Regolamento sulla legge per l’innovazione economica
                            Regolamento  sulla  legge  per   l’innovazione  economica  (RLInn)  (del  17  febbraio  2016)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   per  l’innovazione  economica  (LInn)  del  14  dicembre  2015,  decreta:  TITOLO  I  Disposizioni   generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  del  Consiglio  di  Stato  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  seguenti  compiti  sono   di competenza  del  Consiglio  di Stato:  a)  i  criteri  d’accesso  tramite   decreto   esecutivo;  b)  la    Commissione  consultiva;  c)   a   enti  ai  quali  affidare  le  attività  di  marketing  territoriale   e   designarne  i rappresentanti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  d)     coordinandosi  con  le   associazioni     economiche  e  gli  istituti  universitari,  un  di  promozione  dell’innovazione,  da   sottoporre   al Gran   Consiglio  in occasione  del  del  credito  quadro;  e)    a   enti  aventi  scopo  conforme  ai  sensi  dell’art.  13    LInn    e   designarne  i  rappresentanti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  f)   questioni  di natura  finanziaria  relative  alle  lett.  b),   c)    ed  e);  3  g)  delle  aziende   beneficiarie   è pubblicata   nel  rendiconto  annuale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  h)   l’assegnazione  di mandati  ad  esperti  esterni  per  la    valutazione   periodica  della  legge.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Restano  riservate  le    competenze  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  della  Divisione  dell’economia  Art.  2  I  seguenti  compiti   sono  delegati  alla   Divisione  dell’economia:  a)  il   contratto   di prestazione  con  la    società  di    fideiussione  CF   Sud;  b)  il   contratto   di prestazione  con  Switzerland  Global  Enterprise;  c)  contratti  con  associazioni  economiche   e istituti  universitari  per  il   raggiungimento  degli  della  legge   nei  limiti   fissati  dall’art.  16  cpv.  3 LInn;  d)   questioni  di natura  finanziaria  relative  alle  lett.  a),   b)  e   c).  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  dell’Ufficio   per  lo  sviluppo   economico  Art.  3  I  seguenti  compiti   sono  delegati  all’Ufficio   per  lo    sviluppo  economico:  a)  tramite  direttive  le    procedure  e condizioni  d’applicazione  delle   varie  misure;  b)  il   rispetto  dei  criteri  d’accesso  definiti   tramite   decreto  esecutivo;  7  c)  il   processo  di    valutazione  delle  misure   e   istruire   il   relativo  incarto;  8  d)  l’inizio  anticipato  degli  investimenti,    impregiudicata  la  decisione  di  accordare  il  richiesto;  9  e)   tutte  le misure  previste  dalla   legge;  10  f)  l’autorizzazione  per  l’agevolazione  fiscale  comunale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Lett.   modificata  dal  R    10.7.2019;  in    vigore   dal  12.7.2019  -  BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Lett.   introdotta   dal  R    10.7.2019;  in    vigore  dal  12.7.2019  -  BU  2019,   252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Lett.   introdotta   dal  R    10.7.2019;  in    vigore  dal  12.7.2019  -  BU  2019,   252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Lett.   introdotta   dal  R    10.7.2019;  in    vigore  dal  12.7.2019  -  BU  2019,   252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Lett.   introdotta   dal  R    10.7.2019;  in    vigore  dal  12.7.2019  -  BU  2019,   252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Lett.   introdotta   dal  R    10.7.2019;  in    vigore  dal  12.7.2019  -  BU  2019,   252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Lett.   modificata  dal  R    10.7.2019;  in    vigore   dal  12.7.2019  -  BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Lett.   modificata  dal  R    10.7.2019;  in    vigore   dal  12.7.2019  -  BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Lett.   modificata  dal  R    10.7.2019;  in    vigore   dal  12.7.2019  -  BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Lett.  modificata  dal  R    10.7.2019;   in vigore  dal  12.7.2019  - BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  direttamente  o indirettamente   attività  di marketing  territoriale  ai sensi  dell’art.   14   LInn  i  fondi  necessari;  11  h)  un  rapporto   sull’utilizzo   delle  misure,  avvalendosi   se  del  caso  di    enti   esterni;  12  i)  sentita  la Commissione   consultiva,  proroghe  al termine  degli  investimenti;  13  j)    modifiche  sostanziali  di  progetti  sussidiati,  previo  preavviso    della  Commissione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  k)  sussidi  nel  caso  di    modifiche  sostanziali  di    progetti  sussidiati   giudicate  non  conformi.