Legge cantonale sulla protezione della natura
                            Legge  cantonale sulla protezione della natura  (del 12 dicembre 2001)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :  TITOLO I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            Questa legge promuove la conoscenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione  delle componenti naturali del paesaggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 2
                            1  Le disposizioni di questa legge si applicano alle componenti naturali su tutto il territorio  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono componenti naturali:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
Art. 3
                            1  Le componenti naturali del paesaggio vanno rispettate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le attività di incidenza territoriale vanno armonizzate con le finalità di questa legge.  TITOLO II  Misure di promozione
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricerca e informazione
Art. 4
                            II  Consiglio  di  Stato  promuove  l’informazione  sulle  componenti  naturali  e  la  ricerca  in  particolare tramite il Museo di storia naturale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consulenza
Art. 5
                            II Consiglio di Stato provvede affinché i comuni, i patriziati e altri enti pubblici possano  fruire  di  un’adeguata  consulenza  tecnica,  in  particolare  attraverso  l’elaborazione  di  supporti  operativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Valorizzazione e recupero
Art. 6
                            1  II Cantone promuove un’utilizzazione del suolo e delle acque rispettosa della natura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei comprensori intensivamente sfruttati esso provvede alla compensazione ecologica e veglia in  particolare al mantenimento delle connessioni tra i biotopi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporto sulla natura
Art. 7
                            1  ll  Consiglio  di  Stato  allestisce  periodicamente  un  rapporto  sulla  protezione  delle  componenti naturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ll  rapporto,  che  è  pubblico,  riferisce  sulla  situazione  esistente,  stabilisce  le  misure  necessarie  all’attuazione di questa legge e verifica l’esito dei provvedimenti già adottati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il rapporto tiene conto delle indicazioni che i comuni trasmettono al Consiglio di Stato.  TITOLO III  Misure di protezione  Capitolo 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Oggetti e principi della protezione
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetti particolarmente degni di protezione
Art. 8
                            Sono considerati particolarmente degni di protezione:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                Provvedimenti generali
Art. 9
                            1  Nel caso di interventi che pregiudichino oggetti particolarmente degni di protezione, chi  opera  l’intervento  è  tenuto  a  prendere  provvedimenti  per  assicurare  la  migliore  protezione  possibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora ciò non fosse possibile, per i biotopi particolarmente degni di protezione devono essere  garantite  la  ricostituzione  o  almeno  la  sostituzione  confacente,  fatta  salva  una  ragionevole  ponderazione dei costi e degli interessi in gioco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Consiglio  di  Stato  e  i  comuni  possono  esigere  anche  preventivamente  la  prestazione  di  adeguate garanzie.  Capitolo 2  Protezione di comparti naturali, elementi naturali emergenti, biotopi e geotopi  Sezione 1  Classificazione e inventari
                        
                        
                    
                    
                    
                Classificazione
Art. 10
                            I comparti naturali, gli elementi naturali emergenti, i biotopi e i geotopi sono classificati  in oggetti d’importanza nazionale, cantonale o locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Inventari
Art. 11
                            1  Gli inventari degli oggetti d’importanza nazionale sono elaborati dalla Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio   di   Stato   elabora   gli   inventari   cantonali   degli   oggetti   particolarmente   degni   di  protezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso determina gli oggetti di importanza cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il comune, con l’approvazione del Consiglio di Stato, determina quelli di importanza comunale.  Sezione 2  Istituzione della protezione
                        
                        
                    
                    
                    
                Categorie di protezione
Art. 12
                            1  Sono stabilite le seguenti categorie di protezione:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Regolamento d’applicazione specifica i contenuti e gli effetti delle categorie di protezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Strumenti del Cantone
                            1  comparti naturali d’importanza nazionale e cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il decreto di protezione stabilisce la protezione degli elementi emergenti, dei biotopi e dei geotopi  d’importanza nazionale e cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decreto di protezione
a) contenuti
Art. 14
                            1  ll Consiglio di Stato, sentiti i comuni, i proprietari e i gestori interessati, adotta decreti di  protezione per elementi emergenti, biotopi e geotopi d’importanza nazionale e cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ll decreto di protezione contiene:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                b) procedura
Art. 15
                            1  Il  decreto  di  protezione  è  pubblicato  sul  Foglio  ufficiale  e  presso  le  cancellerie  dei  comuni interessati per un periodo di 30 giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Della pubblicazione è dato avviso a ogni proprietario interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il termine di ricorso decorre dalla data della pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Strumenti del comune
Art. 16
                            1  ll  Piano  regolatore  comunale  stabilisce  le  misure  di  protezione  dei  comparti  naturali,  degli elementi emergenti, dei biotopi e dei geotopi d’importanza locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Piano regolatore deve inoltre segnalare gli oggetti protetti mediante decreto di protezione.  Sezione 3  Gestione dei biotopi
                        
