Legge sulle elezioni patriziali
                            Legge  sulle   elezioni   patriziali  (LElPatr)  (del  10  novembre  2008)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  –  il   messaggio  9   luglio  2008  n.    6094  del  Consiglio  di    Stato;  –  il   rapporto  22   ottobre  2008  n.    6094R  della  Commissione  della   legislazione,  decreta:  Capitolo   I  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Oggetto  e   sistema   di elezione  Art.  1  1  La  presente  legge  disciplina    le  elezioni  dell’ufficio  patriziale,  del  suo    presidente,  dei  supplenti  e,    laddove   è   istituito,   del   consiglio   patriziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   elezioni  avvengono  a   scrutinio  segreto   secondo   il   sistema  della  maggioranza   relativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  sussidiarie  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Qualora  la presente  legge  non  disponga  diversamente,  si    applica  per  analogia  la    legge  sull’esercizio  dei  diritti  politici  del  19  novembre  2018.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Convocazione  dell’assemblea  dei  patrizi  Art.  3  1  L’ufficio  patriziale  convoca  l’assemblea   dei  cittadini  patrizi  mediante  decreto  pubblicato  all’albo  patriziale  al    più  tardi   sessanta  giorni  prima  del   giorno  dell’elezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   decreto   indica  lo  scopo  della  convocazione,  la data,  l’ora  e il   luogo  delle  operazioni  di voto,  le  cariche  e   il   numero  dei   candidati   da  eleggere  e   il termine  di    presentazione  delle  candidature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei  mesi  di luglio  e di    agosto  non  possono  aver  luogo  elezioni  in    materia  patriziale.  Capitolo  II  Presentazione  delle  candidature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Proposte  di  candidati  Art.  4  1  Le  proposte  di  candidati  devono  essere  depositate  in originale  entro  il   termine  fissato  dal  Consiglio   di    Stato  nella  sede  dell’ufficio  patriziale,  con   allegate  le dichiarazioni  di    accettazione  dei  candidati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  All’atto  del   deposito  della   proposta  di candidati   è   rilasciata  una  dichiarazione  che  attesta   la    data,  l’ora  e   il   numero  progressivo  del  deposito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   proposte  di  candidati  devono  essere  presentate  separatamente  per  la  carica   di presidente,  di  membro,  di    supplente   e   di    consigliere  patriziale;   esse  devono  recare  una  denominazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  candidati  devono  essere  designati  con  cognome,  nome,  data  di nascita  e   domicilio;  essi  devono  inoltre  indicare:  –   del  padre   o   della  madre,  per  i  figli  di un  genitore  patrizio;  –   e   il   cognome  del  padre,  per  le    donne  patrizie  sposate  a un  non  patrizio;  –   del  marito,  per   le    donne  sposate  a un  patrizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Proponenti
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  proposta  di    candidati   deve  essere  firmata:  a)   tre   patrizi  nei  patriziati  aventi  meno  di cinquanta  patrizi   domiciliati  nel  Canton  Ticino;  b)   cinque  patrizi  nei  patriziati   aventi  almeno  cinquanta  ma  meno   di trecento  patrizi  domiciliati  Canton  Ticino;  c)   sette  patrizi   nei  patriziati  aventi   almeno   trecento  ma  meno   di cinquecento  patrizi   domiciliati  Canton  Ticino;  d)   dieci  patrizi   nei   patriziati  aventi  almeno  cinquecento  patrizi   domiciliati  nel  Canton  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art.  modificato  dalla  L 19.11.2018;  in vigore  dal  1.9.2019  -  BU   2019,  293.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  proponenti  devono  firmare  la    proposta  e indicare  di    proprio  pugno   cognome,  nome,  data   di nascita  –   del  padre   o   della  madre,  per  i  figli  di un  genitore  patrizio;  –   e   il   cognome  del  padre,  per  le    donne  patrizie  sposate  a un  non  patrizio;  –   del  marito,  per   le    donne  sposate  a un  patrizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  patrizio  non  può    firmare  più  di  una  proposta  per    la  stessa  carica,  né  ritirare  la  firma    dopo  il  deposito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  un  patrizio  ha  firmato   più  di    una  proposta  per  la    stessa  carica,   il   suo  nome  è mantenuto  sulla  prima  proposta   depositata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rappresentanza  dei  proponenti  Art.  6  Il   primo   proponente  è   il  rappresentante  della  proposta  ed  è autorizzato   ad  agire   e   firmare  in  nome  di    tutti  i  proponenti  e   a   ricevere   validamente  le    comunicazioni   ufficiali,  riservate  le    eccezioni  stabilite  dalla   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Candidature