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  dell’Ufficio   dell’amministrazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e   del  controlling  Art.  4  I  seguenti  compiti   sono  delegati  all’Ufficio   dell’amministrazione  e   del  controlling:  a)  i  fondi  per  le    misure  e le altre  decisioni  ai    sensi  della  LInn;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  6  b)  i  progetti   e il   rispetto  delle  condizioni  d’accesso;  c)  le pratiche   per   la restituzione  dei  sussidi  concessi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  7  ;  d)   le    sanzioni   previste   per  infrazioni  all’art.  20  cpv.  1 LInn   per  tutti   i  casi  non  previsti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   lett.  k);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  8  e)  una  banca  dati   dei  progetti  sostenuti;  f)  tutti  i  dati   necessari  per  il monitoraggio  della  LInn.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  di  applicazione  (art.  4   LInn)  Art.  5  1  Per   le start-up,  le    direttive  stabiliscono   eventuali  restrizioni  alle   singole  misure.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Progetti   di    autoimprenditorialità  non  rientrano  nel  campo  di    applicazione   della  LInn.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aziende  beneficiarie  (art.  5 LInn)  Art.  6  1  Le  aziende  del  terziario  avanzato    devono  soddisfare  cumulativamente  almeno  le  seguenti  caratteristiche:  a)  in    settori   ad  alto  valore   aggiunto;  b)  in    prevalenza  manodopera  altamente  qualificata;  c)  internamente     attività  nell’ambito  della  ricerca  e  dello  sviluppo  tramite     figure  tecniche  specializzate;  d)  una  parte  preponderante  del  fatturato  al    di    fuori  del  Cantone.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    capofila  del  consorzio    di  cui    all’art.  5    cpv.  3    LInn  deve  garantire  che    l’implementazione  del  progetto  e   gli  investimenti   relativi  siano  realizzati  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Criteri  di  ammissibilità  (art.  6   LInn)  Art.  7  1  I  progetti  vengono  valutati  in    tre  fasi:  a)  preliminare  del  rispetto  dei  criteri    d’accesso  determinati  con  decreto  esecutivo  e  dell’azienda;  21  b)  del  grado   innovativo  e   della  sostenibilità  economica  del   progetto;  c)   delle  ricadute  a livello  territoriale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   misure  previste  all’art.   7   cpv.  1 lett.   a) LInn,   limitatamente  di start-up,  come  pure  agli  art.  7   cpv.  1   lett.  c)    e   9 LInn,  sono  valutate  con  procedura  agevolata  che   comprende:  a)  preliminare  del  rispetto  dei  criteri    d’accesso  determinati  con  decreto  esecutivo  e  dell’azienda;  22  b)  della  conformità  della   richiesta.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   ricadute   a   livello  territoriale   sono   valutate   in    base  ai    seguenti  aspetti:  a)  del  personale;  b)  fiscale;  c)  sociale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Lett.  modificata  dal  R    10.7.2019;   in vigore  dal  12.7.2019  - BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Lett.  modificata  dal  R    10.7.2019;   in vigore  dal  12.7.2019  - BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Lett.  introdotta   dal   R    10.7.2019;  in    vigore   dal  12.7.2019  -  BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Lett.  introdotta   dal   R    10.7.2019;  in    vigore   dal  12.7.2019  -  BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                15
                            Lett.  introdotta   dal   R    10.7.2019;  in    vigore   dal  12.7.2019  -  BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Lett.  modificata  dal  R    10.7.2019;   in vigore  dal  12.7.2019  - BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Lett.  modificata  dal  R    10.7.2019;   in vigore  dal  12.7.2019  - BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Lett.  modificata  dal  R    10.7.2019;   in vigore  dal  12.7.2019  - BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Cpv.  modificato  dal   R    10.7.2019;  in    vigore  dal   12.7.2019  - BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Cpv.  modificato  dal   R    10.7.2019;  in    vigore  dal   12.7.2019  - BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                21
                            Lett.  modificata  dal  R    10.7.2019;   in vigore  dal  12.7.2019  - BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Lett.  modificata  dal  R    10.7.2019;   in vigore  dal  12.7.2019  - BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Cpv.  modificato  dal   R    11.7.2017;  in    vigore  dal   14.7.2017  - BU  2017,  212.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)   di    collaborazione;  e)  geografica,  con  particolare  attenzione  alle  regioni  periferiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  sussidi  concessi  non   devono  creare  distorsioni  di mercato  o   condizioni   di    concorrenza  sleale.  24  TITOLO  II  Misure   dirette
