Legge sulla protezione della popolazione
                            Legge  sulla protezione della popolazione  (del 26 febbraio 2007)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  –  –  –  1  d e c r e t a :  Capitolo I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto
Art. 1
                            La presente legge disciplina la protezione della popolazione e lo stato di necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obiettivi
Art. 2
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  protezione  della  popolazione  è  un  sistema  integrato  con  il  compito  di  coordinare  l’intervento  delle  autorità  cantonali  e  comunali  e  di  organizzazioni  civili  di  aiuto  e  salvataggio  in  caso di eventi maggiori o di catastrofe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  ha  altresì  lo  scopo  di  garantire,  in  caso  di  stato  di  necessità,  l’attività  governativa  e  amministrativa e il funzionamento dei servizi tecnici indispensabili così come l’approvvigionamento  del Paese in beni e servizi d’importanza vitale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato può definire il sistema di comunicazione (rete radio) compatibile e destinato a  tutte le organizzazioni di sicurezza.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                Cantone
Art. 3
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il    Cantone    esercita    la    sorveglianza    sulla    protezione    della    popolazione    e  sull’approvvigionamento economico del Paese determinandone l’organizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  emana  le  norme  di  esecuzione,  designa  il  Dipartimento  competente  per  l’applicazione della legge e per lo svolgimento dei compiti conferiti al Cantone dalle norme federali  e  cantonali  non  delegati  ad  altre  autorità  dalla  presente  legge  e  funge  da  Servizio  cantonale  per  l’approvvigionamento economico del Paese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato allestisce un catalogo relativo all’analisi dei pericoli.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comuni
Art. 4
                            1  I  Comuni  collaborano  attivamente  con  le  autorità  cantonali  e  con  le  organizzazioni  partner  nello  svolgimento  dei  compiti  di  protezione  della  popolazione  e  designano  all’interno  dell’amministrazione una persona di riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Municipio esercita le competenze attribuite al Comune dalla presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Comuni  istituiscono  il  Servizio  di  riferimento  per  l’approvvigionamento  economico  del  Paese.  Tale Servizio sottostà al coordinamento e alla vigilanza del Dipartimento competente.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazioni partner e loro compiti
Art. 5
                            1  Sono organizzazioni partner nella protezione della popolazione le organizzazioni civili  di soccorso e di salvataggio definite nella legislazione federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  protezione  della  popolazione  sono  chiamate  a  collaborare  in  particolare  le  seguenti  organizzazioni partner:  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Ingresso modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv. introdotto dal DL 18.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 206.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv. introdotto dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le organizzazioni partner collaborano tra loro.
                        
                        
                    
                    
                    
