Decreto esecutivo concernente la commissione paritetica
                            2.5.4.1.3  Decreto esecutivo  concernente la commissione paritetica  (del 9 aprile 1980)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  visto  l'  art.  84  della  Legge  sull'  ordinamento  degli  impiegati  dello  Stato  e  dei  docenti  del  15  marzo 1995,  [1]  I. Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 1
                            La commissione paritetica è un Organo consultivo del Consiglio di Stato.  Il suo avviso è chiesto:  a)  su tutte le istanze volte a modificare la classificazione di funzioni singole o collettive;  b)  su tutte le classificazioni di nuove funzioni.  Essa può inoltre essere sentita dal Consiglio di Stato ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno,  per le questioni che attengono all' ordinamento del rapporto d' impiego in generale.  I limiti del potere di esame della commissione sono stabiliti dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
Art. 2
                            La  commissione  paritetica  si  compone  del  presidente,  di  12  membri  e  di  6  supplenti.  Il Consiglio di Stato nomina il presidente, 6 membri e 3 supplenti.  Il personale designa gli altri membri e supplenti. La ripartizione per categoria è la seguente:  a)  impiegati: 3 membri e 1 supplente;  b)  docenti: 2 membri e 1 supplente;  c)  Possono essere designate anche persone non dipendenti dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata in carica
Art. 3
                            La durata in carica è di 4 anni; le nomine avvengono entro il 30 giugno dell' anno  successivo a quello dell' elezione del Consiglio di Stato e con effetto a contare dal 1° luglio.  In  caso  di  vacanza  durante  il  periodo  amministrativo,  i  membri  o  i  supplenti  designati  dal  personale  vengono  sostituiti  dal  rappresentante  della  lista  cui  appartenevano;  i  membri  o  i  supplenti designati dal Consiglio di Stato vengono sostituiti dall' autorità di nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennità
Art. 4
                            I  membri  e  i  supplenti  ricevono  dallo  Stato  le  indennità  di  trasferta  e  le  diarie  previste  dal  decreto  esecutivo  che  stabilisce  le  indennità  delle  commissioni  nominate  dal  Consiglio di Stato.  II. Elezione dei rappresentanti del personale e dei loro supplenti
                        
                        
                    
                    
                    
                Sistema elettorale
Art. 5
                            I membri ed i supplenti che spettano al personale sono eletti secondo il sistema  proporzionale, ritenuta un' equa rappresentanza delle diverse categorie di dipendenti.  [2]  Sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle  votazioni e sulle elezioni applicabili alle elezioni del Gran Consiglio, purchè non siano contrarie  al presente decreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto di voto
Art. 6
                            Hanno diritto di voto:  a)  gli impiegati, ai sensi dell' art. 1, lett. a) della legge sull' ordinamento degli impiegati dello  Stato  e  dei  docenti,  nominati  (o  assunti)  e  previsti  dalla  pianta  organica  e  il  personale  ausiliario  incaricato  per  un  periodo  di  tempo  non  inferiore  a  un  anno  con  occupazione  minima del 50%;  b)  i docenti, ai sensi dell' art. 1, lett. b) della legge sull' ordinamento degli impiegati dello  Stato e dei docenti, nominati o incaricati con orario completo o parziale di almeno il 50% e
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            L' elenco dei votanti, suddiviso nelle tre categorie di cui all' art. 2 del presente decreto, viene  stabilito dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Eleggibilità
Art. 7
                            Ogni cittadino svizzero d' ambo i sessi, di condotta incensurata, può essere eletto  a membro o supplente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Liste elettorali
Art. 8
                            Mediante avviso nel Foglio Ufficiale gli impiegati, docenti e gendarmi sono invitati  a  presentare  alla  Cancelleria  dello  Stato  le  liste  dei  propri  candidati,  entro  il  30  aprile  dell'  anno  successivo  a  quello  dell'  elezione  del  Consiglio  di  Stato.  I  candidati  possono  venir  presentati dalle associazioni del personale.  Ogni  lista  deve  portare  una  intestazione  che  la  distingua  dalle  altre  e  la  firma  autografa  di  almeno 15 proponenti.  Il primo firmatario è ritenuto rappresentante di tutti gli altri purché la proposta non contenga  una indicazione contraria.  Ogni  proposta  può  contenere  al  massimo  tanti  nomi  di  candidati  quanti  sono  i  membri  supplenti da eleggere per la rispettiva categoria. Uno stesso nome non può essere scritto più  di  una  volta  e  su  più  di  una  proposta.  Se  una  proposta  contiene  un  numero  di  candidati  maggiore  del  numero  necessario,  i  nomi  in  soprannumero  vengono  cancellati  cominciando  dall' ultimo.  I proponenti non possono firmare più di una proposta di candidati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Congiunzione
Art. 9
                            È ammessa la congiunzione delle liste.  Entro  il  7  maggio  a  due  o  più  proposte  può  essere  aggiunta  la  dichiarazione  concordata  di  tutti  i  proponenti  o  dei  loro  rappresentanti  a  ciò  espressamente  autorizzati  che  le  liste  sono  congiunte.  Ogni gruppo di liste congiunte è considerato come lista unica nei confronti delle altre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Liste comuni
                            Art.  10  I  rappresentanti  di  liste  che  intendono  comporre  una  lista  comune  devono  presentare una dichiarazione in tale senso alla Cancelleria dello Stato entro il 15 maggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione delle liste
Art. 11
                            La  Cancelleria  dello  Stato  provvede,  entro  la  seconda  quindicina  di  maggio,  a  pubblicare le liste nel Foglio Ufficiale, con la data delle elezioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Elezioni tacite
Art. 12
                            Quando  il  numero  dei  candidati  proposti  per  una  determinata  categoria,  non  supera  gli  eligendi,  il  Consiglio  di  Stato  li  proclama  senz'  altro  eletti  e  provvede  alla  pubblicazione nel Foglio Ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ritiro delle proposte
                            Art.  13  Le  proposte  possono  essere  ritirate  prima  delle  elezioni,  su  richiesta  del  rappresentante  dei  proponenti,  mediante  comunicazione  scritta  alla  Cancelleria  dello  Stato  entro 10 giorni dalla pubblicazione delle liste.  Se  sono  state  presentate  più  proposte  e  se  tutte  sono  ritirate  salvo  una,  sono  proclamati  eletti i candidati di quest' ultima.
                        