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Investimenti  immateriali  (art.  7   LInn)  Art.  8  1  Possono  beneficiare  dei  sussidi  previsti  all’art.  7   LInn  aziende  con  reparti  che  svolgono  attività  di    ricerca  e   sviluppo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  costi   interni  di    ricerca   e   sviluppo  vanno  contabilizzati  in maniera   separata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  costi  di  riqualifica  del  personale  ai  sensi  dell’art.    7  cpv.  1  lett.    d    LInn  vengono  considerati  unicamente  se  sono  correlati   ad   altri   investimenti   in ricerca  e sviluppo   ai    sensi  dell’art.   7 cpv.   1 lett.  a,  b   o   c   LInn.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  sussidi  di    cui  all’art.   7   cpv.   1   lett.  a)  e c) LInn   possono  essere  di natura  forfettaria.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5I  sussidi  di    cui  all’art.  7   cpv.   1   lett.  c)    LInn  possono  essere  erogati   alla  firma  di    un   contratto  di    ricerca  e  vengono  giustificati  a conclusione  del  progetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Investimenti  materiali  (art.  8   LInn)  Art.  9  1  Sono  investimenti  materiali    quelli  attivati  a    bilancio  e  ammortizzati  in  più  anni,  ad  esclusione  di    quelli  immobiliari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  computabili  esclusivamente  gli investimenti  realizzati  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   sussidio  non  può  essere  erogato  prima   di    aver  sostenuto  i  costi  degli  investimenti.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Internazionalizzazione  (art.  9   LInn)  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  sussidi  di    cui  all’art.  9   LInn  possono   essere  di    natura  forfettaria.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2I  sussidi  possono   essere  concessi   anche  ad  associazioni  di  categoria  o consorzi   di aziende  con  almeno  5   partecipanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  contributi  possono  essere  concessi  anche  ad  associazioni  di    categoria  o consorzi  di    aziende  con  almeno  5   partecipanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Agevolazioni  fiscali  cantonali  (art.  11  LInn)  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  considerate  nuove:  a)  che,  al  momento  della   richiesta   d’agevolazione,   sono  iscritte  da   meno   di  un   anno  registro  dei  contribuenti  del   Cantone;  b)  che  operano  un  cambiamento    essenziale  dell’attività,    in  particolare  se,  entro  un  di  3    anni,  effettuano  dei  sostanziali    cambiamenti  nella    composizione  della  cifra  dei  costi  di gestione  e   nelle  qualifiche  del  personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo  esentato  sarà   computato   sulle  imposte  dell’azienda  entro  la    fine  del  periodo  agevolato,  pena  la    decadenza  della  parte  di    agevolazione  non  usufruita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   limite  massimo  d’importo  esentato  non  può  superare  un  milione  di    franchi  per  tutta  la    durata  del  periodo  esentato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’azienda  è  tenuta  a    restituire    il   totale  dell’importo    esentato  qualora  dovesse    abbandonare  il  territorio  cantonale  entro  5 anni  dal   termine  dell’agevolazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   aziende  che  beneficiano   dell’agevolazione  fiscale  sono  soggette   alla  procedura  di  tassazione  secondo  la    legge  tributaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’agevolazione  fiscale   può  essere  concessa  solo  previo   preavviso  favorevole  della   Divisione   delle  contribuzioni  e   della  Divisione  delle   risorse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Nella  concessione  dell’agevolazione    fiscale  sono  da  considerare  gli  effetti  sulla  perequazione  finanziaria  intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Agevolazioni  fiscali  comunali  (art.  11  LInn)  Art.  12  1  La  richiesta  di  agevolazione  comunale    soggiace  alle    procedure    che  regolano  la  concessione  di    un’agevolazione   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Cpv.  modificato  dal   R    10.7.2019;  in    vigore  dal   12.7.2019  - BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Cpv.  modificato  dal   R    10.7.2019;  in    vigore  dal   12.7.2019  - BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Cpv.  modificato  dal   R    10.7.2019;  in    vigore  dal   12.7.2019  - BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Cpv.  modificato  dal   R    10.7.2019;  in    vigore  dal   12.7.2019  - BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                28
                            Cpv.  modificato  dal   R    10.7.2019;  in    vigore  dal   12.7.2019  - BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Cpv.  modificato  dal   R    10.7.2019;  in    vigore  dal   12.7.2019  - BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Cpv.  modificato  dal   R    10.7.2019;  in    vigore  dal   12.7.2019  - BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio   per  lo    sviluppo   economico  richiede  il  preavviso  della  Sezione  degli  enti  locali,  per  verificare  l’incidenza  della  misura   sulle   finanze  comunali   e sul   fondo   di    compensazione.  TITOLO   III  Misure  indirette