                        
                    
                    
                    
                Accordi con proprietari fondiari e gestori
Art. 17
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  provvede  alla  gestione  dei  biotopi  d’importanza  nazionale  e  cantonale, il comune a quella dei biotopi d’importanza locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La gestione può essere assicurata in base ad accordi con i proprietari e con i gestori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tali  accordi  stabiliscono  almeno  la  durata  e  le  modalità  della  gestione,  nonché  i  compensi  finanziari.  Capitolo 3  Protezione di flora, funghi e fauna
                        
                        
                    
                    
                    
                Protezione generale delle specie
Art. 18
                            1  L’estinzione  di  specie  vegetali,  fungine  e  animali  indigene  va  prevenuta  mediante  la  conservazione di spazi vitali sufficienti e altri provvedimenti adeguati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  raccolta  di  piante  e  di  funghi  che  crescono  allo  stato  selvatico  e  di  loro  parti  o  prodotti  è  consentita nei limiti fissati dal Regolamento sulla protezione della flora, dei funghi e della fauna.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  raccolta  a  scopo  di  lucro  di  piante  selvatiche  e  funghi,  nonché  la  cattura  di  animali  viventi  in  libertà sono soggette ad autorizzazione da parte del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Resta riservata la legislazione cantonale sulla caccia e sulla pesca.
                        
                        
                    
                    
                    
                Specie protette
Art. 19
                            1  Il Regolamento sulla protezione della flora, dei funghi e della fauna definisce le specie  protette.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono vietati la raccolta, il danneggiamento, la cattura, il trasporto, il possesso e il commercio delle  specie  protette.  È  altresì  vietato  compromettere  l’habitat  di  specie  protette  o  arrecare  loro  pregiudizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato può concedere deroghe per scopi scientifici, didattici o terapeutici.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vegetazione delle rive
Art. 20
                            1  La vegetazione delle rive è protetta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  misura  consentita  dalle  circostanze,  chi  interviene  sulle  rive  dei  laghi  e  dei  corsi  d’acqua  deve adottare provvedimenti per favorire la crescita della vegetazione propria di questi ambienti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Deroghe alla protezione sono soggette ad autorizzazione da parte del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Bandite di raccolta
                            può istituire bandite di raccolta per un periodo definito.  Capitolo 4  Protezione di rocce, minerali e fossili
                        
                        
                    
                    
                    