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  proposta  non  può  contenere  un  numero  di  candidati  superiore    a  quello  degli  eleggendi,  né  un  candidato  può  figurare   su  più  liste  per  la stessa  carica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  candidati  non  possono  firmare    la  proposta  sulla    quale  essi  sono  designati,    né    quelle    di  altre  proposte  per  la    stessa  carica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  un   candidato  è   designato  su  due  o più  proposte  per   la    stessa  carica  alle  quali   ha  dato   la    sua  adesione  o   figura   candidato  di    un  proposta  e   risulta   contemporaneamente  firmatario   di un’altra  per  la  stessa   carica,  la    candidatura  rispettivamente  la    proposta  sono  stralciate  da  tutte  le proposte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esame  delle   proposte  di candidati  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presidente  dell’ufficio  patriziale  esamina  le    proposte   e assegna  al    rappresentante   un  termine  di tre   giorni:  a)  modificare  le denominazioni   che  si    prestano  a confusione;  b)  sostituire  candidati  stralciati,  d’ufficio  siccome  ineleggibili;  c)  stralciare  candidati  eccedenti;  d)  completare  la  proposta  nel  caso  di  presentazione  di  una  sola  proposta  con    un  numero  agli  eleggendi;  e)  depositare   le dichiarazioni  di    accettazione;  f)  rimediare  a   semplici  vizi  formali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  candidati  proposti    per  la  sostituzione  o    la  completazione  devono  firmare  la  dichiarazione  di  accettazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   mancata  correzione  in tempo  utile  della  proposta  da  parte  del  rappresentante  dei  proponenti  comporta  lo  stralcio    della    stessa;  l’imperfetta    designazione  di  un    candidato    o  la  sua    mancata  adesione  comporta  tuttavia  solo  lo  stralcio    dello    stesso;  se  la  proposta    contiene  un  numero  di  candidati  superiore,   il   presidente  dell’ufficio  patriziale  ne   stralcia  gli ultimi  eccedenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    decisione  di  rettificazione    o   di  stralcio  di  una  proposta  dev’essere  immediatamente    notificata  per  iscritto  al  rappresentante  del  gruppo,  succintamente  motivata  con  l’indicazione  dei    rimedi  giuridici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ritiro  di  proposte   e   di  candidati  Art.  9  I  proponenti  o  il   loro  rappresentante    a   ciò  espressamente  autorizzato  possono,    con    il  consenso  dei   candidati,  dichiarare  per   iscritto  il   ritiro   della   proposta  o ridurre  il   numero  dei   candidati  unicamente  per  permettere  l’elezione  tacita,  entro  le ore  18.00   del  lunedì   successivo  alla  scadenza  del  termine   di    presentazione  delle  proposte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rinuncia  alla  candidatura  Art.  10  1  Ogni  candidato   può  dichiarare  al presidente  dell’ufficio  patriziale,  per   iscritto  entro  tre  giorni  dal  termine   ultimo   di deposito  delle   proposte  che  rinuncia   alla  sua   candidatura;  in    questo  caso  il  nome  è   stralciato  d’ufficio  dalla  proposta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   rinuncia   non  dà  diritto  alla   sostituzione  da  parte  dei  proponenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Proposte  definitive  sorteggio  e   pubblicazione  Art.  11  1  Le  proposte  di  candidati  sono  definitivamente  stabilite    entro  le  ore  18.00  del  lunedì  successivo  al    termine  di deposito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   proposte  definitivamente  stabilite   prendono  il   nome   di liste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ufficio  