Regolamento concernente il sussidio delle spese dell’edilizia scolastica dei Comuni e dei consorzi
                            5.1.5.5  Regolamento  concernente il sussidio delle spese dell’edilizia scolastica  dei Comuni e dei consorzi  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  visti gli articoli 62 e 63 della Legge della scuola del 29 maggio 1958  modifica del 16 dicembre 1966,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese sussidiabili
Art. 1
                            1  Il sussidio dello Stato per le spese dell’edilizia scolastica comunale e consortile è previsto  per le seguenti opere:  a)  scuole dell’infanzia;  b)  scuole elementari;  c)  palestre, piscine, p  ia  zzali per l’educazione fisica;  d)  ampliamenti delle strutture ind  icate alle lettere a), b) e c);  e)  riattamenti di edifici non scolastici a destinazione scolastica;  f)  riattament  i di edifici scolastici in uso;  g)  sistemazione esterna delle opere di cui a  lle lettere a), b) e c).
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese non sussidiabili
Art. 2
                            Nessun sussidio è concesso per le seguenti categorie di spese:  a)  acquisto di terreno ed eventuali lavori di bonifica;  b)  elaborazione di progetti non approvati;  c)  manutenzione ordinaria delle opere  e degli attrezzi di cui all’art. 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scuole dell’infanzia
                            2  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La costruzione di scuole dell’infanzia è sussidiata per sezioni di 25 allievi ciascuna.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli importi massimi sussidiabili, per sezione, sono così stabiliti:  a)  fr. 390’000.  –  per costruzion  i a una sezione, con refezione,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  b)  fr. 365’000.  –  per costruzioni a due o più sezioni, con refezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                Scuole elementari
                            6  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  costruzione  di  scuole  elementari  è  sussidiata  per  aule  normali  aventi  una  capienza  in  grado di accogliere il numero  massimo di allievi per classe definito dalla legislazione scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  spesa  massima  sussidiabile  è  fissata  a  fr.  175  000.  –  per  locale  normale,  come  pure  per  le  aule  destinate  a  usi  scolastici  speciali  (educazione  musicale,  lavoro  manuale,  attività  cre  ative,  ecc.)  a  condizione che le stesse abbiano le dimensioni e l’utilizzazione effettiva di un’aula normale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Art.  modificato  dal  R  22.8.2012;  in  vigore  dal  1.9.2012  -  BU  2012,  398;  precedenti  modifiche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            389  -  419.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Nota marginale modificata dal R 22.8.2012; in vigore dal 1.9.2012  -  BU  2012, 398.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Cpv. modificato dal R 9.12.2003; in vigore dal 12.12.2003  -  BU 2003, 419; precedente modifica: BU 2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                389.
4
                            Lett. modificata dal R 22.8.2012; in vigore dal 1.9.2012  -  BU 2012, 398.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Lett. modificata dal R 22.8.2012; in vigore dal 1.9.20  12  -  BU 2012, 398.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Nota marginale modificata dal R 22.8.2012; in vigore dal 1.9.2012  -  BU 2012, 398.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Art. modificato dal R 9.12.2003; in vigore dal 12.12.2003  -  BU 2003, 419; precedente modifica: BU 2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                389.
8
                            Cpv. modificato dal R 22.8.2012; in  vigore dal 1.9.2012  -  BU 2012, 398.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Palestre
Art. 5
                            10  La  costruzione  di  palestre  è  sussidiata  secondo  la  categoria  di  grandezza  e  gli  importi  massimi così stabiliti:  a)  per le sc  uole fino a 200 allievi: fr. 500'000.  --  ;  b)  per le scuole da 201 a 350 allievi: fr. 600'000.  --  ;  c)  per le scuole da 351 a 500 allievi: fr. 700'000.  --  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Campi da gioco e piazzali per la ginnastica
Art. 6
                            11  La spesa massima sussidiabile per la formazione di c  ampi da gioco per l’educazione fisica  non supera il 15% dell’importo massimo previsto per la categoria superiore di palestre di cui all’art. 5  lett. c).
                        
                        
                    
                    
                    