                Intervento di altri enti o organizzazioni
Art. 6
                            1  Quando  i  mezzi  civili  non  sono  sufficienti,  le  organizzazioni  partner  possono,  su  richiesta dell’autorità competente, essere affiancate a titolo sussidiario dall’esercito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono inoltre chiamati a collaborare tutti gli enti o persone che possono essere utili allo scopo di  protezione della popolazione.  Capitolo II  Organizzazioni di condotta e competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                Consiglio di Stato
Art. 7
                            Il Consiglio di Stato è l’autorità competente per:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Organi di condotta
Art. 8
                            1  La  direzione  del  sistema  di  protezione  della  popolazione  è  suddivisa  in  organi  di  condotta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato definisce la composizione e la direzione degli organi di condotta e ne precisa  le competenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato agisce per il tramite dell’organizzazione degli Stati maggiori di condotta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione degli Stati maggiori di condotta
Art. 9
                            1  L’organizzazione degli Stati maggiori di condotta (OSMC) ha per scopo di:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’OSMC si fonda sulle seguenti strutture:  a)  b)  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’OSMC opera, di regola, in tre fasi distinte:  –  –  –  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC)  8  Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lo SMCC è l’organo cantonale di condotta del Consiglio di Stato, che ne definisce la  composizione, l’organizzazione e il funzionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso elabora le basi decisionali per il Consiglio di Stato, lo coadiuva nelle funzioni di direzione e  coordinamento ed esegue le sue decisioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso   è   competente   quando   le   circostanze   lo   esigono,   per   predisporre   e   coordinare,   in  collaborazione  con  le  autorità  locali,  le  necessarie  misure  d’urgenza  e  di  assistenza  e  condurne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv. introdotto dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Nota marginale modificata dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’attuazione; tali misure, qualora non siano potute essere preventivamente sottoposte al Consiglio  di Stato, gli devono essere immediatamente presentate per ratifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  sua  attivazione  è  decisa  dal  Comandante  della  Polizia  cantonale;  in  caso  di  impedimento  di  questo e in successione, dal suo sostituto o dall’ufficiale di picchetto della Polizia cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La Polizia cantonale conduce, di regola, la fase di pianificazione e acuta, mentre può delegare ad  un  partner  della  Protezione  della  popolazione  la  condotta  della  fase  di  ripristino.  La  continuità  di  condotta deve essere garantita in ogni fase.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Stato maggiore regionale di condotta (SMRC)  10  Art. 11  11  1  Lo SMRC è un organo di condotta che permette la coordinazione di più SMEPI attivi  nella medesima regione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La costituzione di uno SMRC può essere ordinata o autorizzata dal Comandante dello SMCC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso è di norma condotto da un ufficiale della Polizia cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Stato maggiore enti di primo intervento (SMEPI)
Art. 12
                            12  1  Lo  SMEPI  coordina  l’intervento  dei  primi  enti  mobilitati,  di  regola  polizia,  pompieri  e  servizi d’autoambulanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso è condotto, di principio, dalla Polizia cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Servizi coordinati
Art. 13
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  emana  le  disposizioni  d’applicazione  al  diritto  federale  volte  ad  assicurare  in  settori  tecnico-specialistici  l’impiego  efficace  del  personale,  del  materiale,  delle  installazioni  civili,  militari  e  della  protezione  civile  necessari  per  far  fronte  alla  protezione  della  popolazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  istituisce  un  Servizio  sanitario  coordinato  e  ne  definisce  le  competenze  e  l’organizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato può istituire servizi simili in altri settori.
                        
                        
                    
                    
                    
                Installazioni
Art. 14
                            Per  assicurare  l’attività  dell’organizzazione  di  condotta  l’ente  competente  mantiene  in  uso i locali e le installazioni idonee; è possibile far capo ai servizi logistici di tutte le organizzazioni  partner.
                        
                        
                    
                    
                    
