Legge sull’EOC (Ente ospedaliero cantonale)
                            Legge  sull’EOC (Ente ospedaliero cantonale)  (del 19 dicembre 2000)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  -  d e c r e t a :  TITOLO I  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                Ragione sociale,
personalità giuridica, sede
Art. 1
                            Sotto   la   denominazione   “EOC”   è   istituita   una   azienda   cantonale,   indipendente  dall’Amministrazione  dello  Stato,  avente  personalità  giuridica  propria  di  diritto  pubblico  e  sede  a  Bellinzona.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopi
Art. 2
                            1  L’EOC  provvede  alla  direzione  e  alla  gestione  di  ospedali  pubblici  garantendo  alla  popolazione le strutture stazionarie e i servizi medici necessari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’EOC  gestisce  gli  ospedali  con  criteri  di  efficienza  e  economicità  nel  rispetto  della  promozione  continua della qualità delle cure e dell’equità d’accesso alle cure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Missione e mandati di prestazioni
Art. 3
                            1  La  missione  e  i  mandati  di  prestazione  all’EOC  sono  definiti  dalla  pianificazione  ospedaliera cantonale ai sensi della legislazione federale in materia di assicurazione malattia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Altri mandati speciali possono essergli attribuiti dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ospedali pubblici
Art. 4
                            L’EOC  gestisce  gli  ospedali  regionali  di  Bellinzona,  Locarno,  Lugano  e  Mendrisio  e  gli  ospedali di zona di Blenio, Leventina e Vallemaggia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assistenza sanitaria
Art. 5
                            Gli ospedali dell’EOC garantiscono, conformemente alla pianificazione ospedaliera e ai  mandati di prestazione, a ogni paziente:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Patrimonio
Art. 6
                            1  Il patrimonio dell’EOC è costituito dai beni di sua proprietà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo Stato ne garantisce gli impegni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esenzione fiscale
Art. 7
                            L’EOC è esente da imposte e tasse cantonali e comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporti di lavoro
Art. 8
                            1  I rapporti di lavoro dell’EOC con i medici e il personale sono retti dal diritto privato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’assunzione  del  personale,  l’EOC,  a  parità  di  requisiti  e  qualifiche  e  salvaguardando  gli  obiettivi  aziendali,  dà  la  precedenza  alle  persone  residenti,  purché  idonee  a  occupare  il  posto  di  lavoro offerto.  Esso  tiene  in  debita  considerazione  candidature  di  chi  si  trova  in  disoccupazione  o  al  beneficio  dell’assistenza.  1  TITOLO II  Organizzazione  Capitolo I  Organi
                        
                        
                    
                    
                    
                Organi
Art. 9
                            Gli organi dell’EOC sono:  a)  b)  c)  A. Il Consiglio di amministrazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
Art. 10
                            1  Il  Consiglio  di  amministrazione  si  compone  di  7  membri  tra  i  quali  un  rappresentante  del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vice-presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Incompatibilità
Art. 11
                            Non sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione:  a)  b)  c)  d)  e)  2
                        
                        
                    
                    
                    
