                    
                    
                Metodologie di lavoro
                            Art.  20  Al  docente  non  è  consentita  l’  introduzione  o  l’  uso  di  metodologie  che  non  siano  preventivamente approvate dalle istanze superiori del Servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comunicazioni
Art. 21
                            Il docente, con la collaborazione delle direzioni scolastiche o dei docenti titolari, provvede alla  trasmissione di tutte le comunicazioni alle famiglie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Adattamento delle sedie e dei banchi
Art. 22
                            Il docente è responsabile dell’ adattamento delle sedie e dei banchi che va eseguito, d’ intesa  con le direzioni scolastiche, all’ inizio dell’ anno scolastico e nel mese di febbraio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assenze del docente
Art. 23
                            In caso di assenza il docente ha l’ obbligo di darne tempestiva comunicazione al caposervizio e  alle direzioni interessate; in caso di improvvise o occasionali modifiche di orario, il docente deve avvisare le  direzioni scolastiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assenze dei gruppi
Art. 24
                            In caso di assenza di singoli gruppi, il docente è tenuto, nel limite del possibile, a organizzare sia  la sostituzione dei gruppi assenti, sia i recuperi delle lezioni perse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione con le sedi
Art. 25
                            Il  docente,  compatibilmente  con  i  suoi  impegni  in  altre  sedi,  collabora  alle  attività  organizzate  dalle direzioni scolastiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Incontri scuola-famiglia
Art. 26
                            1  Il docente partecipa agli incontri scuola-famiglia organizzati nelle sedi quando la sua presenza è  richiesta dalle direzioni scolastiche o dal docente titolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            scuola elementare e una volta per classe nel corso della scuola media.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collegi e consigli di classe
Art. 27
                            1  Il docente partecipa alle riunioni del Collegio dei docenti nella sede di servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  presenza  ai  consigli  di  classe  o  ad  altre  riunioni  che  dovessero  essere  organizzate  dalle  direzioni  scolastiche o da singoli docenti, viene definita di volta in volta dalla direzione stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Medico scolastico e controlli
Art. 28
                            Il medico scolastico collabora con il Servizio, secondo le modalità diramate dal Servizio o dalla  Commissione.  Art. 29  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione con il Servizio
Art. 30
                            Nel limite del possibile il medico scolastico collabora in occasione degli incontri scuola-famiglia  inerenti all’ attività del Servizio e ha diritto di presenziare sia alle lezioni con i gruppi che a quelle collettive di  profilassi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritti dei genitori
Art. 31
                            12)  I genitori hanno il diritto:  a)  di essere orientati in merito agli scopi, all’ organizzazione e alle modalità di intervento del Servizio;  b)  di presenziare, previo accordo con il docente, alle lezioni dei propri figli;  c)  d)  corso dell’ anno scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Doveri dei genitori
Art. 32
                            I genitori collaborano con il docente, in particolare nella esecuzione delle attività a domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti del docente di scuola elementare
Art. 33
                            Il docente di scuola elementare:  a)  collabora con il docente per la buona riuscita dei programmi di profilassi;  b)  si impegna a osservare scrupolosamente l’ orario delle lezioni di ginnastica correttiva;  c)  fa  in  modo  che  la  partecipazione  alle  lezioni  di  ginnastica  correttiva  non  penalizzi  gli  allievi  che  vi  partecipano;  d)  concorda preventivamente con il docente il recupero e lo scambio della lezione di ginnastica correttiva  con altri colleghi se, per motivi particolari, ha l’ esigenza di trattenere in classe gli allievi;  e)  sorveglia l’ applicazione di eventuali accorgimenti terapeutici consigliati a singoli allievi;  f)  informa tempestivamente il docente in merito a partenze o arrivi di allievi;  g)  può assistere alle lezioni, previo accordo con il docente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti del docente di scuola media
Art. 34
                            Il docente di scuola media:  a)  si impegna a mandare gli allievi alle lezioni di ginnastica correttiva secondo l’ orario stabilito;  b)  fa  in  modo  che  la  partecipazione  alle  lezioni  di  ginnastica  correttiva  non  penalizzi  gli  allievi  che  le  frequentano;  c)  concorda preventivamente con il docente di ginnastica correttiva il recupero o lo scambio della lezione  di ginnastica correttiva con altri colleghi se, per motivi particolari, ha l’ esigenza di trattenere in classe  gli allievi;  d)  può assistere alle lezioni, previo accordo con il docente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti degli allievi
Art. 35
                            Se non sussiste indicazione contraria da parte della famiglia, l’ allievo ha l’ obbligo di sottoporsi al  controllo individuale e, se del caso, di frequentare le lezioni di ginnastica correttiva; in caso di assenza deve  presentare la giustificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Palestre di ginnastica correttiva
Art. 36
                            Il Cantone e i Comuni provvedono a mettere a disposizione, nelle rispettive sedi, un locale adatto  alle lezioni di ginnastica correttiva, secondo le disposizioni diramate in tal senso dal Servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Arredamento
Art. 37
                            Le disposizioni inerenti al materiale e alle attrezzature per la ginnastica correttiva sono emanate
                        
                        
                    
                    
                    
                Scuole private
Art. 38
                            Le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 sono valide anche per le scuole private.  TITOLO III  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni abrogative ed entrata in vigore
Art. 39
                            Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione in materia ed entra in vigore con l’  anno scolastico 1992/93.  Pubblicato nel BU  1992  , 3.  Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Titolo modificato dal DE 26.10.1993; in vigore dal 29.10.1993 - BU 1993, 392.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.7.2002 in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nota marginale modificata dal DE 23.9.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 295.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Art. modificato dal DE 23.9.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 295.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nota marginale modificata dal DE 23.9.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 295.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Art. modificato dal DE 23.9.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 295.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nota marginale modificata dal DE 23.9.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 295.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Art. modificato dal DE 23.9.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 295.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Art. modificato dal DE 23.9.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 295.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Art. modificato dal DE 23.9.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 295.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Art. abrogato dal DE 23.9.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 295.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Art. modificato dal DE 23.9.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 295.