                Protezione di rocce, minerali e fossili
Art. 22
                            1  Il  depauperamento  delle  componenti  petrografiche,  mineralogiche  e  paleontologiche  va  prevenuto  mediante  la  conservazione  di  affioramenti  o  giacimenti  di  particolare  interesse,  nonché con la regolamentazione della ricerca e della raccolta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono vietate la ricerca e la raccolta di fossili su tutto il territorio cantonale. II Consiglio di Stato può  concedere deroghe per scopi scientifici.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazioni
Art. 23
                            La  ricerca  e  la  raccolta  di  rocce  di  particolare  interesse  scientifico  e  di  minerali  sono  soggette  ad  autorizzazione  da  parte  dei  Consiglio  di  Stato;  quest’ultima  si  distingue  in  scientifica,  dilettantistica e commerciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
Art. 24
                            1  La  ricerca  e  la  raccolta  per  comprovati  motivi  scientifici  senza  scopo  di  lucro  sono  esenti da tassa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  dilettantistica  è  soggetta  a  una  tassa  variabile  da  un  minimo  di  fr.  50.--  a  un  massimo di fr. 500.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  commerciale  è  soggetta  a  una  tassa  variabile  da  un  minimo  di  fr.  2000.--  a  un  massimo di fr. 20’000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricerca e raccolta
Art. 25
                            1  La  ricerca  e  la  raccolta  devono  avvenire  nel  rispetto  della  natura  e  del  paesaggio  e  senza creare pericolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono vietate la ricerca e la raccolta mediante l’uso di esplosivi e macchine perforanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato può concedere deroghe e porre condizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consenso del proprietario
Art. 26
                            1  Per la ricerca e la raccolta su fondo altrui occorre il consenso del proprietario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II proprietario può subordinare il consenso a determinate condizioni, compreso il pagamento di un  compenso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il cercatore deve risarcire eventuali danni da lui provocati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di informazione
Art. 27
                            I cercatori comunicano al Consiglio di Stato i ritrovamenti effettuati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Proprietà
Art. 28
                            1  Le rocce e i minerali di eccezionale valore scientifico, così come tutti i fossili, sono di  proprietà del Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono pure di proprietà del Cantone tutti i ritrovamenti effettuati nell’esecuzione di opere pubbliche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  indennità  che  possono  spettare  al  proprietario  del  fondo  o  allo  scopritore  sono  regolate  dall’articolo 724 cpv. 3 CCS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Bandite di ricerca e raccolta
Art. 29
                            Sentito il parere degli enti pubblici e delle associazioni, il Consiglio di Stato può istituire  bandite di ricerca e di raccolta per un periodo definito.  TITOLO IV  Capitolo 1  Organizzazione, vigilanza e competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                Consiglio di Stato
Art. 30
                            1  ll Consiglio di Stato esercita la vigilanza sulla protezione delle componenti naturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  stabilisce  in  particolare  le  modalità  dell’attività  di  sorveglianza  e  controllo  da  parte  dei  servizi  cantonali che operano sul territorio. Tale attività può essere delegata a terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso  organizza  un  corpo  di  guardie  della  natura  a  carattere  volontario  incaricate  di  collaborare  nella  sensibilizzazione  di  terzi  in  ambito  delle  componenti  naturali.  II  relativo  Regolamento  stabilisce i dettagli.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comuni, patriziati e regioni
Art. 31
                            1  I comuni e i patriziati cooperano alla protezione delle componenti naturali, in particolare  segnalando al Consiglio di Stato le situazioni suscettibili di comprometterle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I comuni collaborano all’allestimento del rapporto periodico sulla natura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  regioni  tengono  conto  delle  esigenze  della  protezione  della  natura  nell’allestimento  dei  loro  programmi di sviluppo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Associazioni
Art. 32
                            Le associazioni di protezione della natura e del paesaggio, così come altre associazioni  che  operano  nel  campo  delle  componenti  naturali,  collaborano  con  il  Cantone  e  i  comuni  alla  realizzazione degli obiettivi di questa legge.  Capitolo 2  Disposizioni finanziarie
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
a) in generale
Art. 33
                            1  ll  Cantone  e  i  comuni,  nell’ambito  delle  rispettive  competenze,  finanziano  misure  di  salvaguardia,  di  recupero  e  di  valorizzazione  della  natura,  lavori  di  ricerca  e  di  studio  nonché  provvedimenti di sensibilizzazione e di informazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi beneficiano dei sussidi federali a norma della Legge federale sulla protezione della natura e  del paesaggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I patriziati sono consultati e possono essere tenuti a contribuire in proporzione al loro interesse e  alla loro capacità finanziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Cantone
Art. 34
                            1  Il  Cantone  finanzia  la  protezione  e  la  gestione  degli  oggetti  d’importanza  nazionale  e  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  oggetti  d’importanza  cantonale,  i  comuni  sono  consultati  e  possono  essere  tenuti  a  contribuire  in  proporzione  alla  loro  capacità  finanziaria,  fino  a  un  massimo  del  25%  della  spesa  globale.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Comuni
Art. 35
                            1  I comuni finanziano la protezione e la gestione degli oggetti d’importanza locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Cantone  vi  partecipa  con  sussidi  fino  al  50%;  eccezionalmente,  nel  caso  di  comuni  a  debole  capacità finanziaria, esso può assegnare sussidi fino all’80%.
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni del sussidio cantonale
Art. 36
                            1  Il  sussidio  è  fissato  dal  Consiglio  di  Stato,  il  quale  può  porre  condizioni  destinate  a  garantire la protezione o la gestione dell’oggetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per il calcolo del sussidio, effettuato in base alla Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994  sono computate tutte le spese effettive e indispensabili a un’esecuzione razionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  stessi  principi  sono  applicabili  per  analogia  alla  partecipazione  finanziaria  dei  comuni  alla  protezione di oggetti di importanza cantonale, di cui all’art. 34 cpv. 2.  TITOLO V  Misure provvisionali ed espropriazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Misure provvisionali