                        
                    
                    
                    
                Voti preferenziali
Art. 14
                            altre liste della medesima categoria, è fissato come segue:  a)  impiegati: 2 per i membri, 1 per il supplente;  b)  docenti: 1 per i membri, 1 per il supplente;  c)  Se  i  voti  preferenziali  superano  il  numero  massimo,  tutte  le  preferenze  si  hanno  come  non  espresse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Schede e buste elettorali
Art. 15
                            Le schede e le buste elettorali sono contraddistinte da un colore diverso per ogni  categoria.  Le schede e le buste devono essere consegnate all' elettore al più tardi una settimana prima  dell' ultimo giorno di elezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Elezione
Art. 16
                            Ogni scheda deve essere racchiusa nella rispettiva busta ufficiale; quest' ultima,  a sua volta, nella busta di trasmissione, sulla quale il votante appone la sua firma.  Le schede così approntate devono pervenire alla Cancelleria dello Stato entro le ore 18.00 del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 giugno.  È vietata l' incetta delle buste e delle schede.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spoglio
Art. 17
                            Lo  spoglio  viene  eseguito  dalla  Cancelleria  dello  Stato  che  tiene  il  processo  verbale.  Vi  possono  assistere  2  delegati  per  ogni  lista,  i  nomi  dei  quali  dovranno  essere  comunicati alla Cancelleria dello Stato prima del termine delle elezioni.  Il voto emesso è in particolare nullo:  a)  se la scheda è pervenuta dopo il termine;  b)  se la scheda non è racchiusa nella busta ufficiale;  c)  d)  se la scheda non è intestata;  e)  se la scheda non è quella ufficiale;  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                Quoziente elettorale
Art. 18
                            Le liste che non hanno ottenuto almeno il 20% dei suffragi non parteciperanno al  riparto.  Il  numero  dei  voti  ottenuti  dalle  liste  di  categoria,  diviso  per  il  numero  dei  membri  da  eleggere  per  categoria,  dà  il  quoziente  elettorale  per  i  membri.  Il  numero  dei  voti  ottenuti  dalle singole liste, diviso per il numero dei supplenti da eleggere per categoria, dà il quoziente  elettorale per i supplenti.  Ogni lista ha diritto a tanti membri e tanti supplenti quante volte il quoziente è compreso nel  numero dei voti ottenuti.  Eseguito questo riparto, i membri e i supplenti che rimangono da eleggere sono attribuiti alle  liste che hanno le frazioni maggiori, indipendentemente dal raggiungimento del quoziente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione dei risultati
Art. 19
                            comunicazione  scritta  agli  eletti  e  provvede  alla  pubblicazione  del  relativo  elenco  nel  Foglio  Ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
Art. 20
                            Contro ogni atto della procedura concernente la presentazione delle candidature  può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato nei termini e secondo le modalità indicate  all' art. 105 della legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23  febbraio 1954.  Contro la procedura elettorale e l' accertamento dei voti può essere interposto ricorso come  all' art. 106 della stessa legge.  III. Funzionamento della commissione
                        
                        
                    
                    
                    
                Convocazione
Art. 21
                            di  almeno  1/3  dei  suoi  membri,  tramite  l'  ufficio  del  personale  con  almeno  sei  giorni  di  anticipo.  Nell' avviso di convocazione devono essere indicate le trattande.
                        