                Sistemazioni esterne
Art. 7
                            Per  la  sistemazione  esterna  viene  accordato  un  sussidio  pari  al  10%  del  pr  eventivo  di  spesa,  ritenuto  che  non  venga  in  tal  modo  superato  il  sussidio  massimo  riconoscibile  al  complesso  della costruzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Piscine
Art. 8
                            1  La costruzione di piscine è sussidiata in base al tipo delle stesse (aperte o coperte) e per  vasche di dimensioni massime o minime date all’art. 19, a condizione che siano parte integrante del  complesso scolastico. In casi eccezionali, qualora tale inserim  ento risulti impossibile per motivi tecnici,  potranno   essere   sussidiate   anche   altre   piscine   alla   condizione   che   siano   a   disposizione   per  l’insegnamento scolastico durante le ore di lezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  spesa  massima  sussidiabile  per  la  costruzione  di  piscine  è  sta  bilita  sulla  scorta  dei  preventivi  accertati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ampliamenti di strutture scolastiche in uso e riattamenti
di edifici non scolastici a destinazione scolastica
                            12  Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ampliamenti  di  strutture  scolastiche  in  uso  e  riattamenti  di  edifici  non  scolastici  a  destinazione scolastica sono sussidiati solo quando risultino vantaggiosi dal punto di vista scol  astico,  tecnico ed economico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  spesa  massima  sussidiabile  è  stabilita  sulla  scorta  dei  preventivi  accertati,  ritenuto  un  massimo  dell’80% degli importi prev  isti per le nuove edificazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riattamenti  di edifici scolastici esistenti  Art.  9a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I riattamenti di edifici scolastici già oggetto di sussidio da parte dello Stato sono sussidiati  se i lavori di riattazione hanno luogo dopo almeno 30 anni dalla realizz  azione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La spesa massima sussidiabile è stabilita sulla scorta dei preventivi accertati, ritenuto un massimo del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30% degli importi previsti per le nuove edificazioni.  Art. 10  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                Adeguamento della spesa massima sussidiabile
Art. 11
                            La spesa massima sussi  diabile determinata nei precedenti articoli può essere adeguata dal  Consiglio di Stato alle variazioni dell’indice medio dei costi delle costruzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Cpv. abrogato  dal R 22.8.2012; in vigore dal 1.9.2012  -  BU 2012, 398.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Art. modificato dal R 9.12.2003; in vigore dal 12.12.2003  -  BU 2003, 419; precedente modifica: BU 2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                389.
11
                            Art. modificato dal R 9.12.2003; in vigore dal 12.12.2003  -  BU 2003, 419; precedente modifica: BU 2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                389.
12
                            Nota marginale modificata dal R 22.8.2012; in vigore dal 1.9.2012  -  BU 2012, 398.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Art. modificato dal R 22.8.2012; in vigore dal 1.9.2012  -  BU 2012, 398.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Art. introdotto dal R 22.8.2012; in vigore dal 1.9.2012  -  BU 2012, 398.
                        
                        
                    
                    
                    
                15
                            Art. abrogato dal R 9.12.2003; in vigore dal 12.12.2003  -  BU 2003, 419.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammontare del sussidio
Art. 12
                            1  I  tassi  percentuali  dei  sussidi  di  cui  agli  articoli  da  3  a  9  inclusi,  ri  tenuti  i  massimi  sussidiabili, sono commisurati come segue:  a)  dal 21% al 30%:  per i Comuni finanziariamente forti;  b)  dal 31% al 40%:  per i Comuni finanziariamente medi;  c)  dal 41% al 50%:  per i Comuni finanziariamente deboli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  computo  dei  sussidi  è  fatto  sui  preventivi,  riservato  un  adeguamento  sulla  base  dei  consuntivi  quando questi risultassero inferiori ai primi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consorzi
a) sussidio di base
Art. 13
                            16  Il sussidio di base previsto dalla legge è la risultante della somma dei sussidi cui avrebbero  diritto i Comuni componenti il consorzio sulle rispettive quote di partecipazione alla spesa.  Art. 14  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidio massimo
Art. 15
                            1  Per la determinazione del sussidio complessivo si può tener conto di altre fonti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In nessun caso il sussidio complessivo d  ello Stato, assegnato in virtù del presente regolamento, può  superare il 90% della spesa sussidiabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Domanda: requisiti
Art. 16
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Prima  della  presentazione  del  progetto  definitivo  con  la  richiesta  di  sussidio  i  Comuni  o  consorzi devono sottoporre all’Uf  ficio delle scuole comunali una domanda di massima preliminare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I Comuni o i Consorzi che intendono ottenere i sussidi dello Stato per le spese dell’edilizia scolastica  devono presentare preventivamente al Dipartimento dell’educazione, della cultura e del  lo  spor  t  una  domanda in duplice copia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il progetto proposto per la realizzazione deve ris  pondere:  –  alle necessità scolastiche del mo  mento, con un’adeguata riserva;  –  a criter  i di economicità e razionalità;  –  alle  principali  disposizioni  e  norme  tecniche  stabilite  dal  presente  articolo  e  dagli  articoli  17  e  seguen  ti.
                        
                        
                    
                    
                    
                1) scuole dell’infanzia
                            19  Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  norme  tecniche  per  la  costruzione  delle  scuole  dell’infanzia  sono  precisate  nella  pubblicazione «schede tecniche  -  edilizia scolastica».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2) scuole elementa  ri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’aula normale delle scuole elementari, per una capienza in grado di accogliere il numero massimo di  allievi per classe definito dalla legislazione scolastica, deve avere una superfici  e compresa fra i 60 e gli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80 mq  .
                        