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Premi  (art.  13  LInn)  Art.  13  31  L’Ufficio  per  lo    sviluppo  economico  può   accordare  sussidi  per  la concessione  di    premi  a  favore  di  iniziative  imprenditoriali  innovative    coerenti  e  complementari  all’offerta  del  sistema  regionale  dell’innovazione.  TITOLO   IV  Competenze  finanziarie  e   norme  procedurali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  e   condizioni  per  le richieste  di  sussidio  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   ogni  misura,   la  procedura  e   le condizioni,  compresa  la  computabilità  delle  spese,  sono  definite  tramite   direttive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Salvo    le  eccezioni  previste  dalle    direttive,  la  richiesta    di  sussidio  deve  essere    presentata  prima  dell’esecuzione  o   della  delibera  degli   investimenti.  Sono  segnatamente  determinanti  ordini,   contratti,  inizio  lavori,  forniture,  prestazioni  di servizio,  pagamenti   di    anticipi  e   altri  fatti   che  generano   obblighi  in  capo  al    richiedente  dei  sussidi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’inizio  anticipato  degli  investimenti  per  le  misure    previste    dagli  art.  7    e  8    LInn    deve  essere  preventivamente  autorizzato,  impregiudicata  la    decisione  di    accordare  il   sussidio   richiesto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ogni   modifica  di un  progetto   sussidiato  deve   essere  tempestivamente   comunicata  all’Ufficio   per  lo  sviluppo  economico,  il  quale  richiede  un  preavviso  alla   Commissione  consultiva,  riservati   mutamenti  di  dettaglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Modifiche  sostanziali   di progetti  sussidiati,  se  ritenute  conformi,  sono  approvate   tramite  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La   durata   massima   per   terminare  un  investimento  è di    3   anni  a partire  dalla  data  di    concessione  del  sussidio.  Di  regola   non   sono  accordate  proroghe   al termine  fissato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L’Ufficio   per  lo sviluppo   economico,   nella  valutazione   dell’incarto,  può  avvalersi  del   supporto  di    enti  esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  consultiva  (art.  18  LInn)  Art.  15  1  La  Commissione  consultiva  per  l’innovazione  economica  ha  i  seguenti  compiti:  a)  del  grado   d’innovazione  di    un   progetto;  b)  del  sussidio  in    base  alle  ricadute  sul  territorio;  33  c)  di    modifiche  rilevanti  di progetti  già  sussidiati;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  d)  di    proroghe  per  terminare  gli  investimenti.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  consultiva   preavvisa   le    modifiche  alle  direttive  d’applicazione  della  LInn.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Commissione  consultiva  è composta  al  massimo  da  11  membri  ed  è presieduta  dal  direttore  della  Divisione  dell’economia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  particolari  (art.  19  LInn)  Art.  16  37  1  L’azienda    è  tenuta  a  notificare    tramite  autocertificazione  il    rispetto  dei  criteri  di  ammissibilità  definiti  nei  decreti  esecutivi    sia  al  momento    della  richiesta  che  annualmente  per  un  periodo  di 10   anni  a partire  dalla   decisione   di    sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obbligo  di notifica  per  sussidi  decisi   tramite  procedura  agevolata  inferiori  a 25’000  franchi   è   fissato  a  2   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio   dell’amministrazione  e   del  controlling  può  procedere  a   campione   a   una  verifica  del  rispetto  dei  criteri.  TITOLO   V  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Art.  modificato  dal  R    10.7.2019;   in vigore  dal  12.7.2019  - BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  modificato  dal  R    10.7.2019;   in vigore  dal  12.7.2019  - BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Lett.  modificata  dal  R    10.7.2019;   in vigore  dal  12.7.2019  - BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Lett.  modificata  dal  R    10.7.2019;   in vigore  dal  12.7.2019  - BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                35
                            Lett.  modificata  dal  R    10.7.2019;   in vigore  dal  12.7.2019  - BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Cpv.  modificato  dal   R    10.7.2019;  in    vigore  dal   12.7.2019  - BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Art.  modificato  dal  R    10.7.2019;   in vigore  dal  12.7.2019  - BU  2019,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Abrogazione  (art.  22  LInn)  Art.  17  Il   regolamento  di applicazione  della   legge   per  l’innovazione   economica   del  28   gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1998  è   abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  (art.  23  LInn)  Art.  18  Questo  regolamento  è   pubblicato  nel    Bollettino    ufficiale    delle    leggi  ed  entra  in  vigore  immediatamente,  38  in  concomitanza  all’entrata  in  vigore    della  legge  per  l’innovazione  economica  (LInn)  del  14  dicembre   2015.  Pubblicato  nel   BU  2016  ,  85.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Entrata  in    vigore:  5   febbraio  2016  -  BU  2016,  85.