patriziale  determina  di    volta  in    volta  mediante  sorteggio   l’ordine   di    successione  delle   liste;  presentate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  candidati  ricevono,   un  numero  progressivo;  l’ordine   di    successione  dei  candidati   in    ogni  gruppo  è  stabilito  dai  proponenti  con  la    presentazione  della   proposta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le    liste  con  il  nome  dei  candidati    e  dei  proponenti  sono  pubblicate  all’albo  patriziale  a  cura  del  presidente  o   di    chi   ne   fa le    veci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elezione  tacita  Art.  12  1  Se  il   numero  dei  candidati   proposti  non  supera  quello  degli  eleggendi  la consultazione  popolare  non   ha   luogo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  ciò  si    dà  avviso  all’albo  patriziale,  pubblicando  il  nome  dei  candidati  non  appena  le  proposte  sono  definitive  e revocando  la    convocazione   dell’assemblea  patriziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mancata  presentazione  di  candidature,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            elezioni  prorogate  Art.  13  1  Se  nei   termini  non  vengono  proposti   candidati,   il   Dipartimento  fissa   una  nuova  data  per  l’elezione,  il  termine   di presentazione  delle   proposte  e   le    modalità  delle   operazioni   di voto  e di spoglio  dell’elezione  prorogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il nuovo  termine  di    presentazione   delle  proposte  trascorre   infruttuosamente,   il  Consiglio  di    Stato  adotta  le    misure   necessarie.  Capitolo   III  Operazioni  di  voto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Luogo  e   orari  di  voto  Art.  14  1  Le  operazioni   di voto  e   di spoglio  si    svolgono  nella   sede  del  patriziato  o in altro  luogo  designato  dall’ufficio  patriziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ufficio  patriziale  può  istituire  più  uffici  elettorali;  in    tal  caso  designa  l’ufficio   elettorale  principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ufficio  patriziale  fissa   i  giorni  e gli orari   di    voto,  tenuto  conto  che  la    domenica   il   voto  deve  essere  possibile  almeno  durante  tre  ore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Materiale  di  voto  Art.  15  1  Il  Consiglio   di Stato  emana   le    prescrizioni  sul  materiale  di    voto  e stabilisce  i  modelli  di  scheda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ufficio  patriziale  provvede  alla  stampa  del  materiale  di    voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Distribuzione  del  materiale  di  voto  Art.  16  1  Il  materiale  di  voto  è   messo  a   disposizione  negli  uffici  elettorali;   l’ufficio  patriziale   può  inviare  il   materiale  di voto   al domicilio  dei  patrizi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  proponenti  possono   provvedere   alla   distribuzione   del  materiale  di    voto  al    domicilio  degli  elettori;  il  materiale  di    voto  è messo  a   disposizione  dall’ufficio   patriziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Custodia  del   materiale  di  voto  Art.  17  1  Ad  ogni  sospensione  delle  operazioni  di  voto,  le  urne  vengono    aperte:  le  schede  vengono  conteggiate  per   verificarne  la    corrispondenza   con  il   numero  dei  votanti  e,  con  gli  elenchi  dei  votanti,   rinchiuse  in  un   plico  sigillato,  firmato  dai  membri  dell’ufficio  elettorale  e dai  delegati.  Il  materiale  di    voto  viene  depositato  in luogo  sicuro  fino  al    termine   delle  operazioni   di    voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  tale  formalità  viene  fatta  menzione   a   verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Analogamente   si    procede  nel  caso  di    voto  anticipato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  elettorale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  composizione  e   funzionamento  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ufficio  elettorale  è   designato  dall’ufficio   patriziale  e si compone  di    un   presidente  e   di  due  membri   nominati  fra  i  cittadini  patrizi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alle   operazioni  di    voto  ha   diritto  di assistere,  senza  diritto   di    voto,  quale  delegato,  un   proponente  per  ogni  lista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ufficio  elettorale   decide   a maggioranza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  allestisce  l’elenco  dei  votanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ufficio  elettorale  presiede  alle  operazioni  di  voto  e  di  spoglio,  assicura  la  regolarità    delle  operazioni  di    voto,  decide  sulle   questioni   che  gli  vengono  sottoposte  dai  delegati,   si    pronuncia  sulla  validità  delle   schede,  esegue  la    ricapitolazione  e   pubblica  i  risultati.  