                        
                    
                    
                    
                a) aule
16
                            Art.  modificato  dal  R  22.8.2012;  in  vigore  dal  1.9.2012  -  BU  2012,  398;  precedenti  modif  iche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            389  -  419.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Art. abrogato dal R 9.12.2003; in vigore dal 12.12.2003  -  BU 2003, 419.
                        
                        
                    
                    
                    
                18
                            Art.  modificato  dal  R  22.8.2012;  in  vigore  dal  1.9.2012  -  BU  2012,  398;  precedenti  modifiche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            389  -  419.
                        
                        
                    
                    
                    
                19
                            Nota marginale modificata dal R  9.12.2003; in vigore dal 12.12.2003  -  BU 2003, 419; precedente modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                BU 2003, 389.
20
                            Art.  modificato  dal  R  22.8.2012;  in  vigore  dal  1.9.2012  -  BU  2012,  398;  precedenti  modifiche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            389  -  419.
                        
                        
                    
                    
                    
                21
                            Nota marginale modificata dal R 9.12.2003; in vigor  e dal 12.12.2003  -  BU 2003, 419; precedente modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                BU 2003, 389.
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  norme  tecniche  per  la  costruzione  delle  scuole  elementari  sono  precisate  nella  pubblicazione  «schede tecniche  -  edilizia scolastica».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’aula potrà avere, per una capienza massima di allievi definita dalla legislazione scolastica,  una  superficie minima di 60 mq.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli  spazi  supplementari  in  aggiunta  alle  aule  normali  per  le  attività  speciali,  aventi  un  minimo  di  20  mq,  sono  calcolati  proporzionalmente  alla  spesa  massima  sussidiabile  rico  nosciuta  per  le  aule  di  classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’altezza in luce di un’aula deve essere di 3 m. Essa può  essere ridotta fino a 2.80 m per le scuole  dell’infanzia ed elementari.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) palestre
Art. 18
                            22  Le dimensioni di riferimento per le palestre devono essere di m. 15×26 (390  mq).
                        
                        
                    
                    
                    
                c) piscine
Art. 19
                            Le dimensioni delle vasche delle piscine ad uso scolastico d  evono essere le seguenti:  a)  massime m 8  -  11 x 25  b)  minime m 8 x 16,66  Art. 20  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23
                        
                        
                    
                    
                    
                Rifiuto del sussidio
Art. 21
                            1  Il  sussidio  non  è  concesso  quando  la  domanda  non  risponde  alle  esigenze della legge o  del presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sussidio può essere  rifiutato, in particolare, quando:  a)  i progetti non rispondono a criteri di economia e di razionalità;  b)  il  costo  dell’opera  o  degli  attrezzi  risulti  manifestamente  eccessivo  rispetto  ai  mezzi  dell’ente  richiedente;  c)  l’opera  progettata  contrasti  in  qua  lsiasi  modo  con  progetti  di  razionalizzazione  dell’offerta  scolastica realizzabili con la collaborazione intracomunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24
                        
                        
                    
                    
                    
                Inizio dei lavori
Art. 22
                            I lavori relativi alle opere sussidiate possono essere iniziati non appena il Consiglio di Stato  ne abbia da  to l’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modo di versamento del sussidio
                            Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  sussidio  è  versato  ratealmente,  tenuto  conto  dell’avvanzamento  dei  lavori  e  delle  disponi  bilità di bilancio dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare,  l’ultima  rata  è  versata  dopo  il  termine  dei  lavori,  a  collaudo  avvenuto  e  dopo  l’approvazione della liquidazione finale da parte del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello  sport.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma finale
Art. 24
                            1  Il presente regolamento abroga il regolamento del 23 dicembre 1966 e modificazione del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12 ge  nnaio 1971 concernente il sussidio delle spese dell’edilizia scolastica dei Comuni e dei consorzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1972.  Pubblicato nel BU  1972  , 117.
                        
                        
                    
                    
                    
                22
                            Art. modificato dal R 9.12.2003; in vigore dal 12.12.2003  -  BU 2003, 419; precedente modifica: BU 2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                389.
23
                            Art.  abrogato  dal  R  26.4.2005;  in  vigore  dal  29.4.2005  -  BU  2005,  150;  pr  ecedenti  modifiche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                389 e 419.
24
                            Lett. modificata dal R 22.8.2012; in vigore dal 1.9.2012  -  BU 2012, 398.
                        
                        
                    
                    
                    
                25
                            Art.  modificato  dal  R  22.8.2012;  in  vigore  dal  1.9.2012  -  BU  2012,  398;  precedenti  modifiche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            389  -  419.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5