Convenzione intercantonale sul commercio del bestiame
                            Convenzione  intercantonale sul commercio del bestiame  (Concordato sul commercio del bestiame)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  (del 13 settembre 1943)  Approvata dal Consiglio federale il 29 ottobre 1943  Visto  l’  articolo   7,   secondo   capoverso,   della   Costituzione   federale,   è   conclusa  la  seguente  Convenzione intercantonale:  I. ORGANIZZAZIONE DE  L COMMERCIO DEL BEST  IAME
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Definizione del commercio
                        
                        
                    
                    
                    
                § 1 Considerasi commercio del bestiame, ai sensi della presente conve nzione, qualsiasi
                            compera,  vendita,  permuta,  o  mediazione,  di  carattere  professionale,  di  animali  della  specie  equina, bovina, caprina, ovina e suina.  I  Cantoni  possono  equiparare  al  commercio  del  bestiame  la  vendita  professionale  di  carne  all’  ingrosso ai  rivenditori.  Non  sono  da  ritenere  commercio  di  besti  ame, gli scambi ordinari nell’  esercizio  di  una  azienda  rurale,  alpestre  o  da  ingrasso,  come  pure  la  vendita  del  proprio  bestiame  da  allevamento  o  da  ingrasso, la compera di bestiame per il proprio fabbiso  gno e le compere da parte dei macellai per  la macellazione e la rivendita per proprio conto, riservato il caso previsto al secondo capoverso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Obbligo della patente
                        
                        
                    
                    
                    
                § 2 Solamente chi è in possesso di una patente può esercitare il commercio del bestiame
                            per proprio conto o per conto di terzi.  L’  autorità preposta rilascia una patente principale a chi vuole esercitare il commercio in proprio, e  una patente accessoria, per chi esercita il commercio come impiegato o come sensale.  I  compratori  esteri,  se  deleg  ati  di  au  torità o di associazioni per l’  allevamento  del  bestiame,  non  sono tenuti a munirsi di una patente di negoziante per acquisti di bestiame da allevamento.  Competenza  a) In generale
                        
                        
                    
                    
                    
                § 3 La patente viene rilasciata dal Cantone dove si trova la sede p rincipale dell’ azienda
                            (patente concordataria e patente cantonale ai sensi del secondo capoverso del § 6).  Alle persone che desiderano esercitare il commercio del bestiame nei Cantoni concordatari senza  esservi  domiciliate,  la  patente  viene  rilasciata  dall  a  direzione  del  concordato  (patente  della  direzione).  b) Eccezione
                        
                        
                    
                    
                    
                § 4 La patente viene rilasciata dal Cantone di domicilio, se il titolare di una patente
                            accessoria (o di sensale) non è domiciliato nel Cantone dove si trova la sede principale della sua  azienda.  Il Cantone di domicilio percepisce le tasse previste alla cifre 1 e 3 del § 15.  c) Autorizzazione di tenere stalle
                        
                        
                    
                    
                    
                § 5 Per gestire una stalla come ne goziante di bestiame occorre l’ autorizzazione del
                            Cant  one dove si trova la stalla. L’  autorizzazio  ne può essere negata per ragioni di polizia sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Validità
                        
                        
                    
                    
                    
                § 6 Le patenti rilasciate dalla direzione del concordato (patente della direzione) o dal
                            Cantone  concordatario  (patente  concordataria)  sono  valide  in  tutti  i  Cantoni  che  hanno  aderito  al  c  oncordato.  I Cantoni possono tuttavia, nelle loro dispo  sizioni esecutive, prevedere l’  emissione di patenti valide  solo  nel  territorio  cantonale  (patente  cantonale).  Al  riguardo  sono  applicabili  integralmente  le  prescrizioni della presente convenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Concessione della patente  a) Domanda
                        
                        
                    
                    
                    
