Legge sulla tariffa notarile
                            Legge  sulla tariffa notarile  (del 26 novembre 2013)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  –  –  d e c r e t a :  TITOLO I  Principio
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 1
                            1  La presente legge stabilisce gli onorari, le indennità e le spese per gli atti e le funzioni  dei pubblici notai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli   onorari   comprendono   l’informazione   alle   parti,   la   preparazione   di   un   progetto   e   la  pubblicazione dell’atto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli onorari di un atto includono pure le copie per le parti e gli uffici, fatti salvi gli emolumenti di cui  all’articolo 10.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Non sono comprese nell’onorario lo studio e la preparazione di atti, nonché altre prestazioni che  esulano da quelle di cui al cpv. 2, segnatamente la stesura di procure, l’epurazione e la modifica di  servitù,   svincoli   di   pegni,   dichiarazioni   di   subingresso,   redazione   di   regolamenti   per   la  comproprietà  o  PPP,  elaborazione  di  statuti  societari  o  contratti  di  conferimento,  richieste  per  il  rilascio di autorizzazioni, traduzioni, incassi, pagamenti del prezzo, eccetera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il notaio è autorizzato ad applicare onorari e percepire indennità inferiori a quelli massimi stabiliti  dalla presente tariffa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Laddove si fa riferimento alla tariffa oraria, essa ammonta al massimo a fr. 300.–.  TITOLO II  Determinazione degli onorari  Capitolo primo  Atti di valore determinabile
                        
                        
                    
                    
                    
                Onorario in base al valore
Art. 2
                            Per gli istromenti e i brevetti di valore determinabile, gli onorari sono stabiliti in base al  valore dell’atto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Determinazione del valore
Art. 3
                            Il valore dell’atto si determina come segue:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  h)  i)  j)  k)  l)  m)   per  istromenti  relativi  a  contratti  di  trasferimento  di  patrimonio,  in  applicazione  della  legge
                        
                        
                    
                    
                    
                Atto contenente più contratti
Art. 4
                            1  Se  in  un  solo  atto  sono  stipulati  più  contratti  di  diversa  natura,  i  valori  dei  diversi  contratti vengono cumulati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non si dà luogo a cumulo nei seguenti casi:  –  –  –  –  In questi casi fa stato il valore dell’atto che comporta l’onorario maggiore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tariffa
a) generale
Art. 5
                            1  L’onorario massimo del notaio per gli istromenti di valore determinato o determinabile  è stabilito come segue; riservate le disposizioni degli articoli successivi:  –  –        250’000.–    a fr.         500’000.–:    4‰;  –        500’000.–    a fr.         750’000.–:    3.5‰;  –        750’000.–    a fr.      1’000’000.–:    3‰;  –     1’000’000.–    a fr.      2’000’000.–:    2.5‰;  –     2’000’000.–    a fr.      5’000’000.–:    2‰;  –     5’000’000.–    a fr.    10’000’000.–:    1‰;  –   10’000’000.–    a fr.    50’000’000.–:    0.5‰;  –   50’000’000.– non vengono più considerati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le  vendite  al  Cantone,  ai  Comuni  o  ad  altri  enti  di  diritto  pubblico  cantonale  o  comunale,  nonché  per  atti  di  costituzione  o  di  aumento  di  capitale  di  società  ove  il  Cantone  ed  i  Comuni  partecipano in misura superiore al 50%, l’onorario massimo sarà pari alla metà di quello previsto al  capoverso 1, per la parte di valore dell’atto eccedente i fr. 500’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) pegni immobiliari e fideiussioni
Art. 6
                            L’onorario massimo per gli istromenti di costituzione di ipoteche e di cartelle ipotecarie  o per la trasformazione di ipoteche in cartelle ipotecarie e quello per atti relativi a fidejussioni è pari  alla metà di quello previsto all’articolo 5 capoverso 1 a partire da un valore di fr. 100’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) brevetti
Art. 7
                            Per tutti gli atti stesi nella forma del brevetto, l’onorario massimo sarà la metà di quello  previsto dall’articolo 5 capoverso 1 a partire da un valore di fr. 100’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) istanze di iscrizione
Art. 8
                            L’onorario massimo per l’allestimento e la presentazione all’Ufficio dei registri di istanze  d’iscrizione,  di  annotazione,  di  menzione  e  di  certificati  ipotecari  speciali  relativi  a  iscrizioni  nel  registro dei pegni immobiliari e nel registro delle mutazioni e servitù, ammonta a fr. 100.–.  Capitolo secondo  Atti di valore indeterminabile
                        
                        
                    
                    
                    
                Tariffa
Art. 9
                            L’onorario massimo per gli istromenti e i brevetti il cui valore non è determinabile viene  fissato  come  segue,  tenendo  conto  dell’importanza  economica  dell’atto  e  delle  circostanze  particolari, segnatamente il dispendio di tempo:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i)  j)  TITOLO III  Copie di atti
                        
                        
                    
                    
                    
                Scritturazioni e copie di prima edizione
Art. 10
                            Per  la  stesura  dell’originale  o  delle  copie  autentiche  di  prima  edizione  destinate  alle  parti, all’archivio notarile e agli altri uffici, il notaio ha diritto al massimo a fr. 5.– per ogni pagina di  scritturazione o parte di essa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Copie di seconda edizione e estratti
Art. 11
                            Per le copie autentiche di ulteriore edizione, nonché per gli estratti parziali di un atto, il  notaio avrà diritto, oltre a quanto sopra, a un onorario massimo di fr. 200.–.  TITOLO IV  Atti e funzioni diverse
                        
