Regolamento della legge sui campeggi (943.110)
Regolamento della legge sui campeggi (943.110)
Regolamento della legge sui campeggi
Regolamento della legge sui campeggi (del 27 aprile 2004) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la Legge sui campeggi del 26 gennaio 2004, d e c r e t a :
Autorità competente (art. 12 cpv. 2, 13 cpv. 1) Art. 1 I Municipi sono l’autorità competente ad applicare la Legge sui campeggi. Capitolo I 1 Norme generali
«Bungalow»
Art. 1a
2 Per «bungalow» si intende un alloggio di vacanza di piccole dimensioni caratterizzato da una struttura leggera o prefabbricata, con possibilità di veranda esterna aperta e un massimo di
6 posti letto. Il bungalow non deve di principio superare 3.2 m di altezza, misurati alla gronda, e 30 mq di superficie. Laddove le condizioni territoriali lo consentono ed è giustificato dal tipo di campeggio, possono essere ammesse dimensioni maggiori fino ad un massimo di 3.60 m di altezza, misurati alla gronda, e 45 mq di superficie. Capitolo II 3 Condizioni e norme di sistemazione
Piano globale (art. 7) Art. 2 1 Il piano globale, da inoltrare in 5 copie come documento base con la domanda per la formazione o l’ampliamento di un campeggio, si compone di una rappresentazione grafica in scala
1:500, e di un rapporto tecnico esplicativo.
2 La rappresentazione grafica deve indicare in particolare: - - -
4 - - - - - - - - - - -
1 Capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
2 Art. introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
3
Numero del capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
4 Enumerazione modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
-
3 grafica informando in particolare sui tempi di realizzazione delle singole opere. Il rapporto indica pure il numero massimo ammissibile di campeggiatori.
Superficie globale (art. 7) Art. 3
1 La superficie globale del campeggio, comprende tutte le aree che, per un titolo qualsiasi, sono riservate esclusivamente al campeggio e destinate a questo scopo dal piano di utilizzazione.
2 Nel caso di convenzioni che prevedono un diritto d’uso accresciuto a favore del campeggio di aree situate fuori della zona di campeggio, la superficie viene proporzionalmente aumentata; viceversa, se convenzioni prevedono un diritto d’uso a favore di terzi di superficie situate all’interno del perimetro del campeggio, la superficie computabile viene proporzionalmente ridotta.
3 Il posto tenda è destinato ad accogliere una tenda o «roulotte» o «motorhome». Su questa superficie è ammessa anche la posa di una ulteriore tendina di ridotte dimensioni se destinata ad accogliere familiari o altri compagni di viaggio di età inferiore ai 16 anni.
Capienza massima (art. 10) Art. 4 5 La capienza massima in posti tenda, «roulottes», «motorhomes» e «bungalows» viene determinata sulla base della superficie globale del campeggio divisa, nei campeggi a lago per 125, nei campeggi dell’entroterra per 100.
Aree libere comuni (art. 11) Art. 5 6 L’area libera comune per l’attività di svago e di riposo degli ospiti deve essere di almeno 15 mq per posto tenda «roulotte», «motorhome», «bungalows» nei campeggi a lago e di 8 mq nei campeggi dell’entroterra.
Aree di svago (art. 11) Art. 6
1 Sono computabili come area di svago di un campeggio solo quelle superfici che sono riservate agli ospiti del campeggio.
2 Qualora accordi particolari garantissero l’accesso dei campeggiatori ad altre aree di svago ubicate nelle adiacenze del campeggio, è consentito il computo di una superficie proporzionale alle possibilità di uso.
Condizioni particolari per i «bungalows»
Art. 6a
7
1 La delimitazione della superficie riservata ai «bungalows», come pure la loro disposizione e realizzazione, deve avvenire con particolare riguardo agli aspetti ambientali, naturalistici e paesaggistici (inserimento armonioso), oltre che energetici, di protezione dai pericoli naturali e di sicurezza antincendio. Nel limite del possibile, gli stessi sono da prevedere in prossimità delle altre strutture fisse esistenti.
2 Ritenuta la quota massima di installazioni fisse stabilita all’articolo 8 della legge sui campeggi del
26 gennaio 2004, il numero di «bungalows» ammessi viene definito caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche geografiche, climatiche, paesaggistiche e delle attrattività turistiche del comprensorio, nonché della dimensione, dell’equipaggiamento e delle caratteristiche ambientali del campeggio.
3 Per la costruzione dei «bungalows», è escluso l’impiego di rivestimenti di aspetto plastico o metallico (laminati). Possono essere ammesse unicamente recinzioni di tipo leggero (tipo staccato) di altezza massima di 1 m.
4 Per favorire la rotazione dei turisti, i «bungalows» devono essere di proprietà dei campeggi e non possono essere affittati consecutivamente ai medesimi ospiti per più di 3 mesi. Capitolo III 8 Autorizzazione di polizia
Domanda (art. 13)
5 Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
6 Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
7
Art. introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
8 Numero del capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
Art. 7
1 La domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione per l’apertura e l’esercizio di un durata, denominazione del campeggio e fornire ogni altro dato utile per l’esame della stessa.