Capitolo  IV  Diritto  di  voto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esercizio  del  diritto   di  voto  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’avente  diritto  di  voto  si  presenta  all’ufficio  elettorale,  dichiara  e,  se  necessario,  documenta  la    propria  identità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  seguito,    va  direttamente  all’urna  e   su  invito  del  presidente  vi    depone    la  scheda;    dopo  di  che  lascia  immediatamente  il   locale  e   l’edificio  dove   si    svolgono  le    operazioni  di voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Agevolazioni  di voto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  voto  accompagnato  Art.  21  Il   cittadino  patrizio  che  per  evidente   incapacità   fisica  non  è   in grado  di    esprimere  il   voto  da  solo  può  essere  autorizzato  dall’ufficio  elettorale  a farsi  accompagnare  in    cabina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  voto   anticipato  Art.  22  L’avente  diritto  di    voto  può   votare  all’ufficio   elettorale  in via  anticipata  prima  dell’apertura  ufficiale  delle  operazioni  di  voto  nelle    due    settimane  prima  la  data    dell’elezione,    presentando  la  domanda  scritta  all’ufficio  patriziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  voto  per  corrispondenza  Art.  23  Il   patrizio   può  votare   per   corrispondenza   qualora  sia:  a)  di    recarsi  nel  locale  di voto,   essendo   ospite  o   degente,   di    ospedali,   case  per  anziani  e  istituti  analoghi  stabiliti   dal   Consiglio   di Stato  e   siti  nel  Cantone  Ticino;  b)  di    recarsi  nel  locale  di voto,   essendo   ospite  o   degente,   di    ospedali,   case  per  anziani  e  istituti  analoghi  siti  in    Svizzera  con  la presentazione   di un’attestazione  di    degenza;  c)  di    recarsi   nel   locale  di    voto   dalla   propria  abitazione  per  malattia   o   incapacità   fisica;  d)  in    un  carcere  sito  in    Svizzera;  e)  militare  o   presti  servizio  nella  protezione   civile;  f)  domiciliato  in    Ticino  residente  in    un  altro  Cantone  o   all’estero.  Capitolo   V  Espressione   del  voto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Espressione  del  voto  Art.  24  L’elettore  esprime  il  voto  secondo    le  modalità  indicate    nel  decreto  di  convocazione,  considerato  che:  –  è   espresso  mediante   l’apposizione  di  una  croce  nella  casella  che   affianca   il nome   dei  prescelti;  –    massimo  di  voti  che  può  essere  espresso  corrisponde    al  numero  dei  seggi    da  –  ogni   candidato  può  essere   espresso   al    massimo  un  voto.  Capitolo  VI  Spoglio
                        
                        
                    
                    
                    
                Spoglio
                            Art.  25  1  Terminate  le    operazioni  di    voto   si procede   allo  spoglio   delle  schede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  contano    dapprima  le  schede  contenute    nell’urna,    riscontrando  il  loro  numero  con    quello  dei  votanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  seguito    le  schede    sono  numerate;    quindi  l’ufficio  elettorale  decide    circa  la  loro  validità,  classificandole  in schede  valide,   schede  nulle  e   schede  bianche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   numero  progressivo   delle  schede  nulle  dev’essere  messo  a   verbale  con   l’indicazione,  per  ogni  scheda,  dei  motivi  della  decisione   dell’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’ufficio  elettorale  accerta  poi,  elencandoli  separatamente,  i voti  ottenuti  dai  singoli  candidati   alla  carica  di    presidente,   di membro  o   di    supplente,  rispettivamente  di    consigliere  patriziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le   schede  così   ripartite  vengono  racchiuse  e   sigillate   in    plichi  separati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Validità  e nullità  delle  schede  Art.  26  Sono  nulle  le schede:  a)  segni  di    riconoscimento  o   espressioni   estranee   all’elezione;  b)  in  buste    estranee  all’elezione  o  nelle  quali  figurano  scritti  o  cose    estranee  c)  d)   compilate  a mano;  e)  il   nome   di    una  persona  che  non  figura  fra  i  candidati;  f)  un  numero   di    candidati  superiore  a quello  degli  eleggendi;  g)   voto   per  corrispondenza   sono  contenute  in  buste  non  ufficiali   o   non  sono  accompagnate  carta  di    legittimazione  compilata  e   firmata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Maggioranza  relativa  Art.  27  1  Sono  eletti  i  candidati  che  hanno  ottenuto   il maggior  numero  di    voti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    parità  di voti   tra  due  o   più  candidati,  l’elezione  è   determinata   per  sorteggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Verbale
                            Art.  28  1  L’ufficio  elettorale  tiene  un  verbale  da  cui  devono   risultare:  a)  dei  membri  dell’ufficio  elettorale  e   dei  delegati;  b)   degli  iscritti  in    catalogo   e   quello  dei  votanti;  c)  cronologico  dello  scrutinio  e   dello  spoglio;  d)  osservazioni  e   le    contestazioni  dei  membri  dell’ufficio  o   dei  delegati;  e)  dell’ufficio   succintamente  motivate;  f)  dell’elezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   verbale  dell’ufficio   elettorale  principale  include  anche:  a)  complessivi  dell’elezione,   con  l’elenco   degli   eletti   e   dei  subentranti;  b)  dei  risultati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   verbale  è   firmato  dai  membri  dell’ufficio  elettorale;  esso  è   consegnato  in    copia  all’ufficio  patriziale  e  al giudice   di    pace  ed  è pubblicato  all’albo  patriziale  a   cura  del  presidente  dell’ufficio  elettorale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Proclamazione  dei  risultati  e   degli  eletti  Art.  29  1  Terminato  lo    spoglio,  il presidente   dell’ufficio  elettorale  principale   proclama  gli  eletti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   credenziali  agli  eletti  alle  cariche   di  presidente,  di membri  e   di  supplente   dell’ufficio   patriziale  sono  rilasciate  dal  presidente  dell’ufficio  elettorale  principale;  le    credenziali  agli  eletti  alle  cariche  di  membro  del  consiglio  patriziale  sono  rilasciate    dal  presidente  dell’ufficio  patriziale  nella  seduta  costitutiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conservazione  e   distruzione  del  materiale  di voto  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  spoglio  terminato,  il  materiale  dell’elezione    dev’essere  chiuso  in  plico  e   firmato    dai  membri  dell’ufficio  elettorale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è   custodito  dall’ufficio  patriziale  e   distrutto  dopo  un  mese  sotto  sorveglianza   di    quest’ultimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  ricorso   il   materiale  dell’elezione  è   tenuto  a   disposizione  del  Consiglio  di  Stato:  esso  è  distrutto  entro  un  mese  dall’intimazione  della   decisione   definitiva.  Capitolo   VII  Disposizioni  varie
                        
                        
                    
                    
                    
                Incompatibilità
                            Art.  31  1  Se  risultano    eletti  due  o  più  candidati    alle  diverse  cariche  in  grado  di  parentela  incompatibile  secondo  la  legge  organica    patriziale    del  28    aprile  1992,  è    proclamato    eletto  il  candidato  alla   carica  principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    parità  di carica   si    proclama  eletto  il candidato  che  ha  ottenuto  il maggior   numero  di    voti;  a  parità  di    voti  l’elezione  è determinata   per   sorteggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  l’incompatibilità  di    parentela   sorge  in seguito  a   un’elezione  complementare,  la    priorità   spetta  a  chi  è   già  in    carica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Opzione