Art. 37
                            1  Se un oggetto protetto o particolarmente degno di protezione è esposto a minaccia, il  Consiglio di Stato o il Municipio ordinano le necessarie misure provvisionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono essere ordinati in particolare:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  decisione  è  comunicata  all’autore  della  minaccia  o  del  danno,  ai  proprietari  e  ai  comuni  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Convalida
Art. 38
                            1  Per gli oggetti particolarmente degni di protezione la misura provvisionale esplica i suoi  effetti per la durata di 6 mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se entro questo termine l’autorità promuove la procedura di istituzione della protezione, la misura  resta in vigore finché la relativa decisione sia passata in giudicato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Espropriazione
Art. 39
                            II  Cantone  e  i  comuni  possono  procedere  in  via  espropriativa  qualora  lo  scopo  della  protezione   non   possa   altrimenti   essere   conseguito.   E’   applicabile   la   Legge   cantonale   di  espropriazione dell’8 marzo 1971.  TITOLO VI  Inosservanza della legge e rimedi giuridici  Capitolo 1  Inosservanza della legge
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravvenzioni
Art. 40
                            1  Chiunque  intenzionalmente  contravviene  a  questa  legge  o  ai  suoi  regolamenti  o  a  decisioni fondate su tali norme è punibile con la multa fino a fr. 20’000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se l’autore ha agito per negligenza l’importo della multa può raggiungere al massimo  fr. 10’000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedure
Art. 41
                            1  I delitti puniti a norma dell’articolo 24 della Legge federale sulla protezione della natura  e del paesaggio sono perseguiti dall’autorità giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  contravvenzioni  punite  a  norma  dell’articolo  24a  della  Legge  federale  sulla  protezione  della  natura  e  del  paesaggio  e  le  contravvenzioni  al  diritto  cantonale  sono  perseguite  dal  Dipartimento  competente secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                Confisca
Art. 42
                            2  Oggetti costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile a norma degli articoli 24 e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24a della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e 40 di questa legge sono  soggetti a confisca, in analogia all’articolo 69 del Codice penale svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di ripristino
Art. 43
                            1  Chiunque  danneggia  oggetti  protetti  ai  sensi  di  questa  legge  è  tenuto  a  ripristinare  la  situazione anteriore. In casi eccezionali, ove ciò non sia possibile, deve versare un risarcimento a  favore di misure di valorizzazione ecologica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ordina il ripristino degli oggetti d’importanza nazionale e cantonale. I comuni,  sentiti i servizi cantonali competenti, ordinano il ripristino di quelli di importanza locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecuzione coattiva e sostitutiva
Art. 44
                            1  L’autorità  competente  può  imporre  coattivamente  l’esecuzione,  entro  un  congruo  termine, di un provvedimento ordinato ai sensi di questa legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ordine  è  impartito  con  la  comminatoria  delle  sanzioni  penali  dell’art.  292  del  Codice  penale  svizzero e dell’adempimento sostitutivo a spese dell’obbligato. A garanzia del recupero delle spese  anticipate  è  istituita,  a  carico  del  fondo  sul  quale  l’esecuzione  sostitutiva  è  stata  ordinata,  un’ipoteca legale che richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Qualora un comune si riveli gravemente inadempiente nei compiti che questa legge gli attribuisce,  il Consiglio di Stato può sostituirsi a esso accollandogli le relative spese.  Capitolo 2  Rimedi giuridici
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
a) istanze ricorsuali
Art. 45
                            1  Contro le decisioni dei Municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ove  la  decisione  non  venga  pubblicata,  il  termine  di  ricorso  di  30  giorni  decorre  dalla  notifica.  II  ricorso non ha effetto sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Cpv.  modificato  dalla  L  2.12.2008;  in  vigore  dal  27.1.2009  -  BU  2009,  40;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2006, 234.
b) legittimazione
Art. 46
                            1  Hanno  qualità  per  interporre  ricorso  persone  o  enti  pubblici  lesi  direttamente  nei  loro  legittimi interessi dalla decisione impugnata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ll  diritto  di  ricorso  giusta  gli  articoli  12  e  12b  cpv.  1  della  Legge  federale  sulla  protezione  della  natura e del paesaggio compete ai Municipi e al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le associazioni aventi un’importanza nazionale, legittimate a ricorrere ai sensi dell’articolo 12 cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  della  Legge  federale  sulla  protezione  della  natura  e  del  paesaggio,  hanno  facoltà  di  valersi  dei  mezzi di diritto cantonali contro decisioni prese in sede di pianificazione dell’utilizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  altresì legittimate  a  ricorrere le  associazioni  d’importanza  cantonale che  esistono  da più  di  dieci  anni  e  che  si  occupano  per  statuto  della  protezione  della  natura  e  del  paesaggio,  della  conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  TITOLO VII  Disposizioni transitorie e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamenti
Art. 47
                            1  Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli di questa legge mediante regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per quanto non stabilito da questa legge, esso emana direttamente le necessarie disposizioni in  applicazione della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 48
                            1  Le  procedure  in  corso  prima  dell’entrata  in  vigore  di  questa  legge  sono  concluse  in  applicazione del diritto anteriore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  strumenti  di  protezione  istituiti  in  base  al  Decreto  legislativo  sulla  protezione  delle  bellezze  naturali  e  del  paesaggio  del  16  gennaio  1940  valgono  quali  decreti  di  protezione  ai  sensi  dell’articolo 14 di questa legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Entro 5 anni dall’entrata in vigore di questa legge, i comuni sono tenuti a riprendere nei loro Piani  regolatori i decreti di protezione, di cui al cpv. 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 49
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  e  il  suo  allegato sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ll Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pubblicato nel BU  2002  , 61.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Errata corrige: articolo 46 cpv. 4 - BU 2007, 683.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Entrata in vigore: 1° marzo 2002 - BU 2002, 68.