                § 7 Chi intende esercitare il commercio del bestiame deve inoltrare regolare domanda, sul
                            formulario  prescritto,  alla  competente  autorità  del  Cantone  dove  trovasi  la  sede  principale  della  azienda.  Il richiedente deve  allegare alla domanda i certificati relativi alle condizioni richieste nel § 8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) Condizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                § 8 La patente può essere rilasciata solo se il richiedente soddisfa alle seguenti condizioni.
                            Egli deve:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  essere  cittadino  svizzero  ed  avere  stabile  domicilio  in  Svizzera,  salvo  le  disposizioni  delle  convenzioni internazionali;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  godere  di  una  buona  reputazione  e  offrire  tutte  le  garanzie  di  esercitare  il  commercio  del  bestiame correttamente e osservando le disposizioni vigenti in materia; le autorità competen  ti  possono esigere gli estratti del casellario giudiziario federale e di quello cantonale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  essere  persona  solvibile;  la  patente  deve  essere  negata  ai  richiedenti  contro  i  quali  esistono  degli attestati di carenza di beni, o che sono oggetto di frequenti  esecuzioni.  Una patente accessoria (o di sensale) può essere tuttavia rilasciata a chi, senza sua colpa, è  insolvibile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  possedere una stalla conforme alle esigenze di polizia sanitaria. Questo obbligo non esiste per  i  negozianti  che  consegnano  gli  ani  mali  direttamente  ai  macelli  né  per  i  titolari  di  patenti  accessorie o di sensale, i quali utilizzano le stalle dei loro datori di lavoro o mandanti.  Sono inoltre riservati eventuali altri requisiti richiesti dalla legislazione federale o cantonale.  c) T  enore della patente
                        
                        
                    
                    
                    
                § 9 La patente deve indicare:
                            a)  cognome, nome, professione, anno di nascita e indirizzo del titolare; i Cantoni possono inoltre  esigere la sua fotografia;  b)  nome della ditta per conto della quale il titolare esercita il commercio del  bestiame;  c)  la specie di animali il cui commercio è permesso al titolare della patente;  d)  l’  anno per il quale la patente ha validità;  e)  luogo, data d’emissione, e firma dell’  autorità competente.  d) Validità della patente
                        
                        
                    
                    
                    
                § 10 La patente conferisce il diritto di esercitare il commercio del bestiame dalla sua
                            emissione fino alla fine dell’  anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Ritiro della patente  a) Motivi
                        
                        
                    
                    
                    
                § 11 Quando il detentore della patente non possiede più i requisiti richiesti al § 8 e
                            specialmente se ha contravvenuto intenzi  onalmente o in modo grave alle prescrizioni in materia di  polizia   sanitaria   o   ha   commesso   un   grave   reato,   la   patente   gli   deve   essere   ritirata  temporaneamen  te fino a nuova decisione dell’Ufficio cantonale che l’  ha rilasciata.  b) Diritto di ricorso
                        
                        
                    
                    
                    
                § 12 In c aso di ritiro della patente, l’ interessato ha diritto di ricorso al governo cantonale,
                            conformemente alle disposizioni cantonali di procedura vigenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. Cauzione  a) Estensione della garanzia
                        
                        
                    
                    
                    
                § 13 Chi intende esercitare il commercio del bestiame per prop rio conto, deve prestare
                            cauzione.  La cauzione deve garantire  –  secondo le norme di un regolamento da emanarsi dalla conferenza  –  le  pretese  vantate  contro  il  titolare  della  patente,  i  suoi  impiegati  o  mandatari;  in  modo  speciale  devono essere garantite:  a  )  le tasse, le multe, le spese giudiziarie e amministrative;  b)  il risarcimento dei danni in conseguenza di una colpevole propagazione di malattie epizootiche  o di altre trasgressioni alle prescrizioni in materia di polizia sanitaria;  altre pretese di diri  tto civile riguardanti il commercio del bestiame.  b) Notifica delle richieste
                        
                        
                    
                    
                    