                            Art.  32  1  All’atto  della  proclamazione  dei  risultati  è fissato   un   termine   di quindici  giorni   agli  eletti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’eletto  non  opta,  si    presume  abbia  rinunciato   alla   carica  o alle  cariche   di più  recente  elezione;  in  caso  di elezione  alla  carica  di    presidente,  membro  o supplente  dell’ufficio  e   contemporaneamente  di  membro  del  consiglio   patriziale,  si    presume   che  egli  rinunci  alla  seconda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso    di  elezione  alla  carica  di  presidente  e    contemporaneamente  a  quella  di  membro  o  supplente,  si    presume   che  egli  rinunci   alle   seconde.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   rilascio  della  dichiarazione  di    fedeltà   alla   Costituzione  e   alle  leggi  equivale  ad   opzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dichiarazione  di  fedeltà  Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  eletti  alla   carica  di    presidente,  membro  o   supplente  dell’ufficio  patriziale  rilasciano  la  dichiarazione  di  fedeltà  alla   Costituzione  ed  alle  leggi,  firmando  l’attestato  consegnato   dal  giudice  di  pace,  del  seguente  tenore:  «Mi  impegno   sul  mio  onore   a   osservare  fedelmente  le    Costituzioni  federale  e   cantonale  e le    leggi  e  ad  adempiere  coscienziosamente  tutti  i  doveri  del  mio   ufficio»  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  eletti  alla  carica   di membro  del  consiglio  patriziale  rilasciano   la    dichiarazione  di fedeltà  davanti  al  presidente   dell’ufficio  patriziale  nella  seduta  costitutiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sostituzioni
                            Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  durante  il   periodo  di    elezione  un   seggio  diventa  vacante  per  decesso,  dimissioni  o  altra  causa,  subentra  il candidato  che,  nelle   elezioni   generali,  ha  ottenuto  il   maggior   numero   di voti  secondo  l’elenco   dei  subentranti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di vacanza  della  carica  di presidente   o quando  la lista  dei  subentranti  è   esaurita   si procede  come  nel  caso  di elezioni   generali,  nei  termini  fissati  dall’ufficio  patriziale.  Capitolo  VIII  Rimedi  di  diritto  e sanzioni   disciplinari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimedi  di  diritto  Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  ricorsi    contro  gli  atti  preparatori  e   i  risultati    delle    elezioni  sono  decisi  dal  Tribunale  cantonale  amministrativo   a   seguito  di    un  ricorso  da  interporre  entro  tre   giorni  nel  primo   caso  e   entro  quindici  giorni  nel  secondo   caso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   ricorso  non  sospende   l’entrata  in    carica  delle   persone  elette.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sanzioni  disciplinari  Art.  36  1  Il  Consiglio  di    Stato  può  infliggere   multe  disciplinari   fino  ad  un  massimo  di    5000.  – franchi  ai  membri  dell’ufficio   patriziale  e   degli  uffici  elettorali  colpevoli  di    inosservanza  della  presente  legge  e  delle  norme   di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   infrazioni  commesse  dagli  aventi   diritto   di voto  sono  punibili  con   la    multa  fino  ad  un  massimo   di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1000.–  franchi   dal  Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  le    decisioni   del  Consiglio  di    Stato   è   dato   ricorso   al    Tribunale  cantonale   amministrativo.  Capitolo  IX  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Abrogazione  e modificazione  del  diritto  vigente  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  legge   del   25  marzo  1965  sull’elezione  degli  uffici  e   dei  consigli  patriziali   è   abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   modifica  del  diritto  vigente  figura  nell’allegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  38  Trascorsi    i  termini  per  l’esercizio    del  diritto  di  referendum,    la  legge  è    pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi   e   degli  atti  esecutivi  ed   entra   in    vigore  il 1°  gennaio  2009.  Pubblicata  nel   BU  2009  ,  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dalla   L   19.11.2018;  in    vigore  dal   1.9.2019  - BU  2019,  293.