                Istruzione
Art. 15
                            1  Il  Dipartimento  predispone  l’istruzione  e  l’esercitazione  nell’ambito  della  protezione  della popolazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Scopo  della  stessa  è  il  coordinamento  delle  organizzazioni  partner  nell’ambito  della  condotta  mediante  una  formazione  teorica  e  esercitazioni  pratiche,  costantemente  aggiornate  e  indirizzate  alla gestione di eventi maggiori e di catastrofi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Di principio, ogni organizzazione partner cura la formazione di base e l’aggiornamento tecnico dei  propri quadri e del proprio personale di condotta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di prestare servizio
a) Principio
Art. 16
                            1  Il Consiglio di  Stato può chiamare a far parte dell’organo di  condotta  cantonale  e dei  servizi coordinati, come pure per la relativa istruzione:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’ambito  della  condotta  operativa  e  in  funzione  dell’organizzazione  di  condotta  e  delle  competenze,  ogni  partner  garantisce  la  messa  a  disposizione  di  quadri  evitando  un  accumulo  di  funzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Nota marginale modificata dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Casi eccezionali
                            1  casi  particolari  dettati  da  eminenti  interessi  generali  e  solo  nel  caso  in  cui  sia  prevedibile  che  la  collaborazione  delle  persone  indicate  nell’art.  16  cpv.  1  lett.  a,  b  e  c  non  permetterebbe  di  soddisfare  i  bisogni  di  personale  o  le  esigenze  di  formazione  in  un  determinato  settore;  tale  obbligo,  a  livello  di  organizzazione  cantonale  di  condotta,  vale  limitatamente  per  i  servizi  coordinati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di regola non possono essere astrette persone che non abbiano ancora compiuto 18 anni o dopo l’età  del pensionamento e coloro che giustificano gravi motivi di impedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimunerazione
Art. 18
                            1  Chi presta servizio ha diritto a vitto, alloggio e trasporto gratuiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  persone  astrette  giusta  gli  art.  16  e  17  hanno  diritto  a  un’indennità  calcolata  sulla  base  dei  parametri stabiliti nella legislazione federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Mobilitazione e intervento
Art. 19
                            1  La  mobilitazione  e  l’intervento  delle  organizzazioni  partner  sono  disciplinati  dalle  normative che reggono la loro attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  coordinamento  e  la  condotta  delle  operazioni  è  assunto  dallo  Stato  maggiore  di  condotta  cantonale.  Capitolo III  Stato di necessità
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
Art. 20
                            Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi, conflitti armati o altre situazioni  d’emergenza che comportano un pericolo imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più  possibile garantire con i mezzi ordinari l’attività amministrativa o i servizi d’interesse pubblico e la  protezione e l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale, regionale o locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Dichiarazione e revoca dello stato di necessità
Art. 21
                            Lo stato di necessità è dichiarato e revocato:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Provvedimenti
Art. 22
                            1  L’autorità  che  ha  dichiarato  lo  stato  di  necessità  è  autorizzata  ad  adottare  tutti  i  provvedimenti necessari, in particolare a:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durante  lo  stato  di  necessità  le  autorità  competenti  non  sono  in  particolare  tenute  a  seguire  le  procedure ordinarie d’approvazione, autorizzazione, concessione e aggiudicazione. Esse devono,  nel limite del possibile, salvaguardare gli interessi privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La responsabilità dell’esecuzione e del finanziamento delle operazioni incombe all’autorità che ha  dichiarato lo stato di necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione
Art. 23
                            L’autorità  che  dichiara  lo  stato  di  necessità  informa  con  tempestività  la  popolazione  sulla situazione; informa inoltre il proprio organo legislativo sulle misure prese non appena questo  sia in grado di funzionare.  Capitolo IV  Finanziamento
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese di preparazione
Art. 24
                            1  Le   spese   di   preparazione,   segnatamente   per   l’organizzazione,   l’istruzione   e  l’esercitazione  degli  organi  di  condotta  sono  a  carico  del  Cantone  e  dei  Comuni  secondo  le  rispettive competenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  spese  per  la  consulenza  e  per  la  messa  a  disposizione  degli  istruttori  e  del  personale  insegnante sono a carico del Cantone sulla base della tariffa decisa dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese d’intervento
                            1  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato e i Municipi coordinano le procedure per gli interventi di ripristino e per il loro  finanziamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono riservati i diritti di rivalsa verso terzi e gli aiuti finanziari previsti nella legislazione ordinaria.  Capitolo V  Disposizioni particolari e rimedi di diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                Tutela del segreto
Art. 26
                            1  Chiunque agisce in esecuzione della presente legge è tenuto all’obbligo del segreto in  relazione a luoghi, atti e deliberazioni determinati dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono riservate le disposizioni federali e cantonali in materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi di diritto
Art. 27
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  le  decisioni  dei  municipi  è  dato  ricorso  al  Consiglio  di  Stato;  è  applicabile  la  legge organica comunale del 10 marzo 1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui  decisioni  sono  impugnabili  al  Tribunale  cantonale  amministrativo;  è  applicabile  la  legge  sulla  procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dichiarato lo stato di necessità:  a)  b)  c)  Capitolo VI  Disposizioni penali
                        
                        
                    
                    
                    
                Violazioni delle norme della presente legge
Art. 28
                            Chiunque viola le prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni esecutive è  punito con la multa fino a fr. 10’000.-- e, inoltre, nei casi gravi o di recidiva, con la pena detentiva  fino a tre mesi. Nei casi di lieve entità o se l’autore ha agito per negligenza l’autorità competente  può rinunciare all’azione penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
Art. 29
                            Le infrazioni alla legislazione federale e cantonale sono perseguite:  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  b)  Capitolo VII  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione di legge
Art. 30
                            La legge per lo stato di necessità del 15 aprile 1996 è abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 31
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne determina la data di entrata in vigore.  15  Pubblicata nel BU  2008  , 307.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13     Art.  modificato  dalla  L  11.4.2017;  in  vigore  dal  1.1.2018  -  BU  2017,  179;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2013, 480.
14
                            Lett. modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15    Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 307.