                § 14 Le pretese relative a una cauzione devono essere noti ficate entro il 1° aprile dell’anno
                            seguente all’  ufficio competente del Cantone che ha rilasciato la patente principale  .  Le pretese non notificate in tempo utile non sono coperte dalla cauzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8. Tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                § 15 La concessione della patente (principale o accessoria) è subordinata al pagamento
                            delle seguenti tasse annuali:  Patente  concordataria  Fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Una  tassa base  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pecore m  aiali; vitelli fino a tre mesi)  50.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Una  tassa suppletoria  per ogn  i capo di  bestiame  commerciato:  a) per ogni cavallo,  mulo o asino di più di un anno  10.  -  b) per ogni puledro fino alla età di un ann  o  5.  -  c) per ogni  capo bovino con più di tre mesi  1.  -  d)  per  ogni capo di bestiame minuto (vitelli fino a tre  mesi, capre, pecore, maiali d’allevamento o da  ingrasso)  -  .50  e) per o  gni maiale  -  lattonzolo o mezzano  -  .25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Una  tassa di cancelleria  modica e la tassa prescrit  ta  dalla legislazione federale.  Le  tasse  devono  essere  versate  prima  della  concess  ione  della  patente,  la  tassa  suppletoria  sarà  calcolata provvisoriamente secondo la probabile cifra degli affari. Rimane riservato il conteggio e il  regolamento defin  itivo dei conti alla fine dell’  anno.  I Cantoni hanno la facoltà di aumentare sino al doppi  o le tasse base e le tasse suppletorie, come  pure di ridurre fino alla metà queste ultime.  I  Cantoni  possono  ridurre  alla  metà  la  tassa  base,  se  la  validità  della  patente  è  limitata  al  loro  territorio (patente cantonale).  Le   tasse   per   le   patenti   della   dire  zione   sono   stabilite   nella   misura   di   quelle   delle   patenti  concordatarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9. Sorveglianza e controllo  a) Sorveglianza cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                § 16 I Cantoni esercitano la sorveglianza del commercio del bestiame sul loro territorio.
                            In  modo  speciale  controllano  le  stalle  dei  negozianti  e  ispezionano  i  registri  sul  commercio  del  bestiame.  b) Assistenza giuridica
                        
                        
                    
                    
                    
                § 17 I Cantoni si prestano reciproca assistenza giuridica.
                            Essi   notificano   alla   direzione   ed   ai   Cantoni   concordatari   interessati   eventuali   scorrettezze  constatate  nel commercio del bestiame nel rispettivo territorio.  c) Avviso di mutamenti
                        
                        
                    
                    
                    
                § 18 I Cantoni notificano alla direzione, ai Cantoni concordatari e all’ Ufficio veterinario
                            federale, la concessione, la modifica e la revoca di ogni patente.  d) Controllo del  traffico del bestiame
                        
                        
                    
                    
                    
                § 19 Ogni negoziante di bestiame deve tenere puntualmente a giorno un controllo completo
                            degli  aumenti  e  delle  diminuzioni  degl  i effettivi, su un registro. L’  istanza  cantonale  che  rilascia  le  patenti può esentare i  proprietari di mace  llerie dall’obbligo d’  iscrivere nel loro registro gli animali da  macello  utilizzati  per  il  loro  approvvigionamento  purché  questo  traffico  possa  essere  accertato  in  altro modo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  registro  può  essere  esaminato  in  qualsiasi  momento  dalle  autorità  di  control  lo  e  deve  essere  inviato,  se  richiesto,  alla  autorità  cantonale,  in  conformità  delle  prescrizioni  cantonali  vigenti  in  materia.  e) Porto della patente
                        
                        
                    
                    
                    
                § 20 I negozianti di bestiame devono sempre aver seco la patente e presentarla a richiesta.
                            II. AMMINIS  TRAZIONE DEL CONCORD  ATO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Organi
                        
                        
                    
                    
                    
                § 21 I Canton i concordatari costituiscono l’ assemblea, designano il comitato e la direzione
                            (Vorort).  a) Assemblea
                        
                        
                    
                    
                    