                        
                    
                    
                    
                Partecipazione alle sedute
Art. 22
                            Partecipano alle sedute i membri e i supplenti.  Il membro o supplente impedito di partecipare a una seduta deve avvisare in tempo utile la  Sezione del personale.  Il  membro  impedito  di  partecipare  a  una  seduta  è  sostituito  dal  supplente  della  parte  cui  appartiene.  Il capo della Sezione del personale partecipa alla seduta, ma non ha diritto di voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ufficio presidenziale
Art. 23
                            È  costituito  un  ufficio  presidenziale  composto  dal  Presidente  e  di  due  membri;  questi ultimi sono designati uno dai membri nominati dal Consiglio di Stato e l' altro da quelli  eletti dal personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Deliberazioni
                            Art.  24  supplenti,  di  cui  4  nominati  dal  Consiglio  di  Stato  e  4  eletti  dal  personale.  Il  presidente  stabilisce i quesiti sottoposti a votazione e la loro successione.  Le  decisioni  sono  prese,  a  voto  aperto,  a  maggioranza  dei  votanti;  i  rappresentanti  non  possono astenersi dal voto.  Alla votazione partecipano, in numero uguale, i membri o supplenti nominati dal Consiglio di  Stato e membri o supplenti eletti dal personale inteso che:  a)  i supplenti non hanno diritto di voto quando i membri siano presenti almeno 4 per parte e  in numero pari;  b)  i supplenti sostituiscono i membri assenti della rispettiva parte e categoria; nel caso di  assenza  del  supplente  di  una  categoria  del  personale,  la  sostituzione  avviene  con  il  supplente dell' altra categoria;  c)  la sorte designa i membri o supplenti esclusi dal voto ogni volta che fosse necessario fare  una scelta fra i membri o i supplenti presenti per raggiungere la parità delle parti.  La  Commissione  può  ritornare  su  una  sua  decisione  a  semplice  maggioranza,  sintanto  che  non abbia trasmesso il suo avviso al Consiglio di Stato.  Il Presidente non vota se non in caso di parità; può sospendere il suo voto fino alla decisione  di altre questioni all' ordine del giorno.  Il Presidente può porre in votazione una sua proposta conciliativa e, nel caso in cui essa fosse  respinta, trasmetterla al Consiglio di Stato quale opinione personale.  La Commissione si pronuncia su ogni domanda entro 6 mesi dalla sua presentazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tenuta del verbale
Art. 25
                            Il  Consiglio  di  Stato,  sentita  la  Commissione  nomina  il  segretario,  il  quale  è  incaricato di redigere le decisioni e un succinto verbale delle deliberazioni.  Copia del verbale è consegnata ai membri e ai supplenti.  I  componenti  della  Commissione  sono  tenuti  a  mantenere  il  segreto  sulle  opinioni  espresse  nel corso delle sedute.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assunzione delle prove
Art. 26
                            L' assunzione delle prove che fossero necessarie ai fini delle decisioni è regolata  dal presidente.  Egli può convocare alle sedute dipendenti dello Stato per ottenere informazioni.  Può chiedere che alla Commissione sia fornita la documentazione necessaria per la soluzione  dei problemi.  Prima  dell'  emanazione  della  decisione  viene  sentito  un  rapprensentante  del  Dipartimento  interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comunicazione delle decisioni del Consiglio di Stato
                            Art.  27  commissione  paritetica  devono  essere  comunicate  al  suo  presidente  perchè  le  trasmetta  ad  essa.  IV. Disposizioni transitorie  Art.  28  ordinamento  degli  impiegati  dello  Stato  e  dei  docenti,  proposta  dal  Consiglio  di  Stato  il  20  marzo 1980, gli art. 2; 3, cpv. 1 e 8, cpv. 1 del presente DE sono così formulati:
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
Art. 29
                            La  commissione  partitetica  si  compone  del  presidente,  di  12  membri  e  di  4  supplenti.  Il Consiglio di Stato nomina il presidente, 6 membri e 2 supplenti.  Il personale designa gli altri membri e supplenti. La ripartizione per categoria è la seguente:  a)  impiegati: 3 membri e 1 supplente;  b)  docenti: 2 membri e 1 supplente;  c)  Possono essere designate anche persone non dipendenti dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata in carica
                            Art. 3, cpv. 1  La  durata  in  carica  è  di  4  anni;  le  nomine  avvengono  per  il  mese  successivo  alla scadenza del periodo quadriennale di durata in carica degli impiegati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8 cpv. 1  Mediante avviso nel Foglio Ufficiale, pubblicato dalla Cancelleria dello Stato, gli  impiegati, docenti e gendarmi sono invitati a presentare alla Cancelleria dello Stato le liste con  i  propri  candidati,  entro  il  30  aprile  dell'  ultimo  anno  del  periodo  quadriennale  di  durata  in  carica degli impiegati. I candidati possono venir presentati dalle associazioni del personale.  V. Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni abrogate
Art. 29
                            È abrogato il DE concernente la commissione paritetica, del 20 marzo 1963.  Art. 30  Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino delle leggi ed  atti esecutivi.  Pubblicato nel BU dell' 11 aprile 1980  Pubblicato nel BU  80  , 87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [1]
                        
                        
                    
                    
                    
                Ingresso modificato dal DE 11.1.1996; in vigore dal 1°.1.1996 - BU 96, 13.
                            [2]