2 In particolare deve essere fornita una dichiarazione ufficiale attestante che il titolare è proprietario dell’area destinata a campeggio, oppure copia di un contratto d’affitto o di un altro titolo equivalente.
Documentazione per la persona fisica (art. 13) Art. 8 1 Quando il titolare è persona fisica che intenda gerire personalmente il campeggio, la domanda deve essere corredata dall’estratto del casellario giudiziale e dalla dichiarazione dell’Ufficio esecuzione e fallimenti.
2 Quando il titolare intende affidare la gerenza dell’esercizio a un terzo, la domanda deve essere corredata dai documenti di cui al precedente capoverso e dal contratto di lavoro.
Documentazione per la persona giuridica (art. 13) Art. 9 Quando il titolare è una persona giuridica, la domanda deve essere corredata dall’estratto del registro di commercio, la dichiarazione dell’Ufficio esecuzione e fallimenti e la dichiarazione per il gerente di cui al cpv. 2 dell’art. 12.
Campeggio occasionale (art. 13) Art. 10 La domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione di un campeggio occasionale deve contenere: le generalità complete del responsabile, del proprietario del terreno, indicazioni precise sull’ubicazione del campeggio, sul numero massimo delle tende, «roulottes», «motorhomes» e delle persone ospitate, sul numero e il genere degli impianti igienici.
Assicurazione responsabilità civile (art. 15) Art. 11 1 La stipulazione del contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile va comprovata da una dichiarazione dell’assicuratore; il Municipio ne deve essere in possesso prima di autorizzare l’apertura del campeggio.
2 Tale dichiarazione deve indicare non solo le prestazioni stipulate, ma anche l’impegno per l’assicuratore di tempestivamente notificare al Municipio la sospensione o la cessazione dell’assicurazione.
3 Deve essere stipulata una garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali di fr.
3'000'000.-- per caso di sinistro. Capitolo IV
9 Prescrizioni di polizia, di igiene e di sicurezza
Gerente (art. 20) Art. 12 1 Il gerente assicura, con la propria presenza, il buon funzionamento del campeggio sotto tutti i punti di vista (curando in particolare l’istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l’ordine, la quiete, l’igiene, la pulizia, la moralità, ecc.).
2 Il gerente deve notificare al Municipio la cessazione della sua gerenza per conto di terzi.
Piano del campeggio (art. 20 cpv. 2 lett. b) Art. 13 Il gerente deve tenere in ogni tempo un piano aggiornato dell’area occupata dai campeggiatori da cui risulti l’ubicazione di ogni tenda, «roulotte» e «motorhome».
Requisiti igienici per i campeggi di vacanza (art. 22) Art. 14 1 I gabinetti (WC) devono essere ubicati all’interno del campeggio. Per una capacità ricettiva fino a 17 posti-tenda sono necessari almeno due WC separati per sesso; da 18 a 34 posti-tenda sono necessari un WC uomini, un pissoir, due WC donne; per ogni 34 posti-tenda in più si devono aggiungere due WC uomini (oppure un WC e un pissoir) e due WC donne.
2 Le caratteristiche dei servizi igienici di cui al capoverso precedente, devono essere conformi a quanto prescritto dal Regolamento della legge sugli esercizi pubblici ritenuto che: - -
9 Numero del capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
Lavabi; docce (art. 22) Art. 15 I campeggi di vacanza devono avere installazioni idonee e sufficienti per la pulizia personale, nella misura minima di un rubinetto per ogni 8 posti-tenda e di una doccia per ogni 17 posti-tenda (sono computate anche le docce esterne). I lavabi possono essere del tipo da campo e, in tal caso, impermeabilizzati e muniti di scarico; il terreno circostante deve avere una platea solida, antisdrucciolevole. Capitolo V
10 Tasse
Genere di tasse (art. 24 e 25) Art. 16 Il Municipio percepisce una tassa di rilascio rispettivamente una tassa di esercizio.
Tasse di rilascio (art. 24) Art. 17
1 Il Municipio percepisce le seguenti tasse: a) fr. 400.-- b) fr. 200.--
2 Alla tassa base sono aggiunti fr. 5.-- per ogni posto tenda a permanenza prolungata e fr. 2.-- per ogni altro posto tenda.
Tasse di esercizio (art. 25) Art. 18 1 Il Municipio percepisce le seguenti tasse: a) fr. 600.-- b) fr. 400.--
2 Alla tassa base sono aggiunti fr. 5.-- per ogni posto tenda a permanenza prolungata e fr. 2.-- per ogni altro posto tenda.
3 La tassa d’esercizio è computata in dodicesimi sulla durata dell’effettiva apertura del campeggio. La frazione di mese è calcolata come mese intero. Capitolo VI 11 Norme abrogative e finali
Norma abrogativa
Art. 19
È abrogato il Regolamento di applicazione alla legge sui campeggi del 21 marzo 2000.
Entrata in vigore
Art. 20
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° giugno 2004. Pubblicato nel BU 2004 , 203.
10
Numero del capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
11 Numero del capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.