                § 22 L’ assemblea si riunisce almeno una volta all’ anno.
                            All’  assemblea sono sottoposti il rapporto e i con  ti annuali; essa delibera su tutte le questioni di sua  competenza  in  base  alla  presente  convenzione  o  che  le  sono  sottoposte  dal  comitato,  da  un  Cantone  o  dall’  U  fficio  veterinario  federale.  L’  assemblea  elegge  per  il  periodo  di  tre  anni  il  presidente, il co  mitato, il segretario e il cassiere.  L’  assemblea  decide  sulle  questioni  relative  alla  interpretazione  della  presente  convenzione  ed  emana  le  norme  necessarie  per  la  sua  applicazione.  Es  sa fissa in modo particolare l’  ammontare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sostituzione della cauzione con il versamento di una tassa alla cassa della direzione.  Ogni Cantone o mezzo Cantone aderente al concordato ha diritto a un solo voto.  b) Comitato
                        
                        
                    
                    
                    
                § 23 Il comitato si compone di un presidente e di due membri.
                            Un segretario è aggiunto al comitato.  c) Direzione
                        
                        
                    
                    
                    
                § 24 La direzione è composta di un presidente, di un segretario e di un cassiere.
                            Essa sbriga gli affari correnti e quelli  affidatile dal comitato o dall’  asse  mblea.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Finanziamento
                        
                        
                    
                    
                    
                § 25 Le spese amministrative per l’ applicazione della convenzione, sono coperte con le tasse
                            delle patenti e  con altre entrate fissate dall’  assemblea.  Eventuali disavanzi saranno coperti dai Cantoni in proporzione del numero delle  patenti rilasciate.  III. DISPOSIZIONI PE  NALI E FINALI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Disposizioni penali  a) Pene
                        
                        
                    
                    
                    
                § 26 Chiunque esercita il commercio del bestiame senza essere in possesso della prescritta
                            patente, o lo fa esercitare da una terza persona, di cui deve sapere che è  sprovvi  sta di patente, è  punito con l’  arresto o con una multa da fr. 50.  -  a fr. 1000.  -  .  Chiunque   in   altro   modo   contravviene   alle   prescrizioni   della   presente   convenzione,   o   alle  disposizioni della competente autorità in applicazione della presente convenzio  ne, è punito con una  multa di fr. 10.  -  al minimo.  b) Prescrizione e disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                § 27 Le infrazioni previste al § 26 si prescrivono in un anno; le pene in due anni.
                            Del rimanente sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzer  o.  c) Pagamento tasse sottratte
                        
                        
                    
                    
                    
                § 28 Chi ha esercitato il commercio del bestiame senza possedere la patente, dovrà pagare,
                            oltre alla multa, tutte le tasse sottratte.  Il datore di lavoro o il mandante di chi ha sottratto le tasse, risponde solidalmente pe  r il pagamento  della multa e delle tasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Organo officiale
                        
                        
                    
                    
                    
                § 29 Il “Bollettino dell’ Uff icio veterinario federale” è l’ organo officiale per le pubblicazioni
                            relative al commercio del bestiame.  Il titolare della patente deve esservi abbonato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Ammissione e uscita
                        
                        
                    
                    
                    
                § 30 Tutti i Cantoni possono aderire alla convenzione. Un Canton e può ritirarsi alla fine
                            dell’  anno civile, previa disdetta di un anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Entrata in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                § 31 La presente convenzione sul commercio del bestiame, dopo essere stata app rovata da
                            parte del Consiglio federale, e ratificata almeno da due Cantoni, entra in vigore il 1° gennaio 1944.  Essa sostituisce il concordato intercantonale sul commercio del bestiame del 1° luglio 1927.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Disposizioni esecutive cantonali
                        
                        
                    
                    
                    
                § 32 I Cantoni , dopo l’ adesione al concordato, emanano le disposizioni esecutive e
                            designano le autorità competenti in materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  disposizioni  esecutive  dei  Cantoni  devono  essere  comunicate  alla  direzione  del  concordato  e  all’  Ufficio veterinario federale.  Così deliber  ato dall’  assemblea generale dei Cantoni il 13 settembre 1943 a Losanna.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Hanno  aderito  alla  Convenzione  tutti  i  Cantoni  e  il  Principato  del  Liechtenstein  (stato  1.7.1984).