                Collisione d’interesse
Art. 12
                            Un membro del Consiglio di amministrazione non può essere presente alle discussioni  e al voto su oggetti che riguardano il suo interesse personale, quello dei suoi parenti, ai sensi della  LOC, o quello di persone giuridiche di cui è proprietario, amministratore o dipendente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Nomina e durata
Art. 13
                            1  I  membri  del  Consiglio  di  amministrazione  sono  nominati  dal  Gran  Consiglio  su  proposta del Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  mandato  scade  entro  sei  mesi  dal  rinnovo  dei  poteri  cantonali  e  può  essere  riconfermato  al  massimo due volte.  Art. 14  ...  3
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            decide su qualunque oggetto che la legge od i regolamenti non demandano esplicitamente ad altra  autorità o ad altri organi dell’azienda.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti generali
Art. 16
                            Il Consiglio di amministrazione in particolare:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Cpv. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 118.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Lett. introdotta dalla L 9.4.2018; in vigore dal 5.6.2018 - BU 2018, 200.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Art. abrogato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.2.2013 - BU 2013, 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti amministrativi
Art. 17
                            Il Consiglio di amministrazione in particolare:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti finanziari
Art. 18
                            Il Consiglio di amministrazione in particolare:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                Convocazione e sedute
Art. 19
                            1  Il  Consiglio  di  amministrazione  si  riunisce,  su  convocazione  del  Presidente,  ogni  qualvolta  gli  affari  lo  richiedono  o  a  seguito  di  una  richiesta  scritta  e  motivata  di  almeno  due  membri del Consiglio o del Direttore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio può validamente deliberare se sono presenti almeno quattro membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In caso di parità decide il voto del Presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità
Art. 20
                            In deroga alla Legge sulla responsabilità civile degli agenti dello Stato gli artt. 752 a 761  CO sono applicabili a titolo di diritto pubblico suppletivo.  B. La Direzione generale
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
Art. 21
                            1  La Direzione generale provvede alla gestione operativa dell’EOC e assume le funzioni  che le vengono delegate dal Consiglio di amministrazione sulla base del regolamento interno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Istruisce le pratiche di competenza del Consiglio di amministrazione formulando il suo preavviso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esegue le decisioni del Consiglio di amministrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Direzione generale vigila sull’attività dei singoli ospedali ed adotta i provvedimenti urgenti.  C. La direzione locale
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
Art. 22
                            1  La   Direzione   locale   esegue   i   compiti   che   le   sono   assegnati   dal   Consiglio   di  amministrazione e dalla Direzione generale dell’EOC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Direzione locale dipende dalla Direzione generale dell’EOC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Direzione locale consulta regolarmente i rappresentanti del personale.  Capitolo II  Revisione dei conti  Art. 23  Il Consiglio di Stato designa l’organo preposto alla revisione esterna che:  Autorità superiori
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità
Art. 24
                            Le autorità superiori dell’EOC sono:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze del Gran Consiglio
Art. 25
                            Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze del Consiglio di Stato
- Generali
Art. 26
                            Il Consiglio di Stato:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze finanziarie
Art. 27
                            Il Consiglio di Stato:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze di nomina
Art. 28
                            Il Consiglio di Stato:  a)  b)  c)  TITOLO IIIA  5  Rimedi di diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità di ricorso
                            Art. 28a  6  Contro  le  decisioni  di  diritto  amministrativo  dell’EOC  è  dato  ricorso  al  Tribunale  cantonale amministrativo.  TITOLO IV  Finanziamento
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
Art. 29
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  finanziamento  delle  prestazioni  dell’EOC  ai  sensi  dell’art.  66c  della  LCAMal,  è  assicurato da tutte le entrate d’esercizio connesse ai mandati e dal contributo globale dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  finanziamento  delle  altre  attività  dell’EOC,  in  ambito  stazionario  e  ambulatoriale,  è  assicurato  dalle entrate d’esercizio ad esse relative, compresi gli utili delle gestioni estranee.  Art. 30  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  TITOLO V  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
Art. 31
                            La   Legge   sugli   ospedali   pubblici   del   20   dicembre   1982,   il   Decreto   legislativo  concernente  le  assunzioni  di  ospedali  da  parte  dell’Ente  ospedaliero  cantonale  del  20  dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Lett. modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Art. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1983,  il  Decreto  legislativo  concernente  l’organico  del  personale  dell’Ente  ospedaliero  cantonale  del  20  dicembre  1993  e  il  Decreto  legislativo  concernente  i  contratti  con  i  medici  e  l’organico  del  personale dell’Ente ospedaliero cantonale del 22 aprile 1986 sono abrogati.  Art. 32  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 33
                            1  Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questa Legge è pubblicata nel  Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.  10  Pubblicata nel BU  2001  , 33 e 50.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Art. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307; precedente modifica: BU 2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                33.
10
                            Entrata in vigore: 13 febbraio 2001 - BU 2001, 37.