Regolamento della legge sui campeggi
                            Regolamento  della legge sui campeggi  (del 27 aprile 2004)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamata la Legge sui campeggi del 26 gennaio 2004,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità competente  (art. 12 cpv. 2, 13 cpv. 1)  Art. 1  I Municipi sono l’autorità competente ad applicare la Legge sui campeggi.  Capitolo I  1  Norme generali
                        
                        
                    
                    
                    
                «Bungalow»
                            Art. 1a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  «bungalow»  si  intende  un  alloggio  di  vacanza  di  piccole  dimensioni  caratterizzato  da una struttura leggera o prefabbricata, con possibilità di veranda esterna aperta e un massimo di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 posti letto. Il bungalow non deve di principio superare 3.2 m di altezza, misurati alla gronda, e 30  mq  di  superficie.  Laddove  le  condizioni  territoriali  lo  consentono  ed  è  giustificato  dal  tipo  di  campeggio,  possono  essere  ammesse  dimensioni  maggiori  fino  ad  un  massimo  di  3.60  m  di  altezza, misurati alla gronda, e 45 mq di superficie.  Capitolo II  3  Condizioni e norme di sistemazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano globale  (art. 7)  Art. 2  1  Il piano globale, da inoltrare in 5 copie come documento base con la domanda per la  formazione o l’ampliamento di un campeggio, si compone di una rappresentazione grafica in scala
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1:500, e di un rapporto tecnico esplicativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La rappresentazione grafica deve indicare in particolare:  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Numero del capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Enumerazione modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  grafica  informando  in  particolare  sui  tempi  di  realizzazione  delle  singole  opere.  Il  rapporto  indica  pure il numero massimo ammissibile di campeggiatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Superficie globale  (art. 7)  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  superficie  globale  del  campeggio,  comprende  tutte  le  aree  che,  per  un  titolo  qualsiasi,  sono  riservate  esclusivamente  al  campeggio  e  destinate  a  questo  scopo  dal  piano  di  utilizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di  convenzioni  che  prevedono  un  diritto  d’uso  accresciuto  a  favore  del  campeggio  di  aree  situate  fuori  della  zona  di  campeggio,  la  superficie  viene  proporzionalmente  aumentata;  viceversa,  se  convenzioni  prevedono  un  diritto  d’uso  a  favore  di  terzi  di  superficie  situate  all’interno del perimetro del campeggio, la superficie computabile viene proporzionalmente ridotta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  posto  tenda  è  destinato  ad  accogliere  una  tenda  o  «roulotte»  o  «motorhome».  Su  questa  superficie è ammessa anche la posa di una ulteriore tendina di ridotte dimensioni se destinata ad  accogliere familiari o altri compagni di viaggio di età inferiore ai 16 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capienza massima  (art. 10)  Art. 4  5  La capienza massima in posti tenda, «roulottes», «motorhomes» e «bungalows» viene  determinata sulla base della superficie globale del campeggio divisa, nei campeggi a lago per 125,  nei campeggi dell’entroterra per 100.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aree libere comuni  (art. 11)  Art. 5  6  L’area  libera  comune  per  l’attività  di  svago  e  di  riposo  degli  ospiti  deve  essere  di  almeno 15 mq per posto tenda «roulotte», «motorhome», «bungalows» nei campeggi a lago e di 8  mq nei campeggi dell’entroterra.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aree di svago  (art. 11)  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono computabili come area di svago di un campeggio solo quelle superfici che sono  riservate agli ospiti del campeggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  accordi  particolari  garantissero  l’accesso  dei  campeggiatori  ad  altre  aree  di  svago  ubicate  nelle  adiacenze  del  campeggio,  è  consentito  il  computo  di  una  superficie  proporzionale  alle possibilità di uso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni particolari per i «bungalows»
                            Art. 6a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   delimitazione   della   superficie   riservata   ai   «bungalows»,   come   pure   la   loro  disposizione  e  realizzazione,  deve  avvenire  con  particolare  riguardo  agli  aspetti  ambientali,  naturalistici e paesaggistici (inserimento armonioso), oltre che energetici, di protezione dai pericoli  naturali  e  di  sicurezza  antincendio.  Nel  limite  del  possibile,  gli  stessi  sono  da  prevedere  in  prossimità delle altre strutture fisse esistenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ritenuta la quota massima di installazioni fisse stabilita all’articolo 8 della legge sui campeggi del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 gennaio 2004, il numero di «bungalows» ammessi viene definito caso per caso, tenendo conto  delle  caratteristiche  geografiche,  climatiche,  paesaggistiche  e  delle  attrattività  turistiche  del  comprensorio,  nonché  della  dimensione,  dell’equipaggiamento  e  delle  caratteristiche  ambientali  del campeggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  la  costruzione  dei  «bungalows»,  è  escluso  l’impiego  di  rivestimenti  di  aspetto  plastico  o  metallico   (laminati).   Possono   essere   ammesse   unicamente   recinzioni   di   tipo   leggero   (tipo  staccato) di altezza massima di 1 m.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per favorire la rotazione dei turisti, i «bungalows» devono essere di proprietà dei campeggi e non  possono essere affittati consecutivamente ai medesimi ospiti per più di 3 mesi.  