                        
                    
                    
                    
                Protesti cambiari
Art. 12
                            Per l’erezione di un protesto di cambiale o di qualsiasi altro titolo affine protestabile, si  applica un terzo dell’onorario di cui all’articolo 5, ritenuto un massimo di fr. 10’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                Offerte di pagamento
Art. 13
                            Per  gli  atti  di  offerta  di  pagamento,  l’onorario  massimo  è  pari  a  quello  stabilito  per  i  protesti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Inventari
Art. 14
                            1  Per la confezione di qualsiasi inventario, si applica l’onorario massimo di cui all’articolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Occorrendo per la compilazione l’impiego di oltre una giornata, si aggiungerà un onorario basato  sulla tariffa oraria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consegna di originale di rogito
Art. 15
                            Per  la  consegna,  nei  casi  previsti  dalla  legge,  di  un  originale  di  rogito,  previa  riproduzione a termini della legge notarile, l’onorario massimo è di fr. 100.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ostensione di atti
Art. 16
                            Per  l’ostensione  di  un  atto  qualunque  esistente  nello  studio  notarile,  è  dovuto  un  onorario massimo di fr. 50.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autentica di firme
Art. 17
                            Per  l’autenticazione  di  firme  l’onorario  massimo  è  di  fr.  30.–;  quando  le  firme  da  autenticare sono più di due, per ogni firma in più il notaio percepirà al massimo fr. 20.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autentica di scritti non costituenti rogiti
Art. 18
                            Per  l’autenticazione  di  atti,  copie  o  scritti  non  costituenti  rogiti,  previa  la  debita  collazione, l’onorario massimo è di fr. 30.– per la prima pagina, e fr. 5.– per ogni pagina ulteriore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricerca eredi
Art. 19
                            La ricerca eredi può esser fatturata in base alla tariffa oraria.  TITOLO V  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Onorario per altre prestazioni e per atti non rogati
Art. 20
                            1  Le  prestazioni  connesse  alla  rogazione  di  cui  all’articolo  1  capoverso  4,  e  non  comprese nella tariffa, vanno rimunerate in base alla tariffa oraria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  preparazione  di  un  atto  che  in  seguito  non  viene  rogato,  va  rimunerata  in  base  alla  tariffa  oraria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese e esborsi
Art. 21
                            Al notaio vanno corrisposte tutte le spese, le tasse e le imposte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Trasferte
Art. 22
                            1  Per  l’accesso  al  domicilio  delle  parti  nel  Comune  di  residenza,  il  notaio  ha  diritto  a  un’indennità massima di fr. 50.–. Questa indennità è triplicata se l’accesso avviene di notte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’accesso  avviene  in  un  Comune  fuori  dalla  residenza,  il  notaio  riceverà,  oltre  all’indennità  di  cui al capoverso 1, un’indennità massima di fr. 1.– per ogni chilometro percorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non sono dovute indennità di accesso, né rimborsi spese per la presentazione di atti o di copie  all’Ufficio dei registri o ad altri pubblici uffici nel luogo di residenza notarile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Altre indennità
Art. 23
                            Sono riconosciute inoltre le seguenti indennità massime per:  –  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecutività delle parcelle e loro riparto
Art. 24
                            1  Le   parcelle   notarili   devono   essere   recapitate   per   lettera   raccomandata,   con  l’avvertenza del diritto e del modo di contestazione, nonché delle conseguenze in caso di mancata  impugnazione; quest’ultima deve essere presentata, motivata per iscritto, al notaio o direttamente  alla  Commissione  di  disciplina  notarile  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  notificazione;  le  parcelle  così  intimate  e  cresciute  in  giudicato,  sono  parificate  alle  sentenze  esecutive  ai  sensi  dell’articolo 80 della Legge federale dell’11 aprile 1889 sull’esecuzione e sul fallimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ove venissero eccepite per arbitrarie o eccessive nei confronti del notaio, entro il termine di cui al  capoverso 1, questi può chiederne l’approvazione alla Commissione di disciplina notarile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esse  sono  solidalmente  dovute  dai  contraenti  e  richiedenti,  riservato  il  diritto  di  regresso  fra  di  loro.
                        
                        
                    
                    
                    
                Anticipi
Art. 25
                            Il  notaio  può,  sin  dall’assunzione  del  mandato,  chiedere  alle  parti  anticipi  per  le  sue  presumibili spese e competenze, oltre all’imposta di bollo e alle tasse dei registri.
                        
                        
                    
                    
                    
                Casi non previsti dalla legge
Art. 26
                            Nei  casi  non  indicati  specificamente  nei  precedenti  articoli,  gli  onorari  e  le  indennità  massimi sono stabiliti in analogia ai casi indicati nella presente legge.  TITOLO VI  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 27
                            La  presente  legge  si  applica  agli  atti  e  agli  interventi  del  notaio  effettuati  dopo  la  sua  entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma abrogativa
Art. 28
                            La Legge del 23 febbraio 1983 sulla tariffa notarile è abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 29
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pubblicata nel BU  2015  , 169.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 1° luglio 2015 - BU 2015, 169.