Legge sull’EOC (Ente ospedaliero cantonale) (811.100)
Legge sull’EOC (Ente ospedaliero cantonale) (811.100)
Legge sull’EOC (Ente ospedaliero cantonale)
Legge sull’EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - - d e c r e t a : TITOLO I Generalità
Ragione sociale,
personalità giuridica, sede
Art. 1
Sotto la denominazione “EOC” è istituita una azienda cantonale, indipendente dall’Amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico e sede a Bellinzona.
Scopi
Art. 2
1 L’EOC provvede alla direzione e alla gestione di ospedali pubblici garantendo alla popolazione le strutture stazionarie e i servizi medici necessari.
2 L’EOC gestisce gli ospedali con criteri di efficienza e economicità nel rispetto della promozione continua della qualità delle cure e dell’equità d’accesso alle cure.
Missione e mandati di prestazioni
Art. 3
1 La missione e i mandati di prestazione all’EOC sono definiti dalla pianificazione ospedaliera cantonale ai sensi della legislazione federale in materia di assicurazione malattia.
2 Altri mandati speciali possono essergli attribuiti dal Consiglio di Stato.
Ospedali pubblici
Art. 4
L’EOC gestisce gli ospedali regionali di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e gli ospedali di zona di Blenio, Leventina e Vallemaggia.
Assistenza sanitaria
Art. 5
Gli ospedali dell’EOC garantiscono, conformemente alla pianificazione ospedaliera e ai mandati di prestazione, a ogni paziente: a) b) c)
Patrimonio
Art. 6
1 Il patrimonio dell’EOC è costituito dai beni di sua proprietà.
2 Lo Stato ne garantisce gli impegni.
Esenzione fiscale
Art. 7
L’EOC è esente da imposte e tasse cantonali e comunali.
Rapporti di lavoro
Art. 8
1 I rapporti di lavoro dell’EOC con i medici e il personale sono retti dal diritto privato.
2 Nell’assunzione del personale, l’EOC, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, dà la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Esso tiene in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza. 1 TITOLO II Organizzazione Capitolo I Organi
Organi
Art. 9
Gli organi dell’EOC sono: a) b) c) A. Il Consiglio di amministrazione
Composizione
Art. 10
1 Il Consiglio di amministrazione si compone di 7 membri tra i quali un rappresentante del Consiglio di Stato.
2 Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vice-presidente.
Incompatibilità
Art. 11
Non sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione: a) b) c) d) e) 2
Collisione d’interesse
Art. 12
Un membro del Consiglio di amministrazione non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo interesse personale, quello dei suoi parenti, ai sensi della LOC, o quello di persone giuridiche di cui è proprietario, amministratore o dipendente.
Nomina e durata
Art. 13
1 I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni.
2 Il mandato scade entro sei mesi dal rinnovo dei poteri cantonali e può essere riconfermato al massimo due volte. Art. 14 ... 3
Competenze
decide su qualunque oggetto che la legge od i regolamenti non demandano esplicitamente ad altra autorità o ad altri organi dell’azienda.
Compiti generali
Art. 16
Il Consiglio di amministrazione in particolare: a) b) c) d)
1
Cpv. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 118.
2
Lett. introdotta dalla L 9.4.2018; in vigore dal 5.6.2018 - BU 2018, 200.
3
Art. abrogato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.2.2013 - BU 2013, 13.
Compiti amministrativi
Art. 17
Il Consiglio di amministrazione in particolare: a) b) c)
Compiti finanziari
Art. 18
Il Consiglio di amministrazione in particolare: a) b) c) d) e) f)
Convocazione e sedute
Art. 19
1 Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di almeno due membri del Consiglio o del Direttore.
2 Il Consiglio può validamente deliberare se sono presenti almeno quattro membri.
3 Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.
4 In caso di parità decide il voto del Presidente.
5 Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale.
Responsabilità
Art. 20
In deroga alla Legge sulla responsabilità civile degli agenti dello Stato gli artt. 752 a 761 CO sono applicabili a titolo di diritto pubblico suppletivo. B. La Direzione generale
Compiti
Art. 21
1 La Direzione generale provvede alla gestione operativa dell’EOC e assume le funzioni che le vengono delegate dal Consiglio di amministrazione sulla base del regolamento interno.
2 Istruisce le pratiche di competenza del Consiglio di amministrazione formulando il suo preavviso.
3 Esegue le decisioni del Consiglio di amministrazione.
4 La Direzione generale vigila sull’attività dei singoli ospedali ed adotta i provvedimenti urgenti. C. La direzione locale
Compiti
Art. 22
1 La Direzione locale esegue i compiti che le sono assegnati dal Consiglio di amministrazione e dalla Direzione generale dell’EOC.
2 La Direzione locale dipende dalla Direzione generale dell’EOC.
3 La Direzione locale consulta regolarmente i rappresentanti del personale. Capitolo II Revisione dei conti Art. 23 Il Consiglio di Stato designa l’organo preposto alla revisione esterna che: Autorità superiori
Autorità
Art. 24
Le autorità superiori dell’EOC sono: a) b)
Competenze del Gran Consiglio
Art. 25
Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato: a) b)
4 c)
Competenze del Consiglio di Stato
- Generali
Art. 26
Il Consiglio di Stato: a) b)
Competenze finanziarie
Art. 27
Il Consiglio di Stato: a) b) c)
Competenze di nomina
Art. 28
Il Consiglio di Stato: a) b) c) TITOLO IIIA 5 Rimedi di diritto
Autorità di ricorso
Art. 28a 6 Contro le decisioni di diritto amministrativo dell’EOC è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. TITOLO IV Finanziamento
Principi
Art. 29
7
1 Il finanziamento delle prestazioni dell’EOC ai sensi dell’art. 66c della LCAMal, è assicurato da tutte le entrate d’esercizio connesse ai mandati e dal contributo globale dello Stato.
2 Il finanziamento delle altre attività dell’EOC, in ambito stazionario e ambulatoriale, è assicurato dalle entrate d’esercizio ad esse relative, compresi gli utili delle gestioni estranee. Art. 30 ...
8 TITOLO V Disposizioni finali
Abrogazione
Art. 31
La Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982, il Decreto legislativo concernente le assunzioni di ospedali da parte dell’Ente ospedaliero cantonale del 20 dicembre
4
Lett. modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.
5
Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.
6
Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.
7
Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.
8
Art. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.
1983, il Decreto legislativo concernente l’organico del personale dell’Ente ospedaliero cantonale del 20 dicembre 1993 e il Decreto legislativo concernente i contratti con i medici e l’organico del personale dell’Ente ospedaliero cantonale del 22 aprile 1986 sono abrogati. Art. 32 ...
9
Entrata in vigore
Art. 33
1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questa Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. 10 Pubblicata nel BU 2001 , 33 e 50.
9
Art. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307; precedente modifica: BU 2001,
33.
10
Entrata in vigore: 13 febbraio 2001 - BU 2001, 37.