Capitolo III  8  Autorizzazione di polizia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Domanda  (art. 13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Art. introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Numero del capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  La  domanda  per  l’ottenimento  dell’autorizzazione  per  l’apertura  e  l’esercizio  di  un  durata, denominazione del campeggio e fornire ogni altro dato utile per l’esame della stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In particolare deve essere fornita una dichiarazione ufficiale attestante che il titolare è proprietario  dell’area  destinata  a  campeggio,  oppure  copia  di  un  contratto  d’affitto  o  di  un  altro  titolo  equivalente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Documentazione per la persona fisica  (art. 13)  Art. 8  1  Quando  il  titolare  è  persona  fisica  che  intenda  gerire  personalmente  il  campeggio,  la  domanda  deve  essere  corredata  dall’estratto  del  casellario  giudiziale  e  dalla  dichiarazione  dell’Ufficio esecuzione e fallimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  il  titolare  intende  affidare  la  gerenza  dell’esercizio  a  un  terzo,  la  domanda  deve  essere  corredata dai documenti di cui al precedente capoverso e dal contratto di lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Documentazione per la persona giuridica  (art. 13)  Art. 9  Quando  il  titolare  è  una  persona  giuridica,  la  domanda  deve  essere  corredata  dall’estratto  del  registro  di  commercio,  la  dichiarazione  dell’Ufficio  esecuzione  e  fallimenti  e  la  dichiarazione per il gerente di cui al cpv. 2 dell’art. 12.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campeggio occasionale  (art. 13)  Art. 10  La  domanda  per  l’ottenimento  dell’autorizzazione  di  un  campeggio  occasionale  deve  contenere: le generalità complete del responsabile, del proprietario del terreno, indicazioni precise  sull’ubicazione  del  campeggio,  sul  numero  massimo  delle  tende,  «roulottes»,  «motorhomes»  e  delle persone ospitate, sul numero e il genere degli impianti igienici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assicurazione responsabilità civile  (art. 15)  Art. 11  1  La  stipulazione  del  contratto  di  assicurazione  per  le  conseguenze  derivanti  dalla  responsabilità  civile  va  comprovata  da  una  dichiarazione  dell’assicuratore;  il  Municipio  ne  deve  essere in possesso prima di autorizzare l’apertura del campeggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale  dichiarazione  deve  indicare  non  solo  le  prestazioni  stipulate,  ma  anche  l’impegno  per  l’assicuratore   di   tempestivamente   notificare   al   Municipio   la   sospensione   o   la   cessazione  dell’assicurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Deve  essere  stipulata  una  garanzia  globale  minima  per  lesioni  corporali  e  danni  materiali  di  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3'000'000.-- per caso di sinistro.  Capitolo IV
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Prescrizioni di polizia, di igiene e di sicurezza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gerente  (art. 20)  Art. 12  1  Il  gerente  assicura,  con  la  propria  presenza,  il  buon  funzionamento  del  campeggio  sotto tutti i punti di vista (curando in particolare l’istruzione del personale, i rapporti con la clientela,  l’ordine, la quiete, l’igiene, la pulizia, la moralità, ecc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il gerente deve notificare al Municipio la cessazione della sua gerenza per conto di terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano del campeggio  (art. 20 cpv. 2 lett. b)  Art. 13  Il  gerente  deve  tenere  in  ogni  tempo  un  piano  aggiornato  dell’area  occupata  dai  campeggiatori da cui risulti l’ubicazione di ogni tenda, «roulotte» e «motorhome».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti igienici per i campeggi di vacanza  (art. 22)  Art. 14  1  I  gabinetti  (WC)  devono  essere  ubicati  all’interno  del  campeggio.  Per  una  capacità  ricettiva  fino  a  17  posti-tenda  sono  necessari  almeno  due  WC  separati  per  sesso;  da  18  a  34  posti-tenda sono necessari un WC uomini, un pissoir, due WC donne; per ogni 34 posti-tenda in  più si devono aggiungere due WC uomini (oppure un WC e un pissoir) e due WC donne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le caratteristiche dei servizi igienici di cui al capoverso precedente, devono essere conformi a quanto  prescritto dal Regolamento della legge sugli esercizi pubblici ritenuto che:  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Numero del capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lavabi; docce  (art. 22)  Art. 15  I  campeggi  di  vacanza  devono  avere  installazioni  idonee  e  sufficienti  per  la  pulizia  personale, nella misura minima di un rubinetto per ogni 8 posti-tenda e di una doccia per ogni 17  posti-tenda (sono computate anche le docce esterne). I lavabi possono essere del tipo da campo  e,  in  tal  caso,  impermeabilizzati  e  muniti  di  scarico;  il  terreno  circostante  deve  avere  una  platea  solida, antisdrucciolevole.  Capitolo V
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Genere di tasse  (art. 24 e 25)  Art. 16  Il Municipio percepisce una tassa di rilascio rispettivamente una tassa di esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse di rilascio  (art. 24)  Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il Municipio percepisce le seguenti tasse:  a)  fr. 400.--  b)  fr. 200.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla tassa base sono aggiunti fr. 5.-- per ogni posto tenda a permanenza prolungata e fr. 2.-- per  ogni altro posto tenda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse di esercizio  (art. 25)  Art. 18  1  Il Municipio percepisce le seguenti tasse:  a)  fr. 600.--  b)  fr. 400.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla tassa base sono aggiunti fr. 5.-- per ogni posto tenda a permanenza prolungata e fr. 2.-- per  ogni altro posto tenda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La tassa d’esercizio è computata in dodicesimi sulla durata dell’effettiva apertura del campeggio.  La frazione di mese è calcolata come mese intero.  Capitolo VI  11  Norme abrogative e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma abrogativa
Art. 19
                            È abrogato il Regolamento di applicazione alla legge sui campeggi del 21 marzo 2000.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 20
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra in vigore il 1° giugno 2004.  Pubblicato nel BU  2004  , 203.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Numero del capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Numero del capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.